Controllo Fiscale Sulle Rimanenze Dei Semplificati: Come Difendersi Con L’Avvocato

Introduzione

In Italia molte piccole imprese e lavoratori autonomi adottano la contabilità semplificata per calcolare i propri redditi.

Tale regime prevede l’annotazione delle operazioni in registri IVA e spesso comporta la percezione, tra gli operatori, di un alleggerimento degli adempimenti. Tuttavia, uno degli errori più frequenti riguarda la gestione delle rimanenze di magazzino: molti contribuenti in contabilità semplificata ritengono che non sia più necessario redigere l’inventario o dettagliare i beni rimasti invenduti a fine anno. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze e ordinanze del 2025 e del 2026) hanno invece ribadito che anche per i soggetti minori permane l’obbligo di indicare annualmente le rimanenze nel registro degli acquisti ai fini IVA, distinguendo i beni per categorie omogenee, come previsto dagli artt. 92 e 93 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e dall’art. 18 del D.P.R. 600/1973 . La violazione di tale obbligo rende inattendibile la contabilità e legittima l’Agenzia delle Entrate ad effettuare un accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 .

Per i contribuenti, subire un controllo fiscale induttivo comporta una serie di rischi: ricostruzione presuntiva dei ricavi, applicazione di sanzioni e interessi, incertezza sull’esito dell’accertamento e possibile azione esecutiva (pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi). Agire tempestivamente, con il supporto di professionisti qualificati, è dunque fondamentale per contestare l’atto o definire il debito con gli strumenti alternativi previsti dalla legge (rateazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore).

Questo articolo, aggiornato al 22 giugno 2026, analizza in modo approfondito le norme, la giurisprudenza e le prassi che disciplinano le rimanenze dei contribuenti in contabilità semplificata. Verranno illustrati i passaggi procedurali dopo la notifica dell’atto, le strategie difensive e le possibili soluzioni stragiudiziali. Il taglio è pratico e orientato alla tutela del debitore/contribuente, con il punto di vista di chi subisce il controllo e cerca strumenti legali efficaci per difendersi.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale, specializzati in contenzioso tributario, diritto bancario e procedure di sovraindebitamento.

Oltre a essere gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, l’Avv. Monardo è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), nonché esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze l’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  • Esaminare l’atto di accertamento induttivo o di rettifica relativo alle rimanenze e valutare l’opportunità di impugnazione;
  • Redigere ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (G.T.P. e G.T.R.), contestando vizi di motivazione, decadenza e infondatezza della pretesa;
  • Richiedere sospensioni dell’esecuzione e dell’iscrizione a ruolo mediante istanze cautelari;
  • Assistere nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate per definizioni agevolate (rottamazione-quinquies, saldo e stralcio) o piani di rateizzazione;
  • Predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione del debito nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento;
  • Difendere il contribuente da azioni esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) proponendo opposizioni o istanze di sospensione.

Contatta subito, in fondo all’articolo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il suo supporto potrà fare la differenza nel prevenire o annullare le pretese indebite dell’amministrazione finanziaria.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa di riferimento

Normativa/PrassiContenuto essenzialeApplicazione ai semplificati
Art. 18 D.P.R. 600/1973 (Regime delle imprese minori)Impone alle imprese minori di tenere i registri IVA (acquisti e corrispettivi) in luogo delle scritture contabili ordinarie e di annotare anche i ricavi e i compensi percepiti secondo il principio di cassa. Prevede che le rimanenze di magazzino devono essere indicate nel registro degli acquisti, con distinzione per categorie omogenee .Obbliga anche i semplificati a indicare il valore delle rimanenze finali; la mancanza di dettaglio comporta inattendibilità della contabilità.
Art. 9 del D.L. 69/1989 convertito dalla L. 154/1989 e D.M. 29/12/1989 n. 154Dettaglia le modalità di annotazione nel registro degli acquisti IVA entro 60 giorni dalla effettuazione delle operazioni e disciplina l’uso del principio di cassa. Prevede che le rimanenze finali siano riportate nel registro entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi .Stabilisce la base legale per l’annotazione delle rimanenze da parte dei semplificati.
Art. 92 e 93 TUIR (D.P.R. 917/1986)Disciplinano la valutazione delle rimanenze di magazzino e delle commesse in corso. L’art. 92 richiede l’indicazione delle rimanenze per categorie omogenee e la loro valutazione al costo o al valore medio ponderato . L’art. 93 regola la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, stabilendo che le rimanenze delle commesse sono valutate secondo lo stato di avanzamento. Il D.Lgs. 192/2024, art. 9, ha introdotto la possibilità di applicare, anche fiscalmente, la percentuale di completamento per le commesse infrannuali .Applicabili anche ai semplificati ai fini della determinazione del reddito; garantiscono uniformità tra bilancio e fiscalità.
Art. 39 D.P.R. 600/1973Attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere di rettificare o determinare induttivamente il reddito quando la contabilità è inattendibile, incompleta o irregolare. Prevede che, in presenza di gravi omissioni o irregolarità (tra cui la mancata redazione dell’inventario), l’ufficio può basarsi su presunzioni e dati indiziari .Costituisce la base legale per l’accertamento induttivo nei confronti dei semplificati che omettono di documentare le rimanenze.
Art. 53 D.P.R. 597/1973Stabilisce che le rimanenze devono essere indicate nel libro degli inventari e distinte per qualità e valore.Normativa di riferimento richiamata dalla Cassazione per sottolineare l’obbligo di analiticità delle rimanenze .
Circolare Agenzia delle Entrate 11/E del 13 aprile 2017Con riguardo al passaggio al regime di cassa per i semplificati, precisa che nella prima annualità in contabilità semplificata le rimanenze finali (beni e lavori in corso) devono essere dedotte dal reddito d’impresa .Chiarisce che, pur essendo dedotte, le rimanenze devono essere comunque determinate e documentate.
D.Lgs. 192/2024Riforma IRPEF/IRES che ha modificato gli artt. 92 e 93 TUIR, consentendo, per le commesse infrannuali e ultrannuali, la scelta tra metodo della commessa completata e percentuale di completamento, purché coerente con i criteri civilistici .Influenza la valutazione delle rimanenze anche per i semplificati impegnati in commesse; allinea il calcolo fiscale al bilancio.
Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025 – Rottamazione‑quinquiesIntroduce la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023, con stralcio di sanzioni e interessi e pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e spese . Stabilisce che la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e consente il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate . Prevede la sospensione delle procedure esecutive e delle iscrizioni di fermi e ipoteche .Fornisce un importante strumento deflattivo che può essere utilizzato anche dai semplificati per chiudere le pendenze relative a accertamenti sulle rimanenze.

1.2 Giurisprudenza più rilevante

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata decisiva nel delineare l’obbligo, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, di indicare analiticamente le rimanenze di magazzino. La sentenza del 2025 e le pronunce precedenti costituiscono un orientamento consolidato. Si riportano le principali decisioni:

  • Cass., ord. 27 gennaio 2025 n. 1861: la Corte ha stabilito che anche le imprese minori in contabilità semplificata devono indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee; l’assenza di tali indicazioni determina l’inattendibilità della contabilità e legittima l’accertamento induttivo . La sentenza richiama gli artt. 18 D.P.R. 600/1973 e 9 D.L. 69/1989.
  • Cass., ord. 13 settembre 2023 n. 26484: (richiamata da dottrina e prassi) afferma che le rimanenze devono essere sempre documentate; l’omessa o insufficiente indicazione consente l’uso di presunzioni da parte dell’ufficio.
  • Cass., ord. 14 novembre 2018 n. 29105: ribadisce che l’analiticità del prospetto delle rimanenze dipende dalla tipologia di attività; se i beni non sono distinti per categorie omogenee la contabilità è inattendibile .
  • Cass., sent. 9946/2003: massima ufficiale del Ministero delle Finanze; la Suprema Corte chiarisce che per le imprese minori la mancata specificazione delle rimanenze per categorie omogenee consente l’accertamento presuntivo, ma l’amministrazione deve basarsi su ulteriori elementi che rendano inattendibili i dati dichiarati .
  • Cass., ord. 12861/2025: conferma che le imprese in regime semplificato che adottano il principio di cassa devono comunque annotare le rimanenze nel registro degli acquisti; la disciplina introdotta dalla L. 232/2016 (regime di cassa) non ha abrogato l’obbligo di inventario .
  • Cass., ord. 8739/2026 (8 aprile 2026): sul tema dell’allocazione degli immobili merce; la Corte ha affermato che gli immobili destinati alla vendita devono essere iscritti tra le rimanenze di magazzino e, pertanto, non rientrano nel test di operatività delle società non operative . La pronuncia riguarda società in regime ordinario ma evidenzia come la classificazione contabile incida sulle presunzioni di operatività.
  • Cass., ord. 3396/2026 (16 febbraio 2026): pur trattando di una fattispecie diversa (società di comodo e situazione di inoperatività), sottolinea l’importanza di motivare adeguatamente l’accertamento e di considerare circostanze straordinarie che impediscano l’attività .
  • Cass., sent. 27592/2025: (commesse ultrannuali) stabilisce che la valutazione delle rimanenze delle commesse deve basarsi sullo stato di avanzamento reale dei lavori e non può essere oggetto di pianificazioni discrezionali; la decisione rafforza l’allineamento tra principi contabili (OIC 23) e disciplina fiscale .

