Controllo Fiscale Ad Ingegnere: Come Difendersi Con Lo Studio Legale

Introduzione

Gli ingegneri sono fra i professionisti più monitorati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

L’esercizio di attività ad alto valore aggiunto e l’utilizzo di conti bancari professionali e personali, spesso promiscuo, espone questi professionisti a controlli fiscali mirati e invasivi. Un accesso o una verifica fiscale può derivare da innumerevoli fattori: anomalie nei dati dichiarati, movimentazioni bancarie sospette, segnalazioni da parte di fornitori o di clienti, confronto con indici di affidabilità fiscale (ISA) o perfino la mancata adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal d.lgs. 13/2024. Il decreto consente di predeterminare i redditi per due periodi d’imposta ma, per coloro che non aderiscono o decadono, l’Amministrazione finanziaria intensifica i controlli utilizzando banche dati integrate come l’Anagrafe dei conti finanziari .

Affrontare un controllo fiscale senza le giuste competenze significa esporsi a sanzioni pesanti, iscrizioni a ruolo e misure cautelari come ipoteche e fermi amministrativi. In particolare, l’ingegnere rischia di vedersi contestare prelievi e versamenti bancari come ricavi non dichiarati: l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 attribuisce all’Ufficio il potere di considerare le movimentazioni bancarie come componenti positivi di reddito salvo che il contribuente non provi l’estraneità ai compensi . Analoga presunzione opera ai fini IVA ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 633/1972. La difesa richiede una conoscenza approfondita delle norme, dei termini processuali e della più recente giurisprudenza della Cassazione, come dimostrano le pronunce del 2025–2026 in tema di accesso domiciliare (Cass. 11872/2026, 26996/2025) e presunzioni bancarie.

Perché questo tema è importante

  • Rischi finanziari e reputazionali: una verifica può sfociare in avvisi di accertamento con richieste di imposte, sanzioni e interessi spropositati; si possono generare pignoramenti di conti o ipoteche sui beni. L’ingegnere subisce inoltre danni di immagine nei confronti di clienti e fornitori.
  • Errori da evitare: ignorare le comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria, non produrre prova analitica per giustificare le movimentazioni bancarie, affrontare la verifica senza un professionista, presentare documentazione incompleta o non pertinente e, soprattutto, non impugnare tempestivamente gli atti viziati.
  • Urgenze: i termini per reagire sono stringenti. Dopo la consegna del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni (art. 12, l. 212/2000) ; alla notifica dell’avviso di accertamento occorre proporre ricorso entro 60 giorni dinanzi alla Commissione Tributaria, pena la definitività del debito.

Anticipazione delle soluzioni

Nel corso dell’articolo approfondiremo:

  • Diritti del contribuente e limiti dell’Amministrazione in sede di accesso e verifica (artt. 32–33 d.P.R. 600/1973; art. 52 d.P.R. 633/1972; art. 12 l. 212/2000) .
  • Difese processuali e precontenziose: verifiche di legittimità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per gli accessi in locali ad uso promiscuo o domiciliare ; contestazione delle presunzioni bancarie; sospensione e annullamento degli atti.
  • Strumenti alternativi di definizione: rottamazioni e definizioni agevolate (rottamazione-quinquies e rottamazione-quater), concordato preventivo biennale, piani di rientro e soluzioni stragiudiziali come la transazione fiscale.
  • Errori comuni e consigli pratici: come organizzare la documentazione, rispondere ai questionari dell’Agenzia, tutelare la privacy professionale e domiciliare.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista specializzato in diritto bancario, tributario e delle procedure concorsuali. Dirige uno Studio Legale con sede in Calabria, che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti distribuiti su tutto il territorio nazionale. È:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, alle Sezioni Unite e alle magistrature superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012); fiduciatario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Aiuta privati e professionisti a ridurre o estinguere i debiti attraverso piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate.
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, incaricato di assistere imprenditori nella risoluzione stragiudiziale delle crisi aziendali attraverso il concordato preventivo.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo è in grado di:

  • Analizzare gli atti dell’Amministrazione (inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) per rilevare vizi formali o sostanziali.
  • Presentare istanze e ricorsi: memorie difensive ex art. 12 l. 212/2000, istanze di autotutela, sospensioni giudiziali, ricorsi tributari contro avvisi e cartelle.
  • Curare le trattative con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia Riscossione per piani di rientro, accordi transattivi e adesioni ad agevolazioni come definizioni agevolate e rottamazioni.
  • Assistere in procedure concorsuali: gestione delle crisi da sovraindebitamento, piani del consumatore, liquidazione controllata, transazione fiscale, ristrutturazione del debito di privati e professionisti.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale del controllo fiscale

Per comprendere come difendersi, occorre analizzare il quadro normativo che disciplina i poteri dell’Amministrazione e i diritti del contribuente, nonché la giurisprudenza più recente. Di seguito vengono esaminati i principali testi di legge e le decisioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale fino a giugno 2026.

Poteri dell’Amministrazione: art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972

L’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Esso attribuisce agli Uffici poteri molto ampi:

  • Accessi, ispezioni e verifiche: possono eseguire accessi e ispezioni secondo le regole previste dall’art. 33 d.P.R. 600/1973 (richiami all’art. 52 d.P.R. 633/1972), con l’ausilio della Guardia di Finanza .
  • Inviti a comparire: possono convocare il contribuente o i suoi rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti .
  • Richiesta di documenti: possono chiedere l’esibizione di scritture contabili e documenti; l’eventuale rifiuto ne preclude l’utilizzo a favore del contribuente .
  • Indagini bancarie: possono richiedere dati e notizie a istituti di credito e altri intermediari finanziari; i dati rilevati costituiscono presunzione legale di reddito, salvo prova contraria. In particolare, prelevamenti superiori a 1 000 euro giornalieri o 5 000 euro mensili e versamenti sono considerati ricavi o compensi non dichiarati se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi o che non sono imponibili .

