Pignoramento Su Immobili In Italia Da Estero E Come Difendersi Subito

Introduzione

Il pignoramento immobiliare rappresenta una delle forme più invasive di esecuzione forzata: la casa o gli immobili di un debitore vengono assoggettati a vendita giudiziaria per soddisfare i creditori.

Quando l’aggressione patrimoniale proviene dall’estero – ad esempio perché un creditore straniero ottiene una sentenza di condanna o un titolo esecutivo europeo – le questioni diventano ancora più complesse. L’abolizione dell’exequatur introdotta dal regolamento UE 1215/2012 consente l’esecuzione diretta delle decisioni giudiziarie fra gli Stati membri, ma restano norme interne, termini perentori e tutele procedurali che, se conosciute e fatte valere tempestivamente, possono salvare la proprietà o ritardare la vendita .

Ignorare un atto di pignoramento immobiliare o non reagire per tempo è uno dei principali errori che si commettono. I giudici hanno più volte ribadito che il deposito tardivo delle copie conformi di titolo, precetto e atto di pignoramento comporta la inefficacia dell’esecuzione ; anche la mancata trascrizione nei registri immobiliari entro i termini di legge comporta l’estinzione dell’azione. I creditori internazionali, poi, devono rispettare le condizioni stabilite dalla legge italiana e dalle convenzioni per ottenere la riconoscibilità del titolo estero . In questo intricato contesto è indispensabile conoscere non solo i testi normativi – dal codice di procedura civile (c.p.c.) alle disposizioni sulla riscossione delle imposte (DPR 602/1973) – ma anche la giurisprudenza più recente, come le sentenze della Corte di Cassazione del 2025 e del 2026 che hanno sancito l’inefficacia del pignoramento senza deposito delle copie conformi o che hanno chiarito l’autonomia funzionale di ciascun pignoramento anche in presenza di più immobili .

Il supporto dello Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Questo articolo è scritto con un taglio giuridico‑divulgativo e si rivolge a chi rischia di subire un pignoramento immobiliare in Italia, magari per un debito contratto all’estero o con un creditore straniero. La visione difensiva e pratica adottata è quella del debitore o del contribuente, che spesso non dispone delle conoscenze necessarie per comprendere la procedura e per attivarsi prima che sia troppo tardi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo studio offre assistenza legale in tutte le fasi dell’esecuzione forzata, dall’analisi degli atti e del titolo alla proposizione di opposizioni (artt. 615, 617 c.p.c.), alla richiesta di sospensione o conversione del pignoramento, fino alle trattative stragiudiziali e ai piani di rientro. Inoltre, il team è in grado di affiancare il cliente nella scelta di soluzioni alternative come i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione o la composizione negoziata della crisi d’impresa.

👉 Contatta subito, in fondo all’articolo, qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un intervento tempestivo consente di sfruttare tutti i rimedi previsti dalla legge e di evitare la perdita della propria abitazione.

Contesto normativo e giurisprudenziale del pignoramento immobiliare

1. La forma del pignoramento e il ruolo dell’ufficiale giudiziario

Il pignoramento è l’atto con cui si inizia l’espropriazione forzata. Ai sensi dell’art. 492 c.p.c., salvo forme particolari previste nei capi seguenti, consiste in una ingiunzione dell’ufficiale giudiziario che ordina al debitore di astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione . L’atto deve indicare il credito per il quale si procede, il titolo esecutivo e il precetto e contenere:

  • l’invito al debitore a dichiarare la propria residenza o a eleggere domicilio nel circondario del tribunale competente oppure a indicare un indirizzo PEC/ domicilio digitale, con l’avvertimento che le notifiche successive verranno eseguite presso la cancelleria se il domicilio non è dichiarato ;
  • l’avvertimento che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, sostituendo i beni pignorati con una somma di denaro depositata prima dell’istanza di vendita ;
  • l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) è inammissibile se viene proposta dopo che il giudice ha disposto la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o l’opponente dimostri di non averla potuta proporre prima .

Se il pignoramento riguarda crediti o beni in possesso di terzi, si applica l’art. 543 c.p.c., che disciplina il pignoramento presso terzi. L’atto di citazione deve essere notificato sia al terzo sia al debitore e deve contenere, oltre alla ingiunzione al debitore, l’indicazione del credito e del titolo, la residenza o domiciliazione del creditore e la citazione a comparire davanti al giudice competente. Per garantire la serietà della procedura, la legge prevede termini perentori: il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura depositando copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro trenta giorni dalla consegna, pena l’inefficacia del pignoramento .

Nel pignoramento immobiliare, disciplinato dall’art. 557 c.p.c., l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituita dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare entro quindici giorni copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione presso il tribunale competente. La norma sancisce espressamente che il deposito tardivo determina l’inefficacia del pignoramento . La Corte di Cassazione ha confermato nel 2025 che la mancata attestazione di conformità delle copie depositate entro il termine perentorio non è una mera irregolarità ma comporta l’estinzione della procedura .

