Ravvedimento Operoso Per Errata Tassazione NFT: Cosa Fare E Difesa Legale

Gli NFT (Non-Fungible Token) stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nell’economia digitale: sono opere o asset digitali unici, spesso venduti con criptovalute. La tassazione degli NFT in Italia, pur non essendo esplicitamente normata, segue le regole generali sul trattamento fiscale delle cripto-attività introdotte dalla legge di bilancio 2023.

Ciò significa che la compravendita di un NFT può generare redditi imponibili (plusvalenze) e richiedere la compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Errori o omissioni nella dichiarazione fiscale degli NFT espongono a sanzioni pesanti (anche penali, se i redditi superano determinate soglie). Risulta quindi fondamentale conoscere i rischi e le possibili soluzioni legali in caso di irregolarità. In particolare, il ravvedimento operoso offre al contribuente la possibilità di regolarizzare spontaneamente la posizione, pagando tributi dovuti, interessi e sanzioni ridotte . Nel contesto di notifica di atti impositivi (avvisi di accertamento, cartelle), è però essenziale agire tempestivamente con strategie adeguate (impugnazioni, sospensione, trattative) e con l’assistenza di un professionista esperto.

Con questo articolo informativo e dettagliato analizzeremo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le procedure da seguire dopo la notifica di un atto fiscale relativo agli NFT, le possibili difese legali e gli strumenti alternativi di composizione del debito. I contenuti sono aggiornati a maggio 2026 e supportati da fonti normative e sentenze ufficiali italiane.

L’autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’Avv. Monardo e il suo staff possono assistere concretamente il contribuente: dall’analisi dell’atto impositivo all’eventuale redazione di ricorsi tributari; dal ravvedimento operoso alla richiesta di sospensione di pignoramenti o fermi amministrativi; dalla definizione agevolata del debito fiscale (ove possibile) alla negoziazione di piani di rientro o concordati stragiudiziali. Grazie a un approccio proattivo e personalizzato, lo studio è in grado di studiare la migliore strategia difensiva per tutelare l’interesse del debitore e ridurre al minimo l’impatto sanzionatorio.

Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza legale immediata: il suo staff di avvocati e commercialisti saprà valutare la tua situazione specifica e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento

La fiscalità degli NFT in Italia segue in buona parte le regole stabilite per le cripto-attività (criptovalute e analoghi asset digitali). La Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto nel TUIR la disciplina dei redditi derivanti da cripto-attività : in particolare l’art. 67 TUIR è stato integrato con la lettera c-sexies, che qualifica come redditi diversi imponibili le plusvalenze e i proventi (oltre la soglia di €2.000 annui) realizzati tramite rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività . Ne consegue che la vendita di un NFT genera un reddito diverso tassabile (imposta sostitutiva 26% fino al 2025, 33% dal 2026) analogamente alla cessione di criptovalute . In mancanza di una vendita (per esempio nella semplice detenzione) non si realizza plusvalenza tassabile, ma in ogni caso il token digitalmente registrato comporta obblighi dichiarativi (monitoraggio fiscale) se detenuto all’estero.

Dal punto di vista normativo, è inoltre rilevante la definizione di “valuta virtuale” data dal D.Lgs. 184/2021 (attuazione direttiva UE 2019/713): si tratta di “una rappresentazione di valore digitale… accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio” . Tale norma stabilisce che le criptovalute (come Ethereum, Bitcoin) sono mezzi di scambio digitali di valore. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 30/E/2023 e in altre risposte, ha chiarito che la mera detenzione o lo scambio di criptovalute e NFT deve essere incluso nella dichiarazione fiscale italiana (quadro RW) e che i trasferimenti di NFT senza documentazione certa vengono considerati cessioni a titolo oneroso .

