Lettera Di Compliance Per Compensi Non Dichiarati: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate è ormai un passaggio frequente nella vita di professionisti, imprenditori e privati cittadini. L’amministrazione finanziaria, sulla base di una serie di provvedimenti attuativi della Legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 634‑636, legge 23 dicembre 2014 n. 190), invia comunicazioni che segnalano possibili anomalie nelle dichiarazioni fiscali e invitano i contribuenti a regolarizzarsi.

Con l’evoluzione dei controlli e lo scambio automatico di informazioni, le anomalie possono riguardare redditi da lavoro dipendente, professionale o di impresa, pensioni estere, locazioni di immobili, proventi di partecipazione in società, plusvalenze e qualunque “compenso” non dichiarato. La lettera di compliance non è un avviso di accertamento, ma se ignorata può trasformarsi in una contestazione formale con sanzioni piene. L’obiettivo di questo articolo è fornire un quadro completo e aggiornato al 10 giugno 2026 su cosa fare quando si riceve una lettera di compliance per compensi non dichiarati, quali difese e strategie sono disponibili e come evitare errori costosi.

Molti contribuenti, presi dal panico, si affrettano a pagare le somme richieste senza controllare i dati o, all’opposto, ignorano la comunicazione sperando che il problema scompaia. Entrambi gli atteggiamenti sono pericolosi. La normativa fiscale consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472) ottenendo sanzioni ridotte, ma concede anche il diritto di contestare eventuali errori dell’amministrazione e di far valere i propri diritti in sede giudiziale. Come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate in una guida ufficiale dedicata alla compliance, la lettera contiene l’indicazione della violazione ipotizzata, l’anno d’imposta e il “codice atto” e serve soltanto a invitare il contribuente a verificare e, se necessario, integrare la dichiarazione . Il contribuente può consultare dal cassetto fiscale i dati in possesso dell’Agenzia, scaricare la dichiarazione da integrare e inviare eventuali chiarimenti . Questa prima fase “bonaria” rappresenta quindi un’opportunità per sistemare la situazione con un costo limitato o dimostrare l’inesistenza dell’anomalia.

Per affrontare correttamente la lettera di compliance è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in diritto bancario e tributario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nelle materie fiscali, bancarie e societarie. È gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo studio opera a livello nazionale e può assistere il contribuente in ogni fase: analisi del contenuto della lettera, verifica della documentazione, predisposizione di dichiarazioni integrative, calcolo delle imposte e sanzioni, presentazione di ricorsi, sospensioni o piani di rientro, gestione delle trattative con l’Agenzia o la riscossione, fino all’eventuale contenzioso davanti alle Corti di giustizia. L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori uniscono competenze legali, tributarie e aziendali per offrire soluzioni personalizzate che tutelano il patrimonio e la reputazione del contribuente.

Alla fine di questa introduzione desideriamo sottolineare l’urgenza di reagire in modo tempestivo: più tempo passa dalla ricezione della lettera, maggiore è il rischio che l’Agenzia proceda con un accertamento formale e con l’adozione di misure esecutive. Pertanto, se hai ricevuto una lettera di compliance o temi di riceverla in relazione a compensi non dichiarati, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Origine e disciplina della lettera di compliance

L’istituto della compliance tributaria nasce con la legge di stabilità 2015, art. 1 commi 634‑636 della legge n. 190/2014. Questa norma ha attribuito all’Agenzia delle Entrate il potere di inviare comunicazioni ai contribuenti per promuovere l’adempimento spontaneo e prevenire l’avvio di accertamenti formali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate deve individuare le fonti informative, la tipologia di dati da fornire e le modalità di trasmissione delle comunicazioni . Nel tempo sono stati emanati diversi provvedimenti che definiscono il contenuto e i destinatari delle lettere di compliance:

  • Provvedimento n. 40601 del 8 febbraio 2022: relativo ai redditi e alle attività finanziarie detenute all’estero. L’Agenzia comunica ai contribuenti italiani con conti, titoli o investimenti all’estero i dati trasmessi nell’ambito dello scambio di informazioni CRS/DAC e li invita a verificare se tali redditi siano stati dichiarati. Il provvedimento richiama l’obbligo di monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990 e spiega che il contribuente può regolarizzare con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso .
  • Provvedimento n. 439255 del 29 novembre 2022: rivolto ai contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione da Stati esteri non dichiarati. La comunicazione indica il tipo di reddito (stipendio, pensione), l’importo, lo Stato di provenienza e l’ente pagatore. Anche qui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e beneficiare del ravvedimento operoso .
  • Provvedimento n. 325550 del 19 settembre 2023: destinato a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio che hanno omesso di compilare il quadro RS nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021. Le lettere inviate via PEC o posta ordinaria espongono i dati mancanti e permettono di rimediare attraverso il ravvedimento operoso .
  • Provvedimento n. 369141 del 9 ottobre 2025: riguarda la dichiarazione Iva 2024 (periodo d’imposta 2023). Le comunicazioni segnalano discrepanze tra i dati delle fatture elettroniche e quelli indicati in dichiarazione. Sono inviate al domicilio digitale dei contribuenti e consultabili via “Cassetto fiscale” o nella sezione “Fatture e Corrispettivi”. Il provvedimento consente al contribuente (o al professionista incaricato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998) di ottenere informazioni o segnalare elementi non noti all’Agenzia. Il ravvedimento operoso è ammesso salvo che sia già intervenuto un atto di liquidazione, irrogazione delle sanzioni o un avviso di irregolarità ai sensi degli artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972 .

Oltre ai provvedimenti specifici, altri riferimenti normativi sono fondamentali per comprendere la portata della compliance:

  • Articolo 36‑bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600Liquidazione automatizzata delle imposte sui redditi: autorizza l’Agenzia a liquidare l’imposta e a correggere errori materiali o di calcolo sulla base dei dati dichiarati, riducendo detrazioni, deduzioni e crediti e contestando eventuali versamenti insufficienti . Le comunicazioni ex art. 36‑bis (i cosiddetti “avvisi bonari”) sono atti prodromici all’iscrizione a ruolo.
  • Articolo 36‑ter del medesimo D.P.R.Controllo formale delle dichiarazioni: consente all’amministrazione di richiedere documenti e chiarimenti e di correggere la dichiarazione. Anche qui è previsto l’invio di una comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo.
  • Articolo 13 del D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operoso: permette al contribuente di sanare violazioni non ancora contestate versando imposta, interessi e sanzioni ridotte. La riduzione è ammessa solo se la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di controllo . La normativa è stata modificata dalla legge di stabilità 2015 e successivamente dal D.L. 124/2019 e dal D.Lgs. 87/2024, che hanno ampliato i termini e rimodulato le aliquote delle sanzioni . Per esempio, per omessi versamenti sanati entro 90 giorni la sanzione è pari a 1/9 della misura ordinaria (circa 1,67% del tributo) , mentre per regolarizzazioni oltre due anni la sanzione arriva a 1/6 del 30% .
  • Articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167 (convertito in legge n. 227/1990): impone agli italiani la dichiarazione delle attività finanziarie e dei redditi posseduti all’estero. La violazione di questo obbligo è alla base delle comunicazioni relative ai redditi esteri e consente all’Agenzia di incrociare i dati provenienti dallo scambio automatico di informazioni.
  • Legge 3/2012Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento: introduce il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti per i soggetti non fallibili. L’art. 6 definisce la situazione di sovraindebitamento come squilibrio tra debiti e patrimonio; il consumatore è la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . L’art. 7 consente di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) .
  • Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura stragiudiziale finalizzata al risanamento di imprese in difficoltà. La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente che affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori e valuta la fattibilità del piano di risanamento. I requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso sono indicati nel Codice della crisi d’impresa: possono accedere imprenditori commerciali o agricoli iscritti al Registro delle imprese, anche in forma di gruppi, che si trovano in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario ma hanno concrete possibilità di risanamento . L’accesso avviene tramite una piattaforma telematica gestita da Unioncamere, su richiesta volontaria dell’imprenditore .

Giurisprudenza recente

Le lettere di compliance sono atti privi di lesività immediata, ma la giurisprudenza ha affrontato diversi profili connessi alle comunicazioni di irregolarità, alle procedure di sovraindebitamento e alla definizione dei debiti fiscali. Di seguito si riportano le sentenze più rilevanti aggiornate al 2026:

  • Cassazione civile, ordinanza n. 1397 del 2026 – La Corte ha affermato che l’avviso di presa in carico emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è un atto autonomamente impugnabile perché ha natura meramente informativa e non comporta un’immediata pretesa impositiva. Tuttavia, qualora l’atto costituisca la prima manifestazione esterna della pretesa tributaria in assenza di precedenti comunicazioni, il contribuente può eccepire la violazione del diritto di difesa .
  • Cassazione civile, ordinanza n. 10642 del 2025 – La Corte ha stabilito che il contribuente conserva il diritto al credito d’imposta per le tasse pagate all’estero anche se ha omesso di dichiarare i relativi redditi, perché l’art. 165 del TUIR e le convenzioni contro le doppie imposizioni impediscono la decadenza del credito . Ciò conferma che l’omissione dichiarativa non sempre comporta la perdita dei benefici fiscali collegati ai redditi esteri.
  • Cassazione civile, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 – In tema di sovraindebitamento, la Corte ha escluso che il garante o socio fideiussore di una società possa qualificarsi come consumatore quando detiene quote sociali rilevanti e riveste cariche societarie; in tal caso non può accedere al piano del consumatore . La decisione ribadisce che il piano del consumatore è riservato a persone fisiche che hanno assunto debiti per finalità estranee alla propria attività economica.
  • Cassazione civile, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 – La Corte ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetta l’ordine di prelazione tra creditori. Secondo la massima ufficiale, la proposta deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione come disciplinati dal Codice della crisi d’impresa; il mancato rispetto costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio . La decisione sottolinea che la libertà di contenuto della proposta di concordato minore non consente di equiparare il trattamento di creditori privilegiati e chirografari.
  • Altre pronunce – Ulteriori decisioni della Cassazione hanno delimitato l’accesso alle procedure di sovraindebitamento: l’ordinanza n. 742/2020 ha precisato che il piano del consumatore è inammissibile quando il debitore ha fornito documentazione incompleta; la sentenza n. 5868/2023 ha ribadito l’esclusione dal piano di chi ha agito con dolo o colpa grave. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sez. 5, sentenza n. 31033/2025) ha ritenuto che l’avviso di irregolarità ex art. 36‑bis non è impugnabile se non accompagnato da una pretesa tributaria definita, ma che è ammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento emesso successivamente.

Queste pronunce, pur non riguardando direttamente la lettera di compliance, costituiscono precedenti importanti per capire come la giurisprudenza interpreta gli atti pre‑accertativi, i diritti del contribuente e le procedure di ristrutturazione del debito. Esse confermano che la lettera di compliance non è impugnabile autonomamente, ma che eventuali atti successivi (avvisi di accertamento, cartelle, preavvisi di fermo o ipoteca) possono essere contestati entro i termini di legge.

Procedura passo‑passo dopo la notifica della lettera di compliance

Ricevere una lettera di compliance non deve spaventare. Si tratta di un invito a verificare la propria posizione fiscale e, se necessario, regolarizzarla. Ecco una procedura dettagliata per affrontare correttamente la situazione, basata sulle indicazioni contenute nella guida ufficiale dell’Agenzia e sulla prassi professionale.

1. Verificare l’autenticità e comprendere l’oggetto della comunicazione

La lettera deve riportare i dati anagrafici del contribuente, l’anno d’imposta di riferimento, il codice identificativo dell’atto, l’oggetto dell’anomalia e un codice atto da utilizzare per il versamento. È importante accertarsi che la comunicazione provenga realmente dall’Agenzia delle Entrate (PEC o posta ordinaria certificata) e che non si tratti di tentativi di phishing. La guida dell’Agenzia sottolinea che le comunicazioni sono inviate ai contribuenti che, secondo i dati in possesso dell’Amministrazione, non hanno indicato correttamente uno o più redditi (locazioni, lavoro dipendente o autonomo, partecipazioni societarie, redditi di capitale, ecc.) .

2. Consultare il cassetto fiscale e i dati dell’anomalia

Accedendo alla sezione “L’Agenzia scrive – Invito alla compliance” del proprio cassetto fiscale, il contribuente può visualizzare i prospetti informativi di dettaglio e, se disponibili, la dichiarazione originaria da integrare o la dichiarazione precompilata già rettificata dall’Agenzia . Nei link disponibili è possibile:

  1. Scaricare la dichiarazione da integrare, che contiene tutti i dati della dichiarazione originaria ed eventuali correzioni già apportate a seguito di controlli automatizzati e formali (art. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973) .
  2. Scaricare il software di compilazione per predisporre la dichiarazione integrativa e il modello F24 .
  3. Inviare la dichiarazione integrativa telematicamente, direttamente o tramite intermediario abilitato (art. 3 comma 3 D.P.R. 322/1998).

L’accesso al cassetto fiscale permette di confrontare i dati segnalati con quelli indicati nella dichiarazione originaria e di verificare se l’anomalia sia dovuta a un errore dell’Agenzia o a un’omissione del contribuente. È consigliabile salvare o stampare tutti i prospetti per costituire prova della propria cooperazione.

3. Raccogliere la documentazione e valutare la fondatezza dell’anomalia

Se la comunicazione riguarda compensi non dichiarati, è necessario reperire le certificazioni, le fatture, le buste paga, gli estratti conto bancari o altri documenti che attestano l’effettivo ammontare dei redditi percepiti. La guida dell’Agenzia suggerisce di allegare memorie e prove a supporto per dimostrare che il reddito è stato regolarmente dichiarato o che l’anomalia deriva da un errore di interpretazione . In caso di redditi esteri, occorrono le certificazioni dell’ente erogatore e, se del caso, le attestazioni delle imposte pagate all’estero (per il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 165 TUIR).

4. Decidere la strategia: regolarizzazione o contestazione

Il contribuente, con l’assistenza del proprio professionista, può seguire due strade:

a) Regolarizzazione volontaria con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. Se l’omissione è effettiva, è opportuno presentare una dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta interessato e versare imposta, interessi e sanzioni ridotte. Nella dichiarazione integrativa occorre barrare l’apposita casella “dichiarazione integrativa” e riportare tutti i dati originari, non solo quelli modificati . Il modello deve essere trasmesso per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato. L’importo da versare comprende: • Imposta dovuta: calcolata sul reddito non dichiarato. • Interessi legali: calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino al giorno del pagamento . Il tasso legale è fissato annualmente (ad esempio 5% per il 2023 e 2% per il 2025 ). • Sanzione ridotta: determinata in misura frazionata rispetto a quella ordinaria secondo l’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sanzione per omesso versamento è ridotta a 0,1% per giorno se pagata entro 15 giorni, 1,50% entro 30 giorni (1/10 del 15%), 1,67% entro 90 giorni (1/9 del 15%) e 3,75% entro un anno (1/8 del 15%) . Per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, la sanzione è ulteriormente ridotta: 0,08% per giorno fino a 15 giorni, 1,25% entro 30 giorni (1/10 del 12,5%) e così via .

b) Contestazione dell’anomalia. Se il contribuente ritiene che l’anomalia sia infondata (ad esempio perché il reddito è già stato dichiarato, tassato all’estero o esente), può inviare chiarimenti e documenti tramite il servizio CIVIS o contattare direttamente l’ufficio competente. È opportuno conservare le ricevute di invio e le risposte dell’Agenzia. Se l’Amministrazione accoglie le giustificazioni, la procedura di accertamento può essere sospesa. In caso contrario, potrà essere notificato un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, impugnabili nei termini di legge.

5. Effettuare il versamento con il modello F24

Per regolarizzare la violazione, l’Agenzia richiede di utilizzare il modello F24 inserendo il “codice atto” riportato in alto a sinistra nella lettera . Nel modello devono essere indicati i codici tributo relativi all’imposta, agli interessi e alla sanzione ridotta. Se la piattaforma della banca non prevede l’indicazione del codice atto, è comunque possibile procedere al versamento lasciando vuoto il campo. Il pagamento non è rateizzabile e deve essere eseguito in un’unica soluzione.

6. Conservare la documentazione

È fondamentale conservare copia della lettera, della dichiarazione integrativa, del modello F24, delle ricevute di invio e di ogni corrispondenza con l’Agenzia. Questi documenti serviranno a dimostrare la tempestività della regolarizzazione e a difendersi in caso di successivo contenzioso. In particolare, se l’Agenzia dovesse notificare un avviso di accertamento, il contribuente potrà dimostrare di essersi ravveduto spontaneamente e chiedere l’annullamento delle sanzioni piene.

Difese e strategie legali

La lettera di compliance non è un atto impugnabile, ma consente al contribuente di tutelarsi attraverso vari strumenti. In questa sezione approfondiamo le strategie difensive che uno studio legale può mettere in campo.

Ravvedimento operoso: vantaggi e limiti

Il ravvedimento operoso è la via principale per chi riconosce l’errore. Consente di chiudere la posizione pagando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. Come abbiamo visto, l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 richiede che la violazione non sia stata già contestata e che non siano iniziati controlli . Il ravvedimento è ammesso anche se la violazione è già stata segnalata con una comunicazione di anomalia o una lettera di compliance , a condizione che non sia stato notificato un atto formale (avviso di accertamento o di irrogazione della sanzione). I professionisti calcolano l’importo esatto da versare, applicano la sanzione ridotta corrispondente al ritardo e verificano se siano dovuti contributi previdenziali o imposte regionali.

Un vantaggio significativo del ravvedimento è che evita l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, che va dal 90% al 180% dell’imposta evasa, aumentata in caso di condotte fraudolente . Con il ravvedimento la sanzione può scendere fino al 1,25% o 1,67% dell’imposta. La procedura, tuttavia, non consente la rateizzazione dell’importo dovuto e richiede la disponibilità finanziaria immediata.

Diritto di replica e interlocuzione con l’Agenzia

Quando l’anomalia è infondata, è opportuno esercitare il diritto di replica. La normativa sullo Statuto del contribuente (art. 6 della legge 212/2000) prevede il diritto al contraddittorio e alla partecipazione attiva. Il contribuente può quindi inviare chiarimenti via PEC, tramite il servizio CIVIS, o recarsi all’ufficio per esporre la propria posizione, allegando documenti che dimostrino la regolare dichiarazione dei compensi. In presenza di redditi esteri, si può far valere l’esistenza del credito per imposte pagate all’estero, come riconosciuto dalla Cassazione .

Questa fase interlocutoria è importante anche per guadagnare tempo: l’Agenzia, in attesa di chiarimenti, potrebbe sospendere l’emissione dell’avviso di accertamento. Inoltre, la documentazione inviata costituirà prova dell’adempimento dell’obbligo di collaborazione e potrà essere utilizzata in contenzioso. È consigliabile farsi assistere da un legale per redigere memorie efficaci e complete.

Impugnazione degli atti successivi

Se, nonostante il ravvedimento o i chiarimenti, l’Agenzia emette un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, il contribuente può impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria). È importante rispettare i termini di 60 giorni dalla notifica e sollevare tutte le eccezioni: vizi di motivazione, violazione del contraddittorio, errata quantificazione dell’imposta, illegittimità delle sanzioni. La giurisprudenza ha chiarito che le comunicazioni bonarie e gli avvisi di presa in carico non sono impugnabili, ma l’avviso di accertamento è un atto definitivo e può essere contestato . Nel ricorso si può evidenziare che il contribuente si era già ravveduto, chiedendo l’annullamento delle sanzioni o la riduzione delle pretese.

Durante il giudizio, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione delle cartelle o dei provvedimenti esecutivi (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) invocando il periculum in mora e il fumus boni iuris. Una buona difesa può portare alla cancellazione delle sanzioni o alla rideterminazione dell’imposta.

Accertamento con adesione e mediazione tributaria

Qualora l’avviso di accertamento sia fondato ma l’ammontare sia elevato, si può valutare la procedura di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) o di mediazione tributaria (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 per atti fino a 50.000 euro). L’accertamento con adesione consente di definire l’imposta con una riduzione delle sanzioni del 50% e di rateizzare il pagamento. La mediazione tributaria, obbligatoria per le controversie di valore contenuto, prevede la presentazione di un’istanza all’ufficio competente con la proposta di definizione; se accolta, l’atto non arriva in giudizio.

Rateizzazione e transazioni con l’agente della riscossione

Se non è possibile pagare in un’unica soluzione le somme dovute a seguito di avviso di accertamento o cartella, il contribuente può chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La rateizzazione non è ammessa per le somme dovute con il ravvedimento operoso, ma è prevista per i carichi iscritti a ruolo. Le rate possono arrivare fino a 72 o 120 mensilità in caso di grave situazione economica. In presenza di procedure esecutive, è possibile chiedere la sospensione del pignoramento a fronte dell’accettazione del piano di rientro.

Strumenti alternativi di soluzione del debito

Oltre al ravvedimento e ai ricorsi tributari, esistono strumenti straordinari che consentono di gestire il debito complessivo del contribuente, inclusi i debiti fiscali derivanti da compensi non dichiarati.

Rottamazione delle cartelle e definizione agevolata

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle. Le cosiddette “rottamazioni” (legge 130/2018, D.L. 119/2018 e successive proroghe) hanno permesso di pagare i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione senza interessi di mora e sanzioni. La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto una nuova definizione agevolata (“rottamazione‑quater”) per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022, con pagamento in cinque anni e sconto su interessi e sanzioni. Alla data del 10 giugno 2026 non è attiva una rottamazione quinquies, pertanto non è possibile inserire i debiti regolarizzati con la lettera di compliance in una nuova procedura automatica. In futuro potrebbero essere introdotte ulteriori sanatorie; lo studio legale monitorerà eventuali novità per consigliare i clienti.

Piano del consumatore ed esdebitazione (Legge 3/2012)

Per i privati non fallibili in stato di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 offre tre procedure: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio. Il piano del consumatore consente al consumatore (persona fisica che ha contratto debiti per scopi non professionali) di proporre al giudice un piano di pagamento che prevede rate e stralci, con la possibile esdebitazione finale dei debiti residui. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come squilibrio tra obbligazioni e patrimonio disponibile e l’art. 7 consente al debitore di concludere un accordo con i creditori con l’assistenza di un OCC . L’art. 8 precisa che la proposta può prevedere il soddisfacimento dei crediti anche attraverso cessione di beni futuri . La recente giurisprudenza ha ribadito che al piano possono accedere solo le persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale o professionale, escludendo il socio fideiussore della società . La procedura culmina con un decreto di omologazione del Tribunale che, se il debitore rispetta il piano, consente di ottenere l’esdebitazione (cancellazione delle obbligazioni residue).

Accordo di ristrutturazione e concordato minore

Se il debitore svolge un’attività d’impresa (anche in forma individuale) o professionale e non è assoggettabile al fallimento, può ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato minore previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’accordo di ristrutturazione, analogo a quello della Legge 3/2012, richiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del Tribunale; prevede il soddisfacimento dei creditori in misura anche parziale e la possibilità di sospendere le azioni esecutive. Il concordato minore consente al debitore in crisi di proporre un piano con trattamento differenziato dei creditori, ma deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione. La Cassazione ha chiarito che una proposta che equipara creditori privilegiati e chirografari è inammissibile . Pertanto, chi intende inserire i debiti tributari nel concordato minore deve prevedere il pagamento integrale dei crediti privilegiati (tra cui Iva, ritenute e contributi) oppure assicurare un soddisfacimento minimo pari alla liquidazione giudiziale.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il Decreto Legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso volontario rivolto agli imprenditori (commerciali o agricoli) che si trovano in condizioni di squilibrio ma che possono essere risanati. La procedura è avviata tramite una piattaforma telematica nazionale e prevede la nomina di un esperto indipendente che affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori. I requisiti di accesso (imprenditori iscritti al Registro imprese, condizioni di squilibrio e ragionevole prospettiva di risanamento) sono indicati nel Codice della crisi . L’esperto supporta nella predisposizione del piano di risanamento, nella sospensione temporanea delle azioni esecutive e nella negoziazione con l’Erario. Per i debiti fiscali, è possibile proporre all’Agenzia un accordo transattivo che preveda sconti e dilazioni purché sia garantita la durabilità del piano e il rispetto dei diritti dell’Unione europea su Iva e ritenute.

Esdebitazione e liquidazione del patrimonio

La procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 consente al debitore sovraindebitato di liberarsi definitivamente dai debiti attraverso la vendita dei beni con il coordinamento di un gestore della crisi e l’approvazione del Tribunale. Al termine della liquidazione, se il debitore ha cooperato correttamente e non ha commesso frodi, ottiene l’esdebitazione: i creditori non possono più agire per il recupero delle somme rimaste insoddisfatte. Questo istituto, definito “seconda opportunità”, è riservato a situazioni di insolvenza irreversibile e viene concesso una sola volta. È particolarmente utile per le persone fisiche che non possono accedere al fallimento ma hanno carichi tributari e bancari insostenibili.

Errori comuni e consigli pratici

Nonostante la lettera di compliance sia concepita per favorire la collaborazione tra fisco e contribuente, molti commettono errori che amplificano le conseguenze. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare la comunicazione. L’invio della lettera non avvia immediatamente la riscossione, ma l’inazione può portare a un avviso di accertamento con sanzioni piene. È sempre preferibile esaminare la comunicazione, anche con l’assistenza di un professionista.
  2. Pagare senza verificare. Alcuni contribuenti versano le somme indicate nella lettera senza controllare i dati. Spesso le anomalie derivano da errori dell’Amministrazione o da redditi già tassati all’estero. Verificare la fondatezza della violazione è fondamentale.
  3. Non conservare la documentazione. La mancanza di ricevute, certificazioni e copia delle comunicazioni può impedire la prova della regolarizzazione. È consigliabile creare un dossier con tutti i documenti.
  4. Omettere i redditi di fonte estera. Le attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW della dichiarazione. La mancata compilazione non solo fa scattare la lettera di compliance, ma comporta sanzioni elevate. È bene informarsi sulle regole del monitoraggio fiscale.
  5. Confondere ravvedimento e definizione agevolata. La regolarizzazione con ravvedimento è possibile prima dell’avviso di accertamento e comporta il pagamento integrale dell’imposta. Le rottamazioni e definizioni agevolate, invece, si applicano ai carichi affidati alla riscossione e prevedono la riduzione o lo stralcio delle sanzioni. Confondere i due istituti può portare a perdere opportunità.
  6. Improvvisare la difesa senza un professionista. Le normative tributarie sono complesse. Un avvocato e un commercialista esperti possono individuare gli errori dell’Agenzia, proporre soluzioni come l’accertamento con adesione, accedere alle procedure di composizione della crisi o contestare le pretese illegittime.

Tabelle riepilogative

Per aiutare il lettore a orientarsi tra norme, termini e strumenti, presentiamo alcune tabelle sintetiche. Le tabelle riportano solo parole chiave, numeri e riferimenti brevi; le spiegazioni si trovano nel testo.

Tabella 1 – Principali norme e provvedimenti sulla compliance

Normativa/ProvvedimentoContenuto essenzialeCitazione
Legge 190/2014, art. 1 commi 634‑636Introduce le comunicazioni per l’adempimento spontaneo e delega l’Agenzia a definire modalità e dati
Provv. 40601/2022Lettere per redditi e attività estere: indica dati provenienti da scambio informazioni CRS/DAC e invita alla regolarizzazione
Provv. 439255/2022Comunicazioni per redditi di lavoro dipendente/pensione estera non dichiarati
Provv. 325550/2023Segnalazioni a contribuenti forfetari che hanno omesso il quadro RS
Provv. 369141/2025Discrepanze nella dichiarazione Iva; ravvedimento ammesso salvo avviso di accertamento
Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973Liquidazione automatizzata delle imposte; invio di avvisi bonari
Art. 36‑ter D.P.R. 600/1973Controllo formale e richiesta di documentiidem
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operoso: regolarizzazione con sanzioni ridotte
Legge 3/2012 (artt. 6‑8)Definisce sovraindebitamento, consumatore, accordo di ristrutturazione e piano del consumatore
DL 118/2021Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa con nomina dell’esperto

Tabella 2 – Ravvedimento operoso: termini e sanzioni (violazioni fino al 31/08/2024)

Termine di pagamentoPercentuale della sanzione ordinariaAliquota di sanzione sul tributo
Entro 15 giorni (ravvedimento sprint)1/10 del 15% (0,1% al giorno)0,1%/giorno
Entro 30 giorni (ravvedimento breve)1/10 del 15%1,50%
Entro 90 giorni (ravvedimento intermedio)1/9 del 15%1,67%
Entro 1 anno (ravvedimento ordinario)1/8 del 15%3,75%
Entro 2 anni (ravvedimento ultrannuale)1/7 del 30%4,29%
Oltre 2 anni ma prima dell’avviso di accertamento1/6 del 30%5,00%

Tabella 3 – Requisiti soggettivi per la composizione negoziata

CategoriaRequisitoFonte
Imprenditori commerciali e agricoliDevono essere iscritti nel Registro delle imprese
Gruppi di impresePossono accedere alla composizione negoziata
Imprese sotto sogliaAmmesse se rientrano nei parametri dell’art. 25‑quater CCII
Condizione oggettivaSquilibrio patrimoniale o economico‑finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza e ragionevole possibilità di risanamento
EsclusioniNon possono accedere gli imprenditori che hanno richiesto altre procedure concorsuali (concordato, liquidazione, ecc.) nei quattro mesi precedenti

Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Che cos’è la lettera di compliance e quali redditi può riguardare?
La lettera di compliance è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi della legge di stabilità 2015 per invitare il contribuente a regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Può riguardare redditi di lavoro dipendente o autonomo, pensioni, redditi da partecipazione in società, redditi immobiliari (locazioni), redditi di capitale, plusvalenze o altri compensi non dichiarati. In particolare, i provvedimenti del 2022 e 2025 hanno esteso le comunicazioni ai redditi esteri e alle dichiarazioni Iva .

2. La lettera di compliance è un avviso di accertamento?
No. La lettera non è un atto impositivo ma un invito a verificare la propria dichiarazione. Non determina l’iscrizione a ruolo né l’avvio della riscossione. Tuttavia, se ignorata, può essere seguita da un avviso di accertamento o da una cartella di pagamento.

3. Devo rispondere entro un termine perentorio?
La normativa non prevede un termine perentorio per rispondere alla lettera di compliance, ma è consigliabile agire entro 30 giorni per evitare che l’Agenzia prosegua con l’accertamento. Il ravvedimento operoso offre le riduzioni più significative se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni .

4. Come posso verificare i dati segnalati dall’Agenzia?
Accedi al tuo cassetto fiscale e consulta la sezione “L’Agenzia scrive – Invito alla compliance”. Qui troverai il prospetto informativo con i dati dell’anomalia, la dichiarazione originaria e, se disponibile, la dichiarazione precompilata da integrare . Confronta queste informazioni con i tuoi documenti contabili.

5. Se l’anomalia è un errore dell’Agenzia, cosa devo fare?
Raccogli la documentazione che dimostra l’inesistenza dell’omissione (certificazioni dei redditi, quietanze di pagamento, ecc.) e invia un chiarimento tramite il servizio CIVIS o via PEC. Conserva le ricevute. L’Agenzia può accogliere le tue argomentazioni e sospendere l’emissione dell’avviso di accertamento.

6. Posso rateizzare il pagamento con il ravvedimento operoso?
No. Il ravvedimento operoso richiede il versamento in un’unica soluzione. La rateizzazione è possibile solo dopo l’iscrizione a ruolo (cartelle di pagamento) attraverso un piano con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

7. Qual è la sanzione ridotta se mi ravvedo entro 30 giorni?
Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sanzione è pari a 1/10 del 15% dell’imposta dovuta (1,50%). Per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, la sanzione entro 30 giorni è 1/10 del 12,5%, cioè 1,25% .

8. Ho percepito una pensione estera non dichiarata: devo pagare anche la tassa estera?
No. Se la pensione è già stata tassata nello Stato di erogazione, è possibile detrarre il credito d’imposta per le tasse pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 del TUIR. La Cassazione ha riconosciuto che il credito non si perde per la sola omissione dichiarativa . Il tuo professionista calcolerà l’imposta netta dovuta in Italia.

9. Cosa succede se non rispondo alla lettera?
L’Agenzia potrà emettere un avviso di accertamento nei termini ordinari (5 anni salvo raddoppio) e applicare sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta, con eventuali aggravanti per omessa dichiarazione o frode. Potranno essere avviate azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.

10. Se l’Agenzia emette un avviso di accertamento, posso ancora definire il debito?
Sì. Dopo l’avviso di accertamento è possibile richiedere l’accertamento con adesione o la mediazione tributaria, che comportano la riduzione delle sanzioni al 50% e la rateizzazione del pagamento. Se non si raggiunge un accordo, è necessario impugnare l’atto in giudizio entro 60 giorni.

11. I redditi percepiti tramite piattaforme estere (ad esempio e‑commerce o gig economy) rientrano nella compliance?
Sì. Le piattaforme trasmettono all’Agenzia i dati dei pagamenti. I compensi devono essere dichiarati come redditi di lavoro autonomo o di impresa. La lettera di compliance segnalerà eventuali discrepanze e inviterà a integrare la dichiarazione.

12. Che differenza c’è tra lettera di compliance e avviso bonario?
La lettera di compliance è un invito generico a verificare l’anomalia prima dell’emissione di un atto formale. L’avviso bonario ex art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 è la comunicazione dell’esito del controllo automatizzato con indicazione dell’imposta dovuta e delle sanzioni ridotte. L’avviso bonario dà 30 giorni per pagare; in mancanza, il debito viene iscritto a ruolo. .

13. Posso inserire le somme regolarizzate con il ravvedimento in una rottamazione futura?
In linea generale no, perché il ravvedimento estingue la violazione prima che l’imposta sia affidata alla riscossione. Le rottamazioni successive si applicano solo ai carichi iscritti a ruolo. Tuttavia, se al momento dell’eventuale sanatoria il ravvedimento non è ancora stato perfezionato, si può valutare con il professionista se rinviare il pagamento e attendere la definizione agevolata (rischiando però maggiori sanzioni).

14. Perché è importante la figura del gestore della crisi o dell’esperto negoziatore?
Le procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata prevedono la nomina di un gestore o di un esperto indipendente. Questo professionista ha il compito di verificare la situazione patrimoniale, predisporre il piano, gestire i rapporti con i creditori e assicurare il rispetto delle regole di prelazione . Senza la sua assistenza il piano non può essere omologato.

15. Cosa succede se propongo un concordato minore equiparando tutti i creditori?
La Cassazione ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato minore che non rispetta la graduazione delle cause di prelazione e che tratta in modo identico creditori privilegiati e chirografari . Il piano deve garantire il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio oppure un soddisfacimento equivalente a quello della liquidazione.

16. È possibile ottenere l’esdebitazione dei debiti fiscali?
Sì, nelle procedure di sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. Dopo l’adempimento del piano o la liquidazione, il Tribunale può dichiarare il debitore esdebitato, estinguendo i debiti residui non pagati. La legge esclude l’esdebitazione per alcune imposte (Iva e ritenute) se non sono state integralmente soddisfatte.

17. Sono un libero professionista in regime forfettario e ho omesso il quadro RS: cosa devo fare?
Il provvedimento 325550/2023 prevede l’invio di una lettera di compliance ai forfetari che hanno omesso il quadro RS. La regolarizzazione avviene tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, pagando imposte e sanzioni ridotte . Se non si provvede, l’Agenzia può irrogare sanzioni per omessa dichiarazione.

18. Esistono agevolazioni per i contribuenti con redditi bassi?
Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto definizioni agevolate specifiche (saldo e stralcio per redditi bassi, definizione degli errori formali, ecc.). Ad esempio, la L. 197/2022 ha previsto lo stralcio delle mini‑cartelle sotto i 1.000 euro. La possibilità di accedere dipende dai requisiti reddituali e patrimoniali. È necessario monitorare la normativa vigente al momento della definizione.

19. Come si calcola il tasso legale per gli interessi?
Il tasso legale è stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’Economia. Negli ultimi anni è variato sensibilmente: 0,05% per il 2020, 0,01% per il 2021, 1,25% per il 2022, 5% per il 2023, 2,50% per il 2024 e 2,00% dal 2025 . Gli interessi legali per il ravvedimento si calcolano giorno per giorno sul tributo dovuto.

20. Dopo quanto tempo cade in prescrizione un debito fiscale derivante da compensi non dichiarati?
L’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione o violazioni penali). La cartella di pagamento derivante dall’accertamento si prescrive in dieci anni. Il ravvedimento operoso interrompe i termini di accertamento perché sana la violazione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti economici della regolarizzazione con il ravvedimento operoso, presentiamo alcuni esempi basati su casi ipotetici. I calcoli assumono tassi e aliquote in vigore alla data dell’adempimento e illustrano l’ammontare di imposta, interessi e sanzione ridotta.

Esempio 1 – Professionista con compenso non dichiarato di 5.000 €

  • Reddito non dichiarato: 5.000 € (prestazioni professionali).
  • Aliquota Irpef media: 23%.
  • Imposta dovuta: 5.000 € × 23% = 1.150 €.
  • Interessi legali: ipotizzando un tasso annuo del 2,5% (valore medio 2025) e un ritardo di 60 giorni, gli interessi sono pari a 1.150 € × 2,5% × 60/365 ≈ 4,73 €.
  • Sanzione ridotta: regolarizzazione entro 90 giorni (ravvedimento intermedio): sanzione pari a 1/9 del 15%, cioè 1,67% dell’imposta = 19,17 €.
  • Totale da versare: 1.150 € + 4,73 € + 19,17 € ≈ 1.174 €.

L’esempio dimostra che, grazie al ravvedimento, la sanzione è irrisoria rispetto alla sanzione ordinaria (90‑180% dell’imposta). Se il professionista avesse atteso l’avviso di accertamento, avrebbe dovuto pagare sanzioni fino a 2.070 €.

Esempio 2 – Impresa con compenso non dichiarato di 10.000 €

  • Reddito non dichiarato: 10.000 € (corrispettivi non fatturati).
  • Aliquota Ires media: 30%.
  • Imposta dovuta: 10.000 € × 30% = 3.000 €.
  • Interessi legali: tasso del 5% (anno 2023) e ritardo di 120 giorni: interessi = 3.000 € × 5% × 120/365 ≈ 49,32 €.
  • Sanzione ridotta: ravvedimento ordinario (entro 1 anno): sanzione pari a 1/8 del 15%, cioè 3,75% dell’imposta = 112,50 €.
  • Totale da versare: 3.000 € + 49,32 € + 112,50 € ≈ 3.161,82 €.

In questo scenario, la sanzione ridotta resta modesta. Se l’impresa avesse atteso oltre l’anno, la sanzione sarebbe salita a 4,29% o 5% del tributo.

Esempio 3 – Privato con compenso non dichiarato di 20.000 €

  • Reddito non dichiarato: 20.000 € (redditi professionali occasionali).
  • Aliquota Irpef alta: 35%.
  • Imposta dovuta: 20.000 € × 35% = 7.000 €.
  • Interessi legali: tasso del 5% e ritardo di 180 giorni: interessi = 7.000 € × 5% × 180/365 ≈ 172,60 €.
  • Sanzione ridotta: ravvedimento ultrannuale (entro 2 anni): sanzione 1/7 del 30%, cioè 14,29% dell’imposta = 1.000 €.
  • Totale da versare: 7.000 € + 172,60 € + 1.000 € ≈ 8.172,60 €.

In questo caso, l’omesso reddito è rilevante e la sanzione ridotta incide di più, ma resta molto inferiore alla sanzione ordinaria del 90‑180%. Se il contribuente non si ravvedesse, rischierebbe anche l’apertura di un procedimento penale per dichiarazione infedele.

Questi esempi evidenziano l’utilità di intervenire tempestivamente: la rapidità nel regolarizzare riduce la sanzione e blocca sul nascere il contenzioso. Un professionista può aiutarti a scegliere il momento opportuno e a calcolare con precisione le somme da versare.

Conclusione e call to action

Le lettere di compliance rappresentano un nuovo paradigma nei rapporti tra fisco e contribuente: da un lato incoraggiano la collaborazione e la trasparenza, dall’altro costituiscono il primo passo verso un accertamento in caso di inerzia.

Abbiamo visto che le comunicazioni si basano su una solida cornice normativa (legge 190/2014, provvedimenti dell’Agenzia, art. 36‑bis e 36‑ter, art. 13 D.Lgs. 472/1997) e che offrono al contribuente l’opportunità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione con costi limitati . La giurisprudenza recente, pur non avendo ancora affrontato direttamente le lettere di compliance, ha chiarito i principi di impugnabilità degli atti pre‑accertativi e i requisiti per accedere alle procedure di ristrutturazione del debito .

Per difendersi efficacemente è essenziale agire con tempestività. Non ignorare la lettera, verifica i dati, raccogli la documentazione e scegli la strategia più adatta: ravvedimento operoso, replica motivata, accertamento con adesione o ricorso. Ricorda che le sanzioni ridotte sono proporzionali alla rapidità della regolarizzazione e che, una volta emesso l’avviso di accertamento, i margini di manovra si restringono. In presenza di debiti consistenti, valuta l’accesso a strumenti straordinari come il piano del consumatore, il concordato minore o la composizione negoziata. Ogni situazione è diversa e richiede un’analisi accurata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per assisterti in tutte le fasi: dalla lettura della lettera di compliance alla redazione della dichiarazione integrativa, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di piani di ristrutturazione e alla tutela in giudizio. Grazie alla sua esperienza di cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo è in grado di individuare la soluzione più efficace per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, proteggendo il tuo patrimonio e la tua serenità.

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