Da quando l’Agenzia delle Entrate ha avviato, nell’ottobre 2025, una campagna di monitoraggio strutturata sul mondo della creator economy, tra content creator, youtuber, tiktoker e instagrammer circola un passaparola fittissimo su cosa significhi davvero ricevere una comunicazione di irregolarità o un questionario fiscale. Il problema è che gran parte di questo passaparola nasce da esperienze di altri settori, da post generici letti su forum o da consigli di “colleghi” che a loro volta hanno interpretato male una norma. Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in materia fiscale, è quasi sempre peggio che non agire affatto: porta a sottovalutare termini perentori, a ignorare comunicazioni che invece vanno gestite, oppure — all’opposto — a farsi prendere dal panico per situazioni che la legge tutela più di quanto si creda.
I miti più diffusi in questo momento riguardano otto punti: la natura giuridica della comunicazione di irregolarità, la tassabilità dei prodotti ricevuti in omaggio dai brand, la fatidica soglia dei 5.000 euro, il valore del questionario conoscitivo, l’impugnabilità dell’avviso bonario, gli effetti del mancato rispetto del termine di risposta, il rapporto tra regolarizzazione amministrativa e rischio penale, e i rischi legati ai pagamenti su conti esteri o alle piattaforme internazionali. Ognuno di questi miti, se applicato senza verifica, può portare a decisioni opposte ma ugualmente dannose: c’è chi rinuncia a difendersi perché convinto che sia inutile, e c’è chi paga in fretta somme che avrebbe potuto ridimensionare con un minimo di attenzione in più. Li analizzeremo uno per uno, con le fonti normative e le pronunce che li smentiscono o li ridimensionano.
A rendere ancora più fitto il passaparola contribuisce anche la velocità con cui è cambiato il quadro normativo negli ultimi due anni: chi ha iniziato a fare content creation nel 2021 o 2022 si è formato un’idea del contesto fiscale che, in molti punti, oggi non è più aggiornata. Il nuovo codice ATECO dedicato, i chiarimenti previdenziali dell’INPS, l’obbligo di segnalazione automatica delle piattaforme digitali e la stessa campagna di monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate sono tutte novità recenti che hanno modificato in profondità lo scenario, ma le convinzioni formate anni fa continuano a circolare come se nulla fosse cambiato, semplicemente perché nessuno le ha più aggiornate.
Il tema si colloca all’incrocio tra diritto tributario sostanziale (qualificazione dei redditi da influencer marketing) e diritto tributario procedimentale (le regole che governano gli avvisi bonari e i controlli automatizzati e formali). È proprio in questa intersezione che lo Studio Monardo può pesare concretamente: la gestione di una comunicazione di irregolarità richiede la capacità di leggere insieme il profilo bancario-finanziario del creator (flussi su conti italiani ed esteri, incassi da piattaforme, pagamenti in natura) e quello più propriamente tributario, un incrocio di competenze che raramente un solo professionista generalista riesce a coprire con la stessa profondità.
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Mito 1: “La comunicazione di irregolarità è già un accertamento, devo solo pagare”
“Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate: è fatta, mi hanno accertato, non resta che pagare quello che chiedono.” È la reazione più comune tra chi riceve per la prima volta un avviso bonario, ed è anche la più pericolosa, perché porta spesso a pagare importi che in realtà si potevano contestare o ridurre.
Perché ci credono in tanti
Il linguaggio burocratico delle comunicazioni non aiuta: parlano di “importi dovuti”, indicano scadenze, riportano calcoli di sanzioni e interessi già quantificati. Chi non ha familiarità con il sistema tributario legge questi elementi come se fossero già definitivi, esattamente come lo sarebbe una cartella di pagamento. C’è inoltre una confusione diffusa tra i vari strumenti che l’Amministrazione finanziaria utilizza: comunicazione di irregolarità, avviso di accertamento, cartella di pagamento vengono spesso trattati come sinonimi nel linguaggio comune, quando invece rispondono a fasi e regimi giuridici completamente diversi.
La realtà
La comunicazione di irregolarità nasce dai controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/1973) o formali (art. 36-ter DPR 600/1973) sulle dichiarazioni presentate e informa il contribuente di una discrepanza rispetto a quanto dichiarato, invitandolo a fornire chiarimenti, produrre documenti o regolarizzare la propria posizione. Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi: la loro funzione istituzionale è proprio quella di evitare, quando possibile, l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento, offrendo al contribuente una finestra per far emergere la propria versione dei fatti o sanare l’irregolarità con sanzioni ridotte. Per il controllo formale ex art. 36-ter, in particolare, la comunicazione arriva solo dopo un contraddittorio scritto o telefonico con il contribuente, nel quale è già possibile fornire chiarimenti e documenti prima che l’esito venga formalizzato. Dal 2025, per effetto del D.Lgs. 108/2024, il termine ordinario per rispondere e regolarizzare è stato portato da 30 a 60 giorni, un tempo che consente — se usato bene — di far valutare la posizione a un professionista prima di qualunque pagamento.
La prova
La distinzione tra comunicazione (atto endoprocedimentale, non definitivo) e cartella di pagamento (atto della riscossione, autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992) è costante nella giurisprudenza di legittimità, che ha più volte definito la comunicazione come un passaggio preliminare finalizzato alla regolarizzazione bonaria, non come una pretesa tributaria cristallizzata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi versa immediatamente l’intero importo richiesto, senza verificare la correttezza del calcolo, rinuncia a far valere costi deducibili non considerati, errori di classificazione del reddito (lavoro autonomo anziché reddito diverso, o viceversa) o vizi che avrebbero potuto ridurre sensibilmente quanto dovuto. E, una volta pagato spontaneamente, la possibilità di ottenere un rimborso richiede comunque un’istanza formale, con tempi e oneri probatori superiori a quelli di una risposta tempestiva alla comunicazione.
