Controlli Fiscali Sui Forfettari Con Accessi In Sede: Come Difendersi Legalmente

Introduzione

I contribuenti che hanno scelto il regime forfettario costituiscono una quota rilevante di professionisti, artigiani e piccoli imprenditori italiani. Questa formula fiscale, introdotta con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, permette di determinare il reddito in modo semplificato applicando un coefficiente di redditività e una imposta sostitutiva al 15 % (o 5 % per le start‑up). Per poter beneficiare del regime forfettario occorre rispettare una serie di requisiti, tra cui il limite massimo di ricavi e compensi di 85.000 euro annui e l’assenza di spese per lavoro dipendente superiori a 20.000 euro.

Nonostante la sua apparente semplicità, il regime forfettario espone i contribuenti a controlli fiscali mirati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Negli ultimi anni, a seguito di pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il legislatore italiano ha introdotto nuovi obblighi per l’amministrazione finanziaria, imponendo motivazioni più stringenti per l’accesso nei locali del contribuente e maggiori garanzie nel contraddittorio. Gli accessi in sede rappresentano la fase più invasiva del controllo: funzionari e militari possono entrare negli uffici e nei laboratori per ispezionare documenti, registrazioni contabili e strumenti informatici, raccogliendo elementi che saranno poi utilizzati per l’eventuale avviso di accertamento .

Per un imprenditore o un professionista in regime forfettario, subire un accesso in sede può essere fonte di forte stress: errori formali, omesse registrazioni o semplici sviste possono far scattare sanzioni pesanti e, nei casi più gravi, determinare la fuoriuscita dal regime agevolato con effetto retroattivo. Allo stesso tempo, le difese previste dalla legge sono numerose ma spesso poco conosciute. Questo articolo fornisce un’analisi completa e aggiornata al 22 giugno 2026 su come affrontare i controlli fiscali con accessi in sede, quali diritti spettano al contribuente e quali strategie legali possono essere messe in campo per annullare o ridurre gli atti impositivi.

Perché leggere questo articolo

  • Rischi reali: superare la soglia di 85.000 euro, anche involontariamente, comporta la fuoriuscita dal forfettario; percepire compensi non dovuti e poi restituirli non evita il superamento del limite .
  • Errori da evitare: non fornire tutta la documentazione o non farsi assistere da un professionista durante l’accesso può portare a verbali sfavorevoli; esistono limiti di durata dell’ispezione e doveri di motivazione dell’autorizzazione .
  • Urgenze: spesso le impugnazioni contro avvisi di accertamento devono essere presentate entro 60 giorni dal ricevimento; conoscere i termini è fondamentale per non decadere dal diritto di ricorso.

Presentazione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

Per affrontare adeguatamente un controllo fiscale occorre l’assistenza di professionisti esperti.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario, bancario e societario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti in tutta Italia, specializzati in fiscalità delle imprese, contenzioso tributario e procedimenti esecutivi. Le principali qualifiche dell’Avv. Monardo includono:

  • Avvocato cassazionista: abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
  • Coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario, tributario e delle procedure esecutive; fornisce assistenza sia giudiziale sia stragiudiziale per imprese e privati.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze nella composizione negoziata per evitare la liquidazione giudiziale.

Lo staff dell’Avv. Monardo include avvocati specializzati in diritto tributario, diritto penale tributario, diritto bancario e contabilità aziendale, nonché commercialisti capaci di ricostruire la contabilità e predisporre le memorie difensive. Questa sinergia permette di offrire:

  • Analisi dell’atto: esame del verbale di accesso, del processo verbale di constatazione (PVC) e degli atti successivi per individuare vizi di legittimità.
  • Ricorsi e sospensioni: predisposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agenzia della Riscossione per definizioni agevolate, rateazioni o transazioni fiscali.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: assistenza nella procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) per tutelare il patrimonio del contribuente.

Contattaci

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il nostro team valuterà la tua situazione e individuerà la strategia più efficace per difenderti.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere le regole che disciplinano i controlli fiscali ai contribuenti in regime forfettario occorre analizzare le principali fonti normative e pronunce giurisprudenziali. Di seguito vengono esposti i riferimenti più rilevanti, aggiornati alla normativa vigente al 22 giugno 2026.

La disciplina del regime forfettario (Legge 190/2014)

L’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito, a decorrere dal 2015, il regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (c.d. regime forfettario). I commi 54‑89 definiscono requisiti, modalità di accesso e di cessazione, calcolo del reddito e obblighi contributivi. I principali elementi sono:

  • Limite di ricavi/compensi: possono accedere al regime le persone fisiche il cui volume d’affari dell’anno precedente non supera 85.000 euro. Per chi opera in più attività si sommano tutti i ricavi/compensi .
  • Spese per lavoro dipendente: la somma delle spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori non deve superare 20.000 euro.
  • Esclusioni: sono escluse dal regime le persone fisiche che partecipano a società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti; i soggetti che utilizzano regimi speciali IVA; i non residenti salvo che producano almeno il 65 % dei ricavi in Italia .
  • Determina del reddito: il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività (variabile dal 40 % all’86 % a seconda del codice ATECO). Le spese non sono deducibili analiticamente; i contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito .
  • Imposta sostitutiva: sul reddito determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP pari al 15 % (ridotta al 5 % per i primi cinque anni di attività, se sussistono determinate condizioni di start‑up) .
  • Decadenza dal regime: il superamento del limite di 85.000 euro provoca l’uscita dal regime nell’anno successivo; se si superano 100.000 euro si esce dal regime a partire dallo stesso anno in cui si è superato il limite .
  • Obblighi: il forfettario è esonerato dalla liquidazione e versamento dell’IVA e dalla tenuta delle scritture contabili, ma deve comunque numerare e conservare le fatture emesse e ricevute .
  • Contributi previdenziali: i contribuenti forfettari iscritti all’INPS commercianti e artigiani beneficiano di una riduzione del 35 % dei contributi .

Novità 2025‑2026

Con la legge di bilancio 2025 (legge 108/2025) non sono stati modificati i limiti di accesso al regime forfettario, che rimangono fissati in 85.000 euro. Nel 2026 sono però aumentate le indennità e le soglie dei bonus fiscali, ma per il regime forfettario la disciplina resta invariata. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 26 del 20 febbraio 2026, ha chiarito che le somme erroneamente percepite e successivamente restituite concorrono comunque alla verifica del limite di 85.000 euro . Il principio di cassa puro impone che tutti i compensi incassati, anche se indebitamente corrisposti, siano computati nel periodo di incasso; la restituzione nell’anno successivo non retroagisce. Nel caso di superamento del limite il contribuente fuoriesce dal regime forfettario per l’anno successivo, ma può presentare istanza di rimborso della maggiore imposta versata .

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali: Articolo 33 DPR 600/1973

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 regola le modalità di accertamento delle imposte sui redditi. L’articolo 33 disciplina gli accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente:

  • Applicazione dell’art. 52 del DPR 633/1972: per eseguire accessi e ispezioni presso le sedi dei contribuenti, gli uffici delle imposte possono adottare le disposizioni previste dall’art. 52 del DPR IVA .
  • Raccolta di dati e informazioni: gli uffici possono richiedere a istituti di credito, società e altri enti informazioni e dati utili all’accertamento; la Guardia di Finanza collabora all’acquisizione .
  • Autorizzazioni: i funzionari incaricati devono essere muniti di autorizzazione scritta dell’amministrazione finanziaria contenente l’indicazione dello scopo e della durata della verifica . L’accesso deve avvenire in presenza del titolare dell’impresa o di un suo delegato.
  • Limiti: gli accessi devono essere coordinati per evitare ripetute verifiche presso lo stesso contribuente; i risultati delle ispezioni di un ufficio devono essere comunicati ad altri uffici che intendono procedere ad analoghi controlli .
  • Obbligo di redigere verbale: al termine dell’accesso occorre redigere un verbale in cui sono riportate le domande rivolte e le risposte del contribuente .

