Introduzione
Ogni anno migliaia di professionisti e piccoli imprenditori in regime forfettario ricevono una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate perché non hanno versato il secondo acconto dell’imposta sostitutiva.
La notifica, conosciuta anche come avviso bonario, è il primo passaggio del procedimento di riscossione: segnala un’omissione ed invita a pagare entro un termine, con la possibilità di beneficiare di sanzioni ridotte. Se la comunicazione non viene gestita correttamente può trasformarsi in cartella di pagamento, con ulteriori sanzioni e interessi. Per il contribuente, comprendere i propri diritti e le modalità di difesa è fondamentale per evitare esborsi ingiustificati e prevenire l’avvio di azioni esecutive.
Questo articolo, aggiornato al 17 giugno 2026, fornisce un’analisi giuridica e pratica sul tema del mancato versamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario, partendo dalle norme che regolano l’istituto fino alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Il linguaggio è divulgativo ma fondato su fonti normative e giurisprudenziali autorevoli e vuole essere una guida per chi si trova nella posizione del debitore o del contribuente. La trattazione è organizzata per sezioni, con tabelle riepilogative, simulazioni numeriche, domande frequenti e suggerimenti pratici.
Presentazione dello Studio Legale
L’articolo è curato dallo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con operatività nazionale. L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario, bancario e gestione della crisi d’impresa. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie all’integrazione tra competenze legali e contabili lo Studio è in grado di assistere i contribuenti in tutte le fasi del procedimento: analisi degli atti, presentazione di memorie difensive, istanze di sospensione o annullamento, ricorsi alla giustizia tributaria, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento e soluzioni stragiudiziali.
Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità per omesso secondo acconto dell’imposta sostitutiva o temi di non aver versato quanto dovuto, contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. L’assistenza tempestiva può evitare sanzioni e bloccare sul nascere azioni esecutive.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Il regime forfettario: base normativa
Il regime forfettario è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e successivamente modificato dalla legge 208/2015, dalla legge 145/2018, dalla legge 160/2019 e dalla legge 197/2022. È un regime agevolato per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi contenuti entro determinati limiti. Il suo obiettivo è semplificare gli adempimenti e ridurre l’imposizione fiscale, sostituendo l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP con un’unica imposta sostitutiva, applicata al reddito determinato in modo forfettario. Le principali caratteristiche sono:
- Determinazione del reddito: si applica un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi dell’anno; ciò consente di calcolare il reddito imponibile senza tenere conto delle spese sostenute.
- Imposta sostitutiva: sul reddito così determinato si paga un’imposta sostitutiva, generalmente pari al 15 % e ridotta al 5 % per le start‑up nei primi cinque anni di attività. La circolare interna dello Studio Adriani ricorda che il regime prevede anche l’esclusione da IVA e IRAP e l’esonero dall’applicazione delle ritenute di acconto .
- Limiti di ricavi/compensi: per accedere e rimanere nel regime è necessario non superare 85 000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente (limite in vigore dal 2023). Sono previste cause ostative, come partecipazione a società di persone, esercizio di attività in regime speciale IVA o percezione di redditi da lavoro dipendente oltre una soglia.
I commi 64 e 65 dell’art. 1 della legge 190/2014 stabiliscono che l’imposta sostitutiva deve essere versata alle stesse scadenze previste per l’IRPEF. Nel regime forfettario non esistono quindi ritenute alla fonte, ma il contribuente è tenuto a versare autonomamente l’imposta dovuta tramite modello F24.
Acconti dell’imposta sostitutiva e codici tributo
Come per l’IRPEF, l’imposta sostitutiva deve essere versata a saldo e in acconto. Gli acconti sono determinati con il metodo storico (calcolato sull’imposta dell’anno precedente indicata nel rigo LM42 del modello Redditi) oppure con il metodo previsionale (stimato sull’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso). La guida di Fisco 7 ricorda che il versamento degli acconti per i contribuenti in regime forfettario scade ordinariamente il 30 giugno (primo acconto) e il 30 novembre (secondo acconto) di ciascun anno . L’art. 58 del DL 124/2019 ha previsto per i soggetti ISA due rate di pari importo (50 % + 50 %) in luogo del tradizionale 40 % + 60 % .
Secondo la circolare n. 13/2024 dello Studio Adriani, l’obbligo di versamento sorge solo quando il rigo LM42 del modello Redditi mostra un’imposta dovuta pari o superiore a 52 euro . Non sono tenuti al pagamento degli acconti i contribuenti che applicano il regime per il primo anno o coloro che sono fuoriusciti dal regime nell’anno corrente . Per il versamento dell’imposta sostitutiva e dei suoi acconti devono essere utilizzati specifici codici tributo:
| Codice | Descrizione | Uso | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1790 | Imposta sostitutiva sul regime forfettario – acconto prima rata | da indicare nel modello F24 per il primo acconto | Circolare 13/2024 |
| 1791 | Imposta sostitutiva sul regime forfettario – acconto seconda rata o unica soluzione | da utilizzare per il secondo acconto o per l’acconto in unica soluzione | Circolare 13/2024 |
| 1792 | Imposta sostitutiva sul regime forfettario – saldo | da usare per il saldo dell’imposta sostitutiva | Circolare 13/2024 |
| 8944 | Sanzioni pecuniarie per ravvedimento | per versare la sanzione ridotta nell’ambito del ravvedimento | Quickfisco |
| 1944 | Interessi per ravvedimento | per versare gli interessi legali | Quickfisco |
Comunicazioni di irregolarità e controllo automatizzato
La comunicazione di irregolarità è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente delle differenze tra l’imposta calcolata e quella dichiarata o versata. La sua disciplina deriva dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e 54‑bis del DPR 633/1972 per l’IVA. Il controllo automatizzato (art. 36‑bis) è effettuato sulla base dei dati indicati in dichiarazione e di quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria. Un articolo pubblicato su Finanza & Fisco ricorda che il controllo automatico è finalizzato a verificare la correttezza dei dati indicati nella dichiarazione e si distingue dal controllo formale (art. 36‑ter) . Se emergono differenze, l’ufficio comunica l’irregolarità al contribuente mediante avviso bonario prima di emettere la cartella di pagamento .
