Questionario Fiscale Su Binance E Crypto Estere: Come Rispondere?

Introduzione

Negli ultimi anni l’utilizzo di criptovalute e cripto‑attività è esploso: milioni di italiani possiedono Bitcoin, stablecoin o altri token su piattaforme di scambio estere come Binance, Coinbase o Kraken. Molti le considerano semplici investimenti digitali o mezzi di pagamento alternativi, ma dal punto di vista giuridico si tratta di attività di natura estera che ricadono nella disciplina del monitoraggio fiscale e, in molti casi, generano redditi imponibili. Le piattaforme estere stanno inviando ai clienti italiani questionari fiscali per adeguarsi alle norme antiriciclaggio e alla nuova direttiva europea DAC8, che dal 2026 imporrà lo scambio automatico di informazioni fiscali. La richiesta di compilare questi questionari ha messo in allarme migliaia di risparmiatori: cosa fare se Binance chiede un questionario fiscale? Quali sono i rischi di non rispondere? Quando e come dichiarare le criptovalute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi?

L’obiettivo di questo articolo, aggiornato al 26 giugno 2026, è offrire una guida esaustiva per il contribuente che detiene cripto‑attività su exchange esteri. Verranno illustrati i riferimenti normativi, le sentenze più recenti, gli obblighi dichiarativi e i rimedi a disposizione di chi ha ricevuto un questionario fiscale o teme un accertamento. Il taglio è professionale e pratico, con tabelle riepilogative, esempi numerici e 20 FAQ. Il punto di vista adottato è quello del debitore/contribuente che desidera difendersi e regolarizzare la propria posizione.

Chi siamo

Lo studio Monardo & Partners supporta da anni contribuenti, imprenditori e professionisti nelle controversie tributarie, bancarie e finanziarie. Avv. Giuseppe Angelo Monardo:

  • è avvocato cassazionista;
  • coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in diritto bancario, tributario, antiriciclaggio e procedure concorsuali;
  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con esperienza in piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione;
  • è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’avv. Monardo e il suo staff possono assisterti:

  • analizzando la documentazione relativa a conti su Binance o altri exchange;
  • predisponendo ricorsi o istanze di regolarizzazione;
  • sospendendo o impugnando eventuali cartelle, atti di accertamento o misure cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi);
  • trattando con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agente della riscossione per concordare rateazioni o definizioni agevolate;
  • avviando procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata per tutelare il patrimonio personale o aziendale.

📩 Per una valutazione legale immediata e personalizzata contatta qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il nostro studio analizzerà il tuo caso, verificherà i possibili rischi e formulerà la strategia difensiva più efficace.

1 Quadro normativo e giurisprudenziale sulle cripto‑attività

1.1 Monitoraggio fiscale e quadro RW

L’obbligo di indicare gli investimenti esteri nella dichiarazione dei redditi è disciplinato dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla Legge 227/1990), noto come decreto sul monitoraggio fiscale. L’articolo 4, comma 1 stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia che detengono, nel periodo d’imposta, investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di generare redditi imponibili devono indicarli nella dichiarazione annuale (quadro RW) . In caso di mancata compilazione la violazione è punita con una sanzione amministrativa dal 3 al 15 % degli importi non dichiarati , aumentata al 6 – 30 % se le attività sono in paesi a regime fiscale privilegiato .

Dal 2019 le istruzioni per la compilazione del quadro RW prevedono esplicitamente l’obbligo di indicare anche le valute virtuali (cryptovalute) detenute tramite exchange esteri o wallet non custodial. Il TAR del Lazio, con sentenza n. 1077/2020, ha confermato che l’Agenzia delle Entrate poteva estendere gli obblighi di monitoraggio alle valute virtuali: nel rigettare il ricorso di due associazioni di categoria, il tribunale ha ricordato che la direttiva 88/361/CEE, recepita con il D.L. 167/1990, consente il monitoraggio fiscale anche per strumenti non tradizionali. Nella motivazione si sottolinea che le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate avevano previsto l’obbligo di inserire le valute virtuali all’interno del quadro RW, accanto ai redditi finanziari di provenienza estera .

Quindi, se possiedi criptovalute su exchange esteri come Binance, devi compilare il quadro RW anche in assenza di plusvalenze, perché il monitoraggio riguarda il valore detenuto. In caso di conto o wallet cointestato, i valori devono essere ripartiti secondo le quote di possesso.

1.2 Definizione di “valuta virtuale” e “cripto‑attività”

La normativa antiriciclaggio italiana ha fornito una definizione di valuta virtuale prima ancora dell’intervento fiscale. Il D.Lgs. 231/2007, all’art. 1, co. 2, lett. qq) (modificato dal D.Lgs. 125/2019), definisce la valuta virtuale come una «rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» . La normativa antiriciclaggio individua anche i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, includendo ogni soggetto che presta professionalmente servizi di conservazione, scambio o conversione .

La Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto nel TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) l’art. 67, comma 1, lettera c‑sexies, in base al quale i redditi derivanti da cripto‑attività sono qualificati come redditi diversi e tassati con aliquota del 26 % . La legge definisce “cripto‑attività” come le rappresentazioni digitali di valore o di diritti basate su tecnologie distribuite (blockchain) indipendentemente dal soggetto emittente. Oltre a tassare le plusvalenze, la legge ha introdotto anche un’imposta annuale del 2 ‰ (0,2 %) sul valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre (imposta di bollo/IVCA), estendendo le regole del bollo sui prodotti finanziari.