Il mancato rispetto di queste norme può comportare la nullità dell’atto di accertamento che ne deriva; l’accesso irregolare produce un vizio che può essere fatto valere in sede contenziosa.

Accessi ai fini IVA: Articolo 52 DPR 633/1972

L’articolo 52 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (legge IVA) definisce nel dettaglio le modalità operative degli accessi, ispezioni e verifiche ai fini dell’IVA ma, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del DPR 600/1973, tali regole si applicano anche al controllo delle altre imposte. I punti salienti sono:

  • Autorizzazione e motivazione: gli accessi in locali destinati all’esercizio di attività d’impresa o professione possono essere effettuati da funzionari autorizzati con atto motivato da un dirigente dell’amministrazione; l’autorizzazione deve indicare gli elementi che giustificano l’accesso .
  • Accesso a locali adibiti a uso abitativo: per entrare in abitazioni occorre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (pubblico ministero); ciò vale anche quando l’abitazione coincide con il luogo di esercizio dell’attività .
  • Presenza del contribuente: l’accesso e la perquisizione devono avvenire in presenza del titolare dell’attività o di un suo incaricato .
  • Forzatura di luoghi chiusi: l’apertura di pacchi, plichi sigillati o casseforti richiede l’autorizzazione del pubblico ministero .
  • Estensione ai documenti informatici: l’ispezione riguarda libri, registri, documenti e dati informatici; il rifiuto di esibire i documenti non può giovare al contribuente .
  • Verbale di chiusura: al termine delle operazioni va redatto un verbale con le richieste formulate e le dichiarazioni del contribuente, di cui deve essere rilasciata copia .

Il rispetto di queste condizioni è fondamentale: un accesso effettuato senza autorizzazione motivata, in assenza del contribuente o senza verbale può essere contestato e condurre alla nullità dell’accertamento.

Diritti del contribuente durante le verifiche: Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) e modifiche del D.Lgs. 219/2023

La legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) è la carta fondamentale delle garanzie in materia tributaria. L’articolo 12, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, rafforza i diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Le principali previsioni sono:

  • Motivazione dell’accesso e orari: tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali devono essere basati su esigenze effettive di indagine e devono svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio, arrecando la minore turbativa possibile .
  • Informazione e assistenza professionale: al momento dell’inizio della verifica, il contribuente deve essere informato delle ragioni dell’accesso e ha diritto a farsi assistere da un professionista abilitato (avvocato, commercialista) .
  • Esame dei documenti altrove: su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti può essere effettuato presso l’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste .
  • Verbalizzazione delle osservazioni: le osservazioni e i rilievi del contribuente o del professionista devono essere riportati nel processo verbale .
  • Limiti di durata: la presenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 30 giorni per casi complessi; per imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi il limite è di 15 giorni, entro un trimestre . I giorni si calcolano solo per le giornate di effettiva presenza.
  • Garante del contribuente: se il contribuente ritiene che i verificatori agiscano in violazione di legge, può rivolgersi al Garante del contribuente . Il nuovo articolo 13, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, istituisce il Garante nazionale del contribuente, con poteri di raccomandazione, ispezione e monitoraggio .

Queste norme mirano a bilanciare i poteri investigativi dell’amministrazione finanziaria con il diritto alla difesa e alla privacy del contribuente, in linea con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il principio del contraddittorio preventivo

Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto e rafforzato il principio del contraddittorio preventivo. Prima di emettere un avviso di accertamento, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire osservazioni e chiarimenti. Le novità principali sono:

  • Obbligatorietà: salvo poche eccezioni (atti automatizzati o semiautomatizzati), l’atto impositivo può essere emesso solo dopo che l’Agenzia ha inviato al contribuente l’invito a comparire o la lettera di compliance e ha valutato le sue osservazioni.
  • Motivazione rafforzata: l’avviso di accertamento deve contenere l’analisi delle osservazioni presentate; la loro mancata considerazione comporta l’annullabilità dell’atto per violazione del contraddittorio.
  • Estensione temporale: l’obbligo di contraddittorio si applica agli atti emessi dal 18 gennaio 2024 in avanti.

Queste modifiche hanno un impatto significativo sui forfettari: un accesso in sede senza successivo invito al contraddittorio può rendere l’atto nullo.

Giurisprudenza recente

Le norme su accessi e verifiche sono state interpretate dai giudici tributari, dalla Corte di Cassazione e, in ambito sovranazionale, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Alcune sentenze recenti sono di particolare interesse.

Cassazione – Ordinanza n. 25049/2025

Con ordinanza n. 25049/2025 depositata l’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della motivazione dell’autorizzazione richiesta per eseguire accessi domiciliari. La Cassazione ha affermato che:

  • l’autorizzazione del pubblico ministero per accedere nella privata abitazione deve contenere specifiche indicazioni sui gravi indizi di violazione; una motivazione generica è insufficiente;
  • qualora l’autorizzazione si limiti a richiamare la richiesta della Guardia di Finanza senza allegarla, l’atto è nullo; è necessario depositare gli atti che contengono i gravi indizi ;
  • la mancata motivazione comporta la nullità dell’accesso e, di conseguenza, l’invalidità dell’avviso di accertamento che ne deriva.

Questa ordinanza rafforza la tutela dei contribuenti anche in forza dei principi espressi dalla Corte europea.

CEDU – Causa Italgomme Pneumatici Srl c. Italia (sentenza 6 febbraio 2025)

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sul sistema italiano degli accessi fiscali con la sentenza Italgomme Pneumatici Srl c. Italia del 6 febbraio 2025. La Corte ha ritenuto che la legislazione italiana non prevedesse limiti sufficienti alla discrezionalità dell’amministrazione finanziaria; in particolare:

  • l’accesso fiscale è ritenuto una intrusione nel diritto al rispetto della vita privata e della sede aziendale garantito dall’articolo 8 CEDU;
  • la normativa italiana non definiva con precisione i casi in cui l’autorizzazione era necessaria, lasciando ampi margini di discrezionalità alle autorità;
  • la Corte di Cassazione italiana aveva spesso ritenuto l’autorizzazione un mero formalismo e aveva ammesso l’utilizzo di documenti non espressamente indicati nel provvedimento .

La CEDU ha quindi condannato l’Italia, affermando che il sistema viola i diritti fondamentali e imponendo una revisione della normativa . In risposta, il legislatore ha introdotto nel 2025 e 2026 norme che rafforzano l’obbligo di motivazione e il contraddittorio, come visto sopra.

Altri orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione 2026: diverse sentenze del 2026 hanno confermato che la fuoriuscita dal regime forfettario per superamento del limite di 85.000 euro non può essere evitata anche in presenza di somme erroneamente incassate; la verifica va fatta per cassa .
  • Giustizia Tributaria: le Corti di giustizia tributaria di merito hanno applicato con severità i limiti di durata delle verifiche e hanno annullato avvisi in assenza del contraddittorio preventivo.

Procedura passo per passo: cosa succede dopo la notifica e durante l’accesso

Affrontare un accesso fiscale richiede conoscenza delle fasi procedimentali e dei termini. Di seguito una guida che illustra cronologicamente i passaggi principali.

1. Prevenzione e selezione del contribuente

L’Agenzia delle Entrate utilizza algoritmi e banche dati per selezionare i contribuenti a rischio evasione, analizzando incroci di fatture elettroniche, dati bancari e indici di coerenza. Nel regime forfettario, i controlli mirano soprattutto al rispetto del limite di ricavi, alla corretta applicazione del coefficiente di redditività e all’eventuale presenza di costi o fatturazione non coerente.

Le cause più frequenti di selezione sono:

  • Superamento del limite di 85.000 euro o incassi vicini alla soglia;
  • Utilizzo improprio di fatture forfettarie per operazioni in realtà riconducibili a società o a contratti di lavoro subordinato (fenomeno delle false partite IVA);
  • Sospetto di sotto‑fatturazione o di cessione di beni senza fattura;
  • Segnalazioni da parte di clienti o dipendenti.