L’art. 51 del D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA) ripropone analoghe disposizioni per l’imposta sul valore aggiunto, stabilendo che i dati acquisiti dalle indagini bancarie costituiscono presunzione di operazioni imponibili ai fini IVA.

Limiti e garanzie: art. 52 D.P.R. 633/1972 e art. 33 D.P.R. 600/1973

La norma centrale in materia di accessi è l’art. 52 del D.P.R. 633/1972. Essa distingue fra accesso a locali destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività e accesso a locali ad uso promiscuo o a domicilio:

  1. Locali non adibiti a dimora privata: per accedere a locali destinati all’attività, gli impiegati fiscali devono essere autorizzati dal capo dell’Ufficio e devono presentare l’autorizzazione all’ingresso. Hanno il potere di ispezionare documenti, beni, registri e di redigere verbali .
  2. Locali ad uso promiscuo o domicilio: quando i locali hanno anche funzione abitativa, l’accesso può avvenire solo in presenza di gravi indizi di violazioni e deve essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Per i locali effettivamente adibiti esclusivamente ad abitazione privata, è richiesta un’autorizzazione motivata sia alla Guardia di Finanza sia alla magistratura . La Cassazione ha ribadito che l’autorità giudiziaria deve verificare concretamente l’esistenza dei gravi indizi e non limitarsi a un controllo formale .

L’art. 33 D.P.R. 600/1973 richiama l’art. 52 e aggiunge che la Guardia di Finanza concorre alle operazioni di accesso; l’autorizzazione a ottenere notizie da banche deve essere rilasciata dal procuratore della Repubblica .

Statuto dei diritti del contribuente: art. 12 L. 212/2000

La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) ha codificato i diritti e le garanzie durante le verifiche. In particolare:

  • Motivazione e ragionevolezza: gli accessi e le ispezioni devono essere autorizzati in base a effettive esigenze di indagine e devono svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività, riducendo al minimo il disagio .
  • Informazione preventiva: il contribuente deve essere informato sulle finalità e sui motivi dell’ispezione e può farsi assistere da un professionista abilitato .
  • Richiesta di spostare le verifiche: il contribuente può chiedere che l’esame della documentazione sia effettuato presso gli uffici degli organi procedenti o presso il domicilio del professionista che lo assiste .
  • Osservazioni e memorie: le osservazioni e la documentazione prodotta vanno verbalizzate e valutate; i verificatori devono rilasciare copia del processo verbale .
  • Durata massima: la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni (60 nei casi di particolare complessità) .
  • Intervento del Garante del contribuente: l’inosservanza di queste garanzie può essere segnalata al Garante .
  • Contraddittorio endoprocedimentale: ricevuta la copia del verbale di chiusura, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni prima che l’Ufficio emetta l’avviso di accertamento .

Queste disposizioni assumono particolare rilevanza per gli ingegneri, perché consentono di far valere le proprie ragioni prima che l’accertamento diventi definitivo.

La presunzione sulle movimentazioni bancarie

La principale fonte di contestazioni agli ingegneri deriva dalle indagini bancarie. Come già anticipato, l’art. 32 d.P.R. 600/1973 stabilisce che le movimentazioni sui conti correnti possono essere considerate ricavi o compensi non dichiarati se il contribuente non dimostra la loro irrilevanza ai fini fiscali . La presunzione opera sia per i versamenti sia per i prelievi:

  • Versamenti: l’Ufficio presume che si tratti di compensi o ricavi non dichiarati, salvo che il contribuente provi che i versamenti derivano da redditi già tassati, da prestiti tra privati, da restituzioni di capitali o da somme non imponibili (ad esempio donazioni, rimborsi spese documentate, indennità non soggette a imposta).
  • Prelievi: per i lavoratori autonomi come gli ingegneri, la legge, modificata dalla l. 208/2015, stabilisce che i prelevamenti superiori a 1 000 euro giornalieri o 5 000 euro mensili si presumono destinati a compensare prestazioni professionali non fatturate . Anche in questo caso il contribuente può fornire prova contraria, ad esempio dimostrando che i prelievi sono stati utilizzati per spese personali documentate o per trasferimenti a conti di contabilità separata.

La Corte Costituzionale (sent. n. 10/2023) ha dichiarato parzialmente illegittime le presunzioni eccessive, precisando che il contribuente ha diritto a dedurre costi e spese legate ai ricavi presumibili in modo da rispettare il principio della capacità contributiva . La Cassazione, con ordinanza n. 26996/2025, ha inoltre ribadito che tale presunzione è relativa e impone al contribuente l’onere di fornire prova analitica per ogni singola movimentazione .

Giurisprudenza recente in tema di accessi e ispezioni

Nel biennio 2025–2026 la Corte di Cassazione ha pronunciato una serie di decisioni che rafforzano le garanzie del contribuente e delimitano i poteri dell’Amministrazione in materia di accessi domiciliare. Analizziamo le principali:

Cass. n. 25049/2025 e Cass. n. 26996/2025: “Italgomme” e presunzione bancarie

L’ordinanza n. 25049/2025 (richiamata nella cosiddetta sentenza Italgomme) ha affrontato l’accesso domiciliare eseguito senza adeguata motivazione. La Cassazione ha confermato che l’autorizzazione deve contenere un concreto e specifico riferimento ai gravi indizi; inoltre, l’Amministrazione deve depositare anche l’atto di richiesta dell’autorizzazione per permettere al giudice di verificare la sussistenza dei requisiti . La mancata produzione di questi documenti comporta la nullità dell’autorizzazione e l’inutilizzabilità delle prove raccolte .

