Introduzione
Negli ultimi anni sempre più contribuenti italiani, professionisti e piccoli risparmiatori stanno utilizzando piattaforme di trading online con intermediari esteri per investire in azioni, derivati, criptovalute e altri strumenti finanziari. L’accesso a broker esteri consente di beneficiare di costi competitivi, ampia gamma di asset e possibilità di operare in valute diverse dall’euro. Tuttavia, molte persone ignorano che il trading online dall’estero comporta stringenti obblighi dichiarativi e può portare a controlli dell’Agenzia delle Entrate, con sanzioni molto pesanti in caso di errori o omessa compilazione dei quadri corretti nella dichiarazione dei redditi.
L’importanza del tema è duplice:
- da un lato il rischio di accertamenti e sanzioni amministrative o penali per chi non inserisce correttamente i conti esteri nel quadro RW (monitoraggio fiscale) e non calcola l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze nel quadro RT;
- dall’altro lato la necessità di comprendere i meccanismi normativi (regime dichiarativo, amministrato, gestito), l’interazione con gli scambi automatici di informazioni internazionali (CRS/FATCA) e le strategie difensive per tutelare il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli incrociando i dati dei broker esteri con le informazioni trasmesse dagli Stati esteri tramite lo standard comune di comunicazione (CRS). Il provvedimento congiunto MEF/Agenzia del 12 maggio 2026, n. 22305, ha aggiornato gli elenchi delle giurisdizioni soggette a comunicazione, ribadendo che lo scambio automatico di dati serve a contrastare l’evasione e rafforzare la cooperazione internazionale . Le violazioni legate all’omessa dichiarazione degli investimenti esteri sono quindi sempre più facilmente individuate.
Presentazione dello Studio Legale
Per affrontare correttamente questa materia è essenziale affidarsi a professionisti specializzati in diritto tributario.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. Lo Studio è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziazione della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie a queste competenze, lo Studio Monardo offre assistenza per:
- analisi degli atti (avvisi di accertamento, lettere di compliance, inviti al contraddittorio),
- redazione di ricorsi e memorie difensive,
- richiesta di sospensioni dell’esecuzione,
- trattative con l’Agenzia delle Entrate e la Riscossione per concordati e piani di rientro,
- definizione di soluzioni giudiziali e stragiudiziali quali mediazioni, accordi di ristrutturazione dei debiti e procedure di esdebitazione.
L’Avv. Monardo e il suo staff offrono un approccio personalizzato e orientato al contribuente, analizzando le singole posizioni e elaborando strategie legali concrete per evitare o ridurre sanzioni, difendersi in giudizio e, quando necessario, negoziare con il Fisco.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1. Il monitoraggio fiscale: il decreto legge 167/1990 e gli obblighi del quadro RW
Il D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990 n. 227, disciplina il cosiddetto monitoraggio fiscale, cioè la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero. L’articolo 4 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero devono indicarle nella dichiarazione dei redditi . Dal 2021 la norma è stata modificata per includere anche le cripto‑attività; è quindi obbligatorio indicare nel quadro RW non solo conti correnti e titoli ma anche wallet di criptovalute detenuti all’estero.
L’articolo 4 spiega che l’obbligo riguarda anche i titolari effettivi degli investimenti secondo la definizione di cui al d.lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) . Non è necessario che i redditi siano prodotti: basta la detenzione, se l’investimento è suscettibile di generare reddito imponibile in Italia.
Il comma 3 del medesimo articolo esclude l’obbligo di indicazione quando le attività sono affidate a intermediari finanziari residenti che applicano la ritenuta a titolo d’imposta, oppure quando il valore complessivo dei conti esteri non supera 15.000 euro nel periodo d’imposta .
1.2. Sanzioni per omessa compilazione e violazioni
L’articolo 5 del decreto prevede sanzioni amministrative severe:
- sanzione dal 3 al 15 % dell’ammontare degli importi non dichiarati ;
- sanzione dal 6 al 30 % per gli investimenti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. black list) ;
- una sanzione fissa di 258 euro se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dal termine .
La Corte di Cassazione, nella sentenza 28077 del 30 ottobre 2024, ha precisato che l’omessa indicazione nel quadro RW non è un’irregolarità formale ma una violazione sostanziale che compromette la finalità di monitoraggio; la sanzione del 5–25 % prevista dalla legge serve proprio a garantire la trasparenza e non viola il principio di proporzionalità . In altri termini, non può sostenersi che l’assenza di un debito d’imposta renda innocua l’omissione: la compilazione del quadro RW è sempre necessaria.
1.3. La presunzione di evasione nei Paesi “black list” (art. 12 DL 78/2009)
Il D.L. 1° luglio 2009 n. 78 (cosiddetto decreto “Tremonti–ter”) ha introdotto all’articolo 12 una presunzione legale secondo la quale gli investimenti o attività finanziarie detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione dell’articolo 4 del D.L. 167/1990, si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione . In tal caso le sanzioni sono raddoppiate .
L’ordinanza della Cassazione n. 2667 del 4 febbraio 2025 ha chiarito che questa presunzione ha natura sostanziale: non può essere applicata retroattivamente agli anni precedenti l’entrata in vigore del decreto (1 luglio 2009) . La Corte ha ribadito che occorre comunque allegare ulteriori circostanze fattuali per fondare l’accertamento e che il contribuente può vincere la presunzione offrendo prova contraria (ad esempio dimostrando che i fondi derivano da redditi già tassati) .
1.4. Jurisprudenza recente: bonifici da conti esteri e omessa dichiarazione
Nel 2023 la Cassazione penale (sez. III) si è pronunciata sulla rilevanza dei bonifici provenienti da conti esteri non dichiarati. La sentenza 35427/2023, commentata da autorevole dottrina, ha affermato che i bonifici disposti da un conto svizzero sul proprio conto italiano non costituiscono di per sé prova di evasione; la presunzione di cui all’art. 12 del D.L. 78/2009 richiede riscontri circa la provenienza delle somme . Se non vi sono elementi per confermare che i fondi derivano da redditi non dichiarati, l’imputato non può essere ritenuto responsabile del reato di omessa dichiarazione .
Tale orientamento è importante perché consente al contribuente di difendersi dimostrando l’origine lecita dei capitali, ad esempio attraverso documenti bancari o prove dell’esistenza di risparmi accumulati in periodi non prescritti.
1.5. Tassazione delle plusvalenze da trading online: regime dichiarativo, amministrato e gestito
Le plusvalenze e minusvalenze derivanti da attività di trading online con broker esteri rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67 del TUIR (D.P.R. 917/1986). La Risoluzione 1° settembre 2016, n. 71/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta a un interpello, che i contratti sul mercato Forex e le opzioni binarie vanno qualificati come “rapporti di cui all’art. 67, comma 1, lettera c‑quater, TUIR” e sono soggetti a imposta sostitutiva del 26 % .
Secondo la risoluzione, il contribuente che opera con broker esteri e adotta il regime dichiarativo deve:
- Calcolare la somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno (differenziali positivi e negativi), utilizzando la documentazione fornita dai broker .
- Indicare tali redditi nel quadro RT della propria dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche), autoliquidando l’imposta sostitutiva . L’eventuale eccedenza di minusvalenze può essere riportata in deduzione delle plusvalenze dei quattro anni successivi .
- Compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale e l’applicazione dell’IVAFE: le attività estere vanno sempre indicate, perché i broker stranieri non possono agire come sostituti d’imposta in Italia .
- Applicare l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), pari generalmente al 2‰ annuo sul valore di mercato delle attività (per i conti correnti è 34,20 euro a prescindere dal saldo medio). La normativa deriva dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e dalla Circolare 28/E del 2 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate, che ha istituito l’IVIE e l’IVAFE .
La Circolare 28/E/2012 chiarisce che l’IVAFE si applica sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che la base imponibile è costituita dal valore di mercato al 31 dicembre . La circolare sottolinea che l’IVAFE si rende dovuta anche su investimenti depositati su conti esteri e serve a evitare discriminazioni rispetto all’imposta di bollo applicata ai conti detenuti in Italia .