2. Effetti della vendita forzata e tutela dei terzi

Il pignoramento non produce immediatamente la perdita della proprietà; tuttavia, se il debitore non paga o non esercita i rimedi a disposizione, l’immobile viene venduto all’asta. L’art. 2919 c.c. dispone che la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano al debitore, salvo gli effetti del possesso di buona fede. Non sono opponibili all’aggiudicatario diritti acquistati da terzi se non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti . Ciò significa che eventuali patti di famiglia, clausole di inalienabilità o cessioni a titolo gratuito poste in essere dal debitore dopo la formazione del credito possono essere “superate” dal pignoramento. Per proteggere i creditori da atti pregiudizievoli, il legislatore ha introdotto l’art. 2929‑bis c.c.: se il debitore costituisce un vincolo di indisponibilità o trasferisce gratuitamente beni mobili o immobili iscritti in pubblici registri, il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare il bene entro un anno dalla trascrizione dell’atto senza attendere la dichiarazione di inefficacia in sede revocatoria . Il creditore anteriore può intervenire nell’esecuzione e beneficiare della revoca automatica se l’intervento avviene entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole .

3. Limiti legali alla pignorabilità degli immobili e “prima casa”

La legge prevede limiti alla pignorabilità di alcuni beni mobili (art. 514 c.p.c.) e, in materia tributaria, alle espropriazioni immobiliari. L’art. 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili, tra le quali vi sono gli oggetti indispensabili al culto, l’anello nuziale, i letti, i tavoli da pranzo, la lavatrice e gli utensili indispensabili per la vita quotidiana . La tutela si estende anche agli strumenti indispensabili all’esercizio della professione o del mestiere, ai commestibili necessari per un mese e alle armi che il debitore deve conservare per legge .

Per quanto riguarda gli immobili, la tutela più significativa è contenuta nell’art. 76 del DPR 602/1973: l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, è adibito ad abitazione e non rientra nelle categorie catastali di lusso (A/8 e A/9). Solo nei casi in cui il debito fiscale supera 120.000 € e sia stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi, l’agente può avviare il pignoramento . La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza come una forma di “impignorabilità della prima casa” per i debiti fiscali, applicabile esclusivamente ai crediti dell’Erario. Per i creditori privati (banche, fornitori, condomìni) continua a valere la regola della generale pignorabilità, salvo i limiti previsti dal codice di procedura civile .

4. Opposizioni e limiti alle impugnazioni

Il debitore può contestare l’esecuzione mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). In ambito fiscale, tuttavia, l’art. 57 del DPR 602/1973 limita fortemente tali rimedi: l’opposizione ex art. 615 è ammessa solo per questioni relative alla pignorabilità dei beni, mentre è esclusa per contestare il merito del credito tributario; l’opposizione ex art. 617 è ammessa solo per i vizi formali dell’atto e della notifica . La disposizione mira a garantire la rapidità della riscossione coattiva e a evitare che la procedura si trasformi in un contenzioso sulla pretesa fiscale. Il contribuente che contesta l’accertamento deve rivolgersi al giudice tributario. La Corte Costituzionale ha chiarito che, nel regime dell’opposizione all’esecuzione, il giudice non può sospendere l’esecuzione prima del pignoramento, salvo i casi espressamente previsti .

5. Riconoscimento ed esecuzione di titoli esteri

Uno dei temi più attuali riguarda l’esecuzione di sentenze straniere in Italia. Nel contesto intraeuropeo, il regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis”) ha abolito l’exequatur: una decisione emessa in uno Stato membro e dichiarata esecutiva è esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza necessità di un’ulteriore dichiarazione . Chi si oppone all’esecuzione può presentare domanda di rifiuto avanti al tribunale competente, ma l’onere della prova grava sull’opponente e le cause di rifiuto sono tassative (contrarietà all’ordine pubblico, incompatibilità con sentenze passate in giudicato, violazione dei diritti di difesa). L’autorità competente in Italia per la richiesta di rifiuto è la Corte di Appello, mentre l’esecuzione vera e propria è affidata al tribunale ordinario .

Quando il titolo esecutivo proviene da uno Stato extra UE, si applica la legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato. L’art. 64 stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza alcun procedimento se ricorrono determinate condizioni: il giudice straniero doveva essere competente secondo i principi di giurisdizione italiani; l’atto introduttivo deve essere stato portato a conoscenza del convenuto in conformità alla legge del luogo; la sentenza è passata in giudicato; non è contraria a una sentenza italiana definitiva; non pende un processo in Italia fra le stesse parti; infine, le disposizioni non devono essere contrarie all’ordine pubblico . Il mancato rispetto di uno di questi requisiti legittima l’opposizione e impedisce l’esecuzione del titolo estero.

La Cassazione è intervenuta anche sulla disciplina transitoria introdotta dal DL 36/2022 sulla sospensione delle espropriazioni per i creditori che avrebbero potuto accedere al fondo per i risarcimenti dei crimini di guerra. Con la sentenza n. 8785/2026 ha precisato che tale normativa, che prevede la sospensione e l’eliminazione dell’esecuzione, non si applica ai creditori esteri che abbiano ottenuto un titolo straniero non rientrante nelle categorie indennizzabili; in caso contrario si violerebbe il principio di tutela effettiva riconosciuto dal diritto europeo .

6. Giurisprudenza recente rilevante

  • Cass. civ. n. 28513/2025 – La Corte ha dichiarato inefficace il pignoramento immobiliare quando il creditore non deposita le copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro il termine previsto dall’art. 557 c.p.c.; la mancanza dell’attestazione di conformità non può essere sanata ex post .
  • Cass. civ. n. 14250/2026 – In caso di pignoramento plurimo di più immobili, il mancato rinnovo della trascrizione di uno solo non estingue l’intera procedura: ciascun pignoramento è autonomo e la procedura continua per gli immobili correttamente trascritti; inoltre, il termine ventennale per far valere l’ipoteca ha natura prescrizionale e può essere interrotto anche da atti di riconoscimento inseriti nel bilancio societario .
  • Cass. civ. n. 8785/2026 – La Corte ha escluso che l’art. 43 del DL 36/2022, che autorizza la sospensione dell’esecuzione per i creditori che attendono risarcimenti per crimini di guerra, possa essere invocato dai creditori stranieri muniti di titolo estero. Escludere l’esecuzione per costoro trasformerebbe la sentenza in una pronuncia meramente teorica, in violazione del principio di tutela effettiva .

