Per un architetto libero professionista, la “comunicazione di irregolarità” non è mai un fatto isolato: può arrivare dall’Agenzia delle Entrate dopo un controllo automatizzato o formale della dichiarazione dei redditi, oppure da Inarcassa dopo una verifica sulla posizione contributiva. In entrambi i casi la legge la presenta come un atto minore, quasi un preavviso bonario privo di conseguenze immediate. La giurisprudenza degli ultimi anni ha però ribaltato questa impostazione: per capire cosa rischia davvero un architetto che riceve una di queste comunicazioni, e come difendersi, conta più quello che hanno deciso i giudici che quello che dice la lettera della norma.
Questo perché il testo di legge, da solo, lascerebbe intendere che la comunicazione di irregolarità sia un semplice invito al pagamento, non impugnabile e privo di effetti autonomi. La Cassazione ha invece consolidato un orientamento opposto: questi atti possono produrre conseguenze concrete e, in alcuni casi, vanno impugnati subito, senza attendere la cartella di pagamento o l’iscrizione a ruolo dei contributi. Chi aspetta, confidando nella natura “bonaria” dell’atto, rischia di perdere per sempre la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Per un architetto la questione ha una specificità in più rispetto ad altri lavoratori autonomi: convivono due sistemi di controllo paralleli, quello fiscale (Agenzia delle Entrate, artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973) e quello previdenziale di categoria (Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri e Architetti). Le regole di fondo — contraddittorio, notifica, impugnabilità — sono in parte comuni, ma le conseguenze pratiche cambiano molto a seconda di chi ha inviato la comunicazione e per quale ragione.
Lo Studio Monardo può seguire il contenzioso legato a queste comunicazioni proprio perché intreccia diritto tributario e diritto bancario-previdenziale: l’Avvocato Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale su entrambi i fronti, tributario e bancario, ed è cassazionista — una competenza che pesa quando la controversia, come spesso accade su questi temi, arriva fino all’ultimo grado di giudizio.
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Il quadro normativo in breve
Il punto di partenza è l’articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni: un riscontro puramente cartolare, senza valutazioni giuridiche, che verifica la coerenza aritmetica tra quanto dichiarato e quanto versato. Accanto a questo, l’articolo 36-ter disciplina il controllo formale, più penetrante, che confronta la dichiarazione con la documentazione che il contribuente deve conservare (fatture, ricevute, attestazioni di spesa) e che per un architetto include tipicamente compensi, ritenute d’acconto, spese deducibili legate all’attività professionale e, se applicabile, il regime forfettario.
In entrambi i casi la norma prevede l’invio di una comunicazione — il cosiddetto “avviso bonario” — prima dell’iscrizione a ruolo. Il D.Lgs. 108/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha modificato i termini a favore del contribuente: il tempo per pagare con la sanzione ridotta è passato da 30 a 60 giorni, e il termine per le comunicazioni telematiche agli intermediari fiscali da 30 a 90 giorni. Questo allungamento dei tempi va coordinato con l’articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone all’Amministrazione di comunicare gli esiti del controllo prima di procedere, ma solo quando esistano incertezze su dati rilevanti: se l’errore è manifesto, la giurisprudenza ha riconosciuto che l’avviso bonario può anche mancare senza vizi.
Sul piano sanzionatorio, occorre distinguere tra le due fasi del controllo: se l’irregolarità viene sanata entro il termine indicato nella comunicazione (60 giorni per il controllo automatizzato dopo la riforma del 2024, termini analoghi per quello formale), la sanzione amministrativa si riduce a un terzo di quella ordinariamente prevista; se invece il contribuente lascia decorrere il termine senza reagire, l’importo viene iscritto a ruolo con la sanzione piena, oltre agli interessi maturati nel frattempo. Per un architetto che si accorga in anticipo di un errore nella propria dichiarazione — ad esempio una detrazione applicata in modo scorretto o una ritenuta d’acconto conteggiata due volte — può convenire anticipare i tempi con un ravvedimento operoso spontaneo, che consente sanzioni ancora più contenute rispetto a quelle applicabili dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità: la differenza tra le due strade, in termini di costo complessivo, può essere significativa già a partire da importi contestati di poche migliaia di euro.
Sul fronte previdenziale, il Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa impone a ogni iscritto — ingegnere o architetto, con o senza reddito professionale nell’anno — di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e del volume d’affari. Se dal controllo di questa dichiarazione, o dalla sua omissione, emerge una posizione contributiva irregolare, Inarcassa invia una comunicazione di irregolarità che precede l’eventuale iscrizione a ruolo del debito contributivo tramite cartella esattoriale. Anche qui l’obbligo dichiarativo è autonomo rispetto a quello contributivo: si applica per il solo fatto di essere iscritti all’Albo, indipendentemente dall’aver effettivamente esercitato la professione o prodotto reddito nell’anno.
Va precisato che, a differenza del procedimento fiscale, per le contestazioni relative a richieste di contributi ritenute illegittime da parte di Inarcassa non è prevista, in via generale, un’espressa fase di ricorso amministrativo interno, salvo il caso in cui la pretesa consegua a un provvedimento di iscrizione d’ufficio ritenuto illegittimo. In assenza di questa fase, la strada più prudente per l’architetto che contesti la pretesa nel merito è inviare una lettera di contestazione formale, per cristallizzare la propria posizione, e attendere l’eventuale iscrizione a ruolo del debito per proporre opposizione giudiziale nei termini di legge; un’azione di accertamento negativo autonoma, pur teoricamente percorribile, rischia talvolta di essere dichiarata carente dell’interesse ad agire se non preceduta da un atto della Cassa che renda la pretesa attuale e concreta.
