Le domande che ci vengono poste più spesso su questo tema, con risposte complete e aggiornate agli ultimi orientamenti della Cassazione.
Negli ultimi due anni il confine tra chi vende online “per hobby” e chi lo fa come vera attività commerciale si è ristretto in modo drastico. La sentenza della Corte di Cassazione n. 7552 del 21 marzo 2025 ha stabilito che, se le vendite sono abituali, si genera reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR anche senza partita IVA e senza un’organizzazione strutturata: basta la ripetizione nel tempo delle operazioni. A questo si è aggiunta la piena operatività della direttiva DAC7, che obbliga le piattaforme digitali a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori più attivi. Il risultato è un numero crescente di accertamenti che qualificano come “reddito d’impresa non dichiarato” quella che il contribuente considerava una semplice attività occasionale di svuotamento dell’armadio o del garage. Chi riceve uno di questi atti si trova davanti a recuperi di IRPEF, IVA e sanzioni spesso sproporzionati rispetto alla realtà economica della propria attività, ed è qui che una difesa tecnica costruita nel modo giusto può fare la differenza tra un accertamento confermato e uno ridimensionato o annullato.
A rendere ancora più delicata la materia è la sovrapposizione tra due discipline che, fino a poco tempo fa, restavano abbastanza distanti: da un lato le regole classiche sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni bancarie, pensate in origine per imprenditori e professionisti “tradizionali”; dall’altro un fenomeno nuovo, quello della vendita tra privati su piattaforme digitali, che spesso nasce senza alcuna consapevolezza di poter rientrare in un perimetro fiscale rilevante. Chi ha iniziato a vendere online per necessità, per liberarsi di oggetti in eccesso o per arrotondare in un momento di difficoltà economica, si trova oggi a dover conoscere regole pensate per un contesto imprenditoriale molto diverso dal proprio, e a doverle applicare retroattivamente ad anni in cui magari non conservava nemmeno più tutta la documentazione necessaria.
È proprio su questo terreno che si gioca la competenza specifica dello Studio Monardo: un contenzioso fiscale che nasce da un atto di accertamento e che, se non si trova un accordo in autotutela o in adesione, può proseguire fino in Cassazione richiede un difensore abituato a gestire l’intero percorso processuale, non solo il primo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
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Le basi: cosa dice davvero la legge
Cos’è esattamente una vendita “occasionale” per il Fisco?
Una vendita è occasionale quando non si ripete nel tempo, non è organizzata e riguarda beni che il venditore possedeva già per uso personale. Chi svuota una cantina o rivende pochi capi d’abbigliamento usati, senza alcuna intenzione di farne un’attività continuativa, si muove in questo perimetro: il provento, se esiste, non è nemmeno imponibile, perché manca il presupposto stesso della tassazione. La Cassazione lo ha chiarito con l’ordinanza n. 10117/2023, relativa proprio alla vendita di beni di arredo domestico: mancando l’intento speculativo, non si tratta né di attività d’impresa né di attività commerciale occasionale, e i proventi restano fuori anche dal campo IVA per carenza del requisito soggettivo.
Il discorso cambia in modo netto se i beni vengono acquistati con l’obiettivo di rivenderli, anche in pochi esemplari: qui scatta già la finalità di lucro, e si entra almeno nella categoria dei “redditi diversi” di cui all’articolo 67 del TUIR, che riguarda le attività commerciali non esercitate abitualmente. È una zona intermedia che merita attenzione, perché molti contribuenti pensano che comprare per rivendere “solo qualche volta” sia automaticamente esente da obblighi fiscali, mentre in realtà comporta comunque un obbligo dichiarativo, anche se più leggero rispetto al regime d’impresa.
La differenza pratica tra le due situazioni è enorme: nel primo caso non c’è nulla da dichiarare, nel secondo c’è un reddito diverso da inserire in dichiarazione (anche se senza partita IVA né IVA), nel terzo — quello dell’abitualità vera e propria — scattano tutti gli obblighi tipici di un’impresa commerciale, inclusa l’apertura della posizione fiscale.
Chi decide se le mie vendite online sono abituali o occasionali?
La qualificazione non dipende da un’autocertificazione del venditore, ma da una valutazione di fatto che l’Agenzia delle Entrate compie sulla base di indizi concreti, e che in caso di contenzioso viene infine rimessa al giudice tributario. Non conta quello che il contribuente dichiara di sé nel profilo della piattaforma (“venditore privato” o “venditore occasionale”): conta il comportamento effettivo, ricostruito attraverso il numero delle transazioni, la loro frequenza, la varietà dei beni venduti, l’eventuale gestione professionale di resi e feedback, il reintegro periodico delle scorte.
La Cassazione ha più volte ribadito, anche prima della sentenza del 2025, che questi elementi vanno valutati nel loro insieme e non isolatamente: un singolo indizio (per esempio un numero elevato di vendite in un solo mese, magari per la liquidazione di un’eredità) non basta da solo a configurare l’abitualità, se manca la reiterazione nel tempo e l’organizzazione minima tipica di chi commercia. È un principio importante in fase di difesa, perché consente di contestare accertamenti costruiti su un singolo dato isolato, senza una vera analisi complessiva del comportamento del contribuente.