Procedura passo‑passo del pignoramento immobiliare

1. Dalla nascita del credito al titolo esecutivo

Per procedere a pignoramento serve un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, verbale di conciliazione, cambiale, titolo europeo). Nel contesto europeo, un provvedimento giudiziario può diventare esecutivo senza exequatur; se la decisione proviene da Stati extra UE, occorre il riconoscimento ai sensi della legge 218/1995 e l’eventuale delibazione della Corte d’Appello. Il creditore deve notificare un precetto, ossia l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni; trascorso inutilmente il termine, può iniziare l’esecuzione.

2. Redazione e notifica dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento immobiliare è predisposto dall’avvocato del creditore e notificato dall’ufficiale giudiziario. Deve contenere:

  1. Individuazione dell’immobile: dati catastali, ubicazione, confini, eventuali pertinenze.
  2. Indicazione del credito e del titolo esecutivo: importo dovuto, titolo e precetto.
  3. Ingiunzione al debitore a non compiere atti di disposizione dei beni pignorati e l’invito a eleggere domicilio o indicare indirizzo PEC .
  4. Avvertimenti: possibilità di chiedere la conversione del pignoramento depositando una somma pari al credito e alle spese ; inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 se proposta dopo la disposizione della vendita .

L’ufficiale giudiziario redige anche la nota di trascrizione da registrare nei registri immobiliari; senza tale trascrizione, l’opponibilità ai terzi è compromessa.

3. Trascrizione e iscrizione a ruolo

Una volta notificato, il pignoramento deve essere trascritto nei registri immobiliari. L’ufficiale giudiziario restituisce la nota di trascrizione al creditore, che entro quindici giorni deve depositare presso la cancelleria del tribunale le copie conformi del titolo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota stessa . Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il mancato deposito comporta l’inefficacia del pignoramento, come confermato dalla Cassazione .

Nel pignoramento presso terzi, i termini sono leggermente diversi: le copie devono essere depositate entro trenta giorni dalla consegna dell’atto . Inoltre, il creditore deve notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro il termine indicato nell’atto; la mancata notifica rende inefficace il pignoramento nei confronti di quel terzo .

4. Udienza e intervento dei creditori

Dopo l’iscrizione a ruolo, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti. In questa sede il debitore può contestare l’esistenza del credito o eccepire vizi formali tramite opposizione; i creditori concorrenti possono intervenire e depositare il proprio titolo. Nel pignoramento immobiliare è prevista la pubblicità legale: il professionista delegato provvede alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e sui principali siti internet; successivamente viene fissata la data dell’asta. Il debitore può proporre un piano di rientro o concordare un saldo e stralcio con l’accordo dei creditori.

5. Istanza di vendita e vendita all’asta

Se il debitore non paga o non propone la conversione, il creditore o i creditori intervenuti possono presentare l’istanza di vendita. Il giudice ordina la vendita all’incanto o tramite commissionario. L’asta può essere telematica o mista. L’aggiudicatario versa il prezzo e le somme vengono distribuite tra i creditori secondo il grado di privilegio. Ai sensi dell’art. 2919 c.c. la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti spettanti al debitore, salvo i casi di possesso di buona fede .

6. Chiusura della procedura e cancellazione delle trascrizioni

Con l’emissione del decreto di trasferimento il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei pignoramenti. Se il ricavato non basta a soddisfare tutti i creditori, i debiti residui restano a carico del debitore (salvo l’eventuale esdebitazione). Nel pignoramento plurimo, la mancanza del rinnovo della trascrizione per uno degli immobili non estingue la procedura per gli altri: la Cassazione ha ribadito che ogni immobile costituisce un’autonoma garanzia .

Difese e strategie legali immediate

1. Verificare la legittimità del titolo e della procedura

Prima di tutto occorre analizzare se il creditore dispone di un titolo esecutivo valido. Nel contesto internazionale bisogna accertare se la sentenza straniera è riconoscibile secondo le condizioni dell’art. 64 della legge 218/1995 e, per le sentenze UE, se il regolamento 1215/2012 consente l’esecuzione diretta. Il debitore può opporsi se:

  • il giudice straniero non aveva giurisdizione secondo i criteri italiani;
  • il convenuto non è stato correttamente citato ed è stato violato il diritto di difesa ;
  • la sentenza contrasta con una decisione italiana passata in giudicato o con l’ordine pubblico;
  • pende un procedimento in Italia fra le stesse parti.

Nel caso di titolo europeo, ad esempio un Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (regolamento CE 805/2004) o un mandato d’ingiunzione europeo (regolamento CE 1896/2006), il debitore può presentare opposizione allo stato membro d’origine se ritiene di non aver ricevuto gli atti o se non ricorrono i presupposti procedurali. Nel regolamento 1215/2012 la domanda di rifiuto dell’esecuzione va proposta davanti alla Corte d’Appello italiana.