Giurisprudenza recente. Un punto fermo interpretativo è stato posto dalla Corte di Cassazione: con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025 (Sez. III penale) si è stabilito che i proventi derivanti dalla cessione di opere digitali tramite NFT, percepiti in criptovalute, sono redditi imponibili e devono essere dichiarati . La Cassazione ha ritenuto che l’NFT, pur essendo un certificato digitale, incorpora virtualmente l’opera d’arte e rappresenta il mezzo attraverso cui avviene la commercializzazione dell’opera stessa . Pertanto, la plusvalenza emergente dalla vendita dell’NFT va qualificata come reddito da lavoro autonomo (art. 53 TUIR) ed è soggetta a tassazione indipendentemente dalla conversione in valuta fiat . La Corte ha inoltre affermato che l’errore di diritto sulla tassazione delle criptovalute non può essere dichiarato inevitabile (dopo l’intervento normativo del 2023) . Questa pronuncia conferma che, anche prima dell’esplicita disciplina 2023, le disposizioni tributarie generali imponevano l’obbligo di dichiarazione dei redditi percepiti in criptovaluta (art. 54 TUIR) e di denuncia di ogni formale disponibilità di opera d’ingegno (art. 53 TUIR).

Oltre alla Cassazione, vanno monitorate le risposte e circolari dell’Agenzia delle Entrate (es. circolare 10/E/2019 e 27/2023) e le interpretazioni della giurisprudenza tributaria. In generale, si deve tenere presente che le Agenzie fiscali e i giudici considerano gli NFT simili a beni intangibili o diritti, imponibili come un normale bene patrimoniale. Ad esempio, la stessa Agenzia entrate ha precisato che ogni investimento estero suscettibile di produrre reddito futuro (come gli NFT detenuti in wallet esteri) deve essere dichiarato nel quadro RW .

Cosa fare dopo la notifica dell’atto fiscale

Dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale relativa ad una errata o omessa tassazione di NFT, il contribuente deve agire con rapidità. Ecco i passi fondamentali:

  • Verifica dell’atto: controllare con attenzione i dati dell’atto: anni d’imposta contestati, valori e plusvalenze indicate, aliquote applicate. Talvolta possono esserci errori di calcolo o di riconoscimento della natura dei proventi.
  • Termini e scadenze: annotare i termini per proporre reclami o ricorsi. Ad esempio, per un avviso di accertamento ordinario (art. 43 D.P.R. 600/1973) il termine per il ricorso in Commissione Tributaria è di 60 giorni dalla notifica. Per una cartella esattoriale (D.Lgs. 546/1992) il termine è di 60 giorni dalla notifica. Nei 30 giorni successivi alla notifica dell’avviso è anche possibile chiedere la rateazione del debito (art. 19 D.P.R. 602/1973) ed eventualmente presentare istanza di sospensione (se ricorrono presupposti di danno grave e irreparabile).
  • Raccolta documenti: preparare tutti i documenti che provano l’attività con gli NFT: ricevute di acquisto, contratti di vendita, estratti conto di piattaforme crypto, ecc. Questi serviranno a dimostrare la data e il valore di acquisto/vendita degli NFT per il calcolo delle plusvalenze.
  • Consulenza professionale: consultare subito un avvocato tributarista esperto (come l’Avv. Monardo) che valuti la fondatezza dell’atto, identifichi eventuali difetti procedurali o vizi di fondo (es. mancata motivazione, errori formali) e suggerisca le migliori azioni difensive.

Diritti del contribuente e strumenti difensivi

Il contribuente ha vari diritti formali: essere informato sui motivi dell’avviso, ricevere copia degli atti, accedere alla documentazione, partecipare al contraddittorio (obbligatorio per alcuni tipi di accertamento). Può contestare l’atto con atto di conciliazione (trasmissione di osservazioni scritte entro 60 giorni dall’avviso) o direttamente con ricorso tributario. Se l’atto è un avviso di accertamento fiscale, si può aderire con accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) trattando direttamente con l’Agenzia.