1.3 Conseguenze della mancata tenuta dell’inventario

L’assenza di un inventario analitico comporta diverse conseguenze pratiche:

  1. Inattendibilità della contabilità: la mancata annotazione delle rimanenze determina l’incompletezza dei registri IVA e, di conseguenza, la contabilità non è idonea a rappresentare correttamente il reddito d’impresa.
  2. Accertamento induttivo: l’Amministrazione finanziaria può ricorrere al metodo induttivo ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 600/1973. In pratica, l’ufficio potrà ricostruire i ricavi sulla base di presunzioni (ad esempio margini medi di profitto, acquisti di materie prime, prelievi bancari) e applicare un ricarico standard. Come ribadito dalla Cassazione, la discrepanza tra margini di guadagno e dati di settore non è sufficiente da sola per l’accertamento; occorrono ulteriori elementi che mettano in dubbio la contabilità .
  3. Sanzioni amministrative: la violazione dell’obbligo di tenuta delle scritture comporta sanzioni per irregolare tenuta dei registri e per infedele dichiarazione, con importi modulati secondo le disposizioni del D.Lgs. 471/1997.
  4. Impossibilità di accedere ad agevolazioni: in alcune misure agevolative (es. credito d’imposta investimenti, iper-ammortamento) è richiesta l’attestazione della regolarità della contabilità; l’assenza di inventario potrebbe comportare la revoca dei benefici.
  5. Rischio di contenzioso penale: nei casi più gravi, la ricostruzione induttiva dei ricavi può portare al superamento delle soglie di punibilità per i reati di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele (D.Lgs. 74/2000).

Di fronte a un controllo basato su tali irregolarità, il contribuente ha comunque diversi diritti e strumenti difensivi, che verranno analizzati nei paragrafi successivi.

2. Procedura dopo la notifica dell’atto: termini, scadenze e diritti del contribuente

Il percorso che segue un controllo fiscale sulle rimanenze in contabilità semplificata comprende diverse fasi. È importante conoscere i termini di legge per non perdere la possibilità di impugnare gli atti e per sfruttare eventuali strumenti deflattivi.

2.1 Fase di verifica e contraddittorio

  1. Accesso, ispezione e verifica: l’Agenzia delle Entrate può effettuare accessi presso la sede dell’impresa per verificare i registri IVA, l’esistenza delle rimanenze e la corrispondenza con le dichiarazioni. In questa fase i funzionari devono redigere un processo verbale di constatazione (PVC), contestando le irregolarità rilevate.
  2. Contraddittorio con il contribuente: nelle procedure di accertamento standard basate su indici di affidabilità o accertamenti basati su studi di settore, la legge prevede l’obbligo di avviare un contraddittorio preventivo. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, l’accertamento induttivo ex art. 39 D.P.R. 600/1973 non richiede obbligatoriamente il contraddittorio. Ciò significa che, qualora l’amministrazione ritenga la contabilità inattendibile per mancanza di inventario, può notificare direttamente l’avviso senza instaurare un pre‑avviso . Nonostante ciò, è opportuno rispondere alle richieste dei verificatori e fornire quanto più possibile i documenti mancanti (distinte inventariali, schede di magazzino), poiché la Corte ha ammesso la sanabilità dell’omissione durante la verifica se il contribuente riesce a integrare i documenti .

2.2 Notifica dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina il reddito imponibile e calcola le imposte dovute. In materia di rimanenze:

  • L’avviso deve essere motivatamente fondato; la Cassazione ha annullato avvisi generici che non indicavano gli elementi presuntivi utilizzati o che si basavano unicamente sull’assenza di inventario senza dimostrare l’inattendibilità delle altre scritture .
  • Deve indicare l’imposta maggiore dovuta, le sanzioni applicate e gli interessi.
  • Viene notificato tramite posta raccomandata o PEC; il termine ordinario di notifica scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quarto anno per IVA). In caso di omessa dichiarazione, il termine è raddoppiato.

2.3 Impugnazione dell’avviso

Il contribuente può impugnare l’avviso di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (G.T.) provinciale entro 60 giorni dalla notifica. La normativa prevede alcune particolarità:

  1. Mediazione tributaria (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992): se l’ammontare dell’imposta contestata è inferiore a 50.000 euro, è necessario presentare istanza di mediazione all’Agenzia delle Entrate prima di adire il giudice. La mediazione è obbligatoria; in assenza, il ricorso è improcedibile.
  2. Sospensione dell’esecuzione: insieme al ricorso è possibile depositare un’istanza cautelare per chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto. La G.T. può concedere la sospensione se sussistono gravi e fondati motivi (per esempio, rischio di danni irreparabili al patrimonio del contribuente) o se l’accertamento è palesemente illegittimo.
  3. Motivi di ricorso: tra i motivi più frequenti nei casi di rimanenze:
  4. Violazione di legge (omessa o falsa applicazione degli artt. 18 e 92 TUIR, art. 53 DPR 597/1973);
  5. Insufficiente motivazione dell’avviso;
  6. Inesistenza dei presupposti per l’induttivo, se il contribuente può dimostrare l’esistenza di un inventario seppur tardivo;
  7. Decadenza dell’amministrazione per notifica oltre i termini;
  8. Violazione del diritto di difesa se non è stato instaurato un contraddittorio quando obbligatorio.
  9. Prova a carico del contribuente: in giudizio il contribuente può depositare documenti che non ha allegato in fase di verifica. È fondamentale predisporre un prospetto inventariale attendibile (anche ex post) e dimostrare la congruità delle rimanenze con elementi oggettivi (schede di magazzino, documenti di trasporto, fatture). La giurisprudenza ha ammesso la legittimità di registri extracontabili purché coerenti.
  10. Giudizio di primo grado e appello: il processo tributario si svolge in due gradi (provinciale e regionale) e, in seguito, in Cassazione per i soli motivi di diritto. L’assistenza tecnica da parte di un avvocato è necessaria in appello e Cassazione.

2.4 Iscrizione a ruolo e riscossione

In assenza di ricorso o in pendenza del contenzioso, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo le somme contestate. Tuttavia, se il contribuente presenta ricorso e chiede la sospensione, la riscossione è bloccata fino alla decisione sul cautelare.

In caso di iscrizione a ruolo, il contribuente riceverà la cartella di pagamento da Agenzia Entrate‑Riscossione (AER). A questo punto potrà:

  • Richiedere un piano di rateizzazione ordinario (fino a 72 rate o 120 rate in caso di comprovata difficoltà);
  • Verificare l’eventuale accesso a procedure di definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) se il debito rientra tra quelli definibili ;
  • Proporre ricorso avverso la cartella (vizi di notifica o prescrizione) nel termine di 60 giorni;
  • Intraprendere procedure di sovraindebitamento per ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la rimodulazione dei debiti.

2.5 Termini riassuntivi

FaseTermineRiferimento
Consegna del PVC al contribuenteAl termine della verificaArt. 52 D.P.R. 633/1972
Notifica avviso di accertamento31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione (4° anno per IVA)Art. 43 D.P.R. 600/1973
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notifica dell’avvisoArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Mediazione tributariaEntro lo stesso termine (60 gg) per avvisi < 50.000 €Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
Sospensione dell’esecuzioneContestuale al ricorsoArt. 47 D.Lgs. 546/1992
Presentazione domanda di rottamazione‑quinquiesEntro 30 aprile 2026Legge 199/2025
Pagamento prima rata rottamazione‑quinquies31 luglio 2026 (o unica soluzione)Legge 199/2025

3. Difese e strategie legali

L’esperienza maturata dall’Avv. Monardo in centinaia di contenziosi dimostra che, anche di fronte a un accertamento induttivo, esistono margini di difesa. Di seguito si illustrano le principali strategie.