La comunicazione di irregolarità deve contenere l’indicazione delle maggiori imposte, delle sanzioni ridotte (pari a un terzo dell’ordinario fino al 31 agosto 2024, ridotte a un quarto a partire dal 1º settembre 2024), degli interessi e dei codici tributo da utilizzare per il pagamento. In caso di omesso versamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva il controllo automatico riscontra l’irregolarità e genera la comunicazione. La notifica può essere telematica, tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) o il Cassetto Fiscale, o cartacea con raccomandata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata comunicazione dell’avviso bonario non determina l’invalidità della cartella quando l’imposta richiesta corrisponde a quanto dichiarato; la Corte di Cassazione ha precisato che la funzione dell’avviso è quella di consentire al contribuente di correggere errori formali e non incide sull’esercizio del diritto di difesa . Tuttavia, se l’esito del controllo presenta un risultato diverso da quello indicato dal contribuente, la comunicazione è ritenuta indispensabile per garantire il contraddittorio; la giurisprudenza più recente ha quindi distinto tra situazioni in cui l’omissione dell’avviso è irrilevante e casi in cui essa determina la nullità dell’atto, come ricorda l’Avv. Giuseppe Marino .
Rateizzazione e lieve inadempimento
L’articolo 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 consente di rateizzare le somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità. Il contribuente può scegliere di pagare in un’unica soluzione entro 30 giorni (o 90 giorni se la comunicazione è stata trasmessa all’intermediario) oppure optare per la rateizzazione. Per importi fino a 5 000 euro la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di otto rate trimestrali; per importi superiori è possibile estendere fino a 20 rate trimestrali con interesse pari al tasso legale. La norma disciplina anche il cosiddetto lieve inadempimento: la rateizzazione non decade se il contribuente paga la rata con un lieve ritardo (non superiore a 7 giorni) o con una lieve carenza (inferiore al 3 % e comunque non oltre 10 000 euro). La guida pubblicata dal prof. Marino ricorda che la sanzione applicabile agli avvisi bonari dal 1º settembre 2024 è scesa al 8,33 % dell’imposta non versata .
Ravvedimento operoso e nuovo regime sanzionatorio
Il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori e omissioni prima di ricevere la comunicazione di irregolarità o altri atti dell’Amministrazione finanziaria. In caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva o dei suoi acconti, il ravvedimento consente di pagare l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta. La riforma fiscale del 2024 ha modificato il regime sanzionatorio: per le violazioni commesse dopo il 1º settembre 2024 la sanzione base è pari al 25 % dell’imposta (anziché il precedente 30 %); è ridotta al 12,5 % se il versamento è effettuato con ritardo tra 15 e 90 giorni e a circa 0,833 % al giorno per ritardi entro 15 giorni . La procedura di ravvedimento richiede l’uso dei codici tributo 1790, 1791 o 1792 per l’imposta e dei codici 8944 (sanzioni) e 1944 (interessi) .
Il ravvedimento non è più possibile dopo la ricezione dell’avviso bonario; tuttavia il contribuente può beneficiare delle definizioni agevolate previste dalle norme speciali in vigore (rottamazioni, sanatorie), di cui si parlerà in seguito. In ogni caso, l’utilizzo del ravvedimento operoso prima della notifica consente di ridurre sensibilmente le sanzioni e di evitare l’emissione della comunicazione di irregolarità.
Giurisprudenza più recente
Oltre alla già citata sentenza n. 14376/2013 e alle decisioni del 2010 e del 2012, la Corte di Cassazione ha emanato numerose pronunce in tema di avvisi bonari. Le ordinanze del 2024 e del 2025 hanno ribadito che l’omesso invio della comunicazione ex art. 36‑bis non comporta la nullità della cartella quando l’imposta recuperata deriva da dati indicati in dichiarazione. In altre pronunce, però, la Corte ha censurato l’operato dell’Amministrazione quando ha iscritto a ruolo importi diversi da quelli dichiarati senza garantire il contraddittorio preventivo. La giurisprudenza di merito (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 1046/2024; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sentenza n. 788/2021) ha annullato cartelle emesse senza previo avviso bonario in presenza di differenze tra dichiarato e liquidato. Il principio che emerge è quello della tutela del contraddittorio, sancito dall’art. 6 dello Statuto del Contribuente, che impone all’Amministrazione di instaurare il dialogo con il contribuente quando sussistono incertezze o discordanze rilevanti.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere una comunicazione di irregolarità non significa essere già in fase esecutiva; se gestita correttamente, la situazione può essere risolta con costi contenuti. Di seguito una guida pratica in dieci passi.
1. Verifica della notifica e dei termini
Accertati che la comunicazione sia stata indirizzata correttamente. Se l’avviso arriva via PEC o nel Cassetto Fiscale, il termine di 30 giorni decorre dalla data di messa a disposizione; se è recapitato all’intermediario (commercialista), il termine è di 90 giorni . L’avviso deve riportare gli estremi della dichiarazione controllata, l’imposta dovuta, la sanzione ridotta, gli interessi, le modalità di pagamento e i codici tributo. Se manca uno di questi elementi, potrebbe essere possibile eccepire l’illegittimità dell’atto.
