Comunicazione Di Irregolarità Per Compensazione Di Credito Chiesto Invece A Rimborso: Difesa Legale

Introduzione

Ogni anno moltissimi contribuenti italiani ricevono una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali. Queste comunicazioni sono emesse ai sensi degli articoli 36‑bis del DPR 600/1973 e 54‑bis del DPR 633/1972 e vengono inviate quando l’Agenzia delle Entrate rileva, “ictu oculi”, scostamenti rispetto ai dati dichiarati: errori di calcolo, detrazioni non spettanti, eccedenze riportate in modo errato o compensazioni di crediti non conformi alla legge . In particolare, con l’inasprimento delle regole sulla compensazione dei crediti d’imposta – introdotte dal D.Lgs. 241/1997 e più volte modificate – sta aumentando il numero di avvisi che contestano l’utilizzo in compensazione di un credito inizialmente chiesto a rimborso. Molti contribuenti ignorano che la trasformazione di un credito da rimborso in compensazione, se non gestita correttamente, può generare irregolarità e sanzioni.

Questo articolo, aggiornato al 17 giugno 2026, spiega cosa succede quando l’Agenzia delle Entrate disconosce la compensazione di un credito chiesto a rimborso, quali sono i termini per reagire, le strategie difensive e gli strumenti alternativi per definire il debito. L’analisi è basata su fonti normative (leggi, decreti legislativi, circolari) e giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Il taglio è divulgativo ma rigoroso, con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche al contribuente/debitore.

Perché è un tema importante?

  • Sanzioni e recuperi pesanti. Utilizzare impropriamente un credito porta a una rideterminazione del debito e all’applicazione di sanzioni fino al 30% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi. Dal 2026 è inoltre preclusa la compensazione quando esistono ruoli erariali superiori a 50.000 euro .
  • Termini brevi e decadenze. Dopo aver ricevuto la comunicazione, il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti o pagare le somme dovute con sanzioni ridotte . Trascorso questo termine l’Agenzia iscrive a ruolo le somme con interessi e sanzioni pieni.
  • Errore frequente. Molti contribuenti richiedono un rimborso dell’IVA o di altre imposte e, in attesa della liquidazione, decidono di utilizzare lo stesso credito in compensazione per pagare altre imposte. Senza un’apposita dichiarazione integrativa e il visto di conformità, questa operazione può essere considerata irregolare .
  • Novità legislative. La Legge 199/2025 ha introdotto dal 1° luglio 2026 il divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 50.000 euro, con eccezioni soltanto per taluni contributi previdenziali . La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre varato la Rottamazione‑quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi che consente di estinguere cartelle e avvisi bonari pagando soltanto capitale e aggio.

Di seguito anticipiamo le principali soluzioni legali che affronteremo:

  1. Analisi tecnica dell’atto. Esaminare se la comunicazione riguarda un vero utilizzo in compensazione o una semplice indicazione del credito nella dichiarazione. La Cassazione ha stabilito che la cartella può recuperare solo il credito effettivamente compensato .
  2. Rettifica in autotutela o dichiarazione integrativa. Se il credito non è stato compensato, si può presentare un’istanza di autotutela o un’integrativa per correggere il quadro della dichiarazione e chiedere il rimborso secondo le regole dell’art. 38‑bis DPR 633/1972.
  3. Impugnazione dell’atto successivo. La comunicazione di irregolarità è un avviso bonario privo di attitudine impositiva ; non è impugnabile da sola, ma eventuali cartelle o atti di recupero derivanti da essa possono essere impugnati entro 60 giorni dinanzi al giudice tributario.
  4. Definizione agevolata e rateizzazione. Se il debito è confermato, è possibile aderire a rottamazioni (come la quater e quinquies) o chiedere una rateizzazione presso l’Agenzia Entrate‑Riscossione.
  5. Procedure di composizione della crisi. Per i debitori sovraindebitati si possono utilizzare strumenti del Codice della crisi (piani del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione).

Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo?

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista riconosciuto a livello nazionale in materia di diritto bancario e tributario. Cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in contenzioso tributario, diritto dell’insolvenza e recupero crediti. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’esperienza combinata in ambito fiscale e concorsuale consente allo Studio di proporre soluzioni integrate: analisi dell’atto, redazione di ricorsi, sospensioni giudiziarie, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro e ristrutturazione del debito.

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1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1 La compensazione dei crediti d’imposta (art. 17 D.Lgs. 241/1997)

L’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 disciplina i versamenti unitari e la compensazione dei crediti d’imposta. In base alla norma i contribuenti effettuano i pagamenti di imposte e contributi con modello F24, potendo compensare debiti e crediti risultanti dalle dichiarazioni. La compensazione è subordinata a limiti e condizioni:

  • Attesa di 10 giorni per crediti IVA superiori a 5.000 euro. I crediti IVA annuali e relativi a imposte sui redditi possono essere compensati solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono. Il fine è permettere all’Agenzia di eseguire preliminari controlli.
  • Visto di conformità per compensazioni oltre 5.000 euro. Per compensare crediti annui superiori a 5.000 euro (IVA, imposte dirette, IRAP, sostituti d’imposta) occorre l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
  • Divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori a 50.000 euro. La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha ridotto da 100.000 a 50.000 euro la soglia di debiti erariali oltre la quale è vietato utilizzare il credito in compensazione . Dal 1° luglio 2026 la compensazione è vietata se l’importo dei carichi affidati all’Agente della riscossione supera tale soglia, salvo che i debiti siano oggetto di rateazione non decaduta. Il divieto non riguarda i contributi previdenziali INPS e i premi INAIL .
  • Esclusione per chi non utilizza i servizi telematici. L’art. 37, comma 49‑bis, del D.L. 223/2006 (come modificato) obbliga a utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni; in assenza, le deleghe F24 sono scartate .
  • Sospensione in caso di ruoli inferiori a 1.500 euro. Resta l’obbligo di non utilizzare la compensazione per ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro (art. 31, comma 1, D.L. 78/2010) .