3.1 Dimostrare la correttezza della contabilità

La prima linea difensiva consiste nel dimostrare che le rimanenze sono state correttamente determinate anche se non risultano analiticamente indicate nei registri. È possibile:

  • Redigere un inventario a posteriori attraverso la ricostruzione dei movimenti di magazzino (schede, DDT, fatture di acquisto e vendita) e fornire perizie giurate o attestazioni di esperti che confermino la congruità dei valori. Come ricordato da dottrina e giurisprudenza, la mancanza di inventario non equivale automaticamente a evasione; spetta all’ufficio dimostrare che l’assenza abbia portato a una sottostima dei ricavi .
  • Produrre prove extracomptabili: e‑mail, ordini, contratti con fornitori e clienti che attestano la consistenza delle rimanenze. La Cassazione ammette l’uso di presunzioni semplici e prove atipiche per dimostrare l’esistenza delle rimanenze.
  • Dimostrare che l’errore è stato sanato durante la verifica. L’ordinanza 1861/2025 riconosce che il contribuente può integrare i registri durante l’accesso; se l’integrazione è credibile e documentata, l’accertamento induttivo è eccessivo .

3.2 Contestare la legittimità dell’accertamento induttivo

Se l’amministrazione ha basato l’accertamento solo sull’assenza di inventario o su presunzioni generiche, è possibile eccepire:

  • Violazione dell’art. 39 D.P.R. 600/1973: la norma consente l’accertamento induttivo solo quando le irregolarità dei registri rendono inattendibile la contabilità. È necessario che l’ufficio indichi gli elementi concreti dai quali deduce la maggiore redditività (ad esempio il confronto con imprese simili, i flussi di cassa, i prelievi bancari).
  • Mancata valutazione della situazione economica reale: la Cassazione ha annullato accertamenti che non consideravano le condizioni di mercato, l’andamento dell’attività o eventi straordinari che avevano ridotto le vendite . Pertanto, se l’azienda ha attraversato una crisi, è possibile dimostrarne l’impatto sui ricavi.
  • Errata determinazione delle rimanenze iniziali: spesso l’ufficio rettifica solo le rimanenze finali senza considerare che la variazione delle rimanenze influisce sul reddito in due esercizi successivi. Se le rimanenze iniziali sono errate, l’accertamento può essere parziale e illegittimo .

3.3 Eccepire vizi di forma e di motivazione

L’avviso di accertamento deve essere motivato e deve riportare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della pretesa. È possibile censurare l’avviso se:

  • Manca l’indicazione della normativa violata;
  • Non sono specificati i criteri utilizzati per la ricostruzione induttiva;
  • L’atto non è firmato o è notificato a un soggetto diverso dal contribuente;
  • Vi sono errori materiali, come l’indicazione di periodi d’imposta sbagliati.

In tali casi il giudice può annullare l’avviso per carenza di motivazione.

3.4 Accordi e definizioni con l’Agenzia delle Entrate

Anche se si avvia un contenzioso, in molti casi conviene valutare definizioni agevolate e accordi stragiudiziali. Tra le principali:

  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): consente di definire l’accertamento prima del ricorso, con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo. Può essere richiesto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Durante la procedura si esamina la documentazione fornita dal contribuente e si definisce un importo concordato.
  • Conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992): può avvenire davanti al giudice di primo o secondo grado e prevede la riduzione delle sanzioni del 40 % in primo grado e del 50 % in secondo grado. Consente di chiudere il contenzioso con pagamento rateale.
  • Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025): la definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando il solo capitale e le spese . Le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio sono stralciati . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e la prima (o unica) rata scade il 31 luglio 2026 . Questa misura può essere utilizzata per chiudere debiti derivanti da cartelle relative a rimanenze, se rientranti nell’ambito oggettivo (carichi da controlli automatizzati, formali, contributi previdenziali, multe stradali). Sono esclusi gli avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo.
  • Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione (L. 3/2012 e Codice della crisi): per i contribuenti sovraindebitati è possibile ricorrere al tribunale per ottenere un piano di pagamento sostenibile, con la sospensione delle azioni esecutive. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, valuta l’opportunità di tali procedure.

3.5 Rateizzazioni e sospensioni

Quando il contribuente non può pagare l’intero importo, è possibile chiedere:

  • Rateizzazione amministrativa: fino a 72 rate mensili per importi ordinari, fino a 120 rate (10 anni) per comprovata situazione di difficoltà. La richiesta va presentata all’Agenzia Entrate‑Riscossione.
  • Sospensione legale delle cartelle: nelle procedure di definizione agevolata (rottamazione) la presentazione della domanda sospende i termini di pagamento fino alla scadenza della prima rata . Analogamente, la sospensione è prevista se si presenta ricorso con istanza cautelare.
  • Sospensione giudiziale: nel corso del processo tributario, la Corte può sospendere l’esecutività dell’atto se sussistono gravi motivi.

3.6 Procedura esecutiva e rimedi

Se il debito non viene pagato e non si accede a definizioni o sospensioni, l’Agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata. Le principali misure e i rimedi possibili sono:

  • Fermo amministrativo dei veicoli: può essere impugnato se il debito sottostante è contestato in giudizio o se il veicolo è strumentale all’attività lavorativa.
  • Iscrizione di ipoteca: l’iscrizione è illegittima se non preceduta dalla notifica del preavviso di ipoteca e se l’importo è inferiore a 20.000 euro. È impugnabile con ricorso.
  • Pignoramento immobiliare o presso terzi: il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione o al pignoramento se il titolo esecutivo (cartella) è viziato.
  • Procedura di esdebitazione: nel caso in cui il contribuente sia incapace di pagare, può chiedere l’esdebitazione nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, estinguendo integralmente i debiti residui.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate per consentire ai contribuenti di chiudere le pendenze con l’erario. Dal 2023 al 2026 si sono succedute la rottamazione‑quater e la rottamazione‑quinquies. Di seguito una panoramica sui principali strumenti ancora operativi al 22 giugno 2026.

4.1 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)

La rottamazione‑quinquies è la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle di pagamento. È stata introdotta dall’art. 1, commi 82‑101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023 .

Ambito oggettivo

Sono definibili i carichi derivanti da omesso versamento di somme dichiarate o risultanti da controlli automatici e formali, comprese:

  • Imposte e addizionali emerse da controlli ex artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 e 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972;
  • Contributi INPS dovuti a seguito di dichiarazioni (esclusi i contributi accertati da ispezioni);
  • Multe per violazioni del Codice della strada (sono stralciati gli interessi e le maggiorazioni) .

Sono esclusi gli avvisi di accertamento non iscritti a ruolo e i debiti derivanti da liti pendenti non definibili.

Effetti economici

L’adesione comporta il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive . Sono stralciate le sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive sui contributi previdenziali e l’aggio della riscossione . Gli importi già versati restano acquisiti a titolo di capitale .

Modalità e termini

  • Presentazione della domanda: dal 1° marzo 2026 al 30 aprile 2026 mediante modello telematico disponibile sul sito di AER. Il contribuente deve indicare i carichi che intende definire e la modalità di pagamento (unica soluzione o rateale).
  • Comunicazione dell’AER: entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia invia al contribuente l’ammontare dovuto e il piano di pagamento .
  • Pagamento: l’importo può essere versato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali con prima rata il 31 luglio 2026 e ultima rata il 31 maggio 2035 . Sulle somme rateizzate si applica un tasso d’interesse del 3% annuo.

Effetti sulla riscossione

La presentazione della domanda produce vari effetti:

  • Sospende la prescrizione e la decadenza dei termini di riscossione;
  • Sospende i pagamenti delle rate di precedenti dilazioni fino al 31 luglio 2026 ;
  • Vietata l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche e l’avvio di nuove procedure esecutive ;
  • Il contribuente non è considerato inadempiente ai fini di appalti e certificazioni DURC .

La decadenza si verifica se non vengono pagate due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata . In tal caso i benefici decadono e i pagamenti rimangono a titolo di acconto .

4.2 Rottamazione‑quater e altre definizioni (scadute)

La rottamazione‑quater (introdotta dalla Legge 197/2022) ha permesso la definizione dei carichi affidati fino al 30 giugno 2022 con termini di adesione scaduti il 30 aprile 2023. Al 22 giugno 2026 non sono più possibili nuove adesioni alla rottamazione‑quater, ma rimangono validi i piani di pagamento già avviati. Per i carichi non rientranti nella rottamazione‑quinquies e per i quali il contribuente non abbia rispettato le rate della rottamazione‑quater, è possibile riprendere le dilazioni ordinarie o impugnare le cartelle.