Va anche ricordato che, ai fini tributari, la nozione di impresa è più ampia di quella civilistica dell’articolo 2082 del Codice Civile: non serve una struttura organizzata con mezzi, dipendenti o una sede, basta la professionalità abituale. Questo significa che anche un singolo venditore, senza magazzino né collaboratori, può essere qualificato come imprenditore di fatto se vende con continuità.
Tra gli indizi che l’Agenzia valorizza di più, oltre al numero delle transazioni, ci sono anche elementi comportamentali che a prima vista sembrano secondari: la gestione professionale delle spedizioni e dei resi, la presenza di prezzi costanti e coerenti con un listino piuttosto che con una svendita occasionale, il reintegro periodico della merce venduta (segno che non si tratta di un patrimonio personale in esaurimento, ma di scorte rinnovate per essere rivendute), e la varietà tipologica degli articoli offerti. Nessuno di questi elementi, isolatamente, è decisivo: è la loro combinazione, valutata nel tempo, a orientare la qualificazione finale.
Cosa cambia se ho più account su piattaforme diverse per lo stesso tipo di vendite?
Avere più account, anche su piattaforme diverse, non frammenta l’attività agli occhi del Fisco: se la sostanza economica è la stessa, l’Agenzia tende a considerare l’insieme delle vendite come un’unica attività complessiva. È un errore piuttosto diffuso pensare che distribuire le vendite su più profili o più piattaforme, magari per restare sotto le soglie di autosegnalazione di ciascuna, sia una strategia utile a evitare la qualificazione come attività abituale. In realtà, se l’Amministrazione riesce a ricostruire, tramite indagini bancarie o incroci di dati, che gli account fanno capo alla stessa persona e alla stessa attività economica, la somma delle vendite viene comunque valutata nel suo complesso ai fini della verifica dell’abitualità.
Questo non significa che la gestione di più account sia di per sé indice di scorrettezza: ci sono ragioni del tutto legittime per operare su più piattaforme (raggiungere pubblici diversi, sfruttare categorie merceologiche specifiche di ciascun marketplace). Ma è importante essere consapevoli che, ai fini fiscali, ciò che conta è la sostanza economica complessiva dell’attività svolta dalla persona, non la sua suddivisione formale tra più profili o più canali di vendita.
Quante vendite bastano per diventare “abituale” agli occhi dell’Agenzia delle Entrate?
Non esiste una soglia numerica fissata dalla legge, ed è uno degli aspetti più fraintesi di questa materia. Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 7552/2025 si discuteva di oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni (1.211 nel primo anno, 418 nel secondo): numeri che rendevano evidente l’abitualità. Ma questo non significa che sotto quella soglia si sia automaticamente al sicuro. Diverse piattaforme di vendita, secondo quanto riportato nel rapporto Eurispes, segnalano già all’Agenzia i venditori che superano i mille euro di fatturato annuo o le cinque cessioni in un anno: soglie molto più basse di quelle discusse in Cassazione, pensate però per attivare controlli automatici incrociati, non per stabilire da sole la natura imprenditoriale dell’attività.
In pratica, l’assenza di una soglia legale gioca a doppio taglio: da un lato consente al Fisco di contestare anche situazioni con pochi movimenti, se accompagnati da altri indizi di organizzazione; dall’altro impedisce all’Agenzia di affermare che il solo superamento di una soglia (i mille euro, le cinque vendite) sia sufficiente a dimostrare l’abitualità, perché la legge non lo prevede. Chi riceve un accertamento basato solo sul superamento di questi parametri, senza altri elementi, ha un margine difensivo concreto da far valere.
Da quando il Fisco può accertarmi per vendite fatte negli anni scorsi?
I termini di decadenza per l’accertamento seguono le regole ordinarie: in caso di dichiarazione presentata, l’Agenzia deve notificare l’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; in caso di omessa dichiarazione, il termine si allunga al settimo anno. Chi non ha mai dichiarato le vendite online, ritenendole occasionali, rientra tipicamente in questo secondo scenario: significa che l’Agenzia può risalire fino a sette anni indietro per ricostruire i redditi non dichiarati, sempre che riesca a raccogliere elementi sufficienti su un arco temporale così ampio.
Questo aspetto ha una ricaduta pratica importante: più il periodo controllato è lungo, più diventa difficile per l’Amministrazione dimostrare con continuità l’abitualità su tutte le annualità contestate, e più diventa determinante, per il contribuente, ricostruire con precisione cosa è successo anno per anno, evitando di lasciare che l’accertamento tratti in blocco periodi molto diversi tra loro come se fossero un’unica attività ininterrotta.
La procedura: come nasce e si sviluppa un accertamento
Come fa l’Agenzia delle Entrate a scoprire le mie vendite online?
