Invito Al Contraddittorio Per Pagamento Imu Insufficiente: Cosa Fare Subito

Introduzione

Il canone RAI – la tassa di abbonamento al servizio radiotelevisivo – è uno dei tributi più discussi dai cittadini italiani.

Moltissimi contribuenti ricevono ogni anno inviti al contraddittorio o avvisi bonari relativi all’omesso pagamento del canone e spesso non sanno come comportarsi. Il canone non è un corrispettivo per un servizio scelto dall’utente, ma una imposta pubblica obbligatoria: la Corte di cassazione ha ribadito che si tratta di una tassa legata alla mera detenzione dell’apparecchio televisivo, indipendente dall’effettiva fruizione del servizio o dalla richiesta di oscuramento dei canali . Pertanto, anche chi non guarda la RAI è tenuto a pagare se possiede un televisore o un dispositivo idoneo a ricevere il segnale.

Dal 2016 il canone è addebitato nella bolletta elettrica per tutti i cittadini titolari di un’utenza elettrica domestica. Per il 2026 l’importo ordinario è di 90 euro l’anno, suddiviso in dieci rate da 9 euro da gennaio a ottobre . Alcune categorie possono essere esonerate: gli over 75 con reddito familiare inferiore a 8.000 euro, i diplomatici e i militari stranieri, nonché chi non possiede un televisore ed ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 31 gennaio . Chi non rientra in queste categorie e non paga rischia l’applicazione di sanzioni fino a sei volte l’importo dovuto e può trovarsi destinatario di cartelle esattoriali o avvisi di accertamento.

L’ordinamento, anche a seguito della riforma dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) operata dal D.Lgs. 219/2023 e dal successivo D.Lgs. 13/2024, impone alla pubblica amministrazione di attivare un contraddittorio preventivo con il contribuente prima di emettere atti impositivi autonomamente impugnabili . L’Agenzia delle entrate o l’ente di riscossione, pertanto, devono inviare al contribuente un invito al contraddittorio con lo schema dell’atto che intendono emettere, concedendo almeno sessanta giorni per formulare osservazioni e produrre documenti. Solo dopo aver valutato le controdeduzioni, motivando espressamente le ragioni di eventuale rigetto, l’Amministrazione può emettere l’atto definitivo.

Ricevere un invito al contraddittorio per il canone RAI non significa che la pretesa sia inevitabile. Molto spesso la cartella o l’avviso sono viziati (mancata notifica, prescrizione decennale, errata intestazione dell’utenza, mancata motivazione, ecc.) o possono essere definibili con strumenti alternativi (ravvedimento, definizione agevolata, piano del consumatore). Per non incorrere in pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche è fondamentale agire tempestivamente e presentare le difese corrette entro i termini previsti.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La natura tributaria del canone RAI e la legge istitutiva

Il canone televisivo trova la sua fonte nella Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246 (“Disciplina dell’imposta sull’entrata per l’esercizio dell’attività radioauditrice”), tuttora vigente. La norma stabilisce che chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale radiotelevisivo è tenuto a pagare il relativo abbonamento. L’articolo 1 del decreto presume il possesso in presenza di apparecchi radio o antenne ; l’articolo 19 dispone che chi possiede apparecchi senza aver pagato l’abbonamento è obbligato a corrispondere il canone evaso e una sovrattassa da due a sei volte l’importo dovuto , mentre l’articolo 20 ammette una riduzione della sanzione se il pagamento avviene prima della verifica dell’Amministrazione.

La Cassazione ha qualificato il canone RAI come tributo e non come corrispettivo di un servizio. Con la sentenza n. 1922/2016 ha chiarito che l’imposta è dovuta indipendentemente dall’effettiva visione dei canali o dalla richiesta di oscuramento: la disponibilità dell’apparecchio determina l’obbligo di pagamento . Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 284/2002, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sul presunto contrasto tra canone e libertà di manifestazione del pensiero.

1.2 Importo del canone e categorie esonerate (aggiornamento 2026)

La Legge di bilancio 2024 ha ridotto temporaneamente il canone da 90 a 70 euro, ma a partire dal 2025 e per tutto il 2026 l’importo è tornato a 90 euro all’anno, ripartito in dieci rate da 9 euro . Il pagamento avviene tramite addebito nella bolletta elettrica per l’utenza domestica residenziale.

Il D.M. 14 marzo 2016 e le successive circolari dell’Agenzia delle entrate disciplinano i casi di esenzione dal pagamento. In particolare sono esonerati:

  • i contribuenti titolari di un’utenza elettrica domestica che non possiedono apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni e hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 31 gennaio di ogni anno ;
  • le persone di età pari o superiore a 75 anni con reddito familiare complessivo non superiore a 8.000 euro ;
  • il personale diplomatico e consolare, i militari stranieri e i funzionari di organizzazioni internazionali, secondo gli accordi internazionali .

La domanda di esenzione per non detenzione deve essere rinnovata annualmente se la situazione persiste, mentre gli ultrasettantacinquenni devono presentare l’istanza solo la prima volta. Il termine di scadenza per la dichiarazione di esonero, salvo proroghe, è fissato al 31 gennaio 2026 .

