Comunicazione Di Irregolarità Per Mancata Emissione Di Fattura: Cosa Fare E Difesa Legale

Aderire, chiarire o impugnare? Il bivio che si apre appena l’avviso arriva nella PEC

La domanda che chi riceve una comunicazione di irregolarità per mancata emissione fattura si pone nelle prime ore, spesso ancora con il documento aperto sullo schermo, è sempre la stessa: conviene pagare subito con la sanzione ridotta, oppure vale la pena contestare? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa comunicazione, a parità di importo, può essere la cosa migliore da chiudere in fretta per un contribuente e un errore da smontare pezzo per pezzo per un altro, a seconda di come si è arrivati alla presunta irregolarità, di quanto sia solida la ricostruzione dell’Agenzia e di cosa succederebbe se, invece di pagare, si lasciasse che la questione arrivi davanti a un giudice.

Lo Studio Monardo tratta questa materia con una prospettiva che nasce dal coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in diritto bancario e tributario, l’ambito esatto in cui si colloca la comunicazione di irregolarità legata alla fatturazione IVA, e con la marcia in più di poter seguire la difesa, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio grazie all’abilitazione cassazionista dell’Avvocato: chi decide oggi come muoversi su un avviso bonario deve sapere che, se la strada scelta si rivelasse quella dell’impugnazione, la stessa linea difensiva e lo stesso professionista potranno seguire il caso senza soluzione di continuità fino in Corte di Cassazione, se le circostanze lo richiedessero.

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Il quadro di partenza: cosa dice davvero la comunicazione che avete ricevuto

Prima di scegliere una strada bisogna capire esattamente cosa si ha in mano, perché sotto l’etichetta generica “comunicazione di irregolarità” si nascondono situazioni giuridicamente diverse.

La più frequente riguarda il cessionario o committente che, nell’esercizio di un’impresa, arte o professione, ha acquistato beni o servizi senza ricevere la fattura nei termini di legge, oppure ricevendone una irregolare. In questo caso la disciplina di riferimento è l’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, riscritto dal D.Lgs. n. 87/2024 (la riforma del sistema sanzionatorio tributario, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). La novità sostanziale è che il destinatario della fattura mancante o irregolare non è più obbligato a versare l’IVA tramite autofattura: deve solo segnalare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa (o da quando è stata emessa quella irregolare), utilizzando dal 1° aprile 2025 il nuovo tipo documento “TD29” trasmesso tramite il Sistema di Interscambio. Se questa comunicazione non viene fatta, scatta la sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro; per le violazioni commesse fino al 30 agosto 2024 si applicava ancora la sanzione piena del 100%.

La seconda situazione, altrettanto comune ma diversa nella sostanza, è quella del contribuente — spesso lo stesso soggetto che avrebbe dovuto emettere la fattura, o un cliente coinvolto in un controllo incrociato — che riceve un avviso bonario ai sensi dell’articolo 36-bis o 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, cioè l’esito di un controllo automatizzato o formale della dichiarazione, in cui l’Ufficio contesta un’operazione non fatturata o fatturata in modo incompleto e quantifica imposta, sanzioni e interessi dovuti. È su questo secondo scenario — quello dell’avviso bonario che anticipa una possibile cartella di pagamento — che si concentra la scelta più delicata, perché qui la comunicazione contiene già una pretesa economica precisa, con importi, riferimenti normativi e un termine (oggi 60 giorni, elevato dai precedenti 30 dal D.Lgs. n. 108/2024 a partire dal 2025) per reagire.

In entrambi i casi il bivio è reale: si può accettare la ricostruzione dell’Ufficio e chiudere la partita pagando con lo sconto di legge, oppure si può contestare, in via amministrativa o giudiziale, quanto viene richiesto. La scelta giusta dipende da quanto la pretesa dell’Agenzia regge a un esame tecnico, non da un’impressione generale su “quanto conviene pagare subito”.

Va anche chiarito che le due discipline, pur nascendo entrambe dal medesimo obbligo generale di fatturazione previsto dal D.P.R. n. 633/1972, seguono percorsi procedurali distinti e non intercambiabili. La comunicazione TD29 non è un atto sanzionatorio in sé, ma uno strumento di regolarizzazione spontanea che, se utilizzato entro i termini, previene del tutto l’applicazione della sanzione: non si tratta quindi di “contestare” nulla, ma di adempiere a un obbligo informativo per evitare le conseguenze della mancata segnalazione. L’avviso bonario, al contrario, è già una pretesa quantificata dall’Ufficio, alla quale il contribuente può reagire in tre modi diversi, che sono proprio le tre opzioni analizzate in questo approfondimento. Comprendere a quale delle due discipline appartiene la comunicazione ricevuta è quindi il primo passo, prima ancora di valutare il merito della singola pretesa, perché determina se ci si trova ancora in una fase di prevenzione (dove agire in fretta con il TD29 azzera il rischio) oppure già in una fase di reazione a una pretesa già formulata (dove le tre opzioni descritte nei paragrafi seguenti diventano rilevanti).

Opzione 1: aderire e regolarizzare, chiudendo la partita con la sanzione ridotta

Aderire significa riconoscere, in tutto o in parte, quanto contestato nella comunicazione e versare quanto dovuto entro il termine indicato, beneficiando della riduzione di legge della sanzione.

In cosa consiste. Per il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura o l’ha ricevuta irregolare, la regolarizzazione dal 1° settembre 2024 non richiede più il pagamento dell’IVA: basta trasmettere la comunicazione TD29 entro i 90 giorni previsti, senza ulteriori esborsi legati all’imposta. Per chi riceve invece un avviso bonario ex art. 36-bis o 36-ter a seguito di un controllo formale che ha rilevato un’operazione non fatturata, l’adesione comporta il pagamento di imposta, interessi e sanzione ridotta (di regola due terzi del minimo edittale, oppure la misura ancora più favorevole prevista dal ravvedimento speciale ove applicabile), entro il termine indicato nella comunicazione stessa.

Quando ha senso. Ci sono almeno tre scenari in cui questa strada è quella più razionale. Il primo è quando l’irregolarità rilevata dall’Ufficio corrisponde davvero a un errore commesso — una fattura dimenticata, un’operazione non registrata per una svista amministrativa — e non c’è alcun elemento fattuale o giuridico da opporre. Il secondo è quando l’importo in gioco è contenuto e i costi, anche solo in termini di tempo e di rischio di soccombenza, di un contenzioso supererebbero il vantaggio di un’eventuale vittoria. Il terzo è quando l’azienda ha necessità di chiudere rapidamente la propria posizione fiscale, ad esempio in vista di una operazione straordinaria, di una due diligence o della richiesta di un DURC fiscale, per cui un contenzioso pendente rappresenterebbe un ostacolo sproporzionato rispetto al beneficio di una contestazione.

Come si esegue in sintesi. Per la comunicazione TD29 occorre predisporre il file XML con i dati del cedente/prestatore che ha commesso la violazione e trasmetterlo tramite il Sistema di Interscambio entro il termine di 90 giorni, calcolato dalla scadenza per l’emissione della fattura oppure dalla data di emissione di quella irregolare. Per l’avviso bonario, invece, il pagamento va effettuato con il modello F24 utilizzando i codici tributo indicati nella comunicazione, avendo cura di verificare che gli importi coincidano esattamente con quanto liquidato, poiché un pagamento anche di pochi euro inferiore all’importo dovuto può far decadere il beneficio della riduzione.

Vantaggi motivati. Il primo vantaggio è la certezza: una volta pagato quanto dovuto con la sanzione ridotta, la partita si chiude senza ulteriori sviluppi, e non si corre il rischio che un giudice tributario, magari a distanza di anni, confermi la pretesa nella misura piena, con sanzioni non più ridotte e con l’aggiunta delle spese di giudizio. Il secondo è la rapidità: mentre un contenzioso tributario può durare diversi anni tra primo e secondo grado, l’adesione chiude la vicenda nel giro di poche settimane. Il terzo è la prevedibilità del costo, che è nota fin da subito e non soggetta all’alea di una decisione giudiziale.

Rischi e svantaggi onesti. Il rovescio della medaglia è che aderire significa rinunciare a far valere, anche quando ci fossero, vizi di motivazione, errori di calcolo dell’Ufficio o argomenti di merito che avrebbero potuto ridurre o azzerare la pretesa. Pagare senza verificare a fondo il contenuto della comunicazione espone al rischio concreto di versare somme non dovute: non è raro che le comunicazioni di irregolarità contengano errori materiali, duplicazioni o riferimenti a operazioni già regolarizzate con altri strumenti. Va soppesato con attenzione: l’adesione affrettata, fatta solo per “togliersi il pensiero”, è probabilmente l’errore più costoso in questa materia.

Pronunce a supporto. Sul fatto che l’adesione e il pagamento non impediscano, se emergessero elementi nuovi, di contestare successivi atti collegati alla medesima annualità ma relativi a violazioni diverse, si è espressa la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 26523 dell’8 settembre 2022 ha chiarito che la mancata impugnazione di una comunicazione di irregolarità non produce alcun effetto di cristallizzazione della pretesa tributaria, trattandosi di una facoltà del contribuente e non di un onere.

Opzione 2: presentare memorie e documenti in via amministrativa, senza andare subito in giudizio

Tra il pagare tutto e l’impugnare in Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) esiste una via intermedia, spesso sottovalutata: rispondere all’Ufficio con memorie difensive e documentazione, chiedendo la correzione o l’annullamento della comunicazione prima ancora che si arrivi alla cartella di pagamento.

In cosa consiste. L’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, prevede in via generale l’obbligo di un contraddittorio preventivo per gli atti autonomamente impugnabili; il decreto MEF del 24 aprile 2024 ha però escluso da questo obbligo generalizzato proprio le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli automatizzati o formali, che restano disciplinate dalle loro regole specifiche. Ciò non significa che il contraddittorio sia precluso: il contribuente può comunque presentare, entro il termine indicato nella comunicazione (oggi 60 giorni, elevati dal D.Lgs. n. 108/2024 rispetto ai precedenti 30), memorie, documenti e chiarimenti tramite PEC, consegna diretta all’ufficio o il servizio online dell’Agenzia delle Entrate (CIVIS), chiedendo la rettifica o l’annullamento in autotutela della pretesa.

Quando ha senso. Il primo scenario tipico è quello in cui l’irregolarità nasce da un disallineamento di dati che si può dimostrare con un documento semplice: una fattura in realtà emessa e correttamente registrata, ma non incrociata dal sistema per un errore di trasmissione; un pagamento già effettuato e non abbinato dall’Ufficio. Il secondo scenario è quello in cui la comunicazione presenta un difetto di motivazione, non indicando con chiarezza le ragioni della rettifica, situazione che la giurisprudenza considera un vizio idoneo a rendere l’atto contestabile. Il terzo è quello in cui vi è un dubbio sulla competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso l’avviso, questione tutt’altro che teorica dopo che la Cassazione, con le sentenze nn. 11660/2024 e 11790/2024, ha confermato che l’iscrizione a ruolo eseguita da un ufficio privo di competenza territoriale, secondo le regole degli articoli 31 e 39 del D.Lgs. n. 241/1997, è nulla.

Come si esegue in sintesi. Occorre raccogliere entro il termine tutta la documentazione utile (fatture, registri IVA, quietanze di pagamento, estratti conto) e trasmetterla formalmente all’ufficio che ha emesso la comunicazione, chiedendo espressamente l’annullamento in autotutela o la rettifica dell’importo, conservando prova dell’invio e della data.