2. Controllo dei dati indicati (rigo LM42)
Confronta l’importo dell’imposta sostitutiva indicato nel rigo LM42 del tuo modello Redditi con l’importo riportato nella comunicazione. Ricorda che l’acconto non è dovuto se l’importo del rigo LM42 è inferiore a 52 euro . Verifica se si tratta del primo anno di applicazione del regime o se sei fuoriuscito dal regime nell’anno d’imposta precedente; in tali casi l’acconto non è dovuto .
3. Verifica dei versamenti già effettuati
Spesso la comunicazione nasce per errori materiali: codici tributo sbagliati, importi frazionati su diversi F24, o versamenti effettuati ma non associati alla posizione fiscale. Controlla gli F24 pagati, verifica che i codici 1790 e 1791 siano stati correttamente utilizzati e che le date di pagamento rientrino nei termini. Se hai pagato l’acconto con un codice errato o in eccesso rispetto al dovuto, sarà possibile richiedere lo scomputo o il rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973.
4. Valutazione della decadenza e prescrizione
L’attività di controllo automatizzato deve concludersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36‑bis, comma 3, DPR 600/1973). Se ricevi una comunicazione oltre questo termine, potresti eccepire la decadenza del potere di liquidazione. Inoltre, i diritti dell’Amministrazione a riscuotere imposte e sanzioni si prescrivono in dieci anni; tuttavia, la notifica della cartella interrompe la prescrizione. Uno studio tempestivo consente di valutare se il termine è trascorso e di proporre l’opposizione.
5. Scelta tra pagamento in unica soluzione o rateizzazione
Se la comunicazione è corretta e riconosci l’importo dovuto, puoi pagare in unica soluzione entro 30 giorni (o 90 giorni se l’avviso è stato inviato all’intermediario). In alternativa, puoi optare per la rateizzazione: la prima rata deve essere versata entro il medesimo termine, le successive rate scadranno ogni tre mesi. Per importi fino a 5 000 euro sono previste massimo 8 rate trimestrali; per importi superiori fino a 20 rate. Ricorda che in caso di lieve inadempimento (ritardo non superiore a 7 giorni o carenza non superiore al 3 % e comunque a 10 000 euro) non si decade dal beneficio della rateizzazione .
6. Eventuale richiesta di definizione agevolata
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (c.d. “rottamazioni”) che consentono di estinguere avvisi bonari e cartelle con riduzioni di sanzioni ed interessi. La “rottamazione quater” prevista dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) si è chiusa a metà 2023; nel 2024 la riforma fiscale ha introdotto un nuovo strumento per definire gli avvisi bonari con un abbattimento dell’8,33 % dell’imposta, ma a giugno 2026 non sono attive nuove rottamazioni generalizzate. Prima di aderire a una definizione agevolata occorre verificare se rientri tra le fattispecie previste e se la procedura è ancora aperta. Lo Studio Legale monitora costantemente le novità normative per individuare eventuali possibilità di definizione.
7. Presentazione di osservazioni o istanza di autotutela
Se ritieni che la comunicazione sia errata, puoi presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto. L’istanza, pur non sospendendo i termini di pagamento, può portare alla correzione dell’irregolarità e all’annullamento della comunicazione. È consigliabile allegare tutta la documentazione comprovante l’errore (modello Redditi, F24, estratto conto fiscale). L’istanza può essere inviata tramite PEC, presentata allo sportello oppure caricata sul servizio telematico “CIVIS”.
8. Valutazione di un ricorso giudiziale
Se l’Agenzia respinge l’istanza di autotutela o emette la cartella di pagamento, potrai presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può contestare la mancata applicazione delle norme (es. acconto non dovuto, decadenza), errori di calcolo o violazione del contraddittorio. È opportuno depositare anche un’istanza di sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti o iscrizioni ipotecarie. Per importi fino a 50 000 euro il ricorso è deciso in via monocratica; oltre tale soglia la decisione spetta alla sezione collegiale.
9. Eventuale attivazione della procedura di sovraindebitamento
Se la comunicazione si inserisce in una situazione di difficoltà economica generalizzata, potrebbe essere opportuno valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (oggi confluite nel Codice della Crisi). Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono consentire di ridurre o abbattere i debiti tributari. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nella predisposizione della domanda al tribunale e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate.
10. Monitoraggio delle future dichiarazioni
Una volta risolta la comunicazione, è importante evitare la reiterazione dell’errore. Controlla che la contabilità sia aggiornata, che gli acconti siano calcolati correttamente e versati entro le scadenze (30 giugno e 30 novembre). Ricorda che l’avviso bonario mira ad evitare la ripetizione degli errori e a orientare il comportamento futuro del contribuente .
Difese e strategie legali
Eccezioni di non debenza e cause di esclusione
Molte comunicazioni di irregolarità relative al secondo acconto sono frutto di automatismi che non tengono conto di particolari situazioni. Le principali eccezioni per contestare la richiesta sono:
- Primo anno di regime: l’acconto non è dovuto se l’anno d’imposta è il primo in cui si applica il regime forfettario .
- Fuoriuscita dal regime: chi ha cessato il regime forfettario nell’anno d’imposta precedente non deve versare acconti per l’anno successivo .
- Importo sotto soglia: l’acconto non va versato se il rigo LM42 indica un’imposta inferiore a 52 euro .
- Acconto unico già versato: il contribuente può scegliere di versare l’intero acconto in un’unica soluzione al 30 giugno. In tal caso non deve pagare la seconda rata.