Le fonti principali sono tre: i dati trasmessi dalle piattaforme digitali ai sensi della direttiva DAC7, le indagini sui conti correnti bancari, e le segnalazioni interne delle piattaforme stesse quando il venditore supera determinate soglie di fatturato o di operazioni. La DAC7 (Direttiva UE 2021/514) obbliga marketplace come eBay, Vinted, Subito, Etsy e altri a comunicare periodicamente all’amministrazione fiscale del Paese di residenza del venditore i dati identificativi, il numero delle transazioni e gli importi incassati, quando vengono superate soglie minime. Questi dati vengono poi incrociati a livello europeo tra le diverse amministrazioni fiscali, rendendo molto più facile individuare chi vende con continuità dichiarandosi “privato”.
In parallelo, l’Agenzia può sempre attivare un’indagine finanziaria sui conti correnti, utilizzando la presunzione legale relativa prevista dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973: i versamenti non giustificati si presumono ricavi imponibili, salvo prova contraria del contribuente. Come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6209/2024, questa presunzione sui versamenti si applica a tutti i contribuenti, non solo a chi svolge attività d’impresa: significa che anche un venditore “occasionale” può vedersi contestare accrediti bancari non giustificati, indipendentemente dalla sua qualificazione fiscale di partenza.
Un terzo canale, sempre più rilevante, è l’analisi diretta del profilo del venditore sulla piattaforma da parte della Guardia di Finanza: numero di inserzioni attive, frequenza di pubblicazione, gestione dei feedback, presenza di un catalogo ampio e ricorrente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26987/2019, ha confermato che l’elenco dettagliato delle operazioni allegato al processo verbale di constatazione costituisce motivazione adeguata dell’atto, purché riporti il dettaglio di ciascuna transazione contestata.
Cosa succede dopo che arrivano i dati DAC7 o i movimenti bancari?
Nella maggior parte dei casi, prima dell’accertamento vero e proprio arriva una lettera di compliance o un invito al contraddittorio, in cui l’Agenzia segnala l’anomalia riscontrata e chiede chiarimenti. È un passaggio delicato, perché come rileva l’ordinanza della Cassazione n. 6209/2024, per le verifiche condotte “a tavolino” (cioè senza accesso fisico presso il contribuente) non sussiste sempre un obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato: questo significa che rispondere con cura a un primo invito informale, quando arriva, è spesso l’occasione migliore per chiarire la propria posizione prima che si arrivi a un atto formale più difficile da modificare.
Se il contribuente non risponde, o risponde in modo generico, l’Agenzia procede con un accertamento induttivo, spesso costruito “per relationem”, cioè richiamando i dati raccolti (tabulati delle piattaforme, movimenti bancari, PVC della Guardia di Finanza) senza necessariamente allegarli per intero. La Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza n. 15576/2024, che la mancata produzione integrale del PVC in giudizio non determina automaticamente la nullità dell’atto, se il contribuente ne aveva comunque piena conoscenza: un dettaglio tecnico che spesso sorprende chi pensa di poter far annullare l’accertamento solo per un vizio documentale formale.
Come si svolge in pratica un accertamento per vendite online abituali?
L’atto tipico è un avviso di accertamento induttivo ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, che ricostruisce il reddito d’impresa presunto sulla base del numero e del valore delle vendite rilevate, oltre agli eventuali accrediti bancari non giustificati. Contestualmente vengono recuperate anche IVA e, in alcuni casi, IRAP, quest’ultima solo se l’Agenzia dimostra la sussistenza di un’autonoma organizzazione ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 446/1997 — requisito che, come vedremo, la giurisprudenza ha più volte censurato quando dato per scontato senza una verifica specifica.
L’atto deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, come richiesto dall’articolo 7 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000). Non basta però una motivazione apparente: la Cassazione ha ribadito a più riprese che il giudice, e prima ancora l’Ufficio, devono dare conto in modo analitico degli elementi da cui si trae il convincimento, non limitandosi ad affermazioni generiche sull’abitualità o sulla sussistenza dei presupposti impositivi.
Una volta notificato l’atto, il contribuente ha davanti a sé alcune strade alternative: l’istanza di autotutela (se emergono errori evidenti), l’accertamento con adesione (per cercare una riduzione concordata delle pretese), oppure il ricorso diretto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. La scelta tra queste strade dipende dalla solidità degli elementi in mano al contribuente e va valutata caso per caso, perché ciascuna comporta tempistiche e conseguenze diverse.
Chi invece si accorge in anticipo, prima ancora di ricevere un atto, di trovarsi in una situazione a rischio — per esempio perché ha già ricevuto una lettera di compliance, o semplicemente perché rilegge la propria attività alla luce dei criteri di abitualità appena descritti — può valutare una regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso, che consente di sanare la propria posizione con sanzioni ridotte rispetto a quelle applicabili in sede di accertamento. Non è una scelta obbligata, e va sempre valutata insieme a un professionista prima di agire, perché una regolarizzazione affrettata e mal calibrata può in alcuni casi generare più problemi di quanti ne risolva, specialmente se non tiene conto correttamente di tutte le annualità coinvolte.
