Invito Al Contraddittorio Per NFT Non Dichiarati: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

L’invito al contraddittorio è lo strumento centrale della riforma fiscale italiana che, a partire dal 30 aprile 2024, impone all’Amministrazione finanziaria di interloquire con il contribuente prima di emettere un atto impositivo su cui è prevista la generalizzazione della riscossione immediata. La nuova disciplina si trova nell’art. 6‑bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e ulteriormente precisato dal D.L. 39/2024 convertito nella L. 67/2024; tale norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . Il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati o di pronta liquidazione, né ai casi di fondato pericolo per la riscossione .

L’invito al contraddittorio per NFT non dichiarati riguarda un tema nuovo e delicato: le cripto‑attività, comprese le NFT (non‑fungible token), sono state qualificate dal legislatore come rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili tramite tecnologia DLT. A partire dal 2023 gli eventuali guadagni derivanti da cessioni, permute o rimborso di NFT devono essere dichiarati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera c‑sexies del TUIR, con imposizione sostitutiva al 26 % e — dal 1 gennaio 2026 — al 33 % . Omettere la dichiarazione può comportare l’emissione di avvisi di accertamento esecutivo (intimazioni di pagamento immediatamente esecutive) e persino l’ipotesi di dichiarazione infedele, reato previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, come ha riconosciuto la Corte di cassazione nella sentenza 8269/2025.

L’urgenza è accentuata dall’entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024, che ha esteso l’avviso di accertamento esecutivo a numerose categorie di atti (recupero di crediti, imposte indirette, sanzioni tributarie, bollo auto, imposte ipotecarie e catastali, ecc.). Tali provvedimenti, se non impugnati entro 60 giorni, diventano titolo esecutivo e dopo altri 30 giorni sono trasmessi all’Agenzia Entrate‑Riscossione per l’esecuzione coattiva .

Per un contribuente o un artista digitale che abbia ricevuto un invito al contraddittorio relativo a NFT non dichiarati, le domande più frequenti sono:

  • Quali sono i termini e le procedure da rispettare dopo la notifica?
  • Come difendersi e quali strategie legali adottare per ridurre sanzioni o evitare il pignoramento dei beni?
  • È possibile aderire a istituti deflattivi come l’accertamento con adesione, la definizione agevolata, la rottamazione, la transazione fiscale o la composizione della crisi da sovraindebitamento?
  • Quali errori evitare per non compromettere la difesa?

Perché questo tema è urgente

  1. Nuovi obblighi e sanzioni – Dal 2023 le plusvalenze e gli altri proventi da cripto‑attività devono essere dichiarati. Dal 2026 l’aliquota sale al 33 % e non esiste più la franchigia di 2 000 euro . L’omissione espone a sanzioni amministrative e penali.
  2. Riscossione immediata – L’avviso di accertamento esecutivo introdotto dal D.Lgs. 110/2024 consente al Fisco di procedere al pignoramento di conti correnti, stipendi e immobili senza passare per la cartella di pagamento, se l’atto non viene impugnato entro 60 giorni .
  3. Contraddittorio preventivo obbligatorio – Dal 30 aprile 2024 l’Amministrazione deve invitare il contribuente a esporre le proprie difese prima di emettere l’atto. Non rispondere o rispondere in modo errato può compromettere la successiva contestazione.
  4. Casistica in evoluzione – Le pronunce più recenti della Cassazione (come la sentenza 8269/2025) qualificano i proventi da vendita di NFT come redditi di lavoro autonomo o redditi diversi da cripto‑attività, soggetti a tassazione e sanzioni penali per dichiarazione infedele .

Le soluzioni legali che verranno trattate

  • Analisi dell’atto e verifica della legittimità: controllo dei presupposti dell’accertamento, dei termini e della corretta applicazione del contraddittorio;
  • Ricorso in autotutela o osservazioni all’invito per evitare la formazione dell’atto definitivo;
  • Accertamento con adesione, anche nelle versioni modificate dal D.Lgs. 13/2024 (che coordina il contraddittorio preventivo e prevede nuove scadenze) ;
  • Impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria e richiesta di sospensione dell’esecuzione;
  • Transazioni, piani del consumatore e composizione delle crisi da sovraindebitamento secondo la L. 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa;
  • Rimedi penali per contestare l’elemento soggettivo del reato e ottenere il proscioglimento.

