Invito Al Contraddittorio Per Dividendi Non Dichiarati: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Perché è urgente parlare di dividendi non dichiarati e inviti al contraddittorio

Negli ultimi anni la strategia dell’Agenzia delle Entrate nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, dei soci e degli amministratori si è intensificata: i controlli su utili extrabilancio e dividendi non dichiarati sono sempre più frequenti e il legislatore ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo per quasi tutte le categorie di atti tributari. Dal 2024, con l’introduzione dell’articolo 6‑bis della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualsiasi atto impositivo capace di incidere sui diritti del contribuente deve essere preceduto da un invito al contraddittorio con un preavviso di 60 giorni, pena l’annullabilità dell’atto . Questo obbligo riguarda anche gli accertamenti sui dividendi distribuiti in nero, un tema che coinvolge interessi patrimoniali ingenti e rischi di responsabilità penale per false comunicazioni sociali.

La necessità di assistere tempestivamente i contribuenti deriva sia dall’intensificarsi dei controlli sia dalla complessità delle norme. Molti commettono errori banali – ad esempio ignorare l’invito o rispondere in modo sommario – che possono compromettere la posizione difensiva. Un’errata gestione iniziale porta a sanzioni, interessi e azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) che avrebbero potuto essere evitate con un’assistenza qualificata. Pertanto è fondamentale conoscere i propri diritti, i tempi per impugnare e le strategie difensive.

Le soluzioni legali che tratteremo

In questo articolo, oltre ad analizzare la normativa aggiornata al 11 giugno 2026 e le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, passeremo in rassegna le strategie pratiche per difendersi e risolvere la controversia. Saranno illustrate:

  • Interpretazione delle norme: come leggere gli articoli dello Statuto del contribuente e del DPR 600/1973, quali eccezioni esistono (atti automatizzati, ravvedimento operoso, ecc.) ;
  • Presunzioni e riparto dell’onere della prova: perché nei confronti dei soci di società “a ristretta base” si presume la distribuzione degli utili extrabilancio ;
  • Procedura passo‑passo: termini, diritti e modalità di partecipazione al contraddittorio;
  • Difese sostanziali: dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti, provare l’estraneità alla gestione, contestare i metodi di ricostruzione reddituale;
  • Strumenti alternativi e agevolazioni: adesione, transazione, definizioni agevolate, composizione della crisi da sovraindebitamento, piani del consumatore;
  • Errori comuni da evitare e consigli pratici per affrontare il contenzioso;
  • Faq e casi pratici: domande e risposte con esempi numerici per chiarire dubbi concreti.

Chi può assisterti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario con oltre vent’anni di esperienza. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali, in grado di assistere cittadini e imprese su tutto il territorio italiano. Lo Studio fornisce:

  • Analisi preventiva dell’atto: verifica della legittimità formale, della motivazione e della corretta notificazione;
  • Predisposizione del ricorso e sospensioni: impugnazione dell’atto innanzi alle Commissioni Tributarie e richiesta di sospensione dell’esecutività;
  • Interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate: partecipazione al contraddittorio, presentazione di memorie difensive, trattative per riduzioni di sanzioni;
  • Proposte giudiziali e stragiudiziali: ricorsi davanti alla Cassazione, transazioni fiscali, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’obiettivo è tutelare il contribuente e ridurre il carico fiscale con strumenti legali e negoziali. Se sei destinatario di un invito al contraddittorio per dividendi non dichiarati, il nostro team può analizzare il tuo caso, consigliare la strategia più efficace e assisterti in ogni fase.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Evoluzione normativa: dal contraddittorio facoltativo al contraddittorio generalizzato

1.1 Le origini: Art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997 e art. 6 dello Statuto

Fino al 2023 il diritto al contraddittorio nel procedimento di accertamento tributario era riconosciuto principalmente in materia di tributi armonizzati (IVA e dazi) e in alcuni casi specifici previsti da leggi ordinarie. L’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997, introdotto dal D.Lgs. 219/2017, disciplinava l’invito obbligatorio per alcuni accertamenti (ad esempio accertamenti basati su indagini bancarie o da studi di settore), ma lasciava discrezionalità all’amministrazione negli altri casi . L’art. 6 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) imponeva di consentire ai contribuenti di produrre documenti e argomentazioni, ma non sanzionava l’assenza di contraddittorio con l’annullabilità dell’atto.

1.2 La riforma del 2023–2024: D.Lgs. 219/2023 e art. 6‑bis dello Statuto

Nel 2023, nell’ambito della riforma della fiscalità internazionale e per recepire i principi del diritto dell’Unione (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali e giurisprudenza Corte di giustizia), il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 219/2023, inserendo nel corpo dello Statuto il nuovo articolo 6‑bis, in vigore dal 30 aprile 2024. Questa disposizione stabilisce che tutti gli atti impositivi e sanzionatori idonei a incidere sui diritti del contribuente devono essere preceduti da un invito al contraddittorio con un termine di 60 giorni per presentare difese e osservazioni . L’articolo prevede inoltre:

  1. Comunicazione dei motivi: l’atto deve indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa fiscale. L’amministrazione deve fornire al contribuente copia dei documenti e dei dati in suo possesso.
  2. Termine di 60 giorni: il contribuente può presentare osservazioni e documenti entro 60 giorni dalla ricezione dell’invito. Prima di questo termine l’amministrazione non può emettere l’atto, salvo situazioni di gravissimo pericolo per la riscossione.
  3. Allungamento dei termini di decadenza: la risposta del contribuente o l’inutile decorso del termine consente all’ufficio di emettere l’atto entro un ulteriore termine di 120 giorni, aggiuntivo rispetto alla normale decadenza.
  4. Eccezioni: l’obbligo non si applica agli atti automatizzati (ad esempio, avvisi bonari e cartelle derivanti da controllo formale delle dichiarazioni), agli atti di recupero crediti d’imposta inesistenti e alle comunicazioni generiche senza pretesa . Sono esclusi anche i casi di particolare urgenza o di chiara infondatezza delle osservazioni.
  5. Transitorietà: per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024 o pendenti a quella data continuano ad applicarsi le regole precedenti .

Questa riforma ha portato a un contraddittorio generalizzato, elevando il dialogo fra contribuente e amministrazione a principio fondamentale. La violazione dell’obbligo di contraddittorio costituisce ora causa di annullabilità dell’atto, salvo che l’amministrazione dimostri che il contraddittorio non avrebbe potuto modificare la pretesa fiscale (cd. prova di resistenza), come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2025 (sentenza 21271/2025), confermando l’orientamento già espresso per i tributi armonizzati .

1.3 Circolare e ulteriori norme: DM 24/4/2024 e Circolare n. 12/2024

Con il Decreto Ministeriale 24 aprile 2024 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2024 sono stati forniti i chiarimenti applicativi. La circolare elenca i casi in cui l’invito non è necessario, fra cui:

  • Gli atti automatizzati e di mera liquidazione, come le comunicazioni degli esiti dei controlli formali o automatizzati;
  • L’esercizio del ravvedimento operoso e i piani di rateazione;
  • Le comunicazioni in cui l’ufficio invita il contribuente a regolarizzare prima di emettere la contestazione;
  • Le procedure di recupero dei crediti d’imposta inesistenti .

La circolare conferma che la mancanza del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto salvo che l’amministrazione dimostri la mancanza di pregiudizio; inoltre, precisa che la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza si applica anche quando l’amministrazione decide volontariamente di invitare il contribuente nei casi non espressamente obbligatori .

2. Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e onere della prova

2.1 La presunzione semplice per le società a ristretta base

Nel sistema tributario italiano è presente una presunzione legale (art. 3, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e art. 38, comma 3, Dpr 600/1973) secondo cui, in caso di accertamento di utili extracontabili (o dividendi occulti), si presume che tali utili siano stati distribuiti ai soci di società a ristretta base partecipativa. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che si tratta di una presunzione semplice basata sulla natura chiusa della compagine sociale: in una società con pochi soci è verosimile che gli utili extracontabili vengano ripartiti fra loro . La presunzione non è una “presunzione di secondo grado” vietata, perché deriva dalla prova del fatto noto (ristrettezza della base sociale) e non da un processo deduttivo su un’altra presunzione .

La giurisprudenza ha chiarito i principi fondamentali:

  1. Necessità del controllo societario: la presunzione si applica quando i soci hanno potere di controllo sulla gestione. Non rileva che la quota di partecipazione sia mediata da altre società: l’orientamento costante (Cass. 4861/2024 e 15274/2025) afferma che, se il controllo è esercitato da una famiglia tramite società holding, la presunzione si applica ugualmente .
  2. Calcolo al lordo delle imposte: l’eventuale distribuzione presunta viene determinata sul risultato lordo e non sul netto dopo l’imposta societaria. Ciò perché si presuppone che la società sia stata usata per occultare redditi personali e la riduzione per imposte sarebbe un beneficio ingiustificato .
  3. Contestazione del socio: per superare la presunzione il socio deve provare la mancata distribuzione (ad esempio dimostrando che gli utili sono stati reinvestiti in azienda o destinati a coprire perdite) oppure la propria estraneità alla gestione . È insufficiente dimostrare di non aver ricevuto somme: occorre dimostrare che l’utile è rimasto nella società o che non si aveva alcun potere di incidere sulle decisioni (ad esempio socio di minoranza senza deleghe operative).
  4. Non occorre prova di spese personali: la Cassazione ha affermato che l’amministrazione non deve dimostrare che il socio ha sostenuto spese incoerenti con il reddito dichiarato; la presunzione opera ipso iure una volta provata la base ristretta .

2.2 Il ruolo dell’art. 7, comma 5‑bis, del D.Lgs. 546/1992 (Onere della prova)

L’art. 7, comma 5‑bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dalla riforma del 2022, stabilisce che in caso di utilizzo di presunzioni l’amministrazione deve indicare i fatti noti e le ragioni logico‑giuridiche che consentono di risalire al fatto ignoto; la mancanza di tale indicazione comporta l’inutilizzabilità della presunzione. Tuttavia, la recente giurisprudenza del 2026 ha chiarito che questa norma non elimina la presunzione di distribuzione degli utili occulti: l’amministrazione deve semplicemente specificare la ristretta base sociale e indicare perché, in base a indizi gravi, precisi e concordanti, ritiene distribuiti gli utili .

3. Contraddittorio e accertamenti parziali

3.1 Differenza tra accertamento “parziale” e “integrale”

L’accertamento parziale (art. 41‑bis Dpr 600/1973) consente all’ufficio di contestare un singolo componente del reddito senza rivedere l’intera dichiarazione. Il vecchio art. 5‑ter limitava l’invito al contraddittorio ai casi di accertamenti integrali, ma molte commissioni tributarie hanno ritenuto che, se l’amministrazione sceglie di inviare un invito anche in un accertamento parziale, si applichi ugualmente la proroga di 120 giorni . Nel 2025 la CGT Friuli‑Venezia Giulia ha confermato che il beneficio si estende anche agli inviti facoltativi, per favorire il dialogo con i contribuenti .

3.2 Accertamento sintetico e anni precedenti al 2009

La presunzione di distribuzione degli utili e l’obbligo di contraddittorio non si applicano retroattivamente agli anni anteriori al 2009 per l’accertamento sintetico (redditometro). La Cassazione nel 2026 (ordinanza 16431/2026) ha ribadito che l’art. 38 DPR 600/1973, comma 7, che prevede il contraddittorio, si applica solo ai periodi successivi al 2009; per gli anni precedenti l’accertamento sintetico basato su spese è legittimo anche senza contraddittorio .

4. Dividendi esteri e doppia imposizione

Molti contribuenti detengono partecipazioni in società estere o ricevono dividendi da società estere. In caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può contestare una doppia violazione: mancata dichiarazione dei dividendi e violazione del monitoraggio fiscale (quadro RW). In queste fattispecie si applicano:

  1. Termini lunghi di accertamento: secondo l’art. 43 DPR 600/1973, l’ufficio può contestare il reddito non dichiarato fino al decimo anno se deriva da attività all’estero e l’investimento non è stato monitorato; per i paradisi fiscali la prescrizione si allunga a 14 anni .
  2. Raddoppio delle sanzioni: oltre alle sanzioni sulle imposte evase, l’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni patrimoniali del 3–15% del valore degli investimenti esteri (fino al 30% per paradisi fiscali).
  3. Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero: l’art. 165 TUIR prevede che le imposte estere possano essere scomputate, ma il credito si perde se il dividendo non è dichiarato; la tardiva dichiarazione può recuperare il credito solo se l’amministrazione accetta la motivazione .
  4. Accordi internazionali: la convenzione contro le doppie imposizioni va invocata per dimostrare che il dividendo è già stato tassato all’estero, ma occorre documentazione ufficiale (certificato di residenza, dichiarazioni estere, quietanze).
  5. Autodenuncia e collaborazione volontaria: la legge prevede la possibilità di ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni; il contribuente deve versare spontaneamente imposta, interessi e sanzioni ridotte prima che l’ufficio avvii l’accertamento .

5. Interpretazione giurisprudenziale recente (2024–2026)

Per fornire una panoramica aggiornata, riportiamo le principali pronunce della Suprema Corte e delle commissioni tributarie fra il 2024 e il giugno 2026 che riguardano inviti al contraddittorio e utili extrabilancio.

AnnoOrgano giurisdizionaleOggetto e principio di diritto (sintesi)Citazione
2024Cassazione, ordinanza 4861/2024Conferma che la presunzione di distribuzione degli utili si applica anche se i soci controllano la società attraverso holding: il criterio rilevante è il controllo di fattoCass. 4861/2024
2024Cassazione, ordinanza 26032/2024Ribadisce che la presunzione di distribuzione è una presunzione semplice, basata sull’art. 2729 c.c., e che l’amministrazione non deve provare la percezione di dividendi; onere probatorio sul socioCass. 26032/2024
2024CGT Treviso, sentenza 167/2024Per gli accertamenti parziali, l’invito al contraddittorio non è obbligatorio ma se l’ufficio lo utilizza volontariamente si applica la proroga di 120 giorni ; conferma che il socio può superare la presunzione solo provando l’estraneità alla gestioneCGT Treviso 167/2024
2025Cassazione, ordinanza 12288/2025La presunzione di distribuzione vale anche in assenza di spese personali del socio; non è presunzione di secondo gradoCass. 12288/2025
2025Cassazione, ordinanza 15274/2025Considera legittima la presunzione anche quando la società partecipata è controllata da altre società (c.d. “look‑through”), conferma il calcolo al lordo delle imposteCass. 15274/2025
2025Cassazione, Sentenza SU 21271/2025Stabilisce che la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto, ma l’ufficio può dimostrare che la partecipazione del contribuente non avrebbe portato a un diverso risultato (prova di resistenza)Cass. SU 21271/2025
2026Cassazione, ordinanza 16431/2026Specifica che l’obbligo di contraddittorio per gli accertamenti sintetici (redditometro) vale solo dal 2009 in poi; per gli anni precedenti l’accertamento è valido anche senza invitoCass. 16431/2026
2026Cassazione, ordinanza 1646/2026Conferma che l’art. 7, comma 5‑bis, D.Lgs. 546/1992 non esclude la presunzione di distribuzione degli utili e che il socio deve provare la mancata distribuzioneCass. 1646/2026

Le pronunce dimostrano la persistenza della presunzione e l’importanza dell’invito al contraddittorio per la validità degli atti. È evidente la tendenza a rafforzare le garanzie procedurali ma anche a mantenere una forte presunzione di colpevolezza nei confronti dei soci quando emergono utili occulti.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio

Quando il contribuente riceve un invito al contraddittorio per utili extracontabili o dividendi non dichiarati, deve seguire con rigore alcuni passaggi. Ecco una guida dettagliata per non commettere errori:

Passo 1 – Verifica formale dell’atto

  1. Controlla il mittente e la modalità di notifica: l’invito deve provenire dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e deve essere notificato con modalità idonea (raccomandata A/R o PEC). Verifica la correttezza dell’indirizzo e la data di ricezione.
  2. Verifica la firma e la motivazione: l’invito deve essere firmato da un funzionario competente e deve indicare gli elementi di fatto (ad esempio ammanco di cassa, differenze inventariali, movimentazioni bancarie) e i motivi di diritto (norme violate, presunzioni applicate). In assenza di motivazione l’atto è nullo.
  3. Verifica la completezza della documentazione: l’amministrazione deve allegare o mettere a disposizione gli atti e i documenti su cui si fonda l’accertamento (p.v.c., estratti conto, verbali di ispezione). La mancata ostensione dei documenti può essere contestata in sede di ricorso.

Passo 2 – Preparazione della difesa

  1. Raccogli la documentazione contabile: bilanci, libri sociali, verbali del consiglio di amministrazione, contratti, documentazione bancaria, dichiarazioni dei redditi dei soci. È necessario dimostrare la destinazione dell’utile presunto (reinvestimento, copertura di perdite, riserve).
  2. Analizza la motivazione: con l’assistenza di un professionista verifica se l’accertamento si basa su presunzioni legittime (ad esempio indizi gravi, precisi e concordanti) o se ci sono errori di calcolo, doppie imposizioni, uso di dati parziali.
  3. Valuta la possibilità di definizione agevolata: in alcuni casi è possibile chiudere la vertenza con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997), definizione agevolata o ravvedimento operoso. La scelta dipende da importi e sanzioni: occorre un’analisi costi–benefici.

Passo 3 – Presentazione di osservazioni e memorie

  1. Rispetta il termine di 60 giorni: invia le osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento; la scadenza è tassativa. Le osservazioni devono contenere motivazioni tecniche, contestazioni giuridiche e prove documentali. È consigliabile inviare via PEC per avere prova della trasmissione.
  2. Chiedi l’audizione: l’invito deve informare della possibilità di chiedere un incontro. Partecipa all’audizione con il tuo avvocato o commercialista: il confronto orale consente di chiarire dubbi e offrire argomentazioni aggiuntive.
  3. Documenta ogni passaggio: protocolla la presentazione delle memorie e conserva tutte le ricevute. Questo sarà utile per dimostrare la partecipazione al contraddittorio e per contestare eventuali omissioni dell’ufficio.

Passo 4 – Valutazione dell’esito e impugnazione

  1. Verifica la risposta dell’ufficio: l’amministrazione deve esaminare le osservazioni e motivare l’eventuale mancato accoglimento. Se emette l’atto impositivo (avviso di accertamento o di rettifica), controlla se la motivazione tiene conto delle tue memorie.
  2. Impugnazione: se la pretesa è infondata, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso puoi presentare ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria). È possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussiste danno grave e irreparabile.
  3. Adesione o conciliazione: valuti con il professionista se aderire all’accertamento ottenendo riduzioni di sanzioni (da un terzo a un sesto) o presentare proposta di conciliazione giudiziale.

Difese e strategie legali per contestare la presunzione di dividendi non dichiarati

La preparazione di una difesa efficace richiede competenze contabili e giuridiche. Le principali strategie che lo Studio legale Monardo applica includono:

1. Dimostrare la mancata distribuzione o il reinvestimento degli utili

L’onere di prova spetta al socio. È necessario documentare:

  1. Aumento del patrimonio netto: bilanci che evidenziano che gli utili sono stati accantonati in riserve indivisibili o destinati a reinvestimento, documentazione di acquisti di beni strumentali, ampliamenti aziendali.
  2. Copertura di perdite: bilanci che mostrano perdite pregresse compensate con utili non distribuiti.
  3. Delibere assembleari: verbali che attestano che l’assemblea ha deliberato di non distribuire utili.
  4. Flussi finanziari: estratti conto che mostrano che le somme sono rimaste sul conto aziendale e non sono state prelevate dai soci.

La prova deve essere “contraria” e “specifica”: occorre dimostrare la destinazione degli utili per ciascun socio e per ciascuna annualità.

2. Provare l’estraneità alla gestione

I soci che non partecipano alla gestione e non hanno potere di controllo possono sottrarsi alla presunzione se dimostrano:

  1. Quota minoritaria e mancanza di potere: statuto sociale, patti parasociali, verbali da cui risulta che l’amministrazione era affidata ad altri soci o a un amministratore unico.
  2. Mancato coinvolgimento: documenti che provano l’assenza di firme su conti correnti o documenti societari, assenza di deleghe operative. Eventualmente dichiarazioni testimoniali di collaboratori (ammessi in sede tributaria per analogia con l’art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992) che attestino che il socio non partecipava alla distribuzione degli utili.
  3. Remunerazione del capitale: dimostrare di aver percepito regolarmente i dividendi dichiarati e che non vi era interesse a ricevere utili “in nero”.

3. Contestare l’accertamento per vizi formali e procedurali

  1. Mancanza o insufficienza del contraddittorio: se l’invito non è stato notificato, o l’atto è stato emesso prima della scadenza dei 60 giorni, o l’ufficio non ha motivato sulle osservazioni, è possibile far valere la nullità dell’accertamento. La violazione dell’art. 6‑bis comporta annullabilità .
  2. Difetto di motivazione: l’accertamento deve illustrare le ragioni per cui le osservazioni del contribuente sono state respinte, pena nullità. La Cassazione ha sottolineato che la motivazione “per relationem” (richiamo generico al PVC senza analisi critica) non è sufficiente.
  3. Proroga dei termini illegittima: se l’invito è stato emesso in un momento in cui non era previsto l’obbligo (ad esempio per accertamento parziale ante 2024) e l’ufficio ha applicato la proroga di 120 giorni senza giustificazione, è possibile contestare la decadenza .
  4. Utilizzo di prove illegittime: ad esempio, dati bancari acquisiti senza autorizzazione giudiziaria, intercettazioni irregolari, utilizzo di presunzioni multiple senza riscontro.

4. Difesa nei casi di dividendi esteri

La strategia cambia se i dividendi derivano da partecipazioni estere:

  1. Dimostrare la provenienza legale delle somme: presentare certificazioni di dividendi rilasciate dalla società estera, documentazione di pagamento delle imposte estere e dichiarazioni dei redditi esteri. È necessario dimostrare che la somma è stata già tassata e che la mancata indicazione nel quadro RW è stata un errore formale.
  2. Invocare il credito d’imposta: l’art. 165 TUIR consente di dedurre le imposte estere. È possibile, anche in sede di contenzioso, chiedere il riconoscimento del credito se sussistono tutte le condizioni, producendo la documentazione estera.
  3. Dimostrare la natura non imponibile: se i dividendi sono stati percepiti da soggetti non residenti o partecipazioni in società estere non controllate, occorre verificare se sussistono esenzioni convenzionali.
  4. Regolarizzare spontaneamente: se l’accertamento non è ancora iniziato, conviene valutare l’adesione alla collaborazione volontaria (voluntary disclosure) o al ravvedimento operoso, versando spontaneamente imposta e sanzioni ridotte .

5. Strumenti alternativi di risoluzione

Non sempre conviene proseguire nel contenzioso. Esistono diversi strumenti per chiudere la controversia o gestire il debito:

  1. Accertamento con adesione (Art. 5 D.Lgs. 218/1997): consente di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo e sospensione del contenzioso. È possibile ottenere ulteriori riduzioni presentando elementi che riducano la base imponibile.
  2. Definizioni agevolate: il legislatore ha spesso introdotto rottamazioni e condoni (rottamazione‐quater, stralcio cartelle). Tuttavia la rottamazione quinquies non è più vigente nel 2026; eventuali definizioni attuali devono essere verificate con le norme del 2026.
  3. Transazione fiscale (art. 182‑ter L.Fall. e art. 63 D.Lgs. 14/2019): per le imprese in crisi si può proporre una transazione con l’erario nell’ambito di concordati preventivi, piani di ristrutturazione o composizione negoziata.
  4. Composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012): se il debito fiscale è connesso a una situazione di insolvenza, il contribuente persona fisica può accedere al piano del consumatore o all’accordo di composizione. Lo Studio Monardo, in quanto Gestore della crisi, assiste i clienti nella predisposizione dei piani e nella trattativa con l’Agenzia.
  5. Rateizzazione e sospensione della riscossione: dopo l’emissione della cartella è possibile chiedere la rateizzazione fino a 10 anni; la sospensione può essere ottenuta presentando un ricorso con richiesta di sospensiva al giudice tributario.

6. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’invito: non rispondere o rispondere in ritardo implica la perdita dell’opportunità di esporre le proprie ragioni. Inoltre, l’ufficio potrà emettere l’accertamento e applicare sanzioni più elevate.
  2. Risposte generiche o emozionali: le osservazioni devono essere tecniche e supportate da documenti. Lamentarsi dell’ingiustizia senza fornire prove è inutile.
  3. Fai‑da‑te senza consulenza: la materia è complessa; l’assenza di un professionista espone a errori procedurali. Lo Studio Monardo offre la preparazione di memorie e la rappresentanza in udienza.
  4. Omettere la prova delle imposte estere: nei dividendi esteri la mancanza di documentazione impedisce di recuperare il credito d’imposta. Occorre richiedere la certificazione alla banca o alla società estera in tempo utile.
  5. Dichiarazioni tardive senza ravvedimento: se si realizza che i dividendi non sono stati dichiarati, è bene attivare immediatamente il ravvedimento operoso per ridurre sanzioni e anticipare l’intervento dell’amministrazione.

Tabelle di sintesi

Di seguito alcune tabelle per facilitare la consultazione degli istituti principali. Le tabelle contengono parole chiave essenziali; eventuali spiegazioni più articolate sono nel testo.

Tabella 1 – Obbligo di contraddittorio e proroga dei termini

NormativaOggettoObbligatorietàProroga dei terminiEccezioni
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio generalizzato per tutti gli atti impositiviObbligatorio se l’atto è idoneo a incidere sui diritti del contribuente120 giorni, se l’invito è notificato e il contribuente risponde o decorsi i 60 giorniAtti automatizzati, avvisi bonari, recupero crediti inesistenti
Art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 (previgente)Invito al contraddittorio per accertamento integraleObbligatorio in casi specifici (indagini bancarie, studi di settore)120 giorni, se l’invito è inviatoNon applicabile agli accertamenti parziali ante 2024
Art. 41‑bis DPR 600/1973Accertamento parzialeInvito facoltativo; se inviato, l’ufficio può applicare la proroga120 giorniL’ufficio può scegliere di non invitare

Tabella 2 – Prove a favore del socio per contrastare la presunzione

Tipo di provaDocumenti essenzialiFinalità
Reinvestimento degli utiliBilanci e verbali che attestano accantonamento e investimenti; documentazione di acquisti, ampliamenti; movimenti bancariDimostrare che gli utili non sono stati distribuiti ai soci
Copertura di perditeBilanci con perdite pregresse; delibere assembleariGiustificare la non distribuzione degli utili
Estraneità alla gestionePatti parasociali; verbali che assegnano l’amministrazione a terzi; estratti conto che non evidenziano prelieviProvare che il socio non aveva potere di incidere sulla distribuzione
Imposte estere pagateCertificazioni di dividendi esteri; quietanze di imposte versate; attestazioni bancarieRecuperare il credito d’imposta ed evitare la doppia imposizione

Tabella 3 – Strumenti alternativi e relativi vantaggi

StrumentoNormativa di riferimentoVantaggiLimiti
Accertamento con adesioneArt. 5 D.Lgs. 218/1997Riduzione sanzioni a 1/3; sospensione della riscossione; trattativa diretta con l’ufficioNecessità di versare subito parte delle somme; non si applica a tutte le fattispecie
Transazione fiscaleArt. 182‑ter L.Fall.; art. 63 D.Lgs. 14/2019Riduzione o falcidia di imposte e sanzioni nell’ambito di un piano di ristrutturazioneRiservata a debitori in crisi d’impresa o sovraindebitamento
Composizione della crisi da sovraindebitamentoL. 3/2012Annullamento o ristrutturazione dei debiti fiscali; sospensione delle procedure esecutiveRequisiti di meritevolezza; necessità di un OCC
Ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997Sanzioni ridotte; regolarizzazione spontaneaNon applicabile dopo notifica dell’accertamento

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un invito al contraddittorio?
    È un atto mediante cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente dell’intenzione di emettere un avviso di accertamento o di recupero e offre la possibilità di presentare documenti, osservazioni o chiedere un incontro entro 60 giorni .
  2. Perché ho ricevuto un invito per dividendi non dichiarati?
    Perché l’ufficio presume che la tua società abbia realizzato utili extracontabili e li abbia distribuiti ai soci. Spesso la presunzione nasce da verifiche di cassa, differenze inventariali, controlli bancari o da accertamenti a carico della società che rivelano utili occulti.
  3. Cosa succede se non rispondo all’invito?
    L’ufficio potrà emettere l’accertamento dopo 60 giorni e applicare sanzioni pienamente. Non rispondere può essere interpretato come ammissione di addebiti; inoltre non potrai successivamente lamentare la mancata partecipazione al contraddittorio.
  4. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
    Sì, per tutti gli atti impositivi che incidono sui diritti del contribuente dopo il 30 aprile 2024, salvo eccezioni (atti automatizzati, recuperi di crediti inesistenti, accertamenti con urgenza) . Per gli atti precedenti rimangono vigenti le vecchie regole.
  5. La presunzione di distribuzione degli utili si applica anche se sono socio tramite una holding?
    Sì. La Cassazione ha ribadito che ciò che conta è il controllo di fatto: se il gruppo è controllato dalla stessa famiglia o dallo stesso socio, la presunzione opera anche con catene societarie .
  6. Come posso dimostrare di non aver ricevuto i dividendi occulti?
    Devi provare che gli utili sono stati reinvestiti o destinati a coprire perdite o che non avevi potere di decidere sulla loro distribuzione (estraneità alla gestione). Serve documentazione contabile e societaria .
  7. È sufficiente dimostrare di non aver sostenuto spese di lusso per vincere la presunzione?
    No. La presunzione opera a prescindere dalle spese personali del socio; l’amministrazione non deve dimostrare spese incoerenti .
  8. Posso recuperare il credito d’imposta estero se il dividendo non era stato dichiarato?
    Sì, ma devi presentare la documentazione che prova l’imposta estera pagata e invocare l’art. 165 TUIR. Tuttavia, se l’omissione è stata dolosa l’amministrazione può contestare il diritto al credito.
  9. Quali rischi penali ci sono?
    Oltre alle sanzioni tributarie, la distribuzione di utili occulti può integrare i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e di riciclaggio se le somme sono trasferite all’estero. La difesa penale deve essere coordinata con la difesa tributaria.
  10. È vero che se la società è in perdita la presunzione non vale?
    In principio sì: la presunzione si basa sull’esistenza di utili extracontabili. Tuttavia l’amministrazione può sostenere che le perdite sono fittizie o che ci siano utili non contabilizzati; occorre fornire prove solide.
  11. L’invito deve essere sottoscritto da un dirigente?
    Deve essere firmato da un funzionario con adeguata qualifica dirigenziale; la mancanza della firma rende l’atto nullo. La verifica della delega è parte fondamentale dell’analisi dell’atto.
  12. Posso delegare un professionista a rappresentarmi al contraddittorio?
    Sì. Puoi conferire mandato ad un avvocato o commercialista che parteciperà al contraddittorio e presenterà memorie difensive. Lo Studio Monardo assicura assistenza personalizzata.
  13. La proroga di 120 giorni vale anche per accertamenti parziali facoltativi?
    Sì. Secondo la CGT Treviso e altre pronunce, se l’ufficio decide di invitare il contribuente anche quando non c’era obbligo, si applica comunque la proroga .
  14. Cosa significa “prova di resistenza”?
    È l’onere che grava sull’amministrazione di dimostrare che, anche se avesse instaurato il contraddittorio, l’esito dell’accertamento non sarebbe cambiato. Viene richiesto per salvare l’atto in caso di contraddittorio mancante o incompleto .
  15. Posso ricorrere in Cassazione contro la decisione della Commissione tributaria?
    Sì, se sussistono motivi di diritto (violazione o falsa applicazione di legge, carenza di motivazione). Lo Studio Monardo, grazie alla propria esperienza in Cassazione, può valutare se vi sono i presupposti per un ricorso.
  16. Esistono sanatorie attive nel 2026?
    Al momento non vi è una rottamazione “quinquies”; eventuali sanatorie devono essere verificate con le leggi vigenti. È possibile ricorrere all’adesione o ad altre misure, ma non è previsto un condono generalizzato.
  17. È possibile richiedere la sospensione dell’atto?
    Sì. Presentando ricorso, puoi chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dimostrando che il pagamento immediato arrecherebbe un danno grave e irreparabile.
  18. Cosa accade se l’amministrazione non motiva sulle mie osservazioni?
    L’atto può essere annullato per violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 6‑bis, perché la motivazione deve tener conto delle difese del contribuente.
  19. Come viene calcolato l’utile presunto?
    Di regola l’ufficio parte dall’ammontare dell’utile extracontabile rilevato negli accertamenti societari (somme sottratte all’imposizione, costi indeducibili). L’utile viene ripartito in proporzione alle quote di partecipazione e al lordo dell’imposta societaria .
  20. È possibile transare il contenzioso in fase giudiziale?
    Sì. L’art. 48-bis D.Lgs. 546/1992 consente la conciliazione giudiziale fino alla discussione in Commissione. La transazione può ridurre sanzioni e interessi; conviene valutarla quando l’esito del giudizio appare incerto.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere meglio le dinamiche di un accertamento su dividendi occulti, proponiamo tre simulazioni. I dati sono semplificati e hanno solo valore esemplificativo.

Caso 1 – Società con due soci e utili extracontabili

Scenario: la società Alfa S.r.l. (ristretta base di due soci al 50%) subisce un accertamento per utili extracontabili di € 200 000 emersi da una verifica sui conti correnti aziendali. L’Agenzia invia un invito al contraddittorio il 1º luglio 2025. I soci non rispondono.

Procedura: 1. L’invito è regolare? È stato notificato a entrambi i soci? Ha indicato i fatti e la base di calcolo? Se manca qualche elemento, i soci possono eccepire la nullità. 2. Decorsi 60 giorni, l’ufficio emette un avviso di accertamento il 15 settembre 2025. Poiché l’invito è stato inviato, l’ufficio beneficia di una proroga di 120 giorni (fino al 28 novembre). 3. L’accertamento ripartisce l’utile presunto: € 200 000/2 = € 100 000 a ciascun socio, imponibili ai fini IRPEF. L’ufficio calcola l’imposta dovuta (ad esempio 23% sul primo scaglione, 35% sul secondo, ecc.) e applica sanzioni del 30% più interessi. La base di calcolo è l’utile lordo . 4. I soci avrebbero potuto provare che l’utile era stato destinato a riserva o a investimenti. Non avendo partecipato, potranno impugnare l’avviso per violazione del contraddittorio, ma dovranno superare la prova di resistenza.

Esito possibile: in mancanza di prove contrarie, il giudice potrebbe confermare l’accertamento. La sanzione potrà essere ridotta in adesione o conciliazione.

Caso 2 – Dividendi esteri non dichiarati

Scenario: la signora Beta, residente in Italia, possiede il 30% di una società francese e nel 2018 ha percepito dividendi per € 50 000, già tassati al 15% in Francia. Non ha dichiarato il dividendo né compilato il quadro RW. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio.

Procedura: 1. Il termine di accertamento è decennale perché il dividendo deriva da attività estera non monitorata . L’amministrazione può contestare l’omessa dichiarazione fino al 2029. 2. Beta raccoglie la certificazione degli utili e delle imposte pagate all’estero. Tramite l’avvocato invia osservazioni chiedendo il riconoscimento del credito d’imposta (art. 165 TUIR) e motivando l’omissione come errore. 3. L’ufficio, dopo l’audizione, può decidere di applicare la sanzione ridotta con ravvedimento se Beta paga spontaneamente la differenza d’imposta e le sanzioni. In assenza di adesione, emetterà un avviso di accertamento con imposta evasa, sanzioni (dal 90% al 180%) e sanzione del 3–15% per l’omessa compilazione del quadro RW .

Esito possibile: con una difesa documentata e la dimostrazione del pagamento delle imposte in Francia, si può ottenere il credito d’imposta e ridurre notevolmente l’imposizione italiana. Se l’omissione è stata dolosa, la sanzione rimane elevata.

Caso 3 – Look‑through e catene societarie

Scenario: la famiglia Gamma controlla la società Holding H s.p.a., che possiede il 100% della società Operativa O s.r.l. La verifica su O rileva utili occulti per € 300 000 negli anni 2022–2023. L’Agenzia contesta ai soci della Holding la percezione di tali utili.

Procedura: 1. I soci della Holding sostengono di non essere responsabili perché non partecipano direttamente alla società O. Tuttavia la Cassazione ha stabilito che la presunzione di distribuzione si applica anche quando la partecipazione è indiretta tramite holding, se è dimostrato il controllo di fatto . 2. Nel contraddittorio i soci dovrebbero dimostrare che gli utili non sono usciti dalla società O (ad esempio sono stati reinvestiti) oppure che la Holding non li ha distribuiti (analisi dei flussi di cassa). 3. Se la prova manca, l’ufficio ripartirà l’utile fra i soci della Holding in proporzione alle quote (ad esempio 50% ciascuno). Saranno quindi tassati sui dividendi occulti al lordo, con applicazione di sanzioni. 4. I soci possono chiedere la conciliazione e ridurre le sanzioni. In mancanza di prove, la presunzione sarà difficilmente superabile.

Conclusione

La materia dei dividendi non dichiarati e dell’invito al contraddittorio è oggi più complessa che mai. La riforma del 2023‑2024 ha reso il contraddittorio obbligatorio per la maggior parte degli atti fiscali e ha introdotto la possibilità di annullamento dell’atto per la sua omissione . Allo stesso tempo, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili rimane un pilastro della giurisprudenza, confermata da numerose pronunce della Cassazione fino al 2026 . La combinazione di questi elementi rende indispensabile un’azione tempestiva e una strategia difensiva ben strutturata.

Se sei destinatario di un invito al contraddittorio per dividendi non dichiarati, ricorda che il tempo è cruciale: hai 60 giorni per presentare osservazioni, e ogni giorno perso aumenta i rischi. È essenziale analizzare l’atto, raccogliere documentazione, verificare la corretta applicazione della presunzione e valutare tutte le opzioni: difesa nel merito, adesione, transazione, piani del consumatore. La collaborazione con professionisti esperti ti permette di evitare errori e ottenere la migliore soluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono pronti a offrirti un’assistenza completa: dallo studio dell’atto alla redazione delle memorie, dalla trattativa con l’Agenzia all’impugnazione in giudizio fino alle procedure di crisi. Grazie alla sua esperienza cassazionista, alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e alla conoscenza profonda del diritto bancario e tributario, lo Studio Monardo può aiutarti a bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e a concordare piani di rientro sostenibili.

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Approfondimenti normativi e principi costituzionali

Per comprendere a fondo la materia occorre analizzare anche altre norme fondamentali del sistema tributario italiano e i principi costituzionali correlati. Il contraddittorio trova le sue radici non solo nello Statuto del contribuente ma anche nella Costituzione e nel diritto europeo. Di seguito alcuni approfondimenti utili per orientarsi:

1. Il principio di capacità contributiva e gli artt. 2, 3, 53 e 24 della Costituzione

La Costituzione prevede che tutti i cittadini siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in base alla loro capacità contributiva (art. 53) e che le imposte siano stabilite in forma progressiva. Il contraddittorio garantisce che l’accertamento rispecchi la reale capacità contributiva, evitando imposizioni arbitrarie. L’art. 24 tutela il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento: questo include il diritto a essere ascoltati dall’amministrazione prima dell’emissione di un atto lesivo. L’uguaglianza davanti alla legge (art. 3) richiede che situazioni analoghe siano trattate con lo stesso rigore, impedendo discrezionalità eccessive. Infine, l’art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui la dignità fiscale; un’imposizione basata su presunzioni non contestabili violerebbe tali diritti.

2. Articoli del DPR 600/1973 rilevanti

Oltre a 38 e 41‑bis, altri articoli del DPR 600/1973 regolano i poteri dell’amministrazione:

  1. Art. 31 (Poteri istruttori): consente all’ufficio di richiedere ai contribuenti e ai terzi dati e notizie utili. Il contribuente è obbligato a rispondere. Nei casi di rifiuto, l’amministrazione può procedere con l’accertamento induttivo.
  2. Art. 32 (Banche, depositi e investimenti): autorizza gli uffici a richiedere alle banche, alla Guardia di Finanza e ad altri soggetti informazioni su conti, depositi e investimenti. L’accesso ai dati bancari deve rispettare garanzie procedurali e, in alcuni casi, l’autorizzazione di un dirigente, ma non è necessaria l’autorizzazione del giudice. I dati estratti costituiscono elementi di prova che possono fondare presunzioni a carico del contribuente.
  3. Art. 38 (Accertamento sintetico): permette all’ufficio di determinare il reddito complessivo sulla base della spesa sostenuta e di altri elementi presuntivi. Dal 2009 è previsto l’obbligo di contraddittorio preventivo; per gli anni precedenti l’accertamento sintetico non richiedeva invito .
  4. Art. 39 (Accertamento induttivo): consente di determinare il reddito in base a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando il contribuente non presenta la dichiarazione o tiene una contabilità inattendibile. È un accertamento straordinario che presuppone inadempimenti gravi.
  5. Art. 42 (Motivazione): dispone che l’avviso di accertamento deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La motivazione per relationem è ammessa purché gli atti richiamati siano conosciuti o comunicati al contribuente.
  6. Art. 43 (Termini di decadenza): stabilisce che l’ufficio può notificare avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di reati fiscali, il termine può raddoppiare; in presenza di redditi da fonte estera non monitorata, si estende a dieci o quattordici anni .

3. Norme del D.Lgs. 546/1992 (Processo tributario)

Nel processo tributario rivestono importanza le norme sul riparto dell’onere della prova e sull’utilizzabilità delle presunzioni. L’art. 7 prevede che le commissioni tributarie decidano anche in base a prove non ammesse nel processo civile (ad esempio testimonianze) e che i fatti non contestati sono dati per accertati. Il comma 5‑bis impone all’amministrazione di indicare i fatti noti alla base delle presunzioni e le ragioni logiche che conducono al fatto ignoto .

4. Principi europei e giurisprudenza della Corte di Giustizia

Il diritto dell’Unione Europea valorizza il diritto al contraddittorio nella Carta dei diritti fondamentali (art. 41: diritto di una buona amministrazione; art. 47: diritto a un ricorso effettivo). La Corte di Giustizia ha affermato, nelle cause M.G. Telecom (C‑349/07) e Agrarhandel (C‑277/14), che la violazione del contraddittorio deve comportare la possibilità di annullare l’atto solo se dimostrato che, in sua assenza, l’atto avrebbe potuto essere diverso (principio analogo alla prova di resistenza). Le direttive IVA richiedono sempre il contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo di imposte aggiuntive. Di recente, la Corte ha ribadito che i termini ragionevoli e la proporzionalità delle sanzioni sono principi dell’UE: sanzioni eccessive per omissioni formali possono essere contrarie al diritto europeo.

5. Rapporto tra presunzioni tributarie e Codice Civile

Le presunzioni tributarie trovano fondamento negli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile: le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti e possono essere superate con prova contraria. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili si qualifica come presunzione semplice (non legale) fondata sul fatto notorio della ristretta base e sull’esistenza di utili. Il contribuente può fornire prova contraria secondo le regole del codice civile; la Cassazione ha precisato che non è sufficiente un generico disconoscimento, ma occorre una prova specifica .

Il contraddittorio nel diritto europeo e comparato

Il diritto al contraddittorio non è esclusivo dell’Italia; molti ordinamenti lo riconoscono come elemento essenziale del giusto processo e della buona amministrazione.

1. Francia

In Francia, la procedura di accertamento fiscale prevede il “droit au contradictoire”. L’amministrazione deve comunicare al contribuente gli elementi di accertamento e attendere le sue osservazioni prima di emettere un “proposition de rectification”. In assenza, l’atto può essere annullato. Il Conseil d’État ha affermato che la mancata comunicazione dei documenti comporta nullità salvo che l’amministrazione dimostri che la partecipazione non avrebbe influito sull’esito.

2. Germania

In Germania vigono i principi della Steuerliche Mitwirkungspflicht (dovere di collaborazione) e del rechtliches Gehör (diritto a essere ascoltati). L’amministrazione invia un “Schätzung” e il contribuente può fornire chiarimenti. La Corte Federale ha stabilito che l’omissione del contraddittorio può essere sanata se il contribuente ha avuto la possibilità di difendersi in giudizio.

3. Regno Unito

Nel Regno Unito l’HMRC deve inviare un “Notice of Assessment” o “Discovery Assessment” e il contribuente può presentare “representations” entro un certo periodo prima che l’atto diventi definitivo. I tribunali inglesi ritengono che l’assenza di contraddittorio possa essere sanata se l’amministrazione dimostra che il contribuente non ha subito pregiudizio; in caso contrario l’atto è nullo.

4. Spagna

Il diritto spagnolo, tramite la Ley General Tributaria, prevede la “audiencia del interesado” prima dell’adozione degli atti. La Corte Suprema spagnola ha stabilito che la violazione di tale diritto comporta la nullità “insubsanable” dell’atto, salvo che si dimostri che il contribuente abbia potuto difendersi adeguatamente in altra sede.

Questi confronti confermano che il principio del contraddittorio è oramai universalmente riconosciuto come garanzia sostanziale, ma il modo di rimediarvi varia: alcuni ordinamenti optano per l’annullamento automatico, altri per la prova di resistenza, analogamente all’Italia.

Ulteriori strategie difensive e strumenti procedurali

1. Concordato preventivo e transazione fiscale

Per le imprese in crisi, il concordato preventivo consente di proporre un piano ai creditori, compresi gli enti fiscali. La transazione fiscale permette di ridurre o falcidiare le imposte e le sanzioni, previa approvazione del tribunale e dell’amministrazione. Questa strada è utile quando il debito fiscale è ingente e l’impresa ha difficoltà a pagare integralmente.

2. Conciliazione giudiziale e negoziazione assistita

Nel processo tributario è possibile concludere la controversia tramite conciliazione giudiziale (art. 48‑bis D.Lgs. 546/1992). Prima dell’udienza, le parti possono accordarsi su un importo ridotto; il giudice omologa l’accordo e l’imposta viene ridotta. Dal 2022 è attiva anche la negoziazione assistita in materia fiscale, sperimentale in alcune regioni, che prevede un confronto mediato da un terzo neutrale prima dell’udienza.

3. Rottamazione di ruoli e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose rottamazioni (da rottamazione‑bis a rottamazione‑quater). Nel 2026 non è più vigente la “rottamazione quinquies”, ma potrebbero essere attive altre definizioni per ruoli affidati all’Agente della Riscossione. In generale, la rottamazione permette di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi, ma non elimina l’imposta dovuta. È fondamentale monitorare le normative annuali (Legge di bilancio) per sapere se ci sono opportunità di sanatoria.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Introdotta nel 2021 con il D.L. 118/2021, la composizione negoziata permette alle imprese in stato di crisi di trattare con i creditori, ivi compreso il Fisco, sotto la guida di un esperto negoziatore. L’Avv. Monardo, certificato come esperto, può assistere le imprese nel predisporre proposte al Fisco, cercando riduzioni di sanzioni, rateazioni e rinunce a ipoteche, evitando il fallimento.

5. Revoca e autotutela amministrativa

Anche dopo l’emissione di un avviso di accertamento, l’ufficio può procedere in autotutela a revocare o annullare l’atto se emergono errori di fatto o di diritto. È possibile presentare un’istanza di autotutela allegando la documentazione che dimostra l’illegittimità dell’accertamento. L’amministrazione non è obbligata ad accogliere la richiesta, ma spesso valuta tali istanze per evitare contenziosi.

Ulteriori errori da evitare e suggerimenti pratici

  1. Non conservare la documentazione: perdere o distruggere fatture, estratti conto e bilanci rende quasi impossibile dimostrare il reinvestimento degli utili. È consigliabile digitalizzare e archiviare i documenti per almeno dieci anni.
  2. Trasferire fondi a parenti senza tracciabilità: in caso di contestazione, transazioni non tracciate verso conti di familiari possono essere considerate distribuzione occulta di dividendi.
  3. Sottovalutare l’efficacia delle presunzioni: molti contribuenti credono che l’amministrazione debba provare ogni euro; al contrario, la presunzione di distribuzione è difficilissima da superare senza documenti concreti .
  4. Utilizzare conti personali per spese aziendali: la commistione di spese personali e aziendali è un indizio forte di distribuzione di utili. È sempre consigliabile separare i conti correnti.
  5. Omettere la compilazione del quadro RW: anche se il dividendo non viene distribuito, è obbligatorio segnalare le partecipazioni estere. L’omissione comporta pesanti sanzioni .
  6. Affidarsi a consulenti non specializzati: la materia richiede competenze specifiche; rivolgersi a professionisti senza esperienza in diritto tributario può portare a errori costosi.
  7. Pagare l’imposta senza contestare gli interessi: spesso gli avvisi includono interessi calcolati erroneamente. È bene verificare la correttezza dei calcoli e chiedere la riduzione se sono prescritte annualità precedenti.

FAQ supplementari

  1. Cosa si intende per società “a ristretta base partecipativa”?
    È una società con un numero limitato di soci legati da rapporti familiari o di fiducia tale da consentire un controllo di fatto. Non esiste un numero prefissato, ma la giurisprudenza considera “ristretta” una compagine con pochi soggetti che esercitano potere decisionale e che hanno interesse comune nella distribuzione degli utili.
  2. Se la società ha più di tre soci, la presunzione non si applica?
    Non necessariamente. Anche società con più soci possono essere considerate a ristretta base se vi sono legami familiari o contratti che assicurano l’unitarietà di gestione. La prova contraria spetta all’amministrazione; il contribuente può contestare dimostrando la pluralità di interessi.
  3. Posso chiedere la rateizzazione prima di presentare il ricorso?
    Sì. Dopo il ricevimento dell’avviso di accertamento, puoi chiedere un piano di rateazione all’Agenzia delle Entrate, che in genere prevede un versamento iniziale e il pagamento in 8–10 anni. Tuttavia, la rateazione non sospende i termini per impugnare; pertanto occorre coordinare la richiesta con la presentazione del ricorso.
  4. Il contraddittorio si applica alle sanzioni amministrative non tributarie (ad esempio, antiriciclaggio)?
    La riforma del 2023 ha esteso l’obbligo a tutti gli atti che incidono sui diritti del contribuente. Tuttavia, per le sanzioni in materia antiriciclaggio, doganale o previdenziale vigono normative specifiche; occorre verificare se tali leggi richiedono un contraddittorio preventivo. In caso di dubbi conviene presentare comunque osservazioni.
  5. Cosa succede se la società è cessata o in liquidazione?
    La presunzione di distribuzione può operare anche dopo la cessazione della società: gli utili extrabilancio si presumono distribuiti ai soci al momento dello scioglimento. I soci liquidatori possono essere ritenuti responsabili. È indispensabile documentare la destinazione delle somme durante la liquidazione.
  6. Posso utilizzare la testimonianza di dipendenti per provare che non ho ricevuto dividendi?
    Nel processo tributario la prova testimoniale è ammessa solo in forma scritta e se ritenuta utile dal giudice. Tuttavia, le dichiarazioni di dipendenti, fornitori e clienti possono supportare l’estraneità del socio; è consigliabile allegarle alle memorie.
  7. Se l’invito al contraddittorio è firmato da un impiegato e non da un dirigente, è nullo?
    Secondo la giurisprudenza, la firma deve provenire da un funzionario con qualifica dirigenziale o posizione organizzativa adeguata. La mancanza di legittimazione può comportare la nullità per difetto di sottoscrizione, ma l’amministrazione può sanare l’atto con un nuovo invito.
  8. In caso di verbale di chiusura di verifica, devo comunque attendere l’invito?
    Dopo la chiusura di una verifica può essere emesso un invito al contraddittorio o direttamente l’avviso di accertamento. Se l’atto è emesso senza invito nei casi in cui è obbligatorio, è impugnabile. In ogni caso conviene inviare osservazioni già in fase di verifica per anticipare la difesa.
  9. Cosa devo fare se mi contestano la distribuzione di utili di una società estinta?
    Devi verificare se la società è realmente estinta o se ha solo cessato l’attività. In caso di estinzione, le posizioni fiscali si trasmettono ai soci nei limiti di quanto percepito. Occorre dimostrare di non aver ricevuto somme o di averle utilizzate per pagare debiti sociali.
  10. Qual è la differenza tra prova documentale e presunzione contraria?
    La prova documentale consiste in documenti contabili, bilanci, contratti che dimostrano i fatti; la presunzione contraria può essere dedotta da indizi (ad esempio, la presenza di perdite) che fanno ritenere non distribuiti gli utili. Tuttavia, senza documenti concreti, la presunzione contraria è debole.

Ulteriori simulazioni e casi avanzati

Caso 4 – Socio di minoranza con quote non di controllo

Scenario: la società Delta S.r.l. ha tre soci: due soci di maggioranza con il 45% ciascuno e un socio di minoranza con il 10%. A seguito di un accertamento sui maggiori ricavi viene accertato un utile occulto di € 150 000. L’Agenzia presume che l’utile sia distribuito pro quota anche al socio di minoranza.

Analisi: il socio di minoranza può far valere la propria estraneità alla gestione. Egli deve dimostrare di non aver partecipato alle decisioni, di non aver ricevuto somme e di non poter influire sulla distribuzione degli utili. Può portare verbali assembleari che attestino la sua opposizione alla distribuzione o la sua assenza. Inoltre può evidenziare che gli utili sono stati destinati a riserva o reinvestimento.

Esito: se la prova è convincente, il giudice può annullare l’avviso nei suoi confronti. In mancanza di documenti specifici, la presunzione rimane e l’utile occulto viene imputato anche al socio di minoranza.

Caso 5 – Controllo di fatto tramite famiglia e ristretta base ampliata

Scenario: cinque fratelli controllano tre società holding che a loro volta possiedono la società Omega S.p.A. A seguito di verifiche emergono utili occulti. Gli avvisi di accertamento sono notificati ai fratelli come soci indiretti.

Analisi: la difesa potrebbe sostenere che, essendo le società numerose, non si tratta di ristretta base partecipativa. Tuttavia, la Cassazione considera ristretta la base anche quando le partecipazioni sono ripartite tra più società, se tutte controllate dalla stessa famiglia . I fratelli devono provare di non aver ricevuto gli utili (reinvestimento) o di aver perso il controllo (ad esempio perché hanno ceduto le quote). Dovrebbero esibire bilanci e contratti di cessione.

Esito: in assenza di prova, la presunzione opera. Anche se le società sono tre, la base è considerata ristretta perché i beneficiari effettivi sono cinque persone.

Caso 6 – Autotutela e sopravvenienze attive

Scenario: nel 2019 la società Epsilon s.r.l. è stata accertata per utili occulti. Dopo il contenzioso, nel 2025 emerge una sopravvenienza attiva (incasso di un credito inesigibile) che dimostra che gli utili occulti erano in realtà minori. La società presenta istanza di autotutela nel 2026.

Analisi: l’amministrazione può revocare l’atto anche dopo la definitività se emergono nuovi elementi che ne dimostrano l’erroneità. La società deve allegare la documentazione della sopravvenienza e dimostrare che essa si riferisce all’anno accertato. L’ufficio può annullare o ridurre l’avviso; in caso di diniego, si può impugnare dinanzi al giudice per eccesso di potere.

Esito: la revoca in autotutela è discrezionale ma può essere accolta se la sopravvenienza incide in modo rilevante sulla base imponibile.

Ulteriore analisi della giurisprudenza pre‑2024

Per avere una visione completa della materia è utile esaminare anche la giurisprudenza anteriore alla riforma del 2023. L’orientamento della Corte di Cassazione sul tema della presunzione di distribuzione e dell’invito al contraddittorio si è consolidato nel corso degli anni e rappresenta la base su cui si innestano le pronunce più recenti.

Cassazione 18042/2018 e 16913/2020

Nelle sentenze 18042/2018 e 16913/2020 la Corte ha affermato che l’accertamento del maggior reddito della società comporta la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili a favore dei soci, ma ha riconosciuto il diritto dei soci di fornire prova contraria dimostrando che gli utili sono rimasti nella società o che sono stati destinati a copertura di perdite. Le decisioni hanno inoltre precisato che la presunzione non opera se la compagine sociale non è ristretta oppure se la società è soggetta a particolari vincoli (società quotata, cooperative). Questa linea interpretativa è stata richiamata nelle sentenze successive .

Cassazione 24870/2021 e ordinanza 23259/2022

Nel 2021 la Cassazione ha ribadito che la mancata partecipazione all’amministrazione può essere un valido argomento per superare la presunzione, ma occorre dimostrare in modo documentale la totale estraneità. Con l’ordinanza 23259/2022 la Corte ha inoltre sottolineato che la presunzione non si applica quando i soci non hanno realizzato alcun vantaggio economico, ad esempio in presenza di soci accomandanti che non percepiscono utili. Tali decisioni hanno orientato le Commissioni tributarie a richiedere un’analisi più approfondita del ruolo dei soci.

Pronunce delle Corti di giustizia tributarie

Prima della riforma, molte Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia tributarie) avevano riconosciuto l’importanza del contraddittorio preventivo. Ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sentenza 208/2019) aveva annullato un accertamento su utili occulti per violazione del contraddittorio nonostante non fosse espressamente obbligatorio, affermando che il diritto di partecipazione discende direttamente dall’art. 97 Cost. (buon andamento) e dall’art. 6 CEDU. Anche la CTR Veneto, con sentenza 894/2020, aveva ritenuto illegittimo l’accertamento privo di contraddittorio in materia di ricavi extra contabilizzazione. Tali pronunce hanno anticipato la riforma del 2023.

La prova documentale e l’analisi contabile

La difesa contro la presunzione di distribuzione richiede una analisi contabile e documentale dettagliata. Ecco alcuni passaggi essenziali:

  1. Ricostruzione dell’inventario: confrontare i registri di magazzino con i dati dell’accertamento per dimostrare che le differenze inventariali non sono utili ma errori contabili o beni deteriorati. Allegare perizie giurate o relazioni tecniche.
  2. Analisi dei movimenti finanziari: esaminare i flussi di cassa della società e dei soci. È utile redigere un prospetto che confronti i prelievi con i pagamenti di fornitori, stipendi e investimenti. Se i prelievi sono inferiori ai ricavi presunti, si può sostenere che le somme non sono state distribuite.
  3. Documentazione bancaria: estratti conto, bonifici, assegni. È importante dimostrare che i soci non hanno percepito il denaro. Nel caso di trasferimenti tra conti, bisogna spiegare la causale (prestiti, restituzioni) per evitare che vengano considerati utili occulti.
  4. Contratti e verbali societari: delibere assembleari che approvano i bilanci, piani di investimento, destina-zione a riserva. Questi documenti sono fondamentali per provare che gli utili sono rimasti in azienda. In assenza di verbali, la presunzione si rafforza.
  5. Perizie e consulenze: incaricare un revisore o un consulente tecnico per elaborare una relazione contabile che dimostri la congruità dei conti. Le perizie giurate hanno maggiore efficacia probatoria in giudizio.
  6. Documenti esteri: per i dividendi esteri, occorre la certificazione di residenza fiscale, le quietanze di pagamento delle imposte e gli estratti conto bancari internazionali. Senza queste prove, l’amministrazione contesterà la validità del credito d’imposta.

L’analisi contabile deve essere effettuata da professionisti esperti, perché l’ufficio usa spesso metodi statistici o induttivi. Ad esempio, può basarsi sulla percentuale di margine di settore (studi di settore o indicatori di affidabilità) o sul rapporto tra ricavi e acquisti. La difesa deve contestare tali parametri con dati personalizzati.

Impatti fiscali e sanzioni

La contestazione di utili extracontabili comporta non solo il pagamento delle imposte ma anche sanzioni che possono essere molto elevate. Vediamo i principali impatti fiscali:

  1. Imposte dovute: l’utile occulto ripartito ai soci è assoggettato a IRPEF o IRES a seconda che si tratti di persona fisica o di altro ente. Per i soci persone fisiche residenti, l’aliquota progressiva può arrivare fino al 43%, oltre addizionali regionali e comunali. Per i soci persone giuridiche (altra società) si applica l’IRES (24%) più IRAP.
  2. Addizionali: l’avviso di accertamento include l’addizionale regionale e comunale; tali imposte devono essere versate contestualmente e seguono le stesse regole dell’imposta principale.
  3. Sanzioni tributarie: l’omessa dichiarazione di redditi comporta una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa (art. 1 D.Lgs. 471/1997). Se il contribuente non presenta la dichiarazione, la sanzione sale al 120%–240%. Nel caso di dividendi esteri e quadro RW la sanzione è del 3–15% del valore non dichiarato .
  4. Interessi: si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale. Per importi elevati e anni precedenti, gli interessi possono diventare consistenti.
  5. Responsabilità solidale: se i soci sono più d’uno, l’amministrazione può emettere avviso per ciascuno in proporzione alla quota. Tuttavia, ai sensi dell’art. 38 DPR 600/1973, i soci rispondono solidalmente ma nei limiti del proprio utile percepito. È quindi importante dimostrare la reale quota di utili percepiti.
  6. Iscrizione a ruolo e riscossione: dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso, se non si paga o non si impugna, l’atto diventa definitivo e l’imposta viene iscritta a ruolo. L’Agenzia delle Entrate–Riscossione può procedere con pignoramenti immobiliari, ipoteche, blocco dei conti. La rateizzazione può sospendere l’esecuzione ma comporta interessi.
  7. Reati tributari: l’omessa dichiarazione di redditi superiori a € 50 000 annui integra il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000). La distruzione o falsificazione delle scritture costituisce reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). La distribuzione di utili occulti può costituire reato di appropriazione indebita o false comunicazioni sociali.

Per questi motivi è fondamentale valutare con attenzione la strategia difensiva: a volte conviene aderire all’accertamento riducendo le sanzioni, altre volte è opportuno impugnare per evitare la doppia imposizione. L’assistenza di un professionista consente di calcolare il costo complessivo e scegliere la soluzione meno onerosa.

Domande aggiuntive (FAQ finali)

  1. Come incide la sentenza della Cassazione del 2025 sulla prova di resistenza?
    Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’atto non può essere annullato automaticamente per mancanza di contraddittorio; l’amministrazione può salvarlo dimostrando che, anche se avesse ascoltato il contribuente, la decisione non sarebbe cambiata . Tuttavia, in tema di utili extracontabili la prova di resistenza è difficile, perché un confronto serio potrebbe far emergere dati che riducono la pretesa.
  2. Una società cooperativa può essere considerata a ristretta base?
    Raramente. Le cooperative sono caratterizzate dalla variabilità del capitale e dall’ingresso libero dei soci; pertanto la base societaria non è ristretta. Di conseguenza, la presunzione di distribuzione di utili occulti non si applica. Tuttavia, se la cooperativa è di fatto controllata da un piccolo gruppo, l’amministrazione potrebbe contestare la distribuzione occulta.
  3. Cosa sono gli indizi gravi, precisi e concordanti?
    Sono elementi che, presi singolarmente o insieme, consentono all’amministrazione di trarre conclusioni sulla distribuzione di utili. Ad esempio: versamenti ingiustificati sui conti dei soci, prelievi di contante dai conti societari senza giustificazione, differenze inventariali non spiegate, margini di guadagno inferiori a quelli del settore. Gli indizi devono essere coerenti fra loro; se sono contraddittori o generici, la presunzione non può operare.
  4. Posso chiedere l’annullamento dell’atto in autotutela anche se ho già impugnato?
    Sì. L’impugnazione non preclude la possibilità di presentare istanza di autotutela. L’amministrazione può annullare l’atto in tutto o in parte se riconosce l’errore. Se l’atto viene annullato, il giudizio si estingue. Questa soluzione è spesso utilizzata per errori palesi o per sopravvenienze come nel caso 6.
  5. La presunzione si applica anche ai redditi diversi da dividendi, come plusvalenze o interessi?
    No. La presunzione riguarda i dividendi derivanti da utili extracontabili. Per altre tipologie di reddito (plusvalenze su partecipazioni, interessi su prestiti soci, compensi amministratori) valgono regole diverse. Tuttavia, l’amministrazione può contestare anche tali redditi sulla base di presunzioni, ma l’onere della prova è più gravoso.
  6. Gli utili occultati in una società estera sono soggetti a presunzione?
    Sì. Se la società estera è controllata da residenti italiani e non distribuisce regolarmente i dividendi, l’amministrazione può presumere che gli utili siano stati percepiti dai soci. Tuttavia, la difesa può invocare le norme CFC (Controlled Foreign Companies) e dimostrare che gli utili sono rimasti all’estero. È un campo complesso che richiede analisi dei trattati internazionali.
  7. Cosa succede se l’amministrazione commette un errore nel calcolo della quota?
    Si può impugnare l’avviso per difetto di motivazione o per violazione di legge. Ad esempio, se l’ufficio ha ripartito l’utile in modo errato (non tenendo conto delle quote effettive), occorre correggere i calcoli e chiedere l’annullamento parziale. Anche un semplice errore matematico può essere motivo di ricorso.
  8. Il contraddittorio si svolge sempre presso gli uffici dell’Agenzia?
    Di solito sì, ma è possibile chiedere che si svolga in videoconferenza o presso il domicilio fiscale del contribuente per motivi di salute o distanza. Dopo la pandemia, l’Agenzia delle Entrate ha adottato soluzioni digitali per favorire il dialogo a distanza.
  9. Come posso dimostrare che le presunzioni sono illogiche o arbitrarie?
    Occorre smontare gli indizi: ad esempio, se l’ufficio presume la distribuzione perché ci sono movimenti di contanti, si deve dimostrare la causale (pagamento fornitori, prestito a dipendenti). Se ritiene che i margini siano troppo bassi, è utile produrre analisi di mercato che dimostrano che l’attività ha effettivamente margini ridotti (inflazione, crisi settoriale, concorrenza).
  10. Gli accordi con l’Agenzia nelle fasi iniziali vincolano per sempre?
    No. Gli accordi derivanti dall’adesione o dalla conciliazione si perfezionano con il pagamento dell’importo concordato. Se il contribuente non paga, l’accordo è inefficace e l’Agenzia può riprendere la riscossione per l’intero. Inoltre, se emergono fatti nuovi, l’amministrazione può avviare un nuovo accertamento nei limiti delle norme di decadenza.

Caso 7 – Accertamento sintetico e ristretta base nella stessa annualità

Scenario: Il signor Zeta è socio unico della società Sigma S.r.l. e percepisce un reddito da lavoro dipendente di € 25 000. Nel 2017 acquista un immobile del valore di € 300 000 e un’auto di lusso da € 80 000. L’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento sintetico (redditometro) e, contemporaneamente, un accertamento su Sigma per utili extracontabili. Invia al signor Zeta un invito al contraddittorio per entrambi gli accertamenti.

Problemi: l’accertamento sintetico si basa sulle spese sostenute, mentre l’accertamento sui dividendi occulti si fonda sulla presunzione di distribuzione. Il signor Zeta dovrà dimostrare che le spese sono state sostenute con risparmi preesistenti o con finanziamenti (mutuo) e che gli utili della società non sono stati distribuiti ma reinvestiti. Poiché il contraddittorio per l’accertamento sintetico è obbligatorio solo dal 2009 , l’ufficio potrebbe sostenere che non è necessario per l’anno 2017. Tuttavia, la presenza dell’art. 6‑bis nel 2024 rende il contraddittorio obbligatorio; se l’atto è stato notificato dopo il 30 aprile 2024, la mancanza del contraddittorio è causa di annullabilità.

Difesa: Zeta dovrà presentare memorie per entrambi gli accertamenti, dimostrando con documenti bancari il finanziamento dell’immobile, il contratto di mutuo e l’assenza di prelievi dalla società. Dovrà inoltre evidenziare eventuali errori nel calcolo del redditometro. Se l’atto è stato emesso senza contraddittorio, potrà eccepire la nullità.

Esito possibile: un’adeguata difesa basata su documenti può portare all’annullamento o alla riduzione dell’accertamento. In mancanza di prove, l’ufficio potrà tassare sia i redditi presunti derivanti da spese che i dividendi occulti.

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