- Crediti eccedenti o compensazioni: se il contribuente ha crediti tributari che azzerano o superano l’imposta, l’acconto non è dovuto.
Per far valere queste eccezioni è necessario produrre la documentazione (modello Redditi, F24, estratti contabili). Lo Studio Legale assiste nella redazione di memorie e nella presentazione di istanze per il riconoscimento delle cause di esclusione.
Errori di pagamento e codici tributo errati
Non di rado i contribuenti versano gli acconti con codici tributo sbagliati (ad esempio 1792 invece di 1791) oppure scindono il pagamento in più F24, generando un disallineamento. In questi casi la comunicazione di irregolarità può essere annullata dimostrando che l’imposta è stata pagata o che l’errore è meramente formale. È possibile chiedere lo scomputo delle somme versate o il rimborso dell’eccedenza ex art. 38 DPR 602/1973. Se l’errore deriva dal sistema bancario (F24 non trasmesso), sarà necessario produrre le ricevute di presentazione per ottenere l’annullamento.
Prescrizione, decadenza e violazione del contraddittorio
Come indicato, l’Agenzia delle Entrate deve notificare la comunicazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La notifica tardiva comporta la decadenza dal potere di liquidazione. La Corte di Cassazione ha affermato che la comunicazione deve essere inviata anche al contribuente sostituito quando l’imposta recuperata è riferita al suo reddito e non a quello del sostituto d’imposta ; in caso contrario, l’assenza di contraddittorio rende illegittima la pretesa. Pertanto, se la comunicazione è stata inviata solo al commercialista e non al contribuente, o se non è stata inviata affatto nonostante differenze tra dichiarato e liquidato, è possibile contestare la violazione del contraddittorio.
Ravvedimento operoso: possibilità e limiti
Il ravvedimento operoso è lo strumento più conveniente per chi si accorge spontaneamente di non aver versato il secondo acconto entro il 30 novembre. Può essere effettuato anche dopo pochi giorni e consente di ridurre la sanzione al minimo. L’articolo sul blog Quickfisco ricorda che i contribuenti in regime forfettario possono utilizzare il ravvedimento operoso per omissione o ritardo nel pagamento degli acconti . A partire dal 1º settembre 2024 la sanzione base è del 25 %, ma la tabella del ravvedimento suddivide la sanzione in frazioni: entro 14 giorni si paga 1/10 del minimo (0,833 % al giorno), dal 15° al 30° giorno 1/10 (1,25 %), dal 31° al 90° giorno 1/9 (1,3889 %), entro il termine della dichiarazione 1/8 (3,125 %) e così via . Per effettuare il ravvedimento bisogna compilare il modello F24 con i codici tributo 1790, 1791 o 1792 per l’imposta e 8944 e 1944 per sanzioni e interessi . Il ravvedimento non è ammesso dopo la notifica dell’avviso bonario, ma resta possibile rateizzare la somma richiesta.
Ricorso giudiziale e difesa in giudizio
Quando la comunicazione sfocia in cartella di pagamento, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Le principali censure riguardano la decadenza dei termini, l’illegittimità della comunicazione, l’inesistenza del debito, la violazione del contraddittorio e il mancato riconoscimento di cause di esclusione. Nel ricorso si possono chiedere la sospensione dell’esecuzione e l’annullamento della cartella. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’avviso bonario serve a evitare la reiterazione degli errori e non incide sulla validità della cartella quando l’imposta è dovuta ; pertanto, occorre dimostrare che la pretesa non è supportata dai dati della dichiarazione o che l’Amministrazione ha modificato l’imposta senza contraddittorio.
Strumenti alternativi per la gestione dei debiti
Definizioni agevolate e rottamazioni (aggiornamento 2026)
Negli anni recenti il legislatore ha introdotto diverse misure straordinarie per agevolare i contribuenti nel pagamento delle imposte. A giugno 2026 non è attiva alcuna rottamazione generalizzata degli avvisi bonari; la rottamazione quater, prevista dalla Legge di bilancio 2023, si è conclusa nel 2023. È però possibile che il Governo introduca nuove definizioni agevolate in caso di emergenze o crisi economiche. In passato le definizioni hanno consentito di estinguere gli avvisi bonari pagando solo l’imposta e gli interessi senza le sanzioni, oppure con sanzioni ridotte all’8,33 %. L’adesione avviene mediante presentazione di un’istanza entro i termini stabiliti e richiede il pagamento delle somme in unica soluzione o rateizzate; il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici.
Sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata
La Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) permette alle persone sovraindebitate di accedere a procedure di composizione della crisi. I principali strumenti sono:
- Piano del consumatore: riservato ai debitori che non svolgono attività imprenditoriale; consente di proporre ai creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, un piano di pagamento a condizioni sostenibili, con la possibilità di ottenere l’esdebitazione al termine.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: riguarda imprenditori non fallibili e professionisti; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale.
- Liquidazione controllata: consente di cedere i propri beni ai creditori con la possibilità di ottenere la liberazione dai debiti residui.
L’Avv. Monardo, iscritto come gestore della crisi, può aiutare il contribuente ad accedere a queste procedure, predisponendo la documentazione, negoziando con l’Agenzia delle Entrate e ottenendo l’esdebitazione. In molti casi è possibile inserire nel piano anche i debiti derivanti da comunicazioni di irregolarità non ancora trasfusi in cartella.
