Jet Privato E Controlli Agenzia Entrate Su Residente Estero: Come Difendersi


Il Paradosso del Residente Estero che Vola in Italia

Possiedi un jet privato, sei iscritto all’AIRE, risiedi formalmente a Montecarlo, a Dubai o nelle Bahamas. Eppure, ogni mese i voli del tuo aeromobile privato atterrano a Milano Linate, a Roma Ciampino, a Napoli Capodichino. La Guardia di Finanza incrocia i dati dei movimenti dello scalo con quelli del registro degli aeromobili, li abbina alla tua posizione fiscale, e — quasi inevitabilmente — nasce un’indagine.

Quello che molti contribuenti con elevate capacità patrimoniali non sanno, o sottovalutano, è che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno sviluppato negli ultimi anni tecniche investigative molto sofisticate per ricostruire la presenza fisica effettiva in Italia di chi dichiara di risiedere all’estero. I tabulati di volo degli aeromobili privati, le registrazioni nei manifesti passeggeri degli scali, i transiti Telepass, le celle telefoniche, i log bancari: tutto concorre a formare un mosaico indiziario che può ribaltare anche la situazione formalmente più solida.

Il tema non è astratto. Negli anni 2023-2026 la Corte di Cassazione ha depositato decine di ordinanze e sentenze che hanno profondamente ridisegnato i confini della residenza fiscale, e i giudici che si occupano di questi casi — anche nelle corti tributarie di merito — mostrano una crescente propensione a valorizzare la prova fattuale rispetto alla documentazione formale.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo tipo di contenzioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, segue questi fascicoli con la stessa impostazione strategica dai gradi di merito fino al giudizio di legittimità — garantendo continuità di linea difensiva, che in materia di residenza fiscale contestata è spesso decisiva quanto la solidità delle prove.

In questa guida analizziamo le decisioni che contano davvero: quelle che l’Agenzia delle Entrate conosce, quelle che i suoi uffici accertatori utilizzano come modello, e quelle che — se conosciute e invocate correttamente — possono proteggere il contribuente dall’accertamento.


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Il Quadro Normativo in Breve: Prima e Dopo la Riforma del 2024

Comprendere il contenzioso sulla residenza fiscale impone di tenere sempre a mente un dato fondamentale: si applica un doppio regime normativo, nettamente separato dalla riforma della fiscalità internazionale.

Il regime ante 2024

Fino al 31 dicembre 2023, l’art. 2, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986) stabiliva che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, o 184 in anni bisestili), integrano almeno uno dei seguenti criteri alternativi:

  1. Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) — presunzione che la giurisprudenza prevalente considerava assoluta, non superabile da prova contraria
  2. Domicilio in Italia, inteso in senso civilistico come la sede principale degli affari e degli interessi della persona (art. 43, co. 1, c.c.); la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente identificato questo criterio con il luogo in cui la gestione degli interessi economici e patrimoniali è esercitata in modo riconoscibile dai terzi
  3. Residenza in Italia, intesa come dimora abituale (art. 43, co. 2, c.c.)

Per i contribuenti trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (lista black list ex DM 4 maggio 1999, aggiornato da ultimo con DM 20 luglio 2023 che ha espunto la Svizzera con effetto dal 2024), operava l’ulteriore presunzione dell’art. 2, co. 2-bis, TUIR: tali soggetti sono considerati residenti in Italia salvo prova contraria, con onere della prova rovesciato a carico del contribuente.

Il regime dal 2024

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (decreto di attuazione della Delega Fiscale 2023), in vigore dal 1° gennaio 2024, ha introdotto modifiche strutturali:

  • Il domicilio fiscale è ora autonomamente definito come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona — con prevalenza, in caso di conflitto, sui legami di natura economica
  • L’iscrizione anagrafica è diventata presunzione relativa (iuris tantum), superabile con prova contraria
  • È introdotta la presenza fisica in Italia come quarto criterio autonomo di collegamento, rilevante anche per frazioni di giorno

La Circolare AE n. 20/E del 4 novembre 2024 ha fornito indicazioni operative agli uffici accertatori, chiarendo in particolare che la presenza fisica si computa anche quando il contribuente trascorre in Italia solo poche ore in un determinato giorno (il quale conta intero ai fini del computo dei 183 giorni).

Punto critico: La Cassazione ha confermato in più occasioni (Cass. n. 19843/2024; Cass. n. 19982/2024; Cass. n. 20054/2024) che le nuove disposizioni non hanno efficacia retroattiva. Per le annualità sino al 2023, si applicano le regole previgenti. Questa distinzione è cruciale per costruire qualsiasi strategia difensiva.

CriterioFino al 2023Dal 2024
Iscrizione APRPresunzione assolutaPresunzione relativa (superabile)
DomicilioCentro interessi economici/patrimoniali (art. 43 c.c.)Luogo relazioni personali e familiari (autonoma def. fiscale)
ResidenzaDimora abituale (art. 43 c.c.)Invariata
Presenza fisicaNon criterio autonomoCriterio autonomo (anche frazioni di giorno)
Black listPresunzione relativa con onere su contribuenteInvariata (salvo Svizzera espunta dal 2024)
Prova contraria anagraficaNon ammessa (presunzione assoluta)Ammessa con elementi oggettivi

L’Orientamento Consolidato: Cosa Ha Stabilito la Cassazione sul “Centro degli Interessi Vitali”

Il principio cardine attorno al quale si è costruita la giurisprudenza in materia di residenza fiscale contestata è quello del centro degli interessi vitali: il luogo in cui la gestione degli interessi economici, patrimoniali e personali del contribuente è esercitata in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Cass. n. 6501/2015 — La svolta verso gli interessi economici

Con la sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, la Suprema Corte ha stabilito un principio destinato a diventare riferimento per oltre un decennio di contenzioso: il centro degli interessi vitali va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari non rivestono un ruolo prioritario ai fini probatori della residenza fiscale, rilevando solo unitamente ad altri criteri. In pratica: avere la moglie in Italia non basta, se gli affari sono all’estero; ma avere le società e il patrimonio gestito in Italia supera qualunque dichiarazione di residenza estera.