Nel regime amministrato (art. 6 del d.lgs. 461/1997) l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dall’intermediario italiano che gestisce il conto o il dossier titoli. Tuttavia, i broker esteri non possono assumere il ruolo di sostituto d’imposta; pertanto, il regime amministrato può essere utilizzato solo se il contribuente trasferisce le somme presso un intermediario residente . In caso contrario resta obbligatorio il regime dichiarativo. Il regime gestito (art. 7 del d.lgs. 461/1997) consente di delegare la gestione del portafoglio a un intermediario autorizzato; anche in questo caso si applica l’imposta sostitutiva e non si compila il quadro RT. Ma non è applicabile con broker esteri.
1.6. Scambio automatico di informazioni (CRS/FATCA) e Common Reporting Standard
L’Italia ha aderito agli accordi internazionali per lo scambio automatico di informazioni finanziarie. In particolare:
- Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato dall’OCSE, è stato recepito con la legge 18 giugno 2015 n. 95 e il decreto MEF 28 dicembre 2015, che stabiliscono gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane e regolano lo scambio di dati con le autorità fiscali estere. L’articolo 4 del decreto 2015 prevede che l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione sia aggiornato con provvedimento congiunto MEF/Agenzia .
- Il provvedimento del 12 maggio 2026 n. 22305 ha aggiornato l’Allegato C (giurisdizioni oggetto di comunicazione) portandolo a 94 Paesi. Per ogni Stato viene indicato l’anno del primo scambio e il primo periodo d’imposta da comunicare; tra le new entry Belize, Ruanda e Senegal, con scambio a partire dal 2026 . L’Allegato D individua invece 120 giurisdizioni partecipanti al CRS, inclusi molte giurisdizioni offshore come Anguilla, Bahamas, Isole Cayman, Singapore, Qatar .
Il CRS mira a consentire alle autorità fiscali di ricevere i dati sui conti finanziari detenuti dai residenti italiani all’estero. Questo rende più difficoltoso nascondere conti presso broker esteri: l’Agenzia delle Entrate riceve ogni anno, entro il 30 settembre, le informazioni sui saldi e sugli eventuali proventi, che vengono confrontate con i dati dichiarati (quadro RW e RT) per evidenziare omissioni.
L’accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) tra Italia e Stati Uniti, pur specifico per i conti americani, si integra con il CRS; gli intermediari italiani sono obbligati a segnalare i conti dei contribuenti statunitensi, e viceversa.
2. Procedura: cosa accade dopo la notifica di un avviso di accertamento o una lettera di compliance
Quando l’Agenzia delle Entrate individua una discrepanza tra i dati ricevuti dai Paesi esteri e quanto dichiarato, può avviare diverse procedure. Vediamo quali sono le fasi tipiche e i diritti del contribuente.
2.1. Lettera di compliance e questionario
Il primo passo è spesso l’invio di una lettera di compliance (o lettera di invito alla regolarizzazione), con la quale l’amministrazione segnala al contribuente la presunta omissione e invita a fornire chiarimenti o integrare la dichiarazione. La lettera può allegare un questionario (art. 32 DPR 600/1973) chiedendo di spiegare perché non sono stati compilati i quadri RW/RT e di fornire documenti giustificativi (estratti conto, attestazioni del broker, certificazioni fiscali). È importante rispondere entro il termine indicato (solitamente 30 giorni), perché il mancato riscontro consente all’Agenzia di procedere con l’accertamento e irrogare le sanzioni.
L’Avv. Monardo e il suo staff affiancano i contribuenti già in questa fase, predisponendo risposte motivate, presentando memorie e documenti che possano giustificare l’assenza di plusvalenze imponibili o la provenienza lecita dei fondi. Spesso la prima fase consente di chiudere la vicenda con il ravvedimento operoso (pagamento spontaneo delle sanzioni ridotte) o con l’adesione al questionario.
2.2. Avviso di accertamento e irrogazione sanzioni
Se la lettera di compliance non viene soddisfatta o se l’ufficio ritiene incomplete le giustificazioni, viene emesso un avviso di accertamento. L’atto contiene:
- l’imposta evasa (calcolata sulle plusvalenze non dichiarate, con imposta sostitutiva del 26 % o con l’aliquota ordinaria per gli altri redditi),
- l’IVAFE dovuta sui conti esteri,
- le sanzioni per omessa dichiarazione (3–15 % o 6–30 % secondo la black list),
- gli interessi di mora.
Il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992. Prima dell’impugnazione, è possibile presentare istanza di autotutela per chiedere l’annullamento dell’atto se vi sono evidenti errori (ad esempio, confusione tra intestatario e titolare effettivo o importi erronei).
2.3. Termini di decadenza e raddoppio dei termini
Per l’emissione dell’avviso di accertamento, l’Agenzia deve rispettare il termine di decadenza previsto dall’art. 43 del DPR 600/1973 (ordinariamente il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d’imposta). Tuttavia, in caso di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia penale (ex art. 5 d.lgs. 74/2000 per omessa dichiarazione) o in presenza di violazioni commesse in Paesi a fiscalità privilegiata, i termini possono raddoppiare (dieci anni). La giurisprudenza di legittimità, però, impone che l’Agenzia proceda alla denuncia penale per poter fruire del raddoppio; diversamente l’accertamento è tardivo e annullabile.
2.4. L’adesione e la definizione agevolata
Prima di avviare il contenzioso, il contribuente può valutare la definizione agevolata tramite:
- Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997): consente di negoziare con l’Ufficio la base imponibile e le sanzioni, ottenendo una riduzione delle sanzioni di 1/3 e la sospensione del termine di impugnazione.
- Ravvedimento operoso: se la violazione non è stata ancora constatata e non è stata avviata un’attività di controllo, il contribuente può spontaneamente correggere la dichiarazione, pagare l’imposta dovuta e le sanzioni ridotte in proporzione al ritardo.
- Conciliazione giudiziale: in corso di processo è possibile definire la lite pagando il tributo e una sanzione ulteriormente ridotta.
È fondamentale valutare attentamente le opzioni, considerando l’importo del potenziale debito, la possibilità di provare l’assenza di plusvalenze e la proporzione delle sanzioni. L’assistenza di un professionista permette di scegliere la strategia più opportuna e, se necessario, di impugnare l’accertamento per contestare la legittimità dell’atto (ad esempio, per omessa motivazione, decadenza, mancato rispetto del contraddittorio).
2.5. Ricorso e processo tributario
Il ricorso deve indicare i motivi di contestazione (vizi formali e sostanziali) e la documentazione a sostegno. Come ricordato dalla Cassazione, il giudice deve attenersi alle censure dedotte nel ricorso; non può annullare l’atto per vizi non prospettati dal contribuente . È quindi essenziale redigere un ricorso completo e circostanziato.
Nel ricorso si possono sollevare, tra l’altro:
- vizi procedurali (omessa notifica, decadenza, violazione del principio del contraddittorio);
- difetto di motivazione (mancata indicazione delle fonti dei dati o dei criteri di calcolo);
- errata applicazione delle presunzioni (ad esempio, la presunzione ex art. 12 D.L. 78/2009 non si applica se mancano elementi fattuali );
- sproporzione delle sanzioni e violazione del principio di proporzionalità (soprattutto se l’investimento era in perdita e non ha generato plusvalenze);
- assenza di reddito imponibile (operazioni di solo trasferimento di capitali o prelievi di risparmi).
La fase di primo grado può concludersi con accoglimento o rigetto. In caso di soccombenza, si può proporre appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Resta infine il ricorso per cassazione per i soli motivi di legittimità.
2.6. La rilevanza penale: omessa dichiarazione e autoriciclaggio
Oltre alle sanzioni amministrative, la mancata dichiarazione di redditi superiori a 50.000 euro per ogni periodo d’imposta integra il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000), punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La Cassazione ha precisato che per evitare la condanna è necessario dimostrare che l’imposta evasa è inferiore a 50.000 euro o che si è proceduto al ravvedimento prima dell’inizio delle indagini . Inoltre, in presenza di plusvalenze derivanti da attività illecite (es. insider trading, market manipulation) può configurarsi il reato di autoriciclaggio (art. 648‑ter 1 c.p.).
3. Difese e strategie legali
3.1. Dimostrare l’origine lecita dei fondi e vincere la presunzione
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la presunzione di evasione per conti in Paesi black list non è assoluta: il contribuente può fornire prova contraria. È quindi importante raccogliere documenti che attestino l’origine delle somme (contratti di compravendita, dichiarazioni dei redditi pregresse, estratti di conti italiani, atti notarili). Ad esempio, nel caso dei bonifici dalla Svizzera, la Cassazione ha ritenuto che l’assenza di prove sull’origine dei fondi rende inefficace la presunzione .
Lo Studio Monardo assiste i clienti nella ricostruzione analitica dei movimenti finanziari, avvalendosi anche di consulenti finanziari e commercialisti per predisporre perizie e prospetti riepilogativi. Dimostrare che i capitali sono frutto di redditi tassati o di risparmi accumulati consente spesso di ottenere l’annullamento dell’accertamento.
3.2. Rilevanza delle minusvalenze e metodo di calcolo
Molti trader subiscono perdite su strumenti derivati (CFD, forex). La risoluzione 71/E/2016 riconosce che le minusvalenze generate nel regime dichiarativo possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze nei quattro periodi d’imposta successivi . È quindi fondamentale evidenziare le minusvalenze per ridurre la base imponibile.
Occorre tuttavia considerare che le minusvalenze realizzate su attività non qualificate come strumenti finanziari (ad esempio criptovalute fino al 2022) non erano deducibili; dal 2023, con la legge 197/2022, anche le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di criptovalute sono entrate tra i redditi diversi, con una franchigia di 2.000 euro. Il quadro RW va quindi compilato anche per i wallet di criptovalute, e l’imposta sostitutiva del 26 % si applica alle plusvalenze.
3.3. Contestare il raddoppio delle sanzioni per i Paesi black list
Quando l’Agenzia raddoppia le sanzioni per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata, è necessario verificare se la presunzione ex art. 12 D.L. 78/2009 sia effettivamente applicabile. La Cassazione ha chiarito che la norma non ha natura procedimentale ma sostanziale e non può applicarsi retroattivamente . Inoltre, l’assenza di elementi fattuali (ad esempio, la prova che il contribuente ha effettivamente effettuato investimenti e che questi derivano da redditi non dichiarati) può portare all’annullamento dell’avviso . Anche su questo punto, l’assistenza legale è determinante.
3.4. Richiedere l’interpello e gli strumenti cooperativi
Il sistema tributario italiano prevede la possibilità di presentare interpelli all’Agenzia delle Entrate per ottenere un’interpretazione preventiva sulla corretta tassazione di determinate operazioni. Nel caso del trading con broker esteri, l’interpello può essere utile per chiarire la deducibilità delle minusvalenze, la qualificazione di nuovi strumenti (es. token o NFT) o l’applicazione del regime amministrato da parte di determinati intermediari.
È inoltre possibile utilizzare la cooperazione volontaria internazionale (voluntary disclosure) per regolarizzare conti e attività estere non dichiarate, pagando le imposte e le sanzioni ridotte. Sebbene la procedura straordinaria prevista dal d.l. 167/1990 sia terminata nel 2017, l’istituto della collaborazione volontaria resta un precedente importante: potrebbe essere riaperto dal legislatore in caso di nuove sanatorie.
3.5. Strumenti alternativi di definizione: rottamazioni, rateizzazioni e procedure da sovraindebitamento
A giugno 2026 non è più attiva la “rottamazione Quinquies” delle cartelle (ultima finestra di definizione agevolata introdotta dalla legge 197/2022). Tuttavia, il contribuente può ancora accedere a:
- Definizione agevolata delle controversie (legge 202/2023), che consente di pagare solo l’imposta senza sanzioni e interessi nelle liti pendenti in Cassazione;
- Regolarizzazione delle violazioni formali (art. 1 commi 166 ss. legge 197/2022) entro determinati termini;
- Rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate Riscossione: fino a 120 rate mensili (10 anni) per debiti fino a 120.000 euro;
- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 e nuovo Codice della crisi d’impresa): piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione del debitore incapiente.
Grazie all’esperienza come Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo può guidare i clienti nell’accesso a queste procedure, riducendo o cancellando i debiti tributari e tutelando i beni personali.
4. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori per disinformazione o per eccesso di fiducia nel broker estero. Di seguito un elenco dei più frequenti e alcune raccomandazioni per evitarli:
- Non compilare il quadro RW perché “ho solo un conto trading” – Anche se il conto è usato esclusivamente per investire e non genera plusvalenze, la detenzione dell’attività finanziaria all’estero deve essere dichiarata .
- Ritenere che le plusvalenze siano tassate nel paese del broker – Le normative contro la doppia imposizione prevedono che i redditi derivanti da strumenti finanziari siano tassati nello Stato di residenza del percettore, salvo eccezioni. Il broker estero non versa l’imposta italiana, quindi il contribuente deve autoliquidarla nel quadro RT.
- Applicare il regime amministrato con broker esteri – Non è possibile: solo gli intermediari residenti o con stabile organizzazione in Italia possono fare da sostituto d’imposta .
- Non conservare la documentazione – Le plusvalenze e minusvalenze devono essere calcolate sulla base di estratti conto, report di trading e certificazioni. Senza prove, è difficile difendersi da un accertamento.
- Ignorare l’IVAFE – Oltre alla tassazione delle plusvalenze, occorre versare l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero .
- Trasferire fondi tra conti senza documentazione – I bonifici da conti esteri non dichiarati possono essere presi come indizio di evasione; è quindi consigliabile mantenere la tracciabilità e, se il conto non è già dichiarato, regolarizzarlo.
- Pensare che piccole somme siano irrilevanti – Non esistono soglie di tolleranza per l’obbligo di monitoraggio, salvo il limite di 15.000 euro per i depositi e conti correnti (non per le altre attività) .
5. Tabelle riepilogative
5.1. Obblighi dichiarativi e sanzioni
| Aspetto | Descrizione | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Quadro RW | Sezione del Modello Redditi PF destinata al monitoraggio fiscale. Deve essere compilato da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero o cripto‑attività, anche se non producono redditi . | Art. 4 DL 167/1990; circ. 38/E/2013; circ. 28/E/2012. |
| Quadro RT | Sezione dedicata alla dichiarazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e altri strumenti finanziari. Nel regime dichiarativo, il contribuente calcola la somma algebrica dei differenziali e applica l’imposta sostitutiva del 26 % . | Art. 5 d.lgs. 461/1997; risoluzione 71/E/2016. |
| IVAFE | Imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero; applicata annualmente. Per i conti correnti è previsto un importo fisso (34,20 euro); per gli altri strumenti l’aliquota è 0,2 % . | Art. 19 DL 201/2011; circ. 28/E/2012. |
| Sanzioni per omesso RW | 3–15 % dell’ammontare non dichiarato; 6–30 % se l’investimento è in Paesi a fiscalità privilegiata . Sanzione ridotta a 258 € se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni . | Art. 5 DL 167/1990. |
| Presunzione art. 12 DL 78/2009 | Gli investimenti in Paesi black list non dichiarati si presumono redditi sottratti a tassazione; sanzioni raddoppiate . | Art. 12 DL 78/2009; Cass. 2667/2025. |
5.2. Differenza tra regimi fiscali
| Regime | Caratteristiche | Quando è applicabile |
|---|---|---|
| Dichiarativo | Il contribuente calcola le plusvalenze/minusvalenze, compila il quadro RT e versa l’imposta sostitutiva (26 %). Può dedurre le minusvalenze nei quattro anni successivi . Deve compilare il quadro RW e versare l’IVAFE. | Necessario con broker esteri che non agiscono da sostituti d’imposta; per conti di trading in Paesi UE o extra-UE. |
| Amministrato | L’intermediario residente (banca, SIM, SGR) calcola e versa l’imposta per conto del cliente; il cliente non compila il quadro RT ma deve comunque compilare il quadro RW se l’intermediario è estero. | Applicabile solo con intermediari residenti o con stabile organizzazione in Italia . |
| Gestito | Il patrimonio è affidato a un gestore professionale che esegue gli investimenti; l’imposta è applicata su base giornaliera sul risultato di gestione; il cliente non compila RT. | Richiede un mandato di gestione a un intermediario residente; non utilizzabile con broker esteri. |
5.3. Esempio numerico
Supponiamo che un trader residente in Italia abbia aperto un conto presso un broker cipriota. Nel 2025 effettua 200 operazioni sul mercato forex, realizzando complessivamente plusvalenze per 8.000 euro e minusvalenze per 3.000 euro. Il saldo del conto al 31 dicembre è 20.000 euro. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è 26 %.
- Calcolo delle plusvalenze nette: 8.000 € – 3.000 € = 5.000 €.
- Imposta sostitutiva dovuta: 5.000 € × 26 % = 1.300 €.
- IVAFE: 20.000 € × 0,2 % = 40 €. Se il conto fosse un semplice deposito, l’imposta sarebbe 34,20 €.
- Compilazione del quadro RT: indicare le plusvalenze e minusvalenze nella sezione II e l’imposta versata.
- Compilazione del quadro RW: indicare il valore massimo del conto e l’IVAFE versata.
Se lo stesso contribuente non dichiarasse il conto e le plusvalenze e fosse rilevato tramite il CRS, l’Agenzia potrebbe richiedere:
- l’imposta evasa (1.300 €);
- IVAFE (40 €) con interessi;
- sanzione 3–15 % sull’ammontare del conto (per es. 20.000 € × 3 % = 600 €; o fino a 3.000 € se considerata massima);
- ulteriore sanzione dal 30 % se il Paese fosse a fiscalità privilegiata (es. Seychelles), con importo fino a 6.000 € ;
- eventuale denuncia penale se l’imposta evasa superasse 50.000 €.
L’intervento tempestivo di un professionista consente spesso di ridurre questi importi con ravvedimento o adesione.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Devo compilare il quadro RW anche se il conto estero è in perdita?
Sì. L’obbligo di monitoraggio sussiste per tutte le attività finanziarie suscettibili di produrre reddito, anche se in perdita . - Qual è la soglia minima per dichiarare i conti esteri?
Per i depositi e conti correnti l’obbligo scatta solo se il valore massimo complessivo supera 15.000 € nel corso dell’anno . Per altre attività (azioni, fondi, criptovalute) non ci sono soglie. - Se ho un conto presso una banca svizzera che non mi genera interessi, devo compilare il quadro RW?
Sì. L’assenza di redditi non esclude l’obbligo di monitoraggio. - Le criptovalute devono essere indicate nel quadro RW?
Sì. Dal 2021 le cripto‑attività rientrano tra le attività estere da monitorare . Dal 2023 le plusvalenze da cessione di criptovalute superiori a 2.000 € sono tassate al 26 %. - Cosa succede se la banca estera aderisce al CRS?
Il broker o la banca invia le informazioni all’autorità estera, che le trasmette all’Agenzia delle Entrate italiana. Se i dati non coincidono con quanto dichiarato, può arrivare una lettera di compliance o un avviso di accertamento . - Come si calcola l’IVAFE?
Per conti correnti e libretti si paga un importo fisso annuo (34,20 €). Per le altre attività finanziarie si applica il 2 ‰ (0,2 %) sul valore di mercato al 31 dicembre . - Posso compensare le minusvalenze estere con plusvalenze realizzate in Italia?
Sì, purché siano della stessa natura (redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR). Le minusvalenze possono essere utilizzate nei successivi quattro anni . - Se opero con un broker estero ma tramite un intermediario italiano (es. banca che fa da introducer), devo compilare il quadro RW?
Dipende: se l’intermediario italiano assume la custodia e applica le ritenute come sostituto d’imposta, non c’è obbligo di monitoraggio; diversamente il quadro RW è obbligatorio . - Cosa succede in caso di morte del titolare del conto estero?
Gli eredi residenti devono indicare la quota ereditaria nel quadro RW e sono tenuti a versare l’IVAFE; le plusvalenze maturate prima della successione non concorrono al reddito, ma il valore di acquisto per l’erede si assume pari al valore successorio. - È possibile essere esonerati dalla presunzione art. 12 DL 78/2009?
Sì, dimostrando che i fondi detenuti nel Paese black list derivano da redditi già tassati o esenti . L’onere della prova è a carico del contribuente. - Se il conto estero è cointestato con un familiare non residente?
Ogni contitolare residente deve indicare nella propria dichiarazione la quota di competenza e versare l’IVAFE pro quota. - Posso usare il regime forfettario per le plusvalenze da trading?
No. Il regime forfettario (art. 1 commi 54 ss. legge 190/2014) si applica ai redditi d’impresa o professionali; le plusvalenze da trading sono redditi diversi e sono tassate con imposta sostitutiva del 26 %. - Sono obbligato a presentare il modello Redditi se ho solo il quadro RW da compilare?
Sì. I contribuenti che devono monitorare attività estere non possono utilizzare il 730 precompilato ma devono presentare il Modello Redditi PF. - Cosa fare se ricevo una lettera di compliance per trading estero?
Verifica se hai omesso la compilazione dei quadri; se sì, valuta di regolarizzare con ravvedimento operoso. Se ritieni di essere in regola, prepara una risposta con documenti che lo provino; l’assistenza di un avvocato tributarista è consigliabile. - Le piattaforme di social trading o copy‑trading sono soggette alle stesse regole?
Sì. Anche se gli investimenti vengono effettuati automaticamente replicando le operazioni di altri, il titolare del conto è responsabile degli obblighi fiscali e dichiarativi. - Cosa accade se trasferisco le plusvalenze nel conto italiano senza dichiararle?
I bonifici dall’estero possono essere segnalati dalle banche e considerati indizi di evasione. Come affermato dalla Cassazione, tuttavia, sono necessarie prove ulteriori per dimostrare l’evasione . Resta comunque consigliabile dichiarare correttamente le plusvalenze per evitare il rischio di accertamenti. - Le plusvalenze da NFT o token digitali devono essere dichiarate?
Sì. La legge 197/2022 ha incluso gli utili realizzati dalla cessione di cripto‑attività (tra cui token non fungibili) tra i redditi diversi; le plusvalenze eccedenti 2.000 € sono tassate al 26 %. - Posso evitare l’IVAFE spostando i fondi a fine anno?
No. La base imponibile dell’IVAFE è il valore dell’attività al 31 dicembre; spostare i fondi qualche giorno prima non elimina l’obbligo se i fondi sono rientrati successivamente. - Cosa sono le lettere di compliance relative al trading in criptovalute?
Sono comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate con cui si invita il contribuente a regolarizzare eventuali omissioni nella dichiarazione di cripto‑attività (quadro RW) e nel pagamento dell’imposta sulle plusvalenze. Con l’istituzione del registro degli operatori di criptovalute (OAM) e gli scambi CRS, i controlli sono aumentati. - Se cedo partecipazioni qualificate su un broker estero, il trattamento fiscale cambia?
Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate non sono tassate con l’imposta sostitutiva ma concorrono parzialmente al reddito (58,14 % dal 2019). In tal caso occorre compilare il quadro RM o RL e applicare l’aliquota marginale IRPEF. È consigliabile avvalersi di un commercialista.
7. Simulazioni pratiche
7.1. Caso di omessa compilazione e sanzioni
Immaginiamo un investitore che nel 2024 ha depositato 50.000 € in un conto trading presso un broker con sede nelle Isole Cayman (giurisdizione black list). Nel corso dell’anno realizza plusvalenze per 15.000 € e minusvalenze per 2.000 €. Non compila il quadro RW né il quadro RT e non versa l’imposta. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate riceve i dati tramite il CRS e invia un avviso di accertamento.
- Imposta dovuta: plusvalenza netta 13.000 € × 26 % = 3.380 €.
- IVAFE: 50.000 € × 0,2 % = 100 €.
- Sanzione per omesso RW: 6–30 % perché il conto è in black list. L’amministrazione può applicare ad esempio il 10 %, pari a 5.000 € . Inoltre, trattandosi di Paese a fiscalità privilegiata, può raddoppiare la sanzione fino a 30 %.
- Sanzione per omesso RT: la sanzione prevista dall’art. 5 d.lgs. 471/1997 per omessa indicazione dei redditi diversi è dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta, con minimo 250 €. Può quindi oscillare tra 4.056 € e 8.112 €.
- Raddoppio dei termini di accertamento: essendo un Paese black list, il termine di decadenza sale a 10 anni (fino al 2035).
Se il contribuente dimostra che i 50.000 € depositati derivavano da risparmi tassati in Italia, può vincere la presunzione ex art. 12 DL 78/2009 e ridurre le sanzioni . Con l’assistenza dello Studio Monardo, è possibile proporre un accertamento con adesione, chiedendo di applicare la sanzione nella misura minima e rateizzando il pagamento.
7.2. Regolarizzazione con ravvedimento operoso
Un altro esempio: un lavoratore dipendente ha aperto un conto su un broker maltese nel 2025 con 10.000 €. Alla fine dell’anno ha un saldo di 12.000 € ma non ha realizzato plusvalenze perché ha venduto e riacquistato gli stessi strumenti. Si accorge di non aver compilato il quadro RW e decide di ravvedersi spontaneamente a giugno 2026.
- IVAFE: 12.000 € × 0,2 % = 24 €.
- Sanzione ridotta: applicando il ravvedimento entro un anno dalla scadenza, la sanzione per omesso RW può essere ridotta a 1/7 (dal 3 % scende allo 0,43 %), quindi 12.000 € × 0,43 % = 51,6 €.
- Imposta: nessuna imposta sostitutiva perché non vi sono plusvalenze; occorre solo compilare il quadro RT con minusvalenze pari a zero.
In questo caso, un intervento tempestivo consente di regolarizzare la posizione con un esborso minimo ed evitare ulteriori controlli.
8. Novità normative e giurisprudenziali 2025–2026
Negli anni 2025 e 2026 il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di trading online, monitoraggio fiscale e cripto‑attività è cambiato in maniera significativa. L’approvazione di nuove direttive europee, l’entrata in vigore di leggi di recepimento e la pubblicazione di sentenze recenti offrono nuove certezze ma anche nuove insidie per i contribuenti. Di seguito esaminiamo le principali novità.
8.1. L’attuazione della direttiva DAC8 con il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 recepisce in Italia la Direttiva UE 2023/2226 (c.d. DAC8), che estende lo scambio automatico di informazioni fiscali alle cripto‑attività. La DAC8 rappresenta l’ottava modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa e mira a colmare il vuoto informativo su exchange di criptovalute, wallet custodi e altri prestatori di servizi su asset digitali.
Gli scopi principali del decreto sono:
- Ampliare la sfera del monitoraggio fiscale internazionale: dal 1° gennaio 2026 gli exchange autorizzati nell’Unione Europea devono raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei clienti residenti in Italia (codice fiscale, residenza, saldi dei conti, transazioni, permute e indirizzi dei wallet destinatari dei prelievi) . Il primo scambio di informazioni avverrà a gennaio 2027 e riguarderà i dati 2026 .
- Rendere trasparenti le operazioni su cripto‑asset: non solo i saldi ma anche le operazioni di conversione fra criptovalute, i trasferimenti verso wallet esterni e gli indicatori di rischio (es. mancata dichiarazione del codice fiscale) sono comunicati all’Amministrazione . La novità più significativa è che vengono trasmessi gli indirizzi blockchain destinatari dei prelievi, permettendo all’Agenzia delle Entrate di ricostruire il flusso on‑chain e individuare i wallet self‑custody del contribuente .
- Uniformare gli standard ai livelli globali: la DAC8 si coordina con il Crypto‑Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE. Il MoneyViz segnala che 48 Paesi hanno aderito al CARF e che i primi scambi a livello globale inizieranno nel 2027; il decreto italiano prevede che, oltre ai 27 Paesi UE, nel primo invio si includano Regno Unito, Svizzera, Singapore, Australia, Canada e Giappone .
- Fissare obblighi precisi per gli operatori: oltre alla raccolta e trasmissione dei dati, i Crypto‑Asset Service Provider (CASP) devono registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate e implementare procedure di due diligence e adeguata verifica. Chi non rispetta i nuovi obblighi può essere sanzionato fino al 5 % del valore dei dati non trasmessi . Per i contribuenti, invece, la DAC8 non introduce nuovi adempimenti dichiarativi: rimangono i quadri RW/W e RT/T, ma diventa quasi impossibile nascondere conti crypto non dichiarati .
Timeline del DAC8 e del CARF
Dal momento dell’adozione della DAC8, il calendario è scandito da alcune tappe chiave:
- 17 ottobre 2023: il Consiglio UE approva la Direttiva 2023/2226 (DAC8) .
- 22 dicembre 2025: viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 194/2025 che recepisce la DAC8 .
- 1° gennaio 2026: i CASP iniziano a raccogliere i dati dei clienti secondo le nuove regole .
- 31 gennaio 2027: scade il termine per la prima trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2026 . Dal 2027 saranno coinvolti tutti i Paesi UE e alcuni partner extra‑UE come Regno Unito e Svizzera .
- Gennaio 2028 e 2029: entrano nel circuito Paesi come Seychelles, Isole Vergini Britanniche, Mauritius, Bermuda, Cayman Islands e, dal 2029, gli Stati Uniti .
Differenze tra DAC8 e CARF
La DAC8 è la declinazione europea dello standard OCSE. Il CARF (Crypto‑Asset Reporting Framework) definisce un formato unico per lo scambio automatico su scala globale. Secondo la tabella comparativa riportata da MoneyViz, il CARF coinvolge 48 Paesi e prevede un’entrata in vigore scaglionata fra il 2027 e il 2029 . Per i contribuenti italiani, la distinzione è importante perché:
- chi usa exchange UE rientra principalmente nella DAC8;
- chi opera su exchange extra‑UE (Coinbase USA, Binance Global, KuCoin) sarà soggetto al CARF, ma con tempistiche leggermente posticipate ;
- in entrambi i casi, l’obbligo di compilare il quadro RW/W e il quadro RT/T rimane invariato .
L’Avv. Monardo sottolinea che la DAC8 non introduce alcuna sostituzione d’imposta: i CASP non diventano sostituti come le banche italiane. Il contribuente deve continuare a calcolare e versare l’imposta sulle plusvalenze in regime dichiarativo .
8.2. La Travel Rule e le cripto‑attività
Parallelamente al D.Lgs. 194/2025 è entrato in vigore il Regolamento UE 2023/1113, noto come Travel Rule, che dal 30 dicembre 2024 obbliga i prestatori di servizi di trasferimento di cripto‑attività a fornire, per ogni transazione, le informazioni dell’ordinante e del beneficiario (nome, indirizzo, numero di conto/wallet, codice fiscale o documento d’identità). La finalità è quella di tracciare i movimenti di criptovalute come già avviene per i bonifici bancari. Il regolamento prevede che i dati viaggino insieme al trasferimento e siano accessibili ai controllori .
Come evidenziato dall’approfondimento MoneyViz, l’effetto combinato di Travel Rule + DAC8 + CARF elimina l’anonimato nell’ecosistema crypto: anche i trasferimenti verso wallet self‑custody sono tracciati perché l’exchange deve comunicare l’indirizzo di destinazione . I trasferimenti futuri di tali wallet on‑chain sono pubblici e possono essere ricostruiti tramite analisi blockchain . Ne consegue che spostare i fondi su un wallet privato non esenta dall’obbligo di dichiarazione; anzi può complicare la posizione se non si compila il quadro RW per quegli asset.
8.3. Legge di bilancio 2025/2026 e nuove aliquote sulle criptovalute
Un’altra novità rilevante deriva dalle leggi di bilancio degli ultimi anni. La legge 197/2022 ha introdotto la tassazione delle plusvalenze su cripto‑attività con aliquota del 26 % e una franchigia di 2.000 €. Con la legge 208/2025 (legge di bilancio 2026) il Parlamento ha innalzato l’aliquota al 33 % a partire dal 1° gennaio 2026, allineandola a quella prevista per i redditi di capitale dal 2012 per i conti correnti esteri. Il sito MoneyViz riporta che le plusvalenze in criptovalute realizzate da investitori italiani saranno tassate al 33 % dal 2026 . Le minusvalenze restano compensabili con le plusvalenze dello stesso periodo e dei quattro periodi d’imposta successivi, mentre la franchigia di 2.000 € continua a valere. I contribuenti devono pertanto valutare la convenienza di realizzare plusvalenze prima del 31 dicembre 2025 o pianificare per evitare un salto di aliquota.
