Comunicazione Di Irregolarità Per Detrazione Per Canoni Di Locazione Richiesta Senza Requisiti Reddituali: Difesa Legale

Introduzione

Ricevere una comunicazione di irregolarità perché nella dichiarazione dei redditi è stata indicata una detrazione per canoni di locazione senza i necessari requisiti reddituali è un evento più serio di quanto molti contribuenti immaginino.

Non si tratta ancora, di regola, di un titolo esecutivo paragonabile a una cartella o a un avviso di accertamento, ma è il momento in cui l’Agenzia delle Entrate espone formalmente una pretesa, invita al pagamento con sanzioni ridotte ed apre una finestra temporale breve entro cui chiarire gli errori, correggere i dati, chiedere l’annullamento in autotutela oppure impostare fin da subito una difesa tecnica destinata, se necessario, a proseguire davanti alla Corte di giustizia tributaria. Se il contribuente resta fermo, il rischio concreto è che la vicenda si trasformi in iscrizione a ruolo, cartella, interessi, sanzioni, rateazioni più onerose e, nei casi di persistente insolvenza, successive azioni della riscossione.

Il tema è oggi particolarmente importante perché le detrazioni per affitto previste dall’art. 16 del TUIR restano collegate a soglie di reddito rigide e a presupposti specifici, diversi a seconda che si tratti di inquilino di abitazione principale, contratto convenzionale, giovane inquilino o lavoratore dipendente che ha trasferito la residenza per motivi di lavoro. Proprio questa struttura “a condizioni” rende frequenti gli errori: spesso si inserisce il codice sbagliato nel rigo della dichiarazione, si considera un reddito inferiore a quello fiscalmente rilevante, si trascura che la detrazione giovanile vale solo per i primi quattro anni e solo fino al compimento del trentunesimo anno, oppure si invoca la detrazione per lavoro fuori sede quando in realtà il trasferimento non soddisfa le condizioni geografiche richieste.

Le soluzioni legali esistono, ma vanno scelte con precisione chirurgica. In alcuni casi la difesa corretta è dimostrare che l’Agenzia ha sbagliato il calcolo del reddito rilevante o ha letto male il modello dichiarativo. In altri casi bisogna provare documentalmente i requisiti sostanziali della detrazione. In altri ancora, il vero problema è procedurale: il controllo automatizzato è stato usato impropriamente per risolvere una questione giuridica o interpretativa che non poteva essere “liquidata a tavolino”; oppure la comunicazione non è stata gestita, ma la futura cartella resta pienamente contestabile anche nel merito, perché l’impugnazione dell’avviso bonario non è di regola obbligatoria. Ancora, se il debito è fondato ma non sostenibile, occorre passare subito dalla logica del “negare tutto” a quella del contenimento del danno: riduzione sanzionatoria, rateizzazione, autotutela, sospensione cautelare, ristrutturazione del debito, strumenti della crisi da sovraindebitamento e, quando il carico è già affidato all’Agente della riscossione, verifica delle definizioni agevolate effettivamente aperte alla data del 19 giugno 2026.

In questo scenario, l’assistenza professionale non è un lusso, ma spesso la differenza tra un errore sanabile e una pretesa fiscale che si consolida.

L’Autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Concretamente, un team di questo tipo può aiutare il lettore in tutte le fasi davvero decisive: analisi tecnica dell’atto, ricostruzione del reddito corretto, verifica del contratto di locazione e della documentazione anagrafica, redazione dell’istanza di autotutela, gestione dei contatti con ufficio e CIVIS, richiesta di rateizzazione, predisposizione del ricorso tributario, domanda di sospensione cautelare, trattative sul debito già iscritto a ruolo, e, nei casi di incapienza o sovraindebitamento, accesso agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

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Quadro normativo della detrazione per canoni di locazione

La disciplina di base e la logica delle soglie reddituali

La detrazione per canoni di locazione che interessa il contribuente-inquilino dell’abitazione principale trova il proprio baricentro nell’art. 16 del TUIR, mentre le istruzioni dichiarative e le schede ufficiali dell’Agenzia delle Entrate ne traducono il contenuto in codici, righi e condizioni operative. Il punto decisivo, ai fini difensivi, è comprendere che questa detrazione non è automatica: spetta solo se il contribuente rientra in una delle categorie tipizzate e solo se il suo reddito complessivo rilevante non supera determinate soglie. In fatto, molte comunicazioni di irregolarità nascono proprio da qui: la detrazione è stata richiesta, ma l’Amministrazione ritiene che il reddito dichiarato o fiscalmente rilevante sia superiore al limite previsto dalla norma oppure che il codice detrazione indicato nel modello non corrisponda alla situazione reale.

Per l’inquilino di abitazione principale con contratto stipulato o rinnovato ai sensi della legge n. 431/1998, l’Agenzia continua a indicare una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo è superiore a tale soglia ma non a 30.987,41 euro. Quando la comunicazione di irregolarità contesta la mancanza dei requisiti reddituali per questa tipologia, la prima verifica da compiere è dunque estremamente semplice ma essenziale: il reddito fiscalmente rilevante era davvero entro la fascia corretta? Se non lo era, la pretesa è spesso fondata sul piano sostanziale; se invece lo era, si apre uno spazio serio per la contestazione tecnica.

Per i contratti convenzionali o a canone concordato, la misura della detrazione è più elevata: 495,80 euro fino a 15.493,71 euro di reddito complessivo e 247,90 euro fino a 30.987,41 euro. Anche qui l’errore tipico è duplice: o il contribuente ha indicato il codice relativo al canone concordato senza avere un contratto realmente rientrante nella disciplina convenzionale, oppure l’Agenzia ha trattato come canone libero un contratto che invece era correttamente qualificabile come convenzionale. In entrambi i casi, la difesa parte dal contratto registrato, dagli estremi di registrazione e dall’inquadramento civilistico-fiscale della locazione.