Questi limiti hanno l’obiettivo di contrastare l’abuso dello strumento della compensazione. Se il contribuente utilizza il credito in compensazione senza rispettare l’attesa dei 10 giorni, senza visto di conformità o in presenza di ruoli oltre soglia, l’Agenzia può emettere comunicazioni di irregolarità e successivi atti di recupero. La Corte di Cassazione (ord. 7154/2025) ha chiarito che utilizzare in compensazione un credito IVA prima del termine di legge costituisce una violazione sostanziale equiparabile all’omesso versamento, mentre l’assenza del visto di conformità integra una violazione formale non sanzionabile . È quindi fondamentale rispettare i requisiti formali e temporali.

1.2 Rimborso dei crediti (art. 38‑bis e 30‑ter DPR 633/1972)

I contribuenti possono chiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche. L’art. 38‑bis del DPR 633/1972 disciplina l’esecuzione dei rimborsi IVA. Fino a 30.000 euro il rimborso è erogato senza garanzie; sopra tale soglia è richiesta una garanzia fideiussoria o assicurativa, salvo ricorrere ai casi di esonero (ad esempio, status di “esportatore abituale”). La Corte di Cassazione ha stabilito che la compensazione è equiparata al pagamento ai fini della deducibilità e del rimborso: l’ordinanza 10436/2025 ha affermato che le somme estinte mediante compensazione costituiscono un mezzo di pagamento e il contribuente ha diritto al rimborso anche quando l’imposta è stata compensata . Tuttavia, chi intende rinunciare al rimborso per evitare la garanzia deve presentare una dichiarazione integrativa e convertire il credito in compensazione, con visto di conformità .

L’art. 30‑ter del DPR 633/1972, introdotto nel 2019, consente di chiedere il rimborso del credito IVA “anomalo” (ossia non detratto nelle liquidazioni periodiche) tramite un’istanza da presentare entro due anni dal momento in cui il diritto può essere esercitato. La risposta dell’Agenzia delle Entrate del 2026 ha precisato che i contribuenti devono utilizzare l’istanza di rimborso anomalo per recuperare l’IVA non detratta e non una dichiarazione integrativa .

1.3 Controlli automatizzati e comunicazioni di irregolarità (artt. 36‑bis e 54‑bis)

Le comunicazioni di irregolarità derivano dai controlli automatizzati previsti dagli articoli 36‑bis del DPR 600/1973 e 54‑bis del DPR 633/1972. Le norme stabiliscono che entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo l’Agenzia delle Entrate procede, mediante sistemi informatici, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché dei rimborsi spettanti . L’obiettivo è correggere errori materiali, calcoli, eccedenze riportate, detrazioni o deduzioni non spettanti e controllare la tempestività dei versamenti .

Il procedimento prevede:

  1. Liquidazione automatizzata. I software dell’Amministrazione verificano i dati dichiarati, calcolano le imposte dovute e controllano eventuali rimborsi. Se emergono scostamenti, si riducono le eccedenze, i crediti d’imposta o le detrazioni, sempre sulla base dei dati desunti dalla dichiarazione.
  2. Invio della comunicazione. Se dalla liquidazione risulta una differenza a sfavore del contribuente, l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità con l’indicazione dell’imposta, della sanzione (ridotta a un terzo) e degli interessi. La comunicazione non è un atto definitivo: ha natura informativa e invita il contribuente a fornire chiarimenti o a pagare .
  3. Termini per rispondere. La norma prevede che il contribuente possa pagare o produrre chiarimenti entro 30 giorni (60 giorni per i periodi d’imposta fino al 2023, a seguito delle modifiche introdotte dalle manovre emergenziali) . Il pagamento entro questo termine comporta una sanzione ridotta al 3% (un terzo di quella ordinaria).
  4. Iscrizione a ruolo. Se il contribuente non risponde o non paga, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute, applicando la sanzione piena. La cartella di pagamento successiva assume natura di atto impositivo e può essere impugnata.

È importante sottolineare che la comunicazione non è autonomamente impugnabile perché non produce effetti lesivi immediati . Tuttavia, se il contribuente riceve un atto di recupero (cartella, avviso di accertamento) che si fonda sulla comunicazione, può far valere le eccezioni relative all’irregolarità dell’operazione originaria.

