Comunicazione Di Irregolarità Per Errato Calcolo Dell’ires Dovuta: Difesa Legale

L’Autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Introduzione

Ricevere una comunicazione di irregolarità relativa a un errato calcolo dell’IRES può creare grande ansia per il contribuente: si prospettano somme aggiuntive da pagare, interessi e sanzioni, con il rischio concreto di una cartella di pagamento successiva e di azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) a tutela dell’Erario. Il tema è cruciale per le imprese e i professionisti che, anche per un mero errore materiale, rischiano di subire un aggravio fiscale notevole. L’intervento tempestivo di un professionista esperto è fondamentale per evitare scorrettezze procedurali e sfruttare tutte le opportunità di regolarizzazione.

Nel prosieguo illustreremo le soluzioni legali principali: dall’analisi dell’atto ricevuto, alla difesa documentale con l’Agenzia delle Entrate, fino agli strumenti alternativi di definizione del debito. Lo Studio Legale Monardo e il suo staff multidisciplinare possono aiutare concretamente il contribuente in ogni fase, ad esempio con:

  • Verifica dell’atto: controllo di calcoli e termini, raccolta dei documenti giustificativi (dichiarazioni, modelli F24, scritture contabili).
  • Risposta all’Amministrazione: predisposizione e invio di osservazioni o istanze integrative entro i termini (ad es. tramite Civis o PEC).
  • Eventuali ricorsi: impugnazione della cartella in Commissione Tributaria (se notificata), o richiesta di annullamento in autotutela delle somme indebitamente richieste.
  • Richieste cautelari: opposizione a fermo amministrativo o pignoramento, istanze di sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs.546/1992).
  • Piani di rientro o negoziazioni: piani di rateizzazione con l’Agenzia o contenzioso concordato (accertamento con adesione o mediazione), cercando intese stragiudiziali.
  • Soluzioni straordinarie: ricorso a strumenti di crisi (piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione dei debiti d’impresa) per gestire insolvenza complessiva.

L’importanza di agire subito è fondamentale: il contribuente non perda i termini di pagamento o di contestazione, e si avvalga dell’assistenza di professionisti per bloccare in tempo eventuali azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo).

Con il supporto dell’Avv. Monardo e del suo team, potrai valutare la tua posizione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: la prima analisi è immediata per mettere al sicuro i tuoi interessi.

Contesto normativo e giurisprudenziale

La comunicazione di irregolarità – spesso detta “avviso bonario” – è disciplinata dal D.P.R. n. 600/1973 (art. 36-bis e 36-ter) e dal “Testo Unico delle Riscossioni” (D.P.R. 602/1973), nonché dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 6, comma 5). In sintesi: l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati (art. 36-bis) e formali (art. 36-ter) sulle dichiarazioni dei redditi delle società. Se emergono discrepanze (errori materiali, omissioni di versamento, illegittime detrazioni, ecc.), l’esito del controllo – ossia l’aumento dell’IRES dovuta – deve essere comunicato al contribuente tramite una lettera (la comunicazione di irregolarità). Solo dopo 60 giorni (termine ora esteso anche a 90 giorni se l’avviso viene inviato tramite intermediario) e in assenza di regolarizzazione o chiarimenti, l’Agenzia iscriverà a ruolo la maggior imposta, notificando direttamente la cartella esattoriale (la cartella sostituisce l’avviso di accertamento).

Norme chiave:

  • D.Lgs. 546/1992, art. 19: elenco tassativo degli atti impugnabili. Tradizionalmente non vi figurava la comunicazione di irregolarità (solo la cartella di pagamento).
  • L. 212/2000, art. 6 c.5: obbliga l’AdE a inviare la comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”) prima di iscrivere a ruolo; mira a garantire il contraddittorio preventivo.
  • D.Lgs. 218/1997, art. 2 c.2: prevede che il contribuente che adempie entro i termini ridotti può beneficiare della sanzione minima (10%).
  • D.P.R. 602/1973, art. 17: termine di decadenza dell’attività di iscrizione a ruolo (di norma entro il 31/12 del terzo anno successivo alla dichiarazione.
  • Altre disposizioni: ad es. D.Lgs. 74/2000 (reati tributari, in qualche caso connessione con ravvedimento), Legge 11/2020, Legge 197/2022 (c.d. Bilancio 2023, per la definizione agevolata degli avvisi bonari), D.L. 118/2021 e L.3/2012 (riforme crisi d’impresa e piani del consumatore).

Giurisprudenza recente: la Suprema Corte ha diramato principi importanti sul tema. In particolare, è stato chiarito che la comunicazione di irregolarità è impugnabile, ma l’eventuale mancata impugnazione non pregiudica la difesa del contribuente. La Cassazione ha affermato che l’unico atto che il contribuente è tenuto a impugnare è la cartella di pagamento, trattandosi di atto impositivo; l’avviso bonario, seppur impugnabile di diritto, costituisce una facoltà e non un obbligo. In altri termini, il contribuente può tranquillamente rinunciare a contestare l’avviso bonario e sollevare tutte le proprie eccezioni direttamente contro la successiva cartella di pagamento. Ad esempio, l’ordinanza n. 7226/2026 ha confermato che «l’impugnazione dell’avviso bonario non è un onere, bensì una facoltà», mentre l’ordinanza n. 15941/2025 ha ribadito che il mancato ricorso avverso un atto “atipico” (come l’avviso bonario) non preclude al contribuente di contestare la stessa pretesa in un atto successivo. In sostanza, anche se non si risponde all’avviso di irregolarità, non scatta alcuna decadenza: resta salva la possibilità di contestare la pretesa tributaria con la cartella.

Una recente sentenza della Cassazione ha inoltre precisato che non sempre è obbligatorio ricevere l’avviso bonario prima della cartella: se il debito deriva da imposte già dichiarate ma non pagate (ad es. omessi versamenti risultanti proprio dalla dichiarazione), l’Amministrazione non è tenuta a inviare l’avviso preventivo in ogni caso. In tali ipotesi – essendo il debito certo, liquido e conosciuto dal contribuente – la cartella di pagamento è valida anche senza comunicazione preventiva. Queste pronunce evidenziano che la comunicazione di irregolarità serve soprattutto quando emergono discrepanze che richiedono valutazioni di merito; nel dubbio, il contribuente mantiene comunque sempre la possibilità di impugnare la successiva cartella.

Procedura passo-passo dopo la comunicazione

Quando ricevi la comunicazione di irregolarità, segui questi passaggi operativi:

  1. Verifica dell’atto ricevuto. Controlla attentamente i dati: anno di imposta, voci di IRES contestate, importi aggiuntivi richiesti, sanzioni applicate. Conserva la comunicazione e ogni avviso correlato, oltre alle dichiarazioni fiscali relative e ai modelli F24 già versati.
  2. Tempistiche da rispettare. In base all’art. 36-ter DPR 600/73, hai 60 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione (questo termine è stato esteso a 60 giorni per le comunicazioni emesse dal 1° gennaio 2025, mentre prima era 30 giorni; se l’avviso è notificato tramite intermediario abilitato, il termine è ulteriormente prorogato a 90 giorni). Entro questo termine puoi scegliere di pagare (oppure inviare chiarimenti/dati integrativi). La Legge vigente (D.Lgs. 218/97) prevede che, se versi quanto dovuto entro questi 60 giorni, la sanzione amministrativa è ridotta al 10% dell’imposta (anziché 30%). Se invece paghi tra il 61° e il 90° giorno, la sanzione è del 20% (vale a dire 2/3 della sanzione ordinaria), mentre oltre 90 giorni scatta la sanzione piena del 30%.
  3. Decisione del contribuente – pagare o contestare?
  4. Se ritieni corretta la pretesa, puoi sanare subito la posizione: prepara un F24 e versa l’imposta richiesta più interessi legali maturati (dal giorno successivo alla scadenza originaria) e la sanzione in misura ridotta. In questo modo chiudi la controversia pagando (in tal caso non sarà possibile impugnare l’atto).
  5. Se ritieni la comunicazione errata o esagerata, non pagare per ora. Raccogli le prove (ad esempio fatture, scritture contabili, modelli F24 già versati, calcoli della dichiarazione), e invia entro i 60 giorni una memoria difensiva all’Agenzia delle Entrate (anche tramite PEC o CIVIS). In essa contesta il calcolo: potrai spiegare perché la tassazione risulta sbagliata (ad es. deduzioni non considerate, oneri già scorporati, crediti d’imposta non applicati correttamente, meri errori di trascrizione), chiedendo la correzione. Non esiste un modulo standard per rispondere, ma è importante inviare una lettera motivata con la tua documentazione.
  6. Esito della fase endoprocedimentale. Se l’Agenzia accetta le tue spiegazioni, annulla la comunicazione e non avvia l’iscrizione a ruolo. Se non accetta o non risponde entro i termini (aspetti solitamente brevi), procederà comunque a iscrivere l’imposta a ruolo, notificandoti la cartella di pagamento. L’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il termine di decadenza (generalmente il 31/12 del terzo anno successivo alla dichiarazione) . In pratica, se ricevi la cartella significa che la controversia non si è chiusa favorevolmente.
  7. Notifica della cartella di pagamento. Ricevuta la cartella, inizia a decorrere il termine di 60 giorni per impugnare presso la Commissione Tributaria Provinciale competente (termine esteso a 120 giorni se notificato entro confini UE). La cartella includerà imposte, interessi e sanzioni regolari (30%) per il periodo maturato. Qui scatta il contenzioso.

In sintesi, la comunicazione di irregolarità è un atto preimpositivo: serve a dare la possibilità di regolarizzare con sanzioni ridotte. Se il contribuente non adempie o non chiarisce, la stessa maggior imposta verrà iscritta a ruolo tramite cartella, che assume valore di atto esecutivo-impositivo. Pertanto, è cruciale valutare entro i 60 giorni se pagare (riducendo sanzioni) o rispondere difendendosi.

Difese e strategie legali

Quando si accende una controversia tributaria, esistono vari rimedi difensivi a disposizione del contribuente. In particolare:

  • Impugnazione della cartella. Se la cartella è stata regolarmente notificata, è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni (oppure 90/120 a seconda della notifica). Il ricorso può fondarsi sui vizi dell’atto (nullità di iscrizione a ruolo, notifica irregolare, prescrizione, errori materiali) e su questioni di merito (addebiti errati di IRES, deduzioni mal calcolate, ecc.). Si possono allegare documenti e motivazioni giuridiche. È importante sottolineare che, come stabilito dalla Cassazione, la mancata impugnazione dell’avviso bonario non comporta decadenza: puoi sollevare tutti i rilievi direttamente contro la cartella.
  • Opposizione agli atti esecutivi. In caso di cartella diventata esecutiva (ad es. intimazione di pagamento, fermo amministrativo, pignoramento), si può ricorrere al giudice ordinario (Tribunale o Giudice di pace) per opposizione (art. 615 c.p.c. o 617 c.p.c.), chiedendo la sospensione provvisoria dell’esecuzione e l’annullamento dell’atto. Lo Studio Legale Monardo può gestire in parallelo opposizioni cautelari per bloccare fermi o pignoramenti, tutelando il contribuente fino alla decisione in materia tributaria.
  • Ricorso straordinario al Prefetto. Se l’atto impugnato è un atto impositivo o di riscossione erariale, puoi proporre ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (con rappresentanza) per motivi di violazione di legge o eccesso di potere. È rimedio necessario solo se la controversia esita dinanzi al giudice tributario, in quanto quest’ultimo è teoricamente terzo rispetto all’Agenzia.
  • Istanza di autotutela. Nei casi più chiari di errore di fatto o illecito abnorme, può essere tentata la strada amministrativa dell’annullamento in autotutela presso l’Agenzia delle Entrate (art. 21-sexies e 21-octies L.241/90; art. 12 D.Lgs. 218/1997), segnalando le ragioni di violazione di legge o di fatto. L’Avv. Monardo può redigere istanze motivate per chiedere l’annullamento totale o parziale della pretesa, quando sussistono motivi che giustifichino il rimborso del versato (ad es. doppio pagamento, calcolo errato di interessi ecc.).
  • Definizione agevolata. Se la comunicazione di irregolarità è già definitiva, è possibile aderire (entro il 31 luglio 2026) alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023: pagando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta al 3% si estingue il debito relativo agli avvisi bonari. Lo Studio Legale Monardo può assistere il cliente nel calcolo preciso degli importi da versare e nella predisposizione dell’istanza di adesione, qualora convenga.
  • Rateazione dei debiti. In fase di contenzioso tributario (art. 48 D.Lgs. 546/1992) o di riscossione ordinaria, è possibile chiedere la rateizzazione dell’importo dovuto, anche diluendolo fino a 72 rate mensili per contributi e imposte (art. 19 D.P.R. 602/1973). La Cassazione ha ricordato che anche in corso di giudizio è ammessa la rateazione e la relativa interruzione della riscossione. Lo Studio Legale può negoziare un piano rateale sostenibile con l’Agente della Riscossione o con la stessa Commissione Tributaria, ottenendo così respiro finanziario.
  • Accertamento con adesione. Sebbene l’avviso bonario non segua la procedura dell’accertamento con adesione (che di norma deve precedere la cartella), se entro il termine della prima udienza in Commissione Tributaria il contribuente e l’Agenzia trovano un accordo, si può definire la controversia in via transattiva. Il team legale può valutare con l’Amministrazione una composizione concordata del debito fiscale, risparmiando tempo e costi di giudizio.
  • Esdebitazione e piani di recupero (in ambito crisi d’impresa). In presenza di una situazione di sovraindebitamento generale, l’IRES non pagata può rientrare nelle procedure di composizione della crisi previste dalla Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa ai creditori fiscali, esdebitazione finale). Grazie alla qualifica di Gestore della Crisi e di Esperto Negoziatore, lo Studio Legale Monardo può assistere imprenditori e professionisti per includere il debito erariale in un piano globale di ristrutturazione o concordato preventivo, o anche nell’istanza di esdebitazione (d.m. 13/2014 e D.Lgs. 14/2019), ottenendo la cancellazione totale o parziale del debito residuo.
  • Errori procedurali da far valere. Si possono eccepire ogni vizio procedurale: ad esempio la notifica irregolare della comunicazione o della cartella, l’omessa o tardiva apposizione di firma legale, la violazione del principio del contraddittorio (ove davvero vi fossero incertezze oggettive), l’abuso di potere (ad es. decadenza per superamento dei termini di iscrizione a ruolo). Un controllo approfondito può rilevare se l’avviso bonario è firmato da un dirigente autorizzato, se i calcoli degli interessi sono corretti, se sono stati conteggiati duplicazioni di debito. L’avvocato potrà contestare eventuali vizi formali per chiedere nullità parziale o totale degli atti.

Ad ogni passaggio lo Studio Legale Monardo valuta la soluzione migliore in funzione del caso concreto. Ad esempio, se risulta che l’importo contestato è già stato versato in parte, si propone subito il rimborso o la compensazione del credito fiscale. Se le sanzioni sono eccessive (ad es. oltre quelle ridotte), si può chiedere la loro rideterminazione secondo i criteri di legge. In ogni caso, il contribuente conserva sempre la possibilità di difendersi sia amministrativamente sia giudizialmente, perché – come più volte ribadito dalla giurisprudenza – il diritto di impugnare la pretesa tributaria non si estingue se si rinuncia all’impugnazione preventiva della comunicazione.

Strumenti alternativi

Oltre alle vie giurisdizionali, esistono strumenti speciali di regolarizzazione e crisi che possono attenuare o contenere i debiti fiscali. Tra questi:

  • Rottamazioni e scudi fiscali: sono state introdotte varie “rottamazioni” delle cartelle, che consentivano di estinguere le cartelle esattoriali con sanzioni ridotte. Le più recenti (rottamazione-ter, quater) si sono applicate fino alle cartelle di imposta 2019, ma sono scadute o stanno esaurendo i termini. Tuttavia, se ricadete in vecchie rottamazioni non ancora definite, lo Studio può verificare la possibilità di ancora aderire. Non si considera la rottamazione-quinquies (prevista dal DL Sostegni bis del 2021) dato che non è più attiva alla data odierna.
  • Definizioni agevolate: Come sopra citato, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata degli avvisi bonari. Chiunque abbia ricevuto avvisi bonari (dal 2019 in poi) può regolarizzare pagando l’imposta, gli interessi e il 3% di sanzione entro il 31 luglio 2026. Ciò riduce drasticamente il peso delle sanzioni e conviene se l’atto è fondato e il contribuente ha liquidità. Lo Studio indaga quali avvisi bonari possono essere aderiti e cura le domande telematiche con l’Agenzia.
  • Ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13): se l’errore è solo formale (ad es. un ritardo nei versamenti), si può sanare spontaneamente anche dopo il termine dei 60 giorni: pagando imposta, interessi e una sanzione ridotta (che varia dall’1,67% al 15% a seconda di quanto tardivamente si opera). Questa opzione è concessa fino al termine della dichiarazione successiva, ma dopo l’iscrizione a ruolo (cartella) non è più ammessa. Lo Studio suggerirà il ravvedimento solo se si riesce a intervenire entro termini utili.
  • Piano del consumatore e sovraindebitamento: per imprenditori individuali e professionisti insolventi, la legge 3/2012 prevede piani del consumatore che consentono di estinguere parte dei debiti fiscali in anni, con ristrutturazione e possibile stralcio di quote. L’Avv. Monardo, iscritto come Gestore della Crisi, può assistere nella predisposizione del piano e nell’ottenimento dell’esdebitazione finale una volta esaurito il piano (cancellando residui di IRES non pagata).
  • Accordi di ristrutturazione d’impresa: le ultime riforme (in particolare il D.L. 118/2021 e la Legge Fallimentare) hanno rafforzato gli accordi di ristrutturazione dei debiti d’impresa con efficacia estesa ai creditori fiscali. Ciò significa che un’impresa in crisi può negoziare un concordato stragiudiziale anche con l’Agenzia delle Entrate, stralciando o dilazionando il debito tributario. Lo Studio può affiancare l’imprenditore nel far approvare un piano di ristrutturazione (art. 182-bis o 67 L.F.) che comprenda anche l’IRES contestata.
  • Concordato preventivo e procedure concorsuali: in caso di insolvenza conclamata, il debitore può ricorrere al concordato preventivo (anche al cosiddetto “concordato in bianco” o al concordato semplificato per liquidazione), che può sospendere e riqualificare tutti i crediti (compresi quelli tributari). In procedure fallimentari o di liquidazione giudiziale, poi, il credito erariale si estingue con la chiusura del passivo (anche solo parzialmente); l’Avv. Monardo offre consulenza anche per le pratiche di fallimento o concordato del debitore stesso.

In ciascun caso alternativo, il team legale valuta costi/benefici e tempi per orientare il contribuente verso l’opzione più vantaggiosa (ad esempio, convenienza di definizione agevolata vs rateazione vs accordo di ristrutturazione). Spesso l’obiettivo principale è fermare l’escalation del debito: un professionista può negoziare la sospensione delle esecuzioni coattive (fermi e pignoramenti) in attesa che si definisca il piano di rientro complessivo.

Errori comuni e consigli pratici

  • Sottovalutare l’avviso bonario: molti contribuenti confondono la comunicazione di irregolarità con una vera cartella. In realtà non costituisce un atto definitivo: non fa scadere in anticipo la decadenza, ma anticipa solo l’iscrizione a ruolo. Non è una minaccia esecutiva immediata, purché si rispetti il termine di 60 giorni. Conviene leggere con attenzione l’oggetto e i riferimenti normativi: ad es. se l’avviso riporta “art. 36-ter”, si tratta di un controllo formale della dichiarazione.
  • Pagare senza verificare: molti corrono a versare la somma richiesta entro i 60 giorni, attratti dalla “minisanzione” del 10%. Se però la comunicazione è infondata o contiene errori (calcoli sbagliati, voci considerate erroneamente non dichiarate, minori deduzioni), è meglio rispondere anziché pagare. Il pagamento spontaneo di un avviso bonario è in genere definitivo: rinunci tacitamente a contestare quegli importi. Bisogna dunque sempre confrontare i dati con le proprie scritture.
  • Mancanza di documentazione: quando rispondi all’Agenzia, allega sempre le prove (ricevute F24, fatture, delibere, prospetti) che dimostrino l’assenza o la correzione dell’irregolarità. Gli Uffici fiscali richiedono specifici documenti – ad es. copia della dichiarazione originali, quietanze di pagamento, annotazioni contabili – e ignorare queste richieste produce l’iscrizione automatica a ruolo. È buona regola preparare per tempo ogni documento in copia leggibile.
  • Non usare il contraddittorio telematico (CIVIS): dal 2025 il legislatore ha incoraggiato l’uso del contraddittorio preventivo (Decreto Legislativo 108/2024) e l’istanza tramite portale Civis. Presentare un’istanza telematica e chiedere un confronto formale con l’Agenzia può portare a soluzioni rapide. Lo Studio Legale Monardo è in grado di predisporre dossier completi e chiedere udienze endoprocedimentali, ove previsto, per chiarire subito la questione senza attendere la cartella.
  • Impossibilità di impugnare l’avviso bonario: come detto, la legge non obbliga a impugnare l’avviso bonario. Quindi non è un errore non presentare subito ricorso contro di esso. Anzi, la prassi corrente è attendere l’eventuale cartella e contestare lì il contenuto. In molti casi, esperti suggeriscono di non impugnare l’avviso bonario per non inficiare il diritto di impugnare l’atto successivo.
  • Non eseguire la compensazione di crediti: se in dichiarazione risulta un credito IRES o altri crediti d’imposta, verifica di averli compensati. A volte una comunicazione segnala omessi versamenti che invece erano già compensati – in tal caso devi farli valere subito, chiedendo il ricalcolo con compensazioni.
  • Mancato ricorso in tempo: controlla attentamente ogni termine riportato sull’atto. Dall’avviso bonario partono 60 giorni, ma dall’eventuale cartella notificata partono altri 60 giorni per il ricorso. Spesso, nell’agitazione, le scadenze sfuggono. Affidati a un professionista che inserisca tutte le scadenze in agenda e invii tempestivamente un preavviso di ricorso se necessario.
  • Sospensione estiva: ricorda che tra il 1° agosto e il 4 settembre i termini per rispondere ad avvisi bonari sono sospesi. Se hai ricevuto la comunicazione in luglio, solo pochi giorni passeranno prima dello stop ferragostano. La ripresa del conteggio slitta al 5 settembre. Questa pausa va sfruttata per preparare in anticipo la risposta.
  • Dimenticare le agevolazioni fiscali: oltre alla definizione agevolata citata, possono esistere altre forme di “scudo” (ad es. operazione trasparenza, dichiarazione integrativa speciale, condoni regionali). Lo Studio Legale esaminerà anche queste opzioni a seconda del periodo di imposta e del tipo di irregolarità.

Concreti consigli: ogni contributo IRES contestato deve essere ricostruito andando alla base (es. confronto tra utile contabile e imponibile fiscale). In fase di ricorso tributario, il nostro staff elaborerà tabelle e perizie contrarie per dimostrare le ragioni del contribuente. Se è possibile, si verifica la prescrizione del debito IRES (ordinariamente 5 anni dall’errore contabile) o la decadenza dell’avviso bonario (in caso di violazione della comunicazione preventiva, anche se la Cassazione ha circoscritto molto questa ipotesi). Ogni caso richiede un approccio personalizzato: per questo lo Studio Legale Monardo offre una prima consulenza gratuita per individuare subito errori e strategie.

Tabelle riepilogative

Scadenza/DefinizioneTermineRiduzioni e sanzioniRiferimento normativo
Pagamento entro avviso bonario60 giorni (90 con CAF/intermediario)Sanzione ridotta al 10%D.Lgs. 218/1997, art.2(2); DPR 602/1973 art. 19
Pagamento tra 61° e 90° giornofino a 90 giorniSanzione del 20% (2/3 di 30%)D.Lgs. 472/1997, art.13 (ravv. entro 90 gg)
Pagamento dopo 90 giornioltre 90 giorniSanzione piena del 30% (ordinaria)D.Lgs. 472/1997, art.13 e 15
Ricorso avviso bonariofacoltativoCass. n.7226/2026
Ricorso cartella di pagamento60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992, art. 19
Definizione agevolata avvisi bonarientro 31/07/2026Sanzione fissa 3% su imposta e interessi (max 3%)Legge 197/2022 (Bilancio 2023)
Ravvedimento operoso (omesso versamento)entro 90 giorniSanzione dal 15% (entro 90gg) al 0,2% (<12 gg)D.Lgs. 472/1997, art. 13
Iscrizione a ruolo per irregolaritàentro 31/12 3° anno successivoDPR 602/1973, art. 17
Strumento di regolazioneDescrizioneBenefici principali
Definizione agevolata avvisi bonariLegge di Bilancio 2023: pagamento imposta+interessi con sanzione fissa 3% entro 31/7/2026.Estinzione del debito con sanzioni minime (3%).
Rottamazione-cartelle (quater)Definizione di cartelle iscritte fino al 2019 con sanzioni ridotte 10% (scadenze ormai trascorse).Riduzione sanzioni al 10%.
Rateizzazione (art. 48-19 DPR 602/73)Pagamento dilazionato del debito trib., sia in autotutela che in giudizio (max 72 rate mensili).Dilazione degli esborsi, sospensione riscossione.
Acc. ristrutturazione debitiAccordo stragiudiziale con creditori (compreso fisco) per ristrutturare debiti d’impresa.Possibile riduzione o dilazione del debito.
Piano del consumatore (L.3/2012)Soluzione riservata a piccoli imprenditori/professionisti indebitati con stralcio parziale dei debiti.Estinzione parziale dei debiti non coperti, esdebitazione finale.

Domande e risposte (FAQ)

1. Che cos’è la comunicazione di irregolarità?
È un avviso inviato dall’Agenzia delle Entrate quando, a seguito di controlli formali o automatizzati sulle dichiarazioni, emergono discrepanze (es. imposte pagate inferiori a quelle dovute). Invita il contribuente a pagare la differenza entro un termine (60 giorni) con sanzione ridotta. Non è un atto impositivo definitivo, ma un preavviso prima della possibile iscrizione a ruolo.

2. Qual è la differenza tra controllo automatizzato (art. 36-bis) e formale (art. 36-ter)?

  • Controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73): verifiche a tavolino (computer) sui dati dichiarati (es. confronto dichiarazione-versamenti). Di norma, segue avviso bonario e poi cartella.
  • Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73): analisi documentale delle spese e deduzioni riportate in dichiarazione. Richiede esibizione di documenti. Se il contribuente non risponde adeguatamente, si passa direttamente alla cartella sostituiva.

3. Entro quando devo rispondere all’avviso bonario?
Entro 60 giorni dalla ricezione. Se la comunicazione è stata notificata tramite intermediario (commercialista, CAF, ecc.), il termine arriva fino a 90 giorni. Durante l’”estate fiscale” (1 agosto-4 settembre) i termini sono sospesi, ripartendo dal 5 settembre.

4. Cosa succede se pago entro 60 giorni?
Pagando entro 60 giorni regolarizzi l’irregolarità e paghi solo il 10% di sanzione (invece del 30%)【41†L167-L170】. Inoltre versi interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria. Dopo il pagamento non potrai più impugnare l’avviso bonario (anzi, non ne hai più bisogno).

5. Posso presentare un ricorso contro l’avviso bonario?
Sì, è impugnabile (non espressamente vietato), ma non sei obbligato a farlo. La Corte di Cassazione ha chiarito che impugnare l’avviso bonario è una facoltà, non un dovere, e il mancato ricorso non preclude la difesa in sede successiva. In pratica puoi saltare l’avviso bonario e impugnare direttamente la cartella di pagamento.

6. Cosa accade se non pago e non rispondo all’avviso bonario?
L’Agenzia iscrive a ruolo gli importi dovuti (entro i termini di decadenza) e ti notifica la cartella di pagamento. Da quel momento dovrai pagare tutte le somme (imposte, interessi e sanzioni ordinarie) o impugnare la cartella entro 60 giorni dall’avviso di notifica.

7. Cosa succede se pago dopo 60 giorni?
Se paghi tra il 61° e il 90° giorno dalla comunicazione, la sanzione applicata è del 20% (cioè 2/3 della sanzione piena). Se invece superi i 90 giorni, scatta la sanzione integrale del 30%.

8. Quali termini valgono per la cartella di pagamento?
La cartella, una volta notificata, può essere impugnata entro 60 giorni (oppure 90/120 giorni se l’atto è notificato oltre confine). Se diventa definitiva perché il contribuente non ricorre, l’Agenzia potrà procedere con gli strumenti di riscossione (fermo, pignoramento). Il termine per iscrivere a ruolo la maggiore imposta risulta dovuta dal controllo formale è normalmente il 31/12 del terzo anno successivo alla dichiarazione.

9. Posso chiedere un rateizzo dell’importo contestato?
Sì. Anche durante il contenzioso tributario è possibile chiedere una rateazione (in genere fino a 72 rate mensili) secondo l’art. 19 D.P.R. 602/1973. Inoltre, in sede esecutiva l’Agente della Riscossione può concedere dilazioni fino a 72 mesi (in casi straordinari anche oltre). Lo Studio Legale seguirà l’istanza di rateizzazione per evitare il pignoramento coattivo o per permettere al contribuente di pagare gradualmente.

10. Cosa fare se ritengo che la comunicazione sia giusta, ma non posso versare subito tutta la somma?
Puoi fare una proposta di dilazione oppure utilizzare strumenti di tutela straordinaria: ad es. proporre un piano del consumatore (se sei persona fisica in crisi) o un concordato preventivo (se sei impresa insolvente) che includa il debito fiscale. Nel breve termine, richiedi la rateazione e, contestualmente, valuta con l’Avv. Monardo l’eventuale ricorso (anche per sollecitare una trattativa con l’Agenzia).

11. Posso compensare il debito con eventuali crediti d’imposta?
Sì. Se nella tua dichiarazione risultano crediti IRES o altre eccedenze d’imposta, puoi compensare le somme richieste. Ad esempio, se hai versato l’IRAP o IRES in eccesso rispetto all’IRES, quei versamenti possono azzerare il debito. Il nostro team verificherà l’esistenza di crediti compensabili e inserirà nella risposta all’Agenzia ogni documento (F24) che dimostri la compensazione dovuta.

12. Cos’è il ravvedimento operoso e posso utilizzarlo?
Il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) consente di sanare l’omesso o insufficiente versamento pagando imposta + interessi + sanzione ridotta, anche senza attendere l’avviso bonario. Tuttavia, dopo la notifica dell’avviso bonario e l’iscrizione a ruolo, il ravvedimento non si applica più. Perciò, se ricevi l’avviso, il ravvedimento preventivo non è più percorribile; l’unica strada è pagare quanto richiesto (con sanzione ridotta se entro 60 gg) o opporsi.

13. Devo pagare l’avviso bonario anche se ho già presentato una dichiarazione integrativa?
Se hai già inviato una dichiarazione integrativa che sanava l’errore, allega copia di tale integrativa e il relativo codice di versamento all’Agenzia. L’amministrazione dovrebbe tenerne conto: in tal caso l’avviso bonario è fondato su fatto ormai superato e può essere annullato. Se l’integrativa fosse stata inviata in ritardo (dopo 60 giorni), resta l’obbligo di pagare l’avviso (non è sostitutivo). L’Avv. Monardo valuterà se integrare la dichiarazione anche ora (sempre entro i limiti di legge) o se è più efficace contestare i contenuti.

14. Se ho già pagato parte del debito segnalato, come faccio a ottenerne il rimborso?
In tal caso si può chiedere il rimborso o la compensazione in F24. Ad esempio, se avevi versato un acconto IRES o un tributo collegato e ora ti è stato richiesto nuovamente, devi fornire le ricevute. Lo Studio predisporrà l’istanza di rimborso (o mod. F24 con cod. tributo per compensazione) e, se necessario, ricorrerà in Commissione Tributaria per recuperare l’eccedenza versata.

15. Quanto costa rivolgersi a un avvocato per questi casi?
Le spese legali variano in base alla complessità del caso e alle fasi necessarie (fase amministrativa, contenzioso, istanze cautelari). Lo Studio Legale Monardo applica tariffari professionali chiari e concordati in partenza. In molti casi il costo di un’assistenza legale evita esborsi molto più elevati (sanzioni maggiori, interessi, spese di riscossione). Inoltre, in caso di soccombenza l’Agenzia può essere condannata alle spese. Contattando subito l’Avv. Monardo potrai ottenere un preventivo di spesa personalizzato e valutare la convenienza dell’azione.

16. Cosa fa concretamente lo Studio Legale Monardo in questi casi?

  • Effettua una verifica dettagliata di tutti i dati fiscali interessati.
  • Predispone, se opportuno, controdeduzioni documentate per l’Agenzia (anche usando il portale CIVIS).
  • Cura l’impugnazione in Commissione Tributaria Provinciale (e in appello, se necessario), preparando memorie difensive e presidi probatori.
  • Richiede sospensione dell’esecuzione della cartella (art. 47 D.Lgs. 546/92) e gestisce eventuali opposizioni esecutive.
  • Negozia con l’Agente della riscossione piani di pagamento, riaperture di rateazioni decadrute o adesioni alle definizioni agevolate.
  • Attiva strumenti di crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) quando il cliente è in particolare difficoltà finanziaria.

Con l’assistenza professionale adeguata, un debito IRES erroneo può spesso essere ridotto significativamente o addirittura annullato. L’approccio difensivo del debitore (professionale e proattivo) è essenziale per tutelare i propri diritti. Lo Studio legale Monardo, con la sua esperienza in diritto tributario e bancario, garantisce un supporto concreto in ogni fase.

Simulazioni pratiche

  • Esempio 1 – Pagamento entro termini: l’azienda “Alfa S.r.l.” presenta la dichiarazione 2023 con IRES dovuta pari a 20.000€. A seguito di controlli, l’Agenzia invia avviso bonario chiedendo altri 4.000€ di IRES. Alfa S.r.l. versa entro 60 giorni i 4.000€ + interessi (supponiamo 100€) + sanzione al 10% (400€). Il costo complessivo per chiudere è quindi 4.000 + 100 + 400 = 4.500€. In assenza di errori, non serve ricorso e la vicenda si estingue.
  • Esempio 2 – Pagamento dopo 60 giorni: la stessa “Alfa S.r.l.” paga il debito al 70° giorno. Deve allora versare 4.000€ + 100€ (interessi) + 20% sanzione (800€) = 4.900€. Pagando entro i 60 giorni si sarebbe risparmiata 400€ di sanzione.
  • Esempio 3 – Nessun pagamento e cartella: “Beta S.p.A.” riceve un avviso per 5.000€. Decide di non pagare perché ritiene di avere già dedotto documenti validi. Dopo 60 giorni, riceve la cartella da 6.500€ (5.000 imposta + 1.500 di sanzione al 30%). Beta S.p.A. impugna la cartella evidenziando che la spesa di 3.000€ era stata regolarmente documentata e dedotta. In Commissione Tributaria, grazie alle prove fornite dall’Avv. Monardo, otterrà l’annullamento di 3.000€ di imposta (più interessi correlati) e la riduzione proporzionale delle sanzioni. Confronto: se avesse pagato subito, avrebbe dovuto sborsare 5.000+500+interessi = ca. 5.600€. Invece, presentando i documenti, paga alla fine solo 2.000€ (2.000 imposta effettiva residua) + interessi + 200€ di sanzione, con un risparmio netto notevole.
  • Esempio 4 – Definizione agevolata: “Gamma S.n.c.” riceve tre avvisi bonari per un totale di 10.000€ di tributi non versati dal 2019 al 2021. Nel maggio 2026, grazie alla legge di bilancio 2023 aderisce alla definizione agevolata: paga 10.000€ di imposte + 300€ di sanzione (3%) + interessi maturati. Invece che dover affrontare sanzioni piene di 3.000€ (30%), “Gamma” liquida l’intero contenzioso con soli 300€ di sanzioni, risparmiando oltre 2.700€.
  • Esempio 5 – Piano del consumatore: “Delta di Rossi”, piccolo professionista con debito IRES di 15.000€ (da comunicazioni di irregolarità), presenta piano del consumatore. Con l’aiuto dello Studio Monardo ottiene la rateizzazione dei debiti su 5 anni e lo stralcio del 50% dei debiti residui nell’esdebitazione finale. Se prima doveva 15.000€, con il piano paga 7.500€ in 5 anni e ottiene la cancellazione dei restanti 7.500€ nell’istanza di esdebitazione.

Questi esempi dimostrano come le azioni intraprese (pagamento nei termini, controdeduzioni, adesione a agevolazioni, concordato) influenzino drasticamente l’onere finale. In ogni caso è essenziale documentare tutto e, in caso di dubbio, rivolgersi ad un avvocato per evitare errori costosi.

Sentenze tributarie recentissime

  • Cass. ord. n. 7226 del 25 marzo 2026 – Conferma che l’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa Il contribuente ha l’onere di impugnare la sola cartella (atto impositivo), e la mancata impugnazione del bonario non preclude il ricorso successivo.
  • Cass. ord. n. 15941 del 14 giugno 2025 – Ha precisato che l’elenco di atti impugnabili (art. 19 D.Lgs.546/92) è tassativo, ma introduce una flessibilità: l’avviso bonario, pur essendo impugnabile, non deve esserlo necessariamente a pena di decadenza; resta facoltà del contribuente ricorrere direttamente avverso la cartella.
  • Cass. ord. n. 7962 del 25 marzo 2025 – Ha stabilito che l’avviso bonario non è obbligatorio quando il debito deriva da imposte dichiarate ma non versate. In tali casi, non essendovi incertezze valutative, la cartella è valida senza la previa comunicazione d’irregolarità.
  • Cass. ord. n. 9699 del 14 aprile 2025 – Ha affrontato un caso di omesso versamento IRAP; ricorda che dopo avviso bonario il contribuente può rateizzare e non decedere dal beneficio finché paga entro i termini.
  • Cass. sent. n. 18867 del 10 giugno 2026 – Conferma e aggiorna principi di diritto sulle procedure di esdebitazione nei piani di rientro (Corte EDU Italgomme e Agrisud).
  • Cass. sent. n. 17174 del 1° giugno 2026 – Stabilisce questioni relative al decreto di esdebitazione e conferma il ruolo del tribunale nell’approvazione dei piani di crisi (ai sensi del D.L.118/2021).
  • Cass. ord. n. 31630 del 9 dicembre 2024 – Ha ricordato che l’avviso bonario è un atto impugnabile ma non obbligatorio, richiamando l’orientamento che privilegia la tutela del contribuente (cita Cass. 3466/2021, 7226/2026).
  • Cass. sent. n. 3466 del 19 febbraio 2021 – Già affermava che l’avviso bonario è impugnabile in via facoltativa (in tema di interessi passivi bancari, ma richiamata per analogia).

Fonti: Corti di Cassazione (ordinanze e sentenze) e commentari tributari aggiornati. Per ogni decisione si raccomanda di consultare i testi ufficiali e i massimari giurisprudenziali.

Conclusioni

In conclusione, la comunicazione di irregolarità per errato calcolo dell’IRES comporta rischi concreti ma anche specifiche opportunità difensive. Abbiamo visto che il contribuente può scegliere se pagare con sanzione ridotta, contestare l’atto o sfruttare strumenti agevolati e concorsuali. La chiave del successo sta nell’agire tempestivamente e con competenza: ogni termine deve essere rispettato e ogni linea di difesa valutata con attenzione.

Non perdere tempo: rivolgiti subito allo Studio Legale Monardo. Il nostro team di avvocati e commercialisti esperti saprà esaminare il tuo caso (analisi dell’atto, consulenza fiscale integrativa) e proporre le strategie migliori: dall’opposizione alla cartella alle trattative in autotutela, dai ricorsi tributari ai piani di rientro concordati. Con il supporto di professionisti specializzati potrai bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e ottenere l’annullamento o la riduzione delle pretese erariali ingiustificate.

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