Un’altra misura, il saldo e stralcio delle cartelle inferiori a 1.000 euro affidate dal 2000 al 2010, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, non è più operativa nel 2026. Lo stesso vale per la rottamazione ter e quater.

4.3 Concordato preventivo biennale (CPB) e autocertificazioni

Per le piccole imprese e i professionisti con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale, una sorta di accordo con l’Agenzia delle Entrate che consente di predeterminare il reddito imponibile e le imposte per due periodi d’imposta. La misura, operativa dal 2024, prevede:

  • L’adesione tramite la dichiarazione precompilata;
  • Il pagamento delle imposte dovute in base agli indicatori di affidabilità (ISA) e agli indicatori di conformità;
  • La possibilità di accedere a un regime di premialità (es. riduzione termini di accertamento).

Sebbene il CPB non sia uno strumento di definizione dei debiti pregressi, può costituire una strategia per prevenire futuri accertamenti, in particolare per chi ha problemi di irregolarità contabili come l’omessa indicazione delle rimanenze. Il regime richiede tuttavia l’attento calcolo dei ricavi presunti e la verifica della sostenibilità dei versamenti.

4.4 Procedure di sovraindebitamento

La riforma delle procedure concorsuali confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e nella L. 3/2012 prevede strumenti per i debitori non soggetti a fallimento (consumatori, imprenditori minori, professionisti). Tra questi:

  • Piano del consumatore: consente di ristrutturare i debiti con un giudice che approva un piano di pagamento basato sul reddito disponibile. Le cartelle esattoriali possono essere inserite nel piano e, se il giudice approva, l’Agenzia aderisce automaticamente.
  • Accordo di composizione della crisi: richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti. Può includere le pretese tributarie a condizione che l’Erario riceva un trattamento non inferiore a quello degli altri creditori privilegiati.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: prevista dall’art. 282 del Codice della crisi, consente di liberarsi dai debiti (inclusi quelli fiscali) se il debitore è privo di patrimonio e non può soddisfare neppure parzialmente i creditori.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione dei piani e nell’interlocuzione con il tribunale.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Non predisporre l’inventario: la mancanza di distinte inventariali è la causa principale degli accertamenti. È fondamentale predisporre una lista analitica dei beni in magazzino, suddivisa per categorie omogenee (tipologia, quantità, valore unitario) e aggiornarla annualmente.
  2. Determinare le rimanenze solo globalmente: indicare un importo complessivo senza dettaglio è insufficiente . Occorre suddividere i prodotti per natura e qualità, come richiesto dal TUIR e dal Codice Civile.
  3. Confondere il regime di cassa con l’esonero dagli inventari: anche se le imprese minori determinano il reddito secondo il principio di cassa, questo non elimina l’obbligo di calcolare e riportare le rimanenze .
  4. Ignorare le richieste dei verificatori: durante un controllo è essenziale collaborare, fornire documentazione e, se possibile, sanare le omissioni. Il silenzio o la reticenza rafforzano la presunzione di inattendibilità.
  5. Pagare immediatamente l’avviso senza verifiche: spesso gli avvisi contengono vizi formali o calcoli errati. Prima di pagare è consigliabile far analizzare l’atto da un professionista.
  6. Non rispettare i termini: dimenticare di impugnare l’avviso entro 60 giorni o di presentare le domande di definizione agevolata entro le scadenze significa perdere diritti importanti.
  7. Usare modelli di inventario generici: l’inventario deve riflettere la realtà aziendale; modelli standard non adeguati alla propria attività possono essere contestati.

5.2 Consigli pratici

  1. Organizzare un sistema di magazzino: anche per le imprese minori conviene utilizzare software o schede manuali che registrino entrate e uscite di merci, con possibilità di generare automaticamente il prospetto delle rimanenze.
  2. Periodicamente verificare le giacenze fisiche: un controllo fisico almeno annuale permette di individuare differenze tra giacenze contabili e reali (amministrazione di inventario ciclico).
  3. Conservare documenti di supporto: è utile archiviare DDT, ordini, e‑mail con fornitori e clienti, schede di produzione. Questi documenti saranno preziosi in caso di verifica.
  4. Avvalersi di un commercialista: affidare la tenuta dei registri a un professionista evita errori e consente di essere aggiornati sulle modifiche legislative (ad esempio, D.Lgs. 192/2024 sulla valutazione delle commesse).
  5. Monitorare le scadenze di rottamazioni e definizioni: le opportunità per definire i debiti con forti sconti sono limitate nel tempo; un professionista può segnalare le finestre utili (ad esempio, rottamazione‑quinquies entro aprile 2026).
  6. Consultare regolarmente la giurisprudenza: conoscere gli orientamenti della Cassazione consente di adottare comportamenti conformi e di predisporre le difese più efficaci.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Obblighi e riferimenti normativi

ObbligoRiferimento normativoDescrizioneSoggetti interessati
Tenuta registri IVA e annotazione rimanenzeArt. 18 D.P.R. 600/1973; Art. 9 DL 69/1989I semplificati devono annotare nel registro degli acquisti il valore delle rimanenze finali, distinguendo i beni per categorie omogenee .Imprese minori e lavoratori autonomi in contabilità semplificata.
Valutazione rimanenzeArt. 92 TUIRLe rimanenze vanno valutate al costo, al costo medio ponderato o al valore di realizzo; devono essere raggruppate per categorie omogenee .Tutte le imprese.
Valutazione commesse ultrannualiArt. 93 TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024Le rimanenze delle commesse si determinano in base allo stato di avanzamento (percentuale di completamento) o, su opzione, con il metodo della commessa completata .Imprese che svolgono opere, forniture o servizi pluriennali.
Obbligo di inventario analiticoArt. 53 D.P.R. 597/1973Le rimanenze devono essere distinte per qualità e valore; l’inventario dev’essere redatto annualmente .Tutte le imprese.
Sanzioni per irregolare tenuta dei registriD.Lgs. 471/1997Sanzioni proporzionali all’imposta evasa e fisse per la mancanza di scritture contabili; possono essere ridotte in caso di ravvedimento.Tutti i contribuenti.
Potere di accertamento induttivoArt. 39 D.P.R. 600/1973In presenza di omissioni o irregolarità gravi (mancanza dell’inventario), l’ufficio può ricostruire induttivamente il reddito basandosi su presunzioni .Tutti i contribuenti.
Definizione agevolataLegge 199/2025 (rottamazione‑quinquies)Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando il capitale e le spese, con stralcio di sanzioni e interessi .Debitori con cartelle affidate dal 2000 al 2023.

6.2 Termini e scadenze principali

Adempimento / proceduraTermini (anno 2026)Note
Notifica avviso di accertamento per anno 2022Entro 31 dicembre 2027Termine quinquennale (31/12/n+5).
Ricorso contro avviso60 gg dalla notificaPresentare alla G.T. provinciale con eventuale istanza di sospensione.
Istanza di accertamento con adesioneEntro 60 gg dalla notificaSospende i termini per l’impugnazione per 90 gg.
Presentazione domanda rottamazione‑quinquiesFino al 30 aprile 2026Tramite area riservata o pubblica di AER.
Comunicazione dell’importo dovuto (AER)Entro 30 giugno 2026L’AER invia il piano di pagamento.
Pagamento unica rata o prima rata rottamazione‑quinquies31 luglio 2026Scadenza anche per rata unica.
Scadenza rate successiveOgni due mesi, fino al 31 maggio 2035Fino a 54 rate (tasso 3%).

6.3 Sanzioni per la mancata indicazione delle rimanenze

Tipologia di violazioneSanzione (D.Lgs. 471/1997 e art. 1, commi 82‑101 L. 199/2025)Note
Irregolare tenuta dei registri IVA (omessa o tardiva annotazione delle rimanenze)Da 1.000 a 8.000 euro; riducibile con ravvedimentoSe non incide sull’imposta.
Dichiarazione infedele (mancata indicazione delle rimanenze che comporta minore imposta)Sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovutaPuò essere ridotta del 50% con accertamento con adesione o conciliazione.
Omessa presentazione dell’inventarioSanzione da 1.000 a 5.000 euroPuò aggravare le presunzioni per l’accertamento.
Decadenza rottamazione‑quinquiesPerdita dei benefici e irripetibilità delle somme versateSe non si pagano due rate o l’ultima rata .