Quali sono i passaggi e i termini che devo conoscere per difendermi?
Ecco una sintesi dei passaggi principali, con le indicazioni generali di termine più ricorrenti in questo tipo di controversie:
| Fase | Atto | Termine indicativo | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Pre-contenzioso | Lettera di compliance / invito al contraddittorio | Risposta consigliata entro i tempi indicati nella lettera | Agenzia delle Entrate |
| Notifica dell’atto | Avviso di accertamento | Decorrenza dei termini di impugnazione dalla notifica | Agenzia delle Entrate |
| Definizione agevolata | Accertamento con adesione | Istanza da presentare prima della scadenza per il ricorso | Agenzia delle Entrate |
| Impugnazione | Ricorso tributario | Termine ordinario dalla notifica dell’atto (salvo sospensioni) | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado |
| Appello | Ricorso in appello | Termine ordinario dalla sentenza di primo grado | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado |
| Legittimità | Ricorso per Cassazione | Termine ordinario dalla sentenza d’appello | Corte di Cassazione |
Ogni termine indicato in tabella va sempre verificato sull’atto specifico ricevuto, perché possono intervenire sospensioni, proroghe o eventi che modificano il calcolo, ed è proprio in questa fase che un confronto tempestivo con un professionista evita di lasciar scadere una finestra difensiva che, una volta chiusa, non si riapre.
I casi particolari
E se vendo solo oggetti usati che possiedo da anni, tipo l’armadio di casa?
Questo è esattamente il caso in cui la difesa ha le maggiori possibilità di successo, perché manca alla radice l’intento speculativo richiesto per configurare un reddito imponibile. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10117/2023, ha stabilito che la dismissione di beni di arredo domestico non genera né reddito d’impresa né reddito diverso da attività commerciale occasionale, proprio per l’assenza del requisito soggettivo che serve anche ai fini IVA. Chi si trova in questa situazione deve però essere in grado di documentarla: date di acquisto, provenienza dei beni, assenza di un margine di rivendita significativo, foto o ricevute che dimostrino che si tratta di oggetti già posseduti e non acquistati per essere rivenduti.
La differenza pratica con un’attività di commercio, anche minima, sta proprio qui: chi compra per rivendere, anche solo una parte dei beni ceduti, introduce già un elemento speculativo che sposta l’inquadramento verso i redditi diversi o, se ripetuto con continuità, verso il reddito d’impresa vero e proprio. Documentare con cura l’origine “personale” dei beni venduti è quindi il primo passo di qualunque difesa in questi casi.
Vale lo stesso se uso Vinted invece di eBay o Subito?
La piattaforma utilizzata non ha alcun rilievo ai fini della qualificazione fiscale: lo ha chiarito espressamente la Cassazione con la sentenza n. 7552/2025, sottolineando che non conta il tipo di canale scelto per vendere, ma la frequenza, la continuità e l’organizzazione con cui l’attività viene condotta. Chi pensa che vendere su Vinted, magari percepita come piattaforma “più informale” rispetto a eBay, garantisca un trattamento fiscale diverso, parte da un presupposto sbagliato: gli obblighi di trasmissione dati previsti dalla DAC7 riguardano tutte le piattaforme di intermediazione digitale che superano determinate soglie, indipendentemente dal loro posizionamento di mercato o dalla percezione che ne hanno gli utenti.
Ciò che cambia da una piattaforma all’altra sono semmai gli strumenti di tracciamento interno e le soglie di autosegnalazione: alcuni marketplace, come riportato nel rapporto Eurispes 2025, segnalano già autonomamente all’Agenzia i venditori che superano i mille euro di fatturato o le cinque cessioni annue, anche in assenza di partita IVA. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, segue proprio questo tipo di contenzioso dalla fase di analisi dei dati fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, un aspetto che pesa quando la contestazione dell’Agenzia si fonda su una ricostruzione tecnica complessa dei dati di più piattaforme.
E se il conto è cointestato con il coniuge o uso il conto di un familiare?
L’utilizzo di un conto intestato a un terzo non mette al riparo dall’accertamento, ma impone all’Amministrazione un onere probatorio aggiuntivo. La giurisprudenza più recente, richiamando i principi sviluppati in tema di indagini bancarie estese a soggetti terzi, ha chiarito che l’Amministrazione Finanziaria può utilizzare legittimamente i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti intestati a terzi, ma deve fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, che quei movimenti siano in realtà riferibili al contribuente accertato. Questo significa che, se le vendite online transitano su un conto cointestato o su quello di un familiare, l’Ufficio non può limitarsi a presumere automaticamente che i proventi siano del venditore: deve dimostrarne concretamente la riconducibilità.
