Ravvedimento Operoso Per Errata Liquidazione Iva: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Quando l’IVA è stata liquidata male, il problema non è solo contabile. Può trasformarsi molto rapidamente in un problema sanzionatorio, di cassa e, nei casi più gravi, anche penale.

Un errore nella liquidazione periodica IVA può infatti generare versamenti insufficienti, LIPE errate, dichiarazioni annuali non coerenti, comunicazioni di irregolarità, cartelle, iscrizioni a ruolo, fermi, ipoteche e, oltre la soglia penale, contestazioni ex art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000. Dal 1° settembre 2024 il sistema sanzionatorio è stato profondamente riscritto dal d.lgs. n. 87/2024: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è oggi pari al 25%, ridotta al 12,5% se il ritardo non supera 90 giorni, con riduzione ulteriore su base giornaliera per i ritardi fino a 15 giorni; dal 1° gennaio 2026 il saggio legale è sceso all’1,6%, elemento che incide direttamente sul calcolo del ravvedimento. Per il contribuente, quindi, il tempo è davvero denaro: prima si interviene, minore è il costo della regolarizzazione e maggiore è lo spazio per una difesa efficace.

La buona notizia è che, in molti casi, l’ordinamento consente ancora di rimediare prima che la vicenda degeneri. Il ravvedimento operoso resta lo strumento principale quando l’errore viene scoperto spontaneamente o dopo una segnalazione “soft”, ma prima dell’atto impositivo vero e proprio. A questo si aggiungono, a seconda della fase, il pagamento agevolato delle comunicazioni di irregolarità, la rateizzazione, l’accertamento con adesione, l’autotutela, il ricorso tributario, la sospensione degli effetti esecutivi, e — se il debito è divenuto insostenibile — gli strumenti del Codice della crisi e dell’insolvenza per il sovraindebitamento. In altri termini, il contribuente non deve pensare solo a “pagare”, ma a scegliere la strada giusta nel momento giusto.

In questa prospettiva, l’assistenza legale è decisiva soprattutto quando l’errore IVA non è “puro”, ma si intreccia con questioni di detrazione, registrazioni, fatture, plafond, crisi di liquidità, rateazioni pregresse, avvisi bonari o soglie penali.

L’Autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo staff può aiutare concretamente il contribuente nell’analisi tecnica dell’atto o dell’errore, nel ricalcolo dell’IVA dovuta, nella predisposizione del ravvedimento, nelle istanze in autotutela, nelle trattative con l’Amministrazione finanziaria, nei ricorsi, nelle richieste di sospensione, nei piani di rientro e nelle soluzioni giudiziali o stragiudiziali più adatte alla singola posizione.

Il punto di partenza, però, è uno solo: capire che tipo di errore IVA si è commesso, perché da questa qualificazione dipende tutto il resto.

Un conto è aver versato tardi l’IVA correttamente liquidata; altro conto è averla liquidata in difetto per errata detrazione; altro ancora è aver trasmesso una LIPE incompleta o aver omesso la dichiarazione annuale. Le conseguenze cambiano, e con esse cambiano i rimedi. La giurisprudenza più recente della Cassazione lo conferma: in alcuni casi il ravvedimento è possibile; in altri il diritto alla detrazione può essere difeso anche se la dichiarazione annuale manca; in altri ancora la rateizzazione tempestiva incide perfino sulla configurabilità del reato di omesso versamento IVA.

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Quadro normativo aggiornato al 27 maggio 2026

Il perimetro normativo di riferimento parte dal d.P.R. n. 633/1972, che disciplina l’IVA, e si completa con il d.lgs. n. 471/1997 per le sanzioni amministrative, il d.lgs. n. 472/1997 per i principi generali e il ravvedimento operoso, il d.lgs. n. 74/2000 per i reati tributari, il d.lgs. n. 462/1997 per le comunicazioni da controllo automatizzato e formale, il d.lgs. n. 13/2024 per il nuovo accertamento con adesione e il d.lgs. n. 219/2023, con il decreto MEF 24 aprile 2024, per la disciplina del contraddittorio preventivo. La riforma più rilevante per il tema di questo articolo resta, tuttavia, il d.lgs. n. 87/2024, entrato in vigore il 29 giugno 2024 ma applicabile, per le violazioni amministrative, a quelle commesse dal 1° settembre 2024.

Sul piano degli adempimenti, i soggetti IVA effettuano le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti con scadenze diverse a seconda del regime. I mensili versano, in linea generale, entro il giorno 16 del mese successivo; i trimestrali versano i primi tre trimestri entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre; l’ultimo trimestre viene conguagliato in sede annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo. Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA devono essere presentate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con due eccezioni strutturali: la comunicazione del secondo trimestre scade il 30 settembre e quella del quarto trimestre può essere assorbita dalla dichiarazione annuale IVA se questa è presentata entro il termine anticipato previsto. Per il modello IVA 2026, relativo all’anno 2025, la presentazione è fissata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026; chi voleva evitare la LIPE del quarto trimestre poteva anticipare la dichiarazione al 28 febbraio 2026, slittato al 2 marzo 2026 perché il 28 cadeva di sabato.

Per capire l’errata liquidazione IVA bisogna distinguere almeno quattro situazioni pratiche. La prima è il mero tardivo o insufficiente versamento di un debito IVA correttamente determinato. La seconda è la liquidazione periodica errata, per esempio per avere portato in detrazione IVA indetraibile o per avere omesso operazioni imponibili. La terza è la violazione dichiarativa, cioè LIPE omessa, incompleta o infedele, o dichiarazione annuale omessa o infedele. La quarta è la violazione documentale o sostanziale collegata: fatture emesse o registrate in modo irregolare, plafond indebitamente utilizzato, errori di aliquota, errori sui presupposti della detrazione. Ogni fattispecie ha un trattamento difensivo differente.