1.3 Aggiornamenti normativi 2024 – 2026

Dal 2024 la disciplina è stata oggetto di ulteriori modifiche:

  1. Legge di Bilancio 2024 (L. 207/2024) – ha eliminato la franchigia di 2 000 € sulle plusvalenze, prevista per i periodi d’imposta 2023 e 2024. Pertanto, dal periodo d’imposta 2025 le plusvalenze anche di importo minimo sono tassate integralmente al 26 %. La legge ha inoltre introdotto una nuova aliquota al 33 % che entrerà in vigore per i redditi realizzati dal 2026, allineandosi alla tassazione prevista per gli utili da partecipazioni qualificate.
  2. Decreto legislativo 209/2023 (attuazione della riforma fiscale internazionale) – ha modificato gli articoli 4 e 5 del D.L. 167/1990, prevedendo l’obbligo di monitoraggio anche per le cripto‑attività detenute tramite piattaforme estere non residenti. Ha inoltre aggiornato i termini di prescrizione per le violazioni relative al monitoraggio.
  3. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023 – fornisce le istruzioni ufficiali sull’imposta di bollo sulle cripto‑attività, sulla regolarizzazione e sul calcolo delle plusvalenze. La circolare classifica le cripto‑attività in categorie (token di pagamento, security token, utility token, NFT) e specifica che la determinazione delle plusvalenze avviene secondo il metodo LIFO (Last In First Out) se non è possibile identificare i singoli lotti. Ribadisce inoltre che la detenzione va dichiarata nel quadro RW e che l’imposta sul valore (2 ‰) deve essere versata anche dai contribuenti che detengono cripto‑attività su exchange non residenti.
  4. Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) – in vigore dal 30 giugno 2024 per le stablecoin e dal 30 dicembre 2024 per tutte le cripto‑attività, definisce un quadro europeo per l’emissione e l’offerta di token. Pur non essendo una norma fiscale, MiCA richiede che gli emittenti e i fornitori di servizi cripto (CASP) ottengano autorizzazione e sottostiano a requisiti di trasparenza e protezione degli investitori. In Italia l’applicazione di MiCA comporterà la necessità di allineare la tassazione alle nuove categorie di asset.
  5. Direttiva UE 2023/2226 (DAC8) – dal 1º gennaio 2026 obbligherà gli exchange europei a comunicare alle autorità fiscali nazionali i dati sulle transazioni effettuate dai clienti. L’obiettivo è evitare l’evasione fiscale derivante dall’utilizzo delle cripto‑attività. Le piattaforme operanti nell’UE dovranno quindi inviare periodicamente i dati di saldo e movimenti ai Paesi di residenza dei clienti. Già oggi Binance e altri operatori stanno implementando procedure di customer due diligence e inviano questionari fiscali per identificare correttamente i contribuenti e rispettare la nuova normativa .
  6. D.M. 13 gennaio 2022 e registro OAM – hanno istituito l’obbligo per i fornitori di servizi di portafoglio digitale (exchange, wallet provider) di iscriversi all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) e di comunicare trimestralmente le operazioni effettuate dai clienti. Ciò implica che anche i dati sui depositi e prelievi di criptovalute vengono trasmessi all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e, in caso di anomalie, all’Agenzia delle Entrate.

1.4 Giurisprudenza recente

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 19849/2021 – la sesta sezione penale ha escluso la rilevanza penale dell’omessa compilazione del quadro RW. Secondo la Corte, il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale non integra reato; le sanzioni sono soltanto amministrative . La sentenza ha ribadito che la somma detenuta su un conto estero o in criptovalute non costituisce, di per sé, reddito imponibile; è la rendita (interessi o plusvalenze) a generare imponibilità .
  • Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 8269/2025 – ha affrontato per la prima volta un caso di cessione di NFT pagati in criptovalute. La Corte ha qualificato le plusvalenze realizzate come redditi diversi e ha confermato l’applicazione dell’aliquota del 26 %. Ha inoltre affermato che l’utilizzo di crypto‑asset anonimi può integrare il reato di omessa dichiarazione quando le plusvalenze superano la soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. 74/2000.
  • Tribunale di Verona, sentenza 195/2017 e Tribunale di Firenze, sentenza 18/2019 – le prime pronunce italiane in materia di criptovalute. Il Tribunale di Verona ha qualificato i bitcoin come beni immateriali; quello di Firenze ha paragonato le criptovalute a strumenti finanziari in determinate operazioni .
  • Consiglio di Stato, sentenza 1077/2020 (giurisdizione amministrativa) – ha confermato l’obbligo di dichiarare le criptovalute nel quadro RW e l’applicazione delle sanzioni in caso di omissione .

1.5 Sanzioni, ravvedimento e regolarizzazione

Come detto, l’omessa indicazione di cripto‑attività nel quadro RW comporta sanzioni amministrative:

  • 3 – 15 % dell’importo non dichiarato se gli asset sono detenuti in Paesi non black‑list ;
  • 6 – 30 % se gli asset sono detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata .

Le sanzioni si riducono a 1/15 del minimo se il contribuente regolarizza la violazione tramite ravvedimento operoso prima che sia avviato qualsiasi controllo. In pratica, compilando correttamente il quadro RW e versando l’imposta dovuta, la sanzione può ridursi al 0,2 % circa del valore omesso per ogni anno.

La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre previsto una procedura di regolarizzazione delle cripto‑attività detenute fino al 31 dicembre 2021 (estesa successivamente al 2023) mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3,5 % del valore e di una sanzione ridotta dello 0,5 % per ogni anno. La scadenza originaria (30 novembre 2023) è stata prorogata al 15 novembre 2023 per l’emersione 2021 e al 30 novembre 2025 per l’emersione 2024, con possibilità di rateizzazione .

Infine, chi ha acquistato cripto‑attività prima del 1° gennaio 2023 può rideterminare il valore di acquisto versando un’imposta sostitutiva del 14 %; per le cripto detenute al 1° gennaio 2025 la rideterminazione richiede un’imposta del 18 % con pagamento entro il 30 novembre 2025 .