2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è il rimedio per contestare l’esistenza o la validità del titolo o l’inesigibilità del credito. Si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione o, se l’esecuzione non è iniziata, al giudice competente per materia. Nel pignoramento immobiliare va proposta prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione, altrimenti è inammissibile . Nel campo fiscale, l’opposizione ex art. 615 è ammessa solo per questioni relative alla pignorabilità del bene (ad esempio per far valere l’impignorabilità della prima casa) ; non è possibile contestare la legittimità della cartella di pagamento, che deve essere impugnata davanti al giudice tributario.

3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Questo rimedio consente di contestare vizi formali degli atti dell’esecuzione, come la mancata notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, l’indeterminatezza dell’immobile, l’assenza di indicazione del domicilio, l’omessa trascrizione o la carenza di requisiti previsti dagli artt. 492 e 557 c.p.c. L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto viziato; nel pignoramento immobiliare il termine decorre dalla notifica dell’atto o dalla pubblicazione dell’ordinanza. Nel settore tributario l’art. 57 DPR 602/1973 ammette l’opposizione ex art. 617 solo per contestare la regolarità formale e la notifica del titolo .

4. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

Quando un bene pignorato appartiene a un soggetto diverso dal debitore – ad esempio un coniuge in regime di separazione dei beni o un terzo acquirente – costui può proporre opposizione di terzo per far valere il proprio diritto di proprietà e ottenere l’esclusione del bene dalla procedura. La domanda deve essere presentata al giudice dell’esecuzione prima dell’assegnazione o della vendita.

5. Sospensione e conversione del pignoramento

Il giudice può disporre la sospensione dell’esecuzione quando riconosce “gravi motivi”: ad esempio l’esistenza di una decisione di merito favorevole al debitore, un vizio grave dell’atto o un accordo con il creditore. La Corte Costituzionale ha chiarito che, in assenza di una disposizione che lo consenta, la sospensione non può essere ordinata nella fase tra il precetto e il pignoramento .

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento in denaro (art. 495 c.p.c.) depositando una somma pari al capitale, interessi, spese e ai crediti dei creditori intervenuti, maggiorata di un sesto. La richiesta va presentata prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione; depositata la somma, il giudice ordina la cancellazione del pignoramento e restituisce l’immobile al debitore.

6. Difese “transnazionali” e ordine pubblico

Nei casi di pignoramento proveniente da creditori stranieri, la difesa può articolarsi su più livelli: dal contestare la giurisdizione del giudice estero all’eccepire la violazione del diritto di difesa o dell’ordine pubblico italiano. Ad esempio, una sentenza che imponga interessi usurari o una clausola penale abnorme potrebbe essere contraria all’ordine pubblico e quindi non eseguibile. La Cassazione ha rimarcato che non è possibile estendere le sospensioni previste dalla normativa italiana per gli indennizzi di guerra ai creditori esteri, per evitare di svuotare di efficacia le sentenze straniere .

7. Ruolo dell’Avvocato e dell’OCC

Affrontare un pignoramento richiede competenze giuridiche e contabili. L’Avv. Monardo e il suo staff offrono:

  • Analisi del titolo e del procedimento per individuare eventuali nullità, vizi formali, prescrizioni o decadenze.
  • Ricorso in opposizione tempestivo per sospendere la procedura e ottenere un provvedimento favorevole.
  • Negoziazione con i creditori per concordare piani di rientro o saldo e stralcio.
  • Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e nei procedimenti del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), inclusa la redazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni del patrimonio.
  • Composizione negoziata della crisi: lo studio, tramite l’Avv. Monardo, iscritto tra gli esperti negoziatori ai sensi del D.L. 118/2021, assiste imprenditori e società nell’avvio della procedura e nelle trattative con banche e fornitori.

Strumenti alternativi al pignoramento e alla vendita all’asta

1. Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie forme di rottamazione delle cartelle (rottamazione “quater” nel 2023) e di saldo e stralcio. Tali misure permettono al debitore di pagare l’imposta dovuta senza sanzioni e interessi di mora, con rate fino a cinque anni. Al 16 giugno 2026 non risulta attiva una nuova “rottamazione Quinquies”; pertanto chi intende aderire deve verificare l’eventuale riapertura dei termini nel corso dell’anno. È comunque sempre possibile chiedere la rateizzazione delle cartelle fino a dieci anni; il pagamento della prima rata inibisce l’attivazione di nuove procedure esecutive, anche se non sospende quelle già in corso.

2. Accordi stragiudiziali e piani di rientro

Molti pignoramenti possono essere evitati attraverso un accordo con i creditori. Lo studio legale può negoziare un piano di rientro personalizzato che preveda il pagamento dilazionato del debito e la rinuncia alla vendita dell’immobile. È importante documentare la situazione economica e offrire garanzie credibili. Nel settore bancario, è possibile proporre piani di rinegoziazione del mutuo o la portabilità presso un istituto con tasso più favorevole.

3. Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012, come modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), offre tre strumenti per chi non è assoggettabile alle procedure concorsuali tradizionali (consumatori, professionisti, start‑up, piccoli imprenditori):

  1. Accordo di composizione della crisi: consiste in un accordo con i creditori che deve essere omologato dal tribunale. Prevede il pagamento parziale dei debiti secondo le disponibilità del debitore. La proposta è elaborata con l’ausilio di un Gestore della crisi presso un OCC e deve essere accettata dalla maggioranza dei creditori.
  2. Piano del consumatore: destinato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale. Non richiede l’assenso dei creditori; il giudice valuta la meritevolezza del debitore e omologa il piano. Ai sensi degli art. 12‑bis e 12‑ter della legge, con l’omologazione si sospendono le procedure esecutive e si bloccano gli interessi sui debiti chirografari. La casa del debitore può essere mantenuta se il piano prevede il pagamento dell’ipoteca e la soddisfazione dei creditori privilegiati.
  3. Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione: il debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori e, al termine della procedura, ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) se dimostra di aver cooperato lealmente. Per i consumatori è prevista la esdebitazione del debitore incapiente, che consente la liberazione dai debiti senza pagamento quando il patrimonio e il reddito sono inferiori a determinate soglie.

