Comunicazione Di Irregolarità Per Percentuale Di Carico Familiare Indicata In Modo Non Coerente: Difesa Legale

Introduzione

Ogni anno migliaia di contribuenti italiani ricevono una comunicazione di irregolarità in seguito a controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni dei redditi. Fra le irregolarità più insidiose c’è quella relativa alla percentuale di carico familiare indicata in modo non coerente: l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati del dichiarante con quelli del coniuge o dell’altro genitore e, se rileva che la ripartizione delle detrazioni per i figli o per il coniuge non rispetta la normativa, invia un avviso bonario con richiesta di imposte e sanzioni. Chi riceve questo avviso deve attivarsi rapidamente per evitare che la somma dovuta venga iscritta a ruolo e si trasformi in una cartella di pagamento.

Non si tratta di un tema secondario: un errore nella compilazione della percentuale di carico familiare può generare debiti inattesi per centinaia o migliaia di euro, con rischio di sanzioni e interessi elevati. La legislazione è complessa e spesso le comunicazioni vengono emesse anche in presenza di situazioni familiari particolari (separazione, affidamento esclusivo, figli maggiorenni, ecc.). Comprendere i termini per la regolarizzazione, le tutele previste dallo statuto del contribuente e le strategie per difendersi è essenziale per tutelare i propri diritti.

In questo articolo, aggiornato al 16 giugno 2026, esamineremo:

  • il quadro normativo su detrazioni e carichi di famiglia (art. 12 del TUIR e circolari dell’Agenzia delle Entrate);
  • le procedure di controllo automatizzato (art. 36‑bis del d.P.R. 600/1973) e di controllo formale (art. 36‑ter del d.P.R. 600/1973), con le relative comunicazioni e i termini per rispondere ;
  • la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, come l’ordinanza n. 15224/2025 sulla detrazione al 100 % per il genitore affidatario ;
  • le tutele offerte dallo Statuto del contribuente e dalle nuove norme introdotte dal d.lgs. 108/2024 sul contraddittorio preventivo;
  • le strategie difensive che lo Studio Legale può mettere in campo (richieste di chiarimenti, istanze di autotutela, opposizione alla cartella esattoriale, definizioni agevolate, piani di rientro, ecc.);
  • gli strumenti alternativi per chi versa in grave crisi debitoria (Legge 3/2012, codice della crisi d’impresa, rottamazione‑quinquies 2026, ecc.).

Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera in tutta Italia con un team di avvocati cassazionisti e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario. L’avvocato Monardo:

  • è cassazionista e può patrocinare le cause anche dinanzi alla Corte di cassazione;
  • coordina un network nazionale di professionisti esperti in contenzioso tributario, diritto bancario e protezione del contribuente;
  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021;
  • collabora con consulenti del lavoro e commercialisti per offrire un’assistenza multidisciplinare.

Questo team è in grado di analizzare l’atto ricevuto, presentare ricorsi o istanze di autotutela, richiedere la sospensione della riscossione, gestire trattative con l’ente impositore e predisporre piani di rientro o accordi di ristrutturazione del debito. La consulenza è mirata e personalizzata: l’obiettivo è azzerare o ridurre il debito contestato e bloccare sul nascere eventuali pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR)

Le detrazioni per i carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Il comma 1 prevede che dall’imposta lorda si detraggano specifici importi per il coniuge non separato, per i figli (anche nati fuori del matrimonio, adottivi, affidati o affiliati) e per gli ascendenti conviventi . In particolare:

  • Coniuge a carico: spetta una detrazione di 800 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, che si riduce progressivamente al crescere del reddito e si azzera oltre 80.000 euro ;
  • Figli e figli equiparati: la detrazione base è di 950 euro per ciascun figlio di età compresa tra 21 e 30 anni con disabilità; la detrazione è ripartita al 50 % tra i genitori non separati oppure, previo accordo, spetta al genitore con reddito più elevato . In caso di affidamento esclusivo la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Se un genitore non può utilizzare la detrazione per limiti di reddito, l’altro può fruirne al 100 %, salvo restituzione della metà al coniuge ;
  • Ascendenti conviventi: è prevista una detrazione di 750 euro da ripartire tra coloro che ne hanno diritto, con riduzione progressiva oltre 80.000 euro ;
  • La detrazione spetta solo se il familiare a carico ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro; per i figli con meno di 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro .

Le detrazioni sono proporzionali ai mesi nei quali il familiare è a carico (comma 3) e vengono calcolate in rapporto al reddito complessivo, con riduzioni percentuali quando il reddito supera determinati scaglioni . La corretta indicazione dei dati nel quadro «Familiari a carico» della dichiarazione dei redditi è fondamentale perché i sistemi dell’Agenzia confrontano automaticamente le dichiarazioni dei genitori e verificano che la percentuale di detrazione indicata (50 %, 100 % o altra) sia coerente con la normativa e con eventuali accordi di separazione.

2. Controllo automatizzato (art. 36‑bis d.P.R. 600/1973)

L’art. 36‑bis del d.P.R. 600/1973 disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. L’Amministrazione finanziaria, tramite procedure informatiche, liquida le imposte dovute sulla base dei dati dichiarati, corregge errori materiali o aritmetici e riduce detrazioni o crediti indicati in misura superiore al dovuto . Quando dai controlli emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione (o dalle verifiche anticipate), l’esito viene comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione . Il contribuente può fornire chiarimenti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione .

Il controllo automatizzato rientra tra le cosiddette liquidazioni di imposta: la comunicazione non è un avviso di accertamento ma un invito a regolarizzare. Tuttavia, se il contribuente non paga o non fornisce giustificazioni, l’imposta viene iscritta a ruolo e segue la cartella di pagamento. Il comma 3‑bis prevede che, dopo lo scomputo delle perdite sui maggiori imponibili, l’Agenzia riduce le perdite riportabili . La notifica dell’avviso bonario consente anche una riduzione delle sanzioni: la Cassazione ha affermato che l’omesso invio dell’avviso bonario rende nulla la cartella o comporta la riduzione delle sanzioni al 10 % .

