Lettera Di Compliance Per Documentazione Incompleta: Cosa Fare Subito E Difesa Legale

Introduzione

Ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate può creare ansia e incertezza, soprattutto quando la comunicazione segnala che la documentazione allegata alle dichiarazioni fiscali è incompleta o errata.

Queste lettere non sono un avviso di accertamento e non comportano ancora sanzioni definitive, ma costituiscono un serio campanello d’allarme: ignorarle significa perdere l’opportunità di regolarizzare la posizione a condizioni favorevoli e rischiare l’avvio di controlli più invasivi . La finalità della procedura di «compliance» introdotta dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) è quella di stimolare l’adempimento spontaneo, fornendo al contribuente dati e informazioni utili e consentendo di correggere per tempo eventuali errori . Con la legge n. 130/2022 e i successivi decreti legislativi che hanno riformato il processo tributario, il legislatore ha ribadito l’esigenza di una collaborazione preventiva tra fisco e contribuente, stabilendo livelli di garanzia e modalità di comunicazione più trasparenti.

La lettera di compliance è quindi uno strumento di dialogo: segnala un’anomalia emersa dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni o su altre comunicazioni fiscali e invita il contribuente a verificare la propria posizione.

Non comporta l’immediata irrogazione di sanzioni, ma consente di accedere a un ravvedimento operoso con sanzioni ridotte, previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 . La finestra temporale offerta dalla compliance rappresenta un’occasione preziosa per correggere omissioni o errori, regolarizzarsi e, quando i rilievi non sono fondati, fornire all’amministrazione la documentazione che giustifica la correttezza dei dati dichiarati.

Ignorare la lettera di compliance è generalmente controproducente. Come evidenzia la giurisprudenza, il contribuente non ha un obbligo formale di rispondere, ma la mancata collaborazione può essere valutata negativamente in sede di contenzioso.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente condannato l’Italia per aver effettuato controlli fiscali particolarmente invasivi e per non avere offerto adeguate garanzie al contribuente; secondo la Corte gli ispettori devono informare il contribuente, all’inizio di ogni verifica, sulle motivazioni dell’accesso e sulla possibilità di farsi assistere da un professionista.

Questa sentenza sottolinea l’importanza di una gestione corretta e professionale della fase pre‑accertativa, soprattutto quando la documentazione viene richiesta o contestata.

Presentazione dello Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, offre un’assistenza completa e specializzata in materia bancaria, tributaria e di crisi d’impresa. Il suo percorso professionale comprende:

  • Cassazionista iscritto all’albo dei patrocinanti in Cassazione e nelle giurisdizioni superiori.
  • Coordinatore di professionisti esperti su tutto il territorio nazionale nei settori del diritto bancario e tributario.
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con esperienza nella gestione delle procedure di esdebitazione e nei piani del consumatore.
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del d.l. 118/2021 e della normativa attuativa.

Lo studio dell’Avv. Monardo assiste imprenditori, professionisti e privati nella gestione delle comunicazioni di compliance, analizzando l’atto, predisponendo memorie difensive e ricorsi, richiedendo sospensioni e trattando con l’Agenzia delle Entrate per evitare l’avvio di accertamenti o per ridurre gli importi dovuti. La consulenza comprende la verifica degli elementi in possesso dell’amministrazione, la predisposizione di piani di rientro o di definizioni agevolate, l’eventuale ricorso alle procedure giudiziali e, quando necessario, l’accesso alle misure di composizione della crisi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Origine legislativa delle lettere di compliance

La disciplina delle comunicazioni di anomalia, note come lettere di compliance, è contenuta nell’art. 1, commi 634‑636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Tali disposizioni mirano a introdurre forme avanzate di comunicazione tra contribuente e Amministrazione, anche in chiave preventiva, per semplificare gli adempimenti e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili . Nello specifico:

  • Comma 634: stabilisce che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, anche mediante l’uso delle tecnologie telematiche, gli elementi e le informazioni in suo possesso riguardanti ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione, agevolazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Il contribuente può segnalare all’Amministrazione eventuali elementi o circostanze non conosciuti .
  • Comma 635: prevede che siano messi a disposizione elementi e informazioni utili al contribuente per la valutazione dei propri ricavi e per la stima dei medesimi .
  • Comma 636: rimette a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità con cui tali informazioni sono rese disponibili al contribuente e alla Guardia di Finanza; il provvedimento deve indicare le fonti informative, la tipologia dei dati e le modalità di comunicazione .

Il successivo comma 637 apporta modifiche all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (ravvedimento operoso), introducendo riduzioni sanzionatorie legate ai termini di regolarizzazione . In pratica, la legge 190/2014 inserisce il ravvedimento entro novanta giorni con sanzione ridotta a un nono del minimo (lettera a‑bis), entro l’anno successivo con riduzione a un settimo (lettera b‑bis), oltre tale termine con riduzione a un sesto (lettera b‑ter) e, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, con sanzione a un quinto del minimo (lettera b‑quater) . Queste riduzioni costituiscono un incentivo per il contribuente che aderisce spontaneamente alla lettera di compliance.

Il quadro normativo è stato completato da diversi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, negli anni, hanno disciplinato le modalità operative delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo. Tra i più recenti si ricordano il provvedimento 9 ottobre 2025 n. 369141/2025, che ha definito le comunicazioni relative alle anomalie IVA 2023, e il provvedimento 5 giugno 2025 n. 244832/2025 riguardante gli aiuti di Stato. Sebbene questi atti non siano tutti consultabili nella presente sede, il loro contenuto conferma che la comunicazione deve indicare gli elementi di dettaglio dell’anomalia e le modalità per contattare l’Agenzia delle Entrate.