Va aggiunto un aspetto che riguarda in modo specifico gli architetti in regime forfettario: il controllo automatizzato ex art. 36-bis, in questi casi, verifica soprattutto la corretta applicazione dei limiti di ricavi e la permanenza dei requisiti di accesso al regime agevolato, mentre il controllo formale ex art. 36-ter può estendersi alla verifica delle spese sostenute quando l’architetto abbia optato, per una parte dell’attività, per il regime ordinario. A questo si aggiungono gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), che pur non generando di per sé una comunicazione di irregolarità in senso stretto, alimentano spesso le liste selettive su cui l’Agenzia costruisce i controlli successivi: un punteggio ISA basso non produce automaticamente un accertamento, ma rende più probabile che una futura dichiarazione dello stesso professionista venga sottoposta a controllo formale, con conseguente comunicazione di irregolarità in caso di anomalie.
Un’ultima notazione normativa riguarda l’autotutela: fino al 2023 la disciplina non prevedeva in modo esplicito l’impugnabilità del rifiuto dell’Amministrazione di riesaminare un proprio atto. Il D.Lgs. 219/2023, che ha riformato lo Statuto del contribuente, e il correlato D.Lgs. sul contenzioso tributario hanno introdotto la possibilità di impugnare il silenzio-rifiuto sull’istanza di autotutela nei casi in cui l’Amministrazione sia obbligata ad agire — un cambiamento che, come vedremo, la giurisprudenza sta ancora assestando caso per caso.
L’orientamento consolidato
Prima di entrare nelle singole pronunce, vale la pena capire perché questo tema abbia generato così tanto contenzioso. L’orientamento dei giudici tributari di merito, per molti anni, ha seguito un ragionamento apparentemente lineare: la comunicazione d’irregolarità non sarebbe un atto impugnabile perché non compare nell’elenco degli atti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, e non conterrebbe una pretesa tributaria definitiva, limitandosi a rettificare la quantificazione dell’imposta già dichiarata in via preliminare rispetto agli atti impositivi veri e propri. Secondo questa lettura, l’avviso bonario sarebbe un semplice invito al pagamento, con funzione istruttoria, destinato a inserirsi in un contraddittorio preventivo tra le parti — non un atto che di per sé legittimi una difesa giurisdizionale.
Questo assunto, per quanto diffuso nella prassi degli uffici e in una parte della giurisprudenza di merito, è stato progressivamente smentito dalla Corte di Cassazione, che ha adottato una lettura sostanzialistica: ciò che conta non è l’etichetta formale dell’atto, ma il suo contenuto concreto. Se la comunicazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa già determinata nei suoi presupposti di fatto e di diritto, quella pretesa può e deve essere contestata subito, a prescindere dal nome che la legge le attribuisce. Il principio di fondo, oggi pacifico, è che la comunicazione di irregolarità è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non compare nell’elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992. La Suprema Corte ha chiarito che quell’elenco non è tassativo ma solo esemplificativo, e che ogni atto con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa già definita nei suoi presupposti di fatto e di diritto può essere impugnato subito, senza attendere l’atto successivo.
La prima pronuncia che ha fissato questo principio in modo netto risale a qualche anno fa: con la sentenza dell’11 maggio 2012, n. 7344, la Sezione Tributaria della Cassazione ha ritenuto immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del DPR 600/1973. La vicenda nasceva da un contribuente che aveva atteso la cartella di pagamento per contestare la pretesa, vedendosi opporre l’inammissibilità del ricorso per tardività: la Corte ha stabilito che l’avviso bonario, contenendo già una pretesa impositiva definita, avrebbe dovuto essere impugnato nei 60 giorni dalla sua ricezione. In altre parole, se aspetti la cartella pensando di “giocarti” la difesa più avanti, rischi di scoprire che il termine per farlo era già scaduto molto prima.
Questo principio si è consolidato con la sentenza n. 21597 del 26 ottobre 2016, in cui la Cassazione ha ribadito che l’avviso bonario è impugnabile al pari di un avviso di accertamento perché esplicita comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una pretesa tributaria determinata, generando nel contribuente un interesse concreto e attuale a chiarire subito la propria posizione. Tradotto in pratica: non serve aspettare un atto “più formale” per avere titolo a difendersi; la comunicazione stessa è già sufficiente.
Più di recente, l’ordinanza n. 15957 del 2025 ha confermato che la comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter è atto autonomamente impugnabile, richiamando il fatto che la norma impone all’Amministrazione di indicare i motivi della rettifica proprio per consentire al contribuente di segnalare dati non considerati o valutati erroneamente entro 30 giorni. La ricaduta pratica per un architetto è diretta: se la comunicazione riguarda, ad esempio, il disconoscimento di una detrazione o di un costo professionale, quei 30 giorni (oggi allungati dal D.Lgs. 108/2024) sono anche l’occasione per introdurre elementi difensivi che, se ignorati, possono già motivare un ricorso.
Va segnalato anche un profilo temporale spesso trascurato: la Cassazione, con la sentenza n. 17362 del 24 giugno 2024, si è pronunciata per la prima volta in modo esplicito sulle conseguenze del mancato pagamento di una singola rata nella dilazione di un avviso bonario, aderendo alla tesi favorevole agli Uffici secondo cui il mancato versamento di una rata entro il termine per quella successiva fa decadere l’intera rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo comprensivo delle sanzioni piene. La ricaduta pratica, per un architetto che abbia scelto di rateizzare una comunicazione di irregolarità confidando nella sanzione ridotta, è che un singolo pagamento in ritardo può vanificare tutto il beneficio ottenuto, riportando la posizione alle sanzioni ordinarie: la puntualità nei versamenti rateali va quindi trattata con la stessa attenzione riservata all’impugnazione, non come un adempimento secondario.
Il quarto tassello riguarda un caso più articolato, deciso con l’ordinanza n. 10732 del 23 aprile 2025 (di cui parleremo più diffusamente più avanti), in cui la Corte ha confermato che anche quando la comunicazione di irregolarità riduce un rimborso richiesto — e non solo quando richiede un pagamento — essa costituisce comunque un atto impugnabile, assimilabile a un diniego parziale di rimborso. Il principio, calato nella pratica, significa che ogni volta che l’Agenzia “tocca” una posizione economica del contribuente — che sia una richiesta di pagamento o una riduzione di un credito — nasce un interesse ad agire immediato, e il termine di decadenza comincia a correre da quel momento, non da un atto successivo.
Devo aspettare la comunicazione di irregolarità o posso già muovermi prima?
LA QUESTIONE. Un architetto che sa di avere errato la dichiarazione, o che teme un controllo imminente da parte di Inarcassa per un anno di scarsa attività, si chiede spesso se convenga aspettare la comunicazione ufficiale oppure agire prima con un ravvedimento operoso o una dichiarazione integrativa.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2092/2025, si è pronunciata proprio sul rapporto tra comunicazione di irregolarità e cartella di pagamento nell’ambito del controllo formale ex art. 36-ter. La Corte ha ribadito che l’articolo 36-ter, comma 4, del DPR 600/1973 prevede l’invio della comunicazione come garanzia necessaria a tutela del contribuente, quale momento di instaurazione del contraddittorio anteriore all’iscrizione a ruolo: se quella comunicazione manca, la successiva cartella di pagamento è illegittima. Questo significa che il contribuente ha un vero e proprio diritto a essere avvisato prima che il debito diventi esecutivo, e che l’Amministrazione non può “saltare” questo passaggio.
SE C’È CONTRASTO. Il principio non è però assoluto: quando la rettifica deriva da un errore manifesto ed evidente — un dato numerico palesemente sbagliato, una detrazione palesemente non spettante secondo un calcolo aritmetico — la giurisprudenza ha riconosciuto che l’avviso bonario può non essere necessario, perché lo Statuto del contribuente (art. 6, comma 5, L. 212/2000) subordina l’obbligo di comunicazione preventiva all’esistenza di incertezze su dati rilevanti. L’assunzione prudenziale, per un architetto, è quindi trattare ogni errore complesso (interpretazione normativa, natura di una spesa, corretta applicazione del regime forfettario) come un caso in cui la comunicazione preventiva è dovuta, e riservare l’eccezione ai soli errori di calcolo davvero manifesti.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se ricevi direttamente una cartella di pagamento senza aver mai ricevuto una comunicazione di irregolarità su una questione interpretativa (non un mero errore di calcolo), hai un argomento difensivo solido per contestare la cartella stessa, prima ancora di entrare nel merito della pretesa. Verificare l’esistenza e la data della comunicazione preventiva è quindi il primo passo di qualsiasi difesa, e va fatto prima di decidere se pagare, rateizzare o impugnare.
La comunicazione ricevuta via PEC è sempre valida?
LA QUESTIONE. Sempre più comunicazioni di irregolarità — sia dell’Agenzia delle Entrate sia di Inarcassa — arrivano via posta elettronica certificata, spesso indirizzate all’intermediario fiscale dell’architetto piuttosto che al professionista stesso. Capita che la notifica non vada a buon fine, che il file allegato sia illeggibile, o che la casella PEC risulti piena: cosa succede in questi casi?
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, hanno affrontato proprio il caso della casella PEC satura, stabilendo che, in assenza della Ricevuta di Avvenuta Consegna, la notifica non può considerarsi perfezionata, anche quando la mancata consegna dipende dalla casella piena del destinatario. Poco prima, l’ordinanza n. 14063 del 21 maggio 2024 aveva chiarito che la mancanza di prova dell’avvenuta notifica via PEC comporta una nullità — non una più grave inesistenza — sanabile se la comunicazione ha comunque raggiunto il proprio scopo informativo. Sullo stesso filone, l’ordinanza n. 14982 del 2024 ha stabilito che una notifica PEC con allegati corrotti o illeggibili è nulla, perché la mera ricezione del messaggio non perfeziona la notifica se il contenuto non è effettivamente accessibile al destinatario.