Per il contribuente, questo si traduce in un doppio binario difensivo: da un lato contestare, se possibile, la riconducibilità stessa dei movimenti alla propria attività; dall’altro, se la riconducibilità è pacifica, concentrare la difesa sulla effettiva natura (occasionale o abituale) delle operazioni. Confondere questi due piani è un errore frequente che indebolisce il ricorso, perché rischia di far apparire come ammissione implicita quello che in realtà è solo un chiarimento tecnico sui conti utilizzati.
Cosa succede se avevo aperto la partita IVA solo per un periodo e poi l’ho chiusa?
La chiusura della partita IVA non cancella gli obblighi fiscali relativi al periodo in cui l’attività era comunque abituale, anche se non formalmente registrata. Anzi, in questi casi l’Agenzia tende a considerare il periodo di attività effettiva (cioè quello in cui si sono verificate le vendite abituali) indipendentemente dalla formale apertura o chiusura della posizione IVA, proprio perché — come ribadito dalla Cassazione anche in tema di vendite online — la nozione fiscale di impresa prescinde dalla veste giuridica adottata o non adottata dal contribuente.
Chi ha avuto un periodo di attività più intensa, magari accompagnato da un’apertura di partita IVA successivamente chiusa per mancanza di continuità, deve prestare particolare attenzione a come viene ricostruita la timeline complessiva dall’Ufficio: un errore comune dell’Amministrazione è trattare come “abituale” anche i periodi immediatamente precedenti o successivi all’apertura formale, senza una vera analisi separata di ciascuna fase. È un punto che merita sempre una verifica analitica, annualità per annualità.
Un aspetto ulteriore riguarda il regime scelto durante il periodo di apertura formale: chi aveva optato per il regime forfettario, per esempio, potrebbe vedersi contestare dall’Ufficio anche il superamento dei limiti di ricavi previsti per quel regime negli anni in cui la partita IVA era attiva, con conseguente decadenza retroattiva dal regime agevolato e ricalcolo delle imposte secondo le regole ordinarie. È una conseguenza che si somma, e non sostituisce, l’eventuale contestazione sui periodi in cui l’attività veniva svolta senza alcuna posizione IVA aperta, e che richiede quindi un’analisi distinta per ciascuna fase della storia fiscale del contribuente: quella precedente all’apertura, quella coperta dalla partita IVA attiva, e quella successiva alla chiusura.
Le paure finali
Rischio il penale per queste vendite non dichiarate?
Nella grande maggioranza dei casi legati a vendite online riqualificate come attività d’impresa, il profilo è amministrativo e non penale, ma esistono soglie oltre le quali il rischio diventa concreto. Il D.Lgs. 74/2000 punisce penalmente l’omessa dichiarazione quando l’imposta evasa supera determinate soglie di rilevanza per singola annualità: chi si trova sotto quelle soglie, pur dovendo affrontare sanzioni amministrative anche significative (che possono arrivare fino al 240% dell’imposta dovuta nei casi più gravi di omessa dichiarazione), resta fuori dal perimetro penale.
Il rischio aumenta quando l’attività si protrae per più anni consecutivi con importi crescenti, perché ogni annualità viene valutata separatamente ai fini della soglia di punibilità, ma un accertamento che ricostruisce redditi ingenti su più periodi d’imposta può facilmente portare a superare la soglia in almeno un’annualità. È uno degli aspetti che va verificato con priorità assoluta appena si riceve un accertamento di questo tipo, perché cambia in modo sostanziale l’urgenza e la strategia difensiva da adottare fin dal primo momento.
Quanto tempo ho davvero per difendermi una volta ricevuto l’avviso?
Il termine ordinario per proporre ricorso decorre dalla data di notifica dell’atto, e non è infinito: una volta scaduto, l’accertamento diventa definitivo e la pretesa fiscale non è più contestabile nel merito. È una delle paure più fondate di chi riceve un avviso di accertamento per vendite online: la sensazione di avere pochissimo tempo per raccogliere prove, ricostruire anni di transazioni e trovare un difensore è comprensibile, soprattutto quando si tratta di attività che risalgono a diversi anni prima e di cui non si conservano più tutti i documenti.
La buona notizia è che, entro il termine, esistono più strumenti che permettono di guadagnare tempo utile senza rinunciare alla difesa: l’istanza di accertamento con adesione, per esempio, sospende il termine per il ricorso per un periodo definito, consentendo di aprire un confronto diretto con l’Ufficio prima di dover necessariamente andare in giudizio. Non bisogna mai lasciare che il termine scada per inerzia o per lo scoraggiamento iniziale: anche una risposta parziale, se costruita nei tempi giusti, mantiene aperte tutte le opzioni successive.
Se perdo, dovrò pagare anche gli anni precedenti?
Ogni annualità contestata va valutata separatamente, e la sconfitta su un anno non comporta automaticamente la stessa sorte per gli altri, anche se l’attività complessiva viene qualificata come abituale. È un punto che genera spesso confusione, perché gli accertamenti relativi a più anni vengono a volte notificati insieme o motivati con un linguaggio che sembra trattarli come un blocco unico. In realtà, la natura abituale o occasionale dell’attività può variare da un anno all’altro: un’attività che è stata effettivamente intensa in un biennio potrebbe essere stata solo sporadica nell’anno precedente o successivo, e questo va dimostrato annualità per annualità, non dato per scontato in blocco.