7. Domande e risposte (FAQ)

1. Sono un artigiano in contabilità semplificata: devo comunque redigere l’inventario?

Sì. L’art. 18 del D.P.R. 600/1973 prevede che le imprese minori annotino nel registro degli acquisti il valore delle rimanenze a fine anno, suddividendo i beni per categorie omogenee . La Cassazione ha ribadito che tale obbligo sussiste anche in regime di cassa .

2. Posso indicare solo il valore totale delle rimanenze?

No. È necessario distinguere i beni per tipologia (ad esempio merci, materie prime, prodotti finiti) e per caratteristiche omogenee (marca, modello, qualità). L’indicazione di un importo globale non è sufficiente e può portare all’accertamento induttivo .

3. Quali documenti devo conservare per dimostrare le rimanenze?

Oltre al registro degli acquisti, è opportuno conservare:

  • Schede di magazzino con carichi e scarichi;
  • Distinte inventariali firmate dal titolare e, se possibile, controfirmate dal commercialista;
  • Documenti di trasporto, fatture, ordini;
  • Eventuali perizie o attestazioni di esperti;
  • Prospetti extracontabili che dimostrino la continuità tra rimanenze iniziali e finali.

4. Cosa accade se la verifica evidenzia un inventario mancante?

Il contribuente può sanare l’omissione durante l’accesso, presentando le distinte inventariali e la documentazione di supporto . Se non lo fa, l’amministrazione può procedere con l’accertamento induttivo e applicare le sanzioni previste.

5. Il regime di cassa per i semplificati introdotto nel 2017 mi esonera dall’inventario?

No. Il regime di cassa riguarda la competenza temporale dei ricavi e dei costi ma non abroga l’obbligo di indicare le rimanenze. La Cassazione ha precisato che il legislatore non ha modificato l’art. 18 D.P.R. 600/1973 e l’art. 9 DL 69/1989, pertanto i semplificati devono continuare a registrare le rimanenze .

6. Ho ricevuto un avviso di accertamento che riprende solo le rimanenze finali senza rettificare quelle iniziali: posso contestarlo?

Sì. Il principio della variazione delle rimanenze richiede che, se si rettifica il valore delle rimanenze finali di un esercizio, occorre rettificare anche le rimanenze iniziali dell’esercizio successivo. In caso contrario l’accertamento è parziale e può essere annullato .

7. La Cassazione può confermare l’accertamento se l’amministrazione non prova l’evasione?

L’accertamento induttivo richiede l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’ufficio deve dimostrare la non attendibilità della contabilità con elementi concreti (margini anomali, prelievi bancari ingiustificati, incongruenze tra acquisti e vendite). In mancanza di tali elementi l’accertamento può essere annullato .

8. Posso rateizzare l’imposta accertata?

Sì. È possibile chiedere la rateizzazione all’Agente della riscossione fino a 72 rate o 120 rate in caso di comprovata difficoltà. Inoltre, mediante accertamento con adesione o conciliazione, le sanzioni vengono ridotte e le somme possono essere versate in più soluzioni.

9. La rottamazione‑quinquies riguarda anche gli avvisi di accertamento?

No. La rottamazione‑quinquies riguarda solo i carichi affidati all’Agente della riscossione (cartelle) derivanti da omesso versamento, controlli automatizzati e multe. Gli avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo non possono essere defin
iti con rottamazione; per essi occorre valutare l’accertamento con adesione o la conciliazione.

10. Se aderisco alla rottamazione‑quinquies, devo rinunciare ai ricorsi pendenti?

Sì. La legge prevede che nella domanda di adesione il contribuente indichi eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi nella definizione e si impegni a rinunciarvi . Il giudizio si estingue con il pagamento della prima rata.

11. Posso includere nella rottamazione‑quinquies debiti già oggetto di precedenti rottamazioni decadute?

Sì. È possibile includere i carichi affidati dal 2000 al 2017 già compresi in precedenti definizioni agevolate decadute o in rottamazione‑quater divenuta inefficace . La nuova rottamazione consente una seconda chance.

12. Cosa succede se salto due rate della rottamazione?

Se non vengono pagate due rate, anche non consecutive, oppure l’ultima rata, il contribuente decade dai benefici. Le somme versate restano a titolo di acconto e il debito residuo torna integralmente esigibile .

13. Il concordato preventivo biennale mi protegge da futuri accertamenti?

Il CPB riduce i rischi di accertamento se il contribuente rispetta gli indicatori di affidabilità. Tuttavia, non copre le irregolarità gravi come la mancata indicazione delle rimanenze; in tal caso l’Agenzia potrebbe comunque procedere con un accertamento induttivo.

14. Se la mia impresa non ha più attività, posso evitare di compilare l’inventario?

Anche se l’attività è sospesa o ridotta, occorre verificare se sussistono beni in magazzino. La Cassazione (ord. 8739/2026) ha ribadito che gli immobili destinati alla vendita devono essere iscritti tra le rimanenze e, in quanto tali, esclusi dal test di operatività . Pertanto, l’assenza di movimento non comporta l’esonero dagli obblighi contabili.

15. Una società può dimostrare che la mancata redazione dell’inventario è dovuta a causa di forza maggiore?

In linea teorica, situazioni straordinarie (incendio, calamità, furto) che rendono impossibile la redazione dell’inventario possono costituire prova a discolpa. L’ordinanza 3396/2026 riconosce che circostanze oggettive straordinarie possono giustificare l’inoperatività della società . Tuttavia, occorre provare tali eventi con documenti (denunce, perizie, assicurazioni). In mancanza, la giustificazione sarà difficilmente accolta.

16. Come vengono valutate le rimanenze delle commesse infrannuali dopo il D.Lgs. 192/2024?

Il decreto consente, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, di applicare la percentuale di completamento anche per le commesse infrannuali, se tale criterio è utilizzato in bilancio . Ciò significa che l’utile della commessa può essere imputato per quota parte nell’anno in corso; alternativamente, si può optare per il metodo della commessa completata. Questa novità offre maggiore flessibilità e allinea la normativa fiscale ai principi contabili.

17. Devo trasmettere l’inventario all’Agenzia delle Entrate?

Non è previsto l’invio automatico. L’inventario deve essere redatto e conservato, pronto per essere esibito in caso di richiesta. Tuttavia, in sede di controllo può essere opportuno consegnare copie al verificatore per evitare contestazioni.

18. Le rimanenze di immobili (terreni o fabbricati) si annotano come quelle delle merci?

Gli immobili destinati alla vendita (immobili merce) devono essere iscritti tra le rimanenze in bilancio e non rientrano nel test di operatività delle società di comodo . Le modalità di valutazione seguono i principi contabili civilistici (OIC 16), mentre ai fini fiscali valgono le regole generali del TUIR.

19. Se ricevo una cartella esattoriale per presunte irregolarità sulle rimanenze, devo rivolgermi all’avvocato o al commercialista?

È consigliabile una sinergia tra avvocato e commercialista. L’avvocato esperto in contenzioso tributario può impugnare l’atto, chiedere la sospensione e gestire i giudizi; il commercialista può predisporre la documentazione contabile e ricostruire l’inventario. Il team dell’Avv. Monardo integra entrambe le figure, assicurando un’assistenza completa.

20. Esistono strumenti per evitare pignoramenti e ipoteche durante il contenzioso?

Sì. Oltre alla sospensione cautelare in sede tributaria, il contribuente può chiedere alla commissione tributaria la sospensione dell’esecuzione della cartella. In alternativa, la presentazione della domanda di rottamazione‑quinquies sospende le procedure esecutive . Inoltre, le procedure di sovraindebitamento permettono di bloccare i pignoramenti.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1: Mancata indicazione delle rimanenze

Scenario: La società Alfa S.n.c. in contabilità semplificata opera nel commercio di abbigliamento. Nel 2025 non ha riportato nel registro degli acquisti il valore delle rimanenze finali (10.000 € di merci). Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo e nota l’omissione.

Azioni dell’ufficio: L’ufficio ricostruisce i ricavi applicando un ricarico del 50% sulle merci acquistate (60.000 €) e stima un reddito di 30.000 €, maggiore di quello dichiarato (15.000 €). Emette un avviso di accertamento con recupero imposte e sanzioni.

