Lettera Di Compliance Per Incoerenze Isa: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Negli ultimi anni l’amministrazione finanziaria italiana ha intensificato gli strumenti di compliance e di dialogo preventivo con i contribuenti. Fra questi strumenti, un ruolo centrale è svolto dalle lettere di compliance per incoerenze ISA. Si tratta di comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate quando, in sede di elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), vengono riscontrate anomalie o incongruenze nei dati dichiarati. Lo scopo dichiarato del legislatore è duplice: prevenire errori che potrebbero sfociare in controlli e accertamenti e favorire l’adempimento spontaneo, stimolando i contribuenti ad analizzare e correggere la propria posizione fiscale . Quando riceviamo una di queste comunicazioni è fondamentale agire con tempestività: ignorarle può comportare l’inserimento nelle liste selettive dei contribuenti da controllare e può facilitare la contestazione di sanzioni per dichiarazione infedele o l’emissione di successivi avvisi bonari.

Questo articolo di taglio giuridico‑divulgativo è aggiornato al 9 giugno 2026 e fornisce un’analisi completa del quadro normativo e giurisprudenziale sulla lettera di compliance per incoerenze ISA. Le fonti di riferimento includono la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, commi 634‑636), il decreto‑legge 24 aprile 2017, n. 50 (articolo 9‑bis), i decreti legislativi sulle sanzioni amministrative (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997), oltre ai più recenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate come il provvedimento n. 305720 del 24 luglio 2025 che ha individuato le anomalie ISA per il triennio 2021‑2023 . Verranno esaminate anche le prassi e le circolari dell’Agenzia, nonché i principali orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Perché l’argomento è importante

Ricevere una lettera di compliance per incoerenze ISA non equivale a un avviso di accertamento e non comporta l’irrogazione immediata di sanzioni, ma segnala che l’amministrazione ha rilevato dati incoerenti e invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione entro determinati termini. Ignorare la comunicazione può avere conseguenze rilevanti: eventuali errori non sanati verranno considerati in un successivo accertamento e potrebbe non essere più possibile usufruire del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Inoltre, le giustificazioni fornite in ritardo potrebbero non essere valutate, con conseguente aumento delle sanzioni e rischi di contenzioso.

Anticipazione delle soluzioni legali

Nel prosieguo analizzeremo in dettaglio:

  • Il quadro normativo di riferimento: cosa prevedono le leggi e i provvedimenti dell’Agenzia; quali sono i doveri e i diritti del contribuente.
  • La procedura dopo la notifica della lettera: termini per consultare il cassetto fiscale, modalità di risposta tramite il software “Comunicazioni anomalie”, ravvedimento operoso e possibili dichiarazioni integrative.
  • Le strategie difensive: dall’analisi tecnica dell’atto alla produzione di documentazione giustificativa, dalle istanze in autotutela alle impugnazioni contro eventuali successivi atti impositivi.
  • Gli strumenti alternativi di composizione: ravvedimento operoso, definizioni agevolate ancora vigenti, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di sovraindebitamento.
  • Errori da evitare e consigli pratici per non aggravare la posizione fiscale.
  • Tabelle di sintesi con norme, termini, sanzioni e benefici; FAQ con risposte chiare alle domande più frequenti; simulazioni pratiche numeriche per comprendere l’impatto economico delle diverse scelte.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello studio multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, dirige un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto bancario, tributario e societario. Il professionista:

  • è cassazionista abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • coordina un gruppo di professionisti esperti a livello nazionale nei settori del contenzioso tributario, del diritto bancario e del diritto d’impresa;
  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • riveste il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), affiancando debitori e imprese nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, norma che disciplina la composizione negoziata per le aziende in difficoltà.

Grazie a tali competenze l’Avv. Monardo e il suo staff possono fornire una assistenza completa a chi riceve una lettera di compliance: dalla verifica della legittimità della comunicazione alla predisposizione di memorie difensive e ricorsi, dalla negoziazione con l’Amministrazione finanziaria alla sospensione e dilazione dei pagamenti.

Lo studio può intervenire sia in via stragiudiziale (presentando chiarimenti, ravvedimenti o istanze di autotutela) sia in sede contenciosa (impugnazioni davanti alle Corti di giustizia tributaria, sospensioni d’urgenza, opposizioni agli atti esecutivi). Nei casi di debiti più rilevanti, lo staff valuta la possibilità di accedere a piani di rientro, procedure di sovraindebitamento o concordati preventivi al fine di proteggere il patrimonio e garantire la continuità aziendale.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. La legislazione: Legge 190/2014 e D.L. 50/2017

La disciplina delle lettere di compliance trova la sua radice nell’articolo 1, commi 634‑636 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Secondo tali disposizioni, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza «gli elementi e le informazioni» acquisiti direttamente o tramite incroci tra banche dati, affinché possano essere utilizzati per una più precisa compilazione delle dichiarazioni e per una tempestiva correzione degli errori . La norma stabilisce inoltre che il direttore dell’Agenzia, con apposito provvedimento, individua le modalità con le quali tali informazioni sono rese disponibili e le forme di comunicazione da adottare (PEC, cassetto fiscale ecc.). L’obiettivo è stimolare l’emersione volontaria di basi imponibili ed evitare l’avvio di accertamenti in presenza di errori evidenti.

Questa linea di politica fiscale è stata ulteriormente sviluppata con il decreto‑legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96. L’articolo 9‑bis del decreto ha istituito gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per sostituire gli studi di settore. Gli ISA attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità, determinato sulla base dei dati economici, contabili e strutturali indicati nelle dichiarazioni. L’amministrazione, nel rispetto del principio di trasparenza, mette a disposizione dei contribuenti dati precalcolati e, in caso di incoerenze, trasmette comunicazioni mirate per consentire la correzione volontaria .