Dal 1° settembre 2024, l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, come riscritto dal d.lgs. n. 87/2024, prevede che chi non esegue in tutto o in parte i versamenti periodici, in acconto, a saldo o di conguaglio, è soggetto a una sanzione pari al 25% dell’importo non versato. Se il versamento avviene con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà, dunque al 12,5%. Se il ritardo non supera 15 giorni, tale sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La stessa norma chiarisce che la sanzione si applica anche nei casi di maggiore imposta emersa dal controllo automatizzato della dichiarazione, inclusi i controlli ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.

Parallelamente, il ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 consente di ridurre ulteriormente la sanzione, in ragione della tempestività con cui il contribuente si regolarizza. L’Agenzia delle Entrate continua a riepilogare il sistema con le frazioni classiche: 1/10 del minimo entro 30 giorni; 1/9 entro 90 giorni; 1/8 entro un anno; 1/7 oltre un anno; 1/6 oltre due anni; 1/5 dopo il processo verbale di constatazione, prima dell’atto impositivo. La stessa Agenzia, nel proprio esempio aggiornato, chiarisce che, se la regolarizzazione avviene dopo soli due giorni, la sanzione dovuta è pari allo 0,17%, cioè un decimo dell’1,66%, confermando il nuovo meccanismo di calcolo sulle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Inoltre, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la preclusione legata alla “constatazione” non opera nei termini tradizionali, come già rilevato dalla Cassazione nella rassegna ufficiale del Massimario.

Le violazioni sulle LIPE hanno invece una sanzione autonoma: l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza o se, entro tale termine, è effettuata la trasmissione corretta. È una sanzione spesso trascurata dal contribuente, ma molto frequente nella pratica professionale.

Un’altra novità strutturale riguarda il contraddittorio. Il nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente ha introdotto il principio del contraddittorio preventivo per gli atti autonomamente impugnabili, ma il decreto MEF 24 aprile 2024 ha escluso espressamente gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale. Tra questi rientrano, per quanto qui interessa, le comunicazioni degli esiti dei controlli ex art. 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. n. 633/1972, nonché cartelle e ruoli emessi sulla base di meccanismi automatizzati. Questa esclusione conta moltissimo in difesa: se arriva una comunicazione di irregolarità IVA, nella maggior parte dei casi non si potrà lamentare l’assenza di contraddittorio preventivo come vizio dell’atto.

Il nuovo accertamento con adesione, invece, ha regole più articolate. Se l’atto è preceduto da schema per il contraddittorio, il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema; può anche farlo entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso preceduto dallo schema, ottenendo una sospensione di 30 giorni del termine per impugnare. Se, invece, l’atto non è soggetto a contraddittorio preventivo, l’istanza di adesione va proposta entro il termine per il ricorso. È uno strumento importante quando il tema non è il semplice ritardo, ma la ricostruzione del debito IVA.

Infine, sul fronte penale, il d.lgs. n. 87/2024 ha inciso in modo molto concreto sull’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000. Il reato di omesso versamento IVA resta configurato oltre la soglia di 250.000 euro per periodo d’imposta, ma il testo oggi specifica che la punibilità presuppone che il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997. Inoltre, è stata introdotta una specifica causa di non punibilità per fatti dipendenti da cause non imputabili sopravvenute all’incasso dell’IVA, e il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, accertamento con adesione o procedure conciliative, purché il contribuente sia in regola con i pagamenti.

Quando il ravvedimento operoso è davvero utilizzabile in caso di errata liquidazione IVA

L’errore più comune è pensare che il ravvedimento operoso sia una specie di “sconto automatico” sempre disponibile. Non è così. In realtà è un istituto che funziona bene solo se il contribuente capisce che cosa deve sanare e quali elementi deve rimuovere insieme al pagamento. Se il problema è un insufficiente versamento dell’IVA periodica, il ravvedimento richiede il pagamento contestuale di tre voci: imposta, sanzione ridotta e interessi legali calcolati giorno per giorno. Se il problema è una LIPE omessa o infedele, alla regolarizzazione economica va unita la trasmissione corretta del dato. Se il problema emerge dalla dichiarazione annuale, molto spesso occorre una dichiarazione integrativa oltre al versamento. L’Agenzia delle Entrate, nelle sue schede ufficiali, insiste proprio su questo punto: la violazione va rimossa “ove necessario”, non basta un semplice versamento.

Il ravvedimento è particolarmente efficace nelle liquidazioni IVA errate di natura “quantitativa”, come nei casi in cui la contabilità sia corretta ma il versamento sia stato omesso, tardivo o insufficiente per mancanza di liquidità, errore materiale nel modello F24, compensazione non eseguita, dimenticanza del termine o errato riporto del credito. In queste situazioni il calcolo è relativamente lineare e il costo dell’errore, se gestito in tempi rapidi, resta contenuto. Dal punto di vista difensivo, questa è la situazione in cui l’avvocato e il commercialista possono spesso evitare al contribuente l’avviso bonario, la cartella e l’escalation esecutiva.

Dove la questione si complica è nei casi di errata detrazione IVA. La Cassazione ha ribadito, con la sentenza n. 4101/2025, che se il contribuente ha detratto IVA in misura superiore al dovuto perché l’operazione era soggetta a un’aliquota inferiore, il diritto alla detrazione non scompare in assoluto, ma resta nei limiti del dovuto: in altri termini, non si perde tutto, ma non si può pretendere l’intero importo erroneamente addebitato. Questo principio è utilissimo in difesa: prima di pagare senza discutere, bisogna verificare se l’errore riguardi l’esistenza del diritto alla detrazione o solo la sua misura.