8.4. Giurisprudenza recente: cripto‑attività e conti esteri
La giurisprudenza degli ultimi due anni offre indicazioni importanti su come l’Agenzia delle Entrate e i giudici interpretano le nuove norme su trading estero e cripto‑attività.
Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Modena (17 dicembre 2025, n. 582) – In questa decisione, la Corte ha confermato un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che possedeva un wallet di criptovalute presso una piattaforma con sede in Finlandia. Il contribuente sosteneva che l’obbligo di compilare il quadro RW fosse nato solo con la legge 197/2022 e che, prima di tale norma, le criptovalute non fossero qualificabili come attività finanziarie. La Corte ha invece ritenuto che, quando il wallet è custodito da un intermediario estero, le cripto‑attività devono essere considerate “attività estere di natura finanziaria” ai sensi dell’art. 4 del D.L. 167/1990 e quindi soggette al monitoraggio fin da prima della legge 197/2022 . La Corte ha applicato la sanzione del 3 % (con minimo 200 €) dell’ammontare non dichiarato e ha richiamato il principio di favor rei previsto dal d.lgs. 472/1997 . La pronuncia stabilisce che le cripto‑attività detenute presso exchange esteri devono essere dichiarate nel quadro RW indipendentemente dalla disciplina successiva.
Ordinanza della Cassazione n. 24659/2022 – In questa ordinanza la Suprema Corte ha applicato il principio del favor rei in materia sanzionatoria: poiché l’art. 3 del d.lgs. 472/1997 (modificato dalla riforma 2015) ha depenalizzato l’omessa dichiarazione del quadro RW e ridotto la sanzione minima al 3 % (massimo 15 %) dell’importo non dichiarato, la Corte ha ritenuto che questa norma più favorevole si applichi anche alle violazioni commesse in precedenza . Conseguenza pratica: se l’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa compilazione del quadro RW per anni antecedenti alla riforma, il contribuente può invocare l’applicazione della sanzione ridotta.
Sentenza della Cassazione n. 11849/2023 – Con questa sentenza la Corte ha affrontato il tema della continuazione delle violazioni in caso di omessa compilazione del quadro RW in più annualità. Secondo i giudici, non si deve applicare una sanzione per ciascun anno ma solo la sanzione più grave aumentata da un terzo alla metà (istituto della continuazione) . Ciò riduce sensibilmente l’importo complessivo rispetto a quanto sosteneva l’Agenzia.
Altri orientamenti giurisprudenziali – La giurisprudenza continua a precisare i contorni del monitoraggio fiscale: la Cassazione penale ha ribadito che i bonifici da conti esteri non sono di per sé prova di evasione senza ulteriori riscontri ; le ordinanze del 2024 e 2025 hanno consolidato l’interpretazione per cui la presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 non è retroattiva e può essere superata con documentazione adeguata .
8.5. Aggiornamenti del Common Reporting Standard e liste dei Paesi
L’Agenzia delle Entrate e il MEF hanno aggiornato gli allegati C e D al decreto 2015 sul Common Reporting Standard (CRS). Con il provvedimento del 12 maggio 2026 n. 22305, l’Allegato C è stato ampliato a 94 giurisdizioni. Tra le nuove entrate figurano Belize, Ruanda e Senegal; per ciascuna viene indicato l’anno di prima segnalazione e il periodo d’imposta di riferimento . L’Allegato D elenca 120 giurisdizioni partecipanti, incluse molte destinazioni offshore come Anguilla, Bahamas, Isole Cayman, Singapore e Qatar . Tali aggiornamenti dimostrano la crescente cooperazione internazionale e riducono ulteriormente gli spazi di opacità.
9. Compilazione dei nuovi quadri W e T (anno 2026)
Con l’introduzione della DAC8 e l’aggiornamento della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2025 e il Modello Redditi PF 2025 presentano nuovi quadri dedicati alle attività estere e alle cripto‑attività.
9.1. Quadro W del modello 730 e quadro RW del Modello Redditi
Il quadro W del modello 730/2025 sostituisce il precedente quadro RW per i contribuenti che utilizzano la dichiarazione semplificata. Le regole di compilazione sono analoghe al quadro RW: occorre indicare i valori delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero al 31 dicembre e il valore massimo nel corso dell’anno. Ecco una procedura passo‑passo per una compilazione corretta:
- Raccogliere i dati dai broker esteri: estratti conto, report annuali con il valore del portafoglio e il saldo medio. Per i conti crypto occorre considerare la quantità di ciascun token e il valore in euro al 31 dicembre.
- Convertire tutti i valori in euro: l’art. 4 del D.L. 167/1990 impone di indicare nel quadro RW/W il valore in euro. Per le criptovalute, se il broker fornisce il valore in dollari, bisogna applicare il tasso di cambio ufficiale al 31 dicembre.
- Calcolare il valore massimo e il valore medio: per i conti correnti si dichiara il valore massimo raggiunto nel corso dell’anno e il saldo al 31 dicembre; per altre attività si indica il valore di mercato al 31 dicembre. I saldi su wallet self‑custody devono essere sommati a quelli custodial.
- Indicare il codice dello Stato: per ciascuna attività bisogna selezionare il codice del Paese in cui è situata. Per i wallet decentralizzati si utilizza il codice del Paese dell’exchange da cui le crypto sono state acquistate.
- Calcolare l’IVAFE: se l’attività è assimilabile a un conto corrente, la IVAFE è pari a 34,20 € annui; per le altre attività finanziarie si applica lo 0,2 % del valore .
- Compilare la sezione “determinazione imposta”: riporta la base imponibile IVAFE e l’imposta dovuta. Anche se l’imposta è minima, la sua omissione può generare sanzioni per omessa dichiarazione.
- Quadro W nel 730 vs quadro RW nel Modello Redditi: chi si avvale del 730 deve compilare il quadro W; chi utilizza il Modello Redditi PF continua a usare il quadro RW. L’obbligo di presentazione del Modello Redditi sussiste anche se si compila il 730 ma si possiedono redditi diversi (es. plusvalenze da azioni estere) o se occorre riportare minusvalenze.
9.2. Quadro T del modello 730 e quadro RT del Modello Redditi
Il quadro T (nel 730) e il quadro RT (nel Modello Redditi) sono dedicati alle plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria. Con l’entrata in vigore della DAC8 e la riforma della fiscalità crypto, il quadro T è stato suddiviso in tre sezioni:
- Sezione I – Redditi diversi di natura finanziaria: qui vanno indicate le plusvalenze da cessione di azioni, obbligazioni, ETF, derivati (futures, opzioni, CFD) realizzate con broker esteri. Si calcola la somma algebrica dei differenziali positivi e negativi e si applica l’imposta sostitutiva del 26 %.
- Sezione II – Plusvalenze da cripto‑attività: introdotta nel 2024 e confermata per il 2026. Deve essere compilata se nel periodo d’imposta si sono realizzate plusvalenze superiori a 2.000 € mediante vendita di criptovalute, stablecoin o token non fungibili. A partire dal 2026 l’aliquota sale al 33 %. È necessario indicare la data di acquisto e di vendita, il valore in euro al momento delle operazioni e calcolare la differenza rispetto al costo storico. Le minusvalenze non possono essere portate in deduzione se derivano da operazioni non qualificate.
- Sezione III – Compensazione minusvalenze: consente di riportare minusvalenze pregresse (nei quattro anni precedenti) e compensarle con le plusvalenze attuali. È fondamentale conservare la documentazione degli anni precedenti per poter usufruire di questa possibilità.
Nella compilazione del quadro T/RT è consigliabile:
- Utilizzare software di calcolo: per le criptovalute, l’elevato numero di transazioni rende difficile calcolare manualmente le plusvalenze. Piattaforme come MoneyViz integrano le API degli exchange e generano report conformi alle norme.