Se l’errore è stato commesso dal contribuente e si vuole sanare spontaneamente la posizione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) . Il ravvedimento è ammesso purché la violazione non sia ancora stata definitivamente contestata né siano iniziate ufficialmente le verifiche (accessi, ispezioni) di cui si ha formale notifica. Con il ravvedimento il contribuente versa il tributo dovuto, gli interessi legali (dal giorno della violazione) e la sanzione in forma ridotta. Secondo la legge vigente fino al 31.8.2024, la sanzione può essere ridotta a 1/12 o 1/10 del minimo a seconda dei tempi di regolarizzazione . Ad esempio, se il versamento aggiuntivo viene effettuato entro 30 giorni dall’omissione, la sanzione è pari a 1/12 del minimo ; se avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (o entro 1 anno dall’errore, se non ci sono dichiarazioni periodiche), la sanzione è pari a 1/10 del minimo . Il pagamento deve essere effettuato unitamente agli interessi (calcolati al tasso legale) .

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 (riforma tributaria sanzioni, in vigore dal 1° settembre 2024) lo schema del ravvedimento è stato ampliato . Anche dopo i termini ordinari è possibile beneficiare di sconti: ad esempio, la regolarizzazione oltre la scadenza può abbattere la sanzione a 1/7 del minimo (art.13, lett. b-bis) , e addirittura a 1/6 dopo il contraddittorio obbligatorio (lett. b-ter) . È stato inoltre introdotto l’istituto del ravvedimento in fase avanzata (lett. b-quater e b-quinquies) con riduzioni pari al 1/5 e 1/4 in specifiche ipotesi di regolarizzazione tardiva. Tuttavia, va evidenziato che il nuovo comma 2-ter esclude la riduzione se la dichiarazione correttiva è presentata con ritardo superiore a 90 giorni . Pertanto, a partire dal 2025 risulta cruciale intervenire entro 90 giorni dall’errore originario per poter fruire di ravvedimento con sanzioni ridotte . In ogni caso, il ravvedimento è un’opzione utile per sanare violazioni fiscali minori senza ricorrere subito alle vie giudiziali.

Difese e strategie legali

Le strategie difensive dipendono dalla fase del procedimento:

  • Prima della notifica dell’avviso: se il contribuente si accorge autonomamente dell’errore, può presentare una dichiarazione integrativa (modello Redditi integrativo) versando imposte e interessi entro i termini ammessi. Questo è il tipico ravvedimento spontaneo.
  • Subito dopo la notifica (prima di ogni atto definitivo): valutare l’opportunità di conciliare o presentare la documentazione integrativa. Talvolta l’Agenzia delle Entrate consente l’adesione in mediazione tributaria (ex art. 48-bis, 48-ter D.Lgs. 546/92). Si può inoltre depositare formali osservazioni/atti difensivi entro i termini del contraddittorio obbligatorio, allegando tutte le prove rilevanti (ad esempio, fatture di acquisto dell’NFT, documentazione sulla piattaforma).
  • Impugnazione dell’atto: se l’atto è carente (mancanza di motivazione, errori formali, violazioni di termini di decadenza) il contribuente può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Un avvocato tributarista esaminerà la validità dell’atto (ad esempio, se l’Agenzia ha correttamente imputato i pagamenti in criptovalute, se ha considerato una plusvalenza inesistente, ecc.) e costruirà le censure (irricevibilità dell’atto, inesistenza del presupposto, vizio nella determinazione del reddito).
  • Sospensione dell’esecuzione coattiva: nel frattempo, se l’atto impositivo è stato notificato o se è già stata emessa una cartella di pagamento, si può chiedere un’istanza di sospensione agli organi tributari (Prefetto o Giudice Tributario) per fermare pignoramenti, fermi o ipoteche. In caso di ingiunzione tributaria, l’avvocato può inoltre ottenere (in alcuni casi) la sospensione cautelare delle misure esecutive presentando istanza al Tribunale.
  • Difesa penale (in caso di contestazione di reato): se l’Agenzia segnala il caso all’autorità penale (art. 4 D.Lgs.74/2000, dichiarazione infedele) è possibile opporsi con opposizione in sede penale (Tribunale del riesame, poi Cassazione). Recenti orientamenti della Cassazione penale (v. sent. 8269/2025) chiariscono che l’errore di diritto non giustifica l’irreperibilità del contribuente; pertanto, la difesa dovrà focalizzarsi sulla dimostrazione della corretta natura dei proventi e sull’inapplicabilità delle soglie penali .

