Comunicazione Di Irregolarità Per Omesso Versamento Dell’imposta Sostitutiva Per Regime Forfettario: Difesa Legale

Introduzione

Nel regime forfettario l’imposta dovuta non è un tributo qualsiasi: si tratta di un’unica imposta sostitutiva che incorpora IRPEF, addizionali e IRAP, calcolata applicando al fatturato un coefficiente di redditività e l’aliquota del 15 % (ridotta al 5 % per i primi cinque anni per le start‑up qualificate).

Tale regime garantisce semplificazioni contabili e un’aliquota ridotta, ma impone anche il rispetto di precisi requisiti di accesso e permanenza, come la soglia di ricavi/compensi di 85 000 euro (con fuoriuscita immediata per chi supera 100 000 euro ) e il limite di 20 000 euro per le spese per personale . Chi aderisce al forfettario deve effettuare i versamenti tramite modello F24 utilizzando specifici codici tributo (1790 acconto, 1791 secondo acconto, 1792 saldo) e, in caso di ravvedimento operoso, anche i codici sanzione 8944 e interessi 1944 .

Ricevere una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate per omesso versamento dell’imposta sostitutiva è un evento che può sconvolgere imprenditori e professionisti in regime forfettario. L’Agenzia, attraverso i controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973 e 54‑bis DPR 633/1972) o i controlli formali (art. 36‑ter DPR 600/1973), segnala errori o omissioni nelle dichiarazioni . Con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 108/2024 e dalla riforma sanzionatoria (D.Lgs. 87/2024), dal 1° gennaio 2025 il termine per rispondere alla comunicazione e per versare la prima rata è passato da 30 a 60 giorni, le sanzioni sono state ridotte (8,33 % per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, 16,67 % per i controlli formali) e sono stati estesi i termini anche per gli intermediari fiscali ; . La riforma ha inoltre riconosciuto alla comunicazione di irregolarità la natura di atto impugnabile autonomamente: grazie alla sentenza Cassazione 24390/2022, il contribuente può contestare l’avviso direttamente senza attendere la cartella.

Tuttavia, quando la pretesa fiscale deriva dal solo omesso versamento di imposte già dichiarate, la giurisprudenza costante (Cassazione 22061/2022 e successive) ritiene che l’avviso sia un adempimento facoltativo e che l’eventuale omissione della comunicazione non comporti la nullità della cartella .

Perché è importante agire subito? Perché il mancato pagamento entro i nuovi termini provoca l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, con applicazione di sanzioni piene (25 % dal 1° settembre 2024) e interessi, e può sfociare in pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche. In più, l’evoluzione normativa richiede una conoscenza approfondita: è necessario verificare la legittimità dell’atto, controllare le modalità di notifica, calcolare correttamente l’imposta sostitutiva, scegliere tra pagamento, rateizzazione, ravvedimento o impugnazione e valutare strumenti alternativi di composizione della crisi (definizione agevolata, piani del consumatore, composizione negoziata).

Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

In questo contesto complesso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto multidisciplinare e tempestivo. Avvocato cassazionista esperto di diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo Studio assiste contribuenti e imprese nell’analisi degli atti, nella predisposizione dei ricorsi, nella richiesta di sospensioni e nella negoziazione di piani di rientro, offrendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare cartelle, fermi, ipoteche e pignoramenti.

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Nelle pagine che seguono troverai una guida completa, aggiornata al 17 giugno 2026, basata su normative e giurisprudenza ufficiali, con approfondimenti pratici e strategici per difenderti efficacemente.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il regime forfettario: struttura, requisiti e imposta sostitutiva

Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014 ed è attualmente l’unico regime agevolato in vigore per persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Esso offre semplificazioni contabili e una tassazione flat calcolata applicando al fatturato un coefficiente di redditività e l’aliquota dell’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva è fissata al 15 %; per i primi cinque anni è ridotta al 5 % se sussistono determinate condizioni (nuova attività non prosecuzione, assenza di partecipazioni e collaborazione con datori di lavoro degli anni precedenti) .

Coefficiente di redditività. Per determinare il reddito imponibile, i ricavi o i compensi incassati vanno moltiplicati per un coefficiente di redditività che varia in base al codice Ateco dell’attività. Il decreto ministeriale individua coefficienti dal 40 % all’86 % a seconda dei settori: ad esempio, 40 % per industrie alimentari e commercio all’ingrosso, 54 % per il commercio ambulante di altri prodotti, 86 % per costruzioni e attività immobiliari, 78 % per attività professionali e sanitarie e 67 % per molte altre attività . Dopo aver determinato il reddito imponibile, dal 2026 l’imposta sostitutiva del 15 % (o del 5 %) si applica al reddito al netto dei contributi previdenziali .

Requisiti di accesso e permanenza. Per entrare o rimanere nel regime forfettario nel 2026 occorre:

  • Essere una persona fisica che esercita attività d’impresa, arte o professione . Non possono aderire soggetti che operano in regimi speciali IVA o partecipano a società di persone o società di capitali controllate .
  • Limite di ricavi/compensi pari a 85 000 euro: il fatturato dell’anno precedente non può superare questa soglia . La legge di bilancio 2023 ha elevato il limite da 65 000 euro a 85 000 euro . Se si supera 85 000 euro ma non 100 000, si resta nel regime per l’anno corrente e si fuoriesce l’anno successivo; se si superano 100 000 euro si esce immediatamente e scatta l’obbligo di applicare l’IVA dalla fattura che determina il superamento .
  • Spese per personale: le spese per dipendenti o collaboratori non devono superare 20 000 euro annui .
  • Altre cause di esclusione: non possono aderire i non residenti, chi ha redditi da lavoro dipendente superiori a 35 000 euro, chi controlla SRL con attività riconducibile a quella esercitata, e chi svolge attività con datori di lavoro con cui ha avuto rapporti di lavoro nei due anni precedenti . La legge 203/2024 ha introdotto eccezioni per liberi professionisti che lavorano per datori di lavoro con oltre 250 dipendenti, ma con contratto part‑time certificato .