Il principio, calato nella pratica, significa che l’Agenzia delle Entrate può ricostruire la residenza fiscale italiana dimostrando dove il contribuente gestisce concretamente il proprio patrimonio, anche senza che il contribuente sia iscritto all’APR.

Cass. n. 7621/2021 — L’indispensabile valutazione complessiva degli indizi

Con la pronuncia del 18 marzo 2021, la Corte ha ribadito che il domicilio va inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici nonché delle relazioni personali, e che il giudice del merito deve effettuare “l’indispensabile valutazione complessiva degli indizi”. Non basta un solo elemento: occorre una convergenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Questo principio è difensivamente rilevante: se gli indizi raccolti dall’Ufficio sono equivoci, disomogenei o isolati, la valutazione complessiva può risultare insufficiente a fondare l’accertamento.

Cass. n. 16954/2022 — La prevalenza degli interessi economici sui legami personali

Con ordinanza del 25 maggio 2022, la Sezione Tributaria ha affermato che quando i rapporti personali ed economici non coincidono nello stesso luogo, la precedenza spetta agli ultimi. Questo orientamento ha avuto grande influenza pratica: per i casi ante 2024, il contribuente che lavora e gestisce affari all’estero ma ha la famiglia in Italia può in linea di principio prevalere, a condizione di dimostrare che il centro degli affari esteri è effettivo e riconoscibile dai terzi.


Le Questioni Aperte: Tre Nodi Giurisprudenziali Irrisolti

Prima questione: Il jet privato come prova di presenza — quanto vale?

Il dubbio pratico del contribuente: l’Agenzia ha acquisito i manifesti passeggeri dell’aeromobile privato e sostiene che i voli in Italia dimostrino una presenza superiore ai 183 giorni. Questa prova è risolutiva?

Cosa hanno deciso i giudici. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1294/2025, ha confermato che la prova della presenza fisica in Italia può essere ricavata da elementi indiretti, tra cui i transiti documentati, i log di movimentazione, i dati di geolocalizzazione: questi elementi rientrano tra le presunzioni semplici utilizzabili ai sensi dell’art. 39 DPR 600/73. Tuttavia, il singolo elemento indiziario non è mai risolutivo da solo: deve essere inserito in un quadro probatorio coerente.

Ancora, nella stessa pronuncia, la Corte ha chiarito che un contribuente formalmente residente a Monaco di Baviera — i cui transiti Telepass, intercettazioni telefoniche e testimonianze di vicini dimostravano una presenza costante in Italia — non ha potuto superare la presunzione di residenza italiana. La sola disponibilità di un’abitazione nel Principato non era sufficiente.

Orientamento prevalente e assunzione prudenziale per il contribuente: i tabulati di volo di un aeromobile privato costituiscono un indizio di presenza qualificato, ma non equivalgono di per sé alla prova di una permanenza superiore ai 183 giorni. La difesa deve concentrarsi sulla ricostruzione dei log di volo completi, dimostrando che i voli in Italia erano di transito, di durata inferiore a un giorno intero, o che lo stesso aeromobile veniva utilizzato da altri passeggeri. La frazioni di giorno, dopo la riforma, assumono rilievo anche ai fini della presenza (Circ. AE 20/E/2024), ma per le annualità ante 2024 il computo dei 183 giorni seguiva regole diverse.

Cosa significa per te: se l’Agenzia utilizza i movimenti del tuo aeromobile privato come indizio principale, la strategia difensiva deve attaccare la coerenza di quella prova. Il cassazionista Avv. Monardo analizza ogni tabulato di volo verificando la data, la tratta, la durata e la corrispondenza con altri elementi di presenza o assenza dal territorio italiano, per smontare il quadro indiziario pezzo per pezzo.


Seconda questione: La presunzione black list è superabile?

Il dubbio pratico: il contribuente si è trasferito a Dubai, alle Isole Cayman o a Monaco di Baviera — tutti Paesi in lista black list. L’Agenzia presume la sua residenza in Italia. Come ci si difende?

Cosa hanno deciso i giudici. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1292/2025, ha stabilito che la presunzione prevista dall’art. 2, co. 2-bis, TUIR per i Paesi a fiscalità privilegiata può essere superata solo con elementi fattuali che dimostrino il radicamento effettivo all’estero: non bastano dati meramente formali come l’iscrizione all’AIRE, l’acquisto di un’abitazione o l’intestazione di un veicolo, se questi elementi sono smentiti da intercettazioni, pedinamenti o testimonianze che provano una permanenza costante in Italia.

La stessa pronuncia ha precisato un principio di grande rilievo processuale: l’archiviazione in sede penale non impedisce l’utilizzo dei relativi elementi probatori nel processo tributario. Solo la sentenza di assoluzione con formula piena (perché il fatto non sussiste) ha effetto vincolante nel giudizio tributario, e anche su questo punto la giurisprudenza non è ancora del tutto uniforme (la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite).

Sempre sulla presunzione black list, la Cassazione con sentenza n. 14484/2024 ha chiarito che essa si applica anche quando il contribuente non si sia trasferito dall’Italia direttamente nel Paese privilegiato, ma vi sia giunto dopo un soggiorno intermedio in un Paese terzo. La presunzione non richiede un nesso diretto Italia → paradiso fiscale.

