Introduzione: perché parlare di avvisi bonari sui dividendi
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui redditi di capitale, in particolare sui dividendi percepiti da soci di società di capitali che non vengono dichiarati correttamente. La fiscalità dei dividendi è infatti complessa: per le persone fisiche residenti la maggior parte dei dividendi è tassata con una ritenuta a titolo d’imposta del 26 % (art. 27 DPR 600/1973), mentre per partecipazioni qualificate o per casi particolari può essere prevista una tassazione diversa; inoltre esistono obblighi di riporto in dichiarazione e norme antielusive che presumono la distribuzione di utili nascosti nelle società a ristretta base. Quando l’Amministrazione fiscale rileva incongruenze tra i dividendi distribuiti dalle società (o risultanti dai bilanci) e quanto dichiarato dai soci, invia una comunicazione di irregolarità – comunemente chiamata avviso bonario – invitando il contribuente a regolarizzare entro un certo termine prima di procedere all’iscrizione a ruolo.
Ricevere un avviso bonario sui dividendi non dichiarati può generare ansia: spesso si teme di aver commesso un errore irreparabile o di dover pagare sanzioni elevate. In realtà questo strumento, se gestito correttamente, rappresenta una opportunità di definizione agevolata che consente di beneficiare di sconti sulle sanzioni e di evitare l’iscrizione a ruolo e le successive azioni esecutive. Tuttavia è fondamentale agire tempestivamente, conoscere le normative di riferimento e valutare se il presunto debito è effettivamente dovuto. Nel seguito di questa guida forniremo un quadro completo per gestire in modo efficace un avviso bonario per dividendi non dichiarati, spiegando:
- le norme fiscali che disciplinano la tassazione dei dividendi e le ritenute;
- le procedure di controllo (controllo automatizzato e formale, art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973) con i termini di notifica e di pagamento;
- i diritti del contribuente e il principio del contraddittorio (Statuto del contribuente);
- le sanzioni e i benefici del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997);
- le difese e strategie per contestare avvisi infondati, in particolare quando si invoca la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base;
- gli strumenti alternativi come rateazione, definizione agevolata, piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento;
- gli errori comuni da evitare e i consigli pratici per tutelarsi.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Per affrontare questi temi serve il supporto di professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con oltre vent’anni di esperienza in diritto tributario e bancario. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche si segnalano:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per l’assistenza alle imprese in difficoltà;
- cassazionista abilitato a patrocinare in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori;
- coordinatore di un team che comprende commercialisti e revisori contabili con competenza specifica in materia di fiscalità finanziaria e contenzioso tributario.
Grazie a queste competenze, lo Studio Monardo può analizzare l’atto, verificare se l’avviso bonario è fondato, preparare istanze di autotutela o ricorsi contro cartelle illegittime, richiedere sospensioni in sede amministrativa o giudiziale, proporre rateazioni o piani di rientro, negoziare con l’Agenzia delle Entrate soluzioni stragiudiziali e, se necessario, assistere il cliente nelle procedure di sovraindebitamento per liberarsi dai debiti.
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1. Normativa fiscale e presupposti dell’avviso bonario
1.1 La tassazione dei dividendi
I dividendi distribuiti da società di capitali rientrano tra i redditi di capitale. L’art. 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ricomprende infatti, fra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) .
1.1.1 Redditi di capitale: partecipazioni qualificate e non
La disciplina distingue tra partecipazioni qualificate (quote superiori al 2 % del capitale per azioni o al 20 % per altre società) e partecipazioni non qualificate. La distinzione incide sulla forma di imposizione:
- Partecipazioni non qualificate: i dividendi percepiti da persone fisiche residenti sono tassati attraverso una ritenuta a titolo d’imposta del 26 % applicata dalla società distributrice. L’art. 27 DPR 600/1973 prevede che le società e gli enti soggetti all’IRES operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 % sugli utili in qualunque forma corrisposti ai soci persone fisiche residenti . Questa ritenuta è sostitutiva dell’IRPEF; pertanto il socio non deve inserire tali utili nella dichiarazione dei redditi, a meno che non opti per l’inclusione in regime ordinario.