Strumenti alternativi di composizione del debito

Oltre al ravvedimento, il contribuente in difficoltà può valutare strumenti straordinari di definizione agevolata del debito, se ancora attivi, e procedimenti di composizione negoziata:

  • Piano del consumatore (Legge n.3/2012): se il debitore è un consumatore o un piccolo imprenditore in stato di sovraindebitamento (passività superiori al patrimonio), può proporre un piano di ristrutturazione del debito (piano del consumatore) approvato da un tribunale. Questo strumento consente di pagare in modo sostenibile i creditori (incluso l’Erario) con modalità concordate e di ottenere, al termine, l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) . L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi (OCC), può assistere il debitore nella predisposizione di questo piano e nella trattativa con i creditori.
  • Accordi di ristrutturazione (art. 67 L.Fall e D.Lgs. 14/2019): per le imprese in crisi (anche commerciali con debiti fiscali), è prevista la possibilità di concordati stragiudiziali con i creditori, compresa la transazione fiscale straordinaria. Anche in questa sede è possibile definire il debito tributario con sconti o dilazioni, richiedendo il blocco delle azioni esecutive.
  • Rateizzazione e transazione: si può chiedere un piano di rateazione del debito fiscale (art. 19 D.P.R. 602/1973) e valutare le offerte di transazione pubblicate sul sito del MEF (per singoli tipi di debito o per contenziosi pregressi).
  • Accertamento con adesione: l’accordo con l’Agenzia delle Entrate (fiscalità) permette di ottenere riduzioni di imposte e sanzioni entro i limiti previsti dalla legge (fino al 30-40% circa) .

Errori comuni: molti contribuenti trattano gli NFT come semplici certificati d’autenticità senza valore di mercato, sottovalutano l’obbligo di dichiararli nel quadro RW o ignorano che l’uso di criptovalute per l’acquisto genera comunque plusvalenza fiscale. Altri confondono le criptovalute con moneta legale (cadendo nell’errore che non siano tassabili finché non convertite). La Cassazione ha ribadito che non esistono esimenti di questo tipo: criptovalute e NFT, avendo valore economico, generano reddito imponibile indipendentemente dalla forma di pagamento . Consigliamo quindi di rivolgersi subito a un professionista per evitare ritardi che possano precludere il beneficio del ravvedimento o della rateazione.

Tabelle riepilogative

StrumentoAmbito di applicazioneTermini chiaveVantaggi
Ravvedimento operosoViolazioni tributarie formali (omissioni, errori)Entro 90 giorni: riduzione significativa (1/12 – 1/10) ; oltre 90 gg: riduzione esclusaSanatoria con sanzioni ridotte e interessi legali; evita contenzioso
Dichiarazione integrativaPlusvalenze omesse da dichiarazione originariaEntro 90 giorni dalla scadenza originaria (o 1 anno)Regolarizza senza sanzione se entro termini
Accertamento con adesioneContenzioso con Agenzia EntrateTermine: entro 90 giorni dal ricevimento attoSconto imposte fino al 30-50%; chiusura consensuale
Ricorso tributarioAvviso di accertamento o ingiunzione fiscale60 giorni dalla notifica (art. 68 TU 546/92)Possibilità di ottenere annullamento o riduzione atti
RateazioneDebiti tributari scadutiRichiesta entro emissione cartellaDilazione del pagamento (fino a 72 rate)
Piano consumatore / ConcordatoSovraindebitamento persona fisica o impresaNon ci sono termini fissi (presentazione al tribunale)Possibilità di ristrutturare tutti i debiti, compresi tributari
EsdebitazionePersona sovraindebitata che ha terminato piano consumatoreAl termine del piano (art. 18 L.3/2012)Cancellazione delle passività residui