Una disciplina diversa riguarda i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Le fonti ufficiali richiamano una detrazione fino a 991,60 euro per redditi non superiori a 15.493,71 euro e a 495,80 euro per redditi superiori ma non oltre 30.987,41 euro. Tuttavia, qui non basta il solo requisito reddituale: occorre che il contribuente sia lavoratore dipendente, che abbia trasferito la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo, che il nuovo comune sia distante più di 100 chilometri dal precedente e, secondo le istruzioni, che si tratti di altra regione. Una comunicazione di irregolarità che nega la detrazione spesso non sta contestando il reddito in senso stretto, ma la mancanza di questi ulteriori presupposti.

La categoria che ha generato più errori negli ultimi anni è però quella dei giovani inquilini. Le istruzioni ufficiali 2026 ribadiscono che ai giovani fino ai 31 anni non compiuti spetta, per i primi quattro anni del contratto, una detrazione pari al 20% del canone di locazione, con un tetto massimo di 2.000 euro e con un minimo di 991,60 euro, per immobili o porzioni di immobili da adibire a residenza. È inoltre chiarito che la detrazione vale solo fino all’anno in cui si compiono i 31 anni. È quindi frequente il caso del contribuente che continua a richiederla oltre il quarto anno, oppure oltre il limite di età, oppure pur avendo un reddito non coerente con la norma.

Le tipologie principali in una tabella operativa

Tipologia di detrazioneCondizione reddituale o soggettivaMisura indicativa
Inquilino di abitazione principaleReddito complessivo fino a 15.493,71 euro300 euro
Inquilino di abitazione principaleReddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro150 euro
Contratto convenzionaleReddito complessivo fino a 15.493,71 euro495,80 euro
Contratto convenzionaleReddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro247,90 euro
Lavoratore dipendente che trasferisce residenza per lavoroRequisiti di distanza e trasferimento + reddito fino a 15.493,71 euro991,60 euro
Lavoratore dipendente che trasferisce residenza per lavoroRequisiti di distanza e trasferimento + reddito oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro495,80 euro
Giovane inquilinoEtà 20-31 non compiuti, primi 4 anni, detrazione pari al 20% del canoneMax 2.000 euro, min 991,60

Le misure riepilogate in tabella risultano dalle schede e dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per le detrazioni da locazione e dalle relative tabelle aggiornate rese disponibili nei materiali informativi e dichiarativi.

Il punto che crea più contenzioso: quale reddito bisogna guardare davvero

Nel contenzioso reale, la frase “non avevo quel reddito” spesso è troppo generica. La soglia non va letta con un approccio intuitivo, ma secondo il reddito rilevante ai fini della detrazione così come emerge dalla dichiarazione e dalle istruzioni. Proprio per questo, quando arriva la comunicazione, lo Studio Legale non deve fermarsi al dato sintetico del contribuente, ma deve ricostruire il reddito complessivo fiscalmente rilevante, verificare l’eventuale incidenza di altri redditi dichiarati, il corretto riporto dei dati dalla CU, la presenza di dichiarazioni integrative o rettificative, e l’effettivo codice utilizzato nel quadro dichiarativo. È un’operazione tecnica, non una semplice somma aritmetica “casalinga”.

Attenzione a non confondere detrazione ex art. 16 TUIR e detrazione per studenti fuori sede

Un altro errore ricorrente, che può generare irregolarità o contenzioso, è la confusione fra la detrazione da locazione per inquilini e la diversa detrazione del 19% per studenti universitari fuori sede. Quest’ultima ha disciplina autonoma, importo agevolabile diverso e presupposti specifici; non coincide affatto con la detrazione per abitazione principale di cui si occupa l’art. 16 TUIR. La confusione fra questi due regimi può portare all’indicazione del rigo o del codice sbagliato e, di conseguenza, a controlli e recuperi.

Perché la difesa non può ignorare il contratto, la registrazione e la residenza

Anche quando la comunicazione di irregolarità parla solo di “mancanza di requisiti reddituali”, la difesa seria controlla sempre anche il resto: contratto di locazione registrato, durata e decorrenza, immobile adibito ad abitazione principale, residenza anagrafica, eventuale tipologia convenzionale, data del trasferimento per i lavoratori, decorrenza dei quattro anni per i giovani. Ciò perché spesso la contestazione dell’Agenzia viene formulata in modo sintetico, ma il materiale istruttorio che ha condotto alla ripresa può coinvolgere più piani, non solo quello reddituale. Una difesa incompleta rischia di vincere un argomento e perdere tutto il resto.

Comunicazione di irregolarità e procedura dopo la notifica

Da dove nasce l’avviso bonario

L’Agenzia delle Entrate distingue, sul proprio sito istituzionale, fra comunicazioni emesse a seguito del controllo automatizzato e comunicazioni emesse a seguito del controllo formale. Il controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, riguarda in linea di principio tutte le dichiarazioni fiscali e si basa sul riscontro dei dati esposti dal contribuente, su correzioni materiali o di calcolo, sull’incrocio con i versamenti e con le informazioni disponibili all’Amministrazione. Il controllo formale, ex art. 36-ter, è invece selettivo e documentale: l’ufficio può chiedere o verificare i documenti che giustificano oneri, detrazioni, deduzioni e crediti. In una vicenda di detrazione per affitto senza requisiti reddituali, il primo scenario tipico è il controllo automatizzato; il secondo è possibile quando il problema investe i documenti o la qualificazione della detrazione.

