Introduzione: perché i controlli sui visti di conformità sono importanti
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle dichiarazioni fiscali, soprattutto per quanto riguarda il corretto utilizzo dei crediti d’imposta e dell’IVA in compensazione. Per utilizzare crediti di importo significativo è necessario il visto di conformità, un’attestazione rilasciata da professionisti abilitati (commercialisti, avvocati tributaristi, CAF) che certifica la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e i documenti contabili. La normativa disciplina le soglie di esonero, gli obblighi di verifica e le sanzioni in caso di visto infedele. Chi sbaglia rischia non solo pesanti penalità ma anche la sospensione del diritto di compensare crediti e l’iscrizione a ruolo di importi elevati.
L’attenzione è altissima perché, come ha precisato la Corte di cassazione nel 2024, la responsabilità del professionista che appone un visto infedele ha natura punitiva e spetta all’ufficio regionale dell’Agenzia delle Entrate procedere all’irrogazione delle sanzioni . Con l’ordinanza del 2026 i giudici hanno anche affermato che l’irregolarità del visto non legittima automaticamente il recupero del credito IVA a carico del contribuente, trattandosi di violazione meramente formale . Tuttavia chi rilascia il visto è tenuto a controlli sostanziali sui documenti: la Cassazione ha ricordato che la verifica deve accertare l’effettiva esistenza del credito e non un mero esame formale . È quindi fondamentale conoscere le regole e agire con tempestività per evitare errori.
Presentazione dello Studio Legale e dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. Lo studio vanta competenze specialistiche in diritto bancario e tributario, nella gestione della crisi da sovraindebitamento e nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo:
- È cassazionista e può patrocinare dinanzi alle più alte giurisdizioni, compresa la Corte di cassazione.
- Coordina professionisti esperti in diritto tributario e bancario per fornire consulenza integrata.
- È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); ciò gli consente di assistere consumatori e imprese sovraindebitate nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordato minore.
- È Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, potendo assistere aziende nella procedura di composizione negoziata della crisi introdotta dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Grazie a queste qualifiche lo studio è in grado di analizzare gli atti dell’Agenzia delle Entrate (avvisi bonari, cartelle di pagamento, intimazioni, ipoteche, fermi amministrativi) e di adottare strategie difensive personalizzate: ricorsi tributari, domande di sospensione, trattative con l’ufficio competente, redazione di piani di rientro, accesso a procedure di definizione agevolata, accordi di ristrutturazione del debito, nonché azioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare esecuzioni e pignoramenti.
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1. Quadro normativo: cosa dice la legge sul visto di conformità
Per comprendere come difendersi occorre partire dalle fonti normative. La disciplina del visto di conformità è frammentata in diverse leggi e decreti che nel tempo hanno modificato soglie, obblighi e responsabilità. Questa sezione riassume gli articoli principali e le pronunce giurisprudenziali più recenti.
1.1 Che cos’è il visto di conformità
Il visto di conformità è previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 241/1997, che ne disciplina la funzione nell’ambito delle dichiarazioni e dei versamenti unitari. Il visto attesta che i dati contenuti nella dichiarazione corrispondono ai documenti contabili e fiscali del contribuente. Il D.M. 31/05/1999 n. 164 dettaglia gli adempimenti del professionista: l’art. 2 stabilisce che chi rilascia il visto deve verificare non solo la corrispondenza tra i dati e la documentazione ma anche l’esistenza delle condizioni di legge per deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e ritenute e, nel visto “pesante”, la corretta tenuta della contabilità . Ne deriva un dovere di diligenza qualificata: il professionista non può limitarsi a un controllo formale ma deve accertare l’effettivo diritto al credito .
1.2 Soggetti autorizzati a rilasciare il visto
L’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 241/1997 elenca i soggetti abilitati: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e, per le dichiarazioni mod. 730, i centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti iscritti agli ordini professionali . Il professionista che rilascia il visto deve essere lo stesso che predispone e trasmette la dichiarazione: una risoluzione del 2019 ha ricordato che la duplicazione di ruoli (chi appone il visto non può delegare la trasmissione a terzi) è essenziale per garantire la responsabilità .
1.3 Soglie per l’obbligo del visto e loro evoluzione
L’obbligo di apporre il visto di conformità non riguarda tutti i crediti: la legge prevede soglie che, se non superate, consentono di evitare l’attestazione. Tali soglie sono state modificate più volte. La tabella seguente riepiloga le disposizioni vigenti aggiornate a giugno 2026.
| Tipo di credito e norma | Soglia e condizioni | Fonte e note |
|---|---|---|
| Crediti IVA in compensazione orizzontale | Obbligo di visto oltre 5.000 €; tuttavia, i soggetti con indice di affidabilità fiscale (ISA) elevato sono esonerati fino a 70.000 € annui; con ISA medio 8,5/9 sono esonerati fino a 50.000 € . Per l’utilizzo del credito 2025, la compensazione può iniziare dal 1º gennaio 2026 e i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) godono della stessa esenzione . | Art. 14 D.Lgs. 1/2024 (cd. “Decreto semplificazioni adempimenti tributari”); provvedimento 11.4.2025; art. 9-bis comma 11 D.L. 50/2017 come modificato. |
| Rimborso del credito IVA | Simile alla compensazione: esonero dal visto fino a 70.000 € per punteggio ISA ≥9; esonero fino a 50.000 € per punteggio ISA ≥8,5; occorre comunque presentare il mod. IVA entro il 30.4.2026 . | Art. 14 D.Lgs. 1/2024 e provvedimento AE 11.4.2025. |
| Crediti da imposte dirette e IRAP in compensazione | L’obbligo di visto sussiste per compensazioni superiori a 50.000 €; fino a tale soglia (soprattutto per soggetti ISA elevati) non è richiesto il visto . Per importi inferiori a 5.000 € non è richiesta alcuna comunicazione preventiva. | Art. 14 D.Lgs. 1/2024. |
| Compensazione con crediti fiscali diversi (ad es. accise, contributi) | Generalmente non necessita del visto se inferiore a 5.000 €; soglie specifiche possono essere previste da leggi settoriali (es. accise) . | Art. 10 D.L. 78/2009 e norme speciali. |
In sintesi, dal 2024 la soglia principale per i crediti IVA è stata innalzata da 50.000 € a 70.000 € per i contribuenti con alta affidabilità, in linea con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e premiare i contribuenti virtuosi. Le soglie più basse restano confermate (5.000 €) per le compensazioni ordinarie.
1.4 Sanzioni per visto infedele e responsabilità professionale
L’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 disciplina le sanzioni per chi appone un visto di conformità infedele. La norma stabilisce che il soggetto che rilascia un visto infedele è tenuto a pagare una somma pari al 30 % dell’imposta o del credito indebitamente compensato e, per le dichiarazioni modello 730, a versare una somma pari alla maggior imposta dovuta più gli interessi . La competenza per irrogare la sanzione è dell’ufficio regionale dell’Agenzia delle Entrate .
La Cassazione ha più volte ribadito che la responsabilità del professionista ha natura punitiva: non mira a ripristinare il gettito ma a sanzionare la violazione dell’obbligo di controllo. Nella sentenza n. 11660/2024 la Suprema Corte ha sancito che i provvedimenti emessi da uffici diversi da quello regionale sono nulli e che la responsabilità del professionista non può essere derogata . L’ordinanza n. 8845/2026 ha affermato che il professionista deve svolgere una verifica sostanziale e non formale sui documenti del contribuente; la mancata verifica della reale esistenza del credito può comportare la responsabilità solidale del professionista, non solo una sanzione . Viceversa, l’ordinanza n. 4917/2026 ha chiarito che, quando il visto sia stato apposto da un professionista abilitato ma risulti “infedele”, la violazione resta di natura meramente formale e non legittima il recupero del credito IVA nei confronti del contribuente .
