Le domande che riceviamo più spesso su questo tema riguardano un momento preciso: il giorno in cui arriva una comunicazione di irregolarità che segnala compensi professionali non dichiarati, e il professionista non sa se si tratti di un errore suo, di un errore del committente o di un errore dell’Agenzia. Rispondiamo qui alle domande più frequenti, con un contesto normativo essenziale: la comunicazione nasce dal confronto tra la Certificazione Unica trasmessa dai sostituti d’imposta e quanto riportato nel quadro RE della dichiarazione dei redditi del professionista, ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973.
Trattiamo con continuità la materia degli accertamenti su compensi professionali perché intreccia due competenze precise dello Studio: la lettura dei flussi bancari che generano le anomalie e la loro corretta qualificazione tributaria, attività che coordiniamo attraverso uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario.
Se hai ricevuto questa comunicazione e non sai da dove è nato lo scostamento, contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina. 📩
Le basi
Cos’è esattamente una comunicazione di irregolarità per compensi non dichiarati? È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate segnala che i compensi certificati da uno o più committenti (tramite Certificazione Unica) risultano superiori, o comunque diversi, rispetto a quanto il professionista ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi. Non è ancora una cartella, è un avviso che precede l’iscrizione a ruolo e apre una finestra per correggere la posizione con sanzione ridotta.
Chi può riceverla? Qualunque lavoratore autonomo o libero professionista titolare di partita IVA che abbia emesso fatture a committenti tenuti a certificare i compensi corrisposti: consulenti, avvocati, commercialisti, tecnici, formatori, e più in generale chiunque operi in regime ordinario o forfettario con ritenuta d’acconto.
Entro quando devo rispondere? Il termine principale è di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per pagare con sanzione ridotta a un terzo di quella ordinaria. Un secondo termine, non perentorio ma di fatto altrettanto importante, riguarda la richiesta di riesame all’ufficio competente, da presentare il prima possibile per evitare che nel frattempo si proceda comunque a ruolo.
La procedura
Come faccio a capire da dove nasce lo scostamento? Il primo passo è recuperare il prospetto di liquidazione allegato alla comunicazione, che di regola indica il codice fiscale del sostituto d’imposta che ha certificato il compenso contestato. Confrontando questo dato con le proprie fatture emesse nell’anno, spesso si individua immediatamente se si tratta di un compenso realmente percepito e non dichiarato, oppure di un errore di attribuzione.
Cosa faccio se scopro che l’errore è mio? Se il compenso era effettivamente dovuto e non è stato dichiarato per una svista, la strada più semplice ed economicamente più conveniente è pagare l’importo dovuto entro il termine di 30 giorni, beneficiando della sanzione ridotta al 10% invece che del 30% (o della diversa percentuale ordinaria a seconda del tributo).
E se invece l’errore è del committente? Capita che un committente indichi in Certificazione Unica un importo lordo comprensivo di rimborsi spese non imponibili, oppure che attribuisca il compenso all’anno sbagliato. In questi casi occorre richiedere al committente la Certificazione Unica corretta e presentare, insieme a essa, un’istanza di autotutela documentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Posso rateizzare l’importo dovuto? Sì. La normativa consente di rateizzare l’importo in un numero di rate trimestrali che aumenta in funzione dell’ammontare dovuto, versando la prima rata entro il medesimo termine dei 30 giorni.
→ Tabella dei passaggi e termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Ricezione comunicazione | Prospetto di liquidazione | — | Agenzia delle Entrate |
| Verifica dello scostamento | Confronto CU/fatture | Il prima possibile | Interno al professionista |
| Pagamento con sanzione ridotta | Modello F24 | 30 giorni | Agenzia delle Entrate/Agente riscossione |
| Istanza di autotutela | Istanza motivata con documenti | Entro i 30 giorni, idealmente | Ufficio territoriale competente |
| Impugnazione cartella (se emessa) | Ricorso tributario | 60 giorni dalla notifica | Corte di giustizia tributaria di primo grado |
Cosa succede se non rispondo entro 30 giorni? L’ufficio procede all’iscrizione a ruolo per l’importo dovuto con la sanzione piena, e successivamente l’Agente della Riscossione notifica la cartella di pagamento, con l’aggiunta di ulteriori interessi di mora e aggio.
I casi particolari
E se ho più committenti e la contestazione riguarda solo uno di essi? Va isolato esattamente il rapporto contestato: spesso l’anomalia riguarda un solo compenso su decine, e non ha senso rimettere in discussione l’intera dichiarazione. Concentrare la difesa su quel singolo rapporto, con la relativa documentazione, è la strada più efficiente.