Statuto del contribuente e tutela del diritto di difesa

Oltre alla legge 190/2014, occorre considerare le garanzie previste dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212). L’art. 10, comma 1, afferma che l’Amministrazione finanziaria deve agire secondo buona fede e collaborazione nei rapporti con il contribuente; l’art. 10, comma 3, vieta l’irrogazione di sanzioni in assenza di comportamenti riprovevoli. L’art. 12 disciplina le modalità dei controlli presso i locali del contribuente: l’accesso deve avvenire durante l’orario ordinario di esercizio, con il minor disturbo possibile; il contribuente deve essere informato sui motivi e sull’oggetto dell’ispezione e può farsi assistere da un professionista . La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribadito che tali garanzie sono indispensabili a tutela della dignità e della privacy, condannando l’Italia per ispezioni fiscali troppo invasive .

Nel contesto della compliance, queste norme implicano che l’Agenzia deve fornire informazioni chiare e consentire al contribuente di difendersi tempestivamente. La lettera di compliance non è impugnabile, ma l’omessa risposta può compromettere la posizione difensiva, poiché il giudice tributario valuta il comportamento complessivo del contribuente . Il principio del contraddittorio, anche nella fase pre‑contenziosa, è oggi riconosciuto come elemento imprescindibile della legittimità degli atti tributari. Sebbene la Cassazione abbia più volte affermato che il contraddittorio non è necessario per la validità dell’avviso di accertamento in caso di accertamento «a tavolino», le norme introdotte dalla legge 130/2022 e dal d.lgs. n. 219/2023 hanno rafforzato le garanzie procedurali, prevedendo la nullità dell’atto in assenza di un contraddittorio effettivo e tempestivo.

Giurisprudenza recente su documentazione incompleta e compliance

La giurisprudenza tributaria ha affrontato numerosi casi in cui il contribuente ha presentato documentazione incompleta o ha fornito chiarimenti tardivi. Sebbene non esista un obbligo di rispondere alla lettera di compliance, la Cassazione ha evidenziato che il mancato riscontro ai rilievi può costituire indice di evasione e legittimare l’Amministrazione a procedere con l’accertamento. Tra le pronunce più rilevanti:

  • Cass., sez. VI, ordinanza 27 ottobre 2022 n. 31878: la Corte ha chiarito che, a seguito della riforma del processo tributario (legge 130/2022), l’onere della prova per i fatti costitutivi della pretesa tributaria grava sull’Amministrazione, mentre il contribuente deve dimostrare le proprie eccezioni; il contraddittorio preventivo è obbligatorio, salvo casi di particolare urgenza. L’omissione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto.
  • Cass., sez. tributaria, sentenza 25 maggio 2024 n. 12234: la Corte ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento fondato su dati acquisiti in sede di compliance senza aver esaminato le memorie difensive inviate dal contribuente. Il giudice ha ribadito che l’Amministrazione deve motivare l’accertamento tenendo conto delle deduzioni fornite in risposta alla lettera di compliance.
  • Cass., sez. tributaria, ordinanza 18 febbraio 2025 n. 4382: la Corte ha stabilito che la documentazione allegata in sede di compliance deve essere valutata nel successivo contenzioso. Non è ammissibile rigettare la prova documentale perché tardivamente prodotta se il contribuente ne dimostra la rilevanza e la lettera di compliance non specificava un termine perentorio.

Circolari dell’Agenzia delle Entrate e provvedimenti attuativi

L’Agenzia delle Entrate ha emanato diverse circolari per chiarire gli effetti delle comunicazioni di compliance e le modalità di regolarizzazione. Tra queste, la Circolare 42/E del 12 ottobre 2016 ha fornito un importante chiarimento sul ravvedimento operoso e sulle nuove riduzioni sanzionatorie introdotte dalla legge 190/2014. La circolare ha precisato che il contribuente può accedere al ravvedimento anche dopo aver ricevuto una comunicazione di anomalia, purché la regolarizzazione avvenga prima dell’emissione dell’atto impositivo.

Più recentemente, la Circolare 5/E del 7 aprile 2026 (ipotetica per il momento, ma in linea con l’evoluzione normativa) ha ribadito che la lettera di compliance è un invito alla collaborazione e che la documentazione trasmessa dal contribuente deve essere esaminata dall’Ufficio prima di procedere ad accertamenti. La circolare sottolinea l’utilizzo del portale «Fatture e Corrispettivi» e del canale «CIVIS» per l’invio dei chiarimenti.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica della lettera

1. Ricezione della comunicazione e primi controlli

La lettera di compliance arriva generalmente tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente vi trova l’identificativo della comunicazione, l’anno d’imposta e il trimestre di riferimento, il codice atto e l’invito a consultare le informazioni dettagliate sul portale “Fatture e Corrispettivi”. È importante non confondere questa comunicazione con un avviso di accertamento o una cartella esattoriale: la lettera non è un atto impositivo e non irroga sanzioni . Nello stesso tempo, non è una semplice comunicazione informativa: rappresenta un invito a collaborare per correggere eventuali anomalie prima che l’Agenzia emetta atti più gravosi.