Va anche detto che non tutte le comunicazioni sono equivalenti tra loro: quelle derivanti da un controllo puramente automatizzato (art. 36-bis) tendono a segnalare discrepanze aritmetiche o omessi versamenti già dichiarati dallo stesso contribuente, situazioni in cui i margini di contestazione nel merito sono più ridotti. Quelle derivanti da un controllo formale (art. 36-ter), invece, nascono da un confronto tra i dati dichiarati e altre fonti informative — certificazioni uniche, dati trasmessi da terzi, incroci con l’anagrafe tributaria — e proprio per questo lasciano più spazio a contestazioni di merito, perché l’Ufficio ha dovuto compiere una valutazione, non un semplice riscontro cartolare. Distinguere fin da subito a quale delle due tipologie appartiene la comunicazione ricevuta è il primo passo per capire quanto margine di manovra esista davvero, prima ancora di valutare se e come rispondere.
Mito 2: “I prodotti che i brand mi regalano non sono reddito, sono solo regali”
“Il brand mi ha mandato lo smartphone in cambio di una recensione, ma non ho ricevuto soldi: quindi non è reddito e non devo dichiarare nulla.” Questa convinzione è probabilmente la più radicata nel mondo dell’influencer marketing, complice anche l’hashtag #supplied, usato quasi come sinonimo di “gratuito” e quindi, nella percezione comune, di “non tassabile”.
Perché ci credono in tanti
L’idea che un “regalo” non sia reddito ha una sua logica intuitiva nella vita quotidiana: se un amico ti regala un profumo per il compleanno, nessuno pensa di doverlo dichiarare al fisco. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che, nel caso degli scambi tra influencer e brand, non si tratta affatto di una liberalità disinteressata: il prodotto o il servizio viene fornito in cambio di una prestazione promozionale concreta (un post, una storia, una recensione), anche quando questo scambio non è formalizzato per iscritto. Contribuisce alla diffusione del mito anche il linguaggio del settore stesso: parole come “omaggio”, “regalo” o l’hashtag #gifted vengono usate quotidianamente dagli stessi brand nelle didascalie ufficiali, rafforzando involontariamente l’idea che si tratti di liberalità prive di rilevanza fiscale, quando in realtà quel linguaggio commerciale non ha alcun valore ai fini della qualificazione tributaria dell’operazione sottostante.
La realtà
Quando un bene o un servizio viene fornito in cambio di una prestazione pubblicitaria, si configura una permuta ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/1972: l’influencer presta un servizio (la promozione) e riceve in contropartita un bene o un servizio anziché denaro. Il valore di quel bene, calcolato al valore normale secondo i criteri dell’art. 9, comma 3, del TUIR (di norma i listini o le tariffe del fornitore), concorre a formare il reddito imponibile esattamente come lo farebbe un pagamento in contanti. Per chi produce reddito di lavoro autonomo, il riferimento è l’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, che include nella base imponibile i corrispettivi percepiti in relazione all’attività, senza distinguere tra pagamenti in denaro e pagamenti in natura. Sul fronte IVA, l’operazione richiede in teoria l’emissione di fatture incrociate: l’influencer fattura il valore della prestazione pubblicitaria, l’azienda fattura il valore del bene ceduto, con compensazione delle due partite. Nella pratica questo raramente avviene in modo formale, ed è proprio questo scostamento tra prassi commerciale e obblighi fiscali a costituire il principale terreno di contestazione nei controlli.
La prova
La prassi dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 67/2018, sui compensi pubblicitari di una blogger, e risposta n. 700/2021, sul requisito dell’abitualità ai fini IVA) ha più volte ricondotto i compensi da influencer marketing, anche quando erogati in natura, al reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR, confermando la piena rilevanza fiscale del valore dei beni ricevuti in permuta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera i prodotti ricevuti come “irrilevanti” accumula, anno dopo anno, un reddito non dichiarato che nei controlli basati sull’incrocio con i profili social — le stesse fotografie con i prodotti taggati diventano prova dell’operazione commerciale — emerge con relativa facilità. La conseguenza è una ripresa a tassazione retroattiva, con sanzioni e interessi calcolati su valori spesso più alti di quanto ci si aspetterebbe, perché il valore normale di beni come smartphone, borse o soggiorni di lusso può essere significativo anche a fronte di post apparentemente “gratuiti”.
C’è poi un aspetto pratico che complica ulteriormente le cose: mentre per un compenso in denaro il valore imponibile è oggettivo e immediatamente verificabile (l’importo accreditato), per un compenso in natura la determinazione del valore normale può prestarsi a discussioni. Il listino ufficiale del produttore, il prezzo effettivamente praticato al pubblico, l’eventuale sconto riservato all’influencer sullo stesso prodotto se lo avesse acquistato: sono tutti elementi che possono incidere sulla quantificazione corretta, ed è proprio su questo terreno che una difesa ben costruita può ridurre in modo significativo l’importo contestato, senza necessariamente negare la tassabilità del compenso in sé.
Mito 3: “Sotto i 5.000 euro l’anno non devo aprire la partita IVA”
“Ho letto che sotto i 5.000 euro non c’è obbligo di partita IVA, quindi finché resto sotto quella soglia sono a posto.” Questo mito circola con particolare insistenza tra i micro-influencer e i nano-influencer, che spesso guadagnano cifre modeste e cercano una scorciatoia normativa per restare fuori dagli adempimenti da professionista.
Perché ci credono in tanti
La soglia dei 5.000 euro esiste davvero nel nostro ordinamento, il che rende il mito particolarmente insidioso: non è un’invenzione, è una mezza verità applicata al contesto sbagliato. Il passaparola ha preso una regola vera — riferita alla contribuzione previdenziale — e l’ha trasferita, per estensione arbitraria, all’obbligo di apertura della partita IVA e alla tassazione IRPEF, ambiti in cui quella soglia non ha alcun effetto.
La realtà
La soglia di 5.000 euro rileva esclusivamente sul piano contributivo, per specifiche categorie di collaborazioni occasionali disciplinate dalla normativa sulla Gestione Separata INPS, e non incide in alcun modo sull’obbligo di apertura della partita IVA né sulla tassabilità IRPEF dei compensi. Ai fini fiscali, il criterio decisivo è l’abitualità: se l’attività di influencer viene svolta con carattere di ripetitività e organizzazione — pubblicazioni ricorrenti, più collaborazioni con brand diversi nel tempo, una gestione professionale del profilo — scatta l’obbligo di apertura della partita IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/1972, indipendentemente dall’importo dei compensi percepiti, anche se questi restano sotto i 5.000 euro annui. Solo l’attività realmente sporadica e occasionale — una singola collaborazione isolata, senza ripetizione né organizzazione — resta inquadrabile tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR, con base imponibile determinata secondo l’art. 71 del TUIR e applicazione della ritenuta d’acconto del 20%. Dal 1° aprile 2025 esiste peraltro un codice ATECO dedicato (73.11.03, “Attività di influencer marketing”), pensato apposta per superare le incertezze di inquadramento che fino ad allora avevano costretto molti creator a ripiegare su codici generici.
