Comunicazione Di Irregolarità Per Versamento Del Saldo Irpef Inferiore A Quello Dichiarato: Difesa Legale

Introduzione

Il saldo IRPEF rappresenta la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quanto è già stato versato sotto forma di acconti.

In Italia il sistema fiscale prevede che, dopo la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate liquidi automaticamente i dati dichiarati e invii al contribuente una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) quando riscontra omissioni o versamenti minori rispetto a quanto dichiarato. Questa comunicazione può riguardare il saldo IRPEF non versato, errori materiali o la mancanza di documentazione a supporto di detrazioni e crediti. Ricevere un avviso di irregolarità è un momento delicato perché, se non gestito correttamente e tempestivamente, può sfociare nell’iscrizione a ruolo e nel successivo invio della cartella di pagamento con sanzioni e interessi più elevati. L’importanza di agire subito è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto nulla la cartella esattoriale se emessa senza il preventivo avviso bonario nei casi di controllo automatico o formale .

Negli ultimi anni il legislatore ha modificato i termini per rispondere a tali comunicazioni, portandoli da 30 a 60 giorni con il D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108, applicabile alle comunicazioni emesse dal 1° gennaio 2025.

Anche la misura delle sanzioni e le possibilità di rateazione sono cambiate a più riprese. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, richiede sempre più spesso che il contribuente interloquisca telematicamente (tramite il servizio Civis) per fornire i chiarimenti necessari. Tutte queste novità rendono fondamentale rivolgersi a professionisti competenti per analizzare l’atto, valutare gli errori e difendersi efficacemente, evitando di pagare somme non dovute o di perdere opportunità di definizione agevolata.

Questo articolo, aggiornato al 16 giugno 2026, fornisce una guida completa e pratica alle comunicazioni di irregolarità relative al versamento del saldo IRPEF inferiore a quello dichiarato. Il taglio è giuridico‐divulgativo e orientato al contribuente, con un’attenzione particolare alle strategie difensive e agli strumenti alternativi oggi disponibili. Nel corso della trattazione faremo riferimento alla normativa italiana (D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 462/1997, Statuto del contribuente, Codice della crisi) e alle più recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione e dei tribunali tributari.

Lo Studio Legale e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario, tributario e procedure di sovraindebitamento. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Questa combinazione di competenze consente allo studio di offrire al contribuente assistenza completa: dalla pre‐analisi dell’atto (per individuare errori, difetti di motivazione o mancanza di contraddittorio) alla redazione di memorie e ricorsi, dalla richiesta di sospensione alle negoziazioni con l’amministrazione finanziaria o l’Agente della Riscossione, fino all’elaborazione di piani di rientro o all’accesso a procedure di sovraindebitamento e esdebitazione. Lo studio vanta una rete di professionisti su tutto il territorio nazionale, in grado di affrontare ogni tipologia di contenzioso tributario ed esattoriale.

Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità perché hai versato un saldo IRPEF inferiore a quanto dichiarato, agisci subito: ogni giorno di ritardo può trasformare un’ordinaria controversia in un procedimento esecutivo con pignoramenti, fermi o ipoteche. Lo Studio Legale dell’Avv. Monardo è a tua disposizione per offrirti una valutazione legale immediata e personalizzata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La struttura dell’IRPEF e la differenza tra saldo e acconto

L’IRPEF è un’imposta progressiva che colpisce il reddito complessivo delle persone fisiche e si applica a diverse categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilato, autonomo, d’impresa, da capitale, da fabbricati ecc.). Ai sensi del TUIR (D.P.R. 917/1986), l’imposta è versata mediante acconti e saldo.

  • Acconti: l’acconto si versa in due rate basate sull’imposta dell’anno precedente (cd. metodo storico). La prima, pari al 40% del totale, e la seconda (o la singola rata se l’acconto è inferiore a 257,52 euro) pari al 60%; il pagamento è dovuto rispettivamente entro il 30 giugno e il 30 novembre dell’anno in corso . È possibile posticipare il pagamento di 30 giorni con una maggiorazione dello 0,40% .
  • Saldo: rappresenta la differenza tra l’IRPEF effettivamente dovuta e l’acconto versato. Il saldo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo (o entro il 30 luglio con lo 0,40% in più) .

Se il contribuente versa un saldo inferiore a quello dichiarato, l’Agenzia delle Entrate può rilevare lo scostamento in sede di controllo automatico e avviare la procedura descritta dagli artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973.

1.2 Il controllo automatico (art. 36‑bis DPR 600/1973)

L’art. 36‑bis del DPR 600/1973 disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. L’Amministrazione finanziaria, tramite procedure informatiche, verifica la correttezza dei dati, dei versamenti effettuati e delle compensazioni dichiarate. Se riscontra differenze tra imposta dichiarata e versata, ovvero errori nella compilazione (ad esempio codici tributo errati o calcoli sbagliati), ne dà comunicazione al contribuente. La norma prevede che:

  • l’esito della liquidazione debba essere comunicato al contribuente, con l’indicazione delle somme dovute, delle sanzioni e degli interessi.
  • il contribuente può fornire chiarimenti o versare entro il termine previsto; dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024, questo termine è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione .
  • la mancata o tardiva comunicazione dell’avviso bonario rende nulla la successiva cartella di pagamento, come ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. n. 6248/2024) .

