Lettera Di Compliance Per Nota Di Variazione Omessa: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

La lettera di compliance per nota di variazione omessa è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate quando il sistema di incrocio delle fatture elettroniche, delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) e delle dichiarazioni annuali rileva che un contribuente avrebbe dovuto emettere una nota di variazione in diminuzione (nota di credito) ma non risulta alcun documento registrato. La finalità di questa comunicazione “bonaria” è favorire il ravvedimento e l’adempimento spontaneo, evitando l’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni piene. Ignorare o sottovalutare la lettera può sfociare in un avviso di accertamento esecutivo che, dopo un breve lasso di tempo, diviene titolo per procedere a fermi, ipoteche o pignoramenti. È quindi essenziale comprendere i rischi, le scadenze e le procedure difensive per tutelare i propri diritti.

Il tema è di stringente attualità perché negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli automatizzati sulle fatture elettroniche e sugli incassi, mentre i numerosi interventi legislativi (dal D.Lgs. 108/2024 alla Legge di bilancio 2026) hanno ridefinito termini e sanzioni. Le note di variazione (art. 26 D.P.R. 633/1972) rappresentano lo strumento per rettificare le fatture, recuperare IVA non incassata o stornare importi non dovuti; se non emesse tempestivamente possono precludere il recupero dell’imposta e indurre l’Agenzia a ritenere irregolare la posizione contabile . È quindi indispensabile agire con rapidità e consapevolezza, scegliendo la strategia più adatta e sfruttando le opportunità normative (ravvedimento operoso, adesione, definizione agevolata) prima che scadano i termini.

Chi può assisterti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

In un contesto normativo complesso e in continua evoluzione è fondamentale affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario e dirige uno studio multidisciplinare che opera su tutto il territorio nazionale. Il team è composto da avvocati tributaristi, commercialisti e consulenti del lavoro con competenze integrate. Tra le qualifiche dell’Avv. Monardo si evidenziano:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Coordinatore di professionisti a livello nazionale: dirige una rete di consulenti esperti in diritto bancario e tributario.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che assiste i debitori nella predisposizione dei piani di ristrutturazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, titolo riservato a professionisti formati nelle Camere di Commercio.

Lo studio dell’Avv. Monardo può aiutare concretamente chi riceve una lettera di compliance per nota di variazione omessa attraverso:

  • Analisi dell’atto: esame tecnico della comunicazione e verifica della correttezza dei dati contabili e fiscali;
  • Ravvedimento operoso e regolarizzazione: calcolo delle sanzioni ridotte, redazione delle note di variazione mancanti e predisposizione della dichiarazione integrativa;
  • Ricorsi e impugnazioni: preparazione di ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria per contestare avvisi di accertamento e cartelle;
  • Sospensioni e piani di rientro: richiesta di sospensione degli effetti dell’avviso, predisposizione di piani di rateizzazione o definizione agevolata dei debiti;
  • Trattative stragiudiziali: negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per ottenere soluzioni condivise;
  • Strumenti concorsuali: accesso a procedure di sovraindebitamento, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione grazie alle competenze di Gestore della crisi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La disciplina delle note di variazione in diminuzione (art. 26 D.P.R. 633/1972)

Le note di variazione sono documenti contabili emessi per rettificare una fattura già registrata. L’art. 26 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, quando un’operazione fatturata “viene meno in tutto o in parte” o si riduce l’imponibile per cause come nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, applicazione di abbuoni o sconti contrattuali oppure mancato pagamento per procedure concorsuali o esecutive infruttuose, il cedente o prestatore può emettere una nota di variazione (nota di credito) per recuperare l’IVA versata . Il comma 12 dello stesso articolo chiarisce che una procedura esecutiva individuale è considerata infruttuosa quando:

  • Pignoramento presso terzi: dal verbale dell’ufficiale giudiziario risulta che non vi sono beni o crediti da pignorare ;
  • Pignoramento di beni mobili: il verbale attesta la mancanza di beni, l’impossibilità di accesso al domicilio o l’irreperibilità del debitore ;
  • Asta deserta: quando tre tentativi di asta per la vendita del bene pignorato sono andati deserti e si decide di interrompere la procedura .

Il diritto a emettere la nota di variazione è facoltativo: l’impresa può decidere di non rettificare la fattura, ma in tal caso perde il diritto di portare in detrazione l’IVA versata e non incassata . La norma non prevede un termine fisso per l’emissione della nota nelle ipotesi di procedure concorsuali infruttuose; al contrario, nelle fattispecie di accordo sopravvenuto tra le parti o errori di fatturazione, la nota deve essere emessa entro un anno dall’evento .

Negli ultimi anni la disciplina è stata modificata più volte: la Legge 208/2015 ha introdotto il comma 12 per definire l’“infruttuosità” delle procedure esecutive, mentre il D.L. 73/2021 (cd. Sostegni bis), convertito in L. 106/2021, ha esteso le ipotesi di emissione anche ai debiti non pagati a causa di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati e procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021. La Direttiva IVA 2006/112/CE (art. 90) prevede che gli Stati membri riducano la base imponibile in caso di annullamento o mancato pagamento, ma consente deroghe nei casi di mancato pagamento; l’Italia esercita questa facoltà richiedendo la prova dell’irrecuperabilità .

1.2 La lettera di compliance (art. 1 comma 634 L. 190/2014 e provvedimenti attuativi)

Le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (note anche come lettere di compliance) sono state introdotte dall’art. 1, comma 634, della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015). La norma autorizza l’Agenzia delle Entrate a inviare comunicazioni ai contribuenti quando, attraverso l’analisi dei dati dichiarativi e delle fatture elettroniche, emergono anomalie o disallineamenti. Questi avvisi non costituiscono atti impositivi ma “inviti bonari” a fornire chiarimenti o a regolarizzare la posizione tramite ravvedimento. Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2025, le lettere di compliance relative all’IVA utilizzano i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici per segnalare possibili omessi versamenti; se l’anomalia non viene spiegata o sanata, l’Amministrazione può procedere con l’accertamento .

La finalità delle lettere di compliance è duplice: da un lato consentire al contribuente di correggere gli errori prima che vengano irrogate le sanzioni, dall’altro prevenire l’evasione e migliorare l’affidabilità fiscale. Nonostante il tono “amichevole”, la comunicazione segnala che l’Amministrazione ha individuato una potenziale violazione e monitorerà la reazione del contribuente. Ignorare la lettera può condurre rapidamente all’emissione di un avviso di accertamento esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010) che, trascorsi 60 giorni dalla notifica, diventa titolo per la riscossione forzata .

1.3 Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Per regolarizzare l’omissione di una nota di variazione e pagare le imposte dovute con sanzioni ridotte si ricorre al ravvedimento operoso, istituto disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento permette al contribuente di versare spontaneamente imposte, sanzioni e interessi prima che la violazione venga contestata dall’Amministrazione. Secondo il Comune di Galatina, che riepiloga la norma sul proprio sito istituzionale, il ravvedimento può essere effettuato solo se la violazione non è stata ancora contestata e non siano iniziati controlli formali . Il contribuente deve versare sanzioni ridotte e gli interessi di mora unitamente all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo .

Le aliquote delle sanzioni variano in funzione del tempo trascorso dalla scadenza originaria :

Periodo di ritardoSanzione ridotta (violazioni fino al 31 agosto 2024)Nuove sanzioni per violazioni dal 1° settembre 2024
Entro 14 giorni0,1 % per ogni giorno di ritardo0,08 % per ogni giorno di ritardo
Tra 15 e 30 giorni1,5 %1,25 %
Tra 31 e 90 giorni1,67 %1,39 %
Entro un anno3,75 %3,125 %
Oltre un anno ma entro due anni4,29 %3,57 %
Oltre due anni5 %3,57 %

L’interesse legale deve essere calcolato per ogni giorno di ritardo applicando il tasso annuale fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze . Dal 2023 al 2025, i tassi sono stati pari all’1,25 %, al 5 % e al 2 % rispettivamente .

1.4 L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Quando l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento, il contribuente può attivare lo strumento dell’accertamento con adesione disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. Si tratta di un procedimento deflattivo che consente di discutere con l’Ufficio la propria posizione prima di ricorrere al giudice. L’articolo del portale di diritto tributario diDiritto spiega che l’accertamento con adesione, introdotto dal D.Lgs. 218/1997, permette al contribuente di presentare un’istanza entro il termine per la proposizione del ricorso ; la presentazione dell’istanza sospende il termine per ricorrere per 90 giorni . Per perfezionare l’accordo l’importo concordato va pagato entro venti giorni . Questo strumento può essere utilizzato anche per contestare un avviso fondato sull’omessa nota di variazione.

1.5 Giurisprudenza di riferimento

1.5.1 Cassazione n. 25896/2020 e il termine per la nota di variazione

La Cassazione con la sentenza n. 25896 del 16 novembre 2020 ha affrontato il tema della certezza del mancato pagamento nell’ambito delle procedure concorsuali. La Corte ha ricordato che l’art. 26 comma 2 del D.P.R. 633/1972 consente l’emissione della nota di variazione quando l’operazione viene meno o è ridotto l’imponibile in seguito a procedura concorsuale infruttuosa . La sentenza mette in rilievo il principio, derivante dall’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui la base imponibile deve essere ridotta in caso di mancato pagamento, ma consente allo Stato di stabilire quando vi è certezza giuridica dell’insolvenza . La Corte evidenzia che nel caso del fallimento l’emissione della nota di credito può avvenire solo alla definitività del piano di riparto o alla chiusura della procedura . Tuttavia la giurisprudenza successiva ha riconosciuto maggiore flessibilità, valorizzando l’esistenza di elementi oggettivi che dimostrino la ragionevole probabilità di mancato pagamento .

1.5.2 Risposta a interpello n. 64/2018 dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 64 del 9 novembre 2018 (caso esaminato dal portale Studio Cerbone) ha chiarito che, in base all’art. 26, comma 2 del D.P.R. 633/1972, il mancato pagamento rileva solo se il creditore ha esperito senza successo tutte le azioni di recupero . La nota di variazione non può essere emessa per “antieconomicità” delle procedure, ma è necessario dimostrare l’infruttuosità con atti ufficiali (verbali di pignoramento, aste deserte) o con l’accertamento di un organo terzo (come la Guardia di finanza) . La stessa risposta conferma che la perdita su crediti deducibile ai fini IRES va calcolata al netto dell’IVA recuperata con la nota di variazione .

1.5.3 Altre pronunce della Cassazione e della Corte di Giustizia

Oltre alla sentenza 25896/2020, numerose decisioni hanno precisato gli obblighi e i diritti in materia di note di variazione:

  • Cass. 17438/2023: la Corte ha stabilito che la facoltà di emettere una nota di variazione dopo l’infruttuosità della procedura concorsuale sussiste anche se il creditore non si è insinuato al passivo, purché dimostri l’irrecuperabilità del credito con elementi oggettivi (es. relazione del curatore fallimentare). Questa pronuncia, commentata dalla dottrina, ha attenuato l’onere di insinuazione al passivo, tornando conforme alla giurisprudenza europea.
  • Cass. 27649/2020: ha confermato che la mancata emissione della nota di credito non comporta danno per l’Erario perché la nota è facoltativa e l’IVA è già stata versata; pertanto non si configura omessa dichiarazione ma, al più, perdita del diritto alla detrazione.
  • Corte di Giustizia UE, causa C‑246/16 (Di Maura): la Corte ha affermato che gli Stati membri non possono subordinare la possibilità di recuperare l’IVA ad un’esigenza di certezza assoluta del mancato pagamento; è sufficiente la ragionevole probabilità di insolvenza per consentire la detrazione.

1.6 Evoluzioni normative recenti (2024‑2026)

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha adottato importanti riforme fiscali che incidono sulla gestione delle note di variazione e sulle comunicazioni di compliance:

  1. D.Lgs. 108/2024: ha riformato i termini di risposta alle comunicazioni derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis e 54-bis), estendendo da 30 a 60 giorni il termine per fornire chiarimenti . Questa modifica riguarda anche le lettere di compliance, dando al contribuente più tempo per spiegare o sanare l’anomalia.
  2. Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025): ha introdotto la rottamazione‑quinquies (definizione agevolata) per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026; le cartelle ammesse comprendono i debiti derivanti da controlli automatizzati (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972). Dal 1° maggio 2026 non è più possibile aderire alla rottamazione-quinquies, ma restano in vigore i piani di pagamento per chi ha presentato la domanda entro il termine .
  3. Decreto “Proroga versamenti” n. 89/2026: ha prorogato al 20 luglio 2026 i versamenti a saldo e primo acconto per i contribuenti ISA e forfetari, ma non ha modificato la disciplina delle note di variazione.

2. Procedura passo‑passo dopo la lettera di compliance

Ricevere una lettera di compliance per nota di variazione omessa non significa che il Fisco abbia già irrogato sanzioni. È però il primo campanello d’allarme di un potenziale accertamento. È quindi fondamentale seguire un percorso strutturato e rispettare i termini di legge.

2.1 Lettura e verifica della comunicazione

  1. Apri la comunicazione: la lettera può arrivare via PEC, via e‑mail oppure essere disponibile nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia. Verifica attentamente il periodo di riferimento, le fatture e gli importi indicati. Controlla se l’anomalia riguarda la mancata emissione di una nota di variazione in diminuzione o in aumento.
  2. Verifica la corrispondenza con i tuoi registri: controlla il registro delle fatture emesse, le scritture contabili e le note di credito emesse. In molti casi l’anomalia nasce da errori di registrazione, duplicazioni di fatture o mancato allineamento delle periodicità.
  3. Scarica i dati: accedi al cassetto fiscale per scaricare le fatture interessate. Puoi confrontare le fatture elettroniche presenti nel Sistema di Interscambio (SdI) con quelle registrate nella tua contabilità.

2.2 Emissione della nota di variazione mancante

Se riscontri che la fattura doveva essere rettificata perché, ad esempio, il cliente ha restituito il bene, ha esercitato il diritto di recesso, si è convenuto uno sconto, oppure il credito è diventato inesigibile a causa di procedure concorsuali, dovrai emettere una nota di variazione in diminuzione.

  1. Individua la causa: la nota deve specificare la causa della variazione (nullità, revoca, risoluzione, abbuono o insolvenza). In caso di procedure concorsuali, accertati che sussistano i presupposti di infruttuosità indicati nell’art. 26 .
  2. Rispetta i termini: per le variazioni derivanti da accordo tra le parti o errori di fatturazione devi emettere la nota entro un anno dalla fattura originaria . Per i crediti insoluti a causa di procedure concorsuali o pignoramenti infruttuosi non vi è un termine fisso, ma è necessario attendere la certificazione della infruttuosità (verbale di pignoramento o chiusura del fallimento). In ogni caso è consigliabile emettere la nota non appena sorge la certezza giuridica dell’insolvenza.
  3. Forma del documento: la nota di variazione è un documento elettronico soggetto alle stesse regole della fattura elettronica. Deve riportare riferimento alla fattura originaria, imponibile e IVA da stornare, causale della variazione e numerazione propria. Inviala tramite SdI al cliente e registra il documento sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro dei corrispettivi.
  4. Registrazione contabile: registra la nota di variazione secondo l’art. 25 del D.P.R. 633/1972, riportando l’IVA a debito o a credito. La registrazione consente di recuperare l’imposta detraendola nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale.

2.3 Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa

Se l’anomalia evidenziata dalla lettera di compliance comporta l’omesso versamento di IVA, è consigliabile procedere al ravvedimento operoso. Per farlo dovrai:

  1. Calcolare la sanzione ridotta: in base alla tabella riportata nel § 1.3, applica la percentuale corrispondente al ritardo maturato. Ad esempio, se regolarizzi entro 90 giorni, la sanzione ordinaria del 30 % (per omesso versamento d’imposta) si riduce al 1,67 % (violazioni commesse fino al 31 agosto 2024) o al 1,39 % (violazioni dal 1° settembre 2024) .
  2. Calcolare gli interessi: applica il tasso legale vigente nel periodo (ad esempio 5 % per il 2023 o 2 % per il 2025) per i giorni di ritardo .
  3. Compilare il modello F24: utilizza i codici tributo relativi all’IVA, alle sanzioni e agli interessi. Versando in un’unica operazione l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi, la posizione si considera regolarizzata.
  4. Presentare la dichiarazione integrativa: se la nota di variazione incide sulla dichiarazione IVA già presentata, invia una dichiarazione integrativa indicando la maggiore imposta dovuta o il maggiore credito recuperato. La dichiarazione va presentata entro il termine di decadenza (31 ottobre del secondo anno successivo), ma per beneficiare delle sanzioni ridotte è consigliabile farla nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria.
  5. Comunicare la regolarizzazione: rispondi alla lettera di compliance attraverso il canale indicato (ad esempio, la piattaforma “Fatture e Corrispettivi”) allegando copia della nota di variazione, della dichiarazione integrativa e della ricevuta di versamento. Questo dimostra l’avvenuta regolarizzazione e può evitare l’emissione dell’avviso di accertamento.

2.4 Risposta o richiesta di chiarimenti

Se ritieni che l’anomalia sia infondata (ad esempio perché la nota di variazione è stata regolarmente emessa ma non rilevata dai sistemi, oppure perché la fattura doveva rimanere invariata), puoi inviare all’Agenzia una risposta motivata:

  • Documentazione: allega la nota di variazione già emessa, i registri IVA e ogni documento utile a provare l’assenza di violazione;
  • Memoria difensiva: spiega le ragioni per cui la nota di variazione non era dovuta (ad esempio, perché la restituzione del bene è avvenuta dopo un anno e non rientra nelle ipotesi di art. 26) oppure perché la fattura è corretta;
  • Modalità di invio: la risposta può essere trasmessa attraverso il servizio telematico indicato nella lettera (Spesometro/Fatture e Corrispettivi), oppure tramite PEC, indicando il protocollo della comunicazione.

2.5 Attesa o avvio del contraddittorio

Una volta inviata la risposta o effettuata la regolarizzazione, l’Agenzia effettuerà le proprie valutazioni. Se la risposta è ritenuta sufficiente, la posizione viene archiviata. Se l’Amministrazione ritiene che le irregolarità persistono, può inviare un invito al contraddittorio (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997) o un avviso di accertamento. In questo caso:

  • Istanza di accertamento con adesione: il contribuente può presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso. Tale istanza sospende il termine per ricorrere per 90 giorni . Durante la procedura si può concordare una riduzione delle sanzioni fino a 1/3.
  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: se l’accordo non viene raggiunto, si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (o entro 150 giorni nel caso di accertamento con adesione). La riforma introdotta dal D.Lgs. 156/2015 e le norme successive prevedono la possibilità di chiedere la sospensione dell’atto.
  • Mediazione tributaria: per gli atti di valore fino a 50.000 euro è obbligatorio presentare un’istanza di mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) prima del ricorso.

3. Difese e strategie legali

3.1 Principio di facoltatività della nota di variazione

La norma di riferimento (art. 26 D.P.R. 633/1972) riconosce che la nota di variazione in diminuzione è una facoltà del cedente o prestatore ; la sua mancata emissione non danneggia l’Erario perché l’IVA è stata versata e resta nei conti dello Stato. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione n. 27649/2020, che ha escluso la configurabilità di una violazione tributaria in caso di omesso esercizio della facoltà di variazione, pur precisando che il contribuente perde il diritto alla detrazione. Pertanto, l’Agenzia non può irrogare sanzioni solo per la mancata emissione della nota, se non emergono ulteriori profili (ad esempio indebita detrazione o dichiarazione infedele). In sede di risposta alla lettera di compliance è dunque utile evidenziare che la nota di credito non è obbligatoria e che la mancata emissione non integra un illecito, con riferimento alla giurisprudenza della Cassazione.

3.2 Obbligo di certezza dell’insolvenza

Se la pretesa dell’Agenzia si fonda sul mancato pagamento della fattura, occorre dimostrare che l’insolvenza non era certa o che non si erano ancora verificate le condizioni per l’emissione della nota. Secondo l’interpello 64/2018, il creditore deve provare di aver esperito tutte le azioni di recupero e che la procedura esecutiva è risultata infruttuosa . È possibile contestare la pretesa allegando prove che mostrano che il pagamento era ancora verosimilmente esigibile o che la procedura concorsuale non era conclusa. In particolare:

  • Documentazione di recupero credito: dimostrare di aver inviato solleciti, richieste di pagamento e di avere attivato azioni legali; se la procedura si è conclusa da poco, si può sostenere che non vi era ancora certezza dell’insolvenza.
  • Report del curatore o del commissario giudiziale: i verbali di stato passivo, il piano di riparto e le relazioni del curatore possono testimoniare la percentuale di soddisfacimento del credito. Se non erano disponibili al momento, l’emissione della nota di variazione non era ancora possibile.
  • Riferimenti giurisprudenziali: richiamare le sentenze della Corte di Giustizia UE (C‑246/16 Di Maura) che favoriscono l’emissione anticipata della nota quando vi sia ragionevole probabilità di insolvenza e le pronunce nazionali più flessibili (Cass. 17438/2023) che riconoscono che l’inesigibilità può essere provata con documenti diversi dall’atto di chiusura del fallimento.

3.3 Contrasto dell’avviso di accertamento

Se l’Agenzia delle Entrate procede comunque ad emettere un avviso di accertamento fondato sulla presunta omessa nota di variazione, è possibile contestarlo in sede giurisdizionale. Gli elementi di difesa possono essere:

  1. Vizio dell’atto: contestare la motivazione insufficiente o la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) se la motivazione non indica con precisione quali fatture avrebbero richiesto la nota di variazione e quali norme sarebbero state violate.
  2. Nullità per mancanza di contraddittorio: se l’Amministrazione non ha instaurato il contraddittorio preventivo previsto dal D.Lgs. 218/1997 (nei casi in cui è obbligatorio), l’accertamento può essere annullato.
  3. Difetto di prova: sostenere che l’Amministrazione non ha dimostrato l’esistenza di una maggiore imposta dovuta, visto che l’IVA era stata versata e che la mancata nota non comporta debito;
  4. Prescrizione e decadenza: verificare che l’atto sia stato notificato entro i termini di decadenza (generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione); decorso il termine, l’accertamento è nullo.
  5. Ravvedimento operoso: se si è proceduto a sanare la violazione prima della notifica dell’avviso, la sanzione deve essere ridotta al minimo o annullata. Al momento del processo è necessario esibire le ricevute di pagamento e la dichiarazione integrativa.

3.4 Sospensione e rateizzazione

In caso di ricezione dell’avviso di accertamento e di conseguente cartella o avviso esecutivo, è possibile chiedere la sospensione o la rateizzazione del debito:

  • Sospensione giudiziale: contestualmente al ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria si può chiedere la sospensione dell’atto, dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (grave danno). Il giudice può sospendere la riscossione fino alla sentenza di primo grado.
  • Sospensione amministrativa (autotutela): presentare all’Agenzia una richiesta di annullamento o di sospensione se emergono errori evidenti.
  • Rateizzazione: per le somme iscritte a ruolo si può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la rateizzazione in un massimo di 72 rate (o 120 per comprovata difficoltà economica). È possibile ottenere la sospensione delle procedure esecutive una volta accettato il piano di rateizzo.

3.5 Accordi e definizioni agevolate

Nei periodi in cui sono previste definizioni agevolate (rottamazione-quater, rottamazione-quinquies o saldo e stralcio), si può estinguere il debito con sanzioni e interessi azzerati. Per il 2026 la rottamazione-quinquies era aperta fino al 30 aprile 2026 ; dopo tale termine non sono ammesse nuove adesioni. Tuttavia, i contribuenti che hanno presentato la domanda entro la scadenza possono versare le rate previste (fino a 54 rate). Per chi non ha aderito resta la possibilità di fruire del ravvedimento operoso o di piani di rateizzazione ordinari.

4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti

Quando la mancata emissione di una nota di variazione si inserisce in una situazione di più ampio sovraindebitamento, è opportuno valutare anche strumenti concorsuali e negoziali che consentono di ridurre o ristrutturare i debiti complessivi.

4.1 Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi)

La Legge 3/2012, confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), permette a persone fisiche, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up di risolvere situazioni di sovraindebitamento attraverso tre procedure: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Il debitore propone un piano di rientro che può prevedere l’abbattimento di debiti fiscali e contributivi, subordinatamente all’approvazione del giudice e dell’Agenzia. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nell’elaborazione e nella presentazione del piano, negoziando con il Fisco la falcidia dell’IVA e delle sanzioni.

4.2 Concordato preventivo con transazione fiscale

Per le imprese in stato di crisi che hanno debiti IVA rilevanti, il concordato preventivo con transazione fiscale consente di proporre all’Erario la parziale soddisfazione dei crediti tributari. La nota di variazione può essere emessa in seguito alla chiusura della procedura concorsuale; tuttavia la riforma del 2021 ha permesso di emetterla anche durante la procedura di concordato, quando l’inadempimento appare irreversibile . Ciò facilita il recupero dell’IVA e la definizione del debito fiscale nelle procedure concorsuali.

4.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.)

Gli accordi di ristrutturazione sono piani negoziati con i creditori che prevedono il pagamento di una percentuale del debito. Dopo l’omologa del tribunale, l’art. 26 consente l’emissione della nota di variazione per recuperare l’IVA su crediti stralciati . L’accordo può includere la definizione dei debiti fiscali, previo parere dell’Agenzia delle Entrate.

4.4 Esdebitazione e ristrutturazione dell’impresa

Al termine della procedura di sovraindebitamento o del concordato preventivo è possibile ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione residua dai debiti non soddisfatti. L’esdebitazione elimina definitivamente i debiti, compresi quelli fiscali, consentendo al soggetto di ripartire senza pesi. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere le imprese nella procedura di composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021, che mira a evitare l’insolvenza attraverso piani di risanamento e accordi con il Fisco.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare la lettera di compliance: non rispondere alla comunicazione equivale a consentire all’Agenzia di procedere con l’accertamento. Anche se ritieni di essere in regola, è consigliabile inviare un riscontro.
  2. Non verificare la contabilità: spesso le anomalie derivano da registrazioni errate o da duplicazioni di fatture; una verifica tempestiva permette di evitare sanzioni.
  3. Emettere note di variazione fuori termine: se la causa rientra tra quelle con termine annuale, l’emissione tardiva non consente di recuperare l’IVA e può essere contestata. Rispetta il dies a quo e documenta la causa.
  4. Ravvedersi troppo tardi: il ravvedimento è efficace solo se la violazione non è stata ancora contestata; una volta ricevuto l’avviso di accertamento non si può più beneficiare delle sanzioni ridotte.
  5. Affidarsi a modelli generici: le risposte alle comunicazioni o i ricorsi devono essere personalizzati; l’assistenza di professionisti evita errori formali che possono precludere la difesa.
  6. Trascurare i termini processuali: dalla notifica dell’avviso decorrono termini precisi per l’adesione (30 giorni), per la mediazione (30 giorni) e per il ricorso (60 giorni). La decadenza porta alla definitività del debito.
  7. Non valutare le procedure concorsuali: se il debito IVA è parte di un indebitamento più ampio, è utile valutare la composizione della crisi; ignorare questa possibilità può portare al blocco dell’attività o alla perdita del patrimonio.

5.2 Consigli operativi

  1. Organizza la documentazione: conserva ordinatamente fatture, note di credito, registrazioni contabili e documenti di procedure concorsuali. In caso di contestazione potrai fornire rapidamente le prove.
  2. Controlla periodicamente le liquidazioni IVA: confronta i dati trasmessi con i registri per individuare eventuali omissioni prima che l’Agenzia le segnali.
  3. Usa il cassetto fiscale: verifica regolarmente lo stato delle tue dichiarazioni e le comunicazioni dell’Agenzia; molti contribuenti scoprono troppo tardi di aver ricevuto una lettera.
  4. Valuta l’impatto economico: emettere una nota di variazione può comportare il recupero dell’IVA ma anche la riduzione del fatturato; valuta attentamente gli effetti sul bilancio.
  5. Consulta un professionista: prima di emettere note di variazione o rispondere alle lettere di compliance rivolgiti a un avvocato o commercialista specializzato, che saprà indicarti la strategia migliore.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme e fonti principali

La tabella seguente sintetizza le principali fonti normative citate nell’articolo e il loro ambito di applicazione:

NormaContenuto essenzialeRilevanza
Art. 26 D.P.R. 633/1972Disciplina le note di variazione in aumento o diminuzione; consente di emettere note di credito per nullità, risoluzione, abbuono o insolvenza. Definisce i casi di procedura esecutiva infruttuosa .Base legale per emettere note di variazione e recuperare l’IVA.
Art. 1 comma 634 L. 190/2014Introduce le comunicazioni di compliance per segnalare anomalie fiscali e consentire l’adempimento spontaneo .Fondamento delle lettere di compliance; obbliga l’Agenzia a informare i contribuenti prima di procedere a un accertamento.
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Regola il ravvedimento operoso; consente la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte .Strumento per sanare omissioni (compresa l’omessa nota di variazione) con riduzione delle sanzioni.
D.Lgs. 218/1997Disciplina l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale .Consente di negoziare l’accertamento prima di ricorrere al giudice; sospende i termini per 90 giorni e riduce le sanzioni.
Art. 29 D.L. 78/2010Introduce l’avviso di accertamento esecutivo, che diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni .Rende rapida la riscossione; incentiva a rispondere tempestivamente alla lettera di compliance.
L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Prevede i diritti del contribuente, tra cui la motivazione degli atti, il contraddittorio e il diritto a essere informato.Garanzia difensiva: gli atti viziati da carenza di motivazione o contraddittorio possono essere annullati.
Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)Introduce la definizione agevolata rottamazione-quinquies; la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026 .Offre ai contribuenti una via per estinguere i debiti iscritti a ruolo eliminando sanzioni e interessi.

6.2 Termini e sanzioni del ravvedimento operoso

FattispecieTempo per regolarizzareSanzione ordinariaSanzione ridotta (violazioni fino al 31 agosto 2024)Sanzione ridotta (violazioni dal 1° settembre 2024)
Omesso versamento dell’IVAEntro 14 giorni30 %0,1 % per ogni giorno0,08 % per ogni giorno
Tra 15 e 30 giorni30 %1,5 %1,25 %
Tra 31 e 90 giorni30 %1,67 %1,39 %
Entro un anno30 %3,75 %3,125 %
Oltre un anno ma entro due anni30 %4,29 %3,57 %
Oltre due anni30 %5 %3,57 %

6.3 Strumenti difensivi e agevolazioni

StrumentoNorma di riferimentoDescrizioneBenefici
Ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997Regolarizzazione spontanea con pagamento di imposta, sanzioni ridotte e interessi .Evita l’accertamento e riduce le sanzioni in proporzione al tempo di ritardo.
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Presentazione di un’istanza entro 30 giorni per discutere la pretesa tributaria; sospende i termini e riduce le sanzioni .Consente di definire l’accertamento senza contenzioso e ottenere sconti sulle sanzioni.
Mediazione tributariaArt. 17-bis D.Lgs. 546/1992Procedura obbligatoria per atti di valore fino a 50.000 euro; consente di ridurre le sanzioni al 35 % e blocca il ricorso.Definizione rapida del contenzioso con riduzione delle sanzioni.
Definizione agevolata (rottamazione)Leggi finanziarie (L. 197/2022 e L. 199/2025)Estinzione del debito iscritto a ruolo pagando solo capitale e spese; sanzioni e interessi annullati .Permette di chiudere il debito con forte riduzione del carico.
SovraindebitamentoL. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019Accordo con i creditori o piano del consumatore per ristrutturare debiti; possibilità di esdebitazione.Riduce drasticamente il debito e blocca le azioni esecutive.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è una nota di variazione e quando si emette?
La nota di variazione (nota di credito o di debito) è un documento che rettifica una fattura già registrata. Si emette quando l’operazione originaria viene meno in tutto o in parte (per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione), in caso di abbuoni o sconti contrattuali oppure quando il corrispettivo non viene pagato a causa di procedure concorsuali o esecutive infruttuose .

2. La nota di variazione è obbligatoria?
No. L’art. 26 del D.P.R. 633/1972 prevede che la nota di variazione in diminuzione è una facoltà del cedente/prestatore . La mancata emissione non costituisce violazione e non danneggia l’Erario, ma impedisce al contribuente di recuperare l’IVA.

3. Qual è il termine per emettere una nota di variazione?
Per le variazioni derivanti da accordi tra le parti o errori di fatturazione la nota deve essere emessa entro un anno dall’operazione . Nei casi di insolvenza dovuta a procedure concorsuali o esecutive infruttuose non esiste un termine fisso, ma è necessario attendere la certificazione dell’infruttuosità (verbale di pignoramento, chiusura del fallimento, relazione del curatore).

4. Cosa succede se non rispondo alla lettera di compliance?
Se la comunicazione resta senza risposta, l’Agenzia può emettere un avviso di accertamento esecutivo che diventa titolo per la riscossione dopo 60 giorni . Ignorare l’avviso comporta il rischio di pignoramenti, fermi amministrativi e interessi di mora.

5. Posso sanare l’omessa nota di variazione con il ravvedimento operoso?
Sì. Il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di regolarizzare la violazione pagando l’IVA dovuta, le sanzioni in misura ridotta e gli interessi . È fondamentale effettuare il ravvedimento prima della notifica di un avviso di accertamento.

6. Come calcolo le sanzioni ridotte del ravvedimento?
Le sanzioni si calcolano applicando alla sanzione ordinaria (30 % per omesso versamento) una percentuale ridotta in base al tempo trascorso. Ad esempio, entro 90 giorni la sanzione è 1,67 % o 1,39 % a seconda della data della violazione . A queste percentuali si aggiungono gli interessi legali.

7. È necessario presentare una dichiarazione integrativa?
Se la nota di variazione influisce sulla dichiarazione IVA già presentata (ad esempio perché recupera IVA su crediti insoluti), occorre presentare una dichiarazione integrativa che modifichi i dati originari. Questo consente di riportare correttamente l’IVA a credito o a debito e di evitare future contestazioni.

8. Cosa devo indicare nella risposta alla lettera di compliance?
La risposta deve contenere la motivazione della variazione o l’indicazione che la nota non era dovuta. Occorre allegare la documentazione comprovante (note di credito, registri IVA, comunicazioni con il cliente, verbali di pignoramento) e indicare se si è proceduto al ravvedimento operoso.

9. Posso essere sanzionato per aver emesso la nota di variazione in ritardo?
L’emissione tardiva non comporta sanzioni se la nota è facoltativa. Tuttavia, se l’IVA doveva essere ridotta e non è stata tempestivamente recuperata, l’Agenzia potrebbe contestare l’indebita detrazione. È quindi consigliabile rispettare il termine annuale nelle ipotesi previste e documentare le ragioni del ritardo.

10. Cosa succede se il cliente non paga e non si può agire esecutivamente?
In caso di insolvenza non recuperabile per antieconomicità o per mancanza di beni, la circolare 26/E/2013 e l’interpello 64/2018 richiedono che il creditore dimostri l’inesistenza di beni aggredibili e la irreperibilità del debitore . Se tali prove sono disponibili (relazione della Guardia di finanza, verbali di infruttuosità), la nota di variazione è ammessa. In caso contrario, la nota potrebbe essere contestata.

11. Posso emettere una nota di variazione cumulativa per più fatture?
L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di emettere una nota di variazione cumulativa per più fatture relative allo stesso cliente e alla stessa causa (ad esempio recesso o nullità) con la risposta n. 395/2019. Tuttavia, è necessario indicare analiticamente le fatture stornate e conservare la documentazione.

12. Dopo aver emesso la nota di variazione, posso recuperare anche la perdita su crediti?
Sì. Secondo l’interpello 64/2018, la perdita su crediti è deducibile ai fini IRES ex art. 101 TUIR al netto dell’IVA recuperata con la nota di variazione . Pertanto la deduzione deve essere ridotta dell’importo di IVA stornato.

13. La lettera di compliance interrompe la prescrizione?
No. La comunicazione non è un atto impositivo e non interrompe i termini di decadenza o prescrizione. Tuttavia segnala l’intenzione dell’Amministrazione di procedere, quindi è prudente rispondere tempestivamente.

14. Cosa succede se ricevo la lettera di compliance dopo aver aderito alla rottamazione-quinquies?
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione; se la lettera riguarda un anomalia su fatture recenti non ancora iscritte a ruolo, la rottamazione non si applica. In caso contrario, se il debito è incluso nella rottamazione (domanda entro il 30 aprile 2026), la comunicazione può essere superata con il pagamento delle rate previste .

15. Quali documenti devono essere conservati in caso di controllo?
Conserva la fattura originaria, la nota di variazione, la prova dell’invio tramite SdI, i registri IVA, le dichiarazioni integrative, le ricevute di pagamento F24, le comunicazioni con il cliente e i verbali delle procedure esecutive. Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni.

16. È possibile ricorrere all’esdebitazione per debiti IVA?
Sì. Nei piani di sovraindebitamento e nella composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019) le imposte possono essere falcidiate, ma l’esdebitazione finale è subordinata al pagamento integrale dell’IVA maturata dopo l’apertura della procedura e alle decisioni del giudice.

17. Se emetto la nota di variazione, devo rimborsare il cliente?
La nota di variazione storna l’IVA e l’imponibile, quindi restituisce al cliente l’ammontare pagato in più. In caso di insolvenza non pagata, la nota non comporta restituzioni perché il cliente non ha versato l’importo.

18. Qual è il vantaggio di rivolgersi a un avvocato specializzato?
Un professionista esperto conosce la normativa aggiornata, valuta la strategia difensiva, calcola correttamente le sanzioni, predispone le note di variazione e redige ricorsi. Inoltre può assistere nelle trattative con l’Agenzia e, se necessario, avviare procedure concorsuali per ridurre i debiti.

19. È possibile evitare l’avviso di accertamento rispondendo alla lettera?
Molte anomalie si risolvono con una risposta puntuale, allegando la documentazione corretta. L’Agenzia procede all’accertamento solo se ritiene che l’irregolarità persista. Pertanto la risposta tempestiva è la prima difesa.

20. Posso recuperare l’IVA se il cliente paga successivamente?
Se il cliente paga dopo l’emissione della nota di variazione, è necessario emettere una nota di variazione in aumento (nota di debito) per riportare a debito l’IVA. In tal modo si evita l’indebita detrazione e si ripristina la corretta imposizione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto della lettera di compliance per nota di variazione omessa, proponiamo alcune simulazioni basate su ipotesi realistiche. Le cifre sono esemplificative e vanno adattate al singolo caso.

8.1 Caso 1 – Nota di variazione non emessa per abbuono contrattuale

Scenario: Una società emette una fattura nel gennaio 2025 per un importo di 10.000 euro + IVA 22 % (2.200 euro). Nel marzo 2025 concorda con il cliente uno sconto del 20 % sul prezzo. Entro l’anno è necessario emettere una nota di variazione in diminuzione per 2.000 euro di imponibile e 440 euro di IVA. La società, però, dimentica di emettere la nota. Nel maggio 2026 riceve una lettera di compliance che evidenzia l’anomalia. La posizione viene regolarizzata a giugno 2026.

Calcolo della sanzione con ravvedimento operoso:

  1. Individuazione della violazione: Omesso versamento IVA dovuta in eccesso (440 euro).
  2. Tempo trascorso: L’irregolarità è sanata a giugno 2026, oltre un anno dalla violazione ma entro due anni dalla scadenza della dichiarazione IVA 2025. La sanzione ridotta è quindi 4,29 % (viola commessa prima del 1° settembre 2024) .
  3. Sanzione: 440 euro × 4,29 % = 18,88 euro.
  4. Interessi legali: supponendo un tasso medio del 2,5 % e 450 giorni di ritardo: 440 × 2,5 % × (450/365) ≈ 13,55 euro.
  5. Totale da versare: IVA 440 euro + sanzione 18,88 euro + interessi 13,55 euro = 472,43 euro. Con la registrazione della nota di variazione e la presentazione della dichiarazione integrativa si recupera l’IVA indebitamente versata negli anni successivi.

8.2 Caso 2 – Nota di variazione per insolvenza fallimentare

Scenario: Un’impresa ha emesso nel 2023 una fattura di 50.000 euro + IVA 22 % (11.000 euro) ad un cliente che successivamente è fallito. La procedura fallimentare si è chiusa a dicembre 2025 con decreto di chiusura per insufficienza di attivo. A marzo 2026 l’Agenzia invia una lettera di compliance segnalando l’assenza della nota di variazione. L’impresa non si era insinuata al passivo, ma dispone della relazione del curatore che attesta la totale insolvenza del debitore.

Strategia: La Cass. 17438/2023 ammette l’emissione della nota di variazione anche senza insinuazione se è provata l’irrecuperabilità del credito. L’impresa emette la nota di variazione nel maggio 2026 allegando la relazione del curatore. Non è dovuto alcun pagamento, poiché l’IVA era stata versata nel 2023 e ora viene recuperata in detrazione. Occorre presentare dichiarazione integrativa IVA 2023 e ridurre la perdita su crediti al netto dell’IVA.

8.3 Caso 3 – Anomalia infondata e risposta motivata

Scenario: Un professionista riceve a febbraio 2026 una lettera di compliance che segnala la mancanza di una nota di variazione per una fattura del 2024. In realtà la nota di credito era stata emessa correttamente e trasmessa via SdI, ma l’Agenzia non l’ha associata alla fattura. Il professionista prepara una risposta, allegando la copia della nota di credito, la ricevuta di consegna e le registrazioni contabili.

Risultato: L’Agenzia riconosce l’errore e archivia la pratica. Non è dovuto alcun pagamento e non viene emesso alcun avviso. Questo caso dimostra l’importanza di conservare la documentazione e rispondere tempestivamente alla comunicazione.

8.4 Caso 4 – Procedura di sovraindebitamento con debiti IVA

Scenario: Un artigiano accumula debiti tributari e bancari per 250.000 euro, di cui 50.000 euro per IVA non versata e 10.000 euro di sanzioni per note di variazione omesse. Riceve più lettere di compliance e cartelle esattoriali. Non può pagare e rischia il pignoramento dei beni.

Soluzione: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo presenta un piano del consumatore ex L. 3/2012. Il piano prevede il pagamento del 40 % dei debiti fiscali in 5 anni, mentre la restante parte viene falcidiata. La nota di variazione omessa viene regolarizzata mediante ravvedimento; le sanzioni vengono ridotte al minimo. Il giudice omologa il piano e sospende tutte le procedure esecutive. Alla fine del piano l’artigiano ottiene l’esdebitazione e riparte senza debiti.

Conclusione

Ricevere una lettera di compliance per nota di variazione omessa è un segnale che l’Agenzia delle Entrate ha rilevato un’anomalia nei tuoi documenti contabili. Ignorarla può portare rapidamente a un avviso di accertamento esecutivo e a procedure di riscossione. La normativa vigente (art. 26 D.P.R. 633/1972) prevede che la nota di variazione sia facoltativa , ma la sua mancata emissione preclude il recupero dell’IVA e può generare sospetti di evasione. Le riforme recenti (D.Lgs. 108/2024, Legge di bilancio 2026) e la giurisprudenza (Cass. 25896/2020, interpello 64/2018) hanno delineato i termini e i presupposti per emettere la nota e per considerare l’insolvenza, lasciando spazi di difesa e di regolarizzazione.

Agire tempestivamente è la strategia vincente: verifica la comunicazione, emetti la nota di variazione se dovuta, utilizza il ravvedimento operoso per pagare sanzioni ridotte, rispondi alla lettera con documenti e spiegazioni, valuta l’accertamento con adesione e, se necessario, prepara il ricorso. Non sottovalutare le procedure alternative come le definizioni agevolate, i piani di sovraindebitamento o gli accordi di ristrutturazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad assisterti in ogni fase. Grazie alla loro esperienza nel diritto tributario, nella gestione della crisi da sovraindebitamento e nella negoziazione della crisi d’impresa, possono offrirti soluzioni personalizzate per bloccare cartelle, sospendere pignoramenti, negoziare piani di rientro e proteggere il tuo patrimonio.

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