La prova
La giurisprudenza di merito ha più volte affrontato la qualificazione dei redditi da influencer proprio sul crinale dell’abitualità: la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, nella sentenza n. 278 del 6 aprile 2022, ha ricondotto l’esercizio abituale e professionale dell’attività di gestione dell’immagine al reddito di lavoro autonomo, a prescindere dall’entità dei singoli compensi percepiti.
Cosa rischia chi ci crede
Restare sotto una soglia che, per l’attività effettivamente svolta, è del tutto irrilevante non protegge da nulla: in caso di controllo, l’Agenzia valuta la continuità e l’organizzazione dell’attività nel suo complesso, e può contestare l’omessa apertura della partita IVA per l’intero periodo, con recupero dell’IVA non applicata, sanzioni per omessa fatturazione e, nei casi più gravi, la qualificazione come evasore totale.
Va aggiunto che, una volta aperta correttamente la partita IVA, la maggior parte dei micro e nano-influencer con ricavi contenuti può comunque accedere al regime forfettario, che prevede un’imposta sostitutiva agevolata e adempimenti semplificati rispetto al regime ordinario. Il vero problema, quindi, non è quasi mai la convenienza economica del regime fiscale corretto — spesso più favorevole di quanto si tema — ma il rischio di essere scoperti in una posizione di totale irregolarità formale, con sanzioni che colpiscono l’omissione in sé, a prescindere dall’importo dell’imposta effettivamente dovuta sul singolo compenso.
Mito 4: “Il questionario dell’Agenzia delle Entrate è solo informativo, posso ignorarlo”
“Mi hanno mandato un questionario, ma dicono che è solo per raccogliere dati sul settore: non è un controllo, quindi posso anche non rispondere.” È il mito più recente, nato proprio con la campagna di monitoraggio avviata nell’ottobre 2025 nei confronti di youtuber, streamer, podcaster e content creator in generale.
Perché ci credono in tanti
La comunicazione ufficiale dell’Agenzia ha effettivamente insistito sulla natura “conoscitiva” dello strumento, precisando che l’obiettivo primario non è accertare violazioni ma costruire un profilo fiscale del settore. Questa impostazione collaborativa, unita al fatto che il questionario riguarda spesso annualità già lontane nel tempo (a partire dal periodo d’imposta 2020), induce molti destinatari a percepirlo come un adempimento a bassa priorità, quasi facoltativo. A questo si aggiunge un elemento psicologico non trascurabile: molti creator, soprattutto i più giovani, non hanno mai avuto contatti diretti con l’Amministrazione finanziaria prima d’ora, e tendono a interpretare qualunque comunicazione priva di toni perentori come priva di conseguenze reali, un errore di prospettiva comune anche in altri ambiti del diritto amministrativo.
La realtà
Il questionario, pur avendo effettivamente una funzione conoscitiva in questa fase, richiede la trasmissione di documentazione specifica — copie dei contratti con brand e agenzie, fatture emesse anche verso soggetti esteri, estratti conto bancari — entro un termine di 15 giorni, e la sua natura non impositiva non significa assenza di conseguenze in caso di mancata risposta. L’Amministrazione si riserva espressamente di utilizzare le informazioni raccolte come base per futuri controlli e accertamenti qualora emergano incongruenze; il mancato riscontro, a sua volta, priva il contribuente della possibilità di orientare da subito la narrazione dei fatti e può essere letto, nella successiva fase di controllo, come un elemento di scarsa collaborazione che rafforza le presunzioni a favore dell’Ufficio, specialmente negli accertamenti basati su indagini finanziarie, dove l’onere di provare la natura non reddituale dei movimenti bancari grava sul contribuente.
La prova
Nella disciplina delle indagini finanziarie di cui all’art. 32 del DPR 600/1973 e all’art. 51 del DPR 633/1972, l’onere di fornire la prova contraria sui movimenti bancari contestati è posto a carico del contribuente: una giurisprudenza di merito recente, relativa proprio a un’influencer, ha confermato la legittimità della ripresa a tassazione fondata su indagini bancarie quando la contribuente non ha fornito adeguata prova contraria sui versamenti riscontrati.
Cosa rischia chi ci crede
Ignorare il questionario non rende l’attività “invisibile” al fisco: significa solo rinunciare alla possibilità di spiegare per tempo la natura di determinati movimenti bancari (rimborsi, prestiti tra familiari, incassi non reddituali) prima che l’Ufficio li interpreti unilateralmente come ricavi non dichiarati in una fase più avanzata e più onerosa del procedimento.
Va inoltre considerato un aspetto temporale non trascurabile: la fase conoscitiva serve anche all’Amministrazione per decidere su quali soggetti concentrare i controlli più approfonditi. Chi risponde con completezza e ordine, fornendo una documentazione coerente, riduce le probabilità di essere selezionato per un accertamento vero e proprio nell’immediato; chi non risponde, al contrario, entra automaticamente tra i profili a rischio più elevato, proprio perché l’assenza di riscontro viene letta come un indizio di scarsa trasparenza, a prescindere dal fatto che la posizione fiscale sottostante sia in realtà del tutto regolare.
Mito 5: “La comunicazione di irregolarità non si può impugnare, devo solo subire”
“Mi hanno detto che l’avviso bonario non è tra gli atti impugnabili, quindi l’unica strada è aspettare la cartella e fare ricorso allora.” Anche questo mito ha un fondo di verità normativa che il passaparola ha semplificato fino a renderlo fuorviante.
Perché ci credono in tanti
È vero che l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca in modo tassativo gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario, e la comunicazione di irregolarità formalmente non compare in quell’elenco. Da qui nasce la convinzione, diffusa anche tra alcuni operatori poco aggiornati, che impugnarla sia semplicemente impossibile.