1.2 L’imposta sostitutiva: versamento, codici tributo e acconti

Per i contribuenti in regime forfettario il versamento dell’imposta sostitutiva avviene tramite modello F24. La legge prevede acconti e saldo calcolati sull’imposta dovuta nell’anno precedente. I codici tributo da utilizzare sono:

  • 1790 per il primo acconto;
  • 1791 per il secondo acconto o acconto unico;
  • 1792 per il saldo;
  • 8944 per la sanzione da ravvedimento operoso;
  • 1944 per gli interessi .

Il ravvedimento consente di sanare spontaneamente l’omesso o tardivo versamento prima di ricevere l’avviso bonario, con sanzioni ridotte: per violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024 l’omessa dichiarazione o il versamento oltre 90 giorni è punito con il 25 %, mentre per ritardi tra 15 e 90 giorni la sanzione è il 12,5 % e per ritardi fino a 15 giorni la sanzione è 0,833 % per ogni giorno di ritardo . Per violazioni antecedenti alla riforma le sanzioni restano rispettivamente 30 %, 15 % e 1 % al giorno .

1.3 La comunicazione di irregolarità (avviso bonario)

1.3.1 Finalità e presupposti

La comunicazione di irregolarità – comunemente chiamata avviso bonario – è il documento con cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito dei controlli automatizzati o formali sulle dichiarazioni. L’art. 36‑bis del DPR 600/1973 e l’art. 54‑bis del DPR 633/1972 disciplinano i controlli automatizzati: la macchina verifica che i dati indicati in dichiarazione coincidano con i versamenti effettuati e con le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria. Se emergono errori materiali o l’omesso versamento di tributi già dichiarati, l’Agenzia invia una comunicazione invitando il contribuente a versare l’imposta o a fornire chiarimenti . Il contribuente ha – a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 108/2024 – 60 giorni (non più 30) per pagare o presentare osservazioni ; in caso di invio tramite PEC o cassetto fiscale, il termine si conta dalla data di ricezione.

I controlli formali (art. 36‑ter DPR 600/1973) permettono all’Agenzia di confrontare i dati dichiarati con quelli risultanti da certificazioni, fatture o altri documenti. Anche in questo caso, l’esito è comunicato tramite avviso bonario, ma la sanzione ridotta resta del 20 % (ridotta a 16,67 % per violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024 ).

1.3.2 Natura giuridica e giurisprudenza

Per anni si è discusso sulla natura dell’avviso bonario. Alcune decisioni lo consideravano un semplice invito privo di carattere impositivo, non impugnabile. La Cassazione 24390/2022, ripresa dalla dottrina e dalle circolari dell’Agenzia, ha stabilito che la comunicazione di irregolarità è un atto autonomamente impugnabile: il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni, contestando errori di calcolo, codici tributo errati, dati incongruenti o violazioni di principi tributari . L’impugnazione sospende la riscossione fino alla decisione del giudice .

Tuttavia la giurisprudenza distingue tra avvisi che contestano errori o differenze rispetto alla dichiarazione e avvisi che evidenziano omesso versamento di imposte già dichiarate. Nelle ipotesi di omesso versamento l’Agenzia può iscrivere a ruolo direttamente le somme dovute senza che l’invio dell’avviso bonario costituisca una condizione di legittimità. La Cassazione 22061/2022 ha ribadito che l’obbligo di comunicazione sussiste solo quando dal controllo risulta un importo diverso da quello dichiarato; l’omissione dell’avviso in caso di mero omesso pagamento è una semplice irregolarità che non comporta la nullità della cartella . La Cassazione 30344/2018 aveva già affermato che l’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) prevede l’obbligo di inviare la comunicazione solo in presenza di incertezze su dati rilevanti della dichiarazione.

In un’ordinanza del 25 marzo 2026 (Cass. 7226/2026), la Suprema Corte ha ricordato che la comunicazione è facoltativa: il contribuente può impugnarla ma non è obbligato a farlo, e la mancata impugnazione non pregiudica la successiva contestazione della cartella .

1.3.3 Innovazioni normative dal 2024 al 2026

La riforma fiscale attuata con il D.Lgs. 108/2024 (decreto correttivo del concordato preventivo biennale e altre disposizioni) ha introdotto importanti innovazioni:

  • Termine di 60 giorni per rispondere all’avviso bonario, fornire chiarimenti o pagare l’imposta; per gli intermediari fiscali il termine per trasmettere i chiarimenti è esteso a 120 giorni .
  • Rateizzazione più flessibile: il contribuente può scegliere di pagare in 20 rate trimestrali e la prima rata va pagata entro 60 giorni . Se il saldo residuo è rateizzato, la scadenza della rata finale è portata a 90 giorni .
  • Riduzione delle sanzioni: per gli avvisi derivanti da controlli automatizzati la sanzione è ridotta al 10 % per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e all’8,33 % per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 ; per i controlli formali la sanzione è rispettivamente 20 % e 16,67 % .
  • Sospensione dei termini: i termini per il pagamento e per l’impugnazione sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre e dal 1° dicembre al 31 dicembre .
  • Cassetto fiscale e portale CIVIS: a partire dal 2025 le comunicazioni sono visibili nel cassetto fiscale e i chiarimenti possono essere presentati online ; , rendendo più immediato il dialogo con l’amministrazione.