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze consolidate in materia bancaria, tributaria e di diritto delle cripto‑attività. È:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012);
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), con possibilità di assistere privati, professionisti e imprese nella ristrutturazione dei debiti;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;

Lo Studio dell’avv. Monardo analizza gli atti impugnati, valuta la legittimità delle notifiche, prepara memorie difensive efficaci e assiste i clienti nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate, nella richiesta di accertamento con adesione, nella presentazione di ricorsi e nella composizione della crisi. L’obiettivo è ridurre o azzerare il debito, sospendere le procedure esecutive e proteggere il patrimonio del contribuente.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Obbligo di dichiarare le NFT e le cripto‑attività

Dal 1 gennaio 2023 il legislatore ha introdotto nel TUIR l’articolo 67, comma 1, lettera c‑sexies, che qualifica come redditi diversi “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso di cripto‑attività comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2 000 euro nel periodo d’imposta” . Le cripto‑attività sono definite dal comma 9 della stessa norma come “rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un ente pubblico, non sono necessariamente collegate a una moneta avente corso legale e non hanno lo stato legale di valuta, ma sono accettate da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio o di investimento” .

Con Circolare 30/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • tra le cripto‑attività rientrano criptovalute, token non fungibili (NFT), stablecoin, token di utilità, token di governance e electronic money token (EMT) ;
  • le plusvalenze da permute tra cripto‑attività della stessa categoria (ad esempio crypto–crypto o NFT–NFT) non costituiscono realizzo tassabile;
  • le permute tra categorie diverse (ad esempio NFT cedute in cambio di criptovalute o di euro) realizzano un reddito diverso imponibile ;
  • è prevista la rivalutazione del costo di acquisto delle cripto‑attività al 1 gennaio 2023 mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 14 % e la possibilità di emersione volontaria con versamento del 3,5 % delle consistenze non dichiarate più lo 0,5 % per ogni anno di ritardo .

La Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato la tassazione sostitutiva al 26 % per le plusvalenze realizzate nel 2025, eliminando la franchigia di 2 000 euro e disponendo che, dal 1 gennaio 2026, l’aliquota salga al 33 % . Il passaggio a regime è riepilogato nella Tabella 1.

Periodo d’impostaAliquota imposta sostitutivaFranchigiaRiferimento normativo
Fino al 202426 %2 000 €Art. 67 co. 1 lett. c‑sexies TUIR e L. 197/2022
2025 (transitorio)26 %Nessuna, obbligo di dichiarare anche importi inferiori a 2 000 €L. 207/2024, art. 1, commi 23‑25
Dal 1 gennaio 202633 % (26 % solo per EMT in euro)NessunaL. 207/2024, art. 1, commi 23‑25 ; L. 199/2025

1.2 Invito al contraddittorio e contraddittorio preventivo generalizzato

La riforma fiscale ha esteso il principio del contraddittorio a tutti gli atti impositivi. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e del D.Lgs. 219/2023, stabilisce che:

  • Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo .
  • Il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal Ministero dell’economia né ai casi di fondato pericolo per la riscossione .
  • L’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine di almeno 60 giorni per presentare osservazioni e richiedere l’accesso agli atti . Se la scadenza di tale termine coincide con la decadenza, quest’ultima è prorogata di 120 giorni .
  • L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve motivare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente .

Il D.L. 39/2024 (convertito nella L. 67/2024) ha precisato che il contraddittorio preventivo si applica solo agli atti che recano una pretesa impositiva e non agli atti per i quali la legge prevede forme specifiche di interlocuzione o alla recupero di crediti di imposta inesistenti . Lo stesso decreto ha stabilito che la disciplina non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli già preceduti da un invito ex D.Lgs. 218/1997 .

La giurisprudenza ha confermato l’obbligo del contraddittorio. La Cassazione, con la sentenza 21271/2025 (oggetto di nota sul sito della giustizia tributaria), ha ribadito che l’omissione del contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto e non può essere sanata in giudizio; con la sentenza 1497/2020, la Corte aveva già riconosciuto che la partecipazione del contribuente costituisce espressione del principio di collaborazione e buona fede previsto dallo Statuto.

1.3 Accertamento con adesione (D.Lgs. 13/2024)

L’accertamento con adesione consente di chiudere in via concordata la pretesa tributaria. Il D.Lgs. 13/2024, in vigore dal 30 aprile 2024, ha coordinato l’istituto con il nuovo contraddittorio. Le principali novità sono:

  1. Distinzione tra atti soggetti o meno al contraddittorio.
  2. Per gli atti non soggetti al contraddittorio, restano valide le regole del D.Lgs. 218/1997: il contribuente può presentare istanza entro il termine per il ricorso (60 giorni dalla notifica) ; la presentazione sospende per 90 giorni i termini per impugnare e pagare ; l’accordo consente una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo ; il pagamento può avvenire in 8 rate trimestrali (16 rate se le somme superano 50 000 €) .
  3. Per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo, il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto l’art. 1, comma 2‑bis, nel D.Lgs. 218/1997, imponendo all’Ufficio di inviare lo schema di atto con l’invito a presentare osservazioni e ricordare la possibilità di adesione .
    I nuovi termini per presentare l’istanza di adesione sono 30 giorni dalla notifica dello schema o 15 giorni dalla notifica dell’atto impositivo successivo allo schema . L’istanza presentata dopo il contraddittorio sospende il termine di impugnazione solo per 30 giorni e le opzioni tra osservazioni e adesione sono alternative .
    L’Ufficio non è tenuto a considerare elementi di fatto diversi da quelli dedotti nelle osservazioni o nello schema .
  4. Coordinamento con la riscossione esecutiva – L’adesione perfezionata impedisce la trasmissione del carico al riscossore; se l’accordo non si raggiunge, l’atto definitivo diventa esecutivo come previsto dal D.Lgs. 110/2024.