La realtà
In realtà la norma dice — attraverso l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità — che l’elenco dell’art. 19 non è chiuso in senso assoluto quando l’atto, pur non nominato, porta comunque a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria già compiuta e determinata nel quantum. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di avvocato cassazionista, segue proprio questo tipo di questioni procedurali fin dal primo grado, mantenendo la stessa linea difensiva fino all’eventuale giudizio di legittimità, un elemento che pesa quando la controversia riguarda la corretta qualificazione giuridica dell’atto e non solo il merito della pretesa. La comunicazione di irregolarità, contenendo i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche della rettifica e la quantificazione dell’importo richiesto, è stata quindi riconosciuta come atto autonomamente impugnabile entro 60 giorni dalla ricezione, senza dover attendere l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento. Si tratta però di una facoltà, non di un onere: la mancata impugnazione della comunicazione non consolida la pretesa e non preclude di contestare successivamente la cartella di pagamento, se questa arriva.
La prova
La Cassazione ha riconosciuto l’impugnabilità della comunicazione di irregolarità in una serie di pronunce ormai risalenti ma mai smentite, e più recentemente ha ribadito che si tratta di una facoltà volta ad ampliare le tutele del contribuente, non di un adempimento obbligatorio a pena di decadenza rispetto alla successiva cartella.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si convince che “non si può fare nulla” prima della cartella perde l’occasione di bloccare tempestivamente un errore evidente — un doppio conteggio, un reddito attribuito per errore, una detrazione non riconosciuta — quando sarebbe ancora possibile risolverlo con un semplice contraddittorio, prima che la vicenda si trasformi in un contenzioso più lungo e complesso sulla cartella di pagamento.
Questo non significa che impugnare subito la comunicazione sia sempre la scelta giusta: trattandosi di una facoltà e non di un onere, in molti casi conviene prima tentare la strada dell’interlocuzione diretta con l’Ufficio, riservando l’impugnazione ai casi in cui la contestazione riguarda un punto di diritto rilevante — come la qualificazione dell’attività o la determinazione del valore normale dei beni ricevuti — e non un semplice errore materiale facilmente correggibile in via amministrativa. Valutare quale strada percorrere richiede quindi un’analisi caso per caso, non una regola generale valida per ogni situazione.
Mito 6: “Se non rispondo entro 60 giorni perdo ogni possibilità di difendermi”
“Mi hanno detto che se non rispondo entro il termine indicato nella comunicazione, poi non posso più fare nulla e devo pagare tutto per intero.” Il mito opposto al precedente, ma altrettanto diffuso: qui la paura di perdere ogni tutela spinge talvolta a pagamenti frettolosi anche quando non sarebbero dovuti.
Perché ci credono in tanti
I termini indicati nelle comunicazioni — oggi 60 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni — vengono percepiti come termini di decadenza assoluta, sul modello di quanto avviene per l’impugnazione di un atto giudiziario. La confusione nasce dalla sovrapposizione tra il termine “premiale” per la definizione agevolata e il termine, diverso, entro cui è ancora possibile intervenire sulla propria posizione.
La realtà
Il termine di 60 giorni è essenzialmente collegato al beneficio della riduzione delle sanzioni (tipicamente a un terzo del minimo per il controllo automatizzato) e, per il controllo formale, alla possibilità di segnalare tempestivamente dati o elementi non considerati correttamente dall’Ufficio. Il suo mancato rispetto comporta la perdita di quello specifico beneficio, non la perdita di ogni forma di tutela: resta sempre possibile, anche dopo la scadenza, presentare istanza di autotutela per correggere errori manifesti, e resta soprattutto possibile impugnare la successiva cartella di pagamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, facendo valere sia vizi di merito sia eventuali vizi procedurali, come l’omesso o irregolare invio della comunicazione stessa. Va inoltre ricordato che, quando i termini per agire cadono o decorrono nel periodo dal 1° al 31 agosto, si applica la sospensione feriale, che allunga di fatto la finestra realmente disponibile per organizzare la propria difesa.
La prova
La giurisprudenza distingue nettamente tra l’omissione della comunicazione (che nel controllo formale determina la nullità della successiva cartella) e il mancato rispetto del termine di risposta da parte del contribuente, che incide sulla sola quantificazione della sanzione e non preclude la successiva impugnazione della cartella per i vizi sostanziali o procedurali riscontrati.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio principale, paradossalmente, è opposto a quello del Mito 1: alcuni contribuenti, terrorizzati dall’idea di “perdere tutto”, pagano in fretta e furia importi contestabili solo per rientrare nella finestra dei 60 giorni, rinunciando così a una verifica approfondita che avrebbe potuto ridurre significativamente quanto dovuto, anche oltre quel termine.
Va anche detto che l’autotutela, pur restando sempre percorribile in linea di principio, non è uno strumento automatico: richiede un’istanza motivata e documentata, e l’Ufficio conserva un margine di discrezionalità nella sua trattazione che rende comunque preferibile, ove possibile, muoversi entro i termini ordinari piuttosto che affidarsi esclusivamente a un rimedio successivo. La corretta lettura del Mito 6, quindi, non è “posso sempre rimediare con calma”, ma piuttosto “perdere il termine dei 60 giorni non è la fine del mondo, ma nemmeno una situazione da sottovalutare”.
Mito 7: “Se pago quello che mi chiedono, sono al sicuro anche penalmente”
“Ho regolarizzato tutto pagando quanto richiesto dalla comunicazione di irregolarità: ora sono a posto anche sul piano penale, giusto?” Un mito che riguarda soprattutto i casi in cui i compensi non dichiarati raggiungono importi consistenti, accumulati magari nel corso di più annualità.
Perché ci credono in tanti
Nella percezione comune, “pagare il dovuto al fisco” chiude ogni tipo di problema: è un’idea che funziona per la maggior parte delle irregolarità di importo contenuto, ed è proprio per questo che viene estesa senza distinzioni anche ai casi più rilevanti, dove in realtà entrano in gioco soglie e conseguenze di natura diversa.