1.4 Jurisprudenza recente (Cassazione 2024‑2026)

La giurisprudenza degli ultimi anni ha affinato i confini tra utilizzo del credito, richiesta di rimborso e corretta compensazione. Alcune pronunce fondamentali:

1.4.1 Cass. ord. 30320/2025 – Recupero solo del credito effettivamente compensato

La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può recuperare solo i crediti effettivamente utilizzati in compensazione o detrazione e non quelli semplicemente indicati nella dichiarazione . Nel caso esaminato la società aveva chiesto un rimborso per un credito IVA e poi lo aveva indicato in compensazione in una dichiarazione integrativa. L’Agenzia aveva emesso un avviso bonario che riduceva il credito; seguiva una cartella di pagamento. La Cassazione ha stabilito che, se il credito non è stato ancora compensato, non sussiste un danno per l’erario e non può essere iscritta a ruolo alcuna somma. Questo principio tutela i contribuenti che dichiarano un credito e poi lo “portano a nuovo” senza utilizzarlo.

1.4.2 Cass. ord. 10732/2025 – Avviso bonario come diniego parziale di rimborso

Con l’ordinanza 10732/2025 la Suprema Corte ha affermato che, se la comunicazione di irregolarità riconosce solo una parte del credito richiesto a rimborso, essa costituisce un implicito diniego di rimborso per la parte residua, impugnabile nei termini dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992 . Nel caso analizzato, una società aveva chiesto il rimborso di un credito d’imposta (agevolazione ambientale). La comunicazione di irregolarità riduceva l’importo. La Cassazione ha precisato che l’atto costituisce un provvedimento di diniego espresso e deve essere impugnato entro il termine perentorio; non è possibile presentare una nuova istanza di rimborso dopo che l’Amministrazione ha ridotto il credito.

1.4.3 Cass. ord. 7154/2025 – Violazioni sostanziali e formali nella compensazione

L’ordinanza n. 7154/2025 si è pronunciata sul tema dell’utilizzo anticipato del credito IVA in compensazione e sull’obbligo di visto di conformità. La Corte ha distinto fra:

  • Violazioni sostanziali: utilizzare il credito prima della scadenza prevista dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997 integra una violazione sostanziale assimilabile all’omesso versamento, con applicazione di sanzioni .
  • Violazioni formali: l’omessa apposizione del visto di conformità (quando richiesto) costituisce violazione formale non sanzionabile, poiché non comporta un danno per l’erario .

Questo principio è importante quando un credito chiesto a rimborso viene successivamente utilizzato in compensazione: se il contribuente rispetta il termine e appone il visto, l’operazione è legittima. Diversamente, l’Agenzia può contestare l’irregolarità.

1.4.4 Cass. ord. 17850/2025 – Prova del credito chiesto a rimborso

Con l’ordinanza n. 17850/2025 la Cassazione ha cassato con rinvio una sentenza che aveva annullato l’iscrizione a ruolo di un credito IVA chiesto a rimborso e poi indicato in compensazione. La Corte ha richiamato il principio di neutralità dell’IVA, riconosciuto dalle Sezioni Unite nel 2016, secondo cui il giudice deve riconoscere l’eccedenza anche se non è stata presentata la dichiarazione annuale dell’anno di maturazione, purché il contribuente dimostri di aver rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione . Di conseguenza, chi chiede il rimborso deve fornire la prova sia dell’osservanza dei requisiti sostanziali (fatture di acquisto, assoggettamento ad IVA) sia dell’esistenza e consistenza del credito . In mancanza di prova la richiesta di rimborso è rigettata.

1.4.5 Ulteriore giurisprudenza sugli avvisi bonari e controlli automatizzati

Oltre alle pronunce citate, la giurisprudenza recente ha riaffermato che il controllo automatizzato può correggere solo errori “cartolari” evidenti, mentre quando è necessaria una valutazione giuridica o istruttoria l’Ufficio deve emettere un avviso di accertamento. La Cassazione (ord. 9759/2024 e successive) ha ribadito che l’Amministrazione può utilizzare il controllo automatizzato solo per errori materiali, non per questioni interpretative. Ciò significa che se il disconoscimento del credito richiede un accertamento complesso (ad esempio verifica di fatture o dell’effettiva esistenza del credito), la comunicazione di irregolarità è illegittima e deve essere impugnata.

2. Procedura dopo la comunicazione di irregolarità

Ricevere una comunicazione di irregolarità per compensazione indebita è un momento delicato. Di seguito si presenta una guida operativa passo‑passo dal punto di vista del contribuente/debitore.

2.1 Verifica del contenuto dell’avviso

  1. Identificare l’anno d’imposta. Verificare a quale periodo si riferisce la comunicazione; i crediti possono riguardare dichiarazioni presentate anche in anni precedenti.
  2. Capire l’oggetto della contestazione. La comunicazione di irregolarità contiene la motivazione (ad esempio “credito chiesto a rimborso e utilizzato in compensazione”, “mancanza di visto di conformità” o “dichiarazione omessa”). Leggere attentamente la sezione di calcolo: vengono indicati l’importo del credito disconosciuto, la sanzione ridotta e gli interessi.
  3. Controllare se il credito è stato effettivamente compensato. Molti avvisi vengono emessi perché il contribuente ha indicato in dichiarazione l’intenzione di compensare un credito (ad esempio riporto nel quadro RX IVA) senza averlo ancora utilizzato. Come ha precisato la Cassazione , il recupero è legittimo solo per i crediti effettivamente utilizzati; se l’avviso riguarda un credito mai utilizzato si può chiedere l’annullamento.
  4. Verificare i requisiti formali. Se la compensazione supera 5.000 euro verificare che sia stato apposto il visto di conformità e che sia trascorso il termine di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Controllare inoltre che la compensazione non sia stata effettuata in presenza di ruoli superiori a 50.000 euro (divieto dal 1° luglio 2026 ).

