Lettera Di Compliance Per Redditi da Trust Non Dichiarati: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

La lettera di compliance è uno strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per invitare i contribuenti a correggere spontaneamente irregolarità fiscali emerse grazie all’incrocio di dati nazionali e internazionali. Negli ultimi anni, l’intensificarsi dello scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) e l’introduzione di registri dei titolari effettivi ha permesso all’amministrazione di individuare casi in cui trust esteri generano redditi non dichiarati in Italia. Quando un trust è ritenuto interposto o il beneficiario effettivo è residente in Italia, l’Agenzia invia una comunicazione che segnala le anomalie e invita a presentare una dichiarazione integrativa tramite ravvedimento operoso .

Ricevere una lettera di compliance può generare preoccupazione e urgenza: l’omessa o infedele dichiarazione del quadro RW e dei redditi di trust comporta infatti sanzioni che possono arrivare fino al 30 % dell’importo detenuto all’estero, raddoppiate per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata . La mancata risposta può sfociare in avvisi di accertamento e contenziosi davanti alle nuove Corti di Giustizia Tributarie. Per questo motivo è essenziale intervenire immediatamente, capire se l’anomalia è fondata, regolarizzare le dichiarazioni e predisporre, se necessario, una robusta difesa.

Come può aiutarti lo Studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale e assiste contribuenti e imprese nelle materie della fiscalità internazionale, dei trust e del contenzioso con l’erario. Oltre all’attività giudiziale, l’avv. Monardo è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), quindi può assistere contribuenti e imprenditori nella predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, titolo che gli consente di accompagnare le imprese nella composizione negoziata della crisi.

Lo Studio fornisce un’assistenza completa: dall’analisi preliminare dell’atto di compliance alla predisposizione di memorie difensive, dalla presentazione di dichiarazioni integrative con ravvedimento al patrocinio nei ricorsi tributari. Quando le contestazioni riguardano il monitoraggio di trust, l’avv. Monardo elabora strategie mirate basate sulla giurisprudenza più recente e valuta anche strumenti alternativi come la rottamazione di cartelle (se attiva), la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, la transazione fiscale o, in casi gravi di insolvenza, il ricorso agli strumenti di sovraindebitamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Il regime fiscale dei trust in Italia

Il trattamento fiscale dei trust è disciplinato principalmente dagli articoli 44 e 73 del TUIR (D.P.R. 917/1986). L’art. 73 stabilisce che i trust residenti sono soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) e che i redditi del trust sono imputati ai beneficiari se questi sono individuati . Se i beneficiari non sono individuati, il trust è definito opaco e i redditi restano tassati in capo al trust stesso. La norma contiene anche presunzioni di residenza: un trust si considera fiscalmente residente in Italia se almeno un disponente e almeno un beneficiario sono residenti nel nostro Paese .

Inoltre l’art. 44 TUIR include tra i redditi di capitale quelli derivanti da trust esteri quando il beneficiario è residente in Italia. La circolare n. 34/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi percepiti dai beneficiari italiani di trust esteri sono sempre tassati come redditi di capitale, anche se il trust è opaco e anche se i beneficiari non sono identificati . Se non è possibile distinguere la quota di reddito dal capitale distribuito, vi è una presunzione relativa che l’intero importo sia reddito .

2. Interposizione fittizia e “substance over form”

Uno dei temi più rilevanti riguardo ai trust è l’interposizione. L’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 prevede che, in sede di accertamento, i redditi apparentemente attribuiti ad altri soggetti sono imputati al contribuente che ne ha la disponibilità effettiva quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti . Nel 2015 il legislatore ha introdotto un ulteriore comma che consente al soggetto interposto di chiedere il rimborso delle imposte pagate e di inoltrare un interpello per ottenere un parere preventivo . La Cassazione ha esteso l’applicazione dell’art. 37 anche ai casi di interposizione reale, affermando che il criterio fondamentale è la capacità contributiva (art. 53 Cost.), per cui il tributo va prelevato dove sussiste la ricchezza .

Nel 2025 la Cassazione (sentenza n. 9096/2025) ha ribadito che, quando il disponente o un altro soggetto residente mantiene un controllo sostanziale sul trust, i redditi devono essere imputati a lui ai sensi dell’art. 73 TUIR e dell’art. 37 DPR 600/1973 . Questo principio è volto a contrastare l’abuso del trust per finalità elusive e si inserisce in un quadro internazionale sempre più orientato alla trasparenza.

3. Transparency internazionale: CRS, DAC 6 e titolari effettivi

L’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate si basa sul Common Reporting Standard (CRS) e sulla Direttiva UE DAC 6 che prevedono lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e sulle pianificazioni potenzialmente aggressive. I dati raccolti permettono di individuare i beneficiari di trust esteri e di incrociare i flussi con quanto dichiarato in Italia. Le stesse norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs. 90/2017) hanno introdotto i registri dei titolari effettivi, obbligando i trust a comunicare chi detiene il controllo o beneficia dei beni. La dottrina ha evidenziato come la cooperazione internazionale renda possibile ricostruire i rapporti giuridici ed economici dei trust, superando eventuali schermi formali . Inoltre, secondo la Cassazione, anche un trust valido civilisticamente può essere considerato fiscalmente residente in Italia se il controllo rimane nel Paese .

4. Obblighi di monitoraggio (art. 4 D.L. 167/1990) e quadro RW

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi è lo strumento con cui i contribuenti residenti comunicano la detenzione di investimenti e attività finanziarie all’estero. L’obbligo discende dall’art. 4 del D.L. 167/1990, che richiede la dichiarazione annuale di tali investimenti indipendentemente dal rendimento prodotto. Nel 2023 il Centro Studi Castelli ha ribadito che la comunicazione del quadro RW va effettuata anche per importi inferiori a 10 000 euro, poiché la norma non prevede soglie . Lo stesso documento precisa che l’obbligo si estende ai titolari effettivi di attività detenute tramite trust, fondazioni o società estere .

Le sanzioni per l’omessa o infedele compilazione del quadro RW sono regolate dall’art. 5 del D.L. 167/1990 e possono variare dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato (dal 6 % al 30 % per attività in Paesi a fiscalità privilegiata) . Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione con imposte dovute, la sanzione va dal 120 % al 240 % dell’imposta ; se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250 a 1 000 euro . È previsto un ravvedimento operoso che consente di ridurre notevolmente le sanzioni, come vedremo più avanti.

5. Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 ed è uno strumento che permette al contribuente di sanare spontaneamente omissioni o errori prima che l’Agenzia avvii un accertamento. La circolare n. 38/E/2013 e le successive istruzioni dell’Agenzia hanno precisato che il ravvedimento è applicabile anche alle violazioni relative al quadro RW . Le sanzioni ridotte dipendono dal momento in cui avviene la regolarizzazione: ad esempio, se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione è ridotta a 1/8 di quella prevista . Dopo la notificazione di un atto di accertamento, il ravvedimento non è più possibile e occorre ricorrere a strumenti diversi (accertamento con adesione, reclamo/mediazione, contenzioso).

6. Circolare 34/E/2022 e istruzioni sui trust

La circolare n. 34/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta il documento di prassi più completo sul tema della fiscalità dei trust. Essa stabilisce che:

  • Le somme erogate da trust esteri ai beneficiari italiani sono redditi di capitale da tassare in base all’art. 44 TUIR .
  • Se non è possibile distinguere tra capitale e reddito, l’intero importo è considerato reddito salvo prova contraria .
  • I beneficiari di trust discrezionali (opachi) devono indicare nel quadro RW l’importo accreditato dal trust e le relative variazioni patrimoniali; l’omissione comporta sanzioni .
  • Anche i titolari effettivi del trust (ad esempio disponente e trustee) devono adempiere agli obblighi di monitoraggio.

La circolare ha inoltre recepito la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i redditi dei trust opachi sono tassati in capo al trust e non ai beneficiari, mentre per i trust trasparenti l’imputazione è immediata ai beneficiari individuati .

7. Provvedimento 8 febbraio 2022 n. 40601 e lettere di compliance

Per dare attuazione alla cooperazione internazionale, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 40601/2022, che disciplina l’invio delle lettere di compliance. L’atto stabilisce che, per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia analizza i dati del Common Reporting Standard e segnala ai contribuenti le possibili anomalie relative a investimenti e redditi esteri . La comunicazione include i dati del contribuente, l’anno d’imposta interessato, la descrizione dell’anomalia (ad esempio mancata compilazione del quadro RW o mancata dichiarazione di redditi da trust), l’invito a consultare il proprio cassetto fiscale e a regolarizzare tramite ravvedimento . Il provvedimento chiarisce che i contribuenti possono richiedere assistenza tramite il servizio telematico CIVIS e che la regolarizzazione comporta la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte .

8. Cassazione su trust opachi e trasparenti

La giurisprudenza della Corte di Cassazione rappresenta un riferimento imprescindibile per difendere la posizione dei contribuenti. Le decisioni più recenti hanno definito i seguenti principi:

  1. Beneficiario individuato: la sentenza n. 12381/2026 ha stabilito che essere indicati come beneficiari non è sufficiente per essere tassati. Occorre che il beneficiario abbia un diritto attuale ed esigibile alla distribuzione; in mancanza, il trust rimane opaco e il reddito è tassato in capo al trust . L’orientamento è stato confermato da dottrina e prassi.
  2. Interposizione: l’ordinanza n. 9096/2025 ha ribadito che se il settlor o un altro soggetto residente mantiene il controllo sui beni o sulle decisioni del trust, l’amministrazione può qualificare il trust come interposto e imputare i redditi al residente .
  3. Imposta di donazione e trust gestorio: le ordinanze n. 7161/2026 e n. 15261/2026 hanno chiarito che l’atto istitutivo di un trust e la dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutri: la tassazione ai fini dell’imposta di donazione, registro e ipotecaria si verifica solo al momento dell’attribuzione finale dei beni al beneficiario . La dotazione iniziale non comporta trasferimento stabile di ricchezza e quindi non integra il presupposto impositivo .
  4. Giurisprudenza costante sulle imposte indirette: la Cassazione, in numerose decisioni (ad esempio n. 16699/2019, n. 11083/2024, n. 30343/2025), ha ribadito che l’istituzione e la dotazione di un trust non determinano imposta di donazione; la tassazione avviene solo al trasferimento finale . Questo orientamento è stato recepito anche dal legislatore con il D.Lgs. 123/2025, che prevede un regime opzionale di liquidazione dell’imposta al momento del conferimento .
  5. Risposta n. 81/2026 dell’Agenzia delle Entrate: in un interpello relativo a un trust istituito nel Delaware, l’Agenzia ha ritenuto interposto il trust e ha obbligato la contribuente, trasferitasi in Italia, a dichiarare i beni e pagare l’IVIE e l’IVAFE . Questa risposta dimostra che, in assenza di effettivo disinvestimento, il trust viene considerato una semplice schermatura.

Le pronunce della Cassazione e le risposte dell’Agenzia rappresentano argomenti forti da utilizzare nella difesa: è essenziale verificare se il trust in questione è realmente opaco o se può essere contestata l’imputazione al beneficiario.

9. Norme sulla crisi da sovraindebitamento e negoziazione della crisi d’impresa

Per i contribuenti che si trovano in condizioni di difficoltà economica, la legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. L’avv. Monardo è un gestore della crisi e può presentare istanze al tribunale competente. Inoltre, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso volontario per le imprese che mira a prevenire l’insolvenza: l’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere gli imprenditori nella predisposizione di piani sostenibili.

Procedura passo‑passo dopo la notifica della lettera di compliance

Ricevere una lettera di compliance non significa avere già un avviso di accertamento: è un invito a verificare la propria posizione e regolarizzarla. Di seguito una guida operativa, utile per chi è destinatario di una comunicazione relativa a trust e redditi esteri.

1. Verifica della comunicazione e accesso al Cassetto fiscale

  1. Aprire la comunicazione: la lettera indica l’anno d’imposta, il codice della comunicazione e descrive l’anomalia (omessa indicazione del quadro RW, redditi da trust non dichiarati, mancato pagamento di IVIE/IVAFE) .
  2. Accedere al Cassetto fiscale tramite i servizi telematici dell’Agenzia (SPID, CIE, CNS) per consultare i dati segnalati: il provvedimento indica che i contribuenti possono verificare le informazioni trasmesse da banche estere o dal trust .
  3. Confrontare i dati: verificare se le somme o gli investimenti indicati nella lettera corrispondono a quelli effettivamente percepiti dal trust o dal beneficiario. È possibile che vi siano errori di registrazione o doppie segnalazioni, come evidenziato da Itaxa .

2. Analisi del trust e verifica della classificazione

  1. Verificare se il trust è opaco o trasparente: se i beneficiari hanno un diritto attuale alla distribuzione, il trust è trasparente e i redditi vanno dichiarati dai beneficiari . Se il trustee ha discrezionalità, il trust è opaco e i redditi restano in capo al trust.
  2. Valutare eventuali ipotesi di interposizione: se il disponente o un beneficiario residente mantiene il controllo sostanziale, l’Agenzia può considerare il trust interposto e imputare i redditi in Italia . È utile verificare il regolamento del trust, la presenza di lettere di desiderio, poteri di revoca o sostituzione del trustee, e ogni elemento che dimostri la perdita di controllo.
  3. Identificare il titolare effettivo: in base alle norme antiriciclaggio, occorre individuare chi controlla il trust e chi è beneficiario effettivo . I beneficiari opachi sono comunque tenuti a indicare nel quadro RW le somme accreditate .

3. Calcolo dei redditi e delle imposte

  1. Determinare il reddito imponibile: se il trust distribuisce somme, occorre distinguere tra capitale e reddito. Se non è possibile, l’intera somma è considerata reddito . I redditi di capitale sono tassati con l’aliquota sostitutiva del 26 % (o con l’aliquota progressiva in alcuni casi).
  2. Calcolare l’IVIE e l’IVAFE: l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) si applica sugli immobili detenuti tramite trust al valore catastale o, in mancanza, al costo d’acquisto; l’aliquota è lo 0,76 %. L’IVAFE (Imposta sul Valore dei Prodotti Finanziari Esteri) si applica sui conti e investimenti finanziari detenuti all’estero con aliquota dello 0,2 %.
  3. Applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni: se il trust distribuisce redditi da investimenti localizzati all’estero, bisogna verificare se le convenzioni bilaterali prevedono il riconoscimento del credito d’imposta. Tuttavia, per i redditi di trust non sempre esistono articoli specifici e l’Agenzia tende a tassare l’intera somma come reddito di capitale.

4. Presentazione della dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso

  1. Predisporre una dichiarazione integrativa: occorre integrare il modello Redditi, compilare correttamente il quadro RW con il valore degli investimenti detenuti e indicare i redditi del trust nel quadro RH o RL, a seconda della tipologia. La presentazione deve essere telematica e può essere effettuata dal contribuente o da un intermediario abilitato.
  2. Calcolare imposta, interessi e sanzione ridotta: la sanzione base per l’omessa compilazione del quadro RW va dal 3 % al 15 % (o dal 6 % al 30 % per Paesi black list) del patrimonio non dichiarato . Con il ravvedimento operoso la sanzione è ridotta in funzione del momento della regolarizzazione: ad esempio 1/8 se si effettua il ravvedimento entro la scadenza della dichiarazione successiva . Vanno inoltre calcolati interessi al tasso legale e l’imposta dovuta (IVIE/IVAFE o redditi). In caso di infedele dichiarazione dei redditi, la sanzione va dal 90 % al 180 % dell’imposta dovuta, ridotta con il ravvedimento .
  3. Effettuare i pagamenti: l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta vanno versati tramite modello F24 indicando i codici tributo specifici. È consigliabile usare la funzione “F24 con elementi identificativi” per IVIE/IVAFE.
  4. Inviare la dichiarazione integrativa: una volta effettuati i pagamenti, occorre inviare la dichiarazione integrativa e conservare la ricevuta. È opportuno allegare una relazione riepilogativa da inviare tramite il portale CIVIS per spiegare le ragioni della regolarizzazione.

5. Richiesta di chiarimenti e presentazione di memorie

  1. Contattare l’Agenzia: la lettera invita il contribuente a fornire chiarimenti se ritiene che l’anomalia sia infondata . È possibile inviare una memoria tramite CIVIS o prenotare un appuntamento presso l’ufficio locale.
  2. Allegare documentazione: se si ritiene che i redditi del trust non siano imponibili (ad esempio perché il trust è opaco), è necessario allegare copia dell’atto istitutivo, del regolamento del trust, dei bilanci, delle lettere di desiderio e ogni documento che dimostri la mancanza di controllo o la non individuazione dei beneficiari.
  3. Richiedere un interpello: in situazioni complesse si può presentare un interpello per ottenere un parere vincolante sulla qualificazione del trust. L’art. 37, comma 4, DPR 600/1973 consente al soggetto interposto di chiedere il rimborso e di prevenire contestazioni future .

6. Come reagire se i controlli sfociano in un atto impositivo

  1. Accertamento con adesione: dopo la lettera di compliance, l’Agenzia potrebbe notificare un avviso di accertamento per i redditi di trust o un atto di contestazione delle sanzioni. In questo caso il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) entro 30 giorni e trattare con l’ufficio una riduzione di imposta e sanzioni.
  2. Reclamo/mediazione: per atti di valore fino a 50 000 euro è obbligatoria la procedura di reclamo e mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992). Presentando un reclamo motivato si può ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto.
  3. Ricorso alle Corti di Giustizia Tributarie: se la mediazione non va a buon fine, si può proporre ricorso entro 60 giorni. La riforma del contenzioso tributario ha introdotto le nuove Corti di Giustizia di primo e secondo grado, sostituendo le Commissioni Tributarie. È necessario allegare tutta la documentazione che prova la non imponibilità dei redditi del trust.
  4. Sospensione e rateizzazione: quando l’atto comporta un pagamento, il contribuente può chiedere la sospensione delle somme contestate presentando domanda al giudice o all’ufficio. In alternativa può avvalersi della rateizzazione (72 rate mensili o, in casi eccezionali, 120 rate) con l’Agente della riscossione.

Difese e strategie legali

Affrontare una lettera di compliance relativa a trust richiede non solo la correttezza formale delle dichiarazioni, ma soprattutto la valutazione giuridica del rapporto fiduciario. Le strategie difensive variano a seconda del tipo di trust, della posizione del contribuente e delle contestazioni mosse dall’Agenzia.

1. Dimostrare che il trust è opaco

Secondo la Cassazione, un trust è opaco quando il trustee ha piena discrezionalità nella gestione e nelle distribuzioni e i beneficiari non hanno un diritto esigibile. In questo caso i redditi prodotti dal trust sono tassati in capo al trust e non ai beneficiari . Per dimostrare che il trust è opaco, è necessario allegare:

  • L’atto istitutivo e il regolamento da cui risulti la discrezionalità del trustee;
  • La mancanza di diritti di pretesa da parte dei beneficiari;
  • Le modalità di rendicontazione dei redditi e delle spese del trust;
  • Eventuali pareri notarili o fiscalisti che attestino la natura opaca.

Se il trust è opaco, il contribuente può sostenere che le somme accreditate nel proprio conto non sono redditi ma restituzione di capitale o anticipazioni non imponibili. Ciò consente di contestare l’imputazione al beneficiario e di limitare la dichiarazione al quadro RW (per il valore del credito verso il trust) .

2. Contestare l’interposizione e dimostrare l’indipendenza del trust

L’Agenzia può presumere l’interposizione quando il disponente è anche guardiano o conserva poteri di revoca o sostituzione del trustee. Per contestare questa presunzione occorre dimostrare che la gestione del trust è effettivamente autonoma e che vi è segregazione patrimoniale:

  • Esibire la contabilità del trust, dalla quale risulti che il disponente non utilizza i beni a proprio vantaggio;
  • Dimostrare che le decisioni vengono prese dal trustee indipendentemente dalla volontà del disponente;
  • Produrre verbali del trustee e del guardiano che attestino la gestione indipendente;
  • Mostrare eventuali provvedimenti di autorità estere che hanno riconosciuto l’efficacia del trust.

Le presunzioni dell’art. 37 DPR 600/1973 richiedono elementi gravi e concordanti . Se il contribuente fornisce prove contrarie, l’amministrazione deve dimostrare in giudizio la natura fittizia del trust.

3. Utilizzare la giurisprudenza sulle imposte indirette

Quando la contestazione riguarda imposte di donazione, registro, ipotecarie o catastali, è opportuno richiamare le sentenze che hanno escluso l’imponibilità degli atti di dotazione patrimoniale. La Cassazione ha affermato che il presupposto dell’imposta si realizza solo al momento dell’attribuzione finale al beneficiario , poiché solo allora vi è un incremento patrimoniale definitivo . Nel difendersi, si può sostenere che la dotazione iniziale è strumentale alla segregazione e non comporta arricchimento; conseguentemente, l’imposta proporzionale non è dovuta.

4. Invocare la qualifica di beneficiario non individuato

La sentenza 12381/2026 ha stabilito che un beneficiario di trust può essere soggetto a tassazione per trasparenza solo se beneficiario individuato, ossia se ha un diritto immediato a ricevere i redditi . Se il trust prevede che le somme siano distribuite a discrezione del trustee o in un momento futuro, il beneficiario non è individuato. In tal caso è corretto non dichiarare i redditi e limitarsi al monitoraggio del valore del credito nel quadro RW. Questa tesi trova conferma anche nella prassi amministrativa.

5. Richiedere un interpello o presentare un’istanza di autotutela

Quando la normativa non è chiara, il contribuente può inoltrare un interpello all’Agenzia per chiedere come qualificare il trust. L’art. 11 dello Statuto del contribuente consente di presentare interpelli interpretativi, probatori o antiabuso. L’Agenzia fornirà una risposta vincolante che può evitare sanzioni future. In alternativa, se è già stato notificato un avviso di accertamento con errori evidenti (ad esempio per errata identificazione del beneficiario), si può presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto.

6. Valutare strumenti per la crisi da sovraindebitamento e la composizione negoziata

Se le somme contestate sono rilevanti e il contribuente non è in grado di pagare, lo Studio può valutare l’accesso agli strumenti della legge 3/2012: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata. Nel piano del consumatore, il soggetto sovraindebitato propone un piano di rientro ai creditori (compreso l’erario), la cui omologazione impedisce azioni esecutive. L’accordo di ristrutturazione, invece, è un contratto con i creditori che prevede pagamenti parziali; serve l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale.

Per le imprese in crisi l’esperto negoziatore assiste nella composizione negoziata, un percorso stragiudiziale che permette di sospendere le azioni esecutive, negoziare con il fisco e salvaguardare la continuità aziendale. L’avv. Monardo, abilitato come esperto, può guidare l’impresa nella predisposizione del piano e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione.

Strumenti alternativi e agevolazioni

Il contribuente che riceve una lettera di compliance può valutare anche altri strumenti messi a disposizione dal legislatore per regolarizzare o ridurre il proprio debito tributario.

1. Definizioni agevolate e rottamazione delle cartelle

Negli ultimi anni varie leggi di bilancio hanno introdotto rottamazioni o definizioni agevolate delle cartelle. Ad esempio, la Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la “rottamazione quater” dei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015, con pagamento integrale delle imposte e riduzione di sanzioni e interessi. Tuttavia, al 8 giugno 2026 non risulta attiva una nuova rottamazione e la rottamazione quinquies non è stata prorogata, quindi tali procedure non sono disponibili. L’articolo riporta questa informazione per evitare facili illusioni.

In futuro potrebbero essere riaperte definizioni agevolate; è utile monitorare le normative e, se attive, valutarne la convenienza rispetto al ravvedimento operoso.

2. Concordato preventivo biennale (CPB) e transazione fiscale

Il Concordato Preventivo Biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 (riforma fiscale) consente agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni di concordare preventivamente il reddito imponibile per due anni. Sebbene non sia un rimedio specifico per i trust, può offrire stabilità a chi gestisce attività imprenditoriali collegate al trust.

La transazione fiscale all’interno del Codice della crisi d’impresa permette a imprese e consumatori di proporre all’erario il pagamento parziale dei debiti tributari nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o concordato preventivo. Lo Studio dell’avv. Monardo, grazie all’esperienza nei procedimenti concorsuali, può assistere nella negoziazione con l’Agenzia.

3. Sanatorie di errori formali e ravvedimento speciale

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto un ravvedimento speciale per regolarizzare violazioni dichiarative commesse fino al periodo d’imposta 2021, con sanzioni ridotte a 1/18. Questa misura si è conclusa a settembre 2023 ma è utile segnalarla perché in passato ha permesso di regolarizzare trust esteri con costi limitati. Allo stesso modo, la sanatoria di errori formali ha permesso di rimuovere irregolarità, come l’omessa indicazione di attività estere nel quadro RW, con il pagamento di una somma fissa. Se in futuro verranno reintrodotte, potrebbe essere conveniente utilizzarle.

4. Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

In presenza di un avviso di accertamento, l’istituto dell’accertamento con adesione consente di definire la pretesa riducendo le sanzioni a 1/3. In sede di giudizio, la conciliazione giudiziale permette di accordarsi con l’Agenzia durante il processo e di ottenere una riduzione delle sanzioni a 40 %. Questi strumenti sono particolarmente utili quando la questione riguarda la quantificazione del reddito del trust o il valore delle attività monitorate.

Errori comuni e consigli pratici

La complessità della normativa sui trust e sul monitoraggio fiscale può portare a errori. Identificare e prevenire queste criticità è fondamentale.

  1. Omettere la compilazione del quadro RW: molti contribuenti non dichiarano le attività detenute tramite trust esteri, ritenendo che spetti al trustee comunicare i dati. In realtà anche i beneficiari opachi devono indicare la propria quota di patrimonio . La mancata compilazione comporta sanzioni salate .
  2. Non distinguere tra trust trasparente e opaco: dichiarare i redditi del trust in modo errato può portare a doppia tassazione o a contestazioni. È essenziale valutare se il beneficiario è individuato .
  3. Ignorare le presunzioni di interposizione: mantenere poteri di revoca sul trust o continuare a gestire i beni può far scattare l’interposizione . Occorre affidare realmente la gestione al trustee e dimostrarlo.
  4. Non dichiarare l’IVIE e l’IVAFE: oltre al quadro RW, bisogna calcolare e versare le imposte sul valore di immobili e investimenti esteri. L’omesso versamento comporta sanzioni del 30 % delle somme dovute .
  5. Sottovalutare la lettera di compliance: alcuni contribuenti ignorano la comunicazione, credendo che non sia vincolante. Tuttavia, la lettera è un’opportunità per regolarizzare con sanzioni ridotte; ignorarla può portare all’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni molto più alte .
  6. Errori formali nella compilazione: la complessità dei moduli può portare a errori di cambio valuta, indicazione di valori sbagliati o campi incompleti. In caso di dubbi è consigliabile rivolgersi a un professionista.
  7. Trascurare gli strumenti alternativi: quando la situazione economica è critica, non considerare piani del consumatore o accordi di ristrutturazione può impedire di salvare il patrimonio. Valutare tempestivamente questi strumenti è fondamentale.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Normativa di riferimento

NormaOggettoSintesi
Art. 73 TUIR (D.P.R. 917/1986)Disciplina fiscale dei trustI trust residenti sono soggetti ad IRES; i redditi sono imputati ai beneficiari individuati mentre nei trust opachi restano al trust . Il trust è considerato residente se un disponente e un beneficiario sono residenti .
Art. 37, comma 3, DPR 600/1973Interposizione fittiziaI redditi apparentemente attribuiti ad altri sono imputati al soggetto che ne ha la disponibilità quando esistono presunzioni gravi, precise e concordanti .
Art. 4 D.L. 167/1990Monitoraggio fiscaleImpone la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero; l’obbligo si estende ai titolari effettivi e non prevede soglie di esenzione .
Art. 5 D.L. 167/1990Sanzioni per quadro RWPrevede una sanzione dal 3 % al 15 % (6 %–30 % per Paesi black list) dell’ammontare non dichiarato; per omessa dichiarazione l’ammontare va dal 120 % al 240 % .
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operosoConsente di sanare spontaneamente violazioni fiscali con riduzione delle sanzioni. È applicabile anche al quadro RW .
Circolare 34/E/2022Prassi fiscale sui trustConsidera redditi di capitale le somme distribuite da trust esteri; presunzione relativa se non si distingue tra capitale e reddito ; obbliga i beneficiari opachi a compilare il quadro RW .
Provvedimento AE n. 40601/2022Lettere di complianceRegola l’invio di comunicazioni per anomalie emergenti dai dati CRS; invita i contribuenti a regolarizzare tramite ravvedimento .
Cassazione n. 12381/2026Beneficiario individuatoPer l’imputazione ai beneficiari occorre un diritto attuale alla distribuzione; altrimenti il trust resta opaco .
Cassazione n. 9096/2025InterposizioneSe il residente mantiene il controllo, i redditi sono imputati al residente .
Cassazione n. 7161/2026 e n. 15261/2026Imposta di donazioneL’istituzione del trust e la dotazione patrimoniale non integrano un autonomo presupposto impositivo; la tassazione avviene solo al trasferimento finale .
Rassegna giurisprudenziale 2026Trust e imposte indiretteRiafferma che il vincolo di destinazione non integra presupposto impositivo e che l’imposta è dovuta al trasferimento finale .
Interpello AE n. 81/2026Trust interpostoConsidera interposto un trust del Delaware perché il trasferimento non comportava un reale disinvestimento; la contribuente deve dichiarare i beni e pagare IVIE/IVAFE .

Tabella 2 – Riduzioni della sanzione quadro RW con ravvedimento operoso (esempio generico)

Momento della regolarizzazioneRiduzione della sanzionePercentuale effettiva (esempio su 120 % di sanzione per infedele dichiarazione)
Entro 90 giorni dalla violazione1/9 della sanzione13,33 %
Entro la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo1/8 della sanzione15 %
Entro il termine per la dichiarazione successiva (oltre un anno)1/717,14 %
Oltre il termine della dichiarazione successiva (oltre due anni)1/620 %
Dopo verbale di constatazione (PVC)1/524 %

Le aliquote variano per le violazioni del quadro RW: dal 3 % al 15 % per la mancata compilazione; queste si riducono in base al ravvedimento. La tabella riassume le riduzioni standard applicate alle sanzioni proporzionali.

Tabella 3 – Tipologie di trust e regime fiscale

TipologiaDescrizioneRegime fiscale
Trust trasparenteI beneficiari sono individuati e hanno un diritto attuale alla distribuzione.I redditi sono imputati ai beneficiari e tassati in base all’aliquota personale. Occorre compilare il quadro RW per il valore della quota di patrimonio; si devono dichiarare i redditi nel quadro RH/RL.
Trust opacoIl trustee ha discrezionalità; i beneficiari non hanno diritto esigibile.I redditi sono tassati in capo al trust (IRES 24 %); i beneficiari devono compilare il quadro RW per il valore del credito vantato ma non dichiarano i redditi .
Trust interpostoIl disponente o un beneficiario mantiene il controllo sostanziale; il trust è schermatura fittizia.I redditi sono imputati al soggetto che detiene il controllo ai sensi dell’art. 37 DPR 600/1973 . L’interposto può chiedere il rimborso delle imposte pagate.
Trust gestorio (dotazione patrimoniale)Trust istituito per gestire beni senza trasferimento definitivo.La dotazione iniziale e l’istituzione non sono soggette a imposta di donazione; l’imposta si applica solo al momento della distribuzione finale .

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è una lettera di compliance e perché viene inviata?
La lettera di compliance è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate per segnalare al contribuente anomalie relative a investimenti e redditi esteri emerse dall’incrocio di dati (CRS, DAC 6). Viene inviata per invitare il contribuente a regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite ravvedimento operoso .

2. La lettera di compliance è un avviso di accertamento?
No. Non è un atto impositivo ma un invito a verificare la propria posizione e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa. Ignorarla può però portare all’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni più elevate .

3. Entro quanto tempo devo rispondere alla lettera?
Pur non essendoci un termine perentorio, è consigliabile regolarizzare la posizione entro 30 giorni per sfruttare le riduzioni massime delle sanzioni. Le istruzioni dell’Agenzia invitano comunque a intervenire prima di eventuali controlli formali .

4. Cosa devo fare se i dati indicati nella lettera sono errati?
È possibile inoltrare chiarimenti e documentazione tramite il servizio telematico CIVIS o recarsi presso l’ufficio per spiegare l’errore. È consigliabile allegare prove (estratti conto, documenti del trust) che dimostrino la corretta situazione .

5. Devo compilare il quadro RW se sono beneficiario di un trust opaco?
Sì. Anche se non percepisci redditi, devi indicare nel quadro RW l’ammontare del credito vantato nei confronti del trust e le variazioni del patrimonio . L’omissione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato .

6. Come distinguo fra trust trasparente, opaco e interposto?
Un trust è trasparente se i beneficiari sono individuati e hanno un diritto attuale alla distribuzione; è opaco se il trustee decide discrezionalmente quando e a chi distribuire. È interposto se il disponente o il beneficiario mantiene il controllo e può disporre dei beni: in questo caso l’Agenzia imputa i redditi al soggetto che detiene il controllo .

7. Quali sono le sanzioni per la mancata dichiarazione dei redditi di un trust?
Se i redditi non sono dichiarati, si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione, pari dal 90 % al 180 % dell’imposta dovuta, aumentate di un terzo per redditi prodotti all’estero. Se si effettua il ravvedimento, la sanzione può scendere fino al 15 % .

8. In quali casi si paga l’IVIE o l’IVAFE?
L’IVIE si applica agli immobili situati all’estero detenuti direttamente o tramite trust. L’IVAFE si applica sui conti correnti, sui prodotti finanziari e sulle partecipazioni estere. Il pagamento spetta al titolare effettivo o al trust; l’omesso versamento comporta una sanzione del 30 % delle somme dovute .

9. Cosa succede se il trust è stato costituito prima del trasferimento in Italia?
Secondo l’interpello n. 81/2026, se il disponente trasferisce la residenza in Italia e conserva il controllo sostanziale del trust, quest’ultimo è considerato interposto e i redditi e i beni vanno dichiarati in Italia . Occorre quindi compilare il quadro RW e pagare IVIE/IVAFE.

10. Esiste una presunzione che tutte le somme distribuite dal trust siano redditi?
Sì. La circolare 34/E/2022 prevede una presunzione relativa secondo cui, se non è possibile distinguere fra reddito e capitale, l’intero importo erogato dal trust a un beneficiario italiano è considerato reddito . Il contribuente può superare la presunzione documentando la quota di capitale.

11. Posso rateizzare il pagamento delle imposte e delle sanzioni?
Sì. In sede di ravvedimento operoso non è prevista rateizzazione, ma in caso di accertamento o cartella è possibile chiedere un piano di rateizzo all’Agente della riscossione (72 rate mensili, prorogabili a 120 in casi eccezionali). Durante i procedimenti di sovraindebitamento, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono prevedere pagamenti dilazionati.

12. Come funzionano le definizioni agevolate (rottamazioni) per i debiti da trust?
Le rottamazioni consentono di estinguere le cartelle pagando imposte e interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, al giugno 2026 non è in vigore una rottamazione; l’ultima (“quater”) si è chiusa nel 2023 e la “quinquies” non è stata avviata. È necessario attendere eventuali nuove norme.

13. Cosa succede se non rispondo alla lettera di compliance?
L’amministrazione può emettere un avviso di accertamento o un atto di contestazione delle sanzioni. In tal caso non è più possibile il ravvedimento operoso e occorre difendersi tramite accertamento con adesione, reclamo/mediazione o ricorso alle Corti di Giustizia Tributarie .

14. È possibile chiedere un interpello per sapere come tassare il trust?
Sì. L’interpello è uno strumento che consente al contribuente di ottenere un parere ufficiale dell’Agenzia. Può essere utilizzato per chiedere se il trust è opaco, trasparente o interposto e come dichiarare i redditi. L’Agenzia deve rispondere entro 90 giorni e il parere è vincolante.

15. Quando si applica l’imposta di donazione ai trust?
Secondo la Cassazione, l’imposta di donazione non si applica all’atto istitutivo né alla dotazione patrimoniale del trust, perché non si realizza un trasferimento effettivo di ricchezza . L’imposta è dovuta soltanto al momento dell’attribuzione finale dei beni al beneficiario.

16. I trust esteri devono indicare i titolari effettivi al registro?
Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e delle norme antiriciclaggio, i trust devono comunicare i titolari effettivi al Registro dei titolari effettivi (istituito presso le Camere di Commercio). L’omessa comunicazione può comportare sanzioni e aggravare l’onere probatorio in sede tributaria .

17. Quali documenti è utile conservare per difendersi?
È fondamentale conservare: l’atto istitutivo del trust, il regolamento, i bilanci annuali del trust, la corrispondenza con il trustee, le evidenze dei pagamenti e dei prelevamenti, le lettere di desiderio, le procure, i documenti che provano la residenza del trustee e dei beneficiari, eventuali pareri di consulenti. Una documentazione completa consente di dimostrare la natura del trust e di confutare presunzioni di interposizione.

18. Posso chiedere il rimborso delle imposte pagate dal trust?
Se il trust è stato considerato interposto e ha versato imposte che in realtà spettavano al beneficiario o al disponente, il soggetto interposto può chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso . Occorre presentare un’istanza e dimostrare l’interposizione.

19. Cosa accade se il trust è in un Paese black list?
Le attività o i redditi provenienti da trust in Paesi a fiscalità privilegiata sono soggetti a sanzioni più elevate (dal 6 % al 30 % per il quadro RW) . Inoltre l’amministrazione applica presunzioni più severe e richiede prova contraria più robusta.

20. L’avv. Monardo può assistermi se vivo all’estero?
Sì. Lo Studio opera a livello nazionale e internazionale; grazie alla conoscenza della fiscalità internazionale e ai rapporti con professionisti esteri, può assistere anche contribuenti residenti all’estero che hanno trust o investimenti in Italia, o che si trasferiscono in Italia (impatriati) e devono regolarizzare trust costituiti in precedenza.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto della lettera di compliance e del ravvedimento operoso, proponiamo alcune simulazioni. I dati sono ipotetici ma basati sulle norme vigenti.

Simulazione 1 – Trust opaco con distribuzione e quadro RW non compilato

Scenario: Mario, residente a Quattromiglia (Calabria), è beneficiario di un trust opaco stabilito nelle Isole Cayman. Nel 2024 ha ricevuto 50 000 euro dal trust come anticipo. Non ha compilato il quadro RW né dichiarato il reddito. Nell’aprile 2026 riceve una lettera di compliance.

Problema: L’Agenzia ritiene che Mario abbia omesso sia il monitoraggio sia la dichiarazione del reddito. La lettera invita a regolarizzare con ravvedimento.

Soluzione con ravvedimento operoso:

  1. Verifica della natura del trust: il trust è opaco (discrezionalità del trustee). Quindi la somma ricevuta potrebbe essere restituzione di capitale; occorre documentarlo. Se non si riesce a distinguere, la somma è considerata reddito .
  2. Valore delle attività da dichiarare: Mario deve indicare nel quadro RW il valore del credito verso il trust al 31 dicembre 2024. Supponiamo che il credito sia pari a 100 000 euro.
  3. Sanzione base per quadro RW: 3 % del valore (3 000 euro). Poiché il trust è in un Paese a fiscalità privilegiata, la sanzione è raddoppiata al 6 % (6 000 euro) .
  4. Riduzione con ravvedimento: poiché Mario presenta la dichiarazione integrativa nel 2026, entro il termine della dichiarazione successiva, applica la riduzione di 1/7 o 1/8. Con 1/8 la sanzione ridotta è 6 000 × 1/8 = 750 euro. A questa va aggiunta la sanzione per infedele dichiarazione del reddito, pari al 90 % dell’imposta. Supponendo che il reddito di 50 000 euro sia tassato con aliquota del 26 %, l’imposta è 13 000 euro; la sanzione è 11 700 euro (90 %). Con il ravvedimento la sanzione si riduce a 11 700 × 1/8 = 1 462,50 euro .
  5. Interessi legali: vanno calcolati dal 2025 al 2026 al tasso legale (2,5 % nel 2024, 5 % nel 2025). Supponiamo 600 euro.
  6. Totale da versare: imposta 13 000 euro + sanzione quadro RW 750 euro + sanzione infedele 1 462,50 euro + interessi 600 euro = 15 812,50 euro.
  7. Azioni consigliate: Mario deve presentare la dichiarazione integrativa, versare il totale e inviare la memoria all’Agenzia. Se documenta che la somma era restituzione di capitale, può chiedere l’esclusione del reddito e ridurre l’imposta.

Simulazione 2 – Trust trasparente e beneficiario individuato

Scenario: Lucia è beneficiaria di un trust trasparente istituito a Jersey. Il regolamento prevede che i beneficiari ricevano annualmente il 100 % del reddito. Nel 2023 il trust ha prodotto 20 000 euro di interessi. Lucia non li ha dichiarati. Nel 2026 riceve una lettera di compliance.

Problema: L’Agenzia contesta l’omessa dichiarazione di redditi di capitale. Poiché il trust è trasparente, non c’è quadro RW da compilare (i redditi sono imputati direttamente). Lucia deve dichiarare i redditi nel quadro RL.

Soluzione con ravvedimento operoso:

  1. Calcolo dell’imposta: i redditi di capitale sono tassati con l’aliquota del 26 %. L’imposta dovuta su 20 000 euro è 5 200 euro.
  2. Sanzione per infedele dichiarazione: 90 % dell’imposta (4 680 euro) . Con il ravvedimento (1/7) la sanzione scende a 668,57 euro.
  3. Interessi: ipotizzando 200 euro.
  4. Totale da versare: 5 200 + 668,57 + 200 = 6 068,57 euro.
  5. Azioni consigliate: Lucia deve compilare il quadro RL con i redditi percepiti e versare l’imposta; se il trust ha già pagato imposte all’estero, può chiedere il credito d’imposta in base alla convenzione.

Simulazione 3 – Trust gestorio e imposta di donazione

Scenario: Paolo costituisce nel 2025 un trust in Italia con finalità di gestione del patrimonio immobiliare familiare (trust gestorio). Conferisce due immobili del valore complessivo di 500 000 euro al trustee. Nel 2026 l’Agenzia notifica un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione al 8 % sulla dotazione.

Difesa: Grazie alle ordinanze n. 7161/2026 e n. 15261/2026, Paolo può contestare l’atto dimostrando che la dotazione patrimoniale non comporta un trasferimento definitivo di ricchezza. La Cassazione ha affermato che la tassazione è dovuta solo al momento dell’attribuzione finale al beneficiario . La dotazione iniziale è neutra e l’imposta di registro si applica in misura fissa. Il ricorso dovrebbe portare all’annullamento dell’atto, evitando il pagamento di 40 000 euro.

Conclusione

La gestione dei trust e la ricezione di una lettera di compliance per redditi non dichiarati richiedono un approccio tempestivo e multidisciplinare. La normativa italiana, integrata dalle direttive europee e dalla giurisprudenza, è complessa e in continua evoluzione. I principali obblighi per i residenti riguardano la dichiarazione delle attività estere nel quadro RW, il pagamento delle imposte sul valore degli immobili e dei prodotti finanziari (IVIE/IVAFE) e la corretta tassazione dei redditi di capitale distribuiti dai trust. Le presunzioni di interposizione e la distinzione tra trust trasparenti, opachi e interposti sono temi centrali per evitare contestazioni e doppie imposizioni.

Abbiamo visto che la giurisprudenza di legittimità offre strumenti di difesa preziosi: le sentenze più recenti hanno riconosciuto la neutralità fiscale della dotazione patrimoniale dei trust gestori, l’imposizione dei redditi solo in presenza di un diritto attuale alla distribuzione e la necessità di provare la fittizietà quando l’Agenzia invoca l’interposizione. Inoltre, il legislatore ha introdotto istituti come il ravvedimento operoso che permettono di sanare omissioni con sanzioni ridotte .

Agire tempestivamente è fondamentale: rispondere alla lettera di compliance, verificare i dati, presentare la dichiarazione integrativa e, se necessario, predisporre una difesa tecnica può evitare sanzioni pesanti e contenziosi costosi. Quando la situazione è più complessa o coinvolge somme ingenti, occorre valutare strumenti come l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, le definizioni agevolate e persino le procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata della crisi.

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