Anche sul fronte del quantum, un esito sfavorevole su un’annualità non preclude la possibilità di ottenere un ricalcolo più favorevole su un’altra, specialmente se cambiano gli elementi di fatto disponibili (per esempio la documentazione sui costi, che potrebbe essere più completa per un anno rispetto a un altro). Onestamente, non c’è una risposta univoca valida per tutti i casi: dipende dalla solidità degli elementi disponibili per ciascun periodo, ed è per questo che una difesa costruita anno per anno, e non genericamente sull’intero periodo contestato, offre sempre le maggiori possibilità di ridurre l’impatto complessivo.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Ecco due situazioni tipiche, costruite come esercizi dimostrativi per capire come cambiano gli esiti a seconda degli elementi in gioco.
Prima ipotesi. Un contribuente vende nel corso di un anno 42 capi d’abbigliamento usati su Vinted, per un incasso complessivo di 3.150 euro, ricevuti tutti sul proprio conto corrente personale. L’Agenzia, incrociando i dati DAC7 con i movimenti bancari, gli notifica un accertamento induttivo che qualifica l’intero importo come reddito d’impresa non dichiarato, con recupero di IRPEF e IVA. Il contribuente dimostra, tramite ricevute d’acquisto originali e fotografie datate, che si tratta di capi accumulati nell’arco di quindici anni per uso personale, mai acquistati con finalità di rivendita, e che le vendite si sono concentrate in tre mesi coincisi con un trasloco. In un caso di questo tipo, l’assenza di ripetizione strutturale nel tempo e la documentata origine personale dei beni sono elementi che, alla luce dell’ordinanza Cassazione n. 10117/2023, possono sostenere una richiesta di annullamento totale dell’atto in autotutela o, in mancanza, un ricorso con buone probabilità di accoglimento.
Seconda ipotesi. Un diverso contribuente vende, nel biennio 2023-2024, 780 articoli di elettronica ricondizionata attraverso un unico account eBay, con acquisti periodici di merce all’ingrosso documentati da fatture di fornitori esteri, per un incasso complessivo di 61.400 euro. L’Agenzia notifica un accertamento che ricostruisce reddito d’impresa non dichiarato per entrambe le annualità, con recupero di IRPEF, IVA e IRAP. In questo caso gli elementi di abitualità sono molteplici e concorrenti: acquisto sistematico di merce per la rivendita, volume elevato di transazioni, gestione continuativa dell’account con feedback e resi gestiti in modo professionale. La difesa qui non può puntare a negare l’abitualità, ormai difficilmente contestabile, ma può concentrarsi su altri fronti: la corretta quantificazione dei costi da detrarre dai ricavi presunti (che secondo la Cassazione n. 6874/2023 devono sempre essere riconosciuti, anche in via forfettaria, quando l’accertamento si fonda su presunzioni bancarie), e la contestazione specifica dell’IRAP, che presuppone la dimostrazione di un’autonoma organizzazione ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 446/1997 e non può essere data per scontata dal solo numero delle operazioni.
Terza ipotesi. Una contribuente vende, nell’arco di diciotto mesi, circa 210 articoli di bigiotteria e accessori fatti a mano su Etsy, per un incasso complessivo di 8.900 euro, accreditati su un conto corrente cointestato con il marito. L’Agenzia, dopo aver incrociato i dati DAC7 con i movimenti del conto, notifica un accertamento che imputa l’intero importo alla contribuente come reddito d’impresa non dichiarato, includendo però anche alcuni versamenti sul medesimo conto che, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, sono in realtà lo stipendio mensile del marito, del tutto estraneo all’attività di vendita. In una situazione come questa, la difesa si sviluppa su due binari distinti: da un lato si contesta puntualmente, movimento per movimento, che le somme relative allo stipendio del coniuge vengano attribuite erroneamente all’attività della contribuente, richiamando il principio per cui l’Amministrazione deve fornire la prova, anche presuntiva, della riconducibilità di ciascun accredito; dall’altro si affronta separatamente la qualificazione delle 210 vendite effettivamente riconducibili all’attività di bigiotteria, che per numero e continuità presentano elementi di abitualità difficilmente contestabili nel merito, ma che restano comunque quantificabili al netto dei costi di produzione degli articoli, mai riconosciuti dall’Ufficio nell’atto originario.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
Chi ha ricevuto i costi di acquisto della merce ha diritto a vederli detratti dai ricavi presunti, anche se non li ha documentati analiticamente? È l’aspetto che quasi tutti trascurano quando si concentrano solo sulla contestazione dell’abitualità, dimenticando che anche in caso di accertamento induttivo pienamente legittimo esiste comunque un diritto a un ricalcolo corretto della base imponibile.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2023, ha imposto un’interpretazione adeguatrice dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, e la Cassazione, con l’ordinanza n. 6874/2023, ne ha tratto un principio molto concreto: a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre un’incidenza percentuale forfettaria di costi, che va detratta dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. Questo significa che, anche quando l’Ufficio ha ragione sulla natura d’impresa dell’attività, spesso sbaglia nel calcolare il reddito imponibile come se l’intero incasso fosse profitto netto, senza riconoscere alcun costo di acquisto della merce rivenduta.
