Lettera Di Compliance Per Incoerenza Dati Bancari: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

La lettera di compliance è lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a verificare le proprie dichiarazioni fiscali quando emergono incoerenze nei dati bancari e finanziari, riscontrate attraverso l’incrocio delle banche dati fiscali e i flussi dell’Anagrafe dei rapporti finanziari.

Questa comunicazione rappresenta un primo “campanello d’allarme”: non è un accertamento formale e non comporta immediatamente sanzioni o iscrizioni a ruolo, ma segnala che l’Amministrazione finanziaria ha rilevato anomalie che potrebbero sfociare in un controllo approfondito o in un avviso di accertamento qualora il contribuente non provveda a regolarizzare la propria posizione . Da ciò deriva la necessità di agire tempestivamente per evitare l’irrogazione di sanzioni, interessi e l’avvio di procedure esecutive.

Le incoerenze bancarie possono derivare da bonifici non dichiarati, versamenti e prelievi non giustificati, movimenti sui conti intestati o cointestati non allineati alle dichiarazioni fiscali o differenze tra i saldi comunicati dalle banche e quelli indicati nelle dichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate elabora queste informazioni sulla base dell’art. 1, commi 634‑636, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto il “programma di promozione della compliance” e autorizzato l’utilizzo sistematico dell’Anagrafe dei conti per finalità di risk analysis . Sulla base di tali dati, sono stati emanati i provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia (n. 40601/2022 e n. 439255/2022) che disciplinano l’invio delle comunicazioni di anomalia e le modalità di consultazione tramite il cassetto fiscale.

Ricevere una lettera di compliance non significa essere automaticamente colpevoli: è un invito al dialogo e alla collaborazione spontanea. Tuttavia, ignorare la comunicazione o affrontarla senza adeguato supporto può comportare pesanti conseguenze. Il contribuente deve verificare le evidenze contestate, reperire la documentazione bancaria e contabile, eventualmente presentare una dichiarazione integrativa con il pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 ; oppure predisporre controdeduzioni e difese per contestare l’anomalia. In mancanza di risposta, l’Agenzia potrà avviare un avviso bonario o un avviso di accertamento che comportano l’applicazione di sanzioni piene e l’obbligo di pagamento immediato.

In questo scenario complesso è determinante l’assistenza di un legale esperto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina uno studio legale e commerciale specializzato in diritto bancario e tributario. Egli è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi ai sensi della Legge 3/2012 e del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e opera come professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Inoltre è esperto negoziatore ex D.L. 118/2021 nelle procedure di composizione negoziata.

Grazie a un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, lo studio assiste i contribuenti in tutte le fasi: dall’analisi della comunicazione di compliance alla redazione delle controdeduzioni, dalla richiesta di sospensione agli accordi transattivi, dalla presentazione di ricorsi tributari alla negoziazione di piani di rientro e alla gestione delle procedure di sovraindebitamento.

Lo scopo di questo articolo, aggiornato al 10 giugno 2026, è fornire una guida completa per chi riceve una lettera di compliance per incoerenza nei dati bancari, illustrando il quadro normativo e giurisprudenziale, le procedure da seguire, le difese e le strategie possibili, gli strumenti alternativi per la definizione del debito e gli errori da evitare. Ogni sezione è arricchita da esempi pratici, tabelle riassuntive e un’ampia sezione di domande e risposte. Ricordiamo che non esiste un’unica soluzione per tutti: ogni caso richiede un’analisi personalizzata.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come affrontare una lettera di compliance per incoerenza dei dati bancari è necessario inquadrare il fondamento normativo e giurisprudenziale che regola tali comunicazioni e l’utilizzo dei dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito analizziamo le principali fonti legislative e le pronunce della Corte di Cassazione aggiornate al 2026.

Programma di promozione della compliance fiscale e Legge 190/2014

L’istituto della compliance fiscale è stato introdotto dall’art. 1, commi 634‑636, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Tale norma ha delineato un programma volto a favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti mediante l’invio di comunicazioni preventive, basate su evidenze di anomalie emerse dall’incrocio di banche dati. La finalità è “stimolare la collaborazione del contribuente prima dell’avvio di un eventuale procedimento di accertamento”, consentendogli di fornire chiarimenti e regolarizzare la propria posizione .

La norma prevede che l’Agenzia delle Entrate possa inviare comunicazioni per avvisare i contribuenti di possibili errori o omissioni, mettendo loro a disposizione tutte le informazioni necessarie per provvedere alla regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso. L’Amministrazione, inoltre, deve predisporre procedure telematiche (ad esempio il servizio CIVIS e il cassetto fiscale) per permettere al contribuente di consultare i dati, chiedere chiarimenti e fornire documenti.

Provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 40601 del 16 febbraio 2022 e il provvedimento n. 439255 del 30 novembre 2022 hanno stabilito le modalità operative di invio delle comunicazioni relative alle anomalie sui conti correnti e sulle operazioni bancarie. I provvedimenti definiscono i criteri di individuazione dei contribuenti destinatari (basati sul confronto tra saldi e movimenti bancari e le dichiarazioni presentate), le modalità di consultazione dei dati nel cassetto fiscale, l’assistenza mediante i canali telematici e la possibilità di rispondere tramite il servizio CIVIS . L’adozione di tali provvedimenti ha dato avvio all’invio massivo delle lettere di compliance negli anni successivi. Nel 2025, l’Agenzia ha annunciato l’invio di circa tre milioni di comunicazioni basate su tali dati .

Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni fiscali, beneficiando di sanzioni ridotte, purché la regolarizzazione avvenga prima che l’Amministrazione notifichi un atto di liquidazione o accertamento definitivo. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede diverse riduzioni delle sanzioni in base al momento in cui avviene il pagamento. In particolare, se il contribuente paga le somme dovute entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo. Questa possibilità è espressamente richiamata nelle lettere di compliance: l’invito mira a spingere il contribuente a presentare una dichiarazione integrativa e a versare imposta, interessi e sanzione in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione .

Il ravvedimento operoso resta comunque consentito anche se la violazione è stata rilevata dall’Amministrazione, purché non sia stato ancora notificato un avviso bonario o un avviso di accertamento .

Anagrafe dei rapporti finanziari e presunzione sui prelevamenti (art. 32 D.P.R. 600/1973)

La presunzione sui prelevamenti e versamenti è disciplinata dall’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973 e dall’art. 51 D.P.R. 633/1972 (in materia di IVA). Tali norme attribuiscono all’Agenzia delle Entrate il potere di utilizzare i dati rilevati dai conti correnti bancari per gli accertamenti fiscali. In base a tale presunzione, i prelevamenti effettuati dai conti di titolari di partita IVA sono considerati ricavi o compensi non dichiarati se il contribuente non dimostra che gli importi sono stati effettivamente utilizzati per finalità estranee all’attività, mentre i versamenti sono ritenuti proventi non dichiarati se non viene fornita la relativa giustificazione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di una presunzione legale relativa: l’onere di provare la non imponibilità grava sul contribuente. La Cassazione 9 aprile 2025, n. 9681 ha ribadito che i dati bancari costituiscono elementi presuntivi che non richiedono i tre requisiti classici di gravità, precisione e concordanza, ma la prova contraria deve essere analitica e documentata; spetta al giudice valutare rigorosamente le spiegazioni fornite . La stessa sentenza ha precisato che la presunzione può essere superata solo dimostrando, per ogni singola operazione, l’estraneità all’attività o la provenienza esente da imposta .

Successivamente, l’ordinanza della Cassazione 25 gennaio 2026, n. 2211, ha puntualizzato che la presunzione derivante dai movimenti bancari non è automatica: il giudice è tenuto a valutare le giustificazioni del contribuente e a verificare se i versamenti o prelevamenti siano frutto di trasferimenti interni (ad esempio tra conti della stessa persona o della famiglia) o operazioni irrilevanti ai fini fiscali . Ne consegue che l’esame della documentazione bancaria e contabile è fondamentale per difendersi da un’accusa di maggiore imponibile.

Sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa

Ricevere una lettera di compliance per incoerenza bancaria può essere sintomo di difficoltà economiche; per molti contribuenti è importante conoscere gli strumenti di sovraindebitamento previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tali normative consentono alle persone fisiche, ai professionisti e alle imprese minori in stato di crisi o insolvenza di accedere a procedure come:

  • Piano del consumatore: rivolto a consumatori con debiti contratti per esigenze personali. La Cassazione n. 29746/2025 ha chiarito che non può accedere a tale piano il socio o il fideiussore che ha garantito debiti di un’impresa, poiché agisce per scopi professionali e non da consumatore . Pertanto, l’elemento qualificante è l’estraneità all’attività imprenditoriale.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore: procedure rivolte agli imprenditori sotto soglia o ai professionisti. L’ordinanza Cassazione n. 28574/2025 ha affermato che nel concordato minore è necessario rispettare la par condicio tra i creditori e i principi del codice civile sulle prelazioni, non potendo sacrificare oltre misura i creditori muniti di privilegio o ipoteca . Ciò significa che un piano che prevede il pagamento integrale di un creditore privilegiato (ad esempio una banca) e una percentuale minima ad altri creditori non può essere omologato, salvo consenso dei creditori interessati.
  • Esdebitazione e liquidazione del patrimonio: strumenti che permettono, al termine della procedura, la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione è subordinata alla diligenza del debitore e all’assenza di comportamenti in mala fede.

Negoziazione della crisi (D.L. 118/2021) e interventi emergenziali

Il Decreto Legge 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la procedura di composizione negoziata della crisi, affidata a un esperto (iscritto in un apposito elenco tenuto dalle Camere di Commercio) che assiste l’imprenditore nella ricerca di soluzioni con i creditori. L’avv. Monardo, essendo esperto negoziatore ai sensi di questa norma, può accompagnare l’imprenditore nelle trattative con le banche e il fisco per definire piani di ristrutturazione o accordi transattivi.

Altre fonti normative rilevanti

  • D.P.R. 600/1973 (art. 36‑bis e 36‑ter) e D.P.R. 633/1972 (art. 54‑bis): disciplinano i controlli automatizzati e formali che seguono la presentazione della dichiarazione e la notifica degli avvisi bonari. Dopo un avviso bonario non è più possibile usufruire del ravvedimento operoso .
  • Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): ha previsto la definizione agevolata delle cartelle e degli accertamenti, conosciuta come “rottamazione quater”, con riduzione delle sanzioni e degli interessi. Tale misura è stata molto utilizzata tra il 2023 e il 2024; al 2026 non risulta attiva la cosiddetta “rottamazione quinquies”, motivo per cui non la tratteremo.
  • Legge 208/2015 e D.Lgs. 218/1997: regolano l’istituto dell’accertamento con adesione, che consente di definire la pretesa tributaria prima dell’emissione dell’atto impositivo, ottenendo una riduzione delle sanzioni.
  • D.Lgs. 546/1992: disciplina il contenzioso tributario, dalle impugnazioni in Commissione tributaria provinciale fino alla Cassazione.

Giurisprudenza aggiornata al 2026

Oltre alle decisioni già citate, la Cassazione ha continuato a pronunciarsi sui temi della presunzione bancaria e del sovraindebitamento. Tra le più recenti (2024‑2026) si ricordano:

  • Cass. 25 gennaio 2026, n. 2211: ribadisce che il giudice deve valutare le giustificazioni del contribuente e non può considerare automaticamente imponibili le somme transitanti su conti correnti .
  • Cass. 9 aprile 2025, n. 9681: conferma la presunzione legale relativa dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, l’inversione dell’onere della prova e l’esigenza di prova analitica .
  • Cass. 26 giugno 2025, n. 29746: definisce la nozione di consumatore ai fini dell’accesso al piano del consumatore .
  • Cass. 22 ottobre 2025, n. 28574: afferma la necessità di rispettare l’ordine delle prelazioni nel concordato minore .
  • Cass. 6 marzo 2025, n. 5157 (non citata sopra, ma rilevante): precisa che la legittimazione a impugnare l’omologa di un piano di ristrutturazione spetta solo ai creditori che hanno partecipato alla procedura e che abbiano subito un pregiudizio .

Queste pronunce sono importanti perché forniscono linee guida operative sia all’Amministrazione sia ai contribuenti e definiscono gli spazi di difesa.

Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica della lettera di compliance

Ricevere una comunicazione di compliance per incoerenza nei dati bancari può generare ansia e confusione. In questa sezione descriviamo, in modo dettagliato e con un approccio pratico, i passi da compiere per gestire al meglio la situazione.

1. Verifica dell’autenticità e della forma della comunicazione

Le comunicazioni di compliance vengono inviate tramite PEC all’indirizzo registrato dal contribuente oppure rese disponibili nel cassetto fiscale. È fondamentale accertare che la lettera provenga effettivamente dall’Agenzia delle Entrate e che non si tratti di una truffa. Le comunicazioni ufficiali riportano un codice atto e le modalità di accesso ai dati.

2. Accesso al cassetto fiscale e al servizio CIVIS

Una volta verificata l’autenticità, occorre accedere al cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia, tramite SPID, CIE o CNS, per consultare il dettaglio delle anomalie. Il provvedimento del 2022 consente di visualizzare i dati analitici (somme versate e prelevate, saldi, ecc.) e di scaricare la scheda di dettaglio . In caso di dubbi, è possibile prenotare un appuntamento o inviare una richiesta di chiarimenti tramite CIVIS, allegando documentazione.

3. Analisi delle incongruenze e reperimento della documentazione bancaria

Una volta analizzati i dati, occorre verificare quali movimenti bancari hanno determinato l’anomalia. È consigliabile:

  1. Scaricare gli estratti conto completi relativi ai periodi interessati.
  2. Riconciliare ogni versamento o prelevamento con le fatture emesse, i compensi percepiti, i bonifici da clienti e fornitori, i movimenti tra conti propri, eventuali prestiti familiari e altre entrate esenti (es. donazioni, eredità, risarcimenti).
  3. Preparare un dossier documentale che giustifichi ogni operazione.

L’analisi dettagliata è fondamentale perché l’art. 32 D.P.R. 600/1973 richiede una prova analitica per superare la presunzione che i versamenti siano ricavi non dichiarati . Senza una documentazione adeguata, l’Agenzia può procedere a riprendere a tassazione l’intero importo.

4. Valutazione della strategia: regolarizzare o contestare?

Le strade possibili sono sostanzialmente due:

a) Regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. Se l’anomalia effettivamente corrisponde a un errore o a un’omissione nella dichiarazione, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa (redditi, IVA o IRAP a seconda dell’imposta) e versare imposte, interessi e sanzioni ridotte. La sanzione è pari a 1/9 (un nono) del minimo se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; 1/8 entro il 30° giorno; 1/7 entro 90 giorni; 1/6 entro l’anno, ecc. Nel caso delle comunicazioni di compliance, l’Agenzia enfatizza la possibilità di regolarizzare entro 90 giorni con 1/10 del minimo . È necessario indicare nella dichiarazione integrativa il codice atto riportato nella lettera e compilare il modello F24 con i codici tributo indicati (per l’IVA, l’IRPEF, l’IRES, ecc.).

b) Contestazione o richiesta di chiarimenti. Se le anomalie derivano da errori dell’Agenzia, da movimenti esenti o da versamenti già dichiarati, il contribuente può inviare una risposta motivata via CIVIS o PEC, allegando la documentazione che dimostra l’inesistenza dell’evasione. In alternativa, potrà attendere l’eventuale avviso di accertamento per far valere le proprie argomentazioni in sede di accertamento con adesione, mediazione o contenzioso. La Cassazione 2211/2026 sottolinea che i giudici devono valutare tali giustificazioni e non considerare automatici i movimenti . È opportuno che la risposta venga redatta con l’ausilio di un professionista, per evitare ammissioni o dichiarazioni equivoche.