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Che imposta si paga sulla vendita di un NFT?
    R: Dipende se il contribuente esercita l’attività come impresa/arte o investimento occasionale. Di norma per privati (redditi diversi) vale l’aliquota sostitutiva del 26% (33% dal 2026) sulle plusvalenze realizzate (differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto). Se l’NFT è venduto da un artista abituale, il ricavo può essere considerato reddito da lavoro autonomo (art. 53 TUIR) .
  • D: Quando nasce l’obbligo di tassazione?
    R: L’obbligo fiscale sorge al momento della cessione onerosa dell’NFT. Se l’NFT è semplicemente detenuto senza cessione, non c’è plusvalenza da tassare. Tuttavia, la detenzione dà l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW, perché rappresenta un investimento estero potenzialmente redditizio .
  • D: Cosa devo indicare nella dichiarazione se possiedo NFT?
    R: Gli NFT detenuti vanno dichiarati nel quadro RW (se il wallet si trova all’estero o la piattaforma è estera) per finalità di monitoraggio fiscale . Se l’NFT è venduto, la plusvalenza va dichiarata nel quadro RT di “Redditi diversi” come reddito da investimento. Non esiste un quadro dedicato specifico per NFT, perciò si usano i quadri generali di monitoraggio e reddito di natura finanziaria.
  • D: Cosa succede se non dichiaravo gli NFT?
    R: L’omessa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative (art. 13 D.Lgs. 472/1997) e, se i redditi occultati superano i limiti penali, può configurare reati tributari (dichiarazione infedele, art. 4 D.Lgs. 74/2000) . In ogni caso, è possibile sanare la violazione con il ravvedimento operoso prima dell’accertamento definitivo, riducendo le sanzioni e gli interessi .
  • D: Come calcolo la plusvalenza di un NFT venduto con criptovaluta?
    R: Si converte il prezzo di acquisto e quello di vendita in euro (utilizzando i tassi di cambio del giorno di ciascuna operazione). La plusvalenza è la differenza in euro tra il valore di realizzo e il costo originario. Anche se si riceve criptovaluta anziché euro, si considera il controvalore in euro della criptovaluta al momento della transazione .
  • D: Posso oppormi a una cartella che recita una plusvalenza da NFT?
    R: Sì, puoi presentare ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Un avvocato tributarista verificherà la legittimità della cartella (es. correttezza nel calcolo delle plusvalenze, nel convertire gli importi, nel conteggiare le imposte). Se ci sono vizi di forma o di motivazione, il ricorso può far annullare parzialmente o totalmente la cartella.
  • D: È possibile rateizzare il debito fiscale per gli NFT?
    R: Sì, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 si può richiedere una rateazione per rate mensili che possono arrivare fino a 72 mensilità in alcuni casi. La domanda di rateazione va fatta all’Agenzia delle Entrate o all’agente della riscossione entro 30 giorni dall’atto (o eventualmente entro i primi due termini di pagamento previsti). Il versamento rateale è comunque subordinato all’ottemperanza ai pagamenti scaduti e alle garanzie richieste.
  • D: Cosa cambia con la nuova aliquota del 33% dal 2026?
    R: Dal 1° gennaio 2026, in base alla Legge di Bilancio 2024 (L.197/2023), l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività sale dal 26% al 33% . Ciò significa che una plusvalenza da NFT realizzata nel 2026 o successivamente sarà tassata al 33%. Per le plusvalenze fino al 2025 si applica ancora il 26%.
  • D: Esistono esenzioni o franchigie per gli NFT?
    R: No esenzioni specifiche: la normativa prevede che le plusvalenze da cripto-attività (e quindi da NFT) siano imponibili se complessivamente superiori a €2.000 lordi nel periodo d’imposta (soglia unificata per tutte le plusvalenze finanziarie) . Se si rimane sotto tale soglia, non scatta l’imposta sostitutiva, ma ciononostante resta l’obbligo di dichiarare i token nel RW.
  • D: Cosa fare se ho già pagato le tasse senza sapere del ravvedimento?
    R: Se ti è stato notificato un avviso e hai già versato tasse salate, puoi verificare se hai diritto a qualche rimborso (ad esempio per eccesso di indennità o calcolo errato). In alcuni casi è possibile chiedere un rimborso o compensare crediti d’imposta con tributi futuri. Il contributo di un esperto è utile per analizzare questa situazione.
  • D: Il mio commercialista non mi ha spiegato nulla sugli NFT. Posso far valere la colpa del professionista?
    R: In linea generale, l’errata consulenza fiscale del professionista potrebbe dar luogo a responsabilità civile professionale. Tuttavia, dal punto di vista tributario, la Cassazione ha spesso detto che l’ignoranza scusabile della norma fiscale è difficilmente riconosciuta (il contribuente è tenuto a conoscere gli obblighi). Potrebbe essere possibile tutelarsi rivalendosi contro il commercialista con un’azione civile, ma in ogni caso il debito tributario rimane a carico del contribuente. Meglio agire per regolarizzare subito.
  • D: Posso escludere il pagamento delle tasse se non ho venduto gli NFT ma solo ricevuto “in regalo”?
    R: Se hai ricevuto un NFT senza corrispettivo (ad esempio in regalo o tramite airdrop), non c’è una vendita che genera plusvalenza. Tuttavia, l’atto del ricevere un NFT può avere rilevanza fiscale autonoma: se ne ricevi uno a titolo gratuito, la giurisprudenza spesso riconosce un reddito in natura o un diverso presupposto di tassazione (ad esempio nel lavoro autonomo, l’opera prestata, o un ipotetico valore d’uso). È un caso complesso su cui conviene consulenza mirata.
  • D: Quali sanzioni rischio se mi viene contestata la plusvalenza da NFT?
    R: Le sanzioni variano in base al tipo di violazione. In generale, per violazioni tributarie si va dalla sanzione amministrativa (dal 90% al 180% del tributo evaso) alla sanzione penale (reclusione fino a 3 anni) se l’importo occultato supera i limiti di punibilità di legge. Grazie al ravvedimento operoso però il contribuente può ridurre notevolmente la sanzione pagando 1/12 o 1/10 del minimo . Il nostro studio può aiutarti a calcolare l’importo esatto di sanzioni e interessi nel tuo caso, suggerendoti il ravvedimento meno oneroso possibile.