La realtà
Vero, ma solo a metà: la regolarizzazione della posizione fiscale a seguito di una comunicazione di irregolarità produce effetti sul piano amministrativo (riduzione delle sanzioni, chiusura della singola pendenza), ma non ha alcun effetto automatico sul piano penale quando l’imposta evasa nel singolo periodo d’imposta supera le soglie di punibilità fissate dal D.Lgs. 74/2000 per i reati di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione. In questi casi, il pagamento del dovuto può incidere, se effettuato secondo tempistiche e modalità precise previste dalla normativa penale-tributaria, sulla determinazione della pena o su circostanze attenuanti, ma non estingue automaticamente il reato né evita l’apertura di un procedimento penale parallelo a quello tributario, specialmente quando l’accertamento riguarda più annualità e importi complessivamente rilevanti, come può accadere per creator con collaborazioni multiple e compensi in natura non dichiarati per anni.
La prova
Il quadro sanzionatorio penale-tributario, per le violazioni che superano le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000, resta autonomo rispetto alla definizione amministrativa della pendenza: la giurisprudenza penale ha più volte chiarito che il pagamento del debito tributario successivo alla contestazione produce al più effetti attenuanti o estintivi solo nei casi e con le modalità tassativamente previsti dalla stessa normativa penale, e non una generale immunità.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si affretta a pagare pensando di aver chiuso ogni fronte, senza far valutare a un professionista se gli importi in gioco superano le soglie penali, rischia di scoprire solo in un secondo momento — magari dopo aver già ammesso implicitamente la violazione con il pagamento — di avere anche un procedimento penale da affrontare, in una posizione difensiva più debole di quella che avrebbe potuto costruire fin da subito.
Per un influencer con più collaborazioni commerciali attive contemporaneamente, il rischio di superare inconsapevolmente le soglie di punibilità è più concreto di quanto sembri: la somma di compensi in denaro, compensi in natura non fatturati e collaborazioni non tracciate su più annualità può facilmente portare a importi complessivi rilevanti, soprattutto quando l’attività è cresciuta rapidamente nel tempo senza un adeguamento altrettanto rapido della gestione fiscale. È proprio in questi casi di crescita accelerata, tipici della creator economy, che la verifica preventiva della propria posizione assume un valore che va oltre la singola comunicazione di irregolarità.
Mito 8: “Se vengo pagato su un conto estero o da una piattaforma internazionale, il Fisco italiano non se ne accorge”
“I miei compensi arrivano da un’agenzia con sede all’estero, o vengono accreditati su una piattaforma internazionale: il Fisco italiano non ha modo di saperlo.” Un mito che sopravvive nonostante il contesto normativo europeo sia profondamente cambiato negli ultimi anni.
Perché ci credono in tanti
Fino a pochi anni fa, l’assenza di strumenti di scambio automatico delle informazioni rendeva effettivamente più difficile, per l’Amministrazione finanziaria italiana, ricostruire i flussi reddituali che transitavano su piattaforme o conti esteri. Questa difficoltà storica, ormai superata, continua però a essere raccontata come se fosse ancora attuale.
La realtà
Dal recepimento della Direttiva UE 2021/514 (nota come DAC 7), le piattaforme digitali sono obbligate a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi e reddituali degli utenti che operano attraverso di esse, con segnalazione automatica quando il soggetto supera la soglia di 2.000 euro di compensi lordi annui oppure realizza più di trenta transazioni rilevanti nel periodo d’imposta. A questo si aggiunge il principio della tassazione su base mondiale (worldwide taxation) per i soggetti fiscalmente residenti in Italia: i residenti italiani devono dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti, indipendentemente dal Paese in cui è basata l’azienda che paga o dalla piattaforma su cui transita il compenso, salvo il riconoscimento di eventuali crediti d’imposta per le imposte già pagate all’estero nei limiti delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Chi ritiene di poter sfuggire a questo principio semplicemente trasferendo la residenza anagrafica all’estero, senza recidere realmente i legami sostanziali con l’Italia (base degli affari, permanenza reale, centro degli interessi vitali), si espone al rischio di contestazione per esterovestizione della residenza fiscale personale.
La prova
Le vicende relative alla tassazione dei compensi legati allo sfruttamento dell’immagine di personaggi noti, comunemente note come “sentenze Ronaldo” — tra cui la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte n. 219/2/2023 — hanno confermato che la residenza fiscale della persona fisica prevale sul luogo in cui una società terza sfrutta commercialmente la sua immagine, perché l’attività promozionale resta inscindibile dalla persona che la genera.
Cosa rischia chi ci crede
L’automatismo delle segnalazioni DAC7, unito al monitoraggio pubblico dei profili social da parte dell’Amministrazione (coerenza tra tenore di vita esibito online e redditi dichiarati), rende oggi molto più probabile che in passato l’emersione di flussi esteri non dichiarati, con conseguenze aggravate quando si aggiunge anche il profilo dell’esterovestizione della residenza.
Chi si limita a trasferire la residenza anagrafica in un altro Paese, continuando nella sostanza a vivere e lavorare prevalentemente in Italia — mantenendo qui la propria abitazione principale, i propri legami familiari e il centro effettivo della propria attività di content creation — rischia una doppia contestazione: da un lato il recupero delle imposte sui redditi esteri non dichiarati come se il soggetto fosse rimasto fiscalmente residente in Italia, dall’altro le sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, un profilo spesso sottovalutato rispetto alla sola questione reddituale.
Il mito alla prova dei numeri
Vediamo con alcune simulazioni numeriche cosa succede realmente a chi agisce sulla base di queste convinzioni errate, invece di verificarle prima di muoversi.
Simulazione 1 — Il mito dei “regali non tassabili”. Un content creator con 41.000 follower riceve nel corso di un anno, da sette brand diversi, prodotti (abbigliamento, elettronica, un soggiorno) per un valore normale complessivo stimabile in 14.600 €, oltre a compensi in denaro per 9.200 € dichiarati regolarmente. Convinto che i prodotti “gratuiti” non siano reddito, non li fattura né li dichiara. In sede di controllo formale, l’Ufficio ricostruisce il valore dei beni attraverso i post pubblicati (tag dei brand, hashtag promozionali, listini pubblici dei prodotti) e lo imputa come compenso in natura non dichiarato: la ripresa a tassazione, sommata a sanzioni e interessi, supera di oltre il 60% l’imposta che sarebbe stata dovuta se i beni fossero stati regolarmente fatturati al momento della ricezione.