Un’importante riforma del sistema sanzionatorio è stata introdotta con il D.Lgs. 87/2024: la sanzione per l’omesso versamento di imposte è ridotta dal 30 % al 25 %. La riforma mira a rispettare il principio di proporzionalità ed entra in vigore il 1° settembre 2024, ma molte disposizioni si applicano già ai procedimenti pendenti.

1.4 Gli strumenti alternativi di gestione del debito: composizione negoziata, sovraindebitamento e ristrutturazione

Oltre ai rimedi offerti dalla procedura tributaria, l’ordinamento prevede strumenti di composizione della crisi per gestire situazioni di insolvenza o sovraindebitamento.

Composizione negoziata della crisi d’impresa. Introdotta dal D.L. 118/2021 e disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la composizione negoziata è una procedura volontaria che consente all’imprenditore in difficoltà di richiedere la nomina di un esperto indipendente per elaborare soluzioni di risanamento. La procedura si attiva tramite una piattaforma gestita dalle Camere di commercio che prevede una check‑list e un test di autovalutazione . L’esperto aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori, a proporre accordi e a evitare il fallimento. Il decreto ha previsto linee guida e modelli operativi .

Ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il Codice della crisi d’impresa (artt. 67 ss.) ha sostituito la “procedura di piano del consumatore” della legge 3/2012 con la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Si tratta di una procedura volontaria rivolta alle persone fisiche sovraindebitate, disciplinata dal D.Lgs. 14/2019 e in vigore dal 15 luglio 2022, che consente di proporre al Tribunale un piano di pagamento e ottenere l’esdebitazione. Caratteristica essenziale è che la proposta non è sottoposta al voto dei creditori ma solo alla valutazione e approvazione del giudice . Il nuovo testo definisce “consumatore” anche chi ha debiti di natura mista (personale e professionale), includendo il c.d. debito promiscuo . La procedura è aperta anche a soci illimitatamente responsabili limitatamente ai debiti personali . Per accedere occorre depositare una domanda presso il Tribunale competente, attraverso un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), allegando un piano che indica tempi, modalità di pagamento, fonti di approvvigionamento e eventuali garanzie . Il Tribunale verifica la fattibilità e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, assicurando che i creditori privilegiati ricevano almeno quanto avrebbero ottenuto in caso di esecuzione individuale .

1.5 Giurisprudenza di riferimento

Oltre alle sentenze già richiamate, è utile ricordare le principali decisioni in materia di avvisi bonari e omesso versamento:

  • Cass. 24390/2022: riconosce l’impugnabilità dell’avviso bonario; la comunicazione è un atto impositivo autonomo e può essere contestata entro 60 giorni .
  • Cass. 22061/2022: conferma che in caso di omesso versamento di imposte regolarmente dichiarate non è necessario l’avviso bonario e l’iscrizione a ruolo è legittima anche in assenza di comunicazione .
  • Cass. 30344/2018: l’obbligo di invio della comunicazione sussiste solo in presenza di incertezze su dati rilevanti della dichiarazione, non quando la pretesa è certa.
  • Cass. 7226/2026: l’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa e la mancata proposizione non preclude l’impugnazione successiva della cartella .
  • Cass. 27622/2025 e 27238/2025 (ordinanze in materia IVA, richiamate a titolo esemplificativo): ribadiscono che il diritto alla detrazione sorge all’esigibilità dell’imposta e la prova del pagamento non è necessaria.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica della comunicazione

Una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità, è fondamentale seguire attentamente i passaggi procedurali per evitare l’aggravamento del debito. Di seguito sono illustrati i principali step, aggiornati con le novità normative del 2024–2026.

2.1 Verifica preliminare e analisi dell’atto

  1. Data di ricezione: annotare la data di consegna della comunicazione (posta, PEC o cassetto fiscale) perché da questa decorrono i 60 giorni per rispondere .
  2. Identificazione del tributo: verificare che la comunicazione si riferisca all’imposta sostitutiva del regime forfettario e non ad altre imposte; controllare il periodo d’imposta, l’importo richiesto e la presenza di sanzioni ridotte (8,33 % o 10 %) .
  3. Notifica regolare: accertare la regolarità della notifica (indirizzo corretto, firma digitale, motivazione sufficiente). In mancanza, l’atto può essere impugnato per nullità.
  4. Verifica dei versamenti: confrontare l’importo richiesto con gli F24 versati. Controllare eventuali errori di codice tributo (1790, 1791, 1792) o di importo; esaminare se le somme versate sono state correttamente imputate o compensate.
  5. Controllo dei requisiti di accesso al regime: verificare se si possiedono ancora i requisiti per il regime forfettario (ricavi entro 85 000 €, spese personale <20 000 €, assenza di cause di esclusione). Il superamento di 100 000 € comporta la fuoriuscita immediata .
  6. Esame della prescrizione: accertare che l’avviso sia stato emesso entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Termini più brevi potrebbero far cadere la pretesa.

2.2 Scelta tra pagamento, rateizzazione, chiarimenti e impugnazione

2.2.1 Pagamento in unica soluzione

  • Il contribuente può versare la somma richiesta entro 60 giorni beneficiando della sanzione ridotta all’8,33 % (violazioni dopo il 1° settembre 2024) o al 10 % (violazioni prima del 1° settembre 2024) .
  • Il versamento va effettuato tramite F24 utilizzando i codici tributo appropriati; è essenziale indicare la causale e l’anno di riferimento per evitare compensazioni errate.
  • In caso di pagamento oltre i 60 giorni la sanzione torna al 25 % e l’Agenzia iscrive a ruolo il debito .

2.2.2 Rateizzazione

  • Numero di rate: è possibile richiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali, presentando l’istanza entro il termine di 60 giorni . Gli importi devono essere omogenei e comprensivi di interessi.
  • Versamento della prima rata: la prima rata scade anch’essa a 60 giorni dalla notifica ; il saldo finale può essere versato entro 90 giorni in caso di definizione agevolata .
  • Decadenza: il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme residue senza riduzione di sanzioni .

2.2.3 Invio di chiarimenti tramite CIVIS o all’ufficio competente

  • Se il contribuente ritiene che l’importo sia errato (versamento già effettuato, importi contestati, errori di calcolo, codici tributo errati), può inviare chiarimenti entro i 60 giorni previsti. La risposta deve essere inviata preferibilmente tramite il portale CIVIS o presentata all’ufficio territoriale.
  • Dal 2025 il termine per gli intermediari fiscali per fornire chiarimenti è 120 giorni, permettendo una gestione più accurata delle irregolarità .
  • L’ufficio valuta la documentazione e, se ritiene fondate le osservazioni, annulla o corregge l’atto; in caso contrario emette cartella.

2.2.4 Impugnazione dell’avviso

  • Grazie alla Cassazione 24390/2022, l’avviso bonario può essere impugnato davanti al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica . Motivi tipici di impugnazione comprendono: assenza di motivazione, errori di calcolo, inosservanza del contraddittorio, incompetenza dell’ufficio, applicazione errata di sanzioni, violazione dei diritti del contribuente.
  • L’impugnazione sospende la riscossione fino alla decisione del giudice . È consigliabile depositare contestualmente un’istanza di sospensione per evitare l’iscrizione a ruolo.
  • Anche quando l’avviso non è impugnato, è sempre possibile contestare la successiva cartella; l’impugnazione dell’avviso è facoltativa e non condiziona la difesa successiva .

2.3 Dopo i 60 giorni: iscrizione a ruolo e cartella

Se il contribuente non paga né presenta chiarimenti entro 60 giorni, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute con sanzioni piene (25 % per omesso versamento) e interessi. In questo caso il contribuente riceverà una cartella di pagamento. Solo la cartella è suscettibile di esecuzione forzata (pignoramenti, fermi, ipoteche). La cartella può essere impugnata davanti al giudice tributario entro 60 giorni per vizi propri o vizi relativi alla comunicazione di irregolarità. La sentenza Cass. 7226/2026 conferma che l’impugnazione dell’avviso non è condizione di ammissibilità del ricorso contro la cartella .

2.4 Procedura speciale per chi ha superato le soglie del forfettario

Quando la comunicazione evidenzia che il contribuente ha superato i limiti di ricavi/compensi del regime (85 000 € o 100 000 €), occorre verificare se l’omesso versamento dipende da una fuoriuscita dal regime. Superando 85 000 € ma restando sotto 100 000 €, il contribuente mantiene il regime per l’anno corrente ma dal 1° gennaio successivo dovrà applicare il regime ordinario . Superando 100 000 €, l’uscita è immediata e l’IVA si applica fin dal superamento . In questi casi l’Agenzia potrebbe richiedere l’imposta ordinaria e le sanzioni; è quindi essenziale ricostruire correttamente il fatturato e, se necessario, contestare la pretesa.

2.5 Ravvedimento operoso prima della comunicazione

Prima di ricevere l’avviso, il contribuente può regolarizzare l’omesso versamento mediante ravvedimento operoso. Il ravvedimento è possibile entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di violazione o entro il termine di scadenza dell’accertamento. La sanzione per omesso versamento è ridotta secondo la data di pagamento:

  • 1/9/2024 in poi: sanzione del 25 % per omissione o ritardo superiore a 90 giorni; 12,5 % per ritardi fra 15 e 90 giorni; 0,833 % al giorno per ritardi fino a 15 giorni .
  • Prima del 1/9/2024: sanzione del 30 % per omissione; 15 % per ritardi fino a 90 giorni; 1 % al giorno per ritardi fino a 15 giorni .

Per regolarizzare occorre versare imposta, sanzione (codice 8944) e interessi legali (codice 1944) utilizzando l’F24 . Il ravvedimento comporta la non applicazione dell’avviso bonario o la riduzione delle sanzioni. È consigliabile calcolare correttamente l’importo con l’assistenza di un professionista.

3. Difese e strategie legali per il contribuente in regime forfettario

Ricevere un avviso bonario per omesso versamento dell’imposta sostitutiva richiede una strategia difensiva personalizzata. Di seguito sono illustrate le principali linee difensive, da attivare con il supporto di professionisti esperti.

3.1 Verifica della legittimità dell’atto

  1. Motivazione insufficiente: l’avviso deve indicare chiaramente i motivi della pretesa, i periodi d’imposta e l’imposta richiesta. La mancata motivazione determina nullità dell’atto.
  2. Notifica irregolare: se l’atto non è stato notificato secondo le forme di legge (errato indirizzo, notifica a persona diversa dal destinatario, mancanza di prova di ricezione), può essere impugnato per nullità. Le notifiche via PEC devono essere firmate digitalmente e i file devono essere leggibili; la giurisprudenza ha annullato comunicazioni prive di firma digitale o consegnate a PEC errata.
  3. Decadenza e prescrizione: l’atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso contrario la pretesa è prescritta. Per i soggetti che hanno omesso la dichiarazione i termini si allungano a sette anni.
  4. Violazione del contraddittorio: la legge 212/2000 e la giurisprudenza hanno progressivamente esteso il principio del contraddittorio preventivo. Se l’Agenzia non ha permesso al contribuente di interloquire prima della notifica della cartella, l’atto può essere annullato.