Se c’è contrasto: vi è tensione tra l’orientamento che richiede prove fattuali stringenti (Cass. n. 1292/2025; Cass. n. 14484/2024) e alcune pronunce di merito che valorizzano in modo più ampio la documentazione formale presentata dal contribuente. L’orientamento prevalente in Cassazione è quello restrittivo: elementi formali isolati non superano la presunzione; occorre una prova organica della vita effettivamente condotta all’estero.

Cosa significa per te: se sei trasferito in un Paese black list, l’onere della prova ti grava interamente. Una strategia difensiva efficace richiede la costruzione preventiva di un dossier documentale che comprenda contratti di locazione, utenze, conti correnti esteri, iscrizione ai servizi sanitari locali, frequenza scolastica dei figli, movimentazioni bancarie coerenti con una vita effettivamente condotta all’estero. Lo Studio Monardo verifica la solidità del tuo dossier prima ancora che l’accertamento venga notificato, individuando le lacune da colmare.


Terza questione: La riforma 2024 può proteggere i periodi precedenti?

Il dubbio pratico: il contribuente si dice: “Dal 2024 le regole sono cambiate, ora il domicilio si basa sulle relazioni personali e familiari, e la mia famiglia è all’estero. Posso usare questo argomento anche per gli anni precedenti?”

Cosa hanno deciso i giudici. La risposta è no, e la Cassazione l’ha detto in termini espliciti in più pronunce convergenti. La sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024 ha stabilito che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 non hanno efficacia retroattiva: per i periodi d’imposta anteriori al 2024, continuano a valere i criteri previgenti, inclusa la nozione di domicilio quale centro degli interessi economico-patrimoniali. Il caso riguardava un contribuente residente a Monte Carlo per il periodo 2006-2010, che sosteneva di poter beneficiare della nuova definizione di domicilio basata sui legami personali. La Corte ha respinto questa tesi.

La stessa conclusione è stata ribadita dalle sentenze nn. 19982/2024 e 20054/2024 del luglio 2024, e dalla Circolare AE n. 20/E/2024.

Vi è però un’apertura difensiva per il 2024 in poi: la Cassazione stessa con l’ordinanza n. 6722/2026 (20 marzo 2026), in una vicenda riferita all’anno 2008, ha applicato le vecchie regole confermando la prevalenza degli interessi economici; ma ha implicitamente confermato che per le annualità 2024 e successive il bilanciamento è diverso, con prevalenza delle relazioni personali e familiari. Se sei in un contenzioso su annualità miste (pre e post 2024), la strategia deve differenziarsi per ogni periodo.

Cosa significa per te: la riforma non è retroattiva, ma la conoscenza del “doppio binario” è essenziale per calibrare gli argomenti difensivi in modo preciso. Invocare argomenti validi per il 2024 su annualità anteriori rischia di indebolire l’intera difesa.


La Pronuncia Più Recente e Rilevante: Ordinanza n. 6722/2026

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6722, pubblicata il 20 marzo 2026, rappresenta l’ultimo significativo contributo in materia di residenza fiscale. La vicenda riguardava un contribuente trasferitosi in Belgio che, pur avendo sposato una cittadina belga e avendo il nucleo familiare in quel Paese, continuava a percepire la quasi totalità dei propri compensi come consigliere di amministrazione di una società italiana.

La Corte ha stabilito che — per i periodi d’imposta anteriori al 2024 — il domicilio è localizzato dove la gestione degli interessi vitali della persona è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, e le relazioni affettive e familiari non hanno rilievo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri che attestano univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento. Il fatto che la moglie e i figli risiedessero in Belgio non è stato ritenuto sufficiente a superare la presenza di cariche sociali e compensi concentrati in Italia.

Cosa cambia rispetto alla giurisprudenza precedente? La pronuncia rafforza la linea già consolidata dalla n. 19843/2024, ma lo fa con una motivazione più articolata che valorizza il concetto di COMI (Centre of Main Interests, mutuato dal Regolamento UE 848/2015 sulle procedure di insolvenza): il luogo in cui il soggetto gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi è il parametro centrale, e tale riconoscibilità deve emergere da elementi oggettivi verificabili da chiunque si trovi in relazione con il contribuente (banche, fornitori, clienti, partner commerciali).

Il contribuente che voglia difendersi su annualità pre-2024 deve quindi dimostrare non solo di avere interessi all’estero, ma che tali interessi sono visibili, strutturati e riconoscibili da terzi — non semplici disponibilità finanziarie su conti esteri, ma gestione effettiva e tracciabile.


I Principi Applicati ai Casi Reali

Ipotesi 1 — Imprenditore con jet privato e residenza a Dubai (annualità 2022)

Un imprenditore, iscritto all’AIRE dal 2020 con residenza negli Emirati Arabi Uniti (Paese black list per l’Italia fino al 2024), possiede un jet privato intestato a una holding di diritto maltese. I manifesti passeggeri registrati negli scali italiani mostrano 47 atterraggi in territorio italiano nell’anno 2022, per un totale documentato (secondo l’Agenzia) di 143 giorni di presenza. L’imprenditore detiene cariche di amministratore in tre srl italiane, possiede un appartamento di 480 mq a Milano e un conto corrente con giacenza media di 1,4 milioni di euro presso una banca italiana.

Alla luce di Cass. n. 1292/2025 e n. 14484/2024, la presunzione di residenza italiana (black list) grava sul contribuente. Il numero di voli non equivale automaticamente a 143 giorni di permanenza: occorre analizzare la durata effettiva di ciascun soggiorno, verificando se l’atterraggio e il decollo avvengano nello stesso giorno (o nella stessa notte). Se la durata effettiva di ciascuna permanenza è inferiore a 24 ore, il computo per le annualità ante 2024 non necessariamente raggiunge i 183 giorni. Le cariche societarie in Italia costituiscono però un indizio fortissimo di domicilio in Italia (Cass. n. 6722/2026). La strategia difensiva deve dimostrare che le decisioni societarie vengono assunte dagli Emirati (verbali del CdA in videoconferenza da Dubai, procure con firma apostillata, corrispondenza email con intestazione UAE). Se questa prova manca, l’accertamento è difficilmente superabile.

