Lettera Di Compliance Per Note Credito Non Registrate: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

La lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate è uno strumento di “moral suasion”: non è un atto impositivo, ma un invito al contribuente a chiarire o regolarizzare spontaneamente un’anomalia riscontrata nei suoi adempimenti fiscali. Negli ultimi anni l’amministrazione finanziaria ha intensificato l’invio di queste comunicazioni per ridurre il contenzioso e favorire l’adempimento collaborativo. Tra le segnalazioni più frequenti vi sono le note di credito non registrate. La nota di credito (o “nota di variazione”) è il documento con cui il cedente/prestatore rettifica verso il basso una fattura già emessa; secondo l’articolo 26 del D.P.R. 633/1972, la nota deve essere emessa e registrata entro l’anno in cui si verifica la variazione e permette al soggetto di portare in detrazione l’IVA corrispondente. Se la nota non viene registrata tempestivamente, la contabilità IVA rimane disallineata e possono nascere contestazioni per omessa registrazione con relative sanzioni amministrative.

Ricevere una lettera di compliance relativa a note di credito non registrate è un campanello d’allarme: il Fisco ha individuato una possibile irregolarità e invita a regolarizzarla. Ignorare l’avviso può portare all’emissione di un avviso di accertamento IVA o di una cartella esattoriale, con importi maggiorati da sanzioni (fino al 70 % dell’imposta dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024 ) e interessi. L’urgenza è accentuata dal fatto che il sistema informatico dell’Agenzia incrocia in tempo reale le fatture elettroniche, i modelli IVA e gli eventuali ravvedimenti operosi: procrastinare la risposta significa perdere la possibilità di beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso.

In questo contesto è fondamentale avere il supporto di professionisti capaci di analizzare l’anomalia, valutare le opzioni (regolarizzazione spontanea, ricorso o altre procedure) e difendere il contribuente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, coordina uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera in tutta Italia. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La combinazione di competenze civilistiche, tributarie e bancarie consente di offrire al debitore assistenza completa: dall’analisi del documento ricevuto alla predisposizione di ricorsi presso i Tribunali tributari, dalle trattative per accertamento con adesione ai piani di rientro, fino alle procedure di sovraindebitamento e alla ristrutturazione dei debiti aziendali.

Lo studio dell’Avv. Monardo interviene con un approccio operativo: verifica immediata dei presupposti dell’atto, valutazione della prescrizione, calcolo degli importi dovuti, proposizione di richieste di sospensione e istanze di rateazione, redazione di difese formali e sostanziali e, quando occorre, avvio di azioni giudiziali. Il lettore può contattare immediatamente lo studio per ottenere una consulenza personalizzata e scegliere la strategia più efficace per bloccare l’accertamento o definire il debito.

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1. Quadro normativo e giurisprudenziale

La materia delle note di credito e della loro registrazione si colloca all’incrocio tra la disciplina dell’IVA, il sistema sanzionatorio tributario e le norme procedurali sul controllo fiscale. Di seguito vengono analizzate le fonti primarie e la giurisprudenza più recente.

1.1 Normativa IVA: emissione e registrazione delle note di credito

Articolo 26 D.P.R. 633/1972 (Testo unico IVA). La disposizione disciplina le variazioni dell’imponibile o dell’imposta e stabilisce che:

  • Comma 2: se, successivamente alla registrazione di una fattura, l’operazione viene meno in tutto o in parte (nullità, annullamento, risoluzione, sconti contrattuali, revoca, etc.), il cedente/prestatore ha diritto di emettere una nota di variazione in diminuzione e di detrarre l’imposta corrispondente, registrando la variazione secondo l’articolo 25. In pratica la nota di credito permette di correggere l’IVA dovuta sulla fattura originaria.
  • Termine annuale: la facoltà di emettere la nota di variazione per accordi sopravvenuti non può essere esercitata oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione. Dopo un anno, le rettifiche derivanti da accordi sopravvenuti non possono più generare detrazione.
  • Obblighi del cessionario/committente: quando il cedente si avvale della variazione, il cessionario deve registrare la nota nei registri IVA degli acquisti, nei limiti della detrazione operata.
  • Errori di registrazione: l’articolo 26, comma 7, prevede che gli errori materiali o di calcolo nelle registrazioni e nelle liquidazioni periodiche devono essere corretti mediante annotazione delle variazioni nei registri IVA.

Oltre all’art. 26, sono rilevanti anche:

  • Articolo 23 e 25 D.P.R. 633/1972 – disciplinano la registrazione delle fatture e delle note di credito. Le fatture devono essere annotate nel registro delle vendite entro il 15 del mese successivo; le note di credito vanno registrate nel periodo in cui vengono emesse.
  • Articolo 19 D.P.R. 633/1972 – fissa le condizioni per la detrazione dell’IVA. La nota di credito consente di ridurre l’imposta detratta quando si verifica una variazione dell’imponibile.
  • Articolo 43 D.P.R. 600/1973 – prevede che l’Agenzia può procedere ad accertamento entro il termine di decadenza (generalmente tre anni dalla dichiarazione, cinque in caso di frode). L’omessa registrazione può essere contestata solo entro tali termini.
  • Articolo 54-bis D.P.R. 633/1972 – disciplina la comunicazione di irregolarità, ossia l’avviso bonario che segue il controllo automatizzato. La lettera di compliance rappresenta un’evoluzione informale: invita alla regolarizzazione prima dell’avviso bonario vero e proprio.

1.2 Normativa sanzionatoria e ravvedimento

Il sistema sanzionatorio per le violazioni formali e sostanziali in materia IVA è contenuto principalmente nel D.Lgs. 471/1997 (sanzioni amministrative) e nel D.Lgs. 472/1997 (aspetti procedurali e ravvedimento).

Articolo 6 D.Lgs. 471/1997 (Violazioni relative alla documentazione e registrazione IVA). Il comma 1 stabilisce che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni imponibili è punito con la sanzione amministrativa dal 90 % al 180 % dell’imposta; se la violazione non incide sulla determinazione dell’imposta, la sanzione va da 250 a 2.000 euro. L’inter­pello n. 115/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la sanzione si applica anche quando la fattura non registrata non comporta detrazione IVA, con un minimo di 300 euro per le violazioni che determinano imposta. Tale orientamento è coerente con la circolare 1/E/2018 e amplia il campo di applicazione delle sanzioni.

Riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024). La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) ha portato alla promulgazione del D.Lgs. 87/2024 che, in vigore dal 1° settembre 2024, ha ridimensionato alcune sanzioni. Per le violazioni di omessa o infedele fatturazione, la sanzione ordinaria è stata ridotta al 70 % dell’imposta con un minimo di 300 euro . La Cassazione, con la sentenza 1274/2025, ha confermato che la riforma non ha effetto retroattivo : le nuove sanzioni si applicano solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Articolo 13 D.Lgs. 472/1997 (Ravvedimento operoso). L’istituto del ravvedimento consente al contribuente di sanare spontaneamente l’irregolarità pagando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. Le percentuali di riduzione dipendono dal tempo trascorso:

  • entro 90 giorni: sanzione 1/9 (circa 10 %) del minimo;
  • entro 1 anno: 1/8 (circa 12,5 %);
  • entro 2 anni: 1/7 (circa 14 %);
  • entro 3 anni: 1/6 (16,6 %);
  • oltre i 3 anni e fino alla consegna del PVC: 1/5 (20 %).

Il ravvedimento operoso non è generalmente ammesso dopo la notifica dell’avviso di accertamento, perché manca la spontaneità. Tuttavia, se l’avviso è solo un invito a fornire chiarimenti e non costituisce ancora atto definitivo, è possibile regolarizzare la posizione entro i termini previsti.

1.3 Procedure di controllo e lettere di compliance

L’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatici incrociando fatture elettroniche, dichiarazioni IVA, registri e versamenti. Quando rileva un’anomalia, può inviare:

  • Comunicazione di anomalia: è una mail PEC o un messaggio sull’app IO che segnala un disallineamento (ad es. fattura emessa ma nota di credito non registrata). La lettera invita a verificare i dati e a regolarizzare tramite ravvedimento. Non è un atto impositivo.
  • Comunicazione di irregolarità (art. 54-bis D.P.R. 633/1972): è l’avviso bonario che scaturisce dal controllo automatizzato della dichiarazione. Contiene il calcolo delle imposte dovute e delle sanzioni ridotte e concede 30 giorni per il pagamento.
  • Avviso di accertamento: atto impositivo con valore di titolo esecutivo. Dopo la lettera di compliance il fisco può emettere un avviso di accertamento IVA se la violazione non viene sanata. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per impugnare l’avviso davanti al Tribunale tributario.
  • Cartella di pagamento: atto di riscossione emesso dall’Agente della Riscossione. Può contenere sanzioni e interessi. Opponibile entro 60 giorni.

1.4 Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale ha offerto spunti rilevanti per la difesa del contribuente.

Cassazione, ordinanza 25 novembre 2020 n. 26789. La Suprema Corte ha affermato che, per applicare le sanzioni tributarie, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria del contribuente, senza necessità di provare il dolo. L’omessa registrazione di una nota di credito è quindi sanzionabile anche se l’omissione non deriva da intento fraudolento.

Cassazione, ordinanza 8 giugno 2018 n. 14933. In questa decisione la Corte ha riconosciuto che l’omessa registrazione può essere qualificata come violazione meramente formale se non ostacola i controlli e non comporta un danno erariale. Nel caso concreto, benché la registrazione non fosse avvenuta, l’ufficio era riuscito a ricostruire correttamente il reddito; la Corte ha quindi ritenuto che le violazioni fossero “meramente formali”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 46/2023. La Consulta ha richiamato il principio di proporzionalità e uguaglianza (artt. 3 e 53 Cost.) osservando che trattare in modo diverso contribuenti che hanno commesso violazioni simili può risultare irragionevole. La pronuncia, sebbene riguardi l’esclusione del ravvedimento per omessa dichiarazione, afferma che le sanzioni devono essere commisurate al reale disvalore della condotta e non semplicemente all’omissione formale.

Interpello Agenzia Entrate 115/2025. Con questa risposta l’amministrazione ha chiarito che l’omessa registrazione di fatture di acquisto (e, per analogia, di note di credito) è sanzionabile ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 471/1997 anche quando l’IVA non viene detratta; la sanzione base è pari al 70 % dell’imposta con minimo 300 euro, o un importo tra 250 e 2.000 euro se la violazione non incide sulla liquidazione. Il documento richiama l’art. 25 D.P.R. 633/1972, che collega l’obbligo di registrazione al termine della dichiarazione annuale.

1.5 Definizioni agevolate e transazione fiscale

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (note anche come “rottamazioni”). La Legge 197/2022 ha avviato la rottamazione-quater per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2015, mentre la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha varato la rottamazione-quinquies per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2023. Questa nuova edizione consente di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e i contributi, senza sanzioni né interessi . Il piano prevede il pagamento in 54 rate bimestrali (9 anni) con la prima rata al 31 luglio 2026 . Tuttavia la scadenza per presentare la domanda era fissata al 30 aprile 2026 : alla data odierna (9 giugno 2026) la procedura non è più accessibile per chi non ha aderito in tempo. Pertanto la rottamazione-quinquies non può essere indicata come soluzione generale, benché resti valida per i contribuenti che hanno già presentato domanda.

Altre misure da considerare sono la transazione fiscale (prevista dal D.Lgs. 5/2023) per chi ha contenziosi pendenti e desidera concordare con l’ufficio il pagamento rateale con riduzioni, e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa D.Lgs. 14/2019), che consentono a persone fisiche e a piccole imprese sovraindebitate di proporre accordi e di ottenere l’esdebitazione finale.

2. Cosa accade dopo la lettera di compliance: procedura passo‑passo

Ricevere una lettera di compliance relativa a una nota di credito non registrata non significa ancora essere destinatari di un accertamento formale, ma è il preludio a un eventuale procedimento. Il contribuente deve agire tempestivamente per evitare sanzioni piene. Di seguito è descritta la procedura tipica e i termini principali.

2.1 Ricezione della lettera e verifica dell’anomalia

  1. Analisi del documento: la comunicazione può arrivare via PEC, tramite l’app IO o per posta ordinaria. Contiene l’identificazione dell’operazione (fattura, nota di credito) e l’importo non registrato. Bisogna verificare se l’anomalia è reale (ad esempio, la nota è stata emessa ma non registrata) o se si tratta di un errore dell’Agenzia.
  2. Raccolta documenti: reperire la fattura originaria, la nota di credito emessa (completa di data e importo), i registri IVA delle vendite e degli acquisti, eventuali protocolli di conservazione elettronica e le dichiarazioni IVA presentate. Senza questi elementi non è possibile ricostruire la vicenda.
  3. Verifica contabile: controllare se la nota di credito è stata registrata, magari su un registro errato o in un periodo diverso. A volte l’anomalia deriva da un mero errore nella comunicazione telematica o da un disallineamento tra i registri e il sistema dell’Agenzia.
  4. Termini di emissione/registrazione: ricordare che, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972, la nota di credito deve essere emessa entro 12 mesi e registrata entro l’anno. Se l’omissione riguarda un esercizio chiuso da oltre tre anni, si può eccepire la decadenza dell’azione accertativa (art. 43 D.P.R. 600/1973).

2.2 Decisione sulla regolarizzazione: ravvedimento o contestazione

  • Ravvedimento operoso: se l’irregolarità sussiste e non è ancora stato notificato un avviso di accertamento, conviene procedere al ravvedimento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Si versa l’IVA dovuta (pari all’importo dell’imposta indicata nella nota di credito), gli interessi legali e una sanzione ridotta (1/10 del minimo se entro 90 giorni, 1/8 se entro 1 anno, e così via). Il pagamento va effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo dell’IVA (es. 6202 o 6100), il codice per la sanzione (es. 4620) e quello per gli interessi (2003). È consigliabile inviare all’ufficio competente una relazione illustrativa con copia della nota di credito, i calcoli e la prova dell’avvenuto versamento.
  • Registrazione tardiva e dichiarazione integrativa: oltre al ravvedimento, occorre registrare correttamente la nota di credito. Se la dichiarazione IVA dell’anno in cui si sarebbe dovuta registrare la nota è già stata presentata, si può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di prescrizione, rettificando l’imposta e allegando i documenti.
  • Contestazione della lettera: se la nota di credito è stata effettivamente registrata o se l’importo contestato non corrisponde alla realtà, è opportuno rispondere formalmente alla lettera di compliance indicando gli elementi che escludono l’anomalia. In caso di errori del Fisco (ad esempio, doppia registrazione, fattura annullata), si può chiedere l’annullamento dell’avviso bonario.

2.3 Ricezione dell’avviso di accertamento o della cartella

Se entro un certo tempo non si regolarizza la posizione, l’Agenzia può emanare un avviso di accertamento o, in alcuni casi, trasmettere direttamente la cartella di pagamento. È importante conoscere i termini per reagire:

AttoDescrizioneTermini per reagireConseguenze della inerzia
Avviso di accertamento IVADocumento che corregge la dichiarazione IVA contestando la mancata registrazione della nota di credito. Contiene l’imposta dovuta, la sanzione (30 % o 70 % a seconda della disciplina) e gli interessi.60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Commissione Tributaria (oggi Tribunale tributario).Decorso il termine l’avviso diventa definitivo e può essere iscritto a ruolo; il debito non pagato genera iscrizione ipotecaria o pignoramento.
Cartella esattorialeTitolo esecutivo emesso dall’Agente della Riscossione per il recupero dell’imposta e delle sanzioni. Può essere notificata dopo l’avviso o direttamente se i controlli sono automatizzati.60 giorni dalla notifica per presentare opposizione davanti al Tribunale tributario o chiedere rateazione.Decorso il termine il debito è esigibile con azioni esecutive: fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento presso terzi, ecc.
Invito al contraddittorio/accertamento con adesioneIl Fisco può invitare il contribuente al contraddittorio prima di emettere l’avviso. In questa fase è possibile proporre un accordo (accertamento con adesione) per definire la lite pagando un importo ridotto.Entro 60 giorni dalla ricezione dell’invito per aderire o proporre osservazioni.Se non si aderisce, l’Agenzia emette l’avviso definitivo.

2.4 Termini per il ravvedimento e per la prescrizione

I termini temporali sono fondamentali. Di seguito uno schema riepilogativo:

Azione/AttoTermineEffetti
Ravvedimento “sprint”Fino a 90 giorni dall’omissioneSanzione ridotta al 10 % del minimo
Ravvedimento entro 1 anno90 giorni – 1 annoSanzione 1/8 (≈12,5 %)
Ravvedimento entro 2 anni1 – 2 anniSanzione 1/7 (≈14 %)
Ravvedimento entro 3 anni2 – 3 anniSanzione 1/6 (≈16,6 %)
Ravvedimento oltre 3 anniOltre 3 anni e prima del PVCSanzione 1/5 (20 %)
Presentazione ricorso60 giorni dalla notifica dell’avviso/cartellaMantenimento del diritto di difesa; possibilità di sospensione
Termine di prescrizione dell’azione accertativa3 anni (ordinario) o 5 anni in caso di frodeTrascorsi i termini, il debito è prescritto e non può più essere iscritto a ruolo

2.5 Simulazione numerica di un ravvedimento

Consideriamo un esempio pratico: un’impresa emette una fattura di €10.000 + IVA 22 % (totale €12.200) e successivamente emette una nota di credito di €2.000 + IVA 22 % (IVA €440) per uno sconto concesso. Per errore la nota di credito non viene registrata.

Se l’omissione viene scoperta, l’IVA dovuta in eccesso è €440. L’omessa registrazione comporta una sanzione base del 30 % (oppure del 70 % se commessa dopo il 1° settembre 2024). Tuttavia, con il ravvedimento la sanzione si riduce drasticamente:

  • Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione 1/10 del minimo (10 % di €200 minimo) = €20; importo da versare = €440 (IVA) + €20 (sanzione) + interessi legali.
  • Ravvedimento entro 1 anno: sanzione 1/8 = €25; importo totale = €440 + €25 + interessi.
  • Senza ravvedimento: l’Agenzia applica la sanzione piena (30 % di €440, ma poiché la sanzione minima è €200 si paga €200), per un totale di almeno €640 + interessi.

L’esempio dimostra l’enorme convenienza del ravvedimento operoso: registrare la nota e versare tempestivamente l’imposta evita il contenzioso e riduce la sanzione di oltre l’80 %.

3. Difese e strategie legali

Quando la regolarizzazione spontanea non è più possibile (ad esempio perché l’avviso di accertamento è già stato notificato) o quando si ritiene che l’anomalia sia infondata, occorre predisporre un’adeguata strategia difensiva. Le opzioni sono molteplici.

3.1 Ravvedimento operoso: sanare la violazione prima possibile

Il ravvedimento operoso è lo strumento privilegiato per correggere l’omessa registrazione. Come visto, consente di pagare l’IVA dovuta e una sanzione ridotta proporzionale al ritardo.

Quando conviene ravvedersi?

  • Se la lettera di compliance è l’unico segnale e non è stato notificato alcun atto formale, è opportuno regolarizzare immediatamente. In questo caso la sanzione può essere anche del 10 % del minimo.
  • Se l’Agenzia ha inviato un invito a comparire o un verbale di constatazione (PVC), ma l’avviso di accertamento non è ancora stato notificato, è ancora possibile utilizzare il ravvedimento (1/5 del minimo).
  • Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il ravvedimento non è più ammesso; bisogna valutare i ricorsi.

Come si effettua il ravvedimento?

  1. Calcolare l’IVA dovuta sulla nota di credito e la sanzione ridotta in base ai tempi.
  2. Versare con modello F24 l’imposta, la sanzione e gli interessi usando i codici tributo corretti (es. 6202 per IVA, 4620 per sanzioni, 2003 per interessi).
  3. Registrare la nota di credito nei registri IVA e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa.
  4. Trasmettere all’Agenzia la prova del pagamento e una memoria illustrativa. Questa documentazione dimostra la volontà di sanare l’errore e può evitare ulteriori contestazioni.

3.2 Ricorso alla Commissione Tributaria (Tribunale tributario)

Quando il Fisco notifica un avviso di accertamento o una cartella, il contribuente può presentare ricorso. È consigliabile essere assistiti da un avvocato tributarista.

Ricorso avverso l’avviso di accertamento. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Tribunale tributario). Nel ricorso si espongono i fatti e si deducono i motivi:

  • contestazione dell’esistenza della nota di credito non registrata (ad esempio perché la nota è stata effettivamente registrata);
  • eccezione di mera irregolarità formale: richiamando la Cassazione 14933/2018 si può sostenere che l’omessa registrazione non ha pregiudicato i controlli e non c’è danno erariale; di conseguenza la sanzione dovrebbe essere annullata o ridotta;
  • eccezione di prescrizione: se la violazione riguarda periodi oltre il termine triennale o quinquennale;
  • violazione del principio di proporzionalità: richiamando la Corte Costituzionale 46/2023 si può sostenere che le sanzioni sono eccessive rispetto al disvalore della condotta.

Alla presentazione del ricorso può essere abbinata una istanza di sospensione (art. 47 D.P.R. 602/1973) che blocca la riscossione fino alla sentenza. La sospensione è concessa quando c’è periculum in mora (rischio di danno grave) e fumus boni iuris (probabilità di successo).

Opposizione alla cartella di pagamento. Se la cartella è emessa senza precedente avviso o si ritiene che le somme iscritte a ruolo siano ingiuste, si può proporre ricorso al Tribunale tributario entro 60 giorni. La difesa è simile a quella contro l’avviso: si contestano i vizi formali e sostanziali dell’iscrizione, la mancata notifica degli atti presupposti o l’inesistenza dell’imposta.

3.3 Altre eccezioni e argomentazioni difensive

Oltre alle difese generali, vi sono ulteriori argomentazioni che possono essere avanzate in sede contenziosa:

  • Inquadramento in fattispecie IVA diverse: se l’operazione originaria era in esenzione, reverse charge o non imponibile, la nota di credito potrebbe non incidere sulla base imponibile; l’omessa registrazione potrebbe essere irrilevante.
  • Compensazione dell’IVA: il contribuente può compensare l’IVA dovuta per la nota di credito con crediti IVA preesistenti. Tuttavia occorre rispettare i limiti di compensazione previsti dal D.L. 193/2016.
  • Errori contabili e documentali: a volte l’errore di registrazione deriva da una svista contabile o da un problema di trasmissione elettronica. Una scrittura integrativa o l’emissione di un’autofattura (se consentito) può sanare l’irregolarità.
  • Prescrizione e decadenza: la cartella notificata oltre cinque anni dalla violazione può essere prescritta.
  • Verifica della correttezza dell’atto: l’avviso o la cartella possono contenere errori di calcolo, importi duplicati o dati anagrafici errati. Tali vizi determinano la nullità dell’atto.

3.4 Negoziazione e accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è un procedimento volontario che consente al contribuente e all’ufficio di concordare l’imposta dovuta prima della notifica definitiva. Può essere avviato entro 60 giorni dalla comunicazione del processo verbale di constatazione. In questa sede si può proporre una riduzione dell’imposta e delle sanzioni in cambio dell’abbandono del contenzioso.

In alternativa, durante il giudizio tributario è possibile raggiungere una conciliazione giudiziale con l’Agenzia, prevista dal D.Lgs. 5/2023, che permette di definire la lite con il pagamento rateale e riduzioni.

3.5 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Quando i debiti tributari (anche da note di credito non registrate) sono talmente elevati da rendere impossibile il pagamento, il contribuente può ricorrere alle procedure di composizione della crisi previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019).

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (per consumatori e piccoli imprenditori): tramite un OCC un professionista redige un piano di rientro che viene sottoposto ai creditori e omologato dal tribunale. Se approvato, prevede la dilazione e, talvolta, lo stralcio dei debiti.
  • Piano del consumatore: destinato a persone fisiche sovraindebitate; offre una ristrutturazione con pagamento in misura sostenibile e cancellazione del residuo.
  • Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione per imprese: per aziende, il Codice della crisi consente di presentare un piano di continuità o di liquidazione con riduzione dei debiti tributari e sospensione delle azioni esecutive.

L’Avv. Monardo, grazie al suo ruolo di gestore della crisi e fiduciario di OCC, può assistere i debitori nella preparazione del piano e nel rapporto con il tribunale.

3.6 Rottamazioni e definizioni agevolate

La definizione agevolata (rottamazione) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta senza sanzioni e interessi. La rottamazione-quater introdotta dalla Legge 197/2022 riguarda i carichi dal 2000 al 2015; le domande sono state presentate entro aprile 2023 e sono ormai chiuse. La rottamazione-quinquies della Legge 199/2025 è invece relativa ai carichi dal 2000 al 2023 e consente il pagamento in 54 rate , ma la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Pertanto, alla data corrente la rottamazione-quinquies non è più attivabile. Chi ha aderito potrà beneficiare dei termini di pagamento (prima rata 31 luglio 2026) , mentre chi non ha aderito deve utilizzare altre procedure (rateazione ordinaria, transazione fiscale, sovraindebitamento).

4. Strumenti alternativi e tutele complementari

Oltre ai mezzi ordinari (ravvedimento, ricorsi e accertamento con adesione) esistono strumenti che possono attenuare l’impatto dell’accertamento o fornire sostegno in caso di crisi di liquidità.

4.1 Rateazione ordinaria dei debiti tributari

Il contribuente che riceve una cartella può chiedere la rateazione all’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER). È possibile ottenere piani fino a 72 rate mensili (6 anni) senza necessità di garanzie se l’importo è inferiore a €120.000. Per importi più elevati o per i contribuenti in difficoltà, l’AdER può concedere piani straordinari fino a 120 rate (10 anni). La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella; il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione.

4.2 Transazione fiscale e definizione agevolata in sede giudiziale

Durante la pendenza di un giudizio, il D.Lgs. 5/2023 consente di stipulare una transazione fiscale con l’Agenzia. Il contribuente e l’ufficio possono concordare l’importo dovuto con riduzioni sulle sanzioni e pagamenti rateali. Questa possibilità è utile quando la vertenza presenta questioni controverse, ad esempio sull’ammissibilità del ravvedimento dopo la notifica.

4.3 Procedure di sovraindebitamento e accordi di composizione

Le procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa offrono ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) la possibilità di estinguere i debiti in misura sostenibile. L’accordo di composizione della crisi prevede la presentazione di un piano di ristrutturazione ai creditori; se approvato e omologato, le somme residue vengono cancellate. Queste procedure sospendono le azioni esecutive e consentono di mantenere l’attività economica.

4.4 Soluzioni per imprese in difficoltà

Per le imprese esistono ulteriori strumenti come il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). Tali procedure permettono di proporre ai creditori (comprese le autorità fiscali) un piano che preveda, ad esempio, la continuità aziendale o la liquidazione in tempi lunghi, con riduzioni delle sanzioni. L’intervento di professionisti specializzati (avvocati, commercialisti e gestori della crisi) è indispensabile per predisporre la documentazione e negoziare con l’Erario.

4.5 Benefici fiscali per la regolarizzazione

Oltre alle definizioni agevolate e alle transazioni, vi sono altre misure che possono ridurre il carico fiscale:

  • Compensazione dei crediti d’imposta: i contribuenti con crediti IVA o di altra natura possono compensare il debito derivante dalla nota di credito non registrata. È necessario rispettare i limiti di compensazione annuale e comunicare i modelli F24.
  • Esdebitazione residua: nelle procedure di sovraindebitamento l’esdebitazione finale consente di cancellare le somme non pagate una volta completato il piano.
  • Deduzione degli interessi: anche se le sanzioni amministrative non sono deducibili, gli interessi pagati a seguito di ravvedimento possono essere dedotti secondo le regole generali (pro-rata per i soggetti IRPEF o art. 96 TUIR per i soggetti IRES) .

5. Errori comuni e consigli pratici

Durante l’assistenza a contribuenti che hanno ricevuto lettere di compliance per note di credito non registrate, lo studio dell’Avv. Monardo ha individuato alcuni errori ricorrenti. Evitarli può fare la differenza tra un semplice aggiustamento contabile e una vertenza costosa.

  1. Ignorare la lettera di compliance. Molti contribuenti trascurano la comunicazione pensando che sia un semplice “avviso”. Questo comportamento fa scattare sanzioni piene e può portare a iscrizioni ipotecarie e pignoramenti. È consigliabile verificare immediatamente l’anomalia e, se necessario, ravvedersi.
  2. Sottovalutare l’errore formale. Anche l’omessa registrazione di una nota di credito di importo modesto è rilevante. L’Agenzia dispone di incroci elettronici che rilevano le irregolarità.
  3. Perdere i termini di ravvedimento o di ricorso. I termini (90 giorni per ravvedimento sprint, 60 giorni per ricorso) devono essere rispettati. La scadenza non sospesa comporta l’irrevocabilità della sanzione e l’iscrizione a ruolo.
  4. Pagare senza controllo. Alcuni contribuenti pagano l’importo richiesto dall’avviso bonario senza verificare l’esattezza del calcolo. Spesso l’Agenzia può aver considerato un importo doppio o non aver tenuto conto di crediti compensabili. Prima di pagare, chiedere la verifica a un professionista.
  5. Non conservare la documentazione. La prova della regolarizzazione (copie delle note di credito, registri IVA, F24 pagati, relazioni inviate all’ufficio) deve essere conservata per difendersi in caso di contenzioso.
  6. Confondere ravvedimento e accertamento con adesione. Il ravvedimento è un atto unilaterale, mentre l’accertamento con adesione è un accordo bilaterale con l’ufficio. Confonderli può portare a errori procedurali.
  7. Contare su definizioni agevolate non attive. Come chiarito, alla data corrente la rottamazione-quinquies non è più accessibile. Affidarsi a una rottamazione scaduta può far perdere tempo prezioso.
  8. Non chiedere assistenza. Una consulenza immediata con un avvocato e un commercialista può portare a soluzioni come la sospensione cautelare, la compensazione o la prescrizione che spesso sfuggono al contribuente inesperto.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi utili per orientarsi rapidamente.

6.1 Variazioni IVA e registrazioni (norme principali)

Documento IVANorma di riferimentoTermine di emissione/registrazione
Fattura originariaArt. 23–24 D.P.R. 633/1972Annotazione entro il 15 del mese successivo
Nota di credito (variazione in diminuzione)Art. 26 D.P.R. 633/1972Emessa entro 12 mesi dall’operazione; registrata entro lo stesso anno
Nota di debito (variazione in aumento)Art. 26 D.P.R. 633/1972Emessa entro 12 mesi; registrata immediatamente

6.2 Sanzioni per omessa registrazione IVA (post riforma)

ViolazioneRiferimentiSanzione (decorrenza 1 settembre 2024)
Omessa registrazione di documenti IVA che incidono sull’impostaArt. 6 comma 1 D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 87/202470 % dell’imposta, minimo €300
Omessa registrazione senza effetto sull’impostaArt. 6 comma 1 D.Lgs. 471/1997Sanzione da €250 a €2.000
Omessa tenuta registri IVAArt. 6 D.Lgs. 471/199770 % dell’imposta o sanzione fissa €250–2.000

6.3 Scadenze rilevanti

Evento/AzioneTermineConseguenze
Ravvedimento operoso “sprint”≤ 90 giorni dall’omissioneSanzione ridotta 1/9 del minimo
Ravvedimento entro 1 anno90 giorni – 1 annoSanzione 1/8 del minimo
Ravvedimento entro 2 anni1 – 2 anniSanzione 1/7 del minimo
Ravvedimento entro 3 anni2 – 3 anniSanzione 1/6 del minimo
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’avviso/cartellaDecadenza del diritto di impugnare; possibile esecuzione
Prescrizione dell’azione accertativa3 anni (ordinario); 5 anni (in caso di frode)Nullità degli atti notificati oltre tale termine

6.4 Strumenti di difesa e di definizione

StrumentoQuando utilizzarloEffetti principali
Ravvedimento operosoPrima della notifica dell’avviso o entro i termini utiliEstingue l’imposta con sanzioni ridotte; interrompe la decadenza
Ricorso tributarioEntro 60 giorni dalla notifica di avviso o cartellaAnnullamento totale o parziale dell’atto; possibilità di sospensione
Sospensione cautelareContestualmente al ricorsoBlocca azioni esecutive fino alla decisione
Accertamento con adesioneEntro 60 giorni dal PVC o invitoDefinizione concordata con riduzioni dell’imposta e sanzioni
Transazione fiscaleDurante il giudizio o in caso di contenzioso complessoConciliazione con pagamento rateale e riduzione delle sanzioni
Procedure di sovraindebitamentoIn caso di debiti insostenibiliPiano del consumatore o accordo di composizione; possibile esdebitazione
Rottamazione (rottamazione-quinquies)Solo per chi ha presentato domanda entro il 30 aprile 2026Pagamento di imposte senza sanzioni e interessi; prima rata 31 luglio 2026

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di domande che lo studio riceve spesso dai contribuenti riguardo alle note di credito non registrate e alle lettere di compliance.

  1. Cos’è il ravvedimento operoso per omessa registrazione di una nota di credito?
    È l’istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l’omissione pagando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta, in base al tempo trascorso. In pratica si “autodenuncia” l’errore prima che l’Agenzia emetta un avviso.
  2. Entro quando devo ravvedermi?
    Per beneficiare della sanzione minima (10 %) è necessario ravvedersi entro 90 giorni dall’omissione. Tuttavia il ravvedimento è possibile anche entro uno, due o tre anni con sanzioni via via maggiori.
  3. Posso fare ravvedimento dopo aver ricevuto la lettera di compliance?
    Sì. La lettera di compliance non è un atto impositivo, quindi finché non viene notificato un avviso di accertamento il ravvedimento è ammesso. Se però l’amministrazione invia un avviso formale (ad esempio un PVC o un avviso di irregolarità), il ravvedimento potrebbe non essere più consentito.
  4. Qual è la sanzione per omessa registrazione dopo la riforma del 2024?
    Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è il 70 % dell’imposta con minimo €300 . Se la violazione non incide sulla liquidazione, si applica una sanzione fissa tra €250 e €2.000.
  5. Che succede se la nota di credito è stata emessa da più di un anno?
    La facoltà di emettere la nota di credito per accordi sopravvenuti si prescrive dopo un anno. Tuttavia, se la nota è legata a motivi diversi (procedura concorsuale, mancato pagamento) possono essere previste deroghe. Se la registrazione avviene oltre l’anno, la detrazione potrebbe non essere riconosciuta; occorre valutare la specifica fattispecie.
  6. Ho ricevuto l’avviso di accertamento: posso ancora pagare con ravvedimento?
    No. Una volta notificato l’avviso di accertamento, la via del ravvedimento non è più praticabile. È necessario proporre ricorso entro 60 giorni o aderire all’accertamento con adesione.
  7. Posso compensare l’imposta dovuta con un credito IVA pregresso?
    Sì, è possibile compensare il debito con i crediti IVA maturati, purché il credito sia certo, liquido e esigibile e si rispettino i limiti di compensazione previsti dalla legge. La compensazione va indicata nel modello F24.
  8. Quali documenti devo allegare al ravvedimento?
    È consigliabile allegare la copia della nota di credito, una relazione esplicativa, il modello F24 con i versamenti e, se possibile, una dichiarazione sostitutiva che attesti la regolarizzazione.
  9. Se la lettera di compliance è sbagliata, come lo dimostro?
    Occorre inviare all’Agenzia una risposta scritta allegando la prova della registrazione (protocollo, registri IVA, conservazione elettronica) o dimostrando che la nota non incideva sulla liquidazione. È utile anche richiedere un appuntamento presso l’ufficio territoriale.
  10. Posso trasformare una nota di credito non registrata in una nota di debito l’anno successivo?
    No. La nota di credito serve a rettificare un’imposta dovuta e deve riferirsi all’anno dell’operazione originaria. Emissione retrospettiva di una nota di debito come scorciatoia non è consentita; l’errore va sanato registrando correttamente la nota di credito.
  11. Se l’anno di competenza è ormai trascorso (es. nota 2019 registrata nel 2023), ho perso il diritto alla detrazione?
    Secondo una linea interpretativa restrittiva, il diritto alla detrazione potrebbe essere considerato decaduto se la registrazione avviene oltre la dichiarazione annuale dell’anno successivo. Tuttavia, è possibile presentare un ravvedimento e richiedere il rimborso; la questione va valutata caso per caso.
  12. Quali sono i costi del ravvedimento?
    I costi comprendono l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale e la sanzione ridotta. Ad esempio, per un debito di €440 e sanzione minima €200, il ravvedimento entro 30 giorni comporta una sanzione di €20 più interessi.
  13. Posso rateizzare l’importo dovuto con il ravvedimento?
    Sì, è possibile richiedere la rateizzazione all’AdER. La domanda va presentata entro 60 giorni e il numero di rate dipende dall’importo. Per importi modesti è possibile ottenere fino a 72 rate, mentre per importi elevati si può arrivare a 120 rate. L’istanza sospende le azioni esecutive.
  14. Devo includere sanzioni e interessi nella dichiarazione dei redditi?
    Le sanzioni amministrative non sono deducibili perché hanno natura afflittiva, mentre gli interessi possono essere dedotti nel rispetto del principio di competenza (pro-rata IRPEF o art. 96 TUIR per IRES) .
  15. Cosa cambia con la riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024)?
    Le sanzioni per omessa o infedele fatturazione sono state ridotte dal 90–180 % al 70 % dell’imposta con minimo €300 . La riforma è applicabile solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 ed è irretroattiva .
  16. È ancora possibile aderire alla rottamazione-quinquies?
    No. La scadenza per presentare domanda era il 30 aprile 2026. Chi ha presentato la domanda potrà pagare le rate (prima scadenza 31 luglio 2026) , ma gli altri dovranno utilizzare rateazioni ordinarie o altre procedure.
  17. Come posso sospendere le azioni esecutive se ho già ricevuto la cartella?
    Presentando ricorso con istanza di sospensione ex art. 47 D.P.R. 602/1973. La Commissione tributaria può sospendere la riscossione se ritiene che il ricorso sia fondato.
  18. L’Agenzia sostiene che il ravvedimento non è ammesso: cosa fare?
    Alcune risposte dell’Agenzia (ad es. interpello 115/2025) limitano l’applicabilità del ravvedimento in casi specifici. Se l’ufficio rifiuta il ravvedimento, si può proporre ricorso e contestare la decisione dinanzi al Tribunale tributario.
  19. Posso aderire a un nuovo accertamento con adesione dopo aver fatto ravvedimento?
    Il ravvedimento è un atto unilaterale che estingue l’imposta e riduce la sanzione. Se l’accertamento viene emesso successivamente, il contribuente può far presente di aver già pagato; ciò non preclude la possibilità di proporre ricorso o aderire all’accertamento con adesione.
  20. Come posso prevenire future anomalie?
    Curare la contabilità, registrare tempestivamente tutte le note di credito e verificare periodicamente gli incroci tra registri e dichiarazioni. L’uso di software di fatturazione elettronica integrati con il sistema dell’Agenzia riduce gli errori. Un audit periodico con un professionista può prevenire eventuali lettere di compliance.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

Per rendere più concreto l’impatto delle lettere di compliance sulle note di credito non registrate, si presentano di seguito alcune simulazioni che riprendono situazioni tipiche osservate dallo studio.

8.1 Caso A: piccola impresa commerciale

Una ditta individuale emette nel 2024 tre fatture per €20.000 + IVA 22 % ciascuna. Per problemi con un cliente, deve emettere nel dicembre 2024 una nota di credito di €5.000 + IVA 22 % (IVA €1.100) per stornare parte della fattura. La nota viene emessa nei termini ma non registrata.

Scenario 1: ricezione della lettera di compliance a febbraio 2025.
Il contribuente raccoglie la documentazione e scopre l’errore. Procede al ravvedimento entro 30 giorni, versa €1.100 di IVA, €20 di sanzione (1/10 del minimo) e €2 di interessi. Registra la nota di credito e presenta una dichiarazione integrativa. L’anomalia è sanata e non vengono emessi avvisi.

Scenario 2: nessuna azione fino all’avviso di accertamento.
A maggio 2026 viene notificato un avviso di accertamento che contesta l’omessa registrazione. La sanzione applicata, dopo la riforma, è il 70 % di €1.100 (minimo €300). L’importo richiesto è €1.100 (IVA) + €300 (sanzione) + €80 di interessi. Poiché l’avviso è notificato dopo due anni dalla violazione, non è più possibile ravvedersi. La ditta può proporre ricorso eccependo l’assenza di dolo e l’irragionevolezza della sanzione, ma rischia comunque di dover pagare gran parte dell’importo.

8.2 Caso B: professionista in regime IVA ordinario

Un professionista emette nel 2023 una fattura di €5.000 + IVA 22 % (€6.100). Nel 2024 concede uno sconto di €500 e redige una nota di credito di €500 + IVA 22 % (€110). La nota è registrata sul registro vendite ma non riportata nella dichiarazione IVA. La lettera di compliance arriva a maggio 2025.

Il professionista decide di non ravvedersi perché ritiene che l’IVA non sia stata detratta. Tuttavia, l’interpello 115/2025 dell’Agenzia stabilisce che la sanzione si applica anche se l’IVA non è detratta. A settembre 2025 riceve l’avviso di irregolarità (art. 54-bis). Decide di ravvedersi tardivamente: versa €110 di IVA, €14 di sanzione (1/7 del minimo) e €4 di interessi. La sanzione è ridotta, ma resta superiore a quanto avrebbe pagato con un ravvedimento tempestivo.

8.3 Caso C: società in crisi economica

Una società di costruzioni versa in gravi difficoltà finanziarie, con debiti IVA accumulati per €200.000, parte dei quali dovuti a note di credito non registrate. Nel 2026 riceve più avvisi di accertamento. I soci contattano lo studio dell’Avv. Monardo.

Analisi e proposta. Lo studio verifica che una parte dei debiti è prescritta (violazioni del 2018 e 2019). Per i restanti debiti, propone un ricorso eccependo la violazione del principio di proporzionalità e attivando un piano di sovraindebitamento ex L. 3/2012. Viene redatto un piano del consumatore per i soci e un accordo di ristrutturazione per la società. L’accordo prevede il pagamento del 40 % dei debiti IVA in 5 anni, con esdebitazione della restante parte. Il Tribunale omologa il piano e sospende le azioni esecutive.

Questo caso dimostra che, quando il debito è insostenibile, le procedure concorsuali possono offrire una soluzione più efficace rispetto al pagamento immediato o alla rottamazione.

9. Conclusione

La omessa registrazione delle note di credito è una violazione apparentemente formale che può trasformarsi in un serio problema fiscale. La normativa IVA impone che le variazioni in diminuzione siano emesse e registrate entro l’anno e che il cessionario annoti la variazione. La mancata annotazione può determinare sanzioni elevate (70 % dell’imposta dal 2024) , interessi e l’iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle Entrate, grazie ai controlli automatizzati, intercetta sempre più rapidamente queste irregolarità e invita i contribuenti a regolarizzarle tramite lettere di compliance.

Tuttavia, le difese non mancano. Ravvedersi tempestivamente è la strategia più conveniente: consente di sanare la violazione con un costo contenuto e di evitare avvisi di accertamento. Quando l’accertamento è già in corso, il ricorso tributario può far valere vizi formali, l’assenza di danno erariale e il principio di proporzionalità. In casi complessi, strumenti come la transazione fiscale, le procedure di sovraindebitamento o gli accordi di ristrutturazione permettono di dilazionare e ridurre i debiti. È importante ricordare che le definizioni agevolate (rottamazioni) hanno finestre temporali limitate; ad esempio la rottamazione-quinquies 2026 è ormai chiusa .

Soprattutto, non bisogna affrontare queste situazioni da soli.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa: analisi dell’atto ricevuto, individuazione della strategia migliore (ravvedimento, ricorso, sospensione), redazione di memorie difensive, trattative per accertamento con adesione, predisposizione di piani di rientro o di procedure di composizione della crisi. Lo studio è in grado di bloccare rapidamente azioni esecutive (ipoteche, pignoramenti, fermi) e di proteggere il patrimonio del contribuente.

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