2 Il questionario fiscale di Binance e degli exchange esteri

2.1 Perché gli exchange richiedono un questionario fiscale?

Le piattaforme di scambio di criptovalute operanti nell’Unione europea sono soggette a numerose normative:

  • Norme antiriciclaggio (AML): devono effettuare la due diligence sui clienti e segnalare operazioni sospette oltre i 5 000 € . Il D.M. 13 gennaio 2022 impone la registrazione degli operatori presso l’OAM e la comunicazione trimestrale delle operazioni. Questi obblighi servono a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
  • Normativa fiscale nazionale: l’art. 4 del D.L. 167/1990 impone ai residenti di dichiarare le attività estere, mentre il D.Lgs. 74/2000 sanziona le dichiarazioni infedeli. Gli exchange, pur non essendo sostituti d’imposta, devono collaborare con l’Agenzia delle Entrate fornendo i dati sui clienti.
  • DAC8 (Direttiva UE 2023/2226): dal 2026 introdurrà lo scambio automatico di informazioni fiscali relative alle cripto‑attività. Gli exchange saranno tenuti a trasmettere ai Paesi membri le informazioni sui possessori (nome, residenza fiscale, codice fiscale, indirizzo) e sui movimenti (acquisti, vendite, depositi e prelievi) . Per prepararsi, molte piattaforme stanno raccogliendo i dati con anticipo.

Il questionario fiscale di Binance (o di altri exchange) è quindi uno strumento di adeguata verifica. Tipicamente chiede di confermare:

  • residenza fiscale (Nazione di residenza, codice fiscale, domicilio);
  • status di cittadino statunitense (per FATCA e CRS);
  • detenzione di conti esteri e wallet;
  • informazioni economiche (fonte dei fondi, volume di transazioni);
  • eventuali legami con soggetti politicamente esposti (PEP).

Che cosa succede se non si risponde?

L’omessa compilazione del questionario può comportare:

  • limitazione o blocco dell’account: il provider può sospendere operazioni di deposito/prelievo finché non riceve le informazioni;
  • classificazione fiscale errata: se i dati sono incompleti l’exchange potrebbe classificare il cliente come residente in un paese a fiscalità privilegiata, con conseguente ritenuta più elevata sulle operazioni;
  • trasferimento di dati errati alle autorità, causando potenziali accertamenti o contestazioni.

Non esiste una norma che imponga al contribuente di rispondere al questionario, ma la mancata risposta può ostacolare l’operatività sul conto. È consigliabile fornire informazioni veritiere, verificando che coincidano con quanto dichiarato nel modello 730 o Redditi.

2.2 Come gestire la richiesta di Binance

  1. Verifica la provenienza: assicurati che la richiesta provenga effettivamente da Binance (controlla l’indirizzo e-mail e il link). L’Agenzia delle Entrate non invia questionari tramite e‑mail: eventuali comunicazioni ufficiali arrivano tramite PEC o raccomandata.
  2. Leggi le istruzioni: Binance spiega che il questionario serve per adeguarsi alla direttiva DAC8. Non è una denuncia fiscale, ma un modulo di adeguata verifica. Se hai dubbi, consulta un professionista.
  3. Raccogli i documenti: prepara il tuo codice fiscale, il numero di identificazione fiscale (NIF), un documento d’identità e (se richiesti) i documenti che attestano la fonte dei fondi (cedolini stipendio, fatture, estratti conto bancari).
  4. Rispondi con accuratezza: indica correttamente la residenza fiscale (Italia) e il tuo codice fiscale. Se hai più cittadinanze, segnala anche la cittadinanza statunitense (per FATCA). Non dichiarare indirizzi esteri se non sei veramente residente altrove.
  5. Conserva una copia del questionario compilato e delle comunicazioni scambiate con l’exchange. Potranno essere utili in caso di contestazioni.
  6. Aggiorna la dichiarazione dei redditi: se non hai dichiarato le criptovalute negli anni precedenti, valuta la regolarizzazione o il ravvedimento operoso. Compilare il questionario non sostituisce la dichiarazione fiscale.

2.3 Come segnalare alla Agenzia delle Entrate le criptovalute estere

Una volta compilato il questionario dell’exchange, il contribuente deve comunque adempiere agli obblighi di legge:

  • Inserire il valore delle criptovalute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il valore da indicare è quello detenuto al 31 dicembre o, se si detiene per tutto l’anno, la giacenza media. Per le cripto‑attività non esiste una soglia minima: vanno indicate anche importi inferiori a 15 000 €.
  • Calcolare e versare l’imposta di bollo/IVCA (2 ‰): se la piattaforma è italiana e applica il bollo, il contribuente non dovrà versarlo; se l’exchange è estero (come Binance) occorrerà versare l’imposta tramite modello F24.
  • Dichiarare le plusvalenze e minusvalenze nella sezione dedicata ai redditi diversi (Quadro RT del modello Redditi o quadro W del modello 730). I redditi derivanti da cripto‑attività sono tassati al 26 % fino al 2025, e al 33 % dal 2026, senza più la franchigia di 2 000 €. .
  • Se non è stato superato il periodo di imposta 2023, si può ancora aderire alla regolarizzazione o alla rideterminazione del valore versando l’imposta sostitutiva del 14 %/18 % .

3 Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto fiscale

Oltre al questionario informativo inviato da Binance, il contribuente può ricevere comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione) quando l’Amministrazione rileva omissioni. Le principali tipologie di atti sono:

  • Lettera di compliance: avviso bonario in cui l’Agenzia invita il contribuente a regolarizzare spontaneamente (ravvedimento operoso). Di solito fissa un termine di 30 giorni per aderire con sanzioni ridotte.
  • Avviso di accertamento o di contestazione: l’ufficio contesta l’omessa dichiarazione o la mancata tassazione delle plusvalenze. L’atto riporta l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi; può contenere la richiesta di compilare il quadro RW per gli anni pregressi.
  • Cartella di pagamento: se l’accertamento non viene impugnato o se il contribuente non paga entro i termini, l’Agente della riscossione emette la cartella.
  • Iscrizione ipotecaria o pignoramento: in caso di inerzia, l’Agenzia può adottare misure cautelari (fermo amministrativo su veicoli, ipoteche sugli immobili) e misure esecutive (pignoramento di conti correnti o salari).

