Ravvedimento Operoso Per Errata Comunicazione Enea: Cosa Fare E Difesa Legale

La comunicazione all’ENEA è un adempimento fondamentale per fruire delle detrazioni fiscali per lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazioni (ecobonus, bonus facciate, mobili, ecc.). Un invio errato o tardivo può generare contestazioni dall’Agenzia delle Entrate e addirittura mettere a rischio il diritto alla detrazione . In questo articolo, aggiornato a maggio 2026, analizzeremo la normativa (Legge 296/2006, DL 63/2013, Legge di Bilancio 2018, DM 19/2007, DLgs 471/1997, DLgs 472/1997 ecc.) e la giurisprudenza più recente (es. Cass. 19309/2024 ) sul tema della comunicazione ENEA e del relativo ravvedimento in caso di errori. Vedremo le procedure concrete per sanare l’errore (remissione in bonis), le tutele del contribuente (ricorso, sospensione) e le strategie difensive pratiche.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia (L.3/2012) e fiduciario di un Organismo di composizione della crisi, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti in tutta Italia.

Con la sua consulenza può aiutarti concretamente: dall’analisi dell’atto ricevuto (avviso di accertamento o cartella), alla predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, fino alla negoziazione di piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, ecc.).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) sono introdotte dall’art.1, commi 344-347 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) e disciplinate dall’art.14 del D.L. 4 giugno 2013, n.63 (convertito con L.90/2013). Tali agevolazioni richiedono la trasmissione telematica all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati entro 90 giorni dalla fine dei lavori . Dal 2018 l’obbligo è esteso anche agli interventi di recupero edilizio con risparmio energetico (bonus ristrutturazioni 50%), per effetto dell’art.1, c.3, lett. b), n.4 della Legge di Bilancio 2018 (L.27/12/2017 n.205) . Le informazioni trasmesse all’ENEA servono al monitoraggio del risparmio energetico, ma – di per sé – non determinano l’accesso alla detrazione fiscale né il suo diniego.

Importante: in mancanza di una norma esplicita di decadenza, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno chiarito che la mancata o tardiva comunicazione ENEA “seppur obbligatoria, […] non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione”, atteso che “non è prevista alcuna sanzione” per l’omissione . In particolare, la Risoluzione 46/E/2019 dell’Agenzia conferma che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata (o tardiva) comunicazione non comporta decadenza dal bonus . Questo orientamento è stato ribadito anche in seguito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Sul piano giurisprudenziale, le Sezioni tributarie e la Cassazione hanno offerto nel tempo orientamenti contrapposti. Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n.19309/2024) ha stabilito che l’omessa trasmissione entro 90 giorni non comporta la decadenza delle detrazioni IRPEF/IRES previste per la riqualificazione energetica . Solo pochi mesi prima, la stessa Corte (ord. 15178/2024) aveva pronunciato conclusioni opposte, ritenendo che il mancato invio costituisce decadenza dal beneficio . In precedenza, con la sentenza 34151/2022 la Cassazione aveva tenuto una linea rigorosa in senso decadenziale. Diversi giudici tributari (CTR e CTP) hanno invece sottolineato la prevalenza della sostanza sulla forma, considerandola mera irregolarità formale . In ogni caso, l’incertezza giurisprudenziale rende ancora più importante sanare tempestivamente l’errore (mediante la remissione in bonis) e agire con il supporto di un avvocato esperto per far valere le proprie ragioni.