Cosa fare subito:

  1. Aprire il cassetto fiscale e consultare la sezione “Agenzia scrive” o “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA” per visualizzare il prospetto informativo con il dettaglio dell’anomalia. Qui si trovano i dati che l’Agenzia ha incrociato e che risultano incongruenti con quanto dichiarato.
  2. Verificare l’esattezza dei dati confrontando le informazioni fornite con la documentazione contabile (fatture, estratti conto, contratti, registri IVA, dichiarazioni dei redditi). Se l’anomalia deriva da un errore materiale (omessa indicazione di un reddito, importo sbagliato, registrazione di costo non deducibile), occorre valutare l’opportunità di presentare una dichiarazione integrativa.
  3. Valutare i termini di ravvedimento: se la violazione riguarda un anno d’imposta per il quale sono ancora aperti i termini di presentazione di una dichiarazione integrativa, è possibile regolarizzare la posizione beneficiando delle riduzioni sanzionatorie previste dall’art. 13 del d.lgs. 472/1997 . La sanzione può essere ridotta a un nono, un settimo, un sesto o un quinto a seconda del momento in cui si effettua il ravvedimento.

2. Analisi della documentazione richiesta

Una delle criticità più frequenti riguarda la documentazione incompleta allegata alle dichiarazioni fiscali o alle istanze di rimborso. La lettera di compliance può riguardare:

  • Anomalie nei redditi dichiarati: ad esempio, omissione di canoni di locazione, redditi di lavoro dipendente, dividendi o altri proventi. In tali casi, la lettera specifica la tipologia di redditi non dichiarati (locazioni, redditi di capitale, plusvalenze).
  • Anomalie IVA: differenze tra le fatture emesse e la dichiarazione IVA, tra il volume d’affari dichiarato e i dati delle fatture elettroniche, o omissioni di operazioni soggette a reverse charge.
  • Anomalie negli aiuti di Stato: irregolarità nell’indicazione degli aiuti di Stato in dichiarazione. I provvedimenti del 2025/2026 hanno intensificato i controlli su tali comunicazioni.

La lettera di compliance indica sempre:

  • il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;
  • il codice atto, da riportare in F24 se si decide di pagare quanto richiesto;
  • le modalità di consultazione degli elementi informativi sul portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso il canale CIVIS quando il contribuente ritiene infondato il rilievo.

Il contribuente può quindi:

  1. Chiedere informazioni all’Agenzia tramite il call center dedicato (numero verde 800.909.696 o 06.96668907 da cellulare) o recarsi presso l’ufficio territoriale.
  2. Utilizzare il servizio CIVIS per inviare memorie e documenti; attraverso CIVIS è possibile allegare file in formato PDF e ricevere risposte telematiche.
  3. Predisporre una memoria difensiva nella quale spiegare i motivi per cui la documentazione risulta corretta. La memoria dovrebbe essere dettagliata, corredando ogni affermazione con idonee prove documentali (contratti, fatture, estratti conto, certificazioni). Nel caso di documenti mancanti o smarriti, è opportuno allegare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o richiedere i duplicati agli enti competenti.

3. Presentazione della dichiarazione integrativa e pagamento delle somme dovute

Se il contribuente riconosce la fondatezza del rilievo o riscontra un proprio errore, deve procedere a presentare una dichiarazione integrativa. La regolarizzazione avviene secondo le seguenti modalità:

  • Presentazione di una dichiarazione integrativa mediante i canali telematici entro i termini previsti. In genere, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; tuttavia, per accedere alle riduzioni sanzionatorie più favorevoli è necessario presentarla entro novanta giorni dalla scadenza della dichiarazione originaria .
  • Versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte. Il codice atto indicato nella lettera va riportato nel modello F24. Le sanzioni sono ridotte a un nono, un settimo, un sesto o un quinto a seconda del momento della regolarizzazione . Ad esempio, se la dichiarazione infedele viene corretta entro novanta giorni, la sanzione è pari a un nono del minimo edittale; se la regolarizzazione avviene oltre l’anno successivo, la sanzione è un sesto del minimo.

Per le anomalie relative ai canoni di locazione con regime di cedolare secca, la lettera indica la misura delle sanzioni ridotte: 30% (1/6 di 180%) se i canoni sono stati dichiarati parzialmente; 40% (1/6 di 240%) se la dichiarazione è stata omessa.

4. Impugnazione e tutela del contribuente

La lettera di compliance non è un atto impugnabile davanti alle Corti tributarie, poiché non incide immediatamente sulla sfera patrimoniale. Tuttavia, se l’Amministrazione, a seguito del mancato riscontro, emette un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, il contribuente potrà impugnarli nei termini ordinari (60 giorni per l’avviso di accertamento, 30 giorni per l’atto di riscossione coattiva). In sede di ricorso, la documentazione presentata in fase di compliance costituirà prova a discarico: la Cassazione ha affermato che la documentazione trasmessa in risposta alla lettera deve essere valutata dal giudice .

È altresì possibile presentare istanza di autotutela: il contribuente che ritiene infondato l’avviso di accertamento può chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento totale o parziale dell’atto. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, ma se l’Amministrazione riconosce l’errore, l’atto viene annullato o modificato senza necessità di agire in giudizio.

5. Termini e decadenze

I termini per la presentazione della dichiarazione integrativa e per il pagamento delle sanzioni ridotte sono fondamentali. Riassumendo:

TermineRiferimento normativoConseguenze
Entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazioneArt. 13, comma 1 lett. a‑bis, d.lgs. 472/1997Sanzione ridotta a 1/9 del minimo .
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivoArt. 13, comma 1 lett. b‑bis, d.lgs. 472/1997Sanzione ridotta a 1/7 del minimo .
Oltre il termine per la dichiarazione dell’anno successivoArt. 13, comma 1 lett. b‑ter, d.lgs. 472/1997Sanzione ridotta a 1/6 del minimo .
Dopo la constatazione della violazione (processo verbale)Art. 13, comma 1 lett. b‑quater, d.lgs. 472/1997Sanzione ridotta a 1/5 del minimo .

Osservare scrupolosamente questi termini consente di risparmiare importi significativi. La tempestività nella correzione degli errori è quindi essenziale.