1.5 Controllo automatico e controllo formale: art. 36-bis e 36-ter
Le dichiarazioni fiscali sono soggette a controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973 per le imposte dirette; art. 54-bis DPR 633/1972 per l’IVA) e a controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973). Il controllo automatizzato verifica la correttezza dei calcoli e delle compensazioni, genera eventuali avvisi bonari e può comportare l’iscrizione a ruolo se il contribuente non corregge l’errore. Il controllo formale consente all’ufficio di richiedere la documentazione entro il secondo anno successivo alla dichiarazione, verificare detrazioni, deduzioni e crediti e comunicare l’esito al contribuente, il quale ha 60 giorni per fornire chiarimenti . Questi controlli rappresentano l’anticamera dei provvedimenti sanzionatori e l’eventuale contestazione del visto di conformità.
1.6 Definizione agevolata e rottamazioni
Dal 2016 il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazione-ter, quater, quinquies) per permettere ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione senza sanzioni o interessi di mora. La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1 commi 82‑101, ha istituito la rottamazione-quinquies, valida per i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte accertate tramite controllo automatizzato o formale e di contributi INPS . Le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2026; alla data odierna (22 giugno 2026) le adesioni sono chiuse ma restano attive le rateazioni per chi ha aderito. Sono escluse le cartelle derivanti da accertamenti, quelle riferite a tributi locali e i carichi per i quali tutte le rate della precedente definizione risultano pagate .
La rottamazione-quinquies consente di estinguere il debito versando solo il capitale e le spese di notifica; sanzioni e interessi sono azzerati. È possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % a decorrere dal 1º agosto 2026 . La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e cautelari . Nel proseguo dell’articolo tratteremo in dettaglio come questa definizione (ormai conclusa) possa essere utilizzata per regolarizzare debiti derivanti da controlli con visto infedele.
1.7 Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il Concordato Preventivo Biennale è un istituto introdotto dalla riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024 e successivo D.Lgs. 81/2025) per le imprese e i professionisti soggetti a Indici sintetici di affidabilità (ISA). Consiste in un accordo biennale con l’Agenzia delle Entrate che determina anticipatamente la base imponibile e il reddito dell’impresa per due esercizi, offrendo così stabilità fiscale e protezione da accertamenti. Secondo Informazione Fiscale, i contribuenti con punteggio ISA elevato possono accedere al CPB e ottenere, oltre a una maggiore certezza del carico fiscale, l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA fino a 70.000 € . Chi aderisce al CPB beneficia quindi di una semplificazione significativa e di una tutela rafforzata contro controlli invasivi.
2. Procedura dopo la notifica di un controllo: cosa succede e quali sono i termini
Quando l’Agenzia delle Entrate riscontra un’anomalia nella dichiarazione, l’iter procedurale segue passaggi scanditi da termini precisi. Conoscere la sequenza consente al contribuente di organizzare tempestivamente la difesa.
2.1 Avviso bonario a seguito di controllo automatizzato (36-bis)
Il controllo automatizzato confronta gli importi delle imposte dovute con i versamenti e le compensazioni effettuate. Se emerge un debito, l’ufficio invia un avviso bonario tramite PEC o posta: indica l’importo da pagare (imposta, interessi e sanzioni ridotte) e concede 30 giorni per pagare o richiedere chiarimenti. Il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.
Esempio: la signora Maria compensa un credito IVA di 8.000 € senza apporre il visto. L’ufficio segnala l’errore e calcola la sanzione. Se Maria entro 30 giorni produce documentazione che attesta la legittimità del credito oppure versa la somma richiesta, evita l’iscrizione a ruolo. In caso contrario la cartella di pagamento conterrà l’imposta dovuta, sanzioni e interessi.
2.2 Avviso di irregolarità a seguito di controllo formale (36-ter)
Nel controllo formale l’ufficio verifica la documentazione posta a base di detrazioni e crediti. Può convocare il contribuente, chiedere la produzione di documenti e correggere la dichiarazione. La legge (art. 36-ter DPR 600/1973) dispone che l’esito del controllo sia comunicato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e che il contribuente abbia 60 giorni per fornire chiarimenti o pagare . Se il visto di conformità risulta infedele, l’ufficio può inviare un invito al contraddittorio al professionista per l’eventuale irrogazione della sanzione.
Esempio: un contribuente indica detrazioni per ristrutturazioni edilizie senza conservare le fatture. L’ufficio convoca l’interessato, che deve produrre la documentazione entro 60 giorni. Se la documentazione è incompleta, l’Agenzia recupera l’imposta disconoscendo le detrazioni e, se presente un visto di conformità, attiva la procedura sanzionatoria nei confronti del professionista.
2.3 Comunicazione di irregolarità e definizione automatica
In alcuni casi, prima dell’avviso bonario, l’ufficio può inviare una comunicazione di irregolarità con cui invita il contribuente a regolarizzare versamenti omessi o detrazioni non spettanti. Se il contribuente paga entro 30 giorni, beneficia della sanzione ridotta a un terzo e non si procede alla contestazione del visto. Per importi modesti (es. crediti IVA sotto i 5.000 €) la regolarizzazione può avvenire tramite F24 senza necessità di visto.
2.4 Notifica della cartella di pagamento e successivo pignoramento
Se il contribuente non risponde agli avvisi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica la cartella di pagamento. Da quel momento decorrono 60 giorni per proporre ricorso tributario o pagare. Decorso tale termine, la cartella diviene esecutiva e l’Agente della riscossione può attivare fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Tuttavia, se la cartella deriva da un visto infedele, il contribuente può contestare l’iscrizione a ruolo eccependo che l’eventuale responsabilità grava sul professionista e che la Cassazione considera la violazione meramente formale .
2.5 Tempi e modalità per impugnare
Il ricorso avverso la cartella o l’avviso di accertamento deve essere proposto al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso va depositato telematicamente (processo tributario telematico) e deve contenere:
- I dati del contribuente e dell’atto impugnato;
- Le motivazioni di fatto e di diritto (es. inesistenza del credito, vizi del visto, incompetenza dell’ufficio, mancanza di motivazione);
- L’eventuale istanza cautelare per ottenere la sospensione dell’atto. La sospensione può essere concessa se sussiste un danno grave e irreparabile e se l’atto appare illegittimo.
Entro 30 giorni dal deposito del ricorso l’ufficio deve costituirsi in giudizio. La sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e successivamente in Cassazione.
3. Difese e strategie legali: come contestare il visto di conformità
Chi riceve un controllo o una sanzione per visto di conformità deve valutare attentamente la propria posizione e adottare la difesa più efficace. Di seguito alcune strategie illustrate con riferimenti normativi e giurisprudenziali.
3.1 Dimostrare la legittimità del credito
La prima linea di difesa consiste nel dimostrare che il credito utilizzato in compensazione esisteva realmente. Come ricordato dalla Cassazione nel 2026, l’irregolarità del visto non legittima il recupero del credito se questo è certo e documentato . Pertanto il contribuente deve:
- Conservare la documentazione contabile (fatture, estratti conto, contratti) attestante il credito;
- Dimostrare che i versamenti F24 sono stati correttamente eseguiti;
- In caso di IVA, verificare che il credito derivi da operazioni imponibili e che sia stato esposto nella dichiarazione correttamente.
Se il contribuente riesce a provare la legittimità del credito, può chiedere l’annullamento dell’atto e delle sanzioni a suo carico. Il professionista che ha rilasciato il visto potrà essere sanzionato, ma il contribuente conserverà il credito.