Una volta presentata la domanda di sovraindebitamento, tutte le procedure esecutive, comprese quelle immobiliari, sono sospese. È fondamentale rivolgersi a professionisti abilitati; l’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può predisporre e depositare il piano e assistere il debitore durante l’intero iter.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa e accordi di ristrutturazione

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata per aiutare gli imprenditori in difficoltà a trattare con i creditori prima che la situazione degeneri. L’imprenditore nomina un esperto negoziatore iscritto in un apposito elenco (ruolo ricoperto dall’Avv. Monardo) che facilita le trattative e può proporre misure protettive e di sostegno finanziario. In presenza di un pignoramento immobiliare su beni aziendali, la composizione negoziata può consentire di raggiungere un accordo con la banca o con il creditore, sostituendo la vendita giudiziaria con la ristrutturazione del debito.

Altre soluzioni contemplano gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 del Codice della crisi) o i piani attestati di risanamento (art. 56). Tali strumenti richiedono l’assistenza di professionisti e la predisposizione di attestazioni di veridicità dei dati aziendali. Il vantaggio è che, una volta depositato l’accordo presso il registro imprese, le azioni esecutive vengono bloccate.

5. Fallimento e concordato preventivo

Per le imprese che superano le soglie dimensionali, l’esecuzione può confluire in una procedura concorsuale. L’apertura del fallimento o del concordato preventivo comporta la sospensione o l’interruzione delle esecuzioni individuali. Tuttavia, il debitore deve agire tempestivamente, perché un pignoramento avanzato potrebbe già aver determinato l’inefficacia di determinati atti.

Errori comuni e consigli pratici

Molte procedure di pignoramento avrebbero potuto essere evitate se il debitore avesse reagito subito. Ecco alcuni errori frequenti e i consigli pratici per evitarli:

  • Ignorare la notifica del precetto o del titolo estero: spesso gli atti vengono notificati via posta elettronica certificata o per posta raccomandata. Non ritirare o non leggere l’atto non ferma i termini. Contattare subito un legale.
  • Trascurare i termini perentori: l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro 15 o 30 giorni; l’opposizione agli atti entro 20 giorni; la conversione prima dell’ordinanza di vendita. Un giorno di ritardo può essere fatale.
  • Affidarsi a voci di corridoio sulla “impignorabilità” della prima casa: la tutela dell’art. 76 DPR 602/1973 si applica solo ai debiti fiscali e a condizione che l’immobile sia l’unico e non di lusso . Per i debitori privati non c’è protezione automatica.
  • Compiere atti di disposizione sui beni pignorati: vendere o donare l’immobile dopo la trascrizione del pignoramento non ferma la procedura e può integrarne il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Inoltre, grazie all’art. 2929‑bis, il creditore può pignorare i beni trasferiti gratuitamente .
  • Non considerare soluzioni alternative: la legge offre piani del consumatore, accordi, composizione negoziata; attendere l’asta è raramente vantaggioso perché il prezzo di aggiudicazione è spesso inferiore al valore di mercato.
  • Confondere l’opposizione all’esecuzione con il ricorso tributario: per contestare una cartella esattoriale è necessario ricorrere al giudice tributario nei termini, non al giudice dell’esecuzione. L’opposizione ex art. 615 per i debiti fiscali è ammessa solo per la pignorabilità .

Consigli pratici:

  1. Raccogliere subito tutta la documentazione (titoli, notifiche, pagamenti effettuati, contratti) e consegnarla all’avvocato.
  2. Richiedere una visura catastale e ipotecaria per verificare trascrizioni, ipoteche pregresse e vincoli.
  3. Analizzare la situazione patrimoniale complessiva: potrebbe essere preferibile una procedura di sovraindebitamento che consenta la liberazione dai debiti e la conservazione dell’abitazione.
  4. Non sottoscrivere accordi senza consulenza: alcune offerte di saldo e stralcio possono celare rinunce a diritti importanti.
  5. Mantenere la collaborazione con l’OCC o con l’esperto negoziatore; la trasparenza e la buona fede sono premiate dalla legge (esdebitazione).

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme sul pignoramento immobiliare