Ipotesi 2 — Manager con doppia residenza (Monaco di Baviera / Milano) per il 2024

Un dirigente d’azienda, iscritto all’AIRE con residenza a Monaco di Baviera (non più black list dal 2024), possiede un aeromobile privato. Nel 2024 i tabulati di volo registrano 61 atterraggi a Milano in giorni diversi dell’anno; il contribuente dimostra di avere moglie e figli a Monaco, dove i figli frequentano la scuola. Il suo contratto di lavoro è con una società tedesca.

Alla luce della riforma del 2024 e della Circ. AE n. 20/E, occorre verificare se la presenza fisica in Italia raggiunga i 184 giorni (anno bisestile): ogni giorno in cui avviene almeno un atterraggio conta come giorno intero. Se i 61 atterraggi corrispondono a 61 giornate distinte con rientro in Germania nella stessa giornata, il totale non raggiunge 184 giorni. Tuttavia, per il domicilio: dal 2024 il criterio è centrato sulle relazioni personali e familiari. Il nucleo familiare a Monaco, i figli a scuola in Germania e il contratto di lavoro tedesco costituiscono una base difensiva solida, alla luce della Cass. n. 8238/2024 (che ha valorizzato i legami personali). La tie-breaker rule convenzionale Italia-Germania (che prevede la split year clause) può essere invocata per dirimere eventuali conflitti di doppia residenza.

Ipotesi 3 — Accertamento su redditi esteri e utilizzo di prove penali

Un contribuente iscritto all’AIRE con residenza in Svizzera (periodo 2021-2022, quindi ancora in lista black list) è stato prosciolto in sede penale dall’accusa di dichiarazione infedele. L’Agenzia delle Entrate notifica comunque un avviso di accertamento per IRPEF su redditi esteri.

Alla luce di Cass. ord. n. 1292/2025, il proscioglimento penale non vincola il giudice tributario. Solo la sentenza di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” ha potenzialmente effetto vincolante nel processo tributario (questione rimessa alle Sezioni Unite). L’Ufficio può usare gli elementi probatori raccolti in sede penale (tabulati telefonici, intercettazioni) come presunzioni semplici nel giudizio tributario. La strategia difensiva deve produrre la documentazione dimostrativa della vita effettivamente condotta in Svizzera (contratto di locazione, utenze, estratti conto esteri, storico medico, frequentazione vita sociale), e contestare punto per punto l’utilizzo delle prove penali nel contraddittorio tributario.


La Giurisprudenza in Tabella

La tabella seguente raccoglie i principali riferimenti giurisprudenziali analizzati in questa guida.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in sintesiRilevanza pratica
Cass. n. 6501/2015Domicilio fiscale e interessi economiciIl centro degli interessi va localizzato dove la gestione è esercitata in modo riconoscibile dai terziFondamento dell’orientamento prevalente ante 2024
Cass. n. 11620/2021Criteri di individuazione del domicilioIl collegamento fisico non si esaurisce nell’anagrafe ma investe anche la prova del domicilioAmplia i criteri rilevanti oltre l’iscrizione formale
Cass. n. 16954/2022Priorità tra legami economici e personaliPrevalgono gli interessi economici sui legami affettivi quando non coincidono nello stesso luogoDifensivamente utile per chi lavora all’estero ma ha familia in Italia
Cass. n. 1355/2022Presunzione anagraficaL’iscrizione anagrafica preclude ogni ulteriore accertamento (orientamento superato dalla riforma 2024)Rileva per la comprensione della transizione normativa
Cass. n. 12395/2023Legami economici esteriI legami economici stabili all’estero possono prevalere sui legami affettivi in ItaliaProva che anche l’orientamento Cassazione pre-riforma ammetteva aperture
Cass. n. 19843/2024Non retroattività riforma 2024Il D.Lgs. 209/2023 non si applica ai periodi ante 2024; il domicilio continua a essere centro degli interessi economiciPunto fermo per tutti i contenziosi su annualità 2023 e precedenti
Cass. n. 8238/2024Legami personali e residenzaIn caso di conflitto tra interessi economici ed affettivi equivoci, i legami personali possono prevalereApertura difensiva per periodi ante 2024 con situazione economica bilanciata
Cass. n. 14484/2024Presunzione black list e transito in Paese terzoLa presunzione black list opera anche se il trasferimento avviene con tappa intermedia in un Paese non privilegiatoChiude la scappatoia del trasferimento indiretto
Cass. n. 19982/2024 e n. 20054/2024Non retroattivitàConfermano che il domicilio ante 2024 equivale al centro degli interessi economiciConsolidano l’orientamento non retroattivo
Cass. n. 32824/2024Residenza Italia nonostante AIRE e SvizzeraIl centro degli affari e degli interessi vitali era rimasto in Italia nonostante la cancellazione anagraficaDimostra che l’AIRE non protegge se gli affari sono in Italia
Cass. ord. n. 1292/2025Presunzione black list e prove penaliElementi formali non superano la presunzione; l’archiviazione penale non vincola il giudice tributarioFondamentale per chi proviene da giudizi penali
Cass. ord. n. 1294/2025Prove digitali di presenzaTelepass e intercettazioni sono presunzioni semplici utilizzabiliConferma la rilevanza dei dati digitali nell’accertamento
Cass. n. 6722/2026Centro degli interessi e COMILa gestione riconoscibile dai terzi determina il domicilio anche se la famiglia è all’esteroConsolida il filone COMI per i periodi ante 2024