3.2 Eccepire la competenza territoriale dell’ufficio
La sanzione per visto infedele deve essere irrogata dall’ufficio regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del professionista. Eventuali atti emanati da uffici diversi sono nulli. La Cassazione lo ha ribadito nella sentenza 11660/2024 , annullando un avviso di pagamento emesso da un ufficio provinciale. Pertanto è sempre opportuno verificare l’autorità che ha emesso l’atto: se non coincide con l’ufficio regionale, la sanzione può essere contestata per incompetenza.
3.3 Contestare la mancanza di motivazione
Gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati: devono indicare la norma violata, i calcoli effettuati e i documenti esaminati. Spesso gli avvisi di recupero per visto infedele si limitano a richiamare genericamente l’art. 39 D.Lgs. 241/1997 senza spiegare quali controlli avrebbe omesso il professionista. Una motivazione insufficiente viola l’art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e comporta l’annullamento dell’atto.
3.4 Dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave del professionista
Secondo l’art. 39 D.Lgs. 241/1997 la sanzione del 30 % si applica salvo che il visto infedele sia stato indotto da condotta fraudolenta o colposa del contribuente . Se il contribuente dimostra di aver fornito al professionista tutti i documenti e di non aver occultato informazioni, può eccepire la mancanza di dolo o colpa grave a proprio carico. In tal caso la sanzione potrebbe essere imputata integralmente al professionista.
3.5 Richiedere la riduzione delle sanzioni e la rateazione
Anche quando la violazione è accertata, il contribuente può ottenere riduzioni. In base al D.Lgs. 472/1997, chi definisce la controversia in forma agevolata (ad esempio aderendo all’avviso bonario o presentando la richiesta di rottamazione) beneficia di sanzioni ridotte a un terzo. Inoltre, la sanzione del 30 % a carico del professionista può essere rateizzata; la rateazione può essere concessa in 8 rate trimestrali (per importi superiori a 50.000 € le rate possono essere 16). Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i contribuenti nelle istanze di rateazione e nella definizione agevolata.
3.6 Avvalersi delle procedure di autotutela
L’Agenzia delle Entrate può annullare o correggere in autotutela gli atti illegittimi o errati. Se il contribuente dimostra che il credito era dovuto o che l’atto è viziato, può presentare un’istanza di autotutela chiedendone l’annullamento. L’autotutela non sospende i termini di ricorso ma, se accolta, evita il contenzioso.
3.7 Sospensione dell’esecutività e istanza cautelare
Dinanzi al giudice tributario il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato per grave e irreparabile danno. Il difensore deve fornire elementi che dimostrino la fondatezza del ricorso e il pregiudizio (ad es. pignoramento del conto aziendale, blocco dell’attività). La sospensione può essere concessa anche in via amministrativa dall’Agenzia delle Entrate in presenza di gravi difficoltà del contribuente.
3.8 Responsabilità del professionista: azioni risarcitorie
Oltre alla sanzione amministrativa, il professionista che ha apposto un visto infedele può essere chiamato a risarcire i danni subiti dal contribuente (ad es. costi per interessi e contestazioni). L’obbligo di diligenza è rinforzato dall’art. 1176, comma 2 del Codice civile, che richiede al professionista una diligenza “qualificata” commisurata alla natura dell’attività . Se il professionista omette i controlli sostanziali (es. non verifica l’esistenza di un credito IVA), può essere ritenuto coobbligato solidale al pagamento dell’imposta, come emerge dall’ordinanza 8845/2026 .
4. Strumenti alternativi di definizione e gestione del debito
Oltre alle contestazioni processuali esistono diversi strumenti per regolare o ridurre i debiti tributari, alcuni dei quali consentono di evitare l’apposizione del visto di conformità o di estinguere i debiti derivanti da controlli automatizzati e formali.
4.1 Rateazione ordinaria e straordinaria
Il contribuente che riceve una cartella di pagamento può chiedere la rateazione fino a 72 rate mensili. Per importi superiori a 120.000 € l’Agente della riscossione può richiedere la presentazione dell’ISEE o di documentazione reddituale. Le rateazioni straordinarie (fino a 10 anni) sono concesse in caso di grave difficoltà economica. Le rateazioni sospendono le azioni esecutive ma non cancellano le sanzioni.
4.2 Definizione agevolata (rottamazione-ter, quater, quinquies)
Le rottamazioni permettono di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione senza pagare sanzioni e interessi. La rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge 199/2025 consente di definire i debiti derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli (36-bis e 36-ter). Sono esclusi i debiti da accertamento, i tributi locali e i carichi inseriti in rateizzazioni regolarmente pagate . La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026; a chi ha aderito sono inviati i bollettini con scadenze dal 31 luglio 2026 (pagamento in un’unica soluzione) oppure in 54 rate . Per chi non ha aderito non è possibile richiedere la rottamazione-quinquies oltre questa data.
Caso pratico: un imprenditore aveva ricevuto una cartella per un debito IVA di 20.000 € derivante da un controllo automatizzato con visto infedele. Presentando domanda di rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026, ha versato solo il capitale (20.000 €) in 54 rate e ha risparmiato circa 6.000 € di sanzioni e interessi. L’adesione ha sospeso la procedura esecutiva in corso.
4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (sovraindebitamento)
Il piano del consumatore è una procedura prevista dalla L. 3/2012 (ora integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019) che consente al consumatore sovraindebitato di pagare i debiti in modo sostenibile ottenendo, al termine, la esdebitazione. Il piano è predisposto con l’ausilio di un OCC e deve essere omologato dal tribunale. L’OCC verifica la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano; se approvato, i creditori sono obbligati a rispettarlo e non possono promuovere azioni esecutive . L’Avv. Monardo, come gestore della crisi e fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione dei piani del consumatore, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati minori per imprenditori sotto soglia.
Esempio: un libero professionista accumula 80.000 € di debiti fiscali e bancari. Con l’assistenza dell’OCC presenta un piano in cui paga il 50 % in cinque anni e ottiene la cancellazione del residuo alla fine del piano. Nel frattempo tutte le procedure esecutive sono sospese.
4.4 Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il Concordato Preventivo Biennale consente ai titolari di partita IVA con punteggio ISA elevato di concordare preventivamente il reddito imponibile per due anni. Secondo il D.Lgs. 13/2024 e il successivo D.Lgs. 81/2025, l’Agenzia delle Entrate propone un reddito basato su algoritmi e dati di settore; il contribuente può accettare entro il 30 settembre. Chi aderisce al CPB ottiene vari vantaggi:
- Certezza del carico fiscale per due anni e protezione da accertamenti analitici;
- Esonero dal visto di conformità per la compensazione e il rimborso del credito IVA fino a 70.000 € ;
- Possibilità di rateizzare i pagamenti e di accedere a procedure deflative.
Per le imprese che rientrano nei parametri ISA il CPB rappresenta uno strumento interessante per evitare controlli ripetuti e ridurre la burocrazia.
4.5 Altre misure deflative e di esdebitazione
Oltre agli strumenti principali, lo studio valuta l’applicazione di:
- Transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione ex art. 63 D.Lgs. 14/2019, che permette di proporre un pagamento parziale del debito tributario.
- Transazione ex art. 182-ter L.Fall. per le procedure concorsuali avviate prima del codice della crisi.
- Esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 D.Lgs. 14/2019, che consente al debitore persona fisica con attivo modesto di liberarsi dei debiti non pagati.
- Saldo e stralcio per persone fisiche in condizione di grave difficoltà economica (ex art. 1, comma 189 L. 145/2018 e successive riaperture), sempre che siano disponibili normative in vigore.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Molti contribuenti incorrono in sanzioni per negligenza o per scarsa conoscenza delle regole. Di seguito i principali errori da evitare:
- Affidarsi a professionisti non abilitati: solo i soggetti previsti dall’art. 35 D.Lgs. 241/1997 possono rilasciare il visto . Un visto rilasciato da un soggetto non abilitato è privo di effetto e comporta il recupero del credito.