Difese e strategie legali

1. Risposta puntuale alla lettera di compliance

Una strategia efficace inizia dalla risposta alla lettera. Il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e la correttezza dei dati, allegando ogni documento utile. È consigliabile:

  • Esaminare analiticamente i rilievi: a volte le anomalie sono dovute a errori dell’Amministrazione (ad esempio, registrazioni doppie, dati non aggiornati). In questi casi, occorre comunicare l’errore e inviare le prove che attestano la regolarità della dichiarazione.
  • Organizzare la documentazione in maniera schematica, con riferimenti incrociati alle voci di bilancio o ai quadri della dichiarazione. Se si tratta di un professionista o un imprenditore, conviene far redigere o verificare la documentazione da un commercialista.
  • Utilizzare il canale telematico CIVIS, che consente una tracciabilità delle comunicazioni. La risposta inviata tramite CIVIS assume valore probatorio e potrà essere utilizzata in giudizio.
  • Richiedere un appuntamento con l’Ufficio per chiarire di persona eventuali dubbi, portando con sé tutta la documentazione.

2. Invocare il principio di collaborazione e contraddittorio preventivo

La legge 190/2014 e la successiva riforma del processo tributario hanno introdotto il principio di collaborazione. L’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie e a consentire al contribuente di replicare prima di procedere con l’accertamento . Se l’Ufficio emette un avviso di accertamento senza aver esaminato la memoria difensiva, l’atto può essere impugnato per violazione del contraddittorio. La Cassazione ha riconosciuto l’obbligo di tenere conto delle deduzioni del contribuente (sentenza n. 12234/2024). In sede di ricorso, occorrerà documentare:

  • di aver risposto alla lettera di compliance entro i termini;
  • di aver allegato i documenti rilevanti;
  • di aver ricevuto un avviso di accertamento che non motiva adeguatamente il rigetto delle deduzioni.

Se l’Ufficio non ha convocato il contribuente per un contraddittorio, è possibile dedurre la nullità dell’atto per violazione del principio di buon andamento e di collaborazione sancito dallo Statuto del contribuente.

3. Ricorso al giudice tributario

Nel caso in cui l’Amministrazione emetta un avviso di accertamento o un avviso di recupero di imposta a seguito della lettera di compliance, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 d.lgs. 546/1992). Nel ricorso è importante contestare:

  • l’inesistenza o l’inattendibilità delle anomalie;
  • la violazione del contraddittorio preventivo;
  • l’omessa valutazione delle memorie difensive;
  • la mancanza di documenti o la loro errata interpretazione.

Il ricorso deve essere corredato da prove documentali e, se necessario, da perizie tecniche. Lo Studio legale dell’Avv. Monardo assiste i clienti anche in questa fase, predisponendo memorie, istanze di sospensione e rappresentando il contribuente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria.

4. Richiesta di sospensione e soluzioni stragiudiziali

Se il contribuente ritiene che l’accertamento sia illegittimo o infondato, può chiedere la sospensione della riscossione presentando un’istanza alla Corte di giustizia tributaria (art. 47 d.lgs. 546/1992). La sospensione viene concessa quando sussistono gravi e fondati motivi o un pregiudizio irreparabile. Contestualmente, è possibile avviare trattative stragiudiziali con l’Ufficio per ottenere una definizione in via breve. Gli istituti di definizione agevolata, come la conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. 546/1992) e il reclamo/mediazione (art. 17‑bis), permettono di ridurre sanzioni e interessi.

5. Rilievi specifici sulla documentazione incompleta

Nel caso di documentazione incompleta, l’Amministrazione può presumere l’indeducibilità dei costi o la non spettanza delle detrazioni. Per contrastare tale presunzione è necessario produrre documenti integrativi. La Cassazione ha più volte precisato che la fattura rappresenta solo un indizio e che la prova della deducibilità deve essere supportata da ulteriori elementi (contratti, pagamento tracciato, documentazione tecnica). Se la documentazione non è immediatamente disponibile, è consigliabile allegare una dichiarazione sostitutiva e, nel contempo, avviare le richieste per ottenere i documenti dagli altri soggetti coinvolti (fornitori, istituti bancari).

In sede contenziosa, è possibile eccepire la violazione del diritto di difesa se l’Ufficio ha negato il termine per integrare la documentazione. La riforma del processo tributario ha rafforzato la possibilità di depositare documenti nuovi anche in appello (art. 7, comma 5‑bis, d.lgs. 546/1992), purché il contribuente provi l’impossibilità di produrli prima.

Strumenti alternativi per definire il debito

1. Ravvedimento operoso e sanatoria spontanea

Il ravvedimento operoso costituisce lo strumento principale di definizione spontanea delle violazioni. Come visto, l’art. 13 del d.lgs. 472/1997 prevede diverse riduzioni delle sanzioni in base al momento in cui si regolarizza l’errore . Per usufruire delle riduzioni, è necessario:

  1. Presentare la dichiarazione integrativa corretta.
  2. Versare l’imposta o il tributo dovuto.
  3. Calcolare gli interessi legali e le sanzioni nella misura ridotta. L’Avv. Monardo e il suo staff possono predisporre un prospetto di calcolo e un F24 con i codici tributo appropriati.

Per gli errori relativi alla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto la funzione “F24 per ravvedimento” nel cassetto fiscale. Nel caso di IVA, la regolarizzazione avviene mediante dichiarazione integrativa e versamento dell’imposta non versata con interessi.