Dal punto di vista pratico, la comunicazione di irregolarità ha una funzione importante: consente al contribuente di evitare l’iscrizione a ruolo e la cartella, pagando con sanzioni ridotte oppure fornendo elementi che dimostrino la correttezza del proprio operato. Questa natura “pre-ruolo” spiega perché il contribuente non debba banalizzarla ma, al tempo stesso, non debba neppure partire dal presupposto di essere già in esecuzione forzata. È una fase intermedia, cruciale, che può essere usata bene oppure sprecata del tutto.

I termini oggi rilevanti

Alla data del 19 giugno 2026, le pagine ufficiali dell’Agenzia riportano che la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici e ai controlli formali deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute. Questo aggiornamento è importantissimo perché molti contribuenti, e talvolta anche professionisti poco aggiornati, continuano a ragionare sui vecchi 30 giorni. Oggi, per le comunicazioni ordinarie da controllo automatico e formale, la finestra di regolarizzazione indicata dall’Agenzia è di 60 giorni.

Se il contribuente decide di pagare, può farlo in unica soluzione o chiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo. Se sceglie la rateazione, la disciplina dell’Agenzia precisa che la decadenza non si verifica in caso di lieve inadempimento; inoltre le schede aggiornate indicano il termine di 67 giorni per il pagamento della prima rata, che deriva dai 60 giorni ordinari più il margine di tolleranza previsto per il lieve inadempimento. Anche questo profilo è tutt’altro che secondario, perché in studio capita spesso il contribuente che crede di aver perso il beneficio della rateazione per un ritardo minimo che, invece, nei casi consentiti, resta recuperabile.

Sanzioni ridotte e regime vigente dal settembre 2024

Un dato da aggiornare con attenzione riguarda le sanzioni. L’Agenzia chiarisce che, per le somme dovute a seguito di controllo automatico, la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è ridotta a 1/3; a seguito della revisione sanzionatoria intervenuta dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è scesa al 25%, con conseguente riduzione in sede di comunicazione automatizzata all’8,33%. Per il controllo formale, la riduzione è ai 2/3 della sanzione ordinaria, che oggi equivale al 16,67% quando si applica il nuovo regime del 25%. Per annualità anteriori o situazioni soggette a regole transitorie, serve però una verifica puntuale del regime sanzionatorio ratione temporis.

Contraddittorio preventivo e atti automatizzati

Dopo la riforma dello Statuto del contribuente, l’art. 6-bis riconosce in via generale il diritto al contraddittorio preventivo prima dell’emissione di atti autonomamente impugnabili, ma lo stesso testo normativo precisa che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale. In una vicenda di comunicazione di irregolarità da 36-bis o 36-ter, dunque, non è corretto sostenere in via automatica che la sola assenza di un contraddittorio preventivo generale renda invalida la pretesa. Occorre capire di che tipo di atto si tratta, che cosa è stato realmente contestato e se l’ufficio ha usato correttamente il canale procedurale prescelto.

Come arrivano le comunicazioni e come si gestiscono

Le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato sono recapitate al contribuente presso il domicilio fiscale e l’Agenzia mette a disposizione canali dedicati di gestione: area riservata, funzione “Visualizza e paga la comunicazione”, CIVIS, uffici territoriali su appuntamento, assistenza telefonica e in alcuni casi PEC. Il servizio CIVIS, in particolare, è espressamente dedicato all’assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle da controllo automatizzato; la guida operativa richiede il numero della comunicazione e consente l’invio strutturato delle richieste di chiarimento. Dal maggio 2026, per comunicazioni e avvisi telematici, CIVIS consente anche una seconda richiesta di assistenza.

La sequenza pratica dopo il ricevimento

Per il contribuente, la sequenza corretta è questa: leggere integralmente la comunicazione; verificare anno d’imposta, codice fiscale, tipo di controllo, importi richiesti, sanzioni e interessi; confrontare il rigo dichiarativo contestato con la dichiarazione trasmessa; recuperare contratto, registrazione, certificato di residenza, eventuali CU, ricevute di versamento, documentazione sul trasferimento di lavoro, documenti d’identità e ogni altro elemento utile; infine scegliere se inviare chiarimenti, pagare, rateizzare o preparare la futura contestazione giudiziale. La “reazione a memoria”, senza una lettura tecnica rigo per rigo, è una delle cause principali di difese fallimentari.

Tabella dei termini e degli snodi difensivi

FaseCosa fa l’AgenziaCosa deve fare il contribuente
Ricezione comunicazioneEspone irregolarità e somme dovuteVerificare subito dati, anno, rigo, reddito e documenti
Entro 60 giorniConsente regolarizzazione con sanzioni ridottePagare, chiedere rateazione o inviare chiarimenti
RateazionePossibili fino a 20 rate trimestraliRispettare scadenze; verificare lieve inadempimento
Mancata definizioneSi passa verso iscrizione a ruolo/cartellaPreparare autotutela, ricorso e possibile sospensiva
Cartella notificataAtto impugnabile davanti alla CGTRicorso entro 60 giorni dalla notifica

La sequenza sopra sintetizza le pagine ufficiali dell’Agenzia e del Dipartimento della Giustizia Tributaria su comunicazioni, rateazione, ricorso e tutela cautelare.