- Partecipazioni qualificate: per i dividendi distribuiti fino al 31 dicembre 2017 la tassazione era parziale (40 % imponibile IRPEF); le normative successive hanno esteso l’aliquota del 26 % anche a molti dividendi da partecipazioni qualificate, salvo specifiche eccezioni. Attualmente, per i dividendi di società residenti derivanti da partecipazioni qualificate, il regime prevede l’inclusione del 58,14 % dell’ammontare nel reddito imponibile del socio (perché il restante 41,86 % resta esente). Ciò comporta che i dividendi vanno indicati nel quadro RL della dichiarazione e sono assoggettati a IRPEF progressiva, oltre a addizionali regionali e comunali.
- Soggetti non residenti: l’art. 27 comma 3 del DPR 600/1973 stabilisce che sugli utili corrisposti a soggetti non residenti diversi dalle società ed enti specificati si applica una ritenuta del 27 %, salvo riduzioni previste dalle direttive europee o dalle convenzioni contro le doppie imposizioni . È prevista l’aliquota ridotta dell’1,20 % per le società e gli enti residenti in Stati UE o SEE inseriti nella lista «white list» (art. 27 comma 3‑ter).
1.1.2 Presunzione di distribuzione degli utili e art. 47 TUIR
L’art. 47 TUIR disciplina gli utili da partecipazione e stabilisce una presunzione per cui gli utili e le riserve di utili risultanti dalle scritture contabili sono considerati distribuiti pro quota ai soci indipendentemente da una deliberazione assembleare . Tale presunzione si applica soprattutto quando l’utile non risulta contabilmente distribuito ma vi è un’effettiva erogazione di somme ai soci, come nel caso di prelevamenti extra contabilità o di finanziamenti soci senza giustificazione. La norma mira a contrastare le distribuzioni occulte, richiedendo che eventuali utili non distribuiti siano destinati ad aumento di capitale o altre riserve specifiche.
I giudici tributari hanno valorizzato l’art. 47 per affermare la presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base: quando la compagine sociale è composta da pochi soci legati da rapporti personali, la giurisprudenza ritiene che costoro conoscano la situazione societaria e possano consentire distribuzioni occulte. La Cassazione, ad esempio, ha affermato che la presunzione di percezione di utili occulti si basa sul numero limitato dei soci e sulla loro possibilità di controllare la gestione, e non su un’ulteriore “presunzione di presunzione” . In questi casi grava sul contribuente l’onere di dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti ma reinvestiti o destinati a riserve (ad esempio mediante delibera di accantonamento o prova dell’impiego nelle attività sociali).
1.2 Obblighi dichiarativi e responsabilità dei sostituti d’imposta
Le società che distribuiscono utili fungono da sostituti d’imposta: applicano la ritenuta alla fonte e versano l’imposta entro i termini previsti. Al socio, invece, spetta l’obbligo di dichiarare i dividendi solo quando non è prevista ritenuta a titolo d’imposta o quando si tratta di partecipazioni qualificate. La mancata dichiarazione può avere diverse cause:
- Ritenuta non operata o versata in ritardo: se la società omette di applicare o versare la ritenuta, l’Agenzia delle Entrate può contestare sia al sostituto sia al socio la violazione. Il socio potrebbe essere ritenuto coobbligato per l’imposta non trattenuta; tuttavia la responsabilità principale ricade sulla società come sostituto d’imposta. In caso di avviso bonario il socio può eccepire che la ritenuta avrebbe dovuto essere applicata, chiedendo l’annullamento dell’atto.
- Dichiarazione incompleta: il contribuente potrebbe aver dimenticato di indicare i dividendi percepiti in regime ordinario (partecipazioni qualificate). In questo caso la contestazione riguarda l’omessa indicazione e l’insufficiente imposta dichiarata.
- Distribuzione occulta di utili: l’Agenzia rileva, da accertamenti bancari o indagini finanziarie, che somme sono state prelevate dalla società e girate ai soci senza che siano state contabilizzate come dividendi. In tali ipotesi, oltre alle imposte non versate, può essere contestata una violazione più grave (accertamento induttivo, infedeltà dichiarativa, sanzioni maggiorate).
1.3 Controllo automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/1973)
Il controllo automatizzato delle dichiarazioni è previsto dall’art. 36‑bis DPR 600/1973. La norma consente all’Amministrazione finanziaria di elaborare, tramite procedure informatizzate, i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione e di effettuare riscontri con i versamenti effettuati, le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta e le informazioni presenti negli archivi dell’Agenzia. In caso di divergenza l’ufficio comunica ai contribuenti l’esito del controllo per consentire il pagamento delle somme dovute o la correzione di eventuali errori . La comunicazione contiene:
- gli importi residui dovuti (imposta, interessi e sanzioni ridotte);
- l’indicazione delle irregolarità riscontrate e dei codici tributo da utilizzare per il versamento;
- l’avviso che, in mancanza di pagamento entro il termine, le somme saranno iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione piena.
Dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di irregolarità dovranno essere inviate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e i contribuenti avranno 60 giorni per rispondere, anziché 30 giorni come in passato . La modifica, introdotta dal D.Lgs. 108/2024, mira a concedere più tempo per verificare le contestazioni e pagare con le sanzioni ridotte.
1.4 Controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/1973)
Accanto al controllo automatizzato, l’art. 36‑ter DPR 600/1973 disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. In questo caso l’Agenzia richiede al contribuente la documentazione per verificare la spettanza di detrazioni, deduzioni o crediti d’imposta. L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l’indicazione dei motivi della rettifica e consente al contribuente di fornire elementi o documenti entro 60 giorni dal ricevimento . Il legislatore ha esteso anche a queste comunicazioni il termine di 60 giorni a decorrere dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 .
Le comunicazioni emesse in seguito a controllo formale presentano caratteristiche simili all’avviso bonario: non sono atti impositivi veri e propri, ma consentono di sanare la posizione con sanzioni ridotte. Tuttavia, l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente esclude i controlli automatizzati e formali dall’obbligo di contraddittorio preventivo , per cui non è necessario un confronto antecedente all’emissione della comunicazione. Ciò non toglie che il contribuente possa fornire chiarimenti entro il termine, evitando la successiva iscrizione a ruolo.
1.5 Ritenute a titolo d’imposta (art. 27 DPR 600/1973)
Come anticipato, l’art. 27 DPR 600/1973 impone alle società e agli enti soggetti all’IRES di operare una ritenuta del 26 % sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti . La ritenuta si applica a tutte le forme di distribuzione, anche in natura, e costituisce imposta definitiva (il socio non può dedurre spese né crediti di imposta). Il comma 3 stabilisce l’aliquota 27 % per i soggetti non residenti (salvo convenzioni) , mentre il comma 3‑ter riduce l’aliquota all’1,20 % per i dividendi corrisposti a società ed enti residenti in Stati UE o SEE white list . Il sostituto d’imposta che omette di applicare la ritenuta è soggetto a sanzioni amministrative per l’omesso versamento di ritenute (art. 13 D.Lgs. 471/1997) e può essere responsabile in solido con i soci per le imposte dovute.
1.6 Statuto del contribuente e diritto al contraddittorio
Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) prevede alcune garanzie procedurali. L’art. 6 comma 5 stabilisce che, prima dell’iscrizione a ruolo di somme dovute a seguito di controllo, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro un termine congruo non inferiore a 30 giorni . La violazione di tale obbligo comporta la nullità dell’atto successivo. Con l’art. 6‑bis, introdotto nel 2015, si è sancito il diritto al contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi che possono essere impugnati, prevedendo un termine minimo di 60 giorni per presentare osservazioni . Tale diritto non si applica ai controlli automatizzati e formali (36‑bis e 36‑ter), ma resta applicabile ad altri atti quali accertamenti e avvisi di accertamento. Nondimeno, la mancata comunicazione dell’esito del controllo automatizzato o formale rende inefficaci i successivi atti di riscossione .