3.2 Errori di calcolo e determinazione dell’imposta

  • Coefficiente di redditività errato: spesso le comunicazioni applicano un coefficiente sbagliato; occorre verificare il corretto codice Ateco e il relativo coefficiente (40 %, 54 %, 67 %, 78 %, 86 % ). Un coefficiente erroneo può gonfiare la base imponibile.
  • Doppia imposizione: controllare se l’imposta sostitutiva è stata già versata o se l’Agenzia ha contabilizzato erroneamente due volte lo stesso reddito.
  • Errata imputazione dei versamenti: talvolta l’Agenzia attribuisce il versamento all’anno sbagliato; l’esibizione delle ricevute F24 consente di dimostrare il corretto adempimento.

3.3 Violazioni del regime forfettario

  • Errata uscita dal regime: se l’Agenzia considera superata la soglia di 85 000 € e liquida l’imposta ordinaria, occorre verificare i ricavi e dimostrare che il limite non è stato superato o che il superamento non ha oltrepassato i 100 000 €. Solo il superamento di 100 000 € comporta l’uscita immediata .
  • Applicazione dell’IVA: l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF, non l’IVA; se la comunicazione richiede IVA erroneamente, occorre contestarla. Dal 2024 tutti i forfettari (esclusi operatori sanitari) sono obbligati alla fattura elettronica ; eventuali sanzioni per mancato invio possono essere contestate se la fattura è stata comunque trasmessa entro 12 giorni per le immediate o entro il 15 del mese successivo per le differite .

3.4 Impugnazione dell’avviso bonario

L’impugnazione, per essere efficace, deve essere costruita su elementi concreti:

  1. Contestazione della pretesa: dimostrare che l’imposta sostitutiva è stata versata, che l’importo è errato o che il contribuente non era tenuto a versarla (es. esonero per reddito ridotto).
  2. Richiesta di sospensione: insieme al ricorso presentare istanza di sospensione dell’esecutività per evitare l’iscrizione a ruolo.
  3. Riconoscimento dell’atto come impugnabile: richiamare la sentenza 24390/2022 e la circolare 36/E/2018, per sostenere che la comunicazione è atto impositivo e può essere contestata.
  4. Vizi procedurali: dedurre vizi di notificazione, motivazione e violazione del contraddittorio.

3.5 Impugnazione della cartella di pagamento

Se il contribuente non impugna l’avviso o l’Agenzia procede direttamente all’iscrizione a ruolo, la difesa può concentrarsi sulla cartella. Motivi di impugnazione:

  • Vizi derivati: contestare la cartella per gli stessi motivi che avrebbero potuto essere dedotti contro l’avviso (errori di calcolo, notificazione irregolare, mancanza di motivazione). La Cassazione ha chiarito che la mancata impugnazione dell’avviso non preclude tali eccezioni .
  • Mancata comunicazione dell’avviso: quando l’Agenzia non ha emesso la comunicazione nonostante contestasse errori nella dichiarazione e non semplici omessi versamenti, la cartella può essere annullata per violazione dell’art. 6 L. 212/2000 .
  • Difetto di delega: contestare la legittimità della firma sull’atto (mancanza di delega o delega generica).

3.6 Strategie negoziali e strumenti di definizione

Oltre al contenzioso, il contribuente può scegliere strumenti che consentono di ridurre il debito o dilazionarlo:

  • Definizioni agevolate o rottamazioni: le rottamazioni (es. Rottamazione quater e Quinquies) permettono di pagare imposta e interessi senza sanzioni o con sanzioni ridotte, ma al 17 giugno 2026 non risultano attive nuove definizioni agevolate. Occorre verificare periodicamente eventuali nuove sanatorie.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: l’imprenditore può proporre un accordo con i creditori sotto la supervisione del Tribunale e di un organismo di composizione; l’accordo prevede la falcidia dei debiti e la ripartenza dell’attività.
  • Composizione negoziata: la procedura introdotta dal D.L. 118/2021 consente all’imprenditore in crisi di negoziare con i creditori assistito da un esperto, tramite la piattaforma delle Camere di commercio .
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore: i soggetti non imprenditori possono accedere alla procedura prevista dal Codice della crisi d’impresa, proponendo un piano di pagamento senza voto dei creditori . È necessario depositare la domanda tramite un OCC e presentare un piano fattibile, che assicuri il trattamento adeguato dei creditori privilegiati .
  • Esdebitazione: al termine della procedura di liquidazione controllata o di ristrutturazione dei debiti, il consumatore può chiedere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui, ottenendo una seconda chance. Lo stesso strumento è disponibile per l’imprenditore persona fisica al termine della liquidazione giudiziale.

4. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione: il più grave errore è ignorare l’avviso bonario. Il mancato pagamento entro 60 giorni comporta l’iscrizione a ruolo senza riduzione delle sanzioni . È essenziale agire entro i termini.
  2. Non controllare la regolarità dell’atto: molti contribuenti pagano importi che non sono dovuti. Prima di pagare occorre verificare i dati, gli importi e le modalità di notifica. Se l’atto è illegittimo, è preferibile impugnarlo o presentare chiarimenti.
  3. Utilizzare codici tributo errati: l’utilizzo di codici sbagliati (es. 1792 invece di 1790) può generare duplicazioni. Verificare sempre la correttezza dei codici tributo: 1790 primo acconto, 1791 secondo acconto, 1792 saldo, 8944 sanzione, 1944 interessi .
  4. Non chiedere la rateizzazione: spesso i contribuenti non sfruttano la possibilità di rateizzare fino a 20 rate. La rateizzazione consente di diluire il debito e mantenere la riduzione delle sanzioni .
  5. Pagare in ritardo: pagare dopo i 60 giorni o non rispettare le rate comporta la perdita delle riduzioni e l’iscrizione a ruolo .
  6. Non considerare il ravvedimento: ravvedersi prima dell’arrivo dell’avviso comporta sanzioni ancora più basse. È utile monitorare le scadenze e regolarizzare tempestivamente.
  7. Sottovalutare i requisiti del regime: se si superano i limiti (85 000 € o 100 000 €) o si sostengono spese per il personale oltre 20 000 €, si rischia la fuoriuscita dal regime e l’applicazione di imposte ordinarie . Fare un check periodico del fatturato.
  8. Non rivolgersi a professionisti: la normativa fiscale è complessa e in continua evoluzione. Affidarsi a un avvocato e a un commercialista esperti consente di individuare errori, pianificare la difesa e valutare soluzioni alternative (ravvedimento, accordi, piano del consumatore, composizione negoziata).

5. Tabelle riepilogative

5.1 Requisiti e limiti del regime forfettario (2026)

RequisitoValore/descrizioneFonte
Ricavi/compensiNon superare 85 000 €; fuoriuscita immediata se >100 000 €L. 190/2014, L. 197/2022
Spese per personaleMax 20 000 € per dipendenti/collaboratoriLegge di bilancio 2020
Coefficiente di redditività40 % – 86 % a seconda del codice AtecoDM e tabella Ateco
Imposta sostitutiva15 % ordinaria, 5 % per i primi 5 anni di nuova attivitàL. 190/2014
Altre esclusioniNon residenti; redditi da lavoro dipendente >35 000 €; spese personale >20 000 €; partecipazioni in società; rapporti con ex datori di lavoroCodice della Crisi

5.2 Principali scadenze dopo la comunicazione di irregolarità

AttivitàTermineRiferimento
Risposta o pagamento60 giorni dalla ricezioneD.Lgs. 108/2024
Prima rata rateizzazione60 giorniD.Lgs. 108/2024
Rate totaliFino a 20 rate trimestraliD.Lgs. 108/2024
Chiarimenti via CIVIS60 giorni; 120 giorni per intermediariD.Lgs. 108/2024
Sospensione termini1 agosto – 4 settembre; 1 dicembre – 31 dicembreD.Lgs. 108/2024

5.3 Sanzioni e riduzioni

Tipo di violazionePeriodoSanzione baseSanzione ridotta con pagamento entro 60 giorniFonte
Omesso versamentoFino al 31 ago 202430 %10 %D.Lgs. 87/2024, D.Lgs. 108/2024
Omesso versamentoDal 1° set 202425 %8,33 %D.Lgs. 87/2024, D.Lgs. 108/2024
Controllo formale (art. 36‑ter)Fino al 31 ago 202440 % (sanzione piena 20 %)20 %D.Lgs. 462/1997, D.Lgs. 108/2024
Controllo formaleDal 1° set 202433,33 % (sanzione piena 16,67 %)16,67 %D.Lgs. 108/2024
Ravvedimento – ritardo ≤ 15 giorniPrima del 1° set 20241 % per giornosanzione ridotta automaticaD.Lgs. 472/1997
Ravvedimento – ritardo ≤ 15 giorniDal 1° set 20240,833 % per giornosanzione ridotta automaticaD.Lgs. 472/1997
Ravvedimento – 15–90 giorniPrima del 1° set 202415 %D.Lgs. 472/1997
Ravvedimento – 15–90 giorniDal 1° set 202412,5 %D.Lgs. 472/1997
Ravvedimento – oltre 90 giorniPrima del 1° set 202430 %D.Lgs. 472/1997
Ravvedimento – oltre 90 giorniDal 1° set 202425 %D.Lgs. 472/1997

5.4 Codici tributo e loro utilizzo

Codice tributoDescrizioneQuando si usaFonte
1790Acconto prima rata imposta sostitutivaVersamento entro 30 giugno/30 novembre (o unico acconto)Quickfisco
1791Secondo acconto dell’impostaVersamento entro 30 novembre (se dovuto)Quickfisco
1792Saldo imposta sostitutivaVersamento entro il termine della dichiarazione (30 giugno dell’anno successivo)Quickfisco
8944Sanzione ravvedimentoQuando si effettua il ravvedimento operosoQuickfisco
1944Interessi legaliQuando si calcolano gli interessi nel ravvedimentoQuickfisco

