Introduzione
Il sistema della scissione dei pagamenti (split payment) – introdotto nel 2015 con l’inserimento dell’articolo 17‑ter nel D.P.R. n. 633/1972 e più volte modificato – ha lo scopo di garantire la riscossione dell’IVA nelle forniture di beni o servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e di particolari società. Il meccanismo separa il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta: il fornitore emette fattura con IVA esposta, ma non incassa l’imposta, poiché essa deve essere versata direttamente all’Erario dal cessionario/committente (la Pubblica Amministrazione o altra società obbligata). La deroga è stata prorogata dalla decisione del Consiglio UE 2023/1552, che ha autorizzato l’Italia ad applicare lo split payment dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2026, prevedendo però che le società quotate nell’indice FTSE MIB siano escluse dal regime dal 1º luglio 2025 . Il legislatore nazionale, con il D.L. 84/2025, ha abrogato la lettera d) del comma 1‑bis dell’articolo 17‑ter per recepire tale esclusione .
La complessità del regime comporta frequenti errori di applicazione. In particolare, è frequente che il fornitore emetta fatture senza indicare la dicitura “scissione dei pagamenti – IVA non incassata”, oppure applichi lo split payment a soggetti non obbligati (ad esempio, dopo l’esclusione delle società FTSE MIB dal luglio 2025) o ometta di applicarlo a soggetti inclusi negli elenchi ministeriali. L’Agenzia delle Entrate verifica automaticamente le liquidazioni IVA e, in caso di incongruenze, invia al contribuente una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) o, qualora l’errore emerga da controlli più approfonditi, un invito al contraddittorio che precede un avviso di accertamento. Dal 2024 il contraddittorio endoprocedimentale è divenuto obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili grazie all’articolo 6‑bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 : l’amministrazione deve inviare un “schema di atto” al contribuente, concedergli almeno 60 giorni per presentare osservazioni o chiedere un accertamento con adesione e non può emettere l’atto definitivo prima dello scadere di tale termine . La mancata instaurazione del contraddittorio comporta la annullabilità dell’atto , salvo alcune eccezioni previste dal D.L. 39/2024 per gli atti di diniego di rimborsi o quelli per i quali sono già previste particolari forme di partecipazione .
Per il contribuente che riceve un invito al contraddittorio per split payment errato è fondamentale reagire tempestivamente: ignorare l’atto o rispondere superficialmente può portare a sanzioni elevate, alla formale iscrizione a ruolo e alla successiva cartella esattoriale. Difendersi richiede la conoscenza del quadro normativo e della giurisprudenza aggiornata, oltre a competenze tecniche in materia di IVA, contabilità e diritto tributario. È in questo contesto che si inserisce la consulenza dello Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo.
Presentazione dello Studio
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, da anni attivo nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza su tutto il territorio nazionale e offre assistenza specializzata ai contribuenti che si confrontano con accertamenti fiscali. Tra le sue qualifiche ricordiamo:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo Studio Monardo fornisce:
- Analisi della comunicazione o dello schema di atto per rilevare vizi formali e sostanziali.
- Assistenza nelle memorie difensive e nella partecipazione al contraddittorio.
- Presentazione di ricorsi tributari dinanzi alle Corti di merito e di legittimità.
- Gestione di trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la sospensione dei pagamenti, rateizzazioni e piani di rientro.
- Consulenza su strumenti deflativi (accertamento con adesione, ravvedimento operoso, definizioni agevolate) e su procedure di composizione della crisi.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La disciplina dello split payment (art. 17‑ter D.P.R. 633/1972)
L’articolo 17‑ter del D.P.R. 633/1972 disciplina la scissione dei pagamenti. Il comma 1 stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, l’IVA addebitata in fattura è versata dal cessionario/committente direttamente all’Erario secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze . Il comma 1‑bis individua i soggetti tenuti al regime: oltre alle amministrazioni pubbliche, rientrano nel perimetro enti pubblici economici, fondazioni partecipate, società controllate o partecipate da Pubbliche Amministrazioni e, fino al 30 giugno 2025, società quotate nell’indice FTSE MIB . Il regime è applicabile “fino alla scadenza della misura derogatoria concessa dall’Unione europea” ; la decisione del Consiglio UE 2023/1552 ha prorogato l’autorizzazione all’Italia fino al 30 giugno 2026 . Per rispettare l’impegno di eliminare gradualmente la deroga, il legislatore nazionale ha escluso dal 1º luglio 2025 le società FTSE MIB , recependo quanto previsto nella normativa europea .
Platea dei soggetti obbligati
L’articolo 17‑ter, comma 1‑bis, prevede l’applicazione dello split payment alle operazioni nei confronti dei seguenti soggetti:
| Categoria (art. 17‑ter, co. 1‑bis) | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Amministrazioni pubbliche | Stato, Regioni, Province, Comuni, Unioni di comuni, Città metropolitane, università, Camere di commercio e loro consorzi, ordini professionali, enti pubblici non economici . |
| Enti pubblici economici | Enti economici nazionali, regionali e locali (aziende speciali, aziende pubbliche di servizi alla persona), aggiunti dal D.L. 50/2017 . |
| Fondazioni partecipate | Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche con percentuale del fondo di dotazione non inferiore al 70 % o comunque controllate . |
| Società controllate | Società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti soggetti allo split payment . |
| Società partecipate | Società partecipate per una quota non inferiore al 70 % da amministrazioni pubbliche o da enti soggetti al regime . |
| Società quotate FTSE MIB | Le società inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana rientrano nel regime fino al 30 giugno 2025; dal 1º luglio 2025 sono escluse, come imposto dall’UE . |
Funzionamento e obblighi
- Emissione della fattura: il fornitore deve indicare l’IVA in fattura ma non la incassa. La fattura deve contenere l’annotazione “scissione dei pagamenti – IVA non incassata dal fornitore” . La mancata indicazione comporta l’applicazione di sanzioni per irregolarità.
- Registrazione e detrazione: il fornitore registra normalmente la fattura nelle vendite; l’IVA non viene computata nella liquidazione periodica. Restano fermi gli obblighi di versamento dell’IVA sugli acquisti e la possibilità di detrazione (il fornitore resta debitore d’imposta ai fini di detrazione) .
- Pagamento dell’IVA: il committente/cessionario (es. Comune, ASL, Università) versa l’IVA direttamente all’Erario tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile . Non è ammessa la compensazione con crediti fiscali.
- Elenco annuale: il Dipartimento delle Finanze pubblica gli elenchi dei soggetti tenuti allo split payment entro il 20 ottobre di ogni anno. L’inclusione nell’elenco ha effetto costitutivo: fino alla pubblicazione, il soggetto non è tenuto al regime .
Deroghe e casi particolari
Alcune operazioni sono escluse dal regime:
- Prestazioni dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) incaricati dall’autorità giudiziaria: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazione dello split payment non si estende ai compensi dei CTU perché il pagamento avviene con fondi delle parti processuali, non della P.A. .
- Operazioni soggette a reverse charge o a regime forfettario, incluse quelle dei professionisti con ritenuta d’acconto .
- Fatture con ritenuta a titolo di imposta e altre ipotesi escluse dall’articolo 17‑ter.
1.2 Il contraddittorio obbligatorio e il nuovo Statuto del contribuente
Per anni la giurisprudenza italiana ha considerato l’obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente solo per i tributi armonizzati (come l’IVA). Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21271/2025, hanno ribadito che, nel regime previgente (prima del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussisteva “per i tributi armonizzati” mentre per gli altri tributi era richiesto solo se espressamente previsto dalla legge . Inoltre, la Corte ha affermato che la violazione del contraddittorio comportava l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente dimostrava, tramite la “prova di resistenza”, quali difese concrete avrebbe potuto svolgere e che esse non erano meramente pretestuose .
La riforma fiscale ha superato questo orientamento introducendo l’articolo 6‑bis nello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) tramite il D.Lgs. 219/2023. Le principali novità sono:
- Obbligatorietà generalizzata: tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria che possono essere impugnati autonomamente devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, pena l’annullabilità dell’atto . Restano escluse solo le comunicazioni automatizzate (ad esempio, controlli automatizzati art. 36‑bis o 54‑bis) o gli atti per i quali altre norme prevedono forme di interlocuzione (ad esempio, procedure di accordo preventivo).
- Schema di atto e termine minimo: l’ufficio deve inviare al contribuente uno schema di atto contenente gli elementi essenziali della pretesa, concedendo un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni o documentazione . L’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza del termine.
- Proroga del termine di decadenza: se la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio è successiva al termine di decadenza dell’amministrazione, o se tra la scadenza del termine di 60 giorni e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo è posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del termine di contraddittorio . Ciò evita che l’ufficio perda il potere impositivo per aver atteso l’esito del contraddittorio.
- Effettività e motivazione rafforzata: l’ufficio deve motivare l’atto definitivo tenendo conto delle osservazioni del contribuente o spiegando perché non le ha accolte . Il contribuente può chiedere l’accesso agli atti e richiedere un accertamento con adesione.
L’articolo 6‑bis è entrato in vigore il 18 gennaio 2024 ed è stato successivamente chiarito dal D.L. 39/2024, che ne ha limitato l’applicazione agli atti che contengono una pretesa tributaria: sono escluse le decisioni di diniego di rimborsi e gli atti per i quali sono previste forme di partecipazione del contribuente .
1.3 Le regole sulla comunicazione di irregolarità (avvisi bonari)
L’avviso bonario è una comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente a seguito dei controlli automatizzati o formali sulle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e art. 54‑bis del DPR 633/1972). Per le comunicazioni elaborate dal 1º gennaio 2025, il Decreto legislativo n. 108/2024 ha esteso da 30 a 60 giorni il termine concesso ai contribuenti per pagare o regolarizzare le somme dovute . Il termine per il pagamento della prima rata, in caso di rateizzazione (fino a 20 rate trimestrali), è stato anch’esso prorogato a 60 giorni . Le sanzioni sono state ridotte: ad esempio, per gli avvisi bonari da liquidazione automatica, la sanzione è diminuita all’8,33 % per violazioni commesse dal 1º settembre 2024 . Inoltre i termini di pagamento sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno .
Queste comunicazioni, se non definite, danno luogo all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella esattoriale. In caso di errori nello split payment che emergono dai controlli automatici, l’avviso bonario costituisce la prima occasione per chiarire la propria posizione e correggere l’errore.
1.4 Note di variazione e correzioni delle fatture
Qualora il fornitore emetta una fattura soggetta a split payment e successivamente si renda conto di aver indicato un imponibile o un’IVA errati, può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972. Con la Risposta n. 210/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nelle operazioni in split payment, l’esigibilità dell’IVA è collegata al pagamento del corrispettivo; se il pagamento non si perfeziona o è parziale, la nota di variazione può essere emessa anche oltre un anno dalla fattura . La nota deve essere registrata nei registri IVA e deve indicare l’ammontare della variazione, riferendo alla fattura originaria . L’Agenzia ha inoltre ricordato che i cessionari/committenti, pur non essendo debitori d’imposta, versano l’IVA direttamente all’Erario ; pertanto, la nota di variazione ha prevalentemente una funzione contabile e il recupero dell’IVA spetta al fornitore.
1.5 Giurisprudenza recente
Oltre alla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 21271/2025, meritano menzione altre pronunce rilevanti:
- Cass. civ., Sez. V, 7966/2024 – La Corte ha affermato che il nuovo obbligo di contraddittorio introdotto dal D.Lgs. 219/2023 si applica agli atti formati dopo la sua entrata in vigore (18 gennaio 2024); gli atti emessi prima di tale data non sono soggetti al nuovo regime .
- Cass. civ., Sez. V, 13338/2025 – In tema di split payment, la Corte ha ribadito che la Pubblica Amministrazione che versa l’IVA non assume la qualifica di debitore d’imposta; soltanto il fornitore è legittimato a richiedere il rimborso o a contestare l’imposta . Ciò conferma che lo split payment non altera i ruoli soggettivi dell’imposta.
- Cass. civ., ord. 24428/2024 – La Corte ha confermato la possibilità di definire un accertamento con adesione anche in presenza di somme incluse nella rottamazione quater: ciò consente al contribuente di ridurre le sanzioni mediante adesione, a condizione che versi in maniera tempestiva le somme concordate (non è oggetto diretto di questo articolo ma è utile nella parte sugli strumenti alternativi).
2. Procedura passo‑passo in caso di invito al contraddittorio per split payment errato
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva un’irregolarità relativa allo split payment (es. applicazione del regime a soggetti esclusi oppure omissione del regime a soggetti obbligati), può procedere attraverso diversi strumenti: comunicazione di irregolarità (avviso bonario), invito al contraddittorio o direttamente avviso di accertamento. La procedura varia a seconda del momento e della gravità dell’errore.
2.1 Fase preliminare: comunicazione di irregolarità (avviso bonario)
Se l’irregolarità emerge dai controlli automatizzati o formali, l’Agenzia trasmette una comunicazione di irregolarità. Il contribuente può:
- Pagare o rateizzare: a decorrere dal 2025, ha 60 giorni per versare le somme dovute o per aderire al pagamento rateale (fino a 20 rate trimestrali) . Se paga entro questo termine, beneficia di sanzioni ridotte (8,33 % per violazioni dopo il 1º settembre 2024) .
- Fornire chiarimenti: può inviare documentazione o spiegazioni che dimostrino l’inesistenza della violazione. In caso di split payment erroneamente applicato, è fondamentale dimostrare la corretta qualificazione del cliente (ad esempio, fornire la visura camerale che attesta l’esclusione dall’elenco) o la corretta registrazione dell’IVA.
- Non rispondere: trascorsi 60 giorni senza definizione, l’ufficio iscrive a ruolo le somme dovute e notifica la cartella esattoriale. La mancata reazione può aumentare le sanzioni e gli interessi.
2.2 Invito al contraddittorio (schema di atto)
Se la questione richiede un accertamento più complesso o se le spiegazioni fornite non sono considerate soddisfacenti, l’ufficio può inviare un invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis. La procedura è la seguente:
- Ricezione dello schema di atto: il contribuente riceve un documento che contiene gli elementi essenziali della pretesa (periodo d’imposta, violazione contestata, somme dovute, motivazione). L’atto indica che il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni o documenti . Se il termine finale dell’accertamento scade a meno di 120 giorni dalla scadenza dei 60 giorni, il termine decadenziale è prorogato di 120 giorni .
- Valutazione dell’atto: è consigliabile effettuare un’analisi tecnica del contenuto per verificare la correttezza dei riferimenti normativi e contabili. In ambito split payment bisogna verificare:
- la natura del cessionario (consultando gli elenchi pubblicati dal MEF); se l’ente non rientra tra i soggetti obbligati, lo split payment non si applica;
- la corretta registrazione delle fatture con IVA esposta e la presenza della dicitura obbligatoria;
- eventuali note di variazione per errori di fatturazione (art. 26 DPR 633/1972) ;
- la sussistenza di circostanze esimenti (ad esempio, dichiarazioni di esclusione rilasciate dal committente o erronea inclusione nell’elenco ministeriale).
- Richiesta di accesso agli atti: il contribuente può chiedere copia del fascicolo e dei documenti su cui si basa la pretesa (controlli incrociati, versamenti F24, dichiarazioni). Questo diritto discende dal principio di trasparenza e consente di controbattere efficacemente.
- Presentazione di osservazioni: entro il termine di 60 giorni, il contribuente può presentare memorie difensive, documenti e richieste. È possibile proporre un accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997: ciò comporta la sospensione dei termini e permette di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni (normalmente a 1/3). Dal 2024 l’invito al contraddittorio non è più una facoltà dell’ufficio ma un obbligo; la mancata instaurazione rende l’atto annullabile .
- Esito del contraddittorio: l’ufficio può accogliere in tutto o in parte le osservazioni del contribuente. Se accoglie integralmente le ragioni, l’atto non viene emesso. In caso contrario, l’amministrazione emetterà l’avviso di accertamento, motivando la mancata adesione alle osservazioni.
2.3 Avviso di accertamento
Decorsi i termini del contraddittorio, l’amministrazione può emettere un avviso di accertamento. Dal 2020 l’avviso è esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica; nel frattempo il contribuente può:
- Presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni (in alcuni casi 150 giorni con sospensione feriale). Il ricorso deve essere motivato e può essere preceduto da istanza di autotutela.
- Adesione: se l’ufficio non ha accolto le osservazioni ma intende trovare un accordo, può ancora proporre l’accertamento con adesione (entro 150 giorni). In questo caso le sanzioni sono ridotte e le somme sono rateizzabili.
- Ravvedimento operoso: se il contribuente riconosce l’errore e vuole evitare il contenzioso, può procedere al ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), versando l’IVA dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. Tale opzione è possibile prima della notifica dell’accertamento o, in alcuni casi, entro i termini dell’invito.
3. Difese e strategie legali per gli errori di split payment
3.1 Verifica preliminare: individuare l’ente e la corretta normativa
La prima difesa consiste nel verificare se il committente rientra tra i soggetti obbligati. L’Amministrazione finanziaria si basa sugli elenchi pubblicati dal MEF. Tuttavia, l’iscrizione può essere errata o tardiva. Se l’ente non risulta correttamente incluso al momento dell’emissione della fattura, il fornitore non è tenuto ad applicare il regime. È possibile fornire al Fisco la visura camerale e la documentazione che prova la natura privata del committente o la sua esclusione dal 1º luglio 2025 (per le società FTSE MIB). Ricordiamo che la inclusione nell’elenco ha effetto costitutivo .
Inoltre, è necessario analizzare la struttura della fattura per verificare se l’operazione sia soggetta a reverse charge o a regime forfettario, casi in cui lo split payment non si applica .
3.2 Contestazione della motivazione e vizi formali
L’avviso di irregolarità o l’avviso di accertamento devono essere motivati, indicando le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa. Occorre verificare che l’Ufficio abbia considerato le osservazioni presentate e che la motivazione dell’atto definitivo sia adeguatamente rafforzata. La mancata motivazione o il difetto di contraddittorio (mancanza dello schema di atto e del termine di 60 giorni) comportano l’annullabilità dell’atto .
3.3 Ricorso al giudice tributario
Se non è possibile risolvere la questione nella fase amministrativa, è necessario presentare ricorso alla competente Commissione tributaria. Le strategie difensive includono:
- Eccepire l’omessa instaurazione del contraddittorio per atti emessi dopo il 18 gennaio 2024 senza lo schema di atto. Ai sensi dell’art. 6‑bis, la violazione determina la nullità dell’atto; non è più richiesto dimostrare la prova di resistenza.
- Far valere l’inapplicabilità dello split payment al caso concreto (ad esempio, committente non incluso negli elenchi; società FTSE MIB dopo il 1º luglio 2025; ritenuta d’acconto o regime forfettario).
- Dimostrare l’assenza di evasione: l’errore può essere frutto di un’interpretazione ragionevole e priva di dolo. La sanzione può essere ridotta o esclusa per colpa scusabile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 472/1997.
- Invocare la tutela dell’affidamento e buona fede: nel caso in cui l’operatore abbia seguito le istruzioni dell’Agenzia o si sia basato su interpretazioni ufficiali (circolari, risoluzioni) che in seguito sono state modificate.
3.4 Note di variazione e ravvedimento operoso
Quando l’errore è riconosciuto dal fornitore prima dell’accertamento, la difesa più efficace consiste nel correggere la fattura con una nota di variazione. Come chiarito dalla Risposta 210/2024, la nota può essere emessa anche oltre un anno se l’IVA non è ancora divenuta esigibile . L’emissione della nota e la corretta registrazione consentono di recuperare l’IVA e dimostrano la volontà di regolarizzare la posizione.
In alternativa, il fornitore può ricorrere al ravvedimento operoso: versando la differenza di IVA, gli interessi e la sanzione ridotta, si estingue la violazione e si evita l’applicazione di sanzioni più gravi. Questa strategia è consigliata quando l’errore è evidente e l’importo non è particolarmente elevato.
3.5 Accertamento con adesione e mediazione
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di definire l’atto con una riduzione delle sanzioni a 1/3 e con la possibilità di rateizzare le somme. Può essere attivato sia a seguito dell’invito al contraddittorio sia dopo la notifica dell’avviso di accertamento (entro 60 giorni). La procedura prevede un ulteriore confronto con l’ufficio e spesso conduce a soluzioni vantaggiose. Con la legge di Bilancio 2025 è stata introdotta la possibilità di presentare domanda di mediazione per importi fino a 50.000 euro prima di ricorrere al giudice tributario (obbligatoria dal 2023). La mediazione comporta l’abbattimento delle sanzioni e un accordo sui pagamenti.
3.6 Richieste di rimborso e compensazioni
Se lo split payment è stato applicato erroneamente e la Pubblica Amministrazione ha versato l’IVA all’Erario, il fornitore può trovarsi in creditore di IVA. Il principio affermato dalla Cassazione n. 13338/2025 stabilisce che solo il fornitore (non la P.A.) è legittimato a richiedere il rimborso . Pertanto, è necessario presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione contabile e dimostrando l’erronea applicazione del regime. Il fornitore potrà poi recuperare l’IVA a credito in compensazione ai sensi dell’art. 30 del DPR 633/1972; eventuali rimborsi prioritari sono previsti nelle ipotesi di split payment per mitigare gli effetti finanziari .
4. Strumenti alternativi e soluzioni deflative
4.1 Definizione agevolata delle controversie (rottamazioni)
Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate delle cartelle di pagamento, note come “rottamazioni”. Queste misure consentono di estinguere debiti affidati all’Agente della Riscossione pagando solo l’imposta e le somme accessorie, con la remissione di sanzioni e interessi. La rottamazione quater introdotta dal D.L. 34/2023 e prorogata con la legge di bilancio 2025 era aperta ai carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevedeva la domanda entro il 30 giugno 2023; oggi la misura è conclusa. La rottamazione quinquies introdotta dalla Legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) consentiva di definire i carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 con domanda entro il 30 aprile 2026 . A partire da giugno 2026 tale procedura è chiusa: non possono essere presentate nuove domande e restano valide solo le adesioni già perfezionate. Pertanto, le rottamazioni non possono più essere utilizzate come rimedio per errori di split payment, salvo che il contribuente abbia già presentato la domanda.
4.2 Rateizzazione e sospensione della riscossione
Quando un debito derivante da split payment erroneo è già iscritto a ruolo, il contribuente può chiedere la rateizzazione alla Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per debiti fino a 120.000 euro è possibile ottenere fino a 72 rate mensili; per importi superiori si può arrivare fino a 120 rate con dimostrazione della temporanea situazione di difficoltà. In presenza di una procedura di accertamento con adesione o di ricorso giudiziario, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione depositando copia della domanda di adesione o del ricorso.
4.3 Procedure di composizione della crisi
Per i contribuenti (imprese o professionisti) in difficoltà economica, esistono strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) che consentono di ristrutturare i debiti tributari. Il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi permettono di proporre ai creditori (compresa l’AE-Riscossione) il pagamento parziale o dilazionato del debito, ottenendo l’esdebitazione una volta eseguito il piano. Il D.L. 118/2021 ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore, che assiste l’imprenditore nella composizione negoziata della crisi; l’Avv. Monardo è qualificato come esperto negoziatore, potendo quindi guidare le imprese nella ristrutturazione dei debiti fiscali.
5. Errori comuni e consigli pratici
Gli errori nello split payment possono avere conseguenze rilevanti se non corretti tempestivamente. Di seguito alcune delle criticità più frequenti e i consigli operativi per evitarle o rimediarvi:
- Fatturazione senza dicitura “scissione dei pagamenti”: la mancanza della dicitura nella fattura comporta sanzioni e l’impossibilità per la P.A. di versare correttamente l’IVA. È opportuno dotarsi di software di fatturazione aggiornati e formare il personale amministrativo.
- Applicazione a soggetti non obbligati: verificare sempre se il cliente rientra negli elenchi ministeriali; dopo il 1º luglio 2025 le società FTSE MIB sono escluse dal regime .
- Omissione del regime per soggetti obbligati: l’errore opposto, cioè trattare un ente soggetto allo split payment come un normale cliente, comporta l’omesso versamento dell’IVA da parte del fornitore. In questi casi è consigliabile emettere subito una nota di variazione e regolarizzare l’IVA tramite ravvedimento operoso.
- Mancato versamento dell’IVA da parte della P.A.: l’ente committente ha l’obbligo di versare l’IVA entro il 16 del mese successivo . Se l’ente non versa, l’Agenzia può richiedere l’imposta al fornitore; quest’ultimo potrà poi rivalersi sull’ente in sede civile. La Cassazione ha stabilito che la P.A. non è debitore d’imposta, ma resta obbligato a pagare l’IVA per conto del fornitore .
- Errori nelle liquidazioni IVA: molti software non distinguono correttamente le operazioni in split payment, generando differenze tra IVA a debito e a credito. È utile tenere contabilità separata delle operazioni soggette a scissione.
- Mancata richiesta di accesso agli atti: nel contraddittorio l’accesso al fascicolo consente di comprendere l’origine dell’errore e di contestare eventuali valutazioni errate; non rinunciare a questo diritto.
- Risposta tardiva all’invito al contraddittorio: i 60 giorni decorrono dalla data di ricezione; è consigliabile inviare memorie con raccomandata o PEC in modo da avere prova della tempestività.
- Ignorare l’avviso bonario: non rispondere all’avviso bonario comporta l’iscrizione a ruolo e la perdita delle riduzioni di sanzioni . Sempre meglio chiarire subito la posizione o rateizzare.
- Non utilizzare la nota di variazione: molti contribuenti pensano che, trascorso un anno, non sia più possibile emettere una nota di credito. La Risposta 210/2024 consente invece di emetterla anche oltre un anno se il pagamento non è avvenuto .
- Non considerare il termine di proroga di 120 giorni: se l’invito al contraddittorio viene notificato verso la fine dei termini di accertamento, la legge consente un’estensione di 120 giorni ; la mancata consapevolezza di tale proroga può portare a contestazioni infondate.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e atti principali
| Norma/atto | Contenuto essenziale | Riferimenti |
|---|---|---|
| Articolo 17‑ter DPR 633/1972 | Introduce lo split payment: l’IVA sulle operazioni nei confronti di P.A., enti pubblici economici, fondazioni e società controllate/partecipate è versata dal cessionario all’Erario ; definisce la platea dei soggetti obbligati . | |
| Decisione UE 2023/1552 | Autorizza l’Italia ad applicare lo split payment dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2026 e impone l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1º luglio 2025 . | |
| D.L. 84/2025 (art. 10) | Recepisce la decisione UE sopprimendo la lettera d) dell’art. 17‑ter comma 1‑bis e quindi escludendo le società FTSE MIB dal 1º luglio 2025 . | |
| Circolare AE 27/E 2017 | Fornisce istruzioni sullo split payment: possibilità per la P.A. di anticipare il versamento dell’IVA e obbligo di versarla entro il 16 del mese successivo ; chiarisce che il fornitore rimane debitore d’imposta . | |
| D.Lgs. 219/2023 – art. 6‑bis Statuto del contribuente | Introduce l’obbligo generalizzato di contraddittorio informato ed effettivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili; lo schema di atto deve essere comunicato con termine di 60 giorni ; la violazione comporta annullabilità . | |
| D.L. 39/2024 (art. 7‑bis) | Interpreta l’art. 6‑bis: l’obbligo di contraddittorio riguarda solo gli atti con una pretesa tributaria e non i dinieghi di rimborso . | |
| Sentenza Cass. SS.UU. 21271/2025 | Prima della riforma, il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA); la violazione comportava la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostrava la prova di resistenza . | |
| Sentenza Cass. 13338/2025 | Lo split payment non fa assumere alla P.A. la qualifica di debitore d’imposta; solo il fornitore può chiedere il rimborso dell’IVA . | |
| D.Lgs. 108/2024 | Estende da 30 a 60 giorni il termine per definire gli avvisi bonari e paga la prima rata; riduce le sanzioni e sospende i termini in alcuni periodi . | |
| Risposta AE 210/2024 | Consente di emettere note di variazione oltre un anno nelle operazioni in split payment se il pagamento non è avvenuto; ricorda che l’IVA è versata all’Erario dal committente . |
6.2 Termini e scadenze principali
| Procedura/atto | Termine ordinario | Note |
|---|---|---|
| Pagamento avviso bonario | 60 giorni dalla ricezione (comunicazioni elaborate dal 1º gennaio 2025) | Possibile rateizzazione fino a 20 rate trimestrali; sospensione dal 1º al 31 agosto e dal 1º al 31 dicembre . |
| Contraddittorio ex art. 6‑bis | 60 giorni dal ricevimento dello schema di atto | L’atto non può essere emesso prima della scadenza; proroga del termine di decadenza di 120 giorni se necessario . |
| Avviso di accertamento | Notifica entro i termini di decadenza (normalmente 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione) | Diviene esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica; il contribuente può presentare ricorso o aderire. |
| Istanza di rimborso IVA | Entro due anni dal versamento indebito (art. 21 D.Lgs. 546/1992) | In caso di split payment errato, il rimborso spetta al fornitore . |
| Nota di variazione | In generale entro un anno dall’emissione; in split payment è possibile emetterla oltre un anno se l’IVA non è ancora esigibile | Deve essere registrata e riferirsi alla fattura originaria. |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è lo split payment e perché è stato introdotto?
Lo split payment (scissione dei pagamenti) è il regime in base al quale l’IVA indicata nelle fatture emesse verso Pubbliche Amministrazioni e altre società obbligate viene versata all’Erario dal committente anziché dal fornitore. È stato introdotto con l’art. 17‑ter del DPR 633/1972 per contrastare l’evasione da riscossione e garantire un incasso tempestivo dell’imposta .
2. Quali soggetti sono obbligati allo split payment nel 2026?
Nel 2026 il regime si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, alle fondazioni partecipate, alle società controllate o partecipate dalle PA e alle società quotate dell’indice FTSE MIB solo fino al 30 giugno 2025; dal 1º luglio 2025 queste ultime sono escluse .
3. Perché le società FTSE MIB sono escluse dallo split payment dopo luglio 2025?
La decisione UE 2023/1552 ha prorogato l’autorizzazione all’Italia fino al 30 giugno 2026 ma ha imposto l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1º luglio 2025 per attenuare gradualmente la deroga . Il D.L. 84/2025 ha recepito questa disposizione .
4. Cosa succede se applico lo split payment a un soggetto escluso?
Se dopo il 1º luglio 2025 si emette fattura con split payment a una società FTSE MIB, la fattura è irregolare. L’Agenzia può emettere una comunicazione di irregolarità o un avviso di accertamento. È consigliabile emettere una nota di variazione per rettificare l’IVA e versare l’imposta secondo il regime ordinario.
5. Cosa devo fare se ricevo una comunicazione di irregolarità per split payment errato?
Dalla ricezione dell’avviso bonario hai 60 giorni (dal 2025) per pagare le somme dovute o per fornire chiarimenti . Puoi rateizzare il pagamento in massimo 20 rate trimestrali . È importante fornire subito la documentazione che prova l’errore di classificazione o l’effettuazione del versamento.
6. Cos’è l’invito al contraddittorio?
È lo schema di atto che l’Agenzia delle Entrate deve inviare prima di emettere un avviso di accertamento. Contiene la descrizione della pretesa e concede al contribuente almeno 60 giorni per presentare memorie . L’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza di tale termine.
7. È obbligatorio rispondere all’invito al contraddittorio?
Sì. Ignorare l’invito significa perdere l’occasione di fornire chiarimenti e di evitare l’accertamento. Inoltre, l’atto definitivo dovrà motivare il mancato accoglimento delle osservazioni.
8. Cosa succede se l’ufficio non mi ha inviato lo schema di atto?
Per gli atti emessi dopo il 18 gennaio 2024, la mancata instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto . In tal caso puoi impugnare l’avviso per violazione dell’art. 6‑bis.
9. Cosa significa “proroga di 120 giorni” nel contraddittorio?
Se la scadenza del termine di contraddittorio si sovrappone al termine di decadenza dell’accertamento o ne restano meno di 120 giorni, il termine per emettere l’atto definitivo è prorogato di 120 giorni . La proroga è automatica e serve a garantire l’effettività del contraddittorio.
10. Posso emettere una nota di variazione oltre un anno?
Sì. La Risposta 210/2024 chiarisce che nelle operazioni in split payment, se l’IVA non è diventata esigibile perché il corrispettivo non è stato pagato, si può emettere una nota di variazione in diminuzione anche oltre l’anno .
11. Chi può chiedere il rimborso dell’IVA in split payment?
Solo il fornitore è legittimato a chiedere il rimborso o la detrazione dell’IVA erroneamente versata; la Pubblica Amministrazione non diventa debitrice d’imposta .
12. È possibile compensare l’IVA dovuta in split payment con altri crediti fiscali?
No. La circolare 27/E 2017 precisa che la Pubblica Amministrazione deve versare l’IVA tramite F24 senza possibilità di compensazione .
13. Come posso difendermi dalle sanzioni per split payment errato?
Si possono invocare la buona fede e l’errore scusabile, dimostrando di aver fatto affidamento su interpretazioni ufficiali o su dichiarazioni del committente; si può utilizzare la nota di variazione e il ravvedimento operoso; è opportuno richiedere il contraddittorio per far valere le proprie ragioni.
14. Posso utilizzare le “rottamazioni” per estinguere il debito?
Le procedure di definizione agevolata (rottamazione quater e quinquies) sono chiuse: la rottamazione quinquies prevedeva domanda entro il 30 aprile 2026 . Solo chi ha aderito entro la scadenza può beneficiare delle agevolazioni.
15. Cosa succede se la P.A. non versa l’IVA allo Stato?
La P.A. deve versare l’IVA entro il 16 del mese successivo . Se omette il versamento, l’Agenzia può recuperare l’imposta dal fornitore; quest’ultimo potrà poi agire civilmente contro la P.A.
16. Che rapporto c’è tra contraddittorio e accertamento con adesione?
L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo che può essere attivato a seguito dell’invito al contraddittorio. Consente di concordare la base imponibile con l’ufficio e di ridurre le sanzioni.
17. L’art. 6‑bis si applica anche ai dinieghi di rimborso IVA?
No. L’art. 7‑bis del D.L. 39/2024 chiarisce che l’obbligo di contraddittorio riguarda solo gli atti che formulano una pretesa tributaria. I dinieghi di rimborso sono esclusi .
18. Posso presentare ricorso senza aver esperito il contraddittorio?
Sì, ma se ricevi lo schema di atto è opportuno rispondere perché potresti ottenere l’annullamento o una riduzione della pretesa. Se l’ufficio non ha inviato lo schema, l’atto è nullo.
19. Il termine di 60 giorni vale anche per le cartelle esattoriali?
No. Il termine di 60 giorni riguarda il contraddittorio e gli avvisi bonari. Le cartelle esattoriali devono essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica (salvo sospensioni feriali), ma non prevedono un contraddittorio preventivo.
20. Chi può assistermi in questo procedimento?
È consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono un servizio completo che va dall’analisi dell’atto alla rappresentanza in giudizio, compresa la gestione delle procedure di sovraindebitamento e delle trattative con l’Agenzia delle Entrate.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le implicazioni di un errore nello split payment, consideriamo alcuni esempi pratici. Gli importi sono indicativi.
8.1 Fattura con split payment applicato erroneamente a una società FTSE MIB dopo il 1º luglio 2025
- Contesto: Il 15 luglio 2025 la società Alfa S.r.l. fornisce servizi per 50.000 € + IVA 22 % (11.000 €) a Beta S.p.A., società quotata nell’indice FTSE MIB. Nonostante l’esclusione dal regime, Alfa applica lo split payment.
- Fattura emessa: importo imponibile 50.000 €; IVA 11.000 € (indicata ma non incassata). La fattura riporta la dicitura “scissione dei pagamenti”.
- Errore: Dal 1º luglio 2025 le società FTSE MIB sono escluse ; pertanto Alfa avrebbe dovuto addebitare l’IVA a Beta e incassarla. Beta, erroneamente, versa l’IVA allo Stato tramite F24.
- Rimedio: Alfa deve emettere una nota di variazione per stornare la fattura in split payment e sostituirla con una fattura ordinaria. Beta deve recuperare l’IVA versata indebita (potrà chiederne la restituzione all’Erario). Alfa dovrà versare l’IVA incassata secondo il regime ordinario.
- Conseguenze se non si corregge: l’Agenzia delle Entrate invierà ad Alfa un avviso bonario richiedendo il versamento dell’IVA non incassata. Se Alfa non risponde, riceverà un avviso di accertamento. Sarà necessario contestare l’errore fornendo la documentazione sull’esclusione di Beta dal regime.
8.2 Omessa applicazione dello split payment a un ente pubblico economico
- Contesto: Il 10 marzo 2026 Gamma S.r.l. fornisce apparecchiature a una ASL regionale (ente pubblico economico) per 30.000 € + IVA 22 % (6.600 €). Gamma emette una fattura ordinaria, incassa l’IVA e la versa con la liquidazione periodica.
- Errore: La ASL è soggetta a split payment . Gamma avrebbe dovuto indicare l’IVA in fattura, non incassarla, e la ASL avrebbe dovuto versarla all’Erario.
- Conseguenze: L’Agenzia può accertare l’omesso split payment: chiederà a Gamma il versamento dell’IVA (che la ASL non ha versato) e irrogherà sanzioni. Gamma potrà rivalersi civilmente sulla ASL. Se l’errore viene rilevato in fase di liquidazione, è opportuno emettere una nota di variazione in aumento (stornando la fattura ordinaria) e una nuova fattura in split payment; successivamente Gamma può richiedere la restituzione dell’IVA versata indebitamente.
8.3 Invito al contraddittorio e adesione
- Contesto: L’Agenzia invia a Delta S.r.l. uno schema di atto per anno 2024 segnalando un errore di split payment. La pretesa è di 25.000 € di IVA non versata più sanzioni del 30 % (7.500 €) e interessi (1.000 €), per un totale di 33.500 €.
- Azioni di Delta:
- Accesso agli atti: richiede copia della documentazione; nota che il committente è una fondazione non controllata che per l’anno 2024 non rientrava negli elenchi.
- Memoria difensiva: entro 60 giorni contesta la qualificazione dell’ente e allega la visura camerale; propone di definire l’accertamento con adesione.
- Accordo: L’ufficio riconosce l’errore e riduce la pretesa a 5.000 € (solo interessi su ritardi minimi); le sanzioni sono abbattute a 1/3 (1.000 €). Delta paga 6.000 € in tre rate.
- Risultato: Delta evita l’emissione dell’avviso di accertamento e riduce sensibilmente l’importo dovuto. La pronta reazione e la partecipazione al contraddittorio sono stati determinanti.
8.4 Avviso bonario e rateizzazione
- Contesto: L’Agenzia invia a Epsilon S.r.l. un avviso bonario per split payment errato relativo al 2025. L’importo richiesto è di 12.000 € di IVA più sanzione ridotta (8 %) e interessi, per un totale di 13.200 €.
- Scelta: Epsilon opta per il pagamento rateale. Presenta richiesta entro 60 giorni e ottiene 20 rate trimestrali di 660 €. Paga la prima rata entro il termine e mantiene la riduzione della sanzione .
- Vantaggi: evita l’iscrizione a ruolo e beneficia della riduzione delle sanzioni; gestisce il debito in modo sostenibile. Se, invece, non avesse risposto, avrebbe ricevuto una cartella esattoriale con sanzioni piene (30 %) e oneri dell’agente della riscossione.
Conclusione
Gli errori nello split payment possono trasformarsi in debiti ingenti se non vengono gestiti con tempestività. La normativa è articolata: l’art. 17‑ter definisce i soggetti obbligati e le modalità di versamento; le decisioni dell’Unione europea hanno prorogato il regime fino al 30 giugno 2026 con l’esclusione delle società FTSE MIB dal 1º luglio 2025 ; la circolare 27/E 2017 e le successive risoluzioni chiariscono gli obblighi del committente e i diritti del fornitore .
Dal 2024, con l’introduzione dell’articolo 6‑bis nello Statuto del contribuente, il contraddittorio è diventato un passaggio obbligatorio per la validità degli atti tributari . Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e l’amministrazione deve motivare l’atto definitivo tenendo conto delle difese . La mancata instaurazione del contraddittorio determina l’annullabilità dell’atto, superando la giurisprudenza precedente che richiedeva la prova di resistenza . Allo stesso tempo, i termini per definire gli avvisi bonari sono stati estesi e le sanzioni ridotte , offrendo ai contribuenti maggiori opportunità di regolarizzazione.
Di fronte a un invito al contraddittorio per split payment errato, è essenziale agire con rapidità: verificare la corretta qualificazione dell’ente, controllare la documentazione contabile, richiedere l’accesso agli atti e presentare memorie puntuali. Spesso è possibile risolvere la controversia nella fase amministrativa mediante l’accertamento con adesione o il ravvedimento operoso; in caso contrario, è fondamentale predisporre un ricorso fondato su vizi formali, sostanziali e sulla corretta interpretazione della normativa.
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