Esempi pratici e simulazioni numeriche

  • Esempio di plusvalenza e ravvedimento: Il Sig. Rossi acquista un NFT il 1° marzo 2022 con criptovaluta del valore di €5.000. Il 1° luglio 2022 lo rivende con una criptovaluta equivalente a €7.000. Plusvalenza lorda: €2.000. Soglia di esenzione: non superata. Se la plusvalenza fosse stata €3.000, l’eccedenza €1.000 (oltre i 2.000) sarebbe stata tassabile al 26%. Immaginiamo che la plusvalenza imponibile sia di €3.000 (reddito €1.000). L’imposta sostitutiva al 26% sarebbe di €260. Se Rossi omette di dichiararla nel 2022 e riceve un avviso per €260 (più interessi e sanzioni), può regolarizzare entro 30 giorni. Con ravvedimento brevi manu, paga €260 + interessi legali + sanzione ridotta (1/12 del minimo; minimo sanzione è 90 euro, 1/12=7,50 euro circa). Totale sanzione ~ €7,50 . Da notare che dopo il 1° gennaio 2026, quella stessa imposta (su €1.000) sarebbe stata del 33% = €330 .
  • Esempio di ravvedimento oltre i termini: La Sig.ra Bianchi scopre solo 6 mesi dopo di non aver dichiarato plusvalenze da NFT del 2021. Per le regole precedenti al 2024, la regolarizzazione entro 1 anno consente la sanzione al 1/10 . Se la plusvalenza supplementare fosse stata €5.000, l’imposta sarebbe di €1.300 e la sanzione (1/10 del minimo) ~ €9. Soprattutto, gli interessi maturati aggiuntivi sarebbero dal giorno della vendita.
  • Esempio di procedura: Mario riceve un avviso di accertamento nel maggio 2025 che contesta €10.000 di plusvalenze da NFT (tassate 26%) per gli anni 2022/23. Il suo consulente contesta la perimetrazione della violazione e presenta ricorso. Inoltre propone accertamento con adesione chiedendo lo sconto sulle sanzioni. In parallelo, Mario effettua immediatamente il versamento del tributo suppletivo con ravvedimento, riducendo l’esposizione e bloccando le procedure esecutive in corso. Lo studio legale segue poi il ricorso in commissione e, grazie alle prove documentali raccolte (contratti NFT), riesce a far ridurre l’importo riconosciuto dall’Agenzia.