Difese legali e giurisprudenza su come contestare la pretesa

La prima domanda da porsi: l’Agenzia ha davvero ragione sul reddito

In una comunicazione per detrazione affitto “senza requisiti reddituali”, la prima difesa è la più concreta: ricostruire il reddito rilevante e verificare se il superamento della soglia esista davvero. Molte contestazioni si fondano su un automatismo informatico che assume come corretto un certo dato dichiarativo, ma in realtà il contribuente può trovarsi in una di queste situazioni: errore di importazione da CU, errato riporto in dichiarazione, utilizzo di un codice detrazione diverso da quello voluto, errata imputazione del canone, contratto convenzionale non riconosciuto come tale, detrazione giovanile fruita solo in parte ma trattata dall’algoritmo come interamente indebita. In questi casi, il lavoro del difensore non è “fare opposizione astratta”, ma riallineare il fascicolo fiscale alla situazione reale.

Quando l’autotutela è la strada più efficace

Sul piano pratico, quando l’errore dell’Agenzia è manifesto oppure documentalmente dimostrabile, l’autotutela è spesso il primo strumento da attivare. L’Agenzia conferma che il contribuente può chiedere il riesame di un atto ritenuto da correggere o annullare. Dopo la riforma del 2023, lo Statuto distingue fra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa: l’art. 10-quater elenca ipotesi di manifesta illegittimità, come errore di persona, errore di calcolo, errore sul tributo, errore materiale facilmente riconoscibile, errore sul presupposto, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti e mancanza di documentazione successivamente sanata nei termini; fuori da questi casi, l’art. 10-quinquies consente comunque l’annullamento facoltativo in presenza di illegittimità o infondatezza. Per una comunicazione errata sulla detrazione affitto, questi strumenti sono particolarmente relevanti.

Attenzione, però: l’autotutela è utile solo se è precisa. Una domanda generica del tipo “non sono d’accordo” vale pochissimo. Serve allegare il contratto, gli estremi di registrazione, il certificato storico di residenza, il prospetto di calcolo del reddito, le CU, le ricevute dei canoni, la dichiarazione trasmessa e, se necessario, una memoria che spieghi perché il codice detrazione indicato era corretto. In altre parole: l’autotutela funziona quando assomiglia già, nella sostanza, a un piccolo ricorso ben costruito.

L’avviso bonario va impugnato subito o si può attendere la cartella

Qui la giurisprudenza della Cassazione è essenziale. La Corte, in una pronuncia del 30 giugno 2025, ha ribadito che l’impugnazione dell’avviso di irregolarità o avviso bonario è meramente facoltativa: l’atto non rientra nel novero tipico dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e, se non viene impugnato, non si cristallizza la pretesa tributaria; di conseguenza, con l’impugnazione della successiva cartella il contribuente può ancora proporre motivi relativi anche al merito della pretesa. Questa è una regola importantissima per chi, avendo ricevuto la comunicazione, teme di aver già perso ogni possibilità di difesa giudiziale. Non è così.

La medesima logica emerge anche nella giurisprudenza del 19 settembre 2024, secondo cui la cartella resta impugnabile non solo per vizi propri ma anche per ragioni di merito quando costituisce il primo atto impositivo con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. In chiave difensiva, questo significa che non bisogna diffondere allarmismi infondati: non impugnare il bonario non equivale automaticamente ad ammettere il debito. Tuttavia, ciò non vuol dire che attendere la cartella sia sempre la scelta migliore. Se l’errore si può chiudere prima in autotutela o con chiarimenti, è spesso preferibile farlo per evitare che il fascicolo degeneri.

Quando la mancata comunicazione non invalida la cartella

Un altro principio consolidato è che la mancanza dell’avviso bonario non determina sempre l’invalidità della cartella. La Corte di cassazione ha più volte spiegato che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione quando non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e il controllo è meramente cartolare, cioè basato su dati direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa, senza margini interpretativi. Questo principio riduce molto lo spazio delle contestazioni meramente formali.

Il contribuente, però, può valorizzare l’altra faccia del principio: se invece la pretesa non nasce da un semplice errore materiale o di calcolo, ma richiede un apprezzamento giuridico, una comparazione di norme, o la soluzione di un problema interpretativo, allora la procedura automatizzata può essere stata utilizzata in modo improprio. È esattamente il terreno su cui si costruiscono le difese più efficaci nei casi non banali.

Quando il 36-bis è stato usato male

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10001 del 12 aprile 2024, ha affermato in termini molto netti che l’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o della correzione di errori materiali o di calcolo. Non è invece consentito usare questa modalità per risolvere questioni giuridiche. Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il recupero di un credito d’imposta tramite cartella ex 36-bis perché l’Agenzia, in realtà, stava sciogliendo un contrasto interpretativo interno. Questo precedente è molto utile anche nelle vicende di detrazioni affitto: se l’ufficio ha disconosciuto il beneficio non per un mero dato numerico, ma perché ha ritenuto non integrati requisiti che richiedono un vaglio sostanziale o giuridico complesso, il difensore deve valutare seriamente l’eccezione di inidoneità del procedimento automatizzato.

L’onere della prova del contribuente

Nelle liti fiscali sulle agevolazioni e, più in generale, quando il contribuente invoca un trattamento di favore, l’orientamento di legittimità resta rigoroso: chi chiede la detrazione deve essere in grado di provare i presupposti che la fondano. Una rassegna della Cassazione del 2025, pur riferita all’agevolazione “prima casa”, ribadisce espressamente che l’onere della prova della concreta sussistenza dei presupposti grava sul contribuente. Trasposto al tema della detrazione da locazione, ciò significa che non basta sostenere di avere diritto allo sconto: occorre documentare residenza, contratto, qualità di lavoratore o giovane, durata del contratto, soglia reddituale e ogni altro fatto costitutivo.