5. Tempistiche da rispettare

La lettera di compliance non indica un termine perentorio, ma conviene agire rapidamente. In generale:

  • Se si opta per il ravvedimento, è consigliabile presentare la dichiarazione integrativa e versare quanto dovuto entro 90 giorni dalla comunicazione per beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione minima . Decorso tale termine, la riduzione diminuisce e, se interviene un avviso bonario, decade del tutto .
  • Se si intende contestare l’anomalia, occorre rispondere quanto prima tramite CIVIS o PEC, allegando documenti. L’Agenzia può chiudere la posizione o proseguire con l’accertamento. Qualora la comunicazione non produca alcun effetto, sarà notificato un avviso di accertamento con i termini ordinari (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per le imposte dirette).

6. Richiesta di appuntamento presso gli sportelli o tramite intermediario

Per le situazioni più complesse, è possibile prenotare un incontro presso gli uffici dell’Agenzia o affidarsi a un intermediario abilitato (commercialista o avvocato). Lo studio dell’avv. Monardo offre un servizio di intermediazione professionale, rappresentando il contribuente nelle comunicazioni con l’Agenzia, nella predisposizione dei documenti e nelle trattative per la definizione del debito.

7. Preparazione di eventuali piani di pagamento o strumenti di gestione del debito

Se l’importo dovuto risulta elevato e il contribuente non può pagare in un’unica soluzione, occorre valutare strumenti alternativi. In caso di definizione tramite ravvedimento operoso non è prevista rateizzazione, ma si può richiedere la rateizzazione in caso di successiva cartella o avviso di accertamento. Esistono altre soluzioni come la definizione agevolata, i piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e le procedure di sovraindebitamento, che verranno analizzate in seguito.

Difese e strategie legali

Rispondere in maniera adeguata a una lettera di compliance richiede una strategia. In questa sezione analizziamo le modalità di difesa che il contribuente può adottare, valutando se e come contestare l’anomalia, evitando gli effetti negativi di un accertamento.

1. Differenza tra comunicazione di compliance e avviso di accertamento

La lettera di compliance non è un atto impositivo: non accerta alcun tributo e non produce effetti esecutivi. Pertanto non è impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario. Tuttavia, se ignorata, potrà essere seguita da un avviso bonario (elaborato ai sensi degli artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) o da un avviso di accertamento. Questi atti, al contrario, possono essere impugnati.

È importante non confondere le comunicazioni di compliance con gli avvisi bonari o gli inviti al contraddittorio. Gli avvisi bonari sono emessi dopo i controlli automatizzati o formali e prevedono l’iscrizione a ruolo se non vi si aderisce; gli inviti al contraddittorio costituiscono un atto istruttorio finalizzato all’accertamento con adesione. La compliance ha, invece, natura informativa.

2. Diritto al contraddittorio e a presentare controdeduzioni

Nel diritto tributario vige il principio del contraddittorio preventivo, soprattutto a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. 219/2022 e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE. L’Amministrazione finanziaria deve permettere al contribuente di partecipare alla fase istruttoria, fornendo dati e spiegazioni. In risposta alla lettera di compliance, è quindi possibile:

  • Presentare una memoria difensiva allegando documenti che dimostrino la correttezza delle operazioni bancarie.
  • Richiedere la sospensione dell’eventuale avviso bonario qualora si ritenga di essere in regola, allegando la documentazione.
  • Chiedere un contraddittorio con il funzionario incaricato, per illustrare le proprie ragioni.

L’avv. Monardo e il suo team assistono i clienti nella redazione delle memorie e nella rappresentanza in fase di contraddittorio. L’esperienza professionale consente di individuare i profili di illegittimità (ad esempio errori nei calcoli, mancanza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità) e di farli valere tempestivamente.

3. Accertamento con adesione e mediazione

Se l’Agenzia non accoglie le giustificazioni e procede con l’emissione di un avviso di accertamento, è possibile aderire all’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Questa procedura consente al contribuente e all’ufficio di concordare l’ammontare delle imposte e delle sanzioni; in caso di adesione, le sanzioni sono ridotte a un terzo. La procedura si attiva con la presentazione di un’istanza o con la richiesta di contraddittorio; successivamente viene redatto un atto di adesione.

Per le controversie di importo non superiore a 50.000 euro, l’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 impone la mediazione tributaria prima di adire il giudice. La mediazione consiste nel tentativo di accordo con l’ufficio: se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte del 40% e il contenzioso si estingue; in caso contrario, il contribuente potrà proporre ricorso.

4. Ricorso e contenzioso tributario

Se non si raggiunge un accordo in adesione o mediazione, l’unica strada è il ricorso alla giustizia tributaria. Il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o del diniego di adesione. La difesa può basarsi su:

  • Vizi formali: inesistenza o nullità della notifica, mancanza di motivazione, incompetenza dell’ufficio.
  • Vizi sostanziali: insussistenza dei presupposti dell’accertamento, violazione del principio del contraddittorio, errore nella ricostruzione dei ricavi, mancata considerazione delle prove fornite.
  • Eccezioni procedurali: decadenza dei termini (prescrizione), illegittima applicazione delle presunzioni, difformità dalle istruzioni dei provvedimenti.

La giurisprudenza citata in precedenza costituisce un precedente utile per contestare gli accertamenti basati su dati bancari; occorre dimostrare analiticamente le ragioni dell’irrilevanza fiscale dei movimenti .

5. Tutele in caso di illegittimo utilizzo dei dati bancari

L’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente all’Agenzia di utilizzare i dati bancari acquisiti dall’Anagrafe dei rapporti finanziari, ma il trattamento deve rispettare i principi della privacy e il Codice della protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, come novellato dal GDPR). In caso di utilizzo improprio dei dati, ad esempio per finalità diverse da quelle fiscali o senza adeguata motivazione, il contribuente può tutelarsi attraverso:

  • Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
  • Eccezione di inutilizzabilità della prova in sede giudiziale.
  • Azione di risarcimento del danno per violazione del diritto alla privacy.