Conclusione

In sintesi, un’errata tassazione degli NFT può avere conseguenze rilevanti, ma esistono strumenti legislativi e strategie difensive per rimediare. Con questo approfondimento abbiamo visto che:

  • Gli NFT sono soggetti a tassazione come qualsiasi altra plusvalenza finanziaria (plusvalenze sopra €2.000 complessivi) .
  • È obbligatorio indicare nel quadro RW gli NFT detenuti all’estero, anche se non venduti .
  • Il ravvedimento operoso permette di correggere spontaneamente l’errore, pagando tributi e interessi con sanzioni molto ridotte , se si interviene nei termini.
  • Dopo il 2024 il ravvedimento offre nuove facoltà (riduzioni fino a 1/7 o 1/6) , ma è essenziale agire entro 90 giorni dall’errore originario .
  • La Cassazione ha chiarito che anche i redditi da NFT sono pienamente imponibili , a prescindere dalla conversione in valuta corrente.
  • In caso di avvisi o cartelle, il contribuente deve conoscere i propri diritti (reclamo, contraddittorio, ricorso) e può contare su difese giuridiche mirate (impugnazione degli atti, richieste di sospensione).

La tempestività è fondamentale. Non attendere che crescano sanzioni e interessi: rivolgersi a un professionista può fare la differenza nell’ottenere un’esposizione inferiore e nel tutelarsi efficacemente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati tributaristi e commercialisti hanno le competenze e l’esperienza necessarie per assisterti in ogni fase. Possono analizzare subito l’atto ricevuto, proporti il miglior rimedio (ravvedimento, ricorsi, trattative) e intervenire subito per bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi, sequestri) e proteggere i tuoi beni.

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Fonti normative e giurisprudenziali principali (aggiornate al 28/05/2026):

  • Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 8269/2025 (omessa dichiarazione proventi da NFT e criptovalute: redditi imponibili) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso, sanzioni) .
  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, art. 1, lett. d) (definizione di “valuta virtuale”) .
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 126-147 (Legge di Bilancio 2023: disciplina fiscale delle cripto-attività) .
  • D.Lgs. 472/1997, art. 13 comma 2-bis e 2-ter (modifiche ravvedimento, riduzioni sanzioni, D.Lgs. 87/2024) .
  • Agenzia Entrate – Circolare 27/10/2023 n. 30/E (fiscalità delle cripto-attività) [anche parafr. da fonti giur.].
  • Agenzia Entrate – Risposte ad interpelli 135/E/2025 (ricezione NFT, cessione a titolo oneroso) [cit. da fonti giur.].
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (composizione crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore, esdebitazione) .
  • D.L. 118/2021 (conv. L. 21/2022) – Misure urgenti in materia di crisi d’impresa (negoziatore della crisi).

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