Un’altra ordinanza dello stesso anno, la n. 10607/2024 della Sezione Lavoro, ha invece valorizzato il principio opposto e complementare: se il destinatario ha comunque ricevuto la comunicazione e ha potuto comprenderne il contenuto, un vizio meramente formale della notifica è sanato dal raggiungimento dello scopo, e non basta invocare un’irregolarità procedurale se non si dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa. In linea con questo orientamento, la giurisprudenza più recente ha anche affermato che una notifica proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi resta valida se il mittente è comunque chiaramente identificabile e il destinatario ha potuto difendersi senza incertezze.
SE C’È CONTRASTO. Il contrasto qui non è tra orientamenti opposti, ma tra due criteri che vanno sempre bilanciati insieme: da un lato la Cassazione richiede la prova rigorosa dell’avvenuta consegna (RdAC), dall’altro tende a “salvare” la notifica se il suo scopo informativo è comunque stato raggiunto. L’assunzione prudenziale è verificare sempre, per prima cosa, se esiste la Ricevuta di Avvenuta Consegna: senza di essa, la notifica è contestabile a prescindere da ogni altro elemento, mentre con essa il margine di contestazione si restringe ai soli vizi che abbiano concretamente impedito la conoscenza dell’atto.
COSA SIGNIFICA PER TE. Un architetto che scopre solo dopo mesi una comunicazione di irregolarità mai realmente vista — perché finita in una casella PEC piena, o perché il file allegato era illeggibile — può contestare la validità della notifica e, con essa, la decorrenza dei termini per l’iscrizione a ruolo. Non basta però la semplice lamentela: serve dimostrare, con i log del gestore PEC, che la consegna non si è perfezionata o che il contenuto non era effettivamente accessibile.
Se contesto la comunicazione e l’Agenzia rigetta la mia istanza, posso impugnare quel rigetto?
LA QUESTIONE. Molti architetti, ricevuta la comunicazione di irregolarità, presentano un’istanza di autotutela o di riesame chiedendo la correzione o l’annullamento dell’atto. Se l’Amministrazione risponde con un diniego, ci si chiede se quel diniego sia a sua volta impugnabile davanti al giudice tributario.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Per anni la risposta della Cassazione è stata negativa: con l’ordinanza n. 5205 del 2022 la Corte ha affermato che nel processo tributario non è impugnabile il diniego di autotutela, perché la scelta dell’Amministrazione di non riesaminare un proprio atto rientra in un potere discrezionale, non sindacabile in sé. La sentenza n. 24652/2021 aveva già precisato che l’esercizio dell’autotutela non costituisce un mezzo di tutela alternativo ai rimedi giurisdizionali non esperiti in tempo, e l’ordinanza n. 4937 del 20 febbraio 2019 aveva richiesto, per rendere impugnabile un diniego di autotutela, la sussistenza di un interesse generale concreto e specifico dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto — non un mero interesse del contribuente a “riprovarci”. Più di recente, l’ordinanza n. 33610 del 1° dicembre 2023 ha ribadito che una revoca parziale della pretesa (uno sgravio parziale, ad esempio) non basta da sola a rendere impugnabile il diniego relativo alla parte residua non annullata.
SE C’È CONTRASTO. Il quadro è cambiato con la riforma dello Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023) e del processo tributario, che hanno introdotto — per la prima volta in modo esplicito — la possibilità di impugnare il silenzio-rifiuto sull’istanza di autotutela nei casi in cui l’Amministrazione sia obbligata ad agire, distinguendo autotutela obbligatoria e facoltativa. La giurisprudenza di merito si sta ancora assestando su questo nuovo assetto, e diverse pronunce recenti discutono se un diniego motivato, frutto di un effettivo riesame, possa riattivare il potere impositivo e diventare impugnabile anche nel merito della pretesa originaria. L’assunzione prudenziale, in attesa che l’orientamento si consolidi, è non contare mai sull’autotutela come sostituto del ricorso: se i termini per impugnare la comunicazione o la cartella sono ancora aperti, conviene sempre agire su quel fronte, riservando l’istanza di autotutela a un rimedio aggiuntivo e non alternativo.
Una recente sentenza di merito, la n. 1541 del 12 dicembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Avellino, offre un esempio istruttivo di come i giudici stiano affrontando il nuovo assetto normativo: nel caso deciso, un contribuente aveva impugnato non solo gli avvisi di accertamento originari ma anche quattro distinti provvedimenti di rigetto espresso su altrettante istanze di autotutela. La pronuncia si è confrontata proprio con il nodo se un diniego motivato, frutto di un effettivo riesame nel merito da parte dell’Amministrazione, possa riaprire la possibilità di contestare anche la pretesa tributaria originaria, oppure se resti confinato alla sola legittimità formale del rifiuto. Sebbene la giurisprudenza di merito non vincoli la Cassazione, questo tipo di pronunce anticipa spesso le questioni che arriveranno davanti alla Suprema Corte nei prossimi mesi, ed è per questo utile monitorarle quando si valuta se e come utilizzare lo strumento dell’autotutela in parallelo al ricorso.
COSA SIGNIFICA PER TE. Presentare un’istanza di autotutela non sospende i termini di decadenza per il ricorso, e un eventuale diniego — specie se relativo ad autotutela facoltativa — potrebbe non essere impugnabile in modo autonomo secondo l’orientamento più risalente. La linea difensiva più sicura resta impugnare tempestivamente l’atto originario, usando l’autotutela come strumento parallelo, non come piano B da attivare dopo la scadenza dei termini.