2. Invito al contraddittorio o questionario

Prima di procedere all’accesso in sede, l’amministrazione può inviare al contribuente una comunicazione di anomalie o un invito a comparire. Con il D.Lgs. 219/2023 è diventato obbligatorio attivare il contraddittorio preventivo. Il contribuente deve rispondere entro un termine (generalmente 15 o 30 giorni). È consigliabile farsi assistere subito da un professionista per predisporre memorie e documenti e, se necessario, regolarizzare spontaneamente la posizione.

3. Autorizzazione e avviso di accesso

Se il contraddittorio non è sufficiente, l’ufficio può autorizzare l’accesso. L’autorizzazione deve essere motivata e firmata da un dirigente; per i locali adibiti ad abitazione occorre il decreto del pubblico ministero . In genere l’accesso avviene senza preavviso per evitare l’occultamento di documenti, ma la legge prevede che gli operatori spieghino immediatamente al contribuente i motivi della visita .

4. Ingresso e identificazione degli operatori

Al loro arrivo, i funzionari devono:

  1. Identificarsi mostrando il tesserino di riconoscimento e l’atto di autorizzazione;
  2. Informare il contribuente delle ragioni dell’accesso e dei diritti di assistenza legale ;
  3. Richiedere la presenza del titolare o di un delegato. Se il titolare è assente, la verifica può essere eseguita in presenza di un rappresentante legale, di un dipendente o di un consulente.

5. Svolgimento della verifica in sede

Durante l’accesso, gli ispettori possono:

  • Esaminare libri e registri contabili, fatture, contratti, corrispondenza commerciale e dati memorizzati nei computer e nei dispositivi elettronici .
  • Effettuare rilievi fisici sui beni (ad esempio contare merce in magazzino o verificare i metri quadri del laboratorio).
  • Copiare dati su supporti informatici; l’uso di smartphone e fotografia dei documenti deve essere limitato al necessario e indicato nel verbale.
  • Domandare chiarimenti al contribuente o ai dipendenti.

Il contribuente ha diritto a:

  • Assistenza di un professionista: può contattare il proprio avvocato o commercialista per essere affiancato durante l’accesso;
  • Richiedere lo spostamento dell’esame dei documenti presso l’ufficio dell’amministrazione o lo studio del professionista ;
  • Partecipare attivamente alle operazioni, formulando osservazioni che devono essere verbalizzate ;
  • Richiedere copie del verbale finale e di eventuali estrazioni digitali.

6. Durata dell’accesso e sospensione

La permanenza degli operatori presso la sede del contribuente deve rispettare i limiti di durata. Per le imprese ordinarie il limite è di 30 giorni lavorativi prorogabile di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi . Per i contribuenti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi (categoria in cui rientrano la maggior parte dei forfettari) il limite è di 15 giorni in un trimestre .

Se la verifica si protrae oltre questi termini senza valida motivazione, il contribuente può:

  • Chiedere al dirigente della direzione provinciale un provvedimento di sospensione;
  • Segnalare la violazione al Garante del contribuente ;
  • Far valere l’illegittimità della verifica nel successivo contenzioso.

7. Processo verbale di chiusura e osservazioni

Al termine della verifica gli ispettori redigono un processo verbale di constatazione (PVC) in cui riportano le operazioni compiute, le richieste e le risposte, gli eventuali rilievi e le osservazioni del contribuente . Il contribuente ha facoltà di:

  • Fare osservazioni scritte entro 60 giorni dalla firma del PVC; l’Agenzia ha l’obbligo di tenerne conto e di motivare l’avviso di accertamento in relazione alle osservazioni;
  • Proporre definizioni agevolate, come l’adesione all’accertamento o il ravvedimento operoso, per regolarizzare la posizione con una riduzione delle sanzioni.

8. Avviso di accertamento

Dopo aver valutato le osservazioni, l’ufficio può emanare l’avviso di accertamento. Nel regime forfettario, le contestazioni più frequenti riguardano:

  • Sforamento del limite di 85.000 euro o 100.000 euro;
  • Compensi non dichiarati o fatturati con codici ATECO diversi;
  • Utilizzo indebito del regime forfettario (ad esempio, quando il contribuente svolge di fatto un’attività in forma societaria).

L’avviso deve contenere la motivazione, l’indicazione delle prove raccolte e il calcolo dell’imposta sostitutiva e delle sanzioni. Il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) chiedendo eventualmente la sospensione dell’atto.

Difese e strategie legali

Essere preparati e affiancati da professionisti può fare la differenza tra l’accettazione di un accertamento e la sua totale o parziale annullabilità. Di seguito sono illustrate le principali strategie difensive e i vizi che possono rendere illegittimo un accesso o un avviso di accertamento.

1. Verificare la legittimità dell’autorizzazione

L’atto di autorizzazione è la base giuridica che consente ai funzionari di entrare nei locali del contribuente. Occorre controllare:

  • Motivazione concreta: deve indicare le ragioni specifiche per cui l’accesso è necessario; un richiamo generico a controlli ordinari o a normative senza dettagli può essere illegittimo. La Cassazione ha chiarito che l’autorizzazione per l’accesso domiciliare deve contenere la descrizione dei gravi indizi .
  • Competenza del dirigente: l’autorizzazione deve essere firmata da un dirigente legittimato; se sottoscritta da un funzionario privo di potere la verifica è nulla.
  • Relazione con la richiesta del reparto operante: se l’autorizzazione si limita a citare la richiesta della Guardia di Finanza senza allegarla, l’accesso è viziato .

L’avvocato può richiedere l’esibizione dell’autorizzazione e, se non è valida, impugnarla.

2. Contestare le modalità dell’accesso

I principali profili da verificare sono:

  • Orario e durata: se l’accesso avviene fuori dall’orario di lavoro o dura più del consentito, si può eccepire la violazione dell’art. 12 dello Statuto .
  • Presenza del titolare: l’assenza del contribuente o di un delegato può rendere nulli gli atti raccolti; la verifica in sua assenza è consentita solo in casi eccezionali (ad esempio quando il titolare si rifiuta di collaborare).
  • Verbale incompleto: la mancata indicazione delle domande e delle risposte, l’omessa verbalizzazione delle osservazioni del contribuente o l’assenza della firma sono vizi gravi.
  • Copia del verbale: se il contribuente non riceve copia del verbale di chiusura, non può presentare osservazioni; ciò comporta la nullità dell’accertamento.
  • Utilizzo di documenti non autorizzati: la giurisprudenza ha considerato illegittimo l’uso di dati acquisiti in modo difforme da quanto autorizzato.

3. Far valere la violazione del contraddittorio

Il contraddittorio preventivo è un diritto fondamentale: la mancata convocazione del contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento rende l’atto annullabile. Occorre verificare se:

  • L’amministrazione ha inviato l’invito al contraddittorio previsto dal D.Lgs. 219/2023;
  • Il contribuente ha avuto il tempo di presentare osservazioni (almeno 60 giorni);
  • L’avviso di accertamento contiene la valutazione delle osservazioni; in caso contrario, l’atto può essere impugnato per difetto di motivazione.

4. Dimostrare la regolarità del regime forfettario

Molti accertamenti si basano su presunzioni (ad esempio, incassi superiori alla soglia). Le difese utili sono:

  • Dimostrare l’esistenza di cause eccezionali (es. incassi una tantum derivanti da cessione di beni strumentali, indennità o risarcimenti) che non rientrano nei compensi rilevanti;
  • Documentare la restituzione di somme indebitamente percepite e richiedere la riliquidazione dell’imposta: non evita la fuoriuscita ma consente il rimborso ;
  • Provare di non aver svolto altre attività o di non partecipare a società che escludono il regime;
  • Verificare l’errata applicazione del coefficiente di redditività (sovente la Guardia di Finanza applica coefficienti diversi per attività multiple); è possibile opporsi con perizie contabili.

