Comunicazione Di Irregolarità Per Errore Nel Calcolo Della Base Imponibile Irap Riportata In Dichiarazione: Difesa Legale

L’Autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un tributo complesso e spesso soggetto a errori di calcolo, specialmente nella determinazione della base imponibile. Un errore dichiarativo può infatti scatenare una comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente richiesta di somme aggiuntive e sanzioni. In tal caso è fondamentale agire tempestivamente: pagando entro i termini o presentando tempestive difese, il contribuente ottiene significative riduzioni sanzionatorie.

Agire subito è essenziale: non rimandare, perché ogni giorno di ritardo può costare caro. Scopri qui di seguito come procedere passo dopo passo e quali strategie legali adottare per tutelare i tuoi interessi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La comunicazione di irregolarità (o “avviso bonario”) è disciplinata dagli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 29/9/1973 n.600. Si tratta di un atto amministrativo istruttorio emesso dall’Agenzia delle Entrate prima dell’iscrizione a ruolo, finalizzato a “raffreddare” l’azione di riscossione. In pratica, l’Agenzia segnala al contribuente eventuali errori nella dichiarazione (come omissioni o detrazioni indebite) dando la possibilità di correggerli spontaneamente. Come spiegano gli esperti, l’obiettivo è “evitare che le somme contestate diventino oggetto di successiva iscrizione a ruolo”. Solo in assenza di rettifica spontanea si procederà poi all’iscrizione a ruolo – solitamente entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione.

L’IRAP, istituita con D.Lgs. 446/1997 (come rifuso della L.146/1992), colpisce la capacità contributiva derivante dall’attività produttiva. L’art.5 del D.Lgs.446/97 definisce la base imponibile (vale a dire il “valore della produzione netta”) come differenza tra i componenti positivi (ricavi, proventi, ecc.) e i componenti negativi consentiti (alcuni costi di produzione). Ad esempio, per le società di capitali la base IRAP è data dai ricavi (voci di bilancio A del c.c.) meno specifiche voci di costo (voci B, artt. 2425 c.c.). La giurisprudenza tributaria ha confermato la legittimità di tale disciplina: persino la Corte Costituzionale, con sentenza n.6/2022, ha riconosciuto la costituzionalità dell’IRAP fondata sul criterio dell’“autonoma organizzazione” del contribuente, a patto che l’imposta colpisca effettivamente una reale capacità contributiva aziendale.

In caso di violazioni relative all’IRAP, le sanzioni amministrative vengono applicate secondo quanto previsto dall’art.34 del D.Lgs.446/97: 30% dell’imposta omessa o tardivamente versata (più interessi). Dal 1° settembre 2024 tale aliquota è stata ridotta al 25% da parte del D.Lgs. 87/2024. Tuttavia, il contribuente può ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni aderendo alla comunicazione di irregolarità entro i termini: in tal caso la sanzione scende di 1/3 (10% in luogo del 30%, e analogamente 8,33% in luogo del 25%). Le regole precise sono raffigurate nella tabella sottostante.

Comunicazione elaborata entroTermine per pagare o rispondereSanzione IRAP ordinaria e ridotta
Fino al 31/12/202430 giorni dal ricevimentoDa 30% a 10% (calcolo automatico) o da 30% a 20% (controllo formale)
Dal 1/1/202560 giorni dal ricevimentoDa 25% a 8,33% (aut.) o da 25% a 16,67% (formale)

Note: le giornate del 1-31 agosto e del 1-31 dicembre interrompono il computo dei termini. L’iscrizione a ruolo delle somme IRAP (fino a 3 anni dopo) va notificata tramite cartella di pagamento, atto impugnabile in giudizio (art.19 D.Lgs.546/92) ma non obbligatorio impugnare tempestivamente.

2. Procedura passo passo dopo la notifica dell’atto

Quando ricevi una comunicazione di irregolarità IRAP, ecco i passi principali da seguire:

  • Verifica dei dati essenziali: Controlla subito che l’avviso sia indirizzato al corretto soggetto, indichi correttamente l’anno di imposta e i codici tributo IRAP. Spesso errori formali nell’F24 (anno errato, codice tributo o codice regione sbagliato, protocollo di invio e così via) causano un “mancato abbinamento” del versamento e quindi innescano l’avviso bonario. Confronta gli importi richiesti con le ricevute di pagamento (F24) già versate. Se hai effettivamente versato correttamente l’IRAP, devi poterlo dimostrare: mantieni estratti conto o ricevute F24 come prova. Verifica anche il calcolo degli interessi applicati. Segnala subito eventuali errori formali dell’atto (mancanza di firma digitale, motivazione generica che non specifica imponibile, importo e periodo, notifica irregolare, ecc.), che potrebbero rendere impugnabile l’avviso stesso.
  • Tipologia di irregolarità: L’avviso dovrebbe precisare se si tratta di omesso versamento o di un errore di calcolo/dichiarativo. Se il problema è solo l’omesso versamento di IRAP già dichiarata, la comunicazione è in realtà un mero invito informativo: il contribuente era già debitore dell’IRAP dichiarata e l’avviso non è strettamente obbligatorio (Cass. 8137/2012, 7226/2026). In tal caso si può anche saltare il contraddittorio (Statuto art.6) e pagare entro i termini ridotti, ottenendo la sanzione agevolata (1/3). Al contrario, se l’avviso segnala errori rilevanti (detrazioni indebite, deduzioni non spettanti, o altre incongruenze sulla base imponibile), scatta un contraddittorio obbligatorio: l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro un termine congruo non inferiore a 30 giorni, al fine di correggere la dichiarazione.
  • Termini di risposta: Come mostrato in tabella, i termini per reagire sono brevi. Per comunicazioni elaborate fino al 31/12/2024, hai 30 giorni dalla data di ricezione (anticipata dalla comunicazione stessa) per pagare o presentare chiarimenti; per quelle a partire dal 1/1/2025, il termine è diventato 60 giorni. Dentro questi termini puoi sanare l’errore (pagando in misura ridotta) o inviare documenti giustificativi e confutazioni all’Agenzia (ad esempio via Civis). Trascorsi i termini senza pagare, il debito viene iscritto a ruolo tramite cartella. Attenzione: poiché il termine di impugnazione del cartella è di 60 giorni dall’avviso di iscrizione a ruolo (art.19 D.Lgs.546/92), non procrastinare oltre i termini indicati.
  • Verifica del calcolo IRAP: Controlla attentamente come è stata determinata la base imponibile. La comunicazione dovrebbe indicare l’ammontare del valore di produzione netto aggiuntivo rilevato. Confrontalo con il tuo bilancio o modello IRAP (voci del conto economico) e verifica se le voci considerate (o escluse) corrispondono a quanto previsto da legge (art.5 D.Lgs.446/97). Ad esempio, se sono state disconosciute deduzioni di costi, controlla se questi sono ammessi dalla norma. In caso di dubbi o discrepanze, annota tutto: quantità, aliquote e modalità di calcolo.
  • Primo contatto con l’Agenzia: Se ritieni che l’IRAP sia stata già versata o che l’avviso sia infondato, entro il termine disponibile puoi inviare chiarimenti documentali tramite i servizi telematici (es. Civis). Puoi allegare estratti conto, F24 o altri dati per dimostrare il pagamento. L’Agenzia è tenuta a valutare tali chiarimenti prima di iscrivere a ruolo le somme. In alternativa, se vedi errori palese nella motivazione (per es. la comunicazione contesta “omesso versamento IRAP” senza specificare imponibile o periodo), si può richiedere autotutela (istanza di annullamento) presso l’Ufficio, evidenziando i vizi formali.

3. Difese e strategie legali

Se ricevi un avviso bonario IRAP, ricorda che non sei obbligato ad impugnarlo immediatamente (Cass. ord. 7226/2026). Puoi scegliere se aderire all’avviso pagando la somma ridotta o se attendere la cartella e proporre ricorso tributario. Ecco alcune strategie difensive che il nostro Studio Legale Monardo può adottare:

  • Contestare il presupposto IRAP: È possibile che il contribuente sia erroneamente considerato soggetto IRAP. Ad esempio, i professionisti senza alcuna struttura organizzativa (senza dipendenti, locali strumentali o attrezzature consistenti) non sono assoggettati a IRAP (Cass. n.314/2009 e seguenti). Se rientri in questo caso, possiamo impugnare l’avviso sostenendo l’insussistenza del presupposto dell’imposta. Pur non essendo l’ipotesi più comune, va esaminata sempre fin dall’inizio del contenzioso.
  • Vizi formali dell’avviso: L’avviso bonario deve essere motivato e chiaro. Se la lettera si limita a dire genericamente “omesso versamento IRAP” senza indicare dettagli (imponibile, aliquota, anno di imposta), si configura un vizio di motivazione che può annullarne l’efficacia【57†L359-L364】. In tal caso è possibile chiedere l’annullamento per difetto di motivazione.
  • Violazione del contraddittorio: Qualora l’avviso contesti irregolarità diverse dall’“omesso versamento” (ad es. uso indebito di crediti o detrazioni), l’Agenzia avrebbe dovuto concedere il termine di 30 giorni previsto dallo Statuto del contribuente (art.6 co.5). Se ciò non è avvenuto, si può eccepire la nullità dell’atto per mancato contraddittorio.
  • Ricorso tributario contro cartella: Se la cartella di pagamento giunge a ruolo, essa è formalmente impugnabile in Commissione Tributaria (entro 60 giorni dalla notifica). Se non hai impugnato l’avviso bonario, hai ancora piena facoltà di contestare la cartella stessa, senza preclusioni (Cass. 7226/2026). Il nostro studio ti assisterà nella redazione del ricorso, evidenziando vizi di calcolo, di motivazione o di procedimento dell’avviso e della cartella.
  • Piani di pagamento e sospensione: Dopo aver ricevuto la cartella, è possibile richiedere la rateazione del debito (fino a 20 rate trimestrali per importi IRAP oltre €5.000, art.3-bis D.Lgs.462/1997). Anche in sede giudiziaria si può chiedere la sospensione dell’esecuzione della cartella presentando idonee garanzie. Grazie all’esperienza dello Studio Monardo in crisi d’impresa e composizione dei debiti (L.3/2012 e D.Lgs.14/2019), valutiamo percorsi più ampi: dal piano del consumatore (art.12-bis L.3/2012) alla ristrutturazione negoziata dei debiti fiscali in caso di sovraindebitamento aziendale, fino all’accordo di ristrutturazione dei debiti tributari (art.7 L.3/2012, D.Lgs.14/2019).

4. Strumenti alternativi di definizione

Oltre alle difese processuali, esistono strumenti di natura fiscale e concorsuale per definire o rateizzare il debito IRAP:

  • Ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs.472/1997): Prima dell’avviso, il contribuente può regolarizzare spontaneamente il versamento omesso con sanzioni molto ridotte. Per l’IRAP la sanzione è pari a un quindicesimo al giorno (circa 1,67%) se si paga entro 90 giorni dalla scadenza, all’1/10 (3%) entro un anno. Pertanto, scoprire autonomamente l’errore e correggerlo subito è quasi sempre conveniente. Attenzione però: dopo l’emissione dell’avviso bonario o della cartella, il ravvedimento non è più disponibile (Cass. 2092/2025).
  • Rateazione ordinaria (D.Lgs.462/1997): È possibile dilazionare il pagamento in fino a 20 rate trimestrali (per debiti IRAP oltre €5.000). La prima rata va pagata entro il termine originario dell’avviso; successivamente si pagano rate entro i termini concordati. Se una rata salta, si decade dall’agevolazione: ad esempio, per un debito IRAP di €20.000 la sanzione agevolata (8,33%) ammonterebbe a €1.666. Pagando 20 rate trimestrali, la prima rata (≈€1.083) deve essere versata entro i termini, altrimenti scatta il recupero della sanzione piena (30%) su quel residuo.
  • Definizione agevolata delle cartelle: A seconda delle disposizioni normative vigenti (ad es. legge di Bilancio), possono essere attivati programmi di definizione agevolata (rottamazioni o stralci) per cartelle IRAP scadute. È importante verificare ogni opportunità normativa recente e scadenze di definizione.
  • Procedure di composizione della crisi: Se il contribuente (o la sua impresa) si trova in stato di sovraindebitamento, le procedure ex L.3/2012 possono includere i debiti tributari. Per esempio, il piano del consumatore o l’accordo di composizione negoziata possono portare all’esdebitazione di parte dei debiti non coperti. Lo Studio Monardo – attraverso il suo Gestore della Crisi – valuta anche queste soluzioni concorsuali, coinvolgendo Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e mediatori abilitati (D.Lgs.118/2021).

5. Errori comuni e consigli pratici

  • Controlli sui versamenti: Verifica sempre i codici tributo IRAP, anno e codici regione nei tuoi modelli F24. Un errore di battitura o di anno può far scattare l’avviso bonario.
  • Tempistica: Non ignorare la comunicazione ricevuta! Entro i termini indicati (30 o 60 giorni) decidi se pagare (anche parzialmente, poi ricorrere) o presentare osservazioni.
  • Documentazione: Conserva rigorosamente tutte le ricevute di pagamento (F24, estratti conto) e la contabilità giustificativa dei costi IRAP. In un contenzioso servono prove puntuali.
  • Calcolo degli interessi: Gli interessi sulla rateazione o sulla somma iscritte a ruolo possono pesare. Controlla sempre che l’Agenzia abbia applicato la giusta aliquota (attualmente circa l’1% annuo legale) e per i giusti giorni di ritardo.
  • Coinvolgimento di professionisti: Data la complessità delle leggi IRAP e delle norme processuali, conviene affidarsi subito a un consulente qualificato. Lo studio legale può difenderti sia extragiudizialmente (negoziazione e definizione) sia in giudizio (ricorsi), evitando errori procedurali (ad es. scadenze mancate o malformazioni di atto).

6. Domande frequenti (FAQ)

  • Cos’è la comunicazione di irregolarità IRAP? È un avviso bonario inviato dall’Agenzia delle Entrate quando riscontra discordanze nella dichiarazione IRAP. Ai sensi degli artt.36-bis/36-ter DPR 600/73, l’avviso manifesta la pretesa tributaria e permette al contribuente di rettificare spontaneamente.
  • Quali errori possono generare l’avviso? Tipicamente il mancato versamento IRAP (saldo o acconto) o errori nel calcolo della base imponibile (ad es. deduzioni eccessive). Anche semplici errori di compilazione del modello F24 (codice tributo errato, anno sbagliato) producono un “mancato abbinamento” che innesca l’avviso.
  • Cosa significa impugnare l’avviso bonario? Significa ricorrere in Commissione Tributaria entro i termini contro l’avviso di irregolarità. La Cassazione ha confermato che l’avviso bonario è formalmente impugnabile (per la sua rilevanza tributaria) ma l’impugnazione è facoltativa. Se non impugni subito, non perdi nulla: potrai comunque contestare la cartella successiva.
  • Meglio pagare subito o attendere la cartella? Dipende dal caso. Se l’avviso è chiaramente fondato, pagare subito (entro 30/60 giorni) ottiene subito la sanzione ridotta (10%). Se invece contestate il motivo della richiesta, si può attendere la cartella e ricorrere su quella senza subire decadenze.
  • Quali sono i termini per reagire? A partire dal 2025, il contribuente ha 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per pagare o produrre chiarimenti. In precedenza il termine era 30 giorni. È bene rispettare questi termini perché, in caso di mancato pagamento, segue l’iscrizione a ruolo (cartella) delle somme IRAP.
  • Cosa succede se pago oltre i termini? Se paghi dopo la scadenza ma prima dell’iscrizione a ruolo, puoi utilizzare il ravvedimento operoso con sanzioni moderate (ad es. 1/15 al giorno entro 90 giorni). Una volta notificata la cartella, invece, il ravvedimento non è più ammesso (Cass. 2092/2025), e si applicherà la sanzione piena (30% o 25%) sull’importo residuo.
  • L’avviso di irregolarità può essere nullo? Sì, se contiene vizi formali o se la procedura non è stata corretta. Ad esempio, motivazioni generiche o l’omissione del contraddittorio (Statuto art.6) per errori non meramente di versamento possono portare all’invalidità dell’atto.
  • Posso chiedere la rateizzazione del debito? Sì. La legge consente di diluire il pagamento IRAP in più rate. Per debiti oltre €5.000, si può chiedere fino a 20 rate trimestrali (art.3-bis D.Lgs.462/97). Ciò mantiene però la sanzione agevolata a condizione che ogni rata sia pagata puntualmente.
  • Quali sanzioni si applicano all’IRAP? Per omesso versamento si applica una sanzione pari al 30% (o 25% dal 1/9/2024) dell’imposta dovuta. Se però si adempie entro i termini di contraddittorio (o della rateazione concessa), la sanzione è ridotta a 1/3 (10% o 8,33%).
  • E se la cartella arriva senza avviso bonario? La cartella notificata in assenza di un avviso preventivo non è nulla, ma al contribuente spetta comunque la riduzione della sanzione al 1/3 (10%). La Cassazione lo ha confermato: l’omesso avviso non annulla l’atto impositivo, ma dà diritto al beneficio della sanzione ridotta.
  • Quali alternative ho se sono in difficoltà? Oltre alla rateazione, si valutano soluzioni come definizioni agevolate (se aperte a livello normativo), accordi di rientro nell’ambito di crisi d’impresa (L.3/2012, D.Lgs.14/2019, D.L.118/2021) o piani del consumatore, laddove applicabili. Il nostro studio esamina ogni strumento (anche concorsuale) che possa alleggerire il carico debitorio.
  • Quanto è importante agire rapidamente? Molto importante. I termini per rispondere alla comunicazione di irregolarità sono brevi e con conseguenze rilevanti (iscrizione a ruolo, decadenze nelle rate, perdita di benefici). L’assistenza di un professionista esperto è cruciale per rispettare le scadenze e formulare le contestazioni corrette.
  • Come può aiutarmi lo Studio Legale Monardo? Mettiamo al servizio del cliente la nostra esperienza: l’Avv. Monardo e il team esamineranno l’avviso bonario, calcoleranno le somme realmente dovute, verificheranno vizi di procedimento e, se necessario, predisporranno ogni atto (reclamo, ricorso, istanza di annullamento) per far valere i tuoi diritti. Possiamo anche negoziare soluzioni (definizioni, piani di rientro) per evitare l’escalation della controversia.
  • È vero che il termine per impugnare l’avviso è di 60 giorni? Sì. L’avviso bonario è impugnabile nel termine ordinario di 60 giorni dalla notificazione. Tuttavia, come detto, l’impugnazione dell’avviso non è obbligatoria: potresti decidere di conservare le armi per la futura cartella.
  • Posso dedurre il costo di un consulente fiscale o avvocato in caso di IRAP contestata? Le spese legali/tributarie non sono deducibili dall’IRAP come costo della produzione, in linea con la natura dell’imposta. Tuttavia, valgono le normali regole civilistiche sulla deducibilità dei costi legali per IRES/IRPEF (art.54, DPR 917/1986), ma queste esulano dall’IRAP.

7. Esempi numerici e simulazioni

  1. Scenario “omesso versamento”: Supponiamo di dover €10.000 di IRAP al 3,9%. Non versando il saldo, riceviamo comunicazione di €10.000 + interessi + sanzione. Pagando entro 30 giorni la sanzione scende al 10%: in pratica si versa €10.000 + interessi ridotti (es. 0,5% al mese) + sanzione di €1.000 anziché €3.000. Se invece ignoriamo l’avviso, arriverà cartella con sanzione piena (30%), portando a pagare €3.000 di sanzione.
  2. Scenario “errore nella base imponibile”: L’azienda dichiara una base IRAP di 100.000 ma sbaglia a non includere un provento di 50.000. La revisione scopre la base reale di 150.000; IRAP dovuta = 150.000×3,9% = €5.850. Dato che era stato versato solo per 100.000 (IRAP €3.900), l’avviso reclama €1.950 di imposta mancante. Se l’avviso viene accolto subito e paghiamo, pagheremo €1.950 + interessi + sanzione ridotta (€195 anziché €585). Con un ricorso, potremmo invece verificare che parte di quei ricavi fosse esente o documentarli, azzerando o riducendo il debito.
  3. Scenario “rateazione”: IRAP dovuta €20.000, sanzione agevolata (8,33%) = €1.666. Se chiedi 20 rate trimestrali, la prima è circa €1.083 (IRAP+interessi ridotti). Se non paghi la prima rata entro i 30/60 giorni, decadi dalla rateazione e scatta 30% di sanzione sul residuo. Valuta sempre con un consulente le modalità di pagamento.

Conclusione

In definitiva, la comunicazione di irregolarità IRAP per errore nella base imponibile non è una sentenza irrevocabile, ma richiede risposta tempestiva e strategica.

Nel nostro articolo abbiamo visto che esistono numerosi strumenti di difesa: dal semplice ravvedimento operoso ai ricorsi tributari, dalle rateazioni ai piani di rientro negoziati. La chiave è agire subito, perché i termini per aderire o contestare sono stretti e perché, come confermato da Cassazione e normativa tributaria, l’eventuale cartella può sempre essere impugnata successivamente (anche senza aver impugnato l’avviso).

Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti competenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista esperto in diritto tributario e bancario – e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a tua disposizione: valuteranno l’atto ricevuto, predisporranno ricorsi e trattative mirate, e potranno attivare piani di rientro o procedure di composizione della crisi, se necessario.

Grazie a una approfondita conoscenza delle norme (dall’art.6 Statuto ai decreti attuativi della L.3/2012) e della giurisprudenza più recente (Cass. 7226/2026, 6248/2024, Corte Cost. 6/2022, ecc.), il nostro studio saprà individuare la strategia più efficace per bloccare azioni esecutive, pignoramenti o ipoteche derivanti dall’irregolarità IRAP.

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Fonti: Norme e sentenze citate nell’articolo sono tratte da documenti ufficiali (D.Lgs. 446/97, D.Lgs. 462/97, L.212/2000, Cass. n.7226/2026, Cass. n.6248/2024, Corte Cost. n.6/2022, ecc.). Le interpretazioni e i chiarimenti operativi sono tratti da circolari e dottrina specializzata.

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