3.1 Tempistiche e termini di impugnazione

  1. Lettera di compliance: il contribuente ha 30 giorni dalla ricezione per aderire al ravvedimento operoso e beneficiare delle sanzioni ridotte. Non è un atto impugnabile ma un invito.
  2. Avviso di accertamento: deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno in caso di omessa dichiarazione). È impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Durante questo periodo è possibile chiedere l’accertamento con adesione che sospende i termini per 90 giorni.
  3. Cartella di pagamento: la cartella deve essere impugnata entro 60 giorni. Se il contribuente non intende fare ricorso, può richiedere una rateazione (fino a 72 rate mensili) o aderire a eventuali definizioni agevolate qualora siano previste dal legislatore.

3.2 Come difendersi

  • Controllo formale dell’atto: verificare la correttezza della notifica, la competenza territoriale dell’ufficio e la motivazione. Nel caso di criptovalute, l’accertamento deve indicare la metodologia usata dall’ufficio per determinare il valore e il calcolo della plusvalenza.
  • Imposta di bollo: contestare eventuali richieste di bollo se la piattaforma italiana ha già applicato l’imposta. La Circolare 30/E chiarisce che il bollo è dovuto solo una volta.
  • Prova del costo di acquisto: per calcolare la plusvalenza la legge prevede che il costo o valore di acquisto sia documentato. Se l’ufficio assume arbitrariamente un costo pari a zero, è possibile documentare gli acquisti (estratti conto, screenshot dell’exchange, wallet history). In mancanza di documentazione il costo è zero e la plusvalenza coincide con il valore di vendita.
  • Errori materiali: se il quadro RW è stato compilato ma l’importo è errato, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro i termini ordinari (5 anni). Anche in tal caso il ravvedimento riduce le sanzioni.
  • Contestazione della natura delle operazioni: talvolta l’Agenzia equipara lo scambio tra due criptovalute (crypto‑to‑crypto) a una cessione imponibile. La circolare 30/E, richiamando la giurisprudenza e le norme europee, afferma che lo scambio tra due token senza conguaglio non genera plusvalenza se non vi è realizzo economico. Questo argomento può essere utilizzato per contestare l’accertamento.
  • Verifica dell’applicabilità del reato penale: come ricordato dalla Cassazione, l’omessa compilazione del quadro RW non è reato . In sede penale, quindi, non può essere contestato il reato di dichiarazione infedele per la sola omissione, ma solo se la plusvalenza non dichiarata supera le soglie (evadere oltre 150 000 €). Tale distinzione può condurre all’assoluzione in sede penale e alla contestazione amministrativa.

3.3 Accertamento con adesione e mediazione

Il contribuente può evitare il contenzioso aderendo all’accertamento con la procedura di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997. I passaggi sono:

  1. Istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
  2. Convocazione dell’ufficio per la discussione. Si può proporre un diverso calcolo delle plusvalenze, presentare documentazione e chiedere l’applicazione minima delle sanzioni (1/3 del minimo).
  3. Sottoscrizione dell’accordo con pagamento immediato o rateizzato (fino a otto rate trimestrali). Il pagamento comporta la rinuncia a impugnare.

Se la pretesa tributaria è inferiore a 50 000 €, prima di proporre ricorso occorre presentare un reclamo‑mediazione ex art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992. Il termine per presentare il reclamo è sempre di 60 giorni. La presentazione sospende il termine per ulteriori 90 giorni. Solo se l’ufficio respinge la mediazione si può proseguire con il ricorso.

4 Difese e strategie legali

L’approccio difensivo dipende dallo stato della procedura e dalla situazione del contribuente. Di seguito vengono illustrate le principali strategie adottate dall’Avv. Monardo per tutelare i possessori di criptovalute.

4.1 Ravvedimento operoso

Quando la violazione è ancora potenzialmente sanabile e l’Amministrazione non ha avviato controlli, il ravvedimento è la strada più conveniente. Consente di:

  • presentare o integrare la dichiarazione indicando le cripto‑attività nel quadro RW;
  • versare l’imposta di bollo e le imposte sulle plusvalenze (26 % o 33 % dal 2026);
  • pagare le sanzioni ridotte (1/9 o 1/15 del minimo), in base al momento in cui si effettua il ravvedimento.

È consigliabile effettuare un calcolo preliminare delle plusvalenze mediante l’estrazione dei dati dell’exchange (file CSV) e l’applicazione del metodo LIFO o FIFO. Lo studio Monardo offre servizi di ricostruzione contabile delle transazioni per determinare il carico fiscale corretto.

4.2 Regolarizzazione delle cripto‑attività

La procedura di regolarizzazione (art. 1, commi 138 – 142, L. 197/2022) consente ai contribuenti che hanno omesso di dichiarare le cripto‑attività al 31 dicembre 2021 di sanare la posizione pagando:

  • un’imposta sostitutiva del 3,5 % sul valore delle cripto‑attività non dichiarate;
  • una sanzione pari allo 0,5 % per ciascun anno di detenzione;
  • l’imposta di bollo del 2 ‰ per ogni anno non versata.

La regolarizzazione non ha effetti penali (perché l’omissione non costituisce reato) e impedisce accertamenti sull’origine delle somme (non si applicano i reati di riciclaggio). La procedura richiede la presentazione di un modello (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) e il pagamento in un’unica soluzione o in nove rate trimestrali. La scadenza per la regolarizzazione 2024 è fissata al 30 novembre 2025 .