5. Impugnare l’avviso di accertamento

Se, dopo l’accesso, l’ufficio emette l’avviso di accertamento, il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni presso la Corte di Giustizia Tributaria. Le argomentazioni possono riguardare:

  • Vizi formali: difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 dello Statuto (obbligo di motivare gli atti), inidoneità della firma.
  • Irritualità dell’accesso: mancata autorizzazione, superamento dei termini, violazione del contraddittorio.
  • Vizi sostanziali: errata qualificazione dei ricavi, errato calcolo del coefficiente, mancata considerazione delle deduzioni (contributi previdenziali versati).
  • Disapplicazione di sanzioni: sussistenza di cause di non punibilità (esimente per incertezza normativa), buona fede, colpevolezza attenuata; possibilità di invocare la non applicazione del raddoppio dei termini per non depositata la dichiarazione.

L’assistenza di avvocati e commercialisti specializzati è fondamentale per predisporre un ricorso tecnicamente fondato e sostenuto da perizie contabili.

6. Procedimenti penali e sequestri

In caso di emersione di reati tributari (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele), l’ispezione può sfociare in una notizia di reato trasmessa alla Procura. La legge prevede l’utilizzo di misure cautelari reali (sequestro preventivo, confisca per equivalente). La difesa potrà essere orientata a dimostrare l’assenza di dolo e a richiedere il sequestro solo per l’imposta evasa. Negli ultimi anni la Cassazione ha posto l’accento sulla necessità che i sequestri siano proporzionati e motivati.

7. Rateizzazione e definizione agevolata del debito

Se, all’esito del contenzioso, il debito viene confermato o il contribuente decide di chiudere la controversia, l’ordinamento prevede varie soluzioni per rateizzare o definire l’importo:

  • Rateazione ordinaria: la riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) permette di rateizzare il debito fino a 72 rate mensili, previa domanda e presentazione di documentazione economica.
  • Accertamento con adesione: permette di definire l’accertamento prima del ricorso, pagando imposta e sanzioni ridotte; include la possibilità di rateizzazione.
  • Ravvedimento operoso: se prima dell’atto finale il contribuente regolarizza spontaneamente, le sanzioni sono ridotte.

Definizioni agevolate in vigore al 2026

La rottamazione-quater introdotta dalla legge 197/2022 e prorogata dalla legge 179/2023 consente di definire i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Al 2026 le rate restanti devono essere pagate secondo il calendario stabilito: la 12ª rata (o 11ª per le aree colpite da calamità) va versata entro 31 maggio 2026, con tolleranza di cinque giorni; il termine finale è stato dunque 8 giugno 2026 . Chi non paga perde i benefici. Non è più possibile aderire a questa definizione, ma è ancora possibile pagare le rate pendenti.

La rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge 199/2025 consentiva di definire i carichi affidati nel periodo 1º luglio 2022‑30 giugno 2023. Tuttavia, la scadenza per presentare la domanda era il 30 aprile 2026 : pertanto, alla data del 22 giugno 2026 non sono più accettate nuove adesioni.

Oltre alle rottamazioni, sono previsti strumenti come:

  • Definizione agevolata degli atti del contenzioso: per le liti pendenti la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 186‑205) consente di chiudere le controversie versando una percentuale del tributo.
  • Transazione fiscale e procedura di composizione negoziata: nell’ambito della crisi d’impresa, il debitore può proporre ai creditori pubblici un piano di ristrutturazione che prevede la transazione dei debiti fiscali.

Strumenti alternativi per la gestione del debito e della crisi

I contribuenti che, a seguito di controlli o per altre ragioni, accumulano debiti fiscali elevati possono ricorrere a procedure di sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012 (modificata dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza) e dal D.L. 118/2021. Queste procedure consentono di ristrutturare o esdebitare i debiti nei confronti dell’Erario. Le principali tipologie sono:

1. Piano del consumatore

È riservato alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. Il debitore propone un piano di pagamento ai creditori, che viene omologato dal tribunale e prevede la parziale falcidia dei crediti fiscali. Il giudice può imporre all’amministrazione finanziaria la riduzione del debito se il piano è conveniente rispetto alla liquidazione.

2. Accordo di ristrutturazione dei debiti

Può essere proposto anche da imprenditori minori e professionisti. Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS possono aderire al piano con riduzione dei crediti e rateizzazione.

3. Liquidazione controllata del patrimonio

Se il debitore non è in grado di proporre un piano, può chiedere la liquidazione dei propri beni con l’estinzione dei debiti residui non soddisfatti. Anche in questo caso i crediti fiscali possono essere falcidiati.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Introdotta dal D.L. 118/2021, consente agli imprenditori in difficoltà di avviare un percorso assistito da un esperto negoziatore (figura prevista dalla legge) per trovare un accordo con i creditori, compresi gli enti fiscali. L’Avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere l’imprenditore nella predisposizione del piano e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

5. Mediazione e conciliazione giudiziale

Nel processo tributario, il contribuente può proporre istanza di mediazione se il valore della controversia non supera 50.000 euro. La Corte di Giustizia Tributaria può, inoltre, proporre un progetto di conciliazione per evitare il prolungarsi del contenzioso. Accettare la conciliazione può comportare la riduzione fino al 50 % delle sanzioni.

Errori comuni e consigli pratici

I contribuenti in regime forfettario spesso commettono errori che possono avere gravi conseguenze. Di seguito alcuni esempi ricorrenti e consigli per prevenirli.

Errori più frequenti

  1. Mancanza di contabilità di supporto: sebbene il regime non richieda scritture contabili, è essenziale conservare fatture e corrispondenza per almeno dieci anni.
  2. Soglia dei ricavi: alcuni professionisti emettono fatture a cavallo tra dicembre e gennaio per non superare la soglia; occorre ricordare che conta la data di incasso (principio di cassa) e non di emissione.
  3. Fatturazione non coerente con il codice ATECO: utilizzare un codice attività con coefficiente di redditività più vantaggioso ma non coerente con l’attività svolta può far emergere irregolarità.
  4. Omettere di controllare l’autorizzazione durante l’accesso; molti contribuenti firmano i verbali senza verificare l’identità e l’autorità degli ispettori.
  5. Non presentare osservazioni al PVC; la legge concede 60 giorni per contestare i rilievi e questo è spesso il momento in cui si può chiudere la vertenza con l’Agenzia.
  6. Mancata assistenza professionale: affrontare la verifica da soli, ritenendo che il regime forfettario sia “semplice”, è rischioso.

Consigli pratici

  • Preparare un fascicolo con tutte le fatture emesse e ricevute, estratti bancari e documenti giustificativi degli incassi.
  • Verificare periodicamente il limite di ricavi attraverso un prospetto, considerando l’IVA per chi opera in franchigia.
  • In caso di somme indebitamente percepite, provvedere subito alla restituzione e documentarla con bonifico bancario; conservare la corrispondenza con il committente.
  • Richiedere al funzionario copia dell’autorizzazione e del verbale di accesso; annotare eventuali anomalie.
  • Firmare i verbali con riserva, scrivendo che si riserva di fornire osservazioni e documenti successivamente.
  • Presentare osservazioni dettagliate entro 60 giorni, allegando documenti e perizie.
  • In caso di carichi iscritti a ruolo, verificare l’accesso a definizioni agevolate e rateizzazioni; valutare con il professionista la convenienza di aderire a transazioni fiscali.

Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, i termini e gli strumenti difensivi utili ai contribuenti forfettari.