Difesa proposta dallo studio Monardo:

  1. Ricostruzione dell’inventario: la società produce le schede di magazzino e dimostra che le rimanenze erano di 12.000 €, non 10.000 €. Questo riduce la differenza tra ricavi dichiarati e presunti.
  2. Contestazione del ricarico: si dimostra che, a causa della concorrenza e di sconti promozionali, il margine medio è stato del 30%, non del 50%.
  3. Accertamento con adesione: si avvia una procedura di adesione con l’ufficio; l’amministrazione accetta di ridurre la maggiore imposta del 40% e applica sanzioni ridotte.
  4. Risultato: la società paga 8.000 € (imposte + sanzioni) anziché 15.000 € e ottiene la rateizzazione in 12 rate.

8.2 Caso 2: Rottamazione‑quinquies per cartelle pregresse

Scenario: Il sig. Bianchi, commerciante, ha cartelle per 25.000 € relative agli anni 2015‑2018 (imposte da controlli automatizzati) di cui 10.000 € di sanzioni e interessi. Ha subito un fermo amministrativo sulla propria auto.

Azioni intraprese dallo studio Monardo:

  1. Analisi del debito: si verifica che le cartelle rientrano nell’ambito della rottamazione‑quinquies (affidamento tra il 2000 e il 2023).
  2. Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026 si presenta l’istanza di definizione con richiesta di pagamento in 48 rate.
  3. Calcolo importo dovuto: sulla base delle FAQ dell’AER, il sig. Bianchi pagherà solo il capitale (15.000 €) e le spese di notifica (500 €). Gli altri 10.000 € di sanzioni e interessi sono stralciati .
  4. Sospensione delle procedure: la presentazione della domanda sospende il fermo amministrativo e blocca altri pignoramenti . Il cliente può tornare a utilizzare l’auto.
  5. Pagamento delle rate: a partire dal 31 luglio 2026 il sig. Bianchi pagherà circa 324 € al mese (15.500 € / 48 + interessi al 3%).

8.3 Caso 3: Opere in corso e D.Lgs. 192/2024

Scenario: La società Beta S.r.l. svolge lavori edili su commesse di durata inferiore all’anno. Nel bilancio 2024 adotta il metodo della percentuale di completamento (SAL) per valorizzare l’opera in corso, mentre negli anni precedenti applicava il metodo della commessa completata.

Nuova normativa: Il D.Lgs. 192/2024 consente, anche ai fini fiscali, di adottare la percentuale di completamento per le commesse infrannuali, purché il metodo sia adottato in bilancio . Ciò significa che Beta S.r.l., nel 2024, può tassare la parte di utile proporzionale all’avanzamento dell’opera (70%) anziché rinviare tutto al 2025.

Benefici:

  • Migliore allineamento tra utile civilistico e imponibile;
  • Riduzione del rischio di contestazioni da parte dell’amministrazione in caso di rimanenze elevate;
  • Possibilità di programmare i flussi fiscali e finanziari in modo più equilibrato.

Ruolo dello studio Monardo: fornisce consulenza contabile e fiscale per applicare correttamente la normativa, evitando errori che potrebbero essere contestati in futuro.

8.4 Caso 4: Procedura di sovraindebitamento

Scenario: La signora Rosa, commerciante in regime semplificato, accumula debiti fiscali e bancari per 100.000 € a causa della crisi economica e della pandemia. Ha ricevuto vari avvisi e cartelle, tra cui un accertamento induttivo per mancanza di inventario.

Intervento dello studio:

  1. Analisi della posizione: si verifica che la signora Rosa non è soggetta a procedure concorsuali maggiori (fallimento) e rientra tra i consumatori.
  2. Presentazione del piano del consumatore: presso il tribunale viene presentato un piano che prevede il pagamento del 30% dei debiti in cinque anni, sulla base del reddito della signora. Le cartelle vengono inserite nel piano.
  3. Sospensione delle azioni esecutive: a seguito dell’ammissione della procedura, vengono sospesi i pignoramenti e i fermi.
  4. Esdebitazione finale: al termine del piano, la signora è esdebitata dal residuo del debito. L’accertamento induttivo non incide più sul suo patrimonio.

8.5 Caso 5: Contestazione per immobili merce (ord. 8739/2026)

Scenario: La società Gamma S.r.l., in regime ordinario, riclassifica nel bilancio 2014 alcuni immobili da immobilizzazioni a rimanenze, sostenendo che sono destinati alla vendita. L’Agenzia contesta la classificazione, ritenendo che si tratti di un espediente per superare il test di operatività (art. 30 L. 724/1994). La questione arriva in Cassazione.

Decisione: Con ordinanza 8739/2026 la Corte dichiara che gli immobili destinati al mercato della compravendita devono essere iscritti tra le rimanenze di magazzino e, in quanto tali, non rientrano nel test di operatività . La Cassazione ribadisce che la classificazione dipende dalla destinazione economica concreta e che l’ufficio non può presumere un intento elusivo senza elementi oggettivi.

Implicazioni: Sebbene la vicenda riguardi una società ordinaria, la decisione ribadisce l’importanza della corretta classificazione delle rimanenze (anche immobiliari) e dimostra che un’errata imputazione può essere contestata ma, se giustificata da motivi economici, deve essere riconosciuta.

9. Approfondimenti normativi, contabili e prassi dell’Agenzia

Nel corso degli ultimi anni, la materia delle rimanenze di magazzino e degli obblighi contabili per le imprese semplificate è stata oggetto di ripetute modifiche, sia dal punto di vista civilistico sia fiscale. In questa sezione vengono approfonditi alcuni temi che spesso sono trascurati dai contribuenti ma che assumono rilievo decisivo in sede di controllo e accertamento.

9.1 Rimanenze e reddito d’impresa

Le rimanenze rappresentano costi sospesi: beni acquistati o prodotti che non sono stati ancora venduti alla chiusura dell’esercizio. Sul piano civilistico, la variazione delle rimanenze di magazzino incide sul risultato economico dell’esercizio: un aumento delle rimanenze riduce il costo del venduto e quindi incrementa il reddito; una diminuzione, invece, aumenta il costo del venduto. Anche ai fini fiscali la variazione tra rimanenze iniziali e finali concorre alla determinazione del reddito d’impresa; pertanto, un errore nella quantificazione può determinare significative differenze d’imposta.

È importante distinguere tra rimanenze iniziali (che corrispondono alle rimanenze finali dell’esercizio precedente) e rimanenze finali. Una variazione unilaterale da parte dell’amministrazione sulle rimanenze finali senza corretta correlazione con quelle iniziali conduce a un accertamento parziale e illegittimo. Per questo motivo il contribuente deve monitorare la continuità tra le annualità, conservando gli inventari degli anni precedenti e assicurando che i criteri di valutazione siano uniformi.

9.2 Metodi di valutazione e principi contabili

L’art. 92 TUIR stabilisce che le rimanenze devono essere valutate al costo, determinato con i metodi del primo entrato primo uscito (FIFO), del costo medio ponderato o con il criterio specifico per beni non fungibili . Inoltre, il TUIR consente di adottare il valore di realizzo desunto dall’andamento del mercato se inferiore al costo (principio di prudenza). Le imprese minori spesso utilizzano metodi semplici (FIFO), ma è essenziale che il metodo adottato sia indicato nell’inventario e non mutato arbitrariamente; cambiamenti devono essere adeguatamente motivati e comunicati.

Sul piano civilistico, il principio OIC 13 disciplina la valutazione delle rimanenze, confermando l’obbligo di indicare i beni per categoria e di usare criteri di valutazione omogenei. Per le opere in corso su ordinazione, il principio OIC 23 prevede l’uso della percentuale di completamento, che consente di rilevare i ricavi proporzionalmente allo stato di avanzamento. La riforma introdotta dal D.Lgs. 192/2024 ha allineato la disciplina fiscale a quella civilistica, consentendo di scegliere tra il metodo della commessa completata e la percentuale di completamento anche ai fini fiscali . Ciò evita disallineamenti tra bilancio e dichiarazione dei redditi e riduce il rischio di contestazioni.

Un’altra possibilità concessa dall’art. 92 TUIR è la regolarizzazione delle rimanenze. La Legge 213/2023 ha previsto la possibilità, per i soggetti OIC, di adeguare le rimanenze iniziali alla data del 30 settembre 2023, correggendo sia valori sovrastimati sia valori omessi. Tale procedura comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva e, in caso di riduzione dei valori, anche dell’IVA. Sebbene questa opzione sia riferita ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi nazionali, mostra come il legislatore offra strumenti per sanare irregolarità contabili: una gestione tempestiva evita l’accertamento induttivo.

