Imposta Di Successione Per Erede All’estero: Avviso Agenzia Entrate E Come Difendersi

Introduzione: perché affrontare subito l’avviso di successione se l’erede vive all’estero

La successione internazionale è sempre più frequente: la mobilità lavorativa, i patrimoni distribuiti in più Paesi e il fatto che molti italiani si trasferiscono all’estero per ragioni di studio o professionali comportano che alla morte di un cittadino italiano le imposte successorie assumano una dimensione sovranazionale. Per chi risiede all’estero, ricevere un avviso di liquidazione dell’imposta di successione da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere disorientante: non sempre è chiaro quale ufficio sia competente, quali beni siano tassati, quali siano le scadenze e quali strumenti di difesa esistano. Inoltre, le conseguenze di un mancato pagamento sono gravi: in Italia, l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa del 25 % dell’imposta non versata, ridotta se il ritardo non supera i 90 giorni , e i debiti tributari possono essere iscritti a ruolo e diventare pignoramenti su beni immobili o crediti. Per gli eredi con beneficio d’inventario, la Cassazione ha chiarito che l’Erario può determinare la tassa ma non può riscuoterla prima della liquidazione del patrimonio , ma occorre far valere il proprio status tempestivamente.

In questa guida mettiamo ordine fra norme e prassi per aiutare l’erede non residente a comprendere le proprie posizioni. Illustreremo passo dopo passo cosa succede dopo la notifica, i termini per agire, gli strumenti difensivi e di definizione agevolata, la possibilità di detrarre le imposte pagate all’estero e le novità introdotte dal decreto legislativo 139/2024 (autoliquidazione dal 2025). Parleremo anche della nuova giurisprudenza della Corte di Cassazione e di come questa influisce sugli avvisi emessi. Infine, forniremo un elenco di domande frequenti, esempi numerici e tabelle riepilogative.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con una consolidata esperienza in diritto tributario, bancario e nel contenzioso finanziario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale ed è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ai sensi della L. 3/2012;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021;

Grazie a questa doppia competenza forense e aziendalistica, lo studio dell’Avv. Monardo assiste contribuenti residenti all’estero che hanno ricevuto avvisi dell’Agenzia delle Entrate in materia di successione, offrendo:

  • Analisi personalizzata degli atti: verifica della correttezza della notifica, dell’ufficio competente e della base imponibile;
  • Ricorsi e opposizioni dinanzi alla Commissione Tributaria e, dopo l’entrata in vigore del Codice della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 220/2023), dinanzi alla nuova Corte di Giustizia Tributaria;
  • Istanze di sospensione e trattative con l’Agenzia delle Entrate per la riduzione del debito;
  • Piani di rientro e definizioni agevolate (rottamazione quater, definizione delle liti pendenti, adesione integrale);
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali, compresa la procedura di sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione e l’esdebitazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Territorialità dell’imposta: quando l’Erario italiano tassa un’eredità all’estero

La Base normativa dell’imposta di successione è contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni – TUS). L’art. 2 stabilisce che:

  • Se il defunto era residente in Italia al momento della morte, l’imposta è dovuta su tutti i beni e i diritti ovunque situati, compresi quelli all’estero .
  • Se il defunto non era residente in Italia, l’imposta è dovuta solo per i beni e i diritti esistenti in Italia . Per stabilire quali beni si considerano situati in Italia, il TUS indica un elenco: immobili iscritti nei registri pubblici italiani, aziende con sede legale o amministrativa in Italia, azioni e quote di società italiane, obbligazioni e crediti verso soggetti residenti, depositi bancari in Italia, ecc. .

La norma si applica indipendentemente dalla residenza degli eredi: ciò che conta è la residenza del de cuius. Tuttavia, un erede non residente potrebbe essere tassato dallo Stato estero secondo la propria legge nazionale; occorre quindi coordinare il regime italiano con le eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni (poche convenzioni disciplinano le successioni e in generale prevale la disciplina italiana con detrazione per l’imposta pagata all’estero) e con il Regolamento UE 650/2012 in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni transfrontaliere.

1.1. Competenza dell’ufficio quando il de cuius era residente all’estero

In passato l’ufficio competente era l’ufficio in cui era situato il patrimonio; la riforma 2024 ha introdotto un criterio più certo. La circolare del Ministero delle Finanze n. 3/2025 (che illustra le novità del D.Lgs. 139/2024) afferma che, se il defunto era residente all’estero, la competenza per la liquidazione dell’imposta spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della sua ultima residenza in Italia; se questa è sconosciuta, è competente l’ufficio di Roma 6 (Eur-Torrino) . La stessa circolare chiarisce che dal 1° gennaio 2025 la tassazione è basata sul principio di autoliquidazione, sostituendo la precedente liquidazione d’ufficio .

1.2. Deduzione delle imposte pagate all’estero

L’art. 26 TUS consente di dedurre dalle imposte dovute in Italia le imposte sulle successioni pagate all’estero sugli stessi beni, fino a concorrenza dell’imposta italiana . Per ottenere la deduzione è necessario fornire la documentazione che comprovi il pagamento dell’imposta estera (es. attestazioni dell’autorità fiscale straniera). Questo strumento evita la doppia imposizione quando, ad esempio, un bene immobile situato all’estero è tassato sia dallo Stato estero sia dall’Italia per via della residenza del de cuius.

2. Obblighi dichiarativi e soggetti solidalmente responsabili

2.1. Chi deve presentare la dichiarazione di successione

L’art. 28 TUS stabilisce che sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i legatari e i loro rappresentanti;
  • i trustee in caso di trust, l’esecutore testamentario e il notaio rogante.

Se ci sono più soggetti tenuti alla presentazione, è sufficiente una sola dichiarazione (anche se uno solo degli eredi la presenta) . Sono esonerati coloro che rinunciano all’eredità o ottengono la nomina di un curatore entro il termine di presentazione .

Il termine ordinario per presentare la dichiarazione è 12 mesi dalla data del decesso. Per gli eredi con beneficio d’inventario, il termine decorre dalla chiusura dell’inventario (art. 31 TUS). La mancata presentazione può comportare l’applicazione di sanzioni e l’avviso di accertamento.

2.2. Solidarietà e limitazioni di responsabilità degli eredi

L’art. 36 TUS stabilisce che gli eredi sono responsabili in solido per l’imposta di successione dovuta dall’insieme degli eredi e dei legatari. Tuttavia, gli eredi che hanno accettato con il beneficio d’inventario rispondono nei limiti del valore della propria quota ereditaria . Il comma 5-bis (introdotto nel 2024) esclude l’obbligo di solidarietà per i beneficiari di trasferimenti non soggetti all’imposta di successione o esenti (ad esempio enti del terzo settore) .

Il concetto di solidarietà significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’intero importo a qualsiasi erede, lasciando a questi il diritto di rivalersi sugli altri; di conseguenza, un erede all’estero potrebbe essere chiamato a pagare anche la quota spettante ai co-eredi residenti in Italia, salvo azione di regresso. È quindi importante coordinarsi con gli altri eredi e valutare l’opportunità di accettare con beneficio d’inventario.

3. Autoliquidazione dell’imposta (novità 2025)

Il D.Lgs. 139/2024 ha rivoluzionato il sistema di liquidazione dell’imposta di successione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, introducendo l’autoliquidazione. La circolare n. 3/2025 del Ministero delle Finanze spiega che:

  • Gli eredi devono calcolare autonomamente l’imposta compilando il quadro EF della dichiarazione di successione (dichiarazione telematica). Devono determinare la base imponibile, applicare le franchigie e le aliquote corrette e versare l’imposta tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 1539 .
  • Il versamento deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine per presentare la dichiarazione . Se viene presentata una dichiarazione integrativa o sostitutiva, occorre versare l’imposta supplementare entro 90 giorni dall’ultima presentazione .
  • L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare un controllo automatico; se rileva una maggiore imposta o minori detrazioni, emette un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione, richiedendo il pagamento delle differenze entro 60 giorni . Superato tale termine scattano interessi e sanzioni ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997.
  • È possibile rateizzare l’imposta dovuta: almeno il 20 % deve essere versato entro i 90 giorni; il restante può essere pagato in 8 rate trimestrali (o 12 rate se l’importo supera 20.000 €), ma l’omesso versamento di due rate comporta la decadenza dal beneficio .
  • È prevista la figura del lieve inadempimento: se il versamento è inferiore al dovuto entro limiti del 3 % (e comunque non oltre 10.000 €) o se il ritardo nel pagamento non supera 7 giorni, non si applicano sanzioni .

Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, continua ad applicarsi il regime precedente: l’ufficio registra la dichiarazione, calcola l’imposta e la liquida con un avviso di liquidazione entro tre anni (art. 33 TUS) . Gli avvisi già emessi in base al vecchio regime non vengono sanati dall’autoliquidazione.

4. Aliquote e franchigie dell’imposta di successione

Le aliquote dell’imposta sono rimaste invariate negli ultimi anni; variano in base al grado di parentela e alla tipologia del bene. Di seguito una tabella riassuntiva (dati aggiornati al 24 giugno 2026):

Grado di parentela o beneficiarioAliquotaFranchigiaNote
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, ascendenti, discendenti)4 %1 milione € per ciascun beneficiarioLa base imponibile eccedente la franchigia è soggetta all’aliquota; per i portatori di handicap grave (L. 104/1992) la franchigia sale a 1,5 milioni €.
Fratelli e sorelle6 %100.000 € per ciascun beneficiario
Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta; affini in linea collaterale fino al terzo grado6 %Nessuna franchigia
Tutti gli altri soggetti8 %Nessuna franchigiaIncluse persone non parenti, conviventi non uniti civilmente, società e enti.
Trasferimento di aziende, rami d’azienda, partecipazioni qualificate (art. 3, comma 4-ter TUS)EsenzioneL’esenzione spetta se i beneficiari (coniuge o discendenti) acquistano o integrano il controllo e si impegnano a mantenerlo per almeno 5 anni . La Cassazione ha chiarito che il controllo si ha solo se un erede possiede la maggioranza dei voti: una quota del 50 % con clausola di unanimità non integra il controllo .

Le franchigie si applicano pro quota per ciascun beneficiario; la base imponibile si calcola al netto dei debiti del defunto (salvo quelli relativi ai beni situati all’estero o alle imposte estere detraibili). I beni donati in vita negli ultimi cinque anni si cumulate alla base imponibile.

5. Sanzioni e interessi: disciplina generale e riduzioni per i ritardi

L’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 dispone che chi non versa l’imposta dovuta o la versa in misura inferiore è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 25 % di ciascuna somma non versata . La sanzione si applica anche quando, a seguito di controllo automatizzato, l’Agenzia riscontra una maggiore imposta dovuta . Tuttavia sono previste importanti riduzioni:

  • Ritardo non superiore a 15 giorni: sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo .
  • Ritardo non superiore a 90 giorni: sanzione dimezzata (12,5 %) .
  • Ravvedimento operoso: il contribuente può versare spontaneamente l’imposta omessa con sanzioni ridotte e interessi minimi se paga entro 30 giorni o entro un anno; le aliquote di ravvedimento variano secondo la legge (0,1 % per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni, 1/9 della sanzione entro 90 giorni, ecc.).

Chi riceve l’avviso di liquidazione può chiedere un accertamento con adesione o una definizione agevolata (vedi paragrafo dedicato), con riduzione delle sanzioni a un terzo.

6. Le principali pronunce giurisprudenziali

6.1. Chiamata all’eredità e decorrenza dell’imposta (Cassazione 2025 n. 18252)

La Cassazione ha ribadito che la nascita dell’obbligazione tributaria non coincide con l’accettazione dell’eredità, bensì con la chiamata all’eredità. La sentenza n. 18252/2025 ha affermato che l’imposta di successione sorge dal momento dell’apertura della successione e che gli eredi chiamati sono obbligati a versare l’imposta anche se non hanno ancora accettato . Questa interpretazione tutela l’Erario ma rende essenziale per l’erede all’estero valutare tempestivamente se accettare con beneficio d’inventario o rinunciare, perché la mera chiamata genera l’obbligazione e i termini per presentare la dichiarazione e pagare.

6.2. Beneficio d’inventario e inibizione alla riscossione (Cassazione 2026 n. 9916)

Con l’ordinanza n. 9916/2026 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una contribuente che aveva accettato con beneficio d’inventario. L’Agenzia delle Entrate le aveva notificato un avviso di liquidazione per circa 35.000 € e, non essendo stato impugnato nei termini, aveva avviato la riscossione. La Corte ha osservato che l’art. 484 c.c. tutela l’erede con beneficio d’inventario imponendo la separazione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede: la pretesa fiscale può essere accertata, ma non può essere riscossa fino al termine della liquidazione del patrimonio, pena vanificare la protezione. L’Erario potrà esigere l’imposta solo se, dopo la liquidazione, residua un attivo . La decisione ribadisce che il beneficio d’inventario non incide sull’accertamento ma sulla riscossione.

6.3. Esenzione per il passaggio di aziende e partecipazioni: controllo effettivo (Cassazione 2026 n. 6799 e AE 109/2026)

L’art. 3, comma 4-ter TUS prevede l’esenzione dall’imposta di successione per le aziende, i rami d’azienda e le partecipazioni se il coniuge o i discendenti acquisiscono o integrano il controllo dell’impresa e lo mantengono per almeno cinque anni. Con l’ordinanza n. 6799/2026 la Cassazione ha interpretato la norma restrittivamente: i benefici fiscali spettano solo se un unico erede o più eredi congiuntamente detengono la maggioranza dei voti. Non è sufficiente possedere il 50 % delle quote con una clausola statutaria di unanimità; questa determina solo un potere di veto ma non conferisce il controllo . La corte ha così negato l’esenzione a due fratelli che avevano ereditato il 50 % ciascuno.

Analogamente, nella risposta n. 109/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il controllo deve derivare dalla quota ricevuta per successione, non dalla sommatoria con quote già possedute; in caso contrario, l’imposta è dovuta .

6.4. Valutazione dei conti correnti e dei depositi (AE risposta 318/2025)

L’Agenzia ha precisato che, nel calcolare la base imponibile dei depositi bancari, occorre fare riferimento al saldo effettivo alla data del decesso, comprensivo delle operazioni non ancora contabilizzate. Nella risposta n. 318/2025 si afferma che i contratti di deposito e di conto corrente sono disciplinati dagli artt. 1834 e 1852 c.c., per cui i depositi fanno parte del patrimonio del de cuius anche se la banca non ha ancora registrato operazioni di accredito o addebito . Questo principio è rilevante per gli eredi che si vedono imputare somme più alte del saldo contabile, ma è possibile contestare la ricostruzione se sussistono prove contrarie (ad esempio documenti di transazioni già perfezionate).

6.5. Soggetti non residenti e codice fiscale italiano

Gli eredi che risiedono all’estero devono richiedere un codice fiscale italiano per presentare la dichiarazione di successione. La risposta AE n. 407/2023 ha riconosciuto che, in via transitoria, se gli eredi stranieri non possono ottenere il codice fiscale in tempo utile, è possibile indicare nella dichiarazione i dati anagrafici e la residenza, allegando la copia del documento d’identità . Tuttavia, occorre successivamente regolarizzare la propria posizione richiedendo il codice fiscale. Un professionista può assistere nella procedura tramite il Consolato italiano competente.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’avviso

  1. Notifica dell’avviso di liquidazione: l’avviso può essere notificato per posta raccomandata o tramite PEC (ai sensi della legge 890/1982) all’indirizzo dell’erede risultante dalla dichiarazione. Per gli eredi non residenti, l’indirizzo estero fornito nella dichiarazione è valido; in mancanza, l’agenzia potrebbe notificare presso il domicilio eletto in Italia o tramite affissione all’albo del Comune.
  2. Verifica della competenza e dei termini: verificare se l’avviso è emesso dall’ufficio competente (ultimo domicilio in Italia del de cuius o Roma 6) , se rispetta il termine di due anni (per successioni post-2025) o tre anni (per successioni ante-2025) previsto dagli artt. 33 e 27 TUS . La notifica tardiva può essere eccepita in giudizio.
  3. Controllo della base imponibile: l’avviso deve indicare i beni tassati, le passività dedotte, le franchigie e le aliquote applicate. È opportuno verificare:
  4. Se sono stati considerati beni non soggetti all’imposta (ad esempio Tfr, polizze vita, titoli di Stato esenti);
  5. Se sono state applicate le franchigie corrette (1 milione per coniuge e discendenti, 100.000 € per fratelli, ecc.);
  6. Se la valutazione degli immobili è conforme ai valori catastali o ai parametri di legge;
  7. Se sono stati imputati beni esistenti all’estero: questi vanno inclusi solo se il defunto era residente in Italia ; in caso contrario si può eccepire l’illegittimità della tassazione.
  8. Deduzione delle imposte estere: se lo Stato estero ha preteso un’imposta di successione sui beni siti in quel Paese, è possibile detrare tale imposta dall’imposta italiana (art. 26 TUS) . Occorre allegare la prova del pagamento all’estero (ricevute, attestazioni) e chiedere all’Agenzia lo scomputo.
  9. Ravvedimento operoso o definizione agevolata: se si riconosce la fondatezza dell’avviso e si vuole evitare il contenzioso, si può pagare l’imposta entro 60 giorni con ravvedimento per ridurre le sanzioni. In alternativa, se l’avviso è impugnabile, conviene avviare il procedimento di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997: si deposita istanza all’ufficio competente, si apre una trattativa e, se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a 1/3; la riscossione è sospesa.
  10. Ricorso alla giustizia tributaria: se l’avviso è infondato o contiene errori, è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica (termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992) . Occorre rivolgersi alla nuova Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio, depositato telematicamente e contenere i motivi di impugnazione (ad esempio: difetto di motivazione, incompetenza dell’ufficio, errata applicazione della normativa, decadenza per decorso dei termini). Contestualmente si può chiedere la sospensione cautelare della riscossione.
  11. Tutela dei diritti del contribuente: durante la fase di controllo e accertamento, il contribuente ha i diritti sanciti dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000): l’amministrazione deve motivare l’accesso, indicare le ragioni della richiesta documentale, consentire la presenza del difensore e limitare l’attività a 30 giorni in caso di accesso presso l’abitazione . Qualunque violazione può costituire motivo di annullamento dell’avviso.

Procedure speciali per gli eredi non residenti

  • Codice fiscale e rappresentante fiscale: l’erede non residente deve ottenere un codice fiscale; può delegare un professionista in Italia (avvocato, commercialista) mediante procura. In alternativa può nominare un rappresentante fiscale che ha l’obbligo di corrispondere le imposte in Italia.
  • Tempi di comunicazione: la notifica all’estero può richiedere tempi più lunghi. È consigliabile monitorare la propria casella PEC (se ne si ha una) o l’indirizzo estero, e comunicare all’Agenzia un domicilio eletto in Italia per ricevere le notifiche più rapidamente.
  • Successioni regolate dal Regolamento UE 650/2012: per i cittadini italiani residenti in altro Paese dell’UE, la legge applicabile alla successione è quella del Paese di residenza (salvo scelta contraria) ma l’imposta di successione è regolata dalle leggi fiscali nazionali; è quindi possibile che la divisione ereditaria si basi su un ordinamento diverso da quello italiano. L’assistenza di un legale esperto in diritto internazionale privato è fondamentale.

Difese e strategie legali per contestare l’avviso o ridurre il debito

1. Eccezioni formali: nullità e incompetenza

  1. Incompetenza dell’ufficio: come visto, se il defunto era residente all’estero, l’avviso deve essere emesso dall’ufficio della sua ultima residenza italiana o, se sconosciuta, dall’ufficio di Roma 6 . Un avviso emesso da un ufficio diverso è nullo per incompetenza relativa.
  2. Difetto di motivazione: l’avviso deve contenere l’indicazione analitica dei beni tassati, delle aliquote, delle detrazioni e delle ragioni che hanno portato al calcolo dell’imposta. In mancanza, è nullo.
  3. Violazione dei termini: l’avviso deve essere notificato entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione (successioni ante-2025) o entro due anni (autoliquidazione). Se notificato oltre tali termini o senza dichiarazione, l’Amministrazione decade dal potere di liquidare . La decadenza può essere eccepita in giudizio.
  4. Vizi di notifica: errori nella raccomandata, indirizzo errato, mancata consegna, notifica per pubblici proclami senza i presupposti legali, possono rendere l’atto inesistente.
  5. Legittimazione passiva: talvolta l’avviso è notificato a soggetti che hanno rinunciato all’eredità o che non sono più eredi (ad esempio per sentenza). In tal caso si può eccepire la carenza di legittimazione.

2. Eccezioni di merito: base imponibile, franchigie, esenzioni

  1. Insussistenza del presupposto impositivo: se il defunto era non residente e i beni tassati erano tutti all’estero, l’imposta non è dovuta ; la tassazione su un immobile estero è illegittima. Si può chiedere l’annullamento totale.
  2. Erronea valutazione dei beni: occorre verificare la correttezza dei valori catastali (per gli immobili), dei rendimenti (per le aziende) e dei saldi bancari . Una perizia di parte può dimostrare un valore inferiore.
  3. Omessa applicazione delle franchigie: se l’ufficio non applica o riduce erroneamente le franchigie (1 milione € per coniuge e discendenti, 100.000 € per fratelli, ecc.), l’avviso è illegittimo.
  4. Esenzioni specifiche: alcuni beni non sono soggetti a imposta di successione (Tfr, polizze vita, titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, premi di lavoro dipendente). I trasferimenti di aziende e partecipazioni sono esenti se il beneficiario acquisisce il controllo e lo mantiene per cinque anni .
  5. Detrazione di imposte estere: se il bene estero è stato tassato dallo Stato in cui si trova, l’imposta estera va detratta dall’imposta italiana . La mancata detrazione è motivo di ricorso.
  6. Beneficio d’inventario: l’avviso può essere emesso ma la riscossione è inibita fino alla chiusura dell’inventario . Si può quindi chiedere la sospensione della riscossione e delle sanzioni.

3. Istituti deflattivi: adesione, mediazione e definizione agevolata

Per evitare il contenzioso o ridurre le sanzioni si possono utilizzare i seguenti istituti:

  1. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): l’erede può chiedere di definire la lite prima di presentare ricorso; se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo e si possono rateizzare i pagamenti. L’accordo comporta la rinuncia a eventuali cause.
  2. Mediazione tributaria obbligatoria (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992): per gli atti fino a 50.000 € (importo aumentato a 100.000 € dal 2026) il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione da depositare entro 60 giorni; se non si raggiunge l’accordo, si prosegue con il giudizio.
  3. Definizione agevolata delle liti pendenti: in base alle leggi periodiche (legge di Bilancio 2023, D.L. 98/2023, D.L. 34/2023), è possibile definire le controversie pendenti versando un importo ridotto (es. 90 % del tributo) e annullando le sanzioni. Queste misure sono temporanee; al 24 giugno 2026 sono in vigore proroghe della rottamazione-quater per le cartelle esattoriali che includono anche imposte di successione relative agli anni 2000-2017. È opportuno verificare se il proprio debito rientra nelle sanatorie vigenti.
  4. Pagamenti rateali e piani di rientro: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente la rateizzazione fino a 72 rate mensili (o fino a 120 per situazioni di comprovato disagio economico). Per importi elevati, è possibile proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che consente di falcidiare i debiti fiscali con l’accordo dei creditori.
  5. Esdebitazione: per i soggetti non imprenditori sovraindebitati, la procedura di esdebitazione consente di liberarsi dei debiti residui dopo aver adempiuto al piano. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può valutare l’ammissibilità.

Strumenti alternativi: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e sovraindebitamento

Gli eredi all’estero che si trovano in una situazione di indebitamento complesso (non solo fiscale ma anche bancario) possono ricorrere ai procedimenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questi strumenti, nati per imprenditori ma estesi ai consumatori, consentono di ristrutturare i debiti o di ottenere l’esdebitazione. Vediamo i principali.

1. Piano del consumatore

È riservato ai consumatori (persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale). Prevede la presentazione al tribunale di un piano di rientro predisposto con l’ausilio dell’OCC, che distribuisce le risorse disponibili tra i creditori secondo un ordine di preferenza. Il piano può prevedere l’abbattimento di parte dei debiti, anche tributari; l’ammissione richiede la verifica della meritevolezza (assenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi). L’approvazione del piano rende inefficaci le procedure esecutive in corso. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto, può assistere nella predisposizione e nella trattazione con il tribunale.

2. Accordo di composizione della crisi (ristrutturazione)

Rivolto a consumatori e imprenditori minori, l’accordo consente di ristrutturare i debiti mediante un accordo con la maggioranza dei creditori omologato dal tribunale. Anche in questo caso i debiti fiscali possono essere ridotti; l’Agenzia delle Entrate partecipa come creditore e può accettare la proposta.

3. Esdebitazione del debitore incapiente

Per i soggetti che non possiedono alcun patrimonio o reddito, il CCII consente di ottenere l’esdebitazione immediata dei debiti senza un piano di pagamento. Si tratta di una misura straordinaria destinata a chi non può oggettivamente far fronte ai debiti. Dopo l’esdebitazione, eventuali nuovi beni ereditati tornano liberi; tuttavia, l’esdebitazione non opera nei confronti dei debiti per mantenimento e alimenti e per i debiti derivanti da dolo.

Questi strumenti, sebbene complessi, possono rappresentare una via di salvezza per gli eredi all’estero travolti da un’eredità gravata da debiti; occorre tuttavia farsi assistere da un professionista abilitato all’OCC.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica: il mancato riscontro all’avviso porta alla formazione del ruolo esecutivo e alla successiva iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi. Anche se si risiede all’estero, la riscossione può avvenire sui beni situati in Italia o tramite il sistema di cooperazione europea (Regolamento UE 2010/24 sulla mutua assistenza per il recupero dei crediti). Agire tempestivamente è fondamentale.
  2. Non verificare la competenza e i termini: un errore dell’ufficio o una notifica tardiva possono annullare l’avviso; solo una disamina puntuale consente di individuare tali vizi.
  3. Accettare l’eredità senza valutare i debiti: molti eredi all’estero accettano per inerzia, ignorando che l’eredità può essere passiva. È consigliabile effettuare l’accettazione con beneficio d’inventario, che protegge il patrimonio personale e sospende la riscossione .
  4. Dimenticare la detrazione di imposte estere: chi ha già pagato l’imposta all’estero può ridurre l’imposta italiana ; non considerarla comporta un pagamento eccessivo.
  5. Trascurare le agevolazioni e le franchigie: l’esclusione dei beni esenti (polizze vita, Tfr, titoli di Stato) o l’omessa applicazione delle franchigie riduce l’imposta dovuta.
  6. Tentare di sommare quote societarie per ottenere l’esenzione: come chiarito da Cass. 6799/2026, l’esenzione per aziende richiede il controllo effettivo ; un’organizzazione societaria sbagliata porta a perdere il beneficio.
  7. Non dotarsi di un codice fiscale: senza codice fiscale la dichiarazione non è formalmente accettabile; è necessario richiederlo presso il Consolato o l’Agenzia delle Entrate.
  8. Sottovalutare il supporto professionale: una consulenza superficiale può costare cara. Un avvocato specializzato riesce a individuare soluzioni come l’adesione, la rateizzazione, la definizione agevolata o, nei casi estremi, il ricorso alle procedure di sovraindebitamento.

Tabelle di sintesi

Tabella 1 – Termini per la presentazione della dichiarazione e per gli avvisi

SituazioneTermine per la dichiarazioneTermine di notifica dell’avvisoNormativa
Successione aperta prima del 1° gennaio 202512 mesi dal decesso; 12 mesi dalla chiusura dell’inventario per il beneficio d’inventario3 anni dalla dichiarazione; 5 anni se la dichiarazione è omessaArt. 28 e 33 TUS
Successione aperta dal 1° gennaio 2025 (autoliquidazione)12 mesi dal decesso; 12 mesi dalla chiusura dell’inventario2 anni dal versamento; avviso per controllo automatizzatoD.Lgs. 139/2024 e circ. 3/2025
Beneficio d’inventario (in entrambi i regimi)Presentazione entro 1 anno dalla chiusura dell’inventario; l’imposta è liquidata ma la riscossione è sospesaLa riscossione avviene solo dopo la liquidazione del patrimonioArt. 31 TUS e Cass. 9916/2026
Ricorso contro l’avviso60 giorni dalla notificaMediazione obbligatoria se valore < 100.000 €D.Lgs. 546/1992 e D.Lgs. 220/2023

Tabella 2 – Beni esclusi e esenti dall’imposta

Beni o dirittiEsclusione/EsenzioneRiferimento
Trattamento di fine rapporto (Tfr) e indennità assimilateNon concorrono alla base imponibileArt. 12 TUS
Polizze vitaEsentiArt. 12 TUS
Titoli di Stato italiani e equiparatiEsentiArt. 12 TUS
Buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postaleEsentiArt. 12 TUS
Aziende, rami d’azienda, partecipazioni qualificate a favore di coniuge o discendentiEsenti se si acquisisce il controllo e lo si mantiene per 5 anniArt. 3, comma 4-ter TUS
Beni trasferiti a favore di enti del terzo settore, fondazioni o OnlusEsenti (comma 1 e 1-bis)Art. 3 TUS

Tabella 3 – Sanzioni e riduzioni

IrregolaritàSanzione baseRiduzioneRiferimento
Omesso o tardivo versamento dell’imposta25 % dell’imposta non versata1/15 per ogni giorno di ritardo fino a 15 gg; 12,5 % per ritardo ≤ 90 gg ; ulteriori riduzioni con ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 471/1997
Errori nella dichiarazione con maggiore imposta accertata30 % dell’imposta dovuta (generalmente applicata con avviso di accertamento)Ridotta a 1/3 in caso di definizione con adesione; 1/6 con ravvedimentoArt. 1 e 2 D.Lgs. 472/1997
Mancata presentazione della dichiarazioneSanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta (sanzioni raddoppiate se l’occultamento è maggiore del 10 % del patrimonio)Definizione integrale della controversia e definizione agevolataArt. 13 D.Lgs. 472/1997
Violazione degli obblighi del rappresentante fiscaleResponsabilità solidale e sanzione proporzionaleRidotta con adesioneArt. 36 TUS

Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono un cittadino italiano residente all’estero. Devo pagare l’imposta di successione in Italia?

Dipende dalla residenza del de cuius. Se il defunto era residente in Italia, l’imposta è dovuta su tutti i beni ovunque si trovino ; se era residente all’estero, l’imposta si applica solo sui beni situati in Italia . In presenza di convenzioni internazionali si può evitare la doppia imposizione.

  1. Quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate è competente se il defunto viveva all’estero?

È competente l’ufficio dell’ultima residenza italiana del defunto; se sconosciuta, l’ufficio Roma 6 (Eur-Torrino) .

  1. Qual è il termine per presentare la dichiarazione di successione?

Di regola entro 12 mesi dal decesso; per gli eredi con beneficio d’inventario entro 12 mesi dalla chiusura dell’inventario. Dal 2025 la dichiarazione serve anche per l’autoliquidazione dell’imposta.

  1. Cosa succede se non presento la dichiarazione?

L’Agenzia può accertare d’ufficio la base imponibile e notificare l’imposta maggiorata di sanzioni (dal 120 % al 240 %). Può inoltre iscriverti a ruolo. È preferibile presentare la dichiarazione anche se i co-eredi non collaborano.

  1. Ho accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Devo pagare subito l’imposta?

L’imposta è dovuta, ma la riscossione è sospesa finché non termina la liquidazione e si accerta l’eventuale attivo .

  1. Posso detrarre l’imposta pagata all’estero?

Sì, l’art. 26 TUS consente di detrarre l’imposta estera fino alla concorrenza dell’imposta italiana . Devi allegare documentazione che dimostri il pagamento.

  1. Quali beni non sono soggetti all’imposta di successione?

Tra i principali: Tfr, indennità di fine rapporto, polizze vita, titoli di Stato, buoni postali, aziende e partecipazioni trasferite a discendenti con acquisizione del controllo .

  1. Come funziona l’autoliquidazione introdotta nel 2025?

Devi calcolare l’imposta nella dichiarazione di successione, versarla tramite F24 entro 90 giorni e indicare il codice tributo 1539 . L’Agenzia può controllare ed emettere avviso entro due anni .

  1. Posso rateizzare l’imposta?

Sì, è previsto il pagamento in rate trimestrali: minimo 20 % entro 90 giorni, il resto in 8 rate o 12 rate se l’importo supera 20.000 € . Le rate superiori a 6 possono essere concesse dall’Agenzia della Riscossione previa dimostrazione di difficoltà economica.

  1. In caso di errore nel calcolo dell’imposta, come contestare l’avviso?
  • Puoi proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica , chiedendo in via cautelare la sospensione. È consigliabile un accertamento con adesione per ridurre sanzioni.
  1. L’esenzione per il trasferimento di aziende si applica anche se gli eredi hanno quote paritarie?
  • No. Secondo Cass. 6799/2026, l’esenzione spetta solo se uno degli eredi o più eredi congiuntamente detengono la maggioranza dei voti e mantengono il controllo per cinque anni . Una quota del 50 % con clausola di unanimità non è sufficiente.
  1. Come si ottiene il codice fiscale per un erede residente all’estero?
  • Puoi rivolgerti al Consolato italiano nel Paese di residenza o delegare un professionista in Italia. In situazioni d’urgenza l’Agenzia consente di presentare la dichiarazione con i dati anagrafici e allegare i documenti , ma il codice fiscale deve essere richiesto al più presto.
  1. È possibile rinunciare all’eredità dopo aver ricevuto l’avviso?
  • La rinuncia deve essere effettuata entro tre mesi se si è in possesso dei beni, altrimenti entro dieci anni. Se l’avviso è già stato notificato, occorre dimostrare di non aver accettato l’eredità. La rinuncia comporta la perdita di ogni diritto ma anche la liberazione dai debiti fiscali; conviene valutare con un legale l’effettiva convenienza.
  1. La prescrizione dell’imposta di successione è decennale?
  • No. I termini di decadenza dell’Amministrazione sono fissati dagli artt. 33 e 27 TUS: tre anni per la liquidazione o due anni in regime di autoliquidazione . Decorso questo termine, l’imposta non può essere più richiesta; tuttavia, il termine per l’esercizio dell’azione civile di restituzione degli immobili è decennale.
  1. Se risiedo all’estero posso ottenere la rottamazione delle cartelle di successione?
  • Sì, la residenza all’estero non impedisce di aderire alle definizioni agevolate. Se la cartella rientra nell’ambito della rottamazione-quater o di altre sanatorie, puoi presentare domanda online e versare l’importo agevolato. È fondamentale rispettare le scadenze e mantenere i pagamenti delle rate.
  1. Cosa accade se un bene situato all’estero è tassato anche dallo Stato estero?
  • Si applica l’art. 26 TUS: puoi detrarre l’imposta estera dall’imposta italiana . Se la convenzione contro le doppie imposizioni disciplina le successioni, prevale la ripartizione convenzionale (ad esempio la convenzione con gli Stati Uniti prevede che gli immobili siano tassati solo negli USA).
  1. È necessario allegare il certificato di morte e il testamento originale alla dichiarazione?
  • Sì, vanno allegati: certificato di morte, testamento o dichiarazione di morte presunta, certificato di stato di famiglia del defunto, elenco dei beni ereditati e documentazione sugli immobili e sui conti. La documentazione estera deve essere tradotta e legalizzata.
  1. Posso nominare un rappresentante per gestire la successione?
  • Sì, puoi nominare un procuratore speciale che agisca in tuo nome per presentare la dichiarazione, ricevere gli avvisi, depositare i ricorsi. È consigliabile che sia un professionista esperto.
  1. Come vengono tassati i beni digitali (criptovalute, wallet)?
  • Le criptovalute sono considerate beni mobili; il loro valore al momento della morte va inserito nella dichiarazione. In assenza di norme specifiche, l’Agenzia applica l’aliquota dell’8 % per gli altri soggetti. È opportuno conservare estratti dei wallet per dimostrare il valore effettivo.
  1. Cosa succede se gli eredi non concordano sulla divisione dei beni?
  • La divisione può essere effettuata consensualmente o giudizialmente. Finché non avviene la divisione, gli eredi sono comproprietari pro quota. L’imposta di successione deve essere comunque pagata; eventuali controversie sulla divisione sono di competenza del tribunale civile.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere meglio gli impatti fiscali per un erede residente all’estero, proponiamo tre scenari. I calcoli sono esemplificativi e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

Scenario 1 – Erede figlio residente in Francia, de cuius residente in Italia

Patrimonio: appartamento in Roma (valore catastale 300.000 €), conto corrente bancario in Italia (100.000 €), conti correnti e investimenti in Francia (200.000 €).

  1. Determinazione della base imponibile: essendo il defunto residente in Italia, tutti i beni sono imponibili ; i conti francesi rientrano nella base imponibile. Ammesso che il figlio sia l’unico erede, deduce i debiti del de cuius (ad esempio un mutuo residuo di 50.000 €) e applica la franchigia di 1 milione €.

Base imponibile lorda: 300.000 € + 100.000 € + 200.000 € – 50.000 € = 550.000 €.

Base imponibile netta dopo franchigia: 550.000 € – 1.000.000 € = 0. Nessuna imposta dovuta.

  1. Dichiarazione: entro 12 mesi deve presentare la dichiarazione. Se la Francia impone una tassa sui beni francesi, l’erede la paga in Francia. L’imposta italiana è nulla grazie alla franchigia. La dichiarazione è comunque obbligatoria.
  2. Detrazione imposta estera: se la tassa francese superasse la franchigia, l’eventuale eccedenza sarebbe detraibile in Italia .

Scenario 2 – Erede fratello residente negli Stati Uniti, de cuius residente all’estero con beni in Italia

Patrimonio: immobile a Milano (valore 400.000 €), conto corrente italiano (50.000 €). Il defunto era residente a New York.

  1. Applicabilità dell’imposta: essendo il defunto non residente, l’imposta si applica solo sui beni situati in Italia .
  2. Base imponibile: 400.000 € + 50.000 € = 450.000 €. Franchigia per fratelli: 100.000 €. Base imponibile netta: 350.000 €.
  3. Calcolo dell’imposta: aliquota del 6 %. Imposta = 350.000 € × 6 % = 21.000 €.
  4. Autoliquidazione: se la successione è aperta nel 2026, l’erede deve autoliquidare l’imposta e versarla entro 90 giorni. Può versare 4.200 € subito (20 %) e il resto in rate trimestrali .
  5. Doppia imposizione: gli Stati Uniti tassano i beni immobili situati nel Paese; gli accordi bilaterali con l’Italia escludono la tassazione italiana per gli immobili siti negli USA. Qui non c’è doppia imposizione. La tassa pagata in Italia non è detraibile negli USA.

Scenario 3 – Più eredi, azienda di famiglia, ipotesi di esenzione

Patrimonio: azienda con sede in Italia (valore 1,5 milioni €), partecipazioni al 100 % del de cuius, immobili aziendali. Eredi: due figli (50 % ciascuno).

  1. Regime ordinario: se la quota è divisa al 50 %, nessuno dei figli detiene la maggioranza dei voti e quindi non acquisisce il controllo . L’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter TUS non spetta.
  2. Imposta: la base imponibile netta (al netto della franchigia di 1 milione € per ciascun figlio) è 1,5 milioni – 2 milioni = zero. In realtà, la franchigia si applica pro quota, ma la presenza di due figli consente di azzerare l’imposta. Tuttavia, se ci fossero altri beni o se la franchigia fosse già utilizzata, l’imposta si applicherebbe sull’eccedenza.
  3. Pianificazione: per ottenere l’esenzione, i figli potrebbero nominare un trust o un pactum successorio in cui uno dei due acquisisce il controllo al momento della successione; l’altro riceve compensazioni patrimoniali fuori dal perimetro dell’azienda. È consigliabile una consulenza notarile e fiscale preventiva.

Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista

L’imposta di successione per gli eredi residenti all’estero presenta una pluralità di variabili: la residenza del de cuius, la localizzazione dei beni, le franchigie, le esenzioni, le convenzioni internazionali e le normative dell’UE. Il sistema italiano richiede la presentazione della dichiarazione e, dal 2025, l’autoliquidazione dell’imposta, con scadenze tassative e sanzioni severe per i ritardi . Le pronunce recenti della Cassazione hanno rafforzato alcuni principi, come l’obbligo di pagare l’imposta già dalla chiamata all’eredità e la limitazione della riscossione per chi accetta con beneficio d’inventario . L’esenzione per le aziende richiede un controllo effettivo e non può essere aggirata con clausole statutarie .

Di fronte a un avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’erede non residente deve quindi:

  • Verificare la legittimità dell’atto, la competenza e i termini;
  • Controllare la base imponibile, le franchigie applicate e la presenza di beni esenti;
  • Esaminare la possibilità di detrarre imposte estere e di richiedere l’esenzione o le agevolazioni previste;
  • Utilizzare gli strumenti deflattivi come l’adesione o la mediazione per ridurre sanzioni e interessi;
  • Valutare piani di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore o procedure di sovraindebitamento qualora l’imposta incida su una situazione finanziaria precaria.

In questo percorso complesso, il supporto di un legale esperto è fondamentale.

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  • Presentare ricorsi dinanzi alla giustizia tributaria con strategie mirate;
  • Negoziare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione del debito o la rateizzazione;
  • Predisporre piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali, compresi gli accordi di ristrutturazione e la procedura di sovraindebitamento.

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