2.2 Richiesta di chiarimenti o correzioni

Il contribuente può reagire in due modi principali:

  1. Pagamento con sanzione ridotta. Se l’irregolarità è fondata e non si intende contestare, si può pagare l’importo dovuto entro 30 giorni (o 60 per gli anni fino al 2023) dalla data di ricezione. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando i codici tributo indicati nella comunicazione. La sanzione è ridotta a un terzo.
  2. Presentazione di chiarimenti e richiesta di autotutela. Se l’avviso contiene errori (ad esempio il credito non è stato utilizzato o la compensazione era corretta), il contribuente può inviare all’Ufficio una memoria spiegando i motivi e allegando i documenti (estratti F24, dichiarazioni, fatture). La richiesta di autotutela può portare all’annullamento totale o parziale della comunicazione. È opportuno inviare la richiesta via PEC con ricevuta di consegna.
  3. Dichiarazione integrativa. In alcuni casi conviene presentare una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art. 2 DPR 322/1998) per correggere l’indicazione del credito. Ad esempio, se il credito era stato chiesto a rimborso e si decide di utilizzarlo in compensazione si deve presentare una integrativa con visto di conformità .

2.3 Cosa succede se non si interviene?

Se entro 30 giorni il contribuente non paga né invia chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo delle somme. In tal caso:

  • Viene emessa una cartella di pagamento o un avviso di addebito INPS con sanzioni intere e interessi. La cartella ha natura di atto impositivo; può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.
  • Dalla notifica decorre la decadenza per impugnare. Se non si presenta ricorso, la cartella diventa definitiva e l’Agente della riscossione potrà procedere con fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti.
  • Il debito può essere inserito in definizione agevolata (rottamazione) o rateizzato. Tuttavia, la sanzione sarà più elevata rispetto all’avviso bonario.

2.4 Preservare le prove

È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa al credito: fatture, registri IVA, dichiarazioni, modelli F24, ricevute di presentazione telematica, visti di conformità, istanze di rimborso e risposte dell’Agenzia. In giudizio, l’onere di provare la sussistenza e l’esistenza del credito spetta al contribuente .

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione della comunicazione e dell’atto successivo

Come evidenziato, la comunicazione di irregolarità non è impugnabile. Tuttavia, costituisce la base di eventuali atti di recupero. Le difese possibili sono:

  1. Insussistenza del presupposto. Dimostrare che il credito non è stato compensato ma solo indicato (Cass. 30320/2025 ). In tal caso la cartella è illegittima.
  2. Falsità o inesattezza dei dati. Allegare documenti che provano la correttezza della compensazione (ad esempio rispetto del termine, visto di conformità, inesistenza di ruoli preclusivi). Ricordare che gli errori di calcolo dell’Amministrazione sono frequenti perché i controlli automatizzati non sono verificati da funzionari .
  3. Violazione del contraddittorio. Qualora l’Ufficio riduca il credito per valutazioni giuridiche (es. incertezza sulla spettanza dell’IVA) è necessario un avviso di accertamento motivato. L’utilizzo del controllo automatizzato oltre i limiti di legge è censurabile.
  4. Ristoro del credito con prova documentale. In sede contenziosa il contribuente deve dimostrare la spettanza del credito fornendo prove documentali di acquisti imponibili ed esistenza del credito . In mancanza, la Corte potrà rigettare il ricorso.
  5. Vizi formali della cartella. Se la cartella non indica la natura del tributo, l’anno di riferimento o è priva della relazione di notifica, può essere annullata.
  6. Compensazione legittima per compensazioni verticali. Se il credito è stato compensato con imposte della stessa natura (compensazione interna) e non incide sui versamenti all’erario, l’irregolarità può essere insussistente.

È consigliabile farsi assistere sin da subito da un avvocato esperto in diritto tributario per individuare la strategia. L’avv. Monardo e il suo team procedono a un’analisi preliminare dei documenti, valutando se presentare un’istanza di autotutela, un ricorso alla commissione tributaria o chiedere la sospensione dell’esecuzione.

3.2 Soluzione mediante dichiarazione integrativa e conversione del credito

Spesso la comunicazione nasce perché il contribuente ha chiesto un rimborso e successivamente ha utilizzato il credito in compensazione. In tali casi si può procedere a:

  1. Presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 DPR 322/1998 per correggere la richiesta di rimborso e indicare che si intende utilizzare il credito in compensazione. L’integrativa deve essere presentata entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo). Se l’integrativa è a favore del contribuente, può essere presentata anche oltre l’anno seguente per correggere errori che hanno comportato maggiori imposte . Per utilizzare immediatamente il credito bisogna apporre il visto di conformità.
  2. Rinunciare alla richiesta di rimborso. L’Agenzia, in risposta a un interpello (n. 217/2023), ha chiarito che il contribuente può revocare la richiesta di rimborso in modo da non dover prestare la garanzia prevista dall’art. 38‑bis; in tal caso, tramite integrativa, si trasforma il credito da rimborso a compensazione .
  3. Istanza di rimborso anomalo (art. 30‑ter) se il credito deriva da IVA non detratta. Occorre presentare un’istanza entro due anni dal pagamento .

3.3 Definizione agevolata (rottamazione) e rateizzazione

Se il contribuente ammette l’irregolarità o non riesce a dimostrare la legittimità della compensazione, può definire il debito mediante gli strumenti di pace fiscale previsti dalla normativa vigente.