Simulazione 2 — Il mito della soglia dei 5.000 euro. Una micro-influencer percepisce, nell’arco di tre anni, compensi per 4.300 €, 4.850 € e 4.100 € rispettivamente, restando sempre sotto la soglia che ritiene “di sicurezza”. L’attività è però continuativa: due collaborazioni mensili con brand diversi, gestione professionale del profilo con calendario editoriale. In sede di controllo, l’Ufficio contesta l’omessa apertura della partita IVA per l’intero triennio, sulla base dell’abitualità dell’attività e non dell’importo dei singoli compensi, con recupero dell’IVA non applicata e sanzioni per omessa fatturazione su tutte e tre le annualità.
Simulazione 3 — Il mito del questionario “senza conseguenze”. Un creator riceve il questionario dell’Agenzia delle Entrate relativo alle annualità 2020-2022 e decide di non rispondere, ritenendolo “solo informativo”. Diciotto mesi dopo riceve un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie che ricostruisce, sulla base dei soli movimenti in entrata sul conto corrente (per un totale di 31.750 €), un reddito integralmente non dichiarato: non avendo fornito, nella fase collaborativa del questionario, alcuna spiegazione su bonifici familiari e rimborsi spese confluiti sullo stesso conto, il creator si trova ora nella posizione più difficile di dover fornire prova contraria in sede di accertamento, con un onere probatorio ben più gravoso di quello che avrebbe affrontato rispondendo per tempo.
Simulazione 4 — Il mito dell’impugnazione impossibile. Una content creator riceve una comunicazione di irregolarità che attribuisce erroneamente, per un difetto di incrocio dei dati, un doppio conteggio dello stesso compenso di 3.200 € dichiarato sia come reddito di lavoro autonomo sia come reddito diverso in una diversa sezione della dichiarazione. Convinta di non poter fare nulla prima della cartella, non presenta alcuna osservazione. Solo grazie a una successiva istanza di autotutela, presentata con l’assistenza di un professionista dopo la notifica della cartella, ottiene l’annullamento parziale della pretesa: un risultato che avrebbe potuto ottenere mesi prima, con un semplice contraddittorio sulla comunicazione originaria.
Simulazione 5 — Il mito del pagamento che chiude tutto. Un content creator con collaborazioni continuative su tre annualità consecutive accumula compensi non dichiarati (in parte in denaro, in parte in prodotti valorizzati al valore normale) per un totale complessivo di 62.400 €, distribuiti in modo non uniforme tra le tre dichiarazioni. Ricevuta la comunicazione relativa alla prima annualità, versa immediatamente quanto richiesto convinto di aver “chiuso la partita fiscale”. Non considera però che, sommando gli importi delle tre annualità contestabili separatamente, l’imposta evasa nel singolo periodo d’imposta più consistente supera la soglia di punibilità prevista dalla normativa penale-tributaria per la dichiarazione infedele: la vicenda amministrativa si chiude, ma si apre parallelamente un procedimento penale che il pagamento spontaneo, da solo, non è stato sufficiente a scongiurare.
Il fondo di verità dietro i miti
Ogni mito analizzato nasce da un frammento di verità reale, distorto dal passaparola fino a diventare fuorviante. È utile ricomporre questi frammenti nel quadro normativo corretto, perché aiuta a capire perché la disinformazione attecchisce con tanta facilità proprio su questo tema.
La convinzione che la comunicazione di irregolarità “sia già tutto deciso” nasce dal fatto che, effettivamente, per molte irregolarità semplici (errori di calcolo, omessi versamenti senza margini interpretativi) la successiva cartella può arrivare anche senza ulteriori passaggi, e in quei casi specifici la comunicazione ha davvero un valore quasi definitivo. Il mito dei “regali non tassabili” affonda le radici in un principio civilistico reale — le liberalità gratuite non generano reddito imponibile — che però non si applica quando, come nella maggior parte delle collaborazioni con i brand, il bene è la contropartita di una prestazione e non una donazione spontanea. La soglia dei 5.000 euro esiste davvero, solo che appartiene alla materia previdenziale e non a quella fiscale: due sistemi normativi paralleli, con regole e finalità diverse, che nel linguaggio comune vengono spesso confusi come se fossero un unico “limite di legge”. Il questionario è realmente uno strumento a carattere collaborativo nella fase attuale, ma la distinzione tra “strumento non impositivo oggi” e “strumento privo di conseguenze in futuro” è sottile e va spiegata con attenzione. L’impugnabilità della comunicazione è una facoltà reale, riconosciuta da una giurisprudenza consolidata ma non scritta esplicitamente nella norma primaria, il che genera comprensibile incertezza tra chi si affida a fonti generiche. Il termine di 60 giorni incide realmente sulle sanzioni, motivo per cui viene percepito — non del tutto a torto — come cruciale, anche se non è un termine di decadenza assoluta per ogni forma di difesa. La regolarizzazione fiscale ha effetti reali e concreti sul piano amministrativo, che è il piano su cui la maggior parte dei contribuenti opera quotidianamente, mentre il piano penale entra in gioco solo oltre soglie precise che riguardano una minoranza di situazioni, ma che per chi le supera cambiano radicalmente lo scenario. E la difficoltà storica di tracciare i flussi esteri era reale fino a pochi anni fa: il mito è invecchiato insieme alla normativa, senza che il passaparola se ne accorgesse.
C’è infine un filo conduttore che lega quasi tutti questi miti: la tendenza a trattare la fiscalità della creator economy come un territorio ancora privo di regole, quando in realtà negli ultimi due anni il quadro normativo si è consolidato con rapidità — il nuovo codice ATECO, i chiarimenti previdenziali dell’INPS, l’obbligo di segnalazione DAC7 per le piattaforme, la campagna di monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate — proprio perché il legislatore e l’Amministrazione hanno preso atto della crescita economica del settore. Chi continua a orientarsi con informazioni valide per il periodo in cui questa materia era davvero una zona grigia rischia di scoprire, con qualche anno di ritardo, che le regole nel frattempo sono cambiate e che la propria posizione va riletta alla luce del quadro attuale.