La stessa Cassazione, nelle pronunce di aprile 2024, ha anche chiarito che, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa ex art. 36-bis per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata in dichiarazione, spetta al contribuente eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa e l’eventuale divergenza fra le basi di calcolo usate in cartella e quelle risultanti dalla dichiarazione o dai versamenti effettuati. Questo principio, pur nato in una fattispecie di omesso versamento, è molto istruttivo per le liti sul disconoscimento di detrazioni: la difesa vincente è quella documentata, non quella solo assertiva.

Come e quando si ricorre al giudice tributario

Se la pretesa si traduce in un atto impugnabile, il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto. La proposizione del ricorso non sospende automaticamente gli effetti dell’atto impugnato, ma il contribuente può chiedere la sospensione cautelare se dall’esecuzione può derivargli un danno grave e irreparabile. Sono principi ribaditi sia dal Dipartimento della Giustizia Tributaria sia dalle pagine dell’Agenzia delle Entrate dedicate al processo tributario e alla tutela cautelare. Dal 4 gennaio 2024 non è più proponibile il vecchio reclamo-mediazione per le liti di valore fino a 50.000 euro, essendo stato abrogato.

Dal punto di vista strategico, la richiesta cautelare diventa particolarmente importante quando il contribuente teme, a breve, il blocco del conto, l’aggravarsi della posizione con l’Agente della riscossione o l’impossibilità di sostenere il pagamento pur avendo buone chances di vittoria sul merito. In questi casi la difesa tributaria e la gestione patrimoniale del debito devono dialogare immediatamente, e non essere trattate come problemi separati.

Il ruolo dello Studio Legale nella fase difensiva

In concreto, lo Studio Legale che difende il contribuente dovrebbe lavorare su quattro fronti simultanei. Primo: verità dei numeri, cioè ricostruzione del reddito e della detrazione spettante. Secondo: verità dei fatti, cioè prova documentale dei requisiti. Terzo: correttezza del procedimento, cioè uso o abuso del controllo automatizzato o formale. Quarto: sostenibilità finanziaria, cioè scelta fra annullamento, pagamento, rateazione o contenzioso. È questo approccio integrato che consente al debitore-contribuente di non subire il procedimento, ma di governarlo.

Strumenti alternativi e gestione del debito se la pretesa è fondata o solo parzialmente contestabile

Rateizzare l’avviso bonario prima che diventi cartella

Quando, dopo il controllo tecnico, emerge che la comunicazione è fondata integralmente o in parte, la scelta difensiva più intelligente può non essere la negazione della pretesa, ma la gestione della sua sostenibilità. L’Agenzia consente di rateizzare le somme richieste nelle comunicazioni in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Questa è la prima valvola di sfogo da valutare, perché evita l’iscrizione a ruolo e mantiene il debito nella sua fase meno aggressiva. In molti casi, soprattutto quando la detrazione contestata è di importo limitato, questa soluzione è economicamente più efficiente di un contenzioso incerto.

La rateizzazione dell’avviso bonario va però gestita con attenzione: bisogna calendarizzare le scadenze, verificare il margine del lieve inadempimento, controllare gli interessi di dilazione e soprattutto evitare di saltare le prime scadenze credendo, erroneamente, che la sola presentazione della richiesta “blocchi tutto”. Non è così. In studio, quindi, la rateizzazione deve essere pianificata come parte di una strategia complessiva, non come un atto burocratico isolato.

Se arriva la cartella, la dilazione con Agenzia Entrate-Riscossione

Se la comunicazione non viene definita e la pretesa si trasforma in cartella, entra in gioco la disciplina della rateizzazione presso Agenzia Entrate-Riscossione. Dal 1° gennaio 2025 le regole sono cambiate: per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, il piano “su semplice richiesta” arriva fino a 84 rate mensili, mentre per piani più lunghi, fino a 120 rate, è necessaria la verifica documentata della temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo i parametri fissati dall’Agente della riscossione. Anche questa leva è importante, ma si colloca in una fase successiva e di solito più onerosa rispetto alla gestione dell’avviso bonario.

Definizioni agevolate e rottamazioni alla data del 19 giugno 2026

Sul punto bisogna essere molto chiari. Le definizioni agevolate delle comunicazioni di irregolarità introdotte in via straordinaria dalla Legge di Bilancio 2023 non costituiscono un rimedio permanente sempre disponibile: erano una misura speciale di “tregua fiscale” con sanzioni ridotte al 3%, riferita a determinate comunicazioni e finestre temporali, e non possono essere invocate automaticamente oggi per ogni nuovo avviso bonario. Lo Studio Legale deve quindi verificare, caso per caso, se esiste una norma speciale ancora applicabile o se ci si trova nel regime ordinario.

Per i debiti già affidati all’Agente della riscossione, la fotografia al 19 giugno 2026 è diversa. Le fonti ufficiali AdER riportano ancora la disciplina e le scadenze della Rottamazione-quater e, inoltre, pubblicano informazioni e FAQ operative sulla Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026, con comunicazioni previste entro il 30 giugno 2026 e piani di pagamento successivi. Questo profilo va però letto con una distinzione fondamentale: la rottamazione non serve a difendersi dall’avviso bonario in sé, ma può diventare rilevante solo se il debito è già entrato nella fase della riscossione mediante carichi affidati.

Sovraindebitamento e Codice della crisi

Quando il problema non è una singola comunicazione, ma un quadro complessivo di debiti fiscali, bancari e contributivi non più sostenibili, la prospettiva cambia radicalmente. Oggi non si ragiona più solo in termini di contestazione dell’atto, ma di regolazione della crisi nel quadro del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La Gazzetta Ufficiale e i materiali ministeriali evidenziano che il Titolo IV del Codice dedica una sezione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, una al concordato minore e prevede altresì l’esdebitazione del debitore incapiente.