Chi si difende concentrandosi solo sulla qualificazione “occasionale contro abituale” rischia di trascurare questo secondo fronte, che in molti casi porta a una riduzione sostanziale dell’imponibile anche quando la natura d’impresa dell’attività non è più contestabile. È una delle ragioni per cui una difesa efficace in questa materia richiede una lettura tecnica di ogni singola voce dell’accertamento, non solo dell’impostazione generale dell’atto.
Un secondo aspetto strettamente collegato, e altrettanto trascurato, riguarda l’IRAP. L’imposta regionale sulle attività produttive presuppone un’autonoma organizzazione ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 446/1997, cioè un coordinamento stabile di fattori produttivi come beni strumentali, personale o capitali: elementi che, in un’attività di vendita online condotta da un singolo venditore senza collaboratori né magazzino, spesso semplicemente non esistono. Diversi accertamenti recuperano comunque l’IRAP in modo automatico, come conseguenza diretta della qualificazione del reddito come “d’impresa”, senza verificare se questo secondo requisito, del tutto autonomo dal primo, sia realmente soddisfatto. È un errore che la giurisprudenza ha censurato più volte, e che rappresenta spesso un margine di risparmio significativo per il contribuente, indipendentemente dall’esito sulla qualificazione principale del reddito.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti in questa materia, con il principio di diritto riformulato e la sua rilevanza pratica per chi si difende da un accertamento di questo tipo.
Cassazione, sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025. È la pronuncia di riferimento: ha stabilito che vendere online in modo abituale genera reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla piattaforma usata e dall’assenza di una struttura organizzata, purché sussista continuità e finalità di scambio di beni. Il caso riguardava oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni. È il precedente che oggi l’Agenzia cita più spesso negli atti di accertamento, ma che va letto insieme agli altri, perché fissa il principio generale senza indicare soglie numeriche automatiche.
Cassazione, ordinanza n. 10117/2023. Ha escluso che la vendita di beni di arredo domestico configuri attività d’impresa o attività commerciale occasionale, per mancanza di intento speculativo, con conseguente irrilevanza anche ai fini IVA. È il precedente più utile per chi vende beni personali senza finalità di lucro.
Cassazione, ordinanza n. 26987/2019. Ha chiarito che l’elenco dettagliato delle operazioni allegato al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza costituisce motivazione adeguata dell’accertamento, purché riporti il dettaglio di ciascuna transazione contestata. Rilevante per valutare la tenuta formale degli atti basati su dati di piattaforme digitali.
Cassazione, ordinanza n. 23084/2024. Ha affrontato il caso delle vendite su commissione tramite piattaforma, distinguendo tra chi vende in nome proprio e chi opera come intermediario in un contratto di commissione, con conseguenze diverse sulla qualificazione del reddito.
Cassazione, ordinanza n. 6209/2024. Ha confermato che la presunzione legale di maggior reddito derivante dai versamenti bancari non giustificati si applica a tutti i contribuenti, non solo a imprenditori e professionisti, e che per le verifiche condotte “a tavolino” non sussiste sempre un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
Cassazione, ordinanza n. 18885/2024. Ha ribadito che, per i lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari non possono essere automaticamente considerati compensi non dichiarati (presunzione riservata agli imprenditori), e che in ogni caso, a fronte di maggiori ricavi da versamenti, devono sempre essere riconosciuti i costi, anche forfettari.
Cassazione, ordinanza n. 6874/2023. In applicazione dei principi della Corte Costituzionale n. 10/2023, ha stabilito che il contribuente imprenditore può sempre opporre un’incidenza percentuale di costi da detrarre dai ricavi presunti scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati.
Cassazione, ordinanza n. 21108/2024. Ha imposto al giudice di merito l’obbligo di esaminare in modo analitico e rigoroso ogni singola prova fornita dal contribuente per superare la presunzione legale sui versamenti bancari, cassando una sentenza che si era limitata a un rigetto generico.
Cassazione, ordinanza n. 33641/2024. Ha ribadito che l’onere di provare la natura non imponibile dei versamenti ricade interamente sul contribuente, ma richiede una prova analitica e specifica per ogni singola movimentazione, non generica.
Cassazione, ordinanza n. 15576/2024. Ha chiarito che la mancata produzione integrale del processo verbale di constatazione in giudizio non determina automaticamente la nullità dell’accertamento, se il contribuente ne aveva comunque piena conoscenza.