La pronuncia più recente e rilevante: l’ordinanza n. 10732/2025
Il caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10732 del 23 aprile 2025 merita un approfondimento perché tocca un aspetto che riguarda direttamente molti professionisti, architetti compresi: cosa succede quando la comunicazione di irregolarità non chiede un pagamento, ma riduce un rimborso già richiesto in dichiarazione.
Una società presenta una dichiarazione con un credito d’imposta a rimborso. L’Agenzia delle Entrate, dopo un controllo automatizzato ex art. 36-bis, invia all’intermediario fiscale una comunicazione di irregolarità che riduce l’importo del rimborso spettante. La società non impugna subito quella comunicazione. Successivamente, di fronte al perdurare del silenzio sull’erogazione del rimborso residuo, agisce con un ricorso per silenzio-rifiuto. I giudici di primo e secondo grado — la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in riforma della prima decisione — dichiarano il ricorso tardivo, ritenendo che la comunicazione di irregolarità avesse già esplicitamente sostituito il precedente silenzio, facendo decorrere da quel momento il termine per impugnare.
La società porta il caso in Cassazione contestando due punti: che l’Ufficio avesse mutato in appello la ragione di inammissibilità (violando il divieto di ultrapetizione) e che la comunicazione ex art. 36-bis non fosse comunque un atto impugnabile né assimilabile a un diniego di rimborso. La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure, confermando che la comunicazione di irregolarità che riduce un rimborso richiesto costituisce, a tutti gli effetti, un diniego parziale impugnabile, con conseguente decorrenza del termine di decadenza da quella data.
Cosa cambia rispetto all’orientamento precedente? Fino a questa pronuncia, il dibattito si era concentrato quasi sempre sulle comunicazioni che chiedono un pagamento aggiuntivo. L’ordinanza n. 10732/2025 estende esplicitamente lo stesso principio anche al lato “opposto” del rapporto tributario: quando l’Agenzia riduce (anziché richiedere) una somma, la comunicazione produce comunque un effetto lesivo immediato e impugnabile. Per un architetto che presenti dichiarazioni con crediti a rimborso — non infrequenti per chi lavora con ritenute d’acconto elevate rispetto al reddito netto, o con crediti IVA accumulati — la ricaduta pratica è diretta: ogni comunicazione che tocchi, in aumento o in diminuzione, la propria posizione economica va trattata come potenzialmente impugnabile da subito, senza aspettare un atto successivo che potrebbe non arrivare mai, o arrivare quando i termini sono già scaduti.
I principi applicati ai casi reali
Simulazione 1 — Comunicazione di irregolarità fiscale su spese professionali disconosciute. Un architetto in regime ordinario riceve una comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter datata 14 gennaio 2026, con cui l’Agenzia disconosce 8.750 € di spese per aggiornamento professionale e software di progettazione, ritenendole non documentate. Il termine per la risposta, alla luce del D.Lgs. 108/2024, è di 60 giorni dalla ricezione. Applicando l’orientamento visto nella Sezione 4 (ordinanza n. 2092/2025), l’architetto verifica innanzitutto se questa è la prima comunicazione ricevuta sul punto: se sì, ha ancora la possibilità di produrre la documentazione mancante entro il termine, evitando l’iscrizione a ruolo. Se la documentazione esiste ma non era stata trasmessa per un disguido, la strada più efficiente è rispondere entro i 60 giorni allegando le fatture; se invece la questione è interpretativa — ad esempio la deducibilità di un corso di specializzazione — conviene valutare da subito un’impugnazione della comunicazione stessa, alla luce del principio dell’ordinanza n. 15957/2025 sulla sua autonoma impugnabilità.
Simulazione 2 — Comunicazione Inarcassa per omessa dichiarazione reddituale. Un architetto che nel 2023 ha lavorato solo per due mesi, con un reddito professionale di 3.200 €, non presenta la dichiarazione annuale a Inarcassa ritenendo che, essendo l’importo irrisorio, non vi fosse un obbligo effettivo. Nel 2026 riceve una comunicazione di irregolarità che contesta l’omessa dichiarazione e applica una sanzione, calcolata su un minimo contributivo forfettario perché la Cassa non dispone del dato reale. Alla luce dell’orientamento visto (obbligo dichiarativo autonomo da quello contributivo, dovuto per il solo fatto di essere iscritti all’Albo), la difesa non può basarsi sull’assenza di reddito, ma può contestare — se applicabile — l’importo del minimo forfettario applicato, producendo tardivamente la dichiarazione con i dati reali per far ricalcolare la posizione sulla base del reddito effettivo, spesso più favorevole del minimo presunto.
Simulazione 3 — Notifica PEC contestata su comunicazione con richiesta di pagamento. Un architetto scopre, dopo aver ricevuto un sollecito di pagamento, l’esistenza di una comunicazione di irregolarità PEC datata sei mesi prima, mai vista perché la propria casella era piena in quel periodo. Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 28452/2024, la mancanza della Ricevuta di Avvenuta Consegna rende la notifica non perfezionata: l’architetto può richiedere al proprio gestore PEC i log dell’invio e, se confermano l’assenza della RdAC, contestare la decorrenza dei termini dalla data originaria, ottenendo la riapertura dei 60 giorni utili per il pagamento agevolato o per l’impugnazione.