- Applicare la corretta conversione valutaria: le plusvalenze vanno calcolate in euro; in caso di operazioni in dollari o altre valute occorre convertire al tasso di cambio del giorno della transazione.
- Custodire le prove: screenshot, estratti conto, transazioni blockchain e certificazioni del broker sono essenziali per difendersi in caso di accertamenti. Con la DAC8 il Fisco riceverà comunque i dati, ma è necessario saper dimostrare la corretta determinazione del costo e della plusvalenza.
- Verificare l’esistenza di regimi amministrati: alcuni exchange italiani hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di agire come sostituti d’imposta; l’interpello 135/2025 ha aperto a questa possibilità. Se l’exchange effettua le ritenute, il contribuente non deve compilare il quadro T; resta comunque l’obbligo di monitoraggio.
9.3. Quadro M – altre novità del 730/2025
Il modello 730/2025 introduce anche il quadro M, dedicato ai redditi di capitale e alle ritenute subite all’estero. Questa sezione è utile per i contribuenti che percepiscono dividendi o interessi da titoli stranieri. È possibile detrarre le ritenute pagate all’estero entro il limite dell’imposta italiana; occorre indicare le ritenute in colonna e allegare la certificazione dell’intermediario.
10. FAQ su DAC8, criptovalute e novità 2025–2026
Per chiarire i principali dubbi emersi con l’entrata in vigore della DAC8, la Travel Rule e la legge di bilancio 2026, proponiamo un elenco di domande e risposte aggiuntive. Queste FAQ si aggiungono alle 20 già proposte nel paragrafo 6 e coprono gli aspetti più specifici delle novità recenti.
- Cosa cambia per me con la DAC8 se dichiaro già le criptovalute?
Dal punto di vista del contribuente, nulla in termini di obblighi dichiarativi: devi continuare a compilare il quadro RW/W e calcolare le imposte sul quadro RT/T. La novità è che l’Agenzia delle Entrate riceverà automaticamente i tuoi dati dagli exchange , quindi è molto più difficile non essere scoperti. - Come vengono trattati i wallet self‑custody?
Quando prelevi crypto dall’exchange verso un tuo wallet privato, l’exchange comunica l’indirizzo di destinazione all’Agenzia delle Entrate . Le operazioni successive su quel wallet sono pubbliche e, tramite analisi blockchain, possono essere associate a te. Devi pertanto dichiarare anche le attività detenute sui cold wallet. - Se utilizzo un exchange americano (es. Coinbase USA) cosa succede?
Gli USA aderiranno al CARF con scambio a partire dal 2029 . Fino ad allora l’exchange potrebbe non trasmettere i dati, ma dal 2026 sarà comunque obbligato a raccoglierli secondo le regole DAC8/CARF. È consigliabile dichiarare tutto fin da ora per evitare sanzioni future. - Le sanzioni cambiano con la DAC8?
La DAC8 non modifica la misura delle sanzioni per il contribuente. L’omesso quadro RW è sanzionato dal 3 al 15 % dell’importo non dichiarato ; per i Paesi black list la sanzione va dal 6 al 30 % . Tuttavia, la certezza dell’accertamento aumenta, quindi il rischio di pagare la sanzione piena è maggiore. - Qual è la scadenza per la prima trasmissione DAC8?
I CASP devono inviare i dati del 2026 all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2027 . Per i Paesi extra‑UE la scadenza può essere differita di un anno (gennaio 2028) o tre anni (gennaio 2029) . - Come vengono tassate le plusvalenze da criptovalute dal 2026?
Fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota è del 26 %; dal 1° gennaio 2026 sale al 33 % . La franchigia di 2.000 € resta valida. Le minusvalenze sono compensabili nei quattro anni successivi. - Posso usare il regime amministrato per le cripto?
In linea di principio no, perché gli exchange esteri non sono sostituti d’imposta. Tuttavia, l’interpello 135/2025 ha aperto alla possibilità per alcuni exchange italiani di agire come sostituti e applicare l’imposta alla fonte. Se l’exchange trattiene la tassa, il contribuente non dovrà compilare il quadro T; resta comunque l’obbligo di monitoraggio. - La Travel Rule si applica anche ai trasferimenti fra wallet personali?
La Travel Rule si applica ai trasferimenti effettuati tramite prestatori di servizi cripto. Se trasferisci crypto da un tuo wallet su un exchange UE a un wallet self‑custody, l’exchange deve comunicare l’indirizzo e i dati dell’ordinante e del beneficiario . Se invece sposti crypto da un wallet self‑custody a un altro wallet senza passare per un CASP, non c’è obbligo di comunicazione, ma i movimenti sono pubblici e possono essere tracciati. - È ancora possibile il ravvedimento operoso per le cripto?
Sì. L’art. 13 del d.lgs. 472/1997 consente di regolarizzare le violazioni pagando imposta, interessi e sanzioni ridotte. MoneyViz ricorda che la sanzione minima può essere ridotta fino a un decimo se si agisce entro 30 giorni, a 1/9 se entro 90 giorni e a 1/8 se entro un anno . Con l’arrivo della DAC8 conviene ravvedersi prima che l’Agenzia riceva i dati. - Le plusvalenze da DeFi e DEX vanno dichiarate?
Sì. Anche se le piattaforme decentralizzate (Uniswap, Curve, Aave) non partecipano allo scambio di informazioni, le operazioni sono on‑chain e visibili. Le plusvalenze generate da attività DeFi sono soggette a imposta come redditi diversi e devono essere inserite nel quadro T/RT. È buona prassi conservare le transazioni e utilizzare software di analisi per calcolare il reddito. - Cosa succede se non indico le cripto detenute su un wallet hardware?
In caso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può ricostruire la catena di transazioni a partire dalle operazioni in entrata o uscita dagli exchange, identificare l’indirizzo del wallet e dedurre il saldo. L’omessa dichiarazione comporta la sanzione dal 3 al 15 % (6–30 % se la provenienza è da Paesi black list) e l’applicazione dell’IVAFE sul valore al 31 dicembre. Un eventuale sequestro preventivo dei token è possibile in sede penale. - Devo indicare nel quadro W i fondi depositati su un exchange italiano iscritto all’OAM?
Sì. La normativa sul monitoraggio fiscale non distingue tra intermediari italiani o esteri: tutte le attività finanziarie detenute su conti diversi da quelli bancari italiani devono essere monitorate. Ciò vale anche per gli exchange iscritti all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM). L’importo va indicato nel quadro W/RW e l’IVAFE si applica al 0,2 % o in misura fissa. - Come vengono trattati i token di utilità (utility token) o i token governance?
I token non fungibili (NFT), gli utility token e i token di governance rientrano nella definizione di cripto‑attività se sono suscettibili di essere venduti o scambiati. Se generano plusvalenze realizzate tramite cessione a titolo oneroso, queste devono essere tassate. In assenza di plusvalenze ma con detenzione su piattaforme estere, occorre comunque monitorare nel quadro RW/W. - Le donazioni o i regali di criptovalute sono tassabili?
Le donazioni di criptovalute tra vivi non generano plusvalenza per il donante; tuttavia la persona che riceve deve inserire il valore della cripto nel quadro RW se il wallet rimane all’estero. All’atto della successiva vendita si calcolerà la plusvalenza confrontando il prezzo di cessione con il valore della donazione. - Quali sono i documenti da conservare per eventuali controlli?
È consigliabile conservare: estratti conto degli exchange, report dei movimenti, CSV con tutte le transazioni, screenshot delle operazioni, contract address per i token DeFi, certificazioni del broker in caso di ritenute. Per i trasferimenti su wallet personali, annotare l’indirizzo pubblico e la data del trasferimento. Questa documentazione sarà utile per dimostrare l’origine dei fondi e l’entità delle plusvalenze.
11. Simulazioni pratiche in materia di cripto‑attività e DAC8
Per comprendere meglio l’impatto delle nuove norme, proponiamo alcune simulazioni pratiche. Gli esempi di seguito illustrano come calcolare l’imposta sulle plusvalenze, l’IVAFE, le sanzioni e gli effetti del ravvedimento operoso in base alle nuove aliquote e alla DAC8.