Vale anche se sono in regime forfettario? Sì, con una particolarità: i contribuenti forfettari non sono soggetti a ritenuta d’acconto, quindi la comunicazione, quando riguarda loro, nasce più spesso da un incrocio tra fatture elettroniche trasmesse allo SDI e ricavi dichiarati, piuttosto che dal confronto con la Certificazione Unica.
E se il compenso era in realtà una nota di credito successivamente emessa? In questi casi la comunicazione può risultare superata da un evento successivo alla fatturazione originaria: occorre documentare la nota di credito e la sua imputazione contabile per dimostrare che l’importo effettivamente incassato è inferiore a quello certificato in origine.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 30382/2025 (18 novembre 2025), ha ribadito che le anomalie riscontrate sui flussi finanziari collegati ai compensi professionali vanno valutate tenendo conto delle giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio, un principio che si applica per analogia anche quando la contestazione nasce da un disallineamento tra CU e dichiarazione, se il professionista ha fornito elementi di segno contrario. Per casi di questo tipo, la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di ricostruire insieme il profilo bancario e quello fiscale del rapporto contestato.
Le paure finali
Rischio di essere considerato un evasore per un errore formale? No: la comunicazione di irregolarità è uno strumento pensato proprio per correggere le posizioni prima che assumano rilevanza più grave, e non comporta automaticamente conseguenze penali, che scattano solo al superamento di soglie ben più elevate e in presenza di condotte fraudolente specifiche.
Quanto tempo ho davvero per difendermi? Il termine formale è di 30 giorni, ma è realistico attivarsi già nei primi 10-15 giorni per avere il tempo materiale di recuperare la documentazione dal committente, se necessario, prima della scadenza.
Posso perdere agevolazioni o regimi fiscali a causa di questa comunicazione? Solo se l’importo non dichiarato, sommato ai ricavi già dichiarati, fa superare soglie rilevanti (ad esempio quella del regime forfettario): un aspetto da verificare con attenzione perché ha effetti anche sugli anni successivi.
E se l’importo contestato è molto piccolo, conviene comunque contestarlo? Dipende: se l’errore è palesemente del committente e la documentazione è già disponibile, presentare l’istanza costa poco tempo e può evitare un precedente scomodo per gli anni successivi; se invece la contestazione è fondata, spesso pagare è la scelta più razionale anche per importi contenuti, evitando l’aggravio della sanzione piena.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Esempio 1. Una professionista riceve una comunicazione che segnala 6.150 € di compensi non dichiarati, certificati da un committente che ha indicato per errore l’intero importo del contratto annuale in un’unica Certificazione Unica, mentre la prestazione era stata fatturata e incassata in due anni distinti (3.075 € per ciascuno). La professionista richiede al committente la CU corretta e presenta istanza di autotutela allegando le due fatture con le rispettive date di incasso: l’ufficio riconosce l’errore e riduce la pretesa alla sola quota effettivamente relativa all’anno contestato.
Esempio 2. Un consulente riceve una comunicazione per 11.400 € di compensi non dichiarati, realmente percepiti ma omessi per un errore nella compilazione del quadro RE del modello dichiarativo. Verificata la fondatezza, il consulente versa quanto dovuto (imposta più sanzione ridotta al 10% più interessi) entro il ventiseiesimo giorno dalla ricezione, chiudendo la posizione senza ulteriori conseguenze.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
Il compenso contestato è stato effettivamente incassato, o solo fatturato? È la domanda più trascurata, e la più decisiva: la tassazione dei compensi da lavoro autonomo segue il principio di cassa, quindi rileva il momento dell’effettivo incasso e non quello della fatturazione. Se una fattura emessa a dicembre viene incassata a gennaio dell’anno successivo, il compenso va dichiarato nell’anno dell’incasso: un’anomalia apparente nella comunicazione può nascere proprio da questo disallineamento temporale, che va sempre verificato prima di qualunque altra ipotesi.
Ma i giudici cosa dicono?
Cass., ord. n. 5981/2024 (6 marzo 2024). Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 54-bis DPR 600/1973, l’obbligo di motivazione si considera assolto con il richiamo alla dichiarazione, di cui il contribuente ha già conoscenza. Rilevanza: definisce i limiti di una contestazione fondata solo su vizi formali della cartella collegata alla comunicazione.