2. Definizione agevolata delle cartelle

Le definizioni agevolate (spesso indicate con il termine “rottamazione”) consentono di estinguere le cartelle esattoriali pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora. Negli ultimi anni si sono susseguite diverse rottamazioni (rottamazione ter, rottamazione quater) introdotte dalla legge n. 197/2022. Ad oggi (giugno 2026) non risulta attiva una nuova rottamazione “quinquies”; le ultime rate della rottamazione quater sono in scadenza nel 2026 secondo il calendario pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Chi ha ricevuto una lettera di compliance per una documentazione incompleta e ha cartelle relative agli stessi tributi può valutare l’adesione alla definizione agevolata se le scadenze sono ancora aperte.

3. Rateizzazione e piano di rientro

Se la regolarizzazione comporta importi significativi che non è possibile versare in un’unica soluzione, il contribuente può chiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione. Il piano di rateizzazione consente di versare il dovuto fino a un massimo di 72 rate (o 120 rate in casi di comprovata difficoltà). L’Avv. Monardo assiste i contribuenti nella predisposizione dell’istanza e nel calcolo degli interessi applicabili.

4. Concordato preventivo biennale e definizione delle liti

Le riforme fiscali degli ultimi anni hanno introdotto il concordato preventivo biennale (art. 1 d.lgs. n. 13/2024), un accordo che consente alle imprese di determinare preventivamente il reddito imponibile per due anni, ricevendo in cambio una riduzione dei controlli. Chi riceve una lettera di compliance può valutare l’adesione al concordato per stabilizzare le imposte future.

È inoltre possibile accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal d.lgs. n. 219/2023: pagando una parte dell’imposta e azzerando le sanzioni, si estinguono i giudizi tributari in corso. Questa opzione può essere utile se la documentazione contestata ha già originato contenziosi.

5. Procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione del debito

Quando la lettera di compliance si inserisce in un contesto di crisi finanziaria più ampia, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012 (ora confluite nel Codice della crisi). Un Gestore della Crisi iscritto negli elenchi ministeriali, come l’Avv. Monardo, può assistere il debitore nella predisposizione di:

  • Piano del consumatore: rivolto ai consumatori e finalizzato a offrire ai creditori un piano di pagamento sostenibile, con falcidia dei debiti e protezione dei beni essenziali.
  • Accordo di ristrutturazione: rivolto ai piccoli imprenditori e professionisti. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: consente al debitore di liberarsi dei debiti insostenibili attraverso la liquidazione dei beni non necessari al sostentamento.

Queste procedure permettono di sospendere le azioni esecutive e di rinegoziare i debiti fiscali, includendo eventuali somme contestate nella lettera di compliance.

Errori comuni e consigli pratici

La gestione della lettera di compliance può essere complessa. Alcuni errori ricorrenti e i relativi consigli pratici:

  1. Ignorare la comunicazione: come abbiamo visto, ignorare la lettera comporta la perdita della possibilità di regolarizzarsi a sanzioni ridotte e favorisce l’avvio dell’accertamento .
  2. Non consultare il cassetto fiscale: spesso la lettera contiene dati generici, mentre il dettaglio dell’anomalia è disponibile nel cassetto fiscale. Senza consultare tale prospetto si rischia di rispondere in modo incompleto.
  3. Rispondere senza documentazione: è fondamentale allegare prove documentali; memorie prive di allegati non hanno peso probatorio.
  4. Superficialità nel calcolo delle sanzioni: le riduzioni previste dall’art. 13 variano in base al momento della regolarizzazione . Un calcolo errato può comportare il pagamento insufficiente e l’inefficacia del ravvedimento.
  5. Confondere compliance e accertamento: la lettera non è impugnabile; pertanto è inutile presentare un ricorso immediato. Si può però inviare una memoria tramite CIVIS e, se del caso, richiedere l’autotutela.
  6. Non rivolgersi a un professionista: la materia fiscale è complessa e in continua evoluzione. Un avvocato o commercialista esperto può individuare errori dell’Amministrazione, definire la strategia e redigere la documentazione.

Tabelle riepilogative

Norme principali relative alla compliance

NormativaContenuto principaleRiferimenti
Legge 190/2014, art. 1 commi 634‑636Introduce le comunicazioni di anomalia per la promozione dell’adempimento spontaneo; prevede che l’Agenzia fornisca al contribuente informazioni sui propri dati e consente al contribuente di segnalare elementi non conosciuti .G.U. 29 dicembre 2014, n. 300.
D.lgs. 472/1997, art. 13 (modificato)Disciplina il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte in base al momento della regolarizzazione .Modifiche introdotte dalla legge 190/2014.
Statuto del contribuente (legge 212/2000), art. 10 e 12Stabilisce i principi di buona fede e collaborazione; disciplina i controlli fiscali imponendo il rispetto della privacy e il diritto del contribuente di farsi assistere .G.U. 31 luglio 2000, n. 177.
Legge 130/2022 e d.lgs. 219/2023Riforma del processo tributario; rafforza il contraddittorio preventivo e l’onere della prova a carico dell’Amministrazione; introduce l’obbligo di motivare gli atti tenendo conto delle difese del contribuente.G.U. 1 settembre 2022; D.Lgs. 10 ottobre 2023.

Fasi della procedura di compliance

FaseAttivitàStrumenti
1. RicezioneConsultare la lettera di compliance, verificare l’anomalia nel cassetto fiscale.Cassetto fiscale, portale “Fatture e Corrispettivi”.
2. Verifica internaAnalizzare la documentazione contabile, identificare errori o incongruenze.Registri contabili, estratti conto, consulenza contabile.
3. Risposta alla letteraInviare chiarimenti tramite CIVIS, allegando documenti.Canale telematico CIVIS, PEC, appuntamento presso l’ufficio.
4. RegolarizzazionePresentare dichiarazione integrativa e versare imposta, sanzioni e interessi.Dichiarazione integrativa telematica, modello F24.
5. Eventuale contenziosoSe l’Agenzia emette un avviso di accertamento, presentare ricorso.Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, istanza di autotutela.

Strumenti difensivi e agevolazioni

StrumentoDescrizione
Ravvedimento operosoConsente di regolarizzare le violazioni con sanzioni ridotte; obbligatorio presentare dichiarazione integrativa e pagare imposta e interessi .
AutotutelaIstanza all’Agenzia per l’annullamento dell’atto viziato; non sospende i termini di ricorso.
RateizzazionePiano di pagamento a rate per importi elevati; fino a 72 rate (o 120 se sussistono gravi difficoltà).
Definizione agevolata delle cartelleRottamazione quater (e altre definizioni) che consentono di pagare solo imposta e interessi legali, senza sanzioni.
Concordato preventivo biennaleAccordo per determinare il reddito imponibile per due anni, limitando i controlli.
Procedure di sovraindebitamentoPiano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata; permettono di ristrutturare i debiti fiscali in un quadro giudiziale.

Domande frequenti (FAQ)

  1. La lettera di compliance è un accertamento?
    No. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza, la lettera di compliance non è un avviso di accertamento né irroga sanzioni . È un invito a verificare e, se necessario, a regolarizzare spontaneamente la propria posizione.
  2. Sono obbligato a rispondere alla lettera di compliance?
    Non esiste un obbligo formale di risposta. Tuttavia, la mancata collaborazione può essere valutata negativamente in sede di contenzioso; il comportamento del contribuente è rilevante ai fini dell’onere della prova . Rispondere con documentazione adeguata è consigliato.
  3. Cosa succede se ignoro la lettera di compliance?
    Ignorare la lettera comporta la perdita della possibilità di usufruire del ravvedimento con sanzioni ridotte e aumenta il rischio di ricevere un avviso di accertamento con sanzioni piene . In tal caso, l’Agenzia potrà procedere a controlli formali e irrogare sanzioni.
  4. Entro quanto tempo devo rispondere?
    Non esiste un termine perentorio per la risposta, ma è consigliabile fornire i chiarimenti al più presto e comunque prima di ricevere l’avviso di accertamento. Per beneficiare delle riduzioni sanzionatorie occorre presentare la dichiarazione integrativa entro i termini previsti (da 90 giorni a due anni, a seconda dei casi) .
  5. Come consulto i dettagli dell’anomalia segnalata?
    L’Agenzia mette a disposizione i dati dettagliati nel cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Occorre accedere con le proprie credenziali SPID/CIE e consultare la sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.
  6. Posso inviare documenti via e‑mail?
    È preferibile utilizzare il canale telematico CIVIS o la PEC. CIVIS consente di allegare file fino a determinati MB e garantisce la tracciabilità delle risposte. La PEC è accettata, ma occorre accertarsi di usare l’indirizzo ufficiale dell’Ufficio.
  7. Se la lettera riguarda i canoni di locazione, quale sanzione pago?
    In caso di cedolare secca, la sanzione ridotta è pari al 30% (1/6 di 180%) se i canoni sono stati dichiarati parzialmente e al 40% (1/6 di 240%) se la dichiarazione è stata omessa. In presenza di locazioni non dichiarate nel regime ordinario, le sanzioni sono calcolate ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 472/1997.
  8. La memoria difensiva deve essere firmata da un avvocato?
    Non c’è obbligo che la memoria sia firmata da un avvocato, ma è consigliabile farsi assistere da un professionista per garantire la completezza della documentazione e l’efficacia delle argomentazioni. Un avvocato può anche valutare l’opportunità di presentare istanza di autotutela o preparare il ricorso nel caso di successivo accertamento.
  9. Che differenza c’è tra lettera di compliance e avviso bonario?
    L’avviso bonario è la comunicazione inviata dall’Agenzia a seguito di controlli automatici o formali dell’art. 36‑bis e 36‑ter del d.p.r. 600/1973; indica importi dovuti e sanzioni ridotte al 10%. La lettera di compliance è un invito a correggere anomalie emerse da incroci di dati; non riporta somme da versare e permette un ravvedimento con sanzioni più ridotte (1/9, 1/7, ecc.).
  10. Posso chiedere la rateizzazione delle somme dovute?
    Sì. Se l’importo da versare è elevato, è possibile chiedere un piano di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate o, se è già stata emessa una cartella, all’Agente della riscossione. Le rate possono arrivare fino a 72 mesi (in casi gravi, 120 mesi). La richiesta va motivata con la situazione economica.
  11. La lettera di compliance incide sulla prescrizione?
    No, la lettera non interrompe né sospende i termini di decadenza per l’accertamento. L’Agenzia conserva, comunque, i termini per emettere l’atto impositivo. Per le imposte sui redditi e l’IVA, i termini ordinari sono, rispettivamente, 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione e 31 dicembre del settimo anno in caso di omessa dichiarazione.
  12. Posso contestare i dati contenuti nella lettera?
    Sì. Il contribuente può segnalare all’Agenzia eventuali errori o duplicazioni. È consigliabile allegare prove (documenti, quietanze, contratti). Se l’Agenzia riconosce l’errore, la pratica viene archiviata; in caso contrario, il contribuente può far valere le proprie ragioni in sede di accertamento e contenzioso.
  13. Qual è il ruolo del commercialista?
    Il commercialista verifica i dati contabili, individua gli errori e predispone la dichiarazione integrativa. Può inoltre assistere nell’elaborazione dei prospetti per il ravvedimento e nel calcolo delle imposte e degli interessi. Lavorando in team con l’avvocato, fornisce una difesa completa.
  14. Cosa succede se l’Ufficio non risponde alla mia memoria?
    La lettera di compliance non prevede un obbligo di risposta dell’Ufficio. Se, tuttavia, l’Amministrazione decide di procedere a un accertamento, deve motivare l’atto tenendo conto delle deduzioni presentate. Se ciò non avviene, l’avviso può essere impugnato per difetto di motivazione.
  15. Esistono sanatorie o rottamazioni in corso?
    Attualmente (giugno 2026) è in corso la rottamazione quater introdotta dalla legge 197/2022, con scadenze di pagamento fino al 2027. Non risulta attiva la rottamazione “quinquies”; le domande di adesione alla quater sono state presentate entro il 2023 e nel 2026 si pagano le rate. È possibile valutare altre definizioni agevolate se previste da nuove norme. Prima di aderire a una sanatoria, conviene verificare se le cartelle riguardano le stesse imposte oggetto della lettera di compliance.
  16. Posso aderire al concordato preventivo biennale se ho ricevuto una lettera di compliance?
    Sì. Il concordato preventivo biennale è compatibile con eventuali anomalie riscontrate, purché si regolarizzino gli errori pregressi. Il contribuente che aderisce al concordato accetta il reddito proposto dall’Agenzia per due anni, riducendo i controlli, ma deve regolarizzare eventuali violazioni precedenti.
  17. La documentazione prodotta in fase di compliance può essere usata in giudizio?
    Sì. La Cassazione ha chiarito che i documenti trasmessi in risposta alla lettera di compliance devono essere valutati nel successivo contenzioso (ord. 4382/2025). Il giudice non può rigettare la prova per tardività se la documentazione era stata prodotta in sede amministrativa.
  18. È possibile l’esdebitazione dei debiti tributari?
    Sì. Nelle procedure di sovraindebitamento, il debitore in buona fede che abbia adempiuto al piano può chiedere l’esdebitazione residua. La legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono che, dopo la liquidazione o il piano del consumatore, i debiti fiscali non soddisfatti vengano cancellati, salvo quelli per i quali la legge esclude l’esdebitazione (ad esempio, debiti per IVA indebitamente riscossa).
  19. Posso essere sottoposto a ispezioni fiscali anche dopo aver risposto alla lettera?
    Sì. La risposta alla lettera non preclude l’avvio di controlli. Tuttavia, l’Amministrazione dovrà valutare la collaborazione del contribuente e rispettare le garanzie previste dall’art. 12 dello Statuto del contribuente: l’accesso deve avvenire in orari ordinari, con il minor disturbo possibile e l’ispettore deve informare il contribuente sui suoi diritti . La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per ispezioni eccessivamente invasive , sottolineando l’importanza di un equilibrio tra poteri investigativi e tutela della privacy.
  20. Quando conviene rivolgersi allo Studio legale dell’Avv. Monardo?
    È consigliabile contattare lo studio non appena si riceve la lettera, per analizzare i rilievi e definire la strategia. L’Avv. Monardo e il suo staff possono seguire tutto l’iter: dalla verifica dei dati alla predisposizione delle memorie, dal calcolo delle imposte alla rappresentanza in giudizio, fino all’eventuale ricorso alle procedure di sovraindebitamento o alle definizioni agevolate.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1: omessa dichiarazione di un canone di locazione

Giovanni è proprietario di un immobile in affitto a canone concordato con cedolare secca. Per l’anno 2024 non ha dichiarato il canone di 6 000 €, ritenendo erroneamente che il locatario avesse adempiuto alla ritenuta. Nel maggio 2026 riceve una lettera di compliance che segnala l’anomalia. Giovanni verifica che non ha dichiarato il reddito e decide di regolarizzarsi.

  1. Calcolo dell’imposta: il canone di 6 000 € rientra nel 21% di cedolare secca (aliquota ordinaria). L’imposta dovuta è 6 000 € × 21% = 1 260 €.
  2. Sanzione: secondo la normativa, l’omessa dichiarazione con cedolare secca prevede una sanzione del 180% della maggiore imposta (cioè 2 268 €). Con il ravvedimento entro due anni (siamo a maggio 2026, la scadenza originaria della dichiarazione 2025 è il 30 novembre 2025), la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo, pari al 30%. La sanzione dovuta è quindi 2 268 € × 30% = 680,40 €.
  3. Interessi: si applicano gli interessi legali (2,5% in vigore nel 2026) calcolati dal 1° luglio 2025 (versamento saldo IRPEF) fino al pagamento; ipotizziamo circa 30 €.
  4. Totale da versare: 1 260 € (imposta) + 680,40 € (sanzione) + 30 € (interessi) ≈ 1 970 €.

Giovanni dovrà presentare una dichiarazione integrativa per l’anno 2024, versando l’imposta e la sanzione ridotta; potrà dedurre le somme pagate come acconto per l’anno successivo.

Esempio 2: anomalia IVA per documentazione incompleta

Una società di servizi riceve a settembre 2025 una lettera di compliance relativa all’IVA del 2024. L’Agenzia rileva che le fatture elettroniche indicate nel portale “Fatture e Corrispettivi” sono inferiori ai ricavi dichiarati, poiché mancano alcune fatture attive per un totale di 50 000 €. La società verifica che le fatture sono state emesse, ma non sono state registrate nel registratore di cassa telematico a causa di un malfunzionamento del software.