La stessa ordinanza ha richiamato la condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Italgomme (sentenza 6 febbraio 2025), che ha reputato insufficiente la tutela della vita privata durante i controlli fiscali e ha chiesto di rafforzare il vaglio giudiziario.

L’ordinanza n. 26996/2025 della Cassazione ha ribadito che l’onere probatorio sulle movimentazioni bancarie incombe al contribuente e che, anche per i prelievi, è possibile dedurre un ammontare di costi ai sensi del principio di capacità contributiva .

Cass. n. 11872/2026: uso promiscuo e accessi domiciliari

La ordinanza n. 11872 del 30 aprile 2026 ha precisato che la coincidenza dell’indirizzo della sede dell’attività e dell’abitazione non consente automaticamente l’accesso senza specifica autorizzazione. La Corte ha richiamato l’art. 52 d.P.R. 633/1972 distinguendo:

  • Accesso a locali promiscuo: se i locali sono utilizzati sia come abitazione sia come ufficio, occorre dimostrare l’effettivo uso promiscuo con elementi concreti (presenza di documenti contabili, attrezzature professionali) .
  • Accesso domiciliare: in assenza di uso promiscuo, la casa resta domicilio tutelato e l’accesso può avvenire solo con autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica e in presenza di gravi indizi di violazione .

La decisione conferma che, se il professionista conserva la documentazione contabile presso lo studio di un commercialista, l’abitazione non è qualificabile come luogo di esercizio dell’attività e l’accesso è illegittimo .

Cass. n. 9241/2026 e n. 15727/2026: controllo giudiziario dell’autorizzazione

Sempre nel 2026, la Cassazione ha emesso due pronunce chiave:

  • Sentenza n. 9241/2026 (12 aprile 2026): ha stabilito che il giudice tributario deve verificare la effettiva esistenza dei gravi indizi alla base dell’autorizzazione per l’accesso domiciliare e non può limitarsi a controllare la mera esistenza del decreto .
  • Ordinanza n. 15727/2026 (22 maggio 2026): ha ribadito che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accedere a locali adibiti anche ad abitazione è sempre necessaria. La mancanza o l’illegittimità dell’autorizzazione determina l’inutilizzabilità delle prove e la nullità dell’accertamento . Il provvedimento deve essere motivato con riferimento ai gravi indizi e deve essere depositato insieme all’atto di richiesta .

Questa giurisprudenza dimostra la crescente attenzione della Corte verso la tutela della privacy e l’esigenza di motivazioni puntuali nei controlli fiscali.

Concordato preventivo biennale e intensificazione dei controlli

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è stato introdotto dal d.lgs. n. 13/2024 come strumento di adesione volontaria che consente di determinare in anticipo il reddito imponibile per due periodi d’imposta. L’art. 34 del decreto prevede che, per i contribuenti aderenti, l’Amministrazione non possa procedere ad accertamenti basati su presunzioni semplici; solo in caso di decadenza o esclusione il contribuente torna assoggettato alle ordinarie attività di controllo . Tuttavia, per i contribuenti che non aderiscono al CPB o decadono, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono tenuti a intensificare i controlli facendo ricorso all’integrazione dei dati contenuti in più banche dati (Anagrafe dei conti correnti, fatture elettroniche, ISA ecc.) . Questo comporta una maggiore probabilità di ricevere controlli per i professionisti non aderenti, fra cui gli ingegneri.

Definizioni agevolate e rottamazioni

Nell’ultimo decennio, il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate dei carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione. Tra le più recenti, rileva la rottamazione-quater (art. 1, commi 231–252, l. 197/2022) e la rottamazione-quinquies (legge di Bilancio 2026, l. n. 199/2025). Allo stato di giugno 2026, la rottamazione-quater si è conclusa, mentre è in corso la rottamazione-quinquies con le seguenti caratteristiche:

  • Debiti ammessi: carichi affidati all’agente della riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Sono esclusi i carichi derivanti da multe, sanzioni e interessi riferiti a sentenze penali e alcuni tributi locali .
  • Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026 . La domanda doveva essere presentata esclusivamente in via telematica.
  • Prima rata o pagamento unico: il pagamento doveva essere effettuato entro il 31 luglio 2026; la comunicazione delle somme dovute doveva arrivare entro il 30 giugno 2026 .
  • Rateizzazione: si può pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali, quindi nove anni, con interessi del 3% annuo . Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la perdita dell’agevolazione.
  • Proroghe territoriali: per i residenti in Calabria, Sicilia e Sardegna, colpiti da calamità naturali (D.L. 25/2026), i termini di pagamento sono prorogati di tre mesi .

L’inclusione o meno della rottamazione-quinquies in questo articolo dipende dall’attualità: al 19 giugno 2026 la definizione è ancora in corso poiché i contribuenti attendono la comunicazione delle somme (entro fine giugno) e la prima rata scade a fine luglio. Se la definizione non venisse prorogata o conclusa prima della pubblicazione, occorrerà ometterla.

Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Quando un ingegnere riceve una notifica dall’Agenzia delle Entrate, è fondamentale comprendere il tipo di atto e quali termini e diritti si attivano. Di seguito viene illustrato un percorso cronologico dalle prime indagini alla eventuale iscrizione a ruolo.

1. La selezione e i questionari

La fase iniziale spesso non è percepita dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate utilizza algoritmi basati sugli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), su dati incrociati (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni delle banche) e sui parametri ottenuti dal CPB per selezionare i soggetti a rischio. Anche le segnalazioni da parte di terzi (clienti, fornitori) possono attivare i controlli.

L’ingegnere può ricevere un questionario in cui l’Ufficio chiede chiarimenti su determinate operazioni: costi elevati di materiali, differenze fra fatturato e incassi, apparenti incongruenze tra reddito dichiarato e stile di vita. È importante rispondere puntualmente e analiticamente, allegando documenti e spiegazioni. Ignorare il questionario o fornire risposte evasive può comportare il passaggio alla fase di verifica.

2. L’invito al contraddittorio e l’accesso

Se l’Amministrazione ritiene che vi siano elementi di anomalia, può inviare un invito al contraddittorio (ex art. 5-ter D.lgs. 218/1997) o procedere direttamente ad un accesso presso l’impresa o lo studio professionale. Occorre distinguere:

  • Invito a comparire: ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, l’Ufficio può convocare il contribuente nei propri uffici per fornire spiegazioni e documenti . L’invito deve indicare l’oggetto dell’indagine e i documenti richiesti. È un’opportunità per chiarire la posizione e, se si dimostra la correttezza dei dati, può evitare un accesso.
  • Accesso in azienda o in studio: l’art. 52 d.P.R. 633/1972 consente agli ispettori di entrare nelle sedi dell’attività durante l’orario di esercizio previa autorizzazione del capo ufficio . Devono mostrare l’ordine di accesso e possono ispezionare libri contabili, computer, documenti, verificare i corrispettivi in cassa, i registri, i contratti.
  • Accesso a locali ad uso promiscuo e domiciliari: se l’ingegnere svolge l’attività nella propria abitazione o conserva documenti nel proprio domicilio, occorre la specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica e la sussistenza di gravi indizi . La mancanza di motivazione o l’assenza dell’atto di richiesta comporta la nullità delle prove .

Consigli operativi:

  • Verificare l’identità degli ispettori e la validità dell’autorizzazione.
  • Richiedere immediatamente l’assistenza di un avvocato o di un commercialista di fiducia.
  • Conservare copia del verbale e della documentazione richiesta.
  • Documentare eventuali irregolarità (assenza di autorizzazione, orario non consentito) da far valere successivamente.

3. La redazione del processo verbale di constatazione

Al termine dell’ispezione, gli ispettori redigono un processo verbale di constatazione (PVC), in cui riportano le contestazioni e gli elementi emersi. Secondo l’art. 12 l. 212/2000, il verbale deve essere consegnato al contribuente che potrà presentare osservazioni entro 60 giorni .

Nella redazione del PVC gli ispettori devono dare atto di tutte le dichiarazioni rilasciate e della documentazione consegnata. È fondamentale rilasciare dichiarazioni chiare e circostanziate, evitando affermazioni non veritiere.

4. Osservazioni e memorie difensive

Entro i 60 giorni successivi alla consegna del PVC, l’ingegnere (assistito dal proprio legale o commercialista) può presentare osservazioni e memorie difensive. Questa fase è cruciale perché consente di fornire ulteriori prove, correggere errori e ottenere in sede amministrativa l’archiviazione parziale o totale delle contestazioni.

La memoria difensiva può contenere:

  • Spiegazioni analitiche sulle movimentazioni bancarie contestate, con documenti giustificativi (contratti di mutuo, estratti conto di conti personali e familiari, documentazione dei prelevamenti per spese personali, ricevute di bonifici verso fornitori ecc.).
  • Prove dell’adempimento degli obblighi fiscali (fatture, parcelle, ricevute fiscali, registri IVA, certificazioni uniche).
  • Rilievi circa l’eventuale illegittimità dell’accesso (mancanza di autorizzazione, assenza di gravi indizi, violazione dei termini massimi di permanenza) .
  • Riferimenti alla giurisprudenza favorevole (Cass. 11872/2026, Cass. 9241/2026) e all’intervento della Corte Costituzionale.

Se l’Amministrazione ritiene fondate le osservazioni, può annullare in autotutela o ridurre l’accertamento. In caso contrario, emetterà l’avviso di accertamento.

5. L’avviso di accertamento e la fase contenziosa

L’avviso di accertamento deve essere notificato entro termini di decadenza previsti dalla legge (generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del sesto anno in caso di omessa dichiarazione). Deve contenere la motivazione, l’indicazione delle prove e l’eventuale utilizzo di presunzioni. L’ingegnere può:

  • Proporre ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. È obbligatorio il pagamento del contributo unificato.
  • Chiedere l’accertamento con adesione (D.lgs. 218/1997) entro 60 giorni dalla notifica per ridurre le sanzioni al 50% e ottenere il differimento dei termini per il ricorso.
  • Proporre istanza di mediazione tributaria per controversie di valore fino a 50 000 euro.

Durante la fase contenziosa è essenziale dedurre tutti i vizi di legittimità: violazione del contraddittorio preventivo, nullità dell’autorizzazione per l’accesso domiciliare, presunzioni non supportate da elementi, mancata prova dell’inerenza delle spese contestate, errata applicazione degli ISA, ecc.

6. Riscossione e misure cautelari

Se l’avviso diventa definitivo (per mancata impugnazione o esito negativo del contenzioso), l’Amministrazione iscrive a ruolo il tributo e l’Agenzia delle Entrate Riscossione può attivare misure cautelari:

  • Iscrizione di ipoteca sui beni immobili per debiti superiori a 20 000 euro.
  • Fermo amministrativo sui veicoli per debiti superiori a 500 euro.
  • Pignoramento presso terzi (conti correnti, crediti verso clienti) senza necessità di autorizzazione giudiziaria.
  • Vendita all’asta dei beni immobili pignorati.

Per evitare tali misure è possibile presentare istanza di rateizzazione (fino a 72 rate ordinarie o 120 rate in caso di grave difficoltà), aderire a definizioni agevolate (rottamazione-quinquies, saldo e stralcio), o accedere alle procedure di sovraindebitamento.