Cosa fare dopo l’atto: procedura pratica

Quando si riceve un avviso di accertamento o una cartella esattoriale che contesta la comunicazione ENEA, è fondamentale agire rapidamente. Di seguito la procedura operativa consigliata al contribuente (punto di vista difensivo):

  • Analisi dell’atto: verificare con attenzione la motivazione e l’eventuale tipo di violazione contestata (omissione della comunicazione, invio tardivo, dati errati ecc.). Conservare una copia dell’atto insieme a tutta la documentazione del lavoro (fatture, APE, ricevute di pagamento) e in particolare la ricevuta della precedente comunicazione ENEA (CPID) .
  • Verifica dei termini di rimedio: se l’omissione o l’errore non è ancora stato accertato dall’Agenzia (cioè l’atto arriva prima di eventuali accertamenti formali), si può ricorrere alla remissione in bonis ex art.2 comma 1 D.L. 2/2012. In tal caso è necessario trasmettere la comunicazione ENEA mancata o corretta entro la scadenza per la presentazione della prima dichiarazione utile (quella successiva ai lavori) . In pratica, se i lavori terminano nel 2025, la comunicazione tardiva ENEA dovrà essere inviata entro la dichiarazione dei redditi del 2026 (ad es. entro settembre 2026 nel modello 730/2026) .
  • Ravvedimento e sanzione: la legge prevede una sanzione fissa di €250 per ogni comunicazione ENEA omessa o tardiva . Per usufruire della remissione è necessario versare contestualmente tale importo tramite modello F24 (codice tributo 8114) al momento dell’invio tardivo . L’importo non è compensabile e deve essere versato interamente (è la misura minima stabilita dall’art.11 comma 1 del DLgs 471/1997 ). Una volta eseguiti l’invio e il versamento, il contribuente ha sanato la violazione formale.
  • Impugnazione dell’atto: se l’Agenzia respinge il ravvedimento (ad esempio non accetta il ravvedimento operoso) o se ha già emesso un atto di recupero (revoca della detrazione), è necessario proporre entro 60 giorni ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. In ricorso si illustreranno le ragioni di merito: in particolare, si potrà eccepire che la tardiva o omessa comunicazione ENEA non determina decadenza dal bonus . Se invece l’errore riguarda dati catastali o simili, si evidenzierà che tale imprecisione non preclude il beneficio . In prima udienza può essere chiesta la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato (fondo DIRESG-FTA) per sospendere eventuali pignoramenti o ipoteche in attesa della decisione.
  • Coinvolgimento professionale: data la complessità, si consiglia di rivolgersi subito ad un avvocato tributarista. L’Avv. Monardo e il suo staff esamineranno l’atto, prepareranno i ricorsi o le istanze di sospensione e seguiranno ogni fase della controversia. Nel frattempo si potrà procedere autonomamente a inviare la comunicazione corretta in remissione entro i termini, così da dimostrare la volontà di regolarizzare l’errore.

Difese e strategie legali

Nel difendere il contribuente vanno considerate diverse linee di argomentazione e azione:

  • Contestare la decadenza del beneficio: il cardine della difesa è affermare che l’omesso/tardivo invio ENEA non comporta revoca del bonus. Ci si baserà sulla Risoluzione 46/E/2019 e sul parere MISE (nessuna norma sanzionatoria) , nonché sull’ordinanza Cass. 19309/2024 che esclude la decadenza . Si citeranno anche precedenti favorevoli (CTR e CTP che hanno applicato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ). È utile ricordare che l’invio ENEA è finalizzato al controllo e monitoraggio, per cui anche l’art.4 del DM 41/1998 (attuazione ristrutturazioni) non elenca la violazione ENEA tra le ipotesi di diniego della detrazione .
  • Interpello e rettifiche: se l’errore è di dettaglio (es. dati catastali errati), si potrà far valere l’interpello n.163/2018 dell’Agenzia, che ha chiarito che un’indicazione catastale errata “non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente” per negare il bonus, a condizione che l’ubicazione reale dell’immobile sia dimostrabile . In pratica, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva (attraverso il portale ENEA) con i dati corretti, anche oltre i 90 giorni, purché entro il termine di dichiarazione .
  • Ammissibilità della remissione: si farà leva sulla possibilità (c.d. remissione in bonis) di sanare le violazioni formali purché non accertate dall’Erario . Questo istituto applica anche all’omesso invio ENEA . Si evidenzierà che, essendo stato versato l’importo minimo e avvenuto l’invio tardivo in dichiarazione utile, il credito residuo deve essere riconosciuto. A sostegno si cita la circolare 13/E/2013 (risposta Q2.2), che consente la remissione anche per la comunicazione ENEA ritardata .
  • Ricorso tributario: in sede di contenzioso tributario, il difensore illustrerà che l’eventuale disposizione formale (DM 19/2007) non può avere natura sostanziale esclusoria del beneficio. Si potrebbe anche impugnare la contestata sanzione (fissata in €250) se l’Agenzia pretende un maggior aggio o contesta errori nel calcolo, richiedendo chiarimenti.
  • Attuazione misure cautelari: se nel frattempo l’Agenzia ha già emesso cartelle di pagamento, l’avvocato potrà richiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto (ai sensi dell’art. 47 DLgs 546/92) per bloccare pignoramenti, ipoteche o fermi sull’auto derivanti da tali cartelle, sollevando i dubbi interpretativi sulla legittimità delle pretese.

Strumenti alternativi e soluzioni

Nel caso il debito sia difficile da pagare, il contribuente può valutare soluzioni anti-crisi:

  • Definizione agevolata (“rottamazioni”): se ricadente nei termini di leggi vigenti, è possibile aderire alle cartelle pendenti con versamenti agevolati senza interessi (es. “saldo e stralcio” o “rottamazione bis/ter/quater” per anni di imposta precedenti). Queste misure, però, devono essere verificate caso per caso in base alle scadenze legislative.
  • Rateazione debiti: in alternativa, l’Agenzia consente la rateizzazione degli importi dovuti (fino a 72 mesi) con o senza interessi, presentando una richiesta telematica sul sito Entrate.
  • Piano del consumatore (L.3/2012): se il contribuente è sovraindebitato (in particolare, privati e microimprese), può proporre in Tribunale un piano di rientro dei debiti che prevede la c.d. esdebitazione al termine del piano. In questo ambito anche i debiti fiscali possono essere ristrutturati e, in certi casi, stralciati. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi, assiste in tali procedure.
  • Accordi di ristrutturazione aziendale (DLgs 118/2021): per imprese in difficoltà con debiti tributari e bancari, questo strumento consente di negoziare piani di rientro e ottenere omologazione giudiziale, con possibilità di ottenere riduzioni di debito.
  • Istanza di sospensione ex L.119/2018 o fondi di solidarietà: si valutano anche misure di emergenza (come il fondo Gasparrini che sospende pignoramenti su stipendi/pensioni) se pendono procedimenti esecutivi.

L’obiettivo è ottenere definizioni che blocchino la riscossione coattiva (pignoramenti immobili, sequestri, ipoteche, fermi auto, cartelle) e permettano al contribuente di ripartire con un debito sostenibile o addirittura azzerato per la parte esdebitabile.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non inviare la comunicazione ENEA: chi dimentica l’adempimento rischia l’avviso di constatazione. È fondamentale sanare subito con la remissione in bonis (entro la dichiarazione utile) versando 250€ .
  • Invio con errori (es. dati catastali): correggere quanto prima la scheda ENEA. L’Agenzia riconosce che l’errore di dati catastali “non costituisce di per sé motivo di diniego” della detrazione , purché si provi dove si è davvero intervenuti.
  • Credere al ravvedimento ordinario: per questa violazione non vale il ravvedimento di cui all’art.13 DLgs 472/1997 (applicabile solo a violazioni tributarie) . L’unica strada è la remissione in bonis.
  • Compensare la sanzione: il versamento dei 250€ non può essere compensato con crediti tributari . Va pagato come tributo autonomo (codice 8114).
  • Tempi di invio tardivo: chi interviene molto dopo il termine deve inviare la comunicazione ENEA entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile . Ad esempio, se i lavori si concludono nel 2025, si può comunicare fino al 30/9/2026 (scadenza 730/2026).
  • Documentazione: conservare sempre le ricevute bancarie, fatture e ricevute di invio ENEA (CPID) . Nel caso di controlli, servono per dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la destinazione dei lavori (art.36-ter DPR 600/1973) .
  • Comunicazioni multiple: per interventi su più immobili o condomini, inviare una scheda ENEA distinta per ciascun intervento/immobile, per evitare errori di imputazione.

Consiglio chiave: agire senza indugio non appena si scopre l’errore. In caso di avviso, non rispondere da soli all’Agenzia: affidarsi subito a un professionista. L’Avv. Monardo fornirà supporto immediato, evitando ritardi che potrebbero aggravare la posizione (ad esempio, consentendo l’iscrizione di ipoteche o l’esproprio).

Tabelle riepilogative

Adempimento/ErroreTermine previstoRimedioSanzione/Effetti
Comunicazione ENEA (ecobonus/ristruttur.)90 giorni dalla fine lavoriInvio tardivo entro prima dichiarazione utile; remissione in bonis (art.2 D.L.16/2012)Sanzione fissa €250 (codice trib. 8114) , non compensabile; detrazione conservata se sanata
Comunicazione ENEA (bonus mobili/facciate)90 giorni dalla fine lavoriStesso regime della precedente€250 fissi; i chiarimenti puntano al no decadenza
Errata comunicazione (dati catastali, altro)Invio comunicazione correttiva (scheda sostitutiva)Nessuna sanzione aggiuntiva; detrazione non negata se ubicazione reale provata
Pignoramenti/Cartelle successiveIstanza di sospensione cautelare o rateazioneFermo delle azioni esecutive temporaneamente; negoziazioni in corso

Domande e risposte frequenti (FAQ)

  • 1. Cosa succede se invio l’ENEA in ritardo? Anche se esistono orientamenti discordanti, in base al DLgs. 46/2019 e alla Cass. 19309/2024 la tardiva comunicazione non preclude il diritto al bonus . Tuttavia occorre regolarizzare tramite remissione in bonis, pagando €250 entro la prima dichiarazione utile .
  • 2. Posso sanare anche se l’Agenzia ha già contestato? Sì: se non c’è ancora un giudicato, si può ancora inviare la comunicazione tardiva (remissione in bonis) e versare i 250€ . Nel ricorso si evidenzierà l’adempimento ora eseguito.
  • 3. Qual è il termine ultimo per la remissione? La legge richiede l’invio entro il termine per la prima dichiarazione utile successiva alla fine lavori . Ad esempio, lavori finiti nel 2025 → invio ENEA tardivo entro il 30/9/2026 (dichiarazione 2026).
  • 4. Che sanzione si applica? Sanzione fissa di €250 per ciascuna comunicazione tardiva/omessa, versabile con F24 (codice tributo 8114) . Questo importo non si compensa con altri crediti.
  • 5. Cosa significa “remissione in bonis”? È un particolare ravvedimento operoso (DL 16/2012) che consente di sanare adempimenti formali omessi se non già accertati. Permette di non perdere il beneficio fiscale pur effettuando l’invio tardivo entro i termini indicati.
  • 6. Posso usare il normale ravvedimento (art.13 DLgs 472/97)? No. Quella norma di ravvedimento si applica solo a violazioni tributarie specifiche (dichiarazioni, pagamenti) e non alla comunicazione ENEA . Per l’ENEA vale la remissione in bonis.
  • 7. Se ho inserito dati errati (es. indirizzo o codice fiscale), cosa fare? Bisogna inviare subito una comunicazione integrativa/correttiva all’ENEA con i dati giusti. L’Agenzia chiarisce che un errore di compilazione “non costituisce di per sé circostanza sufficiente” a negare il bonus .
  • 8. Cosa devo conservare come prova? Stampare e conservare la ricevuta (e-mail) inviata dall’ENEA con il codice CPID . Tenerla insieme alle fatture pagate (bonifici o altri pagamenti) che documentano le spese. In caso di controllo (art.36-ter DPR 600/1973) serviranno per dimostrare l’esecuzione dei lavori .
  • 9. La sanzione di 250€ va pagata subito? Occorre versarla contestualmente all’invio tardivo (ossia si versa via F24 al momento della remissione). Non va pagata prima; la stessa AE spesso attende l’invio della comunicazione tardiva e poi controlla il versamento.
  • 10. Cosa accade se non pago la sanzione? In teoria, l’obbligo della sanzione è fissato dal D.Lgs.471/97. Se non viene versata, l’Agenzia potrebbe emettere atto di accertamento con contestazione della sanzione e interessi. Meglio quindi pagare i 250€ per evitare incriminazioni.
  • 11. I 250€ di sanzione posso compensarli con altri debiti? No. La circolare AE 13/E/2013 specifica che il versamento della sanzione è “esclusa la compensazione prevista” .
  • 12. Ho ricevuto un accertamento: come funziona il ricorso tributario? Se in accertamento viene negata la detrazione, si presenta ricorso al giudice tributario entro 60 giorni. Il giudice esaminerà il merito delle contestazioni (termine ENEA, correttezza dei dati, ecc.) e le eventuali contestazioni di sanzioni. Con l’assistenza di un avvocato, si predispone la memoria difensiva con le argomentazioni giurisprudenziali e normative (senza decadenza , risoluzione 46/E, ecc.).
  • 13. Esempio pratico di calcolo: Supponiamo un intervento di €10.000 con detrazione 50%. Se l’ENEA viene inviata con ritardo, il contribuente versa €250. Egli continuerà a godere dei €5.000 di detrazione (asseguita in 10 anni), ricevendo sostanzialmente €4.750 netti di risparmio (detrazione – sanzione). Se invece avesse perso il bonus, avrebbe rinunciato a €5.000.
  • 14. Quali sono i termini per presentare reclamo o ricorso? Contro l’avviso di accertamento o cartella si hanno 60 giorni per impugnare; contro un diniego automatico la guarnizione formale si applica direttamente. È fondamentale rispettare i termini processuali, pena la perdita del diritto di difesa.
  • 15. Perché rivolgermi a un avvocato subito? Perché gli aspetti fiscali si intrecciano con quelli processuali. L’Avv. Monardo può valutare l’atto ricevuto, consigliare il rimedio più veloce (pagamento e remissione) e occuparsi tempestivamente di sospensioni o ricorsi. Ritardare o operare in proprio senza esperienza potrebbe far decadere termini o peggiorare la tua posizione.