Articolo/normaContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 492 c.p.c.Definisce la forma del pignoramento: ingiunzione al debitore a non sottrarre beni, invito a dichiarare domicilio, avvertimenti sulla conversione e sull’inammissibilità dell’opposizione tardiva .Codice di procedura civile
Art. 543 c.p.c.Disciplina il pignoramento presso terzi: notificazione al terzo e al debitore, contenuto obbligatorio dell’atto, termini per l’iscrizione a ruolo (30 giorni) e per la notifica dell’avviso .C.p.c.
Art. 557 c.p.c.Nel pignoramento immobiliare, impone di depositare entro 15 giorni copie conformi del titolo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione; la mancata osservanza comporta l’inefficacia del pignoramento .C.p.c.
Art. 2919 c.c.Stabilisce che la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti del debitore e rende inopponibili i diritti acquistati da terzi che pregiudichino il creditore pignorante .Codice civile
Art. 2929‑bis c.c.Consente al creditore pregiudicato da un atto di vincolo o alienazione gratuita di pignorare il bene entro un anno dalla trascrizione dell’atto, senza attendere la sentenza revocatoria .Codice civile
Art. 514 c.p.c.Elenca le cose mobili impignorabili (anello nuziale, mobili necessari, strumenti di lavoro, ecc.) .C.p.c.
Art. 76 DPR 602/1973Stabilisce l’impignorabilità della prima casa per i debiti fiscali: l’espropriazione è esclusa se l’immobile è l’unico di proprietà e il debitore vi risiede; nei casi diversi il credito deve superare 120 000 € e deve essere iscritta ipoteca da almeno sei mesi .DPR 602/1973
Art. 57 DPR 602/1973Limita le opposizioni nella riscossione coattiva: l’opposizione ex art. 615 è ammessa solo per contestare la pignorabilità, l’opposizione ex art. 617 solo per vizi formali .DPR 602/1973
Art. 64 L. 218/1995Fissa le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere: competenza del giudice, notificazione corretta, giudicato, assenza di contrarietà all’ordine pubblico .Legge sul diritto internazionale privato
Regolamento (UE) 1215/2012Abolisce l’exequatur e prevede che una decisione esecutiva in uno Stato membro è esecutiva negli altri Stati membri senza ulteriori formalità .Diritto UE

Tabella 2 – Principali termini e scadenze

FaseTermini (giorni)Norma
Notifica del precettoTermine minimo di 10 giorni per adempiere prima dell’esecuzioneArt. 480 c.p.c.
Deposito delle copie (pignoramento immobiliare)15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramentoArt. 557 c.p.c.
Deposito delle copie (pignoramento presso terzi)30 giorni dalla consegna dell’attoArt. 543 c.p.c.
Notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al terzoEntro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento; la mancata notifica comporta l’inefficacia del pignoramentoArt. 543 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’attoArt. 617 c.p.c.
Opposizione all’esecuzionePrima che sia disposta la vendita o l’assegnazione; dopo è inammissibile salvo fatti sopravvenutiArt. 615 c.p.c.
Trascrizione del pignoramento revocatorioEntro 1 anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievoleArt. 2929‑bis c.c.

Tabella 3 – Strumenti difensivi e alternativi

StrumentoDestinatariVantaggiNorme di riferimento
Opposizione all’esecuzione (art. 615)Debitore che contesta l’esistenza del titolo o l’esigibilità del creditoPossibile sospensione o estinzione dell’esecuzione; tutela di diritti fondamentaliArt. 615 c.p.c.; per crediti fiscali, limiti dell’art. 57 DPR 602/1973
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617)Debitore o terzo che rileva vizi formaliCorrezione o annullamento di atti viziati; possibile sospensioneArt. 617 c.p.c.; art. 57 DPR 602/1973
Opposizione di terzo (art. 619)Terzo proprietario del bene pignoratoEsclusione del bene dalla proceduraArt. 619 c.p.c.
Conversione del pignoramento (art. 495)Debitore che può versare una somma pari al creditoConservazione del bene mediante deposito di denaroArt. 495 c.p.c.; avvertimento nel pignoramento
Sovraindebitamento – accordo di composizioneConsumatori, professionisti, imprenditori sotto sogliaSospensione delle esecuzioni, pagamento parziale dei debiti, esdebitazione finaleL. 3/2012; D.Lgs. 14/2019
Piano del consumatoreConsumatoriNon richiede l’assenso dei creditori; il giudice omologa il piano, sospende le esecuzioni e può preservare la casaArt. 12‑bis, 12‑ter L. 3/2012
Liquidazione del patrimonio ed esdebitazioneDebitori senza risorse sufficientiLiberazione dai debiti residui dopo la liquidazione; esdebitazione del debitore incapienteL. 3/2012
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)ImprenditoriTrattativa assistita da esperto negoziatore, protezione da azioni esecutive, rinegoziazione dei debitiD.L. 118/2021; Codice della crisi
Accordi di ristrutturazione e concordatoImprese sopra sogliaBlocco delle esecuzioni, ristrutturazione dei debiti, continuità aziendaleCodice della crisi d’impresa

Tabella 4 – Limiti e soglie per il pignoramento di immobili

SituazionePignorabilitàRiferimento
Unico immobile del debitore adibito ad abitazione principale (non di lusso) – Debito tributarioImpignorabile: l’agente della riscossione non può procedereArt. 76 comma 1 lett. a) DPR 602/1973
Unico immobile adibito ad abitazione principale – Debito con creditore privatoPignorabile: si applicano le regole generali dell’esecuzione, salvo eventuali accordiArt. 2740 c.c.; art. 495 c.p.c.
Valore dell’immobile inferiore a 120 000 € – Debiti fiscaliNon si procede all’espropriazione se il valore dei beni (diminuito delle passività ipotecarie prioritarie) è inferiore al debitoArt. 76 comma 2 DPR 602/1973
Credito fiscale superiore a 120 000 € e ipoteca iscritta da oltre sei mesiSi può procedere all’espropriazioneArt. 76 comma 1 lett. b) DPR 602/1973
Espropriazione di beni vincolati o donatiPossibile pignoramento revocatorio se trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievoleArt. 2929‑bis c.c.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è il pignoramento immobiliare?
È la procedura mediante la quale l’ufficiale giudiziario assoggetta un immobile di proprietà del debitore all’esecuzione forzata. L’atto di pignoramento contiene una ingiunzione a non disporre dei beni, indica il credito e invita il debitore a eleggere domicilio . L’immobile viene poi venduto all’asta per soddisfare i creditori.