1.3 Prescrizione del canone RAI e delle sanzioni

La questione della prescrizione è stata oggetto di numerose controversie. Alcuni contribuenti ritenevano che il canone, quale tassa periodica, si prescrivesse in cinque anni; altri sostenevano l’applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale. La Cassazione, con le ordinanze n. 33213/2023 e n. 11113/2024, ha stabilito che il canone RAI si prescrive in dieci anni perché non è un’obbligazione periodica ma un tributo autonomo per ciascun anno . La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di una disciplina speciale che preveda un termine più breve, si applica l’art. 2946 c.c. (prescrizione decennale). Le sentenze hanno precisato che la prescrizione quinquennale resta applicabile solo alle sanzioni e agli interessi accessori, secondo l’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 . Questo orientamento è stato confermato anche nel 2024 con l’ordinanza n. 22409, che richiama le decisioni del 2023 e 2024 e ribadisce il medesimo principio .

1.4 L’obbligo di contraddittorio preventivo (art. 6-bis, L. 212/2000)

La riforma fiscale ha introdotto il principio generale del contraddittorio preventivo. L’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), inserito dal D.Lgs. 219/2023 e modificato dal D.Lgs. 13/2024, dispone che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . La norma precisa che:

  1. L’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e assegnare un termine non inferiore a sessanta giorni per formulare controdeduzioni e, su richiesta, estrarre copia degli atti del fascicolo .
  2. Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni – individuati con decreto del MEF – e i casi di fondato pericolo per la riscossione sono esclusi dal contraddittorio .
  3. L’atto definitivo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed essere motivato con riferimento alle argomentazioni non accolte .

Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39 (art. 7‑bis) ha chiarito che il comma 1 dell’art. 6‑bis si applica esclusivamente agli atti contenenti una pretesa impositiva autonomamente impugnabile e non agli atti per i quali la normativa prevede altre forme di interlocuzione . Inoltre, ha stabilito che l’elenco degli atti esclusi può comprendere anche i dinieghi di rimborso.

1.5 L’invito al contraddittorio nell’accertamento con adesione (art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997)

Prima della riforma dello Statuto, l’istituto del contraddittorio era previsto solo per determinate tipologie di accertamento. L’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997 – introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e oggi coordinato con l’art. 6‑bis – stabilisce che, salvo i casi di processo verbale di constatazione (PVC), l’ufficio deve notificare un invito al contraddittorio almeno sessanta giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento . L’invito deve contenere l’indicazione dei motivi, delle violazioni contestate e delle imposte dovute e può contenere la proposta di definizione agevolata.

Sono escluse dal contraddittorio preventivo le ipotesi di accertamento parziale ex art. 41‑bis del DPR 600/1973 e art. 54 del DPR 633/1972 predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati . Anche in caso di fondato pericolo per la riscossione o quando il contribuente non partecipa al contraddittorio, l’ufficio può emettere l’avviso senza attivare il confronto . Il comma 2 dell’art. 5‑ter prevede la cd. prova di resistenza: l’atto emesso in violazione dell’invito è annullabile solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto far valere ragioni o produrre documenti tali da ottenere un diverso risultato .

L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 regolamenta l’accertamento con adesione. Il contribuente nei cui confronti è stato notificato un avviso può chiedere la formulazione di una proposta di accertamento. Per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, l’istanza va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto; in alternativa, può essere proposta nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso . La presentazione dell’istanza sospende i termini per impugnare l’atto per novanta giorni e consente di definire la controversia pagando imposte e interessi con sanzioni ridotte a un terzo .

1.6 Il decreto ministeriale 24 aprile 2024: atti esclusi dal contraddittorio

Per attuare il comma 2 dell’art. 6‑bis, il DM 24 aprile 2024 (pubblicato in GU n. 100/2024) ha elencato gli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo. Il decreto definisce gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati come quelli emessi sulla base dell’incrocio di elementi già presenti nelle banche dati dell’Amministrazione e individua le seguenti categorie :

  1. Ruoli e cartelle di pagamento e ogni altro atto dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione relativo al recupero di somme già affidate .
  2. Accertamenti parziali basati esclusivamente sull’incrocio di dati ai sensi degli articoli 41‑bis DPR 600/1973 e 54, quinto comma, DPR 633/1972 .
  3. Atti di intimazione autonomi o emessi per decadenza dalla rateazione .
  4. Atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle tasse automobilistiche e della relativa addizionale .
  5. Accertamenti catastali per iscrizione o cancellazione di riserve alle intestazioni catastali .
  6. Avvisi di liquidazione per decadenza da agevolazioni fiscali (imposte di registro, ipotecarie, catastali) e per recupero d’imposta a seguito di rettifica .
  7. Avvisi di pagamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni e dei documenti di trasporto .
  8. Avvisi per indebita compensazione di crediti di accisa e per il tardivo versamento di diritti doganali .

Il decreto elenca inoltre gli atti di pronta liquidazione esclusi dal contraddittorio, tra cui: le comunicazioni degli esiti di controllo automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/1973; le comunicazioni degli esiti dei controlli ex artt. 54‑bis, 54‑ter e 54‑quater DPR 633/1972; gli avvisi di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento in materia di imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di successione e donazione, imposta sui premi assicurativi, imposta di bollo e tributi speciali . Sono esclusi anche gli inviti di pagamento del contributo unificato e le comunicazioni degli esiti di controllo formale ex art. 36‑ter DPR 600/1973 .

1.7 Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti

Oltre alle pronunce sulla prescrizione, la giurisprudenza ha sviluppato numerosi principi in tema di contraddittorio e impugnazione di cartelle relative al canone RAI:

  1. Obbligatorietà del contraddittorio – La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11051/2018, ha affermato che per le cartelle emesse a seguito di controllo formale automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/1973) non vi è obbligo di contraddittorio preventivo, perché tali atti rientrano tra quelli automatizzati.
  2. Motivazione rafforzata – Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 701/2023, hanno ribadito che l’atto emesso dopo il contraddittorio deve motivare espressamente il rigetto delle controdeduzioni del contribuente; la mancata motivazione comporta nullità dell’avviso.
  3. Prova di resistenza – La giurisprudenza di merito (Commissioni tributarie e Corti di giustizia tributaria) ha stabilito che la nullità per mancato contraddittorio non è automatica: occorre dimostrare quali argomentazioni avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento . Questa “prova di resistenza” è oggi codificata nell’art. 5‑ter.
  4. Calcolo del canone in bolletta – Le ordinanze n. 5018/2019 e 8132/2020 hanno chiarito che la RAI e l’Agenzia delle entrate devono garantire l’esatta identificazione dell’utenza elettrica; in caso contrario il contribuente può eccepire la nullità per mancanza di prova del presupposto impositivo.
  5. Exonero per non detenzione – La cassazione ha precisato che la dichiarazione di non detenzione deve essere presentata ogni anno e produce effetto solo per l’anno di riferimento; l’ufficio non può pretendere il pagamento se la dichiarazione è stata regolarmente presentata .

1.8 Rottamazioni e definizioni agevolate: esclusione del canone RAI

Dal 2016 il legislatore ha introdotto varie misure di pace fiscale (rottamazione ter, quater, quater-ter, definizione agevolata quater, ecc.) per permettere ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo la somma capitale. La Legge di bilancio 2026 ha previsto la Rottamazione‑quinquies, disciplinata nei commi 231 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 213/2025. Tale misura consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo le imposte e senza sanzioni e interessi . Sono tuttavia escluse alcune tipologie di debiti: aiuti di Stato da recuperare, condanne della Corte dei conti, sanzioni penali, multe e tributi locali non affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione . Il canone RAI non rientra nella rottamazione quinquies perché non deriva da omesso versamento di imposte dichiarate o da controlli formali; di conseguenza le cartelle relative al canone non possono essere condonate. Un articolo di consulenza pubblicato nel febbraio 2026 ricorda che la cartella per canoni RAI non pagati è esclusa dall’area di operatività della rottamazione .

Anche le precedenti rottamazioni (quater e quater‑ter) escludevano i canoni RAI. Pertanto, chi riceve un invito al contraddittorio o una cartella relativa al canone deve percorrere altre strade (ricorsi, rateizzazioni, piani del consumatore) e non può sperare in una sanatoria tramite rottamazione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio

2.1 Differenza tra avviso bonario, invito al contraddittorio, avviso di accertamento e cartella

Molti contribuenti confondono i vari atti che possono essere inviati dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate‑Riscossione. È fondamentale distinguere le tipologie e comprendere in quale fase ci si trovi:

  1. Avviso bonario: comunicazione con cui l’Agenzia informa il contribuente dell’omesso o insufficiente pagamento. Per il canone RAI l’avviso bonario può essere inviato dopo i controlli automatici e chiede il pagamento entro 30 giorni per evitare ulteriori sanzioni. Non è impugnabile ma può essere definito con pagamento ridotto.
  2. Invito al contraddittorio: è lo schema di avviso di accertamento previsto dall’art. 6‑bis. Contiene le motivazioni dell’imposta, l’ammontare preteso (canoni arretrati, sanzioni e interessi) e consente al contribuente di formulare controdeduzioni entro 60 giorni . L’inosservanza di questo obbligo per gli atti impugnabili rende l’atto annullabile.
  3. Avviso di accertamento: atto impositivo definitivo con cui l’ufficio liquida l’imposta dovuta e le relative sanzioni. È impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Se l’avviso non è preceduto da invito al contraddittorio, può essere annullato in base all’art. 6‑bis, salvo prova di resistenza.
  4. Cartella di pagamento: atto dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione con cui si ingiunge il pagamento di somme ormai definitive (perché l’accertamento non è stato impugnato o la sentenza è passata in giudicato). La cartella deve essere motivata, indicare il titolo e può essere impugnata entro 60 giorni per vizi formali o sostanziali.

2.2 Termini per rispondere all’invito al contraddittorio

Una volta ricevuto lo schema di atto, il contribuente dispone di 60 giorni per presentare osservazioni o richieste di chiarimento. Il termine decorre dalla notifica dell’invito e può essere sospeso solo in presenza di specifiche cause (malattia grave, calamità) valutate dall’ufficio. Se la scadenza cade in un periodo in cui mancano più di 120 giorni alla decadenza dell’accertamento, l’ufficio deve posticipare quest’ultima in modo che tra la fine del termine del contraddittorio e la decadenza trascorrano almeno 120 giorni . Ciò evita che il contribuente sia costretto a difendersi in tempi ristretti o che l’ufficio emetta l’atto prima di aver esaminato le controdeduzioni.

Nei casi soggetti a contraddittorio, il contribuente può alternativamente presentare una istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto . L’istanza sospende i termini per l’impugnazione e apre una fase negoziale durante la quale l’ufficio e il contribuente possono concordare l’imposta dovuta con riduzione delle sanzioni. Se l’istanza viene presentata dopo la notifica dell’avviso di accertamento, la sospensione dura 90 giorni .

2.3 Accesso agli atti e redazione delle controdeduzioni

Nel termine di 60 giorni il contribuente (o il difensore) può:

  1. Richiedere copia del fascicolo presso l’ufficio o tramite istanza telematica; questo include i documenti che hanno dato origine alla pretesa (estratti del contratto di energia elettrica, verifica della detenzione dell’apparecchio, calcoli delle sanzioni).
  2. Verificare la legittimità della pretesa: controllare che l’utente dell’utenza elettrica sia effettivamente l’obbligato al pagamento; che il possesso dell’apparecchio sia provato; che l’importo richiesto non superi la prescrizione decennale; che le sanzioni siano calcolate correttamente.
  3. Esaminare eventuali notifiche precedenti: spesso la cartella o l’avviso vengono notificati a indirizzi errati o con modalità non corrette (ad esempio tramite PEC a un indirizzo non autorizzato); tali vizi comportano la nullità dell’atto.
  4. Predisporre le osservazioni indicando fatti, argomenti giuridici, eventuali esoneri (over 75, non detenzione) o irrilevanze (mancanza di apparecchio) e allegando documenti (fatture elettriche, ricevute di pagamento, dichiarazioni di non detenzione). Le controdeduzioni devono essere inviate entro il termine per posta raccomandata, PEC o consegna a mano con ricevuta di protocollo.

Le controdeduzioni costituiscono la prova di resistenza: se l’ufficio emette l’atto definitivo ignorando completamente le argomentazioni del contribuente, il ricorso può chiedere l’annullamento per violazione dell’art. 6‑bis con indicazione delle difese che avrebbero potuto modificare l’esito .

2.4 Esito del contraddittorio: accoglimento, rigetto o mancata risposta

L’ufficio, ricevute le osservazioni, può:

  • Accogliere in tutto o in parte le controdeduzioni, riducendo o annullando la pretesa. In tal caso invia un avviso di archiviazione o un nuovo schema di atto con la somma rideterminata. Il contribuente può decidere di accettare ed eventualmente avviare un accertamento con adesione per definire la controversia con sanzioni ridotte.
  • Rigettare le osservazioni e emettere un avviso di accertamento motivato. La motivazione deve riportare le argomentazioni del contribuente e spiegare perché non sono fondate . La mancata motivazione costituisce vizio di legittimità.
  • Non rispondere entro 90 giorni. Se scadono 90 giorni dalla presentazione delle osservazioni senza notizie, il contribuente può sollecitare l’ufficio. Dopo 180 giorni l’atto si considera emesso e impugnabile.

In caso di rigetto, l’avviso di accertamento può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso va depositato presso la segreteria della Corte, indicando i motivi (inesistenza della violazione, prescrizione, mancanza di motivazione, violazione dell’art. 6‑bis, errata qualificazione dell’utente). All’atto va allegata la prova della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate, il contributo unificato (codice tributo 1513) e la copia delle controdeduzioni.

2.5 Difesa in sede contenziosa

In sede di ricorso, il giudice valuta i motivi dedotti e può:

  • Annullare l’avviso per violazione dell’obbligo di contraddittorio, prescrizione, carenza di motivazione o insussistenza del presupposto (mancanza di apparecchio). In tal caso il giudice condanna l’Agenzia alle spese e dispone la cancellazione dell’iscrizione a ruolo.
  • Accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l’imposta o le sanzioni; ad esempio può accertare che alcuni anni siano prescritti o che la sanzione debba essere applicata nella misura minima.
  • Rigettare il ricorso ritenendo corretta la pretesa. In questo caso il contribuente può proporre appello entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, successivamente, ricorrere in cassazione per motivi di legittimità.

Durante il contenzioso è possibile richiedere al giudice la sospensione dell’atto impugnato per evitare iscrizioni a ruolo, fermi amministrativi o pignoramenti. La sospensione viene concessa se l’esecuzione dell’atto arreca un danno grave e irreparabile al contribuente.

3. Difese e strategie legali specifiche per il canone RAI

3.1 Verificare la legittimità della pretesa

La prima attività consiste nel controllare se la richiesta di pagamento sia fondata:

  • Presupposto impositivo: l’obbligo nasce dalla detenzione di un apparecchio. Se il contribuente non possiede alcun televisore, apparecchio digitale o smartphone con TV integrata, può presentare la dichiarazione di non detenzione; se la dichiarazione era stata presentata entro il 31 gennaio, la pretesa è illegittima .
  • Intestazione dell’utenza: spesso l’intestatario del contratto elettrico non coincide con l’effettivo possessore della tv (ad esempio, in caso di decesso del titolare o di utenza condominiale). In questi casi occorre dimostrare la reale titolarità e chiedere la correzione dei dati.
  • Comprovata notifica: tutte le notifiche (invito, avviso, cartella) devono avvenire tramite posta raccomandata, PEC o messo notificatore. Notifiche eseguite a indirizzi errati, tramite telegramma o con errori nella PEC sono nulle.
  • Motivazione e prova: l’atto deve indicare le annualità dovute, le sanzioni applicate e la base di calcolo. In mancanza di tali elementi, l’atto è nullo per violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 e dell’art. 6‑bis.

3.2 Eccezione di prescrizione decennale

Come indicato, il canone RAI si prescrive in dieci anni . Il contribuente deve verificare l’anno di riferimento del debito e calcolare se, dalla data di maturazione o dalla notifica dell’ultimo atto interruttivo, siano trascorsi dieci anni. In caso affermativo può sollevare l’eccezione di prescrizione sia nel contraddittorio sia nel ricorso, allegando la prova dell’assenza di atti interruttivi validi (ad esempio mancano notifiche di avvisi negli anni intermedi). È bene ricordare che le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni e possono essere eccepite anche se il tributo è ancora esigibile.

3.3 Contestare l’omesso contraddittorio e la mancata motivazione

Se l’atto impugnato non è stato preceduto dall’invito al contraddittorio, il contribuente può invocare la nullità per violazione dell’art. 6‑bis. La giurisprudenza richiede di indicare quali argomentazioni non si sono potute far valere; pertanto è opportuno allegare una bozza di controdeduzioni o evidenziare le prove che si sarebbero potute presentare . Se, invece, l’invito è stato inviato ma l’atto definitivo non contiene alcun riferimento alle osservazioni del contribuente, si può eccepire la carenza di motivazione rafforzata, anch’essa causa di annullamento .

3.4 Presentare istanza di accertamento con adesione

L’accertamento con adesione consente di definire la controversia con l’ufficio mediante il pagamento dell’imposta e degli interessi, con sanzioni ridotte a un terzo. Può essere attivato:

  • entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto nei procedimenti soggetti a contraddittorio ;
  • entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, se l’atto era preceduto da un invito ;
  • in ogni caso entro il termine di proposizione del ricorso per gli atti non soggetti a contraddittorio .

La presentazione dell’istanza sospende i termini di impugnazione per 90 giorni . La procedura si chiude con la sottoscrizione di un atto di adesione e il pagamento (immediato o rateale) dell’imposta. Questa soluzione è conveniente se il contribuente riconosce parte del debito ma vuole ridurre le sanzioni.

3.5 Rateizzazione e dilazione

Se l’avviso di accertamento diventa definitivo o se viene ricevuta una cartella, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle entrate‑Riscossione. Per debiti fino a 120.000 euro è possibile ottenere fino a 72 rate mensili; per debiti superiori o situazioni di comprovata difficoltà (ISEE basso) il piano può arrivare a 10 anni. Durante la rateizzazione l’ente non può avviare procedure esecutive se i pagamenti avvengono regolarmente. Per importi inferiori a 5.000 euro la richiesta può essere presentata senza documentare la situazione economica; per importi superiori occorre allegare ISEE o bilanci.

3.6 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Se l’ente di riscossione procede a pignoramenti o fermi amministrativi, il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) contestando la legittimità del titolo esecutivo. Ad esempio, si può eccepire la prescrizione decennale, la nullità della cartella o la carenza di motivazione. Nel frattempo si può chiedere la sospensione dell’esecuzione. Queste azioni sono delicate e richiedono l’assistenza di un avvocato.

3.7 Strumenti deflattivi per imprese e consumatori

Oltre all’accertamento con adesione, esistono strumenti che consentono di ridurre o azzerare il debito, soprattutto quando il contribuente è in situazione di difficoltà economica:

  • Ravvedimento operoso – Il contribuente che si rende conto di non aver pagato il canone può provvedere spontaneamente prima di ricevere la cartella, pagando il tributo e le sanzioni ridotte (un decimo del minimo) e riducendo gli interessi. Nel caso del canone RAI, il ravvedimento può essere richiesto direttamente all’Agenzia delle entrate pagando con modello F24.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti – Periodicamente il legislatore consente di definire le controversie con il fisco pendenti in primo o secondo grado pagando solo il tributo e una piccola percentuale di sanzioni. Attualmente non vi sono definizioni agevolate aperte per il canone, ma è importante monitorare eventuali provvedimenti futuri.
  • Piano del consumatore – Introdotto dalla Legge 3/2012, consente al debitore non fallibile (consumatore o professionista) di ottenere l’omologazione di un piano di rientro con riduzione dei debiti e protezione del patrimonio. La procedura è gestita dall’Organismo di composizione della crisi (OCC). Alla fine del piano il giudice può concedere la esdebitazione del debitore incapiente (art. 14‑terdecies), purché il soggetto abbia collaborato al buon andamento della procedura, non abbia ritardato o ostacolato la procedura e non sia stato condannato per frode .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti – Per imprenditori in crisi è possibile accedere alla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 e successivamente integrata dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024. La procedura prevede l’intervento di un esperto negoziatore iscritto in appositi elenchi, che assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori un accordo. La composizione negoziata è volontaria, prevede la sospensione delle azioni esecutive e può sfociare in un accordo di ristrutturazione, un piano di risanamento o in un concordato preventivo semplificato .

4. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’invito al contraddittorio: non rispondere entro 60 giorni equivale a rinunciare al diritto di contestare l’atto in sede amministrativa. Anche se si ritiene la pretesa infondata, è opportuno inviare osservazioni per far valere la propria posizione.
  2. Confondere avviso bonario e cartella esattoriale: l’avviso bonario non è impugnabile, mentre la cartella è un atto esecutivo; impugnare l’atto sbagliato può far perdere termini.
  3. Non allegare documenti: le controdeduzioni devono essere supportate da prove (bollette elettriche, dichiarazioni di non detenzione, ricevute di pagamento). Senza documenti le argomentazioni rischiano di essere respinte.
  4. Affidarsi a modelli generici: utilizzare formati standard reperiti in rete senza personalizzare i motivi può risultare inutile. Ogni caso deve essere analizzato in relazione alle annualità, alla prescrizione e ai vizi specifici.
  5. Non calcolare la prescrizione: molti atti richiedono canoni di oltre dieci anni; non sollevare l’eccezione comporta la perdita del diritto di farla valere.
  6. Pagare senza verificare: talvolta l’importo addebitato in bolletta è errato; prima di pagare conviene verificare l’esistenza dell’obbligo o richiedere il rimborso.
  7. Trascurare l’esenzione per over 75: alcuni anziani non presentano la domanda di esonero e continuano a pagare; è sufficiente compilare il modulo e inviarlo una sola volta .
  8. Non richiedere la rateizzazione: se non si riesce a pagare l’importo in un’unica soluzione, la rateizzazione consente di evitare fermi e pignoramenti.
  9. Sottovalutare la pubblicità dell’atto: l’atto impugnato deve essere motivato e firmato dal dirigente competente; in mancanza di tali requisiti è nullo.
  10. Dimenticare l’addizionale provinciale: oltre al canone ordinario esiste il canone speciale per alberghi, ristoranti, B&B e attività ricettive. La tariffa 2026 è invariata rispetto al 2025 e varia in base alla categoria dell’esercizio ; i titolari devono verificare quale tipo di canone è loro richiesto.

5. Tabelle riepilogative

5.1 Norme e termini principali

NormaOggettoTermini e note
RDL 246/1938Introduce l’obbligo di abbonamento per chi detiene apparecchi televisivi; prevede sanzioni da due a sei volte il canone per l’evasioneIl canone si paga annualmente; la sanzione può essere ridotta se il pagamento avviene spontaneamente prima della verifica (art. 20)
L. 212/2000 art. 6‑bisPrincipio generale del contraddittorio: tutti gli atti impositivi impugnabili devono essere preceduti da contraddittorioInvio dello schema di atto con 60 giorni per le osservazioni; proroga del termine di decadenza per almeno 120 giorni
D.Lgs. 218/1997 art. 5‑terObbligo di invito al contraddittorio prima dell’avviso di accertamento; prova di resistenzaInvito 60 giorni prima dell’avviso; il contribuente può aderire o presentare osservazioni; la mancata notifica rende l’atto annullabile se il contribuente dimostra che avrebbe potuto difendersi
D.Lgs. 218/1997 art. 6Regola l’accertamento con adesioneIstanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema o 15 giorni dalla notifica dell’avviso; sospensione dei termini per 90 giorni
DM 24 aprile 2024Individua gli atti esclusi dal contraddittorioEsclude cartelle, accertamenti parziali, atti di intimazione, avvisi di liquidazione e di pagamento in materie specifiche
Legge n. 213/2025 (Bilancio 2026) commi 231 ss.Introduce la rottamazione‑quinquiesDefinizione dei debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta; sono esclusi i canoni RAI

5.2 Categorie esonerate dal canone 2026

CategoriaRequisitiDocumentazione
Over 75Età ≥ 75 anni; reddito familiare complessivo ≤ 8.000 €Modulo di esonero una tantum; allegare copia documento e dichiarazione sostitutiva
Diplomatici e militari stranieriPersonale diplomatico e consolare accreditato, militari di forze NATODichiarazione dell’ambasciata o dell’ente di appartenenza
Non detenzione dell’apparecchioNessun apparecchio televisivo in qualunque abitazione; titolarità di utenza elettrica domesticaDichiarazione sostitutiva di non detenzione da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno

5.3 Strumenti difensivi e alternative

StrumentoDescrizioneVantaggi
Controdeduzioni nel contraddittorioOsservazioni scritte in risposta allo schema di atto; permettono di evidenziare vizi, prescrizione, non detenzionePossibilità di annullamento o riduzione dell’avviso; prova di resistenza in giudizio
Accertamento con adesioneProcedura negoziale con l’ufficio per definire l’imposta con sanzioni ridotteSospensione dei termini di impugnazione; sanzioni al 33%; pagamento rateale
Ravvedimento operosoPagamento spontaneo dell’imposta con sanzioni ridotteEvita la notifica dell’avviso o della cartella; riduce le spese
Rateizzazione del debitoPagamento in rate mensili presso l’Agenzia della riscossioneBlocco delle procedure esecutive; facilita il rimborso
Piano del consumatore (L. 3/2012)Procedura per persone fisiche sovraindebitate per ottenere un piano di rientro e l’esdebitazionePossibilità di riduzione dei debiti; tutela dell’abitazione principale; cancellazione dei debiti residui
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Procedura volontaria per imprenditori in crisi assistiti da un espertoSospensione delle azioni esecutive; negoziazione con i creditori; accesso ad accordi e concordati

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’invito al contraddittorio per il canone RAI?
    È una comunicazione dell’Agenzia delle entrate con cui viene notificato al contribuente lo schema di avviso di accertamento per canoni RAI non pagati. Contiene l’elenco delle annualità, gli importi richiesti e le motivazioni della pretesa. Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni.
  2. Se ricevo un invito al contraddittorio posso ignorarlo?
    No. Ignorare l’invito comporta la perdita dell’occasione di far valere vizi o errori. Se non si inviano le controdeduzioni, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento e diventa più difficile contestare successivamente .
  3. Quali vizi posso eccepire nel contraddittorio?
    Puoi eccepire la prescrizione decennale , l’assenza di detenzione dell’apparecchio, la mancata notifica di precedenti atti interruttivi, la mancanza di motivazione, l’errata intestazione dell’utenza o l’applicazione di sanzioni e interessi oltre i limiti di legge.
  4. Quanto tempo ho per proporre ricorso contro l’avviso di accertamento?
    L’avviso di accertamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il termine è perentorio.
  5. Posso chiedere la rateizzazione del debito relativo al canone?
    Sì. Una volta che il debito è iscritto a ruolo, si può chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle entrate‑Riscossione. Il piano può estendersi fino a 72 rate mensili per importi fino a 120.000 euro; per importi maggiori o situazioni di difficoltà si può chiedere un piano più lungo.
  6. La rottamazione‑quinquies consente di cancellare i canoni RAI non pagati?
    No. La rottamazione‑quinquies (Legge 213/2025) riguarda i carichi derivanti da imposte dichiarate, controlli automatizzati e contributi previdenziali; il canone RAI non rientra tra i debiti definibili .
  7. Come si calcola la sanzione per omesso pagamento del canone?
    La sanzione può variare da due a sei volte l’importo del canone evaso . Ad esempio, se non paghi un canone di 90 euro potresti ricevere un avviso per 180–540 euro di sanzione oltre agli interessi. Pagando spontaneamente prima della verifica si può usufruire della riduzione prevista dall’art. 20 del RDL 246/1938.
  8. Chi non ha una TV ma ha un computer deve pagare il canone?
    Non necessariamente. L’obbligo è collegato agli apparecchi atti o adattabili alla ricezione del segnale. Se si possiede solo un computer senza sintonizzatore TV integrato, non si è tenuti al pagamento. Occorre comunque presentare la dichiarazione di non detenzione .
  9. La prescrizione di dieci anni si interrompe con l’invito al contraddittorio?
    Sì. Qualsiasi atto formale (invito, avviso, cartella, sollecito) idoneo a manifestare la volontà di riscuotere interrompe la prescrizione. Da quel momento decorre un nuovo termine decennale.
  10. Cosa succede se l’Agenzia non risponde alle mie controdeduzioni?
    Se l’ufficio non risponde entro 180 giorni o emette un avviso senza motivare sulle osservazioni, l’atto può essere annullato per violazione dell’art. 6‑bis . In ricorso occorre evidenziare le controdeduzioni e dimostrare che avrebbero potuto incidere sull’esito.
  11. Posso richiedere il rimborso del canone pagato in bolletta se ero esonerato?
    Sì. Se sei over 75 o non detieni l’apparecchio e hai comunque pagato, puoi chiedere il rimborso presentando l’apposito modulo all’Agenzia delle entrate entro un anno dal pagamento.
  12. Un’unica utenza elettrica può esonerare più membri della famiglia?
    Il canone è dovuto per nucleo familiare; dunque se più familiari vivono nella stessa abitazione con un’unica utenza elettrica è sufficiente un solo pagamento. Se un familiare ha un’altra residenza con propria utenza, dovrà pagare anche lui.
  13. Il canone è dovuto anche sulle seconde case?
    No. Il canone è collegato alla residenza anagrafica: si paga una sola volta per nucleo familiare a prescindere dal numero di immobili posseduti. Se però nella seconda casa sono presenti apparecchi televisivi e l’utenza elettrica è intestata ad altra persona, quest’ultima dovrà pagare.
  14. Esiste un canone speciale per alberghi e studi professionali?
    Sì. Le attività commerciali, alberghi, bar, B&B, studi professionali e associazioni devono versare il canone speciale in base al numero di apparecchi e alla categoria di esercizio. Le tariffe 2026 per cinema e teatri sono rimaste invariate .
  15. Come si presenta la domanda di esenzione per non detenzione?
    La domanda va compilata online tramite l’applicazione dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS oppure presentata tramite servizio postale. Occorre indicare il codice fiscale, l’anno per cui si richiede l’esonero e dichiarare di non possedere apparecchi TV. La dichiarazione ha validità annuale.
  16. È possibile sospendere la cartella di pagamento in attesa dell’esito del ricorso?
    Sì. È possibile chiedere la sospensione amministrativa all’ente di riscossione per motivi gravi oppure presentare istanza al giudice tributario con richiesta di sospensione cautelare.
  17. Gli eredi sono responsabili dei canoni non pagati dal defunto?
    Gli eredi rispondono dei debiti tributari del de cuius nei limiti del valore dell’eredità. Tuttavia, la prescrizione decennale e la mancata detenzione dell’apparecchio durante la successione possono essere eccepite.
  18. Cosa succede se mi trasferisco all’estero?
    I residenti all’estero che possiedono una casa in Italia con apparecchio TV devono pagare il canone. Se non hanno un conto italiano possono versare tramite bonifico alle coordinate indicate dall’Agenzia .
  19. Posso difendermi senza avvocato?
    Puoi presentare controdeduzioni o ricorso in prima persona se il valore non supera 3.000 euro, ma per questioni complesse (prescrizione, nullità per mancato contraddittorio) è consigliabile affidarsi a un professionista per non commettere errori procedurali.
  20. Quanto costa l’assistenza legale?
    I costi variano in base alla complessità della pratica e alla fase di intervento. Lo studio dell’Avv. Monardo offre una prima consulenza per valutare la situazione e proporre un preventivo personalizzato.

7. Simulazioni pratiche e casi concreti

Per comprendere meglio le conseguenze dell’omesso pagamento del canone RAI e l’efficacia delle diverse strategie difensive, proponiamo alcune simulazioni numeriche.

7.1 Esempio di canoni non pagati per tre anni

  • Scenario: il contribuente non paga il canone per gli anni 2023, 2024 e 2025 (importo annuo 90 euro nel 2023, 70 euro nel 2024, 90 euro nel 2025). Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio che richiede il pagamento di 250 euro di canoni, 600 euro di sanzioni (200 euro per anno) e 30 euro di interessi, per un totale di 880 euro.
  • Verifiche:
  • Le somme sono ancora esigibili perché la prescrizione decennale non è decorso.
  • Il 2024 ha importo ridotto (70 euro) e la pretesa di 90 euro è errata.
  • La sanzione (200 € per anno) è superiore al massimo: due volte l’importo dovrebbe essere 180 euro (90 + 70 + 90 = 250 €; sanzione massima 500 €, minima 500 € × 2 = 500 €). Pertanto 600 € non è corretto.
  • L’invito non specifica l’utenza elettrica; il contribuente ha due utenze, una delle quali intestata alla madre.
  • Controdeduzioni:
  • Eccezione di mancata motivazione: mancano le annualità specifiche e il collegamento con l’utenza.
  • Errata quantificazione: chiedere la corretta determinazione delle somme (250 euro di canone, sanzione minima 500 euro, interessi da calcolare al tasso legale).
  • Non detenzione per 2024: dimostrare che non aveva l’apparecchio perché l’anziana madre era l’unica che possedeva la tv e aveva presentato dichiarazione di non detenzione.
  • Richiesta di annullamento parziale per gli anni prescritti (nessuno) e riduzione della sanzione.
  • Esito possibile: l’ufficio accoglie in parte le osservazioni, riduce la sanzione a 500 euro, riconosce che l’importo 2024 era 70 euro e ricalcola interessi per 10 euro. L’avviso di accertamento emesso richiede 250 + 500 + 10 = 760 euro. Il contribuente può decidere di pagare o chiedere l’accertamento con adesione con sanzione ridotta a un terzo (circa 166,67 €) per un totale di 426,67 €, risparmiando oltre 300 euro.

7.2 Esempio di prescrizione decennale

  • Scenario: Nel 2026 l’Agenzia delle entrate‑Riscossione notifica a un contribuente una cartella per canoni 2012–2014 non pagati, per un totale di 270 euro di canoni e 600 euro di sanzioni, oltre interessi. La cartella non è preceduta da inviti o avvisi negli ultimi dieci anni.
  • Difesa: Il contribuente, tramite il proprio avvocato, eccepisce la prescrizione perché sono passati più di dieci anni dalla scadenza dei tributi senza atti interruttivi . La cartella è nulla e va annullata; l’Agenzia potrebbe sostenere che l’avviso era stato emesso nel 2017 ma non notificato correttamente. In assenza di prova di notifica, la prescrizione è confermata.
  • Esito possibile: la Corte di giustizia tributaria annulla la cartella. Il contribuente ottiene anche la cancellazione del fermo amministrativo sulla propria auto.

7.3 Utilizzo del piano del consumatore

  • Scenario: Un pensionato ha cumulato debiti per imposte e canoni RAI pari a 15.000 euro; non possiede beni di valore ma ha un piccolo appartamento dove vive. La pensione è di 1.200 euro al mese. Non riuscendo a pagare, teme il pignoramento della casa.
  • Soluzione: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, si avvia la procedura di sovraindebitamento presso l’OCC. Si presenta un piano del consumatore che prevede il pagamento di 200 euro al mese per cinque anni, con la garanzia che l’abitazione non venga venduta. Al termine del piano il giudice concede l’esdebitazione per i debiti residui. Il debitore collabora al regolare svolgimento della procedura, non ha ritardato né è stato condannato per frode . Dopo cinque anni viene liberato dal debito residuo e conserva l’immobile.

7.4 Composizione negoziata per piccola impresa

  • Scenario: Una piccola società di produzione televisiva accumula debiti tributari, compresi canoni speciali RAI, per 80.000 euro, con rischi di pignoramento di attrezzature. L’amministratore attiva la composizione negoziata della crisi prevista dal D.L. 118/2021 e nominata un esperto negoziatore.
  • Procedura: L’esperto valuta la situazione e convoca i creditori (Agenzia delle entrate, RAI, fornitori). Viene negoziato un accordo di ristrutturazione che prevede il pagamento del 60 % del debito in 48 rate e la rinuncia alle sanzioni. L’esperto chiede al tribunale le misure protettive per sospendere i pignoramenti. La procedura si conclude con il PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). La società continua l’attività e paga il canone speciale per il futuro .

Conclusione

L’omesso pagamento del canone RAI può generare conseguenze gravose: avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti. La normativa vigente, aggiornata al 11 giugno 2026, prevede tuttavia numerosi diritti e strumenti difensivi per il contribuente. Il principio del contraddittorio sancito dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone all’Amministrazione di confrontarsi con il cittadino prima di emettere l’atto definitivo , mentre l’invito al contraddittorio previsto dall’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997 consente di presentare controdeduzioni e avviare un accertamento con adesione . La prescrizione decennale riconosciuta dalla Cassazione , l’esonero per over 75 e per non detenzione , la possibilità di rateizzare il debito, l’esclusione del canone dalle rottamazioni e le procedure di sovraindebitamento offrono ulteriori vie di tutela.

Agire tempestivamente è fondamentale: presentare le osservazioni entro i termini, verificare la legittimità dell’atto, calcolare la prescrizione, individuare eventuali vizi formali, scegliere la procedura più adatta (ravvedimento, adesione, ricorso, piano del consumatore). Affidarsi a uno studio legale specializzato come quello dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di evitare errori, bloccare azioni esecutive e sfruttare al meglio le normative vigenti. Lo studio coordina avvocati e commercialisti su scala nazionale, offre consulenze immediate, piani di difesa su misura, assiste nella presentazione delle istanze e rappresenta i contribuenti in giudizio.

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