4.3 Rideterminazione del costo di acquisto

Chi possedeva cripto‑attività al 1º gennaio 2023 o al 1º gennaio 2025 può scegliere di rideterminare il valore di acquisto pagando un’imposta sostitutiva:

  • 14 % per le cripto detenute al 1º gennaio 2023;
  • 18 % per quelle detenute al 1º gennaio 2025 .

Il vantaggio consiste nel ridurre la plusvalenza tassabile al momento della vendita, perché il nuovo valore rideterminato diventa il costo fiscale. È opportuno effettuare un’analisi costi/benefici: se si prevede un forte apprezzamento delle cripto, la rideterminazione può evitare contestazioni future.

4.4 Voluntary disclosure e collaborazione con l’estero

La tradizionale voluntary disclosure (L. 186/2014) non è più attiva, ma la regolarizzazione prevista dalla L. 197/2022 ha analoghe finalità. Per i periodi non coperti dalla regolarizzazione è comunque possibile usufruire del ravvedimento operoso.

In alcuni casi i contribuenti hanno trasferito le cripto su società estere o su conti in giurisdizioni opache. L’Agenzia delle Entrate può richiedere informazioni tramite scambio di dati (accordi bilaterali e DAC8). Lo studio Monardo assiste i clienti nella predisposizione di memorandum e nella produzione di documentazione estera, minimizzando i rischi di contestazione.

4.5 Cause di esonero o esclusione

Esistono alcune situazioni che escludono o riducono gli obblighi dichiarativi:

  • Cripto‑attività detenute tramite intermediari italiani: se la piattaforma è residente in Italia e già soggetta a vigilanza, l’imposta di bollo è applicata dal sostituto e il contribuente non deve versarla. Tuttavia deve sempre indicare la detenzione nel quadro RW per monitoraggio.
  • Cripto‑attività detenute all’estero inferiori a 15 000 €: fino al 2023 la detenzione di attività finanziarie inferiori a questa soglia per meno di sette giorni lavorativi consecutivi era esonerata. La Circolare 30/E chiarisce che tale soglia non si applica alle cripto‑attività: il monitoraggio è dovuto dal primo euro.
  • Wallet hardware e self‑custody: il possesso di chiavi private non implica la custodia da parte di terzi. Tuttavia le valute virtuali detenute su wallet cold storage sono comunque attività di natura estera e vanno dichiarate nel quadro RW.
  • Cripto‑donazioni: in caso di donazione o successione è necessario valutare la normativa sulle imposte indirette. Le cripto‑attività rientrano nell’asse ereditario e possono essere soggette a imposta di successione se superano la franchigia. È importante fornire al notaio la prova della detenzione e delle chiavi di accesso.

4.6 Strategie difensive in contenzioso

Nel contenzioso tributario lo studio Monardo imposta la difesa su più livelli:

  1. Carattere innovativo delle cripto‑attività: si evidenzia che la normativa è in continua evoluzione e che l’interpretazione retroattiva può violare il principio di legalità e di capacità contributiva.
  2. Prova delle plusvalenze: si contesta la determinazione presuntiva dei redditi; l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare l’esistenza di una plusvalenza e la sua entità. In mancanza di documenti, si chiede l’applicazione del metodo pro rata o l’annullamento delle pretese.
  3. Proporzionalità delle sanzioni: si invoca la riduzione per incertezza normativa e buona fede. La Cassazione ha affermato che l’omessa compilazione del quadro RW non è reato , quindi l’ufficio deve applicare sanzioni proporzionate.
  4. Violazione del diritto di difesa: se l’accertamento è stato emesso senza contraddittorio, si chiede l’annullamento per violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente.

5 Strumenti alternativi per risolvere i debiti tributari

5.1 Definizioni agevolate e rottamazioni (2023–2025)

La normativa recente ha previsto varie definizioni agevolate, che consentono di chiudere i debiti con sconti su sanzioni e interessi. Alcune di queste misure sono terminate, ma altre potrebbero essere riproposte. Le principali sono:

  • Rottamazione‑quater (L. 197/2022): ha consentito di pagare le cartelle esattoriali emesse entro il 30 giugno 2022 senza sanzioni né interessi. Le rate sono scadute tra il 2023 e il 2024. Al momento (giugno 2026) la rottamazione Quinquies non è attiva; eventuali riaperture dipendono da future leggi di bilancio.
  • Stralcio dei mini‑debiti: cancellazione automatica dei debiti inferiori a 1 000 € iscritti a ruolo fra il 2000 e il 2015. Non riguarda le imposte sulle cripto‑attività, ma può alleggerire la posizione del contribuente.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: consente di chiudere i contenziosi tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio pagando una percentuale ridotta del tributo (ad esempio 40 % in caso di soccombenza dell’Agenzia). La legge di bilancio 2025 ha riaperto i termini per i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2024.
  • Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 87/2024): per professionisti e piccole imprese prevede la possibilità di concordare preventivamente il reddito, evitando accertamenti. Chi opera con cripto‑attività attraverso società di persone può valutare questa opzione.

5.2 Procedure di sovraindebitamento

Se il debito tributario (magari accumulato per non aver dichiarato plusvalenze su criptovalute) diventa insostenibile, è possibile ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può seguire le seguenti procedure:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori. Consente di proporre ai creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) un piano di pagamento dei debiti in base alle possibilità economiche. Il tribunale omologa il piano e sospende le azioni esecutive. I debiti eccedenti vengono cancellati.
  2. Accordo di ristrutturazione: rivolto a professionisti o imprenditori minori. Prevede un accordo con la maggioranza dei creditori e l’omologazione giudiziale. È possibile prevedere falcidie su imposte e sanzioni.
  3. Liquidazione controllata: consente la liquidazione del patrimonio del debitore con l’esdebitazione finale. Può essere utile in caso di debiti tributari elevati e patrimonio insufficiente.
  4. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): procedura stragiudiziale che consente alle imprese di affrontare lo stato di crisi negoziando con i creditori. L’esperto negoziatore (ruolo che l’avv. Monardo ricopre) assiste l’imprenditore nell’elaborare piani di ristrutturazione, accordi di transazione e protezione dal rischio penale per reati tributari e fallimentari.

5.3 Transazioni fiscali e piani di rientro

Il codice della crisi prevede la possibilità di proporre transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e dei concordati preventivi. La transazione fiscale consente di ridurre il debito tributario (fino al 60 %) e di dilazionarlo nel tempo. Occorre però dimostrare l’impossibilità di soddisfare integralmente il debito e presentare un piano credibile.

Per i debiti non oggetto di definizione o procedura concorsuale, resta sempre possibile chiedere una rateazione ordinaria o straordinaria (72 o 120 rate). Il pagamento anche della prima rata sospende le azioni esecutive.

6 Errori comuni da evitare

  1. Ignorare il questionario: non rispondere a Binance o al proprio exchange può portare al blocco dell’account. È meglio compilare il questionario con attenzione e, se necessario, chiedere chiarimenti.
  2. Non dichiarare le criptovalute perché «sono anonime»: la tecnologia blockchain non significa anonimato assoluto. Le autorità possono ottenere i dati tramite DAC8, OAM, OAM e scambi di informazioni. La non dichiarazione espone a sanzioni e interessi.
  3. Considerare le cripto come «valute estere»: molti utenti credono che le plusvalenze siano tassate solo se superano 51 645,69 € (soglia per valute estere). Questa soglia non si applica alle cripto‑attività; le plusvalenze sono sempre imponibili.
  4. Usare la medesima metodologia per tutte le piattaforme: alcune piattaforme permettono di scaricare il report delle transazioni; altre no. È fondamentale conservare i dati originari (file CSV), altrimenti la ricostruzione della plusvalenza può essere contestata.
  5. Dimenticare l’imposta di bollo/IVCA: la semplice detenzione è soggetta a imposta dello 0,2 % annuo. Molti si limitano a dichiarare le plusvalenze ma dimenticano questa imposta.
  6. Confondere il ravvedimento operoso con la regolarizzazione: il ravvedimento si applica alle violazioni ordinarie e consente di ridurre le sanzioni, mentre la regolarizzazione ex L. 197/2022 è una procedura straordinaria con aliquota al 3,5 %. È essenziale distinguere le due opportunità.
  7. Supporre che il quadro RW non sia necessario per wallet hardware: anche se la custodia è self‑custody, la localizzazione all’estero delle chiavi private implica l’obbligo di monitoraggio. Secondo l’Agenzia, si tratta comunque di attività estere.
  8. Affidarsi a software automatici senza verifica: molti tool calcolano le plusvalenze ma non considerano le specificità italiane (rideterminazione, minusvalenze, permute). È opportuno verificare manualmente i risultati.
  9. Non conservare i documenti: screenshot, transazioni, contratti di acquisto, estratti conti: tutto deve essere conservato per almeno 5 anni per difendersi da eventuali accertamenti.

7 Tabelle riepilogative

7.1 Principali norme e riferimenti

Norma/attoContenutoRiferimento
D.L. 167/1990 art. 4Obbligo di indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività estere di natura finanziariaArticolo 4, comma 1
D.Lgs. 231/2007 art. 1 co. 2 lett. qqDefinizione di valuta virtuale come rappresentazione digitale di valore non emessa da autorità pubblica, usata come mezzo di scambio o investimentoD.Lgs. 231/2007
L. 197/2022 art. 1 commi 126 – 147Introduce la disciplina fiscale delle cripto‑attività: tassazione al 26 %, imposta sul valore 2 ‰, regolarizzazione 3,5 %, rideterminazione 14 %Legge di Bilancio 2023
Circolare AdE 30/E 2023Istruzioni sulla tassazione delle cripto‑attività, categorie di token, metodo di calcolo, regolarizzazione e imposta di bolloAgenzia Entrate (27/10/2023)
Tar Lazio sent. 1077/2020Conferma l’obbligo di inserire le valute virtuali nel quadro RWTAR Lazio
Cassazione n. 19849/2021L’omissione del quadro RW non è reato; prevede solo sanzioni amministrativeCorte di Cassazione
D.M. 13 gennaio 2022 e registro OAMObbligo di iscrizione degli operatori cripto e comunicazione trimestrale delle operazioniMinistero Economia
DAC8 (Dir. UE 2023/2226)Obbligo di scambio automatico di informazioni sui cripto‑investimenti dal 2026Unione europea
MiCA (Reg. UE 2023/1114)Regolamento europeo sui provider di servizi per le cripto‑attività; applicabile dal 2024Unione europea

7.2 Termini e sanzioni principali

Adempimento/violazioneTermineSanzione
Compilazione quadro RWDichiarazione annuale entro 30 giugno (730) o 30 novembre (mod. Redditi)3 – 15 % dell’importo non dichiarato (6 – 30 % se asset in Paesi black‑list)
Presentazione dichiarazione integrativaEntro 5 anni dalla scadenza ordinariaSanzione ridotta (ravvedimento)
Pagamento imposta di bollo/IVCA 2 ‰30 novembre tramite F24Sanzione 30 % dell’imposta non versata, riducibile con ravvedimento
Regolarizzazione (crypto emerse 2021)30 novembre 2023 (proroga 15 novembre)Imposta 3,5 % + 0,5 % annuo
Regolarizzazione (emerse 2024)30 novembre 2025Imposta 3,5 % + 0,5 % annuo
Rideterminazione valore al 1° gennaio 202330 novembre 2023Imposta sostitutiva 14 %
Rideterminazione valore al 1° gennaio 202530 novembre 2025Imposta sostitutiva 18 %
Ricorso contro avviso di accertamento60 giorni dalla notificaPossibile mediazione o adesione

7.3 Tipologie di token e trattamento fiscale

Categoria (Circolare 30/E)DescrizioneTrattamento
Token di pagamentoCriptovalute utilizzate principalmente come mezzo di pagamento (es. Bitcoin, Litecoin)Tassazione delle plusvalenze come redditi diversi; obbligo di RW; IVCA
Security tokenToken che attribuiscono diritti economici o di voto (es. token rappresentativi di azioni)In alcuni casi assimilati a strumenti finanziari; plusvalenze soggette a TUIR; monitoraggio RW
Utility tokenToken che danno accesso a un servizio o a una piattaformaNon sempre generano plusvalenze; la tassazione dipende dall’utilizzo (può rientrare nei redditi diversi o d’impresa)
NFTToken non fungibili che rappresentano asset digitali uniciRedditi derivanti dalla cessione tassati come redditi diversi; obbligo di RW se detenuti su piattaforme estere

8 FAQ (domande frequenti)

  1. Devo compilare il quadro RW se possiedo criptovalute su Binance? Sì. L’articolo 4 del D.L. 167/1990 prevede l’obbligo per i residenti di dichiarare le attività estere . Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e la sentenza TAR Lazio 1077/2020 includono esplicitamente le criptovalute .
  2. Il questionario di Binance è obbligatorio? È una richiesta del provider per adeguarsi alla normativa DAC8. Non è un atto fiscale, ma la mancata compilazione può portare al blocco dell’account.
  3. Sono previste sanzioni penali se non dichiaro le criptovalute? No. La Cassazione ha stabilito che l’omessa compilazione del quadro RW non comporta reato . Le sanzioni sono amministrative e vanno dal 3 al 15 % dell’importo non dichiarato .
  4. Cosa devo indicare nel quadro RW? Il valore delle criptovalute detenute al 31 dicembre (o la giacenza media) e l’eventuale controvalore in euro se l’asset è denominato in altra valuta. Occorre compilare una riga per ogni wallet/exchange, indicando il codice dello Stato (es. paesi sede del server, come “XX” per piattaforme decentralizzate).
  5. Come calcolo le plusvalenze? La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo o valore di acquisto. Occorre documentare il costo; in mancanza il costo si considera pari a zero. Le plusvalenze si sommano con eventuali plusvalenze/ minusvalenze da altre cripto o investimenti. Si applica l’aliquota del 26 % fino al 2025 e del 33 % dal 2026 .
  6. Devo pagare l’imposta di bollo/IVCA se detengo criptovalute? Sì. L’imposta è pari al 2 ‰ (0,2 %) annuo sul valore delle cripto‑attività. Se l’exchange è italiano la imposta viene trattenuta automaticamente; altrimenti va versata tramite F24.
  7. Esiste una soglia sotto la quale non devo dichiarare? No. Il Tar del Lazio ha chiarito che le criptovalute vanno dichiarate nel quadro RW anche per importi minimi . La soglia dei 15 000 € si applica solo ad alcune attività finanziarie tradizionali.
  8. Come posso ridurre la sanzione se ho omesso di dichiarare? Attraverso il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e pagando imposte e sanzioni ridotte. Se possiedi cripto‑attività fino al 2021 puoi valutare la regolarizzazione con imposta al 3,5 % .
  9. Lo scambio tra due criptovalute genera plusvalenza? Secondo la circolare 30/E e la prassi, lo scambio tra cripto senza conguaglio (crypto‑to‑crypto) non genera plusvalenza. La plusvalenza si realizza quando l’operazione comporta un “realizzo” in valuta tradizionale o in altra criptovaluta con funzione di pagamento.
  10. Le stablecoin sono tassate come le altre cripto? Sì. Anche le stablecoin sono cripto‑attività. Tuttavia, se vengono utilizzate solo come mezzo di pagamento e non generano plusvalenze non c’è imponibile.
  11. Gli NFT sono soggetti a IVCA? Se detenuti su piattaforme estere vanno dichiarati nel quadro RW e sono soggetti all’imposta sul valore dello 0,2 %. Le plusvalenze da cessione sono tassate come redditi diversi.
  12. Devo dichiarare le cripto presenti in un wallet hardware? Sì. Anche i wallet privati costituiscono attività estere; occorre indicare il valore del wallet nel quadro RW e versare l’IVCA.
  13. Cosa succede se il valore delle cripto scende? Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze dello stesso anno o dei quattro anni successivi. È importante conservare la documentazione per provare le perdite.
  14. Se risiedo all’estero devo compilare il quadro RW? Se sei iscritto all’AIRE e fiscalmente residente all’estero non sei tenuto a compilare il quadro RW in Italia. Occorre però verificare gli obblighi del Paese di residenza.
  15. Come funziona il nuovo DAC8? Dal 2026 gli exchange dovranno inviare alle autorità fiscali i dati sui clienti residenti in UE . Ciò faciliterà i controlli sulle cripto‑attività estere. Per i contribuenti è importante assicurarsi che le informazioni trasmesse siano corrette.
  16. Posso utilizzare una società estera per custodire le cripto ed evitare le tasse? Trasferire le cripto a società estere non esonera dagli obblighi. Se la società è controllata da residente, opera la normativa sulle Controlled Foreign Companies (CFC) e sul monitoraggio fiscale. Gli utili distribuiti sono tassati.
  17. La vendita di NFT crea reddito d’impresa o reddito diverso? Dipende dall’attività svolta. Se il contribuente realizza e vende NFT abitualmente, l’attività può essere considerata commerciale e i redditi rientrano in reddito d’impresa, con IVA e contabilità obbligatoria. Una vendita occasionale rientra nei redditi diversi.
  18. Cosa succede se la piattaforma fallisce? In caso di insolvenza della piattaforma (es. FTX), le cripto potrebbero essere oggetto della procedura concorsuale estera. Dal punto di vista fiscale, la perdita potrebbe essere deducibile come minusvalenza se documentata.
  19. Come tratto fiscalmente gli air‑drop? Gli air‑drop sono assegnazioni gratuite di token. Devono essere indicati nel quadro RW al valore di mercato al momento della ricezione e, se ceduti, la plusvalenza si calcola come differenza tra prezzo di vendita e valore iniziale.
  20. Se percepisco compensi in token per attività lavorativa, come li dichiaro? I compensi in token costituiscono reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa e sono tassati con le regole ordinarie. Occorre emettere fattura e calcolare i contributi. In alcuni casi rientrano nei fringe benefits, ma la disciplina 2025–2027 limita l’esenzione a 1 000 € o 2 000 € .

9 Esempi pratici e simulazioni

9.1 Calcolo della plusvalenza con metodo LIFO

Esempio 1 – Mario acquista 1 BTC su Binance in tre momenti:

  • 0,3 BTC il 15/02/2023 a 20 000 €;
  • 0,4 BTC il 20/09/2023 a 24 000 €;
  • 0,3 BTC il 15/01/2024 a 30 000 €.

Il 20/03/2025 vende 0,5 BTC a 35 000 € ciascuno.

Per determinare la plusvalenza, applica il metodo LIFO (ultimo entrato, primo uscito) come indicato dalla circolare 30/E. Pertanto, i 0,5 BTC venduti si considerano prelevati prima dagli acquisti più recenti:

  1. 0,3 BTC dell’acquisto 2024: costo 0,3 × 30 000 € = 9 000 €.
  2. 0,2 BTC dell’acquisto 20/09/2023: costo 0,2 × 24 000 € = 4 800 €.

Ricavo: 0,5 BTC × 35 000 € = 17 500 €.

Costo fiscale: 9 000 € + 4 800 € = 13 800 €.

Plusvalenza: 17 500 € – 13 800 € = 3 700 €.

Mario dovrà indicare la plusvalenza di 3 700 € nel quadro RT (modello Redditi 2026) e pagare l’imposta del 26 % (962 €). Dal 2026 l’aliquota sarà del 33 % (1 221 €).

9.2 Regolarizzazione e convenienza

Esempio 2 – Laura ha detenuto 15 ETH su Binance dal 2019, senza dichiararli. Al 31 dicembre 2021 il valore era 35 000 €. Nel 2022 ha venduto parte degli ETH, realizzando una plusvalenza non dichiarata di 10 000 €.

Se oggi (2026) l’Agenzia delle Entrate le invia una lettera di compliance per l’omissione:

  1. Per gli anni 2019–2021 può aderire alla regolarizzazione pagando il 3,5 % sul valore al 31/12/2021 (35 000 € × 3,5 % = 1 225 €) e la sanzione dello 0,5 % per ciascun anno di detenzione (3 anni × 0,5 % × 35 000 € = 525 €). Dovrà versare anche l’imposta di bollo (2 ‰) per i tre anni (35 000 € × 0,2 % × 3 = 210 €). Totale: 1 960 €.
  2. Per il 2022 dovrà presentare una dichiarazione integrativa, indicare la plusvalenza di 10 000 € e pagare l’imposta del 26 % (2 600 €) oltre a sanzioni ridotte (circa 3 % con ravvedimento).

Sebbene la regolarizzazione comporti il pagamento di somme non indifferenti, evita il rischio di accertamenti con sanzioni del 3 – 15 % (fino a 5 250 €) e impedisce contestazioni penali.

9.3 Imposta di bollo/IVCA su wallet estero

Esempio 3 – Giuseppe detiene 100 000 USDT su un wallet hardware (self‑custody). Non effettua movimenti durante l’anno. Deve:

  • Indicare nel quadro RW il valore al 31 dicembre (100 000 €).
  • Versare l’imposta sul valore delle cripto‑attività: 100 000 € × 0,2 % = 200 €.

Se Giuseppe dimentica di versare l’imposta e se ne accorge entro un anno, può ravvedersi pagando l’imposta dovuta (200 €) e una sanzione ridotta del 3 % (6 €). Se l’omissione viene contestata dall’Agenzia, la sanzione ordinaria è del 30 % (60 €) oltre interessi.

10 Conclusione

Il panorama fiscale delle cripto‑attività è in continuo mutamento: le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, la circolare 30/E, la legge di bilancio 2025 e l’entrata in vigore del regolamento MiCA e della direttiva DAC8 hanno reso il sistema più complesso ma anche più chiaro. Chi possiede criptovalute su Binance o su altri exchange esteri deve essere consapevole che:

  • le cripto‑attività sono considerate attività estere di natura finanziaria e vanno dichiarate nel quadro RW dal primo euro ;
  • le plusvalenze realizzate sono tassate al 26 % fino al 2025 e al 33 % dal 2026 ;
  • l’omessa compilazione del quadro RW non è reato, ma comporta sanzioni amministrative fino al 30 % ;
  • la procedura di regolarizzazione e la rideterminazione del valore offrono opportunità per sanare gli anni passati ;
  • dal 2026 la DAC8 imporrà lo scambio automatico di informazioni; i questionari fiscali degli exchange servono a prepararne l’attuazione .

Agire tempestivamente è fondamentale: chi riceve un questionario fiscale deve compilarlo con attenzione, verificare la propria posizione fiscale e, se necessario, presentare dichiarazioni integrative o aderire alle procedure di regolarizzazione. La collaborazione con professionisti esperti permette di gestire correttamente gli adempimenti, ridurre le sanzioni e prevenire accertamenti.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono a disposizione per:

  • analizzare gli atti e i questionari ricevuti;
  • verificare la corretta compilazione del quadro RW e il calcolo delle plusvalenze;
  • predisporre ricorsi, istanze di adesione, reclami o procedure di sovraindebitamento;
  • negoziare piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate;
  • proteggere il patrimonio da pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

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