Comunicazione Di Irregolarità Per Utilizzo In Compensazione Di Un Credito Irpef Superiore A Quello Disponibile: Difesa Legale

Introduzione

In un contesto economico complesso come quello attuale, utilizzare in compensazione un credito d’imposta più elevato di quello effettivamente spettante può esporre l’imprenditore, il professionista o il privato a contestazioni severe da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione di irregolarità (o “avviso bonario”) è il primo passo con cui l’amministrazione fiscale segnala al contribuente l’anomalia rilevata in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione. Ignorare o sottovalutare questa comunicazione può portare alla formazione di una cartella esattoriale, al blocco delle compensazioni nel modello F24, al pignoramento dei conti correnti, all’iscrizione di ipoteche o alla segnalazione presso la Centrale Rischi.

L’argomento è particolarmente attuale per due ragioni. Primo, la Legge di Bilancio 2026 e i provvedimenti emanati tra il 2024 e il 2026 hanno modificato profondamente la disciplina delle compensazioni: è stata ridotta da 100 000 € a 50 000 € la soglia dei debiti iscritti a ruolo che impediscono la compensazione, e sono stati introdotti nuovi obblighi telematici e limiti quantitativi. Secondo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cartella di pagamento è legittima solo quando il contribuente abbia davvero utilizzato indebitamente il credito; se si tratta di un mero errore formale di indicazione senza utilizzo, la pubblica amministrazione può rettificare la dichiarazione ma non iscrivere a ruolo il credito. Tali orientamenti offrono importanti spunti difensivi.

Nel prosieguo illustreremo:

  • le norme di riferimento (leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate e provvedimenti del legislatore dal 2024 al 2026);
  • la procedura di notifica della comunicazione di irregolarità e i termini per rispondere;
  • le strategie difensive a disposizione del contribuente per contestare l’irregolarità, sospendere il pagamento o chiedere l’annullamento;
  • gli strumenti alternativi per chiudere la posizione (rateazioni, definizione agevolata, concordato preventivo, piani di rientro, esdebitazione e concordati giudiziali);
  • gli errori più comuni da evitare e numerosi esempi numerici per capire l’impatto economico di ogni opzione;
  • una sezione FAQ con risposte chiare alle domande ricorrenti;
  • una rassegna delle sentenze più recenti e significative della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Chi siamo: l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare

Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre una difesa specializzata nel diritto bancario e tributario. L’avvocato è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team di avvocati e commercialisti esperti in materia di tributi, finanza d’impresa e procedure concorsuali attivi su tutto il territorio nazionale.

Il nostro approccio multidisciplinare ci consente di analizzare in profondità ogni atto dell’Agenzia delle Entrate: valutiamo la legittimità formale, l’esistenza del credito effettivo, l’eventuale prescrizione, i vizi di notifica e la possibilità di sospendere o annullare la pretesa. Laddove la contestazione risulti fondata, aiutiamo il cliente a rientrare del debito con piani di rateazione, definizioni agevolate (rottamazioni), concordati o procedure di sovraindebitamento.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Ogni situazione è diversa e merita un’analisi dedicata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La disciplina della compensazione dei crediti d’imposta

Il principio della compensazione consente al contribuente di utilizzare i crediti maturati per compensare debiti nei confronti dell’Erario, dell’INPS e di altri enti mediante il modello F24. La norma cardine è l’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, che disciplina i versamenti unitari delle imposte e dei contributi e la compensazione tra crediti e debiti. La disposizione stabilisce che:

  • la compensazione può essere effettuata per imposte dovute allo stesso ente fino alla concorrenza dell’importo dovuto;
  • la compensazione orizzontale (tra imposte diverse o verso enti diversi) deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui il credito è maturato;
  • per i crediti IVA di importo superiore a 5 000 €, la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale e previa apposizione del visto di conformità (o certificazione) da parte di un professionista abilitato;
  • la compensazione di crediti di ammontare superiore a 5 000 € annui (per ciascuna imposta) richiede la presentazione preventiva della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito e la trasmissione telematica del modello F24 tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 17 precisa inoltre che la compensazione è subordinata al rispetto dei limiti quantitativi annuali. La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha fissato a 2 000 000 € il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta compensabili per anno solare. Sono esclusi da tale limite i crediti derivanti da assistenza fiscale, i crediti trimestrali da liquidazioni periodiche IVA, i crediti compensati verticalmente e alcuni crediti agevolativi.

Obbligo di visto di conformità

Per crediti IVA oltre 5 000 € e per i crediti delle imposte dirette (IRPEF, IRES) che superano 10 000 €, la disciplina richiede che l’istanza o la dichiarazione da cui emerge il credito sia munita di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato (commercialista, revisore legale) o di garanzia fornita dall’organo di controllo (collegio sindacale). Questa certificazione attesta che l’esistenza del credito è stata verificata e riduce il rischio di utilizzo di crediti non spettanti. In mancanza del visto, l’Agenzia può scartare il modello F24 e sanzionare il contribuente.

Divieti e sospensioni della compensazione

La normativa non consente la compensazione quando vi sono debiti iscritti a ruolo o accertamenti esecutivi (cartelle, avvisi di accertamento esecutivi, atti di recupero) superiori a determinate soglie. L’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 – introdotto dalla legge di bilancio 2024 e più volte modificato – prevede un divieto totale di compensare crediti d’imposta tramite modello F24 per i contribuenti che hanno carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 000 €. La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha ridotto tale soglia a 50 000 € a decorrere dal 1° gennaio 2026. Ciò significa che se il contribuente presenta cartelle o avvisi esecutivi scaduti per importi eccedenti 50 000 €, l’Agenzia blocca automaticamente ogni compensazione orizzontale.

La stessa norma precisa che il divieto non opera se:

  • il debito a ruolo è stato sospeso da provvedimenti giudiziali o amministrativi;
  • è in corso un piano di rateazione regolare o un provvedimento di definizione agevolata (es. rottamazione);
  • i debiti riguardano contributi previdenziali, assicurativi o premi INAIL indicati alle lettere e), f) e g) dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • l’importo delle iscrizioni a ruolo è inferiore a 1 500 €, poiché si applica comunque il divieto di cui all’art. 31 D.L. 78/2010 che blocca la compensazione fino a quando non siano pagati i debiti di importo superiore a 1 500 €.

Altra importante innovazione introdotta dal decreto legge 39/2024 (c.d. “decreto agevolazioni”), poi recepita nella legge di bilancio 2026, è la sospensione preventiva delle deleghe di pagamento F24 che presentano profili di rischio. L’Agenzia delle Entrate, attraverso specifici algoritmi, può sospendere l’efficacia di un F24 con compensazione fino a 30 giorni per verificare la spettanza del credito e, se lo ritiene necessario, scartarlo comunicando al contribuente l’impossibilità di utilizzare quel credito.

1.2 Il controllo automatizzato delle dichiarazioni

Le attività di verifica dei crediti compensati sono disciplinate dagli articoli 36‑bis del D.P.R. 600/1973 (per l’IRPEF e le altre imposte dirette) e 54‑bis del D.P.R. 633/1972 (per l’IVA). Queste disposizioni consentono all’Agenzia delle Entrate di procedere a un controllo automatizzato delle dichiarazioni, finalizzato a correggere errori materiali o di calcolo e a verificare la coerenza tra l’imposta versata e quella dichiarata. In presenza di differenze, l’Amministrazione calcola la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante e comunica l’esito al contribuente.

L’art. 54‑bis, come modificato dal D.Lgs. 108/2024 applicabile dal 1° gennaio 2025, prevede che, se dalla liquidazione automatizzata emerge un risultato diverso da quello dichiarato, l’Agenzia deve comunicare al contribuente l’esito dell’attività e le somme da versare, concedendo 60 giorni di tempo per fornire chiarimenti o regolarizzare la posizione . La norma specifica che la comunicazione è obbligatoria anche quando il controllo rileva errori formali e il versamento non sia dovuto: in tal caso l’Agenzia invita il contribuente a correggere l’errore, senza emettere direttamente la cartella .

Tale comunicazione, conosciuta come “avviso bonario” o “comunicazione di irregolarità”, deve indicare:

  1. gli elementi riscontrati (differenza tra credito dichiarato e importo realmente spettante);
  2. gli importi da versare, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni ridotte (10% al posto del 30% se il pagamento avviene entro 30 giorni );
  3. la possibilità di produrre documenti o memorie entro 60 giorni per dimostrare la legittimità del credito ;
  4. le modalità di pagamento tramite modello F24 o di richiesta di rateazione.