L’art. 67 del Codice, come richiamato nelle fonti ufficiali, stabilisce che il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Ciò consente, in via interpretativa e pratica, di includere nella regolazione complessiva anche posizioni fiscali, nella misura in cui esse fanno parte del ceto creditorio da trattare secondo le regole della procedura. Per il debitore-persona fisica questa è spesso la vera sede in cui fermare il circolo vizioso fra avvisi, cartelle, pignoramenti e impossibilità materiale di pagamento.

Per il debitore non consumatore ma “minore” o in stato di sovraindebitamento, il concordato minore rimane uno strumento molto rilevante. La Gazzetta Ufficiale colloca il concordato minore nella Sezione III delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; le versioni ufficiali del testo coordinato richiamano la proposta rivolta ai creditori e le regole di voto e omologazione. Anche qui, l’approccio difensivo è concreto: se il debito fiscale non si riesce più a gestire nella fisiologia del pagamento, occorre spostarsi sul terreno della procedura concorsuale “minore”, evitando che il contribuente finisca travolto da una pluralità di azioni esecutive.

Nei casi estremi, l’esdebitazione del debitore incapiente disciplinata dall’art. 283 del Codice è lo strumento più forte. La norma, nella versione ufficiale pubblicata in Gazzetta, consente alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta; la domanda è presentata tramite OCC al giudice competente, con allegazione dell’elenco di tutti i creditori, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e di una relazione particolareggiata dell’OCC. È una procedura straordinaria, non una scorciatoia, ma per il contribuente incapiente può rappresentare l’unico vero “fine corsa” lecita e ordinata.

Perché il professionista della crisi è decisivo anche nelle liti tributarie

Quando il debito fiscale si incrocia con il sovraindebitamento, il processo tributario e il diritto della crisi non possono lavorare in compartimenti stagni. Occorre una regia unica che valuti: se conviene contestare il merito della pretesa; se conviene definire il debito in fase pre-ruolo; se aspettare la cartella per impugnare; se usare la rateizzazione ordinaria; se puntare a una rottamazione effettivamente attiva; oppure se inserire la posizione tributaria in una procedura di ristrutturazione dei debiti. È qui che uno staff composto da avvocati tributaristi e professionisti della crisi offre un valore reale al contribuente, perché collega difesa dell’atto e tutela del patrimonio.

Errori comuni, simulazioni pratiche e FAQ

Gli errori che fanno perdere la difesa

L’errore più grave è confondere la comunicazione con una semplice lettera informativa. Non lo è. È il momento in cui l’Amministrazione formula una pretesa precisa e mette in moto un termine di regolarizzazione che, se ignorato, può condurre all’iscrizione a ruolo. Il secondo errore è pagare “per paura” senza aver prima verificato se il reddito fosse davvero oltre soglia o se il codice detrazione fosse corretto. Il terzo è contestare l’atto senza produrre i documenti chiave. Il quarto è ritenere che il mancato ricorso immediato contro l’avviso bonario precluda ogni futura difesa: la Cassazione ha chiarito che non è così, ma questo non significa che si possa restare passivi. Il quinto, infine, è separare il problema fiscale da quello finanziario complessivo: se il contribuente è già in difficoltà diffusa, bisogna ragionare subito anche in termini di crisi da sovraindebitamento.

I documenti da raccogliere subito

DocumentoPerché serve
Copia della comunicazione di irregolaritàPer identificare annualità, codice atto, importi, natura del controllo
Dichiarazione trasmessa e ricevuta telematicaPer verificare il rigo e il codice detrazione effettivamente indicati
Contratto di locazione e registrazionePer dimostrare tipo di contratto, decorrenza e titolo giustificativo
Certificato storico di residenzaPer provare abitazione principale o trasferimento per lavoro
CU, buste paga, altri redditiPer ricostruire il reddito rilevante ai fini della detrazione
Eventuali ricevute dei canoniPer dimostrare l’effettività del rapporto locativo
Eventuali memorie o richieste all’ufficioPer tracciare difesa già svolta e termini rispettati

Questa check-list deriva dalla struttura sostanziale delle detrazioni locative e dalle modalità di assistenza dell’Agenzia tramite uffici e CIVIS.

Simulazione pratica su inquilino ordinario

Immaginiamo un contribuente che, nel modello dichiarativo, abbia indicato la detrazione ordinaria per inquilino di abitazione principale pari a 300 euro, ritenendo di avere un reddito complessivo entro 15.493,71 euro. Dopo il controllo automatico, l’Agenzia ritiene però che il reddito fiscalmente rilevante fosse 16.100 euro. In tal caso la detrazione non spettava nella misura di 300 euro, ma solo di 150 euro, con differenza recuperabile di 150 euro. Se la violazione ricade nel regime sanzionatorio post 1° settembre 2024, la sanzione ridotta da controllo automatico è pari a 1/3 del 25%, cioè 8,33% dell’imposta non versata, quindi circa 12,50 euro, oltre interessi. Se il contribuente dimostra invece che il reddito rilevante era stato calcolato male dall’ufficio, la ripresa può essere annullata integralmente in autotutela.

Simulazione pratica sul giovane inquilino

Supponiamo ora un giovane contribuente di 30 anni, primo anno di contratto, canone annuo 8.400 euro. Il 20% del canone sarebbe 1.680 euro, entro il tetto massimo di 2.000 euro e superiore al minimo di 991,60 euro. Se il contribuente ha fruito della detrazione e l’Agenzia contesta la mancanza dei requisiti reddituali, la difesa dovrà provare due cose: non solo che il reddito era entro i limiti previsti, ma anche che il contratto rientrava realmente nei primi quattro anni e che il contribuente non aveva ancora compiuto 31 anni. Se, invece, la detrazione è stata fruita nel quinto anno o oltre il limite di età, la contestazione è molto difficile da superare sul merito e conviene spostare la strategia sulla riduzione del danno economico.

Simulazione pratica sul lavoratore trasferito

Terzo esempio: lavoratore dipendente che si trasferisce per lavoro, reddito complessivo 14.900 euro, detrazione fruita 991,60 euro. L’Agenzia emette comunicazione di irregolarità non perché il reddito sfori la soglia, ma perché dai dati disponibili non risulta che il nuovo comune sia in regione diversa e distante oltre 100 km dal precedente. Se il contribuente produce certificato storico di residenza, contratto di lavoro, documentazione sul comune di destinazione e prova della distanza, la difesa ha solide basi. Se invece il trasferimento è avvenuto entro la stessa area o senza superare i 100 km richiesti, il problema non è reddittuale ma oggettivo e la pretesa diventa difficilmente contestabile.

FAQ

Posso ignorare la comunicazione di irregolarità e aspettare la cartella?

Puoi scegliere di non pagare né definire subito, ma non devi ignorare la comunicazione. L’avviso bonario non è, di regola, un atto la cui mancata impugnazione cristallizza la pretesa, perché la Cassazione ne considera l’impugnazione meramente facoltativa; tuttavia, se non fai nulla, l’Agenzia potrà procedere verso l’iscrizione a ruolo e la cartella. Quindi puoi decidere strategicamene di attendere, ma solo dopo un esame tecnico.

Se ho sbagliato davvero, conviene pagare subito?

Spesso sì, soprattutto se l’errore è chiaro e l’importo non è elevato, perché nella fase della comunicazione puoi beneficiare delle sanzioni ridotte ed evitare il passaggio alla riscossione. La scelta va però confrontata con l’eventuale possibilità di rateizzare o di contestare solo una parte della pretesa.

Entro quanto tempo devo muovermi?

Le pagine ufficiali dell’Agenzia indicano 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva con rideterminazione delle somme. È un termine pratico fondamentale.

Posso rispondere online senza andare in ufficio?

Sì. L’Agenzia mette a disposizione la funzione “Visualizza e paga la comunicazione” e il canale CIVIS, oltre all’assistenza telefonica e agli uffici su appuntamento.

CIVIS serve anche per contestare i dati?

Sì. Il servizio CIVIS è espressamente dedicato all’assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle da controllo automatizzato; richiede il numero della comunicazione e consente l’invio della richiesta di assistenza con allegati.

Se pago a rate, quante rate posso ottenere?

Per le comunicazioni di irregolarità puoi ottenere fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

Se pago in ritardo di pochi giorni perdo tutto?

Non necessariamente. L’Agenzia richiama l’istituto del lieve inadempimento: in caso di tardivo pagamento non superiore a 7 giorni o di insufficiente versamento entro certi limiti, non si decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

La comunicazione è nulla se l’Agenzia non mi ha chiamato prima?

Non in automatico. Lo Statuto del contribuente esclude il diritto generale al contraddittorio preventivo per atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale. Tuttavia, se l’Amministrazione ha usato il controllo automatizzato per decidere questioni giuridiche non meramente cartolari, la difesa può contestare la correttezza del procedimento.

Se la detrazione è stata negata per motivi “giuridici”, il 36-bis è sempre corretto?

No. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10001/2024, ha ricordato che il 36-bis è utilizzabile solo per controlli meramente cartolari e non per risolvere questioni giuridiche o interpretative.

Se non impugno l’avviso bonario, perdo la possibilità di contestare il merito?

No, in via generale no. La Cassazione ha ribadito nel 2025 che l’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa e che, con la successiva cartella, possono ancora proporsi motivi di merito.

Qual è il giudice competente quando arriva la cartella?

La Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile.

Posso chiedere la sospensione della cartella?

Sì, se il pagamento immediato può causarti un danno grave e irreparabile. La sospensione va chiesta al giudice tributario con istanza cautelare.

Il vecchio reclamo-mediazione è ancora obbligatorio?

No. Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 il reclamo-mediazione non è più proponibile.

Se ho un errore di calcolo dell’Agenzia, cosa chiedo?

In prima battuta, autotutela. L’art. 10-quater dello Statuto considera l’errore di calcolo e l’errore materiale facilmente riconoscibile fra i casi di autotutela obbligatoria.

Se manca un documento, posso ancora sanare?

Dipende dal tipo di documento e dai termini. L’art. 10-quater include fra i casi di autotutela obbligatoria anche la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

Posso usare una dichiarazione integrativa per rimediare?

La dichiarazione integrativa può essere un tema da valutare tecnicamente, ma non sostituisce automaticamente la gestione dell’avviso bonario già emesso. In presenza di comunicazione, serve verificare se l’integrativa sia ancora utile processualmente e quale effetto abbia rispetto alla pretesa già avviata.

Se non riesco a pagare né il bonario né la cartella, ho altre strade?

Sì. Oltre alla rateizzazione ordinaria, vanno valutati gli strumenti del Codice della crisi: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, esdebitazione dell’incapiente e, se il debito è già affidato alla riscossione, eventuali definizioni agevolate effettivamente aperte alla data di riferimento.

La rottamazione mi aiuta già nella fase della comunicazione di irregolarità?

Di regola no. Le rottamazioni riguardano i carichi affidati all’Agente della riscossione, quindi operano tipicamente dopo il passaggio alla cartella o ad altri carichi riscossivi. Non sono il rimedio ordinario per il bonario in sé.

Esiste ancora la definizione agevolata degli avvisi bonari al 3%?