La Sintesi Operativa: I Principi Chiave Estratti dalla Giurisprudenza

  • Il jet privato è un indizio qualificato, non una prova assoluta. I tabulati di volo documentano i movimenti, ma non equivalgono automaticamente a giorni di permanenza: la durata del soggiorno deve essere ricostruita giornata per giornata.
  • La presunzione black list è robustissima e si capovolge sull’accertato. Senza una prova organica, fattuale e coerente della vita effettivamente condotta all’estero, la presunzione regge in giudizio anche contro documentazione formale.
  • Il domicilio ante 2024 si misura dagli interessi economici riconoscibili dai terzi. Avere la famiglia all’estero non basta: conta dove si gestisce concretamente il patrimonio, dove si firmano i contratti, dove si riunisce il CdA.
  • Il domicilio dal 2024 in poi si misura invece dalle relazioni personali e familiari. Il contribuente che trasferisce anche il nucleo familiare si trova in una posizione difensiva nettamente più solida.
  • La presenza fisica è diventata criterio autonomo dal 2024, con computo che include le frazioni di giorno. Chi vola spesso in Italia per riunioni di poche ore accumula giorni-presenza più rapidamente di quanto si pensi.
  • L’archiviazione penale non copre il processo tributario. Solo l’assoluzione con formula piena ha effetto potenzialmente vincolante, e anche questo punto è in attesa di chiarimento delle Sezioni Unite.
  • I dati digitali sono oggi il cuore dell’accertamento. Telepass, celle telefoniche, bonifici, prenotazioni alberghiere, log bancari: l’Agenzia delle Entrate li aggrega con tecnologie di analisi predittiva. La difesa deve essere altrettanto analitica.
  • La Convenzione contro le doppie imposizioni prevale sul diritto interno. Dove esiste un trattato, le tie-breaker rules convenzionali (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità) possono essere invocate per dirimere la doppia residenza, anche disapplicando la presunzione ex art. 2, co. 2-bis, TUIR.
  • Non esiste un interpello preventivo sulla residenza fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circ. 9/E/2016) che la questione è di fatto e non rientra tra quelle interpellabili; la valutazione avviene sempre ex post, in sede di controllo.
  • Ogni annualità va trattata separatamente. Le regole ante e post 2024 sono diverse; i periodi devono essere analizzati uno per uno, con argomenti differenziati.

Le Domande sul “Quindi in Pratica?”

1. Se ho un jet privato intestato a una società estera, l’Agenzia può ugualmente tracciare i miei voli?

Sì. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate incrociano i dati dei manifesti passeggeri depositate presso gli scali con il Registro Aeronautico Nazionale e le banche dati ENAC, indipendentemente dalla titolarità formale dell’aeromobile. L’utilizzo del mezzo è attribuito al passeggero, non al proprietario del velivolo.

2. Ho l’AIRE attivata da anni. Sono al sicuro?

No. L’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente. Come chiarito dalla Cassazione in numerose pronunce (da ultima Cass. n. 32824/2024), l’iscrizione all’AIRE non esclude la residenza fiscale in Italia se il centro degli interessi economico-patrimoniali rimane nel territorio italiano. Per le annualità ante 2024, la presunzione di residenza anagrafica assoluta operava solo per chi era ancora iscritto nell’APR; ma per chi era cancellato dall’APR, l’accertamento poteva comunque avvenire sulla base del domicilio o della residenza.

3. Il Paese dove mi sono trasferito ha firmato una convenzione con l’Italia. Sono protetto?

Parzialmente e condizionatamente. Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sul diritto interno (art. 169 TUIR; art. 117 Cost.), e le tie-breaker rules convenzionali consentono di risolvere i conflitti di doppia residenza. Tuttavia, per far valere la convenzione è necessario dimostrare di essere effettivamente residente nell’altro Stato contraente ai sensi della sua legislazione interna — il che richiede la stessa prova robusta che servirebbe comunque nel contenzioso italiano.

4. Se ricevo l’avviso di accertamento, posso chiedere autotutela?

Sì, ma i tempi sono brevi e l’autotutela non sospende i termini del ricorso. È possibile presentare istanza di autotutela all’Ufficio che ha emesso l’atto, producendo la documentazione necessaria a dimostrare l’errore dell’Agenzia. Tuttavia, in parallelo, è indispensabile depositare il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, pena la decadenza. Autotutela e ricorso non si escludono.

5. Il giudice tributario è vincolato dalla mia assoluzione in sede penale?

Allo stato della giurisprudenza, la risposta è incerta. La Cassazione ord. n. 1292/2025 ha chiarito che l’archiviazione penale non vincola il giudice tributario. Sulla portata della sentenza di assoluzione irrevocabile (art. 21-bis D.Lgs. 546/1992, introdotto dalla riforma Cartabia), la questione è aperta e i giudici di merito si pronunciano in modo difforme. Le Sezioni Unite sono state investite del problema, ma al momento non si è ancora pronunciate definitivamente.


Cosa Può Fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo interviene su questi fascicoli con un approccio che integra competenza tributaria, bancaria e processuale — gli stessi strumenti che servono per affrontare un accertamento sulla residenza fiscale da ogni angolazione:

  1. Analisi preliminare dell’avviso di accertamento. Esaminiamo ogni elemento dell’atto: la motivazione, il periodo d’imposta contestato, il regime normativo applicato, la coerenza tra gli indizi esposti e le conclusioni dell’Ufficio.
  2. Ricostruzione analitica dei giorni di presenza in Italia. Incrociamo i tabulati di volo, i transiti Telepass, i log bancari e le prenotazioni alberghiere con il calendario delle effettive permanenze, verificando ogni giornata contestata.
  3. Verifica dell’applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Analizziamo il trattato vigente tra l’Italia e il Paese di residenza dichiarata, e valutiamo se le tie-breaker rules convenzionali possono essere invocate per spostare la residenza fiscale nell’altro Stato.
  4. Costruzione del dossier probatorio. Individuiamo le prove documentali già disponibili (contratti di locazione, utenze, estratti conto esteri, iscrizione ai servizi sanitari) e le lacune da colmare prima del ricorso o dell’udienza.
  5. Contestazione degli indizi formati dall’Agenzia. Verifichiamo se i documenti acquisiti dall’Ufficio sono stati ottenuti con procedure regolari, e se esistono vizi che li rendono inutilizzabili (ad es. violazione del diritto alla riservatezza non coperta da scambio internazionale di informazioni).
  6. Predisposizione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Costruiamo il ricorso in modo da porre le basi già per il giudizio d’appello e l’eventuale Cassazione — la linea difensiva non può cambiare in corsa.
  7. Impugnazione in Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e porta i fascicoli fino all’ultimo grado con la stessa linea difensiva: questo garantisce coerenza e solidità argomentativa che un cambio di difensore spesso compromette.
  8. Valutazione dell’accertamento con adesione. Analizziamo se esistano margini per una definizione agevolata dell’accertamento prima del contenzioso pieno, con una valutazione costi-benefici concreta e non approssimativa.
  9. Coordinamento con il commercialista per la ridefinizione della posizione fiscale. Lo staff multidisciplinare dello Studio include commercialisti specializzati in fiscalità internazionale che operano in parallelo con i legali, garantendo che la strategia processuale sia coerente con la posizione fiscale complessiva del contribuente.
  10. Consulenza preventiva per chi sta pianificando il trasferimento. Aiutiamo a strutturare il trasferimento di residenza in modo da anticipare le contestazioni: quali documenti raccogliere, come organizzare la vita all’estero, quali strutture societarie evitare.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia di residenza fiscale contestata, la competenza che fa la differenza è quella del cassazionista: gli orientamenti descritti in questa guida si difendono e si impugnano in Cassazione, e farlo con lo stesso avvocato che ha impostato il giudizio di merito è l’unico modo per non perdere la continuità della strategia nei momenti più delicati del processo. Lo staff avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo dalla fase istruttoria fino all’eventuale giudizio di legittimità.


Chiusura

Il contenzioso sulla residenza fiscale dei contribuenti con jet privato è tra i più tecnici e rischiosi dell’intero panorama tributario italiano. Non si tratta di semplici errori formali: in gioco c’è la tassazione mondiale dei redditi, con recuperi che possono ammontare a milioni di euro, maggiorati di sanzioni e interessi. E, nei casi più gravi, con possibili profili penali per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione.

La giurisprudenza che abbiamo analizzato in questa guida dimostra che difendersi è possibile — ma solo con una strategia che conosca nel dettaglio ogni pronuncia rilevante, che sappia differenziare gli argomenti per le annualità ante e post 2024, e che costruisca un quadro probatorio coerente e resistente all’esame di un giudice tributario e, se necessario, della Cassazione.

Lo Studio Monardo, attraverso le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — cassazionista e coordinatore dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — offre esattamente questo: la stessa linea difensiva, gli stessi professionisti, dall’analisi iniziale fino all’eventuale pronuncia della Suprema Corte.

📩 Non aspettare che i termini per il ricorso scadano: i contatti dello Studio Monardo sono in fondo a questa pagina. Scrivici oggi stesso per un’analisi della tua situazione.


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Approfondimento: Il Metodo Investigativo dell’Agenzia delle Entrate sui Residenti Estero con Aeromobili Privati

La comprensione delle tecniche investigative dell’Amministrazione finanziaria è essenziale per costruire una difesa efficace. Non si tratta di teoria: negli ultimi anni, e in modo sempre più sistematico dal 2024, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno affinato un metodo di accertamento che integra fonti di dati diverse, combinandole con strumenti di analisi predittiva.

Come avviene concretamente l’indagine

Il punto di partenza è quasi sempre un segnale di anomalia: un contribuente formalmente non residente che mostra movimentazioni bancarie italiane consistenti, che risulta titolare di beni immobili di pregio in Italia, o che compare come amministratore di società italiane. Da quel momento, l’Ufficio accertatore avvia una fase di raccolta informativa che può durare mesi.

I manifesti passeggeri degli aeromobili privati vengono acquisiti attraverso ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e i gestori degli scali. Ogni atterraggio registra la data, l’orario di arrivo, l’orario di decollo, la tratta e i passeggeri imbarcati. Se l’aeromobile è intestato a una società — anche estera — e il contribuente compare costantemente come passeggero, l’Ufficio attribuisce a lui quella presenza.

A questo si aggiungono i transiti Telepass e i caselli autostradali: la Cassazione, con ord. n. 1294/2025, ha confermato che si tratta di elementi indiziari utilizzabili come presunzioni semplici ex art. 39 DPR 600/73. Non è necessario che il contribuente sia il titolare del contratto Telepass; basta che il veicolo sia riconducibile alla sua sfera di utilizzo.

I log bancari sono un’altra fonte primaria: prelievi ATM in Italia, pagamenti con carta di credito presso esercizi commerciali italiani, bonifici da e verso conti italiani. La cooperazione internazionale in materia fiscale (Direttive UE DAC, scambio automatico di informazioni OCSE, CRS Common Reporting Standard) consente oggi all’Agenzia di ricevere dati dai Paesi esteri con cui l’Italia ha accordi in vigore.

Le celle telefoniche e i dati di geolocalizzazione del telefono cellulare — ove acquisiti in sede penale e poi trasferiti al processo tributario — costituiscono ulteriore materiale indiziario. La Cassazione ha confermato (caso Falciani, Cass. n. 3276/2018) che elementi istruttori acquisiti in modo irrituale all’estero possono essere utilizzati come indizi nel processo tributario, purché non siano stati violati diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

La cooperazione tra amministrazioni fiscali è cresciuta esponenzialmente: la Direttiva DAC 8 (Direttiva UE 2023/2226), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 194/2025 in vigore dal 1° gennaio 2026, ha esteso l’obbligo di scambio automatico di informazioni anche al settore delle cripto-attività, dei token e della moneta elettronica. Il sistema italiano riceve ora dati fiscali praticamente da ogni Paese OCSE e dalla maggior parte dei Paesi UE.

Il “quadro indiziario” e la sua costruzione

L’Ufficio non procede mai su un solo elemento: costruisce quello che la Cassazione chiama il “quadro indiziario”, ovvero la convergenza di elementi gravi, precisi e concordanti che, valutati nel loro insieme, consentono al giudice tributario di formare il proprio convincimento sulla residenza fiscale del contribuente.

La Cass. n. 7621/2021 ha precisato che il giudice del merito deve effettuare una “valutazione complessiva degli indizi” e non può limitarsi ad elencarli sommariamente. Questo significa che — sul piano difensivo — è possibile smontare il quadro indiziario anche senza poter negare ogni singolo elemento: basta dimostrare che l’insieme non raggiunge la soglia della gravità, precisione e concordanza richiesta dalla legge.

Un accertamento che si fondi esclusivamente su 47 atterraggi di un jet privato, senza altri elementi di collegamento, potrebbe non essere sufficiente a reggere in contenzioso se il contribuente riesce a dimostrare che quei voli corrispondevano a soggiorni brevi, di natura professionale, e che il resto della sua vita si svolgeva strutturalmente all’estero.

Le recenti segnalazioni automatiche: il nuovo meccanismo

Dal 2024, la Legge di Bilancio ha introdotto un meccanismo di segnalazione automatica: le pubbliche amministrazioni che acquisiscono elementi indicativi della residenza di fatto in Italia di un cittadino formalmente residente all’estero devono comunicarli all’Agenzia delle Entrate (art. 1, co. 243, L. 213/2023). Questo significa che qualunque pubblica amministrazione — un ospedale, una scuola, un Comune — che entri in contatto con il contribuente può innescare un accertamento sulla sua residenza.


L’Applicazione delle Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni: la Difesa Convenzionale

Uno degli strumenti difensivi più potenti — e spesso sottoutilizzato — è l’invocazione della Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) stipulata tra l’Italia e il Paese di residenza dichiarata. La Cassazione ha ripetutamente affermato che le norme convenzionali prevalgono sul diritto interno (Cass. n. 26638/2017; Cass. n. 20285/2013), e che in caso di conflitto è possibile disapplicare anche la presunzione ex art. 2, co. 2-bis, TUIR quando la convenzione attribuisce la residenza all’altro Stato contraente.

La struttura tipica della tie-breaker rule convenzionale (art. 4 del Modello OCSE) prevede un meccanismo a cascata:

  1. Abitazione permanente disponibile — se il contribuente ha un’abitazione permanente in uno solo dei due Stati, è ivi residente; se la ha in entrambi, si passa al criterio successivo
  2. Centro degli interessi vitali — il luogo con cui il contribuente ha i legami personali ed economici più stretti
  3. Soggiorno abituale — il luogo dove il contribuente trascorre normalmente il suo tempo
  4. Nazionalità — criterio residuale
  5. Accordo tra le autorità competenti (MAP — Mutual Agreement Procedure) — quando nessuno dei criteri precedenti è risolutivo

La Convenzione Italia-Germania prevede inoltre la cosiddetta “split year clause”: in caso di trasferimento del domicilio da uno Stato all’altro nel corso dell’anno, l’anno può essere frazionato, attribuendo la prima parte a uno Stato e la seconda all’altro. Questa clausola è particolarmente rilevante per i contribuenti che si trasferiscono nel corso di un anno fiscale.

Un altro caso notevole è quello affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 24205/2024: la Corte ha ritenuto di non applicare la norma interna che condizionava il credito per le imposte estere alla dichiarazione in Italia dei relativi redditi, in quanto, in presenza di una convenzione che assegnava la tassazione esclusiva all’estero, tale dichiarazione non era dovuta. È un esempio di come la norma convenzionale possa operare anche a vantaggio del contribuente nella fase di liquidazione dell’imposta, non solo nel giudizio sulla residenza.

Nota critica: l’invocazione della CDI presuppone che il contribuente sia effettivamente residente nell’altro Stato contraente ai sensi della sua legislazione interna. Non basta avere un appartamento all’estero: occorre che l’altro Paese consideri il contribuente suo residente, il che richiede solitamente la stessa struttura di vita effettiva che serve a convincere il fisco italiano della non residenza italiana.


I Termini di Decadenza dell’Accertamento: Un’Arma Difensiva Spesso Trascurata

Nei contenziosi sulla residenza fiscale, la verifica dei termini di decadenza dell’accertamento è un passaggio che molti contribuenti trascurano — spesso perché il fascicolo nasce in sede penale e la notifica dell’avviso tributario arriva a distanza di anni dall’anno contestato.

I termini ordinari

Ai sensi dell’art. 43 DPR 600/73, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione). Per le annualità fiscali italiane con dichiarazione presentata nei tempi (ad es. anno di imposta 2019, dichiarazione presentata nel 2020), il termine ordinario scade il 31 dicembre 2025.

I termini prolungati per redditi esteri

L’art. 12 D.Lgs. 78/2009 prevede un raddoppio dei termini quando le attività non dichiarate siano detenute in Paesi black list: in tal caso, il termine si estende al decimo anno. Questo meccanismo è stato ridimensionato dalla giurisprudenza e dal legislatore nel tempo, ma rimane applicabile per le annualità precedenti al 2016 in specifici contesti.