1.4 Avviso di accertamento esecutivo (D.Lgs. 110/2024)

Il D.Lgs. 110/2024 ha esteso l’avviso di accertamento esecutivo a una vasta gamma di provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate: recuperi di crediti in compensazione, recuperi di imposte e contributi indebitamente fruiti, irrogazione di sanzioni, liquidazioni di imposte indirette (registro, successione, bollo auto, ecc.), imposte ipotecarie e catastali e tasse automobilistiche . La nuova disciplina stabilisce che:

  • L’avviso di accertamento esecutivo diventa titolo esecutivo decorso il termine di 60 giorni dalla notifica (termine per il ricorso) .
  • Trascorsi ulteriori 30 giorni, l’atto è affidato all’Agenzia Entrate‑Riscossione per il recupero coattivo .
  • L’avviso contiene l’intimazione a pagare e l’indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad avviare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi .
  • L’estensione riguarda anche i tributi regionali e locali con le norme di coordinamento introdotte dal D.Lgs. 87/2024 (entrata in vigore 2026/2027) .

1.5 Cassazione e giurisprudenza rilevante

  1. Cass. 8269/2025 – La Corte ha stabilito che il corrispettivo ricevuto per la vendita di un NFT costituisce reddito di lavoro autonomo o, in ogni caso, reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR; la forma di pagamento in criptovalute non incide sulla natura del reddito e il valore deve essere convertito in euro al momento della vendita . L’omessa dichiarazione integra il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000). La sentenza ha ribadito che le cripto‑attività (inclusi NFT) sono beni valutabili con un corrispettivo anche se privi di forma fisica.
  2. Cass. 21271/2025 – È stata riconosciuta l’annullabilità degli atti emessi senza contraddittorio preventivo. La sentenza richiama il nuovo art. 6‑bis e conferma che la violazione non può essere sanata in giudizio.
  3. Cass. 1497/2020, 10388/2019, 10352/2022 – Le pronunce precedenti hanno consolidato il principio del contraddittorio e la necessità di fornire al contribuente un termine ragionevole per dedurre osservazioni .

1.6 Fonti secondarie e prassi

Oltre alle norme e alla giurisprudenza sopra richiamate, è utile ricordare:

  • Circolare 30/E/2023 – Definisce le cripto‑attività, distingue tra categorie (Crypto, NFT, EMT) e chiarisce le modalità di tassazione, la rideterminazione del valore al 14 % e la procedura di emersione .
  • Note del MEF e decreti attuativi – Il D.M. 24 aprile 2024 individua gli atti automatizzati esclusi dal contraddittorio; il D.M. 6 marzo 2024 chiarisce i criteri per l’esclusione dal contraddittorio per motivi di pericolo per la riscossione.
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2024 e 15/E/2025 – Forniscono istruzioni per la predisposizione dello schema di atto, la gestione del contraddittorio, l’istanza di accertamento con adesione e l’invio dell’avviso esecutivo.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio

Quando l’Amministrazione finanziaria ritiene che un contribuente abbia omesso di dichiarare le plusvalenze da NFT o altre cripto‑attività, procede con una serie di atti che culminano nell’invito al contraddittorio. Comprendere la sequenza degli atti e rispettare i termini è fondamentale per non perdere il diritto alla difesa.

