Introduzione
Ricevere un avviso bonario per scostamento ISA è un evento che può mettere in allarme imprenditori, professionisti e privati. Le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli automatici e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e art. 54‑bis del DPR 633/1972) segnalano differenze tra quanto dichiarato e quanto risulta al Fisco.
Negli ultimi anni tali comunicazioni sono aumentate, spesso in combinazione con l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Gli ISA, introdotti dall’art. 9‑bis del D.L. 50/2017 e periodicamente aggiornati con decreti del MEF e circolari dell’Agenzia, sono strumenti di analisi statistico‑economica che misurano la coerenza e la congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a parametri settoriali. Pur non avendo valore probatorio assoluto, possono influenzare la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.
Capire le regole applicabili, i termini di risposta e le strategie di difesa è fondamentale per non incorrere in sanzioni e per preservare l’eventuale adesione a strumenti deflattivi come il concordato preventivo biennale (CPB). Da gennaio 2025 i termini per rispondere agli avvisi bonari sono stati estesi da 30 a 60 giorni (90 giorni se la comunicazione è inviata all’intermediario) dal D.Lgs. 108/2024 , e le sanzioni per omesso pagamento sono state ridotte dal 30 % al 25 % dal D.Lgs. 87/2024 . Altre novità riguardano le rateizzazioni (fino a 20 rate trimestrali ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 ) e l’impatto sulla partecipazione al CPB, dove la rateizzazione degli avvisi bonari non è ammessa .
In questo articolo affronteremo in modo pratico e professionale tutte le problematiche legate agli avvisi bonari per scostamento ISA, offrendo una panoramica completa della normativa di riferimento, della giurisprudenza più recente, delle procedure da seguire e delle strategie difensive. Il punto di vista è quello del debitore/contribuente, con un approccio volto a tutelare i suoi diritti e a trovare soluzioni concrete.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre assistenza su tutto il territorio nazionale in materia bancaria e tributaria. L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia).
È inoltre professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Questo ruolo, previsto dall’art. 2 del decreto, prevede che l’esperto agevoli le trattative tra imprenditori, creditori e altri soggetti al fine di individuare soluzioni per il superamento della crisi . La presenza di professionisti con diverse competenze consente allo Studio di valutare gli atti, predisporre ricorsi e memorie, richiedere sospensioni, instaurare trattative con l’Agenzia delle Entrate, predisporre piani di rientro o di esdebitazione e, quando necessario, attivare procedure giudiziali e stragiudiziali.
Come possiamo aiutarti?
- Analisi dell’atto: verifica della legittimità dell’avviso bonario e della fondatezza dello scostamento ISA;
- Redazione di memorie e istanze di autotutela; ricorsi avanti le commissioni tributarie;
- Richiesta di sospensione della riscossione e trattative con l’Agenzia delle Entrate;
- Elaborazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione nell’ambito della legge sul sovraindebitamento;
- Gestione delle procedure di concordato preventivo biennale e definizione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria;
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e lo scostamento
Gli ISA sono stati introdotti dall’art. 9‑bis del D.L. 50/2017 come strumento di compliance e analisi del rischio. Sostituiscono gli studi di settore e sono elaborati sulla base di modelli statistico‑economici che stimano ricavi o compensi «congrui» e indicatori di coerenza. La normativa prevede che gli ISA siano aggiornati periodicamente per tener conto delle evoluzioni economiche. I principali atti emanati nel 2025 sono:
- Decreto MEF 31 marzo 2025: biennale di revisione, con aggiornamento di 100 indicatori e revisione completa dei 172 modelli ISA. Tale revisione è stata necessaria per adeguare gli ISA alla nuova classificazione ATECO 2025, modificando quadri e variabili ;
- Decreto MEF 24 aprile 2025: intervento straordinario a seguito di tensioni geopolitiche e inflazione, che ha corretto alcuni indicatori e introdotto coefficienti correttivi territoriali ;
- Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2025: fornisce chiarimenti applicativi, precisando che gli ISA non costituiscono prova automatica di evasione ma strumenti di selezione. La circolare sottolinea l’importanza del contraddittorio e ribadisce che risultati bassi degli ISA devono essere integrati da altri elementi prima di procedere a un accertamento .
In materia di accertamenti fondati su studi di settore/ISA, la Cassazione ha stabilito che gli scostamenti tra ricavi dichiarati e valori stimati devono essere significativi (gravi incongruenze) per legittimare un accertamento induttivo. L’ordinanza n. 33794/2021 ha affermato che uno scostamento superiore al 10 % può costituire grave incongruenza ma deve essere supportato da ulteriori elementi come il contesto economico, la storia commerciale del contribuente e le peculiarità del settore . La stessa ordinanza ricorda che gli studi (e gli ISA) sono strumenti di ausilio all’accertamento e non possono sostituire l’istruttoria.
La giurisprudenza precedente ha ritenuto lievi e inidonei gli scostamenti del 4,23 % (Cass., 14 luglio 2017, n. 17486) , del 7 % (Cass., 26 settembre 2014, n. 20414), del 10 % (Cass., ord. 2637/2019) e perfino del 21 % (Cass., 10 novembre 2015, n. 22946). In particolare, la Cassazione ha precisato che la nozione di «grave incongruenza» non può essere fissata con soglie rigide: deve essere valutata caso per caso, in relazione al periodo, al mercato, alle dimensioni dell’impresa e alla storia del contribuente . Ciò significa che un avviso basato esclusivamente sullo scostamento ISA, senza ulteriori elementi, è viziato per carenza di motivazione.
1.2 Controlli automatici (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972)
Il controllo automatico consente all’Amministrazione finanziaria di liquidare le imposte basandosi sui dati delle dichiarazioni e dell’anagrafe tributaria. L’art. 36‑bis del DPR 600/1973 prevede che l’ufficio, entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, verifichi la correttezza formale, corregga errori materiali e aritmetici, riduca detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, compensazioni e controlli il versamento delle imposte. Il risultato del controllo è comunicato al contribuente per evitare la ripetizione dell’errore e consentirgli di fornire chiarimenti . La normativa vieta che nel controllo automatico si compiano valutazioni giuridiche: il procedimento è limitato a verifiche matematiche e a riduzioni di crediti/deduzioni . Se la comunicazione evidenzia un maggiore debito, il contribuente può pagare entro il termine previsto con sanzioni ridotte oppure fornire chiarimenti entro 60 giorni (termini che dal 2025 sostituiscono i precedenti 30 giorni) .
Il controllo automatico sull’IVA, disciplinato dall’art. 54‑bis del DPR 633/1972, prevede le stesse regole: l’ufficio liquida l’imposta, controlla i versamenti e corregge errori, comunicando l’esito al contribuente con un termine di 60 giorni per fornire chiarimenti .
1.3 Controlli formali (art. 36‑ter DPR 600/1973)
Il controllo formale è più approfondito e mira a verificare la documentazione a supporto delle detrazioni e delle spese portate in deduzione. L’art. 36‑ter del DPR 600/1973 consente all’ufficio di escludere in tutto o in parte detrazioni e crediti, determinare le imposte dovute e liquidare eventuali imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata. Il contribuente è invitato a produrre la documentazione entro il termine stabilito (30 giorni) e il risultato del controllo, con le motivazioni, deve essere comunicato . La mancata comunicazione o la comunicazione priva di motivazione rende nullo il successivo atto di riscossione, come conferma la giurisprudenza .
1.4 Riscossione e rateazioni (D.Lgs. 462/1997)
Il D.Lgs. 462/1997 disciplina la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli. L’art. 2 stabilisce che le somme liquidate a seguito dei controlli automatici (art. 36‑bis e art. 54‑bis) devono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, se il contribuente paga l’importo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita e la sanzione è ridotta a un terzo . L’art. 3 si riferisce alle somme dovute dopo il controllo formale: il pagamento entro 60 giorni comporta la riduzione delle sanzioni a due terzi . L’art. 3‑bis prevede la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali: la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla comunicazione, le successive sono gravate da interessi .
1.5 Le novità del D.Lgs. 108/2024 e del D.Lgs. 87/2024
Il D.Lgs. 108/2024 (attuativo della riforma della riscossione) ha introdotto importanti novità:
- Estensione dei termini: dal 1º gennaio 2025 i contribuenti hanno 60 giorni (invece di 30) per versare le somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità e beneficiare della riduzione delle sanzioni; se la comunicazione è inviata all’intermediario (opzione che si esercita in dichiarazione), il termine è di 90 giorni ;
- Sospensione estiva: il termine di 60 giorni è sospeso dal 1º agosto al 4 settembre e dal 1º dicembre al 31 dicembre ;
- Rateizzazioni: restano confermate fino a 20 rate ma la prima rata deve essere versata entro 60 giorni; gli interessi si calcolano sull’eccedenza ;
- Effetti sul Concordato Preventivo Biennale: il decreto correttivo prevede che, per conservare l’adesione al CPB, le somme richieste con comunicazioni di irregolarità debbano essere pagate in un’unica soluzione entro 60 giorni, senza possibilità di rateazione .
Il D.Lgs. 87/2024, entrato in vigore il 1º settembre 2024, ha ridotto la sanzione base per omesso versamento dal 30 % al 25 % . La modifica si applica retroattivamente in quanto favor rei: se il procedimento non è definitivo, si applica la sanzione più favorevole. Il decreto ha anche modificato il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni per i ritardi fino a 90 giorni e introducendo il cumulo giuridico: quando più violazioni di un medesimo obbligo sono commesse contestualmente, la sanzione viene applicata una sola volta . Questo riduce significativamente l’aggravio sanzionatorio per i contribuenti che regolarizzano tempestivamente la propria posizione.
1.6 Lo Statuto del contribuente e il diritto al contraddittorio
La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce principi fondamentali che devono guidare l’azione dell’Amministrazione finanziaria. L’art. 6 impone agli uffici di attivare il contraddittorio nei casi di incertezza su fatti o questioni di diritto, richiedendo che prima dell’iscrizione a ruolo sia inviato un avviso bonario per consentire al contribuente di fornire chiarimenti . L’art. 7 impone che ogni atto dell’amministrazione sia motivato: le ragioni devono essere enunciate in modo chiaro e completo.
Quando un avviso bonario è fondato su scostamenti ISA, questi principi assumono rilievo decisivo. L’Agenzia deve spiegare perché ritiene che lo scostamento costituisca grave incongruenza e indicare le ulteriori circostanze a sostegno della pretesa. L’omessa motivazione o la mancata attivazione del contraddittorio sono cause di nullità dell’atto.
1.7 Il Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale, un istituto che consente agli esercenti attività d’impresa o arti e professioni con ricavi non superiori a 5,164 milioni di euro e soggetti agli ISA di fissare anticipatamente il reddito imponibile per due periodi d’imposta. La proposta dell’Agenzia delle Entrate, basata su algoritmi e indicatori, può essere accettata dal contribuente entro termini definiti. In cambio il reddito è predeterminato, i controlli fiscali sono limitati e si applicano regole agevolate per gli acconti d’imposta.
Tuttavia il decreto e le circolari attuative prevedono cause di decadenza: tra queste rientra l’omesso versamento, entro 60 giorni, delle somme dovute a seguito di un avviso bonario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con circolare 9/2025 che, nell’ambito del CPB, non è consentito rateizzare gli importi dovuti e che il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione . L’inosservanza comporta la perdita dei benefici del concordato per entrambi i periodi d’imposta. Ciò rende ancora più delicata la gestione degli avvisi bonari da parte dei contribuenti che hanno aderito al CPB.
2 Procedura dopo la notifica dell’avviso bonario per scostamento ISA
L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che segnala discordanze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dall’anagrafe tributaria o dai controlli formali. A differenza dell’avviso di accertamento, non è un atto impositivo definitivo ma un invito al contribuente a regolarizzare la propria posizione o a fornire chiarimenti. In presenza di scostamenti ISA, l’avviso bonario può derivare da un controllo automatico (errata compilazione o incongruenze fra dati dichiarati e modelli ISA) o da un controllo formale (richiesta di documenti per giustificare costi e ricavi). Il contribuente deve seguire alcune tappe fondamentali.
2.1 Verifica della notifica e della documentazione allegata
- Data di ricezione – Accertare la data in cui la comunicazione è stata ricevuta (via PEC o posta raccomandata). Dal giorno successivo decorrono i 60 giorni per il pagamento o per presentare le osservazioni; se la comunicazione è trasmessa all’intermediario, i giorni diventano 90 .
- Controllo dell’intestazione e degli allegati – Verificare che il destinatario, il codice fiscale e i riferimenti alla dichiarazione siano corretti. Leggere attentamente il prospetto allegato che indica le differenze riscontrate; per i controlli automatici sono riportati errori o omissioni (es. importo IVA non versata, mancato riporto di crediti), mentre per i controlli formali è allegato un quadro con le detrazioni non riconosciute e le motivazioni.
- Individuazione del tipo di controllo – Dal contenuto della comunicazione è possibile capire se l’irregolarità deriva da un controllo automatico o formale. Nel primo caso l’Ufficio non può effettuare valutazioni discrezionali; nel secondo caso vengono richiesti documenti per dimostrare la spettanza di detrazioni o deduzioni .
- Verifica dello scostamento ISA – Se la comunicazione deriva da un punteggio ISA basso o da un differenziale di ricavi, occorre valutare la percentuale di scostamento e confrontarla con la giurisprudenza: scostamenti inferiori al 10 % (e talvolta anche superiori) sono stati ritenuti non significativi . Nel prospetto devono comparire le variabili ISA utilizzate (ad esempio ricavi puntuali, ricavi minimi ammissibili, indicatori di coerenza) e i calcoli effettuati. Spesso l’Agenzia allega un estratto del software Gerico.
2.2 Opzioni del contribuente
Una volta ricevuto l’avviso bonario, il contribuente può:
- Pagare le somme richieste: se l’irregolarità è corretta, è consigliabile pagare entro 60 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni (1/3 per il controllo automatico, 2/3 per il controllo formale). Il pagamento può essere effettuato con F24 indicando i codici tributo indicati nella comunicazione. In caso di adesione al CPB non è possibile rateizzare ; altrimenti è possibile richiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 .
- Richiedere chiarimenti o correzione: se l’irregolarità deriva da errori materiali dell’ufficio o da situazioni particolari (ad esempio doppi invii, pagamenti già effettuati, crediti non considerati), il contribuente può presentare una istanza di autotutela spiegando i motivi e allegando documenti (quietanze di pagamento, attestazioni bancarie, copie di fatture). È opportuno inviare l’istanza tramite PEC e conservare la ricevuta di invio.
- Contestare la comunicazione: se l’avviso presenta vizi di legittimità (mancata motivazione, superamento dei limiti del controllo automatico, scostamento ISA non significativo, assenza di contraddittorio), si può presentare un ricorso alla corte di giustizia tributaria. Alcuni avvisi bonari non sono formalmente impugnabili perché non sono atti impositivi definitivi; tuttavia, quando la comunicazione contiene un’immediata pretesa tributaria con sanzioni, la giurisprudenza ammette la possibilità di ricorrere. In ogni caso, la cartella esattoriale successiva è impugnabile anche per contestare vizi dell’avviso bonario .
- Procedere al ravvedimento operoso: se il contribuente si accorge di errori nella dichiarazione prima di ricevere la comunicazione, può regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte secondo i nuovi scaglioni del D.Lgs. 87/2024 . In tal caso l’avviso bonario non verrà emesso.
2.3 Termini e sospensioni
I termini per pagare o rispondere sono fissati a 60 giorni (90 giorni se l’avviso è inviato all’intermediario). Questi termini sono perentori: la decorrenza parte dal giorno successivo al ricevimento. Esistono tuttavia due periodi di sospensione:
- Dal 1º agosto al 4 settembre;
- Dal 1º dicembre al 31 dicembre .
Durante tali periodi il termine si sospende; ad esempio se la comunicazione è ricevuta il 20 luglio 2026, i 60 giorni riprendono a decorrere dal 5 settembre 2026. Il termine non si sospende per l’adesione alla definizione agevolata o al CPB.
2.4 Procedura per i soggetti aderenti al CPB
Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, la gestione dell’avviso bonario è ancora più delicata. La norma correttiva (art. 8 D.Lgs. 13/2024) e la circolare n. 9/E/2025 prevedono che:
- L’adesione al CPB non esclude i controlli automatici e formali. Il contribuente può ricevere avvisi bonari relativi agli anni di concordato.
- Il mancato pagamento dell’avviso bonario entro 60 giorni comporta la decadenza dal concordato per entrambi i periodi d’imposta.
- Non è ammessa la rateizzazione: l’importo deve essere pagato in un’unica soluzione .
- Se il contribuente è a conoscenza dell’irregolarità prima di ricevere l’avviso, può effettuare il ravvedimento e continuare a beneficiare del CPB.
Data la rilevanza delle conseguenze, è consigliabile non aspettare la scadenza ma interpellare tempestivamente lo Studio legale per verificare la legittimità dell’avviso e, se dovuto, procedere al pagamento.
3 Difese e strategie legali
3.1 Verifica della legittimità dell’avviso bonario
Ogni avviso bonario deve rispettare una serie di requisiti formali e sostanziali. La mancanza di uno di questi requisiti può comportare l’annullamento del successivo atto di riscossione.
- Motivazione sufficiente – L’avviso deve indicare le ragioni della pretesa tributaria. In presenza di scostamenti ISA, l’atto deve spiegare in modo chiaro quali variabili hanno generato l’incongruenza e fornire un confronto con i dati dichiarati. La giurisprudenza di legittimità ritiene illegittimo l’avviso che si limiti ad enunciare il punteggio ISA senza spiegare perché lo scostamento costituisca grave incongruenza . Un avviso generico viola l’art. 7 della L. 212/2000.
- Tipologia di controllo – Se l’avviso deriva da un controllo automatico, l’Ufficio può correggere solo errori matematici e di versamento ; se vengono effettuate valutazioni su componenti reddituali o si richiede documentazione, l’atto esorbita dai limiti del controllo automatico e deve essere annullato.
- Invio della comunicazione – La comunicazione deve precedere l’iscrizione a ruolo. Se l’Ufficio procede direttamente alla cartella senza inviare l’avviso bonario (quando previsto), la cartella è nulla .
- Contraddittorio preventivo – L’art. 6 dello Statuto del contribuente impone all’Amministrazione di attivare il contraddittorio in presenza di incertezze su fatti e circostanze . L’assenza di contraddittorio viola il diritto di difesa e può essere eccepita in giudizio.
- Prescrizione e decadenza – L’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione . Se l’avviso bonario è notificato oltre questo termine, la pretesa è decaduta. Inoltre occorre verificare la correttezza del calcolo di interessi e sanzioni.
3.2 Utilizzo della giurisprudenza in difesa
Nella fase contenziosa è fondamentale citare i precedenti giurisprudenziali pertinenti. La Cassazione ha stabilito che scostamenti di bassa entità non costituiscono gravi incongruenze e non legittimano l’accertamento:
- Sentenza n. 17486/2017 – Ha riconosciuto la nullità di un avviso basato su uno scostamento del 4,23 % tra ricavi dichiarati e ricavi determinati con gli studi di settore, poiché non vi erano gravi incongruenze .
- Ordinanza n. 8854/2019 – Ha ribadito che gli scostamenti del 4,23 %, 7 %, 10 % e 21 % sono stati considerati lievi nelle decisioni precedenti e ha sottolineato che la nozione di “grave incongruenza” è relativa e deve tenere conto di molteplici fattori .
- Ordinanza n. 33794/2021 – Ha affermato che uno scostamento superiore al 10 % può costituire grave incongruenza solo se supportato da ulteriori elementi .
Nei ricorsi può essere utile inoltre richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 26635/2009) secondo cui gli studi di settore/ISA non hanno valore probatorio assoluto e costituiscono indizi da corroborare con ulteriori elementi; la motivazione non può essere fondata unicamente sullo scostamento calcolato dal software Gerico.
3.3 Richiesta di autotutela
Se l’irregolarità è dovuta a errori materiali dell’Agenzia (importi già pagati, errato abbinamento di codici tributo, doppia iscrizione), è opportuno presentare una istanza di autotutela al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere predisposta anche tramite il proprio cassetto fiscale ed è un mezzo rapido per correggere l’errore senza ricorrere al contenzioso. È consigliabile allegare la prova dei versamenti e l’estratto del proprio conto fiscale. L’Ufficio, verificata la fondatezza dell’istanza, annullerà o rettificherà la comunicazione e trasmetterà una nota di sgravio. Se non risponde entro il termine (di norma 30 giorni), l’istanza si considera rigettata e si può valutare il ricorso.
3.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Nei casi in cui l’avviso bonario costituisce di fatto un atto impositivo (quando richiede il pagamento di somme non dichiarate o la restituzione di crediti), è ammesso il ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o, in alternativa, entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Il giudice può sospendere la riscossione previa istanza cautelare se sussistono gravi motivi (ad esempio l’illegittimità dell’avviso o l’irreparabilità del danno). È consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un commercialista abilitato per predisporre le motivazioni, allegare la giurisprudenza e richiedere l’eventuale sospensione. Se l’avviso deriva da scostamenti ISA non supportati da indizi gravi e concordanti, le possibilità di accoglimento sono elevate.
3.5 Sospensione della riscossione
Durante la fase contenziosa è possibile chiedere la sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992. L’istanza può essere presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o direttamente alla Corte di giustizia tributaria (sospensione giudiziale) e deve dimostrare la sussistenza di un grave e irreparabile danno patrimoniale. La sospensione può essere concessa anche sulla base della sola irregolarità formale dell’avviso. Nel contempo, se il contribuente aderisce al CPB, la richiesta di sospensione non sospende i termini per pagare l’avviso: in mancanza di pagamento entro 60 giorni, si perde il concordato.
3.6 Sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute a seguito dell’avviso bonario, l’iscrizione a ruolo comporta l’applicazione della sanzione del 25 % più interessi, salvo che l’atto sia definito con il pagamento nei 60 giorni. Il ravvedimento operoso consente di ridurre ulteriormente la sanzione: il D.Lgs. 87/2024 prevede percentuali diverse a seconda del ritardo (1/10 del minimo per ravvedimento sprint entro 14 giorni, 1/9 fino a 30 giorni, 1/8 fino a 90 giorni, ecc.) . Anche per le somme dovute a seguito dei controlli automatici è possibile ravvedersi prima di ricevere la comunicazione, beneficiando delle riduzioni; ciò è particolarmente utile per chi ha aderito al CPB.
3.7 Strategie per chi aderisce al CPB
La partecipazione al concordato preventivo biennale richiede una gestione attenta degli avvisi bonari:
- Monitoraggio costante: poiché la perdita del CPB può derivare dal mancato pagamento di una sola comunicazione, è essenziale monitorare la posta PEC e il cassetto fiscale. La notifica può avvenire anche in periodi estivi o festivi; in caso di dubbio è consigliabile delegare un professionista.
- Riserva di liquidità: il concordato riduce gli acconti ma richiede di saldare eventuali avvisi bonari in un’unica soluzione. È opportuno pianificare la liquidità per far fronte a queste eventualità.
- Dialogo con l’Agenzia: nel caso di errori o anomalie, presentare tempestivamente istanza di autotutela. Se lo scostamento ISA è discutibile, allegare documenti che giustificano l’andamento dell’attività (es. calo di fatturato per eventi eccezionali, costi straordinari). In assenza di risposta o in caso di rigetto, valutare il ricorso per contestare l’avviso.
4 Strumenti alternativi e definizioni agevolate
4.1 Definizione agevolata e rottamazione quater
Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diverse definizioni agevolate dei carichi affidati all’Agente della riscossione. La Legge 197/2022 ha introdotto la cosiddetta rottamazione quater che consente di estinguere i debiti affidati tra il 2000 e il 30 giugno 2022 senza interessi e sanzioni, con pagamento delle spese di notifica e degli interessi legali. Il termine di adesione è scaduto il 30 giugno 2023 e le rate continuano fino al 2027; pertanto al 22 maggio 2026 non sono ammesse nuove adesioni.
La Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione quinquies per i carichi affidati dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2023. Il termine per presentare la domanda era fissato al 30 aprile 2026 e, alla data odierna, le domande non possono più essere presentate; chi ha aderito dovrà rispettare il piano di pagamenti. Per conformità alla richiesta dell’utente, questo articolo non tratta la rottamazione quinquies in dettaglio poiché non è più attiva per nuove adesioni.
4.2 Accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale
Oltre alle definizioni agevolate, esistono strumenti deflattivi che consentono di ridurre le sanzioni e definire la controversia senza contenzioso:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) – L’Amministrazione notifica un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento; il contribuente può chiedere l’apertura della procedura di adesione, durante la quale si negozia la base imponibile e si concordano le sanzioni (ridotte a 1/3). Nel caso degli avvisi bonari, l’accertamento con adesione non si applica direttamente, ma può essere utilizzato se l’Agenzia emette successivamente un avviso di accertamento per gli stessi fatti.
- Acquiescenza – Il contribuente può accettare il contenuto dell’avviso di accertamento pagando entro i termini, ottenendo la riduzione delle sanzioni a 1/3.
- Conciliazione giudiziale – Nel corso del giudizio tributario, le parti possono trovare un accordo che riduce le sanzioni a metà del minimo ed estingue la lite. La conciliazione giudiziale è particolarmente utile per avvisi fondati su scostamenti ISA in cui l’Agenzia concede uno sconto sulle pretese.
4.3 Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare omissioni o errori spontaneamente prima che inizi un’attività di controllo. Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato le percentuali di riduzione delle sanzioni, prevedendo un sistema più favorevole (ad esempio 1/15 per pagamenti entro 14 giorni, 1/9 fino a 30 giorni, 1/8 fino a 90 giorni, e così via) . Il cumulo giuridico consente di applicare una sola sanzione quando le violazioni sono multiple. Ravvedersi prima di ricevere la comunicazione consente di evitare l’avviso bonario e di preservare il CPB.
4.4 Procedure di sovraindebitamento
La Legge 3/2012 consente ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative) di accedere a procedure di composizione della crisi: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Il gestore della crisi, nominato dall’OCC, analizza la situazione economica del debitore, verifica la documentazione e redige una relazione per il tribunale . Se il piano è omologato, i debiti vengono ristrutturati o cancellati, consentendo al debitore di ripartire. L’intervento di un professionista, come l’Avv. Monardo, è determinante per individuare la procedura più adatta e per assistere il debitore durante l’intero iter.
4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa. L’art. 2 prevede la figura dell’esperto, iscritto in appositi elenchi tenuti dalle Camere di commercio, che agevola le trattative tra imprenditori e creditori e propone soluzioni per il superamento della crisi . Gli avvocati che desiderano essere iscritti devono comprovare esperienza in ristrutturazioni aziendali e aver assolto la formazione specifica . L’obiettivo della composizione negoziata è evitare il ricorso a procedure concorsuali e mantenere la continuità aziendale. In presenza di debiti fiscali, l’esperto può facilitare accordi con l’Agenzia delle Entrate per la dilazione o la riduzione dei debiti, compatibilmente con i limiti di legge.
5 Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un avviso bonario richiede attenzione; alcuni errori frequenti possono aggravare la posizione del contribuente:
- Ignorare la comunicazione – Non leggere o non rispondere all’avviso entro i termini comporta l’iscrizione a ruolo e l’aggravio di sanzioni. È fondamentale controllare regolarmente la PEC e il cassetto fiscale.
- Pagare solo una parte – Versare un importo inferiore senza concordare la rateizzazione fa decadere i benefici e non impedisce l’iscrizione a ruolo. Se si opta per la rateizzazione occorre versare la prima rata (1/20 dell’importo) entro 60 giorni ; se si aderisce al CPB non è ammessa la rateizzazione .
- Omettere la documentazione – Nel controllo formale è necessario inviare i documenti che giustificano spese e detrazioni; la mancata produzione può far perdere deduzioni legittime. Occorre inviare la documentazione completa entro 30 giorni .
- Non contestare errori evidenti – Se la comunicazione contiene errori, come crediti già compensati o versamenti non registrati, è importante presentare istanza di autotutela; pagare senza contestare preclude successivi rimborsi.
- Confondere avviso bonario e avviso di accertamento – L’avviso bonario non è un accertamento definitivo; tuttavia, se contiene motivazioni e sanzioni, può essere impugnato. È importante valutare con un professionista se presentare ricorso immediatamente o attendere la cartella .
- Ignorare l’impatto sulla pianificazione finanziaria – Chi aderisce al CPB deve considerare che eventuali avvisi bonari dovranno essere pagati in un’unica soluzione. Una pianificazione preventiva della liquidità evita di perdere i benefici del concordato.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Norme di riferimento
| Normativa | Contenuto principale | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 9‑bis D.L. 50/2017 | Introduce gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e stabilisce che devono essere aggiornati periodicamente. | – |
| DM 31 marzo 2025 | Aggiorna 100 indicatori ISA e revisiona 172 modelli a causa della nuova classificazione ATECO; coinvolge correzioni relative al contesto economico . | Gazzetta Ufficiale |
| DM 24 aprile 2025 | Introduce correttivi straordinari e coefficienti territoriali per gli ISA, tenendo conto di tensioni geopolitiche . | Gazzetta Ufficiale |
| Circolare 11/E 18 luglio 2025 | Chiarisce l’applicazione degli ISA 2024, ribadendo che non costituiscono prova automatica ma strumenti di selezione; sottolinea l’importanza del contraddittorio . | Agenzia Entrate |
| Art. 36‑bis DPR 600/1973 | Controllo automatico: liquida le imposte, corregge errori aritmetici e riduce deduzioni/crediti; comunica l’esito al contribuente con possibilità di chiarimenti . | Normativa |
| Art. 36‑ter DPR 600/1973 | Controllo formale: verifica documenti, esclude detrazioni, determina le imposte; invita il contribuente a produrre documentazione e comunica le motivazioni . | Normativa |
| Art. 54‑bis DPR 633/1972 | Controllo automatico IVA: liquida l’imposta, corregge errori e controlla versamenti; l’esito è comunicato con 60 giorni per fornire chiarimenti . | Normativa |
| Art. 2 D.Lgs. 462/1997 | Pagamento entro 60 giorni dei controlli automatici evita l’iscrizione a ruolo e riduce la sanzione a 1/3 . | Normativa |
| Art. 3 D.Lgs. 462/1997 | Pagamento entro 60 giorni dei controlli formali comporta sanzione ridotta a 2/3 . | Normativa |
| Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 | Rateizzazione fino a 20 rate trimestrali; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni . | Normativa |
| D.Lgs. 108/2024 | Riforma della riscossione: termini di 60/90 giorni, sospensioni estive, conferma delle rateizzazioni; impatto sul CPB . | Normativa |
| D.Lgs. 87/2024 | Riduzione sanzioni per omesso pagamento dal 30 % al 25 %; introduzione del nuovo ravvedimento operoso e del cumulo giuridico . | Normativa |
| Legge 212/2000 (artt. 6‑7) | Statuto del contribuente: obbligo di contraddittorio e motivazione degli atti . | Normativa |
| Cass. 17486/2017 | Ritiene non gravi incongruenze scostamenti del 4,23 %; l’avviso fondato solo sullo scostamento è nullo . | Giurisprudenza |
| Cass. 8854/2019 | Considera lievi gli scostamenti del 4,23 %, 7 %, 10 % e 21 %; la nozione di grave incongruenza è relativa . | Giurisprudenza |
| Cass. 33794/2021 | Uno scostamento superiore al 10 % può essere grave solo se supportato da ulteriori elementi . | Giurisprudenza |
6.2 Termini e sanzioni per avvisi bonari (situazione 2026)
| Tipo di controllo | Termine per pagare o rispondere | Sanzione ridotta | Rateizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Controllo automatico (36‑bis/54‑bis) | 60 giorni (90 se l’avviso è inviato all’intermediario) ; sospeso 1 ago‑4 set e 1 dic‑31 dic | 1/3 della sanzione (25 % × 1/3 = 8,33 %) | Fino a 20 rate trimestrali (prima rata entro 60 giorni) | Al CPB non è ammessa la rateazione |
| Controllo formale (36‑ter) | 60 giorni per pagare o fornire documenti | 2/3 della sanzione (25 % × 2/3 ≈ 16,67 %) | Fino a 20 rate (non ammessa se in CPB) | Necessaria comunicazione motivata |
| Avviso bonario in CPB | 60 giorni | 25 % (nessuna riduzione ulteriore) | Non ammessa | Mancato pagamento comporta decadenza dal CPB |
6.3 Percentuali di sanzione (D.Lgs. 87/2024)
| Violazione | Sanzione ordinaria prima del 1º set 2024 | Sanzione ordinaria dopo il 1º set 2024 | Riduzioni per ravvedimento (principali) |
|---|---|---|---|
| Omesso o tardivo versamento di imposte | 30 % | 25 % | 1/15 del 25 % per pagamenti entro 14 giorni; 1/9 fino a 30 giorni; 1/8 fino a 90 giorni; 1/7 entro l’anno; 1/6 oltre l’anno |
| Mancata dichiarazione di crediti o compensazioni indebite | 30 % (con iscrizione a ruolo) | 25 % | Stesse riduzioni; cumulo giuridico per più violazioni |
7 Domande e risposte (FAQ)
1. Cos’è un avviso bonario?
L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente dopo i controlli automatici o formali per segnalare errori nella dichiarazione o nel versamento. Non è un atto di accertamento definitivo ma un invito a regolarizzare la posizione pagando l’imposta dovuta con sanzioni ridotte o fornendo chiarimenti.
2. Cos’è lo scostamento ISA?
Lo scostamento ISA è la differenza tra i ricavi/compensi dichiarati e i valori “puntuali” o “minimi ammissibili” calcolati tramite l’ISA applicabile. Un punteggio ISA basso o uno scostamento rilevante può indurre l’Agenzia a effettuare controlli, ma da solo non prova l’evasione. La Cassazione ha ricordato che scostamenti anche superiori al 10 % devono essere supportati da ulteriori elementi .
3. Come si calcola la sanzione da pagare con l’avviso bonario?
Se si paga entro 60 giorni, la sanzione ordinaria del 25 % è ridotta: 1/3 per i controlli automatici e 2/3 per i controlli formali . Ad esempio, su 1.000 € di imposta non versata, la sanzione sarebbe 250 €; con l’avviso bonario automatico, si paga 83,33 € di sanzioni e 250 € di imposta e interessi.
4. Qual è il termine per pagare?
Il termine generale è 60 giorni dalla ricezione dell’avviso, esteso a 90 giorni se la comunicazione è inviata all’intermediario . Il termine si sospende dal 1º agosto al 4 settembre e dal 1º dicembre al 31 dicembre .
5. È possibile rateizzare l’avviso bonario?
Sì, per gli avvisi bonari derivanti da controlli automatici o formali è possibile rateizzare fino a 20 rate trimestrali; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni . Tuttavia, se il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, la rateizzazione non è ammessa .
6. Cosa accade se non pago l’avviso bonario entro il termine?
Se non si paga o non si presentano osservazioni, le somme sono iscritte a ruolo con sanzione piena del 25 % e interessi. Riceverai quindi una cartella di pagamento; potrai impugnarla ma la sanzione sarà più elevata. Se aderisci al CPB, il mancato pagamento comporta la decadenza dal concordato.
7. Posso contestare l’avviso bonario?
In linea generale l’avviso bonario non è impugnabile autonomamente, salvo che contenga un’immediata pretesa tributaria con sanzioni. In tal caso è possibile presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria. In ogni caso la cartella che seguirà l’avviso è sempre impugnabile e può essere contestata per vizi dell’avviso .
8. Come funziona l’istanza di autotutela?
È una richiesta all’Agenzia delle Entrate per correggere errori dell’avviso. Va presentata per iscritto, preferibilmente via PEC, indicando i motivi e allegando i documenti (ricevute di pagamento, dichiarazioni corrette). L’ufficio può annullare o modificare l’avviso. Se non risponde, si può ricorrere alla giustizia.
9. Il punteggio ISA basso comporta automaticamente un accertamento?
No. Gli ISA servono per selezionare i contribuenti ma non rappresentano di per sé prova di evasione. La Cassazione ha stabilito che gli scostamenti devono essere gravi e supportati da ulteriori elementi . L’Agenzia deve motivare l’avviso e non può fondarsi unicamente sul punteggio.
10. Il pagamento dell’avviso bonario interrompe la prescrizione?
Il pagamento definisce l’avviso e impedisce l’iscrizione a ruolo, ma non incide sui termini di prescrizione degli eventuali crediti tributari riferiti ad altri periodi d’imposta. Se restano differenze non contestate, l’Amministrazione può comunque eseguire altri controlli.
11. Cosa succede se ho aderito al concordato preventivo biennale?
Se hai accettato la proposta di concordato, riceverai comunque avvisi bonari se emergono irregolarità. Devi pagarli integralmente entro 60 giorni; non puoi rateizzare . Se non paghi, perdi i benefici del concordato per entrambi i periodi d’imposta e torni al regime ordinario, con possibili accertamenti.
12. Posso ravvedermi dopo aver ricevuto la comunicazione?
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato prima della notifica dell’avviso. Dopo la ricezione, puoi comunque pagare entro 60 giorni con sanzioni ridotte; se decidi di pagare oltre i 60 giorni puoi applicare le riduzioni del ravvedimento solo sui ritardi ulteriori. In ogni caso i nuovi scaglioni del D.Lgs. 87/2024 prevedono sanzioni più favorevoli per chi si ravvede .
13. Se l’avviso contiene errori di calcolo, cosa posso fare?
Devi presentare un’istanza di autotutela allegando documenti che dimostrano l’errore (es. F24, quietanze, libri contabili). Se l’ufficio riconosce l’errore, annulla la comunicazione. Se non risponde, potrai far valere il vizio davanti al giudice.
14. Posso chiedere la sospensione del pagamento?
Sì, puoi chiedere la sospensione amministrativa all’Agente della riscossione in presenza di ricorso o la sospensione giudiziale alla Corte di giustizia tributaria. Devi dimostrare che sussistono gravi motivi e che l’avviso è infondato. La sospensione non si applica al CPB (devi comunque pagare per non decadere).
15. È obbligatorio essere assistiti da un professionista?
Non è obbligatorio ma è altamente consigliato. Gli avvisi bonari possono contenere errori o violazioni procedurali; un avvocato o un commercialista esperto può analizzare l’atto, individuare i vizi, presentare istanze o ricorsi e proporre strategie come l’autotutela o la definizione agevolata. Lo Studio legale dell’Avv. Monardo offre una consulenza multidisciplinare che copre tutti gli aspetti fiscali e giurisdizionali.
16. Gli avvisi bonari possono compromettere l’accesso alla procedura di sovraindebitamento?
Ricevere avvisi bonari di per sé non preclude l’accesso alla procedura di sovraindebitamento. Tuttavia, il gestore della crisi deve valutare la completezza della documentazione e l’esistenza di debiti tributari; pagare o regolarizzare gli avvisi bonari può facilitare l’approvazione del piano. Il mancato pagamento, invece, può essere segnalato come indice di inaffidabilità.
17. Esistono differenze tra avviso bonario e accertamento con adesione?
Sì. L’avviso bonario è un invito a regolare errori automatici o formali; l’accertamento con adesione è una procedura negoziata successiva a un avviso di accertamento. L’adesione consente di ridurre le sanzioni a 1/3 e definire la pretesa in via consensuale.
18. Cosa succede se ho un credito con il Fisco?
Se hai un credito d’imposta (ad esempio un rimborso IVA) e ricevi un avviso bonario, puoi chiedere la compensazione. Tuttavia, se l’avviso deriva da un controllo automatico, l’Ufficio potrebbe non compensare automaticamente e dovrai presentare un’istanza specifica o utilizzare la compensazione in F24. Assicurati che il credito sia utilizzabile e non sia in scadenza.
19. L’avviso bonario può essere emesso più volte per lo stesso periodo d’imposta?
In teoria sì: se emergono diverse irregolarità (ad esempio un controllo automatico e successivamente uno formale) possono essere emesse più comunicazioni. Tuttavia, la seconda comunicazione deve riguardare elementi diversi e non può modificare quelli già contestati. È opportuno verificare la legittimità di avvisi successivi.
20. Cosa accade se il pagamento è effettuato oltre il termine ma entro pochi giorni?
Se il pagamento avviene dopo il sessantesimo giorno ma entro 90 giorni, la sanzione piena del 25 % si riduce tramite il ravvedimento operoso a 1/8 (3,125 %). Oltre 90 giorni la sanzione è 1/7 o 1/6 a seconda del ritardo . Tuttavia si perde la possibilità di evitare l’iscrizione a ruolo e, nel caso di CPB, si decade dal concordato.
8 Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le conseguenze di un avviso bonario per scostamento ISA, presentiamo alcune simulazioni.
Simulazione 1 – Controllo automatico con scostamento ISA del 5 %
Scenario: un professionista dichiara ricavi per 100.000 € e il software ISA calcola un ricavo puntuale di 105.000 € (scostamento del 5 %). L’Agenzia comunica un’imposta aggiuntiva di 1.000 € e sanzioni.
- Valutazione: secondo la giurisprudenza, uno scostamento del 5 % è considerato lieve e non integra la grave incongruenza . Pertanto l’Agenzia dovrebbe fornire altri elementi per sostenere l’irregolarità (es. omissione di componenti positivi, fatture non dichiarate). Se la comunicazione non è motivata, può essere contestata.
- Importo da pagare: se il contribuente decide di pagare entro 60 giorni, verserà 1.000 € di imposta e 1/3 della sanzione (25 % × 1/3 = 8,33 % = 83,30 €) più interessi. Può rateizzare in 20 rate trimestrali (salvo adesione al CPB).
- Difesa: il professionista potrebbe presentare istanza di autotutela evidenziando che il valore ISA è stato ottenuto con dati generali e non specifici, allegando la contabilità e spiegando le ragioni del minore ricavo (ad esempio calo di domanda). In assenza di risposta, potrà impugnare la cartella.
Simulazione 2 – Controllo formale con detrazioni mediche non riconosciute
Scenario: un contribuente ha dedotto spese mediche per 3.000 € nel modello Redditi. L’Agenzia chiede di trasmettere la documentazione entro 30 giorni . Il contribuente non invia nulla; l’ufficio comunica l’esclusione delle detrazioni e applica l’imposta aggiuntiva con sanzioni ridotte.
- Valutazione: nel controllo formale la mancata trasmissione dei documenti giustifica l’esclusione delle spese. Se il contribuente non ha più i documenti o non può giustificare la spesa, conviene pagare entro 60 giorni per evitare la sanzione piena (riduzione a 2/3).
- Importo da pagare: l’imposta aggiuntiva è 690 € (23 % su 3.000 €). La sanzione ridotta a 2/3 del 25 % è 16,67 % = 115,00 €. Totale 805,00 € oltre interessi. Può rateizzare salvo CPB.
- Difesa: se la spesa era effettiva e i documenti sono stati smarriti, è possibile chiedere duplicati ai fornitori. In caso contrario, il ricorso sarebbe difficilmente sostenibile.
Simulazione 3 – Avviso bonario in presenza di CPB
Scenario: una piccola impresa aderisce al concordato preventivo biennale 2025‑2026. Nel 2026 riceve un avviso bonario per IVA non versata pari a 5.000 €.
- Valutazione: l’impresa deve verificare se l’imposta è effettivamente dovuta. Se sì, deve pagare entro 60 giorni per non decadere dal CPB. Non può rateizzare .
- Importo da pagare: 5.000 € di imposta + 25 % di sanzione (1.250 €) + interessi. Nessuna riduzione perché nel CPB non si applica la riduzione a 1/3 o 2/3. Totale 6.250 € + interessi.
- Difesa: se l’impresa ritiene l’avviso infondato (ad esempio l’IVA è stata versata), deve presentare immediatamente un’istanza di autotutela con prova del pagamento; in mancanza, dovrà pagare e contestare successivamente, ma la decadenza dal CPB non potrà essere evitata.
Conclusioni
Ricevere un avviso bonario per scostamento ISA non deve trasformarsi in un incubo. La normativa vigente distingue chiaramente tra controlli automatici e formali, stabilendo termini, sanzioni ridotte e possibilità di rateizzare. Le novità introdotte dal D.Lgs. 108/2024 (termine di 60/90 giorni, sospensioni e impatto sul CPB) e dal D.Lgs. 87/2024 (riduzione delle sanzioni al 25 % e nuovo ravvedimento operoso) offrono maggiori opportunità di regolarizzazione ma richiedono una gestione attenta. La giurisprudenza dimostra che gli scostamenti ISA, da soli, non bastano: devono essere accompagnati da ulteriori elementi per giustificare una maggiore pretesa ; scostamenti inferiori al 10 % o anche superiori sono spesso ritenuti lievi . L’Amministrazione è tenuta a motivare l’atto e ad attivare il contraddittorio .
Agire tempestivamente è la parola d’ordine: verificare la comunicazione, valutare la fondatezza dello scostamento, predisporre eventuali memorie o istanze e, se necessario, presentare ricorso o procedere al pagamento. Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, l’adempimento degli avvisi bonari in un’unica soluzione è imprescindibile per non perdere i benefici del concordato .
Affidarsi a un professionista è la scelta migliore per orientarsi tra norme, scadenze e strategie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, esperto negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, mette a disposizione la sua esperienza per:
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