Lo studio legale può valutare se vi siano profili di violazione e adottare le opportune iniziative.

6. Difese del contribuente in caso di presunzione bancaria

Per contrastare la presunzione sui movimenti bancari è necessario fornire prova analitica. Le tecniche difensive includono:

  • Dimostrazione dell’origine non imponibile delle somme versate (donazioni tra familiari, restituzione di prestiti, somme già tassate, anticipazioni di soci, proventi esenti come risarcimenti). È opportuno produrre documenti (contratti di mutuo, quietanze, bonifici) e dichiarazioni sostitutive.
  • Prova dell’utilizzo delle somme prelevate per l’attività (ad esempio pagamento di fornitori, dipendenti), allegando fatture e ricevute.
  • Contestazione della tracciabilità: se i movimenti sono stati erroneamente ricondotti al contribuente (ad esempio per conti cointestati o deleghe), si può dimostrare che le somme appartengono all’altro intestatario.
  • Valutazione del valore indiziario: ricordando che la presunzione non è assoluta e che il giudice deve valutare la plausibilità delle spiegazioni .

Il team multidisciplinare dell’avv. Monardo, composto da legali e commercialisti, assiste i contribuenti nel reperimento della documentazione, nella ricostruzione dei flussi finanziari e nella predisposizione delle memorie per contrastare la presunzione.

Strumenti alternativi per definire o ridurre il debito

Nel caso in cui dalla lettera di compliance emerga un debito di difficile pagamento, oppure quando l’anomalia sfoci in cartella di pagamento, il contribuente può valutare strumenti di definizione agevolata, piani di rientro o procedure di sovraindebitamento. Di seguito si fornisce una panoramica aggiornata.

1. Definizione agevolata e rottamazioni

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle (“rottamazione quater”), consentendo il pagamento del debito tributario senza sanzioni e interessi di mora. Questa misura è stata applicata alle cartelle notificate fino al 30 giugno 2022, con scadenze di pagamento dilazionate tra il 2023 e il 2024. Al 2026 non risulta attiva alcuna rottamazione quinquies, pertanto l’unica forma di definizione agevolata possibile è quella prevista dalla normativa vigente (eventuali proroghe potrebbero intervenire successivamente e vanno verificate). La definizione agevolata può essere interessante se la lettera di compliance si trasforma in avviso di accertamento e successivamente in cartella: in tal caso il contribuente potrà rottamare gli importi maturati.

2. Rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

Se l’importo dovuto viene iscritto a ruolo (cartella), il contribuente può chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili (10 anni) se versa in grave e comprovata difficoltà economica. Le prime otto rate sono cosiddette “prelazionate”: se il contribuente omette il versamento di cinque rate, anche non consecutive, decade dalla rateizzazione. Lo studio dell’avv. Monardo può assistere nella predisposizione dell’istanza e nel calcolo dei requisiti.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti

Per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up innovative, imprenditori sotto le soglie di fallibilità) la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offrono varie procedure:

  • Piano del consumatore: consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano di pagamento ai creditori tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il piano deve essere omologato dal giudice e può prevedere stralci, dilazioni e la continuità abitativa. Come ricordato, la Cassazione ha escluso da questa procedura il socio che ha prestato fideiussione per l’azienda .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori minori, professionisti e società agricole. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei debiti; può prevedere la falcidia dei tributi ma deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione .
  • Concordato minore: procedura semplificata di ristrutturazione, introdotta dal D.Lgs. 14/2019, che consente all’imprenditore di concordare con i creditori un piano di pagamento. Come stabilito dalla Cassazione 28574/2025, il piano non può discriminare i creditori di rango diverso .
  • Liquidazione controllata: prevede la vendita del patrimonio per soddisfare i creditori e, al termine, l’esdebitazione del debitore che ha agito con correttezza.

Queste procedure richiedono il deposito di un’istanza presso l’OCC e l’assistenza di un professionista specializzato. L’avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, può assumere il ruolo di professionista indipendente o di difensore del debitore, redigendo la relazione economico‑patrimoniale e negoziando con i creditori.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà temporanea o in crisi di continuità, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata: una procedura volontaria che mira alla ristrutturazione dell’azienda con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio. L’imprenditore può accedere a misure protettive (blocco delle azioni esecutive), negoziare con le banche e il fisco e predisporre un piano di rilancio. Questa procedura è particolarmente utile per coordinare i debiti tributari derivanti da un accertamento basato su presunzioni bancarie e per evitare il fallimento.

5. Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

In sede concorsuale o di ristrutturazione dei debiti, è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, chiedendo una riduzione delle sanzioni e degli interessi o un pagamento dilazionato. La transazione può avvenire nell’ambito del concordato preventivo, del concordato minore o dell’accordo di ristrutturazione e richiede l’approvazione dell’Amministrazione. La transazione fiscale è uno strumento complesso che richiede un’analisi accurata dell’ammontare del debito e delle prospettive di realizzo in caso di liquidazione.