1.7 Sanzioni e ravvedimento operoso
Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e per omesso versamento di imposte sono disciplinate dal D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. In particolare:
- per l’omessa indicazione di redditi o l’infedele dichiarazione, la sanzione va dal 90 % al 180 % della maggiore imposta dovuta (art. 1 D.Lgs. 471/1997); se l’imposta non è dovuta ma vi è un credito maggiore, la sanzione va dal 10 % al 40 % del credito indebitamente richiesto.
- per l’omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione varia dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta, con un minimo di €250 (art. 1, comma 1).
- per l’omesso versamento di ritenute il sostituto d’imposta è punito con la sanzione del 30 % delle ritenute non versate (art. 13 D.Lgs. 471/1997), ridotta al 15 % se il versamento avviene entro 90 giorni.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) che consente di ridurre le sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione. La norma prevede diverse fasce: se il pagamento avviene entro 30 giorni la sanzione è ridotta a un decimo del minimo; entro 90 giorni a un nono; entro l’anno a un ottavo; entro due anni a un settimo; oltre i due anni a un sesto; entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a un quinto . Per usufruire del ravvedimento occorre versare contestualmente imposta, interessi legali e sanzione ridotta. Il ravvedimento non è ammesso dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento.
1.8 Possibilità di impugnare l’avviso bonario
La natura giuridica dell’avviso bonario è stata oggetto di numerose pronunce. Secondo la Cassazione l’avviso bonario non è un vero e proprio avviso di accertamento ma un atto endoprocedimentale: serve a mettere a conoscenza il contribuente delle irregolarità riscontrate e a consentire il pagamento con sanzioni ridotte. La Corte ha chiarito che impugnare l’avviso bonario è facoltativo: il contribuente può proporre ricorso, ma l’eventuale sentenza è superata dalla successiva cartella di pagamento (che è un nuovo atto impugnabile). La Corte ha affermato che l’avviso non è condizione di legittimità della cartella: la sua omissione rende l’atto annullabile ma non inesistente . In altre parole, se il contribuente non fa ricorso contro l’avviso bonario potrà comunque difendersi contro la cartella, eccependo anche i vizi del preavviso .
Questa impostazione rende spesso poco conveniente proporre ricorso immediato contro l’avviso: in mancanza di pagamenti la cartella di pagamento arriverà comunque e potrà essere impugnata entro 60 giorni. Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio quando si teme la decadenza del credito o si vuole evitare l’iscrizione ipotecaria) può essere utile anticipare la contestazione.
2. Procedura dopo la notifica dell’avviso bonario: termini, scadenze e diritti del contribuente
Quando il contribuente riceve un avviso bonario per dividendi non dichiarati o per altre irregolarità sui redditi di capitale, deve sapere come procedere per non perdere le opportunità di definizione agevolata o per contestare l’atto. Di seguito una procedura passo‑passo.
2.1 Ricezione della comunicazione di irregolarità
L’avviso bonario viene trasmesso:
- per posta raccomandata all’indirizzo del contribuente o del rappresentante;
- tramite PEC (posta elettronica certificata) se il contribuente ha eletto un domicilio digitale;
- tramite il cassetto fiscale quando il contribuente è assistito da un intermediario abilitato (commercialista, CAF). In questo caso l’Agenzia comunica l’esito del controllo all’intermediario e i 60 giorni decorrono dalla data in cui l’intermediario consulta la comunicazione .
La comunicazione indica: il periodo d’imposta, il tipo di controllo (automatizzato o formale), le irregolarità riscontrate, gli importi dovuti, la data di elaborazione e il termine di pagamento. È importante verificare che il termine sia correttamente indicato: come accennato, dal 1° gennaio 2025 i giorni a disposizione per pagare o rispondere saranno 60 (90 se la comunicazione è inviata tramite intermediario), mentre per gli avvisi elaborati prima di questa data il termine era 30 giorni.
2.2 Verifica degli addebiti: analisi della posizione
Prima di pagare è necessario verificare se l’avviso è fondato. In particolare occorre:
- Controllare i dati riportati: importi, codici tributo, anno di riferimento, modalità di calcolo della sanzione. Eventuali errori (ad esempio importi duplicati, applicazione di ritenute non dovute) vanno contestati immediatamente.
- Verificare se la ritenuta è stata effettivamente operata dalla società. Può accadere che l’Agenzia non riceva le certificazioni telematiche (CU) o che la società abbia versato in ritardo. In questi casi il socio può dimostrare che l’imposta è già stata trattenuta.
- Valutare se il reddito doveva essere dichiarato. Per i dividendi soggetti a ritenuta del 26 %, il socio non è tenuto a riportarli nel modello Redditi; se l’avviso contesta l’omessa indicazione di tali dividendi, si può eccepire l’infondatezza.
- Esaminare la presenza di utili occulti: se l’avviso si basa sulla presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base, occorre analizzare la documentazione contabile per dimostrare che gli utili sono rimasti accantonati. Spesso le rettifiche derivano da accertamenti a carico della società; è opportuno coordinare la difesa con quella della società.
Questa verifica richiede competenze tecniche: l’Avv. Monardo e il suo staff analizzano la documentazione, interpellano la società e valutano la strategia più adatta.
2.3 Pagamento con sanzioni ridotte
Se, a seguito della verifica, il contribuente ritiene fondate le irregolarità e decide di definire la posizione, può pagare gli importi dovuti beneficiando delle sanzioni ridotte. Il vantaggio consiste nell’applicazione della sanzione pari a 1/3 per il controllo automatizzato e a 2/3 per il controllo formale. Le normative emanate nel 2024 (D.Lgs. 87/2024 e 108/2024) hanno ridotto la sanzione base dal 30 % al 25 % per i ritardi nel versamento, per cui la sanzione ridotta diventa rispettivamente 8,33 % (un terzo di 25 %) per i controlli automatizzati e 16,67 % (due terzi di 25 %) per i controlli formali .
Il pagamento può essere effettuato:
- in unica soluzione tramite modello F24 entro il termine indicato;
- a rate, sfruttando la rateazione prevista dall’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997. Questa norma consente di ripartire il debito fino a 20 rate trimestrali; la prima rata deve essere pagata entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso e sulle rate successive si applicano interessi legali . In caso di mancato pagamento di una rata si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo.
Esempio pratico di pagamento a rate
Supponiamo che un socio abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità per omessa indicazione di dividendi da partecipazione qualificata. L’Agenzia calcola un’imposta dovuta di €2.000, sanzione ridotta dell’8,33 % (€166,60) e interessi per €20, per un totale di €2.186,60. Il contribuente può:
- pagare in unica soluzione entro il termine, versando €2.186,60;
- richiedere la rateazione: fino a 20 rate trimestrali (5 anni). Se sceglie 4 rate trimestrali, ogni rata sarà di €546,65 più interessi legali sulle rate successive. La prima rata va pagata entro 60 giorni; le successive entro fine trimestre.
Il pagamento integrale o della prima rata perfeziona la definizione e impedisce l’emissione della cartella. È consigliabile sempre conservare le ricevute di pagamento.
2.4 Risposta con documenti o chiarimenti (istanza di annullamento)
Se il contribuente ritiene che l’avviso sia infondato o errato, può inviare una risposta scritta all’Agenzia delle Entrate entro il termine. La risposta, generalmente inoltrata tramite civis o PEC, deve contenere:
- i dati dell’avviso (numero protocollo, periodo d’imposta);
- l’esposizione delle ragioni per cui si contesta l’addebito (ad esempio, ritenuta applicata dal sostituto; redditi già tassati; errori di calcolo; insussistenza di utili occulti);
- la documentazione a supporto (CU, quietanze di pagamento, delibere, prospetti contabili, estratti conto bancari);
- la richiesta di annullamento totale o parziale della comunicazione.