Crisi d’impresa e negoziazione assistita (D.L. 118/2021)
Per gli imprenditori e professionisti che affrontano difficoltà finanziarie la legge prevede strumenti di prevenzione della crisi, come la composizione negoziata introdotta dal Decreto Legge 118/2021. Il soggetto in crisi può richiedere la nomina di un esperto indipendente che, insieme all’imprenditore, negozia con i creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate) un accordo di ristrutturazione. L’Avv. Monardo, quale Esperto Negoziatore, è qualificato a gestire tali procedure, cercando accordi che permettano di pagare i debiti tributari senza compromettere la continuità aziendale.
Concordati e transazioni fiscali
Nel contesto delle procedure concorsuali (concordato preventivo, concordato minore, liquidazione giudiziale) la legge prevede la possibilità di effettuare transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, prevedendo la falcidia o la ristrutturazione del debito tributario. Questi strumenti sono complessi e richiedono l’assistenza di professionisti specializzati per evitare la dichiarazione di inammissibilità. Se il debito da comunicazione di irregolarità viene iscritto a ruolo e trasmesso all’Agente della Riscossione, potrà essere incluso in tali procedure.
Errori comuni e consigli pratici
Errori frequenti da evitare
- Ignorare la comunicazione: molti contribuenti sottovalutano l’avviso bonario, ritenendo che sia solo un sollecito informale. In realtà, se non si risponde entro i termini, l’importo verrà iscritto a ruolo con sanzioni più elevate.
- Confondere acconti e saldo: alcuni soggetti versano il saldo dell’imposta ma dimenticano gli acconti; altri pagano l’acconto in un’unica soluzione ma utilizzano il codice tributo 1791, generando un’irregolarità.
- Utilizzare codici tributo errati: l’utilizzo di un codice sbagliato (1792 al posto di 1791, o 1793/1794 relativi al regime di vantaggio) può impedire all’Agenzia di associare il pagamento all’anno corretto, generando la comunicazione.
- Calcolare l’acconto con il metodo previsionale senza documentazione: il metodo previsionale richiede di stimare l’imposta dell’anno in corso. Se la stima è troppo bassa, la comunicazione conterrà l’imposta residua e le sanzioni; è preferibile utilizzare il metodo storico, salvo situazioni particolari.
- Non verificare l’importo minimo: se il rigo LM42 è inferiore a 52 euro l’acconto non è dovuto ; molti contribuenti versano ugualmente, immobilizzando liquidità che potrebbe essere destinata ad altri pagamenti.
- Non chiedere la rateizzazione in tempo: la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine per il pagamento della prima rata (30 o 90 giorni); se si perde il termine, l’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione.
- Non utilizzare il ravvedimento operoso: prima di ricevere l’avviso bonario è possibile ridurre le sanzioni al minimo; chi si ravvede dopo la comunicazione paga sanzioni più elevate.
- Trascurare la prescrizione e la decadenza: l’ignoranza dei termini può impedire di far valere l’illegittimità della comunicazione o della cartella.
Consigli pratici
- Mantieni una contabilità aggiornata: verifica con il commercialista l’importo dell’imposta sostitutiva e segna le scadenze dei due acconti (30 giugno e 30 novembre). Utilizza app o promemoria per evitare dimenticanze.
- Conserva le ricevute F24: scarica e archivia le ricevute di presentazione e quietanza dei modelli F24; saranno essenziali per dimostrare i pagamenti in caso di irregolarità.
- Verifica i codici tributo: prima di confermare il pagamento controlla che il codice tributo sia corretto e riferito all’anno d’imposta appropriato (1790 per il primo acconto, 1791 per il secondo, 1792 per il saldo).
- Utilizza il servizio “CIVIS”: il portale dell’Agenzia delle Entrate consente di inviare richieste di chiarimenti sulle comunicazioni di irregolarità, allegando documenti. È spesso la via più rapida per risolvere piccoli errori.
- Richiedi la rateizzazione: se non puoi pagare subito, non attendere; presenta la richiesta di rateizzazione entro la scadenza della prima rata per diluire l’esborso e mantenere le sanzioni ridotte.
- Affidati a un professionista: l’assistenza di un avvocato o commercialista esperto può prevenire errori, contestare la pretesa e individuare soluzioni alternative come la sovraindebitamento.
Tabelle riepilogative
Norme principali sul regime forfettario e sull’imposta sostitutiva
| Norma | Contenuto | Note |
|---|---|---|
| Art. 1 commi 54‑89 L. 190/2014 | Istituisce il regime forfettario e stabilisce requisiti di accesso, coefficienti di redditività e aliquote dell’imposta sostitutiva (15 % o 5 %). | Base normativa; successive modifiche nelle leggi di bilancio 2016, 2019 e 2023. |
| Art. 1 comma 64 L. 190/2014 | Prevede che l’imposta sostitutiva sia versata alle stesse scadenze previste per l’IRPEF con eventuali acconti. | Genera l’obbligo di versamento del secondo acconto. |
| Art. 58 DL 124/2019 | Modifica le percentuali di acconto per i soggetti ISA (50 % + 50 % invece di 40 % + 60 %). | Rileva per i contribuenti ISA . |
| Art. 36‑bis DPR 600/1973 | Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte dovute; dispone l’invio della comunicazione di irregolarità prima della cartella. | La comunicazione è necessaria solo se il risultato è diverso da quello dichiarato . |
| Art. 36‑ter DPR 600/1973 | Regola il controllo formale delle dichiarazioni (controllo documentale). | Diverso dal controllo automatico. |
| Art. 54‑bis DPR 633/1972 | Estende il controllo automatizzato all’IVA. | Interessante per contribuenti che hanno anche operazioni IVA. |
| Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 | Consente la rateizzazione delle somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità; prevede fino a 8 o 20 rate trimestrali e disciplina il lieve inadempimento | Prevede il ritardo tollerato entro 7 giorni e la carenza fino al 3 % . |
| Art. 13 D.Lgs. 472/1997 | Introduce il ravvedimento operoso; stabilisce le sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso. | Sanzioni ridotte al 25 % dal 1º settembre 2024; tabelle di riduzione . |
| Legge 3/2012 e Codice della Crisi d’Impresa | Regolano le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione). | Possibile inclusione dei debiti tributari. |
| D.L. 118/2021 | Istituisce la composizione negoziata della crisi e l’esperto negoziatore. | Utile per imprenditori in difficoltà. |
Scadenze e importi dell’imposta sostitutiva
| Scadenza | Operazione | Condizioni |
|---|---|---|
| 30 giugno | Versamento del primo acconto dell’imposta sostitutiva (40 % o 50 % per ISA) | Obbligatorio se il rigo LM42 del modello Redditi dell’anno precedente indica un’imposta ≥ 52 euro; usa il codice 1790. |
| 30 novembre | Versamento del secondo acconto (60 % o 50 % per ISA) o dell’acconto in unica soluzione (100 %) | Obbligatorio nelle stesse condizioni del primo; usa il codice 1791. |
| 30 novembre | Termine per versare il salvo in unica soluzione (saldo e acconto insieme) | Permesso, sostituendo l’acconto in due rate. |
| 30/90 giorni dal ricevimento dell’avviso | Termine per pagare la comunicazione di irregolarità o presentare la richiesta di rateizzazione | 30 giorni se l’avviso è consegnato direttamente al contribuente; 90 giorni se inviato all’intermediario . |
Sanzioni e riduzioni tramite ravvedimento operoso (violazioni commesse dopo il 1º settembre 2024)
| Ritardo nel pagamento | Sanzione ridotta | Calcolo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entro 14 giorni | 1/10 della sanzione base | 0,833 % dell’imposta per ciascun giorno di ritardo | D.Lgs. 472/1997, art. 13, come modificato nel 2024 |
| Dal 15° al 30° giorno | 1/10 della sanzione base | 1,25 % dell’imposta | |
| Dal 31° al 90° giorno | 1/9 della sanzione base | 1,3889 % dell’imposta | |
| Entro il termine della dichiarazione | 1/8 della sanzione base | 3,125 % | |
| Entro un anno | 1/7 della sanzione base | 3,5714 % | |
| Oltre due anni o dopo l’inizio del contraddittorio | 1/6 o 1/5 della sanzione base | 4,1666 % o 5 % |
Strumenti difensivi e requisiti
| Strumento | Quando utilizzarlo | Effetto |
|---|---|---|
| Ravvedimento operoso | Prima della notifica dell’avviso bonario; entro un termine massimo (30 giugno o 30 novembre) | Consente di regolarizzare il mancato pagamento con sanzione ridotta; evita l’emissione della comunicazione. |
| Istanza di autotutela | Dopo aver ricevuto l’avviso e riscontrato errori nei dati o nei versamenti | Può portare all’annullamento totale o parziale della comunicazione senza dover pagare l’importo richiesto. |
| Rateizzazione (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997) | Se l’importo non può essere pagato in unica soluzione | Diluisce l’esborso in 8 o 20 rate trimestrali; richiede il pagamento della prima rata entro 30/90 giorni. |
| Definizioni agevolate | Se sono attive misure straordinarie (rottamazioni) | Permettono di estinguere l’avviso con riduzione delle sanzioni; soggette a termini e requisiti specifici. |
| Ricorso tributario | Se la comunicazione o la cartella è illegittima (acconto non dovuto, decadenza, violazione del contraddittorio) | Il giudice può annullare l’atto e azzerare le sanzioni. |
| Procedure di sovraindebitamento | In presenza di debiti tributari ingenti e difficoltà economiche | Consente di ridurre o cancellare i debiti con un piano omologato dal tribunale. |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è una comunicazione di irregolarità per omesso secondo acconto nel regime forfettario?
È un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate segnala che il contribuente non ha versato o ha versato tardivamente il secondo acconto dell’imposta sostitutiva. Deriva dal controllo automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/1973 e precede l’emissione della cartella di pagamento.
2. Quando è dovuto il secondo acconto dell’imposta sostitutiva?
Il secondo acconto va versato entro il 30 novembre (o 1° dicembre se il 30 cade di domenica) ed è pari al 60 % dell’imposta dovuta (o 50 % per i soggetti ISA) . L’obbligo scatta solo se l’imposta dell’anno precedente, indicata al rigo LM42, è pari o superiore a 52 euro .
3. Devo versare l’acconto se è il primo anno di regime forfettario?
No. La circolare 13/2024 dello Studio Adriani chiarisce che i contribuenti che applicano il regime per la prima volta non sono tenuti al versamento degli acconti .
4. Cosa succede se non verso il secondo acconto?
Se l’omissione viene rilevata dal controllo automatico, riceverai una comunicazione di irregolarità. Potrai pagare l’importo dovuto con sanzioni ridotte (1/3 dell’ordinario fino al 31/08/2024, 1/4 dal 01/09/2024) oppure rateizzare la somma. Se non paghi, l’Agenzia emetterà la cartella di pagamento con sanzioni piene e interessi.
5. Posso ancora utilizzare il ravvedimento operoso dopo l’avviso bonario?
No. Il ravvedimento operoso è possibile solo prima della notifica della comunicazione. Dopo l’avviso potrai avvalerti della rateizzazione o, se attiva, di una definizione agevolata.
6. Quali sanzioni si applicano per l’omesso versamento del secondo acconto?
Per le violazioni commesse dopo il 1º settembre 2024 la sanzione base è il 25 % dell’imposta. Se paghi entro 14 giorni, la sanzione è ridotta a 0,833 % per ciascun giorno ; se paghi entro 90 giorni, la sanzione ridotta è pari a 1,3889 % . Dopo la comunicazione la sanzione nella comunicazione sarà pari all’8,33 % dell’imposta .
7. È possibile compensare l’acconto dovuto con crediti d’imposta?
Sì. Il contribuente può utilizzare i crediti d’imposta maturati (ad esempio IVA, bonus fiscali) per compensare gli acconti dovuti, indicando i codici tributo corretti nel modello F24. È consigliabile verificare l’ammontare dei crediti nel cassetto fiscale e consultare un professionista.
8. Come funziona la rateizzazione delle somme richieste con l’avviso bonario?
L’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 consente di rateizzare gli importi in 8 o 20 rate trimestrali. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni (o 90 giorni se la comunicazione è inviata all’intermediario). In caso di lieve inadempimento (ritardo fino a 7 giorni o carenza fino al 3 %) non si perde il beneficio .
9. Se ricevo la comunicazione tramite PEC, quando decorrono i termini?
Il termine decorre dalla data di messa a disposizione del documento nella casella PEC. È opportuno controllare quotidianamente la PEC e salvare le ricevute di avvenuta consegna e accettazione.
10. Posso contestare la comunicazione perché l’Agenzia non mi ha inviato l’avviso?
L’obbligo di inviare la comunicazione riguarda solo i casi in cui il controllo automatizzato evidenzi differenze rispetto a quanto dichiarato. Se l’imposta recuperata deriva da dati dichiarati dal contribuente, la Cassazione ritiene che la mancata comunicazione non renda nulla la cartella . Tuttavia, se la differenza esiste e la comunicazione non è stata inviata al contribuente, è possibile contestare la violazione del contraddittorio.
11. Qual è la differenza tra controllo automatico e controllo formale?
Il controllo automatico (art. 36‑bis DPR 600/1973) verifica i dati della dichiarazione con quelli presenti negli archivi senza analizzare la documentazione. Il controllo formale (art. 36‑ter) richiede invece la presentazione di documenti e può generare una comunicazione ex art. 36‑ter. In entrambi i casi l’avviso bonario precede la cartella.
12. Cosa accade se versavo l’acconto con un codice tributo sbagliato?
Puoi chiedere l’imputazione del pagamento all’anno corretto presentando un’istanza di autotutela e allegando le ricevute F24. Se l’errore ha generato un versamento superiore al dovuto, puoi chiedere il rimborso o l’utilizzo della somma in compensazione.
13. Posso includere il debito derivante dall’avviso bonario in un piano di sovraindebitamento?
Sì. Le procedure di sovraindebitamento permettono di includere debiti tributari anche se non ancora iscritti a ruolo. È necessario predisporre una proposta che preveda il pagamento integrale dell’imposta e almeno il 20 % delle sanzioni, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate.
14. Quali sono le cause ostative all’accesso al regime forfettario?
Le principali cause ostative sono: fatturato superiore a 85 000 euro; percezione di redditi da lavoro dipendente oltre 30 000 euro; partecipazione a società di persone o srl; esercizio di attività in regime speciale IVA; residenza all’estero in paesi non cooperativi; esercizio di attività di intermediazione immobiliare o finanziaria. La legge prevede anche l’uscita immediata dal regime quando i ricavi superano 100 000 euro in corso d’anno.
15. Cosa succede se fuoriesco dal regime forfettario?
Se esci dal regime (ad esempio perché superi i limiti di ricavi o decidi di adottare il regime ordinario), l’imposta sostitutiva non sarà più dovuta. Gli acconti versati possono essere scomputati dall’IRPEF a saldo . La circolare 13/2024 suggerisce che, a fini prudenziali, si può versare l’acconto utilizzando i codici del regime di vantaggio e scomputarlo poi dal saldo IRPEF .
16. Le comunicazioni di irregolarità possono essere annullate per prescrizione o decadenza?
Sì. L’Agenzia delle Entrate ha due anni per liquidare le imposte con il controllo automatizzato (art. 36‑bis). Se la comunicazione arriva oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, è possibile eccepire la decadenza. I debiti tributari si prescrivono in dieci anni, ma la prescrizione è interrotta dalla notifica della cartella.
17. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?
Se non paghi una rata entro la scadenza perderai il beneficio della rateizzazione e l’intero importo residuo diventerà esigibile in unica soluzione. Tuttavia, non decadi dalla rateizzazione in caso di lieve ritardo (fino a 7 giorni) o lieve carenza (inferiore al 3 % e comunque a 10 000 euro) .
18. La sanzione indicata nell’avviso è sempre ridotta?
Sì. L’avviso bonario prevede una sanzione ridotta a 1/3 dell’ordinario per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e a 1/4 (8,33 %) per le violazioni commesse dal 1º settembre 2024 . Se non paghi entro i termini, la cartella conterrà la sanzione piena (25 %) e ulteriori interessi.
19. Posso pagare l’acconto anticipatamente per evitare la comunicazione?
Sì. È possibile versare l’acconto in un’unica soluzione entro il 30 giugno (acconto unico) utilizzando il codice 1791. In questo modo non si dovrà più versare il secondo acconto e si eviterà qualsiasi comunicazione per omissione.
20. In quali casi conviene rivolgersi allo Studio Legale Monardo?
Quando la comunicazione presenta importi elevati o presunti errori, quando vi sono dubbi sulla debenza dell’acconto, quando è necessario predisporre un’istanza di autotutela o un ricorso, o quando si vogliono esplorare procedure di sovraindebitamento. Il team dello Studio Legale Monardo fornisce una consulenza integrata legale e fiscale, esamina i documenti, analizza la normativa applicabile e propone la strategia più efficace per tutelare il contribuente.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Contribuente che omette il secondo acconto
Dati: Mario è un libero professionista in regime forfettario. Nel modello Redditi 2025 (rigo LM42) ha indicato un’imposta sostitutiva di 800 euro. Ha versato il primo acconto (40 %) entro il 30 giugno 2026 (320 euro) utilizzando il codice 1790, ma ha dimenticato di versare il secondo acconto di 480 euro entro il 30 novembre 2026.
Scenario A – Ravvedimento operoso entro 15 giorni: Mario si accorge dell’omissione il 5 dicembre 2026, quindi è in ritardo di 5 giorni. Può effettuare il ravvedimento operoso versando:
- Imposta dovuta: 480 euro (codice 1791).
- Sanzione ridotta: la sanzione base del 25 % è pari a 120 euro. Versando entro 14 giorni la sanzione si riduce a 1/10: 12 euro x 5/14 = 4,29 euro (0,833 % per giorno). Per semplicità applicheremo 0,833 % x 5 giorni = 4,17 euro.
- Interessi: il tasso legale nel 2026 è 1,6 % annuo; per 5 giorni su 480 euro gli interessi sono circa 0,1 euro.
Mario verserà circa 484,27 euro (480 + 4,17 + 0,10) e non riceverà la comunicazione.
Scenario B – Ricezione dell’avviso bonario: se Mario non si ravvede, riceverà nel 2027 una comunicazione di irregolarità per 480 euro di imposta, 8,33 % di sanzioni (39,98 euro) e interessi (supponiamo 7 euro). Potrà pagare in unica soluzione 526,98 euro entro 30 giorni o richiedere la rateizzazione. Se non paga, riceverà una cartella con sanzione piena (25 %) e interessi maggiorati, che porterà l’importo a circa 600 euro. Con l’assistenza dello Studio Legale potrebbe dimostrare che l’acconto non era dovuto (ad esempio perché il rigo LM42 era errato) e ottenere l’annullamento.
Simulazione 2 – Contribuente che passa al regime ordinario
Dati: Anna ha applicato il regime forfettario nel 2025 ma nel 2026 ha superato i limiti di ricavi e passa al regime ordinario. Nel modello Redditi 2026 non dovrà compilare il quadro LM e non dovrà versare l’acconto dell’imposta sostitutiva. Ha versato 300 euro di acconto a giugno 2026 (codice 1791) per prudenza, sulla base dell’imposta del regime di vantaggio, come suggerito dall’Agenzia delle Entrate . Nel modello Redditi 2027 potrà scomputare i 300 euro dal saldo IRPEF. Se riceve una comunicazione di irregolarità per omesso secondo acconto potrà presentare un’istanza di autotutela allegando la documentazione della fuoriuscita dal regime.
Simulazione 3 – Errori formali nella comunicazione
Dati: Luca riceve un avviso bonario per omesso secondo acconto di 1 200 euro. Verificando il modello Redditi, Luca nota che il rigo LM42 riporta 50 euro (quindi l’acconto non era dovuto) ma che la dichiarazione telematica è stata scartata e il commercialista ha inviato un nuovo invio con l’imposta corretta dopo la scadenza. L’ufficio ha utilizzato il primo invio per generare l’avviso.
Difesa: l’Avv. Monardo presenta un’istanza di autotutela dimostrando che l’acconto non era dovuto (importo < 52 euro) . L’Agenzia delle Entrate accoglie l’istanza e annulla l’avviso. Se l’istanza fosse stata respinta, si sarebbe potuto impugnare la cartella eccependo la violazione del contraddittorio e l’erroneo utilizzo di dati superati.
Conclusione
Il mancato versamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario può generare conseguenze onerose, ma è possibile difendersi efficacemente conoscendo le regole e agendo tempestivamente. La normativa italiana prevede scadenze precise, codici tributo specifici, possibilità di rateizzazione e strumenti di ravvedimento operoso che riducono le sanzioni. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario è uno strumento finalizzato a evitare la reiterazione degli errori e a garantire il contraddittorio, ma la sua omissione non sempre comporta la nullità della cartella ; tuttavia, se l’imposta liquidata è diversa da quella dichiarata, l’avviso è indispensabile .
Nel valutare la comunicazione di irregolarità è fondamentale controllare l’esistenza dell’acconto, verificare i versamenti effettuati, considerare eventuali cause di esclusione e agire entro i termini. Il ravvedimento operoso è l’alleato principale quando l’omissione viene scoperta prima della notifica; in caso contrario, la rateizzazione e le procedure di definizione consentono di diluire l’onere. Nei casi più complessi, la sovraindebitamento o la composizione negoziata della crisi permettono di ristrutturare i debiti tributari.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a fornire assistenza immediata per analizzare la comunicazione, individuare vizi formali o sostanziali, presentare istanze di autotutela, predisporre ricorsi e negoziare con l’Amministrazione finanziaria.
L’esperienza maturata nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi d’impresa, unita alla qualifica di Gestore della Crisi e Esperto Negoziatore, consente di offrire soluzioni personalizzate e tempestive.
Se hai ricevuto un avviso bonario o temi di non aver versato il secondo acconto, non attendere:
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Insieme al suo team di avvocati e commercialisti saprà valutare la tua situazione, predisporre la strategia più idonea e difenderti con efficacia per bloccare azioni esecutive, ipoteche, pignoramenti o ulteriori sanzioni.