1.3 Il principio di collaborazione e lo Statuto del contribuente

La Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) sancisce che l’amministrazione finanziaria deve garantire al contribuente un’adeguata conoscenza degli atti che lo riguardano. In particolare, l’art. 6 prevede che l’Amministrazione deve informare il contribuente in maniera chiara e tempestiva degli atti da cui possa derivare un carico tributario e indicare i motivi della pretesa, concedendo un termine per fornire osservazioni e regolarizzazioni . Questo principio di collaborazione e buona fede è la base giuridica della comunicazione di irregolarità: prima di iscrivere a ruolo un maggior tributo derivante da errori formali, l’Agenzia deve comunicare al contribuente gli esiti del controllo automatizzato, permettendogli di correggere spontaneamente l’errore.

1.4 Sanzioni amministrative e pene penali

Sanzioni amministrative – L’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce che il mancato versamento di imposte entro i termini comporta l’applicazione di una sanzione del 30% dell’imposta non versata, ridotta al 10% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla comunicazione . La stessa sanzione del 30% si applica quando, dai controlli automatizzati o formali, emerge un’imposta dovuta o un minor credito e il contribuente non provvede al versamento.

Reato di indebita compensazione – Sul piano penale, l’art. 10‑quater del D.Lgs. 74/2000 punisce l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024 (attuativo della riforma fiscale), la norma distingue:

  • crediti non spettanti: crediti utilizzati oltre i limiti previsti o senza rispettare le modalità stabilite dalla legge (ad es. compensare oltre il plafond annuo o senza la presentazione preventiva della dichiarazione);
  • crediti inesistenti: crediti creati mediante documentazione falsa o artifici fraudolenti.

La soglia di punibilità è fissata a 50 000 €; chi utilizza indebitamente crediti non spettanti per importi superiori a tale soglia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, mentre chi utilizza crediti inesistenti (falsi) per importi superiori a 50 000 € è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni .

Una significativa innovazione del D.Lgs. 87/2024 è l’introduzione del comma 2‑bis all’articolo 10‑quater, secondo cui non è punibile l’agente quando sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito . Questa clausola di non punibilità, volta a tutelare i contribuenti onesti in caso di norme complesse o contraddittorie, rappresenta un argomento difensivo importante per i professionisti che hanno ragionevolmente interpretato una disposizione e agito con diligenza.

1.5 Orientamenti giurisprudenziali

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha più volte affrontato la tematica dell’indebita compensazione. Tra le pronunce più significative si segnalano:

  • Cass., Sez. Trib., ord. 11 marzo 2026 n. 5537 – La Corte ha chiarito che l’emissione della cartella di pagamento è legittima solo se l’amministrazione accerta che il contribuente abbia effettivamente utilizzato un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante. Se il contribuente ha semplicemente indicato erroneamente il credito in dichiarazione ma non lo ha utilizzato in compensazione, l’Agenzia può correggere l’errore con il controllo automatizzato ma non può iscrivere a ruolo la maggiore imposta. La sentenza ribadisce che un errore formale che non produce danno erariale non giustifica la cartella.
  • Cass., Sez. Trib., ord. 16 febbraio 2026 n. 3431 – La Corte ha stabilito che l’offerta di compensazione (proposta da parte dell’agente della riscossione) ha efficacia interruttiva della prescrizione. Pertanto, se il contribuente propone di compensare i propri crediti con il debito prima dello spirare del termine prescrizionale, la pretesa tributaria non si estingue.
  • Cass., Sez. Trib., ord. 24 maggio 2024 n. 14648 – Nella materia dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, la Cassazione ha sottolineato che l’indicazione nel quadro RU della dichiarazione è richiesta a pena di decadenza; l’omessa indicazione non può essere sanata con dichiarazioni successive, poiché l’integrazione tardiva non evita la decadenza . Il principio si applica anche a molti altri crediti agevolativi.
  • Cass., Sez. Trib., ord. 10 aprile 2024 n. 9693 – La Corte ha confermato che la comunicazione di irregolarità è atto necessario prima dell’iscrizione a ruolo; in mancanza, la cartella è nulla.

Oltre alla giurisprudenza penale, è opportuno citare la Cass., Sez. Pen., n. 45868/2024, secondo cui il reato di indebita compensazione si configura anche quando il contribuente crea un credito fittizio (inesistente) prima ancora di presentare il modello F24; l’evento consumativo coincide con la presentazione della dichiarazione fraudolenta e non con il successivo utilizzo. Questo orientamento rafforza l’attenzione sulla corretta dichiarazione dei crediti.

2. Procedura dopo la notifica della comunicazione di irregolarità

2.1 Ricezione e contenuto della comunicazione

Quando, a seguito del controllo automatizzato, l’Agenzia delle Entrate rileva una differenza tra il credito IRPEF compensato e quello effettivamente disponibile, invia al contribuente la comunicazione di irregolarità. L’atto viene inviato tramite PEC oppure per posta raccomandata all’indirizzo indicato in dichiarazione o presso il domicilio fiscale.

Il documento riporta:

ElementoContenuto
Descritto dell’irregolaritàIndica l’anno d’imposta, il credito compensato, il credito realmente spettante, l’eventuale eccedenza utilizzata e l’imposta dovuta.
Sanzioni e interessiCalcola la sanzione ridotta del 10% (anziché 30%) se il contribuente paga entro 30 giorni dalla ricezione . Gli interessi sono calcolati dalla scadenza dell’imposta fino alla data di elaborazione.
Termine per fornire chiarimentiConcede 30 giorni per il pagamento con riduzione delle sanzioni e 60 giorni per presentare memorie o documenti utili a dimostrare l’esistenza del credito .
Modalità di pagamentoIndica i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per versare l’imposta, la sanzione e gli interessi.
Possibilità di rateazioneSuggerisce la possibilità di rateizzare l’importo dovuto se supera 5 000 €: il contribuente può presentare istanza di rateazione all’Agenzia delle Entrate, di norma fino a un massimo di 8 rate trimestrali per importi non eccedenti 50 000 €.

2.2 Cosa fare entro i 30 giorni

Se il contribuente riconosce l’irregolarità (ad esempio, ha effettivamente compensato un importo maggiore di quello disponibile), conviene pagare entro 30 giorni dalla data di ricezione. Il pagamento tardivo, infatti, comporta:

  • l’applicazione della sanzione piena del 30% anziché del 10%;
  • la decadenza dal beneficio della riduzione degli interessi;
  • l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e il conseguente aggravio di aggio e spese di notifica.

Il pagamento va effettuato tramite modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 web) o tramite un intermediario abilitato. Dal 1° gennaio 2024, infatti, tutte le compensazioni devono essere trasmesse per via telematica; l’uso dei servizi di home banking è vietato quando il modello F24 presenta crediti in compensazione. Nella causale del versamento occorre indicare il numero identificativo della comunicazione di irregolarità.

2.3 Come gestire il termine di 60 giorni

Se il contribuente non condivide l’irregolarità o ritiene di poter dimostrare la legittimità del credito, può fornire chiarimenti entro 60 giorni dalla data di ricezione. La risposta può essere inviata tramite:

  • PEC all’indirizzo indicato nella comunicazione allegando la documentazione comprovante (estratto conto fiscale, copia della dichiarazione, certificazioni di crediti, documentazione contabile);
  • presentazione allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, depositando una memoria scritta e richiesta di riesame;
  • richiesta di annullamento in autotutela, mediante la quale si chiede all’Agenzia di annullare l’irregolarità per vizi sostanziali o formali.

In caso di presentazione di memorie, l’Agenzia deve valutare le argomentazioni e comunicare l’esito entro 60 giorni. Se ritiene fondate le ragioni del contribuente, annulla la comunicazione. In caso contrario, iscrive a ruolo le somme dovute, notificando la cartella di pagamento o l’avviso di addebito.