Un secondo fronte delicato è l’omessa dichiarazione annuale IVA. Qui molti contribuenti si rassegnano troppo presto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5129/2025, ha riaffermato che la neutralità dell’IVA impedisce di negare la detrazione dell’eccedenza se questa risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno, è dedotta entro il termine del secondo anno successivo e sono rispettati i requisiti sostanziali dell’operazione. E con la sentenza n. 5215/2025 ha precisato che l’omessa dichiarazione annuale consente sì al Fisco l’iscrizione a ruolo e la cartella tramite controllo automatizzato, ma lascia al contribuente la possibilità, nel successivo giudizio, di provare che gli acquisti erano reali, soggetti a IVA e destinati a operazioni imponibili. Questo è uno dei passaggi difensivi più importanti di tutto il tema.

Esistono poi ipotesi in cui il ravvedimento è possibile anche in situazioni apparentemente “più gravi” di un semplice ritardo. La rassegna ufficiale della Cassazione tributaria 2023 segnala, ad esempio, che in materia di IVA all’importazione l’indebito utilizzo del plafond consente il ravvedimento operoso, purché siano corrisposti anche tributo, sanzioni e interessi, perché si tratta di una violazione incidente sul versamento del tributo e non di una mera irregolarità formale. Anche questo dato serve a evitare errori strategici: ci sono violazioni che l’Amministrazione considera sostanziali e che dunque richiedono una regolarizzazione piena, non semplici correzioni documentali.

La Cassazione ha anche chiarito che la scelta di fare ravvedimento ha natura negoziale. La sentenza n. 11993/2023, richiamata nella rassegna ufficiale del Massimario, afferma che l’opzione per il ravvedimento è una dichiarazione di volontà, suscettibile di annullamento per errore solo se l’errore è determinante, essenziale e riconoscibile. In termini pratici, significa che il contribuente non dovrebbe ravvedersi “al buio” o solo per paura, perché una volta perfezionata la regolarizzazione non è semplice chiedere indietro quanto pagato sostenendo che la violazione non esisteva o era solo formale. Prima si qualifica il fatto; poi, solo se conviene davvero, si ravvede.

A livello operativo, il ravvedimento IVA si esegue in F24 usando il codice tributo dell’imposta principale per il debito IVA, il codice 8904 per la sanzione pecuniaria IVA e il codice 1991 per gli interessi da ravvedimento IVA. L’Agenzia delle Entrate lo conferma nella ricerca ufficiale dei codici tributo e negli esempi di compilazione del modello F24. È un dettaglio apparentemente tecnico, ma cruciale: un ravvedimento sbagliato nei codici, nel periodo di riferimento o nella segmentazione tra imposta, sanzione e interessi può non perfezionarsi correttamente.

Dal 1° gennaio 2026, inoltre, gli interessi legali si calcolano con il saggio dell’1,6% annuo. Siccome il ravvedimento richiede gli interessi “giorno per giorno”, chi regolarizza nel 2026 deve usare questa misura per le violazioni maturate e regolarizzate nel medesimo anno, salvo eventuali periodi precedenti da spezzare con i tassi vigenti pro tempore. È un punto spesso sbagliato dai contribuenti e talvolta anche da software non aggiornati.

In sintesi, il ravvedimento è normalmente la strada maestra quando l’errore è scoperto prima che la posizione sfoci in comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento o riscossione, ma deve essere utilizzato in modo chirurgico. In particolare, conviene quando il contribuente vuole: chiudere subito la violazione a costi contenuti; prevenire atti successivi; arrivare, se necessario, in una procedura penale o pre-penale con il debito già gestito; o presentarsi davanti all’Ufficio con una posizione ripulita e documentata. Non conviene invece quando vi sono forti margini per contestare l’esistenza del debito o per difendere il diritto alla detrazione, perché in quel caso pagare senza verificare può significare rinunciare inutilmente a una difesa fondata.

Cosa fare subito dopo l’errore o dopo la ricezione di un atto

Dal punto di vista del contribuente, il vero errore non è tanto sbagliare l’IVA quanto restare fermi dopo aver scoperto lo sbaglio. Il primo passaggio è ricostruire in modo documentale il fatto: periodo interessato, liquidazione originaria, importo effettivamente dovuto, versamenti eseguiti, credito disponibile, registri IVA, fatture attive e passive, LIPE trasmesse, dichiarazione annuale e modello F24. Senza questa ricostruzione non si può scegliere tra ravvedimento, istanza di autotutela, pagamento agevolato o contenzioso.

Se l’errore viene scoperto prima di qualsiasi comunicazione dell’Agenzia, la soluzione preferibile è di regola il ravvedimento operoso immediato, con contestuale correzione degli adempimenti dichiarativi o comunicativi eventualmente errati. Qui il vantaggio è duplice: si abbattono le sanzioni e si riduce il rischio che l’errore venga intercettato da un controllo automatizzato o da una lettera di compliance. Proprio sul versante della compliance, l’Agenzia ha dedicato diversi interventi alle irregolarità delle liquidazioni IVA, invitando i contribuenti destinatari delle lettere di anomalia a regolarizzare con ravvedimento operoso.

Se, invece, è già arrivata una lettera di compliance su liquidazioni IVA anomale, bisogna distinguere bene. La lettera di compliance non è ancora un avviso di accertamento: serve a promuovere l’adempimento spontaneo. Per questa ragione, in linea di principio, lascia ancora spazio alla regolarizzazione spontanea, purché il contribuente si muova prima dell’atto impositivo vero e proprio. È una finestra preziosa, da sfruttare senza attendere oltre.

Diverso è il caso della comunicazione di irregolarità derivante da controllo automatizzato o formale, il classico “avviso bonario”. Oggi l’Agenzia delle Entrate indica che la regolarizzazione e il pagamento delle somme richieste, o della prima rata, devono essere effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di rateizzazione, le somme possono essere dilazionate fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Trascorsi 60 giorni senza pagamento si procede alla riscossione ordinaria. In questa fase, il ravvedimento ordinario perde centralità pratica e subentra il tema del pagamento agevolato dell’avviso, della contestazione tecnica oppure della gestione rateale.

Per il contribuente è molto importante sapere che l’Amministrazione considera oggi applicabile il termine di 60 giorni anche alla prima rata delle comunicazioni da controllo automatizzato e formale, mentre il “lieve inadempimento” introduce una certa tolleranza: l’Agenzia segnala che si decade dal beneficio della rateizzazione se la prima rata non è pagata entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione, perché ai 60 giorni si aggiungono i 7 giorni di tolleranza previsti dal sistema. Per le rate successive, il regime del lieve inadempimento consente di evitare la decadenza in ipotesi tipizzate di ritardo o insufficienza, entro i limiti indicati dall’Agenzia.

Va poi considerato il tema del contraddittorio. Molti contribuenti credono che ogni atto tributario debba essere preceduto da un confronto preventivo. Non è più corretto dirlo in questi termini. Il decreto MEF 24 aprile 2024, adottato in attuazione del nuovo art. 6-bis dello Statuto, esclude dal contraddittorio gli atti automatizzati e di pronta liquidazione, compresi gli esiti dei controlli ex art. 54-bis, 54-ter e 54-quater IVA. Perciò, se arriva una comunicazione di irregolarità o una cartella generata da tali meccanismi, la difesa non deve concentrare tutte le energie sull’assenza di contraddittorio, ma sulla correttezza dei dati, dei conteggi, della pretesa e degli eventuali profili di decadenza, notifica o motivazione.

Quando, invece, il contribuente riceve un avviso di accertamento o uno schema di atto sull’IVA, cambia il quadro. Se l’atto è soggetto a contraddittorio preventivo, vi è lo spazio per osservazioni difensive e per l’istanza di accertamento con adesione nei 30 giorni dallo schema; se l’avviso è già notificato ma era preceduto dallo schema, l’istanza di adesione può essere presentata nei 15 giorni successivi alla notifica, con sospensione di 30 giorni del termine per impugnare. Se l’atto non è soggetto a contraddittorio preventivo, l’istanza di adesione va proposta entro il termine del ricorso. Questa scansione temporale va governata con precisione, perché un errore di calendario può far perdere il rimedio più utile.

Sul piano pratico, appena arriva un atto IVA è utile eseguire una checklist difensiva minima. Bisogna verificare: se il debito deriva da un semplice ritardo o da un errore sostanziale; se i registri e le fatture supportano la detrazione contestata; se il controllo è automatizzato o valutativo; se esistono versamenti non correttamente abbinati; se si tratta di duplicazioni o disallineamenti tra LIPE e dichiarazione annuale; se la notifica è valida; se conviene una definizione o un ricorso; se il debito supera o si avvicina alla soglia penale. In questo passaggio la sinergia fra avvocato e commercialista è spesso decisiva.

Difese e strategie legali con l’avvocato

La difesa vera, in materia di errata liquidazione IVA, non consiste nel cercare un solo cavillo. Consiste nel ricondurre l’errore alla sua categoria corretta e nel far valere la strategia meno costosa e più protettiva per il contribuente. In pratica, le strategie si possono ricondurre a quattro direttrici: regolarizzare, contestare, negoziare, ristrutturare.

La prima direttrice è la regolarizzazione tempestiva. Quando il debito è reale e il diritto alla detrazione non è seriamente difendibile, il ravvedimento resta il passaggio più razionale. In questa ipotesi, l’avvocato serve per evitare due rischi opposti: ravvedersi troppo tardi o ravvedersi male. Ravvedersi male significa, per esempio, pagare l’imposta ma non trasmettere la LIPE corretta, usare i codici tributo sbagliati, non distinguere sanzione e interessi, non spezzare correttamente i periodi ai fini del tasso legale, o ravvedersi su un importo non realmente dovuto.

La seconda direttrice è la contestazione del merito. Questa è la strada giusta quando il Fisco confonde un’irregolarità formale con una violazione sostanziale, oppure quando nega automaticamente la detrazione senza considerare i requisiti sostanziali. Le ordinanze della Cassazione n. 5129/2025 e n. 5215/2025 sono, da questo punto di vista, due strumenti difensivi di prima grandezza: dicono che l’omessa dichiarazione annuale non consente automaticamente di azzerare il diritto alla detrazione, se esistono dichiarazioni periodiche, regolari versamenti, documentazione reale degli acquisti e destinazione a operazioni imponibili. In casi simili, pagare subito tutto senza verifica tecnica può significare rinunciare a una parte importante della propria ragione.

La terza direttrice è la negoziazione con l’Ufficio. Quando la controversia non riguarda soltanto il ritardo ma la ricostruzione del quantum, l’accertamento con adesione può essere molto utile. L’Agenzia lo presenta come uno strumento per definire le imposte dovute evitando la lite; il nuovo impianto consente una finestra di interlocuzione sia in fase di schema, sia dopo la notifica dell’avviso, con specifiche sospensioni dei termini. Inoltre, l’atto di adesione può essere pagato in unica soluzione entro 20 giorni dalla redazione, oppure con rate trimestrali fino a 8; se le somme dovute superano 50.000 euro, le rate possono diventare 16. Per il contribuente, questo significa trasformare un debito “esplosivo” in un debito gestibile, evitando in molti casi la fase esecutiva immediata.

La quarta direttrice è la difesa in fase di riscossione. Se la posizione è già arrivata a cartella, intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, il problema non è più soltanto tributario in senso stretto: diventa patrimoniale. In questa fase occorre valutare se il debito sia contestabile, se vi siano vizi della notifica o della sequenza procedimentale, se convenga la rateizzazione, se il carico rientri in una definizione agevolata attiva, oppure se la sostenibilità del debito imponga il ricorso agli strumenti del sovraindebitamento. L’Agenzia delle entrate-Riscossione indica che, dal 1° gennaio 2025, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, la rateizzazione “su semplice richiesta” può arrivare fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro, mentre con istanza documentata si può salire da 85 fino a 120 rate; per importi oltre 120.000 euro la dilazione va sempre documentata.

Alla data del 27 maggio 2026, inoltre, risulta attiva la rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Secondo il portale istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione, l’ente deve inviare al contribuente la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 e la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026. Questo strumento non sostituisce il ravvedimento operoso nella fase “a monte” dell’errore IVA, ma può diventare decisivo quando il debito è ormai affidato alla riscossione.

Un capitolo a parte riguarda la difesa penale-tributaria. Se l’errata liquidazione IVA ha prodotto un debito molto elevato, occorre verificare subito se si supera la soglia dei 250.000 euro annui. Dopo il d.lgs. n. 87/2024, il testo dell’art. 10-ter collega la punibilità all’assenza di una rateizzazione in corso ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997. E la Cassazione penale, con la sentenza n. 38438/2025, ha affermato che il delitto di omesso versamento IVA non è configurabile se, alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente ha aderito a un piano di rateizzazione validamente richiesto e regolarmente adempiuto. È una svolta concreta: la difesa, qui, non è più solo processuale, ma anche di gestione attiva del debito.

Sempre sul fronte penale, il nuovo art. 13 del d.lgs. n. 74/2000 prevede una specifica causa di non punibilità quando l’omesso versamento IVA dipende da cause non imputabili sopravvenute all’incasso dell’imposta, tenendo conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta, per esempio, all’inesigibilità dei crediti per insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte delle pubbliche amministrazioni. Questo non significa che ogni crisi di cassa “scusi” il contribuente; significa però che la difesa non può più ignorare la dinamica finanziaria concreta dell’impresa o del professionista.

Quando la crisi è strutturale e non più episodica, il contribuente deve guardare anche oltre il contenzioso classico. Il Ministero della Giustizia continua a tenere il registro degli OCC e richiama espressamente le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; la giurisprudenza costituzionale e di merito cita gli artt. 65 e seguenti del Codice della crisi e dell’insolvenza come riferimento per le procedure dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. In termini difensivi, questo significa che il debito IVA può essere affrontato, in presenza dei presupposti, anche dentro una procedura concorsuale “minore” o di ristrutturazione del sovraindebitamento, con prospettive che possono arrivare, nei casi consentiti dal Codice, alla liberazione dai debiti residui. È una scelta tecnica, non improvvisabile, ma spesso decisiva per bloccare un’escalation patrimoniale non più sostenibile.

Tabelle, simulazioni e casi pratici

Per orientarsi davvero conviene sintetizzare il tema in una mappa operativa. La seguente tabella non sostituisce l’analisi professionale, ma aiuta a riconoscere subito dove si colloca il proprio problema.

Situazione concretaCosa va fattoRimedio principaleNota difensiva
IVA correttamente liquidata ma non versata o versata tardiPagare imposta, sanzione ridotta, interessiRavvedimento operosoÈ il caso più “pulito” e meno costoso se affrontato subito
IVA liquidata in difetto per errata detrazioneRicalcolare l’imposta effettivamente dovuta e verificare i requisiti sostanziali della detrazioneRavvedimento solo se il debito è reale; altrimenti difesa sul meritoLa Cassazione tutela la detrazione sostanzialmente spettante e quella nei limiti del dovuto
LIPE omessa o errataInviare/correggere la comunicazione e regolare gli importiRavvedimento + adempimento comunicativoLa sanzione LIPE è autonoma da 500 a 2.000 euro, ridotta entro 15 giorni
Dichiarazione annuale IVA omessaValutare presentazione tardiva, prova documentale e contenziosoDifesa tecnica, non automatismoL’omessa annuale non esclude sempre la detrazione se i requisiti sostanziali sono provati
Comunicazione di irregolarità già ricevutaPagare o rateizzare entro i termini, oppure contestarePagamento agevolato / rateizzazione / difesaQui il ravvedimento ordinario lascia spesso il posto alla gestione dell’avviso bonario
Debito IVA oltre soglia penaleAttivare subito rateizzazione e difesa integrata tributaria-penalePiano ex art. 3-bis, adesione, pagamento, difesa penaleLa rateizzazione in corso incide oggi sulla configurabilità del reato

La tabella riflette il combinato disposto della disciplina IVA, delle sanzioni amministrative riformate dal d.lgs. n. 87/2024, delle comunicazioni da controllo e degli orientamenti Cassazione del 2023-2025 in tema di ravvedimento e detrazione.

La seconda tabella serve invece a calcolare rapidamente il ravvedimento per tardivo o insufficiente versamento IVA sulle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Momento della regolarizzazioneRiduzione ravvedimentoSanzione effettiva su base 25%
Entro 14 giorni1/10 della sanzione giornaliera0,0833% al giorno
Dal 15° al 30° giorno1/10 del 12,5%1,25%
Dal 31° al 90° giorno1/9 del 12,5%1,3889%
Oltre 90 giorni ed entro 1 anno1/8 del 25%3,125%
Oltre 1 anno ed entro 2 anni1/7 del 25%3,5714%
Oltre 2 anni1/6 del 25%4,1667%
Dopo PVC e prima dell’atto, per tributi Agenzia1/5 del 25%5%

Le percentuali effettive della tabella sono la risultante matematica tra il nuovo art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, che fissa il 25%, il 12,5% e la riduzione a un quindicesimo giornaliero per i primi 15 giorni, e le frazioni del ravvedimento riepilogate dall’Agenzia delle Entrate; il dato sugli interessi va aggiunto separatamente, usando nel 2026 il saggio legale dell’1,6% annuo.

La terza tabella aiuta a capire cosa succede dopo la comunicazione di irregolarità.

FaseTermine ordinarioPossibilità di rateizzarePunto critico
Comunicazione da controllo automatizzato o formale60 giorni dal ricevimentoSì, fino a 20 rate trimestraliSe non paghi entro il termine, parte la riscossione ordinaria
Prima rata della rateizzazioneEntro 60 giorniLa decadenza scatta, secondo l’Agenzia, se la prima rata non è pagata entro 67 giorni
Rate successiveTrimestraliOpera il regime del lieve inadempimento nei limiti previsti

Questa scansione è quella indicata oggi dall’Agenzia per i controlli automatizzati e formali della dichiarazione.

Passando agli esempi concreti, ecco tre simulazioni numeriche.

Esempio pratico su IVA mensile pagata con 12 giorni di ritardo.
Un contribuente doveva versare IVA mensile per 20.000 euro il 16 aprile 2026. Si accorge dell’omissione e paga il 28 aprile 2026, quindi con 12 giorni di ritardo. La sanzione di ravvedimento, essendo entro i 14 giorni, è pari allo 0,0833% per giorno: quindi circa 1% complessivo, pari a 200 euro. Gli interessi legali al tasso dell’1,6% per 12 giorni ammontano a circa 10,52 euro. Totale da versare: 20.210,52 euro. In un caso del genere il ravvedimento è quasi sempre la scelta corretta, perché blocca sul nascere l’intera vicenda.

Esempio pratico su IVA trimestrale pagata dopo 72 giorni.
Supponiamo un debito IVA trimestrale di 35.000 euro, scaduto il 16 maggio 2026 e pagato il 27 luglio 2026, quindi entro 90 giorni. La sanzione effettiva è pari a 1,3889% del tributo, cioè circa 486,11 euro. Gli interessi legali dell’1,6% per 72 giorni sono circa 110,47 euro. Totale da versare: 35.596,58 euro. L’esempio dimostra che anche con un ritardo non brevissimo il ravvedimento resta economicamente più vantaggioso rispetto all’esposizione alla sanzione piena del 12,5% o, peggio, del 25% dopo l’ulteriore fase amministrativa.

Esempio pratico su saldo IVA annuale pagato entro l’anno.
Un contribuente non versa il saldo IVA annuale di 48.000 euro dovuto il 16 marzo 2026 e si regolarizza il 10 novembre 2026. La regolarizzazione cade entro un anno: la sanzione effettiva è dunque 3,125%, pari a 1.500 euro. Gli interessi legali all’1,6% per 239 giorni sono circa 502,88 euro. Totale da versare: 50.002,88 euro. È un importo importante, ma ancora nettamente inferiore a quanto deriverebbe da un controllo concluso con sanzione piena e successiva riscossione.

Caso pratico difensivo su omessa dichiarazione annuale con detrazione sostanzialmente spettante.
Un imprenditore non presenta la dichiarazione IVA annuale, ma ha depositato regolarmente le LIPE, ha registri in ordine, fatture reali, acquisti da soggetti passivi, pagamenti tracciati e destinazione delle operazioni a vendite imponibili. Se arriva una cartella per recupero della detrazione a seguito di controllo automatizzato, la difesa non deve limitarsi a eccepire la cartella sul piano formale. Le ordinanze Cass. n. 5129/2025 e n. 5215/2025 consentono di impostare la contestazione sul mantenimento del diritto alla detrazione in presenza dei requisiti sostanziali e della prova contabile concreta. Qui l’avvocato, lavorando insieme al commercialista, passa dal “quanto devo pagare?” al “quanto è davvero dovuto?”.

Caso pratico penale-tributario su soglia dell’art. 10-ter.
Una società chiude la dichiarazione annuale con IVA dovuta per 310.000 euro non versata. Se il debito resta totalmente scoperto al 31 dicembre dell’anno successivo, il rischio penale è evidente. Ma se, entro quella data, il contribuente ha ottenuto una rateizzazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 e la sta rispettando, la nuova formulazione dell’art. 10-ter e la Cassazione penale n. 38438/2025 aprono una linea difensiva fortissima, perché la rateazione in corso incide sulla stessa tipicità del fatto. Qui il fattore decisivo non è una memoria difensiva scritta bene: è attivare in tempo il piano e rispettarlo.

Domande frequenti sul ravvedimento IVA

Posso fare ravvedimento se ho semplicemente pagato l’IVA in ritardo?

Sì. È il caso tipico del ravvedimento: si versano l’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi legali giorno per giorno. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base è il 25%, ridotta al 12,5% entro 90 giorni e ulteriormente su base giornaliera entro 15 giorni.

Se mi accorgo dell’errore IVA ma la LIPE è già stata inviata in modo sbagliato, basta pagare?

No. Se l’errore riguarda anche la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, va corretta o trasmessa la LIPE, oltre a regolarizzare l’eventuale debito. La sanzione LIPE è autonoma.

Quanto è la sanzione sulla LIPE omessa o infedele?

La sanzione va da 500 a 2.000 euro ed è ridotta della metà se la trasmissione corretta avviene entro 15 giorni dalla scadenza o se entro tale termine si correggono i dati.

Ho ricevuto una lettera di compliance sulle liquidazioni IVA. Sono già “bloccato”?

Non ancora, in senso pieno. Le lettere di compliance servono proprio a favorire l’adempimento spontaneo e, in linea di principio, lasciano spazio alla regolarizzazione spontanea prima dell’atto impositivo. Ma è fondamentale muoversi subito.

Ho ricevuto un avviso bonario. Posso ancora fare ravvedimento?

Nella pratica, dopo una comunicazione di irregolarità il percorso ordinario diventa il pagamento agevolato della comunicazione o la sua rateizzazione, più che il ravvedimento “puro”. In ogni caso, bisogna verificare il contenuto dell’atto e la fase del procedimento.

Quanto tempo ho per pagare l’avviso bonario IVA?

Secondo le indicazioni attuali dell’Agenzia, le somme richieste nelle comunicazioni da controllo automatizzato e formale, o la prima rata, vanno pagate entro 60 giorni dal ricevimento.

Posso rateizzare l’avviso bonario?

Sì. L’Agenzia indica la possibilità di rateizzare in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Se salto una rata dell’avviso bonario, perdo subito tutto?

Non necessariamente in modo immediato, perché opera il regime del lieve inadempimento nei casi previsti. L’Agenzia segnala, ad esempio, che per la prima rata la decadenza si verifica se il pagamento non interviene entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non ho presentato la dichiarazione annuale IVA, perdo automaticamente la detrazione?

No, non sempre. La Cassazione del 2025 ha ribadito che il diritto alla detrazione può essere riconosciuto se risultano dichiarazioni periodiche, regolari versamenti, documentazione reale e requisiti sostanziali dell’operazione.

Se ho detratto IVA applicata con aliquota sbagliata, perdo tutta la detrazione?

No. La Cassazione n. 4101/2025 ha affermato che il diritto alla detrazione permane nei limiti del dovuto, non per l’intero ammontare versato in eccesso rispetto all’aliquota corretta.

L’assenza di contraddittorio preventivo annulla sempre gli atti IVA?

No. Gli atti automatizzati e di pronta liquidazione, compresi gli esiti dei controlli ex art. 54-bis, 54-ter e 54-quater IVA, sono espressamente esclusi dal contraddittorio preventivo dal decreto MEF 24 aprile 2024.

Quando conviene l’accertamento con adesione?

Conviene quando il problema riguarda la misura del debito o la ricostruzione dei fatti, più che il semplice ritardo. Dopo il d.lgs. n. 13/2024 l’istituto ha tempi e finestre più strutturati, utili a trattare con l’Ufficio prima del contenzioso.

In quante rate posso pagare l’adesione?

L’Agenzia indica il pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall’atto oppure in un massimo di 8 rate trimestrali, che salgono a 16 se le somme dovute superano 50.000 euro.

Quando scatta il penale per omesso versamento IVA?

La soglia dell’art. 10-ter è di 250.000 euro per periodo d’imposta. Dopo la riforma del 2024 la punibilità presuppone però che il debito non sia in corso di estinzione mediante rateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997.

La rateizzazione può davvero aiutarmi sul piano penale?

Sì, e oggi più di prima. La Cassazione penale n. 38438/2025 ha escluso la configurabilità del reato di omesso versamento IVA quando, alla data rilevante, il contribuente aveva aderito a un piano di rateizzazione validamente richiesto e regolarmente adempiuto.

Se la mia crisi di liquidità dipende da clienti insolventi o da pagamenti non ricevuti dalla PA, posso difendermi?

Sì, ma serve prova seria. Il nuovo art. 13 del d.lgs. n. 74/2000 considera la crisi non transitoria di liquidità dovuta a cause non imputabili come elemento rilevante ai fini della non punibilità nei casi previsti.

Se la posizione è già in cartella, posso ancora ottenere una dilazione lunga?

Sì. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, Agenzia delle entrate-Riscossione indica fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per importi entro 120.000 euro e, con domanda documentata, da 85 a 120 rate.

Alla data del 27 maggio 2026 esiste una nuova rottamazione?

Sì. Alla data di aggiornamento di questo articolo risulta attiva la rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026, con comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 e prima o unica rata al 31 luglio 2026.

Se il debito IVA è insostenibile, posso usare strumenti da sovraindebitamento?

Sì, se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi. Il Ministero della Giustizia continua a richiamare il registro OCC e le procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi.

Posso affidarmi solo al commercialista o serve anche l’avvocato?

Dipende dal caso. Per il ravvedimento “puro” il commercialista è essenziale; ma quando ci sono avvisi, cartelle, contestazioni sulla detrazione, profili di contenzioso, soglie penali o crisi patrimoniale, il coordinamento con un avvocato tributarista è fortemente consigliato. Le scelte fatte nella fase amministrativa possono incidere in modo irreversibile sul giudizio e persino sulla sfera penale.

Sentenze e prassi più aggiornate prima della conclusione

Le pronunce istituzionali più utili per difendersi oggi

La prima pronuncia da tenere in primo piano è Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 11993/2023. La Corte, come riportato dalla rassegna ufficiale del Massimario, ha chiarito che la scelta di avvalersi del ravvedimento operoso ha natura negoziale. Questo significa, sul piano pratico, che il ravvedimento va eseguito solo dopo avere verificato con precisione l’errore, perché non è un pagamento “sperimentale” facilmente reversibile.

Subito dopo viene Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 25169/2023, anch’essa richiamata nella rassegna ufficiale. La Corte ha affermato che l’indebito utilizzo del plafond in materia di IVA all’importazione consente il ravvedimento operoso purché siano pagati anche sanzioni e interessi. Il principio è importante perché ribadisce che, nelle violazioni che incidono sul versamento del tributo, il ravvedimento deve essere pieno e non solo “formale”.

Sul versante più recente e più utile al debitore-contribuente, spicca Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 5129 del 27 febbraio 2025. La Corte ha confermato che la neutralità dell’IVA impedisce di negare il diritto alla detrazione quando l’eccedenza emerge da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti, ed è dedotta entro il termine del secondo anno successivo, purché siano rispettati i requisiti sostanziali. È la pronuncia chiave per difendersi nei casi in cui il Fisco tenta di “azzerare” la posizione creditoria solo per un vizio annuale.

In forte continuità con la precedente si colloca Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 5215 del 27 febbraio 2025. La Corte ha affermato che l’omessa dichiarazione annuale IVA consente sì il controllo automatizzato e la cartella, ma non chiude definitivamente la porta alla prova del diritto sostanziale alla detrazione nel giudizio di impugnazione della cartella. Per la difesa del contribuente è un principio di grande rilievo, perché impedisce letture eccessivamente formalistiche dell’IVA.

Sempre del 2025 è Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 4101 del 17 febbraio 2025, secondo cui, in caso di detrazione indebita dovuta all’applicazione di un’aliquota IVA superiore a quella corretta, il contribuente conserva il diritto alla detrazione soltanto nei limiti del dovuto. È una decisione preziosa perché consente strategie difensive “intermedie”: non o tutto o niente, ma rideterminazione esatta del quantum.

Sul fronte penale, la pronuncia più significativa è Cassazione penale, Sezione terza, sentenza n. 38438 del 30 ottobre 2025, deposito 27 novembre 2025. La Corte ha escluso la configurabilità del delitto di omesso versamento dell’IVA quando, alla data del 31 dicembre dell’anno successivo, il contribuente aveva aderito a un piano di rateizzazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 validamente richiesto e regolarmente adempiuto. È una sentenza da usare subito, non solo in giudizio penale, ma già nella gestione amministrativa del debito.

Molto importante, nella stessa linea di valorizzazione del pagamento del debito, è anche Cassazione penale, Sezione terza, sentenza n. 35840 del 21 maggio 2025, deposito 3 novembre 2025. La Corte ha affermato che l’integrale pagamento del debito tributario mediante transazione fiscale in ambito concorsuale esclude il mantenimento della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato. Per chi ha una posizione IVA ormai intrecciata con la crisi d’impresa, il collegamento tra gestione concorsuale del debito e difesa penale è sempre più stretto.

Quanto alla Corte costituzionale, restano rilevanti almeno tre snodi. Il primo è Corte costituzionale, sentenza n. 95/2015, che aveva già giudicato non fondata la questione sulla condizione di accesso al patteggiamento legata all’estinzione del debito tributario. Il secondo è Corte costituzionale, sentenza n. 93/2025, che ha distinto l’IVA all’importazione dai dazi e ha valorizzato il tema della proporzionalità sanzionatoria nel confronto con la disciplina dell’IVA interna. Il terzo è Corte costituzionale, sentenza n. 50/2026, che nel contesto dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 ha chiarito che non sempre il giudicato penale vincola il giudice tributario, specie quando il giudice penale si sia fermato a una soglia processuale di inutilizzabilità senza valutazione di merito del fatto. Queste pronunce non sostituiscono la difesa sul caso concreto, ma definiscono il quadro di garanzie nel quale si muove oggi il contribuente.

Sul piano della prassi amministrativa più aggiornata, vanno infine tenuti presenti: le schede dell’Agenzia sul ravvedimento, che recepiscono il nuovo sistema sanzionatorio; la guida aggiornata sulle comunicazioni di irregolarità, con i termini di 60 giorni, la rateizzazione e il lieve inadempimento; la circolare n. 21 del 7 novembre 2024 sull’autotutela tributaria; e le informazioni ufficiali di Agenzia delle entrate-Riscossione su rateizzazione 2025-2026 e rottamazione-quinquies 2026. Sono fonti da affiancare sempre alla lettura della norma e della giurisprudenza, perché spesso incidono sulle scelte operative immediate del contribuente.

Conclusione

Il ravvedimento operoso per errata liquidazione IVA non è un semplice modulo da compilare o un calcolo da delegare a un software.

È, prima di tutto, una scelta strategica di difesa. Se il debito è reale e la violazione è ancora sanabile, il ravvedimento consente di chiudere la posizione con costi molto inferiori e di prevenire avvisi bonari, cartelle e contenziosi. Se invece il Fisco sta recuperando IVA in modo eccessivamente formalistico, la giurisprudenza più recente della Cassazione offre argomenti solidi per difendere la detrazione sostanzialmente spettante e ridurre il quantum realmente dovuto. Se il debito è elevato, la rateizzazione tempestiva può incidere persino sulla configurabilità del reato di omesso versamento IVA. E se la posizione è ormai insostenibile, esistono percorsi di rateizzazione lunga, definizione agevolata e strumenti del sovraindebitamento da valutare senza ritardo.

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