3.3.1 Rottamazione‑quater (Legge di Bilancio 2023)

La rottamazione‑quater riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Chi ha aderito deve pagare in quattro rate annuali: per il 2026 le scadenze sono 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre . È prevista una tolleranza di cinque giorni; decorso questo periodo si decade dal beneficio .

3.3.2 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)

La Legge 199/2025 ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, applicabile ai carichi affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, compresi i debiti derivanti da controlli automatizzati ex art. 36‑bis e 54‑bis. Le domande dovevano essere presentate telematicamente entro il 30 aprile 2026. Per i debitori ammessi, l’AdER invia entro il 30 giugno 2026 una comunicazione con il piano di pagamento; la prima rata o la soluzione unica scade il 31 luglio 2026 e successive rate bimestrali fino a 54 rate possono essere scelte. Non è prevista alcuna tolleranza di cinque giorni, quindi il pagamento deve avvenire puntualmente . La definizione consente di estinguere il debito pagando solo il capitale e l’aggio; sanzioni e interessi di mora sono stralciati. Chi non rispetta i pagamenti decadrà e i versamenti eseguiti saranno considerati acconti.

3.3.3 Altre definizioni agevolate e rateizzazione ordinaria

Oltre alle rottamazioni, restano operative misure come il saldo e stralcio (per i contribuenti in difficoltà economica con ISEE basso) e la rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973. La rateizzazione consente di dilazionare i debiti fino a 72 rate mensili; in caso di importi elevati può essere concessa una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate. Per importi fino a 120.000 euro l’accoglimento è automatico, mentre per somme superiori occorre dimostrare temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

3.4 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Quando il contribuente è sovraindebitato – ovvero non riesce a far fronte a tutte le obbligazioni – può accedere agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalla Legge 3/2012. Le recenti modifiche (D.Lgs. 136/2024) hanno ampliato l’accesso a queste procedure, consentendo moratorie fino a 2 anni sui debiti privilegiati e un maggior margine di flessibilità. Le principali procedure sono:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore). Rivolta a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali estranei all’attività d’impresa; consente di proporre un piano di pagamento sostenibile che può prevedere falcidie, dilazioni e moratorie. Il giudice omologa il piano se i creditori ricevono un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione e se il debitore è meritevole.
  2. Concordato minore. Destinato a piccoli imprenditori, professionisti e imprese agricole non soggetti a liquidazione giudiziale. Prevede un accordo con i creditori omologato dal tribunale, con possibili falcidie.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato. Sostituisce la liquidazione del patrimonio; prevede la vendita dei beni con esdebitazione al termine. La durata massima della liquidazione è stata ridotta a 3 anni; in presenza di patrimonio modesto, la procedura può chiudersi in tempi più brevi.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente. Rivolta a chi non possiede beni sufficienti a soddisfare i creditori; consente di ottenere la cancellazione dei debiti residuali dopo la liquidazione.

L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nella predisposizione del piano e nella trattativa con i creditori, compresi l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione.

4. Strumenti alternativi e soluzioni speciali

Oltre alle difese giurisdizionali, esistono vari strumenti per regolarizzare la posizione fiscale.

4.1 Ravvedimento operoso

Se il contribuente si accorge autonomamente di avere utilizzato il credito in modo errato, può avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997: versando spontaneamente l’imposta non pagata, gli interessi e una sanzione ridotta (dal 1/15 al 1/5 a seconda del ritardo) si evita l’applicazione delle sanzioni piene. Dopo la notifica della comunicazione di irregolarità, il ravvedimento non è più possibile ma è possibile pagare l’avviso bonario con sanzione ridotta a un terzo.

4.2 Compensazioni “verticali” e rimborsi prioritari

Le compensazioni tra crediti e debiti della stessa imposta (ad esempio riporto di IVA a nuovo per compensare IVA dovuta) sono più semplici e non soggette ai limiti dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997. In molti casi, se si desidera anticipare l’utilizzo del credito senza rischi, è preferibile optare per compensazioni verticali. Per i rimborsi, esistono procedure “prioritarie”: ad esempio, gli esportatori abituali possono chiedere l’erogazione del rimborso IVA senza garanzia presentando un’istanza con il visto di conformità.

4.3 Istanza di sospensione e rateizzazione in sede contenziosa

Quando si propone ricorso contro l’atto di recupero, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora. In alternativa, se si decide di pagare, si può chiedere una rateizzazione del debito anche dopo la notifica della cartella: l’Agente della riscossione concede di regola una dilazione fino a 72 rate (120 in casi straordinari), a condizione che il contribuente non sia decaduto da precedenti piani di rateazione.

4.4 Transazione fiscale e accordo ex art. 182‑ter L.F.

Nell’ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo o transazione fiscale ex art. 182‑ter L.F., ora trasfuso nel CCII), il debitore può proporre all’Erario un pagamento parziale dei tributi. Il tribunale omologa l’accordo se il trattamento del Fisco non è deteriore rispetto a quello degli altri creditori. Tale strumento richiede un piano di risanamento e un attestatore indipendente.

