Introduzione
Quando un contribuente beneficia di redditi derivanti da trust esteri o interni e omette di indicarli nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate può rilevare l’irregolarità attraverso i controlli automatizzati di cui agli articoli 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973.
Le conseguenze sono serie: l’ufficio liquida le imposte dovute, applica sanzioni elevate e invia al contribuente una comunicazione di irregolarità, chiamata anche avviso bonario. Entro pochi giorni occorre decidere se contestare gli addebiti o sanare la posizione per evitare la successiva iscrizione a ruolo e il blocco dei beni. Chi riceve un avviso bonario per redditi di trust non dichiarati deve inoltre affrontare le complessità della normativa sulle imposte dirette, sul monitoraggio fiscale (quadro RW), sulle imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE) e sulle sanzioni per violazioni tributarie. I rischi non sono solo finanziari: una gestione errata del trust può integrare violazioni penali tributarie e comportare responsabilità patrimoniale anche per il trustee e per i beneficiari.
Questo articolo fornisce un quadro completo, aggiornato a maggio 2026, delle norme e della giurisprudenza che regolano l’avviso bonario e la tassazione dei redditi di trust. Verranno illustrate le procedure dopo la notifica dell’avviso, le strategie difensive per contestare o definire il debito, le alternative di regolarizzazione (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) e gli errori da evitare. L’analisi è costruita dal punto di vista del debitore/contribuente, con un taglio pratico e professionale. In chiusura troverete un’ampia sezione di FAQ e simulazioni numeriche per comprendere meglio l’impatto economico delle diverse scelte.
Il supporto dello Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, guida uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza in materia di trust, fiscalità internazionale e procedure di riscossione, lo Studio è in grado di:
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale: tassazione dei trust e avviso bonario
1.1 Norme sulla soggettività e sulla residenza dei trust
Per comprendere le ragioni dell’avviso bonario sui redditi di trust, occorre anzitutto inquadrare le regole fiscali sui trust. L’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) dispone che sono soggetti passivi d’imposta i trust residenti e non residenti. Nel trust opaco il reddito è tassato in capo al trust (IRES), mentre nel trust trasparente i redditi sono imputati ai beneficiari individuati «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione o, in mancanza, in parti uguali» . La norma prevede anche una presunzione di residenza in Italia: se almeno un disponente e un beneficiario sono residenti oppure se un soggetto residente trasferisce in un trust non residente beni immobili o diritti reali su beni immobili, il trust si presume fiscalmente residente in Italia , salvo prova contraria.
L’articolo 44, comma 1, lettera g‑sexies) del TUIR, introdotto dalla legge 124/2019 e confermato dalla riforma del 2023, stabilisce che sono redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata» . La norma mira a tassare anche i beneficiari di trust esteri opachi quando percepiscono distribuzioni da paradisi fiscali.
Il legislatore prevede inoltre norme anti‑elusive. L’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 permette di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona . Questa disposizione consente all’amministrazione finanziaria di disconoscere i trust “interposti” (o fittizi) e di tassare direttamente il disponente o il beneficiario effettivo se manca un reale spossessamento dei beni e un’autonomia gestionale del trustee. La giurisprudenza recente ha precisato che la distinzione civilistica tra interposizione fittizia e reale non rileva; ciò che conta è la sostanza economica e il possesso effettivo dei redditi . Sentenze come Cass. n. 5276/2022, Cass. n. 16377/2024 e Cass. n. 939/2025 hanno ribadito che i redditi del trust possono essere imputati al reale possessore anche in assenza di un accordo simulatorio.
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2022 (circolare 34/E) ha elencato gli elementi che devono sussistere affinché un trust sia considerato autonomo: separazione patrimoniale, intestazione dei beni al trustee, autonomia decisionale e gestionale del trustee . Il venir meno di anche uno solo di questi requisiti determina l’inidoneità del trust a produrre effetti fiscali autonomi e l’imputazione diretta dei redditi al soggetto interponente .
Nel marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello n. 81/2026 riguardante un trust del Delaware. Nonostante le modifiche formali all’atto istitutivo, l’Agenzia ha ritenuto il trust fiscalmente interposto perché la beneficiaria poteva condizionare la gestione del trustee tramite poteri testamentari e contratti fiduciari. La conseguenza è che, al trasferimento della residenza in Italia, la beneficiaria dovrà dichiarare i redditi del trust, adempiere agli obblighi di monitoraggio (quadro RW) e pagare le imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE). La risposta richiama i principi di segregazione patrimoniale e le circolari sui trust inesistenti e conferma la centralità del reale spossessamento.
1.2 Il controllo automatizzato e l’avviso bonario
L’Agenzia delle Entrate effettua il controllo automatizzato delle dichiarazioni sulla base dei dati comunicati; per le imposte sui redditi tale controllo è disciplinato dall’articolo 36‑bis del D.P.R. 600/1973. La norma consente all’ufficio di correggere errori materiali e di liquidare le imposte dovute; quando il controllo evidenzia una differenza, «l’esito è comunicato al contribuente» che ha 60 giorni per fornire chiarimenti o correzioni . In assenza di chiarimenti o pagamenti, l’ammontare dovuto è iscritto a ruolo e comunicato tramite cartella esattoriale. La Cassazione ha affermato che l’omissione della comunicazione di irregolarità rende nullo l’atto successivo; il difetto di contraddittorio determina l’annullamento della cartella .
Con il D.Lgs. 108/2024, entrato in vigore il 1°gennaio 2025, il termine per definire l’avviso bonario è stato raddoppiato da 30 a 60 giorni . La modifica riguarda sia la liquidazione automatica sia il controllo formale; resta invece di 30 giorni il termine per le imposte derivanti da redditi soggetti a tassazione separata. Se l’avviso è recapitato all’intermediario, il termine è esteso a 90 giorni . Il decreto ha coordinato tali modifiche con gli articoli 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e l’articolo 54‑bis del D.P.R. 633/1972 (IVA).
L’avviso bonario non è un provvedimento definitivo, ma una comunicazione d’irregolarità. Come precisa un autorevole articolo divulgativo, la comunicazione riporta gli errori riscontrati, l’imposta dovuta, la sanzione ridotta al 10 % (un terzo della sanzione ordinaria del 30 %) e gli interessi . In allegato viene fornito un modello F24 precompilato per il pagamento. La comunicazione può essere inviata con raccomandata al domicilio fiscale oppure telematicamente tramite l’intermediario . Il contribuente può contestarla recandosi all’ufficio o tramite i servizi telematici, presentando documenti o memorie per ottenere l’annullamento parziale o totale . Se ritiene corretta la variazione, può pagare entro 30/60 giorni e beneficiare della sanzione ridotta; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate (fino a 6 rate trimestrali sotto i 5 000 euro o fino a 20 rate per somme superiori), con interessi al tasso legale .
L’avviso bonario è strumento di garanzia: consente al contribuente di evitare l’iscrizione a ruolo e di correggere errori; ma la mancata risposta comporta la definitiva iscrizione del debito. Secondo la Cassazione Sezioni Unite n. 8928/2014, sono impugnabili dinanzi al giudice tributario tutti gli atti con cui l’amministrazione comunica una pretesa tributaria ormai definita, anche se formulati come inviti bonari. Non rileva la mancanza della dicitura “avviso di liquidazione”, e la cartella successiva è inammissibile se l’invito non viene impugnato . L’ordinanza 18078/2023 ha ribadito che per i controlli automatizzati l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo nei casi previsti dalla legge, mentre per gli atti automatizzati esclusi dal contraddittorio (individuati dal decreto MEF del 24 aprile 2024) non vige tale obbligo.
1.3 Sanzioni e ravvedimento
Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di redditi di trust sono disciplinate dal D.Lgs. 471/1997, come modificato dalla riforma del 2024 (D.Lgs. 87/2024). Dal 1°settembre 2024 la sanzione per omessa dichiarazione è fissata al 120 % dell’imposta dovuta, con minimo 250 euro, mentre per dichiarazione infedele la sanzione è fissata al 70 %, con minimo 150 euro . La riforma ha attenuato le aliquote rispetto al previgente range del 120–240 % per l’omessa dichiarazione e del 90–180 % per l’infedele dichiarazione. Per le violazioni relative alla cedolare secca la sanzione è del 20 % . Oltre alle sanzioni amministrative, nei casi più gravi può configurarsi il reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione (articoli 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000) con pene detentive.
L’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997) consente di ridurre le sanzioni se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione prima che l’Ufficio abbia iniziato l’attività accertativa. La sanzione è ridotta a:
- 1/10 del minimo se il pagamento del tributo o dell’acconto avviene entro 30 giorni ;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni ;
- 1/8 del minimo se avviene entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno della violazione ;
- 1/7, 1/6, 1/5 del minimo in fasi successive (entro un anno, dopo la constatazione, dopo la notifica dello schema di atto) .
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la preclusione al ravvedimento non opera fino alla notifica dell’avviso di liquidazione o dell’atto di accertamento . In pratica, un contribuente che si accorge di non aver dichiarato redditi di trust può presentare una dichiarazione integrativa (articolo 2 del D.P.R. 322/1998) e versare imposta, interessi e sanzioni ridotte.
La riforma 2024 ha inoltre abbassato la sanzione per omesso versamento dal 30 % al 25 %, influenzando l’importo dovuto in sede di avviso bonario . Il ravvedimento resta dunque un’opzione vantaggiosa, specialmente per importi elevati provenienti da trust.
1.4 Statuto del contribuente e contraddittorio
La Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce principi di chiarezza e trasparenza nelle norme tributarie, vieta la retroattività e impone all’amministrazione di assicurare al contribuente «la conoscenza degli atti a lui destinati» . In caso di incertezza sull’applicazione della norma o sull’individuazione del soggetto passivo, l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti concedendo almeno 30 giorni . Dal 2024 è entrato in vigore l’articolo 6‑bis, che prevede un contraddittorio preventivo obbligatorio per gli atti autonomamente impugnabili, a pena di annullabilità, salvo alcune categorie escluse (atti automatizzati, di pronta liquidazione, controlli formali) individuate dal decreto MEF del 24 aprile 2024. Tuttavia, come osservato da alcuni commentatori, le esclusioni sono così ampie da vanificare l’innovazione, e nel controllo automatizzato resta centrale l’avviso bonario quale strumento di contraddittorio informale.
2 – Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso bonario per redditi di trust
Ricevere una comunicazione d’irregolarità dall’Agenzia delle Entrate è fonte di ansia. La risposta tempestiva e corretta è essenziale per evitare sanzioni maggiori e per preservare i propri diritti. Di seguito viene illustrato il percorso da seguire, con riferimento ai termini aggiornati a maggio 2026.
2.1 Verificare l’atto: contenuto dell’avviso bonario
L’avviso bonario riporta in modo sintetico:
- l’anno d’imposta e il tipo di controllo (automatico o formale);
- le variazioni apportate dall’ufficio: ad esempio, la mancata dichiarazione di redditi di capitale imputabili al beneficiario di un trust o l’omessa indicazione di investimenti esteri nel quadro RW;
- l’imposta dovuta, la sanzione ridotta (pari al 10 % della maggiore imposta secondo la disciplina previgente e al 1/3 della nuova sanzione per le violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024 ) e gli interessi calcolati al tasso legale;
- il termine di pagamento (60 giorni dalla ricezione; 30 giorni per redditi tassati separatamente; 90 giorni se notificato all’intermediario);
- le modalità di pagamento (F24 precompilato, rateizzazione) e l’eventuale codice atto da indicare in F24.
Occorre verificare se l’avviso riporta un errore di calcolo, se il trust rientra tra quelli interposti o tra quelli fiscalmente riconosciuti e se il reddito contestato era effettivamente imponibile. È opportuno recuperare la dichiarazione dei redditi presentata e gli estratti contabili del trust.
2.2 Termini per rispondere o pagare
Dal 1° gennaio 2025 il contribuente dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti o definire l’avviso bonario . Il termine decorre dalla data di ricezione della raccomandata o, in caso di invio telematico, dalla data di trasmissione. Se la comunicazione è inviata all’intermediario (ad esempio, al commercialista che ha trasmesso la dichiarazione), il termine è di 90 giorni . Per i redditi soggetti a tassazione separata (come TFR, arretrati di lavoro dipendente) rimane il termine di 30 giorni.
Il mancato pagamento entro i termini provoca l’iscrizione a ruolo dell’intero importo, con sanzioni piene (25 % per omesso versamento) e interessi maggiorati. La cartella esattoriale può arrivare dopo alcuni mesi e comporta il rischio di fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
2.3 Alternative del contribuente: contestazione o adesione
Dopo aver ricevuto l’avviso bonario il contribuente ha due strade:
- Contestare l’irregolarità: se ritiene che le somme siano indebite o errate, può presentare documenti e memorie all’ufficio tramite:
- accesso agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o contatto telefonico;
- utilizzo del servizio CIVIS o della posta certificata PEC;
- richiesta di autotutela; l’ufficio, se accoglie le ragioni del contribuente, annulla l’avviso o lo modifica riducendo l’importo .
- Definire l’avviso: se ritiene corretta l’irregolarità o preferisce evitare il contenzioso, può versare le somme dovute usufruendo della sanzione ridotta. Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro 30/60/90 giorni (a seconda del caso);
- mediante rateizzazione: fino a 6 rate trimestrali per importi fino a 5 000 euro, oppure fino a 20 rate trimestrali per importi superiori ; gli interessi sono calcolati al tasso legale dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di elaborazione della comunicazione .
Il termine per il pagamento della prima rata coincide con il termine ordinario (60 giorni o 30 giorni). Il mancato pagamento della prima rata o di due rate non consecutive determina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo del debito residuo .
2.4 Quando contestare l’avviso bonario
Sebbene non sia un atto immediatamente impugnabile, l’avviso bonario può essere contestato per ottenere la correzione degli errori e prevenire la successiva iscrizione a ruolo. È opportuno contestare quando:
- la presunzione di interposizione è infondata: ad esempio, il trust possiede i requisiti di autonomia (separazione patrimoniale, intestazione dei beni al trustee, autonomia decisionale) e non vi è prova che il contribuente sia il possessore effettivo. In tali casi l’Agenzia non può imputare i redditi al beneficiario ;
- il trust è opaco e i redditi sono tassati in capo al trust; se i beneficiari non hanno un diritto attuale alla distribuzione, non devono dichiarare i redditi ex art. 73 TUIR ;
- l’avviso è emesso oltre i termini di decadenza: per le comunicazioni dei controlli automatizzati l’ufficio deve inviarle entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio, per la dichiarazione 2022 presentata nel 2023 l’avviso va inviato entro il 31 dicembre 2026;
- la contestazione riguarda sanzioni errate: in alcuni casi l’Agenzia applica erroneamente il vecchio regime sanzionatorio (30 %) anziché il nuovo 25 %; oppure non applica le riduzioni previste per i trust.
Se l’ufficio non accoglie le ragioni del contribuente, è possibile attendere la cartella esattoriale e impugnarla entro 60 giorni dinanzi alla Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria). Tuttavia, la Cassazione Sezioni Unite 8928/2014 ha stabilito che l’omessa impugnazione dell’avviso bonario contenente una pretesa definita rende inammissibile il ricorso contro la cartella successiva . Pertanto, è consigliabile sollevare le contestazioni fin da subito.
2.5 Come comportarsi in caso di trust estero
La gestione dei redditi di un trust estero comporta ulteriori obblighi:
- Monitoraggio fiscale (quadro RW): i beneficiari e i disponente devono indicare nella dichiarazione dei redditi il valore delle attività estere e i redditi conseguiti; l’omessa compilazione comporta sanzioni elevate (dal 3 % al 15 % del valore degli investimenti; raddoppiate se gli investimenti sono detenuti in paesi black‑list).
- Imposte patrimoniali: l’IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) sono dovute in proporzione alla quota imputabile al beneficiario o al trust. La risposta ad interpello n. 84/2026 ha chiarito che se il beneficiario di un trust estero trasparente non ha poteri dispositivi sui beni e detiene solo il diritto a percepire i redditi, non sussiste il presupposto per l’IVAFE; l’istante deve tuttavia compilare il quadro RW .
In presenza di un trust interposto, l’Agenzia ritiene che il beneficiario debba dichiarare i redditi del trust e assolvere gli obblighi di monitoraggio per l’intero patrimonio. Pertanto, chi riceve un avviso bonario per redditi di trust non dichiarati deve analizzare attentamente la struttura del trust, le clausole dell’atto istitutivo, i poteri del trustee e del protector, e le modalità di distribuzione dei redditi. L’assistenza di professionisti esperti è fondamentale per dimostrare l’autonomia del trust o per regolarizzare la posizione.
3 – Difese e strategie legali
3.1 Dimostrare la non imponibilità dei redditi di trust
La prima linea di difesa consiste nel dimostrare che i redditi imputati dall’Agenzia non sono imponibili in capo al contribuente. Le argomentazioni possono riguardare:
- Trust opaco: nel trust opaco i redditi sono tassati in capo al trust (IRES) e non in capo ai beneficiari . Occorre dimostrare che il beneficiario non è titolare di un diritto attuale alla distribuzione dei redditi; le distribuzioni devono essere eventuali e a discrezione del trustee.
- Trust estero trasparente con beneficiario non individuato: se i beneficiari non sono individuati con certezza o hanno un mero interesse eventuale, il reddito è tassato al trust; l’Agenzia non può imputarlo al beneficiario. È necessario analizzare le clausole dell’atto istitutivo.
- Esclusione dell’imposta patrimoniale: la risposta n. 84/2026 conferma che il beneficiario di un trust estero trasparente che non detiene diritti reali o poteri dispositivi sui beni non deve versare l’IVAFE . Lo stesso criterio può applicarsi all’IVIE.
- Sussistenza dei requisiti di autonomia: dimostrare che il trust possiede i tre requisiti (separazione patrimoniale, intestazione dei beni al trustee, autonomia decisionale) previsti dalle circolari 43/E/2009, 61/E/2010 e 34/E/2022 . Se il trustee agisce in piena autonomia senza ingerenza del disponente o del beneficiario, il trust non è interposto.
- Onere della prova a carico dell’amministrazione: la giurisprudenza ritiene che spetti all’Agenzia fornire la prova concreta e univoca dell’interposizione; la mera coincidenza tra disponente e beneficiario subordinato non basta . In sede di contenzioso è possibile contestare l’insufficienza degli indizi.
3.2 Impugnare l’avviso e la cartella
L’avviso bonario non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, ma può essere contestato in autotutela. L’impugnazione giudiziale è esperibile solo contro la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento. Tuttavia, come ricordato dalle Sezioni Unite nel 2014, quando l’avviso contiene una pretesa definita e non è impugnato, il ricorso contro la cartella successiva è inammissibile . Per evitare preclusioni, è opportuno presentare un’istanza di annullamento prima del termine di pagamento.
Se l’ufficio conferma le riprese e procede all’iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel ricorso si potrà eccepire:
- la violazione dell’articolo 36‑bis per assenza di comunicazione preventiva;
- l’errata qualificazione del trust e l’illegittima imputazione dei redditi;
- l’applicazione di sanzioni in misura superiore al dovuto o in violazione della riforma 2024;
- la decadenza dei termini di notifica o di iscrizione a ruolo.
Nel processo tributario è consentito il ricorso all’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) anche dopo l’impugnazione: il contribuente può richiedere la sospensione dei termini processuali e trattare una soluzione conciliativa con l’ufficio, ottenendo la riduzione delle sanzioni di un ulteriore 50 % e pagando il debito in rate fino a 3 anni.
3.3 Sospensione e tutela cautelare
In attesa della definizione del contenzioso, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’atto di riscossione (cartella o accertamento esecutivo) presentando un’istanza cautelare. Occorre dimostrare che l’esecuzione dell’atto comporterebbe un danno grave e irreparabile (ad esempio, il blocco dell’unica fonte di reddito) e che il ricorso presenta seri motivi di fondatezza. In presenza di requisiti, il giudice può sospendere la riscossione, evitando pignoramenti o ipoteche.
3.4 Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa
Quando l’omessa dichiarazione del reddito di trust deriva da un errore o da incertezza normativa, e si preferisce evitare il contenzioso, si può ricorrere al ravvedimento operoso e presentare una dichiarazione integrativa. La procedura è la seguente:
- Calcolare l’imposta dovuta sul reddito omesso, utilizzando le aliquote IRPEF progressivi o la tassazione separata secondo la natura del reddito (reddito di capitale ex art. 44 TUIR). La base imponibile si ottiene sommando i redditi imputati dal trust; nel caso di trust opaco estero, il reddito distribuito può essere considerato dividendo.
- Calcolare gli interessi legali dalla scadenza originaria del versamento fino alla data di pagamento.
- Calcolare la sanzione ridotta secondo le percentuali del ravvedimento: ad esempio, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione è 1/9 del minimo ; se oltre un anno, la sanzione è 1/7 . Per omessa dichiarazione la sanzione minima è il 120 % con minimo 250 euro; 1/9 equivale al 13,33 % del minimo.
- Presentare la dichiarazione integrativa entro il termine previsto (di regola entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria) e versare imposta, sanzioni ridotte e interessi con modello F24.
Questa scelta è vantaggiosa perché evita l’applicazione delle sanzioni piene e riduce notevolmente l’esborso. È particolarmente indicata quando l’errore è stato commesso in buona fede o quando i documenti dimostrano l’autonomia del trust ma si preferisce regolarizzare per evitare contenziosi.
3.5 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate sulle pretese tributarie prima della notifica dell’avviso di accertamento (se l’atto è già notificato, l’istanza dev’essere presentata entro 30 giorni). Il contribuente può proporre un’adesione anche dopo aver ricevuto la cartella derivante da un avviso bonario, ottenendo la riduzione delle sanzioni di 1/3 (o 1/6 per le violazioni dopo il 1° settembre 2024) e la rateizzazione fino a 8 anni se ricorrono gravi difficoltà economiche. L’accordo comporta la rinuncia al contenzioso e impedisce l’irrogazione di ulteriori sanzioni.
Nel processo tributario, prima della sentenza di primo grado è possibile ricorrere alla conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992). Le parti possono definire la controversia davanti al giudice mediante un atto di conciliazione che riduce le sanzioni alla metà di quelle irrogabili in caso di soccombenza.
3.6 Procedure concorsuali e strumenti per il sovraindebitamento
Quando il debito derivante da omessa dichiarazione di redditi di trust è tale da pregiudicare la solvibilità del contribuente, è possibile ricorrere alle procedure di composizione della crisi previste dalla L. 3/2012 (oggi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). L’Avv. Monardo, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, può assistere il contribuente nelle seguenti procedure:
- Piano del consumatore: il debitore persona fisica propone un piano di pagamento dei debiti, compresi quelli fiscali, che prevede l’esdebitazione al termine. L’Agenzia delle Entrate partecipa alla procedura e può ottenere un pagamento parziale del credito.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: mediante l’OCC si può proporre ai creditori (compresi i concessionari della riscossione) un accordo che prevede tagli e dilazioni sostenibili. Una volta omologato dal tribunale, l’accordo è vincolante e sospende le azioni esecutive.
- Liquidazione controllata: se il contribuente non ha redditi sufficienti per un piano di ristrutturazione, può liquidare i beni per soddisfare i creditori; l’eventuale debito residuo è cancellato.
Queste procedure permettono di ottenere la sospensione di pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche e di ripartire con un carico debitorio sostenibile. Lo Studio dell’Avv. Monardo assiste nella predisposizione della domanda, nella negoziazione con l’Agenzia e nei rapporti con l’OCC.
4 – Strumenti alternativi di regolarizzazione e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate per favorire l’estinzione delle cartelle esattoriali e dei carichi affidati alla riscossione. Di seguito si riassumono gli strumenti rilevanti a maggio 2026 (la rottamazione Quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026 non è più aperta ai nuovi aderenti, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande il 30 aprile 2026). È comunque utile conoscerne i contenuti per capire se è possibile aderire se si è già presentata domanda o per valutare eventuali riaperture future.
4.1 Rottamazione dei ruoli e stralcio dei mini‑debiti
- Rottamazione‑quater (Legge 197/2022 e D.L. 34/2023): consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ADER) dal 2000 al 2021 pagando solo imposte e contributi, con abbuono di sanzioni e interessi. Il pagamento può essere dilazionato fino a 18 rate in 5 anni. Termine di presentazione domande chiuso il 30 giugno 2023; attualmente (maggio 2026) sono in corso i versamenti delle rate, con scadenze periodiche.
- Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026): ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati dal 2000 al 2023; le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2026 e i versamenti iniziano il 31 luglio 2026. Poiché il termine è scaduto, non è più possibile aderire; tuttavia, chi ha presentato domanda può estinguere anche i debiti relativi a omesse dichiarazioni di redditi di trust, pagando solo la quota capitale (imposte) e beneficiando dell’annullamento di sanzioni e interessi.
- Stralcio dei mini‑debiti fino a 1 000 euro: il D.L. 119/2018, prorogato dalla Legge di bilancio 2024, ha previsto lo stralcio automatico dei debiti affidati all’ADER dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1 000 euro. Lo stralcio non si applica ai debiti derivanti da recupero di aiuti di Stato o da sentenze penali.
4.2 Piani di rateizzazione ordinaria e straordinaria
In assenza di definizioni agevolate, è sempre possibile chiedere all’ADER la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a 120 000 euro senza necessità di documentare la situazione reddituale, o fino a 120 rate (10 anni) dimostrando la temporanea difficoltà. In caso di decadenza dalla rateazione si può chiedere un nuovo piano per le rate scadute.
4.3 Saldo e stralcio e transazioni fiscali
Il saldo e stralcio (Legge 145/2018) ha consentito ai contribuenti in grave difficoltà economica di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando una percentuale del dovuto. La misura è stata limitata agli anni precedenti e non è attualmente vigente, ma potrebbe essere riproposta. Le transazioni fiscali previste dal Codice della crisi d’impresa consentono di proporre all’agenzia un pagamento ridotto nell’ambito di una procedura concorsuale.
4.4 Voluntary disclosure e regolarizzazione di capitali esteri
Per i redditi di trust esteri non dichiarati, uno strumento del passato è stata la voluntary disclosure (Legge 186/2014), che permetteva di regolarizzare patrimoni esteri con sanzioni ridotte e immunità penale. Oggi questa procedura non è attiva, ma il governo potrebbe reintrodurla in futuro. Nel frattempo, resta possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso.
5 – Errori comuni e consigli pratici
Gli errori più frequenti in materia di trust e avvisi bonari derivano dalla complessità delle norme e dalla diffusa convinzione che i trust possano essere usati per occultare redditi. Ecco alcuni errori da evitare e consigli utili:
- Ignorare l’avviso bonario: non rispondere alla comunicazione di irregolarità comporta l’iscrizione a ruolo del debito con sanzioni piene. È sempre opportuno analizzare l’avviso e, se necessario, presentare memorie o pagare entro i termini.
- Considerare il trust come un “contenitore opaco” senza obblighi fiscali: molti ritengono che i trust esteri siano esenti da tasse italiane. In realtà, se il trust è interposto o se i beneficiari sono residenti in Italia, i redditi devono essere dichiarati e il patrimonio va monitorato (quadro RW). Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma impone di valutare la struttura effettiva del trust.
- Non distinguere tra trust opaco, trasparente e interposto: la tassazione varia a seconda della tipologia di trust. Nel trust opaco l’imposta è dovuta dal trust (IRES), nel trasparente dai beneficiari, nell’interposto dal disponente/beneficiario effettivo . È fondamentale classificare correttamente il trust.
- Omettere il quadro RW e le imposte patrimoniali: la mancata compilazione del quadro RW comporta sanzioni proporzionali al valore degli investimenti (dal 3 % al 15 %) e può generare segnalazioni all’UIF. Anche l’IVIE e l’IVAFE devono essere calcolate correttamente in base alla quota di partecipazione.
- Trascurare le modifiche normative: la riforma del 2024 ha ridotto le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e ha raddoppiato i termini per definire l’avviso bonario . Applicare le vecchie aliquote porta a errori. È necessario aggiornare costantemente le strategie.
- Non conservare la documentazione: per dimostrare l’autonomia del trust occorre esibire l’atto istitutivo, il regolamento, i bilanci, le delibere del trustee e le prove del reale spossessamento. Senza documenti l’Agenzia potrà facilmente qualificare il trust come interposto.
- Sottovalutare la rilevanza penale: in presenza di violazioni rilevanti (imposta evasa superiore a 50 000 euro per dichiarazione infedele o 30 000 euro per omessa dichiarazione), può configurarsi il reato di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000. È consigliabile valutare il ravvedimento per evitare la responsabilità penale.
- Affidarsi a modelli standard di trust estero: l’interpello n. 81/2026 mostra come un trust del Delaware “apparentemente discrezionale” sia stato considerato interposto perché la beneficiaria poteva influenzare la gestione. Copiare modelli da internet senza adattarli all’ordinamento italiano può generare problemi.
- Pagare senza verificare la competenza: se il trust è davvero autonomo e il contribuente non deve pagare, definire l’avviso bonario equivale a riconoscere implicitamente la pretesa. È meglio contestare e far valere le proprie ragioni.
- Non consultare un professionista: la materia è complessa; l’intervento di un avvocato e di un commercialista esperto in trust è essenziale per valutare le opzioni, preparare le difese e ridurre i rischi.
6 – Tabelle riepilogative
6.1 Norme rilevanti
| Norma | Contenuto chiave | Riferimenti |
|---|---|---|
| Art. 73 TUIR | Individua i trust come soggetti passivi IRES e stabilisce che nei trust trasparenti i redditi sono imputati ai beneficiari individuati . Prevede la presunzione di residenza in Italia se ricorrono determinate condizioni . | |
| Art. 44, comma 1, lett. g‑sexies) TUIR | Qualifica come redditi di capitale quelli imputati ai beneficiari di trust ai sensi dell’art. 73, anche se non residenti, e quelli corrisposti da trust stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata . | |
| Art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 | Consente di imputare i redditi al contribuente quando questi risulta l’effettivo possessore per interposta persona. Norma anti‑elusiva usata per disconoscere i trust interposti . | |
| Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 | Regola il controllo automatizzato delle dichiarazioni e prevede l’invio di una comunicazione d’irregolarità (avviso bonario) con termine di 60 giorni per fornire chiarimenti . | |
| Art. 36‑ter D.P.R. 600/1973 | Controllo formale delle dichiarazioni; simile al 36‑bis ma riferito ai controlli documentali. | |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Introduce il contraddittorio preventivo obbligatorio per gli atti del Fisco, con eccezioni per gli atti automatizzati e di pronta liquidazione. | |
| D.Lgs. 87/2024 | Riforma le sanzioni tributarie: sanzione per omessa dichiarazione fissata al 120 % (min. 250 €) e per dichiarazione infedele al 70 % (min. 150 €) . | |
| Art. 13 D.Lgs. 472/1997 | Ravvedimento operoso: prevede le percentuali di riduzione delle sanzioni (1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5) a seconda del momento in cui si regolarizza la violazione . | |
| Cass. SS.UU. 8928/2014 | Afferma che sono impugnabili gli atti che comunicano una pretesa tributaria definita anche se formulati come inviti bonari; la mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso contro la cartella . | |
| Interpello 81/2026 | L’Agenzia considera interposto il trust quando il beneficiario mantiene un potere di influenza; i redditi sono imputati alla beneficiaria residente. |
6.2 Termini e sanzioni (dati 2026)
| Evento/violazione | Aliquota sanzione | Termini per sanare |
|---|---|---|
| Omessa dichiarazione (art. 4 D.Lgs. 471/1997) | 120 % dell’imposta dovuta (min. 250 €) | Può essere sanata con ravvedimento operoso (1/10 entro 30 gg; 1/9 entro 90 gg; 1/8 entro la dichiarazione successiva; 1/7 oltre un anno) |
| Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 471/1997) | 70 % dell’imposta dovuta (min. 150 €) | Ravvedimento operoso come sopra |
| Omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997) | 25 % dal 1/9/2024 (era 30 %) | Ravvedimento (1/10 entro 30 gg; 1/9 entro 90 gg, ecc.) |
| Avviso bonario definito entro 30/60 gg | Sanzione ridotta a 1/3 (10 % della maggiore imposta) per controllo automatizzato; a 2/3 (20 %) per controllo formale | Pagamento o prima rata entro 60 gg (90 gg se inviato all’intermediario) |
| Termine per rispondere all’avviso | 60 gg (dal 2025) | 30 gg per redditi a tassazione separata; 90 gg se notificato all’intermediario |
| Rateizzazione avviso | Fino a 6 rate trimestrali < 5 000 €; fino a 20 rate trimestrali ≥ 5 000 € | La decadenza avviene per mancato pagamento di una rata diversa dalla prima |
7 – Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’avviso bonario per redditi di trust non dichiarati?
L’avviso bonario è la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia dopo i controlli automatizzati (art. 36‑bis) o formali (36‑ter), quando riscontra irregolarità nella dichiarazione. Nel caso di trust, l’irregolarità può derivare dall’omessa indicazione dei redditi imputati al beneficiario, dall’omesso monitoraggio (quadro RW) o dal mancato pagamento delle imposte patrimoniali. L’avviso riporta le correzioni, le imposte dovute, la sanzione ridotta e gli interessi, offrendo 60 giorni per regolarizzare . - L’avviso bonario è un atto esecutivo?
No. Non è un atto impositivo ma una comunicazione di irregolarità che consente al contribuente di correggere l’errore o di pagare con sanzioni ridotte. Se non si risponde o non si paga, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo e invia la cartella esattoriale. - In quanto tempo devo rispondere?
Dal 1° gennaio 2025 il termine è di 60 giorni; se la comunicazione è inviata all’intermediario, il termine è di 90 giorni . Per i redditi a tassazione separata resta di 30 giorni. - Posso contestare l’avviso bonario?
Sì. Puoi presentare memorie, documenti o chiedere l’autotutela entro il termine. Se l’Agenzia accoglie le tue ragioni, annulla o modifica l’avviso . - Cosa succede se non pago entro i termini?
L’importo dovuto (imposte, sanzioni piene, interessi) viene iscritto a ruolo e notificato tramite cartella di pagamento. Decorsi 60 giorni dalla cartella, l’Agente della riscossione può attivare procedure esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti). - Come calcolo la sanzione in caso di omessa dichiarazione di redditi di trust?
Dal 1°settembre 2024 la sanzione è il 120 % dell’imposta dovuta con minimo 250 euro . Con il ravvedimento, se regolarizzi entro 90 giorni la sanzione è 1/9 del minimo (circa 13,33 %). Ad esempio, se l’imposta dovuta è 10 000 €, la sanzione piena è 12 000 €; con ravvedimento entro 90 giorni la sanzione è 1 600 €. - Qual è la differenza tra trust opaco e trasparente?
Nel trust opaco i redditi sono tassati in capo al trust (IRES) e i beneficiari sono tassati solo al momento della distribuzione; nel trust trasparente i redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari individuati, indipendentemente dalla percezione . Nel trust interposto i redditi sono imputati al disponente/beneficiario effettivo ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 . - Cosa significa trust interposto?
Un trust è interposto quando non vi è reale spossessamento dei beni e il disponente o il beneficiario mantiene il controllo. In questo caso il trust è fiscalmente inesistente; i redditi sono imputati al reale possessore . Gli indici di interposizione includono la coincidenza tra disponente e beneficiario, la revocabilità dell’atto, l’ingerenza nella gestione, l’assenza di contabilità separata . - Se il trust è valido, devo comunque compilare il quadro RW?
Sì. Il monitoraggio fiscale riguarda tutti i beni e le attività finanziarie detenuti all’estero, anche se appartenenti a trust. Se sei beneficiario di un trust estero o disponente, devi indicare la quota di patrimonio o i diritti spettanti. L’omissione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore degli investimenti. - L’IVAFE e l’IVIE sono sempre dovute?
Dipende. Se il trust è opaco, le imposte patrimoniali sono dovute dal trust. Se è trasparente, il beneficiario deve pagare l’IVAFE/IVIE in proporzione alla quota di patrimonio. Tuttavia, la risposta n. 84/2026 ha stabilito che il beneficiario di un trust trasparente che non detiene i beni e non ha poteri dispositivi non è tenuto all’IVAFE . - Posso rateizzare l’avviso bonario?
Sì. È possibile dilazionare il pagamento in un massimo di 6 rate trimestrali se l’importo è inferiore a 5 000 € o in 20 rate trimestrali se superiore . La prima rata deve essere versata entro il termine di 60/30 giorni; il mancato pagamento comporta la decadenza. - Posso aderire alla rottamazione quinquies?
No. Alla data del 22 maggio 2026 il termine per presentare la domanda (30 aprile 2026) è scaduto. Se hai già presentato domanda, potrai estinguere il debito pagando solo le imposte entro le scadenze previste (prima rata il 31 luglio 2026). Futuri interventi legislativi potrebbero riaprire i termini; occorrerà verificare. - Cosa succede se non rispondo e non pago ma il trust è effettivamente valido?
L’Agenzia iscriverà comunque il debito a ruolo. Potrai impugnare la cartella; tuttavia, la mancata impugnazione dell’avviso bonario potrebbe precludere la difesa . È quindi consigliabile contestare l’avviso o presentare una memoria difensiva prima della cartella. - Come si calcolano gli interessi sull’avviso bonario?
Gli interessi sono calcolati al tasso legale (2,5 % nel 2026) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino all’ultimo giorno del mese precedente alla data di elaborazione della comunicazione . - Posso presentare interpello per chiedere chiarimenti sul trust?
Sì. L’istituto dell’interpello (art. 11 L. 212/2000) permette al contribuente di chiedere all’Agenzia delle Entrate come applicare la norma a un caso concreto (ad esempio se un trust estero è trasparente o opaco). La risposta, se conforme alla legge, è vincolante. L’interpello 81/2026 è un esempio: il contribuente chiedeva se il trust del Delaware fosse autonomo; la risposta lo ha qualificato come interposto. - Qual è il ruolo del trustee nelle controversie fiscali?
Il trustee è il titolare giuridico dei beni del trust e può essere chiamato a rispondere delle imposte dovute dal trust opaco. Nelle situazioni di trust interposto l’Agenzia può richiedere la collaborazione del trustee per fornire documentazione. Se il trustee non collabora, può essere considerato corresponsabile. - Come si dimostra la separazione patrimoniale?
Occorre esibire l’atto istitutivo, le scritture contabili e bancarie, e dimostrare che i beni del trust sono intestati al trustee e gestiti separatamente da quelli del disponente/beneficiario. Anche la nomina di un protector o guardiano indipendente e la previsione di controlli periodici possono corroborare la genuinità del trust. - È obbligatorio nominare un guardiano?
Non sempre. La figura del guardiano (protector) non è richiesta dalla legge italiana, ma è spesso prevista negli ordinamenti anglosassoni. La sua nomina può rafforzare l’autonomia del trust se è indipendente; al contrario, un guardiano scelto dal beneficiario può essere indice di interposizione . - Posso trasferire la residenza all’estero per evitare la tassazione?
La residenza fiscale è determinata dalla presenza per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano, dal domicilio o dalla residenza anagrafica. Trasferirsi all’estero senza spostare il centro degli interessi vitali non evita la tassazione. Inoltre, se il trust ha un disponente o un beneficiario residente, può comunque essere considerato residente in Italia . - Lo Studio Monardo può assistermi anche se vivo all’estero?
Sì. Lo Studio presta consulenza a livello nazionale e internazionale. Grazie alla collaborazione con commercialisti ed esperti di fiscalità internazionale, può assistere contribuenti residenti all’estero nella gestione dei trust, nella compilazione del quadro RW e nelle controversie con l’Agenzia delle Entrate. Si avvale di strumenti digitali per lo scambio di documenti e la partecipazione da remoto alle udienze.
8 – Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1: trust interposto con reddito non dichiarato
Scenario:
- L’istante è beneficiario di un trust estero costituito nel 2018 con patrimonio di 1 000 000 €, investito in un portafoglio di titoli finanziari. L’atto attribuisce al trustee ampia discrezionalità ma consente al beneficiario di nominare e revocare il trustee e di decidere la destinazione finale del patrimonio tramite un testamento. Nel 2025 il trust distribuisce un reddito di 60 000 €, che l’istante non dichiara. Nel 2026 riceve un avviso bonario per omessa dichiarazione di reddito di capitale.
Qualificazione del trust: L’Agenzia ritiene che il trust sia interposto perché la beneficiaria mantiene un potere di influenza, come nel caso dell’interpello 81/2026. I redditi sono imputati a lei ai sensi dell’art. 37, comma 3 .
Calcolo delle imposte:
- Reddito imponibile: 60 000 € (reddito di capitale). L’aliquota IRPEF per i redditi di capitale è fissa al 26 %; l’imposta dovuta è 15 600 €.
- Sanzione per omessa dichiarazione: 120 % dell’imposta = 18 720 € (min. 250 €) .
- Interessi: supponendo un tasso legale del 2,5 % e un ritardo di 10 mesi (da luglio 2025 a maggio 2026), gli interessi sono circa 325 € (15 600 € × 2,5 % × 10/12).
- Totale contestato nell’avviso bonario: Imposta 15 600 € + sanzione ridotta al 10 % (1/3 del 25 %? attualmente, per le violazioni fino ad agosto 2024, la sanzione ridotta è 10 % della maggiore imposta; dopo settembre 2024 la sanzione ridotta sarà 8,33 %). Supponiamo 1/3 della sanzione piena (6 240 €): 6 240 € + interessi 325 € = 22 165 €.
Opzioni:
- Contestare il trust interposto: dimostrare che il trust è autonomo presentando l’atto, i verbali del trustee e l’assenza di poteri del beneficiario. Se si riesce a provare l’autonomia, l’imposta sarà dovuta dal trust (IRES) e l’avviso bonario dovrà essere annullato.
- Ravvedimento operoso: presentare una dichiarazione integrativa e versare imposta, interessi e sanzione ridotta. Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione è 1/9 del 120 % (13,33 %): 2 080 €; l’imposta e gli interessi restano gli stessi. Totale: 15 600 € + 2 080 € + 325 € ≈ 18 005 €.
- Accertamento con adesione: trattare con l’ufficio per una sanzione al 35 % (se fosse accertamento formale) e rateizzare in 3 anni.
- Rateizzazione avviso bonario: pagare in 20 rate da circa 1 108 € al trimestre; tuttavia, la sanzione piena sarebbe più alta se si decade dalla rateazione.
Simulazione 2: trust opaco con monitoraggio omesso
Scenario:
- Un trust opaco residente in Lussemburgo possiede un immobile a Parigi (valore 500 000 €) e un portafoglio finanziario di 200 000 €. I beneficiari (famiglia italiana) non hanno un diritto attuale alle distribuzioni e non ricevono redditi. La dichiarazione dei redditi del 2024 non riporta il quadro RW. Nel 2025 arriva un avviso bonario per omessa compilazione del quadro RW e omesso pagamento dell’IVAFE (sul portafoglio). L’Ufficio ritiene che i beneficiari debbano dichiarare il patrimonio.
Analisi:
- Poiché il trust è opaco, il reddito è tassato in capo al trust e non ai beneficiari. Tuttavia, la presunzione di residenza può scattare se almeno un disponente e un beneficiario sono residenti in Italia . È necessario dimostrare che il trust è realmente residente in Lussemburgo (sede dell’amministrazione, contabilità, trustee indipendente).
- La risposta n. 84/2026 chiarisce che se i beneficiari non detengono i prodotti finanziari e non hanno diritti reali o poteri dispositivi, non sono soggetti all’IVAFE . Pertanto, l’imposta patrimoniale non è dovuta; resta l’obbligo di monitoraggio? In generale, i beneficiari di trust opachi devono comunque indicare nel quadro RW il valore dei beni rispetto alla quota spettante. L’omissione comporta una sanzione dal 3 % al 15 % del valore.
Calcolo delle sanzioni:
- Valore da monitorare: 700 000 € (500 000 + 200 000). Sanzione minima: 3 % = 21 000 €. Se il paese è black‑list raddoppia al 6 %.
- Con ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione è 1/9: 2 333 €.
Strategie:
- Contestare la pretesa di IVAFE: dimostrare che il beneficiario non è titolare e richiamare l’interpello 84/2026 . Richiedere l’annullamento della sanzione IVAFE.
- Regolarizzare il monitoraggio: presentare dichiarazione integrativa con quadro RW, versando la sanzione ridotta (ravvedimento) e gli interessi. L’importo sarà contenuto.
- Riorganizzare il trust: se la presunzione di residenza è contestabile, fornire la prova dell’effettiva sede all’estero (contratti, conti bancari, delibere). In caso contrario, valutare la tassazione in Italia.
9 – Sentenze e fonti ufficiali recenti
- Cassazione n. 939/2025 – In tema di interposizione illecita, la Corte afferma che rileva il possesso effettivo del reddito indipendentemente dalla distinzione tra interposizione reale e fittizia .
- Cassazione n. 16377/2024 – Conferma che la norma dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 è applicabile ai trust quando il disponente o il beneficiario mantiene il controllo sui beni e sui redditi.
- Cassazione Sezioni Unite n. 8928/2014 – Qualifica come impugnabili gli atti che comunicano pretese definitive, anche se denominati avvisi bonari . L’omessa impugnazione preclude la successiva contestazione della cartella.
- Risposta a interpello n. 81/2026 – Trust del Delaware considerato interposto per mancanza di reale spossessamento: i redditi sono imputati alla beneficiaria italiana e l’IVAFE è dovuta, mentre l’IVIE riguarda l’immobile detenuto tramite società. Il caso sottolinea la centralità del potere di influenza.
- Risposta a interpello n. 84/2026 – Beneficiario di trust estero trasparente non titolare dei beni: l’IVAFE non è dovuta se non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni .
- D.Lgs. 87/2024 – Riforma del sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni per omessa e infedele dichiarazione .
- D.Lgs. 108/2024 – Raddoppia a 60 giorni il termine per definire l’avviso bonario .
Conclusioni
L’avviso bonario per redditi di trust non dichiarati rappresenta un momento delicato per il contribuente. La complessità della normativa sui trust, unita alle regole sui controlli automatizzati e alle sanzioni elevate, rende indispensabile un approccio strategico. In sintesi:
- L’Agenzia delle Entrate controlla automaticamente le dichiarazioni e invia un avviso bonario quando rileva irregolarità. Dal 2025 il contribuente ha 60 giorni per rispondere o pagare con sanzioni ridotte .
- I redditi di trust sono tassati secondo la natura del trust: opaco (tassazione in capo al trust), trasparente (imputazione ai beneficiari) o interposto (imputazione al possessore effettivo). Le norme anti‑elusive (art. 37, comma 3) consentono di superare la forma quando il beneficiario mantiene il controllo .
- Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono state ridotte dalla riforma 2024 ma restano elevate . Il ravvedimento operoso permette di ridurle fino a 1/9 del minimo .
- Le difese efficaci includono la dimostrazione della non imponibilità dei redditi, la contestazione dell’interposizione, l’utilizzo dell’autotutela e del ricorso giudiziale, e l’adesione ad accordi o procedure concorsuali. È fondamentale conservare la documentazione del trust e agire tempestivamente.
- Gli strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, rateizzazioni, piani del consumatore) possono alleggerire il debito, ma bisogna verificare l’attualità delle misure. A maggio 2026 la rottamazione Quinquies non è più aperta alle nuove adesioni.
Agire tempestivamente è la chiave per evitare l’escalation del debito e proteggere i propri beni.
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