6. Altre misure agevolative

Oltre alle procedure sopra indicate, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure a favore dei contribuenti, come:

  • Pace fiscale e sanatorie straordinarie: con la Legge 197/2022 sono state previste la regolarizzazione delle irregolarità formali, lo stralcio dei carichi sotto i mille euro e la definizione delle liti pendenti. È opportuno verificare se tali misure siano state prorogate o ampliate da provvedimenti successivi.
  • Saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche con ISEE inferiore a determinati limiti: consente di pagare una percentuale ridotta del debito. Questa misura è stata attiva negli anni passati; al 2026 occorre verificare eventuali riaperture.

Lo studio dell’avv. Monardo monitora costantemente le novità normative per proporre ai clienti la soluzione più conveniente.

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare una lettera di compliance richiede prudenza. Ecco i principali errori da evitare e i consigli utili per i contribuenti:

  1. Ignorare la comunicazione. Molti contribuenti pensano che, non essendo un atto impositivo, la lettera non richieda attenzione. Al contrario, l’inerzia può portare all’avviso di accertamento con sanzioni piene.
  2. Panicare e pagare senza verificare. Pagare immediatamente senza aver verificato la fondatezza dell’anomalia può comportare un esborso ingiustificato. È fondamentale analizzare i movimenti e capire se l’anomalia deriva da errori dell’Agenzia.
  3. Non utilizzare il ravvedimento operoso. Qualora l’anomalia sia reale, regolarizzare con ravvedimento permette di ridurre sensibilmente le sanzioni .
  4. Confondere la comunicazione con un avviso di accertamento. Presentare ricorso contro la lettera di compliance è inutile e può essere dichiarato inammissibile; occorre attendere un successivo atto impugnabile.
  5. Dimenticare le prove documentali. Per superare la presunzione bancaria è indispensabile conservare e produrre documenti (contratti, bonifici, estratti conto) che giustifichino ogni movimento .
  6. Non chiedere assistenza professionale. Affrontare da soli una compliance può portare a errori; rivolgersi a un avvocato e a un commercialista specializzati permette di tutelare i propri diritti.
  7. Trascurare la pianificazione finanziaria. Se il debito è elevato, è necessario valutare strumenti di rateizzazione o procedure concorsuali per evitare il pignoramento dei beni.

Consigli pratici:

  • Conservare e archiviare digitalmente tutti i documenti bancari e fiscali.
  • Tenere traccia dei movimenti interbancari e dei passaggi di denaro tra conti personali e familiari.
  • Verificare periodicamente il cassetto fiscale per intercettare tempestivamente eventuali comunicazioni.
  • In caso di dubbi, programmare una consulenza con un professionista.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione delle norme e delle procedure, presentiamo alcune tabelle di sintesi con le principali disposizioni e i termini da ricordare. Le tabelle sono sintetiche e non sostituiscono lo studio completo delle norme.

Tabella 1 – Norme di riferimento e contenuto essenziale

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 1, commi 634‑636, Legge 190/2014Programma di promozione della complianceAutorizza l’Agenzia a inviare comunicazioni di anomalia e a utilizzare i dati bancari per favorire l’adempimento volontario .
Provv. AE 40601/2022 e 439255/2022Comunicazioni di anomaliaDisciplinano l’invio delle lettere di compliance e la consultazione via cassetto fiscale .
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operosoConsente di regolarizzare le violazioni con sanzioni ridotte; nelle compliance il pagamento entro 90 giorni comporta sanzione pari a 1/10 del minimo .
Art. 32 D.P.R. 600/1973Presunzione sui movimenti bancariPresunzione relativa di maggiore imponibile sui versamenti e prelevamenti; onere della prova sul contribuente .
Cass. 9681/2025Presunzione bancaria e onere della provaLa prova contraria deve essere analitica; i movimenti non sono automaticamente imponibili .
Cass. 2211/2026Valutazione giudiziale delle giustificazioniIl giudice deve valutare le spiegazioni del contribuente, in particolare per operazioni interne o familiari .
Cass. 29746/2025Piano del consumatoreEsclude dal piano chi presta fideiussioni per l’attività imprenditoriale .
Cass. 28574/2025Concordato minore e prelazioniRichiede rispetto dell’ordine delle prelazioni nei piani di ristrutturazione .

Tabella 2 – Scadenze e sanzioni del ravvedimento operoso

Momento del pagamentoSanzione ridottaNote
Entro 14 giorni dall’omissione1/15 del minimoRavvedimento sprint.
Entro 30 giorni1/10 del minimoRavvedimento breve, spesso citato nelle comunicazioni di compliance .
Entro 90 giorni1/9 del minimo (alcuni atti indicano 1/10)Per errori nella dichiarazione.
Entro l’anno1/8 del minimoTerminologia ravvedimento “medio”.
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo1/7 del minimoRavvedimento “lungo”.
Oltre l’anno e fino alla notifica dell’avviso bonario1/6 del minimoSanzione ridotta ma non utilizzabile dopo l’avviso bonario .

Tabella 3 – Strumenti alternativi e requisiti principali

StrumentoSoggetti destinatariRequisitiVantaggi
Definizione agevolata (Legge 197/2022)Debitori con cartelle al 30/06/2022Presentazione domanda entro termini previsti; pagamento in massimo 18 rateStralcio sanzioni e interessi.
Rateizzazione Agenzia delle Entrate‑RiscossioneDebitori di cartelle iscritte a ruoloReddito ISEE, gravità della situazione; massimo 120 rateDilazione del debito; sospensione delle esecuzioni.
Piano del consumatoreConsumatori (non professionisti)Debiti personali non legati all’attività d’impresa; relazione dell’OCCPossibilità di falcidia dei debiti e esdebitazione .
Accordo di ristrutturazioneImprenditori minori e professionistiConformità al Codice della crisi; consenso della maggioranza dei creditoriStralcio e dilazioni; tutela dagli atti esecutivi.
Concordato minoreImprenditori minoriPiano di pagamento nel rispetto delle prelazioniPossibilità di concordare importi e tempi; protezione dai creditori.
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprese in continuitàNomina dell’esperto; piano di risanamentoRistrutturazione aziendale e sospensione delle azioni esecutive.