3. Controllo formale (art. 36‑ter d.P.R. 600/1973)

Il controllo formale, previsto dall’art. 36‑ter del d.P.R. 600/1973, riguarda il riscontro della documentazione a supporto delle deduzioni o delle detrazioni. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno tempo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione per eseguire tali controlli . Essi possono:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle certificazioni dei sostituti d’imposta ;
  • escludere le detrazioni d’imposta non spettanti sulla base dei documenti richiesti ;
  • escludere deduzioni non spettanti ;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti ;
  • correggere errori materiali e di calcolo nelle dichiarazioni .

Anche in questo caso l’esito del controllo deve essere comunicato al contribuente con l’indicazione dei motivi della rettifica, per consentire di fornire dati o elementi non considerati entro sessanta giorni . Gli uffici, ai sensi dell’art. 6 della legge 212/2000, non possono richiedere documenti già presenti nell’anagrafe tributaria o trasmessi da soggetti terzi .

4. Statuto dei diritti del contribuente e obbligo di contraddittorio

La legge n. 212/2000, nota come Statuto dei diritti del contribuente, impone all’Amministrazione di informare e ascoltare il contribuente prima di adottare atti impositivi. L’art. 6, comma 5, prevede l’invio di una comunicazione di irregolarità nei controlli automatizzati affinché il contribuente possa regolarizzare con sanzioni ridotte; l’obbligo sussiste quando dal controllo emergono differenze o incertezze sui dati dichiarati . La giurisprudenza ha ribadito che la mancata comunicazione dell’avviso bonario rende nullo l’atto successivo o almeno comporta l’applicazione della sanzione minima .

La riforma fiscale del 2024, attuata con il d.lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo: l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire osservazioni prima di emettere atti di accertamento, salvo specifiche esclusioni (tra cui i controlli automatizzati e formali). La modifica si applica alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 . Pertanto, chi riceve una comunicazione di irregolarità relativa a carichi di famiglia deve essere messo nelle condizioni di fornire chiarimenti entro il termine di legge.

5. Recenti pronunce della Cassazione

La Corte di cassazione ha pronunciato diverse sentenze rilevanti in materia di detrazioni per carichi di famiglia e avvisi bonari:

Ordinanza n. 15224/2025 (Sez. V civ., 7 giugno 2025) – In un caso di madre separata che aveva indicato il 100 % di detrazione per i figli ormai maggiorenni, la Corte ha stabilito che non occorre un nuovo accordo tra i genitori alla maggiore età dei figli. Le detrazioni rimangono ripartite come in precedenza; l’assenza di accordo non giustifica la ripartizione al 50 % . La Corte ha richiamato le circolari n. 15/E/2007 e n. 34/E/2008 dell’Agenzia, che confermano tale principio .

Sentenza n. 5981/2024 (Sez. V) – La Corte ha affermato che l’avviso bonario non è obbligatorio in tutti i casi, ma lo diventa quando il controllo automatizzato evidenzia differenze o incertezze sulla dichiarazione. Il mancato invio non comporta la nullità automatica della cartella ma consente l’applicazione della sanzione ridotta al 10 % . La decisione richiama l’art. 6 della legge 212/2000 e l’art. 36‑bis del d.P.R. 600/1973 .

Ulteriori pronunce – Nel 2024 e 2025 la Cassazione ha emesso altre sentenze sul tema, precisando che:

  • la comunicazione di irregolarità ex art. 36‑bis è un atto prodromico e non impugnabile autonomamente, ma la cartella che ne deriva può essere contestata per vizi propri e per vizi dell’avviso bonario;
  • la sanzione applicabile in caso di irregolare invio dell’avviso bonario è pari al 10 % dell’imposta, anziché al 30 % previsto dall’art. 13 del d.lgs. 471/1997;
  • il contribuente ha diritto a dedurre errori di fatto o di diritto e a chiedere l’annullamento totale o parziale dell’iscrizione a ruolo;
  • la detrazione per figli a carico continua a spettare integralmente al genitore affidatario fino a quando non viene espressamente modificata mediante accordo o sentenza.

6. Sanzioni tributarie e riduzioni

Le irregolarità rilevate nei controlli automatizzati comportano l’applicazione di sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 471/1997. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, la sanzione ordinaria è pari al 30 % dell’importo non versato (art. 13). Tuttavia, l’art. 6, comma 5‑bis, dello statuto del contribuente consente di regolarizzare entro 30 giorni con sanzione ridotta al 10 %; la sanzione può essere ulteriormente ridotta se il pagamento avviene in forma rateale.

Il ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. 472/1997) permette di ridurre ulteriormente la sanzione all’1/10, 1/9 o altre frazioni in base al tempo trascorso. La Cassazione ha confermato che la sanzione deve essere applicata nella misura minima quando l’avviso bonario non è stato inviato o è stato inviato in modo irregolare.

7. Rottamazione‑quinquies e definizione agevolata 2026

La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Secondo la CNA di Parma, la misura consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e stralciando sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio . L’adesione doveva essere presentata online entro il 30 aprile 2026, e l’esito della domanda viene comunicato entro il 30 giugno 2026 . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi al 3 % . Restano esclusi i debiti derivanti da accertamento, i tributi locali e i carichi già regolarmente definiti .

Al 16 giugno 2026 la fase di adesione è chiusa, ma la procedura di pagamento è in corso: chi ha presentato la domanda deve rispettare le scadenze (31 luglio per il pagamento unico o la prima rata). Per i contribuenti che non sono riusciti ad aderire, restano attive altre misure (rateazione ordinaria, Legge 3/2012 ecc.), che verranno illustrate in seguito. In ogni caso, la normativa prevede che eventuali comunicazioni di irregolarità pregresse possano rientrare nell’agevolazione se il debito è stato affidato alla riscossione entro il 31 dicembre 2023.

8. Altre tutele: Legge 3/2012, Codice della crisi d’impresa e negoziazione assistita

Per i contribuenti in grave difficoltà economica esistono strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La Legge 3/2012 prevede il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti; il decreto legislativo 14/2019 (in vigore da luglio 2022) ha introdotto l’esdebitazione dell’incapiente e procedure semplificate per il debitore civile. L’avvocato Monardo, in quanto gestore della crisi iscritto all’OCC, può assistere nella predisposizione di tali piani per ottenere l’omologazione del tribunale e la riduzione o cancellazione dei debiti, comprese le somme derivanti da avvisi bonari.

Il d.l. 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi per le imprese commerciali: si tratta di una figura che assiste l’imprenditore nella ricerca di un accordo con i creditori. In presenza di debiti fiscali, la trattativa può portare a una transazione fiscale o alla falcidia delle sanzioni.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

1. Ricezione della comunicazione di irregolarità

La comunicazione di irregolarità (o avviso bonario) viene inviata dall’Agenzia delle Entrate tramite posta ordinaria o PEC. Contiene:

  • il riferimento alla dichiarazione (modello 730/Redditi, anno d’imposta);
  • il codice dell’irregolarità (es. codice F9 – Percentuale di carico familiare non coerente);
  • il dettaglio delle somme dovute: maggiore imposta, sanzioni ridotte (10 % o 20 %), interessi di mora e importi già versati;
  • il modello F24 precompilato per il pagamento;
  • l’indicazione del termine per il ravvedimento o per la presentazione di chiarimenti.

Il contribuente non deve farsi prendere dal panico: spesso l’irregolarità dipende da un semplice errore di compilazione (ad esempio, la percentuale è stata inserita come 100 % per entrambi i genitori anziché 50 % ciascuno). È fondamentale leggere attentamente la comunicazione e verificare che il codice fiscale dei familiari, il numero di mesi a carico e la percentuale di detrazione siano corretti.

2. Verifica dei dati e confronto con il coniuge/altro genitore

Entro i 60 giorni previsti dall’art. 36‑bis e 36‑ter , è necessario verificare:

  1. Dati anagrafici e codice fiscale dei figli o del coniuge a carico.
  2. Numero di mesi a carico (deve corrispondere al periodo effettivo in cui il familiare è risultato fiscalmente a carico). Un errore frequente riguarda l’indicazione di 12 mesi anche se il figlio ha compiuto 18 anni durante l’anno o ha iniziato un’attività lavorativa a metà anno.
  3. Percentuale di detrazione spettante: secondo l’art. 12 TUIR, la detrazione per i figli spetta al 50 % a ciascun genitore non separato; è possibile attribuire il 100 % a un solo genitore solo in caso di accordo (o se l’altro genitore è fiscalmente a carico) . In caso di separazione o divorzio, la detrazione spetta al genitore affidatario al 100 %, salvo accordi diversi. Dopo la maggiore età dei figli, la Cassazione ha chiarito che la detrazione rimane ripartita come in precedenza .
  4. Reddito dei familiari: occorre verificare che il reddito del coniuge o dei figli non superi i limiti previsti (2.840,51 euro o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni) .

Se l’irregolarità deriva da un errore nella certificazione unica (CU) inviata dal datore di lavoro, è necessario chiedere al sostituto d’imposta una CU corretta e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate attraverso il sostituto stesso o mediante dichiarazione integrativa.

3. Prepara la documentazione

Per contestare la comunicazione occorre predisporre:

  • copia del modello 730/Redditi e del prospetto familiari a carico;
  • eventuale accordo di separazione o sentenza di affidamento che attribuisce la detrazione al 100 % a un genitore;
  • certificazioni di residenza e stato di famiglia, per dimostrare la convivenza o la situazione familiare;
  • copia della certificazione unica del datore di lavoro corretta;
  • eventuali documenti medici in caso di figli con disabilità (art. 3 legge 104/1992);
  • eventuale accordo scritto con l’altro genitore sulla ripartizione della detrazione.

4. Risposta alla comunicazione: pagamento o osservazioni

Il contribuente ha tre opzioni:

  1. Pagare le somme richieste usando il modello F24 allegato. Se il pagamento avviene entro 30 giorni, si applica la sanzione ridotta al 10 % (o al 3 % in caso di definizione agevolata successiva). È possibile pagare l’intero importo o rateizzarlo; le rate sono trimestrali e possono arrivare a 8 o 20 rate a seconda dell’importo.
  2. Presentare chiarimenti (istanza di correzione). Entro 60 giorni bisogna inviare una nota all’Agenzia delle Entrate (tramite PEC o area riservata), allegando la documentazione che dimostra la correttezza della propria dichiarazione. Se l’irregolarità riguarda la percentuale di carico, occorre allegare l’accordo di separazione o la CU corretta. L’ufficio esaminerà la pratica e, se accoglie i chiarimenti, invierà una comunicazione di sgravio totale o parziale.
  3. Silenzio – non fare nulla. Questa opzione è sconsigliata. Dopo 30 giorni il debito viene iscritto a ruolo e viene notificata una cartella di pagamento con sanzione piena (30 %). In tal caso sarà necessario presentare ricorso alla Commissione tributaria o chiedere l’annullamento in autotutela.

Come inviare l’istanza

L’istanza può essere trasmessa:

  • tramite PEC all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate competente (indicata nella comunicazione);
  • attraverso l’area riservata del portale Fisconline / Entratel;
  • consegnando la documentazione presso l’ufficio territoriale.

È consigliabile redigere un’istanza dettagliata, indicare il codice dell’irregolarità, i motivi della contestazione, citare la normativa applicabile (art. 12 TUIR, art. 36‑bis o 36‑ter, sentenze di Cassazione) e allegare la documentazione. Lo Studio Legale Monardo può predisporre il testo e seguire il deposito telematico.

5. Esito dell’istanza e iscrizione a ruolo

L’Agenzia delle Entrate può:

  • Accogliere l’istanza e annullare la pretesa tributaria (in tutto o in parte). In tal caso non occorre pagare nulla o bisogna versare solo la quota ridotta. È importante conservare la comunicazione di accoglimento.
  • Rigettare l’istanza: verrà emessa una cartella di pagamento. Il contribuente potrà impugnare la cartella entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, contestando sia i vizi propri della cartella, sia i vizi dell’avviso bonario.
  • Non rispondere: il silenzio non vale come accoglimento. Se non si riceve risposta e le somme vengono iscritte a ruolo, occorre verificare se è stata inviata la comunicazione dell’esito del controllo formale (art. 36‑ter). In mancanza, la cartella potrebbe essere nulla; va presentato ricorso.

6. Ricorso contro la cartella di pagamento

Se la cartella viene notificata nonostante i chiarimenti, occorre valutare con un legale la proposizione del ricorso entro 60 giorni (art. 20 d.lgs. 546/1992). Il ricorso può contestare:

  • l’inesistenza o invalidità della notifica della cartella (es. mancanza di relate o assenza della firma);
  • la mancanza della preventiva comunicazione di irregolarità quando obbligatoria ;
  • l’errata applicazione delle percentuali di detrazione e la violazione dell’art. 12 TUIR;
  • la motivazione insufficiente o assente della cartella (Cass. n. 5981/2024 ha chiarito che la cartella deve indicare il dettaglio degli addebiti );
  • la sanzione eccessiva: se l’avviso bonario era irregolare, si può chiedere la riduzione al 10 %.

Il giudice può annullare totalmente o parzialmente la cartella. In caso di soccombenza dell’Agenzia, il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato e alla condanna alle spese. È comunque possibile definire la lite con il pagamento ridotto se l’importo non supera 50.000 euro.

7. Rateazione e sospensione della riscossione

Chi non riesce a pagare l’intero debito può chiedere la rateazione alla Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Le rate sono trimestrali; il numero massimo varia in base all’importo:

  • fino a 5.000 euro: massimo 8 rate trimestrali (2 anni);
  • oltre 5.000 euro: fino a 20 rate trimestrali (5 anni);
  • per importi elevati o situazioni di comprovata difficoltà, la rateazione può arrivare a 54 rate bimestrali con la Rottamazione‑quinquies .

La richiesta di rateazione sospende le procedure esecutive ma non gli interessi. È possibile presentare domanda online con SPID o recarsi presso uno sportello.

Se il contribuente presenta ricorso contro la cartella, può richiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione quando ricorrono gravi motivi (art. 47 d.lgs. 546/1992). Anche l’Agenzia può sospendere l’atto in autotutela se emergono errori manifesti.

Difese e strategie legali

1. Analisi preliminare dell’atto

La prima attività del professionista consiste nell’analizzare la comunicazione per verificare:

  • la correttezza del calcolo della maggiore imposta e delle sanzioni;
  • la competenza dell’ufficio che ha emesso l’avviso e la presenza dei requisiti formali;
  • la tempestività dell’invio (controllo entro i termini previsti dalla legge);
  • la coerenza della percentuale di carico con la normativa e con la realtà familiare (accordi, affidamento, figli maggiorenni, ecc.);
  • la presenza di eventuali vizi di notifica o omissioni di motivazione.

Questa fase è fondamentale per scegliere la strategia da seguire: pagare, chiedere lo sgravio o impugnare.

2. Dimostrare la coerenza della percentuale di carico

Per superare l’irregolarità occorre produrre prove che giustifichino l’indicazione della percentuale. Alcune argomentazioni tipiche:

  • Affidamento esclusivo: se l’altro genitore non partecipa al mantenimento, la detrazione spetta integralmente all’affidatario (100 %). Bisogna allegare la sentenza di separazione/divorzio o l’accordo omologato.
  • Figli maggiorenni: l’ordinanza n. 15224/2025 conferma che non è necessario un nuovo accordo alla maggiore età; la ripartizione resta invariata . Ciò vale anche se i figli non convivono più con i genitori.
  • Genitore fiscalmente a carico: se il coniuge ha reddito inferiore al limite, la detrazione spetta al 100 % all’altro coniuge .
  • Accordi scritti: gli accordi tra i coniugi devono essere provati per iscritto (es. accordo di affidamento, sentenza di omologa). In mancanza, si presume la ripartizione al 50 %.
  • Errori di trascrizione: spesso la percentuale viene indicata erroneamente (es. si confonde il campo «percentuale di detrazione spettante» con la casella «100 % affidamento»). In tal caso è sufficiente correggere la dichiarazione o fornire la CU corretta.

3. Istanza di autotutela

Se l’irregolarità è frutto di un errore evidente o di interpretazione normativa, è possibile presentare istanza di autotutela all’ufficio. L’autotutela consente all’Amministrazione di annullare o rettificare in via amministrativa gli atti illegittimi o infondati. Non sono previsti termini, ma è consigliabile agire prima che l’atto diventi definitivo. L’istanza deve contenere i motivi di diritto e di fatto, i riferimenti normativi (art. 12 TUIR, art. 36‑bis e 36‑ter, sentenze della Cassazione) e la documentazione.

L’autotutela non sospende i termini per l’impugnazione della cartella: è prudente presentare ricorso entro 60 giorni e, nel frattempo, chiedere lo sgravio in autotutela. Lo Studio Legale Monardo gestisce entrambe le procedure per non perdere le scadenze.

4. Ricorso alla Commissione tributaria e difese giudiziali

Il ricorso contro la cartella deve essere depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria). Nel ricorso si possono sollevare diverse eccezioni:

  1. Violazione dell’art. 12 TUIR e delle circolari 15/E e 34/E dell’Agenzia: il contribuente dimostra che la detrazione spettava al 100 % o che la percentuale era corretta. Si allegano sentenze di Cassazione (es. n. 15224/2025 ) come precedenti autorevoli.
  2. Mancanza di contraddittorio: se l’Agenzia non ha inviato l’avviso bonario o ha emesso la cartella senza attendere la risposta al controllo formale, si invoca la violazione degli articoli 36‑bis o 36‑ter e dell’art. 6 dello statuto del contribuente . La sanzione deve essere ridotta e la cartella può essere annullata.
  3. Nullità della cartella per carenza di motivazione o vizi di notifica . La Cassazione ha sottolineato che la cartella deve indicare con chiarezza il titolo e il dettaglio degli addebiti; in caso contrario è nulla.
  4. Prescrizione o decadenza: si verifica se la comunicazione di irregolarità e l’iscrizione a ruolo sono avvenute entro i termini di legge (in genere 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione, prorogato in caso di rimborso o controllo formale). Se i termini sono scaduti, la cartella è inefficace.
  5. Sproporzione della sanzione: si chiede l’applicazione della sanzione minima (10 %) o la riduzione in caso di errore dell’ufficio.

Il ricorso deve essere notificato alla controparte (Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione) e depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria. È consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un commercialista abilitato.

5. Accordo transattivo o mediazione

Per controversie di valore fino a 50.000 euro è obbligatoria la procedura di mediazione tributaria (art. 17‑bis d.lgs. 546/1992). Il contribuente presenta un’istanza all’ufficio che ha emesso l’atto, proponendo un accordo su imposta, sanzioni e interessi. L’ufficio può accogliere l’istanza (totale o parziale) o rigettarla. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35 % del minimo. Se la mediazione fallisce, il contribuente può proseguire il giudizio.

In alternativa, è possibile proporre un accordo transattivo nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento. Con l’assistenza di un gestore della crisi (come l’avv. Monardo), si negozia con l’Agenzia la riduzione delle sanzioni e la dilazione del debito.

6. Soluzioni stragiudiziali: rottamazioni e piani di rientro

Oltre alla rottamazione‑quinquies già descritta, sono stati varati negli anni diversi condoni («rottamazione ter», «saldo e stralcio», «definizione agevolata»). Al momento, le misure vigenti sono:

  • Rottamazione‑quinquies (scadenze 2026) ;
  • Saldo e stralcio per contribuenti in comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 euro), valido per ruoli fino al 31 dicembre 2022; prevede il pagamento di una percentuale del debito (16–35 %) in funzione del reddito;
  • Transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali o piani di ristrutturazione.

È importante verificare se i propri debiti rientrano nelle definizioni agevolate e rispettare le scadenze; in caso contrario si decade dai benefici.

7. Strumenti per la crisi da sovraindebitamento

Quando il debito totale (verso fisco, banche e privati) è insostenibile, la Legge 3/2012 offre tre procedure:

  1. Piano del consumatore: riservato a consumatori e lavoratori autonomi. Il debitore propone al tribunale un piano di rientro che può includere la falcidia del debito fiscale. Serve l’intervento di un gestore della crisi.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: coinvolge i creditori e richiede l’approvazione della maggioranza. È adatto a piccoli imprenditori, professionisti o associazioni. Le sanzioni e gli interessi possono essere ridotti con l’assenso dell’Agenzia.
  3. Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente: in caso di patrimonio insufficiente, si cede ai creditori il residuo attivo e dopo un periodo (di norma 3 anni) si ottiene la cancellazione dei debiti residui.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha integrato e semplificato queste procedure. L’avv. Monardo, come gestore e negoziatore della crisi, può guidare il debitore attraverso le varie fasi, predisporre la documentazione e trattare con i creditori.

8. Consulenza personalizzata dello Studio Legale Monardo

Lo Studio Legale Monardo adotta un approccio multidisciplinare: avvocati tributaristi, fiscalisti e gestori della crisi lavorano insieme per valutare ogni dettaglio del caso. L’assistenza comprende:

  • analisi preliminare della comunicazione di irregolarità e del quadro reddituale;
  • verifica degli accordi di separazione o dell’affidamento per determinare la percentuale corretta;
  • redazione e invio di istanze di chiarimento o di autotutela;
  • eventuale ricorso in sede tributaria, con deduzione dei motivi più forti e richiesta di sospensione;
  • studio delle definizioni agevolate e delle rateazioni più convenienti;
  • consulenza per il piano del consumatore o accordi di ristrutturazione in caso di sovraindebitamento.

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Errori comuni e consigli pratici

Di seguito alcuni errori frequenti commessi dai contribuenti e suggerimenti per evitarli:

  1. Ignorare la comunicazione: la mancata risposta porta alla cartella di pagamento con sanzioni piene. Leggere sempre la posta, anche la PEC, e attivarsi subito.
  2. Compilare in modo impreciso il prospetto familiari a carico: occorre indicare correttamente codice fiscale, mesi a carico e percentuale di detrazione. Un errore su questi dati può generare irregolarità.
  3. Non confrontarsi con l’altro genitore: per i figli a carico la percentuale deve essere concordata; se un genitore compila il 100 % e l’altro il 50 %, il sistema evidenzia l’incoerenza. È opportuno stabilire per iscritto la ripartizione.
  4. Omettere di comunicare il cambiamento di residenza o di stato: se il figlio inizia a lavorare o non è più a carico, bisogna aggiornare la percentuale; diversamente si rischia il recupero delle detrazioni.
  5. Non richiedere una CU corretta: se il sostituto d’imposta ha trasmesso dati errati (ad esempio, mesi o percentuali sbagliate), occorre fargli rettificare la CU e trasmetterla nuovamente. In assenza, l’Agenzia attribuirà l’errore al contribuente.
  6. Dimenticare la mediazione: per importi sotto 50.000 euro è obbligatoria la mediazione; non seguirla può comportare l’inammissibilità del ricorso.
  7. Perdere i termini: ricordare che il termine per la risposta al controllo automatizzato è di 60 giorni e il termine per il pagamento con sanzione ridotta è di 30 giorni. I termini per il ricorso sono di 60 giorni dalla notifica della cartella.
  8. Non chiedere consulenza professionale: la normativa tributaria è complessa; un avvocato può individuare vizi formali e sollevare eccezioni che non sono evidenti al profano. Spesso una lettera ben motivata consente di ottenere lo sgravio senza giungere in tribunale.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Normativa di riferimento su carichi di famiglia

NormaAmbitoEstratto/Principio
Art. 12 TUIR (D.P.R. 917/1986)Detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli, ascendenti).La detrazione per i figli è ripartita al 50 % tra i genitori non separati; in caso di accordo o affidamento esclusivo può essere attribuita al 100 % a un solo genitore . Le detrazioni spettano se il familiare ha reddito complessivo ≤ 2.840,51 € (4.000 € per i figli ≤ 24 anni) .
Art. 36‑bis d.P.R. 600/1973Controllo automatizzato delle dichiarazioni.L’Agenzia corregge errori di calcolo, riduce detrazioni non spettanti e comunica al contribuente l’esito dei controlli . Il contribuente può fornire chiarimenti entro 60 giorni .
Art. 36‑ter d.P.R. 600/1973Controllo formale delle dichiarazioni.Gli uffici escludono ritenute o detrazioni non spettanti sulla base dei documenti; invitano il contribuente a fornire chiarimenti entro 60 giorni .
L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6Principio del contraddittorio e comunicazioni.Prevede l’invio dell’avviso bonario per consentire la regolarizzazione; la mancata comunicazione rende nulla la cartella o comporta la riduzione delle sanzioni .
D.lgs. 471/1997, art. 13Sanzioni per omesso o insufficiente versamento.Sanzione del 30 % dell’imposta non versata, ridotta al 10 % in caso di pagamento spontaneo entro il termine dell’avviso bonario.
Ordinanza Cass. 15224/2025Detrazione per figli maggiorenni.La detrazione resta ripartita come stabilito durante la minore età; non serve un nuovo accordo al compimento dei 18 anni .
Sentenza Cass. 5981/2024Obbligo di avviso bonario e riduzione sanzioni.L’avviso bonario è obbligatorio quando il controllo automatizzato evidenzia differenze o incertezze; se manca, la sanzione può essere ridotta al 10 % .
Legge 199/2025 – Rottamazione‑quinquiesDefinizione agevolata 2026.Permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione (2000–2023) pagando solo il capitale; domande entro 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione o rate .

Tabella 2 – Termini e sanzioni per la comunicazione di irregolarità

FaseTermineSanzione applicabile
Ricezione della comunicazione (art. 36‑bis)60 giorni per fornire chiarimenti o pagare .Sanzione ridotta al 10 % se si paga entro 30 giorni; 30 % se non si risponde.
Controllo formale (art. 36‑ter)60 giorni per fornire documenti .Se non si risponde, la maggiore imposta viene iscritta a ruolo con sanzione piena.
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica della cartella.Possibile sospensione; sanzioni ricalcolate dal giudice.
Rottamazione‑quinquiesDomanda entro 30 aprile 2026 ; pagamento unica soluzione o prima rata entro 31 luglio 2026 .Stralcio totale di sanzioni e interessi sui debiti inclusi nella definizione.

Domande e risposte frequenti

1. Cos’è una comunicazione di irregolarità per percentuale di carico familiare non coerente?

È l’avviso bonario con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente che la percentuale di detrazione indicata per un familiare a carico (coniuge, figlio, ascendente) non è coerente con la normativa o con i dati comunicati dall’altro genitore/datore di lavoro. Può derivare da errori di compilazione, mancanza di accordo tra i genitori o dati errati nella certificazione unica.

2. L’avviso bonario è un atto impugnabile?

No. La comunicazione di irregolarità non è un atto di accertamento; serve a consentire la regolarizzazione. Tuttavia, è possibile fornire chiarimenti entro 60 giorni e, se la somma viene iscritta a ruolo, impugnare la cartella contestando anche l’irregolarità dell’avviso bonario.

3. Cosa succede se ignoro la comunicazione?

Trascorsi i termini, l’Agenzia iscrive il debito a ruolo e notifica una cartella di pagamento. La sanzione passa dal 10 % al 30 % e decorrono gli interessi di mora. Inoltre, la cartella può sfociare in pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche.

4. Come si calcola la percentuale di detrazione per i figli?

Per i genitori non separati la detrazione si divide al 50 % ciascuno. È possibile attribuire il 100 % a un genitore se l’altro è fiscalmente a carico o se i coniugi lo concordano per iscritto. In caso di separazione o affidamento esclusivo, la detrazione spetta al genitore affidatario; il padre/madre non affidatario può cederla solo in base a un accordo.

5. La detrazione cambia quando il figlio compie 18 anni?

No. L’ordinanza 15224/2025 della Cassazione ha stabilito che non occorre un nuovo accordo alla maggiore età del figlio; la percentuale resta quella stabilita durante la minore età . Questo evita la perdita della detrazione per il genitore che ha sostenuto le spese.

6. Cosa devo fare se nella CU del mio datore c’è un errore?

Bisogna richiedere al datore di lavoro una CU corretta (certificazione unica) e farla trasmettere all’Agenzia delle Entrate. Contestualmente, si invia una copia all’ufficio che ha emesso la comunicazione, chiedendo lo sgravio. Fino alla correzione, la responsabilità rimane del datore di lavoro.

7. Se l’altro genitore non presenta la dichiarazione, posso usare il 100 % della detrazione?

No. Se l’altro genitore ha reddito ma non presenta la dichiarazione (perché non obbligato), non può trasferire automaticamente il 100 %. Occorre un accordo scritto o, in caso di affido esclusivo, una sentenza che attribuisce la detrazione. In assenza, la detrazione resta al 50 %.

8. Sono separato e ho l’affidamento condiviso: quale percentuale spetta?

In caso di affidamento congiunto la detrazione spetta al 50 % a ciascun genitore, salvo diverso accordo. Se uno dei genitori non può usufruire della detrazione per limiti di reddito, l’altro può utilizzarla al 100 %, ma deve restituirne il 50 % all’ex coniuge .

9. Quali documenti devo allegare all’istanza di chiarimenti?

Occorre allegare la dichiarazione dei redditi, la CU corretta, l’accordo di separazione o la sentenza di affidamento, i certificati di residenza e stato di famiglia, eventuali documenti che attestano la disabilità del figlio (art. 3 legge 104/1992). È consigliabile allegare anche una breve memoria che richiami la normativa e la giurisprudenza applicabile.

10. Come funziona la rateazione delle somme dovute?

La rateazione consente di pagare il debito in un massimo di 8 o 20 rate trimestrali, a seconda dell’importo; per le definizioni agevolate (rottamazione) le rate possono arrivare a 54 rate bimestrali . La richiesta va presentata all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; occorre allegare l’ISEE o una dichiarazione di difficoltà economica per ottenere un piano più lungo.

11. Posso chiedere la sospensione delle procedure esecutive?

Sì. Presentando ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria si può chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47 d.lgs. 546/1992). È necessario dimostrare il fumus boni iuris (probabile vittoria nel merito) e il periculum in mora (danno grave da esecuzione). In alternativa, si può presentare istanza di sospensione in autotutela all’Agenzia.

12. Cosa succede se la percentuale non è coerente in entrambe le dichiarazioni (mia e del coniuge)?

Il sistema rileva l’incoerenza e invia la comunicazione a entrambi i genitori. È possibile che uno dei due riceva un avviso con imposta a debito e l’altro un avviso con imposta a credito. Occorre concordare la ripartizione e, se l’errore è di uno solo, presentare i chiarimenti allegando l’accordo. Se entrambi hanno indicato il 100 %, le detrazioni eccedenti vanno restituite.

13. È possibile aderire alla rottamazione‑quinquies per le somme della comunicazione?

Sì, ma solo se le somme sono già state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2023. Se la comunicazione è recente e il debito non è ancora affidato alla riscossione, non può essere inserito nella rottamazione. Le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2026 .

14. Posso utilizzare il piano del consumatore per debiti da comunicazioni di irregolarità?

Sì. Le somme da avvisi bonari rientrano nel piano del consumatore, purché siano definitive. Il tribunale può omologare un piano che preveda la falcidia del debito fiscale in misura percentuale, con l’assenso dell’Agenzia. L’avv. Monardo, come gestore della crisi, può assistere nella predisposizione del piano.

15. La comunicazione può essere annullata se l’errore è del sostituto d’imposta?

Sì. Se l’errore riguarda la CU trasmessa dal datore di lavoro (ad esempio, ha indicato erroneamente la percentuale di detrazione), la comunicazione può essere annullata fornendo la CU corretta. In questo caso l’imposta eventualmente versata in più può essere chiesta a rimborso.

16. Posso utilizzare il ravvedimento operoso per sanare l’irregolarità?

Sì. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente l’imposta prima di ricevere la comunicazione o, entro il termine di risposta, con ulteriore riduzione della sanzione. Più è tempestivo il versamento, più bassa è la sanzione (1/10, 1/9 o 1/7). Tuttavia, se la comunicazione è stata già emessa, la sanzione minima sarà comunque del 10 %.

17. Cosa succede se la cartella viene notificata oltre i termini?

La cartella relativa ai controlli automatizzati deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per i controlli formali il termine è il 31 dicembre del quarto anno. Se la cartella viene notificata oltre i termini, è nulla. Nel ricorso occorre eccepire la decadenza.

18. È possibile ottenere lo sgravio senza andare in giudizio?

Sì. Molte irregolarità si risolvono presentando documentazione corretta o attraverso l’autotutela. L’ufficio spesso annulla l’avviso se il contribuente dimostra di avere diritto alle detrazioni. Un professionista può accelerare la procedura e evitare il ricorso.

19. Come si calcolano gli interessi e le sanzioni nella comunicazione?

Gli interessi si calcolano in base al tasso legale vigente e decorrono dalla scadenza dell’imposta fino alla data di pagamento. La sanzione è pari al 10 % dell’imposta dovuta se il pagamento avviene entro 30 giorni, oppure al 30 % se non si paga. In caso di rateazione, gli interessi continuano a maturare sulle rate successive. Con la rottamazione‑quinquies sanzioni e interessi sono azzerati .

20. Posso chiedere il rimborso delle somme pagate se l’irregolarità è infondata?

Sì. Se il contribuente paga le somme della comunicazione e successivamente si accorge che l’irregolarità era infondata (ad esempio, il giudice annulla la cartella), può chiedere il rimborso dell’imposta e delle sanzioni versate entro 48 mesi dal pagamento. La richiesta va presentata all’ufficio che ha emesso l’atto, allegando la sentenza o la documentazione che attesta l’errore.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Percentuale di carico non coerente (due genitori non separati)

Scenario: Mario e Anna sono coniugi non separati. Hanno un reddito complessivo rispettivamente di 35.000 euro e 20.000 euro. Hanno un figlio di 10 anni. Nel modello 730/2025 Anna indica il figlio al 100 % a carico (colonna «percentuale di detrazione» = 100 %), mentre Mario indica il 50 %. L’Agenzia rileva l’incoerenza e invia a Anna una comunicazione di irregolarità codice F9.

Calcolo: La detrazione spettante per il figlio è pari a 950 euro. Dovrebbe essere ripartita al 50 % (475 euro ciascuno) o, previo accordo, al 100 % a Mario (il genitore con reddito più alto). L’indicazione di Anna (100 %) comporta un maggior credito di 475 euro, recuperato dall’Agenzia. La comunicazione richiede il versamento di 475 euro di imposta, più sanzione del 10 % (47,50 euro) e interessi. Totale circa 530 euro.

Soluzione: Anna può:

  1. Riconoscere l’errore e pagare i 530 euro entro 30 giorni per evitare la sanzione piena.
  2. Fornire chiarimenti: se esiste un accordo scritto che assegna il 100 % ad Anna, va allegato all’istanza; l’Ufficio annullerà la pretesa.
  3. Chiedere la CU corretta se il datore di lavoro ha sbagliato a riportare la percentuale.

Simulazione 2 – Affidamento esclusivo e figlio maggiorenne

Scenario: Lucia, madre separata e affidataria esclusiva di una figlia, indica nel 730/2022 la detrazione al 100 %. La figlia compie 18 anni nel 2023 ma resta a carico perché frequenta l’università e non percepisce reddito. Il 20 aprile 2025 Lucia riceve una comunicazione di irregolarità che riduce la detrazione al 50 % per l’anno 2023 e le addebita 500 euro di imposta con sanzione del 10 %.

Soluzione: Lucia può presentare un’istanza di chiarimenti richiamando l’ordinanza n. 15224/2025 , secondo cui la detrazione resta nella stessa percentuale anche dopo la maggiore età del figlio. Allegando la sentenza di affidamento esclusivo, l’Agenzia dovrebbe annullare la pretesa. In alternativa, può impugnare la cartella e far valere la giurisprudenza.

Simulazione 3 – Ravvedimento operoso prima dell’avviso

Scenario: Gianni scopre autonomamente di aver indicato il figlio al 100 % a carico anziché al 50 % nel 730/2024. Prima di ricevere la comunicazione, presenta un ravvedimento operoso versando la maggiore imposta (400 euro), la sanzione ridotta del 5 % (20 euro) e interessi. Successivamente l’Agenzia non può emettere una comunicazione di irregolarità per lo stesso errore. Se dovesse farlo, Gianni può produrre le ricevute del ravvedimento e chiedere l’annullamento.

Simulazione 4 – Rottamazione‑quinquies

Scenario: Roberto ha ricevuto nel 2020 un avviso bonario per percentuale di carico errata e non ha pagato. Nel 2021 la somma è stata iscritta a ruolo. Nel 2026 Roberto presenta domanda di rottamazione‑quinquies per quel debito. Gli viene comunicato che il debito residuo è di 1.200 euro di capitale; sanzioni e interessi sono azzerati . Roberto può pagare 1.200 euro in unica soluzione entro luglio 2026 o in rate bimestrali fino al 2030. Se paga in ritardo, decade e dovrà pagare sanzioni e interessi.

Simulazione 5 – Esdebitazione dell’incapiente

Scenario: Marta, disoccupata e con ISEE di 6.000 euro, ha ricevuto più avvisi bonari per errori nella percentuale di carico negli anni precedenti, per un debito complessivo di 10.000 euro. Non ha beni immobili né entrate. Con l’assistenza dello Studio Monardo presenta domanda di esdebitazione dell’incapiente (art. 14‑quaterdecies d.lgs. 14/2019). Il tribunale omologa l’esdebitazione, liberando Marta da tutti i debiti fiscali. In tal caso l’Agenzia non può più pretendere il pagamento.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità per percentuale di carico familiare indicata in modo non coerente è un campanello d’allarme che non va ignorato. La normativa tributaria richiede attenzione nella compilazione del prospetto familiari a carico e impone il rispetto dei termini per fornire chiarimenti. Abbiamo visto come l’art. 12 del TUIR disciplina la ripartizione delle detrazioni e quali sono gli obblighi dell’Agenzia nel controllo automatizzato e formale . La giurisprudenza recente, in particolare l’ordinanza n. 15224/2025, tutela il genitore affidatario e chiarisce che la detrazione non cambia quando il figlio diventa maggiorenne . Inoltre, la Cassazione ha confermato che l’avviso bonario è obbligatorio in presenza di differenze o incertezze e che la mancata comunicazione comporta la riduzione delle sanzioni .

Difendersi è possibile: rispondere tempestivamente, produrre la documentazione corretta, richiedere l’autotutela, presentare ricorso e, quando necessario, usufruire delle definizioni agevolate o delle procedure di sovraindebitamento. Gli esempi numerici mostrano come un piccolo errore possa tradursi in somme ingenti, ma anche come una consulenza mirata possa azzerare o ridurre il debito.

Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre competenza, esperienza e un approccio multidisciplinare per proteggere i diritti dei contribuenti. Grazie alla rete di professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro) e alle qualifiche di gestore della crisi e negoziatore, lo studio è in grado di:

  • analizzare l’atto e individuare i vizi formali;
  • presentare istanze di chiarimento e ricorsi;
  • sospendere o annullare la riscossione;
  • proporre piani di rientro e accordi di ristrutturazione del debito;
  • assistere nelle procedure di esdebitazione e sovraindebitamento.

Agire tempestivamente è fondamentale: ogni giorno che passa aumenta il rischio di iscrizione a ruolo, pignoramenti o ipoteche.

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