Mito vs realtà in tabella
Uno sguardo d’insieme aiuta a fissare, in modo sintetico, la distanza tra quello che si dice in giro e quello che prevede davvero la normativa.
| Il mito | Come stanno davvero le cose |
|---|---|
| La comunicazione di irregolarità è già un accertamento definitivo | È un atto endoprocedimentale non impositivo, finalizzato alla regolarizzazione prima della cartella |
| I prodotti ricevuti in cambio di post non sono reddito | Sono compensi in natura tassabili al valore normale, secondo le regole della permuta |
| Sotto i 5.000 euro annui non serve la partita IVA | La soglia riguarda solo la contribuzione INPS; ai fini fiscali conta l’abitualità dell’attività |
| Il questionario è solo informativo, posso non rispondere | La mancata risposta non ha effetti automatici, ma priva di una difesa preventiva utile in un eventuale controllo |
| La comunicazione di irregolarità non si può impugnare | È impugnabile facoltativamente entro 60 giorni davanti al giudice tributario |
| Se non rispondo entro 60 giorni perdo ogni tutela | Perdo solo il beneficio della sanzione ridotta, non la possibilità di difendermi sulla cartella successiva |
| Pagare il dovuto mi mette al riparo anche penalmente | Sopra le soglie di punibilità del D.Lgs. 74/2000 il fronte penale resta autonomo |
| I compensi su conti esteri o piattaforme estere restano invisibili | Con il DAC7 le piattaforme comunicano automaticamente i dati all’Agenzia delle Entrate |
Le domande di verifica
È vero che se guadagno solo con prodotti e non con soldi non devo fare nulla? No. Il valore dei beni ricevuti in cambio di contenuti promozionali va valutato al valore normale e concorre a formare il reddito imponibile esattamente come un compenso in denaro.
È vero che posso ignorare una comunicazione se penso che l’Agenzia abbia sbagliato i calcoli? Dipende. Ignorarla non è mai la scelta migliore: conviene sempre rispondere o presentare osservazioni entro il termine, perché il silenzio non corregge l’errore da solo e fa perdere la finestra per le sanzioni ridotte.
È vero che con il regime forfettario non rischio controlli sui prodotti ricevuti gratis? No. Il regime forfettario incide sul metodo di determinazione del reddito imponibile e sull’aliquota applicata, non esonera dall’obbligo di includere tra i compensi il valore dei beni ricevuti in permuta.
È vero che se l’attività è solo occasionale non rischio nulla anche se non dichiaro? Dipende. Se l’attività è davvero sporadica, i compensi rientrano tra i redditi diversi e vanno comunque dichiarati, sia pure con regole di determinazione più semplici; il rischio maggiore riguarda proprio l’errata qualificazione come “occasionale” di un’attività che invece è abituale.
È vero che una volta ricevuta la cartella di pagamento non posso più far valere l’omessa comunicazione preventiva? No. L’omessa o irregolare comunicazione preventiva, nei casi in cui è obbligatoria per legge, resta un vizio procedurale che può essere fatto valere impugnando la cartella stessa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
È vero che, se ho ricevuto compensi da un’agenzia con sede all’estero, la mia posizione è automaticamente più a rischio? Dipende. Il fatto in sé di avere un committente estero non è irregolare né sospetto; ciò che conta è che quei compensi siano stati dichiarati correttamente in Italia se il percettore è qui fiscalmente residente, indipendentemente dalla sede legale di chi paga.
Le sentenze che smontano i miti
Ecco i principali riferimenti giurisprudenziali su cui si fonda l’analisi svolta, ciascuno collegato al mito che contribuisce a ridimensionare o smentire.
Cass. sez. trib., ord. 2 ottobre 2023, n. 27724 — smentisce il Mito 1: ha chiarito che l’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, confermando che la comunicazione non equivale a un atto impositivo definitivo ma a un passaggio procedimentale con una funzione precisa.
Cass. sez. trib., ord. 16 giugno 2025, n. 16163 — rafforza il Mito 1: ha ribadito che, nel controllo formale, l’Ufficio deve sempre comunicare l’esito prima di iscrivere a ruolo, anche in assenza di collaborazione del contribuente, pena la nullità della successiva cartella.
Cass. sez. trib., 4 luglio 2014, n. 15312 — smentisce il Mito 5: ha stabilito che, nel controllo formale ex art. 36-ter, l’Ufficio è obbligato ad ascoltare il contribuente e a motivare le rettifiche prima di procedere, riconoscendo il valore sostanziale (e non meramente informativo) della comunicazione.
Cass. sez. trib., ord. 5 marzo 2024, n. 7573 — conferma il principio già espresso nel 2014: la procedura di controllo formale non può concludersi con una cartella di pagamento senza la preventiva comunicazione dell’esito, a tutela del contraddittorio con il contribuente.
Cass. sez. trib., ord. 26 marzo 2025, n. 2092 — smentisce il Mito 5: ha ribadito che l’avviso bonario derivante da controllo formale costituisce atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, pur non essendo espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Cass. sez. trib., 7 agosto 2019, n. 18610 — chiarisce il perimetro del Mito 5 e del Mito 6: l’impugnazione della comunicazione di irregolarità è una facoltà volta ad ampliare le tutele del contribuente, non un onere; la sua mancata proposizione non cristallizza la pretesa tributaria né preclude di contestare la successiva cartella.
Cass. sez. trib., ord. 15 febbraio 2021, n. 3466 — conferma, in linea con il precedente, che l’avviso bonario è impugnabile su base facoltativa, coerentemente con l’impostazione di maggior tutela per il contribuente adottata dalla giurisprudenza più recente.
Cass., Sezioni Unite, 25 luglio 2025, n. 21271 — incide sul Mito 6: per le imposte non armonizzate come l’IRPEF, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo quando espressamente previsto dalla legge, e la sua omissione determina la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, un principio che ridimensiona ma non elimina la tutela procedimentale.
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, 2023, n. 219/2/2023 (c.d. “sentenza Ronaldo”) — smentisce il Mito 8: ha chiarito che la residenza fiscale della persona fisica prevale sul luogo in cui una società terza sfrutta l’immagine, distinguendo con precisione tra redditi diversi e reddito di lavoro autonomo abituale in base al criterio della continuità dell’attività promozionale.