Tabella 1 – Riferimenti normativi principali

NormaOggettoPunti chiave
Legge 190/2014, art. 1 commi 54‑89Istituzione del regime forfettarioLimite ricavi 85.000 €, coefficienti di redditività, imposta sostitutiva 15 % o 5 %, esclusioni e cause di decadenza
DPR 600/1973, art. 33Accessi e verificheRichiama l’art. 52 del DPR 633/1972, prevede autorizzazione scritta, divieto di ispezioni ripetute, obbligo di verbale
DPR 633/1972, art. 52Accessi ai fini IVAAutorizzazione motivata, accesso in presenza del titolare, autorizzazione del PM per abitazioni, ispezione di documenti e dati informatici, verbale di chiusura
Legge 212/2000, art. 12 (come mod. dal D.Lgs. 219/2023)Diritti del contribuente nelle verificheInformazione su ragioni e oggetto, diritto di assistenza professionale, possibilità di esaminare i documenti altrove, verbalizzazione delle osservazioni, limiti temporali (30/15 giorni), Garante del contribuente
D.Lgs. 219/2023Riforma dello Statuto del contribuenteIntroduzione del contraddittorio preventivo obbligatorio, rafforzamento della motivazione degli atti, istituzione del Garante nazionale del contribuente
Cassazione ord. 25049/2025GiurisprudenzaNecessità di motivazione specifica dell’autorizzazione per accesso domiciliare; nullità dell’atto in caso di mancata allegazione della richiesta
CEDU, Italgomme 2025Sentenza europeaViolazione dell’art. 8 CEDU per eccessiva discrezionalità nei controlli; necessità di legge più precisa

Tabella 2 – Termini procedimentali

FaseTermineRiferimento
Invio osservazioni al PVC60 giorni dalla notificazione del verbaleArt. 12 Statuto contrib.
Presentazione ricorso contro avviso di accertamento60 giorni dalla notificazione dell’attoD.Lgs. 546/1992
Durata massima dell’accesso per imprese ordinarie30 giorni lavorativi prorogabili di altri 30Art. 12 Statuto contrib.
Durata massima dell’accesso per imprese in contabilità semplificata e autonomi15 giorni in un trimestreArt. 12 Statuto contrib.
Termine per pagare 12ª rata rottamazione‑quater31 maggio 2026 (proroga al 8 giugno con tolleranza)Legge 197/2022 e nota ADER
Termine per aderire a rottamazione‑quinquies30 aprile 2026 (non più attiva)Legge 199/2025

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è il limite di ricavi per restare nel regime forfettario nel 2026?

Il limite resta fissato a 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente【. Se si superano i 100.000 euro si fuoriesce dal regime già nell’anno di superamento .

2. Cosa succede se supero la soglia di 85.000 euro a causa di un errore del committente?

Anche le somme percepite indebitamente concorrono al limite di 85.000 euro . Se il superamento è causato da un errore, il contribuente fuoriesce dal regime per l’anno successivo ma può chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata su tali somme .

3. Posso entrare nel regime forfettario se partecipo a una società?

No. Sono esclusi dal regime forfettario i titolari di quote in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari .

4. Che cos’è l’autorizzazione all’accesso e chi la deve firmare?

È il documento con cui il dirigente dell’amministrazione finanziaria autorizza gli ispettori a entrare nei locali dell’impresa o nella privata abitazione per eseguire la verifica. Deve essere motivatamente firmata da un dirigente e, per le abitazioni, occorre l’autorizzazione del pubblico ministero .

5. Possono entrare anche a casa mia se svolgo l’attività da casa?

Sì, ma solo con l’autorizzazione del pubblico ministero e in presenza di gravi indizi di violazione. L’accesso domiciliare è considerato un’ingerenza particolarmente invasiva e richiede una motivazione rafforzata .

6. Quanto tempo possono restare gli ispettori nei miei locali?

La permanenza non può superare 30 giorni lavorativi (prorogabili di altri 30) per le imprese ordinarie e 15 giorni per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi . I giorni si contano solo quando gli ispettori sono presenti in sede.

7. Devo avere un avvocato o un commercialista durante l’accesso?

Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. Il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato . Questo garantisce che le richieste dell’amministrazione siano interpretate correttamente e che i diritti siano rispettati.

8. Posso chiedere che l’esame dei documenti avvenga altrove?

Sì. Su richiesta del contribuente l’esame può avvenire negli uffici dell’amministrazione o presso lo studio del professionista che lo assiste .

9. Cosa devo fare se ritengo che la verifica sia illegittima?

È possibile presentare osservazioni nel verbale e, se si riscontrano violazioni (mancata autorizzazione, superamento dei termini, irregolarità procedurali), impugnare il successivo avviso di accertamento. In corso di verifica si può segnalare la condotta al Garante del contribuente .

10. Che differenza c’è tra accesso e verifica?

L’accesso è l’ingresso dei funzionari nei locali del contribuente. La verifica comprende l’esame dei documenti e delle scritture contabili. Spesso i termini vengono usati come sinonimi, ma nel linguaggio tecnico indicano fasi diverse disciplinate dagli articoli 33 DPR 600/1973 e 52 DPR 633/1972.

11. Cosa succede se non firmo il verbale?

La mancata firma del verbale non impedisce la validità dell’atto; gli ispettori possono indicare nel verbale il rifiuto. Tuttavia è possibile firmare “con riserva” e allegare osservazioni.

12. Posso pagare subito per chiudere la questione?

Sì. Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare la posizione prima dell’avviso con sanzioni ridotte. Dopo il PVC, è possibile aderire all’accertamento con adesione.

13. Posso rateizzare il debito risultante dall’accertamento?

Sì. In fase di riscossione è possibile chiedere una rateizzazione fino a 72 rate. Per importi elevati o situazioni di crisi è consigliabile valutare la procedura di sovraindebitamento per ridurre il debito e ottenere l’esdebitazione.

14. Le verifiche si applicano anche alle fatture elettroniche?

Sì. Le fatture elettroniche e i dati memorizzati nei sistemi informatici sono oggetto di verifica; gli ispettori possono accedere ai dispositivi e scaricare i dati . È consigliabile utilizzare software certificati e conservare i file XML.

15. Che succede se non rispondo all’invito al contraddittorio?

La mancata risposta non impedisce all’ufficio di emettere l’avviso di accertamento, ma impedisce al contribuente di far valere in quella sede elementi a proprio favore. Tuttavia l’atto deve comunque essere motivato in relazione alle ragioni di mancata risposta.

16. Posso rientrare nel regime forfettario dopo essere uscito?

Sì. In assenza di cause ostative, è possibile rientrare nel regime forfettario se nei tre anni successivi non si superano i limiti. Nel caso di fuoriuscita per superamento del limite, non è previsto un periodo minimo di permanenza nel regime ordinario .

17. Quali documenti devo conservare?

È necessario conservare per almeno dieci anni le fatture emesse, le ricevute dei pagamenti, i contratti, gli estratti conto e tutti i documenti utili a dimostrare la legittimità dei ricavi e delle spese; l’assenza di documenti può essere interpretata come evasione.

18. Cosa fa il Garante del contribuente?

Il Garante nazionale del contribuente è un organo monocratico istituito dal D.Lgs. 219/2023. Ha il compito di tutelare i diritti dei contribuenti, può accedere agli uffici finanziari, proporre raccomandazioni e sollecitare risposte alle istanze. Le sue raccomandazioni non sono vincolanti ma hanno forte rilevanza .

19. Le violazioni ai limiti di durata comportano la nullità dell’accertamento?

Sì, la giurisprudenza di merito riconosce che il superamento ingiustificato dei termini di permanenza (30/15 giorni) costituisce un vizio che rende l’accertamento annullabile, perché viola l’art. 12 dello Statuto.

20. È possibile evitare l’accesso in sede?

In alcuni casi, sì. Se il contribuente fornisce all’ufficio tutte le informazioni richieste in sede di contraddittorio e collabora attivamente, l’amministrazione può rinunciare all’accesso. La collaborazione attiva e la trasparenza riducono il rischio di ispezioni invasive.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti delle norme, proponiamo alcune simulazioni che mostrano come si calcola il reddito e l’imposta nel regime forfettario, cosa succede in caso di superamento della soglia e come si sviluppa una verifica.