4.5 Piani di rientro extragiudiziali

In alcuni casi l’avv. Monardo e il suo team possono negoziare direttamente con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione per concordare un piano di rientro personalizzato, soprattutto quando il debito è formato da più cartelle e avvisi. Si tratta di accordi stragiudiziali che tengono conto della situazione economica del contribuente e possono prevedere la rinuncia a impugnare in cambio di dilazioni e sconti.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  • Utilizzare il credito prima del termine. Effettuare una compensazione nei primi 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione o prima di depositare il modello comporta una violazione sostanziale e può essere sanzionato .
  • Non apporre il visto di conformità. Per compensazioni superiori a 5.000 euro occorre sempre il visto; la sua omissione è una violazione formale ma può portare a scarti e comunicazioni di irregolarità.
  • Compensare in presenza di ruoli oltre i limiti. Dal 1° luglio 2026 chi ha debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro non può compensare crediti, salvo sanare o rateizzare tali debiti .
  • Dimenticare la tracciabilità. Tutte le compensazioni devono avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; l’utilizzo del modello F24 cartaceo comporta lo scarto della delega .
  • Confondere “indicazione” con “utilizzo”. Inserire in dichiarazione l’intenzione di compensare non equivale a utilizzare il credito; tuttavia, se si procede alla compensazione senza presentare l’integrativa, l’Agenzia può considerare l’operazione irregolare.
  • Non rispondere all’avviso bonario. Ignorare la comunicazione comporta l’iscrizione a ruolo delle somme; è preferibile presentare subito un’istanza di autotutela o pagare con sanzione ridotta.

5.2 Consigli pratici

  • Tenere sempre la contabilità aggiornata e verificare periodicamente la posizione presso l’Agente della riscossione (verificare ruoli, dilazioni, sospensioni). I ruoli scaduti possono precludere la compensazione.
  • Rivolgersi a un professionista per l’apposizione del visto di conformità e per la predisposizione delle dichiarazioni integrative. L’avv. Monardo collabora con commercialisti che effettuano il visto.
  • Conservare documenti e ricevute: la prova del credito spetta al contribuente. È utile archiviare in digitale i modelli F24, le ricevute di presentazione, le fatture d’acquisto e i verbali dell’Agenzia delle Entrate.
  • Programmare i pagamenti della rottamazione: per la rottamazione‑quinquies non è prevista tolleranza; predisporre un mandato SDD può evitare ritardi .
  • Valutare le procedure di sovraindebitamento: se i debiti sono insostenibili, considerare un piano del consumatore o un concordato minore. È necessario agire per tempo, prima che le azioni esecutive compromettano la solvibilità.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si propongono alcune tabelle sintetiche con i punti chiave.

Tabella 1 – Principali riferimenti normativi

NormaOggettoPunti essenziali
Art. 17 D.Lgs. 241/1997Compensazione crediti d’impostaConsente la compensazione di crediti e debiti con modello F24; richiede vista di conformità sopra 5.000 €; attesa di 10 giorni per crediti IVA; divieto di compensazione per ruoli erariali oltre 50.000 € dal 1° luglio 2026
Art. 38‑bis DPR 633/1972Rimborso IVAStabilisce modalità e garanzie per il rimborso; esonero fino a 30.000 €, garanzia sopra soglia; possibilità di utilizzare la compensazione come pagamento
Art. 30‑ter DPR 633/1972Istanza di rimborso anomaloConsente di recuperare IVA non detratta tramite istanza entro 2 anni
Art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972Controllo automatizzatoPrevedono la liquidazione automatica delle imposte e l’invio di comunicazioni di irregolarità; la comunicazione non è impugnabile e invita a pagare o fornire chiarimenti
Art. 36‑ter DPR 600/1973Controllo formaleConsente di escludere detrazioni e deduzioni non spettanti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione
Legge 199/2025Legge di Bilancio 2026Riduce a 50.000 € la soglia di ruoli che impedisce la compensazione ; istituisce la Rottamazione‑quinquies

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

EventoTerminiNote
Presentazione istanza di Rottamazione‑quinquiesFino al 30 aprile 2026Scaduta; era necessario presentare la domanda per i carichi 2000‑2023
Invio comunicazione AdER su Rottamazione‑quinquiesEntro 30 giugno 2026AdER invia piano di pagamento con moduli
Prima rata/soluzione unica Rottamazione‑quinquies31 luglio 2026Nessuna tolleranza di 5 giorni
Presentazione dichiarazione integrativa per modificare il rimborsoEntro i termini di decadenza (5° anno successivo)Per utilizzare il credito in compensazione serve visto di conformità
Pagamento dell’avviso bonarioEntro 30 giorni (60 per periodi 2023)Sanzione ridotta a un terzo
Impugnazione della cartellaEntro 60 giorni dalla notificaCartella derivante dal controllo automatizzato

Tabella 3 – Possibili strumenti difensivi e soluzioni

StrumentoQuando utilizzarloVantaggi
AutotutelaQuando l’avviso bonario contiene errori evidenti (credito non utilizzato, calcoli errati)Può portare all’annullamento totale/parziale senza costi; non interrompe i termini per impugnare
Dichiarazione integrativaQuando si vuole correggere la richiesta di rimborso o rettificare l’indicazione del creditoPermette di trasformare il credito da rimborso a compensazione; richiede visto di conformità e può generare immediate disponibilità
Ricorso giudizialeQuando l’Agenzia emette cartella di pagamento basata sull’avviso bonarioConsente di contestare la legittimità dell’atto; onere probatorio a carico del contribuente; tempi più lunghi
Rottamazione‑quinquiesPer carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, domande presentate entro aprile 2026Sconto totale di sanzioni e interessi; pagamento a rate fino a 9 anni
Piano del consumatore / Concordato minoreQuando il contribuente è sovraindebitato e non può pagare i debiti fiscaliSospensione delle azioni esecutive, falcidia dei debiti e possibile esdebitazione