1.2. Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: il provvedimento 24 luglio 2025 n. 305720/2025

La norma quadro è stata attuata da numerosi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate che definiscono di anno in anno le tipologie di anomalie rilevanti. Per il periodo d’imposta 2023 (lettere inviate nel 2025) il riferimento principale è il provvedimento n. 305720 del 24 luglio 2025, il quale ha individuato le anomali nei dati dichiarati ai fini degli ISA e ha definito le modalità di trasmissione delle comunicazioni. Il provvedimento precisa che le anomalie vengono comunicate tramite il “Cassetto fiscale” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia; il contribuente, se ha registrato un indirizzo di posta elettronica, riceverà un avviso via e‑mail o PEC che lo invita a consultare la comunicazione . Gli intermediari delegati possono accedere alle comunicazioni nel cassetto fiscale del proprio cliente previa delega .

Il provvedimento prevede un software gratuito (oggi denominato “Comunicazioni anomalie 2025”) che consente di inviare chiarimenti e giustificazioni sulle incoerenze riscontrate . L’Agenzia rende disponibili sia i dati utilizzati per individuare l’anomalia sia le informazioni fornite dal contribuente in risposta. Questa documentazione potrà essere valutata in sede di controllo per evitare avvisi di accertamento.

1.3. Sanzioni e ravvedimento: D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997

La mancata compilazione o la compilazione infedele del modello ISA costituiscono violazioni formali sanzionate dall’articolo 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (“Riforma delle sanzioni tributarie”). Tale norma prevede sanzioni amministrative in caso di omissione o indicazione inesatta dei dati richiesti in dichiarazione. La sanzione va da 500 euro a 2.000 euro per ogni dichiarazione infedele e può aumentare in caso di reiterazione della violazione. In presenza di errori nell’ISA si aggiunge la possibilità che l’Agenzia ricalcoli i ricavi o compensi presunti e avvii un accertamento induttivo con conseguente imposizione di maggiori imposte e sanzioni accessorie.

L’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 disciplina il ravvedimento operoso, consentendo al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie pagando l’imposta dovuta e le sanzioni ridotte. In relazione alle lettere di compliance, l’amministrazione segnala che le anomalie possono essere corrette presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte con sanzione ridotta grazie al ravvedimento . La riduzione della sanzione dipende dal momento in cui si regolarizza l’errore: quanto prima si procede, tanto più bassa sarà la sanzione.

1.4. Sentenze e giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha precisato in più occasioni che la lettera di compliance costituisce un atto meramente informativo e non un provvedimento impositivo. Di conseguenza non è impugnabile autonomamente, ma rappresenta un invito alla regolarizzazione. Solo in presenza di successivi atti (ad esempio avvisi bonari o avvisi di accertamento) sarà possibile proporre ricorso. Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, in linea con la normativa, sottolineano che il contribuente che non si ravvede rischia sanzioni più elevate; tuttavia l’amministrazione deve sempre rispettare il principio di buona fede e indicare in modo chiaro le ragioni dell’anomalia per consentire una difesa adeguata. Fra le sentenze da segnalare per il 2025‑2026 vi sono pronunce che hanno riconosciuto l’illegittimità di accertamenti fondati esclusivamente su discordanze ISA, senza adeguata motivazione, e decisioni che hanno ritenuto sufficiente la prova contraria fornita dal contribuente per giustificare le incoerenze nei dati.

Nelle ultime ordinanze (ad esempio Cass., ord. n. 31406/2025, Cass., ord. n. 15727/2026) la Suprema Corte ha ribadito che l’Agenzia, prima di emettere l’accertamento, deve dare al contribuente la possibilità di interloquire e fornire elementi giustificativi. Il mancato rispetto di tale contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto impositivo. Anche la Corte Costituzionale ha più volte riaffermato la necessità di bilanciare l’interesse dell’erario con la tutela del contribuente, richiamando il principio di capacità contributiva e di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

2.1. Ricezione della comunicazione

Le comunicazioni delle anomalie ISA non vengono recapitate tramite raccomandata ma sono pubblicate nel “Cassetto fiscale” del contribuente, nella sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia” . L’Agenzia invia al contribuente un avviso via e‑mail o PEC che lo invita ad accedere all’area riservata per prendere visione della comunicazione . Gli indirizzi PEC utilizzati dall’Agenzia sono indicati nel provvedimento (es. complianceISA1@pec.agenziaentrate.it e complianceISA2@pec.agenziaentrate.it) .

Per consultare la lettera occorre:

  1. Accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
  2. Entrare nella sezione “Cassetto fiscale” → “Consultazioni” → “ISA/Studi di settore – Comunicazioni anomalia”.
  3. Visualizzare il dettaglio della comunicazione, che conterrà:
  4. Il numero identificativo dell’atto;
  5. L’anno d’imposta a cui si riferisce l’anomalia;
  6. La descrizione della tipologia di anomalia rilevata;
  7. I dati utili per verificare l’incongruenza (valori riportati nella dichiarazione, dati precalcolati, punteggi di affidabilità).

2.2. Analisi dell’anomalia

Le anomalie ISA sono classificate in macro‑categorie (24 casistiche per il triennio 2021‑2023) e riguardano soprattutto:

Nr.Macro‑categoria (sintesi)Descrizione
1Incoerenze relative alla gestione del magazzinoRiguardano le imprese che presentano gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino, con un indice di durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima . Le criticità possono dipendere da errori nella compilazione dei campi “Rimanenze finali” e “Esistenze iniziali” o da particolari situazioni gestionali (approvvigionamenti a fine anno, beni di alto valore).
2Incoerenze tra dati del modello REDDITI e modello ISASi verifica quando i dati indicati nella dichiarazione dei redditi non coincidono con quelli inseriti nel modello ISA; l’anomalia scatta per scostamenti superiori a 2.000 euro .
3Causa di esclusione indicata nel modello REDDITIL’anomalia riguarda i contribuenti che indicano una causa di esclusione dagli ISA nel modello REDDITI ma non barrano la corrispondente casella nel modello ISA o viceversa.
4Incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze inizialiLa differenza tra rimanenze finali e esistenze iniziali supera determinate percentuali o valori assoluti; il problema potrebbe derivare da errori di compilazione o da una gestione non corretta delle giacenze .
5Incongruenza tra ISA applicato e dati strutturaliIncomprensioni fra l’ISA scelto e la realtà aziendale (es. codice ATECO errato, incongruenze nelle attività dichiarate).
6Indicatore “incidenza degli ammortamenti” anomaloRileva un eccesso o carenza di ammortamenti rispetto alla media di settore, suggerendo possibili errori nella contabilizzazione dei beni strumentali.
7Incoerenze tra punteggio ISA (≥8) e dati precalcolatiRiguarda i contribuenti che dichiarano un punteggio elevato ma i dati precalcolati indicano elementi di rischio .

L’elenco completo delle 24 tipologie di anomalia è riportato nell’allegato al provvedimento 305720/2025. L’Agenzia seleziona i destinatari delle comunicazioni tra i soggetti che hanno applicato gli ISA per tutte le annualità considerate e, se un contribuente presenta più incongruenze, nella comunicazione vengono indicate al massimo tre anomalie considerate più a rischio .

2.3. Verifica dei dati e raccolta della documentazione

Una volta individuata la tipologia di anomalia, è necessario procedere a un’analisi tecnica per verificare se l’incongruenza dipende da:

  1. Errore materiale di compilazione: ad esempio, un valore riportato nel quadro F del modello ISA (beni strumentali, rimanenze, acquisti) che non corrisponde ai dati contabili. In questo caso è opportuno correggere l’errore attraverso una dichiarazione integrativa e provvedere al ravvedimento operoso .
  2. Comportamento anomalo: situazioni oggettive che determinano indicatori fuori norma (elevata durata delle scorte, incidenza degli ammortamenti, ecc.) . Quando l’anomalia deriva da circostanze particolari (ad esempio un forte approvvigionamento a fine anno per ottenere sconti dai fornitori) sarà necessario documentare le ragioni con contratti, fatture, bilanci, inventari e relazioni illustrative.
  3. Dati precalcolati errati o incompleti: può accadere che l’Agenzia utilizzi dati dell’Anagrafe tributaria non aggiornati (ad esempio certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, modelli di locazione o comunicazioni IVA). In tal caso il contribuente deve segnalare l’inesattezza utilizzando il software messo a disposizione, allegando la documentazione che dimostra l’esattezza dei propri dati.

È consigliabile predisporre un fascicolo contenente:

  • Copia della lettera di compliance e dei dati precalcolati scaricati dal cassetto fiscale.
  • Estratti della contabilità (libri giornale, registri IVA, mastrini di magazzino, situazione patrimoniale).
  • Contratti, fatture, documenti di trasporto, inventari e qualsiasi documento utile a spiegare l’anomalia.
  • Eventuali perizie o relazioni tecniche del commercialista per dimostrare il corretto inquadramento della situazione.

2.4. Risposta tramite il software “Comunicazioni anomalie”

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito un software gratuito denominato, per il 2025, “Comunicazioni anomalie 2025”. Il programma consente di:

  • Segnalare imprecisioni o errori nei dati contenuti nella comunicazione .
  • Indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia e altri elementi ritenuti rilevanti .
  • Trasmettere la risposta direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici oppure tramite l’intermediario incaricato .

All’interno del software è possibile inserire un testo libero e allegare documenti; sono inoltre presenti risposte predefinite che possono essere selezionate per velocizzare l’invio . Dopo l’invio, la risposta sarà visibile nel cassetto fiscale e potrà essere consultata dall’Agenzia.

2.5. Presentazione della dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso

Se l’anomalia evidenzia effettivamente un errore dichiarativo che ha comportato un omesso o inferiore versamento di imposte, occorre procedere a una dichiarazione integrativa e al pagamento dei tributi dovuti. Grazie al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è possibile beneficiare di sanzioni notevolmente ridotte; ad esempio:

  • Ravvedimento sprint: entro 14 giorni dalla scadenza l’imposta può essere versata con una sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo.
  • Ravvedimento breve: dal 15° al 30° giorno la sanzione è pari all’1,5% dell’imposta.
  • Ravvedimento mensile: oltre i 30 giorni e fino a 90 giorni la sanzione è dell’1,67%.
  • Ravvedimento annuale: se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è del 3,75%.

In caso di lettera di compliance, la data da considerare non è la data di ricezione della comunicazione ma la scadenza ordinaria della dichiarazione (ad esempio, 30 novembre per il modello Redditi). Pertanto, se l’errore riguarda il periodo d’imposta 2023, il ravvedimento potrà essere esercitato fino al 30 novembre 2026 con le aliquote previste per il ravvedimento annuale. Oltre tale termine la sanzione sale al 4,29% (ravvedimento biennale) e successivamente al 5%.

2.6. Mancata risposta e conseguenze

La lettera di compliance è un invito e non un atto coattivo; tuttavia ignorare la comunicazione può avere conseguenze negative. Se il contribuente non fornisce spiegazioni o non corregge gli errori, l’Agenzia può:

  • Inserire il contribuente nelle liste selettive per i controlli, con maggiore probabilità di ricevere un avviso di accertamento.
  • Emissione di un avviso bonario per recuperare le imposte non versate con sanzioni ridotte, ma che non potrà più essere definito con il ravvedimento operoso perché l’iniziativa non sarà più spontanea.
  • Emissione di un avviso di accertamento con maggiorazione delle sanzioni (30% o 90% a seconda della violazione), non definibile con il ravvedimento, e possibile iscrizione a ruolo delle somme.

Per questo motivo è importante rispondere tempestivamente, anche solo per spiegare che l’anomalia deriva da circostanze particolari. Una corretta interlocuzione può evitare l’avvio di un contenzioso e dimostrare la buona fede del contribuente.

3. Difese e strategie legali

3.1. Analisi dell’atto e verifica della legittimità

Anche se la lettera di compliance non è impugnabile, è essenziale verificare la legittimità della comunicazione. Può accadere che l’Agenzia invii comunicazioni per periodi prescritti o a soggetti non tenuti all’applicazione degli ISA (ad esempio imprese che rientrano in cause di esclusione). In questi casi il contribuente deve segnalare l’errore all’Amministrazione. L’assistenza di un professionista consente di:

  • Analizzare la tipologia di anomalia indicata e confrontarla con i dati contabili.
  • Verificare se sussistono cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA (volume di ricavi superiore a 5,164 milioni di euro, inizio o cessazione di attività, regime forfetario, ecc.).
  • Controllare la prescrizione o decadenza degli adempimenti: ad esempio, per il periodo d’imposta 2017 l’amministrazione ha tempo fino al 31 dicembre 2023 per notificare l’accertamento. Una lettera di compliance tardiva può essere priva di effetti.

3.2. Raccolta delle prove e predisposizione della risposta

La difesa efficace passa per una ricostruzione completa dei fatti. Lo studio legale raccoglie tutti i documenti necessari e, in collaborazione con il commercialista, redige una relazione tecnica che spiega le ragioni dell’incoerenza. Tale relazione può contenere:

  • Descrizione del processo produttivo e delle peculiarità dell’attività.
  • Analisi delle fluttuazioni delle scorte e degli approvvigionamenti.
  • Dimostrazione della corretta attribuzione dei codici ATECO e dell’ISA utilizzato.
  • Verifica dei dati precalcolati e segnalazione di eventuali errori dell’Amministrazione.

La risposta inviata tramite il software deve essere chiara, esaustiva e supportata da documentazione. È consigliabile evitare ammissioni generiche: ad esempio, se si riconosce un errore di compilazione, indicare esattamente il rigo errato, il motivo dell’errore e la corretta indicazione. Nel caso in cui si ritenga che l’anomalia dipenda da dati non aggiornati dell’Agenzia, occorre specificare quali dati sono corretti e allegare le prove.

3.3. Istanza di autotutela

Qualora, a seguito della lettera, l’Agenzia emetta un avviso bonario o un avviso di accertamento basato su dati errati o su motivazioni inconsistenti, è possibile presentare un’istanza di autotutela. L’istituto dell’autotutela consente all’Amministrazione di annullare o correggere i propri atti senza bisogno di un ricorso contenzioso, quando sussistono evidenti vizi di legittimità o merito (art. 2‑quater D.L. 564/1994; C.M. n. 117/E/2000). L’istanza va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto, indicando i motivi e allegando la documentazione. Il contribuente, però, non deve confidare esclusivamente nell’autotutela: la presentazione di tale istanza non sospende i termini per proporre ricorso, che devono essere rispettati pena decadenza.

3.4. Impugnazione degli atti successivi

Se l’Agenzia, a seguito della lettera di compliance, emette un avviso di accertamento, l’atto è impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria). È possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, chiedendo contestualmente la sospensione della riscossione. Le principali eccezioni difensive riguardano:

  • Violazione del contraddittorio: se l’Agenzia non ha fornito al contribuente tutti i dati utilizzati per la ricostruzione e non gli ha consentito di replicare.
  • Mancata motivazione: l’accertamento deve contenere una motivazione idonea a spiegare in modo puntuale perché l’amministrazione ritiene inattendibili i dati dichiarati e come ha calcolato i maggiori ricavi.
  • Mancata considerazione delle giustificazioni: se il contribuente ha fornito chiarimenti nella risposta alla lettera di compliance e l’Ufficio non li ha esaminati.
  • Inesistenza di fatti contestati: l’atto non può fondarsi esclusivamente su indicatori statistici; occorre un riscontro oggettivo delle violazioni.

3.5. Tutela del patrimonio e misure cautelari

Oltre alla difesa nel merito, è spesso necessario proteggere il patrimonio da pignoramenti, ipoteche o fermo amministrativo.

L’Avv. Monardo può richiedere la sospensione amministrativa della riscossione (art. 19 D.P.R. 602/1973), presentare istanze di rateizzazione e, in caso di espropriazioni immobiliari, proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. o art. 624 c.p.c. Nel caso di aziende, si può valutare l’accesso a una composizione negoziata della crisi o a un concordato preventivo, strumenti che sospendono le azioni esecutive e consentono di trattare un piano di rientro.

3.6. Strategie negoziali e transazioni fiscali

L’ordinamento italiano, specialmente dopo la riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), prevede forme di transazione fiscale e rateizzazione straordinaria con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In ambito societario è possibile presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCI) o un concordato preventivo con transazione fiscale (art. 88 CCI). Lo Studio Monardo assiste i contribuenti nella preparazione di proposte di pagamento parziale delle imposte, con riduzione delle sanzioni e rateizzazione fino a dieci anni, nell’ottica di preservare la continuità aziendale.

4. Strumenti alternativi e soluzioni complementari

4.1. Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa

Come anticipato, il ravvedimento operoso è lo strumento principale per correggere errori o omissioni emersi grazie alla lettera di compliance. Consente di evitare l’apertura di un contenzioso e di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte rispetto a quelle applicate in sede di accertamento. È necessario:

  1. Presentare una dichiarazione integrativa del modello Redditi e del modello ISA, indicando i dati corretti.
  2. Versare l’eventuale maggiore imposta dovuta, le sanzioni ridotte (calcolate in base al momento del ravvedimento) e gli interessi legali.
  3. Annotare la data di presentazione dell’integrativa e dei versamenti per dimostrare la tempestività.

L’istituto è disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e si applica a tutte le imposte (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) nonché ai contributi previdenziali. È importante effettuare il ravvedimento prima della notifica di qualunque atto di liquidazione o accertamento; in caso contrario non sarà più possibile beneficiare delle riduzioni.

4.2. Definizioni agevolate e rottamazioni

Nel 2026 non è più possibile aderire alla “rottamazione‑quater” o alla “rottamazione‑quinquies” introdotte dalle leggi di bilancio 2023 e 2026, poiché i termini per presentare la domanda sono scaduti (l’ultima definizione era riservata ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026). Tuttavia restano in vigore le rateizzazioni e i piani di pagamento concessi a seguito di tali rottamazioni, e il contribuente deve rispettare le scadenze dei versamenti (ad esempio 31 luglio 2026, 30 novembre 2026, 31 marzo 2027 per la rottamazione‑quater). Chi è decaduto può valutare se vi saranno future definizioni agevolate, ma alla data odierna non sono previste nuove rottamazioni.

Occorre inoltre ricordare che la Legge 88/2026 ha previsto una “definizione agevolata degli enti territoriali” con possibilità di rottamazione dei tributi locali affidati alla riscossione; i termini per aderirvi saranno dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 . Questa misura potrebbe riguardare anche contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni di incoerenze ISA e hanno debiti iscritti a ruolo.

4.3. Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

Per i soggetti sovraindebitati (consumatori, professionisti, imprese minori) la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi) offre tre procedure:

  1. Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche che non hanno la qualifica di imprenditori; consente di ottenere l’omologazione del Tribunale per un piano di pagamento dei debiti con falcidia e ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali partecipano alla procedura e possono accettare o rifiutare la proposta. Se omologato, il piano impedisce l’avvio di azioni esecutive.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori commerciali sotto i limiti della liquidazione giudiziale; richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori ed è soggetto all’omologazione del tribunale. Prevede la possibilità di ridurre il debito tributario con il consenso dell’ente impositore.
  3. Liquidazione controllata: procedura assimilabile al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) che consente di vendere i beni del debitore e ripartire il ricavato, liberandosi dei debiti residui. È una soluzione estrema da valutare quando non vi sono più prospettive di continuità.

4.4. Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024)

Nel 2024 è stato introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un accordo tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti di minori dimensioni basato sugli ISA. Il CPB consente di stabilire in anticipo, per due anni, il reddito imponibile su cui calcolare le imposte. Chi aderisce al CPB è esonerato dagli accertamenti analitici ma deve rispettare gli obblighi dichiarativi e versare le imposte concordate. Il CPB può costituire una soluzione per coloro che ricevono lettere di compliance per incoerenze ISA: aderendo al concordato, il punteggio di affidabilità viene fissato e le future incongruenze non potranno dar luogo a contestazioni se il contribuente rispetta l’accordo.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione: trascurare la lettera di compliance è il principale errore. Anche se non è un atto impositivo, dimostrare di aver preso visione e di aver risposto consente di tutelarsi.
  2. Rispondere senza analisi: fornire risposte generiche può essere controproducente. È necessario analizzare i dati, confrontare la dichiarazione con i registri contabili e preparare una risposta documentata.
  3. Affidarsi a un solo professionista: le incongruenze ISA riguardano aspetti fiscali, contabili e giuridici. Una difesa efficace richiede il supporto congiunto di avvocati e commercialisti per valutare sia la conformità formale sia le implicazioni patrimoniali e processuali.
  4. Omettere la dichiarazione integrativa: se l’errore c’è, bisogna sanarlo. La dichiarazione integrativa, unita al ravvedimento operoso, consente di ridurre notevolmente le sanzioni.
  5. Confondere la lettera di compliance con l’accertamento: la comunicazione non determina l’irrogazione immediata di sanzioni; non va impugnata ma utilizzata per dialogare con l’Amministrazione. L’impugnazione sarà possibile solo contro eventuali atti successivi.
  6. Non monitorare la posta elettronica certificata: l’Agenzia invia gli avvisi tramite PEC. È fondamentale mantenere attivo il domicilio digitale per non perdere comunicazioni importanti .
  7. Non pianificare la liquidità: se dai controlli emergono maggiori imposte, è opportuno pianificare il cash‑flow per sostenere il ravvedimento o i successivi pagamenti. In mancanza di risorse si può ricorrere a rateizzazioni o a procedure di composizione della crisi.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Norme di riferimento

Fonte normativaOggetto principaleRilievo per le lettere di compliance
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – art. 1, commi 634‑636Introduce la “compliance fiscale”: l’Agenzia mette a disposizione elementi e informazioni per favorire l’adempimento spontaneo e stabilisce che un provvedimento direttoriale individui le modalità di comunicazione .Base giuridica per le lettere di compliance.
D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – art. 9‑bis (convertito in L. 96/2017)Istituisce gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA); prevede che l’Agenzia metta a disposizione dei contribuenti i dati precalcolati e comunichi eventuali incoerenze.Fondamento degli ISA e presupposto delle comunicazioni.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 305720 del 24 luglio 2025Individua le anomalie ISA per il periodo d’imposta 2023, stabilisce le modalità di trasmissione via cassetto fiscale e PEC e indica le macro‑categorie di anomalia .Regolamenta le comunicazioni 2025 e fornisce il quadro operativo per le risposte.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – art. 8Sanzioni per omessa o infedele compilazione di dichiarazioni: da 500 a 2.000 euro; importi maggiori in caso di dati falsi.Base sanzionatoria per errori ISA.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – art. 13Disciplina il ravvedimento operoso, consentendo la riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea .Permette di regolarizzare errori ISA con sanzioni ridotte.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)Prevede la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo; aggiorna la disciplina della sovraindebitamento.Offe strumenti per la gestione di debiti fiscali rilevanti.

6.2. Termini e scadenze principali

EventoTermineRiferimento
Consultazione della lettera di compliance nel cassetto fiscaleLa comunicazione è disponibile subito dopo la pubblicazione. Non esiste un termine perentorio, ma è consigliabile consultarla entro 30 giorni dall’avviso PEC per poter sfruttare appieno il ravvedimento operoso.Provvedimento 305720/2025; prassi Agenzia Entrate.
Invio della risposta tramite softwareSi consiglia di rispondere entro 60 giorni dalla pubblicazione della comunicazione nel cassetto fiscale per consentire all’Agenzia di valutare le giustificazioni prima di avviare eventuali controlli.Provvedimento 305720/2025.
Presentazione della dichiarazione integrativaEntro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 2, comma 8 D.P.R. 322/1998). Ai fini del ravvedimento, la sanzione aumenta con il trascorrere del tempo.Normativa dichiarazioni integrative; art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Termine per proporre ricorso contro l’avviso di accertamento60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 21 D.Lgs. 546/1992).Contenzioso tributario.
Rateizzazione delle somme iscritte a ruoloPuò essere richiesta entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; fino a 72 rate mensili (9 anni) per comprovata difficoltà.Art. 19 D.P.R. 602/1973; regolamento Agenzia Entrate‑Riscossione.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. La lettera di compliance è un accertamento?
No. La lettera di compliance è un invito a verificare la propria posizione fiscale. Non irroga sanzioni e non può essere impugnata; tuttavia, ignorarla può comportare l’emissione di successivi avvisi di accertamento. La Corte di Cassazione ha chiarito che si tratta di un atto meramente informativo e non impositivo.

2. Quali sono le principali tipologie di incongruenze ISA?
Le principali anomalie riguardano la gestione del magazzino, le incoerenze tra modello REDDITI e modello ISA, la mancata indicazione delle cause di esclusione, le rimanenze finali superiori alle esistenze iniziali, l’incongruenza tra l’ISA applicato e i dati strutturali, l’indicatore “incidenza degli ammortamenti” e le discrepanze tra punteggio ISA elevato e dati precalcolati .

3. Cosa devo fare se ritengo che l’Agenzia abbia sbagliato?
È necessario consultare la comunicazione nel cassetto fiscale, scaricare i dati e confrontarli con la propria contabilità. Se i dati dell’Agenzia sono errati, si devono fornire chiarimenti tramite il software “Comunicazioni anomalie” allegando documenti a supporto (registri contabili, fatture, contratti). In caso di atti successivi, si può presentare istanza di autotutela o ricorso.

4. Posso correggere gli errori con il ravvedimento operoso?
Sì. Se la lettera segnala un errore che ha comportato un minore versamento di imposte, è consigliabile presentare una dichiarazione integrativa e versare l’imposta dovuta con sanzione ridotta grazie al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) . La tempestività della regolarizzazione determina l’importo della sanzione.

5. Devo rispondere anche se non sono d’accordo con l’anomalia?
Sì. È opportuno rispondere sempre per dimostrare collaborazione e buona fede. Anche se si ritiene che l’anomalia sia infondata, spiegare i motivi e allegare documenti eviterà che l’Agenzia interpreti il silenzio come mancanza di giustificazioni.

6. Cosa accade se non rispondo?
L’Agenzia può inserire il contribuente nelle liste per i controlli, emettere un avviso bonario o un avviso di accertamento con sanzioni piene. Inoltre, non sarà più possibile utilizzare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.

7. La lettera può essere impugnata?
No. Trattandosi di un atto informativo, non è impugnabile. Eventuali contestazioni potranno essere sollevate solo contro l’avviso bonario o l’avviso di accertamento. Tuttavia, se la lettera contiene dati errati o riguarda periodi prescritti, è possibile segnalarlo all’Agenzia.

8. Quali sono i tempi per rispondere alla comunicazione?
Non vi è un termine perentorio stabilito dalla legge, ma è consigliabile rispondere entro 60 giorni dalla pubblicazione della lettera per consentire all’Agenzia di valutare le giustificazioni prima di avviare eventuali controlli. Il ravvedimento operoso può essere effettuato fino alla scadenza della dichiarazione relativa al quinto anno successivo.

9. Se ricevo la comunicazione tramite PEC devo considerarla notificata?
L’avviso via PEC non ha valore di notifica di un atto impositivo ma funge da semplice promemoria. La comunicazione è perfezionata solo con la pubblicazione nel cassetto fiscale. Tuttavia, è consigliabile monitorare sempre la PEC per non perdere scadenze e informazioni .

10. Sono un forfetario: devo applicare gli ISA?
I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a compilare il modello ISA; pertanto non dovrebbero ricevere comunicazioni di incoerenze. Se ciò accade, occorre segnalare immediatamente l’errore all’Agenzia. In alcuni casi può trattarsi di un errato inquadramento (ad esempio passaggio da regime forfetario a ordinario o viceversa).

11. Quali documenti allegare alla risposta?
È opportuno allegare i registri contabili (libro giornale, registri IVA), le dichiarazioni dei redditi e IVA, le scritture ausiliarie di magazzino, contratti, fatture, documenti di trasporto, eventuali perizie e una relazione del proprio consulente che spieghi il motivo dell’incongruenza.

12. Cosa succede se ho commesso errori, ma non posso pagare?
In caso di difficoltà finanziaria è possibile richiedere la rateizzazione delle somme dovute (fino a 72 rate mensili) o valutare soluzioni come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione dei debiti. L’Avv. Monardo e il suo team possono assistere nella predisposizione di tali piani per evitare azioni esecutive.

13. Il concordato preventivo biennale può aiutare chi riceve la comunicazione?
Sì. Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) consente di fissare un reddito concordato con l’Agenzia per due anni. Aderendo, il contribuente ottiene certezza fiscale e viene escluso dagli accertamenti analitici sugli stessi periodi. Può essere una soluzione per imprese che presentano periodiche incoerenze ma vogliono stabilizzare il proprio carico fiscale.

14. La lettera di compliance sospende i termini di accertamento?
No. L’invio della comunicazione non incide sui termini ordinari entro i quali l’Agenzia può notificare l’accertamento (generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Tuttavia la comunicazione documenta il contraddittorio preventivo; l’atto successivo che non tenga conto delle giustificazioni potrebbe essere impugnato per difetto di motivazione.

15. Posso delegare un intermediario a gestire la comunicazione?
Sì. Il contribuente può delegare un professionista abilitato (commercialista, consulente fiscale) a consultare il cassetto fiscale e a rispondere alla comunicazione . La delega deve essere rilasciata tramite l’apposito modulo dell’Agenzia; è inoltre possibile richiedere che tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione siano trasmesse all’intermediario .

16. Cosa succede se ho ricevuto più comunicazioni?
L’Agenzia può inviare più comunicazioni per periodi d’imposta diversi. Ogni comunicazione va analizzata separatamente perché il ravvedimento operoso e le dichiarazioni integrative devono essere presentati per ciascun anno. Se in una lettera sono indicate fino a tre anomalie, occorre rispondere puntualmente su ciascuna.

17. Posso fruire di benefici premiali se ottengo un punteggio ISA elevato?
Sì. I contribuenti con punteggio ≥ 8 possono ottenere benefici come l’esonero dai controlli preventivi, la riduzione dei termini di accertamento di un anno e l’esclusione dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA. Tuttavia, se vi sono incoerenze tra il punteggio elevato e i dati dichiarati, l’Agenzia può inviare la lettera di compliance .

18. Che differenza c’è tra comunicazione di anomalia e avviso bonario?
La comunicazione di anomalia è un invito a regolarizzare eventuali errori e non contiene la liquidazione di imposte; l’avviso bonario invece è un atto di irrogazione di sanzioni ridotte a seguito di un controllo automatizzato o formale e indica le somme da pagare entro termini perentori. L’avviso bonario è definibile mediante pagamento o può essere contestato.

19. Le mie giacenze di magazzino sono elevate per motivi stagionali: come giustificarsi?
È necessario spiegare le ragioni della stagionalità (ad esempio acquisti a fine anno per ottenere sconti o scorte per far fronte alla domanda stagionale) e allegare documenti come ordini, contratti e analisi di mercato. Se l’indicatore “durata delle scorte” risulta superiore alla soglia, ma il fenomeno è spiegabile, l’Amministrazione dovrà considerare le giustificazioni .

20. Le comunicazioni di anomalia possono riguardare periodi più vecchi?
Sì. L’Agenzia può inviare comunicazioni relative a periodi non ancora prescritti (generalmente negli ultimi cinque anni). Per il triennio 2021‑2023, il provvedimento 305720/2025 ha individuato 24 tipologie di anomalia; in futuro verranno emanati nuovi provvedimenti per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto economico delle diverse strategie, proponiamo alcune simulazioni pratiche basate su casi tipici che l’Avv. Monardo e il suo staff affrontano quotidianamente. Le simulazioni sono ipotetiche e hanno lo scopo di illustrare come variano le sanzioni e le conseguenze a seconda della scelta del contribuente.

8.1. Simulazione 1: errore di compilazione del rigo F09 (rimanenze finali)

Scenario: Una società in contabilità ordinaria dichiara nel modello ISA una rimanenza finale (rigo F09) di 80.000 euro mentre nelle scritture contabili risulta 50.000 euro. L’Agenzia invia la lettera di compliance per incoerenza di magazzino. L’errore ha comportato una sottostima del costo del venduto e un maggiore reddito imponibile di 30.000 euro. Aliquota IRES/IRAP complessiva: 28%. L’imposta dovuta è quindi 8.400 euro (28% di 30.000).

Opzione A: nessuna risposta e nessuna integrativa

  • L’Agenzia, rilevando l’incoerenza, emette un avviso di accertamento recuperando 30.000 euro di maggiori ricavi con sanzione del 90%. La sanzione per infedele dichiarazione (art. 1 D.Lgs. 471/1997) è pari a 7.560 euro (90% di 8.400). Con l’aggiunta di interessi e aggio, il debito complessivo supera 16.500 euro.
  • Il contribuente dovrà pagare l’intero importo o impugnare l’accertamento con costi legali; rischia comunque misure cautelari.

Opzione B: risposta motivata e dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso

  • Il contribuente, dopo aver ricevuto la lettera, verifica l’errore e presenta dichiarazione integrativa, versando 8.400 euro di imposta. Consideriamo che la regolarizzazione avvenga entro un anno dalla scadenza (ravvedimento annuale): la sanzione ridotta è del 3,75% (315 euro). Gli interessi legali sono pari allo 0,38% annuo (32 euro). Il totale da versare è 8.747 euro.
  • Il contribuente invia una risposta tramite il software spiegando l’errore e allegando la ricevuta del ravvedimento. L’Agenzia non emette accertamento e chiude la posizione.
  • Risparmio rispetto all’opzione A: oltre 7.700 euro e nessuna iscrizione a ruolo.

8.2. Simulazione 2: indicatore durata delle scorte elevato

Scenario: Un’impresa commerciale applica l’ISA DG37U e riceve una comunicazione per grave incoerenza nella gestione del magazzino: l’indicatore “durata delle scorte” risulta pari a 420 giorni contro una soglia di 180 giorni . L’impresa, in realtà, ha effettuato un massiccio approvvigionamento di merci a fine anno per sfruttare sconti cumulativi.

Azioni consigliate:

  1. Raccogliere la documentazione: ordini, contratti, offerte dei fornitori, analisi di convenienza economica.
  2. Calcolare il costo del venduto corretto ed evidenziare come, nonostante la giacenza elevata, il margine operativo non è superiore a quello di esercizi precedenti.
  3. Preparare una relazione tecnica che spieghi la strategia commerciale e dimostri la legittimità dell’operazione.
  4. Inviare la risposta tramite il software allegando i documenti.

Risultato possibile: L’Agenzia valuta positivamente la giustificazione e non avvia controlli. L’indicatore di scorta sarà comunque considerato nella definizione del punteggio ISA; se il punteggio è inferiore a 8, l’impresa potrà essere selezionata per i controlli ma avrà già documentato le ragioni.

8.3. Simulazione 3: incoerenza tra modello REDDITI e modello ISA

Scenario: Un professionista inserisce nel modello ISA compensi per 100.000 euro mentre nel modello Redditi ha dichiarato compensi per 102.500 euro. Lo scostamento di 2.500 euro è superiore alla soglia di 2.000 euro prevista dal provvedimento . La lettera segnala l’incoerenza.

Possibili situazioni:

  • Errore materiale: il professionista si accorge che nel modello ISA ha dimenticato di indicare una fattura da 2.500 euro. Presenta dichiarazione integrativa con ravvedimento; l’imposta supplementare (supponiamo 25% IRPEF + contributi) è di 625 euro, la sanzione ridotta è 23,44 euro e gli interessi sono irrisori. La regolarizzazione chiude la questione.
  • Dati dell’Agenzia errati: il professionista controlla la sua contabilità e verifica che i compensi effettivi sono 100.000 euro; i 2.500 euro in più derivano da un duplicato di una certificazione unica trasmessa dal committente. Invia risposta motivata allegando copia della CU corretta e ottiene lo scarto della comunicazione.
  • Vera incongruenza senza errori: se il professionista ritiene di aver dichiarato correttamente ma l’Agenzia non accetta le spiegazioni, potrebbe ricevere un avviso di accertamento per redditi non dichiarati. In questo caso dovrà valutare la difesa nel merito o eventuali definizioni.

9. Conclusione

Le lettere di compliance per incoerenze ISA rappresentano un tassello fondamentale della strategia di collaborazione tra Fisco e contribuenti. Si tratta di strumenti di prevenzione che, se utilizzati correttamente, consentono di evitare accertamenti, ridurre sanzioni e dimostrare la propria correttezza. L’esperienza insegna che chi non risponde o risponde superficialmente rischia di trovarsi, dopo qualche mese, destinatario di avvisi bonari o accertamenti con sanzioni elevate. Al contrario, chi interviene tempestivamente può regolarizzare la posizione con costi contenuti grazie al ravvedimento operoso e, se l’anomalia è infondata, può documentare le proprie ragioni evitando ulteriori contestazioni.

È fondamentale ricordare che le comunicazioni ISA non sono tutte uguali: alcune derivano da errori formali, altre da indicatori fuori norma che richiedono una più complessa analisi economico‑aziendale. Per questo motivo è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti che possano analizzare i dati, valutare le ricadute fiscali e patrimoniali e scegliere la strategia difensiva più adeguata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, con il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, offre un supporto completo: dall’esame della comunicazione alla redazione delle risposte, dal ravvedimento operoso alla negoziazione con l’Amministrazione, dall’impugnazione degli atti impositivi alla predisposizione di piani di rientro o procedure di sovraindebitamento. L’obiettivo è tutelare i diritti del contribuente e consentire alla sua impresa di proseguire con serenità.

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