Invito Al Contraddittorio Per Costi Non Deducibili: Cosa Fare Subito

Introduzione: importanza del tema e presentazione dello Studio

Nel mondo dell’impresa e del lavoro autonomo, la gestione fiscale è un’attività delicata che richiede competenza e tempestività.

Gli errori contabili o la semplice mancanza di documenti possono portare a contestazioni in materia di costi non deducibili, con conseguenze potenzialmente devastanti per la liquidità e la stabilità di un’azienda o di un professionista. Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità di un costo, può emettere un avviso di accertamento o di recupero, nel quale pretende maggiori imposte, interessi e sanzioni. Prima di emettere tale atto la legge impone, nella maggior parte dei casi, un invito al contraddittorio: un momento di dialogo precontenzioso durante il quale il contribuente può far valere le proprie ragioni, presentare documentazione, chiarire errori e, se del caso, addivenire a una definizione concordata del debito.

Il contraddittorio ha assunto un ruolo strategico nell’ordinamento tributario italiano, perché consente all’Amministrazione di acquisire tutte le informazioni utili e, allo stesso tempo, tutela il diritto di difesa del contribuente. La mancata attivazione del contraddittorio o un contraddittorio irregolare possono comportare l’invalidità dell’atto impositivo, ma la nullità non è automatica: occorre dimostrare, con la cosiddetta prova di resistenza, quali argomentazioni si sarebbero potute opporre per modificare l’atto . Dopo le ultime riforme dello Statuto del contribuente (art. 6‑bis e 7‑bis introdotti dal D.Lgs. 219/2023 e modificati dal D.L. 39/2024) e la corposa giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 24823/2015 e 21271/2025), il contraddittorio è divenuto un “principio generale” applicabile a quasi tutti gli atti autonomamente impugnabili.

Tuttavia, persistono eccezioni, termini stringenti e questioni interpretative. L’obiettivo di questo articolo è spiegare cosa fare subito quando si riceve un invito al contraddittorio per costi non deducibili e come difendersi efficacemente.

In questo contesto l’assistenza di un professionista esperto è fondamentale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e fondatore dello Studio legale omonimo, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche nel diritto tributario, bancario e nella gestione della crisi d’impresa. Lo Studio vanta:

  • Competenza nazionale: l’Avv. Monardo è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti e coordina un network di professionisti operanti in tutta Italia.
  • Gestione della crisi: è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia; inoltre è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
  • Consulenza integrata: avvocati e commercialisti lavorano fianco a fianco per fornire analisi degli atti, ricorsi, istanze di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro, nonché soluzioni giudiziali (ricorsi alla giustizia tributaria) e stragiudiziali.

Grazie a questa struttura il contribuente può ricevere una valutazione immediata del proprio caso, individuare la strategia difensiva più efficace e, se necessario, addivenire a una definizione del debito tramite strumenti agevolativi o procedure concorsuali. Se hai ricevuto un invito al contraddittorio per costi non deducibili o temi che l’Agenzia possa contestare le tue spese, non aspettare.

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Quadro normativo e giurisprudenziale: evoluzione dell’invito al contraddittorio

1. La tutela del contraddittorio nella Costituzione e nel diritto europeo

Il contraddittorio trova le sue radici nei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). La Corte di Cassazione, nelle Sezioni Unite, ha evidenziato che questi principi, combinati con l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (diritto a una buona amministrazione), impongono alla pubblica amministrazione di mettere il contribuente in condizione di far valere le proprie ragioni prima dell’adozione di un atto lesivo . La violazione del contraddittorio costituisce quindi non solo una mancanza procedimentale, ma un vulnus al diritto di difesa; tuttavia, secondo la Cassazione, l’atto è annullabile solo se il contribuente dimostra, con fatti concreti, che l’omessa partecipazione ha inciso sulla decisione (prova di resistenza) .

2. Il contraddittorio «a caldo»: art. 12, comma 7, Statuto del contribuente

Prima delle recenti riforme, l’unica norma generale sul contraddittorio era l’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Tale disposizione stabilisce che, dopo la consegna del processo verbale di constatazione (PVC) a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente ha 60 giorni per formulare osservazioni e richieste: in tale periodo l’Amministrazione non può emettere l’avviso di accertamento, salvo casi di particolare urgenza specificamente motivati . Diverse sentenze di Cassazione hanno confermato che l’omissione di questo periodo dilatorio rende l’atto invalido indipendentemente dalla prova di resistenza, perché la norma mira a garantire una reale possibilità di partecipazione .

3. L’invito obbligatorio al contraddittorio: l’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997

Con il Decreto legge 34/2019, convertito nella L. 58/2019, e poi dal D.Lgs. 13/2024 (attuativo della delega fiscale), il legislatore ha previsto che, prima dell’adozione di un avviso di accertamento «a tavolino», l’ufficio debba notificare un invito a comparire. Questa disciplina era contenuta nell’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997. La norma disponeva che l’ufficio, salvo i casi di rilascio del PVC e alcune ipotesi di accertamento parziale, dovesse inviare un invito a comparire al contribuente prima di emettere l’avviso . Se il contribuente non aderiva, l’avviso doveva essere motivato in relazione ai chiarimenti forniti; in casi di urgenza o pericolo per la riscossione, l’ufficio poteva saltare l’invito . Cruciale era il comma 5, che prevedeva la nullità dell’atto per mancato avvio del contraddittorio, a condizione che il contribuente dimostrasse, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere . L’art. 5‑ter è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, ma continua ad applicarsi agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 .