Cass., ord. n. 30382/2025 (18 novembre 2025). In tema di indagini finanziarie sui professionisti, ribadisce che la presunzione di reddito sui versamenti bancari va valutata tenendo conto delle giustificazioni fornite in contraddittorio. Rilevanza: applicabile quando la comunicazione si intreccia con movimenti bancari del professionista.
Cass. n. 23919/2025 (26 agosto 2025). Sull’accertamento induttivo fondato sui conti correnti di un professionista, richiede una valutazione complessiva e non parcellizzata delle movimentazioni. Rilevanza: rilevante per la costruzione della difesa quando la contestazione nasce da un incrocio di flussi bancari.
Cass. civ., sez. V, n. 25049/2025 (11 settembre 2025). La prova di resistenza nel contraddittorio preventivo è più rigorosa nei procedimenti in cui il confronto preventivo è obbligatorio per legge. Rilevanza: incide quando manca un effettivo invito al confronto prima della formazione della pretesa.
Cass., ord. n. 16940/2025 (24 giugno 2025). Il contraddittorio endoprocedimentale deve essere effettivo, non meramente formale. Rilevanza: da richiamare quando le osservazioni presentate in autotutela non vengono realmente valutate dall’ufficio.
Cass., ord. n. 28319/2025. In tema di notifica degli atti tributari, esclude l’inesistenza a favore della nullità sanabile quando l’atto ha raggiunto il suo scopo. Rilevanza: incide sulla strategia quando si contesta la regolarità della notifica della cartella successiva alla comunicazione.
Cass., ord. n. 17584/2025. Chiarisce i confini dell’impugnabilità delle cartelle collegate a definizioni agevolate dei carichi. Rilevanza: utile se la comunicazione sfocia in una cartella poi oggetto di rottamazione o definizione agevolata.
Cass., ord. n. 26312/2025 (29 settembre 2025). Il principio di inerenza dei costi è unico per redditi e IVA. Rilevanza: pertinente quando, insieme alla contestazione sui compensi, si discute anche della deducibilità dei costi collegati alla stessa prestazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
E voi, concretamente, cosa fate?
- Analizziamo il prospetto di liquidazione confrontandolo voce per voce con le fatture emesse e le Certificazioni Uniche ricevute dal professionista.
- Contattiamo, quando necessario, il committente per ottenere la correzione della Certificazione Unica errata, documentando formalmente la richiesta.
- Verifichiamo il principio di cassa applicato ai compensi contestati, per escludere anomalie derivanti da un semplice disallineamento temporale tra fatturazione e incasso.
- Predisponiamo l’istanza di autotutela motivata e documentata, quando l’errore non è imputabile al professionista.
- Calcoliamo la convenienza economica tra pagamento con sanzione ridotta e contestazione, caso per caso.
- Analizziamo i flussi bancari collegati, quando la comunicazione nasce da un incrocio con i movimenti finanziari del professionista.
- Gestiamo la rateizzazione dell’importo dovuto, quando il pagamento integrale non è la soluzione più opportuna.
- Impugniamo la cartella di pagamento, quando successiva alla comunicazione, per vizi di merito o di procedura.
- Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, con continuità della strategia difensiva dal primo grado all’ultimo.
- Coordiniamo l’analisi con lo staff commercialistico, per la corretta imputazione fiscale dei compensi contestati negli anni successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nelle contestazioni sui compensi professionali non dichiarati, la leva che pesa di più è proprio il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la ricostruzione dei flussi finanziari e la loro corretta qualificazione fiscale vanno lette insieme, non in sequenza separata tra professionisti diversi. La continuità difensiva fino in Cassazione assicura che, se la vicenda dovesse arrivare al giudizio di legittimità, la linea costruita fin dal primo confronto con l’ufficio resti la stessa. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora in parallelo sullo stesso fascicolo, per intrecciare l’analisi tecnico-contabile con quella strettamente processuale.
Chiusura
I tre messaggi da portare a casa: la comunicazione di irregolarità non è ancora una cartella, e reagire nei tempi giusti (idealmente entro i primi 15 giorni) fa la differenza; il principio di cassa è il primo elemento da verificare, perché molte anomalie nascono da semplici sfasamenti temporali; e ogni scelta — pagare, contestare, rateizzare — va calata sulla situazione concreta, non su un automatismo. Lo Studio Monardo affronta queste contestazioni a partire dall’incrocio tra dati bancari e dati fiscali, che ne è la causa più frequente, con un impegno di continuità che arriva, se necessario, fino in Cassazione.
Non aspettare che i 30 giorni scadano: scrivici subito, trovi tutti i contatti dello studio in fondo a questa pagina. 📩