2. Un creditore straniero può pignorare la mia casa in Italia?
Sì. Le sentenze emesse in uno Stato membro dell’UE sono esecutive in Italia senza exequatur grazie al regolamento 1215/2012 . Le sentenze di Paesi extra UE devono invece essere riconosciute ai sensi della legge 218/1995, che richiede il rispetto di determinati requisiti (competenza, notifica, giudicato, ordine pubblico) .

3. Devo essere informato prima che inizi un pignoramento immobiliare?
Sì. Il creditore deve notificare un precetto invitando ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni. Successivamente l’atto di pignoramento deve essere notificato dal’ufficiale giudiziario al debitore con tutti gli avvertimenti di legge .

4. Cosa succede se il creditore non deposita il pignoramento entro i termini?
Nel pignoramento immobiliare il creditore deve depositare in tribunale le copie conformi del titolo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna . In mancanza, il pignoramento è inefficace. Lo stesso vale per il pignoramento presso terzi (termine 30 giorni) .

5. La mia casa è l’unica proprietà e vi abito: può essere pignorata?
Dipende dal creditore. Per i debiti tributari l’art. 76 DPR 602/1973 prevede l’impignorabilità dell’unico immobile adibito ad abitazione principale non di lusso . Per i creditori privati, invece, l’immobile può essere pignorato, salvo accordi o l’adozione di una procedura di sovraindebitamento che sospenda l’esecuzione.

6. Quali beni mobili non possono essere pignorati?
Secondo l’art. 514 c.p.c., non possono essere pignorate le cose sacre, l’anello nuziale, i mobili e gli elettrodomestici indispensabili, i commestibili necessari per un mese, gli strumenti di lavoro, le armi necessarie per un pubblico servizio .

7. Posso oppormi al pignoramento se non ho ricevuto correttamente le notifiche?
Sì. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) permette di contestare la mancata o irregolare notificazione del titolo, del precetto o del pignoramento. Nel caso di titoli esteri, la mancata notifica o la violazione del diritto di difesa è causa di rifiuto del riconoscimento .

8. Come posso fermare il pignoramento se il creditore è un’agenzia di riscossione?
Nel campo fiscale l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammessa solo per contestare la pignorabilità; per contestare il merito della cartella occorre ricorrere al giudice tributario. In alternativa è possibile chiedere la rateizzazione del debito o aderire a eventuali definizioni agevolate.

9. Cos’è la conversione del pignoramento?
È la possibilità per il debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito per cui si procede e alle spese, depositando almeno un sesto di tale importo prima dell’ordinanza di vendita . Il giudice, accolta la domanda, ordina la cancellazione del pignoramento.

10. Se il pignoramento riguarda più immobili e scade la trascrizione di uno, la procedura si estingue per tutti?
No. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento è funzionalmente separato per ciascun immobile; la mancata rinnovazione della trascrizione per uno non estingue la procedura per gli altri .

11. Cos’è il pignoramento revocatorio (art. 2929‑bis c.c.)?
È un meccanismo che consente ai creditori di pignorare beni che il debitore ha trasferito gratuitamente o vincolato (fondo patrimoniale, trust) per sottrarli ai creditori. Se il creditore trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, può aggredire il bene senza attendere una sentenza revocatoria .

12. Quali rimedi ho se ricevo un pignoramento per un debito contratto all’estero?
È fondamentale verificare la regolarità del procedimento estero e la legittimità del riconoscimento in Italia. Puoi opporsi se il giudice straniero non era competente, se non hai ricevuto la notifica o se la sentenza viola l’ordine pubblico. Rivolgiti a un avvocato esperto in diritto internazionale.

13. La procedura di sovraindebitamento blocca il pignoramento?
Sì. Una volta presentata la domanda e omologata la proposta, tutte le procedure esecutive sono sospese. Il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione del patrimonio offrono la possibilità di rientrare dai debiti o di ottenere l’esdebitazione finale.

14. Posso perdere la mia casa se avvio la liquidazione del patrimonio?
Dipende dalla procedura scelta. Nel piano del consumatore è possibile prevedere il mantenimento della casa attraverso il pagamento dell’ipoteca; nella liquidazione del patrimonio la casa viene di norma venduta. Tuttavia l’esdebitazione al termine della procedura libera il debitore dai debiti residui.

15. Qual è il ruolo dell’OCC nel sovraindebitamento?
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente pubblico o privato iscritto in apposito registro che nomina un gestore (professionista abilitato) per assistere il debitore nella predisposizione del piano, nella raccolta dei documenti e nella trattativa con i creditori. L’Avv. Monardo è fiduciario di un OCC e può affiancare il cliente durante l’intero percorso.

16. La Cassazione può bloccare un pignoramento?
La Suprema Corte interviene solo in sede di legittimità. Le sentenze del 2025 e del 2026 hanno chiarito alcuni punti cruciali – l’inefficacia del pignoramento senza deposito tempestivo , la separazione tra più pignoramenti e l’inapplicabilità della sospensione per i creditori stranieri . Questi principi possono essere invocati nei ricorsi in opposizione.

17. Cosa accade se vendo la casa dopo il pignoramento?
La vendita dell’immobile dopo la trascrizione del pignoramento non impedisce la procedura; l’aggiudicatario otterrà il bene libero dai pesi, e il terzo acquirente dovrà liberare l’immobile. Inoltre l’art. 2929‑bis consente ai creditori di aggredire beni trasferiti gratuitamente .