11.1. Investitore crypto che si ravvede prima dell’entrata in vigore della DAC8
Scenario: Giorgia, lavoratrice dipendente, ha acquistato bitcoin nel 2022 per un valore complessivo di 20.000 €. Nel 2025 vende una parte delle sue criptovalute, realizzando una plusvalenza di 12.000 €, e sposta il saldo rimanente (pari a 30.000 €) su un wallet hardware. Non compila il quadro RW né il quadro RT. A dicembre 2025 viene a conoscenza della DAC8 e decide di regolarizzare la sua posizione prima della prima trasmissione dei dati.
- Imposta sulle plusvalenze: fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota è del 26 %, quindi dovrà pagare 12.000 € × 26 % = 3.120 €.
- IVAFE: sul valore delle criptovalute possedute al 31 dicembre 2025 (30.000 €) si applica lo 0,2 %, pari a 60 €.
- Sanzione per omesso quadro RW: il 3 % dell’importo non monitorato (30.000 €) = 900 €, ridotta grazie al ravvedimento: se si ravvede entro l’anno successivo, la sanzione minima è ridotta a 1/8 (112,5 €) .
- Sanzione per omesso quadro RT: la sanzione va dal 120 % al 240 % dell’imposta, ma è ridotta con il ravvedimento; può variare tra 374 € e 748 €.
- Documentazione: Giorgia prepara una relazione indicando l’origine del capitale, l’acquisto e la vendita delle criptovalute, fornisce gli estratti degli exchange e del wallet. In questo modo evita un accertamento formale e beneficia dello sconto.
11.2. Contribuente che omette il quadro RW per wallet estero e viene scoperto nel 2027
Scenario: Marco possiede un wallet su un exchange con sede in Singapore dal quale opera su token emergenti. Nel 2026, grazie al rally del mercato, realizza plusvalenze di 50.000 € ma non le dichiara e trasferisce i fondi su un wallet hardware. Nel gennaio 2027 l’Agenzia delle Entrate riceve i dati tramite la DAC8.
- Imposta: dal 2026 l’aliquota è del 33 %, quindi 50.000 € × 33 % = 16.500 €.
- IVAFE: se il saldo al 31 dicembre 2026 è 60.000 €, l’imposta è 60.000 € × 0,2 % = 120 €.
- Sanzione per omesso RW: 3–15 % sul valore non dichiarato; in mancanza di attenuanti l’Agenzia può applicare, ad esempio, il 10 % (6.000 €). Se Singapore rientra nelle giurisdizioni ad alto rischio, la sanzione potrebbe raddoppiare (12.000 €). In più si applicano le sanzioni per l’omesso RT (120–240 % dell’imposta).
- Ravvedimento: non più possibile, perché la violazione è stata già constatata dalla DAC8. Marco dovrà difendersi dimostrando di aver pagato imposte in altri Paesi o facendo valere eventuali minusvalenze.
11.3. Investitore che utilizza l’exchange italiano come sostituto d’imposta
Scenario: Sara investe in criptovalute tramite un exchange italiano registrato presso l’OAM, che a seguito dell’interpello 135/2025 agisce come sostituto d’imposta. L’exchange applica la ritenuta del 26 % (33 % dal 2026) sulle plusvalenze e versa l’imposta all’Erario.
- Imposta: l’imposta è trattenuta dall’exchange; Sara riceve un rendiconto che indica l’imposta versata. Non deve compilare il quadro T/RT.
- Quadro W: deve comunque compilare il quadro W/RW per indicare il valore delle cripto‑attività all’estero. L’IVAFE resta dovuta.
- Sanzioni: se il quadro W viene compilato correttamente, non ci sono sanzioni. In caso di omessa compilazione, si applicano le sanzioni come sopra, anche se l’imposta sulle plusvalenze è già stata versata.
11.4. Casistica mista: azioni estere e criptovalute
Scenario: Lorenzo opera sia in azioni statunitensi tramite un broker estero sia in criptovalute su un exchange tedesco. Nel 2026 vende azioni generando minusvalenze per 5.000 € e vende Ethereum e token DeFi con plusvalenze per 15.000 €.
- Quadro T/RT: deve sommare plusvalenze e minusvalenze come segue: 15.000 € (plusvalenze crypto) − 5.000 € (minusvalenze azioni) = 10.000 €. Dovrà versare il 33 % su 10.000 € = 3.300 €. Se avesse minusvalenze pregresse può ulteriormente ridurre la base.
- Quadro W: dovrà indicare sia il valore delle criptovalute che il valore delle azioni al 31 dicembre 2026 (anche se vendute, occorre dichiarare l’eventuale saldo residuo). Le minusvalenze da azioni possono essere riportate ai prossimi anni.
- Compensazione: il regime dichiarativo consente di compensare minusvalenze e plusvalenze di natura finanziaria, incluse le minusvalenze da crypto, che dal 2023 sono considerate redditi diversi. Tuttavia, non si possono compensare minusvalenze da crypto con plusvalenze da partecipazioni qualificate.
Queste simulazioni mostrano come le novità del 2025–2026 influenzino la tassazione e il monitoraggio fiscale. Pianificare per tempo, compilare correttamente i quadri e avvalersi dell’assistenza di professionisti è il modo migliore per evitare sanzioni.
11.5. Considerazioni finali sulle novità normative
L’introduzione della DAC8 e della Travel Rule, l’innalzamento dell’aliquota sulle plusvalenze crypto e le ultime sentenze della Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria dimostrano che il legislatore e l’amministrazione stanno contrastando in modo sempre più incisivo l’evasione legata al trading online. La trasparenza è il filo conduttore: attraverso gli scambi automatici di informazioni non solo bancarie ma anche crypto, l’Agenzia delle Entrate può oggi confrontare i dati dichiarati con quelli ricevuti da decine di giurisdizioni. Non è più possibile contare sull’anonimato dei wallet o sulla frammentazione degli intermediari.
Per i contribuenti questo significa una sola cosa: prevenire. La prevenzione si attua con la compilazione diligente dei quadri W/RW e T/RT, la conservazione della documentazione, l’aggiornamento costante sulle normative e l’assistenza di professionisti qualificati. Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo fornisce supporto in tutte queste fasi, analizzando le singole posizioni, calcolando le imposte, predisponendo memorie e ricorsi e negoziando con gli uffici finanziari. In un contesto normativo in rapida evoluzione, affidarsi a professionisti esperti è la migliore garanzia di tutela del proprio patrimonio.
Conclusione
Il trading online con broker esteri offre opportunità interessanti ma impone al contribuente una serie di obblighi dichiarativi e lo espone ai controlli dell’Agenzia delle Entrate. La normativa sul monitoraggio fiscale, le sanzioni e le presunzioni a favore del fisco è complessa; le innovazioni tecnologiche e gli accordi internazionali (CRS/FATCA) rendono sempre più facile individuare le omissioni.
L’analisi della legislazione (D.L. 167/1990, D.L. 78/2009, d.lgs. 461/1997, legge 201/2011 e successive modifiche) e della giurisprudenza (sentenze della Cassazione 2024 e 2025) mostra come l’omessa compilazione del quadro RW sia considerata una violazione sostanziale e comporti sanzioni rilevanti . Le presunzioni relative agli investimenti nei Paesi black list possono essere superate con adeguata prova contraria , ma richiedono una precisa strategia difensiva.
Per evitare errori, è fondamentale:
- compilare correttamente i quadri RW e RT anche quando non vi sono plusvalenze,
- conservare la documentazione fornita dai broker esteri,
- monitorare le normative (ad esempio aggiornamenti CRS e nuove aliquote),
- valutare l’opzione di ravvedimento o di adesione prima che l’accertamento diventi definitivo,
- richiedere assistenza professionale per calcolare le imposte e affrontare eventuali controlli.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo: dall’analisi preliminare dell’investimento al calcolo delle imposte, dalla redazione di ricorsi al contraddittorio con l’Agenzia, fino alla negoziazione di piani di rientro e procedure di sovraindebitamento.
Grazie all’esperienza maturata nel diritto tributario e bancario, lo Studio è in grado di individuare le soluzioni più efficaci per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o cartelle esattoriali e proteggere il patrimonio del contribuente.
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