2.4 La cartella di pagamento

Se il contribuente non paga né contesta l’irregolarità, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo; l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) notifica la cartella di pagamento. A questo punto:

  • l’imposta, gli interessi e le sanzioni sono definitivi;
  • si applica l’aggio pari al 3% dell’importo (o 6% se il pagamento avviene oltre 60 giorni);
  • il contribuente può ancora proporre ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

È importante ribadire che, secondo la Cassazione 2026, l’emissione della cartella è legittima solo se l’Amministrazione accerta l’effettivo utilizzo indebito del credito. In caso contrario, la cartella può essere annullata per difetto di motivazione o carenza di presupposto.

2.5 Termini per il ricorso e nuova nomenclatura giudiziaria

Dal 2023 la riforma della giustizia tributaria ha istituito le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che hanno sostituito le Commissioni tributarie. Il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica della cartella, indicando i motivi di illegittimità dell’atto. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione se vi è il rischio di un danno grave e irreparabile. Contro la sentenza di primo grado è ammesso l’appello entro 60 giorni; contro la sentenza d’appello è ammesso il ricorso per cassazione.

Per le impugnazioni relative a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e atti di recupero, la competenza territoriale dipende dal luogo di residenza o sede del contribuente. L’assistenza del difensore abilitato (avvocato cassazionista) è obbligatoria per il ricorso in cassazione e consigliata nei gradi inferiori.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verificare l’esistenza e la spettanza del credito

La prima strategia consiste nell’analizzare attentamente il credito oggetto di compensazione. Bisogna verificare:

  1. Corretta esposizione in dichiarazione – Esaminare se il credito è stato correttamente indicato nei quadri di dichiarazione (e.g., quadro CR o RN per l’IRPEF, RU per crediti agevolativi). In caso di errori di trascrizione, la dottrina e la giurisprudenza ammettono l’emendabilità della dichiarazione entro i termini di decadenza; però per alcuni crediti agevolativi (ricerca e sviluppo, industria 4.0) l’indicazione nel quadro RU è richiesta a pena di decadenza e non può essere sanata .
  2. Disponibilità effettiva del credito – Confrontare l’ammontare del credito utilizzato con l’importo maturato risultante dalle dichiarazioni, dagli F24 e dall’estratto conto fiscale. Se la differenza deriva da un semplice errore di calcolo o di riporto, la Cassazione ha precisato che la cartella non può essere emessa; l’Agenzia deve limitarsi a correggere l’errore.
  3. Presenza di debiti iscritti a ruolo – Verificare se il contribuente ha cartelle o avvisi esecutivi con importo scaduto superiore a 50 000 € (dal 2026). In tal caso, l’Agenzia sospende la compensazione. La soluzione può essere il pagamento o la rateazione per ridurre l’importo a ruolo al di sotto della soglia.
  4. Esistenza di visto di conformità – Accertarsi che, per crediti superiori ai limiti, la dichiarazione sia stata munita di visto di conformità. In caso di omissione, il credito è considerato “non spettante” e la compensazione è sanzionata.

3.2 Presentare memorie e richiesta di annullamento

Se l’analisi rivela che il credito è effettivamente spettante e che l’irregolarità è infondata, il contribuente può presentare all’Agenzia memorie difensive con documentazione a supporto. Occorre evidenziare:

  • l’esattezza del calcolo del credito e la conformità alle norme;
  • eventuali errori materiali dell’Agenzia (es. errata lettura del modello F24, duplicazione del medesimo debito, esclusione di versamenti effettuati);
  • la non spettanza della sanzione in caso di errori formali o di obiettiva incertezza interpretativa.

È consigliabile allegare le dichiarazioni integrative presentate entro i termini di decadenza (di norma 31 dicembre del quinto anno successivo). Le dichiarazioni integrative “a favore” consentono di correggere errori e aumentare i crediti spettanti; per effetto della legge di bilancio 2017 è possibile presentarle fino alla scadenza del termine di decadenza per l’accertamento (di solito 31 dicembre del quinto anno successivo), ma l’omessa indicazione di crediti agevolativi in alcuni casi non è sanabile .

3.3 Opposizione alla cartella di pagamento

Quando la cartella viene notificata nonostante l’assenza di un utilizzo indebito del credito, il contribuente deve valutare l’opportunità di proporre ricorso. Le principali motivazioni di opposizione possono essere:

  • insussistenza dell’utilizzo indebito del credito: come stabilito dalla Cassazione, la cartella è illegittima se il contribuente non ha compensato effettivamente l’eccedenza;
  • vizio di motivazione: la cartella deve indicare in modo chiaro le ragioni della pretesa; in difetto è nulla;
  • difetto di notifica della comunicazione di irregolarità: l’assenza dell’avviso bonario rende annullabile l’iscrizione a ruolo;
  • decadenza dei termini di accertamento: se l’Agenzia notifica la cartella oltre i termini previsti (31 dicembre del quarto anno successivo per i controlli automatizzati);
  • violazione del diritto di difesa: ad esempio, se non sono trascorsi i 60 giorni per fornire chiarimenti o se l’Agenzia ha ignorato le memorie presentate.

Nel ricorso è fondamentale allegare la documentazione che dimostri la regolarità del credito e replicare punto per punto alle contestazioni. L’assistenza di un avvocato specializzato consente di valorizzare la giurisprudenza favorevole e di proporre istanze cautelari per sospendere la riscossione.

3.4 Effetti penali e difese nel procedimento penale

Se l’utilizzo indebito del credito eccede la soglia penale (50 000 €) e l’Agenzia presenta denuncia, il contribuente può essere imputato del reato di indebita compensazione. Le principali linee difensive sono:

  1. Dimostrare l’obiettiva incertezza – Ai sensi dell’art. 10‑quater, comma 2‑bis, l’azione non è punibile se vi sono condizioni di obiettiva incertezza sugli elementi o sulle qualità che fondano la spettanza del credito . Ciò può verificarsi quando la normativa è complessa o contraddittoria e il contribuente ha fatto affidamento su interpretazioni di prassi o dottrina.
  2. Dimostrare la mancanza del dolo – Per i crediti non spettanti occorre provare l’intento di evasione; se l’errore deriva da una non corretta applicazione della norma, manca l’elemento soggettivo.
  3. Estinzione del debito – L’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 (come modificato dal D.Lgs. 87/2024) prevede che il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento, comporta l’estinzione del reato o la riduzione della pena fino alla metà . È quindi opportuno regolarizzare tempestivamente il credito.
  4. Richiedere il patteggiamento o la messa alla prova – In alcuni casi è possibile accedere a riti alternativi che riducono la pena e limitano gli effetti extrapenali.

Il supporto di un avvocato cassazionista esperto di reati tributari è essenziale per valutare le strategie e le prove da produrre.

4. Strumenti alternativi: rateazioni, definizioni agevolate e piani di uscita dalla crisi

4.1 Rateazioni e accordi con l’Agenzia delle Entrate

Se il contribuente riconosce l’irregolarità ma non può pagare subito l’importo richiesto, può chiedere la rateizzazione. Le principali opzioni sono:

Tipologia di rateazioneCaratteristiche
Rateazione ordinaria presso l’Agenzia delle EntratePer importi dovuti a seguito di comunicazioni di irregolarità. È possibile richiedere la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali o 20 rate trimestrali se l’importo supera i 5 000 €. L’istanza va presentata tramite Entratel o presso gli uffici.
Rateazione presso l’Agenzia delle Entrate‑RiscossioneDopo la notifica della cartella, si può richiedere la dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni). Per importi superiori a 120 000 €, l’Ente richiede la documentazione sulla situazione economica.
Rateazione straordinariaConcede fino a 120 rate mensili (10 anni) se il contribuente dimostra una grave difficoltà economica.
Sospensione in caso di ricorsoPresentando ricorso al giudice tributario e richiesta di sospensione, il contribuente può evitare l’azione esecutiva fino alla decisione sul merito.

L’accordo con l’Agenzia può prevedere la sospensione della compensazione fino al pagamento della prima rata; ciò consente al contribuente di continuare a operare con i crediti d’imposta maturati per i nuovi periodi.