Simulazione 4 — Rateizzazione decaduta per un pagamento in ritardo. Un architetto riceve una comunicazione di irregolarità per 6.400 € di imposte non versate e sceglie la rateizzazione in cinque rate trimestrali con sanzione ridotta. Paga puntualmente le prime tre rate ma versa la quarta con undici giorni di ritardo, oltre il termine previsto per il pagamento della rata successiva. Alla luce del principio espresso dalla sentenza n. 17362/2024, questo ritardo fa decadere l’intera rateazione: l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo residuo con sanzioni piene, senza tener conto dei pagamenti già regolarmente effettuati sulle prime tre rate. In un caso come questo, la difesa non può basarsi sulla scarsa entità del ritardo, ma può concentrarsi su eventuali vizi di notifica del sollecito di decadenza o su un ravvedimento operoso tempestivo, versato immediatamente dopo essersi accorti del ritardo e prima della formale decadenza, per contenere le conseguenze sanzionatorie.
Simulazione 5 — Attività estranea alla professione e obbligo contributivo Inarcassa contestato. Un architetto svolge, accanto alla progettazione, un’attività di consulenza in materia di marketing immobiliare per un’agenzia, fatturando 15.600 € nell’anno per questa specifica prestazione. Inarcassa, calcolando il contributo soggettivo sull’intero volume d’affari dichiarato, invia una comunicazione di irregolarità per omesso versamento anche su questa quota di reddito. Applicando il principio della sentenza n. 20389/2018, l’architetto può contestare l’inclusione di questi 15.600 € nella base contributiva, dimostrando che l’attività di consulenza di marketing non ha richiesto l’utilizzo del bagaglio culturale tipico della professione di architetto (competenze progettuali, tecniche o normative legate all’edilizia), ma conoscenze estranee al proprio percorso di studi e all’attività riservata dall’Albo. La difesa richiede una ricostruzione puntuale, con documentazione delle prestazioni effettivamente rese, di cosa sia stato concretamente svolto in quell’incarico.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro giurisprudenziale esaminato in questo articolo mostra un filo conduttore chiaro: la Cassazione ha progressivamente ampliato la tutela del contribuente e del professionista, riconoscendo l’impugnabilità di atti che la lettera della legge presenterebbe come meramente interlocutori, e allo stesso tempo ha mantenuto un rigore severo sui presupposti formali — notifica, contraddittorio preventivo, interesse concreto — che condizionano la reale efficacia di quella tutela. Per un architetto, muoversi in questo quadro significa non affidarsi né a un eccesso di prudenza (pagare sempre, per timore di un contenzioso) né a un eccesso di aggressività difensiva (impugnare sempre, anche quando l’errore è effettivamente proprio), ma calibrare la reazione sulla base della specifica pronuncia applicabile al caso concreto. La tabella seguente raccoglie le pronunce principali esaminate, con i relativi estremi, la questione decisa e la rilevanza pratica per un architetto, proprio per offrire un riferimento rapido da consultare non appena si riceve una nuova comunicazione.
| Pronuncia | Questione decisa | Rilevanza pratica |
|---|---|---|
| Cass. sez. trib., sent. 11 maggio 2012, n. 7344 | Impugnabilità immediata dell’avviso bonario ex art. 36-bis | Non aspettare la cartella: il termine decorre dalla comunicazione |
| Cass., sent. n. 21597/2016 | L’avviso bonario è impugnabile al pari di un accertamento | La comunicazione, da sola, dà titolo a un ricorso |
| Cass., ord. n. 2092/2025 | Necessità della comunicazione preventiva nel controllo formale | Senza comunicazione, la cartella successiva è illegittima |
| Cass., ord. n. 15957/2025 | Autonoma impugnabilità della comunicazione da controllo formale ex art. 36-ter | I 30/60 giorni di risposta sono anche termine di difesa |
| Cass., ord. n. 10732/2025 | Impugnabilità della comunicazione che riduce un rimborso | Anche i crediti ridotti vanno impugnati subito |
| Cass., SS.UU., sent. n. 28452 del 5 novembre 2024 | Casella PEC piena e mancata RdAC | Senza ricevuta di consegna, la notifica non è perfezionata |
| Cass., ord. n. 14063 del 21 maggio 2024 | Mancata prova della notifica PEC | Nullità sanabile solo se lo scopo è comunque raggiunto |
| Cass., ord. n. 14982/2024 | Notifica PEC con allegati illeggibili | La ricezione formale non basta se il contenuto è inaccessibile |
| Cass., ord. n. 10607/2024 (Sez. L) | Sanatoria del vizio formale per raggiungimento dello scopo | Serve provare un concreto pregiudizio, non solo il vizio |
| Cass., ord. n. 5205/2022 | Non impugnabilità ordinaria del diniego di autotutela | L’autotutela non sostituisce il ricorso nei termini |
| Cass., sent. n. 24652/2021 | Limiti al sindacato sul diniego di autotutela | Il rimedio principale resta l’impugnazione tempestiva |
| Cass., ord. n. 4937 del 20 febbraio 2019 | Necessità di un interesse generale concreto per l’autotutela | Non basta l’interesse del solo contribuente |
| Cass., ord. n. 33610 del 1° dicembre 2023 | Revoca parziale non rende impugnabile il diniego residuo | Ogni parte della pretesa va contestata separatamente |
| Cass., sent. n. 20389 del 1° agosto 2018 | Contributi Inarcassa dovuti solo per attività riservate alla professione | Attività non tipiche possono escludere l’obbligo contributivo |
| Cass., sent. n. 14684/2012 | Contributi Inarcassa anche per attività non riservate se legate al bagaglio culturale | Il criterio va valutato caso per caso, non in automatico |
La sintesi operativa
Dall’insieme della giurisprudenza esaminata emergono alcuni principi pratici che ogni architetto dovrebbe tenere presenti prima di reagire a una comunicazione di irregolarità:
- La comunicazione di irregolarità è già un atto impugnabile, indipendentemente dal fatto che non compaia nell’elenco tassativo dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992: aspettare la cartella per difendersi può significare arrivare fuori tempo.
- Il termine di 60 giorni introdotto dal D.Lgs. 108/2024 vale sia per pagare con sanzione ridotta sia, indirettamente, come finestra per intervenire prima che la posizione si cristallizzi.
- Senza comunicazione preventiva, la cartella successiva è contestabile, salvo che l’errore corretto fosse manifesto e privo di ogni margine interpretativo.
- La notifica via PEC va sempre verificata nella sua concreta ricevuta di avvenuta consegna: la sola trasmissione, senza RdAC o con allegati illeggibili, non basta a far decorrere alcun termine.
- Un vizio meramente formale della notifica non salva sempre il contribuente: se il contenuto è comunque stato compreso, la giurisprudenza tende a sanare il vizio.
- L’istanza di autotutela non sostituisce mai il ricorso: va usata in parallelo, non in alternativa, e il suo diniego resta spesso non impugnabile in autonomia secondo l’orientamento più consolidato.
- Per gli architetti, l’obbligo dichiarativo verso Inarcassa è autonomo da quello contributivo: va assolto anche in assenza di reddito professionale nell’anno.
- Non ogni attività svolta da un architetto genera automaticamente l’obbligo contributivo verso Inarcassa: conta se l’attività richiede effettivamente le competenze tipiche della professione.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se ignoro la comunicazione di irregolarità, cosa succede davvero? Decorso il termine (60 giorni per il fiscale, termini analoghi per Inarcassa), l’Amministrazione procede all’iscrizione a ruolo del debito con sanzioni piene, e la successiva cartella di pagamento diventa più difficile da contestare nel merito, perché la comunicazione preventiva — se regolarmente notificata — avrà già fatto decorrere i termini per impugnare.
Posso pagare solo una parte della comunicazione se contesto solo alcune voci? In linea generale la comunicazione va gestita come un blocco unico ai fini del pagamento agevolato con sanzione ridotta; per contestare singole voci, la strada corretta è l’impugnazione della comunicazione stessa entro i termini, non un pagamento parziale che rischia di essere interpretato come acquiescenza sul resto.
La comunicazione arrivata al mio commercialista vale come se fosse arrivata a me? Sì: le comunicazioni indirizzate all’intermediario fiscale sono valide ai fini della decorrenza dei termini, per questo è essenziale un coordinamento tempestivo tra architetto e professionista che gestisce la dichiarazione, specie ora che il D.Lgs. 108/2024 ha esteso a 90 giorni il termine per queste comunicazioni telematiche.
Se ho già pagato una comunicazione di irregolarità posso ancora contestarla? Il pagamento, specie se effettuato con la sanzione ridotta entro i termini, viene generalmente interpretato come acquiescenza rispetto a quella specifica pretesa; resta possibile, in casi limitati, agire per la ripetizione dell’indebito se emergono elementi nuovi, ma la strada è più stretta rispetto all’impugnazione tempestiva.
Cosa cambia se la comunicazione riguarda Inarcassa e non l’Agenzia delle Entrate? I principi sull’impugnabilità e sulla notifica restano sostanzialmente analoghi, ma la valutazione di merito è diversa: per Inarcassa conta soprattutto se l’attività svolta rientra tra quelle che generano l’obbligo contributivo, un accertamento che richiede spesso un’analisi puntuale dell’attività concretamente esercitata, non solo del titolo professionale posseduto.
Se rateizzo la comunicazione e salto una rata per pochi giorni, perdo davvero tutto il beneficio? Alla luce della sentenza n. 17362/2024, sì: il mancato rispetto del termine per una singola rata fa decadere l’intera rateazione, con ripristino delle sanzioni piene sull’importo residuo. Conviene quindi programmare i pagamenti con un margine di sicurezza, e in caso di ritardo imminente valutare subito un ravvedimento operoso sulla singola rata prima che scatti la decadenza formale.
Un punteggio ISA basso significa che riceverò sicuramente una comunicazione di irregolarità? No: l’ISA non genera da solo una comunicazione di irregolarità, ma alimenta le liste selettive che l’Agenzia utilizza per programmare i controlli formali. Un punteggio basso aumenta la probabilità statistica di un controllo negli anni successivi, ma non equivale a un accertamento automatico né dispensa dal verificare comunque la correttezza sostanziale della propria dichiarazione.
Conviene sempre impugnare la comunicazione, anche quando l’errore sembra pacifico? No: se l’errore contestato è effettivamente fondato — un dato dimenticato, una detrazione applicata per sbaglio — impugnare una comunicazione palesemente corretta significa solo accumulare tempo, costi di giustizia ed eventuali interessi aggiuntivi senza reali prospettive di successo. La valutazione va fatta caso per caso, distinguendo tra errori sostanziali dell’Amministrazione, che meritano un’impugnazione, ed errori effettivi del contribuente, per i quali conviene piuttosto sfruttare la sanzione ridotta e chiudere la posizione nei tempi previsti.
Se sono un architetto che lavora anche all’estero, cambia qualcosa per queste comunicazioni? I principi sulla notifica e sull’impugnabilità restano gli stessi, ma la questione di merito può complicarsi quando entrano in gioco redditi prodotti fuori dall’Italia, convenzioni contro le doppie imposizioni o crediti d’imposta per le imposte già pagate all’estero: in questi casi la comunicazione di irregolarità va sempre incrociata con la documentazione relativa ai redditi esteri, prima di decidere se pagare, integrare o impugnare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità, fiscale o previdenziale, lo Studio Monardo mette a disposizione dell’architetto un percorso difensivo costruito sugli orientamenti giurisprudenziali appena esaminati:
- Verifichiamo la data e le modalità di notifica della comunicazione, richiedendo se necessario i log del gestore PEC per accertare l’esistenza della Ricevuta di Avvenuta Consegna.
- Controlliamo se la comunicazione preventiva fosse dovuta secondo la disciplina degli artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/1973 e art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, o se invece l’errore fosse manifesto e privo di questo obbligo.
- Analizziamo il merito della pretesa, sia fiscale (deducibilità delle spese, corretta applicazione del regime forfettario, ritenute) sia previdenziale (natura dell’attività svolta rispetto all’obbligo contributivo Inarcassa).
- Costruiamo la memoria difensiva o la documentazione integrativa da presentare entro i termini di 60 o 90 giorni, quando la strada più efficiente è correggere l’errore prima dell’iscrizione a ruolo.
- Impugniamo tempestivamente la comunicazione davanti al giudice tributario competente quando la questione è interpretativa e non risolvibile con la sola integrazione documentale.
- Eccepiamo i vizi di notifica riscontrati, alla luce dei principi delle Sezioni Unite e delle pronunce più recenti sulla PEC, per contestare la decorrenza dei termini.
- Valutiamo l’istanza di autotutela come strumento aggiuntivo, mai sostitutivo del ricorso, per non perdere i termini di decadenza nel frattempo.
- Verifichiamo la posizione Inarcassa nel suo complesso, distinguendo tra attività riservate alla professione e attività estranee al bagaglio culturale tipico dell’architetto, per contestare contributi non dovuti.
- Impostiamo, se necessario, il ricorso amministrativo interno a Inarcassa prima o parallelamente all’azione giudiziale, secondo le tempistiche più favorevoli al caso specifico.
- Costruiamo la strategia difensiva con continuità dal primo grado fino all’ultimo, mantenendo lo stesso impianto argomentativo se la controversia arriva in Cassazione.
Ognuno di questi strumenti viene calibrato sulla situazione concreta dell’architetto, e non applicato in modo standardizzato: una comunicazione che riguarda un errore di calcolo evidente richiede un intervento rapido e documentale, mentre una comunicazione che tocca una questione interpretativa — la natura di una spesa, l’inquadramento di un’attività ai fini Inarcassa, la validità di una notifica — richiede un’istruttoria più approfondita e, spesso, la preparazione di un ricorso sin dalle prime fasi, per non farsi trovare impreparati se i termini di risposta dovessero scadere senza un accordo con l’Amministrazione o con la Cassa di previdenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, dove gli orientamenti giurisprudenziali continuano a evolversi e spesso la controversia arriva fino all’ultimo grado di giudizio, pesa in particolare la componente di cassazionista: significa poter seguire lo stesso architetto, con la stessa strategia difensiva e lo stesso difensore, dal primo ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria fino a un eventuale giudizio di legittimità, senza le discontinuità che spesso indeboliscono le difese affidate a professionisti diversi nei vari gradi. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo per intrecciare l’analisi fiscale e quella previdenziale, essenziale quando — come spesso accade per un architetto — le due comunicazioni di irregolarità, fiscale e Inarcassa, arrivano a distanza di poco tempo l’una dall’altra.
Chiusura
La materia delle comunicazioni di irregolarità dimostra, più di altre, perché per un architetto conviene affidarsi a una difesa che conosca a fondo sia il diritto tributario sia il sistema previdenziale di categoria: sono due binari normativi distinti, ma nella pratica quotidiana si intrecciano continuamente, e un errore di valutazione su uno dei due fronti può compromettere anche l’altro. La competenza di cassazionista dell’Avv. Monardo, unita al coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, è pensata proprio per seguire l’intera vicenda senza soluzione di continuità, dalla prima comunicazione ricevuta fino all’eventuale contenzioso di legittimità.
Come si è visto ripercorrendo la giurisprudenza degli ultimi anni, i margini di difesa esistono, ma vanno individuati rapidamente: i termini per rispondere o impugnare sono spesso brevi, e ogni giorno che passa senza una valutazione tecnica della comunicazione ricevuta riduce le opzioni realmente percorribili. Che si tratti di un errore facilmente sanabile con la documentazione mancante, di un vizio di notifica da far valere, o di una vera e propria questione interpretativa da portare davanti al giudice tributario, il primo passo resta sempre lo stesso: una lettura attenta e tempestiva dell’atto ricevuto, prima di decidere qualsiasi cosa.
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