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una comunicazione di irregolarità?
    È un avviso bonario inviato dall’Agenzia delle Entrate dopo il controllo automatizzato delle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 54‑bis). Contiene le differenze riscontrate, le sanzioni ridotte e invita a pagare o fornire chiarimenti .
  2. La comunicazione è impugnabile?
    No. La comunicazione non è un atto impositivo; è solo informativa. Può essere impugnata solo la cartella o l’avviso di addebito successivo.
  3. Cosa fare se nella comunicazione viene contestata la compensazione di un credito chiesto a rimborso?
    Verificare se il credito è stato effettivamente utilizzato. Se non è stato compensato, presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento. Se è stato utilizzato, valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa con visto di conformità o, se necessario, accedere alla definizione agevolata.
  4. Si può usare in compensazione un credito per il quale si è chiesto il rimborso?
    Sì, ma occorre presentare una dichiarazione integrativa e apporre il visto di conformità se l’importo supera 5.000 euro. In caso contrario, l’Agenzia può contestare la compensazione .
  5. Quali sono le sanzioni per la compensazione indebita?
    La sanzione per l’omesso versamento è pari al 30% dell’imposta. Pagando l’avviso bonario entro 30 giorni la sanzione è ridotta al 10% (un terzo). Se il credito è inesistente, la sanzione può arrivare al 100% o al 200% in caso di frode.
  6. Cosa succede se non si paga l’avviso bonario?
    L’Agenzia iscrive a ruolo l’importo dovuto con sanzione piena e invia una cartella di pagamento, che può essere impugnata entro 60 giorni.
  7. È possibile richiedere la rateizzazione dell’avviso bonario?
    No. L’avviso bonario deve essere pagato in un’unica soluzione. La rateizzazione è possibile solo dopo l’iscrizione a ruolo (cartella). Tuttavia, pagando in ritardo si perde la riduzione della sanzione.
  8. È vero che dal 2026 non si possono più compensare crediti se si hanno ruoli superiori a 50.000 euro?
    Sì. La Legge 199/2025 ha ridotto la soglia da 100.000 a 50.000 euro a partire dal 1° luglio 2026 . Il divieto non opera per i contributi previdenziali e per i ruoli oggetto di rateazione non decaduta.
  9. Cosa si intende per credito “anomalo” e come si recupera?
    È un credito IVA non detratto in dichiarazione periodica. Si recupera con un’istanza di rimborso anomalo ai sensi dell’art. 30‑ter DPR 633/1972 entro due anni dal momento in cui il diritto è sorto .
  10. L’avviso bonario può essere considerato un diniego di rimborso?
    Sì, secondo l’ordinanza 10732/2025, se l’Agenzia riconosce solo parte del credito richiesto a rimborso, la comunicazione vale come diniego per la parte restante e deve essere impugnata .
  11. Come dimostrare la sussistenza del credito in giudizio?
    Occorre produrre la documentazione contabile (fatture, registri IVA, dichiarazioni periodiche), provare che gli acquisti erano assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili e dimostrare l’esistenza del credito . In mancanza, il credito può essere disconosciuto.
  12. Se l’Agenzia commette un errore nel controllo automatizzato, come posso tutelarmi?
    Inviare una richiesta di autotutela documentando l’errore e, se l’Agenzia non risponde o rigetta, impugnare l’atto successivo. La giurisprudenza ritiene illegittimo il recupero di crediti basato su valutazioni giuridiche mediante controllo automatizzato.
  13. La compensazione con F24 a saldo zero è sicura?
    Sì, purché siano rispettate le regole (visto di conformità, attesa di 10 giorni, assenza di ruoli oltre 50.000 €). Occorre inviare l’F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia; l’utilizzo di modelli cartacei comporta lo scarto .
  14. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se ho ricevuto un avviso bonario?
    Sì, se la comunicazione riguarda carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Dovevi presentare la domanda entro il 30 aprile 2026. Se l’hai presentata, riceverai entro il 30 giugno 2026 i moduli di pagamento; dovrai versare la prima rata entro il 31 luglio 2026.
  15. Quali sono le novità del correttivo 2024 sul sovraindebitamento?
    Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto maggiore flessibilità: moratorie fino a 2 anni sui debiti privilegiati, diritto di reclamo contro le decisioni del giudice e ampliamento dei soggetti ammessi. Ha inoltre stabilito che il debitore deve presentare fin dall’inizio un piano completo e meritevole.
  16. Chi può presentare una procedura di sovraindebitamento?
    Possono accedere i consumatori, i lavoratori autonomi, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli e le start‑up innovative non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Anche i soci di società di persone possono accedere come consumatori per i debiti personali.
  17. Quanto dura una liquidazione controllata?
    La durata massima è di 3 anni, ma può essere più breve se il patrimonio è limitato.
  18. Posso ottenere l’esdebitazione immediata se non ho beni?
    Sì, la procedura di esdebitazione del debitore incapiente consente di liberarsi dai debiti residui se non si possiedono beni sufficienti. Occorre dimostrare la meritevolezza e l’insolvenza.
  19. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione‑quinquies?
    Si decade dal beneficio; i versamenti effettuati sono considerati acconti e l’Agente della riscossione può riprendere le procedure esecutive.
  20. Posso presentare un’altra domanda di rottamazione se decado?
    Attualmente non è prevista una nuova rottamazione per i carichi 2023; se decadi dalla quinquies dovrai saldare il debito residuo o chiedere la rateizzazione ordinaria.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto delle comunicazioni di irregolarità e le possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici.

8.1 Caso A: credito IVA chiesto a rimborso e compensato senza integrativa

Fatti: La società Alfa, nel modello IVA 2025, dichiara un’eccedenza di imposta di 20.000 €, chiede il rimborso e barrà l’apposita casella per la richiesta di rimborso. In attesa dell’erogazione, dopo 2 mesi la società utilizza 15.000 € di questo credito per compensare l’IRAP con modello F24. Non è presentata alcuna dichiarazione integrativa né viene apposto il visto di conformità.

Evento: Nel gennaio 2026 la società riceve una comunicazione di irregolarità che disconosce la compensazione per 15.000 €, calcolando una maggiore imposta IRAP di 15.000 €, sanzione del 10% (1.500 €) se pagata entro 30 giorni e interessi.

Analisi:

  1. La società ha utilizzato il credito prima di ricevere il rimborso e senza presentare integrativa con visto di conformità. Si tratta di una violazione sostanziale: la compensazione è illegittima .
  2. La comunicazione è corretta; la società può pagare entro 30 giorni con sanzione ridotta del 10%. La sanzione totale sarebbe stata 30% se si arrivasse alla cartella.
  3. In alternativa può presentare una dichiarazione integrativa a favore, rinunciare al rimborso e indicare correttamente la compensazione. Tuttavia, la violazione resta e le sanzioni potrebbero essere confermate.
  4. La società valuterà se accedere alla rottamazione‑quinquies (se il carico rientra nel periodo ammissibile) per pagare solo il capitale in 9 anni.

Risultato: Pagare l’avviso bonario conviene, perché la sanzione è ridotta. Non è opportuno ignorarlo: la cartella successiva comporterebbe sanzione piena e interessi maggiori.

8.2 Caso B: credito non utilizzato ma indicato nella dichiarazione

Fatti: Il contribuente Beta presenta il modello 730/2025 con un credito IRPEF di 3.000 € e seleziona la compensazione orizzontale. Tuttavia non effettua alcun F24 compensativo nei mesi successivi. Nel marzo 2026 riceve una comunicazione che riduce il credito a 1.500 € per “compensazione non spettante”.

Analisi:

  1. Secondo la Cassazione , l’Agenzia può recuperare solo i crediti effettivamente compensati. Qui la compensazione non è avvenuta; la mera indicazione in dichiarazione non genera danno erariale.
  2. Il contribuente dovrebbe inviare un’istanza di autotutela dimostrando, con estratti F24, di non aver mai utilizzato il credito. La comunicazione dovrebbe essere annullata.
  3. Se l’Agenzia persiste e emette cartella, si potrà impugnare contestando l’inesistenza dell’utilizzo.

Risultato: Il contribuente non deve pagare; deve fornire prova della mancata compensazione e, se necessario, impugnare la cartella.

8.3 Caso C: compensazione oltre la soglia di ruoli

Fatti: Il contribuente Gamma ha un debito erariale iscritto a ruolo per 60.000 €, rateizzato ma con rate scadute non pagate. Nel settembre 2026 compensa un credito IVA di 8.000 € con IRPEF. In ottobre riceve una comunicazione di irregolarità che disconosce la compensazione.

Analisi:

  1. Dal 1° luglio 2026 la compensazione è vietata se i ruoli erariali scaduti superano 50.000 € . Poiché le rate scadute non sono state pagate, il debito non è considerato rateizzato.
  2. La compensazione è illegittima; la comunicazione è corretta. Il contribuente può regolarizzare il debito pagando l’avviso bonario oppure aderire alla rottamazione‑quinquies (se disponibile) per estinguere i ruoli e consentire future compensazioni.
  3. In alternativa può chiedere la rateizzazione e pagare la sanzione; la compensazione potrà essere utilizzata dopo la regolarizzazione.

Risultato: Per evitare sanzioni, il contribuente deve pagare l’avviso bonario o definire il debito tramite rottamazione/rateizzazione; l’importo compensato non può essere utilizzato fino alla regolarizzazione del ruolo.

9. Conclusione

Le comunicazioni di irregolarità per compensazione di crediti richiesti a rimborso sono divenute sempre più frequenti dopo l’inasprimento delle regole sulla compensazione. La normativa impone limiti stringenti (visto di conformità, attese, divieto con ruoli oltre 50.000 €) e la giurisprudenza richiede la prova dell’effettiva esistenza e utilizzo del credito. Ignorare l’avviso bonario può portare a sanzioni elevate, iscrizioni a ruolo e azioni esecutive.

È possibile difendersi: analizzare se il credito è stato effettivamente compensato; presentare istanza di autotutela; correggere la dichiarazione con integrativa; impugnare la cartella invocando la giurisprudenza (solo i crediti utilizzati possono essere recuperati ); aderire a definizioni agevolate come la rottamazione‑quinquies; o, nei casi più gravi, ricorrere alle procedure di sovraindebitamento.

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