Difese e strategie legali

La difesa dell’ingegnere non si esaurisce nell’analisi formale dell’atto, ma richiede la predisposizione di una strategia articolata. Di seguito analizziamo le principali leve difensive.

Verifica dell’autorizzazione per accessi e indagini bancarie

La prima verifica riguarda la legittimità delle autorizzazioni che hanno consentito l’accesso, le ispezioni o le indagini bancarie. Gli atti principali da richiedere e analizzare sono:

  • Ordine di accesso firmato dal capo dell’Ufficio o dal dirigente competente.
  • Autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso a locali promiscuo o domiciliare. L’autorizzazione deve contenere la descrizione dei gravi indizi che giustificano l’accesso e deve essere depositata insieme all’atto di richiesta . L’assenza o la genericità determina la nullità dell’acquisizione probatoria .
  • Richiesta di dati bancari e relative autorizzazioni ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e art. 51 d.P.R. 633/1972. L’Amministrazione deve dimostrare che la richiesta è stata autorizzata e che esistevano elementi indiziari sufficienti.

La Cassazione richiede al giudice tributario di valutare la presenza dei gravi indizi e non solo l’esistenza formale dell’autorizzazione . Pertanto, in sede di ricorso occorre eccepire la mancanza di motivazione, la carenza di prove, e chiedere l’esibizione integrale degli atti.

Contestazione delle presunzioni bancarie

L’ingegnere deve fornire prova analitica di ogni versamento o prelievo contestato. I documenti utili comprendono:

  • Estratti conto bancari e postali completi.
  • Contratti di mutuo, finanziamento o prestito infruttifero (ad esempio tra familiari).
  • Quietanze di pagamento e ricevute di bonifico verso fornitori, fornitori di servizi, collaboratori o dipendenti.
  • Documentazione di spese personali (affitto, utenze, acquisto di mobili) per dimostrare l’uso privato dei prelievi.
  • Prova del pagamento delle imposte relative ai ricavi già dichiarati.

È importante predisporre una tabella riepilogativa che correli ogni movimento con la prova documentale. L’onere di dimostrare la non imponibilità grava sul contribuente, ma la giurisprudenza consente di dedurre costi e spese. Ciò è particolarmente rilevante quando l’Amministrazione pretende di tassare i prelievi senza considerare i costi necessari per generare i ricavi .

Eccezioni procedurali

In sede di ricorso si possono dedurre una serie di vizi formali che portano alla nullità dell’accertamento:

  • Violazione del contraddittorio preventivo: l’assenza di un invito al contraddittorio quando era obbligatorio (es. accertamento fondato su presunzioni bancarie). La Cassazione ha più volte sottolineato l’importanza del contraddittorio endoprocedimentale.
  • Superamento dei termini di permanenza: se la verifica è durata oltre 30 giorni (o 60 nei casi complessi) senza provvedimento motivato .
  • Mancanza di motivazione nell’avviso: la motivazione per relationem non è sufficiente; occorre che l’atto indichi con chiarezza i fatti contestati, la norma violata e le prove su cui l’Ufficio si basa. In caso di indagini bancarie, deve essere allegato un elenco delle movimentazioni considerate e delle ragioni per cui l’Ufficio le ritiene imponibili.
  • Nullità dell’autorizzazione domiciliare: manca la specificazione dei gravi indizi o non sono depositati gli atti di richiesta .

Difese sostanziali

  • Prova dell’irrilevanza fiscale dei versamenti: dimostrare che i versamenti derivano da finanziamenti soci, restituzioni di depositi cauzionali, anticipi per spese, indennità esenti, contributi pubblici o rimborsi spese.
  • Dimostrazione della destinazione dei prelievi: fornire prova documentale (fatture di acquisto, scontrini, ricevute) che i prelievi sono stati utilizzati per spese personali o aziendali non soggette a fatturazione.
  • Calcolo dei costi: applicare un coefficiente di redditività presunto, deducendo le spese sostenute per generare i ricavi e limitando l’imponibile derivante dalle presunzioni .
  • Eccezione di incostituzionalità: in alcuni casi può essere invocata la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 per affermare che le norme sulle presunzioni violano il principio di capacità contributiva se applicate senza considerare i costi .

Strategie stragiudiziali e trattative con l’Agenzia

Non sempre la strada migliore è il contenzioso. In alcune situazioni conviene cercare una soluzione negoziale:

  • Accertamento con adesione (D.lgs. 218/1997): permette di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni al 50% e pagamento dilazionato. Occorre presentare richiesta entro 60 giorni dalla notifica. È particolarmente utile se alcune contestazioni sono fondate ma vi sono margini di trattativa.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate: per i carichi iscritti a ruolo, è possibile aderire a rottamazione-quinquies (2026) o ad altre definizioni agevolate. Ciò consente di eliminare sanzioni e interessi e pagare solo imposta e aggio . È necessario rispettare rigorosamente le scadenze e le condizioni (rate bimestrali, decadenza dopo due rate non pagate).
  • Piano di rateizzazione ordinaria: rateizzazione fino a 72 o 120 rate, per debiti onerosi e con un tasso di interesse ridotto rispetto agli interessi di mora.
  • Transazione fiscale e sovraindebitamento: per debiti elevati, l’ingegnere può accedere alle procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012) presentando un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti con la falcidia del debito tributario. Essendo l’Avv. Monardo gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere in tali procedure.

Difesa nella fase esecutiva

Se si giunge alla fase di riscossione, occorre:

  • Opposizione agli atti esecutivi: impugnare fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento per vizi formali (difetto di notifica, mancanza di titolo). Le opposizioni al pignoramento si propongono innanzi al giudice dell’esecuzione o al tribunale ordinario a seconda della natura dell’atto.
  • Istanza di sospensione: proporre istanza di sospensione alla Commissione tributaria per evitare l’esecuzione durante il giudizio di merito.
  • Accordo bonario con l’Agenzia Riscossione: definire un piano di pagamento concordato o richiedere la rateizzazione straordinaria.

Strumenti alternativi: definizione agevolata e gestione della crisi

Rottamazione-quater e rottamazione-quinquies

La rottamazione-quater si è conclusa nel 2023, ma è ancora importante comprenderne l’impianto perché molti ingegneri hanno definito i carichi con questa misura. La rottamazione-quinquies, invece, è attiva nel 2026 e consente di sanare i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Per comprendere se conviene aderire o mantenere il piano occorre:

  • Calcolare il risparmio in termini di sanzioni e interessi.
  • Valutare la sostenibilità delle rate: 54 rate bimestrali significano 4 rate l’anno per nove anni .
  • Verificare l’esclusione di carichi derivanti da accertamenti esecutivi e tributi locali .

Concordato preventivo biennale (CPB)

Il CPB permette di determinare un reddito d’imposta prefissato per due anni. Aderire al CPB può essere vantaggioso per gli ingegneri con redditi stabili o in crescita, perché garantisce stabilità e minori accertamenti. Tuttavia:

  • La proposta è elaborata dall’Agenzia sulla base degli ISA e della fatturazione elettronica.
  • In caso di adesione, i controlli sono limitati (salvo per violazioni particolarmente gravi). In caso di mancata adesione o decadenza, i controlli aumentano .

Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione

Per gli ingegneri in grave difficoltà economica, il sistema della L. 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi e dell’insolvenza) offre tre strumenti:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno debiti prevalentemente derivanti da attività non imprenditoriale. Consente la riduzione e la dilazione dei debiti, con l’intervento del giudice e dell’OCC.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti del professionista: destinato a lavoratori autonomi e professionisti. Prevede la falcidia dei debiti, anche tributari, con votazione dei creditori e omologazione giudiziale.
  • Liquidazione controllata: permette di liquidare il patrimonio per estinguere i debiti, con possibile esdebitazione finale.

L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento, può valutare la soluzione più adeguata e assistere l’ingegnere in tutto l’iter.

Altre definizioni agevolate

Oltre alle rottamazioni, periodicamente il legislatore introduce sanatorie e definizioni agevolate che consentono di regolarizzare le violazioni formali o sostanziali. Ad esempio, la legge di Bilancio 2024 aveva previsto la sanatoria delle irregolarità formali con pagamento di 200 euro per ogni annualità irregolare. Occorre tenere monitorate le novità normative per cogliere tali opportunità.

Errori comuni e consigli pratici

Nella gestione del controllo fiscale gli ingegneri commettono spesso errori che possono aggravare la posizione. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli.

Errore comuneRischioConsiglio pratico
Ignorare o cestinare le comunicazioni dell’Agenzia (questionari, inviti)L’assenza di risposta è considerata atteggiamento ostruzionistico e può accelerare l’avvio della verificaLeggere attentamente ogni comunicazione e rispondere nei termini con l’assistenza di un professionista
Omettere la documentazione bancaria o consegnare estratti conto incompletiPresunzione che i movimenti siano imponibiliPreparare con anticipo tutti i documenti richiesti (estratti di conto personali e professionali, contratti, giustificativi)
Consentire accessi domiciliare senza verificare la presenza dell’autorizzazioneLe prove raccolte possono essere considerate valide se non contestate tempestivamenteChiedere sempre l’esibizione dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e dei gravi indizi; se non presente, farlo verbalizzare e opporsi
Firmare verbali con dichiarazioni non veritiere o genericheLe dichiarazioni rese hanno valore probatorio e possono precludere future contestazioniRilasciare solo dichiarazioni veritiere e circoscritte; eventualmente astenersi dal rispondere senza il proprio avvocato
Sottovalutare la fase di osservazioni al verbaleL’accertamento potrebbe essere emesso senza tenere conto di elementi favorevoliUtilizzare i 60 giorni per preparare una memoria strutturata con prove e argomenti legali
Procrastinare il ricorso o pagare in ritardoL’atto diventa definitivo e si attivano le misure cautelariValutare tempestivamente se presentare ricorso, aderire con adesione o rateizzare; rispettare le scadenze
Confondere conti personali e professionaliI prelievi e i versamenti su conti promiscui sono considerati ricaviMantenere conti separati per l’attività professionale e per le spese personali; evitare commistioni
Affidarsi a consulenti non specializzatiRischio di difese inefficaci e perdita di opportunitàScegliere professionisti esperti in diritto tributario, preferibilmente cassazionisti e con esperienza in crisi da sovraindebitamento

Domande frequenti (FAQ)

1. Quando scatta il controllo fiscale per un ingegnere?

Il controllo può essere attivato quando l’Agenzia rileva anomalie fra reddito dichiarato e indicatori di affidabilità fiscale (ISA), segnalazioni ricevute, mancata adesione al CPB , o rileva movimentazioni bancarie sospette. Può derivare anche da incroci con le banche dati (fatture elettroniche, spese mediche, bonus edilizi).

2. Sono obbligato a rispondere ai questionari dell’Agenzia?

Sì. L’art. 32 d.P.R. 600/1973 consente all’Ufficio di invitare il contribuente a comparire o a trasmettere documenti . Una risposta tardiva o evasiva può essere considerata elemento a sfavore del contribuente.

3. Come capire se l’accesso nella mia abitazione è legittimo?

Se l’abitazione è anche luogo di lavoro, l’accesso può avvenire con l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e la dimostrazione di gravi indizi . Se è esclusivamente domicilio e l’attività è svolta altrove, l’accesso senza autorizzazione è illegittimo .

4. Cosa succede se non firmo il verbale di accesso?

La firma attesta la ricezione; rifiutare non impedisce l’efficacia del verbale ma può essere interpretato negativamente. È meglio firmare con riserva, aggiungendo che si contestano le modalità e si riserva la tutela dei diritti.

5. Quanto dura la verifica fiscale?

La legge prevede un massimo di 30 giorni lavorativi (prorogabili a 60 per casi complessi) di permanenza presso la sede . Il termine può essere interrotto e ripreso previa nuova autorizzazione. Il calcolo non include i giorni necessari per l’esame dei documenti negli uffici.

6. Posso trasferire la mia contabilità al commercialista per evitare l’accesso in casa?

Sì. La Cassazione (ord. 11872/2026) ha stabilito che se la contabilità è custodita presso il commercialista e l’abitazione non è usata per l’attività, l’accesso domiciliare è illegittimo .

7. Come giustificare i versamenti sul conto?

Con prove documentali: ricevute, contratti di mutuo, restituzioni di prestiti, corrispondenza commerciale. È utile allegare anche la dichiarazione dei redditi che mostra l’aver già dichiarato tali somme. Per le somme non imponibili (donazioni, rimborsi spese), conservare atti notarili o scritture private.

8. È vero che i prelievi bancari sono sempre considerati ricavi?

No. La presunzione opera solo oltre la soglia di 1 000 euro al giorno o 5 000 euro al mese e può essere superata dimostrando che i prelievi sono destinati a spese personali o aziendali documentate. È anche possibile dedurre i costi legati all’attività .

9. Che cos’è il concordato preventivo biennale?

È un accordo con l’Agenzia delle Entrate che consente di stabilire il reddito per i prossimi due anni basandosi sugli ISA e altri parametri. Chi aderisce è protetto da accertamenti fondati su presunzioni semplici, salvo decadenza . Chi non aderisce subisce controlli più intensi .

10. Come funzionano le rottamazioni?

Le rottamazioni consentono di pagare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi. La rottamazione-quinquies riguarda i carichi fino al 31 dicembre 2023, con domanda entro il 30 aprile 2026 e prima rata il 31 luglio 2026; è possibile pagare in 54 rate . La decadenza scatta dopo il mancato pagamento di due rate.

11. Posso sospendere l’esecuzione se faccio ricorso?

Sì. È possibile chiedere la sospensione dell’atto in sede amministrativa (avvisi bonari) o giudiziale (ricorso) dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di successo) e il periculum (danno grave e irreparabile). La Corte può concedere la sospensione totale o parziale della pretesa.

12. Le e-mail e i file digitali sono utilizzabili in sede di controllo?

Sì. Gli ispettori possono acquisire dati informatici, ma devono rispettare le regole di tutela della privacy. I file copiati devono essere indicati nel verbale; l’accesso ai dati in cloud richiede autorizzazione specifica e deve essere motivato.

13. Cosa succede se presento un’istanza di autotutela?

L’autotutela è un istituto discrezionale con cui l’Agenzia può annullare o modificare un atto palesemente illegittimo. Presentare un’istanza non sospende i termini per il ricorso, salvo casi di sgravio immediato. È consigliabile presentare autotutela solo per vizi evidenti e parallelamente valutare il ricorso.

14. Posso essere penalmente perseguito per irregolarità fiscali?

Sì. Alcuni reati tributari (dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili) sono puniti penalmente dal d.lgs. 74/2000. Le soglie di rilevanza variano; ad esempio, per il reato di dichiarazione infedele il tributo evaso deve superare 50 000 euro. È importante valutare la presenza di profili penali e, se necessario, avvalersi del patteggiamento tributario o dell’applicazione della causa di non punibilità derivante dal pagamento del debito.

15. Cosa devo fare se ricevo un fermo amministrativo?

Verificare se l’atto di fermo è stato notificato correttamente e se riguarda un debito effettivamente dovuto. È possibile proporre ricorso o presentare un’istanza di rateizzazione per ottenere la sospensione del fermo. In caso di urgenza (necessità di utilizzare il veicolo), presentare ricorso al giudice dell’esecuzione.

16. Cosa succede se non pago la prima rata della rottamazione-quinquies?

La decadenza dall’agevolazione scatta dopo il mancato pagamento di due rate consecutive. Pertanto, il mancato pagamento della prima rata comporta la perdita del beneficio solo se viene omessa anche la seconda. Tuttavia, è sconsigliabile ritardare perché gli importi versati vengono imputati come acconto e le sanzioni vengono ripristinate.

17. È possibile fare un accordo con la Guardia di Finanza durante l’accesso?

L’accesso è volto alla raccolta di elementi; eventuali chiarimenti possono essere forniti, ma non è possibile “chiudere” l’accertamento sul posto. La definizione può avvenire solo in sede di adesione o mediante strumenti normativi (accertamento con adesione, conciliazione, definizioni agevolate).

18. Cosa fare se non posso pagare tutto il debito?

Oltre alla rateizzazione ordinaria, è possibile accedere a piani personalizzati, a definizioni agevolate o alle procedure di sovraindebitamento. Il supporto di un avvocato esperto consente di valutare se sussistono i requisiti per riduzioni (transazione fiscale) o per la liquidazione controllata.

19. Quanto tempo ho per aderire all’accertamento con adesione?

60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. La presentazione della richiesta sospende il termine per il ricorso, che ricomincia a decorrere se l’adesione non si perfeziona.

20. Cosa succede se, dopo il ricorso, vinco in Commissione Tributaria?

Se il ricorso viene accolto, l’atto è annullato e l’Amministrazione deve restituire le somme eventualmente versate. L’Ufficio può impugnare la decisione in appello. È possibile richiedere il rimborso delle spese legali secondo il principio della soccombenza.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreti i concetti esposti, si propongono due simulazioni: una per le presunzioni bancarie e una per la rottamazione-quinquies.

Simulazione 1 – Presunzione sui prelievi bancari

Scenario: l’ingegnere Rossi ha un conto professionale sul quale, nel 2024, ha effettuato prelievi per 18 000 euro in contanti. La media mensile dei prelievi è di 1 500 euro, quindi superiore alla soglia di 5 000 euro trimestrali. L’Agenzia contesta che questi importi siano compensi non dichiarati. L’ingegnere Rossi opera da solo e non ha collaboratori.

Presunzione: ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, i prelievi superiori a 1 000 euro giornalieri o 5 000 euro mensili si presumono ricavi non dichiarati . Pertanto, l’Ufficio considera i 18 000 euro come reddito imponibile.

Difesa: l’ingegnere può dimostrare che i prelievi sono stati destinati a spese personali (affitto casa, utenze, spese mediche) presentando ricevute e estratti conto. Inoltre, può dedurre i costi sostenuti per generare i compensi (costi di materiali, contributi previdenziali). Supponendo che le spese personali documentate ammontino a 12 000 euro, l’imponibile residuo sarebbe 6 000 euro; applicando un coefficiente di redditività del 78% (professionisti), l’imposta sui redditi dovuta scenderebbe in modo significativo. Inoltre, può contestare la legittimità dell’accesso se questo è avvenuto senza autorizzazione.

Risultato atteso: con una documentazione analitica, l’importo riqualificato può essere ridotto o escluso. Se le prove sono insufficienti, l’ingegnere può aderire all’accertamento con adesione e definire il maggior imponibile con sanzioni ridotte.

Simulazione 2 – Rottamazione-Quinquies

Scenario: l’ingegnere Bianchi ha cartelle per un totale di 50 000 euro, affidate all’Agente della Riscossione tra il 2018 e il 2023. Di questi, 30 000 euro sono imposte IRPEF e 20 000 euro sanzioni e interessi. Presenta domanda di rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 .

Calcolo:

  • Importo dovuto: solo l’imposta e l’aggio (30 000 euro + aggio 3% = 30 900 euro). Le sanzioni e gli interessi (20 000 euro) sono annullati.
  • Rateizzazione: l’ingegnere sceglie di rateizzare in 54 rate bimestrali. Pertanto, 30 900 euro / 54 = 572,22 euro per rata, più interessi del 3% annuo calcolati sulle rate residue. La prima rata scade il 31 luglio 2026 e l’ultima nel 2035.
  • Vantaggio: eliminazione di 20 000 euro di sanzioni e interessi; riduzione dell’impegno finanziario mensile.
  • Rischi: decadenza dopo due rate non pagate. In tal caso, le sanzioni e gli interessi sono ripristinati e i pagamenti effettuati vengono imputati a titolo di acconto .

Risultato atteso: la rottamazione consente di diluire il debito nel lungo periodo, liberando risorse finanziarie. Tuttavia, è essenziale verificare la sostenibilità delle rate e rispettare le scadenze.

Conclusione

Essere sottoposti a un controllo fiscale rappresenta un momento delicato per ogni professionista; per gli ingegneri, spesso impegnati in commesse complesse e con flussi finanziari elevati, i rischi di contestazioni e sanzioni sono maggiori. Nel corso di questo articolo abbiamo illustrato:

  • Il quadro normativo che regola i poteri dell’Amministrazione (artt. 32–33 d.P.R. 600/1973; art. 52 d.P.R. 633/1972; art. 12 l. 212/2000), i limiti e le garanzie dei contribuenti.
  • La giurisprudenza più recente, che protegge la privacy e richiede gravi indizi per l’accesso domiciliare ; che obbliga l’Amministrazione a depositare l’atto di richiesta di autorizzazione ; che consente di dedurre i costi nel caso di presunzioni bancarie .
  • La procedura passo per passo, dagli inviti e questionari al verbale di constatazione, dalla fase di osservazioni al ricorso.
  • Le difese e le strategie legali per contestare gli atti, fornire prova delle movimentazioni e ottenere l’annullamento o la riduzione del debito.
  • Gli strumenti alternativi come rottamazioni, concordato preventivo biennale, accordi di ristrutturazione, rateizzazioni e procedure di sovraindebitamento.

L’elemento cruciale è agire tempestivamente: rispondere ai questionari, preparare la documentazione, verificare la legittimità degli accessi, presentare osservazioni e ricorsi nei termini. Ignorare gli atti o affidarsi a soluzioni improvvisate espone a un forte rischio di perdere ogni diritto di difesa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti a supportare gli ingegneri e gli altri professionisti in ogni fase del controllo fiscale: dalla consulenza preventiva (organizzazione della contabilità, analisi del rischio) all’assistenza durante l’accesso, dalla predisposizione di memorie e ricorsi alla negoziazione con l’Agenzia fino alla gestione delle procedure concorsuali e di sovraindebitamento.

Grazie alla sua competenza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di individuare la strategia più efficace per bloccare azioni esecutive, ipoteche, pignoramenti e fermi e per definire la posizione con strumenti giudiziali e stragiudiziali.

In conclusione, difendersi da un controllo fiscale richiede competenza, prontezza e visione strategica. Non aspettare che la situazione degeneri: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Lui e il suo staff di avvocati e commercialisti analizzeranno la tua situazione, individueranno eventuali vizi dell’accertamento e ti offriranno le migliori soluzioni per proteggere il tuo patrimonio e la tua serenità.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO