Introduzione
Ricevere una comunicazione di irregolarità per ritenute su redditi di capitale dichiarate ma non versate è molto più serio di quanto spesso si creda. Non si tratta di una semplice “lettera dell’Agenzia”: nella prassi è il primo snodo di una sequenza che può portare, se non gestita bene, a iscrizione a ruolo, cartella, interessi, sanzioni, decadenza da benefici di rateazione, e nei casi più gravi anche a un rischio penale-tributario quando l’inadempimento supera le soglie previste per il sostituto d’imposta. Il controllo automatico ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, infatti, consente all’Amministrazione di liquidare quanto già emerge dalla dichiarazione e dai versamenti; quando i dati dichiarati non trovano corrispondenza nei pagamenti effettuati, l’esito viene comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta proprio per consentire la regolarizzazione prima della riscossione coattiva.
Il punto decisivo, dal lato del debitore o del contribuente, è comprendere subito una verità operativa: non tutte le comunicazioni di irregolarità vanno “subite” e non tutte vanno pagate senza verifica. Ci sono casi in cui l’atto è corretto e conviene definire rapidamente il debito con sanzioni ridotte; altri in cui la pretesa è solo parzialmente corretta e occorre chiedere la rideterminazione; altri ancora in cui la difesa passa da autotutela, CIVIS, contestazione tecnica dei versamenti, sospensione, ricorso contro la cartella successiva, rateazione o strumenti di composizione della crisi. La giurisprudenza della Cassazione, inoltre, ha ribadito che l’avviso bonario non è, in linea generale, un atto la cui mancata impugnazione cristallizzi definitivamente la pretesa: se poi arriva la cartella, il contribuente può ancora contestare anche il merito della pretesa tributaria.
In questa materia la differenza la fa l’assistenza professionale immediata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo viene presentato, nel contesto di questo articolo, come avvocato cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale nei settori del diritto bancario e tributario, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. n. 118/2021; si tratta di qualifiche e funzioni coerenti con il quadro ordinamentale ministeriale relativo ai gestori della crisi, agli OCC e alla composizione negoziata.
In concreto, uno Studio Legale strutturato può aiutarti a: leggere tecnicamente l’atto; verificare se le ritenute contestate sono davvero “dichiarate ma non versate”; ricostruire i modelli F24, i codici tributo, gli scomputi, le compensazioni e gli errori materiali; ottenere correzioni o sgravio in autotutela; gestire i canali telematici con l’Agenzia; valutare tempestivamente se conviene la definizione, la rateazione o il contenzioso; e, se il debito è più ampio e coinvolge anche altri carichi fiscali, attivare strumenti di sovraindebitamento o di crisi d’impresa per bloccare l’aggressione esecutiva e riorganizzare il passivo.
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Quadro normativo della comunicazione di irregolarità
Che cos’è davvero la comunicazione di irregolarità
La comunicazione di irregolarità, comunemente chiamata anche avviso bonario, nasce in questo ambito dal controllo automatico della dichiarazione. L’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di liquidare automaticamente imposte, contributi, premi e ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta; quando dal controllo emerge un risultato diverso da quello esposto in dichiarazione, l’esito deve essere comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta, per evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione. Questo è il fondamento tecnico della comunicazione che arriva, ad esempio, quando nel modello 770 o in altre dichiarazioni dei sostituti risultano ritenute indicate ma non coperte da versamenti.
Dal punto di vista sostanziale, il caso tipico è questo: il sostituto d’imposta dichiara di avere operato ritenute su redditi di capitale — si pensi, a titolo esemplificativo, a interessi, utili o altri rendimenti assoggettati al regime della ritenuta alla fonte — ma l’Anagrafe tributaria non trova il corrispondente pagamento, oppure lo trova solo in parte o con codici/periodi incoerenti. Il problema, quindi, non nasce quasi mai da una “scoperta esterna” dell’Ufficio, bensì dal confronto fra ciò che il contribuente stesso ha dichiarato e ciò che risulta davvero versato. È per questo che, in giurisprudenza, molte controversie ex art. 36-bis vengono qualificate come liti in cui la pretesa scaturisce essenzialmente dai dati dichiarativi e dai versamenti omessi o insufficienti.
La base legale della riscossione e il tema delle sanzioni
Il successivo snodo normativo è il d.lgs. n. 462/1997, che disciplina la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali. La regola di principio resta che, in mancanza di regolarizzazione, si procede all’iscrizione a ruolo. La normativa di favore interviene però sul trattamento sanzionatorio: il pagamento nei termini collegati alla comunicazione consente un abbattimento della sanzione a un terzo di quella ordinaria. Dopo la riforma sanzionatoria del 2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è pari al 25%; di conseguenza, in sede di definizione della comunicazione la misura ridotta si attesta all’8,33%. Per le violazioni commesse prima di tale data, continua invece a rilevare il vecchio assetto: sanzione ordinaria 30%, ridotta in sede di comunicazione al 10%.
Questa distinzione temporale è fondamentale nella pratica difensiva. In moltissimi casi il contribuente riceve nel 2026 una comunicazione che riguarda annualità precedenti, oppure versamenti scaduti in momenti diversi; ciò significa che non basta leggere la data della comunicazione, ma bisogna risalire alla data della violazione per capire quale regime sanzionatorio sia applicabile. Una difesa tecnicamente corretta controlla quindi: annualità, periodo di imposta, scadenza originaria del versamento, data della dichiarazione, data della comunicazione e data dell’eventuale rideterminazione.
Il ruolo del sostituto d’imposta e il rischio penale
Qui entra in gioco un punto che spesso viene sottovalutato. Quando le ritenute non versate riguardano il sostituto d’imposta, il problema può uscire dal solo terreno amministrativo. L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000 incrimina l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate oltre la soglia di 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 175 del 2022, ha ripercorso proprio l’evoluzione di questa fattispecie, ricordando che l’attuale testo copre anche le ritenute “dovute sulla base della stessa dichiarazione” e non solo quelle certificate ai sostituiti.
Questo significa che una comunicazione di irregolarità non è mai un atto da leggere in modo isolato. Se l’importo contestato è elevato, lo Studio Legale deve verificare contestualmente: se il debito supera la soglia penale; se il modello 770 è stato presentato; se vi sono certificazioni rilasciate; se il debito è in fase di estinzione mediante rateazione; e se esistono margini per una strategia integrata tributaria, negoziale e penale. Il debitore che aspetta la cartella, o peggio l’atto esecutivo, spesso perde mesi preziosi che avrebbero potuto essere usati per ricostruire la posizione, trattare con l’Ufficio o attivare procedure di crisi.
Contraddittorio, autotutela e novità del biennio recente
Il quadro del 2026 è influenzato anche dalle riforme recenti dello Statuto del contribuente. Il d.lgs. n. 219/2023 ha introdotto nell’ambito della legge n. 212/2000 il nuovo art. 6-bis sul principio del contraddittorio, mentre la stessa riforma ha sistematizzato l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa, oggi disciplinate negli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto, con importanti istruzioni applicative fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 21 del 7 novembre 2024. La stessa Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina dell’autotutela distingue le ipotesi in cui l’Amministrazione deve intervenire da quelle in cui conserva un potere discrezionale.
Per chi riceve una comunicazione di irregolarità questo passaggio è centrale: anche quando non si è ancora nel contenzioso vero e proprio, una strategia difensiva moderna non si limita a “presentare un’istanza”, ma inquadra esattamente se si è in un caso di autotutela doverosa, se si può ottenere una rideterminazione, quali documenti allegare, che effetti produce la risposta dell’Ufficio e quando occorre passare al giudice tributario. Dal 2026, inoltre, i riferimenti normativi della giustizia tributaria sono stati razionalizzati dal Testo unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. n. 175/2024, poi ritoccato da interventi correttivi del 2025 e del 2026.
Tabella essenziale delle fonti
| Tema | Fonte principale | Cosa conta davvero |
|---|---|---|
| Controllo automatico | art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 | L’Ufficio liquida i dati dichiarati e i versamenti; se emerge uno scostamento, comunica l’esito al contribuente o al sostituto. |
| Riscossione dopo comunicazione | d.lgs. n. 462/1997 | Se non regolarizzi, si va a ruolo; se definisci nei termini, la sanzione si riduce. |
| Sanzione omesso versamento dopo il 1° settembre 2024 | d.lgs. n. 87/2024 e prassi Agenzia | Sanzione ordinaria 25%; in sede di comunicazione la riduzione porta all’8,33%. |
| Sanzione per violazioni anteriori | regime previgente | Sanzione ordinaria 30%; in sede di comunicazione, 10%. |
| Rischio penale | art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 | Sopra 150.000 euro per periodo d’imposta, la questione esce dal solo piano amministrativo. |
| Autotutela | legge n. 212/2000 come modificata dal d.lgs. n. 219/2023 | Occorre capire se si tratta di errore correggibile in via obbligatoria o facoltativa. |
| Giustizia tributaria | d.lgs. n. 175/2024 | Dal 2026 i riferimenti sono riordinati nel Testo unico della giustizia tributaria. |
Cosa succede dopo la notifica della comunicazione
La sequenza pratica da non sbagliare
In termini concreti, dopo la ricezione della comunicazione il contribuente deve compiere tre verifiche immediate: la correttezza dei dati, il termine utile per reagire e la strategia più conveniente. Le pagine istituzionali dell’Agenzia delle Entrate indicano, per la gestione operativa delle comunicazioni e delle rateazioni collegate ai controlli automatizzati e formali, il termine ordinario di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; quando invece l’avviso telematico viene reso disponibile all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine operativo indicato è di 90 giorni. Nello stesso perimetro, la rateazione può arrivare fino a 20 rate trimestrali di pari importo.
Questa è la ragione per cui la prima attività difensiva non è mai “preparare un ricorso”, ma mettere in sicurezza il calendario. Lo Studio Legale deve verificare quando la comunicazione è stata effettivamente ricevuta, se è stata recapitata direttamente al contribuente o resa disponibile all’intermediario, se sono applicabili sospensioni particolari, e se conviene contestare subito l’irregolarità oppure pagare parzialmente ciò che è indiscutibile per abbattere da subito sanzioni e interessi. Un errore sui termini iniziali trascina con sé tutta la pratica.
I primi controlli tecnici che il debitore deve pretendere
Quando la comunicazione riguarda ritenute su redditi di capitale dichiarate ma non versate, il fascicolo difensivo deve contenere almeno questi elementi:
- copia della comunicazione e del dettaglio allegato;
- dichiarazione del sostituto interessata;
- modelli F24 relativi ai periodi contestati;
- quietanze bancarie o telematiche;
- eventuali compensazioni operate;
- deleghe di pagamento scartate, duplicate o errate;
- eventuali ravvedimenti già eseguiti;
- corrispondenza con l’intermediario;
- prospetti contabili interni che provino l’effettiva imputazione delle ritenute.
Questo controllo documentale non è burocrazia: è il cuore della difesa. Gli errori più frequenti non riguardano solo il “mancato pagamento effettivo”, ma anche codice tributo sbagliato, anno di riferimento errato, versamento imputato a un diverso periodo, compensazione non recepita, storno tecnico, duplicazioni o versamenti effettuati ma non correttamente acquisiti. L’Agenzia mette a disposizione canali di assistenza dedicati alle comunicazioni di irregolarità e agli avvisi telematici, nonché il servizio CIVIS, utilizzabile da contribuenti e intermediari anche per le cartelle emesse a seguito delle comunicazioni.
Quando conviene pagare e quando conviene contestare
Non esiste una risposta uguale per tutti. Se l’irregolarità è indiscutibile, il pagamento tempestivo consente di chiudere la partita con sanzione ridotta. Se invece la posizione è solo in parte corretta, la soluzione spesso migliore è una via intermedia: contestare subito le poste errate e definire ciò che risulta effettivamente dovuto, in modo da evitare che il contribuente paghi troppo oppure perda i benefici della riduzione. In alcune ipotesi l’Agenzia, a seguito dei chiarimenti, ridetermina le somme dovute e rilascia una comunicazione definitiva.
Questa fase è molto delicata perché richiede una scrittura tecnica: non basta dire “ho già pagato”. Bisogna dimostrare, con tabella di riconciliazione, il collegamento fra versamenti, periodi, ritenute e importi indicati in dichiarazione. Uno Studio che lavora bene costruisce un prospetto comparativo riga per riga: importo dichiarato, importo versato, data del versamento, codice tributo, differenza contestata, motivo della differenza, documento allegato. È spesso questo lavoro preparatorio, più ancora del contenzioso, a far cadere una parte rilevante della pretesa.
Se non paghi o sbagli il piano rateale
Se il contribuente non regolarizza, l’Agenzia procede alla successiva fase di riscossione. Le stesse pagine istituzionali dell’Agenzia chiariscono che, decorso inutilmente il termine, le somme possono essere iscritte a ruolo e sfociare nella cartella di pagamento; ugualmente, la decadenza dal beneficio della rateazione si verifica se la prima rata non è corrisposta nei termini operativi indicati, oppure se le rate successive non vengono pagate secondo le regole del cosiddetto lieve inadempimento. L’Agenzia segnala, ad esempio, che per le comunicazioni dei controlli automatizzati e formali la decadenza può scattare se la prima rata non viene versata entro il termine “allungato” comprensivo del lieve ritardo o se una rata successiva non viene pagata entro la scadenza della rata seguente.
Per il debitore questo significa una cosa semplice: la rateazione non è una zona franca. Una pratica seguita male può trasformare un debito gestibile in una cartella aggravata da ulteriori accessori e, dopo la cartella, in un rischio di fermo, ipoteca o pignoramento. Se c’è già un problema di liquidità, la rateazione va calibrata sull’effettiva sostenibilità finanziaria e non sulla sola esigenza di “prendere tempo”.
Quando si arriva al giudice tributario
Se dopo la comunicazione arriva la cartella, il contribuente che ritiene infondato l’addebito può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Le avvertenze ufficiali dell’Agenzia sulle cartelle ribadiscono questa scansione e spiegano anche la possibilità di chiedere la sospensione quando dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile. Nel 2026 il quadro di riferimento processuale è stato riordinato dal Testo unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. n. 175/2024, pur restando centrale, sul piano operativo, il termine di 60 giorni ricordato nelle avvertenze ufficiali.
Qui è importante distinguere bene: di regola non si impugna la comunicazione di irregolarità come primo atto finale, salvo casi particolari in cui essa assuma una lesività immediata concreta; molto più spesso, la difesa si concentra sulla fase amministrativa di correzione e poi, se necessario, sulla cartella. La Cassazione nel 2025 ha ribadito che l’impugnazione dell’avviso bonario è in linea generale meramente facoltativa e che la sua mancata impugnazione non impedisce di contestare successivamente il merito della pretesa con l’impugnazione della cartella.
Tabella pratica dei termini
| Fase | Termine operativo da tenere a mente | Rischio se non agisci |
|---|---|---|
| Verifica iniziale della comunicazione | Immediata, appena ricevuta | Perdi giorni preziosi per chiarimenti e documenti. |
| Pagamento / definizione ordinaria comunicazione | 60 giorni dalla ricezione secondo la prassi operativa Agenzia | Perdi la riduzione sanzionatoria e prepari il terreno all’iscrizione a ruolo. |
| Avviso telematico reso disponibile all’intermediario | 90 giorni secondo la prassi operativa Agenzia | Rischio di decadenza se il termine viene calcolato come se fosse una comunicazione ordinaria. |
| Domanda di assistenza / rettifica tramite canali Agenzia | Da attivare senza ritardo, prima della scadenza del pagamento | Se aspetti troppo, anche una ragione fondata diventa difficile da far valere senza cartella. |
| Prima rata della rateazione | Entro il termine operativo collegato alla comunicazione | Decadenza dal beneficio e iscrizione a ruolo. |
| Ricorso contro la cartella eventualmente notificata | 60 giorni dalla notifica | La pretesa si consolida in sede esecutiva. |
Difese e strategie legali
La prima difesa consiste nel qualificare bene il problema
La comunicazione di irregolarità per ritenute dichiarate ma non versate è una categoria ampia. Sotto la stessa etichetta possono convivere almeno quattro situazioni radicalmente diverse.
La prima è l’omesso versamento reale: la ritenuta è stata effettivamente operata e dichiarata, ma non è mai stata pagata. In questo caso la strategia può essere definitoria, negoziale o di gestione della crisi, ma difficilmente demolitoria sul piano del merito.
La seconda è il versamento eseguito ma non correttamente agganciato: il contribuente ha pagato, ma il pagamento non “dialoga” con la dichiarazione perché presenta errori di periodo, codice tributo o imputazione. Qui la difesa è spesso vittoriosa in autotutela.
La terza è l’errore dichiarativo: la ritenuta è stata indicata in dichiarazione in modo non coerente con i dati reali. In tal caso il lavoro difensivo va coordinato con il commercialista, perché spesso il problema nasce più a monte, nella compilazione.
La quarta è la pretesa ibrida, in cui una parte del debito è reale e una parte è frutto di disallineamenti tecnici. Questa è statisticamente una delle ipotesi più insidiose, perché il contribuente tende a pagare tutto per timore, oppure a contestare tutto perdendo la parte di beneficio che avrebbe potuto salvare. La soluzione giusta è quasi sempre chirurgica: separare il dovuto dal non dovuto.
L’autotutela non è un favore, se il vizio è oggettivo
Dopo la riforma del 2023-2024, l’autotutela tributaria non può più essere trattata come un terreno puramente discrezionale e imperscrutabile. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21 del 7 novembre 2024, ha dettato istruzioni operative proprio per distinguere l’autotutela obbligatoria da quella facoltativa. Nella pratica delle comunicazioni di irregolarità, quando il professionista dimostra un errore evidente e documentale — per esempio un pagamento già eseguito, una duplicazione, un errato aggancio di periodo o un mero difetto materiale di imputazione — la domanda non va costruita come una supplica, ma come una richiesta giuridicamente fondata di rimozione o rideterminazione dell’atto.
È molto importante, però, formulare l’istanza bene. Un’istanza generica produce spesso risposte stereotipate. Una vera istanza difensiva, invece, deve contenere: qualificazione giuridica dell’errore; ricostruzione cronologica dei fatti; elenco analitico degli F24; dimostrazione del nesso tra le somme versate e le poste contestate; richiesta conclusiva precisa; domanda espressa di sospensione o non iscrizione a ruolo in attesa della definizione del riesame. Nelle posizioni più complesse, allegare anche una tabella di quadratura è spesso decisivo.
La Cassazione sulla natura dell’avviso bonario: perché è un vantaggio per il contribuente
Una delle affermazioni più utili per la difesa del contribuente è contenuta nella giurisprudenza di Cassazione più recente. Con ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025, la Sezione tributaria ha ribadito che, quando la cartella ex art. 36-bis è stata preceduta da comunicazione di irregolarità, l’impugnazione di quest’ultima è facoltativa, perché l’avviso bonario non rientra nel catalogo tipico degli atti impugnabili dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; ne consegue che la mancata impugnazione dell’avviso bonario non determina alcuna cristallizzazione della pretesa, e con la successiva impugnazione della cartella possono essere sollevate anche questioni di merito.
Dal punto di vista difensivo, questo principio è fondamentale. Significa che il contribuente non deve sentirsi schiacciato dalla falsa convinzione che “se non faccio ricorso subito all’avviso bonario ho perso tutto”. No: spesso il primo terreno utile è amministrativo; il contenzioso vero si apre sulla cartella, e anche lì resta possibile contestare il contenuto della pretesa, non solo i vizi formali. Naturalmente ciò non autorizza a restare inerti: aspettare la cartella significa comunque accumulare tempo, costi e rischio esecutivo. Ma sapere che l’avviso bonario non chiude la porta alla difesa è un punto di forza importante.
Quando la pretesa nasce dai tuoi stessi dati dichiarativi
Con ordinanza n. 677 del 10 gennaio 2025, la Cassazione ha riaffermato un altro principio molto serio per il contribuente: quando l’importo da recuperare deriva direttamente dalla legge e dai dati dichiarativi, non è necessaria la preventiva emissione di un vero avviso di accertamento o di un ulteriore avviso bonario per procedere alla riscossione delle somme dovute. In altre parole, il giudice di legittimità è netto nel ritenere che, per gli errori o le omissioni “liquidatorie” che emergono dal controllo automatico, il perimetro difensivo del contribuente deve concentrarsi non tanto sull’assenza di un accertamento “classico”, quanto sulla verifica dell’effettiva esistenza del debito e della correttezza della procedura.
Questo principio va letto correttamente. Non significa che il contribuente è senza tutele; significa invece che non conviene impostare la difesa su argomenti astratti o meramente formalistici, se la vera partita è nella prova del versamento, nell’errata imputazione dei pagamenti, nella prescrizione/decadenza, nella legittimità della cartella, nella quantificazione della sanzione o nella sostenibilità del piano di definizione. Le difese efficaci, in questo settore, sono quasi sempre quelle documentali e ricostruttive, non quelle solo retoriche.
La sospensione della cartella e la tutela urgente
Se si arriva alla cartella e il contribuente ha argomenti seri, la tutela non è solo quella del ricorso di merito. Le pagine ufficiali dell’Agenzia ricordano la possibilità di chiedere la sospensione dell’atto impugnato, quando dall’esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile. Nella prassi, questa è la via essenziale per bloccare nel breve periodo un’aggressione finanziaria che rischia di compromettere conto corrente, reputazione bancaria, affidamenti, continuità aziendale o normale sopravvivenza economica del debitore.
Una sospensiva ben costruita deve dimostrare due cose: il fumus, cioè la plausibilità della fondatezza del ricorso; e il periculum, cioè il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’immediata riscossione. In un caso di ritenute dichiarate ma non versate, il fumus può trovarsi in pagamenti già eseguiti, duplicazioni, errata imputazione, sanzioni calcolate con regime sbagliato o decadenze; il periculum può essere provato con estratti conto, bilanci, esposizioni bancarie, insoluti, perdita di affidamenti, rischio stipendi o rischio blocco dell’attività. È qui che lo Studio Legale deve trasformare il fascicolo fiscale in un fascicolo probatorio vero.
Il tema della decadenza della cartella
Nelle strategie difensive non va trascurato il controllo dei termini di legittimità della cartella successiva. La recente giurisprudenza di Cassazione ha affrontato anche il dies a quo del termine di decadenza per la riscossione dopo la decadenza da una rateizzazione collegata a un accertamento con adesione: con ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, la Sezione tributaria ha affermato che il termine decorre non dalla dichiarazione originaria, ma dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Il principio riguarda una fattispecie specifica, ma è molto utile perché conferma quanto sia importante, nel contenzioso da riscossione, verificare sempre il calendario giuridico reale degli eventi e non solo quello apparente dell’anno d’imposta.
Chi difende il contribuente deve quindi controllare in modo sistematico: data della dichiarazione; data della comunicazione; data della rideterminazione, se esiste; data della prima rata; eventuale decadenza dal piano; data di consegna del ruolo; data di notifica della cartella. A volte un ricorso che sembrava “debole nel merito” si rivela fondato proprio sul piano dei termini, oppure sul piano dell’errata sequenza procedimentale.
Tabella degli strumenti difensivi
| Difesa | Quando serve | Obiettivo |
|---|---|---|
| Verifica tecnica della comunicazione | Sempre, appena notificata | Capire se il debito è reale, duplicato, parziale o imputato male. |
| Istanza in autotutela | Errori documentali evidenti | Ottenere sgravio o rideterminazione senza contenzioso. |
| Assistenza CIVIS / canali telematici | Irregolarità gestibili con documenti | Correggere rapidamente prima del ruolo. |
| Definizione con pagamento | Debito sostanzialmente corretto | Chiudere con sanzioni ridotte. |
| Rateazione | Debito corretto ma non sostenibile in unica soluzione | Evitare il ruolo e distribuire l’impatto nel tempo. |
| Ricorso contro cartella | Quando l’irregolarità non è stata corretta o il debito è contestabile | Far valere vizi di merito e di legittimità. |
| Sospensione cautelare | Se la riscossione produce danno grave | Bloccare rapidamente l’efficacia esecutiva della cartella. |
| Strategia crisi/sovraindebitamento | Debito fiscale inserito in una crisi più ampia | Proteggere patrimonio, reddito e continuità. |
Strumenti alternativi e gestione della crisi
La rateazione della comunicazione come prima barriera difensiva
Quando il debito è corretto o comunque largamente corretto, la rateazione resta il primo e più importante strumento per evitare l’iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle Entrate indica che le somme richieste con le comunicazioni possono essere rateizzate fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; la decadenza dal beneficio segue regole precise e va gestita con estrema attenzione, soprattutto per la prima rata e per il lieve inadempimento.
Sul piano pratico, però, rateizzare non significa automaticamente “risolvere”. Una rateazione difensivamente intelligente richiede di verificare il cash flow reale del debitore. Se la rata trimestrale non è sostenibile, il piano rischia di essere solo un rinvio del problema. Lo Studio Legale, insieme al commercialista, deve quindi simulare il piano, calcolare il peso degli interessi sulle rate successive e comparare il costo della rateazione con altre strade: finanziamento, ristrutturazione più ampia del debito, procedure di sovraindebitamento o, per le imprese, strumenti di regolazione della crisi.
Quando entrano in gioco le definizioni agevolate della riscossione
Per la sola comunicazione di irregolarità, la rottamazione non è lo strumento diretto, perché la comunicazione precede normalmente l’iscrizione a ruolo. Tuttavia, quando il debito non viene definito in sede bonaria e sfocia in carichi affidati alla riscossione, o quando il contribuente ha già altri ruoli pendenti, occorre valutare le definizioni agevolate disponibili. Alla data del 18 giugno 2026, i canali ufficiali di Agenzia delle entrate-Riscossione indicano che la Rottamazione-quater è ancora in corso, con rata in scadenza il 31 luglio 2026, e che è operativa anche la Rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, con piano fino a 54 rate bimestrali e prima scadenza fissata anch’essa al 31 luglio 2026.
Questa precisazione è importante anche rispetto alla tua istruzione finale: la Rottamazione-quinquies non va esclusa, perché alla data odierna risulta attiva secondo i siti ufficiali di Agenzia delle entrate-Riscossione. Naturalmente, nel tema specifico della comunicazione di irregolarità, essa rileva solo se e quando il debito è già entrato nel circuito della riscossione o quando il contribuente deve coordinare più posizioni debitorie in un’unica strategia di uscita.
Sovraindebitamento e strumenti del Codice della crisi
Se il debito fiscale è soltanto una parte di un problema più ampio, la difesa del contribuente deve cambiare scala. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza individua strumenti diversi per il debitore non fallibile, il consumatore, il professionista e l’imprenditore minore. La codificazione ufficiale disponibile in Gazzetta Ufficiale e Normattiva consente di individuare, tra gli strumenti rilevanti, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente. Inoltre, il Ministero della Giustizia mantiene il registro degli OCC e l’elenco dei gestori della crisi, che sono snodi operativi essenziali di queste procedure.
Per essere molto chiari: il vecchio “piano del consumatore”, nel linguaggio corrente, oggi va letto nella logica della ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi. Questo aggiornamento terminologico non è un dettaglio da giuristi: scegliere la procedura giusta cambia tempi, costi, protezioni, ruolo dei creditori e possibilità di conservare il patrimonio o il reddito. Un debitore con cartelle, comunicazioni di irregolarità, esposizioni bancarie e arretrati contributivi non va assistito con logiche frammentate; va inquadrato in una mappa unitaria del debito.
La composizione negoziata per l’impresa in difficoltà
Se il soggetto è un’impresa o un professionista con struttura organizzata, la crisi generata anche da debiti da ritenute non versate può rendere utile la composizione negoziata. Il Ministero della Giustizia pubblica gli atti e i decreti attuativi relativi alla figura dell’esperto negoziatore e all’attività della piattaforma di composizione negoziata; si tratta di uno strumento che non nasce per “annullare” automaticamente i debiti fiscali, ma per creare un tavolo ordinato di risanamento nel quale anche il debito erariale possa essere gestito in un contesto più ampio di continuità aziendale.
In un caso di ritenute dichiarate ma non versate questo può diventare decisivo, soprattutto quando l’irregolarità non è isolata ma segnala un problema strutturale: difficoltà di cassa, tensione bancaria, squilibrio tra incassi e outflow fiscali, uso improprio della tesoreria, concentrazione di scadenze o crisi di settore. In questi casi non basta più difendersi dall’atto; occorre salvare la posizione economica del debitore prima che il debito tributario si trasformi in insolvenza conclamata.
Come un team legale e fiscale integra questi strumenti
Il valore di uno Studio Legale interdisciplinare emerge proprio qui. L’avvocato tributarista o cassazionista deve lavorare con il commercialista per ricostruire la posizione dichiarativa e finanziaria; il gestore della crisi o il professionista che interagisce con OCC e procedure di sovraindebitamento deve selezionare lo strumento più efficace; nelle posizioni delicate bisogna coordinare anche il profilo penale tributario. Un contribuente che affronta da solo la comunicazione spesso decide guardando il singolo atto; un team strutturato decide guardando il ciclo completo del debito: comunicazione, eventuale cartella, riscossione, esecuzione, protezione patrimoniale, continuità dell’attività, esdebitazione finale.
Tabella comparativa degli strumenti alternativi
| Strumento | Quando ha senso | Vantaggio principale | Limite principale |
|---|---|---|---|
| Rateazione della comunicazione | Debito corretto o quasi corretto | Evita subito il ruolo e spalma il pagamento. | Se il cash flow è fragile, il piano può saltare. |
| Rottamazione-quater | Se il debito è già in riscossione e il carico è compatibile | Riduce accessori e consente una gestione agevolata dei ruoli. | Riguarda carichi già affidati alla riscossione, non la comunicazione in sé. |
| Rottamazione-quinquies | Se i carichi rientrano nel nuovo perimetro 2026 | Piano ampio, fino a 54 rate bimestrali. | Va verificata attentamente l’eleggibilità dei carichi. |
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Debitore persona fisica non fallibile | Protegge il debitore e consente una ristrutturazione giudiziale. | Richiede meritevolezza e costruzione documentale seria. |
| Concordato minore | Professionisti e imprenditori minori | Consente di trattare il passivo in un quadro unitario. | Non è adatto a ogni tipo di soggetto/debito. |
| Liquidazione controllata | Situazioni compromesse con patrimonio liquidabile | Può portare a chiusura ordinata e successiva liberazione dai debiti. | Implica sacrifici patrimoniali rilevanti. |
| Esdebitazione dell’incapiente | Debitore meritevole senza utilità da offrire | Possibile ripartenza anche senza attivo distribuibile. | Strumento eccezionale, con requisiti rigorosi. |
| Composizione negoziata | Impresa in crisi ma risanabile | Tratta il debito dentro un piano di continuità. | Non sostituisce da sola la gestione del contenzioso tributario. |
Errori comuni, simulazioni pratiche, tabelle operative e FAQ
Gli errori che fanno perdere soldi e tempo
L’errore più diffuso è pensare che la comunicazione sia necessariamente “giusta perché arriva dall’Agenzia”. Non è così. Il controllo automatico è potente, ma è pur sempre una procedura di liquidazione di dati dichiarativi e versamenti: se i dati sono disallineati, la macchina segnala un’irregolarità che può essere reale o solo apparente. Pagare tutto senza verifica significa spesso finanziare un errore altrui o proprio.
Il secondo errore è opposto e altrettanto dannoso: non fare nulla. Molti contribuenti sottovalutano l’atto perché non è ancora una cartella. In realtà la comunicazione è il momento migliore per risolvere il problema con il costo più basso possibile. Dopo la cartella aumentano rischi, costi, tempi e aggressività della riscossione.
Il terzo errore è affidarsi a una risposta generica del tipo “ho già pagato” senza allegare una ricostruzione analitica. L’Agenzia non corregge sulla fiducia: corregge quando il contribuente dimostra. Per questo il lavoro preparatorio su F24, codici tributo, annualità e quietanze è indispensabile.
Il quarto errore è scegliere una rateazione che non si è in grado di sostenere. Una rata “presa per respirare” ma non realmente onorabile diventa il modo più rapido per arrivare alla decadenza e alla cartella.
Il quinto errore, nei debiti elevati, è ignorare il profilo penale-tributario. Se il sostituto d’imposta supera la soglia di punibilità, la difesa deve essere integrata fin dalla prima settimana.
Simulazione pratica di base
Immaginiamo una società che abbia dichiarato nel modello del sostituto ritenute su redditi di capitale per 40.000 euro, ma non le abbia versate. Se la violazione ricade nel regime successivo al 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è del 25%, quindi 10.000 euro. Se però la società definisce la comunicazione nei termini ordinari con la riduzione a un terzo, la sanzione si riduce all’8,33%, cioè a circa 3.333,33 euro, oltre interessi. La differenza di costo amministrativo, già solo sul piano sanzionatorio, è quindi di circa 6.666,67 euro.
Se, invece, la violazione fosse anteriore al 1° settembre 2024, il confronto sarebbe tra sanzione ordinaria del 30% (12.000 euro) e sanzione ridotta in sede di comunicazione del 10% (4.000 euro), con un recupero immediato di 8.000 euro rispetto alla sanzione piena. Anche questo dato spiega perché, nei casi corretti nel merito, la definizione tempestiva è spesso la soluzione più razionale.
Simulazione di irregolarità solo apparente
Supponiamo ora che il sostituto abbia dichiarato 80.000 euro di ritenute e abbia effettivamente versato 60.000 euro correttamente, mentre i residui 20.000 euro risultino apparenti perché in realtà versati con codice tributo sbagliato o con anno di riferimento errato. Se il contribuente non produce subito la quadratura documentale, rischia di pagare due volte o di rateizzare un debito inesistente. Se, invece, tramite lo Studio Legale ricostruisce i modelli F24, la posizione può essere rideterminata al solo eventuale residuo reale, con conseguente abbattimento sia della base sia delle sanzioni. Questa è una delle ipotesi in cui l’autotutela e l’assistenza CIVIS sono spesso più efficaci del contenzioso immediato.
Simulazione di crisi complessiva del debitore
Immaginiamo infine un imprenditore individuale o una piccola società che riceva una comunicazione per 35.000 euro, abbia già cartelle per 120.000 euro, debiti bancari per 90.000 euro e contributi arretrati per 40.000 euro. Qui il problema non è soltanto “come rispondo all’avviso bonario”, ma come impedisco l’effetto domino che porterà a blocco di conto, perdita di continuità e insolvenza. In una situazione del genere, il professionista deve verificare subito: rateazione della comunicazione; eventuale definizione dei ruoli già affidati alla riscossione; sostenibilità finanziaria; e accesso a strumenti di sovraindebitamento o di crisi che consentano una gestione unitaria del passivo.
Tabella dei costi comparati
| Ipotesi | Imposta / ritenuta non versata | Sanzione ordinaria | Sanzione ridotta in comunicazione | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Violazione dopo il 1° settembre 2024 | € 40.000 | € 10.000 | circa € 3.333,33 | circa € 6.666,67 |
| Violazione prima del 1° settembre 2024 | € 40.000 | € 12.000 | € 4.000 | € 8.000 |
| Debito corretto ma rateizzato | € 40.000 | Ridotta | Ridotta + interessi sulle rate successive | Dipende dalla durata del piano. |
| Debito parzialmente errato | € 80.000 contestati, € 20.000 solo apparenti | Sanzione su base apparente se non correggi | Rideterminazione possibile | Il risparmio può essere molto elevato. |
FAQ
La comunicazione di irregolarità è già una cartella?
No. È un atto che precede, di regola, l’iscrizione a ruolo e serve a consentire la regolarizzazione delle somme emerse dal controllo automatico o formale. Proprio per questo non va ignorata: è il momento in cui puoi ancora correggere, chiarire, definire o rateizzare prima dell’ingresso del debito nella riscossione coattiva.
Se la ricevo devo pagare subito senza discutere?
No. Devi prima verificare se l’irregolarità è reale, parziale o apparente. Se il debito è corretto, pagare in tempo può essere conveniente perché consente sanzioni ridotte. Se invece ci sono versamenti già eseguiti, errori di imputazione o duplicazioni, conviene attivare subito i canali di correzione e l’autotutela.
Quanto tempo ho per muovermi?
Secondo le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate, il termine ordinario è oggi di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; se l’avviso telematico viene reso disponibile all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine operativo indicato è di 90 giorni.
Posso rateizzare le somme dell’avviso bonario?
Sì. L’Agenzia indica la possibilità di rateizzare in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Ma la rateazione va progettata, non improvvisata: se il piano non è sostenibile e decadi, il debitore si ritrova rapidamente nella fase del ruolo e della cartella.
Se pago in ritardo perdo tutto?
Dipende da come e quanto ritardi. L’Agenzia richiama le regole del lieve inadempimento: ci sono margini limitati di tolleranza, ma non vanno dati per scontati. La prima rata è quella da trattare con la massima prudenza.
Qual è la sanzione oggi per omesso versamento?
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è del 25%; in sede di definizione della comunicazione la misura si riduce a un terzo, quindi all’8,33%. Per le violazioni precedenti continua a rilevare il vecchio assetto 30%/10%.
Che cosa vuol dire “ritenute su redditi di capitale dichiarate ma non versate”?
Significa, in sostanza, che il sostituto d’imposta ha esposto in dichiarazione ritenute operate su redditi di capitale, ma il sistema non trova il versamento corrispondente o lo trova in modo incoerente. È un problema tipico da controllo automatico, non necessariamente da vero accertamento “sul merito” del reddito.
Posso contestare che l’Agenzia mi abbia scritto senza contraddittorio?
In questa materia la difesa più efficace non è di solito costruita sul formalismo del “mancato contraddittorio”, ma sulla verifica concreta del debito e della procedura. Le riforme recenti dello Statuto hanno ridefinito contraddittorio e autotutela; nella pratica delle comunicazioni conta soprattutto dimostrare documentalmente l’errore o la parzialità della pretesa.
L’avviso bonario si può impugnare?
In linea generale, la Cassazione continua a considerare l’impugnazione dell’avviso bonario meramente facoltativa. Questo è utile al contribuente, perché la mancata impugnazione non blocca la possibilità di contestare poi il merito della pretesa attraverso l’impugnazione della cartella.
Se non faccio ricorso subito all’avviso bonario, perdo il diritto di difendermi?
No, non automaticamente. Il principio ribadito dalla Cassazione è che la mancata impugnazione dell’avviso bonario non cristallizza la pretesa. Tuttavia, aspettare la cartella può essere economicamente svantaggioso e processualmente più rischioso, quindi la scelta va ponderata, non improvvisata.
Quando arriva la cartella, che termine ho per fare ricorso?
Le avvertenze ufficiali dell’Agenzia indicano il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Posso chiedere la sospensione della cartella?
Sì. Se il pagamento immediato può provocarti un danno grave e irreparabile, puoi chiedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato. Serve però un ricorso molto ben documentato sia sul merito sia sul danno.
Se ho già pagato, ma l’Agenzia non lo vede, cosa faccio?
Devi produrre una ricostruzione completa: F24, quietanze, codici tributo, anni di riferimento, eventuali compensazioni, prospetto di confronto con quanto contestato. In questi casi l’autotutela e CIVIS sono spesso i canali più rapidi ed efficaci.
Se la comunicazione riguarda importi molto alti, c’è anche un profilo penale?
Sì, può esserci. Per il sostituto d’imposta, l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000 prevede rilievo penale oltre la soglia di 150.000 euro per periodo d’imposta. In questi casi la difesa deve diventare immediatamente integrata tra profilo tributario e profilo penale.
La rottamazione mi aiuta anche sull’avviso bonario?
Direttamente no, perché la rottamazione opera sui carichi affidati alla riscossione. Ti aiuta però se il debito è già sfociato in ruolo/cartella oppure se hai altri carichi fiscali da coordinare in una strategia complessiva. Alla data del 18 giugno 2026 risultano attive sia la Rottamazione-quater sia la Rottamazione-quinquies.
Il vecchio piano del consumatore esiste ancora?
Nel linguaggio corrente sì, ma oggi il riferimento tecnico è alla ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi. Se il tuo problema fiscale si inserisce in una crisi personale più ampia, va valutato il corretto strumento di sovraindebitamento.
Che differenza c’è tra autotutela e ricorso?
L’autotutela è una richiesta rivolta all’Amministrazione perché corregga o annulli l’atto in presenza di un vizio; il ricorso è l’azione davanti al giudice tributario. Spesso la strategia migliore è amministrativa prima e giudiziale dopo, ma la scelta dipende dai tempi e dalla natura del vizio.
Uno Studio Legale serve davvero se c’è già il commercialista?
Sì, soprattutto quando l’irregolarità è complessa, gli importi sono elevati, il debito è misto fiscale-bancario, si profila il rischio penale o bisogna scegliere tra autotutela, rateazione, ricorso, sovraindebitamento o composizione negoziata. La lettura solo contabile spesso non basta.
Qual è il vero vantaggio di agire subito?
Agire subito consente di difendere la posizione nel momento in cui costa meno: si possono ottenere correzioni documentali, pagare eventualmente con sanzioni ridotte, scegliere un piano sostenibile e prevenire iscrizione a ruolo, cartella ed esecuzione. Quasi sempre il ritardo peggiora la situazione.
Le sentenze più aggiornate e rilevanti da conoscere
La giurisprudenza più utile per il contribuente, su questo tema, non è quella che promette scorciatoie, ma quella che spiega dove si gioca davvero la difesa.
La prima pronuncia da tenere presente è Cass., Sez. Tributaria, ordinanza n. 677 del 10 gennaio 2025. La massima ufficiale, pubblicata nella rassegna mensile della Corte di cassazione, chiarisce che, quando il recupero dipende dagli importi determinabili direttamente dalla legge e dai dati dichiarativi, non è necessario un previo vero avviso di accertamento o un ulteriore avviso bonario. Il principio è severo, ma utile: indica al difensore che la contestazione va costruita soprattutto sulla correttezza del debito, dei versamenti e della procedura liquidatoria, non su formalismi improduttivi. Ente emittente: Corte di cassazione, Sezione tributaria.
La seconda pronuncia cruciale è Cass., Sez. Tributaria, ordinanza n. 17584 del 30 giugno 2025. La Corte afferma che l’impugnazione dell’avviso di irregolarità o avviso bonario è meramente facoltativa, non rientrando l’atto nel catalogo tipico dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; in caso di mancata impugnazione dell’avviso bonario, con l’impugnazione della successiva cartella possono essere fatti valere anche motivi di merito della pretesa. Per il contribuente è una pronuncia preziosa perché smonta l’idea, spesso diffusa anche in modo allarmistico, secondo cui l’avviso bonario non contestato bloccherebbe ogni futura difesa. Ente emittente: Corte di cassazione, Sezione tributaria.
La terza decisione utile è Cass., Sez. Tributaria, ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025. La Corte ha precisato che, nella riscossione mediante cartella ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 successiva alla decadenza da una rateizzazione fissata in sede di accertamento con adesione, il termine di decadenza non decorre dalla dichiarazione originaria, ma dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Per chi impugna cartelle e ruoli, questo principio è importante perché conferma che la cronologia effettiva degli eventi è decisiva. Ente emittente: Corte di cassazione, Sezione tributaria.
Sul versante penale-tributario, resta fondamentale Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 2022, che ha ricostruito in modo approfondito l’evoluzione dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, evidenziando che l’attuale fattispecie penale copre anche l’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto, oltre la soglia di 150.000 euro per periodo d’imposta. Anche se non è una sentenza “fiscale amministrativa” in senso stretto, è decisiva quando la comunicazione di irregolarità segnala importi tali da aprire un fronte penale. Ente emittente: Corte costituzionale.
Va poi ricordato che la stessa Corte di cassazione, nella rassegna ufficiale del giugno 2025, ha dato continuità a un indirizzo già consolidato secondo cui la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis può essere oggetto di impugnazione e definizione senza che l’eventuale previo avviso bonario produca effetti preclusivi definitivi. Il dato che conta per il contribuente è semplice: l’avviso bonario non è la fine della difesa; è, semmai, il momento in cui scegliere la migliore difesa. Ente emittente: Corte di cassazione, Sezione tributaria.
Conclusione
La comunicazione di irregolarità per ritenute su redditi di capitale dichiarate ma non versate non va né banalizzata né drammatizzata in modo confuso. Va gestita bene. Il cuore del problema sta quasi sempre in una di queste tre aree: debito realmente dovuto; debito solo parzialmente dovuto; debito apparente dovuto a errori di versamento o di imputazione. Da questa prima diagnosi dipende tutto il resto: pagamento con sanzioni ridotte, rateazione sostenibile, autotutela, ricorso contro la cartella, sospensione cautelare, coordinamento con definizioni agevolate della riscossione o apertura di una procedura di crisi.
La regola pratica più importante è agire prima che il debito entri stabilmente nella fase esecutiva. Finché sei nella finestra della comunicazione, hai ancora margini per correggere errori, ridurre sanzioni, documentare versamenti, trattare, rateizzare o impostare una strategia di contenimento del danno. Quando arrivano cartella, fermo, ipoteca o pignoramento, la difesa resta possibile, ma diventa più costosa, più urgente e più aggressiva.
In questo contesto il ruolo di un professionista esperto è decisivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, con il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, può impostare una difesa concreta e completa: analisi dell’atto, ricostruzione documentale, autotutela, gestione con l’Agenzia, ricorso, sospensiva, trattativa, piani di rientro, coordinamento con strumenti di sovraindebitamento o di crisi d’impresa e, nei casi più critici, protezione contro le conseguenze di cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti e altre iniziative esecutive.
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