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, 12 febbraio 2024, n. 468 — rileva per i Mitì 2 e 3: ha stabilito che le spese di abbigliamento e immagine di un’influencer sono deducibili integralmente solo se ne viene dimostrato l’uso esclusivamente professionale, altrimenti la deduzione è limitata al 50% per presunzione di uso promiscuo, confermando comunque la piena rilevanza reddituale dell’attività.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, 6 aprile 2022, n. 278 — smentisce il Mito 3: ha ricondotto l’esercizio abituale e professionale della gestione dell’immagine al reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, indipendentemente dall’entità dei singoli compensi percepiti, un principio decisivo contro il mito della soglia dei 5.000 euro.
Cass. sez. trib., ord. 28 febbraio 2023, n. 5586, richiamata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023 — incide sul Mito 4: ha confermato che, anche in presenza di accertamenti fondati su indagini bancarie, restano ammessi i costi forfettari a riduzione del reddito imponibile ricostruito, un punto rilevante nella gestione della difesa contro le riprese basate sui conti correnti. Si tratta di un principio particolarmente utile per i creator raggiunti da un questionario o da un controllo bancario, perché consente di ridimensionare l’importo della pretesa anche quando la prova analitica di ogni singolo costo sostenuto non è agevole da fornire a distanza di anni.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità o a un questionario legato all’attività di influencer marketing, lo Studio Monardo mette in campo un percorso di verifica e difesa articolato in più fasi, distinguendo sempre ciò che la legge prevede davvero da ciò che il passaparola ha raccontato:
- Analizziamo la natura esatta della comunicazione ricevuta, distinguendo tra controllo automatizzato (art. 36-bis) e controllo formale (art. 36-ter), per capire quali garanzie procedurali erano dovute e se sono state rispettate.
- Ricostruiamo la corretta qualificazione reddituale dell’attività svolta, verificando se i compensi contestati appartengono davvero a lavoro autonomo abituale, reddito d’impresa o redditi diversi occasionali, con impatti diretti sulla base imponibile e sugli adempimenti dichiarativi.
- Verifichiamo il calcolo del valore normale dei beni ricevuti in permuta dai brand, confrontandolo con i listini e le condizioni contrattuali effettive, per contestare eventuali sovrastime operate dall’Ufficio.
- Predisponiamo osservazioni e documentazione di risposta entro il termine di 60 giorni, per contestare gli errori riscontrati e beneficiare, ove possibile, della riduzione delle sanzioni.
- Valutiamo la sussistenza dei presupposti per l’impugnazione autonoma della comunicazione, quando questa contiene già una pretesa tributaria compiuta e determinata nel quantum.
- Analizziamo l’onere della prova nelle indagini finanziarie, ricostruendo la natura non reddituale di specifici movimenti bancari contestati, come rimborsi, prestiti familiari o trasferimenti non collegati all’attività professionale.
- Verifichiamo la corretta deducibilità delle spese sostenute per l’attività (abbigliamento, attrezzature, viaggi), applicando il criterio dell’inerenza elaborato dalla giurisprudenza e distinguendo l’uso esclusivo dall’uso promiscuo.
- Valutiamo i profili di rilevanza penale-tributaria, verificando se gli importi contestati superano le soglie di punibilità del D.Lgs. 74/2000 e impostando la strategia difensiva su entrambi i fronti, amministrativo e penale, fin dalle prime fasi.
- Impugniamo la cartella di pagamento quando la comunicazione preventiva è stata omessa o irregolare nei casi in cui la legge la richiede obbligatoriamente, facendo valere la nullità dell’atto per vizio procedurale.
- Coordiniamo i profili tributari con quelli previdenziali (inquadramento INPS tra Gestione Separata e Gestione Commercianti) e, quando rilevante, con la posizione IVA relativa a compensi provenienti da piattaforme estere.
Per ciascuno di questi strumenti, la continuità della strategia difensiva conta quanto la sua impostazione iniziale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Tutte e cinque queste componenti restano sempre presenti nell’impostazione del caso, ma è proprio il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario a pesare in modo particolare sui casi legati alla comunicazione di irregolarità per influencer: la lettura incrociata dei flussi bancari, dei contratti di collaborazione commerciale e della corretta qualificazione fiscale dei compensi richiede infatti la collaborazione stretta tra avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, evitando che il profilo tributario venga affrontato separatamente da quello finanziario e bancario. La stessa impostazione difensiva viene mantenuta con continuità dal primo confronto con l’Ufficio fino all’eventuale giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in sede di legittimità: un aspetto che, in materia di comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari, fa spesso la differenza, perché la corretta impostazione della risposta iniziale condiziona in modo diretto le possibilità difensive nelle fasi successive, qualora la vicenda non si chiuda già nella fase amministrativa.
Chiusura: separare i fatti dal passaparola
Il mondo della creator economy è relativamente nuovo per il sistema tributario italiano, e questa novità è terreno fertile per convinzioni errate che si diffondono più velocemente di quanto la normativa riesca a essere spiegata con chiarezza. L’informazione corretta è la prima, vera forma di difesa: prima ancora di qualunque strategia processuale, sapere distinguere un atto endoprocedimentale da un accertamento definitivo, o un compenso in natura da un regalo non tassabile, evita errori che nella maggior parte dei casi sono più costosi della stessa comunicazione di irregolarità che li ha fatti emergere.
Proprio perché la materia unisce diritto tributario e analisi dei flussi bancari — due ambiti che nella creator economy si intrecciano costantemente tra compensi in denaro, prodotti in permuta e pagamenti da piattaforme internazionali — lo Studio Monardo affronta questi casi mettendo in campo la coordinazione tra profilo bancario-finanziario e profilo strettamente tributario, così da costruire una linea difensiva coerente fin dal primo confronto con l’Agenzia delle Entrate.
Ogni comunicazione di irregolarità, in fondo, racconta due storie diverse a seconda di chi la legge: per chi si è informato solo tramite il passaparola, sembra spesso l’inizio della fine di un percorso professionale costruito con fatica; per chi la analizza alla luce delle regole reali — quali garanzie erano dovute, quali termini sono davvero perentori, quale margine di contestazione esiste nel merito — è quasi sempre un passaggio gestibile, a patto di non lasciarsi guidare dalle convinzioni sbagliate proprio nei giorni in cui contano di più.
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