4. Le nuove regole: articoli 6‑bis e 7‑bis dello Statuto del contribuente

La riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. 219/2023 ha inserito nello Statuto del contribuente l’art. 6‑bis, successivamente integrato dal D.L. 39/2024 e dal D.Lgs. 192/2025. L’articolo stabilisce che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo specifiche eccezioni . In particolare:

  • Ambito di applicazione: il contraddittorio si applica agli avvisi di accertamento, agli atti di recupero e ad ogni provvedimento che abbia contenuto impositivo e sia impugnabile dinanzi al giudice tributario . Sono esclusi gli atti automatizzati, i controlli formali e gli atti di pronta liquidazione, nonché i casi di urgenza per la riscossione .
  • Obbligo di informazione: l’ufficio deve comunicare al contribuente lo schema di atto o una comunicazione motivata contenente gli elementi essenziali dell’accertamento, affinché il contraddittorio sia “informato” .
  • Termini: il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste; se la scadenza del termine di decadenza dell’accertamento intervenisse prima, il termine si estende di 120 giorni .
  • Effetti: le osservazioni devono essere valutate dall’ufficio; se non accolte, la decisione deve contenere un’adeguata motivazione. L’assenza di contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto .

Il novellato art. 7‑bis, introdotto contestualmente, prevede che la partecipazione del contribuente al procedimento costituisca motivo di nullità dell’atto, rafforzando così l’efficacia del contraddittorio. Tuttavia la dottrina ha evidenziato che la comunicazione di un “schema di atto già predisposto”, previsto dalle norme di dettaglio, rischia di ridurre la possibilità di modifica sostanziale dell’accertamento . Per questa ragione l’interpretazione corrente considera che l’art. 6‑bis si coordini con le altre disposizioni (art. 12 L. 212/2000, art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997) e che l’ufficio debba comunque prendere in considerazione eventuali memorie presentate in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 10 della legge 241/1990 .

5. La giurisprudenza recente: Cassazione Sezioni Unite e ordinanze 2025‑2026

L’evoluzione normativa è stata accompagnata da numerose pronunce giurisprudenziali che hanno precisato l’estensione del contraddittorio e i limiti della prova di resistenza. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24823/2015, hanno stabilito che, in assenza di una norma che lo preveda, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per i tributi non armonizzati (come IRPEF o IRES), mentre lo è per i tributi armonizzati (IVA e dazi), in forza del principio unionale . Il tema è stato ripreso nel 2025 con la sentenza n. 21271/2025, nella quale la Corte ha ricordato che il contraddittorio è un’espressione del principio di buona amministrazione ma che la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente indica concrete questioni di fatto che avrebbero potuto influire sull’esito . La Corte ha inoltre escluso l’esistenza di un diritto al contraddittorio “extra ordinem” per i tributi non armonizzati prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto .

Più recenti ordinanze del 2026 hanno ulteriormente chiarito i contorni della disciplina. L’ordinanza n. 11429/2026 ha ribadito che il contribuente deve allegare le ragioni specifiche che avrebbe potuto far valere affinché il giudice valuti, con un giudizio ex ante, se l’esito avrebbe potuto essere diverso . L’ordinanza n. 11462/2026 ha però riconosciuto che, nel caso di accessi e verifiche soggetti all’art. 12, comma 7, la semplice violazione del termine di 60 giorni comporta l’invalidità dell’atto senza necessità di fornire prova di resistenza, perché il legislatore ha attribuito al termine una funzione deflattiva e garantista . Queste decisioni confermano la distinzione tra procedimenti «a caldo» (accessi) e «a tavolino» (accertamenti da scrivania).

6. Il principio di inerenza e l’onere di prova dei costi deducibili

La controversia sui costi non deducibili ruota attorno alla nozione di inerenza: il costo è deducibile solo se correlato all’attività d’impresa o di lavoro autonomo. L’art. 109, comma 5, del TUIR stabilisce che le spese sono deducibili se relative ad attività dalle quali provengono i ricavi . La giurisprudenza ha oscillato tra una visione quantitativa (valutazione della congruità della spesa rispetto al risultato) e una visione qualitativa (semplice riferibilità al business). Le ordinanze 450/2018 e 3170/2018 hanno sostenuto la lettura qualitativa, affermando che non conta l’ammontare ma la finalità del costo .

Un’importante conferma è arrivata nel 2026 con l’ordinanza n. 8706/2026: la Corte ha definito l’inerenza come concetto pre-giuridico ed economico, riferito a costi che appartengono alla sfera dell’impresa e sono finalizzati a produrre utilità anche indiretta . Costi personali o familiari non sono deducibili . In generale l’onere di provare l’inerenza grava sul contribuente . Tuttavia, per costi normalmente necessari e strumentali all’attività (ad esempio, acquisto di materie prime, canoni di locazione dell’immobile aziendale), l’onere di provare la mancanza di inerenza si sposta sull’Amministrazione . L’inerenza è un concetto qualitativo: la congruità o antieconomicità del costo può essere un indizio, ma non giustifica di per sé la ripresa a tassazione . È altresì stabilito che costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se l’operazione è comunque effettivamente avvenuta, mentre sono indeducibili i costi da operazioni oggettivamente inesistenti .

Queste pronunce impongono al contribuente di predisporre un’adeguata documentazione probatoria (contratti, fatture, relazioni tecniche, registri di carico e scarico) e di argomentare la ragionevolezza economica delle spese. In assenza di prova, l’Amministrazione può disconoscere la deducibilità e richiedere le imposte e le sanzioni conseguenti.

Procedura: cosa accade dopo la notifica dell’invito al contraddittorio

Ricevere un invito al contraddittorio per costi non deducibili può generare ansia e confusione. Comprendere i passaggi procedurali consente di pianificare le attività difensive e rispettare i termini previsti dalla legge. Di seguito viene descritta la procedura in maniera dettagliata e aggiornata al 11 giugno 2026.