9.3 Contabilità semplificata versus ordinaria

Molti imprenditori scelgono la contabilità semplificata per ridurre i costi amministrativi. Tuttavia, le differenze rispetto alla contabilità ordinaria sono spesso fraintese. La contabilità semplificata si caratterizza per:

  • La tenuta dei soli registri IVA (acquisti, corrispettivi, incassi e pagamenti);
  • La determinazione del reddito secondo il principio di cassa per ricavi e costi: sono considerati i flussi effettivi di denaro e non la competenza economica;
  • La possibilità di evitare la redazione del libro giornale e del libro inventari.

Nonostante ciò, come ricordato dalla Cassazione, i semplificati devono comunque riportare le rimanenze nel registro degli acquisti . La contabilità ordinaria prevede invece la tenuta di libri contabili più articolati, tra cui il libro giornale, il libro mastro e i registri di magazzino; il reddito è determinato per competenza. Tuttavia, il passaggio da un regime all’altro richiede attenzione: al primo anno in contabilità semplificata le rimanenze finali dell’anno precedente sono dedotte dal reddito , ma ciò non esonera dall’indicarne il valore.

9.4 Prassi dell’Agenzia delle Entrate e Circolari

La prassi amministrativa fornisce ulteriori chiarimenti agli operatori. Oltre alla circolare 11/E del 2017 che spiega l’applicazione del regime di cassa, nel 2024 e 2025 l’Agenzia ha emanato numerosi documenti di prassi (risoluzioni, risposte a interpelli) su temi collegati:

  • Risoluzione n. 56/2025: affronta la tardiva registrazione dei contratti di locazione e chiarisce che l’imposta di registro è dovuta sin dal momento della stipula; la mancata registrazione non comporta la nullità ma può incidere sulla deducibilità dei canoni. Per i semplificati, la risoluzione ricorda l’obbligo di registrare i contratti che generano rimanenze (ad esempio locazioni di beni prodotti) per giustificare la durata della commessa.
  • Risposte a interpelli 2024‑2025: diverse risposte hanno chiarito che le rimanenze di criptovalute non rientrano nell’art. 92 TUIR ; pertanto la loro valutazione segue regole diverse e non concorrono al magazzino tradizionale.
  • FAQ dell’Agenzia Entrate‑Riscossione (giugno 2026): forniscono dettagli operativi sulla rottamazione‑quinquies, inclusa la possibilità di sospendere i piani di rateizzazione precedenti e l’imputazione dei pagamenti alle rate insolute .

9.5 Profili penali e responsabilità

Oltre alle conseguenze tributarie, l’omessa registrazione delle rimanenze e l’indicazione di valori falsi possono integrare reati tributari. Il D.Lgs. 74/2000 prevede:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3): punisce chi, avvalendosi di mezzi fraudolenti, indica nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. La mancata indicazione delle rimanenze può costituire artificio se accompagnata da documenti falsi.
  • Dichiarazione infedele (art. 4): sanziona chi indica elementi passivi inesistenti o omette di indicare elementi attivi, come le rimanenze. Le pene aumentano se l’imposta evasa supera 50.000 euro.
  • Omessa dichiarazione (art. 5): punisce l’omessa presentazione della dichiarazione annuale. Se l’omissione delle rimanenze comporta l’assenza di dichiarazione di un reddito, può configurare il reato.

In presenza di violazioni penali, la definizione agevolata (rottamazione o accertamento con adesione) non estingue il reato, ma il pagamento integrale del debito può costituire circostanza attenuante. È pertanto fondamentale evitare condotte fraudolente e documentare le rimanenze con trasparenza.

9.6 Strumenti di ravvedimento e compliance

Prima di ricevere un accertamento, il contribuente può ravvedersi spontaneamente. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare le violazioni commesse (tra cui l’omessa annotazione delle rimanenze e la presentazione di dichiarazioni integrative) beneficiando di riduzioni delle sanzioni proporzionali al tempo trascorso. Nel ravvedimento:

  • Le sanzioni sono ridotte a 1/10 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni;
  • A 1/9 se avviene entro un anno;
  • A 1/7 se avviene entro due anni, e così via.

Per le imprese minori, il ravvedimento può essere un utile strumento per aggiornare l’inventario prima che l’amministrazione rilevi l’irregolarità. È sufficiente presentare una dichiarazione integrativa con la corretta indicazione delle rimanenze e versare le imposte aggiuntive e la sanzione ridotta.

9.7 Concordato preventivo biennale: elementi operativi

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un nuovo istituto, operativo dal 2024, che consente ai contribuenti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro di accettare una proposta di reddito predisposta dall’Agenzia delle Entrate per due periodi d’imposta. Il contribuente che aderisce paga le imposte calcolate in base a un indice di affidabilità e in cambio ottiene la preclusione degli accertamenti (salvo casi di violazioni gravi). Il CPB è particolarmente interessante per i semplificati, poiché riduce l’incertezza e permette di programmare i pagamenti.

Tuttavia, l’adesione comporta l’obbligo di rispettare la proposta, anche se i ricavi effettivi saranno inferiori; inoltre, le rimanenze devono essere correttamente indicate per evitare contestazioni. La Corte di Cassazione ha chiarito che il CPB non sostituisce l’obbligo di inventario e non impedisce l’accertamento in caso di frode. Pertanto, prima di aderire è opportuno rivolgersi a un professionista per valutare la convenienza.

9.8 Ulteriori indicazioni giurisprudenziali

Oltre alle decisioni principali già citate, altre pronunce meritano menzione:

  • Cass., ord. 17785/2023: ha affermato che la mancata indicazione delle rimanenze nel libro degli inventari costituisce irregolarità grave che legittima l’accertamento induttivo; tuttavia, se l’Agenzia si limita a comparare il margine di profitto con quello di altre imprese senza considerare le peculiarità dell’attività, l’avviso è annullabile.
  • Cass., ord. 9008/2026: (richiamata da dottrina) ha ritenuto legittima la riqualificazione della cessione di un magazzino in cessione di un ramo d’azienda quando il magazzino rappresenta l’unica attività produttiva; questa decisione mostra come la qualificazione delle rimanenze può avere effetti anche in materia di imposta di registro e IRES.
  • Cass., ord. 26484/2023: conferma l’obbligo di dettagliata indicazione delle rimanenze e sottolinea che la disciplina degli studi di settore non preclude l’accertamento induttivo se la contabilità è inattendibile.

Queste decisioni consolidano l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il magazzino deve essere documentato e che l’Agenzia può procedere con presunzioni solo in presenza di gravi irregolarità.

10. Ulteriori domande frequenti

Per completare il quadro informativo, rispondiamo ad altre domande ricorrenti.

21. Se registro le rimanenze con criteri diversi (ad esempio passaggio da FIFO a costo medio), devo segnalarlo?

Sì. Cambiare il metodo di valutazione delle rimanenze è ammesso, ma deve essere motivato nella nota integrativa (per le imprese che redigono il bilancio) e nei registri. Inoltre, occorre indicare l’effetto della variazione sui valori delle rimanenze e sul reddito d’esercizio. Se il cambiamento non è giustificato, l’amministrazione può disconoscere la nuova valutazione.

22. Le rimanenze di prodotti deteriorati o obsoleti possono essere svalutate?

Sì. L’art. 92 TUIR consente di considerare il valore di realizzo se inferiore al costo. È necessario documentare la riduzione di valore con perizie, listini di mercato o fotografie che dimostrino l’obsolescenza. La svalutazione va riportata nell’inventario e nel registro degli acquisti con indicazione della categoria e dell’importo.

23. Come vengono trattate le rimanenze in caso di cessazione dell’attività?

Alla cessazione, le rimanenze sono considerate ricavi e tassate in base al loro valore normale di realizzo. È quindi opportuno vendere i beni prima della chiusura o procedere a una distruzione controllata con verbale redatto dall’ufficio competente (Agenzia delle Dogane o Guardia di Finanza) per evitare che siano tassate come ricavi. In contabilità semplificata, la corretta registrazione consente di ridurre l’imponibile.

24. Esistono incentivi per l’adozione di strumenti digitali di gestione del magazzino?

Sì. Il Piano Transizione 5.0 (Legge 199/2025) prevede crediti d’imposta per l’acquisto di software e sistemi digitali finalizzati alla gestione integrata del magazzino. Tali investimenti favoriscono il controllo delle rimanenze e riducono il rischio di errori; tuttavia, per beneficiare del bonus è necessario attestare l’interconnessione tra i sistemi e l’effettiva digitalizzazione dei processi.