- Non conservare i documenti: per ottenere il visto e difendersi occorre conservare fatture, contratti, registri IVA, estratti conto e ogni documento che attesti la spettanza del credito. Senza documenti l’ufficio disconosce le detrazioni e applica sanzioni.
- Non controllare le soglie: utilizzare crediti oltre le soglie senza visto comporta la sospensione della compensazione e la sanzione per indebita compensazione. Informarsi sulle soglie aggiornate (5.000 €, 50.000 €, 70.000 €) .
- Non rispettare i termini: ignorare l’avviso bonario o la comunicazione di irregolarità porta all’iscrizione a ruolo. Occorre rispondere entro 30/60 giorni e, se necessario, presentare ricorso entro 60 giorni dalla cartella.
- Sottovalutare il controllo formale: il controllo art. 36-ter comporta una verifica documentale; non rispondere alle richieste dell’ufficio equivale ad ammettere l’errore. È bene fornire subito la documentazione e, se mancante, chiedere al professionista di predisporre una memoria difensiva.
- Non valutare le procedure alternative: rateazioni, rottamazioni, CPB, piani del consumatore possono ridurre il debito e sospendere le esecuzioni. È un errore non prenderle in considerazione.
- Rilasciare visti senza controlli sostanziali: i professionisti devono rispettare l’art. 2 DM 164/1999 e svolgere un controllo reale; un visto “leggero” basato su mera esistenza formale dei documenti espone a responsabilità .
- Ignorare la competenza territoriale: contestare atti emessi da uffici incompetenti può portare all’annullamento dell’atto .
- Confondere la responsabilità del professionista con quella del contribuente: l’ordinanza 4917/2026 ha chiarito che l’irregolarità del visto non consente il recupero automatico del credito nei confronti del contribuente ; è dunque un errore pagare senza valutare tale distinzione.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Che cos’è il visto di conformità e a cosa serve?
Il visto di conformità è un’attestazione rilasciata da professionisti abilitati che certifica la corrispondenza tra i dati della dichiarazione e i documenti contabili. È necessario per utilizzare in compensazione crediti d’imposta oltre determinate soglie e per richiedere rimborsi IVA. Attesta che deduzioni, detrazioni, ritenute e crediti d’imposta sono conformi alle norme . - Chi può rilasciare il visto di conformità?
Possono rilasciarlo i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e, per le dichiarazioni 730, i CAF. Il professionista deve predisporre e trasmettere la dichiarazione personalmente . - Quando è obbligatorio il visto di conformità?
Per i crediti IVA in compensazione oltre 5.000 € (salvo esoneri per soggetti ISA); per crediti IVA oltre 70.000 € (o 50.000 €) per i soggetti ISA; per i rimborsi IVA oltre 50.000/70.000 €; per i crediti da imposte dirette e IRAP oltre 50.000 € . - Quali sono le sanzioni se il visto è infedele?
Il professionista deve pagare una somma pari al 30 % del credito indebitamente compensato e, per i modelli 730, la maggior imposta e gli interessi . Inoltre può essere sospeso o revocato dall’elenco dei professionisti autorizzati. Il contribuente, salvo dolo o colpa grave, non perde il credito se questo è legittimo . - Cosa succede se la soglia non viene rispettata?
L’Agenzia delle Entrate blocca l’utilizzo del credito e notifica un avviso bonario chiedendo il pagamento dell’imposta e della sanzione (pari al 30 %); se non si regolarizza, viene emessa la cartella e si procede al recupero. - L’ordinanza 4917/2026 cosa stabilisce?
Stabilisce che l’irregolarità del visto di conformità costituisce una violazione meramente formale che non legittima il recupero del credito IVA a carico del contribuente. L’Amministrazione deve invece accertare l’insussistenza del credito per procedere al recupero . - E l’ordinanza 8845/2026?
L’ordinanza 8845/2026 ha stabilito che il professionista deve eseguire controlli sostanziali e non solo formali. Se non verifica la reale esistenza del credito, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’imposta, in base all’art. 1176 c.c. e al D.M. 164/1999 . - Che differenza c’è tra controllo automatizzato (36-bis) e controllo formale (36-ter)?
Il controllo automatizzato verifica la correttezza matematica dei dati e l’esistenza dei versamenti; il controllo formale verifica la documentazione e le detrazioni. Nel controllo formale l’ufficio può chiedere documenti al contribuente e disconoscere detrazioni . - Posso evitare il visto aderendo al Concordato Preventivo Biennale?
Sì. I contribuenti con alto punteggio ISA che aderiscono al CPB sono esonerati dal visto per i crediti IVA fino a 70.000 € . Il CPB prevede la determinazione preventiva del reddito imponibile per due anni e offre protezione dagli accertamenti . - Cosa accade se non rispondo all’avviso bonario?
L’Agenzia iscrive a ruolo l’imposta, applica la sanzione e gli interessi e notifica la cartella di pagamento. Da quel momento possono essere iscritti fermi, ipoteche e pignoramenti. È quindi consigliabile rispondere agli avvisi entro i termini. - Se ho commesso un errore, posso correggere la dichiarazione?
Sì. È possibile presentare una dichiarazione integrativa prima che l’errore sia contestato. Se la correzione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione è ridotta. In caso di visto infedele si può presentare un visto rettificativo. - Come si calcola la sanzione del 30 %?
La sanzione si calcola sulla differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella versata. Se il professionista ha apposto il visto su un credito inesistente di 20.000 €, la sanzione sarà 6.000 € (30 % di 20.000) a suo carico; il contribuente dovrà versare l’imposta se il credito era inesistente. - Posso cumulare la rateazione con la definizione agevolata?
No. L’adesione alla rottamazione comporta l’obbligo di pagare il debito secondo il piano previsto (54 rate bimestrali). Non è possibile rateizzare ulteriormente le rate della definizione agevolata. Tuttavia, se non si è aderito alla rottamazione, si può chiedere la rateazione ordinaria. - Il visto di conformità è richiesto per i rimborsi IVA in conto fiscale?
Sì, se l’importo del rimborso supera 50.000 € (o 70.000 € per i contribuenti con punteggio ISA ≥9). L’esenzione vale solo per crediti inferiori . - Quando la rottamazione-quinquies non si può più chiedere?
La domanda poteva essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Alla data odierna la finestra è chiusa; chi ha aderito deve rispettare le scadenze previste, chi non ha aderito non può più presentare domanda. - Che documenti servono per apporre il visto?
Occorrono i registri IVA, le fatture d’acquisto e di vendita, gli F24 dei versamenti, i prospetti di calcolo del credito, la dichiarazione precedente, le certificazioni di ritenuta d’acconto e ogni documento che giustifichi detrazioni e deduzioni. - Il professionista risponde anche penalmente?
Solo se sussistono gli estremi di reato, ad esempio se il visto infedele è conseguenza di dichiarazioni fraudolente. Altrimenti le responsabilità restano nell’ambito amministrativo. - Le imprese agricole rientrano nel CPB?
Attualmente il CPB riguarda i titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Alcune imprese agricole, se in regime IVA speciale, non sono soggette agli ISA e quindi non possono aderire; occorre verificare la categoria di appartenenza. - È possibile dedurre la sanzione del professionista?
No, le sanzioni amministrative non sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 54 TUIR. Gli oneri per il professionista (onorario, assicurazione) sono deducibili secondo le regole ordinarie. - Come scegliere il professionista?
È consigliabile rivolgersi a studi specializzati in diritto tributario che garantiscano competenza, aggiornamento normativo e copertura assicurativa adeguata. La presenza di un avvocato cassazionista e di commercialisti esperti riduce il rischio di errori e permette una difesa efficace. - Quali assicurazioni deve stipulare il professionista che rilascia il visto?