1.3 Il controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/1973)

L’art. 36‑ter DPR 600/1973 riguarda il controllo formale. In questo caso l’Amministrazione verifica la documentazione a supporto di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Quando mancano documenti o emergono discrepanze, l’ufficio invita il contribuente a fornire chiarimenti e documenti entro 60 giorni . Se, dopo l’esame, risultano imposte dovute, viene inviata una comunicazione con il calcolo di imposta, sanzioni e interessi; anche qui il contribuente ha 60 giorni per pagare o contestare. La Cassazione (ord. n. 7620/2024) ha chiarito che, in assenza di questa comunicazione, la successiva cartella è nulla .

1.4 Il contraddittorio preventivo (art. 6 Statuto del contribuente)

L’art. 6 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) ribadisce che il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere gli atti tributari e di partecipare al procedimento. In particolare:

  • l’Amministrazione, prima di iscrivere a ruolo le somme derivanti da liquidazione automatica o formale, deve inviare un invito al contraddittorio, concedendo al contribuente un termine di almeno 30 giorni (ora 60 giorni) per fornire chiarimenti .
  • questa garanzia non si applica quando non sussistono dubbi e l’accertamento è puramente automatizzato; tuttavia il comma 5‑bis, introdotto nel 2023, prevede la comunicazione semplificata degli esiti negativi, ma non si applica alle liquidazioni ex art. 36‑bis e 54‑bis .

1.5 Sanzioni e riduzioni

Per ogni omesso o insufficiente versamento di imposte è prevista una sanzione proporzionale. Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione base dal 30% al 25% a decorrere dal 1° settembre 2024 . In caso di adesione all’avviso bonario:

  • per i controlli automatici (art. 36‑bis) la sanzione è ridotta a 10% (8,33% dal 1° settembre 2024) ;
  • per i controlli formali (art. 36‑ter) la sanzione è ridotta a 20% (16,67% dal 1° settembre 2024) .

Se il pagamento avviene entro il termine (oggi 60 giorni) il contribuente beneficia della riduzione; altrimenti, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo e applica la sanzione piena del 25%. La Circolare 1/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che la comunicazione è un invito a regolarizzare la propria posizione e non un atto di imposizione . Pagando entro il termine, la sanzione è ridotta a un terzo; se non si aderisce, l’importo è iscritto a ruolo con sanzione piena .

1.6 Rateizzazione delle somme (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997)

Il D.Lgs. 462/1997 regola l’iscrizione a ruolo e la riscossione delle imposte risultanti da controlli automatici e formali. L’art. 3‑bis prevede che il contribuente possa pagare le somme dovute in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo senza prestare garanzia . Le principali regole per la rateizzazione sono:

  • la prima rata va versata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; il termine è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno ;
  • sulle rate successive si applicano interessi del 3,5% annuo calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione ;
  • le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre ;
  • l’inadempimento comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo con sanzioni piene ;
  • se il contribuente decade, può chiedere una nuova dilazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 .

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio online per calcolare le rate e stampare i modelli F24 . Nella tabella 1, in seguito, sono riportati i codici tributo da utilizzare.

1.7 Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione dei diritti del contribuente rispetto alle comunicazioni di irregolarità. Le pronunce più importanti sono:

  1. Cassazione, ord. n. 27724/2023 – La comunicazione di irregolarità è obbligatoria soltanto quando la differenza tra imposta dovuta e versata deriva da incertezze su elementi della dichiarazione. Se l’irregolarità consiste nel semplice omesso pagamento di quanto dichiarato, l’Agenzia può iscrivere a ruolo senza invio dell’avviso bonario .
  2. Cassazione, ord. n. 7620/2024 – L’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale (art. 36‑ter) rende nulla la cartella di pagamento; la comunicazione è indispensabile per garantire il diritto di difesa .
  3. Cassazione, ord. n. 6248/2024 – L’omissione dell’avviso bonario dopo il controllo automatico (art. 36‑bis) determina la nullità della cartella. La comunicazione è un atto presupposto che consente al contribuente di correggere l’errore .
  4. Cassazione, sent. n. 24390/2022 – La comunicazione di irregolarità costituisce un atto autonomamente impugnabile se esprime una pretesa tributaria compiuta. Il contribuente può presentare ricorso anche prima dell’emissione della cartella .
  5. Cassazione, sent. n. 7344/2012 – In questo precedente, la Corte aveva già affermato che la comunicazione di irregolarità è impugnabile quando esprime una pretesa definita .
  6. Tribunale di Brindisi, 29 aprile 2026 – In materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il tribunale ha stabilito che per l’omologazione del piano è sufficiente verificare la fattibilità del programma e la condotta del debitore, riconoscendo l’esdebitazione in base all’impossibilità finanziaria .

Queste pronunce mostrano come la tutela del contribuente sia in continua evoluzione e come l’assenza di contraddittorio o l’omessa comunicazione possano determinare la nullità degli atti successivi. È quindi essenziale verificare sempre il rispetto delle procedure.

2. Procedura dopo la ricezione dell’avviso di irregolarità

Quando si riceve una comunicazione di irregolarità relativa al versamento del saldo IRPEF, è importante seguire una procedura dettagliata per non perdere diritti e per evitare sanzioni maggiori. Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le fasi fondamentali.

2.1 Verifica preliminare della comunicazione

Appena si riceve l’avviso (per posta o via PEC), occorre:

  1. Controllare la data di ricevimento: il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui l’atto viene consegnato. Se l’avviso è stato inviato al professionista intermediario (commercialista o CAF) tramite canale telematico, il contribuente dispone di 90 giorni per pagare o fornire chiarimenti, poiché l’intermediario ha 30 giorni per inoltrare l’avviso al cliente .
  2. Verificare la motivazione: controllare se la comunicazione indica chiaramente le differenze riscontrate (mancati versamenti, errori nei codici tributo, compensazioni non riconosciute) e se si riferisce a un controllo automatizzato (art. 36‑bis) o formale (art. 36‑ter). In mancanza di motivazione la comunicazione potrebbe essere viziata.
  3. Confrontare i versamenti effettuati con quelli risultanti in comunicazione. È frequente che il sistema informatico non rilevi ravvedimenti operosi o pagamenti effettuati con codici tributo errati. Se il contribuente ha versato correttamente ma con codice errato, l’errore può essere corretto con istanza di variazione dei codici tributo.
  4. Verificare eventuali crediti: controllare se esistono crediti d’imposta non utilizzati che potrebbero compensare la somma richiesta. Occorre valutare se la compensazione è possibile e se è stata correttamente indicata in dichiarazione.

2.2 Esame delle irregolarità e raccolta documenti

La comunicazione è spesso accompagnata da un prospetto con il calcolo delle differenze. Con l’assistenza dello studio legale e del commercialista occorre:

  • Richiedere il c.d. cassetto fiscale per verificare pagamenti, accrediti e compensazioni risultanti all’Agenzia delle Entrate.
  • Raccogliere F24 e quietanze: avere a disposizione le ricevute di pagamento consente di dimostrare l’adempimento e correggere eventuali errori informatici.
  • Analizzare le detrazioni/deduzioni oggetto di controllo formale: se il problema è la mancanza di documentazione, occorre recuperare fatture, scontrini, certificazioni (come oneri deducibili o detraibili) per giustificare i benefici dichiarati.
  • Verificare i termini di decadenza: l’Amministrazione deve notificare l’avviso bonario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione per quanto riguarda il controllo automatico . Se la comunicazione arriva dopo, può essere contestata.

2.3 Scelta tra pagamento, rateazione o contestazione

Una volta verificata la fondatezza dell’irregolarità, il contribuente può scegliere tra diverse opzioni:

  1. Pagare integralmente entro 60 giorni. Questa soluzione consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni (10% o 20%) e degli interessi minimi. È consigliabile se l’importo richiesto è effettivamente dovuto e non ci sono motivi per contestare.
  2. Pagare ratealmente. Il pagamento può avvenire in massimo 20 rate trimestrali senza prestare garanzia . La prima rata va pagata entro 60 giorni, mentre sulle rate successive si applicano gli interessi del 3,5% . Il mancato pagamento anche di una sola rata (oltre la tolleranza di pagamento entro la rata successiva con sanzione) comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo .
  3. Presentare chiarimenti o documenti tramite il servizio telematico Civis o presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. È possibile dimostrare che i versamenti sono stati effettuati o che le detrazioni sono legittime. In tal caso l’Amministrazione può annullare in autotutela l’errata pretesa.
  4. Impugnare l’avviso: se la comunicazione contiene una pretesa tributaria compiuta (importo certo, non suscettibile di modifica), è ammessa l’impugnazione immediata davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione Tributaria). In tal caso il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica . La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di impugnare anche la comunicazione per vizi propri, ad esempio difetto di motivazione o di contraddittorio.
  5. Non fare nulla. Questa opzione è altamente sconsigliata: decorso il termine di 60 giorni, l’Agenzia iscrive a ruolo l’intero importo con sanzioni piene e avvia la riscossione. La cartella può essere emessa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza della rata non pagata .

2.4 Presentazione di istanza di autotutela

Quando la pretesa è infondata perché l’omissione dipende da errori dell’Agenzia (pagamenti non rilevati, codici tributo errati, scostamenti computati male), conviene presentare un’istanza di autotutela. L’Avv. Monardo, con il supporto dei commercialisti dello studio, può redigere una memoria dettagliata allegando la documentazione che dimostra l’esattezza della dichiarazione o dei pagamenti. L’istanza va presentata all’ufficio che ha emesso la comunicazione o tramite Civis. Se l’Agenzia annulla o corregge l’avviso, decadrà l’obbligo di pagamento o verrà rettificato l’importo dovuto.

2.5 Impugnazione in giudizio

Quando non è possibile risolvere la controversia in via amministrativa, si passa all’impugnazione dinanzi al giudice tributario. Le ipotesi principali sono:

  • Impugnazione diretta dell’avviso: se esso contiene la pretesa tributaria, come riconosciuto dalla Cassazione . L’atto introduttivo è il ricorso tributario, da depositare entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, con contestuale versamento del contributo unificato. È possibile richiedere la sospensione degli effetti dell’atto.
  • Impugnazione della cartella: se il contribuente non impugna l’avviso o l’Agenzia procede direttamente alla cartella di pagamento. La cartella è annullabile se non è preceduta dalla comunicazione di irregolarità nei casi in cui quest’ultima è obbligatoria (controlli formali e automatici), come chiarito dalle ordinanze 6248/2024 e 7620/2024 .

L’Avv. Monardo coordina la difesa in giudizio, predisponendo i motivi di ricorso (violazione di legge, difetto di motivazione, mancato contraddittorio, illegittimità della sanzione, prescrizione), depositando i documenti e assistendo il contribuente fino all’ultima fase del processo, comprese eventuali impugnazioni in appello o in Cassazione.

2.6 Istanza di sospensione e trattative con l’Agente della Riscossione

Se le somme sono già state iscritte a ruolo e l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) ha avviato procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo), è possibile:

  • presentare istanza di sospensione dell’esecuzione se sono pendenti ricorsi o istanze in autotutela;
  • avviare trattative per una dilazione del debito o un piano di rientro ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973;
  • valutare l’adesione a procedure di definizione agevolata (rottamazione), se previste dalla legge, o ricorrere agli strumenti di sovraindebitamento descritti al punto 4.

Lo studio legale supporta il contribuente in queste negoziazioni, assicurando il rispetto dei requisiti legali e la massima tutela del patrimonio.

3. Difese e strategie legali specifiche

La difesa contro una comunicazione di irregolarità richiede una valutazione caso per caso. Di seguito sono illustrate le principali strategie.

3.1 Dimostrare l’avvenuto pagamento

Spesso le irregolarità riguardano versamenti effettuati con codici tributo errati o con ritardi marginali. L’art. 10 dello Statuto del contribuente consente di applicare il principio di buona fede. È quindi possibile dimostrare che il saldo è stato versato, ma è stato imputato ad altro tributo. In questi casi:

  • si può chiedere la variazione dei codici tributo agli uffici, allegando le quietanze F24;
  • si può invocare l’errore scusabile, ottenendo la riduzione o l’annullamento delle sanzioni;
  • l’Avv. Monardo può redigere un’istanza di rimborso o compensazione per i versamenti in eccesso.

3.2 Ravvedimento operoso

Se l’irregolarità viene scoperta prima della notifica della comunicazione, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Questo strumento consente di regolarizzare l’omissione pagando imposta, interessi e sanzioni ridotte, che diminuiscono a seconda del ritardo. La Circolare 1/E 2023 chiarisce che, una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità, il ravvedimento non è più possibile, poiché la sanzione è già determinata . Per il 2026 gli interessi legali sono pari all’1,60% annuo . Se l’avviso non è ancora stato emesso, è opportuno intervenire subito con il ravvedimento per sfruttare le sanzioni più basse.

3.3 Definizione agevolata e rottamazione

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto vari strumenti di definizione agevolata delle somme risultanti dai controlli. Ad esempio, la Legge 197/2022 aveva previsto per il triennio 2019‑2021 la definizione con pagamento delle imposte e degli interessi, mentre le sanzioni erano ridotte al 3% . Successivamente la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione-quater per i ruoli affidati fino al 30 giugno 2022, poi prorogata nel 2024.

La Legge di Bilancio 2026 ha varato la rottamazione-quinquies per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: i contribuenti potevano presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare le somme, senza sanzioni né interessi di mora, in un massimo di 54 rate. Le prime due rate (10% ciascuna) dovevano essere versate entro il 31 luglio 2026 e 30 novembre 2026; sulle rate successive si applicava un interesse del 3% annuo . Alla data del 16 giugno 2026 la rottamazione-quinquies non è più attiva per nuove adesioni, ma chi ha presentato domanda deve rispettare i termini di pagamento per non decadere dal beneficio.

L’Avv. Monardo verifica se il debito rientra nelle definizioni agevolate e assiste il contribuente nella presentazione della domanda o nell’elaborazione di un piano di pagamento compatibile con le proprie disponibilità.

3.4 Contestazione per vizi formali

Molte comunicazioni contengono vizi formali che possono portare all’annullamento. Tra i motivi più frequenti:

  • difetto di motivazione: l’avviso deve indicare la ragione dell’irregolarità e il calcolo dell’imposta. Se la descrizione è generica (es. “mancato versamento” senza indicare l’imposta) l’atto è nullo;
  • mancata indicazione della norma violata o dell’ufficio che ha emesso la comunicazione;
  • violazione del contraddittorio: se l’atto deriva da controllo formale, l’Agenzia deve aver invitato preventivamente il contribuente a esibire i documenti (art. 36‑ter e art. 6 L. 212/2000). La mancanza di questo invito comporta la nullità ;
  • omessa notifica: quando l’avviso viene inviato tramite posta ordinaria o senza prova della ricezione. Come sottolinea la sentenza 7344/2012, la tutela giurisdizionale sorge dal momento in cui il contribuente ha conoscenza della pretesa .

L’analisi dell’atto svolta dallo studio legale consente di rilevare questi vizi e di impostare un ricorso efficace.

3.5 Impugnazione della cartella per mancanza di avviso

Se il contribuente riceve direttamente la cartella di pagamento senza aver ricevuto alcuna comunicazione, occorre verificare se l’avviso era obbligatorio. In particolare:

  • per i controlli automatici e formali l’avviso è obbligatorio e la mancanza rende nulla la cartella ;
  • per i casi di omesso versamento di imposta già dichiarata e senza incertezze, secondo la Cassazione 27724/2023 l’avviso non è necessario . Tuttavia l’Agenzia normalmente invia comunque la comunicazione per favorire l’adempimento spontaneo.

Qualora la cartella sia illegittima, l’Avv. Monardo può impugnarla chiedendone l’annullamento dinanzi al giudice tributario e la sospensione della riscossione.

3.6 Gestione dei casi di insolvibilità: sovraindebitamento e ristrutturazione del consumatore

Se il saldo IRPEF non versato è solo una delle molteplici posizioni debitorie del contribuente (mutui, prestiti, altre imposte), è opportuno valutare strumenti più ampi di composizione della crisi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riformato le procedure di sovraindebitamento introducendo quattro strumenti:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67‑73) – Si rivolge alle persone fisiche con debiti non legati all’attività d’impresa. Consente di presentare un piano di pagamento al tribunale senza voto dei creditori. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto diverse novità, tra cui:
  2. accesso diretto degli OCC alle banche dati (art. 65, co. 4‑bis) ;
  3. nuova definizione di consumatore: persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale; solo i debiti non correlati all’attività rientrano nella procedura ;
  4. divieto di domanda prenotativa (art. 65, co. 5) ;
  5. possibilità di continuare a pagare il mutuo sulla prima casa ;
  6. moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati ;
  7. reclamo avverso il decreto di inammissibilità entro 30 giorni ;
  8. prededucibilità dei compensi professionali .