25. Se ho già pagato una cartella relativa alle rimanenze e ora scopro che era illegittima, posso ottenere il rimborso?

È possibile presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dal pagamento indebito, allegando la sentenza che ha annullato l’accertamento o documenti che provano l’errore. In alcuni casi è necessario ricorrere al giudice tributario per ottenere il rimborso. Rivolgersi a un professionista facilita la procedura e riduce i rischi di rigetto.

26. Devo redigere l’inventario anche se sono un professionista (es. avvocato, ingegnere)?

I professionisti iscritti agli ordini, in generale, non hanno rimanenze di magazzino. Tuttavia, se svolgono attività accessorie che comportano la produzione o vendita di beni (ad esempio pubblicazioni, gadget), tali beni devono essere inventariati. Anche i professionisti che aderiscono al regime forfettario possono registrare rimanenze ai soli fini civilistici, ma tali valori non incidono sul reddito.

27. Le rimanenze di opere d’arte o beni di pregio sono soggette a regole particolari?

Per beni unici o di particolare valore (opere d’arte, gioielli) si applica il criterio del costo specifico e, se inferiore, del valore di realizzo. Il contribuente deve conservare perizie di esperti che certifichino il valore di mercato. In mancanza di documentazione, l’ufficio può determinare il valore in via induttiva.

28. Qual è il ruolo del commercialista nelle verifiche sulle rimanenze?

Il commercialista supporta nella predisposizione dell’inventario, nella scelta del metodo di valutazione e nella conservazione dei documenti. In sede di verifica può assistere il contribuente nella redazione del PVC e nel contraddittorio con l’ufficio. Lo studio Monardo integra figure professionali con competenze contabili e legali, garantendo una difesa completa.

29. È necessario registrare l’inventario presso la Camera di Commercio o l’Agenzia delle Entrate?

No. Non è necessario depositare l’inventario presso enti esterni; il documento deve essere conservato in azienda per dieci anni ai sensi del Codice Civile. Tuttavia, in caso di società di capitale, l’inventario può costituire allegato al bilancio e quindi far parte della documentazione depositata al Registro delle Imprese.

30. Posso utilizzare la blockchain o strumenti digitali per certificare le rimanenze?

L’uso della blockchain per certificare il magazzino rappresenta una novità interessante. In assenza di specifica regolamentazione, tali strumenti possono costituire prova documentale dell’esistenza delle rimanenze e della loro immodificabilità. Tuttavia, resta obbligatorio redigere un inventario comprensibile e consultabile. L’integrazione di tecnologie digitali può semplificare i controlli e ridurre i rischi di contestazioni.

11. Ulteriori simulazioni ed esempi numerici

8.6 Caso 6: Regolarizzazione delle rimanenze sovrastimate

Scenario: La società Delta S.n.c. ha rimanenze iniziali di 50.000 € nel bilancio 2023, ma un controllo interno rivela che il valore reale è di 40.000 € (sovrastima di 10.000 €). Nel 2024 decide di aderire alla procedura di regolarizzazione delle rimanenze prevista dalla Legge 213/2023.

Operazioni:

  1. La società elimina dal bilancio 2023 le esistenze eccedenti, riducendo le rimanenze di 10.000 €.
  2. Paga un’imposta sostitutiva del 16% sul maggiore reddito derivante dalla riduzione (10.000 € × 16% = 1.600 €).
  3. Versa anche l’IVA dovuta sulla diminuzione delle rimanenze, calcolata al 22% (10.000 € × 22% = 2.200 €).

Risultati: La regolarizzazione evita possibili contestazioni future e l’eventuale accertamento induttivo. Lo studio Monardo assiste nella compilazione dei modelli e nel pagamento, garantendo che l’operazione sia corretta e che i benefici fiscali siano massimizzati.

8.7 Caso 7: Svalutazione per obsolescenza

Scenario: La società Epsilon produce componenti elettronici. Alla fine del 2025 ha in magazzino 2.000 microchip acquistati a 5 € ciascuno, per un valore di 10.000 €. Nel 2026 tali chip sono superati e possono essere venduti solo a 2 € l’uno.

Operazioni:

  1. La società, in base all’art. 92 TUIR, può valutare le rimanenze al valore di realizzo. Effettua perizia e dimostra che il prezzo di mercato è 2 €.
  2. Il valore delle rimanenze finali diventa 2.000 € (2 € × 1.000 microchip), generando una variazione negativa di 8.000 €.
  3. Tale svalutazione è deducibile e riduce il reddito dell’esercizio di 8.000 €.

Considerazioni: Senza documentazione (perizia) l’Agenzia potrebbe contestare la svalutazione; con l’assistenza dello studio Monardo la procedura è corretta e il risparmio fiscale è assicurato.

8.8 Caso 8: Inventario blockchain

Scenario: La start‑up Zeta utilizza un sistema di blockchain per registrare le entrate e le uscite di magazzino. Ogni transazione di carico e scarico è associata a un hash univoco che garantisce la non modificabilità dei dati.

Vantaggi:

  • L’inventario è sempre aggiornato e consultabile; ogni variazione è tracciata.
  • In sede di verifica fiscale, la start‑up esibisce il registro digitale agli ispettori, dimostrando l’integrità delle registrazioni.

Esito: L’amministrazione riconosce la validità del sistema e non solleva contestazioni. Questo esempio mostra come l’innovazione tecnologica possa ridurre il rischio di accertamenti e facilitare la compliance.

8.9 Caso 9: Professionista con attività accessoria

Scenario: L’ing. Teta svolge attività di consulenza e, in parallelo, produce e vende manuali tecnici. Nel 2025 incassa 20.000 € dalla vendita di libri e ha a fine anno 200 copie in magazzino.

Gestione:

  1. L’ingegnere redige un inventario delle copie rimaste (200 × costo di stampa 15 € = 3.000 €).
  2. Riporta il valore nelle rimanenze finali, anche se la sua attività principale è professionale.
  3. L’Agenzia riconosce la deducibilità dei costi di produzione; la mancata indicazione avrebbe comportato la tassazione presuntiva dei ricavi.

8.10 Caso 10: Controllo incrociato con i prelievi bancari

Scenario: La ditta Eta S.a.s. è in contabilità semplificata. Nel 2024 non redige l’inventario. Nel 2026 l’Agenzia utilizza i prelievi bancari e la media dei margini di settore per ricostruire i ricavi, presupponendo rimanenze finali inferiori al reale.

Difesa:

  1. Lo studio Monardo ricostruisce l’inventario a posteriori e dimostra che la differenza tra acquisti e vendite è giustificata da un forte accumulo di magazzino per una commessa futura.
  2. Presenta le fatture e i contratti che dimostrano l’esistenza del magazzino.
  3. Il giudice annulla in parte l’accertamento perché l’ufficio non ha considerato gli elementi forniti dal contribuente.

12. Conclusione

Il controllo fiscale sulle rimanenze è uno degli ambiti più insidiosi per chi opera in contabilità semplificata. Spesso l’imprenditore, convinto della minore rigidità del regime, trascura l’obbligo di redigere l’inventario e di indicare analiticamente le rimanenze nel registro degli acquisti. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione – tra cui l’ordinanza n. 1861/2025 – hanno ribadito che l’assenza di inventario legittima l’accertamento induttivo e la ricostruzione presuntiva dei ricavi . La normativa (art. 18 D.P.R. 600/1973, art. 9 DL 69/1989, artt. 92 e 93 TUIR) impone ai semplificati l’annotazione delle rimanenze, mentre l’art. 39 D.P.R. 600/1973 attribuisce all’amministrazione il potere di disregolare la contabilità inattendibile . Nel contempo, il D.Lgs. 192/2024 ha innovato la valutazione delle commesse, e la Legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, offrendo un’importante opportunità di definizione agevolata .

Per i contribuenti è fondamentale agire tempestivamente: predisporre un inventario accurato, conservare documenti, verificare la congruità dei valori e collaborare con i verificatori. In caso di accertamento, occorre esaminare attentamente l’atto, contestare eventuali vizi e valutare l’accesso a strumenti deflattivi (accertamento con adesione, rottamazione) o procedure concorsuali. La sinergia tra avvocati e commercialisti è la chiave per predisporre difese efficaci e per gestire al meglio la situazione debitoria.

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  • Analizzare la legittimità degli atti dell’Agenzia delle Entrate e individuare i profili di illegittimità;
  • Negoziare con gli uffici finanziari per ottenere riduzioni dell’imposta o sospensioni;
  • Presentare domande di rottamazione‑quinquies e piani di rateizzazione efficaci;
  • Difendere il contribuente dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e, se necessario, in Cassazione;
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