Il professionista deve stipulare una polizza di responsabilità civile professionale con massimale adeguato ai crediti certificati. La circolare 28/E/2014 richiede che la polizza copra i rischi derivanti dall’assistenza fiscale e dal rilascio del visto . Senza polizza l’Agenzia può sospendere l’abilitazione. - Cosa succede se il visto è rilasciato da un CAF?
I CAF e i loro dipendenti sono equiparati ai professionisti abilitati. Se il visto è infedele, il CAF risponde con la sanzione del 30 % e può essere escluso dal servizio. Il contribuente mantiene il credito legittimo, salvo frode. Il CAF deve assicurare la formazione del personale, la conservazione dei documenti e la polizza assicurativa. - Posso regolarizzare la mancata apposizione del visto con il ravvedimento operoso?
Sì. Se il credito è stato compensato senza visto ma prima che l’ufficio notifichi l’avviso di recupero, il contribuente può presentare un ravvedimento operoso integrando la dichiarazione con il visto e versando la sanzione ridotta. Questo evita il recupero del credito e limita i costi. È importante agire prima della constatazione formale. - Come funziona la mediazione tributaria?
Per gli atti di valore fino a 50.000 €, prima del ricorso è obbligatoria la mediazione presso l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente presenta un’istanza motivata e può proporre una somma per chiudere la controversia. L’ufficio risponde entro 90 giorni; se accetta, l’atto si definisce con sanzioni ridotte. Se non si raggiunge l’accordo, si può proporre ricorso. - Quali documenti devo conservare per detrazioni edilizie e superbonus?
Occorre conservare le fatture dei fornitori, i bonifici parlanti, le asseverazioni tecniche e il visto di conformità rilasciato dal professionista per il superbonus. La mancata esibizione di questi documenti in sede di controllo formale può comportare la revoca delle detrazioni. - Se il professionista sbaglia, posso chiedere il risarcimento del danno?
Sì. Oltre alla sanzione amministrativa, il professionista risponde civilmente per i danni provocati dall’errore, come interessi pagati, spese legali e perdite di agevolazioni. Il cliente può citare il professionista in giudizio o attivare la polizza assicurativa. - La polizza assicurativa copre tutte le responsabilità del professionista?
Dipende dal contratto. In genere la polizza copre la responsabilità civile per i danni patrimoniali causati da negligenza o imperizia, ma non copre i danni derivanti da dolo o attività illecite. È essenziale che il massimale sia adeguato ai crediti attestati e che il professionista verifichi le clausole di esclusione. - Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
Se non si pagano due rate anche non consecutive della rottamazione (o la rata finale), si decade dal beneficio. L’intero debito residuo torna esigibile con sanzioni e interessi; l’agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive. Le somme già versate sono trattenute a titolo di acconto. - Che differenza c’è tra concordato minore e piano del consumatore?
Il concordato minore riguarda imprenditori e professionisti “sotto soglia” e consente di proporre un piano di soddisfazione dei creditori con l’intervento del tribunale. Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche non imprenditori e prevede un controllo meno rigoroso: il debitore deve dimostrare la meritevolezza e la sostenibilità del piano . Entrambe le procedure portano all’esdebitazione finale. - È possibile impugnare il diniego della rottamazione o di altre definizioni agevolate?
Sì. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rigetta la domanda di rottamazione (perché il debito non rientra nell’ambito applicativo o per errori formali), il contribuente può impugnare il diniego dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni. Lo studio legale può verificare la legittimità del diniego e proporre ricorso.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere concretamente l’impatto dei controlli e delle strategie difensive, proponiamo alcune simulazioni basate su casi realistici (nomi e dati sono di fantasia).
7.1 Credito IVA e visto non richiesto per importo inferiore a 5.000 €
Scenario: la società Alfa Srl presenta la dichiarazione IVA 2025 con un credito di 4.800 € e lo utilizza in compensazione nel modello F24 senza visto di conformità. L’Agenzia delle Entrate controlla i versamenti e non riscontra irregolarità perché il credito è inferiore a 5.000 €; non vi sono sanzioni. Alfa Srl può utilizzare l’intero credito.
Spiegazione: l’obbligo di visto sussiste solo oltre 5.000 € . Il credito è sotto soglia, quindi la società non deve richiedere attestazioni e non incorre in sanzioni.
7.2 Credito IVA di 40.000 € con punteggio ISA 8,5 e mancata apposizione del visto
Scenario: la ditta individuale Beta ha un punteggio ISA 8,5 e un credito IVA di 40.000 €. Secondo l’art. 14 D.Lgs. 1/2024, i contribuenti con punteggio ISA tra 8 e 8,5 sono esonerati dal visto fino a 50.000 € . Beta utilizza il credito senza visto. L’ufficio invia un avviso bonario contestando l’assenza del visto. Beta risponde allegando la certificazione del punteggio ISA e la norma che prevede l’esonero. L’ufficio annulla la contestazione.
Calcolo:
Credito IVA utilizzato: 40.000 € (inferiore a 50.000 € per punteggio ISA ≥8), soggetto a esonero dal visto. Sanzione richiesta: 30 % × 40.000 € = 12.000 €. Beta evita la sanzione dimostrando l’esonero.
Suggerimento: conservare la documentazione relativa al punteggio ISA e consultare il professionista prima di compensare crediti significativi.
7.3 Visto infedele su credito inesistente di 20.000 €
Scenario: il commercialista G. appone il visto su una dichiarazione con un credito IVA di 20.000 €, ma non verifica che il credito è inesistente (deriva da fatture false). L’Agenzia invia un avviso alla società e al professionista. Il credito viene recuperato, la società paga 20.000 € di imposta oltre agli interessi, mentre il professionista paga la sanzione del 30 % (6.000 €). L’ordinanza 8845/2026 stabilisce che il professionista può essere considerato coobbligato solidale per il pagamento dell’imposta, avendo omesso i controlli sostanziali . Potrebbe quindi essere chiamato a rispondere anche del tributo.
Interpretazione: questa pronuncia rafforza il dovere di diligenza del professionista. Per difendersi, il contribuente può dimostrare di non aver avuto ruolo nella frode e di aver affidato al professionista tutti i documenti.
7.4 Compensazione oltre 70.000 € senza visto e rottamazione quinquies
Scenario: la società Gamma Srl nel 2024 compensa crediti IVA per 80.000 € senza il visto. Nel 2025 l’ufficio notifica un avviso bonario chiedendo il pagamento della sanzione (24.000 €). Gamma non risponde, riceve la cartella e decide di aderire alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026. Paga il debito (80.000 €) senza interessi né sanzioni in 54 rate da 1.481 € circa ciascuna (80.000 ÷ 54). Risparmia così i 24.000 € di sanzioni più gli interessi. La finestra per aderire è ora chiusa.
Considerazioni: la rottamazione-quinquies ha rappresentato un’opportunità per azzerare sanzioni e interessi su debiti da controllo automatizzato; oggi non è più possibile accedervi ma chi ha aderito può completare il pagamento secondo il piano.
8. Approfondimenti giurisprudenziali recenti
La giurisprudenza degli ultimi anni ha inciso profondamente sull’interpretazione delle norme in materia di visto di conformità. Oltre alle pronunce già citate, è opportuno esaminare alcuni arresti che offrono chiarimenti utili per i contribuenti e i professionisti.
8.1 Le sentenze della Cassazione del 2025 sul vizio formale
Nel marzo 2025 la Corte di cassazione ha pubblicato tre ordinanze (nn. 7153, 7154 e 7160) che hanno affrontato casi di mancata apposizione del visto di conformità. In tutti gli episodi i contribuenti avevano utilizzato crediti IVA superiori a 5.000 € senza ottenere il visto; l’Agenzia aveva recuperato i crediti contestando l’omessa attestazione. La Suprema Corte ha stabilito che l’omissione del visto, in presenza di un credito certo e documentato, configura una violazione meramente formale che non arreca danno all’Erario e non giustifica l’integrale recupero del credito . La Corte ha richiamato il principio di offensività dell’art. 6, comma 5‑bis del D.Lgs. 472/1997, secondo cui le violazioni formali prive di pregiudizio per il fisco non sono sanzionabili in modo sostanziale . Pertanto, se il credito è legittimo, l’unica conseguenza è la sanzione amministrativa a carico del professionista; il contribuente conserva il credito.