Simulazione 1 – Calcolo del reddito e dell’imposta sostitutiva

Scenario: un consulente informatico con codice ATECO che prevede un coefficiente di redditività del 78 % ha incassato 60.000 euro nel 2025. Ha versato contributi previdenziali per 5.000 euro.

  1. Reddito imponibile: 60.000 € × 78 % = 46.800 €;
  2. Contributi deducibili: 5.000 €; reddito imponibile = 46.800 € – 5.000 € = 41.800 €;
  3. Imposta sostitutiva: 41.800 € × 15 % = 6.270 €.

Il contribuente dovrà versare 6.270 € di imposta sostitutiva oltre ai contributi previdenziali. Non essendo stato superato il limite di 85.000 €, rimane nel regime forfettario.

Simulazione 2 – Superamento della soglia per compensi erronei

Scenario: un medico di base percepisce nel 2024 compensi per 90.000 euro, di cui 10.000 euro corrisposti per errore dall’azienda sanitaria e restituiti nel gennaio 2025.

  • Ai fini del limite, si considerano tutti i 90.000 euro incassati nel 2024 . Il limite di 85.000 euro è superato.
  • Il medico fuoriesce dal regime forfettario nel 2025 e deve applicare il regime ordinario.
  • Può tuttavia presentare istanza di rimborso per l’imposta sostitutiva versata sui 10.000 euro indebitamente percepiti .

Simulazione 3 – Accesso fiscale e verbale

Scenario: la Guardia di Finanza effettua un accesso presso lo studio di una consulente del lavoro in regime forfettario. I funzionari presentano un’autorizzazione priva di motivazione specifica e restano in sede per 20 giorni.

  • Vizi dell’autorizzazione: l’autorizzazione generica può essere contestata; la consulente può impugnare l’avviso di accertamento sostenendo la nullità dell’accesso.
  • Violazione dei termini: la permanenza supera il limite di 15 giorni previsto per le imprese in contabilità semplificata . Se non sussistono motivi complessi documentati, l’atto è viziato.
  • Osservazioni: la professionista deve far verbalizzare tutte le contestazioni e presentare osservazioni nei 60 giorni successivi.

Simulazione 4 – Piano del consumatore dopo un accertamento

Scenario: un artigiano forfettario accumula debiti fiscali per 80.000 € a seguito di vari accertamenti. Non possiede beni immobili e percepisce un reddito annuo di 20.000 €.

  • L’avvocato predispone un piano del consumatore prevedendo un pagamento di 20.000 € rateizzato in cinque anni (quota di reddito eccedente il minimo vitale).
  • Il giudice omologa il piano, prevedendo l’estinzione del restante debito di 60.000 €.
  • L’artigiano torna ad operare libero da debiti residui, mantenendo la propria partita IVA.

Approfondimento sul regime forfettario e sui coefficienti di redditività

Il regime forfettario prevede la determinazione del reddito tramite l’applicazione di coefficienti di redditività ai ricavi o compensi. Questi coefficienti, fissati nei commi 54‑89 della legge 190/2014, variano in base al settore di attività e riflettono la presunzione di spesa tipica del settore. Una comprensione approfondita di questi parametri è essenziale per evitare contestazioni e per pianificare correttamente la propria attività.

Coefficienti di redditività per macro‑categorie

Nel regime forfettario le attività economiche sono raggruppate in tre macro‑categorie: professionisti e lavoratori autonomi, imprese di servizi e imprese commerciali e artigiane. Per ognuna di esse il legislatore ha stabilito un coefficiente di redditività:

Categoria di attivitàEsempi di codici ATECOCoefficiente di redditivitàCommento
Professionisti e lavoratori autonomiStudi professionali (avvocati, commercialisti, consulenti, medici, architetti)78 %Si presume che il 22 % dei compensi serva a coprire i costi dell’attività; il restante 78 % è considerato reddito imponibile.
Imprese di serviziAgenzie di comunicazione, informatici, consulenza aziendale, servizi alla persona67 %I costi presunti sono del 33 %; questa categoria ricomprende la maggior parte delle PMI che erogano servizi non professionali.
Commercio e artigianatoNegozi al dettaglio, ristoranti, bar, artigiani (falegnami, idraulici), agriturismi40 % o 86 %Per l’agricoltura, la pesca e l’attività di vendita di beni il coefficiente varia dal 40 % al 60 %, mentre per gli artigiani può salire all’86 % (ad esempio parrucchieri).

È importante individuare correttamente il codice ATECO dell’attività: se si utilizzano codici non coerenti per ottenere un coefficiente più favorevole si rischia l’accertamento per indebita fruizione del regime forfettario. In caso di attività plurime, è necessario applicare a ciascuna parte del fatturato il proprio coefficiente e sommare i redditi così determinati .

Spese per beni strumentali e contributi previdenziali

Nel regime forfettario non è consentita la deduzione analitica delle spese (tranne i contributi previdenziali effettivamente versati), ma è comunque necessario rispettare il limite di 20.000 euro di spese per lavoro dipendente. Per quanto riguarda i beni strumentali (macchinari, attrezzature, autovetture), non vi è un tetto di spesa specifico, ma l’Agenzia delle Entrate può contestare la congruità del coefficiente se i beni sono in numero eccessivo rispetto all’attività. Gli investimenti in beni strumentali, inoltre, non determinano deduzioni immediate ma possono essere finanziati con la Nuova Sabatini o con crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali.

I contributi previdenziali dovuti all’INPS sono calcolati sul reddito determinato in base al coefficiente: per artigiani e commercianti è dovuto un contributo minimo annuale, ridotto del 35 % per i forfettari; gli iscritti alla gestione separata versano un’aliquota del 26 % circa. La riduzione al 5 % dell’imposta per le start‑up si applica per i primi cinque anni di attività a condizione che il contribuente non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e non rappresenti la continuazione di altra attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo .

Norme speciali e casi particolari

  • Agricoltura e pesca: per queste attività la legge prevede coefficienti ridotti (dal 40 % al 50 %) e l’esonero totale dall’IVA. Gli imprenditori agricoli che effettuano agriturismo sono inclusi nel forfettario con un coefficiente del 40 %.
  • Professioni sanitarie: i medici, veterinari e professionisti sanitari sono soggetti all’aliquota INPS della gestione separata e devono considerare eventuali compensi erogati dalle ASL (come dimostrato nel caso dell’Agenzia delle Entrate – Risposta n. 26/2026).
  • Forfettari con dipendenti: è consentita l’assunzione di dipendenti nel limite di 20.000 € di spese; i contributi versati per i dipendenti non sono deducibili in modo analitico ma determinano la permanenza nel regime.
  • Attività estere e non residenti: i non residenti possono accedere al regime solo se producono almeno il 65 % dei redditi in Italia . I forfettari che lavorano all’estero devono fare attenzione alla convenzione contro le doppie imposizioni e al limite di ricavi worldwide.

La fuoriuscita e il rientro nel regime

Se nel corso dell’anno si superano 100.000 euro di ricavi, il regime forfettario cessa immediatamente e il contribuente passa al regime ordinario con applicazione dell’IVA e degli obblighi contabili dall’anno stesso . Se invece si superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, la fuoriuscita avviene dall’anno successivo. La normativa non prevede un vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario; pertanto, rientrare nel forfettario è possibile se si rispettano nuovamente i requisiti .

Approfondimento sull’articolo 12 dello Statuto del contribuente e sul D.Lgs. 219/2023

L’articolo 12 dello Statuto del contribuente, come modificato dal D.Lgs. 219/2023, rappresenta la principale garanzia per chi subisce un accesso fiscale. Di seguito analizziamo nel dettaglio i suoi commi e le modifiche introdotte nel 2024.

Comma 1 – Esigenze effettive e orari

Il comma 1 stabilisce che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche devono essere «effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo». Ciò significa che l’amministrazione non può avviare una verifica senza indizi concreti; l’uso generalizzato degli accessi come strumento di ricerca a tappeto è vietato. La norma prevede anche che l’accesso avvenga «durante l’orario ordinario di esercizio» e con «modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile» . L’assenza di motivazione o l’effettuazione dell’accesso in orari notturni può essere motivo di nullità.