Simulazioni pratiche

Per chiarire meglio, ecco alcuni esempi numerici:

  • Caso 1: Luca realizza una sostituzione di infissi (ecobonus 50%) per €12.000. Ha inviato la comunicazione ENEA dopo 120 giorni (tardiva). Entro il termine utile (730 2026), invia la scheda e versa €250 (cod.8114). Nel prospetto d’imposta 2026 beneficia di una detrazione complessiva di €6.000 (50% di 12.000), ridotta in pratica a €5.750 netti dopo aver pagato €250. Senza aver sanato, rischierebbe un avviso di revoca. Con l’aiuto dell’avvocato, potrà poi contestare una qualsiasi decadenza opponendo la sentenza Cass. 19309/2024 e la risoluzione 46/E/2019 .
  • Caso 2: Giulia ha una ristrutturazione col bonus 50% da €20.000. Comunicazione ENEA inviata correttamente entro 90 giorni, ma con un errore nel numero civico. L’Agenzia contesta il bonus. Lei trasmette una nuova scheda ENEA corretta entro il 730 2026 (sia termine per trasmettere la scheda che termine per beneficiare della detrazione coincidono con la dichiarazione 2026). Sottolinea nel ricorso il principio dell’Interpello 163/2018: l’errata indicazione dei dati catastali/urbici non è di per sé motivo di negazione della detrazione . Produce documenti (planimetrie, fatture) che dimostrano il luogo esatto dell’intervento, ottenendo l’annullamento della contestazione.
  • Caso 3: Marco non invia proprio la comunicazione ENEA (ecobonus 65% da €8.000). Dopo un controllo, riceve una cartella di ripristino per €5.200 (65% di 8.000). Con l’aiuto di un legale, propone remissione in bonis entro il 2025 (730/2024), versa €250 e invia la scheda in ritardo. In tribunale, farà leva sul fatto che non c’è norma che prevede la decadenza e sulla tardiva Cassazione 19309/2024 . Nel migliore dei casi ottiene l’annullamento della cartella con riconoscimento dei €5.200 di detrazione; altrimenti riduce l’importo della cartella al solo addebito dei 250€ (già versati) più eventuali interessi legali.