Cassazione, sentenza n. 19363 del 15 luglio 2024. Pur riguardando la cessione di opere d’arte, ha ribadito un principio di carattere generale utile anche per le vendite online: il trattamento fiscale dipende dalla tripartizione tra chi opera professionalmente (reddito d’impresa), chi specula occasionalmente (redditi diversi) e chi si limita a dismettere beni personali (nessuna imposizione).
Cassazione, ordinanza n. 12368/2026. Ha ribadito, in tema di conti intestati a terzi, che l’Amministrazione Finanziaria può utilizzare i movimenti bancari di conti cointestati o intestati a familiari, ma deve fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, che tali movimenti siano effettivamente riferibili al contribuente accertato.
Questi dodici riferimenti disegnano un quadro coerente: l’abitualità resta l’elemento decisivo per qualificare l’attività, ma attorno ad essa esistono più fronti difensivi — dalla prova dell’origine personale dei beni, al riconoscimento dei costi, alla corretta riconducibilità dei conti bancari — che una difesa attenta può e deve utilizzare tutti insieme, e non isolatamente.
E voi, concretamente, cosa fate?
Di fronte a un accertamento per vendite online abituali trattate come occasionali (o viceversa), lo Studio Monardo mette in campo un lavoro articolato su più livelli:
- Analizziamo il flusso completo delle vendite e degli accrediti contestati dall’Agenzia, ricostruendo annualità per annualità la reale frequenza e continuità dell’attività.
- Verifichiamo la provenienza dei beni venduti, distinguendo tra dismissione di beni personali e acquisti finalizzati alla rivendita, con la relativa documentazione a supporto.
- Controlliamo la motivazione dell’atto impositivo, verificando se rispetta i requisiti dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente e se gli elementi indiziari sono stati valutati nel loro complesso o solo isolatamente.
- Ricostruiamo l’incidenza dei costi da opporre ai ricavi presunti, anche in via forfettaria, quando l’accertamento si fonda su presunzioni bancarie.
- Verifichiamo la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, contestando il recupero di questa imposta quando non adeguatamente motivato.
- Analizziamo la riconducibilità dei conti bancari cointestati o di terzi, quando le vendite transitano su rapporti non intestati esclusivamente al contribuente.
- Valutiamo la strada più adatta tra autotutela, adesione e ricorso, in base alla solidità degli elementi disponibili e ai termini ancora aperti.
- Costruiamo e depositiamo il ricorso tributario, seguendo il contenzioso in ogni grado di giudizio con la stessa linea difensiva.
- Coordiniamo gli aspetti contabili e fiscali con il supporto di commercialisti dello staff, per una ricostruzione tecnica coerente dei ricavi e dei costi.
- Garantiamo continuità di strategia dal primo grado fino in Cassazione, con lo stesso difensore che ha seguito il caso fin dall’analisi iniziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un contenzioso come quello relativo alle vendite online abituali, l’abilitazione da cassazionista assume un peso particolare: molte di queste controversie nascono da una qualificazione di fatto contestata (abituale contro occasionale) che richiede un’analisi giuridica capace di reggere fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di strategia o di difensore lungo il percorso. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette inoltre di affrontare con la stessa squadra sia gli aspetti giuridici sia quelli contabili, che in questa materia sono strettamente intrecciati: la ricostruzione dei ricavi, dei costi e della corretta base imponibile richiede infatti competenze tecniche che vanno oltre il solo diritto tributario.
In sintesi
Tre punti da portare a casa da questa panoramica. Primo: l’abitualità, non la piattaforma né il valore dei singoli beni, è l’elemento che decide se le vendite online generano reddito d’impresa o restano fuori dal campo di imposizione. Secondo: anche quando l’abitualità è difficile da contestare, restano sempre altri fronti difensivi concreti, dal riconoscimento dei costi alla corretta riconducibilità dei conti bancari fino alla motivazione dell’IRAP. Terzo: i tempi per intervenire, dalla prima lettera di compliance fino al ricorso vero e proprio, sono stretti e non recuperabili una volta scaduti.
Proprio per la specificità di questa materia — a cavallo tra qualificazione tributaria, presunzioni bancarie e novità normative come la DAC7 — lo Studio Monardo segue chi riceve un accertamento di questo tipo con la stessa attenzione cassazionista che dedica a ogni controversia fiscale di rilievo, dalla prima analisi dei dati fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio.
Chi si trova oggi con una lettera di compliance in mano, o con un avviso di accertamento già notificato, spesso si chiede se valga la pena affrontare un contenzioso per importi che, a volte, sembrano relativamente contenuti rispetto ai costi psicologici ed emotivi di una battaglia legale prolungata. È una domanda legittima, ma la risposta dipende quasi sempre dagli stessi elementi che abbiamo visto in questo approfondimento: la solidità della documentazione disponibile, la reale natura dell’attività svolta, e la presenza di margini difensivi concreti che spesso emergono solo dopo un’analisi tecnica approfondita, non a una prima lettura superficiale dell’atto ricevuto.
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