Domande e risposte (FAQ)

In questa sezione rispondiamo a oltre 15 domande frequenti che i contribuenti si pongono dopo aver ricevuto una lettera di compliance per incoerenze bancarie.

  1. Cos’è una lettera di compliance e perché la ricevo?
    È una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnala una possibile anomalia tra i dati presenti nella dichiarazione e quelli ottenuti dall’Anagrafe dei rapporti finanziari. Viene inviata per invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione o a fornire chiarimenti. Le lettere sono previste dalla Legge 190/2014 .
  2. La lettera è un atto impositivo? Posso impugnarla subito?
    No, la lettera di compliance non è un avviso di accertamento; è solo un invito al ravvedimento. Non è impugnabile autonomamente dinanzi al giudice. Potrai proporre ricorso solo se riceverai un avviso bonario o un avviso di accertamento.
  3. Cosa succede se ignoro la comunicazione?
    Ignorare la compliance può comportare l’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni piene (dal 90% al 180% dell’imposta dovuta). Pertanto è consigliabile rispondere entro i termini e regolarizzare o contestare le anomalie.
  4. Quali sono i tempi per rispondere?
    Non esiste un termine perentorio, ma per beneficiare delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso è consigliabile regolarizzare entro 90 giorni . Se devi contestare l’anomalia, rispondi il prima possibile tramite CIVIS.
  5. Come posso consultare i dettagli dell’anomalia?
    Accedi al cassetto fiscale con le tue credenziali SPID/CIE e seleziona la sezione “comunicazioni” per visualizzare la scheda di dettaglio dei movimenti. Puoi inoltre richiedere ulteriori informazioni tramite il servizio CIVIS .
  6. Cosa devo fare se i versamenti contestati sono trasferimenti tra miei conti personali?
    Devi dimostrare che si tratta di trasferimenti interni, fornendo estratti conto e eventuali spiegazioni scritte. La Cassazione 2211/2026 conferma che tali movimenti non sono automaticamente imponibili .
  7. Posso utilizzare crediti fiscali in compensazione per pagare l’importo dovuto?
    Nelle dichiarazioni integrative si possono compensare imposte con crediti disponibili, ma il pagamento della sanzione tramite F24 di solito non ammette compensazione. Conviene verificare caso per caso con un professionista.
  8. È possibile rateizzare il pagamento derivante dalla dichiarazione integrativa?
    No, il ravvedimento operoso richiede il versamento in un’unica soluzione. La rateizzazione è possibile solo per importi iscritti a ruolo, tramite l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  9. Se presento la dichiarazione integrativa, rischio ulteriori controlli?
    Il ravvedimento non preclude eventuali controlli dell’Agenzia, ma regolarizza l’errore e riduce le sanzioni. Se la documentazione è corretta, l’Amministrazione non avrà interesse a proseguire.
  10. Cosa fare se l’anomalia deriva da un errore della banca (es. doppio accredito)?
    Occorre chiedere alla banca un’attestazione dell’errore e inviare la documentazione all’Agenzia tramite CIVIS. In questi casi, l’Agenzia normalmente archivia la segnalazione.
  11. Le presunzioni bancarie valgono anche per i conti cointestati con il coniuge?
    Sì, ma se l’altro intestatario dimostra che i fondi sono suoi e non sono riconducibili al contribuente, l’Agenzia non può imputarli come ricavo. Occorre produrre documenti e, se necessario, dichiarazioni sostitutive.
  12. Quali sanzioni si applicano se non regolarizzo?
    Se l’avviso di accertamento dimostra l’evasione, si applicano sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta. Possono aggiungersi interessi legali e, in caso di infedeltà dichiarativa, eventuali reati tributari.
  13. Come posso difendermi in giudizio contro un accertamento basato su dati bancari?
    È necessario dimostrare analiticamente la provenienza dei fondi e l’irrilevanza fiscale dei movimenti . Un avvocato potrà eccepire l’illegittimo utilizzo dei dati, la violazione del contraddittorio e la mancanza di motivazione.
  14. Cosa succede se non possiedo più le prove documentali dei movimenti?
    Senza prova contraria, la presunzione bancaria è difficilmente superabile. Si può tuttavia cercare di ricostruire i movimenti tramite altre fonti (es. contratti, comunicazioni, testimoni) o concordare con l’Agenzia una definizione della lite.
  15. Esiste differenza tra compliance e invito al contraddittorio?
    Sì, l’invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 è un atto che avvia l’accertamento con adesione, con conseguente interruzione della prescrizione. La lettera di compliance è un invito informale a regolarizzare.
  16. Posso utilizzare la procedura di sovraindebitamento per sanare i debiti derivanti dalla compliance?
    Sì, se le anomalie generano un debito insostenibile e il contribuente è una persona fisica o un imprenditore non fallibile, può accedere a un piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o concordato minore .
  17. L’Agenzia può accedere ai miei conti senza autorizzazione?
    I dati bancari vengono acquisiti in automatico dall’Anagrafe dei rapporti finanziari e possono essere utilizzati per finalità fiscali secondo l’art. 32 D.P.R. 600/1973. Tuttavia, l’uso deve essere motivato e proporzionato; eventuali abusi possono essere contestati.
  18. Cosa accade dopo che invio la documentazione tramite CIVIS?
    L’ufficio analizzerà le giustificazioni e comunicherà l’esito (archiviazione o prosecuzione del controllo). È consigliabile monitorare il cassetto fiscale e conservare le ricevute di invio.
  19. Che ruolo hanno gli studi legali specializzati?
    Uno studio legale e commerciale esperto in diritto bancario e tributario assiste nella lettura dell’atto, nell’analisi della posizione, nella scelta tra ravvedimento e contestazione, nella predisposizione della documentazione, nella rappresentanza nel contraddittorio e, se necessario, nel contenzioso. La presenza di commercialisti consente anche di ricostruire i flussi finanziari.
  20. Posso chiedere i danni all’Agenzia se la comunicazione è infondata?
    Solo se l’Amministrazione agisce con colpa grave o dolo e provoca un danno ingiusto (es. perdita di reputazione, costi legali). In generale, la lettera di compliance non genera responsabilità civile; eventuali richieste risarcitorie vanno valutate caso per caso.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico della lettera di compliance e le opportunità offerte dal ravvedimento operoso e dagli strumenti alternativi, presentiamo alcune simulazioni basate su casi verosimili. Le cifre sono indicative.

Simulazione 1 – Regolarizzazione con ravvedimento operoso

Scenario: Un professionista riceve una lettera di compliance per un’anomalia di 10.000 euro relativa a versamenti sul conto corrente non dichiarati nell’anno 2024. La sua aliquota marginale IRPEF è del 33%.

Calcolo del debito:

  • Imposta dovuta (33% di 10.000 €) = 3.300 €.
  • Interessi legali (2,5%) per un anno ≈ 83 €.
  • Sanzione minima per omessa dichiarazione (90%) × 1/10 con ravvedimento entro 90 giorni = 9% dell’imposta = 297 € .

Totale da versare in caso di ravvedimento: 3.300 € + 83 € + 297 € = 3.680 €.

Se invece il professionista ignorasse la comunicazione e ricevesse un avviso di accertamento, la sanzione potrebbe essere dal 90% al 180% dell’imposta (2.970 € ‑ 5.940 €), con un costo totale tra 6.353 € e 9.323 € oltre interessi. La regolarizzazione immediata risparmia quindi oltre 2.600 €.

Simulazione 2 – Contestazione di versamenti familiari

Scenario: Una contribuente riceve una lettera di compliance per movimenti in entrata sul conto di 50.000 €. In realtà si tratta di bonifici ricevuti dal padre per acquistare un immobile comune.

Azione: La contribuente raccoglie i contratti preliminari di acquisto, le ricevute dei bonifici dal padre e la dichiarazione di donazione. Invia una memoria tramite CIVIS. L’Agenzia accetta la giustificazione e archivia il caso, poiché la Cassazione ha chiarito che i trasferimenti tra familiari non sono automaticamente imponibili . Nessun importo è dovuto.

Alternative: Senza documentazione, la contribuente avrebbe rischiato l’assoggettamento a imposta e sanzioni per oltre 15.000 € (33% di 50.000 € = 16.500 € imposta + sanzione minima 14.850 €). La raccolta tempestiva dei documenti le ha evitato un carico ingente.

Simulazione 3 – Accesso al concordato minore

Scenario: Un imprenditore individuale riceve una compliance per movimenti bancari non coerenti e, dopo il successivo avviso di accertamento, emerge un debito di 150.000 € (imposte, sanzioni e interessi). Il contribuente ha altri debiti bancari e verso fornitori per 300.000 € e non è in grado di pagare.

Soluzione: Con il supporto dell’avv. Monardo, l’imprenditore chiede l’apertura di una procedura di concordato minore presso l’OCC. Predispone un piano di pagamento in 5 anni, offrendo il 40% ai creditori chirografari e il pagamento integrale ai creditori ipotecari. Il piano rispetta l’ordine delle prelazioni come richiesto dalla Cassazione 28574/2025 . L’Agenzia delle Entrate accetta la transazione fiscale con riduzione delle sanzioni. Al termine della procedura, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Conclusione

La lettera di compliance per incoerenza dati bancari è un’opportunità per regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale o per contestare eventuali errori dell’Amministrazione.

Ignorare questa comunicazione può condurre a sanzioni elevate, pignoramenti, ipoteche e gravi difficoltà finanziarie. È quindi essenziale agire con tempestività, analizzare i dati bancari, reperire la documentazione necessaria e scegliere la strategia più appropriata tra ravvedimento, contestazione e, se occorre, procedure di definizione agevolata o di sovraindebitamento.

L’articolo ha illustrato le principali fonti normative (Legge 190/2014, provvedimenti dell’Agenzia, art. 13 D.Lgs. 472/1997, art. 32 D.P.R. 600/1973), gli orientamenti giurisprudenziali aggiornati (Cass. 9681/2025, Cass. 2211/2026, Cass. 29746/2025, Cass. 28574/2025) e le procedure da seguire per difendersi efficacemente . Abbiamo analizzato passo per passo le attività da svolgere dopo la notifica della lettera, le difese disponibili, gli strumenti alternativi per la gestione del debito e gli errori più comuni. Le tabelle e le simulazioni numeriche hanno permesso di comprendere l’impatto economico di una regolarizzazione rispetto a una possibile contestazione.

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