Queste pronunce confermano l’orientamento per cui la funzione del visto è di controllo preventivo, ma la sua mancanza non pregiudica un credito sostanzialmente spettante. Il principio è stato ribadito nel 2026 con l’ordinanza n. 4917, che ha ritenuto l’irregolarità del visto una violazione formale .
8.2 Ordinanza 8845/2026: controllo sostanziale e co-obbligazione del professionista
Nel 2026 la Cassazione ha affrontato un caso di visto di conformità leggero (o “visto di conformità ridotto”) rilasciato su un credito IVA inesistente. La Suprema Corte ha affermato che il professionista deve svolgere un controllo sostanziale dei documenti, accertando l’esistenza effettiva del credito, e non può limitarsi a verificare la mera presenza delle fatture . In caso contrario, il professionista risponde non solo con la sanzione del 30 % ma anche in solido per il pagamento del tributo, secondo il principio di solidarietà del diritto civile (art. 9 D.Lgs. 472/1997). Questa pronuncia ha elevato significativamente il rischio professionale, spingendo i consulenti ad adottare procedure più rigorose.
8.3 Ordinanza 11660/2024 e competenza regionale
La sentenza 11660/2024 ha rimarcato che la sanzione per visto infedele ha natura punitiva e deve essere irrogata dall’ufficio regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del professionista. Gli atti emessi da uffici diversi sono nulli . Questa pronuncia è fondamentale per eccepire l’incompetenza territoriale dell’atto e ottenere l’annullamento delle sanzioni.
8.4 Altre pronunce rilevanti
In materia di visto e compensazioni la Corte ha anche chiarito che:
- L’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria per i rimborsi IVA superiori a 30.000 € può essere sostituito dal visto di conformità . I soggetti sottoposti a revisione legale dei conti possono avvalersi della sottoscrizione del collegio sindacale in sostituzione del visto .
- Le soglie di esonero dalle apposizioni (50.000 € o 70.000 €) sono cumulabili tra crediti annuali e infrannuali: l’utilizzo del beneficio per i crediti infrannuali riduce l’ammontare disponibile per la dichiarazione annuale .
- Nei rimborsi IVA superiori a 30.000 € l’esonero dal visto può non essere concesso a soggetti con meno di due anni di attività o con accertamenti significativi negli anni precedenti .
Queste pronunce e interpretazioni confermano la complessità della materia e la necessità di un’analisi personalizzata.
9. Approfondimenti normativi e obblighi professionali
9.1 Differenza tra “visto leggero” e “visto pesante”
Il visto leggero è quello previsto per la compensazione di crediti IVA e altri tributi ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 241/1997. Il professionista deve verificare la corrispondenza tra i dati della dichiarazione e la documentazione, nonché la spettanza delle deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta . Questo controllo riguarda l’esistenza documentale dei dati ma non impone la verifica dei registri contabili.
Il visto pesante o asseverazione riguarda le dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770) o la certificazione dei bilanci, in cui il professionista deve attestare anche la corretta tenuta della contabilità e la corrispondenza con i registri contabili . In questo caso la responsabilità è più ampia: l’asseverazione attesta la veridicità della contabilità e può comportare responsabilità civile e penale.
9.2 Obbligo di assicurazione e requisiti per i professionisti
I professionisti che rilasciano il visto devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimale adeguato ai crediti certificati. La circolare 28/E/2014 ha evidenziato che la polizza deve coprire i rischi derivanti dalle attività di assistenza fiscale e dal rilascio del visto . I CAF e i professionisti devono inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della polizza e i nominativi dei responsabili; in caso di violazione sono previste sanzioni.
9.3 Trasmissione della dichiarazione e responsabilità unitaria
La prassi dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione 2019 e successive circolari) ha precisato che il professionista che rilascia il visto deve essere lo stesso che predispone e trasmette la dichiarazione . La trasmissione tramite un soggetto diverso (es. un secondo intermediario) può rendere il visto inefficace. Tale regola assicura un controllo unitario e attribuisce la responsabilità a un unico soggetto.
9.4 Verifiche e controlli per il visto
Per rilasciare il visto, il professionista deve:
- Verificare la documentazione: fatture, ricevute fiscali, certificazioni uniche, F24, contratti, modelli di dichiarazione precedenti;
- Controllare che il credito o la detrazione siano esigibili e spettanti (es. che le spese per ristrutturazione siano pagate con bonifico parlante, che i requisiti soggettivi siano soddisfatti);
- Verificare la tenuta dei registri (per il visto pesante) e la corrispondenza con i dati della dichiarazione;
- Predisporre un fascicolo contenente tutti i documenti esaminati, da conservare per almeno tredici anni, in modo da poter dimostrare il controllo svolto in caso di contestazione.
La violazione di questi obblighi può comportare, oltre alla sanzione, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a rilasciare il visto .
10. Diritti del contribuente e Statuto del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) rappresenta la carta dei diritti e delle garanzie nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Nella materia del visto di conformità e dei controlli automatizzati, alcuni principi risultano particolarmente rilevanti:
- Motivazione dell’atto: gli avvisi di recupero e le cartelle devono essere motivati indicando la norma violata, i calcoli effettuati e i presupposti di fatto. Atti motivati genericamente sono nulli.
- Contraddittorio preventivo: prima dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio deve attivare il contraddittorio con il contribuente, consentendogli di fornire chiarimenti e documenti (principio riconosciuto dalla giurisprudenza anche per i controlli formali). La mancata attivazione del contraddittorio può rendere l’atto illegittimo.
- Termini certi: il contribuente deve sapere entro quando può contestare l’atto (60 giorni) e l’amministrazione non può irrogare sanzioni dopo la scadenza dei termini di decadenza.
- Proporzionalità e buon andamento: la Corte di Cassazione applica il principio di proporzionalità per cui le sanzioni devono essere commisurate all’eventuale danno all’Erario; violazioni meramente formali, come la mancata apposizione del visto su un credito certo, non possono giustificare sanzioni eccessive .
Conoscere questi diritti consente di individuare le violazioni degli uffici e di richiedere l’annullamento degli atti illegittimi.
11. Ulteriori strumenti deflativi e procedimentali
Oltre alla rottamazione e alle procedure di sovraindebitamento, esistono numerosi strumenti deflativi e procedimentali che permettono di regolarizzare la posizione fiscale o di risolvere le controversie senza arrivare alla sentenza. Ecco i principali.
11.1 Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori e omissioni beneficiando di riduzioni sulle sanzioni e sugli interessi. La misura della riduzione varia a seconda del momento in cui si effettua il ravvedimento: entro 14 giorni (sanzione ridotta a 1/15), entro 30 giorni (1/10), entro 90 giorni (1/9), entro un anno (1/8), entro due anni (1/7), oltre due anni (1/6). Il ravvedimento può essere effettuato anche dopo la notifica dell’avviso bonario, purché non sia avvenuta la constatazione formale da parte dell’ufficio. Nel contesto del visto di conformità, il ravvedimento permette di presentare un visto rettificato e di pagare la sanzione ridotta, evitando l’avviso di recupero.
11.2 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di definire le pretese fiscali prima dell’emissione dell’atto. L’ufficio convoca il contribuente, si discute l’entità del debito e si concorda una somma da versare. Le sanzioni sono ridotte a un terzo. Questa procedura può essere utilizzata anche per regolarizzare irregolarità derivanti da un visto infedele, soprattutto quando il credito è incerto.
11.3 Definizione agevolata degli avvisi di accertamento e delle liti pendenti
Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto la definizione agevolata degli avvisi di accertamento (con riduzione delle sanzioni) e la definizione agevolata delle liti pendenti. Ad esempio, la legge di bilancio 2023 ha permesso di definire gli atti di accertamento pagando solo un terzo delle sanzioni e un interesse ridotto; la legge di bilancio 2024 ha prorogato la definizione delle liti pendenti pagando tra il 5 % e il 20 % dell’imposta a seconda del grado di giudizio. Sebbene tali misure siano soggette a scadenze, è utile consultare lo studio legale per sapere se esistono ancora finestre aperte.
11.4 Mediazione e conciliazione giudiziale
Per le controversie di valore fino a 50.000 € è obbligatoria la mediazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate prima di presentare ricorso. Anche durante il giudizio, le parti possono raggiungere una conciliazione giudiziale con riduzione delle sanzioni. La mediazione consente di evitare i tempi del processo e di ottenere sconti sulle sanzioni.
11.5 Transazione fiscale nelle procedure concorsuali
Nelle procedure di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il Fisco può aderire a una transazione fiscale, accettando il pagamento parziale del debito tributario. Questa possibilità è regolata dall’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Attraverso la transazione il contribuente può ottenere l’omologazione del concordato e la riduzione del debito tributario con l’approvazione del tribunale.
12. Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista
I controlli sui visti di conformità sono destinati a intensificarsi in un sistema fiscale che punta sempre più sull’automazione e sui dati incrociati. La normativa vigente prevede soglie elevate per l’esonero ma impone al professionista una diligenza crescente, con sanzioni severe in caso di errori. Le ultime pronunce della Corte di cassazione sottolineano che l’irregolarità del visto è una violazione formale che non priva il contribuente del credito se questo è legittimo e che il professionista deve eseguire controlli sostanziali . In questo contesto, agire tempestivamente è fondamentale: rispondere agli avvisi, conservare la documentazione, verificare la competenza dell’ufficio e, se necessario, proporre ricorso.
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Appendice A – Glossario dei principali termini e istituti
Per agevolare la comprensione dei concetti utilizzati nell’articolo, si propone un glossario dei termini più frequenti. Ogni definizione è accompagnata da spiegazioni pratiche e richiami normativi.
Visto di conformità
È l’attestazione rilasciata da un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, avvocato iscritto negli elenchi) che certifica la corrispondenza tra i dati della dichiarazione e i documenti del contribuente . Il visto garantisce la conformità delle detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta alle norme vigenti; è richiesto per compensare crediti oltre determinate soglie o per ottenere rimborsi superiori a 50.000 € (o 70.000 € per soggetti con elevata affidabilità fiscale). Esistono due tipi di visto: leggero (controllo documentale) e pesante/asseverazione (controllo anche della contabilità).
Compensazione orizzontale
Si definisce compensazione orizzontale l’utilizzo di crediti d’imposta per pagare debiti di natura diversa (es. utilizzare un credito IVA per pagare IRAP, IMU o contributi INPS). La compensazione avviene tramite modello F24 e permette di ridurre l’esborso finanziario. Oltre la soglia di 5.000 € per l’IVA e 50.000 €/70.000 € per i soggetti ISA, è necessario il visto di conformità . Le compensazioni sono tracciate dall’Agenzia delle Entrate e soggette a controlli automatizzati.
Rimborso IVA
I soggetti passivi IVA che vantano un eccedenza di imposta a credito possono chiederne il rimborso in denaro. Per importi superiori a 30.000 € occorre prestare garanzia o apporre il visto di conformità. Per rimborsi superiori a 50.000 € (o 70.000 € per i soggetti ISA) è richiesto il visto . Il rimborso può essere chiesto annualmente (con la dichiarazione) o trimestralmente con il modello IVA TR.
Credito inesistente e credito non spettante
Il credito inesistente è quello che non ha alcun titolo nella contabilità: ad esempio un credito IVA derivante da fatture false o da operazioni mai effettuate. In questo caso la sanzione è più elevata e il professionista può rispondere anche in solido . Il credito non spettante è invece quello che esiste ma non può essere utilizzato perché non sono rispettati i requisiti (es. credito maturato ma non ancora esigibile). Le sanzioni sono differenti e variano dal 30 % al 200 % dell’imposta.
Indici sintetici di affidabilità (ISA)
Gli ISA sono strumenti statistici introdotti per valutare l’affidabilità fiscale dei contribuenti. Essi attribuiscono un punteggio da 1 a 10 sulla base dei dati dichiarativi e di settore. Chi ottiene punteggi elevati (almeno 8 o 9) può beneficiare di premi di affidabilità, come l’esonero dal visto di conformità fino a 70.000 € , l’esclusione da alcuni controlli o la riduzione dei termini di accertamento. Gli ISA sono richiesti annualmente per imprese e professionisti che esercitano attività soggette a studi di settore.
Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il CPB è un accordo biennale con l’Agenzia delle Entrate introdotto dalla riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 81/2025). Consiste nella determinazione anticipata del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per due periodi d’imposta, sulla base di algoritmi e dati di settore. Chi accetta la proposta del Fisco ottiene protezione da accertamenti (salvo rari casi), semplificazioni contabili ed esonero dal visto di conformità per crediti IVA fino a 70.000 € . È applicabile ai titolari di partita IVA con ISA elevato; l’adesione avviene entro il 30 settembre e vincola il contribuente al pagamento dell’imposta concordata.
Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
L’OCC è un ente istituito dalla L. 3/2012 e ora regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ha il compito di assistere i debitori sovraindebitati nella presentazione del piano del consumatore, nell’accordo di ristrutturazione o nel concordato minore . L’OCC nomina un gestore della crisi che analizza la situazione del debitore, predispone la proposta ai creditori e vigila sull’esecuzione. L’Avv. Monardo è gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
Esdebitazione
L’esdebitazione è l’effetto liberatorio che si ottiene al termine di una procedura di sovraindebitamento o di liquidazione controllata: il debitore è liberato dai debiti residui non soddisfatti. Può essere concessa nel piano del consumatore, nell’accordo di ristrutturazione e, in alcuni casi, al termine di un concordato preventivo. L’esdebitazione consente di ripartire senza il peso dei debiti pregressi.
Rottamazione
Con il termine rottamazione si indicano le procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Le prime rottamazioni (DL 193/2016, DL 148/2017, DL 119/2018) hanno consentito di pagare solo il capitale e l’aggio, azzerando sanzioni e interessi. La rottamazione-quater (L. 197/2022) ha riguardato i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022; la rottamazione-quinquies (L. 199/2025) ha coinvolto i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 . La domanda per quest’ultima doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026.
Piano del consumatore
È una procedura riservata alle persone fisiche non imprenditori che versano in uno stato di sovraindebitamento. Permette di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale o dilazionato dei debiti con l’assistenza dell’OCC. Il piano deve essere omologato dal tribunale e, se eseguito correttamente, conduce all’esdebitazione .
Concordato minore
È la procedura di crisi destinata agli imprenditori sotto soglia (piccole imprese e professionisti) che non possono accedere al concordato preventivo ordinario. Consente di proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti; deve essere approvato dal tribunale e, se omologato, produce effetti esdebitativi simili a quelli del piano del consumatore.
Ravvedimento operoso
Istituto che consente al contribuente di sanare spontaneamente violazioni dichiarative e di versamento pagando l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta in base al momento in cui avviene il ravvedimento. È regolato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Nel contesto del visto di conformità, il ravvedimento può essere utilizzato per regolarizzare l’omessa apposizione del visto con una sanzione ridotta.
Statuto del contribuente
La Legge 212/2000 enuncia i diritti fondamentali del contribuente: chiarezza e motivazione degli atti, contraddittorio preventivo, irretroattività delle norme tributarie, diritto a interpellare l’amministrazione. È una fonte di rango primario cui devono conformarsi tutti gli atti dell’Agenzia delle Entrate. Il rispetto dello Statuto è invocabile nelle controversie sul visto di conformità, soprattutto per eccepire vizi di motivazione e violazioni del contraddittorio.
Appendice B – Cronologia delle principali modifiche normative sul visto di conformità
La disciplina del visto di conformità si è evoluta nel tempo in risposta alla necessità di prevenire frodi e al contempo semplificare gli adempimenti per i contribuenti affidabili. Di seguito una cronologia delle tappe principali:
- 1997 – Introduzione del visto di conformità: con il D.Lgs. 241/1997 (artt. 35 e 39) viene istituito il visto di conformità per i sostituti d’imposta e per i soggetti che intendono compensare crediti tributari. Sono stabiliti l’obbligo di verificare la corrispondenza dei dati e le sanzioni in caso di visto infedele.
- 1999 – Regolamento attuativo (D.M. 164/1999): il decreto ministeriale disciplina le modalità di rilascio del visto, distinguendo tra visto leggero e asseverazione e specificando i controlli da effettuare .
- 2004 – Legge finanziaria 2005 (L. 311/2004): si prevede la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di recuperare il credito utilizzato senza visto solo quando il visto manca o è apposto da soggetti non abilitati.
- 2013 – Legge di stabilità (L. 147/2013): estende l’obbligo del visto di conformità alle compensazioni di crediti superiori a 15.000 € (prima soglia generalizzata) e prevede la sanzione del 30 % a carico del professionista.
- 2014 – Circolare 28/E: l’Agenzia chiarisce l’operatività delle nuove soglie e specifica che il professionista deve verificare la spettanza delle deduzioni e la corretta tenuta dei registri; introduce l’obbligo di polizza assicurativa e identifica i soggetti abilitati .
- 2015-2017 – Decreti di semplificazione e D.L. 50/2017: viene introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva per compensazioni superiori a 5.000 €; la soglia per l’esonero del visto viene fissata a 50.000 €; si istituisce la disciplina del credito inesistente con sanzioni elevate.
- 2019 – Provvedimento AE 27.4.2019: l’Agenzia stabilisce che per l’esonero dal visto (soglia di 50.000 €) occorre un punteggio ISA almeno pari a 8; il credito infrannuale concorre al raggiungimento della soglia cumulativa .
- 2024 – Decreto adempimenti (D.Lgs. 1/2024): innalza la soglia per l’esonero dal visto da 50.000 € a 70.000 € per i soggetti con punteggio ISA ≥9 e conferma la soglia di 50.000 € per i soggetti con punteggio ISA ≥8 . Introduce la possibilità per i contribuenti virtuosi di avvalersi del maggior limite anche per i rimborsi .
- 2025 – Provvedimento AE 11.4.2025 e normative sul CPB: l’Agenzia conferma le soglie di 70.000 € e 50.000 €; avvia le sperimentazioni del Concordato Preventivo Biennale e riconosce l’esonero dal visto ai soggetti che aderiscono al CPB .
- 2026 – Pronunce giurisprudenziali: la Cassazione ribadisce che l’omissione del visto è violazione formale , che il professionista deve compiere controlli sostanziali e che la competenza a irrogare la sanzione spetta all’ufficio regionale . Queste pronunce influenzano l’interpretazione applicativa delle norme.
La cronologia evidenzia l’andamento oscillante del legislatore, che ha alternato fasi di irrigidimento (introduzione della soglia di 15.000 € nel 2013) a fasi di semplificazione e premialità (incremento a 70.000 € nel 2024), con lo scopo di trovare un equilibrio tra controllo e fiducia nel contribuente virtuoso.
Appendice C – Checklist operativa per contribuente e professionista
Questa lista di controllo riepiloga le azioni da compiere per evitare contestazioni sul visto di conformità e per affrontare al meglio un eventuale controllo.
Per il contribuente
- Verifica dell’obbligo di visto: prima di utilizzare crediti in compensazione, verifica se superi le soglie di 5.000 € (per l’IVA) e di 50.000 €/70.000 € (per i soggetti ISA). Se necessario, contatta un professionista per il rilascio del visto.
- Conservazione della documentazione: custodisci in modo ordinato fatture, registri contabili, F24, contratti e tutti i documenti che giustificano crediti e detrazioni. In caso di superbonus conserva asseverazioni e visto di conformità.
- Scegli un professionista qualificato: accertati che il professionista sia iscritto all’albo e abilitato al rilascio del visto; chiedi conferma della sua polizza assicurativa e dell’esperienza in materia tributaria.
- Punteggio ISA e CPB: se sei soggetto agli ISA verifica il punteggio e valuta l’adesione al Concordato Preventivo Biennale per usufruire delle soglie maggiorate. Conserva la documentazione che attesta il punteggio.
- Risposta tempestiva agli avvisi: non ignorare avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità o inviti al contraddittorio. Rispondi entro i termini e allega tutta la documentazione. Se necessario, richiedi la sospensione.
- Valuta le procedure agevolate: informati su rottamazioni, rateazioni, ravvedimento operoso e definizioni agevolate. Agire per tempo può ridurre sanzioni e interessi.
- Monitora le scadenze: segna sul calendario le date di versamento delle rate della rottamazione, della dichiarazione dei redditi e degli F24. Un pagamento in ritardo può far decadere i benefici.
- Richiedi assistenza legale: se ricevi atti complessi o se il tuo credito è contestato, rivolgiti a uno studio legale esperto che possa analizzare l’atto, presentare ricorso e proporti le soluzioni più adatte.
Per il professionista
- Aggiornamento normativo: mantieniti aggiornato sulle modifiche legislative e sulle pronunce della Cassazione. Consulta circolari, provvedimenti e sentenze per rilasciare visti conformi.
- Verifica documentale rigorosa: esamina attentamente la documentazione fornita dal cliente; accertati dell’esistenza e dell’esigibilità dei crediti; per il visto pesante verifica anche la tenuta della contabilità.
- Predisposizione del fascicolo: conserva copia della dichiarazione, dei documenti esaminati, delle evidenze dei controlli e del contratto con il cliente. Questo fascicolo sarà utile in caso di contestazioni.
- Polizza assicurativa adeguata: sottoscrivi una polizza di responsabilità civile professionale con massimale adeguato ai crediti certificati . Comunica all’Agenzia delle Entrate i dati della polizza e il nominativo del responsabile.
- Trasmissione unitaria della dichiarazione: assicurati di essere tu stesso a inviare la dichiarazione telematica; non delegare a soggetti terzi. In caso di visto rilasciato ma dichiarazione trasmessa da altro intermediario, la certificazione è inefficace .
- Consulenza preventiva: informa i clienti sulle soglie di esonero, sulle opportunità offerte da ISA e CPB e sulle procedure deflative. Suggerisci strategie per pianificare l’utilizzo dei crediti in modo efficiente.
- Gestione delle contestazioni: se l’ufficio contesta un visto, collabora con il cliente per fornire chiarimenti; se la contestazione è fondata, valuta il ravvedimento operoso; se l’atto è illegittimo, assiste il cliente nel ricorso.
- Aggiornamento professionale e formazione del team: partecipa a corsi di aggiornamento, leggi le novità normative e forma i tuoi collaboratori affinché siano allineati con le procedure corrette.
Questa checklist aiuta a prevenire errori e a gestire tempestivamente eventuali contestazioni sul visto di conformità. Un comportamento diligente del contribuente e del professionista riduce i rischi e garantisce il pieno utilizzo dei crediti tributari.
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