Comma 2 – Informazione e diritti del contribuente

Quando inizia la verifica, i funzionari devono informare il contribuente delle ragioni che l’hanno giustificata, dell’oggetto, del diritto di farsi assistere da un professionista abilitato e dei diritti e obblighi riconosciuti durante l’accesso . Il mancato adempimento di questo obbligo può essere opposto in sede contenziosa. La norma ribadisce l’applicabilità dell’art. 63 del DPR 600/1973, che consente all’intermediario abilitato di rappresentare il contribuente.

Comma 3 – Esame dei documenti in luogo alternativo

Il contribuente può richiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio dei verificatori o presso lo studio del professionista che lo assiste . Questa facoltà consente di evitare la prolungata permanenza degli ispettori in azienda e di garantire la riservatezza di altri documenti. Tuttavia, la richiesta va formulata per iscritto nel verbale di accesso.

Comma 4 – Verbalizzazione delle osservazioni

Tutte le osservazioni del contribuente devono essere riportate nel verbale . La Corte di Cassazione ha precisato che le osservazioni omesse o non verbalizzate determinano un vizio dell’accertamento, perché violano il diritto di difesa. È buona prassi far inserire nel verbale una nota in cui si riserva di presentare una memoria difensiva successiva.

Comma 5 – Limiti di durata

Il comma 5 stabilisce i limiti temporali (30 giorni prorogabili e 15 giorni per i forfettari in contabilità semplificata) . L’interpretazione giurisprudenziale ritiene che il limite decorra dal primo giorno in cui gli ispettori sono presenti e comprenda solo i giorni effettivi di accesso. La proroga deve essere motivata e firmata dal dirigente; in assenza di motivazione, la permanenza oltre il termine è illegittima.

Comma 6 – Ricorso al Garante

Se il contribuente ritiene che l’operato dei verificatori violi la legge, può rivolgersi al Garante del contribuente . La figura del Garante, rinnovata dal D.Lgs. 219/2023, è centrale nella tutela dei diritti; può formulare raccomandazioni, accedere agli uffici fiscali e segnalare prassi scorrette . Sebbene le sue decisioni non siano vincolanti, hanno un forte peso amministrativo e spesso inducono l’Agenzia a correggere i propri comportamenti.

Abrogazione del comma 7 e nuove tutele

Il comma 7, che prevedeva la possibilità di avvalersi di consulenti esterni in caso di accertamenti congiunti, è stato abrogato. In compenso il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto nuove garanzie:

  • Contraddittorio preventivo obbligatorio: l’amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo con il contribuente prima di emettere l’avviso di accertamento, tranne nei casi di atti automatizzati.
  • Motivazione per relationem: se l’autorizzazione dell’accesso si basa su una richiesta della Guardia di Finanza, tale richiesta deve essere allegata o riportata integralmente; in caso contrario l’autorizzazione è nulla .
  • Tutela della privacy: l’utilizzo di dati personali raccolti durante l’accesso deve rispettare il Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Il contribuente può richiedere l’oscuramento di dati non pertinenti.

Collegamento con il Codice di procedura penale

L’art. 12 richiama implicitamente l’art. 329 del codice di procedura penale, che impone la segretezza delle indagini preliminari. Se l’accesso è finalizzato alla raccolta di prove per un procedimento penale, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate devono rispettare i limiti imposti dal giudice. La Cassazione ha ritenuto che i processi verbali redatti in violazione di questi limiti non possano essere utilizzati nel processo penale e costituiscano prova illecita anche in sede tributaria.

Ulteriori orientamenti giurisprudenziali e normative recenti (2024‑2026)

Oltre all’ordinanza 25049/2025 e alla sentenza Italgomme, esistono ulteriori pronunce che hanno inciso sulla materia.

Sezioni Unite della Cassazione – Sentenza n. 21271/2025

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271/2025, ha affrontato la questione del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha stabilito che l’obbligo di contraddittorio discende dai principi costituzionali di buona amministrazione e tutela del contraddittorio e che la sua violazione comporta la nullità degli atti impositivi, anche quando non sia espressamente prevista dalla legge. Questa sentenza ha segnato un punto di svolta, anticipando in parte la riforma operata dal D.Lgs. 219/2023.

Cassazione – Sentenza n. 14000/2026

Nel 2026 la Corte di Cassazione è tornata sul tema delle sanzioni per violazioni formali. Con la sentenza n. 14000/2026, ha affermato che le sanzioni relative alla mancata emissione dello scontrino o alla non dotazione del POS non possono essere irrogate in capo ai soci di una società, ma solo alla società stessa. La Corte ha sottolineato che l’irrogazione di sanzioni accessorie deve essere proporzionale e riferita al soggetto giuridico responsabile. Benché non riguardi direttamente i forfettari, tale orientamento ribadisce il principio di personalità della responsabilità tributaria.

Cassazione – Sentenza n. 7648/2026

La sentenza n. 7648/2026 ha affrontato il caso di un imprenditore forfettario a cui era stato contestato l’utilizzo di un coefficiente di redditività errato. La Corte ha chiarito che, in presenza di attività plurime, l’amministrazione deve applicare il coefficiente di redditività proprio di ciascuna attività e non può presumere un reddito unico. In mancanza di indicazioni precise, l’atto è nullo per difetto di motivazione. La sentenza evidenzia l’importanza di mantenere una contabilità distinta per ciascuna attività svolta.

Decreto Legge 84/2025 e legge di conversione 108/2025

Il D.L. 84/2025, convertito con modificazioni nella legge 108/2025, ha introdotto disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le novità:

  • È stato inserito l’obbligo di motivazione rafforzata per gli accessi fiscali, con riferimento espresso agli indizi di violazione e alla proporzionalità dell’ingerenza;
  • È stata introdotta la possibilità per il contribuente di registrare le operazioni di verifica (ad esempio tramite registratori audio o video) a condizione di informarne gli ispettori;
  • È stato istituito il principio di collaborazione e buona fede che impegna entrambe le parti a comportarsi in modo leale: l’amministrazione non può utilizzare artifici o tranelli per cogliere in fallo il contribuente.

Circolari dell’Agenzia delle Entrate

Nel 2025 e 2026 l’Agenzia delle Entrate ha emanato diverse circolari esplicative che riguardano i forfettari. Le circolari precisano che:

  • i compensi percepiti a titolo di contributi per la formazione, se documentati da appositi decreti, non concorrono alla soglia di 85.000 euro;
  • i rimborsi spese addebitati al cliente, anche se documentati da scontrini, fanno parte dei ricavi e devono essere conteggiati;
  • la cessione di beni strumentali non rientra tra i compensi se il bene è stato posseduto da almeno tre anni;
  • l’indennità di maternità e le indennità percepite dagli avvocati a titolo di patrocinio a spese dello Stato non concorrono al limite.

Il mancato adeguamento alle istruzioni contenute nelle circolari può essere contestato; tuttavia, le circolari non sono fonti normative ma interpretazioni che orientano gli uffici.

Domande frequenti supplementari

Per completare il quadro, di seguito vengono proposte altre domande frequenti che riguardano aspetti spesso trascurati.

21. È possibile cumulare il regime forfettario con altre agevolazioni fiscali?

Sì. Il regime forfettario è compatibile con molte agevolazioni fiscali, come i bonus investimenti in beni strumentali e il superbonus per l’efficientamento energetico. Tuttavia, l’agevolazione deve essere coerente con la normativa e non deve comportare l’applicazione di un regime IVA ordinario. Ad esempio, chi usufruisce della detrazione per ristrutturazioni edilizie può dedurre la quota prevista dalle imposte sostitutive.

22. Come vengono calcolati i contributi INPS nel regime forfettario?

Per gli artigiani e commercianti, l’INPS richiede un contributo minimo annuo di circa 4.000 € (ridotto del 35 % per i forfettari) e una percentuale del 24 % sul reddito eccedente il minimale. Per gli iscritti alla gestione separata (professionisti senza cassa) l’aliquota è circa il 26 %. I contributi si calcolano sul reddito determinato con il coefficiente di redditività e sono deducibili al 100 % dal reddito. Gli iscritti a ordini professionali con cassa autonoma seguono le regole della propria cassa.

23. Posso svolgere anche lavoro dipendente e mantenere il regime forfettario?

È possibile cumulare il regime forfettario con un contratto di lavoro dipendente se il lavoro dipendente è prevalente. Tuttavia, i redditi da lavoro dipendente devono essere inferiori a 30.000 € per restare nel regime; in caso contrario, il contribuente esce dal forfettario. Inoltre, non è possibile applicare l’imposta sostitutiva sui redditi da lavoro dipendente.

24. Le spese per l’acquisto di autovetture o strumenti tecnologici sono rilevanti?

Nel regime forfettario tali spese non sono deducibili in modo analitico. Tuttavia, l’acquisto di autovetture o computer può essere contestato dall’amministrazione se i beni non sono indispensabili all’attività. È bene documentarne l’utilizzo e conservare i contratti di acquisto. L’acquisto di beni ad uso promiscuo può essere motivo di verifica.

25. Come funziona la fatturazione elettronica per i forfettari?

Dal 2021 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, salvo eccezioni limitate ai soggetti che percepiscono compensi ridotti. Le fatture devono essere inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e conservate in formato digitale. L’omesso invio o l’invio tardivo comportano sanzioni. È consigliabile utilizzare un software per la fatturazione che consenta l’archiviazione a norma.

26. Quali sanzioni si applicano se non rispetto il limite di ricavi?

Se si supera la soglia di 85.000 €, il contribuente fuoriesce dal regime e deve versare le imposte ordinarie. Se vengono accertati ricavi non dichiarati, l’agenzia applicherà l’imposta sostitutiva dovuta e le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, pari al 90‑180 % dell’imposta, oltre agli interessi. In caso di superamento di 100.000 € l’uscita è immediata e si applica l’IVA ordinaria retroattivamente per l’anno in corso.

27. È possibile contestare l’esito della verifica senza ricorrere al giudice?

Sì. Prima di adire il giudice tributario è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, chiedendone l’annullamento in base a vizi evidenti. Si può inoltre attivare l’accertamento con adesione per trovare un accordo con l’ufficio; in tal caso le sanzioni sono ridotte al terzo e il contribuente può rateizzare.

28. Quali diritti ho in relazione ai dati personali raccolti durante l’ispezione?

L’uso dei dati personali acquisiti durante l’accesso deve essere conforme al GDPR. Il contribuente può chiedere che i dati non pertinenti siano oscurati e che eventuali dati sensibili siano trattati con misure di sicurezza. In caso di violazione può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

29. Posso dedurre le spese per il materiale di consumo?

No. Nel regime forfettario non è possibile dedurre analiticamente le spese per materie prime o beni di consumo. Tuttavia, tali costi sono implicitamente considerati nel coefficiente di redditività; se l’amministrazione contesta l’ammontare dei ricavi, il contribuente può dimostrare i propri costi reali per dimostrare la congruità del reddito presunto.

30. Che succede se ricevo un avviso bonario relativo a errori nei corrispettivi telematici?

L’avviso bonario è un invito a regolarizzare spontaneamente gli errori riscontrati nei corrispettivi telematici. È possibile pagare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte. Se l’importo riguarda ricavi non dichiarati, potrebbe determinare il superamento della soglia e quindi la fuoriuscita dal regime forfettario.

Aggiornamenti normativi 2025‑2026: definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni sono state varate numerose misure di definizione agevolata per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Dopo la Rottamazione‑quater introdotta dalla Legge di bilancio 2023, che consentiva di pagare i debiti iscritti a ruolo senza interessi e sanzioni, la Legge n. 199/2025 ha previsto la rottamazione‑quinquies per le cartelle notificate fino al 30 aprile 2025. Gli avvisi di pagamento potevano essere sanati pagando solo imposta e rimborso spese; tuttavia, il termine per presentare la domanda è scaduto il 30 aprile 2026 . Pertanto, alla data odierna non è più possibile accedere a tale procedura. Chi aveva già aderito deve rispettare il piano di versamenti previsto; l’omesso pagamento di una rata determina la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive .

Per il 2026 restano attive le scadenze della rottamazione‑quater e i termini per la definizione agevolata delle liti pendenti. In particolare, entro il 31 maggio 2026 (poi prorogato all’8 giugno 2026 per effetto dei giorni di tolleranza) doveva essere versata la dodicesima rata della rottamazione‑quater . Chi non ha pagato perde i benefici e deve affrontare nuovamente la riscossione coattiva. Per le liti pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria era possibile presentare domanda di definizione entro il 30 giugno 2026 versando un importo agevolato in funzione dello stato e dell’esito del giudizio: il 90 % dell’imposta per i ricorsi pendenti, il 40 % se il contribuente aveva vinto in primo grado, il 15 % se l’amministrazione aveva perso in secondo grado e il 5 % in caso di doppia soccombenza. Anche questa misura richiede il rispetto di precise scadenze e la sospensione dei giudizi.

Gli operatori in regime forfettario devono valutare con attenzione tali strumenti: pur non potendo dedurre analiticamente le spese, possono regolarizzare debiti pregressi approfittando degli sconti su sanzioni ed interessi. È però necessario consultare un professionista, poiché ogni definizione comporta effetti sul regime fiscale e sulla continuità dell’attività. Ricordiamo, inoltre, che la rottamazione‑quinquies non potrà essere nuovamente aperta se non interviene una nuova legge; evitare l’accumulo di debiti e gestire tempestivamente eventuali inadempienze resta la migliore strategia.

Conclusione

La crescente attenzione dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti in regime forfettario richiede consapevolezza e preparazione. Gli accessi in sede sono strumenti legittimi di controllo, ma devono essere effettuati nel rispetto delle garanzie previste dalla legge. La normativa vigente, rafforzata dal D.Lgs. 219/2023, impone l’obbligo di motivare gli accessi e di rispettare il contraddittorio preventivo, mentre la giurisprudenza italiana ed europea ha stabilito che l’inosservanza di tali principi comporta la nullità degli atti impositivi .

Per il contribuente forfettario, difendersi non significa sottrarsi ai propri obblighi, ma tutelare i propri diritti: conoscere i propri doveri contabili, preparare documentazione completa, verificare l’autorizzazione degli ispettori, far valere il contraddittorio e, se necessario, ricorrere al giudice tributario. Gli errori procedurali dell’amministrazione sono frequenti e rappresentano un campo fertile per l’annullamento degli avvisi illegittimi.

L’importanza di agire tempestivamente

Il tempo è un fattore decisivo. L’invio delle osservazioni entro 60 giorni, la presentazione del ricorso nei termini, la tempestiva adesione alle definizioni agevolate possono fare la differenza tra la perdita definitiva di somme importanti e la riduzione o cancellazione del debito. Anche per chi si trova in difficoltà economica, le procedure di sovraindebitamento offrono un percorso legale per ristrutturare o cancellare i debiti, inclusi quelli fiscali.

Un team al tuo fianco

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad assisterti in ogni fase. Grazie all’esperienza come avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può:

  • Analizzare l’atto di accertamento individuando i vizi procedurali;
  • Presentare ricorsi efficaci dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • Gestire le trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia della Riscossione;
  • Predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o procedure di composizione negoziata per ridurre il debito;
  • Difendere il contribuente anche nelle sedi penali in caso di contestazione di reati tributari.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Affidarsi a professionisti esperti è la scelta migliore per proteggere il proprio patrimonio, evitare sanzioni ingiuste e rientrare serenamente nei ranghi della legalità fiscale.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO