Introduzione
La comunicazione di irregolarità per omesso primo acconto IRES è uno degli atti più comuni che l’Agenzia delle Entrate invia quando, a seguito del controllo automatizzato o formale della dichiarazione dei redditi, emerge un versamento insufficiente o omesso del primo acconto IRES. In termini pratici, si tratta dell’avviso bonario che precede la formazione del ruolo e l’emissione della cartella di pagamento. Chi riceve questa comunicazione si trova di fronte a scadenze serrate, sanzioni fino al 25 %, interessi e l’eventualità di ulteriori controlli. Per questo è essenziale conoscere le regole, i termini e le strategie di difesa.
Perché il tema è importante
Ricevere un’avviso bonario per omesso primo acconto IRES significa che l’amministrazione finanziaria ha rilevato una differenza tra quanto dichiarato e quanto versato. La normativa impone che il primo acconto IRES, normalmente il 40 % dell’imposta dovuta dell’anno precedente, sia versato entro il 30 giugno (o 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40 %) per i contribuenti non soggetti agli ISA, mentre il restante 60 % è dovuto entro il 30 novembre. Per i soggetti che applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità (ISA), l’acconto complessivo del 100 % viene suddiviso in due rate paritarie del 50 % . Un omesso o insufficiente versamento comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, inizialmente pari al 30 % per ogni importo non versato, ora ridotta al 25 % a partire dal 1 gennaio 2025 .
L’avviso bonario è un atto interlocutorio: non ha immediata efficacia esecutiva, ma può trasformarsi in cartella di pagamento se non si regolarizza la posizione entro i termini. Ignorarlo significa rischiare l’iscrizione a ruolo, con l’aggravio di interessi di mora, compensi di riscossione, fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento. Conoscere i termini e le procedure consente di evitare errori, ridurre le sanzioni e, in taluni casi, annullare completamente la pretesa.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera a livello nazionale nel settore bancario e tributario. L’avvocato Monardo è cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti e riveste numerosi incarichi specializzati:
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Grazie a queste competenze, lo studio è in grado di offrire un’assistenza completa: analisi dell’atto ricevuto, verifica della legittimità e delle violazioni, ricorso davanti alle commissioni tributarie, richiesta di sospensione dell’esecuzione e definizione di piani di rientro, transazioni fiscali, piani del consumatore e altre soluzioni giudiziali o stragiudiziali. L’approccio è sempre orientato a tutelare il contribuente/debitore, riducendo sanzioni e interessi e garantendo la massima tutela.
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Con questo articolo, aggiornato al 17 giugno 2026, si propone una guida completa, con taglio professionale e divulgativo, sulle norme, i termini e le difese possibili per affrontare correttamente la comunicazione di irregolarità per omesso primo acconto IRES.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fondamenti normativi: controlli automatizzati e formali
La comunicazione di irregolarità si colloca nell’ambito dei controlli automatizzati e controlli formali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il controllo automatizzato (art. 36‑bis) permette all’amministrazione finanziaria, mediante procedure informatiche, di liquidare le imposte dovute e di controllare tempestivamente la rispondenza tra dichiarazione e versamenti. Quando i controlli evidenziano discrepanze, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente per consentire la correzione degli errori e la regolarizzazione. Il comma 3 dell’art. 36‑bis stabilisce che il contribuente può fornire i propri chiarimenti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione . Questo termine, originariamente di 30 giorni, è stato esteso a 60 giorni dall’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, con applicazione a partire dal 1 gennaio 2025 .
Il controllo formale (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973) consente invece agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di invitare il contribuente a esibire o trasmettere documenti al fine di verificare la correttezza delle detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti indicati in dichiarazione. L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente con indicazione dei motivi della rettifica e il contribuente può segnalare dati o elementi non considerati entro sessanta giorni . Anche questo termine è stato portato da 30 a 60 giorni dal D.Lgs. 108/2024 .
In sintesi, l’avviso bonario è la comunicazione con cui l’amministrazione informa il contribuente di un’imposta o maggiore imposta dovuta a seguito dei controlli automatizzati o formali. La mancata comunicazione dell’avviso bonario può determinare la nullità della cartella di pagamento emessa successivamente, poiché l’avviso costituisce atto essenziale nella procedura di riscossione . La Cassazione (sentenza n. 6248/2024, citata nella nota al testo dell’art. 36‑bis) ha confermato che la cartella è nulla se il debito non è stato motivato e se il contribuente non ha potuto interloquire mediante avviso bonario .
1.2 Le sanzioni per omesso versamento e le modifiche del 2024–2025
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, disciplina la sanzione per “ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione”. La norma prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 25 % di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori, risulti una maggiore imposta . Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà, mentre per quelli ritardati non oltre 15 giorni si applica una sanzione ulteriore ridotta per ciascun giorno di ritardo . Questa disposizione ha sostituito, dal 1 gennaio 2025, la precedente sanzione del 30 % e costituisce un’applicazione del principio del “favor rei”: nelle contestazioni relative a periodi precedenti, deve applicarsi la sanzione più favorevole se non ancora definitiva .
Le modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che rivede il sistema sanzionatorio amministrativo. Oltre alla riduzione della sanzione da 30 % a 25 %, l’art. 3 del decreto consente di applicare il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso . Ciò significa che, in presenza di più violazioni, il contribuente può beneficiare di un’unica sanzione calcolata sulla violazione più grave, con eventuale aumento (cumulo giuridico) ma potenzialmente inferiore alla somma delle sanzioni singole.
1.3 Termini di pagamento e principio di auto‑tutela
Con il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari” – è stato ampliato, da gennaio 2025, il termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatizzato e formale, passando da 30 a 60 giorni . Il decreto afferma inoltre che, per i contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale, il termine per aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate è fissato al 31 luglio (o l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta) e che, in caso di debiti inferiori a 5 000 euro, l’accesso al concordato non è precluso .
1.4 Norme sugli acconti IRES
La disciplina degli acconti IRES è determinata principalmente dalla Legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) che ha fissato la misura dell’acconto al 100 % dell’imposta dell’anno precedente, successivamente innalzata al 101 % per effetto dell’art. 11, comma 18, del D.L. 76/2013. L’acconto può essere determinato con il metodo storico (percentuale sull’imposta dovuta dell’anno precedente) o con il metodo previsionale (stima dell’imposta dovuta per l’anno in corso). Per i soggetti non ISA la suddivisione è del 40 % entro il 30 giugno/30 luglio e del 60 % entro il 30 novembre, mentre per i soggetti ISA le rate sono del 50 % . Il D.L. 124/2019 ha modificato la modalità di determinazione degli acconti per i soggetti ISA, prevedendo la ripartizione in due quote paritarie del 50 %, e successive proroghe (pandemia 2020–2021) hanno permesso il rinvio dei versamenti in alcuni casi. Queste norme costituiscono il riferimento per calcolare correttamente il primo acconto IRES.
1.5 Giurisprudenza recente
La giurisprudenza degli ultimi anni ha definito i contorni dell’impugnabilità e degli effetti dell’avviso bonario. Tra le decisioni più significative, sintetizzate nell’articolo di Avv. Monardo del maggio 2026, segnaliamo:
- Cass. ord. 3466/2021: riconosce l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario per contestare la fondatezza della pretesa impositiva;
- Cass. SS.UU. 33408/2021: distingue tra avviso di accertamento esecutivo e avviso bonario, confermando che quest’ultimo non è immediatamente esecutivo;
- Cass. 26523/2021: afferma che il ravvedimento è possibile anche con pagamenti parziali e che la sanzione va commisurata all’imposta effettivamente versata;
- Cass. 21254/2023: precisa che l’avviso di presa in carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è impugnabile se non rivela una nuova pretesa tributaria;
- Cass. 6589/2025: ribadisce che gli avvisi di presa in carico sono meri atti informativi e non sono autonomamente impugnabili;
- Cass. 10732/2025: stabilisce che la comunicazione che riconosce solo parzialmente un credito in dichiarazione implica un rifiuto implicito della parte residua e, pertanto, è impugnabile;
- Cass. ord. 7226/2026: sottolinea che l’impugnazione dell’avviso bonario è una facoltà e non un onere; il contribuente può attendere la cartella e impugnarla senza preclusioni.
Queste pronunce, insieme a quella del 2024 che sancisce la nullità della cartella per mancanza dell’avviso bonario , delineano un quadro nel quale la tutela del contribuente è ampia: l’avviso bonario può essere contestato per vizi propri, ma la mancata impugnazione non preclude la possibilità di difendersi contro la successiva cartella.
1.6 Altre normative e strumenti collegati
Nel panorama dei rimedi contro la pretesa tributaria rientrano anche:
- Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che introducono strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata;
- D.L. 118/2021, che ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa e la figura dell’esperto negoziatore;
- D.Lgs. 218/1997, che disciplina l’accertamento con adesione e la mediazione tributaria, strumenti deflativi del contenzioso;
- Legge n. 88/2026 e Legge di bilancio 2026 che, con riferimento alla rottamazione quinquies, hanno previsto la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023. La procedura nazionale (detta rottamazione‑quinquies) era accessibile fino al 30 aprile 2026; chi non ha rispettato tale termine non può più aderire .
- Rottamazione enti territoriali 2026 (o definizione agevolata degli enti locali): gli enti territoriali (comuni, regioni, province) possono prevedere l’applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate. Il termine per l’adozione del provvedimento è stato prorogato al 31 luglio 2026, la dichiarazione di adesione può essere presentata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, e il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o prima rata è previsto entro il 31 marzo 2027 .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso bonario
2.1 Ricevimento della comunicazione di irregolarità
La comunicazione di irregolarità (avviso bonario) per omesso primo acconto IRES viene recapitata al contribuente tramite PEC o posta raccomandata. Contiene:
- Dati identificativi del contribuente (denominazione, codice fiscale);
- Riferimenti della dichiarazione controllata (Modello Redditi, periodo d’imposta);
- Somme dovute suddivise tra imposta, interessi e sanzioni;
- Motivazione dell’irregolarità (ad esempio, “omesso o insufficiente versamento primo acconto IRES, codice tributo 2002”);
- Termine di 60 giorni per fornire chiarimenti o effettuare il pagamento ;
- Coordinate bancarie e codici tributo per l’eventuale pagamento in F24;
- Avvertenza che, in caso di mancato pagamento, le somme saranno iscritte a ruolo con l’applicazione della sanzione piena e interessi di mora.
È fondamentale verificare attentamente questi dati, poiché eventuali errori possono rendere impugnabile l’avviso. Ad esempio, la comunicazione deve essere motivata: deve spiegare da quale importo dell’acconto è stato determinato il debito, indicare la base di calcolo e la normativa applicata. In caso contrario, l’atto può essere annullato per difetto di motivazione.
2.2 Verifica dei termini e sospensioni
Dalla data di ricevimento decorre il termine di 60 giorni per:
- Pagare integralmente quanto richiesto, usufruendo della riduzione delle sanzioni (10 % se il pagamento avviene entro i 60 giorni e prima della notifica della cartella);
- Presentare chiarimenti per contestare l’irregolarità o fornire documenti che dimostrino la correttezza del versamento;
- Richiedere l’applicazione di un minor termine per causa di forza maggiore o sospensione (ad esempio, sospensione dei termini nel periodo feriale dal 1° agosto al 31 agosto ex art. 1 della legge 742/1969; sospensioni legate a emergenze sanitarie o calamità).
Se l’avviso è stato notificato durante il periodo di sospensione estiva (1° agosto – 31 agosto), i 60 giorni riprendono a decorrere dal 1° settembre. Eventuali sospensioni specifiche (es. proroghe legislative) devono essere verificate di volta in volta.
2.3 Determinazione dell’importo e codici tributo
L’avviso contiene l’indicazione dei codici tributo da utilizzare nel modello F24. Per l’omesso primo acconto IRES il codice di riferimento è 2002. È fondamentale controllare:
- Importo dell’imposta richiesta: dev’essere calcolato sulla base dell’acconto dovuto (40 % o 50 % dell’imposta dell’anno precedente, secondo il regime applicabile);
- Sanzione ridotta: deve essere pari al 10 % (e non al 30 %) se il pagamento avviene entro i 60 giorni dalla ricezione dell’avviso, per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Per violazioni commesse dal 1 settembre 2024 la sanzione ridotta deve essere calcolata sulla base del nuovo 25 %, quindi pari al 8,33 % (un terzo della sanzione ridotta) se si paga entro i 60 giorni;
- Interessi legali: calcolati per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del versamento originario all’emissione dell’avviso. Il tasso varia annualmente (per il 2026 è 2,5 % sulla base del decreto Mef del 30 dicembre 2025) e va indicato separatamente;
- Importo totale da versare, comprensivo di sanzioni e interessi.
In presenza di errori materiali (ad esempio un versamento F24 correttamente effettuato ma non registrato), è opportuno esibire la ricevuta di pagamento entro il termine di 60 giorni per ottenere l’annullamento della pretesa.
2.4 Presentazione di chiarimenti e richiesta di autotutela
Il contribuente può inviare, entro i 60 giorni, un’istanza di autotutela all’ufficio competente (via PEC o tramite il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate). L’istanza deve contenere:
- I dati del contribuente e della comunicazione ricevuta;
- La descrizione dettagliata dell’errore contestato (ad esempio: acconto IRES determinato con metodo previsionale e successivamente versato con integrativa a favore; versamento non registrato; errata indicazione del codice tributo; applicazione della sanzione nella misura del 30 % nonostante la riduzione al 25 % prevista dal D.Lgs. 87/2024);
- L’indicazione della documentazione allegata (ricevute di pagamento, dichiarazioni integrative, F24 corretti, corrispondenza con la banca, ecc.);
- La richiesta di annullamento parziale o totale della comunicazione e/o di ricalcolo della sanzione.
L’ufficio deve rispondere entro un termine ragionevole (non superiore a 90 giorni). Nel frattempo, il termine per l’iscrizione a ruolo resta sospeso. Se l’ufficio non risponde o rigetta l’istanza, il contribuente può procedere con il ricorso o attendere la cartella di pagamento.
2.5 Pagamento o rateazione delle somme dovute
Il pagamento va effettuato con modello F24 utilizzando i codici tributo indicati. Non è prevista la rateazione dell’avviso bonario: la dilazione è ammessa solo quando la somma viene iscritta a ruolo (cartella di pagamento). Pertanto, chi non ha liquidità sufficiente può valutare altre soluzioni:
- Pagare la parte dell’imposta dovuta e presentare istanza di autotutela o ricorso per la parte contestata;
- Attendere la formazione del ruolo e richiedere la rateazione della cartella alla Agenzia delle Entrate‑Riscossione (massimo 72 rate mensili, salvo importi superiori);
- Accedere agli strumenti di definizione agevolata (rottamazione quater o definizione per enti locali) se attivi e se in regola con i termini.
Il pagamento entro il termine di 60 giorni consente di fruire della riduzione della sanzione e di evitare l’iscrizione a ruolo. Il pagamento tardivo (oltre 60 giorni ma prima della cartella) comporta l’applicazione della sanzione piena (25 %) e interessi di mora.
2.6 Mancato pagamento: iscrizione a ruolo e cartella di pagamento
Se il contribuente non paga né presenta chiarimenti entro 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo. La cartella di pagamento sarà notificata con l’aggravio di:
- Sanzione piena del 25 % (o 30 % per violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024) ;
- Interessi di mora calcolati dal 1° giorno del mese successivo alla notifica dell’avviso bonario fino alla notifica della cartella;
- Compensi di riscossione (6 % dell’importo per pagamenti entro 60 giorni dalla notifica della cartella, 3 % in caso di definizione agevolata);
- Possibili misure cautelari o esecutive: fermo amministrativo sui veicoli, iscrizione ipotecaria, pignoramento dei conti correnti o del quinto dello stipendio.
La cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado, anche se il contribuente ha scelto di non impugnare l’avviso bonario. L’impugnazione può riguardare sia vizi propri della cartella (notifica, decadenza, prescrizione, difetto di motivazione), sia vizi derivanti dalla comunicazione (inficiati per invalidità derivata).
3. Difese e strategie legali
Affrontare un’avviso bonario per omesso primo acconto IRES richiede un’analisi tecnica delle norme, della prassi amministrativa e della giurisprudenza. Di seguito sono illustrate le principali difese e strategie adottate dallo Studio Legale dell’Avv. Monardo.
3.1 Verifica della notificazione e della motivazione
Un primo controllo riguarda la regolarità della notifica. L’avviso bonario deve essere inviato all’indirizzo PEC corretto o all’indirizzo di residenza/domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria. Errori di notifica possono comportare la nullità dell’atto.
Altro aspetto fondamentale è la motivazione dell’avviso. L’Agenzia delle Entrate deve indicare l’importo dovuto, la base di calcolo (imposta dell’anno precedente), la norma violata e la sanzione applicata. Se la motivazione è generica o manca di elementi essenziali (ad esempio non spiega come è stato calcolato l’acconto), l’avviso può essere impugnato per violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
3.2 Eccezioni sulla determinazione dell’acconto
Il calcolo dell’acconto può essere effettuato con il metodo storico o previsionale. Nel metodo storico si applica la percentuale del 100 % (101 % per gli anni in cui è prevista la maggiorazione) sull’imposta dovuta dell’anno precedente, dividendo l’acconto in due rate. Nel metodo previsionale il contribuente può versare un acconto inferiore se ritiene che l’imposta dovuta nell’anno in corso sarà più bassa. Se la previsione risulta errata, la differenza viene recuperata con la dichiarazione e può generare sanzioni.