18. Se i beni pignorati non coprono il credito, cosa succede al debito residuo?
Il debito residuo resta a carico del debitore e può essere riscosso su altri beni o crediti. Per i consumatori che accedono alla procedura di sovraindebitamento, l’esdebitazione consente l’estinzione del debito residuo.

19. Posso partecipare all’asta del mio immobile?
Il debitore non può partecipare direttamente all’asta, ma può farlo tramite un parente o un terzo di fiducia; tuttavia è più prudente evitare potenziali conflitti e concentrarsi sulla conversione o sulla trattativa.

20. Come scegliere il professionista giusto per difendersi?
È importante rivolgersi ad avvocati esperti di esecuzioni e diritto bancario, in grado di coniugare conoscenze normative e capacità negoziale. Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Gestore della crisi e esperto negoziatore, offre consulenze personalizzate e soluzioni concrete, dall’opposizione al pignoramento alla gestione della crisi.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Pignoramento da creditore europeo

Scenario: Un professionista italiano, Tizio, ha stipulato un contratto con una società francese. Il tribunale di Parigi emette una sentenza di condanna per 50 000 €. La società notifica a Tizio un titolo esecutivo europeo e iscrive il titolo in Italia. Tizio possiede un immobile a Cosenza dove non risiede.

Procedura:

  1. Notifica del titolo: la società francese invia il titolo europeo. Tizio verifica la correttezza della notifica e se ha avuto la possibilità di difendersi. In assenza di irregolarità non può chiedere il rifiuto dell’esecuzione .
  2. Precetto: dopo aver ottenuto la formula esecutiva in Francia, il creditore invia il precetto e attende dieci giorni.
  3. Pignoramento: l’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento contenente l’ingiunzione di non disporre del bene e l’avvertimento sulla conversione . L’atto è trascritto nei registri immobiliari.
  4. Opposizione: Tizio si rivolge all’Avv. Monardo che esamina la sentenza e rileva che la notifica dell’atto introduttivo francese non è stata effettuata correttamente. Presenta domanda alla Corte d’Appello per rifiutare l’esecuzione (contrarietà all’ordine pubblico procedimentale). In subordine propone opposizione agli atti esecutivi lamentando la mancanza di indicazione del domicilio.
  5. Esito: la Corte accoglie l’istanza e annulla il riconoscimento. Il pignoramento decade; Tizio può eventualmente negoziare un piano di pagamento con la società francese.

Esempio 2 – Pignoramento fiscale con prima casa

Scenario: Caia riceve una cartella esattoriale dall’Agenzia Entrate‑Riscossione per 150 000 € relativi a imposte non pagate. Possiede un unico appartamento (categoria catastale A/3) dove risiede. L’agente della riscossione notifica l’atto di pignoramento per avviare l’espropriazione.

Analisi: ai sensi dell’art. 76 DPR 602/1973, l’agente non può procedere all’espropriazione se l’immobile è l’unico di proprietà adibito ad abitazione principale e non di lusso . Anche se il debito supera 120 000 €, la soglia si applica solo ai casi diversi dalla prima casa (lettera b). Caia può quindi presentare opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo l’impignorabilità del bene . L’esecuzione viene sospesa e l’agente deve intervenire in eventuali esecuzioni intraprese da altri creditori (intervento ex art. 499 c.p.c.) ma non può avviare una nuova espropriazione.

Esempio 3 – Pignoramento plurimo e rinnovo trascrizione

Scenario: Sempronio ha tre immobili e un debito di 200 000 €. Il creditore notifica un pignoramento su tutti e tre i beni e trascrive l’atto. Dopo tre anni scade la trascrizione su uno degli immobili; il creditore non la rinnova nei termini.

Effetti: secondo la Cassazione (sentenza 14250/2026), il mancato rinnovo della trascrizione per uno degli immobili non estingue l’intera procedura . La procedura continua per gli altri due immobili, considerati autonomi. Sempronio può chiedere la conversione per l’immobile libero o tentare un accordo; se il credito rientra nella procedura di sovraindebitamento, può includere tutti gli immobili nel piano.

Conclusione

Il pignoramento immobiliare rappresenta un evento traumatico che può privare il debitore della propria casa e destabilizzare l’intero nucleo familiare. Quando la procedura proviene dall’estero, l’assenza di una corretta difesa può condurre all’esecuzione in tempi rapidi grazie all’abolizione dell’exequatur . Tuttavia, come mostrano la normativa e la giurisprudenza, esistono numerose tutele: dalla verifica del titolo alla contestazione delle notifiche, dalla opposizione all’esecuzione alla conversione, fino alle procedure di sovraindebitamento e agli accordi di ristrutturazione. Conoscere i termini perentori e i limiti legali (come l’impignorabilità della prima casa per i debiti tributari o la tutela delle cose impignorabili ) è fondamentale per evitare la perdita del bene o per ritardare la vendita.

L’intervento tempestivo di un professionista è la chiave per trasformare un evento ineluttabile in un percorso di gestione del debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare – composto da avvocati e commercialisti con esperienza nel diritto bancario, tributario e nelle procedure di crisi – offrono una consulenza completa che va dall’analisi preliminare degli atti alle opposizioni in sede esecutiva, dalla negoziazione dei debiti alla predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: il suo studio saprà valutare la tua posizione, verificare i vizi dell’esecuzione e mettere in campo strategie concrete e tempestive per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle. Agire rapidamente significa salvaguardare il proprio patrimonio e riconquistare la serenità economica.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO