Lettera Di Compliance Per Ritardo Versamento Iva Trimestrale: Cosa Fare

Introduzione

Nel sistema tributario italiano la lettera di compliance rappresenta un invito bonario con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente possibili irregolarità emerse dall’incrocio dei dati fiscali. In particolare, quando viene rilevato un ritardo nel versamento dell’IVA trimestrale o l’omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche, il contribuente riceve una comunicazione che evidenzia gli importi dovuti e indica la possibilità di mettersi spontaneamente in regola. Il messaggio non è un atto impositivo ma la traccia preliminare di un potenziale accertamento: ignorarlo significa esporsi a sanzioni piene, interessi, iscrizione a ruolo e procedure esecutive.

Ricevere una lettera di compliance non deve però allarmare: si tratta di uno strumento introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 634‑636, L. 190/2014) per favorire la collaborazione tra fisco e contribuente. Le comunicazioni vengono elaborate grazie ai nuovi obblighi di trasmissione telematica delle fatture e delle liquidazioni introdotti dal D.L. 78/2010 e integrati dal D.L. 193/2016 e dal provvedimento direttoriale del 27 marzo 2017. Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/2017, le violazioni relative all’omessa trasmissione dei dati delle fatture o delle liquidazioni sono sanzionate con € 2 per fattura (massimo € 1.000 per trimestre) o da € 500 a € 2.000 per ogni liquidazione periodica omessa; tali sanzioni sono ridotte della metà se la comunicazione avviene entro 15 giorni e possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso . Le stesse norme affermano che, in assenza di un’espressa deroga, a queste violazioni si applica il ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 .

Queste comunicazioni consentono di evitare contestazioni e accertamenti se il contribuente fornisce chiarimenti o regolarizza il debito. Tuttavia l’adempimento deve avvenire rapidamente, perché trascorsi i termini l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento. Agire tempestivamente è quindi fondamentale: un ritardo di pochi giorni può determinare una sanzione ridotta, ma un’omissione prolungata comporta il pagamento integrale della sanzione (25 % dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024) oltre agli interessi moratori .

Presentazione dello studio legale e degli autori

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista con tanti anni di esperienza in diritto tributario e bancario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale e specializzato nella tutela dei contribuenti contro gli atti della riscossione. Tra le sue competenze si segnalano:

  • Cassazionista e patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori.
  • Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario su scala nazionale, con ampia esperienza nelle procedure esecutive, nelle opposizioni agli atti impositivi e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa in base al D.L. 118/2021, abilitato ad assistere imprenditori e professionisti nei percorsi di composizione negoziata.

Grazie a queste competenze l’avv. Monardo e il suo staff offrono un’analisi puntuale degli atti, l’assistenza nelle risposte alle lettere di compliance, la presentazione di memorie difensive, l’impugnazione di avvisi bonari e cartelle, la richiesta di sospensione delle procedure esecutive, la definizione di piani di rateizzazione, fino alla predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti o altri strumenti di composizione della crisi. La visione integrata di legali e commercialisti consente di affiancare il cliente nella regolarizzazione fiscale, nell’accesso agli istituti deflattivi e, quando necessario, nel contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La genesi delle lettere di compliance

La lettera di compliance è stata introdotta per la prima volta con la legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 634‑636, L. 190/2014). La norma ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, al fine di favorire l’adempimento spontaneo, invii al contribuente comunicazioni contenenti le anomalie riscontrate dai controlli automatizzati e invitando lo stesso a fornire chiarimenti o a regolarizzare la propria posizione. I dati utilizzati provengono dalle trasmissioni telematiche dei corrispettivi e delle fatture (cd. “spesometro”) e, dal 2017, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA introdotte dall’art. 21‑bis del D.L. 78/2010 (inserito dall’art. 4 del D.L. 193/2016) .

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 (prot. 58793/2017) ha approvato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e le relative istruzioni. Tali dati, inviati trimestralmente, sono utilizzati dall’Amministrazione per identificare i contribuenti che omettono o ritardano il versamento dell’imposta; le anomalie rilevate danno origine alle lettere di compliance. Il sistema di compliance è diventato strutturale: nel 2023 sono state inviate oltre tre milioni di comunicazioni e gli obiettivi del Ministero dell’Economia prevedono di mantenere o incrementare tale volume.

Sanzioni per ritardati od omessi versamenti (art. 13 D.Lgs. 471/1997)

L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, nella sua formulazione originaria, stabilisce che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti periodici o a saldo dell’IVA è soggetto a una sanzione del 30 % dell’importo non versato . La stessa sanzione si applica anche quando, a seguito di controllo delle dichiarazioni annuali, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile . L’articolo prevede inoltre che la sanzione non si applica se il pagamento è eseguito a un ufficio o concessionario diverso da quello competente .

Modifiche del D.Lgs. 158/2015

La riforma del 2015 (D.Lgs. 158/2015) ha ridotto le sanzioni per i ritardi brevi. Nei casi di omesso versamento o versamento tardivo dell’IVA, se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 15 % (metà del 30 %); se il ritardo non supera 15 giorni la sanzione del 15 % è ulteriormente ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, ossia lo 0,1 % giornaliero . Nel ravvedimento operoso tali importi si riducono ancora (v. infra). Le stesse modifiche hanno esteso il termine di ravvedimento e introdotto il cosiddetto ravvedimento lunghissimo, che consente di sanare le violazioni oltre due anni dal termine versando 1/7 della sanzione .

La riforma fiscale 2024 (D.Lgs. 87/2024)

La riforma attuata dal D.Lgs. 87/2024, pubblicato in G.U. il 28 giugno 2024, ha ridotto in modo generalizzato le sanzioni amministrative e razionalizzato il sistema sanzionatorio. Per quanto riguarda l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, il nuovo comma 1 prevede che l’omesso o tardivo versamento dell’IVA comporti una sanzione del 25 % (in luogo del 30 %). Se il versamento avviene con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 12,5 % (metà del 25 %). Tale sanzione ridotta è inoltre proporzionata al numero di giorni di ritardo: per ritardi fino a 15 giorni la sanzione del 12,5 % si riduce a 1/15 per ciascun giorno . Il nuovo regime distingue poi i crediti “non spettanti” da quelli “inesistenti” (definiti dall’art. 1 D.Lgs. 74/2000): l’utilizzo in compensazione di un credito non spettante comporta una sanzione del 25 %, mentre l’utilizzo di crediti inesistenti è punito con una sanzione fino al 50 % o al 70 % in caso di frode .

La riforma ha introdotto anche il principio di proporzionalità e di offensività nel sistema sanzionatorio, ampliato le cause di non punibilità (art. 6 D.Lgs. 472/1997) e reso inapplicabile il cumulo giuridico per le violazioni di tributi locali . Per le violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, la disciplina più favorevole si applica anche ai fatti precedenti se risulta più conveniente per il contribuente (principio del favor rei) .

Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente i propri adempimenti beneficiando di sanzioni ridotte. La norma stabilisce che, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, la sanzione può essere ridotta:

  1. A 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla violazione .
  2. A 1/8 del minimo per omissioni o errori non incidenti sul tributo, se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi .
  3. A 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione .
  4. A 1/8 del minimo per la presentazione tardiva della dichiarazione entro 30 giorni .

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere contestuale alla regolarizzazione del tributo e al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo . La giurisprudenza ha chiarito che il ravvedimento è una facoltà negoziale del contribuente e, una volta perfezionato, non consente il rimborso delle somme versate se sopravvengono modifiche normative. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 2518/2024, ha affermato che il ravvedimento operoso è una forma di “chiusura” della posizione fiscale che non permette la ripetizione delle somme versate a titolo di sanzioni, se non in caso di errori formali . Secondo i giudici di legittimità, ancorare l’istanza di rimborso alla successiva abrogazione della sanzione contrasterebbe con la libera scelta del contribuente di definire la propria posizione con lo sconto previsto dalla legge .

Obblighi di comunicazione delle liquidazioni periodiche (art. 21‑bis D.L. 78/2010)

Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture e delle liquidazioni IVA. L’art. 4 del D.L. 193/2016 ha abrogato il vecchio “spesometro” e inserito gli articoli 21‑bis e 21‑ter nel D.L. 78/2010: il primo obbliga alla trasmissione trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA, il secondo riconosce un credito per i contribuenti minori per l’adeguamento tecnologico . Le violazioni a tali obblighi sono sanzionate dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997: € 2 per ogni fattura, fino a € 1.000 per trimestre, ridotte a € 500 se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni ; l’omessa, incompleta o infedele trasmissione delle liquidazioni è punita con sanzioni da € 500 a € 2.000, anch’esse ridotte della metà se regolarizzate entro 15 giorni . La risoluzione n. 104/2017 ha precisato che tali violazioni hanno natura amministrativo‑tributaria e quindi possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso .

Giurisprudenza rilevante

Oltre alla citata sentenza n. 2518/2024 sul carattere negoziale del ravvedimento, la Corte di cassazione ha affrontato altri casi di ritardo nel versamento dell’IVA:

  • Cassazione n. 27817/2022 – Il caso riguardava una società che aveva versato l’IVA dovuta e gli interessi ma non aveva pagato integralmente le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento. La Corte ha riconosciuto l’illegittimità della cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate perché il contribuente aveva fornito chiarimenti entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità e l’ufficio avrebbe dovuto ricalcolare le sanzioni e consentire il pagamento entro il nuovo termine . La decisione conferma che il contribuente che integra la sanzione entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità beneficia della riduzione ad un terzo (10 %) prevista dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 e che l’iscrizione a ruolo anticipata è illegittima .
  • Giurisprudenza sul lieve inadempimento – La Corte ha inoltre esaminato l’istituto del “lieve inadempimento” introdotto dall’art. 15‑ter del D.P.R. 602/1973, che evita la decadenza dalla rateazione se l’insufficiente versamento della rata non supera il 3 % e comunque € 10.000. In tali casi è comunque necessario regolarizzare tempestivamente la carenza con il ravvedimento operoso per evitare l’iscrizione a ruolo.
  • Altre sentenze – Numerosi arresti giurisprudenziali ribadiscono che l’avviso bonario e la lettera di compliance non sono impugnabili autonomamente; diventano rilevanti solo se seguiti da un atto impositivo. Tuttavia la mancata risposta comporta la perdita dei benefici e l’applicazione delle sanzioni piene.

Procedura passo‑passo dopo la notifica della lettera di compliance

1. Leggere attentamente la comunicazione

La lettera di compliance contiene l’indicazione del periodo d’imposta (di solito il trimestre) per il quale è stato rilevato il ritardo o l’omissione, l’importo dell’IVA dovuta e l’eventuale sanzione calcolata dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente deve verificare:

  • Data di scadenza del versamento e data di invio della lettera. La differenza temporale incide sulla percentuale di sanzione applicabile.
  • Codice atto e numero della comunicazione: serviranno per interagire con l’ufficio e per effettuare i pagamenti.
  • Modalità di risposta: la lettera indica le modalità per fornire chiarimenti (CIVIS, PEC, call‑center, sportello) e il termine entro il quale rispondere.

Ignorare la comunicazione espone al rischio che l’ufficio proceda alla liquidazione d’ufficio con sanzione piena. Come sottolineato dai materiali dell’Agenzia, il ravvedimento è possibile fino a quando non siano iniziati accertamenti formali .

2. Accedere al cassetto fiscale e verificare i dati

Collegandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite SPID, CIE o CNS), è possibile consultare le comunicazioni ricevute, i versamenti effettuati e gli F24 trasmessi. Per i titolari di partita IVA il controllo può essere delegato al consulente o al commercialista. È consigliabile scaricare le liquidazioni IVA del periodo contestato e confrontare gli importi con quelli riportati nella lettera.

Se il contribuente ha già versato l’IVA ma la comunicazione segnala un importo diverso, potrebbe trattarsi di un errore materiale (codice tributo errato, dati di compensazione non trasmessi, comunicazione liquidazioni omessa). In questi casi è opportuno contattare l’ufficio e fornire la documentazione che attesta il versamento: ricevute F24, estratti conto, registri IVA. È possibile utilizzare il servizio telematico CIVIS, inviare una PEC all’indirizzo indicato o rivolgersi allo sportello fisico. La risoluzione della controversia in sede di compliance evita l’iscrizione a ruolo e non comporta spese di giudizio.

3. Valutare se procedere con il ravvedimento operoso

Se dai controlli emerge che l’IVA dovuta non è stata versata o è stata versata in ritardo, occorre calcolare l’importo da pagare includendo imposta, interessi e sanzioni ridotte. La disciplina da applicare dipende dalla data di commissione della violazione:

Data della violazioneSanzione ordinaria (art. 13 D.Lgs. 471/97)Sanzione ridotta in caso di ravvedimento
Entro 31 agosto 202430 % dell’imposta non versata15 % se il pagamento avviene entro 90 giorni; 0,1 % per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro 15 giorni ; ulteriori riduzioni fino a 1/9 nel ravvedimento operoso
Dal 1° settembre 2024 in poi25 % dell’imposta non versata12,5 % se il pagamento avviene entro 90 giorni; per ritardi entro 15 giorni la sanzione del 12,5 % è ridotta proporzionalmente al numero di giorni (1/15 per giorno)

Per fruire del ravvedimento, è necessario versare contestualmente imposta, sanzione ridotta e interessi. Gli interessi si calcolano al tasso legale vigente, pro‑quota per i giorni di ritardo. Nel modello F24 occorre indicare i codici tributo relativi all’IVA periodica (es. 6031 per il primo trimestre) e al ravvedimento (ad esempio, 8904 per la sanzione). È consigliabile utilizzare il software dell’Agenzia o rivolgersi al commercialista per evitare errori di codifica.

Esempio pratico (post riforma 2024)

Un contribuente non versa l’IVA del primo trimestre 2026 (€ 10.000) entro il 16 maggio 2026. Decide di ravvedersi il 30 maggio 2026 (14 giorni di ritardo). In base al nuovo art. 13 D.Lgs. 471/97, la sanzione base è il 12,5 % e, per ritardi inferiori a 15 giorni, si applica 1/15 per ciascun giorno: quindi 0,1167 %= (12,5 % × 14 / 15). La sanzione sarà € 1.166,67. Gli interessi legali ipotizzati al 5 % annuo ammontano a circa € 19,18 per 14 giorni. L’importo complessivo da versare è pertanto € 11.185,84 (imposta € 10.000 + sanzione € 1.166,67 + interessi € 19,17).

Esempio pratico (previgente regime)

Nel regime ante riforma (violazioni fino al 31 agosto 2024), per un ritardo di 45 giorni la sanzione ordinaria ridotta è il 15 % (per ritardi entro 90 giorni), e nel ravvedimento la sanzione si riduce a 1/9 del 15 % (= 1,6667 %). Per un debito di € 10.000 la sanzione ammonta a € 166,67; gli interessi legali al 5 % per 45 giorni sono € 61,64. Il totale da versare è quindi € 10.228,31, con un notevole risparmio rispetto al 30 % pieno previsto dal regime originario.

4. Comunicare con l’Agenzia delle Entrate

Una volta effettuato il versamento, è opportuno inviare all’ufficio la prova del pagamento e, se richiesto, la comunicazione delle liquidazioni periodiche corretta. Per le comunicazioni omesse o inesatte dei dati delle liquidazioni IVA, la risoluzione n. 104/2017 chiarisce che il contribuente deve inviare la comunicazione mancante e versare la sanzione ridotta applicando il ravvedimento . Ad esempio, per l’omessa trasmissione di una liquidazione trimestrale, la sanzione può essere ridotta a 1/9 del minimo con ravvedimento.

5. Conservare la documentazione

Conservare ricevute F24, comunicazioni inviate e ricevute, estratti conto e ogni documento attestante il pagamento o la correzione dei dati. In caso di successivo avviso bonario o cartella di pagamento, tali documenti saranno fondamentali per dimostrare il ravvedimento e richiedere lo sgravio delle sanzioni.

6. Se non si regolarizza

Se il contribuente non fornisce chiarimenti né effettua il pagamento, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. La cartella di pagamento applicherà la sanzione piena (25 % o 30 % a seconda del periodo) e gli interessi maturati. Dal momento della notifica della cartella decorrono 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione tributaria. In assenza di ricorso o di pagamento, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione potrà avviare le procedure esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento dei conti correnti o dei beni immobili). L’assistenza legale è essenziale per verificare la legittimità degli atti e valutare la richiesta di sospensione o di rateizzazione.

Difese e strategie legali

Analisi degli atti e verifica dei vizi formali

La prima attività difensiva consiste nell’esaminare la lettera di compliance e gli eventuali atti successivi (avviso bonario, cartella di pagamento, avviso di accertamento) per individuare vizi formali o violazioni dello Statuto del contribuente. Gli atti devono essere motivati, indicare i presupposti di fatto e di diritto, essere sottoscritti dal funzionario competente e rispettare i termini di decadenza. Ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 472/1997, l’ufficio deve notificare al trasgressore un atto di contestazione contenente l’indicazione dei fatti, delle prove, delle norme applicate e dei criteri utilizzati per determinare le sanzioni; entro 60 giorni il contribuente può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione o presentare deduzioni difensive . La mancata indicazione di questi elementi rende nullo l’atto.

I principali vizi da ricercare sono:

  • Carente o assente motivazione dell’avviso o della cartella.
  • Violazione dei termini di decadenza per la notifica (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d’imposta).
  • Mancata indicazione del responsabile del procedimento (art. 7 L. 241/1990).
  • Errore nel calcolo della sanzione o mancata considerazione del ravvedimento già perfezionato.
  • Difetto di contraddittorio: la Corte di cassazione ha più volte affermato che l’ufficio deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti prima di iscrivere la sanzione a ruolo .

Quando tali vizi sono presenti, l’avviso bonario o la cartella possono essere impugnati davanti al giudice tributario entro 60 giorni. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’atto e l’annullamento totale o parziale della pretesa. È consigliabile farsi assistere da un professionista che conosca la giurisprudenza e sappia valorizzare i profili tecnici.

Ravvedimento operoso e definizione agevolata

In molti casi la strategia migliore è sfruttare il ravvedimento operoso per beneficiare delle sanzioni ridotte. Come visto, il ravvedimento richiede che non siano iniziati accertamenti formali e consiste nel versare imposta, sanzione ridotta e interessi. Per i ritardi più brevi (entro 15 giorni) la sanzione è estremamente ridotta (0,1 % al giorno prima della riforma, 1/15 di 12,5 % dopo). Per ritardi fino a 30 giorni, la sanzione è pari all’1,5 % (1/10 del 15 %) o 1,25 % con la riforma; per ritardi fino a 90 giorni, la sanzione è 1/9 del 15 % (1,67 %) o 1,39 % per il periodo successivo . Chi si ravvede entro un anno paga 3,75 % (1/8 del 30 %) o 3,125 % con la riforma . In caso di ritardo superiore a un anno, la sanzione sale a 3,57 % (1/7 del minimo) dopo la riforma .

Oltre al ravvedimento, altre procedure deflattive consentono di definire la controversia con sanzioni ridotte:

  • Definizione degli avvisi bonari: per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controlli automatizzati (artt. 36‑bis D.P.R. 600/1973 e 54‑bis D.P.R. 633/1972), l’art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 consente di evitare l’iscrizione a ruolo pagando l’imposta, gli interessi e un terzo della sanzione entro 30 giorni dal ricevimento. La Cassazione ha confermato che l’amministrazione deve permettere al contribuente di integrare la sanzione ridotta entro i successivi 30 giorni dopo i chiarimenti .
  • Definizione agevolata delle liti: le recenti leggi di bilancio hanno previsto diverse edizioni della “tregua fiscale” (ad esempio per gli avvisi bonari, le liti pendenti e i carichi affidati alla riscossione). Al momento della redazione (maggio 2026) non è prevista una rottamazione Quinquies; pertanto non è possibile aderire a nuove definizioni salvo l’eventuale riapertura legislativa. È comunque possibile verificare se la propria cartella rientra in definizioni precedenti e, in caso positivo, chiedere la riliquidazione.
  • Rateizzazione dei debiti: i ruoli possono essere rateizzati fino a 72 rate mensili (o 120 in situazioni di comprovata difficoltà) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. L’art. 15‑ter dello stesso decreto prevede che non si decade dal piano per lievi inadempimenti: insufficiente versamento fino al 3 % (comunque non superiore a € 10.000) o ritardo non superiore a 7 giorni.

Azioni giudiziarie: ricorso alla Commissione tributaria

Se l’ufficio emette un avviso di accertamento o una cartella di pagamento nonostante il ravvedimento o in presenza di vizi formali, è possibile impugnare l’atto entro 60 giorni. Il ricorso va depositato presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale), indicando i motivi di illegittimità e allegando le prove. In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora si può chiedere la sospensione dell’esecuzione; la Commissione decide in camera di consiglio. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria per controversie oltre € 3.000.

In sede giudiziaria si possono far valere anche profili costituzionali (ad esempio la violazione del principio di uguaglianza o di ragionevolezza delle sanzioni) o richiamare le massime della Corte di cassazione sui vizi procedurali. Per esempio, la Cassazione ha più volte affermato che l’iscrizione a ruolo senza aver consentito al contribuente di regolarizzare la posizione o di fornire chiarimenti viola il principio del contraddittorio .

Strumenti di composizione della crisi e altre soluzioni

Quando il debito IVA e gli altri debiti tributari compromettono la solvibilità dell’impresa o della persona fisica, è possibile ricorrere a strumenti di composizione della crisi:

  • Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa). Consentono alle persone sovraindebitate di proporre un piano di rimborso parziale, soggetto all’omologazione del tribunale e con la possibilità di falcidiare i debiti fiscali. L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  • Concordato preventivo e transazione fiscale: per le imprese in crisi, è possibile proporre al tribunale un concordato in cui i debiti fiscali vengono pagati anche in misura ridotta; la transazione fiscale ex art. 182‑ter L.Fall. (oggi art. 63 CCII) consente di ridurre interessi e sanzioni e di chiedere la falcidia dell’IVA se il piano è conveniente.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021): strumento che consente all’imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, per trovare soluzioni prima dell’insolvenza. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore nella redazione del piano e nelle trattative.
  • Esdebitazione del sovraindebitato: al termine della procedura di liquidazione controllata o di esecuzione del piano, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residuali. La legge prevede condizioni specifiche (ad esempio, non aver beneficiato di esdebitazione nei dieci anni precedenti). Per il contribuente sovraindebitato la liberazione dai debiti fiscali permette di ripartire.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la lettera di compliance: la comunicazione non è un accertamento ma un invito a regolarizzare; trascurarla comporta l’iscrizione a ruolo con sanzioni piene e l’avvio delle procedure esecutive.
  2. Pagare senza verificare: prima di versare è necessario controllare se l’importo richiesto è corretto; possono esserci errori nelle liquidazioni o nei codici tributo.
  3. Non includere gli interessi: il ravvedimento richiede il pagamento di imposta, sanzione ridotta e interessi moratori calcolati giorno per giorno ; omettere gli interessi rende incompleta la regolarizzazione.
  4. Usare codici F24 errati: l’utilizzo di codici errati (ad esempio invertire il codice tributo dell’IVA con quello delle sanzioni) impedisce all’Agenzia di imputare correttamente il pagamento.
  5. Superare i termini: la riduzione delle sanzioni è strettamente legata ai giorni di ritardo; posticipare il pagamento oltre 15, 30 o 90 giorni fa aumentare la sanzione.
  6. Non inviare la comunicazione delle liquidazioni: se la violazione riguarda l’omessa trasmissione delle liquidazioni IVA, è necessario inviare il modello corretto entro 15 giorni e versare la sanzione ridotta .
  7. Sottovalutare l’importanza della documentazione: conservare ricevute, estratti conto e comunicazioni è essenziale per dimostrare il ravvedimento e chiedere l’annullamento degli atti.
  8. Affrontare la questione senza assistenza: il sistema sanzionatorio e le procedure di contestazione sono complessi; l’assistenza di un avvocato esperto consente di evitare errori, valutare vizi procedurali e scegliere lo strumento più conveniente (ravvedimento, ricorso, transazione). L’avv. Monardo e il suo team offrono un supporto integrato che combina competenze legali e fiscali.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Confronto fra previgente e nuovo art. 13 D.Lgs. 471/97

FattispecieViolazioni commesse fino al 31 agosto 2024Violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Omesso o tardivo versamento IVASanzione del 30 % dell’imposta non versata (riducibile al 15 % per pagamenti entro 90 giorni)Sanzione del 25 %
Ritardi ≤ 90 giorniSanzione ridotta al 15 %; nel ravvedimento la sanzione è 1,5 % (entro 30 giorni) o 1,67 % (31‑90 giorni)Sanzione ridotta al 12,5 %; nel ravvedimento la sanzione è 1,25 % (15‑30 giorni) o 1,39 % (31‑90 giorni)
Ritardi ≤ 15 giorniSanzione del 15 % ridotta a 1/15 per ciascun giorno (0,1 % al giorno)Sanzione del 12,5 % ridotta a 1/15 per ciascun giorno (0,0833 % al giorno)
Utilizzo credito non spettanteSanzione del 30 % del credito utilizzatoSanzione del 25 % del credito utilizzato (art. 13, co. 4‑bis)
Utilizzo credito inesistenteSanzione dal 100 % al 200 % del creditoSanzione variabile (50 % o 70 %) a seconda della gravità e della fraudolenza (nuovi commi 4‑ter e 5‑bis)

Tabella 2 – Ravvedimento operoso: termini e aliquote

Momento del ravvedimentoViolazioni fino al 31 agosto 2024 (sanzione base 30 % o 15 %)Violazioni dal 1° settembre 2024 (sanzione base 25 % o 12,5 %)Note
Entro 15 giorni0,1 % per giorno di ritardo (1/15 del 15 %)1/15 del 12,5 % (0,0833 % per giorno)Cosiddetto ravvedimento sprint.
16‑30 giorni1,5 % (1/10 del 15 %)1,25 % (1/10 del 12,5 %)Detto anche ravvedimento breve.
31‑90 giorni1,67 % (1/9 del 15 %)1,39 % (1/9 del 12,5 %)Ravvedimento intermedio.
Entro un anno3,75 % (1/8 del 30 %)3,125 % (1/8 del 25 %)Ravvedimento lungo.
Entro due anni4,286 % (1/7 del 30 %)3,57 % (1/7 del 25 %)Ravvedimento ultra‑annuale (previsto dalla riforma).
Oltre due anni5,00 % (1/6 del 30 %)4,17 % (1/6 del 25 %)Il ravvedimento è ancora possibile se non sono iniziati accertamenti.

Tabella 3 – Sanzioni per omessa o errata comunicazione delle liquidazioni IVA (art. 11 D.Lgs. 471/97)

ViolazioneSanzione ordinariaRiduzione per ravvedimento
Omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture (spesometro)€ 2 per ogni fattura con limite € 1.000 per trimestreRiduzione a € 500 se la comunicazione corretta è inviata entro 15 giorni . Ulteriore riduzione con ravvedimento (1/9 della sanzione) se il pagamento avviene entro i termini
Omessa, incompleta o infedele trasmissione delle liquidazioni periodicheSanzione da € 500 a € 2.000Sanzione ridotta della metà se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni. Ulteriore riduzione con ravvedimento in base ai termini (1/10, 1/9 ecc.)

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate?
La lettera di compliance è una comunicazione informativa con cui l’Agenzia delle Entrate segnala anomalie o possibili errori emersi dai controlli automatizzati. Non è un avviso di accertamento, ma invita il contribuente a verificare i propri dati e a regolarizzare spontaneamente la posizione o fornire spiegazioni. Riguarda spesso l’IVA trimestrale, le ritenute, le dichiarazioni dei redditi e le comunicazioni delle liquidazioni.

2. Cosa significa ricevere una lettera di compliance per l’IVA trimestrale?
Significa che l’Agenzia ha rilevato un omesso o tardivo versamento dell’IVA periodica oppure un’inesattezza nella liquidazione. La lettera indica l’imposta dovuta, la data di scadenza e la possibilità di ravvedersi con sanzioni ridotte. È un invito a correggere l’errore prima che scattino i controlli formali.

3. La lettera di compliance è un atto impositivo? Cosa succede se non rispondo?
No. La lettera non è un avviso di accertamento né una cartella di pagamento e, di regola, non è impugnabile. Tuttavia, se il contribuente non risponde né regolarizza il debito, l’Agenzia procederà con la liquidazione d’ufficio, calcolerà le sanzioni piene e iscriverà a ruolo le somme dovute. Seguirà la notifica dell’avviso o della cartella, che può essere impugnata entro 60 giorni.

4. Quanto tempo ho per aderire e regolarizzare la mia posizione?
La lettera di compliance indica un termine (di solito 15 o 30 giorni) per fornire chiarimenti o eseguire il ravvedimento. Per beneficiare delle sanzioni ridotte, i pagamenti devono essere effettuati entro i termini previsti dalla legge: 15, 30 o 90 giorni a seconda del tipo di ravvedimento (sprint, breve, intermedio) .

5. Quali sono le sanzioni per il ritardo nel versamento dell’IVA trimestrale?
Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 la sanzione è pari al 30 % dell’imposta non versata, ridotta al 15 % per ritardi entro 90 giorni e proporzionata ai giorni di ritardo. Dal 1° settembre 2024 la sanzione è il 25 %, ridotta al 12,5 % per ritardi entro 90 giorni e ulteriormente ridotta (1/15 al giorno) per ritardi entro 15 giorni .

6. In cosa consiste il ravvedimento operoso?
È una regolarizzazione spontanea che consente di pagare l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 la sanzione può scendere a 1/8, 1/6 o 1/7 del minimo, a seconda del momento in cui si effettua il pagamento . Il ravvedimento è ammesso solo se la violazione non è stata ancora accertata e non sono iniziati accessi o ispezioni.

7. È possibile evitare completamente la sanzione con il ravvedimento?
No. Il ravvedimento consente una riduzione significativa ma non l’azzeramento. Le aliquote variano dallo 0,1 % al 3,75 % (o 3,125 % dopo la riforma) in funzione del ritardo . Il solo caso in cui la sanzione si azzera è quello del lieve inadempimento disciplinato dall’art. 15‑ter D.P.R. 602/1973 per le rateizzazioni.

8. Cosa cambia con il D.Lgs. 87/2024 per le sanzioni sui ritardati versamenti?
Il decreto ha ridotto la sanzione ordinaria dal 30 % al 25 % e la sanzione per ritardi entro 90 giorni dal 15 % al 12,5 % . Inoltre, per ritardi inferiori a 15 giorni la sanzione del 12,5 % è proporzionata al numero di giorni (1/15 al giorno). La distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti ha comportato una riduzione della sanzione dal 30 % al 25 % per i crediti non spettanti e la modulazione tra 50 % e 70 % per i crediti inesistenti . La riforma ha introdotto il principio di proporzionalità e offeso le sanzioni fisse.

9. Come si calcolano interessi e sanzioni ridotte? Quali codici F24 devo usare?
Gli interessi si calcolano al tasso legale vigente (5 % annuo nel 2026) moltiplicato per i giorni di ritardo e per l’imposta dovuta. La sanzione ridotta si calcola applicando l’aliquota corrispondente (vedi Tabella 2). Nel modello F24 si utilizzano i codici tributo relativi all’IVA del periodo (6031 per primo trimestre, 6032 per secondo, ecc.) e i codici 8904/8905 per le sanzioni. Per il ravvedimento delle comunicazioni liquidazioni si usano i codici 8926 e 8927. È consigliabile rivolgersi a un professionista per la compilazione.

10. Cosa devo fare se i dati della lettera sono errati?
Se ritieni che l’importo indicato sia inesatto (ad esempio perché hai già versato l’IVA o hai utilizzato un credito non ancora registrato), contatta l’Agenzia delle Entrate tramite CIVIS, PEC o sportello e fornisci la documentazione che attesta la regolarizzazione. La risoluzione 104/2017 prevede che l’ufficio ricalcoli le somme e, se l’errore è confermato, annulli la comunicazione .

11. Posso compensare il debito IVA con crediti di altri tributi?
Sì, la compensazione è consentita entro i limiti fissati dalla legge (massimo € 5.000 annui senza visto di conformità). Per compensare l’IVA trimestrale con il credito del trimestre successivo occorre presentare il modello IVA TR e versare mediante F24 indicando il codice tributo appropriato. La circolare dell’Agenzia ha chiarito che la compensazione può avvenire anche tra trimestri diversi purché siano rispettati i limiti e vi sia il visto di conformità, se richiesto .

12. Posso pagare a rate? Quali procedure esistono per rateizzare?
Per il ravvedimento non è ammessa la rateizzazione: occorre versare integralmente imposta, interessi e sanzione ridotta. Una volta emessa la cartella, è possibile chiedere la rateizzazione del debito fino a 72 rate (120 in casi di grave difficoltà) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Occorre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione allegando la documentazione reddituale. La rateizzazione può essere concessa anche per importi inferiori a € 60.000 con domanda semplificata.

13. Dopo aver pagato con ravvedimento, posso chiedere il rimborso delle sanzioni?
No. La Corte di cassazione ha affermato che il ravvedimento operoso è una scelta negoziale del contribuente e comporta la rinuncia al diritto di chiedere la restituzione delle sanzioni pagate, salvo errori formali. Nella sentenza n. 2518/2024, i giudici hanno ritenuto infondata la richiesta di rimborso di un ente pubblico che, dopo aver ravveduto il ritardo, chiedeva la restituzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore di una norma più favorevole .

14. Cosa succede se non si regolarizza il ritardo?
L’Agenzia procederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e notificherà una cartella di pagamento o un avviso di accertamento. La sanzione sarà applicata nella misura piena (25 % o 30 %) e saranno calcolati gli interessi di mora. In assenza di pagamento o di ricorso entro i termini, l’Agente della riscossione potrà attivare procedure esecutive come fermo amministrativo, ipoteca su beni immobili, pignoramento dei conti correnti o stipendi. L’assistenza legale è fondamentale per valutare eventuali vizi dell’atto e chiedere la sospensione.

15. Posso impugnare la cartella? Quali vizi posso eccepire?
Sì. La cartella può essere impugnata entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria se presenta vizi formali (mancanza di motivazione, violazione dei termini di decadenza, errata identificazione del contribuente, mancato computo del ravvedimento). È inoltre possibile eccepire l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo se l’ufficio non ha rispettato il contraddittorio o non ha considerato le comunicazioni e i pagamenti effettuati .

16. Il tardivo invio delle comunicazioni periodiche IVA può essere ravveduto?
Sì. La risoluzione 104/2017 afferma che le sanzioni per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA (art. 11 D.Lgs. 471/97) sono di natura amministrativo‑tributaria e possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso . Occorre inviare la comunicazione mancante e versare la sanzione ridotta, applicando le aliquote previste per il ravvedimento (1/10, 1/9, 1/8, ecc.).

17. Qual è il ruolo dell’avvocato in questi casi? Quali vantaggi offre?
Un avvocato specializzato in diritto tributario analizza la comunicazione e la documentazione per individuare eventuali errori o vizi, consiglia se procedere con il ravvedimento o con l’impugnazione, calcola correttamente imposta, sanzioni e interessi, redige memorie e ricorsi, assiste nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e nella richiesta di rateizzazione. Lo studio dell’avv. Monardo offre un approccio integrato grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro.

18. Quali altri strumenti esistono per risolvere il debito?
Oltre al ravvedimento, esistono il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012), il concordato preventivo e la transazione fiscale, la composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e, in alcuni periodi, le definizioni agevolate (rottamazione cartelle, saldo e stralcio). Questi strumenti permettono di rateizzare o ridurre il debito e, in caso di omologazione, bloccano le procedure esecutive.

19. Rottamazione e definizione agevolata sono ancora attive?
No. La “rottamazione Quinquies” prevista dalla Legge di bilancio 2023 è scaduta. Al 28 maggio 2026 non sono previste nuove definizioni; eventuali riaperture dipenderanno dal legislatore. È comunque possibile valutare la rateizzazione o ricorrere agli strumenti di composizione della crisi.

20. Come posso proteggermi da ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi?
Pagare con ravvedimento o impugnare gli atti nei termini evita l’iscrizione a ruolo. Se la cartella è già stata iscritta, è possibile chiedere la rateizzazione o presentare un ricorso con contestuale domanda di sospensione. Per importi elevati o per situazioni di sovraindebitamento si può accedere a procedure concorsuali che sospendono le azioni esecutive. Un avvocato esperto valuta la strategia migliore in base all’entità del debito e al patrimonio del contribuente.

Simulazioni pratiche

1. Ritardo di 20 giorni nel 2026 – nuovo regime

Scenario: un’impresa individuale deve versare l’IVA del primo trimestre 2026 (€ 8.000) entro il 16 maggio 2026. Per problemi di liquidità versa solo il 5 giugno 2026 (20 giorni di ritardo). L’agenzia invia una lettera di compliance. Il contribuente decide di ravvedersi.

Calcolo:

  1. Sanzione base (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/97) – per ritardi entro 90 giorni la sanzione è il 12,5 %.
  2. Proporzionamento per i primi 15 giorni – per i primi 15 giorni si applica 1/15 del 12,5 %, cioè 0,8333 % al giorno. Per i restanti 5 giorni (dal 16° al 20°) si applica l’aliquota del 12,5 % / 30 (ravvedimento breve), pari a 0,4167 %.
  3. Sanzione totale: (0,8333 % × 15 giorni + 0,4167 % × 5 giorni) × € 8.000 ≈ € 900.
  4. Interessi: tasso legale 5 % annuo: (8.000 × 0,05 × 20/365) ≈ € 21,92.
  5. Totale da versare: € 8.000 + € 900 + € 21,92 = € 8.921,92.

Se l’impresa avesse atteso oltre 90 giorni, la sanzione sarebbe stata il 25 % e avrebbe perso i benefici del ravvedimento breve.

2. Omessa trasmissione della liquidazione trimestrale 2025

Scenario: una società non trasmette la comunicazione della liquidazione IVA relativa al secondo trimestre 2025. Il 25 settembre 2025 riceve la lettera di compliance e trasmette il modello corretto il 1° ottobre 2025, con 6 giorni di ritardo rispetto alla scadenza ordinaria (30 giugno).

Calcolo sanzione:

  • Sanzione base: per l’omessa comunicazione la sanzione è compresa tra € 500 e € 2.000 . Applicando il minimo (€ 500).
  • Riduzione per ravvedimento: la comunicazione corretta è inviata entro 15 giorni dalla scadenza, quindi la sanzione si riduce della metà (art. 11 D.Lgs. 471/97) ⇒ € 250.
  • Ulteriore riduzione con ravvedimento: versamento entro 30 giorni ⇒ 1/10 di € 250 = € 25.
  • Interessi: non applicabili perché si tratta di omessa comunicazione. Totale da versare: € 25.

3. Ritardo di 120 giorni prima della riforma

Scenario: un professionista non versa l’IVA del secondo trimestre 2024 (€ 5.000) entro il 16 settembre 2024. Il 14 gennaio 2025 (120 giorni di ritardo) riceve la lettera di compliance e decide di ravvedersi.

Calcolo:

  • Sanzione base: ante riforma la sanzione ordinaria è il 30 %, ma per ritardi oltre 90 giorni la sanzione ridotta nel ravvedimento è 3,75 % (1/8 del 30 %) .
  • Sanzione: € 5.000 × 3,75 % = € 187,50.
  • Interessi: tasso legale 5 %, giorni di ritardo 120 ⇒ € 5.000 × 0,05 × 120/365 ≈ € 82,19.
  • Totale da versare: € 5.000 + € 187,50 + € 82,19 = € 5.269,69.

Se il professionista non avesse ravveduto entro la fine del 2025, l’ufficio avrebbe potuto applicare la sanzione piena del 30 % (€ 1.500) oltre agli interessi.

Conclusione

La lettera di compliance per ritardo nel versamento dell’IVA trimestrale è un’opportunità per regolarizzare la propria posizione evitando sanzioni piene. La normativa vigente stabilisce sanzioni importanti (25 % dopo la riforma 2024) ma consente riduzioni significative attraverso il ravvedimento operoso, purché si agisca prima dell’avvio degli accertamenti. La raccolta di documentazione, la verifica dei dati, il calcolo corretto di imposta, sanzioni e interessi e l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia sono passi essenziali per chiudere la questione.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale emergono alcuni punti fermi:

  1. Le comunicazioni di anomalia non sono atti impositivi ma inviti bonari che, se ignorati, portano all’iscrizione a ruolo con sanzioni piene.
  2. Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione anche in misura molto significativa (fino allo 0,83 % per i ritardi entro 15 giorni dopo la riforma) .
  3. L’istituto ha natura negoziale: una volta perfezionato non è possibile chiedere il rimborso delle sanzioni versate .
  4. Le sanzioni per omesse comunicazioni delle liquidazioni periodiche sono ridotte e ravvedibili .
  5. I contribuenti possono sempre avvalersi di strumenti alternativi (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale) per gestire debiti complessi.

Agire tempestivamente è fondamentale: il ritardo di pochi giorni può fare la differenza tra una sanzione minima e una sanzione piena. Affidarsi a un professionista consente di individuare l’opzione più favorevole, evitare errori procedurali e, se necessario, impugnare gli atti illegittimi.

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