Una corretta difesa consiste nel dimostrare che l’acconto era stato calcolato con un’integrazione a favore prima della scadenza del secondo acconto. La Circolare 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa entro la scadenza del secondo acconto, non si applicano sanzioni sull’acconto originariamente carente. Inoltre, la sanzione per insufficiente versamento scatta solo quando il termine di pagamento è decorso e prescinde dalla presentazione della dichiarazione . Pertanto, se il contribuente ha integrato il versamento con il secondo acconto o con la dichiarazione integrativa prima dell’emissione dell’avviso, la pretesa è illegittima.
3.3 Contestazione dell’applicazione della sanzione (30 % vs 25 %)
Molti avvisi bonari emessi nel corso del 2025 continuano a riportare la sanzione del 30 % prevista dalla normativa previgente. Tuttavia, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base è stata ridotta al 25 % . Inoltre, in base al principio del favor rei (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997), la sanzione più favorevole si applica retroattivamente se l’atto non è ancora definitivo .
Pertanto è possibile contestare la sanzione indicata nell’avviso, chiedendo la riduzione al 25 % e il ricalcolo delle somme, oltre alla riduzione della sanzione ridotta (10 % o 8,33 %). Se l’Agenzia rifiuta, tale doglianza può essere riproposta in sede di ricorso.
3.4 Richiesta di contraddittorio e diritto di difesa
Anche se l’avviso bonario non è un atto impositivo definitivo, la giurisprudenza ritiene che al contribuente debba essere garantito un contraddittorio endoprocedimentale. La Cassazione (ord. 3466/2021) ha riconosciuto la possibilità di impugnare l’avviso e di richiedere un confronto con l’Amministrazione. Il principio del contraddittorio è sancito dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e, più in generale, dal diritto europeo (art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE). La richiesta di contraddittorio può essere formulata nell’istanza di autotutela e consente di presentare difese e documenti prima che l’ufficio emetta la cartella.
3.5 Eccezioni di decadenza e prescrizione
L’amministrazione deve notificare l’avviso bonario e successivamente la cartella entro specifici termini:
- Controllo automatizzato (art. 36‑bis): l’attività di liquidazione deve essere conclusa entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo (generalmente entro il 30 novembre). Tuttavia, in caso di pericolo per la riscossione, l’ufficio può anticipare la liquidazione . Se l’avviso giunge oltre questo termine, può essere eccepita la decadenza;
- Controllo formale (art. 36‑ter): il controllo deve essere effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . La comunicazione deve essere inviata con motivazione entro tale termine. Un avviso notificato oltre il termine è nullo;
- Notifica della cartella: la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se l’imposta è liquidata tramite controllo automatizzato, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo nel caso di controllo formale. Decorso il termine, opera la decadenza dal potere di riscossione.
Inoltre, l’azione di riscossione si prescrive in 10 anni dalla formazione del ruolo (art. 2952 c.c. richiamato dall’art. 20 del d.P.R. 602/1973); eventuali atti interruttivi (es. intimazioni di pagamento, fermi, ipoteche) devono essere notificati entro questo termine. L’opposizione può fondarsi sulla prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali e altre entrate paracomunali, se applicabile.
3.6 Errori nei versamenti F24 e codici tributo
L’errata indicazione del codice tributo (ad esempio indicare 2003 invece di 2002) o dell’anno di riferimento può comportare l’iscrizione a ruolo nonostante il versamento sia stato effettuato. La giurisprudenza (Cass. 8431/2023) ritiene che, se il contribuente dimostra di aver versato l’imposta dovuta e di aver commesso un errore formale, l’Agenzia deve procedere al ricalcolo d’ufficio. Il contribuente può, entro 60 giorni, chiedere la riattribuzione del versamento al tributo corretto esibendo l’F24.
3.7 Cumulo giuridico e ravvedimento operoso
Il cumulo giuridico consente di applicare un’unica sanzione se il contribuente ha commesso più violazioni dello stesso tipo. Il nuovo art. 13, comma 2‑bis, del D.Lgs. 472/1997, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, estende questo principio anche al ravvedimento operoso, stabilendo che, nel caso di pagamento spontaneo di più violazioni, la riduzione della sanzione è calcolata in relazione alla prima violazione e poi aumentata secondo le regole dell’art. 12 . Ciò rende particolarmente vantaggioso regolarizzare tempestivamente le posizioni prima della notifica dell’avviso.
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di sanare la violazione versando l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi legali. Tuttavia, una volta ricevuto l’avviso bonario, il ravvedimento non è più consentito per la stessa violuzione (escludendo i casi specifici in cui l’Agenzia, con la riforma del 2024, ammette il ravvedimento dopo la comunicazione dello schema di atto ai sensi dell’art. 6‑bis della legge 212/2000, non applicabile agli avvisi bonari). Pertanto occorre ravvedersi prima della notifica dell’avviso.
3.8 Strategie difensive specifiche
- Eccezione di illegittimità della maggiorazione dell’1 % (101 %): per gli anni in cui l’acconto IRES è stato maggiorato dal 100 % al 101 %, il contribuente può contestare la maggiorazione se priva di copertura legislativa o se introdotta con norma secondaria.
- Impugnazione dell’avviso anche per vizi derivati: se l’avviso non indica correttamente il termine di 60 giorni, il contribuente può eccepire la nullità per violazione del diritto di difesa.
- Applicazione del regime di salvaguardia delle perdite: in presenza di perdite fiscali, l’imponibile IRES può essere ridotto; eventuali disconoscimenti devono essere motivati e possono essere contestati.
- Eccezione di carenza di legittimazione dell’ufficio: la comunicazione deve provenire dall’ufficio competente territorialmente; se proviene da un ufficio non competente, l’atto può essere annullato.
- Utilizzo di strumenti deflativi: l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) può essere richiesto quando l’irregolarità è significativa e l’ufficio ha già predisposto un avviso di accertamento. Nel caso dell’avviso bonario (controllo automatizzato o formale) l’adesione non è prevista, ma il contribuente può presentare istanza di mediazione tributaria se la controversia ha valore fino a 50 000 euro.
3.9 Opposizione alla cartella di pagamento
Se l’Agenzia delle Entrate emette la cartella, le difese possibili includono:
- Vizi di notifica: cartella notificata a mezzo posta non raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica tramite pec non conforme alle regole tecniche;
- Difetto di motivazione: cartella che non riporta gli elementi essenziali (imposta, sanzioni, interessi, riferimenti all’avviso bonario);
- Vizio dell’atto presupposto: se l’avviso era nullo per mancanza di motivazione o decadenza, la cartella è parimenti annullabile;
- Prescrizione: se l’azione di riscossione è prescritta (10 anni, ridotta a 5 anni per alcuni tributi locali);
- Errori di calcolo: errata applicazione delle sanzioni o mancata considerazione dei pagamenti effettuati.
Il ricorso contro la cartella va presentato entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente. È consigliabile richiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione se vi è un pericolo di danno grave e irreparabile (es. imminente pignoramento o ipoteca).
4. Strumenti alternativi alla riscossione forzata
Oltre alla difesa tecnica, il contribuente può valutare strumenti alternativi per gestire il debito tributario.
4.1 Rottamazione quater (definizione agevolata nazionale)
La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione quater, una definizione agevolata delle cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente paga solo l’imposta e gli interessi di mora, senza sanzioni né compensi di riscossione, entro un massimo di 18 rate. Il termine originario per aderire era il 30 aprile 2023, poi prorogato più volte; l’ultima proroga (D.Lgs. 108/2024) ha differito il pagamento della rata con scadenza 31 luglio 2024 al 15 settembre 2024 . Tuttavia, al 17 giugno 2026, la rottamazione quater è conclusa e non è possibile presentare nuove domande.
4.2 Rottamazione quinquies e definizione agevolata enti territoriali
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, definizione agevolata delle cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023. La domanda nazionale poteva essere presentata entro il 30 aprile 2026, e chi non ha rispettato il termine non può più accedere a questa procedura . La norma prevedeva la possibilità di pagare l’imposta senza sanzioni né interessi, con un massimo di 54 rate in cinque anni e l’esclusione di alcuni debiti (IMU, TARI, bollo auto, multe stradali, contributi previdenziali).
Parallelamente è stata introdotta la definizione agevolata per gli enti territoriali. Il singolo ente (comune, provincia, regione) può decidere se aderire alla rottamazione per i propri carichi. Il termine per l’adozione del provvedimento è stato prorogato al 31 luglio 2026; la domanda potrà essere presentata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 e il pagamento in unica soluzione o prima rata dovrà avvenire entro il 31 marzo 2027 . Questa definizione riguarda solo i tributi locali e altri crediti gestiti dagli enti territoriali e non si applica ai carichi erariali.
4.3 Transazione fiscale e accertamento con adesione
La transazione fiscale (art. 182‑ter L.Fall., ora art. 63 del Codice della crisi) consente al debitore che presenta un accordo di ristrutturazione dei debiti o una procedura concorsuale di proporre ai creditori pubblici (Agenzia delle Entrate e Inps) un pagamento parziale in percentuale dei debiti tributari e contributivi. È uno strumento riservato alle procedure concorsuali e richiede l’intervento del tribunale.
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di definire bonariamente gli accertamenti in corso pagando l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta. Non è applicabile agli avvisi bonari, ma qualora l’irregolarità si trasformi in avviso di accertamento (ad es. per recupero di imposte maggiori) il contribuente può valutare l’adesione per chiudere la controversia.
4.4 Mediazione tributaria e conciliazione giudiziale
Per le controversie di valore non superiore a 50 000 euro, la legge prevede l’obbligo di mediazione (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992) prima di adire la Corte di giustizia tributaria. Il contribuente presenta un’istanza all’ufficio che ha emesso l’atto, il quale deve rispondere entro 90 giorni. Se l’istanza è accolta, le sanzioni possono essere ridotte a 1/3 e le somme rateizzate. In caso di rigetto o silenzio, il contribuente può proporre ricorso.
Durante il processo tributario è possibile definire la lite mediante conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992), con riduzione delle sanzioni al 60 % in primo grado e al 50 % in appello. Gli interessi sono calcolati fino al giorno del versamento e le spese processuali possono essere compensate. Lo Studio Monardo assiste i contribuenti nella negoziazione con l’ufficio per ottenere la migliore soluzione.
4.5 Piani del consumatore, esdebitazione e procedure di sovraindebitamento
Per i contribuenti che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica e non riescono a pagare i debiti fiscali, la Legge 3/2012, così come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), offre diverse procedure di sovraindebitamento:
- Piano del consumatore: riservato ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up), consente di pagare i debiti in misura percentuale e in un periodo predeterminato, con l’omologazione del tribunale. Le sanzioni e gli interessi per i debiti fiscali possono essere falcidiati.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e la nomina di un OCC. Consente una riduzione significativa dei debiti e la sospensione delle azioni esecutive.
- Liquidazione controllata: prevede la vendita del patrimonio del debitore sotto il controllo del tribunale con l’esdebitazione finale dopo tre anni.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, offre consulenza e assistenza nella scelta e nella gestione di queste procedure, che rappresentano un’opportunità concreta per uscire dallo stato di sovraindebitamento e ottenere la cancellazione integrale dei debiti residui.
4.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso volontario che consente all’imprenditore in crisi di nominare un esperto negoziatore per trattare con i creditori (inclusa l’Agenzia delle Entrate) un piano di rientro o ristrutturazione. Tra gli strumenti a disposizione vi sono la moratoria dei pagamenti, l’accordo su tagli del debito, la rateizzazione e, se necessario, la richiesta di misure protettive (sospensione delle azioni esecutive). Lo Studio Monardo, grazie alla qualifica di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, assiste le aziende nella predisposizione del piano e nella negoziazione con il fisco.
5. Errori comuni e consigli pratici
Affrontare una comunicazione di irregolarità senza la dovuta attenzione può portare a gravi conseguenze. Ecco gli errori più frequenti riscontrati dallo Studio Monardo e i consigli per evitarli:
- Ignorare l’avviso: considerare l’avviso bonario come una semplice informativa e non agire entro i 60 giorni comporta l’iscrizione a ruolo e l’aumento delle sanzioni. Consiglio: leggere attentamente la comunicazione e contattare immediatamente un professionista.
- Confondere l’avviso bonario con un accertamento: l’avviso bonario non è un accertamento esecutivo e non comporta l’obbligo di impugnazione immediata, ma ha comunque effetti sulla sanzione. Consiglio: valutare con un esperto se conviene pagare subito o attendere la cartella per avviare la contestazione.
- Calcolare l’acconto in modo errato: utilizzare il metodo previsionale senza un’accurata stima può comportare differenze rilevanti. Consiglio: farsi assistere da un commercialista per calcolare correttamente gli acconti o scegliere il metodo storico.
- Utilizzare codici tributo errati: errori nel modello F24 possono generare una pretesa illegittima. Consiglio: verificare i codici (per il primo acconto IRES il codice è 2002) e conservare le ricevute di pagamento.
- Ricorrere al ravvedimento operoso dopo la notifica: molti contribuenti pensano di poter ravvedersi anche dopo aver ricevuto l’avviso; ciò non è possibile, salvo i casi specifici previsti dal nuovo art. 13 D.Lgs. 472/1997 (non applicabili agli avvisi bonari). Consiglio: ravvedersi prima della notifica oppure chiedere l’annullamento dell’avviso se ci sono errori.
- Non richiedere la riduzione della sanzione: alcuni avvisi continuano ad applicare la sanzione del 30 % anche dopo il 1° settembre 2024. Consiglio: chiedere l’applicazione della sanzione ridotta al 25 % e del favor rei.
- Non considerare le sospensioni: i termini possono essere sospesi in determinati periodi (ferie, eventi straordinari). Consiglio: verificare sempre la presenza di sospensioni normative.
- Non conservare la documentazione: la prova dei pagamenti e dei calcoli è essenziale per contestare l’avviso. Consiglio: archiviare tutte le ricevute F24 e la corrispondenza con l’Agenzia.
- Non valutare le soluzioni alternative: rateizzazione, transazione fiscale, piani del consumatore, composizione negoziata e rottamazione. Consiglio: consultare un professionista per scegliere lo strumento più adatto.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme di riferimento e termini
| Norma | Oggetto | Disposizioni chiave |
|---|---|---|
| Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 | Controllo automatizzato | L’amministrazione liquida le imposte e comunica gli esiti; il contribuente può fornire chiarimenti entro 60 giorni ; mancata comunicazione = nullità della cartella . |
| Art. 36‑ter D.P.R. 600/1973 | Controllo formale | Gli uffici invitano il contribuente a fornire documenti; l’esito è comunicato con rettifica e il contribuente può replicare entro 60 giorni ; termine di controllo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo . |
| Art. 13 D.Lgs. 471/1997 | Sanzioni per omesso versamento | Sanzione 25 % per ogni importo non versato, ridotta del 50 % se pagato entro 90 giorni e con ulteriori riduzioni per pagamenti entro 15 giorni . La sanzione si applica anche ai risultati di controllo automatico/formale . |
| Art. 3 D.Lgs. 108/2024 | Correttivi riforma fiscale | Aumenta da 30 a 60 giorni il termine di pagamento delle somme richieste a seguito di controllo automatizzato e formale . |
| D.Lgs. 87/2024 | Riforma sanzioni | Riduce la sanzione dal 30 % al 25 %; introduce il cumulo giuridico anche per il ravvedimento . |
| Legge 311/2004 e D.L. 76/2013 | Acconti IRES | Acconto pari al 100 % (poi 101 %) dell’imposta dell’anno precedente; suddivisione 40/60 % o 50/50 % per soggetti ISA . |
| Legge 3/2012 – D.Lgs. 14/2019 | Sovraindebitamento | Introducono piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata. |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata | Introduce l’esperto negoziatore della crisi d’impresa. |
| Legge 197/2022 | Rottamazione quater | Definizione agevolata cartelle affidate fino al 30 giugno 2022; scaduta al 2024. |
| Legge di bilancio 2026 | Rottamazione quinquies | Domanda nazionale scaduta al 30 aprile 2026 ; definizione enti territoriali con adesione entro 31 luglio 2026 e domanda 16 ottobre–15 dicembre 2026 . |
6.2 Sanzioni e riduzioni
| Periodo della violazione | Sanzione base | Sanzione ridotta con avviso bonario (pagamento entro 60 giorni) | Note |
|---|---|---|---|
| Violazioni fino al 31 agosto 2024 | 30 % | 10 % (1/3 della sanzione) | Applicazione retroattiva del “favor rei” se l’atto non è definitivo . |
| Violazioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024 | 25 % | 8,33 % (1/3 della sanzione) | D.Lgs. 87/2024 riduce la sanzione . |
| Violazioni dal 1° gennaio 2025 | 25 % | 8,33 % | Sanzione ordinaria confermata; riduzioni per pagamento entro 90 giorni (12,5 %), entro 15 giorni (penalità giornaliera) . |
6.3 Scadenze e termini
| Adempimento | Termini principali | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Pagamento primo acconto IRES | 40 % (o 50 % soggetti ISA) entro 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,4 %) | Legge 311/2004; D.L. 76/2013 |
| Pagamento secondo acconto IRES | 60 % (o 50 % soggetti ISA) entro 30 novembre | Legge 311/2004; D.L. 76/2013 |
| Chiarimenti avviso bonario | 60 giorni dal ricevimento | Art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 |
| Pagamento avviso bonario | 60 giorni dal ricevimento | D.Lgs. 108/2024 |
| Impugnazione cartella | 60 giorni dalla notifica | D.Lgs. 546/1992 |
| Adozione rottamazione enti territoriali | Entro 31 luglio 2026 | Legge di bilancio 2026 |
| Domanda rottamazione enti territoriali | 16 ottobre – 15 dicembre 2026 | Legge di bilancio 2026 |
| Pagamento rottamazione enti territoriali | 31 marzo 2027 (unica soluzione o prima rata) | Legge di bilancio 2026 |
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito sono raccolte alcune delle domande che i clienti rivolgono più spesso allo Studio Monardo in merito alla comunicazione di irregolarità per omesso primo acconto IRES.
- Cos’è una comunicazione di irregolarità (avviso bonario)?
È una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato (art. 36‑bis) o formale (art. 36‑ter) della dichiarazione dei redditi. Segnala al contribuente la presenza di un’imposta o maggiore imposta dovuta, consentendo la regolarizzazione entro un termine (ora 60 giorni) . - L’avviso bonario è un atto impugnabile?
Sì, la Cassazione (ord. 3466/2021) ha affermato l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario se il contribuente intende contestare la pretesa. Tuttavia, non è obbligatorio impugnare l’avviso: è possibile attendere la cartella e contestarla . - Quanto tempo ho per rispondere alla comunicazione?
Dalla data di ricevimento decorrono 60 giorni entro i quali pagare o fornire chiarimenti . Per gli avvisi notificati prima del 1 gennaio 2025 il termine era di 30 giorni, ma la riforma del 2024 lo ha esteso a 60 giorni . - Posso rateizzare il pagamento dell’avviso bonario?
No, la rateazione è ammessa solo dopo l’iscrizione a ruolo (cartella). Per l’avviso bonario occorre pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni. In alternativa si può attendere la cartella e chiedere la rateazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. - Quali sono le sanzioni previste se non pago il primo acconto IRES?
La sanzione base è pari al 25 % dell’importo non versato ; per violazioni anteriori al 1 settembre 2024 la sanzione era del 30 %. Se si paga entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a 1/3 (10 % o 8,33 %). Per versamenti entro 90 giorni si applica una sanzione del 12,5 % e ulteriori riduzioni per pagamenti entro 15 giorni . - Posso sanare la violazione tramite ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso?
No, il ravvedimento operoso non è più consentito dopo la notifica dell’avviso bonario (salvo casi specifici relativi a comunicazioni di schemi di atto ex art. 6‑bis L. 212/2000). Occorre ravvedersi prima della notifica. - Come si calcola l’acconto IRES con il metodo previsionale?
Il contribuente stima l’imposta dovuta per l’anno in corso e versa l’acconto in base a tale previsione. Se l’imposta dovuta risulta inferiore a quella dell’anno precedente, l’acconto può essere ridotto; in caso contrario la differenza dovrà essere versata con la dichiarazione e potrà generare sanzioni. È consigliabile documentare le ragioni della previsione (andamento dei ricavi, spese deducibili ecc.) e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa prima della scadenza del secondo acconto per evitare sanzioni . - Quali codici tributo si utilizzano per il pagamento del primo acconto IRES?
Il principale codice tributo per il primo acconto IRES è 2002. È importante indicare correttamente l’anno di riferimento e la sezione “Erario” del modello F24. Errori di codici possono essere sanati chiedendo la riassegnazione del versamento. - Cosa succede se non ricevo l’avviso bonario e mi arriva direttamente la cartella?
L’avviso bonario è un atto necessario; la sua omissione rende nulla la cartella . Se ricevi la cartella senza aver ricevuto l’avviso, puoi impugnarla eccependo la nullità dell’atto presupposto. - Posso richiedere la riduzione della sanzione del 30 % al 25 %?
Sì. L’art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, stabilisce la sanzione del 25 % per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 . In base al favor rei, la sanzione più favorevole si applica anche alle violazioni pregresse se l’atto non è definitivo . Puoi quindi chiedere il ricalcolo. - Che differenza c’è tra avviso bonario e avviso di accertamento?
L’avviso bonario deriva da controlli automatizzati o formali e consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte. L’avviso di accertamento è un atto impositivo emesso al termine di un controllo sostanziale; diventa esecutivo dopo 60 giorni e, se non impugnato, consente l’iscrizione a ruolo immediata. Le sanzioni sono più elevate (90 % o 120 %) e non vi è facoltà di ravvedimento. - È possibile impugnare solo la parte relativa alla sanzione senza contestare l’imposta?
Sì. Il contribuente può pagare l’imposta e impugnare la sanzione, ad esempio contestando l’applicazione del 30 % invece del 25 %. In questo caso occorre indicare chiaramente che il ricorso riguarda la sola sanzione. - Come funziona la definizione agevolata degli enti territoriali?
Gli enti locali che aderiscono alla rottamazione 2026 consentono di estinguere i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando le somme dovute senza interessi né sanzioni. Il contribuente deve verificare se il proprio comune/regione ha adottato la definizione entro il 31 luglio 2026, presentare la domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 e pagare in unica soluzione o rate entro il 31 marzo 2027 . - Posso richiedere la sospensione dell’esecuzione?
Sì. In sede di ricorso contro la cartella, puoi chiedere alla Corte di giustizia tributaria la sospensione dell’esecuzione se dimostri il pericolo di danno grave e irreparabile (ad esempio rischio di pignoramento). La sospensione può essere concessa anche in pendenza di mediazione. - Se ho debiti elevati con l’Agenzia, posso accedere al piano del consumatore?
Se sei un consumatore (persona fisica non imprenditore) o un professionista non fallibile e hai debiti fiscali che non riesci a pagare, puoi proporre un piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 e del D.Lgs. 14/2019. Il piano può prevedere il pagamento di una parte delle imposte e la falcidia delle sanzioni e interessi. È necessario rivolgersi a un OCC e ottenere l’omologazione del tribunale. Lo Studio Monardo ti assiste in ogni fase della procedura. - Cosa succede se pago solo una parte dell’avviso bonario?
Se versi solo una parte dell’importo richiesto, l’Agenzia iscriverà a ruolo la somma residua, applicando la sanzione e gli interessi solo sulla parte non versata. La Cassazione ha ritenuto ammissibile il pagamento parziale, ma la sanzione resta dovuta sulla quota non pagata (ord. 26523/2021). È comunque opportuno contestare l’eventuale errata applicazione della sanzione. - Quali documenti devo allegare all’istanza di autotutela?
Allegare copia della comunicazione, F24 versati, dichiarazioni integrative, eventuali atti depositati e ogni altro documento utile a dimostrare l’errore. Inserire un riepilogo chiaro delle somme pagate e di quelle contestate. - La comunicazione via PEC è sempre valida?
Sì, l’avviso bonario può essere notificato via PEC. Tuttavia, la PEC deve essere inviata all’indirizzo risultante da INI-PEC; se viene inviata a un indirizzo diverso o se il messaggio non contiene la firma digitale e gli allegati in formato conforme, la notifica può essere nulla. - Posso compensare il debito con crediti d’imposta?
Sì, è possibile utilizzare crediti d’imposta per compensare l’importo dovuto tramite modello F24. Ricorda che la compensazione orizzontale per importi superiori a 5 000 euro richiede il visto di conformità e che eventuali debiti iscritti a ruolo superiori a 1 500 euro possono bloccare la compensazione (art. 31 D.L. 78/2010). È consigliabile verificare con il proprio commercialista. - Esistono casi in cui l’avviso bonario non è dovuto?
Sì, se dai controlli automatizzati non emergono irregolarità, l’Agenzia può procedere all’iscrizione a ruolo senza avviso bonario (Cass. 26508/2021). Inoltre, per i controlli formali, la richiesta di documenti non deve riguardare dati già presenti nell’anagrafe tributaria; altrimenti la richiesta è inefficace .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio come operano sanzioni, interessi e riduzioni, proponiamo alcune simulazioni. Gli esempi sono puramente indicativi.
8.1 Esempio 1 – Omissione parziale del primo acconto IRES (violazione al 31 agosto 2024)
- Scenario: la Società Alfa doveva versare un primo acconto IRES di 10 000 € (40 % dell’imposta 2023) entro il 30 giugno 2024. Per problemi di liquidità versa solo 5 000 €.
- Omesso versamento: 5 000 €.
- Sanzione base (30 % – normativa previgente): 1 500 €.
- Sanzione ridotta (1/3): 500 €.
- Interessi: supponendo un tasso legale dell’1 % e un ritardo di 60 giorni, pari a circa 8 €.
- Importo totale avviso bonario: 5 000 € (imposta) + 500 € (sanzione ridotta) + 8 € (interessi) = 5 508 €.
- Ravvedimento operoso (se effettuato prima della notifica): la sanzione è ridotta a 1/10 (3 % = 150 €) per pagamenti entro 30 giorni e a 1/15 al giorno per ritardi fino a 15 giorni. Interessi pari a 2 €. Totale: 5 000 + 150 + 2 = 5 152 €.
L’esempio mostra che ravvedersi tempestivamente consente un risparmio di circa 356 € rispetto all’avviso bonario.
8.2 Esempio 2 – Violazione commessa dopo il 1° settembre 2024 (nuova sanzione)
- Scenario: la Società Beta doveva versare un primo acconto IRES di 12 000 € entro il 30 novembre 2024 (per i soggetti ISA la prima rata è del 50 %). Versa 0 €.
- Omesso versamento: 12 000 €.
- Sanzione base (25 %): 3 000 €.
- Sanzione ridotta con avviso bonario: 1 000 € (8,33 %).
- Interessi: ipotizzando un tasso legale del 1,5 % e 60 giorni di ritardo, circa 30 €.
- Totale avviso bonario: 12 000 + 1 000 + 30 = 13 030 €.
Se la società avesse effettuato il ravvedimento operoso entro 90 giorni, la sanzione sarebbe stata del 3,125 % (12,5 % della sanzione base) pari a 375 €, con un risparmio di 625 €.
8.3 Esempio 3 – Rottamazione enti territoriali 2026
- Scenario: il Sig. Gamma ha una cartella esattoriale per TARI e canone idrico affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel 2018 per 6 000 € (imposta 4 000 €, interessi e sanzioni 2 000 €).
- Applicazione definizione agevolata: il comune ha aderito alla rottamazione entro il 31 luglio 2026. Il sig. Gamma presenta la domanda il 20 ottobre 2026.
- Somme dovute: paga solo l’imposta di 4 000 € (sanzioni e interessi azzerati).
- Rateizzazione: può pagare in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in 54 rate bimestrali; interessi al 3 % annuo dal 1° aprile 2027 .
Questa simulazione evidenzia come la definizione agevolata consenta di risparmiare integralmente le sanzioni e parte degli interessi, rendendo conveniente aderire quando possibile.
9. Conclusione
L’avviso bonario per omesso primo acconto IRES è un passaggio cruciale nel rapporto tra contribuente e fisco. Sebbene non abbia immediata efficacia esecutiva, comporta sanzioni rilevanti e può sfociare in azioni di riscossione forzata. La normativa attuale, aggiornata al 17 giugno 2026, prevede termini di 60 giorni per rispondere, sanzioni base del 25 % (ridotta a un terzo in caso di pagamento tempestivo) e numerose possibilità di difesa.
L’esperienza dello Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo dimostra che è fondamentale agire tempestivamente: verificare la legittimità dell’avviso, calcolare correttamente gli acconti, inviare istanze di autotutela, richiedere la riduzione delle sanzioni, presentare ricorsi entro i termini, valutare soluzioni come la rottamazione, le transazioni fiscali, i piani del consumatore o la composizione negoziata. Ogni caso presenta peculiarità e richiede un’analisi personalizzata.
In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo coordina un team di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, offrendo consulenza integrata e soluzioni concrete. Che si tratti di contestare un avviso bonario, impugnare una cartella, elaborare un piano di rientro, accedere alla definizione agevolata o avviare una procedura di sovraindebitamento, lo Studio è al fianco del contribuente per difendere i suoi diritti.
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