Non come regola generale e permanente. Quella misura è stata prevista in via straordinaria dalla Legge di Bilancio 2023 per determinate comunicazioni e periodi. Oggi va verificata l’esistenza di eventuali finestre speciali, ma non può essere data per scontata.

La difesa migliore è sempre il ricorso?

No. A volte la scelta più efficace è l’autotutela; in altri casi il pagamento con sanzione ridotta; in altri ancora la rateazione o una strategia di crisi. Il ricorso serve quando la pretesa è realmente contestabile e quando il quadro probatorio è solido.

Cosa fa davvero lo Studio Legale in questi casi?

Analizza l’atto, ricostruisce il reddito, verifica il contratto, raccoglie le prove, dialoga con l’ufficio e con CIVIS, formula l’istanza di autotutela, valuta rateazioni e definizioni, predispone il ricorso e l’eventuale sospensione, e se necessario inserisce il debito in una procedura di regolazione della crisi.

Sentenze più aggiornate e rilevanti da conoscere prima di decidere la difesa

Cassazione sulla natura solo facoltativa dell’impugnazione dell’avviso bonario

La sentenza più utile da tenere “in fondo al fascicolo”, ma in testa alla strategia, è Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025. La Corte ha precisato che, quando la cartella da controllo automatizzato sia stata preceduta dall’avviso di irregolarità, l’impugnazione di quest’ultimo è meramente facoltativa, poiché non rientra tra gli atti elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; ne consegue che la mancata impugnazione dell’avviso bonario non cristallizza la pretesa e la successiva cartella può essere contestata anche nel merito. Per il contribuente, questa decisione vale moltissimo perché evita difese rassegnate fondate sull’idea errata di avere già “perso tutto” al momento del bonario.

Cassazione sull’uso improprio del controllo automatizzato

Altrettanto centrale è Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 10001 del 12 aprile 2024, che ha stabilito come il recupero mediante cartella ex art. 36-bis possa avvenire solo quando il dovuto sia determinabile con un controllo meramente cartolare, senza risolvere questioni giuridiche. Se l’Agenzia usa il 36-bis per sciogliere problemi interpretativi o per negare un beneficio in base a valutazioni non puramente automatiche, la cartella è esposta a censura. Questo precedente è particolarmente forte nelle controversie sulle detrazioni da locazione quando il punto non è un calcolo semplice, ma la qualificazione stessa del requisito.

Cassazione sulla necessità di incertezze rilevanti perché l’avviso bonario diventi necessario

Resta molto importante anche il principio espresso dalla Cassazione nella rassegna ufficiale di dicembre 2019, secondo cui la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza previo avviso bonario quando non emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto non è quindi imposto in modo generalizzato, ma soltanto quando esistano tali incertezze. Questo principio continua a funzionare come spartiacque tra difese meramente formali e difese realmente fondate.

Cassazione sulla prova a carico del contribuente nelle agevolazioni

Per la costruzione della prova, è utile ricordare la recente Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 15597 dell’11 giugno 2025, richiamata nella rassegna ufficiale mensile della Corte, che in tema di agevolazione “prima casa” conferma il principio dell’onere della prova a carico del contribuente quanto ai presupposti che consentono l’agevolazione. Pur riferita a una diversa agevolazione abitativa, la pronuncia conferma l’impostazione rigorosa ordinariamente seguita dalla giurisprudenza tributaria anche per i benefici fiscali da locazione.

Cassazione sul primo atto impositivo impugnabile anche nel merito

Va ricordata anche Cassazione, Sezione V, sentenza n. 25191 del 19 settembre 2024, secondo cui l’atto suscettibile di definizione agevolata e, soprattutto, impugnabile per motivi attinenti al merito è quello che costituisce il primo atto impositivo con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente. Sul piano pratico, per il difensore ciò significa che l’analisi va sempre tarata sulla concreta sequenza degli atti ricevuti: se la cartella è il primo atto dal contenuto sostanzialmente impositivo, il merito resta aperto.

Corte costituzionale sulla necessità di termini certi nella riscossione

Sul piano sistematico, merita ancora di essere richiamata Corte Costituzionale, sentenza n. 280 del 15 luglio 2005, che ha rilevato l’irragionevolezza di lasciare il contribuente esposto alla pretesa esecutiva del fisco per un tempo indeterminato in relazione alla notifica della cartella derivante dalla liquidazione ex art. 36-bis. Anche se si tratta di una decisione non recentissima, resta una pietra angolare per il principio di certezza dei tempi della riscossione e del diritto di difesa del contribuente.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità per detrazione dei canoni di locazione richiesta senza requisiti reddituali non va letta né come una semplice “seccatura amministrativa”, né come una condanna già definitiva. È una fase decisiva in cui si gioca l’esito dell’intera vicenda. Da un lato, le norme sulle detrazioni locative sono rigorose: le soglie di reddito, i requisiti soggettivi, i limiti temporali e i presupposti documentali devono essere provati con precisione. Dall’altro, la procedura fiscale offre ancora spazi importanti di difesa: chiarimenti, autotutela, rateazione, ricorso, sospensione, contestazione del merito e, nei casi di crisi più grave, strumenti ordinati di ristrutturazione o liberazione dal debito.

Il punto essenziale è sempre lo stesso: agire tempestivamente. Ogni giorno perso dopo la notifica rende più difficile reperire documenti, correggere errori, dialogare con l’ufficio e scegliere la strategia meno costosa. Aspettare senza decidere non è prudenza: molto spesso è il modo più rapido per trasformare una contestazione ancora gestibile in cartella, riscossione, fermo, ipoteca o pignoramento. La tempestività, invece, permette di capire se il debito vada annullato, ridotto, pagato con sanzioni minori, rateizzato o assorbito in una più ampia procedura di crisi.

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