Queste simulazioni mostrano come il rimedio operativo (remissione e ricorso) permette di conservare il beneficio o ridurre il danno. In ogni caso, la tempestività è essenziale: affidati subito a un professionista per evitare decadimenti di termini o aggravio delle sanzioni.

Sentenze e fonti istituzionali rilevanti

  • Cassazione Civile – Sez. Tributaria, ord. n. 19309/2024, 12 luglio 2024: tardiva comunicazione ENEA non pregiudica la detrazione IRPEF (non causa decadenza) .
  • Cassazione Civile – Sez. Tributaria, ord. n. 15178/2024, 30 maggio 2024: omessa trasmissione ENEA sottrae il diritto alla detrazione (orientamento opposto).
  • Cassazione Civile – Sez. Tributaria, ord. n. 34151/2022, 21 novembre 2022: posizione rigorosa sulla natura decadenziale dell’omessa comunicazione.
  • Commissione Tributaria Regionale Toscana, sentenza n. 790/5/2020: invio ENEA mero adempimento formale, assenza di decadenza.
  • Commissione Tributaria Provinciale Milano, sentenza n. 5287/02/2017 e CTP Lecce, sent. 1709/01/2018: analoghe soluzioni in difesa dei contribuenti.
  • Risoluzione AE 46/E/2019 (18 aprile 2019): il MISE e l’Agenzia affermano che la mancata/tardiva comunicazione ENEA “non comporta la perdita del diritto alla detrazione” .
  • Interpello AE 163/2018 (Risposta Direz. Cent. AE): l’errata indicazione catastale in comunicazione ENEA non è sufficiente a escludere il bonus, se ubicazione reale è dimostrata .
  • Circolare AE 13/E/2013, risposta ai quesiti: remiss. in bonis per invio ENEA entro la prima dichiarazione utile, con pagamento sanzione minima .
  • Ministero Sviluppo Economico, nota prot. 3797/2019: ribadisce che la comunicazione ENEA, pur obbligatoria, non ha sanzione esplicita in caso di omissione.

(Elenco non esaustivo – per approfondimenti consultare le fonti normative (Legge n.296/2006, DL 63/2013, Legge 205/2017, DLgs 471/1997, DLgs 472/1997, DM 41/1998, ecc.) e i database delle pronunce delle Corti italiane.)

Conclusioni

L’errata o mancata comunicazione ENEA è un errore comune ma gestibile se affrontato per tempo con la strategia giusta. Abbiamo visto che la sanzione per i ritardi è di €250 fissi e che la legge consente di sanare il vizio tramite remissione in bonis , evitando così di perdere il beneficio. D’altro canto, la posizione normativa/giurisprudenziale è complessa: alcune pronunce di Cassazione hanno parlato di decadenza, mentre altre di no. Ciò non deve però scoraggiare: con un avvocato specializzato si può difendere con successo la sostanza della detrazione, anche alla luce delle interpretazioni più aggiornate (Cass. 19309/2024, Risol.46/E/2019, ecc.).

È fondamentale agire tempestivamente: non aspettare l’atto di accertamento, ma regolarizzare l’errore appena se ne prende coscienza. Se invece un atto è già stato notificato, rivolgersi subito a un legale per predisporre ricorso e chiedere la sospensione esecutiva. L’Avv. Monardo e il suo team possono intervenire rapidamente per bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi) e accompagnare il debitore/contribuente verso la soluzione migliore (dolorosa ma praticabile).

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