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la comunicazione di irregolarità (avviso bonario)?
    È la comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973) o formali (art. 36‑ter DPR 600/1973). Serve a segnalare errori di calcolo o omessi versamenti nelle dichiarazioni . Non è una cartella di pagamento ma un invito a regolarizzare la posizione entro 60 giorni.
  2. Sono obbligato a ricevere l’avviso bonario se non ho versato l’imposta sostitutiva?
    No. La Cassazione ha stabilito che l’avviso è obbligatorio solo quando l’esito del controllo differisce dalla dichiarazione; se la violazione consiste nel mero omesso versamento di imposte già dichiarate, l’Agenzia può iscrivere a ruolo direttamente .
  3. Quali sono i termini per rispondere all’avviso bonario?
    Dal 1° gennaio 2025 il termine è 60 giorni dalla data di notifica . In questo periodo si può pagare, chiedere la rateizzazione, inviare chiarimenti tramite CIVIS o impugnare l’atto. Per gli intermediari fiscali il termine per trasmettere la documentazione è 120 giorni .
  4. Posso rateizzare l’importo richiesto?
    Sì. È possibile chiedere fino a 20 rate trimestrali, versando la prima rata entro 60 giorni . Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo .
  5. Quali sanzioni si applicano per il mancato versamento dell’imposta sostitutiva?
    Per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 la sanzione è il 30 %; dal 1° settembre 2024 è 25 %. Se si paga entro 60 giorni dall’avviso la sanzione è ridotta al 10 % o all’8,33 % rispettivamente .
  6. Cosa succede se non rispondo all’avviso entro 60 giorni?
    L’Agenzia iscrive a ruolo il debito con sanzioni piene e interessi. Il contribuente riceverà una cartella di pagamento; a quel punto potrà contestare la cartella ma perderà le riduzioni .
  7. L’avviso bonario può essere impugnato?
    Sì. La Cassazione 24390/2022 ha riconosciuto la possibilità di impugnare l’avviso entro 60 giorni . L’impugnazione sospende la riscossione .
  8. Se non impugno l’avviso posso impugnare la cartella?
    Sì. La Cassazione 7226/2026 ha stabilito che l’impugnazione dell’avviso è facoltativa e la mancata proposizione non preclude l’impugnazione della cartella .
  9. Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario?
    Non possono aderire i non residenti, chi ha redditi da lavoro dipendente superiori a 35 000 €, chi sostiene spese per personale oltre 20 000 €, chi partecipa a società di persone o SRL collegate e chi intrattiene rapporti con ex datori di lavoro nei due anni precedenti .
  10. Cosa accade se supero 85 000 € di ricavi?
    Se si superano 85 000 € ma non 100 000 €, si resta nel regime per l’anno corrente ma si passa al regime ordinario l’anno successivo . Se si superano 100 000 €, l’uscita dal regime è immediata e l’IVA deve essere applicata da subito .
  11. Come si calcola l’imposta sostitutiva?
    Si moltiplicano i ricavi o compensi per il coefficiente di redditività (40 %‑86 %) stabilito dal codice Ateco ; si sottraggono i contributi previdenziali; sul reddito così ottenuto si applica l’aliquota del 15 % (o 5 % per i primi 5 anni ). L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
  12. Cosa devo fare se ho già pagato l’imposta ma ricevo l’avviso?
    Verificare i versamenti effettuati e i codici tributo. Inviare tramite CIVIS la prova del pagamento entro 60 giorni. Se l’Agenzia non riconosce il pagamento, impugnare l’atto o attendere la cartella per contestarla.
  13. Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso bonario?
    Una volta ricevuto l’avviso, non si applicano le sanzioni ridotte del ravvedimento ma solo le riduzioni previste dall’avviso. Tuttavia, se non è stata ancora decorso il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile ravvedersi autonomamente prima della notifica. Conviene sempre ravvedersi tempestivamente per beneficiare delle sanzioni più basse (0,833 %, 12,5 %, 25 %) .
  14. Qual è la differenza tra avviso bonario e cartella di pagamento?
    L’avviso bonario è un invito a pagare o a chiarire entro 60 giorni e non costituisce ancora titolo esecutivo. La cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva; se non si paga, possono essere avviate azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche). La cartella può essere impugnata anche per vizi relativi all’avviso .
  15. Cosa sono la composizione negoziata e la ristrutturazione dei debiti?
    La composizione negoziata è una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in crisi di farsi assistere da un esperto per negoziare con i creditori e evitare il fallimento . La ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) è una procedura del D.Lgs. 14/2019 che permette alla persona fisica sovraindebitata di proporre un piano di pagamento al Tribunale senza la votazione dei creditori .
  16. Posso beneficiare dell’aliquota del 5 % se passo dall’ordinario al forfettario?
    No. L’aliquota del 5 % per i primi cinque anni si applica solo se l’attività è nuova e non costituisce mera prosecuzione di un’attività precedente. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che chi passa da regime ordinario a forfettario non può usufruire del 5 % .
  17. Cosa succede se ricevo l’avviso e sono fuoriuscito dal regime?
    L’Agenzia può richiedere l’imposta ordinaria. È necessario verificare se la soglia di 100 000 € è stata superata; in caso di superamento occorre applicare l’IVA e le imposte ordinarie dalle fatture successive . La comunicazione può essere impugnata per vizi o errori.
  18. È possibile compensare l’imposta sostitutiva con crediti d’imposta?
    Sì, l’imposta sostitutiva può essere compensata con crediti tributari (es. bonus fiscali) ma occorre indicare correttamente il codice tributo nel modello F24. Attenzione a non superare il limite annuale di compensazione e a rispettare le regole sul visto di conformità.
  19. Quali documenti devo conservare per difendermi?
    È fondamentale conservare le dichiarazioni dei redditi, le ricevute F24 con i codici tributo, eventuali fatture e scontrini relativi ai costi per contributi previdenziali, la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti del regime (fatturato, spese personale, cause di esclusione). In caso di impugnazione occorre allegare tutti i documenti pertinenti.
  20. Perché rivolgersi allo Studio Legale Monardo?
    Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordinatore di un team di avvocati e commercialisti, offre competenze specialistiche nel diritto tributario e bancario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, fiduciario di un OCC e Esperto negoziatore della crisi d’impresa. Lo Studio supporta il contribuente nell’analisi dell’avviso, nella redazione dei ricorsi, nella negoziazione con l’Agenzia e nell’accesso a procedure di sovraindebitamento. Grazie all’esperienza maturata in tutta Italia, il team elabora strategie difensive su misura e può bloccare cartelle, fermi e pignoramenti.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le implicazioni della comunicazione di irregolarità e dell’imposta sostitutiva, proponiamo alcune simulazioni con dati numerici.

7.1 Calcolo dell’imposta sostitutiva e impatto del coefficiente di redditività

Esempio 1 – Professionista con ricavi di 50 000 € (codice Ateco professioni tecniche, coefficiente 78 %)

  • Ricavi/compensi: 50 000 €
  • Coefficiente di redditività: 78 % (per attività professionali, scientifiche e tecniche)
  • Reddito imponibile: 50 000 € × 78 % = 39 000 €
  • Contributi previdenziali versati (ad esempio gestione separata INPS): 8 000 €
  • Base imponibile per l’imposta sostitutiva: 39 000 € − 8 000 € = 31 000 €
  • Imposta sostitutiva (15 %): 31 000 € × 15 % = 4 650 €

In questo caso il professionista dovrà versare 4 650 € di imposta sostitutiva tramite F24 (codice 1792 per il saldo). Se la professione è iniziata da meno di cinque anni e rispetta i requisiti, l’aliquota si riduce al 5 % e l’imposta sarebbe 1 550 € (31 000 € × 5 %).

Esempio 2 – Commerciante ambulante di altri prodotti con ricavi di 80 000 € (coefficiente 54 %)

  • Ricavi: 80 000 €
  • Coefficiente: 54 %
  • Reddito imponibile: 80 000 € × 54 % = 43 200 €
  • Contributi previdenziali: 5 000 €
  • Base imponibile: 43 200 € − 5 000 € = 38 200 €
  • Imposta sostitutiva (15 %): 5 730 €

In questo caso, con ricavi inferiori a 85 000 € e spese per personale presumibilmente basse, il contribuente mantiene il regime forfettario.

7.2 Simulazione di ravvedimento operoso

Ipotesi: un contribuente in regime forfettario non versa la seconda rata dell’acconto 2025 (codice 1791) di 1 200 € entro la scadenza del 30 novembre 2025. Decide di ravvedersi il 10 gennaio 2026 (41 giorni di ritardo). Le sanzioni applicate dopo il 1° settembre 2024 sono del 12,5 % per ritardi tra 15 e 90 giorni ; il tasso legale d’interesse per il 2025 è, ad esempio, dello 0,25 % annuo.

  • Imposta non versata: 1 200 €
  • Sanzione: 1 200 € × 12,5 % = 150 €
  • Interessi: 1 200 € × 0,25 % × 41 / 365 ≈ 3,37 €
  • Totale da versare con ravvedimento: 1 200 € + 150 € + 3,37 € = 1 353,37 €

Il contribuente dovrà presentare un F24 con codice tributo 1791 (1 200 €), 8944 (150 €) e 1944 (3,37 €).

7.3 Simulazione di avviso bonario e rateizzazione

Ipotesi: nel febbraio 2026 l’Agenzia invia a un forfettario una comunicazione per omesso versamento dell’imposta sostitutiva 2024 pari a 2 500 € con sanzione ridotta all’8,33 % (violazione commessa a ottobre 2024). L’importo dovuto è dunque:

  • Imposta: 2 500 €
  • Sanzione ridotta (8,33 %): 208,25 €
  • Interessi (ipotizziamo 3,5 %): 2 500 € × 3,5 % × (15 mesi/12) ≈ 109,38 €
  • Totale: 2 817,63 €

Il contribuente decide di rateizzare in 20 rate trimestrali. Ogni rata sarà 2 817,63 € / 20 = 140,88 € più gli interessi di rateazione (calcolati in base al tasso legale) che decorreranno sulle rate successive. La prima rata va versata entro 60 giorni dalla notifica ; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo .

Conclusioni

La comunicazione di irregolarità per omesso versamento dell’imposta sostitutiva è un passaggio cruciale nella vita di chi aderisce al regime forfettario. La normativa fiscale è stata profondamente modificata: dal 2025 il termine per rispondere all’avviso bonario è raddoppiato a 60 giorni; le sanzioni sono state ridotte; la comunicazione è diventata un atto impugnabile; l’omesso versamento può essere sanato con il ravvedimento operoso e con la rateizzazione fino a 20 rate ; e la giurisprudenza ha stabilito che la mancata impugnazione dell’avviso non preclude la difesa successiva . Tuttavia, se l’omissione concerne imposte già dichiarate, l’Agenzia può iscrivere a ruolo direttamente senza obbligo di comunicazione . La complessità delle norme e l’evoluzione continua (riforme del 2024–2026) rendono indispensabile un’assistenza specialistica.

Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo rappresenta un punto di riferimento per i contribuenti in difficoltà. Con la qualifica di avvocato cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo coordina un’équipe di avvocati e commercialisti in grado di analizzare gli atti, individuare vizi, redigere ricorsi, negoziare con l’Agenzia e assistere nell’accesso a procedure di composizione della crisi.

Grazie all’esperienza maturata in tutta Italia nel diritto bancario e tributario, lo Studio riesce a bloccare cartelle esattoriali, fermi, ipoteche e pignoramenti, proponendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali concrete.

Non rimandare. Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità o temi di incorrere in sanzioni per omesso versamento dell’imposta sostitutiva, contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata.

Intervenire tempestivamente permette di ridurre le sanzioni, di contestare gli errori e di tutelare i propri diritti.

Con l’assistenza di un professionista potrai valutare le migliori strategie – dal pagamento con sanzioni ridotte alla rateizzazione, dal ravvedimento operoso all’impugnazione dell’avviso o della cartella, fino alla composizione negoziata e alla ristrutturazione dei debiti – per tornare a operare con serenità nel rispetto della legge.

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