1. Notifica dell’invito e verifica della regolarità

L’ufficio fiscale notifica al contribuente, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, un invito al contraddittorio o uno schema di atto impositivo (come previsto dall’art. 6‑bis). Il documento deve contenere:

  • L’indicazione dell’annualità o delle annualità oggetto di controllo;
  • La descrizione degli elementi su cui si fonda la pretesa fiscale (ad esempio, costi ritenuti non deducibili, motivazione della disconoscenza);
  • La quantificazione provvisoria delle imposte, sanzioni e interessi;
  • L’invito a presentarsi o a trasmettere osservazioni entro 60 giorni;
  • L’indicazione delle conseguenze della mancata risposta (prosecuzione dell’accertamento e applicazione di sanzioni).

Verificare la regolarità dell’atto è il primo passo. Occorre controllare che:

  1. Sia rispettato il termine di 60 giorni (o quello più breve indicato per casi urgenti adeguatamente motivati). Per gli accessi, il termine di 60 giorni decorre dalla notifica del PVC .
  2. Siano indicate le motivazioni in modo chiaro. Un invito generico che non consente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale non soddisfa il requisito del contraddittorio “informato” e può essere eccepito in sede di ricorso .
  3. Sia stata seguita la corretta procedura di notifica. La giurisprudenza ha chiarito che l’invito non può essere inviato tramite PEC a un indirizzo non comunicato dal contribuente, e che il perfezionamento avviene quando l’atto è ricevuto .

In caso di vizi di notifica o di contenuto, è opportuno segnalarli immediatamente all’ufficio e prepararli come motivo di ricorso.

2. Raccolta della documentazione probatoria

In vista del contraddittorio occorre raccogliere tutta la documentazione utile a dimostrare l’inerenza e l’effettività dei costi contestati. Tale documentazione può includere:

  • Fatture e ricevute;
  • Contratti di fornitura o di consulenza sottoscritti con i fornitori;
  • Documenti bancari (pagamenti tracciati, estratti conto) per dimostrare l’effettivo pagamento delle spese;
  • Relazioni tecniche o perizie che spieghino la necessità del costo per la produzione o il servizio;
  • Corrispondenza con i fornitori per provare la realtà dell’operazione;
  • Regolamenti interni o del settore che dimostrino la necessità del bene o del servizio per lo svolgimento dell’attività;
  • Documenti contabili (libri giornali, registri Iva, LUL per il personale, ecc.) che consentano di collegare il costo ai ricavi.

È fondamentale predisporre un dossier ordinato, perché il contraddittorio si svolge spesso in tempi ristretti e la mancata allegazione di un documento può compromettere la difesa. In base alla giurisprudenza più recente, il contribuente deve allegare i documenti entro il termine di 60 giorni; eventuali documenti nuovi presentati solo in giudizio possono essere considerati inammissibili.

3. Svolgimento del contraddittorio e presentazione delle osservazioni

Il contraddittorio può svolgersi in forma orale (in presenza o tramite videoconferenza) oppure solo scritta mediante invio di memorie. L’ufficio deve recepire le osservazioni del contribuente, che possono contenere:

  • Argomentazioni giuridiche sulla deducibilità dei costi e sull’interpretazione della normativa;
  • Prove documentali a supporto dell’inerenza e dell’effettiva esistenza dell’operazione;
  • Rilievi su errori materiali o di calcolo nell’avviso o nello schema di atto;
  • Proposte di accertamento con adesione o di definizione agevolata.

L’ordinanza Cass. n. 11429/2026 richiede che le osservazioni siano concrete e specifiche: il contribuente deve indicare fatti che, se considerati, avrebbero potuto modificare l’accertamento . Non sono ammesse contestazioni generiche o meramente dilatorie. In caso di verifica «a caldo», invece, basta eccepire l’inosservanza del termine di 60 giorni per ottenere l’annullamento dell’atto .

4. Esito del contraddittorio: emanazione dell’atto o archiviazione

Dopo aver ricevuto le osservazioni, l’ufficio deve valutarle e motivare espressamente quali sono state accolte e quali respinte. Le possibili conclusioni sono:

  1. Archiviazione: se l’ufficio riconosce la validità delle ragioni del contribuente, archivia il procedimento e comunica l’esito positivo. Ciò è raro ma possibile, soprattutto nei casi in cui le spese risultino effettive e bene documentate.
  2. Accertamento con adesione: il contribuente e l’ufficio raggiungono un accordo sulla base imponibile e sull’imposta dovuta, con riduzione delle sanzioni. Con la riforma del 2024 l’istanza di adesione può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto soggetto a contraddittorio, o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso in caso di rigetto delle osservazioni .
  3. Emissione dell’avviso di accertamento o di recupero: se le osservazioni non vengono accolte, l’ufficio emette l’atto definitivo. L’atto deve essere motivato in relazione alle deduzioni del contribuente e può essere impugnato dinanzi al giudice tributario. La decisione deve dimostrare di aver considerato gli elementi forniti, altrimenti l’atto è censurabile.

5. Impugnazione dell’atto e sospensione della riscossione

Se l’ufficio emette l’avviso di accertamento o di recupero, il contribuente può:

  1. Impugnare l’atto presentando ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. Nel ricorso vanno sollevati i motivi di nullità (mancato contraddittorio, carenza di motivazione, difetto di prova, ecc.) e vanno indicati i fatti che il contribuente avrebbe potuto dedurre. È consigliabile depositare tutti i documenti già prodotti nel contraddittorio e eventuali documenti aggiuntivi.
  2. Chiedere la sospensione dell’esecutività: l’avviso è immediatamente esecutivo. Per evitare il pagamento coattivo è possibile presentare istanza di sospensione al giudice tributario. La sospensione può essere concessa se sussiste il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento del ricorso) e il periculum in mora (pericolo di danni irreparabili).
  3. Presentare domanda di adesione o di conciliazione anche dopo l’emissione dell’avviso, ai sensi del D.Lgs. 218/1997. L’istanza sospende i termini per l’impugnazione e consente di definire il debito con riduzione delle sanzioni (generalmente ad un terzo). Attenzione: l’Amministrazione non è tenuta a considerare elementi di fatto diversi da quelli presentati nel contraddittorio .

6. Pagamento e riscossione dei tributi contestati

La ricezione dell’avviso di accertamento comporta l’iscrizione a ruolo delle somme. In assenza di sospensione, il contribuente riceverà cartelle di pagamento o intimazioni di pagamento da Agenzia delle Entrate Riscossione. È possibile rateizzare le somme dovute, ma l’avvio dell’esecuzione (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca) può essere bloccato solo con ricorso o con la richiesta di sospensione. Il ritardo nei pagamenti comporta interessi e sanzioni.

Strategie di difesa: come contestare la ripresa per costi non deducibili

Affrontare un accertamento per costi non deducibili richiede una strategia articolata che combini argomentazioni giuridiche e prove di fatto. Di seguito sono illustrate le principali tecniche difensive che lo Studio dell’Avv. Monardo utilizza per tutelare i contribuenti.

1. Eccepire la violazione del contraddittorio

Se l’ufficio non ha rispettato la normativa sul contraddittorio (mancata notifica dell’invito, assenza di informazione sufficiente, preavviso inferiore a 60 giorni), è possibile eccepire la nullità dell’atto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità è subordinata alla prova di resistenza , cioè il contribuente deve dimostrare che, se avesse partecipato, avrebbe potuto fornire elementi idonei a cambiare l’accertamento. Tuttavia, nel caso di verbali di ispezione ex art. 12, comma 7, la violazione del contraddittorio comporta l’annullamento senza bisogno di prova, in virtù della finalità garantista della norma . È quindi importante:

  • Verificare se il tributo è armonizzato (IVA, dazi) o non armonizzato: per i primi la giurisprudenza riconosce un obbligo più esteso di contraddittorio, indipendente da specifiche norme ;
  • Esaminare se l’invito è stato emesso nei termini e con le forme previste dall’art. 6‑bis;
  • Valutare se il procedimento è stato preceduto da accessi, e quindi soggetto al termine di 60 giorni.

2. Dimostrare l’inerenza dei costi

Il centro della difesa nei casi di costi non deducibili è dimostrare che tali spese sono inerenti all’attività. Lo Studio prepara un dossier probatorio che include documenti, testimonianze e perizie per provare che:

  1. I costi sono effettivi e risultano da operazioni reali (no fatture false); l’esistenza dei pagamenti è dimostrata da bonifici o assegni;
  2. Le spese sono necessarie o utili per il conseguimento dei ricavi, anche se solo indirettamente. La Cassazione ha affermato che l’inerenza è qualitativa e non richiede la proporzione tra costo e ricavo ;
  3. Nel caso di beni e servizi tipicamente necessari (materie prime, canoni di locazione, leasing di macchinari), la prova dell’inerenza può essere invertita: spetta all’Amministrazione dimostrare che il costo non è inerente ;
  4. Le spese non hanno carattere personale o familiare (ad esempio, spese di lusso non collegate all’attività) ;
  5. Anche i costi da operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili se l’operazione è realmente avvenuta e il contribuente era in buona fede .

3. Contestare l’antieconomicità e la congruità

Spesso l’Amministrazione riprende a tassazione costi ritenuti «antieconomici» (cioè sproporzionati rispetto ai ricavi). La giurisprudenza, pur riconoscendo che l’antieuconomicità è un indizio, ha chiarito che non basta l’antieconomicità a giustificare la ripresa . Pertanto, la difesa può:

  • Evidenziare elementi che giustificano l’entità del costo (ad esempio, investimenti in marketing, start‑up, costi per prodotti innovativi);
  • Dimostrare che la spesa è congrua rispetto ai prezzi di mercato tramite perizie o ricerche di settore;
  • Richiamare la giurisprudenza che considera l’inerenza un concetto qualitativo e non quantitativo .

4. Proporre soluzioni deflative: adesione e conciliazione

In molti casi il contraddittorio sfocia in un accertamento con adesione. Questo istituto consente di definire l’accertamento concordando con l’ufficio la base imponibile e l’imposta dovuta, con riduzione delle sanzioni a un terzo. Dopo il D.Lgs. 13/2024, l’istanza di adesione può essere presentata:

  • Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto soggetto al contraddittorio, in sostituzione delle osservazioni ;
  • Entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, se il contribuente aveva presentato osservazioni che sono state respinte .

L’adesione estingue il contenzioso e comporta l’impossibilità di impugnare ulteriormente l’atto su quei profili. Qualora l’adesione non sia praticabile, è possibile proporre conciliazione giudiziale nel corso del processo, con ulteriori riduzioni delle sanzioni.

5. Sospendere la riscossione e presentare ricorso

Quando l’atto definitivo viene emesso, il contribuente può presentare ricorso e richiedere la sospensione dell’esecuzione. L’efficacia della difesa aumenta se si dimostra la violazione del contraddittorio e si produce un’adeguata documentazione sulla deducibilità dei costi. Lo Studio dell’Avv. Monardo assiste i clienti nella predisposizione del ricorso, nella gestione delle udienze e nella richiesta di sospensione. Inoltre, valuta la possibilità di proporre istanze di autotutela o di rideterminazione, chiedendo all’Amministrazione di rivedere l’atto alla luce di documenti sopravvenuti o di pronunce favorevoli.

Strumenti alternativi per ridurre o estinguere il debito

Oltre alla difesa nel merito dell’accertamento, esistono strumenti che consentono di definire in maniera agevolata i debiti fiscali o di gestire la crisi di liquidità. Di seguito i principali strumenti attivi al 11 giugno 2026 (non verranno trattate procedure non più attive, come la rottamazione Quinquies scaduta il 30 aprile 2026).

1. Accertamento con adesione e acquiescenza

Come sopra descritto, l’accertamento con adesione permette di definire la pretesa fiscale con un accordo tra contribuente e Amministrazione. L’acquiescenza, invece, consiste nel pagamento integrale delle somme richieste entro il termine per impugnare l’atto, con riduzione delle sanzioni a un terzo. Dopo il D.Lgs. 13/2024, l’istituto è stato armonizzato con il contraddittorio preventivo e consente di presentare istanza anche a seguito della comunicazione dello schema di atto .

2. Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione e saldo e stralcio)

Alla data odierna non è attiva la rottamazione Quinquies, ma restano possibili altre forme di definizione agevolata per le cartelle esattoriali pregresse, quali:

  • Rottamazione quater 2023: introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e prorogata con la Legge n. 94/2023, riguarda i debiti affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022. Consente di pagare l’importo dovuto senza sanzioni né interessi di mora, con possibilità di rateizzazione fino a 18 rate.
  • Definizione agevolata dei carichi pendenti: per alcune tipologie di debiti, come sanzioni amministrative non tributarie e multe, la legge consente il pagamento di una quota ridotta.
  • Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: riservato a persone fisiche in comprovate condizioni di difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 €), consente di pagare solo una percentuale delle imposte e delle sanzioni.

È opportuno verificare caso per caso la possibilità di accedere a queste misure, prestando attenzione ai termini e alle modalità di presentazione delle domande. Lo Studio segue l’intera procedura, dalla verifica dei requisiti alla presentazione dell’istanza.

3. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccole imprese) che versano in grave difficoltà finanziaria, la Legge n. 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) prevede tre procedure:

  1. Accordo con i creditori: il debitore propone un piano di ristrutturazione al tribunale e ai creditori, che può prevedere la riduzione dei debiti e la dilazione dei pagamenti. Il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale. Può riguardare anche debiti fiscali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
  2. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali (ad esempio, famiglie). Il piano non necessita dell’approvazione dei creditori, ma deve essere omologato dal tribunale che verifica la meritevolezza del debitore. Può prevedere la falcidia dei debiti fiscali.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: consente la liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori. Prevede la liberazione dai debiti residui dopo tre anni (c.d. esdebitazione). Recenti pronunce della giurisprudenza hanno ribadito che l’esdebitazione richiede un contraddittorio con i creditori e un’analisi della meritevolezza del debitore.

Dal 15 novembre 2021 è attiva la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021, per le imprese in stato di insolvenza reversibile. L’esperto negoziatore (figura prevista dal decreto) assiste l’imprenditore nella ricerca di accordi con i creditori al fine di ristrutturare il debito e proseguire l’attività. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore, può guidare l’imprenditore in questa procedura, che prevede un contraddittorio con tutti i creditori, compresa l’Amministrazione finanziaria.

4. Transazioni fiscali e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, sovraindebitamento), il contribuente può proporre una transazione fiscale ai sensi dell’art. 182‑ter della legge fallimentare (ora confluito nel Codice della crisi d’impresa). La transazione fiscale consente di definire i debiti tributari e contributivi mediante riduzione dell’imposta e delle sanzioni e dilazione dei pagamenti. È necessario presentare un piano che dimostri la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.

Fuori dalle procedure concorsuali è possibile negoziare un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ottenendo dilazioni fino a 72 rate (o 120 in caso di difficoltà). In presenza di gravi situazioni economiche la legge prevede la possibilità di chiedere la sospensione o la riduzione temporanea delle rate. Lo Studio assiste i clienti nella verifica dei requisiti e nella presentazione delle istanze.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nel corso della nostra esperienza abbiamo individuato alcuni errori ricorrenti che possono compromettere la difesa del contribuente. Evitarli è fondamentale per tutelare i propri diritti.

  1. Ignorare l’invito o rispondere tardivamente. Molti contribuenti non comprendono l’importanza del contraddittorio e non rispondono entro i 60 giorni, perdendo la possibilità di far valere le proprie ragioni. Anche se si ritiene di non avere argomenti, è sempre utile presentare una memoria, se non altro per richiedere la documentazione completa dell’istruttoria.
  2. Fornire osservazioni generiche. Le osservazioni devono essere concrete e corredate da documenti. Contestazioni vaghe non sono considerate e non soddisfano la prova di resistenza .
  3. Non allegare la documentazione. Spesso i documenti vengono prodotti solo in giudizio; ciò può essere ritenuto tardivo. È preferibile allegare subito contratti, fatture e pagamenti.
  4. Confondere inerenza con congruità. Molti contribuenti insistono sul fatto che il costo è congruo rispetto ai ricavi; tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l’inerenza è qualitativa . È quindi necessario dimostrare la riferibilità del costo all’attività, non la sua congruità.
  5. Trascurare le procedure alternative. Molti ignorano l’opportunità di presentare istanza di accertamento con adesione o di adesione al verbale di constatazione. Queste procedure possono ridurre drasticamente le sanzioni.
  6. Sottovalutare il rischio di pignoramenti e ipoteche. Dopo l’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo è rapida; occorre valutare subito la richiesta di sospensione e la rateizzazione.

Consigli pratici:

• Affidarsi a un professionista specializzato che possa esaminare l’avviso e pianificare la strategia; • Raccogliere e catalogare fin da subito tutta la documentazione relativa al costo contestato; • Controllare la regolarità dell’invito e, se mancante o irregolare, predisporre la prova di resistenza; • Considerare la possibilità di definire il debito tramite adesione o altre procedure deflative, valutando costi e benefici; • Non attendere la cartella esattoriale: la fase del contraddittorio è cruciale per ridurre o annullare la pretesa.

Tabelle riassuntive

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle che sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi relativi all’invito al contraddittorio per costi non deducibili.

Tabella 1 – Norme principali sul contraddittorio e sull’inerenza

NormaContenuto sinteticoCitazione
Art. 12, comma 7, L. 212/2000Dopo il PVC il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni; in tale periodo l’Amministrazione non può emettere l’avviso, salvo urgenze motivate
Art. 5‑ter, D.Lgs. 218/1997 (abrogato)Obbligo di invito al contraddittorio prima dell’avviso; alcuni atti esclusi; nullità dell’atto se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere
Art. 6‑bis, L. 212/2000Tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo; l’ufficio deve inviare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni
Cass. SS.UU. n. 21271/2025Il contraddittorio non è generalizzato per i tributi non armonizzati prima dell’art. 6‑bis; la sua violazione comporta l’annullamento solo se il contribuente dimostra le ragioni concrete (prova di resistenza)
Cass. Ord. 11462/2026La violazione del termine di 60 giorni dopo il PVC comporta l’invalidità dell’atto senza necessità di prova di resistenza
Art. 109, co. 5, TUIRLe spese sono deducibili se inerenti all’attività che produce ricavi
Cass. Ord. 8706/2026L’inerenza è concetto economico pre‑giuridico; la prova grava sul contribuente salvo per costi tipicamente necessari; l’antieconomicità è solo un indizio,

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

FaseTermineNormativa di riferimento
Presentazione osservazioni al PVC60 giorni dalla notifica del PVCArt. 12, comma 7, L. 212/2000
Osservazioni allo schema di atto (contraddittorio preventivo)60 giorni (prorogabili di 120 se coincide con la decadenza dell’accertamento)Art. 6‑bis, L. 212/2000
Istanza di accertamento con adesione in luogo delle osservazioni30 giorni dalla comunicazione dello schema di attoD.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024
Istanza di adesione dopo l’avviso di accertamento15 giorni dalla notifica dell’avviso, se sono state presentate osservazioni respinteD.Lgs. 218/1997
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica dell’avvisoD.Lgs. 546/1992
Pagamento ridotto (acquiescenza)Entro il termine per impugnare l’attoD.Lgs. 218/1997

Tabella 3 – Strumenti deflativi e procedure alternative

StrumentoDestinatariVantaggiNote
Accertamento con adesioneTutti i contribuentiRiduzione delle sanzioni a 1/3; sospensione del contenziosoDeve essere richiesto entro 30 giorni dallo schema di atto o 15 giorni dall’avviso se le osservazioni sono state respinte
AcquiescenzaTuttiRiduzione delle sanzioni a 1/3 con pagamento integrale delle imposteVa effettuata entro il termine per il ricorso
Rottamazione Quater (ancora attiva)Contribuenti con debiti affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022Pagamento delle somme senza sanzioni né interessi di mora, possibilità di rateizzazioneTermine di adesione scaduto al 30/06/2023, ma per chi ha aderito restano le scadenze delle rate
Accordo con i creditori (sovraindebitamento)Consumatori, professionisti, piccole impreseRiduzione e ristrutturazione dei debiti, comprese imposteRichiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del tribunale
Piano del consumatorePersone fisiche con debiti non professionaliRistrutturazione dei debiti senza voto dei creditori, previa valutazione della meritevolezzaPuò prevedere la falcidia dei debiti fiscali
Liquidazione controllata ed esdebitazioneSoggetti sovraindebitati incapientiCancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione dei beni e tre anniRichiede il contraddittorio con i creditori e la valutazione della meritevolezza
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Imprese in crisi reversibilePossibilità di accordi con i creditori e continuità aziendaleNecessita dell’intervento di un esperto negoziatore nominato dal tribunale
Transazione fiscaleDebitori in procedure concorsuali (concordato, sovraindebitamento, ecc.)Riduzione e dilazione delle imposte e contributiDeve essere approvata dall’Agenzia delle Entrate e dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito sono raccolte alcune domande ricorrenti riguardanti l’invito al contraddittorio per costi non deducibili, con risposte pratiche basate sulla normativa e sulla giurisprudenza.

  1. Cos’è l’invito al contraddittorio?
    L’invito al contraddittorio è la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente prima di emettere un avviso di accertamento o di recupero. Permette di presentare osservazioni e documenti per difendere le proprie ragioni. Con le recenti riforme, quasi tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo .
  2. È obbligatorio partecipare al contraddittorio?
    La partecipazione non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. La mancata partecipazione può pregiudicare il diritto di difesa e rendere più difficile dimostrare, in sede di ricorso, le ragioni per cui l’atto dovrebbe essere annullato. Inoltre, la giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri cosa avrebbe detto se avesse partecipato (prova di resistenza) .
  3. Cosa succede se l’invito non è stato notificato?
    Se la normativa prevede l’obbligo di contraddittorio (ad esempio, per atti soggetti all’art. 6‑bis) e l’ufficio non notifica l’invito, l’atto è annullabile. Tuttavia, per ottenere l’annullamento occorre dimostrare quali elementi si sarebbero potuti far valere . Nel caso di verbali di ispezione (art. 12, comma 7), la nullità è automatica .
  4. Quali sono i tributi per cui il contraddittorio è obbligatorio?
    Con l’art. 6‑bis, il contraddittorio è tendenzialmente obbligatorio per tutti gli atti impositivi impugnabili. Restano esclusi gli atti automatizzati, i controlli formali e gli atti di pronta liquidazione. Prima della riforma il contraddittorio era obbligatorio solo per tributi armonizzati (IVA, dazi) e in presenza di norme specifiche .
  5. Che cos’è la prova di resistenza?
    È l’onere del contribuente di dimostrare, in sede di contenzioso, che la mancata partecipazione al contraddittorio gli ha impedito di far valere argomentazioni concrete tali da modificare l’esito dell’accertamento . Occorre quindi indicare fatti, documenti o elementi nuovi che si sarebbero potuti presentare.
  6. Quali elementi devono essere indicati nello schema di atto impositivo?
    Lo schema deve contenere gli elementi essenziali dell’accertamento: l’imponibile, l’imposta, le sanzioni, i motivi della ripresa e la prova a supporto. Deve consentire al contribuente di comprendere pienamente la pretesa fiscale .
  7. Quanto tempo ho per rispondere all’invito?
    Normalmente 60 giorni dalla notifica. Se la scadenza coincide con il termine di decadenza dell’accertamento, il termine è prorogato di 120 giorni . L’ufficio può ridurre il termine solo in caso di fondato pericolo per la riscossione, con adeguata motivazione.
  8. Posso presentare l’istanza di adesione invece delle osservazioni?
    Sì. Il D.Lgs. 13/2024 consente al contribuente di presentare direttamente un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto, rinunciando alle osservazioni .
  9. L’inerenza richiede che il costo sia proporzionato ai ricavi?
    No. L’inerenza è un concetto qualitativo: conta che il costo sia riferibile all’attività e non alla sfera personale; la congruità economica è solo un possibile indizio . La Cassazione ha chiarito che non occorre un rapporto diretto tra costo e ricavo .
  10. Chi deve provare l’inerenza?
    In generale l’onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare la riferibilità del costo all’attività . Per i costi tipicamente necessari e strumentali, come l’acquisto di materie prime, l’onere si inverte e spetta all’Amministrazione provare l’assenza di inerenza .
  11. Cosa succede se il costo riguarda un’operazione inesistente?
    Se l’operazione è soggettivamente inesistente (il fornitore è fittizio) ma l’attività è effettivamente svolta, il costo può essere dedotto purché il contribuente dimostri di essere in buona fede e di avere pagato il servizio . Se l’operazione è oggettivamente inesistente (il servizio non è stato reso), il costo è indeducibile.
  12. La mancata risposta dell’ufficio alle osservazioni comporta l’accoglimento?
    Secondo l’art. 6‑bis, comma 4, se l’ufficio non risponde entro il termine, le osservazioni si intendono accolte. Tuttavia, in pratica, l’Amministrazione emette comunque un atto motivato. Il mancato riscontro può essere eccepito come violazione procedimentale.
  13. Posso chiedere la sospensione della riscossione?
    Sì, con il ricorso alla Corte di giustizia tributaria si può chiedere la sospensione dell’atto. È necessario dimostrare il fumus (probabilità di vittoria) e il pericolo di danno. Lo Studio redige apposite istanze corredate da documenti.
  14. È possibile ottenere la rateizzazione delle imposte dopo l’avviso?
    Sì. L’Agenzia delle Entrate Riscossione consente di rateizzare fino a 72 rate (120 in casi eccezionali). È necessario presentare apposita domanda e dimostrare la temporanea situazione di difficoltà.
  15. Quali sono i vantaggi di rivolgersi a un avvocato specializzato?
    Un professionista esperto conosce la normativa e la giurisprudenza e può individuare vizi dell’atto, predisporre la prova di resistenza, suggerire la miglior strategia (adesione, ricorso, transazione), assistere nelle trattative e nelle procedure alternative. L’Avv. Monardo ha esperienza nazionale e coordina un team che segue ogni fase, dalla verifica dell’atto alla difesa in giudizio.
  16. Posso definire i debiti fiscali mediante la legge sul sovraindebitamento?
    Sì. Le procedure di sovraindebitamento (accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione controllata) consentono di includere anche i debiti fiscali, previa approvazione dell’Amministrazione. Il piano può prevedere la dilazione e la falcidia dell’imposta. È essenziale dimostrare la meritevolezza e la sostenibilità del piano.
  17. La rottamazione Quinquies è ancora attiva?
    No. La rottamazione Quinquies (Legge 199/2025) prevedeva la definizione dei debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 con scadenza di presentazione al 30 aprile 2026 . Alla data del presente articolo (11 giugno 2026) l’adesione non è più possibile. Tuttavia, chi ha presentato la domanda entro i termini deve rispettare le scadenze dei pagamenti, con la prima rata il 31 luglio 2026.
  18. È possibile presentare l’istanza di accertamento con adesione per tributi locali?
    Sì, ma la possibilità dipende dal regolamento comunale. Il D.Lgs. 13/2024 ha esteso la procedura anche agli enti locali, ma spetta ai singoli Comuni adottare il regolamento. Occorre verificare il regolamento locale e la delibera del Comune .
  19. Cosa fare se le spese sono state sostenute con contanti?
    Le spese pagate in contanti sono più difficili da dimostrare. È comunque possibile produrre ricevute, dichiarazioni del fornitore, documentazione fotografica o prove indirette che attestino l’effettività del pagamento. Tuttavia, per importi superiori ai limiti legali si rischia la sanzione per uso di contante.
  20. Se l’Agenzia controlla i miei social network può desumere spese personali?
    L’Agenzia può utilizzare tutte le fonti di prova lecite, inclusi i social network, per dimostrare la natura personale di una spesa. È quindi importante evitare ostentazioni che possano essere interpretate come spese personali non inerenti. Qualora vengano contestate spese sulla base dei social, è necessario dimostrare il legame con l’attività.

Esempi pratici e simulazioni numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle contestazioni sui costi non deducibili e le strategie difensive, proponiamo alcune simulazioni. Si tratta di esempi ipotetici che non costituiscono consulenza legale, ma aiutano a comprendere la logica della normativa e l’importanza di un’adeguata difesa.

Caso A – Costi per consulenze marketing ritenuti non inerenti

Scenario: Una società di e‑commerce, Alfa Srl, deduce 100.000 € di spese per consulenze marketing relative a una campagna pubblicitaria online internazionale. L’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità, ritenendo che i costi siano eccessivi rispetto ai ricavi e non documentati.

Procedura:

  1. Notifica dell’invito: L’Agenzia invia un invito al contraddittorio allegando lo schema di atto con la motivazione. La società verifica che siano indicati i periodi d’imposta interessati e la motivazione della ripresa.
  2. Raccolta documenti: Alfa Srl raccoglie contratti con l’agenzia pubblicitaria, report delle campagne, fatture e prove di pagamento. Redige una relazione che dimostra l’efficacia delle campagne (incremento del traffico, nuovi clienti).
  3. Osservazioni: Nella memoria inviata entro 60 giorni, la società sottolinea che le spese sono strumentali all’espansione sui mercati esteri, allega i report e richiama la giurisprudenza che considera l’inerenza un concetto qualitativo .
  4. Esito: L’ufficio, preso atto della documentazione, riconosce l’inerenza e riduce la ripresa a 20.000 € per alcune spese prive di prova. La società decide di aderire, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo.

Caso B – Contestazione di costi da forniture mai consegnate

Scenario: Beta Snc deduce 50.000 € per forniture di materie prime che, secondo l’Agenzia, sarebbero da operazioni oggettivamente inesistenti perché il fornitore è risultato privo di mezzi e i materiali non sono entrati nei magazzini.

Procedura:

  1. Verifica: L’azienda controlla di aver ricevuto e pagato le forniture; produce documenti di trasporto, registro carico/scarico, prove di pagamento.
  2. Contraddittorio: Nel contraddittorio l’azienda dimostra che i materiali sono stati utilizzati nella produzione e che il fornitore si è avvalso di subappaltatori. Richiama la giurisprudenza secondo cui i costi da operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se l’operazione è reale e il contribuente è in buona fede .
  3. Esito: L’ufficio insiste sulla ripresa. L’azienda impugna l’avviso. In giudizio, il giudice riconosce la deducibilità sulla base delle prove fornite e annulla la sanzione, riducendo l’imposta.

Caso C – Contestazione di spese di rappresentanza

Scenario: Gamma Spa deduce 30.000 € per eventi aziendali e viaggi dei dirigenti. L’Agenzia ritiene che molte spese siano di natura personale e contesta l’inerenza.

Procedura:

  1. Raccolta documenti: Gamma produce inviti agli eventi, elenchi partecipanti, ordini del giorno e documenti che dimostrano l’utilità commerciale delle spese.
  2. Contraddittorio: Nel corso del contraddittorio la società spiega che gli eventi hanno generato ordini da parte dei clienti e sono stati approvati dal consiglio di amministrazione. Evidenzia che l’art. 109 TUIR richiede la riferibilità all’attività e non la congruità .
  3. Esito: L’ufficio riconosce parte delle spese ma continua a considerare indeducibili i viaggi dei familiari di un dirigente. La società impugna l’atto e, in sede di adesione, ottiene la riduzione della ripresa. Gli importi non inerenti restano indeducibili.

Caso D – Inosservanza del termine di 60 giorni dopo il PVC

Scenario: Delta Ditta individuale subisce un controllo in azienda. Il 1 marzo riceve il PVC; il 20 marzo viene notificato l’avviso di accertamento per costi indeducibili relativi al 2024, senza attendere i 60 giorni.

Procedura:

  1. Verifica: Delta segnala immediatamente la violazione dell’art. 12, comma 7, Statuto del contribuente.
  2. Ricorso: Presenta ricorso evidenziando che l’atto è stato emesso in violazione del termine dilatorio e chiede l’annullamento senza la prova di resistenza, richiamando l’ordinanza 11462/2026 .
  3. Esito: Il giudice annulla l’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio “a caldo”. L’Agenzia potrà eventualmente emettere un nuovo avviso, ma non potrà irrogare sanzioni per l’errore procedimentale.

Conclusioni: agire tempestivamente per tutelare i propri diritti

Le contestazioni sui costi non deducibili rappresentano una minaccia seria per la stabilità finanziaria di imprese e professionisti. Le recenti riforme e la giurisprudenza impongono un’attenzione crescente al contraddittorio preventivo e alla prova di inerenza. Un contraddittorio ben gestito può evitare il contenzioso e ridurre significativamente imposte e sanzioni; al contrario, l’inerzia o la superficialità possono portare a esiti onerosi e difficili da ribaltare.

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto qualificato e tempestivo: analisi dell’atto, individuazione di vizi procedurali, predisposizione della prova di resistenza, elaborazione di piani di rientro e assistenza in sede giudiziale. Grazie alla collaborazione con commercialisti e gestori della crisi, il Team è in grado di proporre soluzioni integrate che includono accertamento con adesione, definizione agevolata, sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi. La profonda conoscenza della giurisprudenza più recente (Cassazione Sezioni Unite e ordinanze 2026) consente di adottare strategie aggiornate ed efficaci.

In conclusione, se hai ricevuto un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento che contesta costi deducibili, non rimandare. Il tempo è un fattore decisivo: 60 giorni per presentare osservazioni passano rapidamente e l’omissione può pregiudicare la difesa.

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