Introduzione
“La perdita del regime forfettario” è un momento critico per molte micro‑imprese, professionisti e lavoratori autonomi italiani. Il regime forfettario consente una determinazione semplificata del reddito imponibile e un’imposta sostitutiva agevolata. Tuttavia l’accesso richiede il rispetto di soglie di ricavi, limiti di costo e assenza di specifiche cause di esclusione. Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali condizioni siano venute meno, notifica al contribuente un invito al contraddittorio – un avviso preliminare prima di emettere un accertamento – affinché il destinatario possa spiegare la propria posizione. Questo invito, disciplinato dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e dalle successive riforme normative, rappresenta un passaggio chiave: ignorarlo o sottovalutarlo può portare alla perdita immediata del regime, all’applicazione dell’IVA su tutte le operazioni e a sanzioni elevate.
Questo articolo, aggiornato al 15 giugno 2026, analizza approfonditamente il quadro normativo italiano sul contraddittorio preventivo e illustra passo per passo come comportarsi dopo la ricezione dell’invito. La trattazione fa riferimento a fonti ufficiali (leggi, decreti legislativi, circolari, sentenze) e integra consigli pratici, tabelle riassuntive, FAQ e simulazioni numeriche per fornire al lettore un supporto completo.
Presentazione dello Studio Legale – L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo Studio Monardo assiste i contribuenti nella lettura degli atti, nella predisposizione di memorie e ricorsi, nella negoziazione di piani di rientro e nell’accesso a procedure di composizione della crisi.
📩 Hai ricevuto un invito al contraddittorio per la presunta uscita dal regime forfettario? Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Evoluzione del contraddittorio preventivo
- Statuto del contribuente (Legge 212/2000) – La riforma attuata con il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto, secondo cui tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. L’amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare al contribuente uno schema di atto con indicazione dei fatti, delle motivazioni e delle prove, concedendo almeno 60 giorni per presentare memorie o chiedere un incontro. Se tra la data fissata per il contraddittorio e la scadenza del termine di decadenza restano meno di 90 giorni, la scadenza è prorogata di 120 giorni . Sono esentati i controlli automatizzati e i casi di urgenza per la salvaguardia del credito erariale.
- D.Lgs. 218/1997, art. 5‑ter – Inserito dal decreto “Crescita” (D.L. 34/2019), obbligava l’ufficio a inviare un invito a comparire prima di emettere l’avviso di accertamento. L’atto era annullabile se l’invito mancava e se il contribuente dimostrava le argomentazioni difensive non espresse a causa della mancata audizione . Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, questa disposizione è stata superata, ma resta applicabile agli atti antecedenti.
- D.Lgs. 13/2024 – Ha coordinato l’istituto dell’accertamento con adesione con il nuovo contraddittorio. Ha riscritto l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, prevedendo che il contribuente possa presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto e che, qualora restino meno di 90 giorni alla decadenza, il termine per la chiusura dell’accertamento sia prorogato di 120 giorni . Sono state introdotte previsioni per consentire la presentazione dell’istanza anche nei 15 giorni successivi all’atto definitivo.
- Giurisprudenza della Corte di Cassazione – Prima della riforma, la Corte aveva affermato che l’obbligo di contraddittorio sussisteva soltanto per l’IVA (imposta armonizzata), mentre per le imposte dirette si applicava solo se espressamente previsto dalla legge. La sentenza n. 20436/2021 chiariva che l’omissione del contraddittorio comportava la nullità dell’atto soltanto se il contribuente provava che avrebbe potuto far valere argomenti idonei a modificare l’esito (principio della “prova di resistenza”) . L’ordinanza 21271/2025 ha ribadito questa impostazione , mentre la giurisprudenza successiva applica ora l’art. 6‑bis.
- Corte Costituzionale – La sentenza n. 47/2023 ha sollecitato il legislatore a introdurre un contraddittorio generalizzato, ritenendo inadeguata la normativa precedente .
1.2 Normativa sul regime forfettario
- Legge 190/2014, commi 54–89 – Ha istituito il regime forfettario per esercenti attività d’impresa, arti o professioni. I commi 54–56 definivano i requisiti di accesso: ricavi/compensi non superiori a determinate soglie (poi innalzate), spese per lavoro dipendente non oltre 5.000 euro e beni strumentali inferiori a 20.000 euro . Il comma 57 elencava le cause di esclusione, tra cui l’adesione a regimi speciali IVA, la non residenza, la cessione di fabbricati o terreni edificabili, la partecipazione a società di persone o il controllo di società di capitali .
- Modifiche successive – La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha innalzato la soglia dei ricavi/compensi a 85.000 euro mantenendo il limite di 20.000 euro per i beni strumentali e 5.000 euro per le spese di personale. Ha introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro di ricavi . La Circolare 32/E 2023 ha precisato che il superamento di 85.000 euro, ma non di 100.000, comporta la cessazione del regime dall’anno successivo e l’obbligo di versare l’IVA solo dal 1º gennaio dell’anno seguente.
- Limite per redditi di lavoro dipendente – La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha aumentato il limite di reddito da lavoro dipendente o pensione da 30.000 a 35.000 euro, efficacia confermata anche per il 2026 .
- Periodo di validità del regime – Il regime cessa di avere effetto dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito o si verifica una causa di esclusione, salvo il superamento della soglia di 100.000 euro che comporta l’uscita immediata .
- Ulteriori interventi – D.Lgs. 108/2024 ha esteso da 30 a 60 giorni il termine per pagare gli importi richiesti mediante avvisi bonari, portandolo a 90 giorni se la comunicazione è ricevuta tramite intermediario ; D.L. 87/2024 ha ridotto la sanzione per omesso versamento dell’IVA dal 30% al 25% per violazioni commesse dopo il 1º settembre 2024 .
1.3 Orientamenti giurisprudenziali recenti
La giurisprudenza ha consolidato alcuni principi importanti:
- Obbligo generalizzato per gli atti successivi al 2023 – Dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti dal contraddittorio, pena annullabilità. Il contribuente deve comunque dimostrare l’eventuale pregiudizio subito (principio di resistenza).
- Partecipazioni societarie e cause di esclusione – Sentenze come Cass. 1869/2020 e Cass. 2956/2021 hanno chiarito che la semplice partecipazione non comporta l’esclusione se non sussiste un potere di controllo effettivo.
- Verifica annuale delle cause di esclusione – La corte ha stabilito che la verifica dei requisiti va effettuata alla fine dell’anno di riferimento.
- Supremazia del diritto unionale – Per l’IVA resta in vigore l’obbligo di contraddittorio a pena di nullità, anche per atti antecedenti alla riforma .
2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’invito
2.1 Contenuto dell’invito
L’invito al contraddittorio deve indicare gli elementi essenziali della pretesa fiscale. In particolare:
- Fatti contestati e prove – Lo schema deve specificare i ricavi e i compensi percepiti, l’eventuale superamento delle soglie (85.000/100.000 euro) o la presenza di cause di esclusione (es. partecipazioni societarie, redditi da lavoro dipendente eccedenti 35.000 euro). Deve inoltre elencare le prove e i documenti raccolti .
- Inquadramento giuridico – L’atto richiama i commi della legge 190/2014, del DPR 600/1973 e le norme IVA applicabili.
- Quantificazione delle imposte e delle sanzioni – Indica l’ammontare dell’imposta non versata, le sanzioni e gli interessi. In caso di superamento di 100.000 euro, sono quantificate anche le rettifiche IVA secondo l’art. 19‑bis2 DPR 633/1972 .
- Termini per rispondere – Il contribuente dispone di 60 giorni (90 se assistito da un intermediario) per presentare memorie e documenti .
- Modalità di accesso agli atti – L’invito deve fornire indicazioni su come richiedere copia del fascicolo e su come partecipare all’incontro (di persona o da remoto).
2.2 Cronologia e termini della procedura
| Fase | Termine (calendario 2026) | Descrizione |
|---|---|---|
| Ricezione dell’invito | Data di notifica | La notifica avviene via PEC o servizio postale; il termine per rispondere decorre dal giorno successivo. |
| Accesso agli atti | Entro 10–15 giorni | È consigliabile richiedere subito copia del fascicolo per esaminare documenti e prove. |
| Presentazione memorie | 60 giorni (90 tramite intermediario) | Le memorie devono illustrare errori di calcolo, ragioni di esclusione o cause di non applicabilità. |
| Istanza di accertamento con adesione | 30 giorni dalla notifica dello schema | Sospende i termini processuali e consente di definire l’imposta con sanzioni ridotte. |
| Incontro in contraddittorio | 15–30 giorni dopo la richiesta | L’ufficio fissa la data per la discussione, che può avvenire anche in videoconferenza. |
| Emissione dell’atto definitivo | Non prima della scadenza dei 60/90 giorni | L’amministrazione deve tenere conto delle osservazioni e motivare eventuali rigetti . |
| Presentazione del ricorso | 60 giorni dalla notifica dell’atto definitivo | Il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria. |
| Pagamento e rateazione | 60/90 giorni dalla comunicazione | Gli avvisi bonari possono essere pagati in massimo 20 rate trimestrali . |
L’eventuale proroga di 120 giorni del termine di accertamento consente all’ufficio di emettere l’atto oltre la scadenza ordinaria se al momento della fissazione del contraddittorio restavano meno di 90 giorni .
2.3 Come prepararsi al contraddittorio
- Verifica documentale – Raccogli tutti i documenti relativi ai ricavi e ai compensi (fatture, ricevute, estratti conto bancari) e calcola la somma effettivamente percepita. Attenzione a non includere anticipi o rimborsi spese.
- Controllo delle cause di esclusione – Assicurati di non rientrare in regimi speciali IVA, di essere residente in Italia e di non avere partecipazioni rilevanti in società di persone o S.r.l. Se percepisci redditi da lavoro dipendente o pensione, verifica di non superare la soglia di 35.000 euro .
- Verifica del superamento immediato – Se i tuoi ricavi superano 100.000 euro, l’uscita è immediata. Spesso l’Agenzia commette errori nell’includere importi non rilevanti: controlla la data dell’incasso e l’origine delle somme .
- Elaborazione delle difese – Prepara una memoria dettagliata con l’aiuto di un professionista. Evidenzia eventuali errori di calcolo, circostanze che escludono la causa di fuoriuscita, o l’insussistenza del requisito soggettivo (es. non controlli alcuna S.r.l.).
- Partecipazione all’incontro – Durante il contraddittorio discuti con il funzionario, esponi le tue argomentazioni, consegna documenti. Fai verbalizzare ogni osservazione.
- Richiesta di accertamento con adesione – Puoi optare per l’adesione, che comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e un pagamento rateale .
- Valutazione delle soluzioni alternative – Se l’importo dovuto è elevato, valuta la definizione agevolata, la rateazione o l’accesso a procedure di sovraindebitamento.
3. Difese e strategie legali per impugnare l’uscita dal regime
3.1 Eccezioni procedurali
Le riforme del 2023–2024 hanno reso più cogente il rispetto delle garanzie procedurali:
- Annullabilità per violazioni procedurali – L’art. 7‑bis dello Statuto prevede che gli atti emessi in violazione delle disposizioni sul contraddittorio o sull’accesso agli atti siano annullabili. Per ottenere l’annullamento occorre provare sia la violazione sia che l’atto non ha tenuto conto delle osservazioni del contribuente .
- Nullità per gravi difetti – L’art. 7‑ter sancisce la nullità per mancanza totale di motivazione, difetto assoluto di attribuzione o violazione dei limiti posti dalla legge delega . La nullità è rilevabile d’ufficio.
- Irritualità non invalidanti – L’art. 7‑quater disciplina le irregolarità formali che non incidono sulla validità dell’atto. Non ogni difformità comporta l’annullamento; il contribuente deve dimostrare il pregiudizio subito.
3.2 Eccezioni sostanziali
Nel merito, si possono sollevare diversi argomenti:
- Calcolo errato dei ricavi – È frequente che l’Agenzia includa rimborsi spese o somme incassate in anni diversi. Occorre dimostrare la corretta qualificazione dei ricavi.
- Errata applicazione delle cause di esclusione – La partecipazione in società non comporta l’esclusione se non si possiede il controllo o la gestione (Cass. 1869/2020).
- Redditi di lavoro dipendente – Dal 2025 la soglia è 35.000 euro ; il contribuente può eccepire che il limite precedente di 30.000 euro non è più vigente o che il rapporto è cessato .
- Superamento occasionale della soglia di 100.000 euro – In caso di incassi eccezionali (es. vendita di un bene strumentale), si può sostenere che la soglia non va considerata per intero ai fini dell’uscita, richiamando principi di proporzionalità.
- Applicazione retroattiva – L’uscita immediata oltre 100.000 euro si applica dal 2023; eventuali pretese per periodi precedenti sono illegittime.
3.3 Strumenti processuali
Se la controversia non si risolve in sede amministrativa, il contribuente può ricorrere:
- Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria – Va presentato entro 60 giorni dall’avviso definitivo. Il ricorso deve contenere i motivi di fatto e di diritto, con eventuali richieste istruttorie.
- Sospensione dell’esecuzione – È possibile chiedere la sospensione del pagamento se sussiste un pregiudizio grave e irreparabile.
- Appello – La sentenza di primo grado può essere impugnata entro 60 giorni. Un avvocato cassazionista può curare l’appello e, se necessario, il ricorso per cassazione.
- Istanza di autotutela – Anche dopo la notifica dell’avviso, si può presentare un’istanza di annullamento all’ufficio, evidenziando errori manifesti.
3.4 Strumenti stragiudiziali
- Ravvedimento operoso – Consente di regolarizzare spontaneamente errori versando imposta e interessi con sanzioni ridotte.
- Definizioni agevolate – D.L. 87/2024 ha previsto la definizione degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 25% . È opportuno verificare se siano aperte ulteriori definizioni (rottamazioni) al momento della notifica.
- Rateazione – Gli importi degli avvisi bonari possono essere rateizzati fino a 20 rate trimestrali; le cartelle di pagamento fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di gravi difficoltà).
- Procedure di composizione della crisi – La legge 3/2012 (riformata dal Codice della crisi) consente piani del consumatore, concordati minori e ristrutturazioni dei debiti. Avv. Monardo, Gestore della crisi, può assistere nella predisposizione della domanda, nella certificazione della fattibilità e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate.
3.5 Strategie negoziali
Un avvocato esperto può aiutare a negoziare con l’ufficio fiscale:
- Interlocuzione informale – Contattare il funzionario prima del contraddittorio per chiarire eventuali dubbi o errori.
- Transazione fiscale – Nei procedimenti di adesione o di crisi d’impresa, è possibile proporre il pagamento parziale del debito.
- Valutazione costi‑benefici – Confrontare i costi di un contenzioso con i benefici di una definizione immediata (sanzioni ridotte, risparmio di interessi). Un professionista può proporre la soluzione più conveniente.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani di rientro
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto molteplici definizioni agevolate delle cartelle e degli avvisi bonari. È fondamentale verificare se al momento della contestazione esistano misure attive.
- Rottamazione‑quater (L. 197/2022) – Ha permesso di definire i ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 mediante pagamento integrale dell’imposta e senza sanzioni e interessi di mora. I termini per la presentazione della domanda sono scaduti nel 2023, ma i contribuenti che hanno aderito stanno pagando le rate.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari – D.L. 87/2024 ha introdotto la possibilità di definire gli avvisi bonari con riduzione della sanzione al 25% e rateazione in 20 rate. Se l’invito al contraddittorio si conclude con un avviso bonario, può essere vantaggioso aderire a tale definizione.
- Novità della legge di bilancio 2026 – Al momento del 15 giugno 2026 non è stata prevista una nuova “rottamazione quinquies”. È tuttavia possibile che il legislatore introduca nuove misure di definizione agevolata. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti normativi e consultare un professionista.
4.2 Piani del consumatore e concordato minore
La legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa offrono varie procedure per i soggetti sovraindebitati:
- Piano del consumatore – Riservato alle persone fisiche non imprenditrici, consente di proporre al giudice un piano di pagamento del debito basato sulla capacità reddituale. Prevede la falcidia dei debiti fiscali e la sospensione delle procedure esecutive.
- Concordato minore – Destinato a imprenditori minori e professionisti, permette di proseguire l’attività mediante ristrutturazione dei debiti. Anche in questo caso l’intervento di un Gestore della crisi è obbligatorio.
- Esdebitazione – Una volta eseguito il piano, il debitore può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui, inclusi quelli fiscali.
4.3 Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale
Nel contesto delle procedure concorsuali:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti – Contratti tra il debitore e i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Consentono di includere la transazione con l’Agenzia delle Entrate, che può accettare il pagamento parziale del debito.
- Concordato preventivo in continuità – Il debitore propone un piano di prosecuzione dell’attività con pagamento dilazionato. L’erario partecipa come creditore e può votare sulla proposta.
- Transazioni fiscali – Sia negli accordi sia nel concordato, la transazione fiscale consente di abbattere l’ammontare dei debiti tributari, con l’approvazione del tribunale. L’assistenza di un esperto negoziatore è fondamentale.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molte contestazioni derivano da incomprensioni o errori di valutazione. Ecco i principali da evitare:
- Ignorare l’invito – Non rispondere o non partecipare al contraddittorio può portare all’emissione dell’avviso definitivo senza la tua versione dei fatti.
- Confondere le soglie – Superare 85.000 euro non significa uscire immediatamente; l’uscita immediata avviene solo oltre 100.000 euro .
- Dimenticare il limite di 35.000 euro – Dal 2025, chi percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione oltre 35.000 euro non può accedere al regime . Questo limite non conta se il rapporto di lavoro è cessato .
- Trascurare il limite di spesa per beni strumentali e personale – I costi di lavoratori e collaboratori non devono superare 5.000 euro e i beni strumentali 20.000 euro.
- Non verificare la residenza – Il regime è riservato ai residenti fiscali in Italia.
- Non effettuare le rettifiche IVA – In caso di uscita immediata occorre correggere le detrazioni IVA su beni non ancora utilizzati .
- Non farsi assistere da un professionista – Un avvocato e un commercialista esperti possono individuare errori dell’ufficio e predisporre la migliore strategia difensiva.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Soglie di accesso ed esclusione del regime forfettario (2026)
| Elemento | Valore | Riferimento normativo | Note |
|---|---|---|---|
| Ricavi/compensi massimo | 85.000 € | Legge 197/2022; Circolare 32/E 2023 | Se si superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, la fuoriuscita avviene dall’anno successivo . |
| Soglia per uscita immediata | 100.000 € | Legge 197/2022 | Superare questa soglia comporta l’uscita immediata e l’obbligo di applicare l’IVA dal momento del superamento. |
| Spese per lavoro dipendente | 5.000 € | L. 190/2014 | Limite alle retribuzioni e compensi corrisposti. |
| Costo beni strumentali | 20.000 € | L. 190/2014 | Riguarda beni ammortizzabili al costo lordo. |
| Reddito da lavoro dipendente/pensione | ≤ 35.000 € | L. 207/2024 | Limite confermato per il 2026 . |
| Cause di esclusione | Regimi speciali IVA, non residenza, cessione di immobili, partecipazione in società di persone o controllo di S.r.l., rapporti di lavoro prevalenti con l’ex datore | L. 190/2014, commi 57–60 | Devono essere verificate ogni anno entro il 31 dicembre. |
6.2 Termini della procedura di contraddittorio
| Fase | Termine | Base normativa | Commenti |
|---|---|---|---|
| Osservazioni allo schema | 60 giorni (90 con intermediario) | D.Lgs. 108/2024 | Termine per presentare memorie e documenti. |
| Istanza di adesione | 30 giorni dallo schema | D.Lgs. 13/2024 | Sospende i termini di impugnazione. |
| Proroga se restano < 90 giorni | +120 giorni | D.Lgs. 219/2023 | Proroga del termine di decadenza. |
| Ricorso | 60 giorni dall’atto definitivo | D.P.R. 546/1992 | Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. |
| Pagamento avviso bonario | 60/90 giorni | D.Lgs. 108/2024 | Le somme possono essere rateizzate. |
6.3 Sanzioni e benefici
| Violazione | Sanzione base | Riduzioni | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Omesso/tardivo versamento IVA | 30% dell’imposta | Ridotta al 25% per violazioni post 1 settembre 2024 | D.L. 87/2024 |
| Omissione delle memorie | Annullabilità solo se dimostrato il pregiudizio | – | Cass. 20436/2021 |
| Omissione di redditi/ricavi | 90–180% dell’imposta | Riduzione a 1/3 con adesione; ulteriori riduzioni con ravvedimento | D.Lgs. 218/1997 |
| Irregolarità formali | Non comportano sanzioni | – | Art. 7‑quater Statuto |
7. Domande e risposte (FAQ)
- Quando viene notificato l’invito al contraddittorio?
L’invito viene notificato quando l’Agenzia ritiene che siano stati superati i limiti del regime o si sia verificata una causa di esclusione. Dal 2024 tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti dallo schema di atto . - È obbligatorio partecipare all’incontro con l’Agenzia?
No, puoi inviare memorie scritte. Tuttavia la partecipazione consente di chiarire errori e di far valere le proprie ragioni, aumentando le probabilità di archiviazione. - Cosa accade se non rispondo entro i termini?
L’ufficio può emettere l’avviso definitivo. La mancata risposta non ti priva del diritto di impugnare, ma potrebbe limitare le difese disponibili. - Come si calcola la soglia di 85.000/100.000 euro?
Si sommano tutti i ricavi e compensi percepiti nell’anno, al netto dell’IVA. Occorre considerare anche i corrispettivi per attività occasionali o secondarie. - Se supero 85.000 ma resto sotto 100.000, esco subito?
No. La fuoriuscita avviene dall’anno successivo . Dovrai però versare l’IVA dal 1º gennaio dell’anno seguente. - Come dimostrare che non ho superato la soglia?
Esibendo estratti conto, fatture, ricevute e un prospetto di calcolo dei ricavi. È consigliabile farsi assistere da un commercialista. - Cosa succede se supero 100.000 euro?
L’uscita è immediata. Devi applicare l’IVA dalla fattura che fa superare la soglia e rettificare la detrazione IVA su beni e servizi non ancora utilizzati . - Qual è il limite per i redditi di lavoro dipendente o pensione?
Dal 2025 il limite è 35.000 euro . Se percepisci un reddito superiore, non puoi aderire al regime. Il limite non si applica se il rapporto di lavoro è cessato . - Posso rientrare nel regime dopo essere uscito?
Sì, se per tre anni consecutivi rispetti nuovamente i requisiti e non ricorrono cause di esclusione. Dovrai comunicarlo nella dichiarazione. - Cos’è l’accertamento con adesione?
È una procedura che consente al contribuente e all’Agenzia di definire l’imposta in via consensuale. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla ricezione dello schema . Le sanzioni sono ridotte e il pagamento può essere rateizzato. - Posso ancora ricorrere dopo l’adesione?
Sì. Se l’accordo non si perfeziona, i termini riprendono a decorrere. L’adesione sospende ma non preclude il ricorso. - Che sanzioni rischio?
Le sanzioni variano dal 90% al 180% dell’imposta non versata. In caso di omesso versamento IVA, la sanzione è 30% (25% per violazioni successive al 1º settembre 2024) . Le sanzioni sono riducibili con adesione e ravvedimento. - Posso chiedere la rateazione?
Sì. Gli avvisi bonari possono essere rateizzati fino a 20 rate trimestrali, mentre le cartelle fino a 72 (o 120) rate mensili. Il termine per il pagamento è di 60/90 giorni . - Qual è il ruolo dell’avvocato nel contraddittorio?
L’avvocato redige memorie, partecipa all’incontro, valuta la legittimità dell’atto e consiglia sulle procedure (adesione, ricorso, autotutela). Lo Studio Monardo offre un supporto integrato con commercialisti. - Posso utilizzare la procedura di sovraindebitamento per debiti fiscali?
Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono di ridurre o stralciare i debiti fiscali e di bloccare azioni esecutive. Occorre rivolgersi a un OCC. - Sono previste rottamazioni nel 2026?
Al 15 giugno 2026 non risultano attive nuove rottamazioni quinquies. Tuttavia il legislatore potrebbe introdurre nuove definizioni agevolate; occorre monitorare le novità normative. - Cosa succede se l’invito non indica le prove?
L’atto successivo può essere annullato per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 7 dello Statuto . - Devo versare l’IVA sulle fatture emesse prima dell’uscita?
No, l’IVA è dovuta solo sulle operazioni successive al superamento dei 100.000 euro. Tuttavia occorre rettificare la detrazione su beni e servizi non ancora utilizzati . - L’Agenzia può modificare la motivazione dell’atto dopo il contraddittorio?
No. L’art. 7 dello Statuto vieta di modificare i fatti e le prove dopo il contraddittorio senza un nuovo atto . - La mancanza di contraddittorio rende sempre nullo l’atto?
Per gli atti successivi al 2023 la mancanza di contraddittorio comporta annullabilità; tuttavia il contribuente deve dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto influire sull’esito (prova di resistenza) .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1: superamento di 85.000 euro ma non di 100.000
Scenario – Una consulente in regime forfettario incassa 93.000 euro nel 2025. Non ha altri redditi e non partecipa a società. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio che contesta la sua permanenza nel regime.
Analisi – Il superamento della soglia di 85.000 euro comporta la fuoriuscita dall’anno successivo, mentre la soglia di 100.000 euro non è stata superata . L’Agenzia non può quindi pretendere l’IVA per il 2025. La consulente deve però adeguarsi al regime ordinario dal 2026.
Strategia – Nel contraddittorio è opportuno presentare il prospetto dei ricavi e chiedere l’archiviazione. In caso di rigetto, si può proporre istanza di adesione o impugnare l’atto.
Simulazione 2: superamento di 100.000 euro e rettifiche IVA
Scenario – Un artigiano in regime forfettario fattura 110.000 euro nel 2025 (70.000 euro per la vendita straordinaria di un macchinario e 40.000 euro di produzione ordinaria).
Analisi – Avendo superato la soglia di 100.000 euro, l’uscita è immediata. L’IVA è dovuta a partire dalla cessione che fa superare il limite e occorre rettificare la detrazione sui beni non ancora utilizzati . L’artigiano dovrà inoltre assoggettarsi alla contabilità ordinaria per la frazione dell’anno successiva.
Rettifiche – Se possiede beni ammortizzabili acquistati negli anni precedenti, deve calcolare la quota di detrazione da restituire. Ad esempio, per un bene acquistato nel 2023 con IVA dedotta (se in regime dei minimi precedente), la quota residua va corretta.
Strategia – Partecipare al contraddittorio, concordare con l’ufficio le rettifiche e valutare l’adesione per ridurre le sanzioni. Eventualmente rateizzare il pagamento.
Conclusione
L’invito al contraddittorio per l’uscita dal regime forfettario rappresenta un banco di prova per la tutela dei diritti del contribuente.
La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2023 e dal D.Lgs. 13/2024 ha generalizzato il contraddittorio, imponendo all’Amministrazione l’obbligo di comunicare uno schema di atto dettagliato e concedere al contribuente il tempo di difendersi.
Al contempo, la disciplina del regime forfettario è divenuta più stringente: il limite di 85.000 euro, la fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro, il nuovo tetto di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente, i limiti sui beni strumentali e sulle spese per il personale rendono imprescindibile una gestione accurata dei ricavi e dei costi.
Il contribuente deve agire con tempestività: presentare le proprie osservazioni entro i 60/90 giorni, chiedere eventualmente l’adesione entro 30 giorni, valutare la rateazione o altre definizioni, e, se necessario, ricorrere dinanzi alla giustizia tributaria. Sono disponibili strumenti alternativi come la definizione agevolata degli avvisi bonari, le rateazioni, i piani del consumatore e i concordati minori. Tuttavia, la complessità normativa impone l’assistenza di professionisti qualificati.
Lo Studio Legale Monardo mette a disposizione la propria esperienza per analizzare gli atti, individuare gli errori dell’Amministrazione, negoziare transazioni fiscali, predisporre ricorsi e attivare procedure di sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale.
📞 Contatta subito l’Avv. Monardo – Se hai ricevuto un invito al contraddittorio o un avviso di fuoriuscita dal regime forfettario, non rimandare. Richiedi una consulenza personalizzata: lo Studio valuterà la tua situazione e costruirà una strategia legale mirata per difendere i tuoi diritti, sospendere eventuali azioni esecutive e individuare soluzioni concrete e tempestive.