  1. Ricezione dello schema di atto (invito al contraddittorio)
  2. L’Ufficio invia al contribuente lo schema di avviso di accertamento con raccomandata A/R o notifica elettronica (PEC). L’atto illustra la pretesa impositiva e le motivazioni (es. mancata indicazione di plusvalenze da cessione di NFT, omissione del quadro RW, ecc.).
  3. Il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni o istanza di accertamento con adesione .
  4. Entro tale termine è possibile visionare e copiare gli atti del fascicolo presso l’Ufficio.
  5. Analisi dell’atto e raccolta documenti
  6. Verificare i presupposti legali: la notifica è avvenuta entro il termine di decadenza? L’Ufficio ha rispettato il contraddittorio? Sono indicati i calcoli dei proventi e le norme applicate?
  7. Raccogliere prove relative alle transazioni NFT: estratti conto di piattaforme di scambio, wallet, contratti intelligenti, eventuali costi di acquisto, e‑mail con collezionisti, perizie di esperti d’arte digitale.
  8. Richiedere, se necessario, l’accesso agli atti o la produzione di documentazione integrativa all’Ufficio.
  9. Presentazione delle osservazioni (memoria difensiva)
  10. Le osservazioni devono essere scritte e motivate, indicando i vizi dell’atto (mancata competenza, errore nel calcolo dei proventi, mancanza di prova della detenzione, ecc.) e allegando documenti.
  11. È consigliabile farle predisporre da un professionista, in quanto il loro contenuto vincola successivamente l’adesione: l’art. 1, comma 2‑bis del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che l’Ufficio non è tenuto a considerare elementi di fatto non dedotti nelle osservazioni .
  12. Le osservazioni possono chiedere l’archiviazione dell’atto per inesistenza dell’obbligo dichiarativo, applicazione di plusvalenze neutre nelle permute, mancanza di dolo, o contestare l’aliquota applicata.
  13. Istanza di accertamento con adesione
  14. In alternativa (o successivamente alle osservazioni), è possibile presentare un’istanza di accertamento con adesione. Per gli atti non soggetti al contraddittorio l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso ; per gli atti soggetti al contraddittorio l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla notifica dello schema o 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo .
  15. La presentazione sospende i termini per il ricorso per 90 giorni (30 giorni se presentata dopo lo schema) .
  16. In caso di accordo, si stipula un atto di adesione: le sanzioni sono ridotte a un terzo e il pagamento può essere dilazionato in 8 o 16 rate .
  17. Emissione dell’avviso di accertamento definitivo ed esecutivo
  18. Se il contribuente non presenta osservazioni né istanza di adesione o se l’accordo non si raggiunge, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento esecutivo.
  19. L’atto diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica . Entro questo termine il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Decorso inutilmente il termine, l’atto viene affidato all’agente della riscossione per il recupero coattivo e il Fisco può procedere con pignoramenti, ipoteche e fermi .
  20. Ricorso e giudizio tributario
  21. Il ricorso va depositato (o spedito) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria competente (in base al domicilio fiscale del contribuente) e deve essere notificato all’Agenzia. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività depositando apposita istanza.
  22. Nel giudizio si possono sollevare tutti i motivi di illegittimità dell’atto, compresi quelli non dedotti in precedenza (salvo limitazioni dell’adesione post‑contraddittorio). Se il ricorso viene accolto, l’avviso è annullato; se è respinto, il contribuente potrà appellarsi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e poi in Cassazione.
  23. Riscossione e misure esecutive
  24. In assenza di ricorso o di istanze sospensive accolte, l’agente della riscossione potrà procedere a pignoramento del conto corrente, fermo amministrativo dei veicoli o iscrizione di ipoteca sugli immobili.
  25. Il contribuente può richiedere un piano di rateizzazione (fino a 120 rate mensili) o presentare istanza di transazione fiscale, piano del consumatore o accordo di composizione della crisi per sospendere l’esecuzione.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica della correttezza dell’accertamento

Prima di intraprendere qualsiasi azione, occorre accertarsi che l’atto sia legittimo e motivato. Le principali eccezioni riguardano:

  1. Incompetenza dell’ufficio – L’atto deve essere emesso dalla direzione provinciale competente per territorio. L’errata competenza comporta nullità.
  2. Prescrizione o decadenza – La pretesa fiscale deve essere esercitata entro i termini di decadenza (ordinariamente 5 anni per l’imposta sui redditi). Se l’Ufficio notifica l’atto oltre tali termini, esso è nullo.
  3. Difetto di motivazione – La Cassazione ha più volte affermato che l’avviso è nullo se non indica con chiarezza i presupposti di fatto e le norme violate.
  4. Violazione del contraddittorio – La mancata o tardiva consegna dello schema di atto o la concessione di un termine inferiore a 60 giorni rendono l’atto annullabile . È necessario dimostrare l’avvenuta ricezione e la scadenza dei termini.
  5. Mancanza di prova dell’esistenza delle plusvalenze – L’Amministrazione deve provare la detenzione delle NFT e la realizzazione della plusvalenza. È possibile contestare la stima del corrispettivo, dimostrando che si tratta di permute tra NFT o di titoli non monetizzati.

3.2 Contestazione della qualificazione fiscale

Spesso l’Agenzia delle Entrate considera qualsiasi cessione di NFT come una cessione a titolo oneroso imponibile. Tuttavia, è possibile sostenere che:

  • L’operazione è una permuta tra NFT o un semplice cambio di token della stessa categoria (NFT ↔ NFT), che non genera plusvalenza ;
  • L’NFT è stato ceduto in cambio di un altro bene digitale e non di criptovalute o di euro, quindi non vi è “realizzo”;
  • L’NFT rappresenta un’opera d’arte la cui vendita rientra nel regime professionale con possibilità di dedurre costi e spese (es. costi di creazione, commissioni di piattaforme, diritti d’autore). In tal caso occorre valutare se si tratti di reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) e dedurre i costi per ridurre l’imponibile.
  • I proventi derivano da uso personale o da donazioni, non da un’attività speculativa, e pertanto non costituiscono reddito imponibile.

3.3 Istituti deflattivi e definizioni agevolate

Oltre al ricorso giudiziale, esistono diversi strumenti che consentono di definire il contenzioso con vantaggi economici e riduzione delle sanzioni.

3.3.1 Accertamento con adesione

Come già evidenziato, l’adesione consente di ottenere una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo , di rateizzare il pagamento e di evitare le ulteriori sanzioni connesse alla riscossione. La procedura è particolarmente utile nei casi in cui il contribuente riconosca parte del debito e desideri risparmiare sulle sanzioni. Con l’intervento del D.Lgs. 13/2024, l’adesione è possibile anche durante il contraddittorio preventivo con termini ridotti.

3.3.2 Reclamo e mediazione

Per controversie fino a 50 000 € è necessario presentare preventivamente un reclamo‑mediazione; tale atto comporta la sospensione del giudizio per 90 giorni e permette di definire la lite con riduzione delle sanzioni al 35 %. Tuttavia, per gli avvisi esecutivi la procedura potrebbe non impedire la riscossione immediata, rendendo preferibile l’istanza di sospensione.

3.3.3 Definizione agevolata e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazioni, pace fiscale) per i carichi affidati all’agente della riscossione. Al momento della stesura (giugno 2026) non è attiva la “rottamazione quater” o “quinquies”; eventuali nuovi provvedimenti dovranno essere verificati sul sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione. Quando sono in vigore, tali rottamazioni consentono di pagare l’imposta e parte delle sanzioni/ interessi con notevoli riduzioni.

3.3.4 Transazione fiscale e piano del consumatore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) consente al debitore di proporre una transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito (riservato alle imprese) o di un piano del consumatore (per persone fisiche). La proposta prevede la riduzione del debito tributario a fronte del pagamento parziale e può comportare la sospensione immediata delle procedure esecutive.

3.3.5 Sovraindebitamento (L. 3/2012)

Per i debitori non fallibili (privati, professionisti, start‑up innovative), la Legge 3/2012 consente di ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). L’Avv. Monardo, gestore iscritto agli elenchi del Ministero, può predisporre un piano che comprende la falcidia dei debiti fiscali e la sospensione di pignoramenti, ipoteche e fermi.

3.4 Strategie difensive coordinate

Un’efficace difesa deve combinare strumenti diversi:

  1. Accesso agli atti per valutare la ricostruzione dell’Agenzia e individuare errori nei calcoli.
  2. Ricerca della prova di tutti i costi e le spese relative alla produzione e cessione dell’NFT (fee di piattaforme, gas fee, commissioni, spese di marketing). In assenza di contabilità, è possibile fare riferimento alle ricevute digitali.
  3. Perizia di parte – Nei casi in cui l’Agenzia contesti il valore dell’NFT, può essere utile presentare una perizia giurata che determini il valore dell’opera digitale al momento della vendita.
  4. Tutela penale – Se l’importo evaso supera i limiti di punibilità (100 000 € per l’IVA e 50 000 € per le imposte dirette) è configurabile il reato di dichiarazione infedele. Occorre dimostrare l’assenza di dolo, la complessità tecnica o l’affidamento nelle interpretazioni normative.
  5. Sospensione dell’esecutività – Contestualmente al ricorso è opportuno chiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti; la Corte di giustizia tributaria valuta il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il pericolo di un danno grave.

4. Strumenti alternativi e composizione della crisi

4.1 Emersione volontaria e regolarizzazione

Il legislatore ha previsto modalità per regolarizzare spontaneamente le cripto‑attività non dichiarate. Oltre all’emersione prevista dalla L. 197/2022 (3,5 % più 0,5 % per ogni anno), la L. 207/2024 ha introdotto per il 2025 la rivalutazione del valore delle cripto‑attività al 1 gennaio 2025 con pagamento di un’imposta sostitutiva del 18 % entro il 30 novembre 2025 . Tali strumenti possono essere utilizzati anche da contribuenti già destinatari di un invito al contraddittorio, purché non sia stato notificato l’avviso definitivo. La regolarizzazione consente di riallineare il valore fiscale degli asset e di prevenire contestazioni penali.

4.2 Piani di rateizzazione e transazione con l’Agenzia Entrate‑Riscossione

Dopo l’emissione del ruolo esecutivo, il contribuente può chiedere un piano di rateizzazione ordinario (fino a 72 rate mensili) o straordinario (fino a 120 rate). Nei casi di comprovata difficoltà economica è possibile chiedere la rateizzazione anche dopo l’eventuale definizione agevolata. Un piano di rateizzazione evita misure cautelari gravi come ipoteche o fermi.

4.3 Sovraindebitamento e strumenti concorsuali

Quando il contribuente non è in grado di pagare i debiti fiscali e altri debiti, può valutare il ricorso alla composizione della crisi da sovraindebitamento. Le soluzioni previste sono:

  • Piano del consumatore – Disponibile per persone fisiche non imprenditori; consente di proporre ai creditori (compreso il Fisco) un piano di pagamento anche con falcidie su capitale e interessi. La proposta è valutata dal giudice e, se omologata, obbliga l’Erario.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – È simile al piano del consumatore ma richiede l’adesione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei debiti. Permette di includere la transazione fiscale.
  • Liquidazione controllata – In caso di insolvenza irreversibile, il debitore può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio con esdebitazione residua.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa – Rivolta a imprenditori commerciali; consente di negoziare con il supporto di un esperto (l’Avv. Monardo è esperto negoziatore) un accordo con i creditori e, se necessario, l’accesso al concordato semplificato.

4.4 Rimedi europei e tutela del consumatore

In taluni casi, soprattutto per NFT commercializzati a livello transnazionale, può risultare opportuno invocare la normativa europea (Regolamento MiCA sul mercato delle cripto‑attività, Direttiva DAC8 sull’accesso alle informazioni sulle cripto) per contestare la retroattività delle norme o la violazione del diritto alla stabilità normativa. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela il diritto di proprietà e l’accesso alla giustizia; eventuali restrizioni sproporzionate della possibilità di utilizzare criptovalute potrebbero essere oggetto di ricorsi alla Corte di giustizia UE.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’invito al contraddittorio – Non rispondere comporta la perdita di un’importante occasione per chiarire i fatti e ridurre il debito. L’atto definitivo sarà difficilmente contestabile.
  2. Presentare osservazioni generiche – Le osservazioni devono essere puntuali, supportate da documenti e perizie. Argomentazioni generiche vengono facilmente rigettate e non potranno essere riproposte in sede di adesione .
  3. Confondere permuta con cessione – Le permute tra NFT o tra token della stessa categoria sono fiscalmente neutrali . Molti contribuenti dichiarano erroneamente plusvalenze su transazioni che non generano reddito o, al contrario, omettono di dichiarare cessioni a titolo oneroso.
  4. Trascurare la documentazione – È indispensabile conservare estratti wallet, contratti smart, e‑mail e fatture. Senza documenti è difficile provare il valore di acquisto o contestare la stima dell’Agenzia.
  5. Aspettare la rottamazione – Le definizioni agevolate sono sporadiche e non sempre includono le nuove contestazioni su NFT; basare la propria strategia su una futura rottamazione è rischioso.
  6. Sottovalutare il profilo penale – L’omessa dichiarazione di plusvalenze può integrare reati. Consultare un avvocato penalista evita di compiere scelte che possano costituire autodenuncia.

6. Domande frequenti (FAQ)

DomandaRisposta breve
Cos’è un invito al contraddittorio?È lo schema di atto che l’Amministrazione finanziaria invia al contribuente prima di emettere un accertamento. Contiene l’ipotesi di maggior imposta, motiva la pretesa e assegna almeno 60 giorni per presentare osservazioni .
Cosa succede se ignoro l’invito?L’Ufficio emetterà l’avviso di accertamento esecutivo senza tenere conto di eventuali difese. Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso, l’atto diventerà titolo esecutivo con rischio di pignoramenti .
Posso presentare sia osservazioni sia istanza di adesione?No. La legge prevede che le osservazioni e l’istanza di accertamento con adesione siano alternative; se presenti l’adesione dopo lo schema di atto, non potrai ripresentarla dopo l’avviso .
Quali termini ho per l’adesione?60 giorni per gli atti non soggetti al contraddittorio ; 30 giorni dalla notifica dello schema o 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo per gli atti soggetti al contraddittorio .
Le plusvalenze da permuta NFT–NFT sono tassate?No. La Circolare 30/E/2023 chiarisce che le permute tra cripto‑attività della stessa categoria non generano plusvalenza tassabile .
Se ricevo criptovalute per la vendita di un NFT, come calcolo il reddito?Devi convertire il corrispettivo in euro al momento della cessione. La Cassazione ha stabilito che la forma di pagamento in criptovalute non modifica la natura del reddito .
Cosa prevede la legge per il 2025 e il 2026?Per il 2025 l’aliquota è 26 % senza franchigia; dal 1 gennaio 2026 l’aliquota sale al 33 % (26 % per EMT in euro) .
È vero che le NFT non dichiarate comportano reati penali?Sì. Se l’imposta evasa supera le soglie di punibilità, l’omessa dichiarazione può integrare il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).
Posso rateizzare l’importo dovuto?Sì. L’accertamento con adesione consente fino a 8 rate trimestrali (16 se l’importo supera 50 000 €) . Dopo il ruolo, l’Agenzia Entrate‑Riscossione può concedere piani ordinari e straordinari fino a 120 rate.
Esistono sanatorie attive (rottamazioni)?Al momento (giugno 2026) non è attiva la rottamazione quater/quinquies. Eventuali nuove definizioni agevolate verranno rese note dall’Agenzia Entrate‑Riscossione.
Le NFT devono essere indicate nel quadro RW?Sì. Le cripto‑attività detenute su wallet esteri devono essere segnalate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. L’omissione comporta sanzioni.
Cosa succede se non ho i documenti di acquisto delle NFT?Si può ricostruire il valore mediante perizia e analisi della blockchain. È fondamentale conservare la prova delle transazioni per dimostrare il prezzo di acquisto e ridurre l’imponibile.
Posso regolarizzare spontaneamente le cripto non dichiarate?Sì. È possibile aderire alla rivalutazione con imposta sostitutiva del 18 % (L. 207/2024) o all’emersione volontaria (3,5 % + 0,5 % per anno).
Le plusvalenze maturate prima del 2023 sono tassate?Per i periodi antecedenti al 2023, prima dell’entrata in vigore del c‑sexies, la tassazione può essere contestata in base alla legislazione vigente (imposte dirette su redditi diversi) e alla giurisprudenza, ma l’Agenzia ritiene tassabili le plusvalenze anche pregresse.
Se ho venduto un NFT tramite marketplace estero, devo dichiararlo in Italia?Sì. Se sei residente in Italia, i redditi ovunque prodotti sono imponibili. La localizzazione del marketplace non rileva.
Posso contestare la conversione in euro fatta dall’Agenzia?È possibile se l’Ufficio ha utilizzato un tasso di conversione errato. Occorre dimostrare il valore di mercato al momento della cessione (ad es. utilizzando dati di piattaforme).

7. Simulazioni e casi pratici

Esempio 1 – Vendita di un NFT nel 2025

Fatti: Un artista digitale residente in Italia vende nel maggio 2025 un NFT rappresentante un’opera d’arte a un collezionista straniero. Il prezzo pattuito è 2 ETH (Ethereum). Al momento della vendita 1 ETH vale 2 500 €, quindi l’incasso è 5 000 €. L’artista aveva acquistato il token in precedenza (gennaio 2024) per 1 ETH (valore 1 500 €). La transazione avviene tramite marketplace; l’artista riceve 2 ETH sul proprio wallet personale.

Imposta dovuta: La plusvalenza è pari a (2 ETH × 2 500 €) – (1 ETH × 1 500 €) = 5 000 € – 1 500 € = 3 500 €. Nel 2025 l’imposta sostitutiva è 26 % senza franchigia. L’artista dovrà versare 910 € e indicare la plusvalenza nel Quadro T del modello 730/2026. Se omette di dichiarare, l’Agenzia potrà contestare la violazione e applicare sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta dovuta.

Esempio 2 – Permuta tra due NFT

Fatti: Un collezionista scambia nel 2025 un NFT della serie “CryptoPunk” con un NFT della serie “Bored Ape” tramite una piattaforma che supporta gli scambi NFT. Non interviene alcuna criptovaluta: i due token vengono scambiati direttamente.

Regola fiscale: La permuta tra NFT della stessa categoria non genera plusvalenza; pertanto non vi è alcun reddito tassabile . Se invece uno dei due token rappresentasse un asset diverso (ad esempio un utility token o un stablecoin), si produrrebbe un reddito da dichiarare.

Esempio 3 – Invito al contraddittorio e accertamento con adesione

Fatti: Nel giugno 2026 la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate notifica a un investitore un invito al contraddittorio per omessa dichiarazione di plusvalenze da vendita di NFT nel 2024 e 2025. Dallo schema risulta un maggior reddito imponibile di 20 000 € con imposta dovuta di 5 200 € (26 %) e sanzioni di 4 680 € (90 %).

Procedura:

  1. L’avvocato analizza lo schema, rileva che alcune operazioni erano permute tra NFT e valuta digitale. Presenta osservazioni entro 60 giorni contestando 10 000 € di maggior reddito e allega documentazione.
  2. Contemporaneamente deposita istanza di accertamento con adesione. Il termine per il ricorso è sospeso per 90 giorni.
  3. Durante l’adesione si raggiunge un accordo per ridurre il maggior reddito a 8 000 €. Le sanzioni, originariamente pari al 90 %, vengono ridotte a un terzo. L’imposta dovuta diventa 2 080 € (26 % su 8 000 €) e le sanzioni 832 € (pari a un terzo di 2 496 €). Totale 2 912 €, rateizzabile in 8 rate trimestrali da 364 €.
  4. L’atto di adesione estingue la pretesa tributaria; il contribuente paga la prima rata entro 20 giorni .

Vantaggi: Questa soluzione evita il rischio di sanzioni più elevate, di spese legali e di pignoramenti esecutivi.

8. Tabelle riepilogative

Tabella 2 – Principali norme di riferimento

MateriaRiferimenti normativiContenuto essenziale
Imposta su cripto‑attivitàArt. 67 co. 1 lett. c‑sexies TUIR; L. 197/2022; L. 207/2024Introduzione della categoria “cripto‑attività” e tassazione delle plusvalenze al 26 % (33 % dal 2026) .
Contraddittorio preventivoL. 212/2000 art. 6‑bis; D.Lgs. 219/2023; D.L. 39/2024Obbligo di invitare il contribuente a controdedurre prima dell’accertamento ; esclusione per atti automatizzati ; interpretazione autentica del DL 39/2024 .
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997; D.Lgs. 13/2024Prevede la definizione concordata della pretesa tributaria; la riforma distingue atti soggetti o meno al contraddittorio e fissa termini di 60, 30 o 15 giorni per l’istanza .
Avviso di accertamento esecutivoArt. 29 DL 78/2010; D.Lgs. 110/2024Estende la natura esecutiva agli avvisi per recuperi di crediti, imposte indirette, sanzioni tributarie, bollo auto ecc.; l’atto è esecutivo dopo 60 giorni e affidato al riscossore dopo 90 .
Emersione volontaria e rivalutazioneL. 197/2022; L. 207/2024Possibilità di regolarizzare il valore al 1 gennaio 2023 con imposta sostitutiva 14 % o al 1 gennaio 2025 con imposta 18 % ; versamento del 3,5 % + 0,5 % per emersione non dichiarata .

Tabella 3 – Termini procedurali e sanzioni

FaseTermineEffetto
Osservazioni allo schema di atto60 giorni dalla notificaPermette di contestare i rilievi; l’Amministrazione deve motivare la decisione .
Istanza di adesione (atti non soggetti al contraddittorio)60 giorni dalla notifica dell’avvisoSospende i termini per 90 giorni; riduzione sanzioni a 1/3 .
Istanza di adesione dopo lo schema di atto30 giorni dallo schemaSospende il termine per 30 giorni; non si può ripresentare dopo l’avviso .
Istanza di adesione dopo l’avviso definitivo15 giorni dalla notifica dell’avvisoAlternativa alle osservazioni; sospende il termine per 30 giorni .
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’avvisoSe proposto, sospende l’esecutività previo provvedimento del giudice.
Esecutività dell’avviso60 giorni dalla notificaL’atto diventa titolo esecutivo .
Affidamento al riscossore90 giorni dalla notificaPignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi .

9. Conclusione

Il contraddittorio per NFT non dichiarati è un passaggio obbligato che può determinare l’esito dell’accertamento fiscale. Con la generalizzazione del contraddittorio e l’estensione dell’avviso esecutivo, il legislatore ha voluto coniugare efficacia della riscossione e tutela del contribuente. Tuttavia, la complessità delle norme, l’evoluzione tecnologica delle cripto‑attività e la severità delle sanzioni rendono essenziale l’assistenza di professionisti competenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono in grado di:

  • Analizzare l’invito al contraddittorio e verificare la legittimità dell’atto, i termini e le prove raccolte dall’Amministrazione;
  • Predisporre osservazioni efficaci o ricorsi in autotutela, riducendo o annullando le pretese fiscali;
  • Negoziarle l’accertamento con adesione, ottenere la riduzione delle sanzioni e rateizzare il pagamento;
  • Presentare ricorsi e richiedere la sospensione dell’esecuzione, bloccando pignoramenti, ipoteche e fermi;
  • Ricorrere a soluzioni negoziate come il piano del consumatore, la transazione fiscale, l’accordo di ristrutturazione o la composizione della crisi da sovraindebitamento, per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione;
  • Tutela penale, difendendo il cliente dall’accusa di dichiarazione infedele e presentando argomentazioni tecniche sulle caratteristiche delle NFT e sulla buona fede del contribuente.

La difesa del contribuente non si esaurisce in un ricorso: richiede un’analisi attenta, la raccolta di documenti, l’interazione con l’Agenzia delle Entrate e la capacità di utilizzare tutti gli istituti deflattivi e concorsuali. Agire tempestivamente è fondamentale: i termini di 60, 30 o 15 giorni scorrono rapidamente e la mancata reazione espone al rischio di pignoramenti immediati.

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