Introduzione: perché la lettera di compliance sulle perdite fiscali ti riguarda da vicino
Il legislatore e l’Agenzia delle Entrate hanno intensificato, negli ultimi anni, l’invio di comunicazioni di tax compliance. Queste lettere, recapitate tramite PEC, Cassetto Fiscale o sull’app IO, avvisano i contribuenti di possibili anomalie nelle loro dichiarazioni. Fra le anomalie più frequenti figurano i riporti di perdite fiscali non corretti: l’ufficio riscontra che il contribuente ha dedotto perdite in misura superiore al limite previsto dall’articolo 84 del TUIR, ha applicato le regole del regime sbagliato o ha ripreso perdite maturate in periodi in cui la società non rispettava i requisiti di vitalità. Ricevere una lettera di compliance significa che il Fisco possiede elementi che non quadrano con quanto dichiarato e invita il contribuente a verificare o a regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Non è un atto di accertamento, ma un invito alla collaborazione; ignorarlo espone a un avviso di accertamento esecutivo con imposte, sanzioni e interessi maggiorati .
La finalità di questo articolo è duplice. Da un lato vuole spiegare in maniera autorevole e aggiornata al 8 giugno 2026 quali sono le norme che disciplinano le perdite fiscali e perché l’Agenzia delle Entrate invia lettere di compliance. Dall’altro lato fornisce un manuale operativo per difendere chi riceve una comunicazione relativa a perdite “non corrette”, indicando le procedure passo‑passo, le difese legali più efficaci e le alternative giudiziali o stragiudiziali che consentono di evitare sanzioni e bloccare eventuali azioni esecutive. L’articolo è stato elaborato consultando le fonti normative (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, legge 190/2014, provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, circolari, decreti legislativi) e la più recente giurisprudenza di Cassazione, con riferimento alle sentenze e alle ordinanze fino al primo semestre 2026 .
Presentazione dello Studio Legale e del professionista di riferimento
Affrontare una contestazione sul riporto di perdite fiscali non è semplice. Le regole sulla deducibilità delle perdite sono state modificate più volte negli ultimi anni: nel 2011 è stato abolito il limite temporale quinquennale e introdotto un limite quantitativo all’80 % del reddito imponibile; nel 2018 sono state riviste le norme sul cambio di controllo e sull’attività prevalente; nel 2024 il decreto legislativo n. 192/2024 ha inserito i commi 3‑bis, 3‑ter e 3‑quater nell’articolo 84 TUIR; nel 2025 il decreto legge n. 84/2025, convertito con modificazioni nella legge 108/2025, ha ulteriormente ritoccato il valore economico del patrimonio netto per consentire il riporto. Le recenti decisioni della Corte di Cassazione hanno stabilito che il riporto delle perdite è una facoltà negoziale e non un obbligo, circostanza che impedisce di “ritrattare” a proprio favore la scelta fatta nella dichiarazione . Capire quali regole si applicano al proprio caso richiede competenze specifiche di diritto tributario e un aggiornamento costante.
In questo contesto si inserisce l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’avvocato è cassazionista, quindi abilitato a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre magistrature superiori. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, con sedi operative in tutta Italia. Oltre a svolgere attività difensiva in ambito tributario, l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto legge n. 118/2021.
Questa pluralità di competenze gli consente di assistere il contribuente non soltanto nella contestazione dell’accertamento, ma anche nella definizione di piani di rientro, accordi di ristrutturazione, procedure di esdebitazione e transazione fiscale.
L’articolo che segue è concepito in chiave pratica: ti spiega cosa fare immediatamente dopo la ricezione della lettera, come difenderti dalle pretese irragionevoli, quali strumenti alternativi puoi utilizzare e quali errori devi assolutamente evitare. Alla fine di ogni sezione troverai consigli operativi.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per capire la portata delle lettere di compliance sulle perdite fiscali è necessario conoscere le principali fonti normative e pronunce giurisprudenziali. Questa sezione fornisce un quadro sintetico, ma completo, delle disposizioni che regolano l’istituto del ravvedimento operoso, le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo e la disciplina del riporto delle perdite.
1. La compliance fiscale: dalle comunicazioni “invito” all’accertamento
Il legislatore ha introdotto l’istituto della compliance per favorire un rapporto collaborativo tra Fisco e contribuente. La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) all’articolo 1, commi 634, 635 e 636, ha imposto all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso e di inviare comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo . Le comunicazioni devono evidenziare gli elementi che differiscono dalle dichiarazioni presentate e consentire al contribuente di regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso. La norma attribuisce al Direttore dell’Agenzia il potere di stabilire, con provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale, le modalità, i contenuti e i termini entro cui trasmettere le lettere di compliance .
Successivamente, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 10783/2015 ha dettato le prime regole operative; altri provvedimenti hanno disciplinato la trasmissione di comunicazioni relative agli ISA, all’esterovestizione, ai forfetari e agli omessi invii dei corrispettivi telematici. Una delle campagne avviate nel 2024 ha riguardato proprio le perdite fiscali: l’Agenzia ha individuato i contribuenti che avevano utilizzato perdite in misura superiore agli importi risultanti dalle proprie banche dati o avevano applicato regole obsolete (ad esempio l’illimitata compensazione per le perdite “start‑up”) e ha spedito circa 300.000 lettere.
Queste comunicazioni non costituiscono un avviso di accertamento né una contestazione formale. Si tratta di inviti a chiarire; il contribuente può accedere al proprio Cassetto fiscale per verificare gli elementi segnalati e, se ritiene fondate le osservazioni, può correggere la dichiarazione mediante ravvedimento operoso. In caso contrario può inviare documenti e spiegazioni che dimostrano la correttezza della dichiarazione . Ignorare la lettera, invece, significa rischiare un avviso di accertamento con sanzioni più elevate .
1.1 Legge 190/2014 e ravvedimento operoso
La legge di stabilità 2015 non si è limitata a introdurre le comunicazioni di compliance; ha modificato anche l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997. In particolare, il comma 1‑ter dell’art. 13 stabilisce che, per le imposte amministrate dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di ravvedimento non viene preclusa dall’avvio di verifiche e controlli qualora non siano stati notificati atti formali come l’avviso bonario o l’atto di accertamento . In altre parole, dopo aver ricevuto la lettera di compliance il contribuente può ancora presentare una dichiarazione integrativa, versare le imposte dovute, pagare una sanzione ridotta e interessi legali e chiudere la vicenda.
La riforma delle sanzioni operate con il decreto legislativo n. 158/2015 e, successivamente, con il decreto legislativo n. 87/2024, ha ridotto le sanzioni per infedele dichiarazione e ha razionalizzato il sistema del ravvedimento. Le sanzioni ordinarie per dichiarazione infedele sono oggi comprese fra il 90 % e il 180 % della maggiore imposta o del maggior credito non spettante; tuttavia, aderendo al ravvedimento in tempi brevi, si applica una sanzione ridotta al 1/9 del minimo (10 % anziché 90 %) quando la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza; 1/8 se avviene entro 90 giorni; 1/7 entro un anno; 1/6 entro due anni; 1/5 oltre due anni . La lettera di compliance consente quindi di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni.
1.2 Distinzione fra lettera di compliance, comunicazione di irregolarità e avviso di accertamento
È importante distinguere la lettera di compliance (o invito a collaborare) dalla comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) e dall’avviso di accertamento esecutivo. La lettera di compliance è un invito privo di effetti coercitivi; l’avviso bonario, emanato a seguito dei controlli automatizzati ex art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972, contiene già la liquidazione delle imposte e delle sanzioni (ridotte a un terzo) e, se non pagato, viene iscritto a ruolo . L’avviso di accertamento esecutivo è invece un atto che recupera il presunto tributo, le sanzioni e gli interessi e diventa titolo esecutivo trascorsi 60 giorni; se il contribuente non paga o non impugna, l’atto viene affidato all’Agente della riscossione. Come vedremo, molte contestazioni sulle perdite fiscali si trasformano rapidamente in accertamenti esecutivi.
2. La disciplina del riporto delle perdite fiscali
Le perdite fiscali possono derivare dall’esercizio di un’attività d’impresa (società di capitali, di persone, imprese individuali) o da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti). Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplina il loro trattamento agli articoli 8 e 84. Le norme hanno subìto numerose revisioni: inizialmente il riporto era consentito solo per cinque anni, ma con il decreto legge n. 98/2011 è stato abolito il limite temporale (ora le perdite sono riportabili senza limiti di tempo) e introdotto un limite quantitativo: la perdita può essere compensata fino all’80 % del reddito imponibile del periodo. In determinate ipotesi (perdite dei primi tre periodi d’imposta per nuove attività) è consentito l’abbattimento totale della base imponibile.
2.1 Articolo 8 TUIR: soggetti Irpef e società di persone
L’articolo 8 TUIR riguarda i soggetti IRPEF (imprese individuali, società di persone e associazioni di professionisti). Prevede che le perdite d’impresa di un periodo possano essere portate in diminuzione dei redditi d’impresa dei periodi successivi, ma non di altre categorie di reddito. Per i soggetti in contabilità ordinaria, le perdite sono deducibili senza limiti di tempo e fino all’ammontare del reddito; per i soggetti in contabilità semplificata, il limite quantitativo dell’80 % si applica anche alle imprese individuali. Le perdite imputate ai soci di società di persone, in regime di trasparenza, sono deducibili solo dai redditi d’impresa imputati ai medesimi soci; non possono essere compensate con redditi di altra natura (diversi da quelli d’impresa). Nel 2025 e 2026 non sono state introdotte ulteriori modifiche sostanziali a queste norme, ma la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha ravvisato vari casi di errata imputazione delle perdite ai soci e di deduzione oltre i limiti.
2.2 Articolo 84 TUIR: società di capitali e riporto delle perdite
Per le società e gli enti commerciali soggetti a IRES, l’art. 84 TUIR (già art. 102) consente di riportare la perdita di un periodo d’imposta in diminuzione dei redditi dei periodi successivi, in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascun periodo. Le perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività produttiva sono deducibili integralmente nei periodi successivi. Tuttavia, il comma 3 dell’articolo 84 stabilisce che la facoltà di riporto viene meno quando si verifica contemporaneamente (a) il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nella società e (b) il cambiamento sostanziale dell’attività principale. Questa regola mira a prevenire operazioni di compravendita di società “contenitori di perdite” utilizzate per abbattere il reddito di società acquirenti.
Nel dicembre 2024 il decreto legislativo 192/2024, attuativo della riforma fiscale, ha modificato il comma 3 ed ha introdotto i commi 3‑bis, 3‑ter e 3‑quater. Tali commi introducono il test di vitalità economica: se, al momento del trasferimento delle partecipazioni, i ricavi e i proventi caratteristici e i costi del lavoro subordinato risultano superiori al 40 % della media degli ultimi due esercizi, la società può continuare a riportare le perdite. In assenza del test, le perdite sono riportabili entro il valore economico del patrimonio netto descritto in una relazione giurata redatta da un esperto indipendente. Il decreto legge n. 84/2025, convertito dalla legge 108/2025, ha ritoccato tali disposizioni specificando quali conferimenti e versamenti debbano essere esclusi dal patrimonio netto ai fini del limite.
Infine, il comma 3‑quater estende queste regole anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi e dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Tali norme impongono un’attenta verifica dei requisiti prima di procedere a compensare una perdita; in molti casi la lettera di compliance segnala proprio la violazione dei limiti quantitativi o la mancanza del test di vitalità.
2.3 Sentenze della Corte di Cassazione: il riporto è una facoltà, non un obbligo
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha contribuito a definire in maniera puntuale i confini della disciplina delle perdite. Con l’ordinanza n. 28064/2023, la Suprema Corte ha affermato che la scelta di utilizzare le perdite pregresse in una dichiarazione costituisce manifestazione di volontà negoziale; non si tratta di un semplice errore ma di un atto che non può essere ritrattato se non in presenza di un errore essenziale riconoscibile . La decisione sottolinea che la facoltà di portare in deduzione le perdite pregresse deve essere esercitata nella dichiarazione e non è possibile rimodularla ex post con istanza di rimborso se si cambia idea sulla convenienza economica.
Con l’ordinanza n. 10919 del 25 aprile 2025, la Cassazione ha precisato un ulteriore principio: quando la normativa sul riporto delle perdite cambia tra il periodo in cui la perdita si forma e quello in cui viene utilizzata, occorre applicare la legge vigente al momento dell’utilizzo. Nel caso esaminato, una società aveva generato perdite nel triennio 2005‑2007 (soggette al vecchio limite quinquennale) e le aveva compensate nel 2011 dopo l’entrata in vigore del limite quantitativo dell’80 %. La Corte ha confermato che prevale il regime dell’80 % e non quello precedente . Questa pronuncia è particolarmente rilevante perché molte lettere di compliance contestano l’uso di perdite formatesi con regimi normativi diversi.
Nel gennaio 2026 la Cassazione ha depositato due decisioni gemelle, la sentenza n. 1749/2026 e l’ordinanza n. 1750/2026, in tema di perdite e cambio di controllo. La Corte ha stabilito che la clausola antiabuso specifica contenuta nell’articolo 84 (concernente cambio di controllo e mutamento dell’attività) prevale sulla clausola generale antiabuso dell’articolo 37‑bis DPR 600/1973. In altre parole, quando la perdita è stata utilizzata nel rispetto del test di vitalità e dei limiti quantitativi, l’Amministrazione non può invocare la clausola generale per disconoscere il beneficio. La Corte ha anche evidenziato che l’utilizzo delle perdite è comunque una facoltà, non un diritto indefettibile: spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza della perdita e la sua riportabilità. Sebbene tali decisioni non siano al momento reperibili integralmente nei database pubblici, la massima diffusa dagli organi di stampa specializzata indica un orientamento favorevole ai contribuenti.
2.4 Circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
La prassi amministrativa offre ulteriori chiarimenti. La circolare n. 23/E del 2010 ha spiegato che, una volta accertati costi di competenza imputati a un periodo diverso, il contribuente può chiedere rimborso della maggiore imposta solo per l’anno di effettiva competenza e non può “trasferire” la perdita agli anni successivi . La circolare n. 53/E del 2011 ha definito il trattamento delle perdite delle start‑up, riconoscendo il diritto al riporto illimitato solo per le nuove attività produttive.
Fra i provvedimenti più recenti si segnalano:
| Provvedimento | Data e sintesi | Fonte |
|---|---|---|
| Provv. 12 giugno 2024 n. 264078 | Individua gli elementi informativi da comunicare ai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2023 o hanno presentato dati incoerenti. Tra le anomalie rientrano anche i riaddebiti di perdite non coerenti con i dati dei registratori telematici | Provvedimento direttoriale |
| Provv. 15 luglio 2024 n. 297034 | Estende la comunicazione di compliance alle perdite fiscali non corrette: l’Agenzia invia la lettera ai contribuenti che hanno utilizzato perdite pregresse oltre l’80 %, hanno recuperato perdite non più riportabili per cambio di controllo o hanno imputato perdite ad anni non coerenti | Provvedimento direttoriale |
| Provv. 10 gennaio 2025 n. 7822 | Aggiorna le modalità di trasmissione delle lettere tramite PEC e App IO e impone di allegare un prospetto dettagliato con i quadri dichiarativi interessati e le somme contestate | Provvedimento direttoriale |
| Provv. 29 marzo 2026 n. 40295 | Introduce la possibilità di gestire le lettere di compliance direttamente dal cassetto fiscale, consentendo al contribuente di allegare documenti, generare il calcolo del ravvedimento e ricevere conferma della regolarizzazione | Provvedimento direttoriale |
Anche l’Agenzia Entrate Riscossione ha pubblicato istruzioni sulla definizione agevolata (rottamazione‑quater) e sulla riammissione dei contribuenti decaduti, con termini di pagamento nel 2026 . Sebbene non direttamente collegata alle lettere di compliance, la definizione agevolata può offrire un’opportunità per chi non ha regolarizzato in tempo le perdite contestate.
Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica della lettera
Ricevere una lettera di compliance può generare ansia, ma affrontare la situazione con metodo permette di evitare accertamenti e sanzioni. In questa sezione spieghiamo, passo dopo passo, come gestire una comunicazione di compliance per perdite fiscali non corrette.
1. Esaminare la lettera e recuperare i dati segnalati
Quando la lettera arriva tramite PEC o appare nel Cassetto fiscale, il contribuente deve innanzitutto leggerne attentamente il contenuto. Ogni comunicazione contiene:
- I dati identificativi del contribuente e dell’annualità interessata;
- La descrizione dell’anomalia (ad esempio “riporto perdite superiore al limite dell’80 %”; “perdite non riportabili a seguito di cambio di controllo”; “utilizzo di perdite non spettanti”);
- L’indicazione del quadro dichiarativo coinvolto (Modello Redditi, quadro RF, RN, RS, ecc.) e dell’importo contestato;
- I riferimenti normativi (art. 8 o art. 84 TUIR, provvedimenti 2024–2025);
- Le istruzioni per reperire gli elementi informativi nel Cassetto fiscale e per regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso .
L’Agenzia consiglia di accedere al proprio Cassetto fiscale e scaricare il prospetto di anomalia che riepiloga i dati a disposizione dell’ufficio (ad esempio l’ammontare delle perdite risultante da dichiarazioni precedenti, l’eventuale partecipazione a operazioni straordinarie, i versamenti in acconto). È fondamentale confrontare questi dati con le proprie scritture contabili e con le dichiarazioni presentate.
Se la lettera non è chiara o non si riesce a scaricare il prospetto, è possibile rivolgersi ai canali di assistenza (numero verde, chat o servizio CIVIS dell’Agenzia). È consigliabile annotare la data in cui si è presa visione della comunicazione: anche se la lettera non fissa un termine perentorio, regolarizzare entro 30 giorni consente di applicare la sanzione minima del ravvedimento .
2. Analizzare la natura delle perdite e verificare il limite dell’80 %
Il passo successivo consiste nel ricostruire la storia delle perdite contestate. Bisogna verificare:
- Anno di formazione della perdita: applicare le regole vigenti nell’anno in cui la perdita è stata generata (es. perdite 2010 soggette a limite 80 % e riporto illimitato; perdite 2005 soggette a limite quinquennale). Le sentenze n. 10919/2025 e 1749/2026 chiariscono che la normativa da applicare è quella vigente nel periodo in cui si utilizza la perdita ;
- Tipologia di perdita: perdite ordinarie (periodi successivi al terzo esercizio), perdite dei primi tre esercizi (start‑up), perdite derivanti da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti); il trattamento può variare;
- Limiti quantitativi: per le società di capitali e gli enti commerciali, la perdita può essere compensata per un importo non superiore all’80 % del reddito imponibile di ciascun periodo. Alcune lettere di compliance contestano proprio l’utilizzo di perdite oltre tale limite;
- Verifica del test di vitalità e del patrimonio netto: nei casi di cambio di controllo o modifica dell’attività, occorre verificare se sono stati rispettati i requisiti del comma 3‑bis o se è stato predisposto il giuramento di stima previsto dal comma 3‑ter.
Un errore tipico consiste nel portare in deduzione nel 2023 una perdita maturata nel 2019 senza considerare il cambio di controllo avvenuto nel 2021. In questo caso, se il test di vitalità non è superato, la perdita non è riportabile; la lettera di compliance segnala l’anomalia e invita a ricalcolare il reddito.
3. Decidere se regolarizzare con il ravvedimento operoso
Se dall’analisi emerge che la perdita è stata utilizzata in violazione della legge (ad esempio si è superato l’80 %, si è portata in detrazione una perdita non riportabile o non si è rispettato il test di vitalità), è opportuno procedere al ravvedimento operoso. Il ravvedimento consiste in:
- Presentare una dichiarazione integrativa per l’anno contestato, indicando il nuovo reddito e ricalcolando l’imposta dovuta.
- Versare la maggiore imposta (IRES o IRPEF e, se dovuta, IRAP) e i relativi interessi legali.
- Calcolare la sanzione ridotta in base al momento in cui si effettua il ravvedimento: entro 30 giorni si applica la sanzione pari al 1/9 del minimo; entro 90 giorni 1/8; entro un anno 1/7; entro due anni 1/6; oltre due anni 1/5 .
- Versare eventuali addizionali (regionale e comunale) e contributi INPS se dovuti.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando i codici tributo per il ravvedimento; la dichiarazione integrativa deve essere trasmessa telematicamente. In caso di dubbi sul calcolo, conviene farsi assistere da un commercialista o da un avvocato tributario. Ricordiamo che il ravvedimento operoso è precluso solo quando siano stati notificati un avviso bonario, un avviso di accertamento o un atto di contestazione; la lettera di compliance, come detto, non preclude il ravvedimento .
4. Trasmettere chiarimenti o richiedere l’annullamento della comunicazione
Se invece il contribuente ritiene infondata la lettera di compliance, può rispondere tramite il servizio CIVIS o PEC fornendo documentazione a supporto. Ad esempio, può dimostrare che:
- la perdita è stata calcolata correttamente;
- il riporto è avvenuto nel rispetto del limite dell’80 %;
- la società ha superato il test di vitalità, come risulta da bilanci e relazioni di stima;
- l’operazione straordinaria ha generato un avviamento deducibile e non perdite inesistenti;
- la modifica normativa è entrata in vigore dopo l’utilizzo della perdita.
È opportuno allegare prospetti di riconciliazione, copie dei bilanci, verbali assembleari e relazioni degli esperti. Il contribuente può anche richiedere un contraddittorio preventivo: l’Agenzia ha l’obbligo, a pena di nullità dell’accertamento, di assicurare un confronto effettivo con il contribuente, salvo casi di urgenza. Questo principio è derivato dalla giurisprudenza unionale e recepito nel nuovo art. 5‑ter del DPR 600/1973.
5. Ignorare la lettera o non regolarizzare: cosa accade
Se il contribuente non risponde o non regolarizza, la procedura evolve. In genere:
- Controllo automatizzato: trascorsi alcuni mesi, l’Agenzia emette un avviso bonario con la liquidazione delle maggiori imposte e sanzioni ridotte di un terzo. Se l’avviso non viene pagato o contestato, il ruolo viene iscritto e si procede con la cartella esattoriale.
- Accertamento esecutivo: in alternativa l’ufficio può inviare direttamente un avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 29 D.L. 78/2010. L’atto assorbe la fase di riscossione e diventa esecutivo 60 giorni dopo la notifica; se non impugnato o pagato, l’agente della riscossione può procedere a pignoramenti, fermi e ipoteche.
- Rischio di sanzioni più elevate: la sanzione per dichiarazione infedele sale al 90–180 % della maggiore imposta; inoltre non è più possibile il ravvedimento con sanzione ridotta.
Per questo motivo la lettera di compliance deve essere considerata un’occasione per regolarizzare in tempi brevi e per evitare l’escalation degli atti coercitivi .
Difese e strategie legali contro le contestazioni sulle perdite
Quando la lettera di compliance si trasforma in un accertamento (o se l’ufficio non accetta le spiegazioni fornite), è necessario impostare una strategia difensiva. Di seguito si illustrano le principali opzioni a disposizione del contribuente.
1. Autotutela e richiesta di annullamento dell’atto
L’istituto dell’autotutela consente all’amministrazione di annullare un atto viziato per errore manifesto o per illegittimità palese. Dopo aver ricevuto l’avviso bonario o l’avviso di accertamento, il contribuente può presentare un’istanza motivata all’Agenzia delle Entrate chiedendo l’annullamento o la rettifica dell’atto. Occorre evidenziare i vizi formali (difetto di motivazione, incompetenza dell’ufficio, notificazione irregolare) o sostanziali (assenza del presupposto imponibile, applicazione di una norma sbagliata, calcoli errati delle perdite). L’amministrazione deve rispondere entro un termine ragionevole; in mancanza, il contribuente può comunque proporre ricorso.
2. Accertamento con adesione e definizione in sede amministrativa
Il decreto legislativo n. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione. Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente ha 15 giorni per chiedere l’adesione. L’ufficio fisserà un contraddittorio entro 90 giorni. Questa procedura consente di discutere con l’Agenzia e, se si trova un accordo, di ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo (pari quindi al 30 % della maggiore imposta). In materia di perdite fiscali, l’accertamento con adesione consente di concordare la corretta quantificazione delle perdite riportabili e di chiudere la controversia senza ricorrere al giudice.
Dal 2023 la richiesta di adesione deve essere preceduta da un’istanza di mediazione se l’ammontare dell’imposta non supera 50.000 euro (per i tributi erariali). L’istanza di mediazione va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; se la mediazione ha esito positivo, la sanzione è ridotta al 35 %. Per importi superiori, la mediazione non è obbligatoria ma può essere comunque esperita.
3. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se non si raggiunge un accordo o se l’atto è manifestamente infondato, occorre proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso deve contenere:
- Indicazione dell’atto impugnato e dell’autorità giudiziaria competente;
- Motivi di diritto e di fatto, con riferimenti alle norme violati e alla giurisprudenza;
- Produzione di documenti (bilanci, dichiarazioni, relazioni di stima, documenti contabili);
- Richiesta di sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi e irreparabili danni.
È consigliabile essere assistiti da un avvocato esperto in diritto tributario. La Corte può sospendere gli effetti dell’avviso se ritiene che il ricorso abbia fondamento; in tal caso l’Agenzia non può procedere alla riscossione. In sede di merito, la Corte valuterà se la perdita era legittimamente riportabile e se l’amministrazione ha rispettato il contraddittorio e l’onere di motivazione, alla luce dei principi sanciti dalla Cassazione (massima 28064/2023 e ordinanze 1749–1750/2026).
4. Conciliazione giudiziale e accordi transattivi
Durante il processo tributario è possibile addivenire a una conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs 546/1992). La conciliazione può essere totale o parziale e consente di ridurre ulteriormente le sanzioni (al 50 %). Nel contesto delle perdite fiscali, una conciliazione può consistere nell’accettare la ripresa a tassazione di una parte della perdita in cambio dell’abbandono di altre contestazioni. È un’opzione da valutare quando la fondatezza della propria posizione non è pienamente certa o quando si desidera evitare tempi lunghi e costi del contenzioso.
Un’altra strada è la transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali (piano di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, concordato minore), che permette di ridurre il debito tributario in misura concordata con l’amministrazione. Questa soluzione è particolarmente utile per le imprese in crisi che non possono sostenere le somme richieste.
5. Soluzioni stragiudiziali: piani di rientro e sovraindebitamento
Quando le contestazioni fiscali si sommano ad altri debiti bancari e commerciali, è spesso necessario ricorrere a strumenti di gestione della crisi. L’Avv. Monardo e il suo staff assistono i contribuenti nell’attivazione di:
- Rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione: possibilità di dilazionare il pagamento fino a 72 o 120 rate mensili, previo pagamento di una quota minima;
- Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata (legge 3/2012 e codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 14/2019): strumenti che consentono alle persone fisiche sovraindebitate, professionisti, imprenditori minori o società di micro-dimensioni di rinegoziare o abbattere i propri debiti, comprese le pendenze tributarie, mediante un piano omologato dal tribunale. Il professionista iscritto negli elenchi ministeriali può svolgere la funzione di Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi ;
- Accordi stragiudiziali con l’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) finalizzati alla rinuncia alle ipoteche o alla sospensione dei pignoramenti.
Strumenti alternativi e definizioni agevolate
Oltre alle strategie difensive ordinarie, esistono alcuni istituti di definizione agevolata che permettono di chiudere le contestazioni fiscali pagando solo una quota del debito o riducendo le sanzioni. È importante valutare se questi strumenti sono disponibili al momento della lettura (8 giugno 2026) e se includono la fattispecie delle perdite fiscali.
1. Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli accertamenti
Le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno introdotto la possibilità di definire gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento pagando le imposte e una sanzione ridotta al 3 % o al 5 %. Le definizioni erano riservate ai tributi relativi agli anni d’imposta fino al 31 dicembre 2021 e richiedevano la presentazione di apposita domanda entro luglio 2023. Nonostante il termine sia scaduto, nel 2026 è prevista la riammissione per i contribuenti decaduti dalla definizione agevolata (c.d. rottamazione‑quater): la legge n. 15/2025, di conversione del DL 202/2024, consente di versare le rate scadute entro determinati termini . Chi ha ricevuto un avviso di accertamento per perdite fiscali riferite ad anni inclusi nella definizione agevolata può valutare di aderire se la riammissione sarà prorogata.
2. Definizione delle controversie tributarie pendenti
La legge n. 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti: i contribuenti possono chiudere i contenziosi tributari versando il 90 % delle imposte, il 40 % in caso di soccombenza dell’amministrazione in primo grado, o addirittura il 15 % in caso di soccombenza in secondo grado. Anche questa definizione riguardava i ricorsi pendenti al 1° gennaio 2023; tuttavia, il Parlamento sta valutando di riaprire i termini nel 2026 per consentire la definizione delle controversie ancora pendenti. Se dovesse essere approvata una nuova finestra, sarebbe possibile definire anche i giudizi relativi alle perdite fiscali.
3. Rottamazione‑quater e sanatoria locali
La rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252, legge n. 197/2022) riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022: consente di estinguere il debito pagando solo l’imposta e gli interessi, con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora. È possibile rateizzare il pagamento e ottenere l’esonero dalle procedure esecutive. Nel maggio 2026 scadevano le prime rate; la riammissione introdotta dalla legge 15/2025 permette di saldare le rate scadute entro date stabilite per mantenere i benefici . Alcuni Comuni hanno introdotto una sanatoria locale per i tributi comunali (IMU, TARI, multe) fino al 2015: occorre consultare il regolamento del proprio ente.
4. Esclusioni e cautela
Al momento, non risulta attiva la rottamazione‑quinquies: diverse notizie di stampa hanno anticipato possibili condoni in materia di cartelle relative agli anni 2022–2024, ma tali misure non sono state approvate alla data del presente articolo. In ogni caso, occorre ricordare che le rottamazioni riguardano solo i debiti già iscritti a ruolo e non sostituiscono la procedura di ravvedimento o di accertamento con adesione per correggere perdite fiscali errate.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
L’esperienza maturata dallo Studio legale Monardo evidenzia una serie di errori ricorrenti che determinano il mancato utilizzo delle perdite o la ricezione di lettere di compliance:
- Assenza di documentazione: non conservare bilanci, prospetti di riconciliazione e relazioni giurate rende difficile dimostrare l’esistenza e la riportabilità delle perdite. È consigliabile predisporre un dossier con le copie delle dichiarazioni e gli atti societari.
- Mancato monitoraggio delle operazioni straordinarie: fusioni, scissioni e conferimenti possono incidere sulla riportabilità delle perdite. Prima di effettuare l’operazione occorre verificare il test di vitalità e informare i soci delle conseguenze.
- Utilizzo delle perdite oltre l’80 %: alcune procedure automatiche di contabilità potrebbero non applicare correttamente il limite quantitativo. È fondamentale controllare i quadri RF e RS e limitare la compensazione all’80 % del reddito imponibile.
- Riporto di perdite in periodi sbagliati: anticipare o posticipare il riporto può generare decadenza dal beneficio. Occorre sempre considerare le modifiche normative succedutesi negli anni, come sottolineato dalla Cassazione nella ordinanza 10919/2025 .
- Ignorare la lettera di compliance: pensare che si tratti di un semplice avviso senza conseguenze può portare a un avviso di accertamento esecutivo e a un’immediata iscrizione a ruolo.
- Confondere compliance e avviso bonario: la lettera di compliance non contiene una liquidazione e permette il ravvedimento; l’avviso bonario, invece, richiede il pagamento immediato per evitare la cartella .
Consigli operativi:
- Attivarsi subito: entro 30 giorni dalla ricezione è possibile accedere alla sanzione minima del ravvedimento .
- Consultare un esperto: un avvocato o un commercialista può analizzare la posizione e individuare la strategia più adeguata.
- Documentare ogni passaggio: conservare le prove dell’avvenuto accesso al Cassetto fiscale, le e-mail inviate, le ricevute dei pagamenti e le dichiarazioni integrative.
- Mantenere un contraddittorio aperto: rispondere sempre alle comunicazioni dell’Agenzia e chiedere un incontro per spiegare la propria posizione.
- Valutare le definizioni agevolate: se un debito è già iscritto a ruolo, la rottamazione‑quater o la sanatoria comunale possono offrire vantaggi economici; tuttavia, non sostituiscono la correzione della perdita contestata.
Tabelle riepilogative
Per una visione immediata, si presentano alcune tabelle riassuntive delle norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e riferimenti; le spiegazioni complete sono fornite nel testo.
Tabella 1 – Norme principali sulla compliance e sulle perdite fiscali
| Norma/atto | Contenuto essenziale | Riferimento |
|---|---|---|
| Legge 190/2014, art. 1, commi 634–636 | Introduzione delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo; obbligo per l’Agenzia di comunicare le anomalie ai contribuenti | Legge di Stabilità 2015 |
| Art. 13 D.Lgs 472/1997 (ravvedimento operoso) | Consente di regolarizzare violazioni tributarie con riduzione delle sanzioni; la modifica del comma 1‑ter consente il ravvedimento anche dopo l’avvio dei controlli se non è stato notificato un atto formale | Riforma sanzioni |
| D.Lgs 158/2015 e D.Lgs 87/2024 | Riforma complessiva delle sanzioni; riduzione delle sanzioni per dichiarazione infedele e aggiornamento del ravvedimento | Decreti sanzioni |
| Art. 8 TUIR | Disciplina la compensazione delle perdite per i soggetti IRPEF; perdite delle imprese individuali e delle società di persone compensabili solo con redditi d’impresa | |
| Art. 84 TUIR | Consente alle società di capitali di riportare le perdite in misura non superiore all’80 % del reddito; prevede il riporto integrale per le perdite dei primi tre esercizi; fissa il limite in caso di cambio di controllo | Testo Unico delle Imposte sui Redditi |
| D.Lgs 192/2024 e D.L. 84/2025 | Introducono i commi 3‑bis, 3‑ter e 3‑quater nell’art. 84 TUIR, prevedendo il test di vitalità e il limite del patrimonio netto | Riforma fiscale 2023–2025 |
| Provv. Direttore A.E. 15 luglio 2024 n. 297034 | Estende le lettere di compliance alle perdite fiscali non corrette | |
| Art. 29 D.L. 78/2010 | Introduce l’avviso di accertamento esecutivo, che diventa titolo esecutivo al termine del ricorso | Concentrazione della riscossione |
| Sentenza Cass. 28064/2023 | Stabilisce che l’uso delle perdite pregresse costituisce una manifestazione di volontà negoziale e non può essere ritrattato | Giurisprudenza |
| Ordinanza Cass. 10919/2025 | Afferma che la normativa applicabile al riporto è quella vigente nel periodo di utilizzo della perdita | Giurisprudenza |
| Sentenze Cass. 1749/2026 e 1750/2026 | Chiariscono che la clausola antiabuso specifica dell’art. 84 prevale sulla clausola generale e che il riporto è una facoltà subordinata a prova dell’esistenza della perdita | Giurisprudenza |
Tabella 2 – Termini e scadenze principali
| Evento | Termini | Note |
|---|---|---|
| Ricezione lettera di compliance | Non prevede un termine perentorio per rispondere, ma regolarizzare entro 30 giorni permette di applicare la sanzione minima (1/9) | L’accesso al Cassetto fiscale è necessario per visionare i dati |
| Presentazione dichiarazione integrativa | Entro il 31 ottobre dell’anno successivo (salvo proroghe) è possibile presentare la dichiarazione integrativa per regolarizzare la perdita | Per perdite del 2022 la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 ottobre 2026 |
| Ravvedimento operoso | Può essere effettuato fino alla scadenza dei termini di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo) con sanzioni progressive (1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5) | Dopo la notifica dell’avviso bonario non è più possibile |
| Richiesta di accertamento con adesione | Entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento | La procedura sospende i termini del ricorso |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo | Occorre indicare tutti i motivi di impugnazione |
| Pagamento rate rottamazione‑quater | Le rate ordinarie scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno; la riammissione consente di saldare le rate scadute entro termini stabiliti dalla legge n. 15/2025 | La definizione riguarda solo i carichi già affidati |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e requisiti
| Strumento | Ambito di applicazione | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Ravvedimento operoso | Tutte le imposte, prima della notifica di un atto formale | Sanzioni ridotte fino a 1/9 del minimo; chiusura rapida; nessun contenzioso | Occorre pagare subito imposta, sanzioni e interessi; non sempre possibile se la perdita è contestata per mancanza di esistenza |
| Autotutela | Atto manifestamente illegittimo o errore di fatto | Annullamento totale/ parziale dell’atto senza costi | L’amministrazione non ha l’obbligo di accogliere l’istanza; tempi incerti |
| Accertamento con adesione | Avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia | Sanzione ridotta a 1/3; sospensione del termine di ricorso; possibilità di rateizzazione | Richiede un confronto con l’ufficio; l’accordo non sempre è raggiungibile |
| Mediazione tributaria | Controversie fino a 50.000 euro | Sospende i termini di impugnazione; possibile riduzione della sanzione al 35 % | Se l’istanza è respinta si prosegue con il ricorso |
| Ricorso giurisdizionale | Tutti gli atti impugnabili | Possibilità di annullamento dell’atto; sospensione dell’esecuzione con ordine del giudice | Tempi lunghi; costi di giudizio; incertezza dell’esito |
| Conciliazione giudiziale | Nel corso del processo tributario | Ulteriore riduzione delle sanzioni (50 %); accordo definitivo | Occorre accettare un compromesso sul merito |
| Rottamazione‑quater | Debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 | Stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora; possibilità di rateizzare | Non applicabile ai debiti ancora oggetto di accertamento; occorre rispettare le scadenze |
| Piani del consumatore/accordi di ristrutturazione | Persone fisiche e piccole imprese sovraindebitate | Possibilità di ridurre o cancellare i debiti, comprese le imposte; gestione unitaria della crisi | Procedura complessa; necessita di omologa del tribunale |
FAQ: domande frequenti
In questa sezione sono raccolte 20 domande che i contribuenti rivolgono più spesso agli esperti quando ricevono una lettera di compliance o un avviso di accertamento per perdite fiscali non corrette. Le risposte sono formulate in maniera chiara ma fondata sulle norme vigenti.
- Che cos’è una lettera di compliance? È una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate finalizzata a promuovere l’adempimento spontaneo. Segnala al contribuente possibili anomalie nelle dichiarazioni e permette di correggere l’errore tramite ravvedimento operoso .
- Ricevere una lettera di compliance è equivalente a un avviso di accertamento? No. La lettera è un invito privo di effetti coercitivi; l’avviso di accertamento esecutivo, invece, impone il pagamento e diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni.
- Quanto tempo ho per regolarizzare dopo la lettera? Non esiste un termine perentorio, ma regolarizzare entro 30 giorni permette di usufruire della sanzione minima (1/9 del minimo) .
- Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto la lettera? Sì. Il comma 1‑ter dell’art. 13 D.Lgs 472/1997 consente il ravvedimento anche dopo l’inizio dei controlli, purché non sia stato notificato un atto formale .
- Qual è la differenza tra ravvedimento e adesione? Il ravvedimento avviene su iniziativa del contribuente prima della notifica dell’avviso; l’adesione è una procedura attivata dopo la notifica per concordare l’accertamento con l’ufficio e ridurre le sanzioni a 1/3.
- Cosa succede se ignoro la lettera? L’Agenzia può emettere un avviso bonario o un avviso di accertamento esecutivo; le sanzioni saliranno al 90–180 % della maggiore imposta e non potrai più usufruire del ravvedimento .
- Quali sono gli errori più frequenti che portano alla lettera? Utilizzo di perdite oltre l’80 %, riporto di perdite relative a periodi non ammessi, mancato rispetto del test di vitalità, imputazione di perdite non spettanti ai soci, errata compilazione dei quadri della dichiarazione.
- Come si calcola il limite dell’80 %? La perdita può essere compensata fino all’80 % del reddito imponibile del periodo; ad esempio, se il reddito imponibile è 100.000 euro e la perdita pregressa è 50.000, si possono compensare solo 80.000 (80 % di 100.000), riportando l’eccedenza agli anni successivi.
- Le perdite dei primi tre esercizi sono deducibili integralmente? Sì, se la società è una nuova attività produttiva; in caso contrario si applica il limite dell’80 %.
- Se la maggioranza delle quote cambia, perdo tutte le perdite? La facoltà di riporto viene meno solo se al cambio di controllo si aggiunge la modifica dell’attività principale; tuttavia, il test di vitalità e il limite del patrimonio netto, introdotti dal D.Lgs 192/2024 e D.L. 84/2025, consentono di salvare le perdite se ricavi e costi superano il 40 % della media degli ultimi due esercizi.
- Posso correggere una perdita riportata erroneamente in una dichiarazione precedente? Secondo la Cassazione, l’utilizzo della perdita è una manifestazione di volontà negoziale e non può essere ritrattato a favore del contribuente, salvo che si dimostri un errore essenziale riconoscibile . Tuttavia è possibile correggere l’errore se si tratta di un errore materiale (ad esempio errato riporto del saldo).
- L’Agenzia può contestare il riporto di perdite derivanti da operazioni straordinarie? Sì, se ritiene che l’operazione sia finalizzata a trasferire perdite. La Cassazione 1749/2026 ha stabilito che l’articolo 84 TUIR è una norma anti‑abuso specifica: se il test di vitalità è superato, l’Agenzia non può disconoscere la perdita invocando la clausola generale dell’art. 37‑bis DPR 600/1973.
- Le perdite delle società di persone si trasferiscono ai soci? Sì, ma possono essere utilizzate solo per compensare redditi d’impresa imputati ai soci e non altri redditi (lavoro dipendente, pensione, ecc.). Inoltre, il socio non può riportare le perdite oltre la propria quota di partecipazione.
- Posso rateizzare il pagamento delle somme dovute dopo un accertamento? Sì. È possibile chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione; in caso di adesione o conciliazione è prevista la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali; se la cartella è già emessa, la rateizzazione può arrivare a 72 o 120 rate mensili.
- Le rottamazioni cancellano anche le sanzioni per perdite fiscali? Le rottamazioni (quater, eventuali future) si applicano ai carichi iscritti a ruolo e consentono di stralciare sanzioni e interessi di mora; tuttavia non si estendono alle imposte non ancora accertate. Se il debito per perdite è già in cartella, la rottamazione può essere utile, ma non sostituisce la correzione dell’errore.
- Cosa succede se la perdita deriva da un aiuto di Stato non indicato? In alcuni casi le perdite possono derivare dalla correzione di ricavi non dichiarati per aiuti di Stato; la normativa prevede obblighi di indicazione e, se violati, l’Agenzia può recuperare l’aiuto e le relative sanzioni. Occorre verificare se la mancata indicazione influisce sulla perdita.
- Che cos’è il test di vitalità economica? È il controllo introdotto dai commi 3‑bis e 3‑ter dell’art. 84 TUIR per verificare se, al momento del cambio di controllo, la società mantiene un’attività economica genuina. Se i ricavi e i costi del lavoro superano il 40 % della media degli ultimi due esercizi, le perdite possono essere riportate.
- Come posso dimostrare l’esistenza di una perdita? Occorre conservare la documentazione contabile (libri giornale, mastri, registri IVA), bilanci approvati e verbali che attestano l’origine della perdita, nonché relazioni degli esperti nelle operazioni straordinarie. La prova deve essere fornita in giudizio su richiesta dell’Agenzia.
- Le perdite fiscali si trasmettono agli eredi? Le perdite delle imprese individuali non si trasmettono agli eredi; quelle delle società di persone seguono le quote dei soci; le perdite delle società di capitali restano nella società e non si trasferiscono agli azionisti.
- Quando è utile rivolgersi allo Studio Monardo? È consigliabile contattare subito lo Studio quando si riceve una lettera di compliance o un avviso di accertamento. L’avvocato Monardo potrà valutare se la perdita è deducibile, se la contestazione è infondata, se conviene un ravvedimento o un ricorso e quali strumenti di definizione o di ristrutturazione del debito sono disponibili. Un intervento tempestivo riduce il rischio di pignoramenti e consente di impostare una strategia vincente .
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio come incidono le perdite fiscali e come regolarizzare le anomalie, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali adattati a scopo didattico.
Esempio 1 – Utilizzo di perdita oltre l’80 %
Premessa: La società Alfa S.r.l. opera in regime di contabilità ordinaria e nel 2023 ha dichiarato un reddito imponibile di 250.000 euro. La società disponeva di una perdita fiscale pregressa di 300.000 euro maturata nel 2019 (anno in cui non era una start‑up). Nella dichiarazione 2024 (periodo d’imposta 2023) la società ha compensato tutta la perdita, azzerando il reddito. Nel 2025 riceve una lettera di compliance che segnala un utilizzo della perdita oltre il limite dell’80 %.
Analisi:
- Il limite dell’80 % si applica alle perdite ordinarie: la perdita può essere utilizzata per un massimo di 200.000 euro (80 % di 250.000). Pertanto, la società avrebbe dovuto compensare 200.000 euro e dichiarare un reddito imponibile residuo di 50.000.
- La parte eccedente (100.000 euro) può essere riportata negli anni successivi.
- In base alla lettera di compliance, la società può regolarizzare presentando una dichiarazione integrativa per l’anno 2023, dichiarare il reddito aggiuntivo di 50.000 euro, versare IRES e IRAP, pagare gli interessi e le sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.
Calcolo del ravvedimento:
Supponiamo che l’aliquota IRES sia 24 % e l’IRAP 3,9 %. La maggiore imposta dovuta sulla base imponibile di 50.000 euro è 12.000 euro per IRES e 1.950 euro per IRAP. Se la società regolarizza entro 30 giorni dalla ricezione della lettera, la sanzione per infedele dichiarazione (minimo 90 %) si riduce al 1/9 del minimo, cioè al 10 %. La sanzione è quindi pari a 1.395 euro (10 % di 13.950). Gli interessi legali si calcolano dal 16 giugno 2024 (data prevista per il saldo delle imposte) al giorno del pagamento. In totale, la società potrà regolarizzare la posizione con un esborso molto inferiore rispetto alle sanzioni ordinarie.
Considerazioni: In questo caso la lettera di compliance è un’occasione per correggere l’errore e risparmiare, poiché se la violazione fosse accertata successivamente l’ufficio applicherebbe sanzioni dal 90 al 180 % e interessi di mora. La società dovrebbe inoltre verificare se l’errore è stato determinato da un problema nel software contabile o da un’errata interpretazione della normativa, per evitare ripetizioni.
Esempio 2 – Cambio di controllo e test di vitalità
Premessa: La società Beta S.p.A. ha maturato una perdita di 800.000 euro nel 2021. Nel 2022 il 70 % delle azioni è stato ceduto a un nuovo gruppo industriale; nel 2023 l’azienda ha cambiato attività, passando dalla produzione di abbigliamento alla commercializzazione di prodotti elettronici. Nella dichiarazione 2024 (reddito 2023) la società ha compensato integralmente la perdita. Nel 2025 riceve una lettera di compliance con l’anomalia “riporto perdita non consentito ai sensi dell’art. 84, comma 3, TUIR”.
Analisi:
- Il comma 3 dell’art. 84 prevede che il riporto delle perdite non si applica quando la maggioranza dei diritti di voto viene trasferita e l’attività principale è modificata.
- Tuttavia, il comma 3‑bis, introdotto dal D.Lgs 192/2024, consente di continuare a riportare le perdite se la società supera il test di vitalità: i ricavi e i proventi dell’attività caratteristica e i costi del lavoro subordinato devono essere superiori al 40 % della media degli ultimi due esercizi.
- Nel nostro esempio, nel 2021 e 2022 la società Beta aveva un fatturato medio di 5 milioni di euro e spese per il personale per 1 milione. Nel 2023, dopo il cambio di attività, il fatturato è sceso a 1 milione e le spese per il personale a 200.000 euro; quindi, non supera il 40 % della media. Pertanto, la perdita non è riportabile.
Azioni consigliate:
La società Beta dovrebbe valutare la possibilità di aderire al ravvedimento operoso, recuperando le perdite non spettanti. In alternativa, può dimostrare con una perizia che il patrimonio netto economico alla data del 31 dicembre 2021 era sufficiente per coprire la perdita, ai sensi del comma 3‑ter. Sarà necessario affidarsi a un esperto per redigere la perizia e presentare le relative memorie difensive.
Esempio 3 – Perdita in società di persone e imputazione ai soci
Premessa: La società Gamma S.n.c. ha dichiarato una perdita fiscale di 50.000 euro nel 2022. La perdita è stata imputata ai due soci in proporzione alle quote (60 % e 40 %). Nel 2024 i soci hanno compensato integralmente la perdita con redditi di lavoro dipendente. Nel 2025 la lettera di compliance indica l’anomalia “perdita imputata ai soci utilizzata in compensazione con redditi di lavoro dipendente – art. 8 TUIR”.
Analisi:
- L’articolo 8 TUIR consente ai soci di una società di persone di imputare la perdita solo sui redditi d’impresa derivanti dalla stessa società e non su redditi di altra natura; la compensazione con redditi di lavoro dipendente non è ammessa.
- Pertanto, i soci hanno erroneamente utilizzato la perdita per ridurre il reddito da lavoro dipendente.
Azioni consigliate:
I soci dovranno presentare una dichiarazione integrativa indicando il reddito di lavoro senza la deduzione della perdita e versare le imposte aggiuntive con ravvedimento operoso. Potranno invece riportare la quota di perdita non utilizzata ai periodi d’imposta successivi, sempre limitatamente ai redditi d’impresa. Nel caso in cui la perdita non possa essere recuperata per mancanza di redditi d’impresa, si valuti l’eventuale trasformazione della società di persone in società di capitali o la modifica del regime fiscale.
Esempio 4 – Accertamento esecutivo per perdite fiscali non corrette
Premessa: Il professionista Delta riceve un avviso di accertamento esecutivo nel maggio 2026. L’atto contesta l’utilizzo, nella dichiarazione dei redditi 2023, di una perdita di 120.000 euro derivante dalla chiusura di un’attività precedente. L’Agenzia ritiene che la perdita fosse imputabile all’anno 2021 e che non potesse più essere riportata perché il termine quinquennale di accertamento è scaduto; applica sanzioni del 90 % e interessi, intimando il pagamento entro 60 giorni.
Analisi e difesa:
- È necessario verificare se la perdita derivava effettivamente dal 2021 e se era maturata con una attività diversa; in tal caso il riporto nel 2023 potrebbe essere illegittimo.
- Tuttavia, occorre valutare se l’avviso è motivato: la Cassazione ha stabilito che l’onere della prova sull’esistenza della perdita e sulla sua riportabilità grava sul contribuente, ma l’Amministrazione deve motivare adeguatamente l’atto richiamando le normative e gli elementi probatori.
- Il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni eccependo il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio preventivo e l’applicazione retroattiva di norme più sfavorevoli, invocando le pronunce della Cassazione.
- È possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti. Nel frattempo, si potrà valutare un eventuale ravvedimento parziale o un accertamento con adesione.
Conclusione: l’importanza di agire tempestivamente e la forza di un team specializzato
Le lettere di compliance per perdite fiscali non corrette e i successivi avvisi di accertamento rappresentano una sfida rilevante per imprese, professionisti e privati. La normativa in materia di perdite è complessa, in continua evoluzione e intrecciata con altre discipline, come la fiscalità delle operazioni straordinarie, il diritto societario e il diritto processuale tributario. Le recenti riforme e la giurisprudenza della Cassazione hanno introdotto regole più stringenti ma anche strumenti di tutela più efficaci: il ravvedimento operoso, l’adesione, la mediazione, le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento. Comprendere queste regole, verificarne l’applicazione al proprio caso e utilizzare correttamente gli strumenti disponibili è essenziale per evitare sanzioni e proteggere il proprio patrimonio.
L’esperienza dello Studio Legale Monardo dimostra che il successo nella gestione di queste situazioni dipende da tempestività, competenza e strategia.
Un team multidisciplinare che conosce a fondo le normative fiscali e le procedure giudiziarie può individuare vizi formali, predisporre difese solide, negoziare con l’amministrazione e, se necessario, portare il contenzioso fino alla Corte di Cassazione. Inoltre, grazie alle competenze come Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di offrire soluzioni integrative come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata, evitando il fallimento e consentendo al contribuente di ripartire .
In conclusione, se hai ricevuto una lettera di compliance o un avviso di accertamento per perdite fiscali non corrette, non sottovalutare la situazione. Analizza i dati, verifica le tue perdite, consulta un professionista e scegli la strategia più adatta. Ricorda che ogni giorno conta: agire tempestivamente permette di ridurre le sanzioni, evitare pignoramenti e recuperare la tua serenità.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: il suo staff di avvocati e commercialisti saprà valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare che la lettera diventi un avviso di accertamento esecutivo: prendi in mano il tuo futuro fiscale con l’aiuto di professionisti competenti.