La ristrutturazione consente al consumatore di ottenere l’esdebitazione al termine del piano, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 aprile 2026 .

  1. Concordato minore – Destinato a imprenditori individuali, professionisti e start‑up con debiti di modesta entità. Prevede la negoziazione con i creditori e richiede l’approvazione del tribunale. Il correttivo del 2024 ha allineato le garanzie a quelle del concordato preventivo.
  2. Liquidazione controllata – Prevede la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato con l’ausilio dell’OCC. È simile al fallimento, ma con tutele per il debitore. È utilizzata quando non è possibile proporre un piano di ristrutturazione sostenibile.
  3. Esdebitazione dell’incapiente – Permette al debitore persona fisica incapiente (senza beni né reddito) di ottenere la liberazione dai debiti una tantum, con cancellazione delle posizioni senza soddisfare i creditori. Può essere chiesta una sola volta.

Il team dell’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, valuta la situazione complessiva del contribuente e propone lo strumento più idoneo, proteggendo l’abitazione principale e l’attività lavorativa.

4. Strumenti alternativi e opportunità

4.1 Rateazione e piani di rientro

Come visto, l’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 consente di rateizzare le somme dovute con un massimo di 20 rate trimestrali . Oltre alla rateazione diretta presso l’Agenzia delle Entrate, è possibile chiedere la dilazione alla riscossione (art. 19 DPR 602/1973) dopo l’iscrizione a ruolo, ottenendo piani fino a 72 rate (o 120 rate in casi di grave difficoltà economica). L’Avv. Monardo assiste nella presentazione delle richieste e nella negoziazione con l’Agente della Riscossione.

4.2 Transazioni fiscali e accordi con l’Agenzia delle Entrate

Per importi rilevanti o situazioni complesse è possibile proporre accordi di ristrutturazione dei debiti tributari, soprattutto nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione) o di sovraindebitamento. La normativa consente di offrire il pagamento parziale delle imposte a fronte della rinuncia del Fisco a parte del credito. Il contributo professionale è essenziale per valutare la fattibilità e redigere la proposta.

4.3 Ristrutturazione dei debiti e Concordato minore

Quando i debiti sono molteplici e comprendono anche cartelle esattoriali, la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore consentono di raggiungere un accordo globale con tutti i creditori. Queste procedure, supervisionate dal tribunale e dal giudice delegato, proteggono il debitore da azioni esecutive e prevedono l’esdebitazione finale. Grazie alla nuova definizione di consumatore e alla moratoria sui crediti privilegiati, i piani possono essere più sostenibili .

4.4 Esdebitazione dell’incapiente

Se il contribuente non ha beni né reddito per soddisfare i creditori e non può proporre un piano, può accedere all’esdebitazione dell’incapiente. Questa procedura, introdotta dal Codice della crisi, consente la liberazione dai debiti senza pagare, a condizione di dimostrare la totale incapienza e la meritevolezza. Lo Studio Monardo supporta nella predisposizione della domanda e nella rappresentanza davanti al tribunale.

4.5 Piano di consolidamento del debitore con banche e finanziarie

Oltre alle procedure concorsuali, in alcuni casi è possibile rinegoziare i finanziamenti con banche e finanziarie mediante piani di consolidamento o accordi stragiudiziali. Questi strumenti, pur non disciplinati espressamente dal Codice della crisi, possono essere combinati con la rateazione delle imposte per costruire un unico piano di rientro. Il team interdisciplinare (avvocati e commercialisti) dello studio valuta la sostenibilità finanziaria e negozia condizioni più vantaggiose.

5. Errori comuni e consigli pratici

Errori frequenti da evitare

  1. Ignorare la comunicazione credendo che l’Agenzia non agisca subito. Il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione e l’inattività porta all’iscrizione a ruolo.
  2. Pagare in ritardo la prima rata: la decadenza dal piano comporta sanzioni piene e interessi maggiori .
  3. Confondere la comunicazione con un atto di accertamento: l’avviso bonario è un invito a regolarizzare; non è opponibile un ricorso per vizi propri se l’atto non contiene una pretesa definita. È necessario distinguere quando è impugnabile .
  4. Non allegare la documentazione a supporto delle detrazioni o degli oneri deducibili: il controllo formale richiede prove; la mancanza porta al disconoscimento dei benefici.
  5. Non utilizzare il ravvedimento operoso quando disponibile. Se la comunicazione non è ancora emessa, il ravvedimento consente di risparmiare sulle sanzioni .
  6. Utilizzare codici tributo errati nei versamenti o compensare crediti non spettanti. Una corretta compilazione dei modelli F24 evita gran parte delle irregolarità.
  7. Dimenticare la sospensione dei termini: il periodo estivo (1° agosto – 4 settembre) sospende i termini per pagare la prima rata ; tenerne conto per non pagare inutilmente gli interessi.

Consigli pratici

  • Contattare immediatamente un professionista appena si riceve l’avviso. L’analisi tecnica consente di individuare errori e difetti.
  • Accedere al proprio cassetto fiscale per verificare i versamenti e i crediti. In caso di discordanze, scaricare la documentazione.
  • Conservare ricevute e documenti: le quietanze F24, le fatture, i contratti, le certificazioni devono essere a disposizione in caso di controllo formale.
  • Utilizzare il servizio Civis dell’Agenzia delle Entrate per comunicazioni e correzioni: consente di inoltrare istanze in modo tracciabile.
  • Verificare i termini per presentare ricorso: l’impugnazione deve essere tempestiva per evitare decadenze. Le spese processuali possono essere recuperate in caso di vittoria.
  • Valutare gli strumenti di sovraindebitamento se il debito è insostenibile: la ristrutturazione del consumatore o l’esdebitazione possono offrire una seconda possibilità.
  • Negoziare con l’Agente della Riscossione: un piano di rientro concordato può evitare azioni esecutive.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini e sanzioni per il saldo IRPEF e l’avviso di irregolarità

AspettoRiferimento normativoDettagli
Scadenza saldo IRPEFArt. 17 DPR 435/2001; TUIRIl saldo va pagato entro il 30 giugno dell’anno successivo o entro il 30 luglio con maggiorazione 0,40% .
Acconti IRPEFArt. 17 DPR 435/2001Primo acconto 40% entro il 30 giugno; secondo 60% entro il 30 novembre .
Termine per rispondere all’avviso bonarioArt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; art. 3 D.Lgs. 108/202460 giorni dal ricevimento (o 90 se trasmesso via intermediario) .
Sanzione ridotta per adempimentoD.Lgs. 87/202410% per controllo automatico; 20% per controllo formale; ulteriormente ridotte a 8,33% e 16,67% dal 1° settembre 2024 .
Tasso interessi rateazioneArt. 3‑bis D.Lgs. 462/19973,5% annuo sulle rate successive alla prima .
Numero massimo di rateArt. 3‑bis D.Lgs. 462/199720 rate trimestrali, senza garanzia .
Sospensione terminiArt. 3‑bis D.Lgs. 462/1997Il termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre .
Termine notifica cartellaArt. 3‑bis D.Lgs. 462/1997Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza della rata non pagata .

Tabella 2 – Principali pronunce giurisprudenziali

Anno e numeroFattispeciePrincipio enunciato
Cass. 27724/2023Omesso versamento saldo IRPEFL’avviso bonario è obbligatorio solo se vi sono incertezze nella dichiarazione; in caso di semplice omesso versamento l’iscrizione a ruolo può avvenire senza avviso .
Cass. 7620/2024Controllo formale (art. 36‑ter)L’omessa comunicazione dell’esito del controllo rende nulla la cartella di pagamento .
Cass. 6248/2024Controllo automatico (art. 36‑bis)La cartella è nulla se l’Agenzia non invia la comunicazione di irregolarità .
Cass. 24390/2022Impugnabilità dell’avvisoL’avviso bonario è impugnabile quando esprime una pretesa tributaria definita .
Cass. 7344/2012Impugnabilità della comunicazioneLa comunicazione può essere impugnata se manifesta una pretesa certa, pur non rientrando tra gli atti indicati nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 .
Trib. Brindisi 29/4/2026Ristrutturazione debiti del consumatoreL’omologazione del piano richiede che il tribunale verifichi la fattibilità del programma e la condotta del debitore; riconosciuta l’esdebitazione .

Tabella 3 – Principali strumenti di tutela del contribuente

StrumentoAmbitoVantaggi
Ravvedimento operosoPagamento di imposte e sanzioni prima della comunicazioneSanzioni ridotte; interessi legali (1,60% nel 2026) .
Pagamenti in definizione agevolataDefinizione agevolata, rottamazione-quater, rottamazione-quinquiesPagamento di imposte e interessi senza sanzioni; possibilità di dilazionare; rottamazione-quinquies non più attiva per nuove adesioni al 16/06/2026 .
Rateazione ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997Somme dovute in seguito a controllo automatico o formaleFino a 20 rate trimestrali; interesse 3,5%; sospensione termini estivi .
Ricorso tributarioImpugnazione dell’avviso o della cartellaPossibilità di annullare l’atto per vizi di motivazione, contraddittorio, nullità; sospensione dell’esecuzione.
Istanza di autotutelaErrore nei versamenti o nelle compensazioniAnnullamento totale o parziale dell’atto senza contenzioso.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67‑73 CCII)Consumatori sovraindebitatiPiano sostenibile senza voto dei creditori; conservazione della prima casa; esdebitazione .
Concordato minorePiccole imprese e professionistiNegoziazione con creditori; tutela dell’attività produttiva.
Liquidazione controllataSituazioni irreversibiliLiquidazione del patrimonio con garanzie; eventuale esdebitazione residuale.
Esdebitazione dell’incapienteDebitori senza beni né redditoLiberazione dai debiti senza pagamento, una sola volta.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è la comunicazione di irregolarità?

È un avviso che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente quando, a seguito di controllo automatico (art. 36‑bis) o formale (art. 36‑ter), riscontra differenze tra quanto dichiarato e quanto versato o documentato. Non è un atto di accertamento, ma un invito a regolarizzare la posizione entro 60 giorni .

2. Quali sono i termini per pagare il saldo IRPEF 2025/2026?

Il saldo IRPEF relativo al 2025 deve essere pagato entro il 30 giugno 2026 o entro il 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,40%. I primi acconti per l’anno successivo si versano entro il 30 giugno e il 30 novembre .

3. Quando scatta il termine di 60 giorni?

Il termine decorre dalla data in cui il contribuente riceve l’avviso. Se l’avviso è trasmesso al professionista intermediario, il contribuente ha 90 giorni perché l’intermediario dispone di 30 giorni per comunicare al cliente .

4. Posso rateizzare le somme dovute?

Sì. L’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 consente la rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali senza garanzia . La prima rata deve essere pagata entro 60 giorni; sulle rate successive si applicano gli interessi del 3,5% .

5. Se non pago entro 60 giorni cosa succede?

L’Agenzia iscrive a ruolo l’intera somma con sanzioni piene (25%) e interessi. La cartella verrà notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza . È comunque possibile chiedere una dilazione all’Agente della Riscossione (fino a 72 o 120 rate).

6. Posso impugnare la comunicazione di irregolarità?

Sì, quando la comunicazione contiene una pretesa tributaria compiuta (importo definito e non suscettibile di modifica). La Cassazione 24390/2022 ha riconosciuto l’immediata impugnabilità . Il ricorso va presentato entro 60 giorni dal ricevimento.

7. Quando l’Agenzia deve inviare l’avviso bonario?

Deve inviarlo per i controlli automatici (36‑bis) e formali (36‑ter) a meno che l’irregolarità consista nel semplice omesso versamento di imposte dichiarate senza incertezze, caso in cui può procedere direttamente alla cartella .

8. Cosa succede se la comunicazione arriva oltre i termini?

La comunicazione deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se arriva in ritardo, la pretesa è decaduta e può essere contestata .

9. È possibile utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso?

No. Il ravvedimento è ammesso solo prima della notifica della comunicazione. Dopo, è necessario aderire all’avviso con la riduzione prevista o impugnare l’atto .

10. Come vengono calcolati gli interessi sulla rateazione?

Gli interessi sono calcolati al 3,5% annuo sulle rate successive alla prima e decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione .

11. È possibile sospendere il pagamento in attesa del ricorso?

Sì. Se si presenta ricorso o istanza di autotutela, è possibile chiedere la sospensione della riscossione. Il giudice può concedere la sospensione cautelare in presenza di gravi motivi.

12. In quali casi posso chiedere l’annullamento per autotutela?

Quando la pretesa è manifestamente infondata (es. pagamenti effettuati ma non rilevati, errori di calcolo, importi già prescritti). La richiesta va motivata e corredata dalla documentazione.

13. Quali sono i vantaggi della ristrutturazione dei debiti del consumatore?

La procedura permette di sospendere le azioni esecutive, proporre un piano sostenibile senza necessità del voto dei creditori, mantenere l’abitazione principale e ottenere l’esdebitazione al termine . È riservata alle persone fisiche con debiti non legati all’attività d’impresa.

14. Cos’è la moratoria biennale per i crediti privilegiati?

Il D.Lgs. 136/2024 ha esteso la moratoria sui crediti privilegiati fino a due anni nelle procedure di ristrutturazione del consumatore, consentendo di sospendere il pagamento di imposte erariali, previdenziali e altri crediti privilegiati per rendere sostenibile il piano .

15. Che differenza c’è tra ristrutturazione del consumatore e concordato minore?

La ristrutturazione riguarda le persone fisiche non imprenditori e non richiede il voto dei creditori; il tribunale omologa il piano se ritiene fattibile. Il concordato minore, destinato a imprenditori individuali e professionisti, prevede la negoziazione con i creditori e l’approvazione mediante voto.

16. Posso perdere la casa se accedo a una procedura di sovraindebitamento?

No, non necessariamente. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è possibile mantenere la prima casa continuando a pagare il mutuo . Nelle altre procedure si cerca comunque di preservare i beni essenziali.

17. Cosa succede se salto una rata del piano di rateazione?

Se il mancato pagamento riguarda una rata diversa dalla prima ma viene effettuato entro la scadenza della rata successiva, il contribuente non decade ma deve pagare la sanzione con codice tributo 8929 e gli interessi (codice 1980) . Se il pagamento è ulteriormente tardivo, si decade dal piano e viene emessa la cartella.

18. Dopo la decadenza dalla rateazione posso chiedere un nuovo piano?

Sì. L’art. 3‑bis prevede che, in caso di decadenza, il contribuente possa chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 .

19. Quali documenti devo conservare per il controllo formale?

È necessario conservare le ricevute di pagamento (F24), fatture, scontrini, certificazioni relative a detrazioni/deduzioni, contratti di locazione, mutui, attestazioni per spese sanitarie, scolastiche, sportive. La mancata produzione può comportare la perdita dei benefici.

20. Come posso contattare lo Studio Legale dell’Avv. Monardo?

Puoi compilare il form contatti sul sito dello studio, inviare una PEC o telefonare. L’Avv. Monardo e il suo team offrono una valutazione preliminare e ti guideranno nella scelta della strategia più opportuna.

8. Simulazioni pratiche e casi di studio

8.1 Caso 1 – Omesso versamento per errore di codice tributo

Scenario: Mario presenta la dichiarazione dei redditi 2025 e versa il saldo IRPEF di 2.000 € tramite F24. Per errore inserisce come codice tributo “4001” (acconto) invece di “4002” (saldo). In aprile 2026 riceve una comunicazione di irregolarità in cui l’Agenzia richiede il saldo di 2.000 € con sanzione del 10% (200 €) e interessi. Mario consulta lo Studio Monardo.

Analisi: I commercialisti verificano l’F24 e dimostrano che la somma è stata effettivamente versata. Si richiede la variazione del codice tributo tramite Civis. Poiché il pagamento è avvenuto nei termini, l’Agenzia annulla totalmente la pretesa. Mario non deve pagare sanzioni né interessi.

Risultato: Comunicazione annullata in autotutela. Mario evita di pagare 2.200 € ingiustificati e si risparmia l’iscrizione a ruolo.

8.2 Caso 2 – Tardivo versamento del saldo e rateazione

Scenario: Lucia deve pagare 5.000 € di saldo IRPEF 2025 entro il 30 giugno 2026. Per problemi di liquidità versa solo 2.000 €. A gennaio 2027 riceve l’avviso bonario che richiede il pagamento della differenza (3.000 €) con sanzione del 10% e interessi. Lucia sceglie di rateizzare.

Calcolo:

  • Imposta dovuta: 3.000 €
  • Sanzione ridotta (10%): 300 €
  • Interessi legali: supponiamo 1,60% per 6 mesi ≈ 24 €
  • Totale: 3.324 €

Lucia opta per 8 rate trimestrali:

  • Prima rata da pagare entro 60 giorni: 415,50 € (⅛ del totale)
  • Interessi sulle rate successive: 3,5% annuo, circa 8 € per rata.

Risultato: Lucia paga la prima rata entro 60 giorni e aderisce al piano. Evita l’iscrizione a ruolo e beneficia della sanzione ridotta. Lo Studio Monardo monitora il pagamento delle rate e la assiste in caso di difficoltà.

8.3 Caso 3 – Contestazione di un controllo formale

Scenario: Gianni ha dedotto 1.500 € di spese mediche e 2.000 € di spese per ristrutturazione sulla dichiarazione 2025. Nel 2026 riceve un invito a presentare i documenti (art. 36‑ter). Gianni non risponde. L’ufficio esclude le detrazioni e gli invia una comunicazione che richiede 1.350 € di imposta, sanzioni e interessi.

Analisi: Gianni si rivolge allo Studio Monardo. Gli avvocati verificano che le spese mediche sono documentate ma che le fatture sono intestate al figlio, mentre la ristrutturazione riguarda un immobile su cui non ha la detrazione. Preparano un ricorso contestando la motivazione dell’atto e dimostrando che almeno le spese mediche andavano riconosciute. Chiedono la sospensione della riscossione.

Esito: Il giudice accoglie il ricorso parzialmente: riconosce le spese mediche per 1.200 € e annulla le sanzioni su tale parte; conferma la restante pretesa. Grazie all’intervento tempestivo, Gianni riduce notevolmente l’importo dovuto.

8.4 Caso 4 – Sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Scenario: Rosa ha debiti tributari per 15.000 € (tra saldo IRPEF e cartelle pregresse), un mutuo residuo di 100.000 € sulla prima casa e prestiti personali per 30.000 €. Il suo reddito è di 1.500 € al mese. Non riesce a sostenere tutti i pagamenti.

Intervento: Lo Studio Monardo, quale professionista fiduciario di un OCC, analizza la situazione. Poiché Rosa è una consumatrice (non svolge attività d’impresa), propone la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Viene predisposto un piano che prevede:

  • pagamento integrale delle imposte (15.000 €) in 120 mesi;
  • mantenimento del mutuo sulla prima casa, pagato regolarmente ;
  • falcidia dei prestiti personali al 30%;
  • moratoria di 12 mesi sui crediti privilegiati (INPS, Agenzia Entrate) .

Il tribunale omologa il piano, giudicandolo fattibile e considerando la condotta meritevole di Rosa. Tutte le procedure esecutive vengono sospese. Dopo l’esecuzione del piano, Rosa ottiene l’esdebitazione.

8.5 Caso 5 – Decadenza dalla rateazione e nuova dilazione

Scenario: Luca ha aderito a una rateazione di 10 rate per un importo di 10.000 €. Dopo aver pagato 3 rate, perde il lavoro e non paga la quarta. L’Agenzia lo dichiara decaduto e iscrive a ruolo l’intero importo. Luca riceve la cartella.

Soluzione: Luca si rivolge allo Studio Monardo. Gli avvocati presentano istanza di dilazione all’Agente della Riscossione (art. 19 DPR 602/1973) dimostrando la sopravvenuta difficoltà economica e ottenendo un nuovo piano in 72 rate. Le azioni esecutive vengono sospese. L’errore commesso dalla decadenza viene così rimediato grazie alla nuova rateizzazione .

9. Conclusioni

La comunicazione di irregolarità per versamento del saldo IRPEF inferiore a quello dichiarato è uno strumento che mira a favorire l’adempimento spontaneo e a ridurre il contenzioso, ma se non gestita correttamente può trasformarsi in un procedimento oneroso con sanzioni e interessi elevati.

Il quadro normativo – dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 agli articoli 3 e 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 – è stato recentemente aggiornato: dal 2025 i termini per rispondere e pagare sono stati estesi a 60 giorni , le sanzioni sono state ridotte dal 2024 , e la rateazione può arrivare fino a 20 rate . La giurisprudenza ha ribadito l’obbligo dell’avviso bonario e la nullità della cartella in sua assenza , oltre alla possibilità di impugnare la comunicazione quando esprime una pretesa definita .

Per difendersi è necessario agire tempestivamente: verificare l’atto, raccogliere la documentazione, valutare se pagare, rateizzare, presentare chiarimenti o impugnare. In caso di debiti complessi, gli strumenti di sovraindebitamento offrono soluzioni strutturate che possono portare all’esdebitazione. Tuttavia, la scelta dello strumento più idoneo richiede competenze tecniche, conoscenze aggiornate e capacità di negoziazione.

Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a disposizione un’équipe di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario, bancario e procedure di crisi. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo è in grado di:

  • analizzare l’avviso per individuare vizi e irregolarità;
  • redigere ricorsi e memorie per l’annullamento in autotutela o l’impugnazione in giudizio;
  • negoziare piani di rateazione o accordi con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione;
  • elaborare piani di ristrutturazione dei debiti e assistere nelle procedure di sovraindebitamento;
  • sospendere e bloccare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) a tutela del patrimonio familiare e professionale.

Ogni caso è diverso e richiede una strategia personalizzata. Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità per saldo IRPEF insufficiente o prevedi di non poter pagare le prossime scadenze, contatta subito lo Studio Monardo. Un intervento tempestivo può evitare sanzioni più elevate e consentire di scegliere la soluzione più vantaggiosa.

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