La sospensione Covid e i suoi effetti a cascata

La Cassazione, con pronuncia del 23 gennaio 2025, ha chiarito che la sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020 (emergenza sanitaria) si applica non solo agli accertamenti in scadenza entro il 2020, ma anche a quelli con termine finale negli anni successivi: la sospensione sposta in avanti il decorso dei termini per la stessa durata. Questo significa che termini apparentemente scaduti potrebbero essere ancora validi, e viceversa che atti emessi a ridosso del termine potrebbero essere considerati tardivi.

Nella pratica difensiva: la prima operazione da fare alla ricezione di un avviso di accertamento è la verifica puntuale dei termini, considerando l’annualità contestata, la data di presentazione della dichiarazione, gli eventuali periodi di sospensione, e la tipologia di redditi contestati. Un accertamento tardivo è nullo e deve essere eccepito immediatamente nel ricorso.


Ulteriori Domande Pratiche

6. Ho ricevuto una richiesta di chiarimenti (questionario) dall’Agenzia delle Entrate prima dell’accertamento. Come devo rispondere?

Il questionario (art. 32 DPR 600/73) è uno strumento istruttorio utilizzato dall’Ufficio per raccogliere informazioni prima di emettere l’accertamento. Le risposte devono essere ponderate con attenzione, perché potranno essere utilizzate nel giudizio. È opportuno rispondere con il supporto di un professionista, evitando di fornire informazioni non richieste o di anticipare argomenti difensivi che potrebbero essere gestiti in modo più efficace in sede contenziosa. Il mancato riscontro al questionario nel termine assegnato (di regola 30 giorni) può essere valutato negativamente dal giudice tributario.

7. Posso contestare la validità delle prove digitali usate dall’Agenzia?

Sì, ma il perimetro della contestazione è limitato. La Cassazione ha chiarito (caso Falciani, Cass. n. 3276/2018) che elementi istruttori acquisiti in modo irrituale possono essere usati come indizi nel processo tributario, salvo che la loro acquisizione abbia violato diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (libertà personale, inviolabilità del domicilio). I dati bancari ottenuti tramite scambio internazionale di informazioni, anche se originariamente acquisiti in modo illecito nel Paese estero, sono generalmente utilizzabili. Rimane però aperta la contestazione sulla coerenza e sull’interpretazione degli elementi: avere un log di celle telefoniche in Italia in un determinato giorno non prova la permanenza per l’intera giornata.

8. Posso accedere ai documenti usati dall’Agenzia nell’accertamento?

Sì. Il contribuente ha diritto di accedere agli atti del procedimento di accertamento che lo riguardano (art. 22 L. 241/1990 e art. 6 L. 212/2000, Statuto del Contribuente). L’accesso agli atti è fondamentale: consente di conoscere esattamente quali prove l’Ufficio ha in mano, di valutarne la fondatezza, e di costruire le controprove. La richiesta va presentata all’Ufficio che ha emesso l’atto prima o durante la fase del ricorso.

9. Posso bloccare la riscossione durante il contenzioso?

La presentazione del ricorso sospende automaticamente la riscossione delle somme accertate per il periodo del giudizio di primo grado (art. 68 D.Lgs. 546/1992). Il giudice tributario può concedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato su istanza del contribuente, qualora l’esecuzione dell’atto possa causare un danno grave e irreparabile. In fase di appello e Cassazione, le regole di sospensione sono diverse e richiedono istanze specifiche.


Checklist Difensiva per il Contribuente con Residenza Estera Contestata

Prima di ricevere un accertamento — o subito dopo — questa checklist operativa consente di fare un primo inventario della propria posizione:

Documentazione formale (necessaria ma non sufficiente):

  • Iscrizione all’AIRE con data certa e conservazione della ricevuta consolare
  • Certificato di residenza fiscale estero rilasciato dall’Autorità fiscale del Paese di residenza dichiarata
  • Contratto di locazione o atto di proprietà dell’abitazione estera (con data certa)
  • Iscrizione al servizio sanitario nazionale estero o copertura assicurativa sanitaria estera
  • Conto corrente estero intestato al contribuente con estratti conto regolari

Documentazione fattuale (quella che conta davvero nel contenzioso):

  • Registro personale dei giorni di presenza in Italia e all’estero per ogni anno d’imposta contestato, con documentazione di supporto (biglietti aerei, prenotazioni alberghiere, ricevute)
  • Tabulati di volo del proprio aeromobile (o delle tratte aeree commerciali), con verifica analitica della durata di ogni soggiorno in Italia
  • Prova della gestione effettiva degli affari nel Paese estero: verbali di riunioni, email con server estero, firme su documenti con data e luogo certificati, estratti conto che mostrano spese di vita quotidiana all’estero
  • Dichiarazioni fiscali presentate nel Paese estero con ricevuta dell’Autorità fiscale locale
  • Assenza di movimentazioni bancarie italiane preponderanti rispetto a quelle estere
  • Prova che i figli frequentano scuole all’estero (se applicabile) e che il nucleo familiare vive strutturalmente fuori dall’Italia

Red flag da eliminare prima che l’accertamento arrivi:

  • Mantenimento di cariche di amministratore in società italiane senza deleghe operative effettive a soggetti presenti in Italia
  • Utilizzo abituale di immobili italiani come dimora principale pur dichiarando residenza estera
  • Assenza di una vita effettiva documentata all’estero (nessuna spesa, nessun medico, nessuna frequentazione sociale)
  • Partecipazione a riunioni societarie italiane in loco senza documentazione dei rientri come “missioni professionali” da una sede estera

Questa checklist non sostituisce l’analisi professionale del singolo caso, ma consente di identificare rapidamente le aree di rischio su cui concentrare la costruzione della difesa.

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