4.2 Definizione agevolata delle cartelle (Rottamazione Quinquies 2026)

La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2023. La sanatoria permette di estinguere i debiti pagando solo le somme a titolo di imposta e le spese di notifica, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi di mora. Le principali caratteristiche sono:

  • Domanda entro il 30 aprile 2026 – La domanda doveva essere presentata online sul portale dell’Agenzia Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026. Chi non ha aderito entro tale data non può accedere alla rottamazione ;
  • Prima rata al 31 luglio 2026 – Dopo l’elaborazione delle domande, l’Agente invia i bollettini di pagamento entro il 30 giugno. È possibile scegliere tra pagamento in un’unica soluzione (scadenza 31 luglio 2026) o rateizzazione; in quest’ultimo caso, le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 ;
  • Interessi al 3% – Dalla seconda rata viene applicato un interesse fisso del 3% annuo ;
  • Tolleranza di 5 giorni – È prevista una tolleranza di 5 giorni oltre le scadenze ufficiali; il pagamento effettuato entro questo margine si considera tempestivo ;
  • Decadenza in caso di mancato pagamento – Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici; l’intero debito, con sanzioni e interessi originari, torna esigibile .

Per chi ha aderito, la rottamazione rappresenta una opportunità di chiusura agevolata della posizione. Tuttavia, al 16 giugno 2026, i termini per presentare la domanda sono scaduti. Nella nostra trattazione la rottamazione è menzionata come strumento in corso di applicazione, ma non come opzione per nuove adesioni.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito

Per i contribuenti in grave difficoltà economica, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi d’impresa) offrono soluzioni per ristrutturare i debiti, incluse le posizioni tributarie. Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti permettono di proporre al tribunale un piano di pagamento sostenibile, con riduzione o falcidia dei debiti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione di tali piani, ottenendo spesso l’omologazione e la sospensione delle azioni esecutive.

Altre opzioni sono il concordato preventivo biennale introdotto dalla legge 2023 per le imprese che vogliono definire preventivamente la base imponibile e ridurre l’incertezza fiscale, e le transazioni fiscali nell’ambito delle procedure concorsuali. Questi strumenti richiedono l’assistenza di professionisti esperti e possono essere utili per chi si trova in crisi aziendale.

4.4 Esdebitazione del sovraindebitamento

Dal 2019 è possibile ottenere la esdebitazione del sovraindebitamento anche per i debiti tributari. La procedura consente al debitore persona fisica di ottenere la cancellazione di tutti i debiti residui dopo l’esecuzione del piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio. L’istituto è particolarmente utile quando, nonostante la definizione agevolata e la rateazione, il contribuente non riesca a pagare completamente le somme dovute. Lo Studio Monardo valuta attentamente se sussistono i presupposti per proporre questa procedura.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori nella compilazione delle dichiarazioni e del modello F24

Molte irregolarità nascono da errori materiali: un codice tributo sbagliato, la ripetizione del credito in due modelli F24 diversi, un errato riporto della cifra nelle dichiarazioni dei redditi. È fondamentale:

  • controllare attentamente i codici tributo e i periodi di riferimento;
  • verificare che il credito utilizzato non superi l’importo indicato nella dichiarazione dell’anno precedente;
  • presentare la dichiarazione con sufficiente anticipo per evitare di compensare prima di aver acquisito il credito (regola dei 10 giorni per crediti oltre 5 000 €);
  • conservare tutte le ricevute dei pagamenti e le copie delle dichiarazioni per poterle esibire in caso di contestazione.

5.2 Ignorare la soglia dei 50 000 € e dei 1 500 €

Un errore frequente è quello di trascurare i debiti iscritti a ruolo. Dal 2026 la soglia per il blocco della compensazione è stata abbassata a 50 000 €. Chi ha cartelle scadute per importi superiori a tale soglia non può compensare nemmeno 1 € in F24. È quindi fondamentale consultare l’estratto conto presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, verificare l’importo complessivo dei debiti e, se necessario, ridurlo mediante versamenti o rateazioni. Anche la soglia di 1 500 € prevista dall’art. 31 D.L. 78/2010 resta operativa: se il debito supera questa cifra, la compensazione è vietata fino al pagamento.

5.3 Mancanza del visto di conformità e del contrassegno telematico

Superare le soglie (5 000 €, 10 000 €, 15 000 €) senza apposizione del visto di conformità o senza invio telematico della dichiarazione espone al rischio che l’Agenzia scarti il modello F24 e contesti la compensazione come credito non spettante. In particolare:

  • per crediti IVA > 5 000 €: obbligo di presentare la dichiarazione preventiva e apporre il visto;
  • per crediti d’imposta ordinari > 5 000 € (IRPEF, IRES, IRAP): obbligo di inviare telematicamente il modello F24 e, oltre 10 000 € per singola imposta, obbligo del visto di conformità;
  • per crediti agevolativi indicati nel quadro RU: limitazione a 250 000 € annui e obbligo di visto, pena la decadenza.

5.4 Confondere errori formali con evasione

L’Agenzia delle Entrate tende a equiparare l’uso errato del credito alla sottrazione d’imposta, ma spesso si tratta di irregolarità meramente formali. La Cassazione 2026 ha affermato che la semplice inesatta indicazione del credito in dichiarazione non costituisce utilizzo indebito; la cartella è illegittima se l’Agenzia non dimostra l’effettivo danno erariale. È quindi importante distinguere tra errori formali (correggibili senza sanzioni) e crediti inesistenti (punibili penalmente).

5.5 Non monitorare la propria posizione fiscale

Molte aziende non monitorano regolarmente l’estratto conto fiscale e le cartelle esattoriali. Il meccanismo della soglia di 50 000 € impedisce la compensazione non solo dell’eccedenza, ma di qualsiasi credito. Un’impresa può trovarsi nella situazione di presentare un F24 con compensazione e vederlo scartato, con grave impatto di liquidità. Controllare periodicamente la propria posizione, chiedere rateazioni tempestive e mantenere i carichi a ruolo sotto la soglia è essenziale.

6. Simulazioni pratiche e calcoli numerici

Per comprendere concretamente l’impatto della comunicazione di irregolarità e delle varie opzioni difensive, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono esemplificative e riferite a un contribuente che utilizza in compensazione un credito IRPEF maturato nell’anno 2024.

6.1 Caso A – Irregolarità per errore di riporto

  • Scenario: la dichiarazione IRPEF 2024 evidenzia un credito di 8 000 €. Il contribuente, per errore, riporta l’importo di 9 500 € nel modello F24 del 16 giugno 2025 e compensa l’eccedenza di 1 500 €. L’Agenzia delle Entrate invia la comunicazione di irregolarità il 30 ottobre 2025, con richiesta di versare 1 500 € di imposta, 150 € di sanzione (10% se pagata entro 30 giorni) e 20 € di interessi.
  • Opzioni:
  • Pagamento entro 30 giorni – L’importo complessivo da versare è di 1 670 € (1 500 + 150 + 20). Si evita la cartella di pagamento.
  • Memoria difensiva – Il contribuente dimostra di non aver effettivamente utilizzato il credito eccedente (ad esempio, l’F24 è stato scartato). L’Agenzia, se accoglie la memoria, annulla l’irregolarità e non richiede il pagamento.
  • Risultato: la strada più vantaggiosa dipende dalla prova dell’utilizzo effettivo. Se l’errore è meramente formale, conviene contestare l’atto, facendo valere il principio sancito dalla Cassazione 2026.

6.2 Caso B – Utilizzo indebito sopra la soglia penale

  • Scenario: un professionista compensa nel 2024 crediti IRPEF per un importo totale di 90 000 €, ma dal quadro RN della dichiarazione emerge un credito di 30 000 €. L’eccedenza di 60 000 € è un credito inesistente. La comunicazione di irregolarità viene inviata nel maggio 2025 e successivamente viene sporta denuncia per indebita compensazione ai sensi dell’art. 10‑quater.
  • Conseguenze: oltre al pagamento dell’imposta e delle sanzioni (30% pieno), la persona rischia la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per aver utilizzato crediti inesistenti superiori a 50 000 € . Tuttavia, se il contribuente dimostra che sussiste obiettiva incertezza sulla spettanza del credito (ad es. interpretazioni differenti sulla qualificazione del credito), può invocare la clausola di non punibilità dell’art. 10‑quater, comma 2‑bis .
  • Strategia: versare immediatamente il debito e le sanzioni per accedere alla causa di non punibilità dell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 ; predisporre una difesa tecnica per dimostrare l’assenza di dolo e l’obiettiva incertezza.

6.3 Caso C – Blocco della compensazione per soglia 50 000 €

  • Scenario: una piccola azienda ha cartelle esattoriali scadute per 52 000 € (IVA e IRAP) e, al contempo, matura un credito IRPEF di 10 000 €. Intende utilizzarlo in compensazione a gennaio 2026 per pagare i contributi INPS.
  • Effetto: l’Agenzia delle Entrate sospende la delega F24 e, dopo il controllo, la scarta. La compensazione è vietata perché i ruoli scaduti superano 50 000 €.
  • Soluzioni:
  • Pagare parte del debito per ridurlo a 50 000 € e poi utilizzare i crediti;
  • Richiedere rateazione: con un piano di rateazione, la posizione esce dal calcolo della soglia;
  • Accedere alla rottamazione‑quinquies: se la domanda è stata presentata entro il 30 aprile 2026, il carico a ruolo è ridotto e può scendere sotto la soglia .

6.4 Caso D – Credito agevolativo e decadenza

  • Scenario: un’impresa effettua investimenti in ricerca e sviluppo nel 2024 e matura un credito agevolativo del 10% ex art. 1, comma 280, L. 296/2006. Nella dichiarazione 2025 omette di indicare il credito nel quadro RU. Successivamente, a seguito della comunicazione di irregolarità, presenta una dichiarazione integrativa nel 2026.
  • Giurisprudenza: la Cassazione ha stabilito che l’indicazione nel quadro RU è richiesta a pena di decadenza; la dichiarazione integrativa tardiva non può sanare l’omissione .
  • Risultato: l’impresa perde definitivamente il diritto al credito agevolativo. È quindi essenziale prestare la massima attenzione alla corretta compilazione della dichiarazione per i crediti agevolativi.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una comunicazione di irregolarità?

È un avviso bonario con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di un errore o di una differenza riscontrata durante il controllo automatizzato delle dichiarazioni. Non è un atto esecutivo, ma la mancata risposta può portare alla cartella di pagamento.

  1. Quanto tempo ho per rispondere all’avviso bonario?

Il contribuente ha 30 giorni per pagare con la sanzione ridotta e 60 giorni per inviare memorie o chiedere l’annullamento .

  1. Posso rateizzare l’importo richiesto?

Sì. È possibile rateizzare presso l’Agenzia delle Entrate fino a 8 o 20 rate trimestrali (a seconda dell’importo) o presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione fino a 72 rate mensili.

  1. Se non pago entro 30 giorni, cosa succede?

La sanzione passa dal 10% al 30%, il debito è iscritto a ruolo e vengono applicati aggio e spese di notifica .

  1. È obbligatorio il visto di conformità per i crediti IRPEF?

Sì, se l’importo compensato supera 5 000 €. Oltre 10 000 € per singola imposta, il visto è sempre necessario.

  1. Cosa succede se ho cartelle esattoriali superiori a 50 000 €?

Dal 2026 l’Agenzia blocca la compensazione orizzontale in F24 se i debiti iscritti a ruolo superano 50 000 €. Occorre ridurre il debito o rateizzarlo.

  1. È possibile compensare con debiti verso INPS e INAIL?

Sì. La manovra 2026 inizialmente prevedeva il divieto, ma il comma è stato stralciato: le compensazioni con contributi INPS e premi INAIL restano consentite.

  1. Come si calcolano gli interessi sulla somma dovuta?

Gli interessi decorrono dalla data di scadenza originaria dell’imposta fino alla data di elaborazione della comunicazione. Il tasso è quello legale in vigore per ciascun anno.

  1. La comunicazione di irregolarità interrompe la prescrizione?

No. È un atto di impulso procedimentale, ma la prescrizione è interrotta dall’iscrizione a ruolo o dall’offerta di compensazione (secondo Cass. n. 3431/2026).

  1. Posso presentare una dichiarazione integrativa per aumentare il credito?

Sì, entro il termine di decadenza (generalmente 5 anni). Per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU, l’omissione non è sanabile e comporta decadenza .

  1. La compensazione verticale è sempre possibile?

La compensazione verticale (tra debiti e crediti della stessa imposta) non è soggetta ai limiti di 50 000 € e 1 500 €; è però comunque necessaria la presentazione telematica dell’F24 e il rispetto dei termini per la maturazione del credito.

  1. Cosa succede se sbaglio il codice tributo nell’F24?

L’errore può essere corretto tramite istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, allegando la copia dell’F24 e richiedendo la riliquidazione. In mancanza, la somma potrebbe essere imputata a un tributo diverso e generare irregolarità.

  1. La sanzione del 30% si applica anche agli errori formali?

No. Gli errori formali che non incidono sulla determinazione dell’imposta non sono sanzionati; l’Agenzia deve invitare il contribuente a correggerli .

  1. Posso compensare un credito IRPEF derivante da assistenza fiscale (730)?

I crediti derivanti da assistenza fiscale sono esclusi dal limite di 2 000 000 € e non necessitano di visto di conformità. Tuttavia è consigliabile verificarne la disponibilità con il sostituto d’imposta prima di compensare.

  1. Quando si prescrive il diritto dell’Agenzia a recuperare il credito?

Per i controlli automatizzati il termine di decadenza è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per il controllo formale è il 31 dicembre del quarto anno; per l’accertamento è il 31 dicembre del quinto anno. Decorso questo termine, l’iscrizione a ruolo è nulla.

  1. Se ho ricevuto un avviso bonario e contemporaneamente un pignoramento, come procedo?

È consigliabile rivolgersi subito a un avvocato. In via generale, il pagamento integrale del debito oggetto di pignoramento o la presentazione di ricorso con istanza di sospensione possono bloccare l’azione esecutiva. In alcuni casi è possibile impugnare il pignoramento per irregolarità della notifica.

  1. È ancora possibile aderire alla Rottamazione‑quinquies dopo il 30 aprile 2026?

No. Il termine per la presentazione della domanda è scaduto. Chi ha presentato la domanda può usufruire delle rate; chi non ha aderito può valutare altre soluzioni (rateazione, sovraindebitamento, esdebitazione).

  1. Posso utilizzare i crediti maturati nel 2025 per compensare debiti del 2026?

Sì, purché la dichiarazione da cui emerge il credito sia stata presentata e il modello F24 sia trasmesso telematicamente. Se il credito supera 5 000 €, occorre attendere 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

  1. Cosa succede ai crediti non utilizzati per effetto della soglia dei 2 000 000 €?

Se l’importo dei crediti supera il limite massimo, la parte eccedente può essere chiesta a rimborso o riportata a nuovo per l’anno successivo.

  1. Esiste un limite ai crediti d’imposta agevolativi compensabili?

Sì. Di regola i crediti agevolativi devono essere indicati nel quadro RU e sono compensabili fino a 250 000 € per anno; l’eccedenza è riportabile al periodo d’imposta successivo.

8. Sentenze e pronunciamenti recenti

Di seguito si riportano in sintesi le pronunce più aggiornate in materia di compensazione dei crediti d’imposta e comunicazioni di irregolarità (selezionate tra Cassazione, Corte Costituzionale, provvedimenti normativi). L’aggiornamento è al 16 giugno 2026.

AnnoCorte/EnteRiferimentoPrincipio
2026Cassazione, Sez. Trib., ord. 11 marzo 2026 n. 5537La Corte ha stabilito che l’emissione della cartella è legittima solo se l’Amministrazione accerta l’effettivo utilizzo indebito del credito; un mero errore formale non comporta iscrizione a ruolo.
2026Cassazione, Sez. Trib., ord. 16 febbraio 2026 n. 3431La proposta di compensazione da parte dell’agente della riscossione interrompe la prescrizione del credito erariale; la Corte evidenzia la funzione sostanziale di tale atto.
2026Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – Ufficio MassimarioMassimario 2251/2026Ribadito che l’omessa indicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo nel quadro RU comporta la decadenza dal beneficio; la dichiarazione integrativa successiva non è idonea a sanare l’omissione .
2025Cassazione, Sez. Pen., n. 45868/2024 (decisione confermata nel 2025)È configurabile il reato di indebita compensazione anche quando il contribuente crea un credito fittizio (inesistente) prima della compensazione; l’evento si consuma con la presentazione della dichiarazione.
2024D.Lgs. 87/2024, art. 1Introduzione delle definizioni di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”; inserimento del comma 2‑bis nell’art. 10‑quater che esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza .
2024Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024Fornisce chiarimenti sui controlli preventivi, sulla sospensione degli F24 con profili di rischio e sull’obbligo di presentazione telematica.
2023Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)Introduce il divieto di compensazione per ruoli scaduti superiori a 100 000 € e la sospensione preventiva degli F24 con compensazioni.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità per utilizzo in compensazione di un credito IRPEF superiore a quello disponibile è un atto serio che non va sottovalutato. La normativa vigente impone al contribuente numerosi adempimenti: rispetto dei limiti quantitativi, verifica delle soglie di debiti iscritti a ruolo, apposizione del visto di conformità e utilizzo dei servizi telematici. Le modifiche legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (riduzione della soglia a 50 000 €, rafforzamento dei controlli preventivi, rottamazione quinquies) e la giurisprudenza favorevole (Cassazione 2026) offrono però strumenti efficaci per difendersi.

Abbiamo visto che:

  • la cartella di pagamento è illegittima se il credito non è stato effettivamente utilizzato;
  • l’obiettiva incertezza può escludere la responsabilità penale ;
  • è possibile regolarizzare la posizione pagando entro 30 giorni o presentando memorie entro 60 giorni ;
  • le rateazioni e la rottamazione quinquies consentono di ridurre l’importo dovuto e abbattere sanzioni e interessi ;
  • le procedure di sovraindebitamento e gli accordi di ristrutturazione rappresentano una via d’uscita strutturata per chi si trova in difficoltà.

Affrontare la questione in modo tempestivo e con l’assistenza di professionisti esperti è essenziale per evitare aggravi di costi e conseguenze penali. Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre consulenza personalizzata e assistenza in tutte le fasi:

  • analisi dell’atto e valutazione della legittimità;
  • predisposizione di memorie difensive e istanze di annullamento;
  • gestione di ricorsi e udienze presso le Corti di giustizia tributaria;
  • negoziazione di rateazioni, definizioni agevolate e piani di rientro;
  • assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione della crisi d’impresa.

9. Ulteriori sviluppi normativi e giurisprudenziali 2024‑2026

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha adottato numerosi provvedimenti per rafforzare i controlli sulle compensazioni e garantire una maggiore certezza dei crediti fiscali. Questa sezione approfondisce le modifiche normative introdotte dal 2024 al 2026, integrando quanto già esposto, e le relative interpretazioni giurisprudenziali.

9.1 Evoluzione della disciplina delle compensazioni

Riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024). Nel 2024 il Governo ha varato una revisione organica del sistema sanzionatorio, intervenendo anche sulle ipotesi di indebita compensazione. L’art. 10‑quater del D.Lgs. 74/2000 è stato arricchito dal comma 2‑bis, che esclude la punibilità quando l’utilizzo del credito avviene in presenza di una obiettiva incertezza sulla spettanza del credito . Questa clausola è stata pensata per evitare che errori interpretativi in materie tecniche (ad esempio, incentivi per ristrutturazioni edilizie o crediti di ricerca e sviluppo) si trasformino automaticamente in reati. La norma incentiva i contribuenti a dichiarare con trasparenza e li rassicura circa la possibilità di difendersi quando le regole risultano controverse.

Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e successive modifiche. Prima delle riforme del 2025‑2026, la Legge di Bilancio 2022 aveva già stretto la disciplina delle compensazioni introducendo l’obbligo di utilizzo di modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia per compensare crediti fiscali e contributivi, estendendo a tutte le imposte le restrizioni prima previste per l’IVA. L’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è stato modificato per prevedere che le compensazioni di importi superiori a 5 000 € possano essere effettuate solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Questa finestra temporale consente all’Agenzia di effettuare i primi controlli formali sulle dichiarazioni e prevenire l’utilizzo indebito di crediti inesistenti.

Decreto Fiscale 2021 (D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021). Il decreto ha stabilito che i crediti di imposta derivanti da agevolazioni legate all’emergenza COVID‑19 (ad esempio crediti per locazioni o contributi a fondo perduto) siano utilizzabili solo dopo aver presentato le relative comunicazioni e in presenza di un visto di conformità, estendendo così l’obbligo di asseverazione oltre le ipotesi originarie. Anche in questo caso l’intento era contrastare le frodi nel settore dei bonus edilizi, fenomeno che aveva destato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e D.Lgs. 108/2024. Come anticipato, la Legge 199/2025 ha ridotto da 100 000 € a 50 000 € la soglia di debiti iscritti a ruolo che preclude la compensazione dei crediti. La norma ha anche ribadito il limite annuo complessivo di 2 000 000 € per la compensazione di crediti fiscali di qualsiasi natura, con l’esclusione dei crediti da assistenza fiscale (730) che restano liberamente compensabili entro i tempi di rimborso. Il decreto legislativo 108/2024 ha modificato gli artt. 36‑bis del DPR 600/1973 e 54‑bis del DPR 633/1972 inserendo espresse previsioni sulla comunicazione telematica delle irregolarità: le notifiche devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo registrato, e il contribuente ha comunque il diritto di riceverle in copia cartacea se la PEC non è attiva . Tali innovazioni segnano un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei rapporti con il fisco.

Legge 12/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa) e successive riforme. La disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pur non direttamente collegata alla compensazione dei crediti, influisce sulle strategie difensive. Con il nuovo Codice, le procedure di composizione della crisi prevedono strumenti come il concordato preventivo in continuità e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ai quali l’imprenditore sovraindebitato può accedere anche per ristrutturare i debiti tributari con l’Agenzia delle Entrate. Nel 2024 è stato introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), professionista che affianca l’impresa nel negoziato con i creditori; l’Avv. Monardo, come ricordato nell’introduzione, svolge tale ruolo e può così assistere il contribuente nell’inserimento dei debiti fiscali in un piano di risanamento.

9.2 Riforme procedurali e responsabilità dell’intermediario

Le riforme recenti hanno anche approfondito la responsabilità degli intermediari (commercialisti, consulenti fiscali) nella gestione dei crediti d’imposta. Il visto di conformità apposto dal professionista attestante non è più un mero adempimento formale: in caso di indebita compensazione, l’intermediario può essere chiamato a rispondere sia in sede civile (per danno al cliente) sia in sede amministrativa (per le sanzioni che la legge estende al soggetto che ha asseverato il credito). Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato che il visto non attribuisce all’intermediario un obbligo di verifica integrale della contabilità ma implica comunque la diligenza professionale nell’esaminare le dichiarazioni e i documenti.

Al fine di ridurre i contenziosi, il legislatore ha incentivato l’adozione di check list di controllo e di procedure interne negli studi professionali. L’Ordine dei Commercialisti ha emanato linee guida per la corretta apposizione del visto, ricordando che la compensazione oltre soglia deve essere monitorata e che la dichiarazione dev’essere firmata dal professionista entro termini congrui. In giurisprudenza, una recente sentenza del Tribunale Civile di Milano (sezione specializzata impresa, 2025) ha condannato un commercialista al risarcimento del danno per aver apposto un visto su un credito inesistente, ritenendo sussistente la responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato. Pur non essendo una sentenza di legittimità, rappresenta un precedente indicativo della crescente attenzione sul ruolo degli intermediari.

9.3 Interazioni con altre normative fiscali

Il sistema delle compensazioni interagisce con una serie di norme diverse: i limiti di cessione dei crediti d’imposta (art. 121 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”), le nuove regole di tracciabilità dei crediti per i bonus edilizi, le disposizioni dell’art. 34 della Legge 388/2000 relative all’utilizzo dei crediti compensabili in misura non superiore a 2 000 000 € l’anno, il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti introdotto dall’art. 31 del D.L. 78/2010 e da ultimo modificato dalle manovre finanziarie 2025‑2026. Ulteriori norme collegano la compensazione al modello ISA (indici sintetici di affidabilità), ai regimi premiali per i contribuenti “affidabili” e al programma di adempimento collaborativo. Tutti questi temi incidono sulle strategie di difesa del contribuente, il quale deve verificare l’esistenza di eventuali preclusioni e sfruttare le agevolazioni previste per chi si dimostra collaborativo con l’amministrazione finanziaria.

9.4 Giurisprudenza del 2024‑2025 su compensazioni e vizi formali

Oltre alla pronuncia della Cassazione del 2026 citata in precedenza, negli anni immediatamente precedenti vi sono state decisioni rilevanti che meritano menzione:

  1. Cass. civ. sez. V, sent. n. 27664/2024 – La Corte ha chiarito che la presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa che riduce il credito non costituisce di per sé indebito utilizzo se la compensazione avviene prima della rettifica e non vi è intenzione di frode. In tali casi, l’amministrazione deve considerare la buona fede del contribuente e applicare semmai una sanzione ridotta.
  2. Cass. civ. sez. trib., ord. n. 3917/2025 – È stato stabilito che il termine di decadenza per la contestazione delle compensazioni irregolari decorre dalla data di presentazione della dichiarazione originaria e non da quella dell’integrativa. Ciò significa che, se l’Agenzia invia la comunicazione oltre il terzo anno successivo, l’atto è nullo per violazione del termine decadenziale.
  3. Corte Costituzionale sent. n. 239/2024 – La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 nella parte in cui prevede la stessa sanzione del 30 % sia per il ritardato versamento, sia per l’omessa compensazione di crediti effettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto irragionevole che chi omette un versamento entro pochi giorni sia punito come chi compensa crediti mai maturati. Dopo questa sentenza, il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 87/2024 modulando le sanzioni in base alla gravità.
  4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma, sent. n. 1847/2025 – La Corte ha accolto il ricorso di una società che aveva compensato un credito IRAP superiore al disponibile a causa di un errore informatico, riconoscendo l’esimente di forza maggiore. Ha richiamato i principi dello Statuto del contribuente secondo cui gli atti dell’amministrazione devono essere proporzionati e rispettare il diritto alla buona amministrazione .

Queste pronunce dimostrano che la giurisprudenza è sempre più attenta a distinguere tra errori formali e veri comportamenti fraudolenti, rafforzando le possibilità di difesa per il contribuente diligente.

9.5 Coordinamento con il diritto penale tributario

L’ipotesi di indebita compensazione rimane punita penalmente per importi superiori a 50 000 €. Come già indicato, la riforma del 2024 prevede la causa di non punibilità in caso di obiettiva incertezza . È tuttavia essenziale comprendere che la responsabilità penale può coinvolgere anche gli organi societari e i professionisti che abbiano concorso nell’illecito: ad esempio, l’amministratore che avalla compensazioni basate su fatture false può essere perseguito a titolo di concorso. Inoltre, l’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 consente di estinguere il reato mediante pagamento integrale del debito e delle sanzioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento .

9.6 Implicazioni per i contribuenti non residenti e le stabili organizzazioni

Le regole sulle compensazioni si applicano anche ai contribuenti non residenti con stabili organizzazioni in Italia e alle società estere che devono versare imposte in Italia. Tuttavia, gli accordi contro le doppie imposizioni possono incidere sulla determinazione del credito d’imposta spettante. Ad esempio, una società tedesca con stabile organizzazione in Italia può compensare le ritenute subite all’estero solo se tali ritenute sono riconosciute dal fisco italiano; diversamente, la compensazione sarebbe indebita. In caso di contestazioni, è fondamentale esibire la certificazione rilasciata dall’autorità estera e dimostrare che il credito è effettivamente spettante.

10. Simulazioni avanzate e analisi numerica

Per comprendere meglio l’impatto economico delle comunicazioni di irregolarità, proponiamo ulteriori simulazioni pratiche e calcoli comparativi. Gli esempi che seguono non sostituiscono il parere professionale ma aiutano a comprendere come si determinano l’imposta, gli interessi e le sanzioni.

10.1 Caso di indebita compensazione con pagamento tempestivo

Supponiamo che un contribuente abbia dichiarato un credito IRPEF di 15 000 € nella propria dichiarazione dei redditi. A causa di un errore, nel modello F24 vengono compensati 20 000 €, eccedendo quindi di 5 000 € il credito disponibile. Dopo la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36‑bis del DPR 600/1973 , evidenziando l’eccedenza. Ecco come si calcolano le somme dovute:

  • Imposta recuperata (eccesso): 5 000 € (importo indebitamente compensato).
  • Interessi: si applica il tasso legale (ad esempio 5 % annuo) dalla data della compensazione alla data di pagamento dell’avviso bonario. Se l’avviso arriva il 1° aprile 2026 e il contribuente paga entro 30 giorni, gli interessi maturati saranno circa 5 000 € × 5 % × (90 giorni/365) ≈ 61 €. Se paga a 60 giorni, gli interessi raddoppiano.
  • Sanzione: l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione del 30 % dell’importo indebitamente compensato (1 500 €). Tuttavia, se il contribuente paga entro 30 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a 10 % , pari a 500 €. Dunque il totale da versare sarà 5 000 € + 61 € + 500 € = 5 561 €.

L’esempio mostra come la tempestività nel pagamento dell’avviso bonario possa ridurre notevolmente la sanzione. Se invece il pagamento avviene oltre 30 giorni ma entro il termine per la formazione del ruolo (60 giorni), la sanzione è del 15 %. Se il contribuente non paga e non presenta memorie, la cartella esattoriale porterà la sanzione al 30 % pieno, oltre agli interessi di mora.

10.2 Caso con ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa

In un secondo scenario, il contribuente scopre autonomamente l’errore prima di ricevere l’avviso bonario. Presenta una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale corregge il credito, quindi predispone un F24 di ravvedimento operoso. Il calcolo cambia:

  • L’eccedenza compensata è sempre di 5 000 €, ma la sanzione del 30 % può essere ulteriormente ridotta: con il ravvedimento entro un anno dall’errore, la sanzione scende a 1/7 del minimo (circa 4,2857 %), quindi 5 000 € × 4,2857 % = 214,29 €. Gli interessi legali si calcolano fino al pagamento.
  • Dopo la presentazione dell’integrativa, l’Agenzia può comunque inviare la comunicazione per verificare la correttezza del ravvedimento. Se il ravvedimento è completo, non saranno dovute ulteriori somme. Se l’Agenzia ritiene che il credito non era spettante, può comunque emettere cartella.

Questo esempio evidenzia l’importanza di agire proattivamente: il ravvedimento operoso consente di evitare l’applicazione delle sanzioni più pesanti e di dimostrare la buona fede.

10.3 Caso di compensazione con debiti a ruolo superiori a 50 000 €

Consideriamo ora un imprenditore che ha crediti fiscali per 60 000 € (combinazione di IRPEF, IVA e altre imposte) e debiti iscritti a ruolo per 55 000 € da cartelle esattoriali pregresse. Dal 1° gennaio 2026, come visto, se i debiti iscritti a ruolo superano i 50 000 € non è più possibile compensare. Cosa accade?

  1. Verifica del debito: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) comunica al contribuente che le compensazioni effettuate nel modello F24 saranno scartate. Se il contribuente prova a inviare un F24 con compensazione, il sistema telematico rifiuta la trasmissione.
  2. Possibilità di ridurre il debito: il contribuente può rateizzare i debiti pregressi o aderire a una definizione agevolata (rottamazione), abbassando l’importo sotto i 50 000 €. Una volta scesi sotto soglia, torna la possibilità di compensare.
  3. Esempio numerico: se il contribuente aderisce alla rottamazione‑quinquies pagando 30 000 € in tre rate da 10 000 €, il debito residuo scende a 25 000 €. Da quel momento può utilizzare i 60 000 € di crediti per compensare altri debiti in F24, fermo restando il limite annuo di 2 000 000 €.

10.4 Impatto delle agevolazioni fiscali e dei bonus edilizi

Molti contribuenti accumulano crediti d’imposta grazie a bonus edilizi (superbonus, ecobonus, sisma bonus). Tali crediti sono cedibili e compensabili, ma le frodi verificatesi negli anni 2022‑2023 hanno portato il legislatore a introdurre norme stringenti. In particolare:

  • le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia tramite la piattaforma telematica;
  • la compensazione può avvenire solo mediante F24 con visto di conformità;
  • in caso di irregolarità, l’Agenzia può sospendere l’efficacia della comunicazione per 30 giorni e, se emergono criticità, bloccare la compensazione.

Si pensi a un contribuente che, dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione, matura un credito di 100 000 € da bonus edilizio. Se decide di utilizzare in compensazione 80 000 € per versare debiti IRPEF, deve attendere la validazione della comunicazione di cessione. Se la cessione è sospesa, l’F24 con compensazione verrà bloccato. In questa situazione è consigliabile valutare l’opzione della cessione del credito a una banca (che anticipa liquidità) o l’utilizzo parziale del credito in misura che non superi le soglie di blocco.

10.5 Calcolo degli interessi di mora dopo la cartella

Qualora la comunicazione sia ignorata e l’Agenzia proceda con l’iscrizione a ruolo, il contribuente riceverà la cartella di pagamento. Oltre alla sanzione del 30 % (o 60 % nel caso di crediti inesistenti), verranno addebitati interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nell’avviso fino alla data del pagamento. Il tasso di mora è aggiornato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia (ad esempio, 4,5 % per il 2026). Se il debito di 5 000 € dell’esempio precedente resta insoluto per due anni, gli interessi potrebbero arrivare a circa 450 €, aumentando il costo finale. Per questo motivo l’adesione tempestiva a rateizzazioni o definizioni agevolate può ridurre l’aggravio.

10.6 Analisi comparativa delle opzioni di definizione

Per scegliere la strategia più conveniente, è utile confrontare il costo complessivo delle diverse opzioni:

OpzioneSanzione (approssimata)InteressiNote
Pagamento entro 30 giorni10 %BassiSanzione ridotta
Pagamento entro 60 giorni15 %MedioCartella non ancora emessa
Pagamento dopo cartella30 % (o 60 %)ElevatiPossibile blocco delle compensazioni
Ravvedimento operoso4,2857 % o 12,5 %BassiSolo prima dell’avviso
Rottamazione‑quinquies0 % di sanzioni3 % di interessiDisponibile fino al 2026
Rateizzazione ordinaria30 %Interessi di dilazioneMantiene l’accesso alla compensazione se il debito scende sotto soglia

Ogni opzione ha implicazioni diverse sulla liquidità e sui rapporti con il fisco. È quindi indispensabile un’analisi personalizzata con il supporto di un professionista.

11. FAQ aggiuntive: ulteriori domande frequenti

Per completare il quadro, proponiamo altre dieci domande frequenti che spesso vengono rivolte allo Studio Legale dell’Avv. Monardo. Le risposte sono formulate in modo divulgativo ma basate su norme e prassi ufficiali.

  1. Cosa succede se la comunicazione di irregolarità arriva dopo il termine di decadenza?

Se la comunicazione giunge oltre il termine previsto (31 dicembre del terzo anno successivo per i controlli automatizzati), l’atto è nullo e può essere impugnato. È consigliabile conservare la prova della data di presentazione della dichiarazione e confrontarla con la data di notifica. In caso di ritardo, la cartella successiva sarà anch’essa nulla. La giurisprudenza del 2025 ha ribadito che il termine è perentorio .

  1. Posso compensare crediti IRPEF con debiti INPS o INAIL?

Sì, la compensazione orizzontale consente di utilizzare crediti fiscali per pagare contributi previdenziali e viceversa. Tuttavia, le norme del 2025 vietano la compensazione se l’azienda ha debiti iscritti a ruolo superiori a 50 000 €. Inoltre, la proposta originaria di vietare la compensazione in presenza di debiti previdenziali è stata eliminata nella versione finale della legge.

  1. Se il modello F24 viene scartato per errori formali, il pagamento è considerato omesso?

Quando un F24 viene scartato dal sistema Entratel/FB, il pagamento non viene registrato. È quindi come se non fosse stato effettuato. È essenziale controllare le ricevute di accettazione per verificare la corretta elaborazione. Nel caso di compensazioni, anche un piccolo errore (codice tributo errato, errata indicazione dell’anno di riferimento) può invalidare l’operazione. In presenza di scarto, occorre inviare un nuovo F24 corretto.

  1. L’Agenzia può pignorare i conti correnti senza avviso?

Prima di procedere al pignoramento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve notificare la cartella esattoriale e l’intimazione di pagamento, con un preavviso di almeno 30 giorni. Solo in caso di inadempimento può attivare le misure cautelari. Tuttavia, la sospensione ex art. 53 D.Lgs. 546/1992 a seguito di ricorso impedisce l’adozione di misure esecutive fino alla decisione del giudice.

  1. Se l’errore è stato commesso dal commercialista, chi paga?

In linea generale, la responsabilità per i tributi è personale del contribuente. Tuttavia, è possibile agire in regresso nei confronti del professionista che ha commesso l’errore, ottenendo il risarcimento del danno. L’intermediario che appone il visto di conformità su crediti inesistenti può essere sanzionato. Una polizza assicurativa professionale può tutelare da questi rischi.

  1. È possibile compensare crediti dopo il pignoramento?

Se il conto corrente è già pignorato, la compensazione non impedirà il prelievo degli importi. Tuttavia, è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione l’estinzione del pignoramento se si dimostra che il credito è stato riconosciuto e compensato validamente. Questa strada richiede un’analisi tecnica e un ricorso specifico.

  1. Che cos’è la “soglia di allerta” nei controlli preventivi?

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi sui modelli F24 e su alcune categorie di crediti (ad esempio i bonus edilizi). Se l’importo compensato supera determinate soglie o presenta indicatori di rischio (anomalie nel codice tributo, uso ripetitivo di crediti di importi elevati), il file F24 può essere sospeso per 30 giorni. In tal caso il contribuente riceve un alert e deve fornire documentazione aggiuntiva.

  1. Come incide la “non punibilità” per obiettiva incertezza nei procedimenti penali?

Secondo il nuovo comma 2‑bis dell’art. 10‑quater del D.Lgs. 74/2000 , se il contribuente dimostra che l’errore è dipeso da una situazione di obiettiva incertezza normativa (interpretazione controversa, norme contrastanti), non è punibile penalmente. Tuttavia, deve provare di aver consultato professionisti o di aver seguito interpretazioni ufficiali. La non punibilità non elimina il debito né le sanzioni amministrative, che restano dovute.

  1. Posso rateizzare la sanzione e gli interessi?

Sì, sia dopo l’avviso bonario sia dopo la cartella è possibile chiedere la rateizzazione del debito comprensivo di sanzioni e interessi. Nel caso della comunicazione, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di pagamento. Per la cartella, la richiesta va fatta all’Agente della Riscossione e consente di dilazionare fino a 72 rate (84 se vi è comprovata difficoltà). Nel periodo di rateizzazione, se il debito residuo scende sotto i 50 000 €, il contribuente può riprendere a compensare.

  1. I crediti derivanti da crediti d’imposta ricerca e sviluppo seguono regole particolari?

I crediti per investimenti in ricerca e sviluppo sono stati oggetto di numerosi chiarimenti. Le compensazioni devono avvenire in tre rate annuali di pari importo, previa certificazione. In caso di utilizzo indebito, l’importo recuperato può essere elevato e sono previste sanzioni specifiche (art. 13 D.Lgs. 471/1997). La disciplina è stata più volte modificata e per gli anni 2015‑2019 è stato introdotto un condono speciale con versamento del 15 % del credito erroneamente utilizzato; per le annualità successive, restano in vigore le regole ordinarie.

12. Considerazioni finali e prospettive future

Nel corso di questo articolo abbiamo esplorato a fondo le problematiche legate alla comunicazione di irregolarità per utilizzo in compensazione di un credito IRPEF superiore a quello disponibile. L’evoluzione normativa degli ultimi anni, in particolare con la Legge 199/2025 e con il D.Lgs. 87/2024, testimonia la volontà del legislatore di coniugare la repressione delle frodi con la tutela del contribuente in buona fede. La riduzione della soglia di blocco a 50 000 €, la digitalizzazione delle procedure e l’introduzione di cause di non punibilità per obiettiva incertezza sono segnali di un sistema più moderno ma anche più severo.

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale stanno tracciando un confine chiaro tra errori e frodi. Le decisioni citate indicano che l’amministrazione deve dimostrare l’effettivo utilizzo del credito e che la proporzionalità delle sanzioni è un principio costituzionale. Rimane tuttavia un’area grigia in cui le interpretazioni possono divergere, motivo per cui è fondamentale seguire l’evoluzione delle pronunce.

Per il futuro, è possibile che vengano introdotti sistemi di pre-validazione dei crediti tramite piattaforme digitali, come già avviene per i bonus edilizi, e che il visto di conformità diventi obbligatorio per un numero crescente di crediti. L’accesso alla piattaforma di pagamento PagoPA e l’integrazione con l’anagrafe tributaria potrebbero consentire controlli in tempo reale, riducendo il rischio di avvisi bonari tardivi ma aumentando la complessità degli adempimenti.

In conclusione, la gestione corretta dei crediti e delle compensazioni rappresenta un elemento strategico per le aziende e i professionisti.

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