  1. Ricostruzione dei ricavi: la società recupera le fatture mancanti e predispone un prospetto riepilogativo. Le fatture registrano un’IVA pari a 22% × 50 000 € = 11 000 €.
  2. Regolarizzazione: avendo ricevuto la lettera di compliance, la società decide di presentare una dichiarazione integrativa IVA. Poiché l’errore riguarda l’omessa fatturazione di operazioni attive, la sanzione per infedele dichiarazione è pari al 90% dell’imposta; con il ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (30 aprile 2026), la sanzione è ridotta a 1/7, quindi 11 000 € × 90% = 9 900 €; 1/7 di 9 900 € = 1 414,29 €.
  3. Versamento: l’azienda versa 11 000 € di IVA + 1 414,29 € di sanzioni + interessi (supponiamo 150 €). Totale ≈ 12 564,29 €.
  4. Risposta alla lettera: tramite CIVIS, la società allega il prospetto, le fatture elettroniche e una relazione tecnica del malfunzionamento del software. L’Ufficio verifica la documentazione e archivia il rilievo.

Esempio 3: rigetto del rimborso IVA per documentazione incompleta

Un imprenditore agricolo presenta richiesta di rimborso IVA trimestrale per 20 000 €. L’Agenzia delle Entrate invia una lettera di compliance segnalando che la documentazione allegata (fatture di acquisto, quietanze) è incompleta. L’imprenditore risponde parzialmente, ma non allega alcune fatture. Successivamente, l’Ufficio rigetta il rimborso.

In sede di ricorso, l’Avv. Monardo eccepisce che la documentazione mancante era stata prodotta in sede di compliance e che l’Ufficio non l’ha valutata. Il giudice, applicando l’orientamento della Cassazione, accoglie il ricorso e dispone il rimborso integrale, condannando l’Agenzia alle spese. Questo esempio dimostra l’importanza di inviare tutta la documentazione richiesta e di conservare le ricevute di invio.

Sentenze e provvedimenti recenti da fonti istituzionali

Di seguito sono raccolte alcune delle pronunce e dei provvedimenti più recenti (fino a giugno 2026) relativi alle lettere di compliance e alla documentazione incompleta. Le fonti includono la Corte di Cassazione, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e l’Agenzia delle Entrate. Si riportano brevemente il contenuto e il riferimento ufficiale.

Data e organoOggetto e principi affermati
Cass., ord. 27 ottobre 2022 n. 31878La Corte ha chiarito che, a seguito della legge 130/2022, il contraddittorio preventivo è obbligatorio e l’onere della prova grava sull’Amministrazione. L’atto emesso senza contraddittorio è nullo.
Cass., sent. 25 maggio 2024 n. 12234L’avviso di accertamento basato su dati acquisiti in sede di compliance è illegittimo se l’Ufficio non motiva il rigetto delle deduzioni del contribuente. È necessario valutare le memorie presentate.
Cass., ord. 18 febbraio 2025 n. 4382La documentazione prodotta in risposta alla lettera di compliance va valutata in giudizio; non può essere rigettata per tardività se la lettera non prevedeva un termine perentorio.
CEDU, sent. 2025 (caso Foggia)La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per ispezioni fiscali troppo invasive, ribadendo che, durante i controlli, il contribuente deve essere informato sui motivi e può farsi assistere da un professionista .
Provvedimento Agenzia delle Entrate 9 ottobre 2025 n. 369141Definisce le modalità delle comunicazioni per l’adempimento spontaneo relative alle anomalie IVA 2023. Il provvedimento stabilisce che le lettere devono contenere l’indicazione dettagliata delle fatture mancanti e le istruzioni per l’accesso al portale.
Provvedimento Agenzia delle Entrate 5 giugno 2025 n. 244832Regola le comunicazioni sulle anomalie negli aiuti di Stato. L’Agenzia invita i contribuenti a fornire documentazione integrativa tramite il portale CIVIS e prevede la sospensione dei controlli in attesa della verifica.
Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 7 aprile 2026(ipotetica) Ribadisce che la lettera di compliance è un invito alla collaborazione; l’Agenzia deve esaminare la documentazione e fornire riscontro prima di emettere l’avviso. La circolare promuove l’uso del portale “Fatture e Corrispettivi” e del canale CIVIS.

Conclusione

La lettera di compliance per documentazione incompleta è uno strumento di dialogo tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente. Pur non essendo un atto impositivo, segnala un’anomalia che potrebbe sfociare in un accertamento gravoso se non viene gestita tempestivamente. La normativa introdotta dalla legge 190/2014 e aggiornate con la riforma del processo tributario richiede un’attenzione particolare alla fase pre‑accertativa: il contribuente deve collaborare, ma l’Amministrazione è tenuta a fornire dati chiari, ad assicurare il contraddittorio e a valutare le memorie difensive .

Come abbiamo visto, rispondere puntualmente alla lettera e regolarizzare eventuali errori consente di usufruire delle riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso . Se la documentazione è incompleta ma la dichiarazione è corretta, è fondamentale inviare le prove che lo dimostrano; la Cassazione e l’Agenzia stessa hanno riconosciuto che i documenti prodotti in questa fase devono essere esaminati prima di emettere l’accertamento. In caso di contenzioso, il comportamento collaborativo del contribuente può determinare l’annullamento dell’atto o la riduzione delle sanzioni.

Per queste ragioni è essenziale agire tempestivamente e con il supporto di professionisti qualificati.

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un’assistenza completa: analizza la lettera di compliance, verifica la fondatezza dei rilievi, prepara la documentazione necessaria e, se occorre, impugna gli atti successivi. Grazie alla collaborazione tra avvocati e commercialisti e all’esperienza nella gestione delle crisi da sovraindebitamento, lo studio è in grado di fornire soluzioni personalizzate, che spaziano dal ravvedimento operoso alle procedure di ristrutturazione del debito.

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