Vantaggi motivati. Questa strada consente di correggere errori evidenti senza i costi e i tempi di un giudizio, e senza precludere nulla: se l’Ufficio non accoglie le osservazioni o non risponde, resta sempre possibile impugnare successivamente sia la comunicazione stessa sia, in mancanza di impugnazione di quest’ultima, la cartella di pagamento che ne conseguisse. Come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26523/2022 e ribadito da pronunce successive, l’impugnazione dell’avviso bonario è una facoltà, non un onere, quindi la scelta di percorrere prima la via del confronto con l’Ufficio non fa perdere il diritto di difendersi più avanti.

Rischi e svantaggi onesti. Il limite principale è che l’Ufficio non è obbligato a rispondere in tempi certi alle memorie presentate, e il termine per l’eventuale pagamento agevolato o per l’impugnazione della comunicazione continua a decorrere: se il termine scade mentre si attende un riscontro che non arriva, si perde la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta su quella specifica comunicazione, restando solo la strada, più onerosa, dell’impugnazione della cartella successiva. Inoltre, se la questione è di puro diritto (ad esempio l’interpretazione di una norma) più che di fatto, le memorie difficilmente convincono un ufficio che ha già preso una posizione, ed è più efficiente muoversi direttamente sul piano del contenzioso.

Pronunce a supporto. Sul dovere dell’Ufficio di motivare adeguatamente la comunicazione, pena la sua contestabilità, si segnala l’orientamento richiamato in tema di comunicazioni ex art. 36-ter, secondo cui un avviso privo delle ragioni della rettifica non consente al contribuente di comprenderne la portata e per questo è aggredibile. Sul fatto che i termini previsti dall’articolo 36-ter per l’effettuazione dei controlli formali abbiano natura meramente sollecitatoria e non decadenziale, la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 15307/2009, principio ancora richiamato in decisioni di merito recenti, tra cui la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 216 del 20 febbraio 2025.

Opzione 3: impugnare direttamente la comunicazione davanti al giudice tributario

La terza strada, quella più impegnativa ma anche quella che offre la tutela più completa, consiste nel contestare subito la comunicazione di irregolarità davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, senza attendere l’eventuale cartella di pagamento.

In cosa consiste. Per lungo tempo la giurisprudenza, a partire dalle Sezioni Unite del 2007 (sentenze nn. 16293 e 16428), aveva escluso che la comunicazione di irregolarità fosse autonomamente impugnabile, qualificandola come un mero invito a fornire chiarimenti privo di una pretesa tributaria definitiva. Questo orientamento è stato progressivamente superato: la Cassazione, con l’ordinanza n. 25297/2014 e poi con una serie di pronunce successive (tra cui la sentenza n. 18974/2021), ha affermato il principio secondo cui ogni atto con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica, motivata in fatto e in diritto, è impugnabile davanti al giudice tributario, indipendentemente dalla sua forma autoritativa e anche se non compreso testualmente nell’elenco tassativo dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello in cui la pretesa dell’Ufficio è chiaramente infondata nel merito — ad esempio perché l’operazione contestata come “non fatturata” era in realtà esente, non imponibile o già assoggettata a IVA con modalità diverse da quelle presunte dal sistema di controllo automatizzato — e si preferisce ottenere un accertamento definitivo del giudice piuttosto che lasciare aperta la questione. Il secondo è quando emergono vizi procedurali gravi, come la già citata incompetenza territoriale dell’ufficio, oppure la violazione delle garanzie previste per il controllo formale, ad esempio la richiesta di documenti che l’Ufficio già possedeva o poteva acquisire autonomamente, ipotesi espressamente vietata dal comma 3-bis della disciplina sui controlli formali. Il terzo scenario è quello in cui l’importo in gioco è rilevante e l’azienda preferisce, per ragioni di certezza contabile e di bilancio, ottenere una pronuncia definitiva piuttosto che restare esposta al rischio di una cartella futura.

Come si esegue in sintesi. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione (termine che, se questa è stata inviata a un intermediario fiscale, decorre solo dopo che sono trascorsi i 30 giorni che l’intermediario ha a disposizione per informare il contribuente, secondo quanto chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9910/2025), instaurando il contraddittorio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, previa eventuale fase di reclamo-mediazione per le controversie di valore inferiore alla soglia di legge.

Vantaggi motivati. Questa strada consente di ottenere, se la contestazione è fondata, l’annullamento integrale della pretesa e non solo una riduzione della sanzione, oltre a fissare un precedente difensivo utile qualora emergessero contestazioni analoghe per altre annualità. Grassetta il profilo ideale: è la scelta più coerente per chi ha argomenti solidi, documentati e verificabili, e per chi può sostenere, anche in termini di tempo, un contenzioso che tipicamente si sviluppa su più gradi di giudizio.

Rischi e svantaggi onesti. Il rischio principale è quello della soccombenza: se il ricorso viene respinto, oltre a dover comunque versare quanto dovuto, si perde il beneficio della sanzione ridotta previsto per chi aderisce spontaneamente, e si è esposti alla condanna alle spese di giudizio. Inoltre, come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 31530/2025, la distinzione tra un atto realmente impugnabile (che esprime autoritativamente una pretesa) e un atto meramente informativo resta, in alcuni casi limite, ancorata a valutazioni caso per caso, per cui non tutte le comunicazioni ricevute in sequenza dall’Ufficio sono aggredibili nello stesso modo: un conto è la comunicazione che quantifica per la prima volta una pretesa, un altro è un successivo atto puramente informativo che si limita ad annunciare un’iscrizione a ruolo già decisa.

Pronunce a supporto. Oltre alle pronunce già citate, si segnala l’ordinanza della Cassazione n. 3466/2021, che ha ribadito la piena impugnabilità dell’avviso bonario pur trattandosi di una facoltà, e la sentenza n. 18610/2019, secondo cui la scelta di impugnare subito la comunicazione amplia gli strumenti di tutela del contribuente senza costituire un obbligo il cui mancato esercizio precluda difese successive.

Le opzioni alla prova dei conti: due simulazioni a confronto

Per capire concretamente come cambiano gli esiti a seconda della strada scelta, vediamo due simulazioni numeriche costruite sugli stessi dati di partenza.

Simulazione 1. Un libero professionista riceve, il 6 marzo 2026, una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis relativa a un’operazione IVA da 14.730 € ritenuta non fatturata per l’anno d’imposta 2024, con sanzione piena calcolata sul 30% dell’imposta accertata pari a 3.240 €. Con l’opzione 1 (adesione), pagando entro il termine di 60 giorni (quindi entro il 5 maggio 2026) la sanzione ridotta a due terzi del minimo, l’esborso complessivo tra imposta, interessi e sanzione ridotta si attesta intorno ai 4.100 €, con chiusura immediata della posizione. Con l’opzione 3 (impugnazione), se il ricorso viene accolto perché si dimostra che l’operazione era in realtà già stata fatturata con un documento non correttamente incrociato dal sistema, l’esborso finale si azzera, ma il contenzioso richiede in media dai 12 ai 24 mesi per una decisione di primo grado, con costi di giustizia (contributo unificato) commisurati al valore della causa.

Simulazione 2. Una società riceve, il 12 gennaio 2026, una comunicazione TD29-collegata: risulta che un fornitore non ha emesso fattura per una prestazione di 8.950 €, e il termine di 90 giorni per comunicare l’omissione all’Agenzia (fissato al 12 aprile 2026, calcolato dal termine ultimo di emissione della fattura da parte del cedente) sta per scadere. Con l’opzione 1, trasmettendo tempestivamente il TD29 entro il 12 aprile 2026, la società evita del tutto la sanzione del 70% dell’imposta (pari a circa 1.379 €) senza dover versare l’IVA. Se invece la società lascia decorrere il termine per un disguido interno, si troverà esposta alla sanzione piena, e a quel punto la scelta si sposterà necessariamente sull’opzione 2 o 3, con margini di difesa più stretti, legati essenzialmente a eventuali vizi di notifica o di motivazione della successiva contestazione.

Il confronto in tabella

Un quadro sintetico aiuta a fissare le differenze prima di scegliere. I costi indicati sono unicamente quelli di giustizia previsti dalla legge (ad esempio il contributo unificato per l’eventuale ricorso), mai parcelle o onorari professionali.

CriterioOpzione 1: AderireOpzione 2: Memorie/autotutelaOpzione 3: Impugnare
Tempi di chiusuraPoche settimaneVariabili, non certi (l’Ufficio non ha un termine di risposta vincolante)Da 12 a 24+ mesi per il primo grado
ComplessitàBassaMediaAlta
Rischio in caso di esito negativoNessuno (si paga comunque quanto dovuto in origine)Si perde il termine per l’adesione agevolata se scade nel frattempoSanzione piena + eventuali spese di giudizio
Effetti sull’esecuzioneNessun seguitoSospende solo di fatto, non di diritto, l’iscrizione a ruoloPuò prevenire l’iscrizione a ruolo se il ricorso è tempestivo
Reversibilità della sceltaBassa: pagato non si torna indietro sull’importo versatoAlta: non preclude le altre due opzioni se il termine è ancora apertoBassa: intraprendere il contenzioso fissa la linea difensiva per tutto il grado

I criteri per scegliere

Non esiste una risposta unica, ma alcuni criteri concreti aiutano a orientarsi caso per caso.

Se la comunicazione contiene un errore di fatto verificabile con un documento già in vostro possesso (una fattura in realtà emessa, un pagamento già registrato), generalmente conviene partire dall’opzione 2: è il modo più rapido ed economico per risolvere un problema che nasce da un disallineamento dei dati, non da una vera divergenza di interpretazione giuridica.

Se, al contrario, l’irregolarità corrisponde a un errore realmente commesso e l’importo è contenuto rispetto ai costi (anche solo in termini di tempo) di un contenzioso, l’opzione 1 resta la scelta più razionale: pagare con lo sconto di legge ed evitare che la vicenda si trascini.

Se la contestazione riguarda una questione di diritto — l’interpretazione di una norma, la qualificazione di un’operazione come imponibile o meno, la competenza dell’ufficio che ha emesso l’atto — le memorie difficilmente cambiano la posizione dell’Amministrazione, e conviene valutare fin da subito l’opzione 3, specie se l’importo giustifica i tempi e i costi del giudizio.

Se il termine per rispondere sta per scadere e non c’è ancora chiarezza sulla fondatezza della pretesa, la prudenza suggerisce di non lasciar decorrere inutilmente i termini: anche una impugnazione presentata “a scopo cautelativo” preserva tutte le opzioni difensive, mentre un termine scaduto senza alcuna reazione elimina alcune strade.

Se, infine, la stessa tipologia di contestazione rischia di ripetersi per annualità successive o per altri rapporti commerciali analoghi, ottenere un chiarimento giudiziale definitivo tramite l’opzione 3 può avere un valore che va oltre il singolo importo contestato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta ogni comunicazione di irregolarità partendo da una domanda semplice: la pretesa dell’Ufficio reggerebbe davanti a un giudice? Solo dopo aver risposto a questa domanda ha senso decidere se pagare, chiarire o impugnare.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, dopo aver già presentato delle memorie? Sì. Presentare osservazioni e documenti all’Ufficio non preclude, se il termine per impugnare la comunicazione è ancora aperto, di passare comunque al ricorso; ciò che conta è non lasciar decorrere inutilmente i 60 giorni previsti per l’eventuale impugnazione.

E se scelgo di pagare e poi scopro che la pretesa era infondata? Una volta effettuato il pagamento con adesione, riconoscendo la pretesa, le possibilità di recuperare quanto versato sono molto limitate: per questo la verifica preventiva del contenuto della comunicazione è il passaggio che non va mai saltato, qualunque sia la cifra in gioco.

Se non rispondo affatto alla comunicazione, cosa succede? Decorso il termine senza pagamento né impugnazione, l’Ufficio procede tipicamente all’iscrizione a ruolo tramite cartella di pagamento, con sanzione piena e senza più lo sconto previsto per l’adesione spontanea; resta comunque possibile, come chiarito dalla giurisprudenza citata, impugnare la cartella stessa facendo valere anche le ragioni relative alla comunicazione originaria.

Rischio di perdere anche se ho ragione, solo per un errore di procedura? È un rischio reale se non si rispettano i termini o la competenza territoriale corretta: la Cassazione ha più volte annullato pretese fondate nel merito ma viziate sul piano procedurale, così come ha respinto ricorsi fondati proposti fuori termine. La componente procedurale, in questa materia, pesa quanto quella sostanziale.

Conviene sempre farsi assistere da un professionista anche per un importo modesto? Dipende dalla complessità della questione più che dall’importo: una comunicazione TD29 relativa a un fornitore inadempiente richiede competenze diverse rispetto a un avviso bonario che contesta un’intera annualità IVA, e una valutazione tecnica preventiva evita spesso di scegliere la strada sbagliata.

Posso ricevere più comunicazioni per la stessa identica operazione? Sì, può capitare, ad esempio quando una prima comunicazione viene annullata in autotutela per un vizio di motivazione e l’Ufficio ne notifica una seconda, questa volta corretta, relativa alla medesima pretesa: in questi casi il termine per reagire ricomincia a decorrere dalla nuova notifica, ma resta necessario verificare che la seconda comunicazione non riproponga, nella sostanza, gli stessi vizi della prima.

Se pago in ritardo rispetto al termine indicato, perdo comunque la riduzione della sanzione? Generalmente sì per la riduzione specifica prevista dalla singola comunicazione, ma resta possibile, a seconda dei casi, ricorrere al ravvedimento operoso ordinario, che prevede riduzioni della sanzione calibrate sul tempo trascorso dalla violazione: la misura della riduzione, in questo caso, è diversa e va verificata caso per caso in base alla data effettiva di regolarizzazione.

Le pronunce che orientano la scelta

Sull’impugnabilità facoltativa della comunicazione di irregolarità, la Cassazione ha costruito un orientamento ormai consolidato: con l’ordinanza n. 26523 dell’8 settembre 2022 ha stabilito che l’impugnazione è una facoltà del contribuente, non un onere, e che la sua mancata proposizione non produce alcuna decadenza né cristallizza la pretesa; principio ribadito con l’ordinanza n. 3466/2021 e con la sentenza n. 18610/2019, secondo cui la mancata impugnazione lascia intatta la possibilità di contestare successivamente uno degli atti tipici previsti dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Sul superamento del vecchio orientamento restrittivo, la sentenza n. 18974/2021 ha chiarito che ogni atto con cui l’ente impositore comunica al contribuente una pretesa tributaria specifica, motivandola in fatto e in diritto, è impugnabile senza necessità di una forma autoritativa; principio anticipato dall’ordinanza n. 25297/2014 e confermato da pronunce di merito più recenti, tra cui la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 1693 del 17 marzo 2025, che ha respinto la tesi dell’Agenzia fondata sul più risalente orientamento delle Sezioni Unite (sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007), oggi non più attuale.

Sul calcolo dei termini in caso di invio della comunicazione a un intermediario fiscale, l’ordinanza n. 9910/2025 ha chiarito che il termine di 60 giorni per il ricorso non decorre dalla ricezione da parte dell’intermediario, ma solo dopo che sono trascorsi i 30 giorni che quest’ultimo ha per informare il contribuente.

Sulla natura non decadenziale dei termini previsti per i controlli formali ex art. 36-ter, la sentenza n. 15307/2009 ha affermato che tali termini hanno funzione meramente sollecitatoria, principio richiamato ancora nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 216 del 20 febbraio 2025.

Sulla competenza territoriale dell’ufficio che emette l’avviso, le sentenze nn. 11660/2024 e 11790/2024 hanno confermato la nullità dell’iscrizione a ruolo effettuata da un ufficio diverso da quello competente secondo gli articoli 31 e 39 del D.Lgs. n. 241/1997, principio applicato anche da una decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio del 28 marzo 2025 che ha annullato una cartella per questo motivo.

Sulla distinzione tra atti impugnabili e atti meramente informativi, l’ordinanza n. 31530/2025 ha ricostruito sistematicamente i limiti dell’elenco tassativo dell’articolo 19, chiarendo che un atto puramente informativo di una decisione già presa (come l’annuncio di un’imminente iscrizione a ruolo) non è impugnabile autonomamente, a differenza del primo atto con cui l’Ufficio manifesta concretamente l’intenzione di applicare una pretesa.

Sulla qualificazione dei crediti utilizzati in compensazione oltre i limiti come inesistenti anziché solo non spettanti, con conseguenze sui termini di decadenza dell’azione di recupero, l’ordinanza n. 24822 del 9 settembre 2025 ha offerto un chiarimento rilevante per chi, nella gestione della propria posizione IVA, si trova a dover valutare anche profili collegati alla compensazione.

Sull’obbligo di comunicazione dell’esito del controllo formale, quale garanzia procedurale a tutela del contribuente, si segnala inoltre la sentenza n. 2092/2025, che ha ribadito la necessità che tale comunicazione venga effettivamente inviata prima dell’iscrizione a ruolo, pena l’invalidità della successiva cartella, principio che si salda con quanto già affermato dalla giurisprudenza consolidata in materia di art. 36-ter.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Chi riceve una comunicazione di irregolarità per mancata emissione fattura, qualunque strada scelga alla fine, ha bisogno di una valutazione tecnica che distingua gli errori materiali dalle vere questioni di diritto. Ecco cosa fa concretamente lo Studio Monardo:

  1. Analizza la comunicazione ricevuta verificando la correttezza formale della notifica, la competenza dell’ufficio emittente e la presenza di una motivazione adeguata delle ragioni della rettifica.
  2. Ricostruisce i dati contabili sottostanti, confrontando fatture, registri IVA e documentazione bancaria per verificare se l’irregolarità contestata corrisponde a un errore reale o a un disallineamento del sistema di controllo automatizzato.
  3. Calcola l’importo effettivamente dovuto, verificando che la sanzione applicata rispetti le percentuali di legge (70% o 100% a seconda del periodo di riferimento) e che la riduzione per adesione sia stata correttamente quantificata.
  4. Predispone memorie difensive documentate da presentare all’Ufficio nei casi in cui l’irregolarità sia superabile in via amministrativa, chiedendo l’annullamento in autotutela o la rettifica dell’importo.
  5. Valuta la convenienza dell’impugnazione confrontando concretamente i costi e i tempi del contenzioso con il beneficio atteso dall’eventuale accoglimento del ricorso.
  6. Predispone e deposita il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, curando personalmente ogni fase della procedura, compresa l’eventuale fase di reclamo-mediazione.
  7. Segue il contenzioso in ogni grado, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione.
  8. Verifica i profili di competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso l’atto, elemento che, come confermato dalla giurisprudenza più recente, può determinare da solo la nullità della pretesa.
  9. Coordina gli aspetti fiscali e contabili con il supporto dei commercialisti dello staff multidisciplinare, per gestire congiuntamente le implicazioni tributarie e gli eventuali riflessi sulla contabilità aziendale.
  10. Gestisce anche i rapporti con gli intermediari fiscali, verificando il corretto calcolo dei termini quando la comunicazione è stata notificata tramite un intermediario e non direttamente al contribuente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, dove la scelta tra aderire e impugnare dipende da un esame tecnico che può evolvere nel corso del tempo — un ricorso che parte in primo grado può proseguire in appello e, se necessario, arrivare in Cassazione — la continuità della strategia difensiva è decisiva: la qualifica di cassazionista dell’Avvocato consente di seguire l’intero percorso senza passaggi di consegne tra professionisti diversi, mantenendo coerente, dall’analisi iniziale della comunicazione fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, la stessa linea difensiva costruita fin dal primo momento. A questo si affianca il lavoro coordinato di avvocati e commercialisti che, lavorando insieme sullo stesso caso, permettono di affrontare in modo unitario sia il profilo giuridico sia quello contabile-fiscale della vicenda.

Da dove nascono, in pratica, queste comunicazioni

Capire l’origine concreta della segnalazione aiuta a valutare, ancora prima di leggere il testo della comunicazione riga per riga, quale delle tre opzioni sia più probabile che regga.

Una parte consistente di queste comunicazioni nasce da incroci automatici tra fatturazione elettronica e altri flussi di dati in possesso dell’Agenzia: pagamenti tracciati tramite POS o strumenti elettronici che non trovano corrispondenza in una fattura emessa, corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente che risultano superiori al totale delle fatture registrate, oppure operazioni intracomunitarie segnalate dalla controparte estera tramite i sistemi di scambio dati europei e mai comparse nella contabilità italiana. In questi casi la comunicazione tende ad avere un impianto probatorio solido, perché si fonda su dati oggettivi incrociati automaticamente: qui la strada più realistica, salvo errori materiali dimostrabili, è spesso l’opzione 1, magari preceduta da una rapida verifica documentale.

Una seconda origine frequente è il controllo formale ex art. 36-ter, attivato non da un incrocio automatico ma da una selezione dell’Ufficio su base campionaria o a seguito di elementi di rischio (settori economici considerati sensibili, scostamenti significativi rispetto agli indici di affidabilità fiscale, segnalazioni provenienti da altri procedimenti). In questi casi la comunicazione richiede tipicamente un esame più approfondito, perché la ricostruzione dell’Ufficio può basarsi su presunzioni o su valutazioni discrezionali suscettibili di essere messe in discussione: è lo scenario in cui le opzioni 2 e 3 trovano più spesso applicazione.

Una terza origine, più specifica, riguarda proprio la disciplina del cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura attesa: qui la segnalazione può derivare da un controllo incrociato tra le fatture ricevute dal contribuente e quelle effettivamente trasmesse dal fornitore tramite il Sistema di Interscambio, oppure da una verifica mirata sul fornitore stesso, i cui esiti si riverberano automaticamente su tutti i clienti coinvolti. In questi casi, se il termine di 90 giorni per il TD29 non è ancora scaduto, l’opzione 1 resta quasi sempre la scelta più efficiente, perché il costo dell’inerzia (la sanzione del 70%) supera nettamente il costo della segnalazione, che dal 1° settembre 2024 non richiede più il versamento dell’IVA.

Riconoscere l’origine della comunicazione, prima ancora del suo contenuto specifico, permette quindi di restringere subito il ventaglio delle opzioni realmente praticabili, evitando di impostare una strategia difensiva complessa laddove la situazione richiederebbe solo una rapida regolarizzazione, o viceversa di pagare frettolosamente una pretesa che, alla luce della sua origine, presenta margini concreti di contestazione.

Cosa cambia se la comunicazione riguarda più annualità o più fornitori

Non tutte le comunicazioni di irregolarità riguardano un’unica operazione isolata. Quando la segnalazione coinvolge più periodi d’imposta o più rapporti commerciali contemporaneamente, la scelta tra le tre opzioni si complica, perché non è detto che convenga trattare tutte le posizioni allo stesso modo.

Nel caso di più annualità coinvolte dalla stessa tipologia di irregolarità (ad esempio la ricorrente mancata ricezione di fatture da parte dello stesso fornitore, ripetuta per due o tre esercizi consecutivi), è opportuno valutare se esiste una causa comune che possa essere risolta una volta per tutte — ad esempio un problema strutturale nel processo di ricezione delle fatture elettroniche dell’azienda — oppure se si tratta di episodi indipendenti da trattare singolarmente. Nel primo caso, una soluzione organizzativa (la correzione del processo interno) unita all’adesione per le annualità già contestate è spesso la strada più efficiente; nel secondo, ogni comunicazione va valutata autonomamente, perché la fondatezza della pretesa può essere diversa da un periodo all’altro.

Quando invece la comunicazione riguarda più fornitori distinti, ha senso distinguere le posizioni in base alla solidità della prova che sorregge ciascuna contestazione: alcune segnalazioni possono basarsi su un incrocio dati inequivocabile (l’operazione risulta pagata e mai fatturata da nessuna delle parti), mentre altre possono derivare da un semplice disallineamento temporale tra l’emissione della fattura e la sua registrazione nei sistemi dell’Agenzia. Trattare in blocco situazioni di questo tipo, scegliendo un’unica strategia per tutte, espone al rischio di rinunciare a una difesa fondata in alcuni casi, o di intraprendere un contenzioso inutile in altri.

Un ulteriore elemento da considerare, quando gli importi complessivi sono rilevanti, è l’eventuale interesse a valutare strumenti di definizione agevolata introdotti da leggi di bilancio successive, che talvolta offrono condizioni più favorevoli rispetto alla riduzione ordinaria prevista per l’adesione spontanea alla singola comunicazione: la convenienza di aspettare o aderire a una definizione agevolata generale, quando disponibile, va confrontata caso per caso con i termini di scadenza della comunicazione specifica, perché i due percorsi non sempre sono cumulabili senza una valutazione tecnica preventiva.

Anche la dimensione dell’attività coinvolta cambia in parte l’analisi. Per un libero professionista o una piccola impresa, una singola comunicazione relativa a un unico fornitore o a un’unica operazione resta di norma un episodio isolato, da valutare con i criteri già descritti senza necessità di un’analisi più ampia. Per una società di dimensioni maggiori, che intrattiene rapporti con decine o centinaia di fornitori e clienti, la ricezione di una comunicazione di irregolarità dovrebbe invece essere l’occasione per un controllo più ampio del proprio ciclo di fatturazione attiva e passiva, perché la stessa causa che ha generato la segnalazione specifica potrebbe aver prodotto, senza che l’azienda se ne sia accorta, altre situazioni analoghe non ancora intercettate dai controlli automatizzati dell’Agenzia ma potenzialmente destinate a emergere in futuro. In questi casi, un intervento preventivo e organizzato, magari condotto congiuntamente da chi cura l’aspetto legale e da chi segue la contabilità, riduce significativamente il rischio di trovarsi a gestire, uno alla volta e in tempi diversi, una serie di comunicazioni che avrebbero potuto essere affrontate in modo coordinato fin dall’inizio.

Il ruolo della buona fede e della diligenza nella scelta della strategia

Un elemento che pesa più di quanto si pensi nella scelta tra le tre opzioni è la possibilità di dimostrare la propria buona fede e la diligenza effettivamente adottata prima di ricevere la comunicazione. Questo aspetto non riguarda soltanto la fondatezza sostanziale della pretesa, ma anche la capacità di orientare, con elementi concreti, la strategia più conveniente.

Per il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura attesa, la relazione illustrativa del D.Lgs. n. 87/2024 richiama un principio già consolidato nella giurisprudenza di Cassazione, secondo cui il controllo richiesto al destinatario della fattura è limitato alla regolarità formale del documento e alla verifica che esso sia stato effettivamente emesso, senza estendersi al sindacato delle valutazioni giuridiche compiute dal cedente in merito a titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA che dipendono da caratteristiche soggettive dell’emittente non direttamente verificabili da chi riceve il documento. Questo significa che, se il cessionario ha rispettato questo perimetro di verifica formale, la sua posizione nella comunicazione di irregolarità è normalmente più solida di quanto l’impostazione iniziale della segnalazione lasci intendere, ed è un elemento da far emergere con chiarezza sia nell’eventuale memoria difensiva sia in un ricorso.

Per il contribuente che riceve un avviso bonario relativo a un’operazione ritenuta non fatturata, la diligenza si misura invece sulla tenuta della contabilità: la disponibilità di registri IVA aggiornati, di una prima nota coerente con i movimenti bancari e di una documentazione ordinata delle operazioni escluse o esenti rappresenta spesso l’elemento decisivo per far accogliere, in sede di autotutela o di giudizio, la tesi difensiva. Al contrario, una contabilità disordinata o lacunosa, anche quando la pretesa dell’Ufficio fosse in astratto contestabile, rende molto più difficile dimostrarlo concretamente, e in questi casi l’adesione, pur non ideale, può risultare la scelta meno rischiosa rispetto a un contenzioso dall’esito incerto per ragioni essenzialmente probatorie più che giuridiche.

Vale la pena ricordare, infine, che la comunicazione di irregolarità arriva quasi sempre a distanza di mesi o anni dall’operazione contestata: ricostruire con precisione, a distanza di tempo, la sequenza degli eventi (quando è stata effettuata l’operazione, quando avrebbe dovuto essere emessa la fattura, quali comunicazioni sono già state inviate) richiede spesso un lavoro di verifica non banale, che va avviato appena si riceve la comunicazione e non rimandato agli ultimi giorni utili del termine, proprio per non trovarsi a dover scegliere in fretta, con informazioni incomplete, tra le tre strade disponibili.

A questo si aggiunge un ulteriore aspetto pratico spesso sottovalutato: la ricostruzione documentale non riguarda solo i documenti in possesso diretto del contribuente, ma spesso richiede anche di interpellare la controparte del rapporto commerciale — il fornitore che non ha emesso la fattura, oppure il cliente coinvolto nell’operazione contestata — per ottenere conferme, copie di documenti o chiarimenti che possano rafforzare la posizione difensiva. Questo passaggio, se rimandato a ridosso della scadenza del termine, rischia di non poter essere completato in tempo utile, mentre se avviato subito consente di raccogliere con calma tutti gli elementi necessari a scegliere, con cognizione di causa, quale tra le tre opzioni descritte in questo approfondimento sia realmente la più adatta al caso specifico.

Quando la mancata fatturazione può avere anche un risvolto penale

Nella maggior parte dei casi la comunicazione di irregolarità resta un fatto puramente amministrativo, risolvibile con una delle tre opzioni descritte. Esiste tuttavia una soglia oltre la quale la mancata emissione di fatture, se sistematica e di importo rilevante, può assumere anche una rilevanza penale, ed è un aspetto che non va trascurato nella scelta della strategia.

L’omessa fatturazione reiterata, quando concorre a determinare un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto superiore alle soglie previste dal D.Lgs. n. 74/2000 in materia di reati tributari, può integrare la fattispecie di dichiarazione infedele o, nei casi più gravi, di occultamento o distruzione di documenti contabili, specialmente quando si accompagna alla mancata registrazione delle operazioni nei libri obbligatori. Questo profilo riguarda tipicamente il cedente/prestatore che non ha emesso la fattura, più che il cessionario/committente destinatario della comunicazione oggetto di questo approfondimento, ma nella pratica capita che la stessa vicenda coinvolga entrambe le parti del rapporto commerciale, specie quando l’Ufficio ricostruisce un intero filone di operazioni non documentate tra gli stessi soggetti.

Quando emergono elementi che possano far ipotizzare una soglia di rilevanza penale, la valutazione della strategia da adottare sulla singola comunicazione di irregolarità non può più prescindere da una lettura coordinata con l’eventuale procedimento penale collegato, perché scelte compiute nella sede amministrativa — ad esempio un’adesione che comporti, di fatto, un riconoscimento della violazione — possono avere ripercussioni anche nella sede penale, e viceversa. È uno degli ambiti in cui il coordinamento tra le competenze fiscali e quelle penali-tributarie diventa determinante, ed è per questo che la valutazione preliminare della comunicazione ricevuta deve sempre includere anche un controllo su questo fronte, anche quando l’importo della singola segnalazione, isolatamente considerato, appaia modesto.

Va precisato che questo scenario resta l’eccezione e non la regola: la grande maggioranza delle comunicazioni di irregolarità per mancata emissione di fattura riguarda episodi isolati o importi che non si avvicinano neppure lontanamente alle soglie di rilevanza penale, e in questi casi la scelta tra le tre opzioni descritte resta una valutazione puramente amministrativa e fiscale. Il punto da ricordare è semplicemente che, prima di scartare a priori l’ipotesi di un profilo più ampio, vale la pena una verifica rapida, specie quando la comunicazione ricevuta si inserisce in un contesto di controlli già avviati su altre annualità o su altri aspetti della gestione fiscale dell’attività.

Una checklist pratica prima di decidere

Prima di scegliere quale delle tre strade percorrere, è utile passare in rassegna alcuni controlli preliminari che aiutano a evitare gli errori più comuni.

Verificate innanzitutto la data di notifica effettiva della comunicazione e calcolate con precisione il termine per rispondere (60 giorni per gli avvisi bonari post-2025, 90 giorni per il TD29 relativo a fatture omesse o irregolari), tenendo conto dell’eventuale intermediario fiscale coinvolto e dei 30 giorni aggiuntivi che a lui competono prima che il termine per il contribuente inizi a decorrere.

Controllate che gli importi indicati corrispondano effettivamente alla vostra contabilità: un errore, anche piccolo, nella base imponibile o nel calcolo della sanzione è un elemento che può giustificare da solo una richiesta di rettifica, indipendentemente da qualsiasi altra valutazione di merito.

Verificate la competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso la comunicazione, confrontandola con il vostro domicilio fiscale nel periodo d’imposta interessato: un’incompetenza, se effettivamente sussistente, può travolgere l’intera pretesa a prescindere dal merito.

Raccogliete tutta la documentazione utile prima di scegliere la strada da percorrere: fatture, registri IVA, estratti conto, corrispondenza con il fornitore o il cliente coinvolto. Una decisione presa senza questi elementi rischia di essere presa alla cieca, qualunque sia l’opzione che sembra più naturale a prima vista.

Valutate, infine, se la situazione descritta nella comunicazione rischia di ripetersi per altre annualità o altri rapporti commerciali: in questo caso conviene affrontare fin da subito anche la causa organizzativa del problema, e non solo la singola segnalazione ricevuta.

Chiusura: la scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti

Aderire, chiarire con l’Ufficio o impugnare non sono tre varianti dello stesso gesto: sono tre strategie diverse, con esiti diversi, e la scelta giusta si vede solo dopo aver letto con attenzione cosa dice davvero la comunicazione ricevuta. Chi paga senza verificare rischia di versare somme non dovute; chi ignora il termine rischia di perdere ogni sconto di legge; chi impugna senza una base solida rischia di aggiungere alla sanzione anche le spese di giudizio.

Proprio perché la materia della fatturazione IVA e dei controlli automatizzati si colloca nel cuore del diritto bancario e tributario, lo Studio Monardo — attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale specializzato in questo ambito e la possibilità di seguire l’intera vicenda fino in Cassazione se il caso lo richiede — è nella posizione per valutare con voi, caso per caso, quale delle tre strade sia davvero la più conveniente.

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