L’ufficio esaminerà le osservazioni e potrà emettere un provvedimento di archiviazione o di rideterminazione del debito. È importante che la risposta sia dettagliata e tecnicamente corretta, perché eventuali errori potrebbero pregiudicare la difesa successiva. Lo Studio Monardo redige istanze di autotutela e gestisce il contraddittorio con l’Agenzia.
2.5 Decorso del termine e iscrizione a ruolo
Se il contribuente non paga né risponde entro il termine, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Segue l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La cartella contiene l’imposta, la sanzione piena (generalmente 30 % o 25 % a seconda del periodo), gli interessi di mora, l’aggio di riscossione e, se dovute, le spese di notifica. La cartella può essere impugnata entro 60 giorni dinanzi alla Commissione tributaria, eccependo sia i vizi del ruolo che quelli dell’avviso bonario.
2.6 Sospensione estiva delle comunicazioni e termini
Le normative recenti prevedono periodi di sospensione per l’invio degli avvisi bonari e per i termini di pagamento. In particolare, il D.Lgs. 87/2024 ha stabilito che nel mese di agosto (1°‑31) e nel mese di dicembre (1°‑31) l’Agenzia non deve inviare comunicazioni e i termini di pagamento restano sospesi. Di conseguenza, se una comunicazione viene ricevuta ad esempio il 20 luglio, il termine di 60 giorni si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende dal 1° settembre . Questa sospensione offre un po’ di respiro ma non deve indurre a procrastinare le verifiche.
3. Difese e strategie legali per contestare l’avviso bonario
Anche se l’avviso bonario offre condizioni di pagamento agevolate, non sempre è corretto. Ecco le principali strategie difensive per chi riceve una comunicazione relativa a dividendi non dichiarati.
3.1 Dimostrare l’insussistenza del debito
Molti avvisi nascono da errori di trasmissione dei dati o da ritardi nei versamenti. Il contribuente può dimostrare che:
- la società ha operato e versato la ritenuta: esibendo la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto d’imposta e la quietanza del versamento. Talvolta l’Agenzia riceve il flusso telematico in ritardo e segnala l’omissione; fornire la prova del versamento comporta l’annullamento della comunicazione.
- il reddito era esente o già tassato: ad esempio, utili percepiti da società estere che hanno già applicato la ritenuta prevista dalle convenzioni; proventi da OICR esenti (organismi di investimento collettivo del risparmio) o PEPP, per i quali la ritenuta non si applica ; dividendi certificati come non imponibili grazie a crediti d’imposta esteri.
- i dividendi erano già stati dichiarati in regime ordinario. In tal caso si può inviare una copia della dichiarazione e chiedere la correzione.
3.2 Contestare la presunzione di distribuzione di utili occulti
Se l’Agenzia basa la comunicazione su accertamenti che hanno contestato utili occulti ai soci, occorre dimostrare che tali utili non sono stati distribuiti. La giurisprudenza ammette che la presunzione di distribuzione può essere superata se il contribuente prova, con documenti contabili e bancari, che le somme sono rimaste nella disponibilità della società, ad esempio:
- delibere di accantonamento a riserva con aumento del patrimonio netto;
- dimostrazione dell’uso degli utili per investimenti aziendali o per copertura di perdite;
- assenza di prelevamenti a favore dei soci e coerenza dei conti correnti personali con i redditi dichiarati;
- testimonianze scritte (verbali del CdA, perizie) che attestano la mancata distribuzione.
La Cassazione ha ribadito che la presunzione si fonda sul numero ristretto dei soci e sulla loro reciproca conoscenza; non si tratta di una presunzione di secondo grado e quindi il contribuente può fornire prova contraria . Occorre essere precisi: generiche dichiarazioni non bastano. Lo Studio Monardo si avvale di consulenti contabili per predisporre perizie e per dimostrare che gli utili non sono stati percepiti.
3.3 Vizi procedimentali: notifica, motivazione, termini
L’avviso bonario deve rispettare le norme procedurali. In caso contrario può essere annullato. I principali vizi da verificare sono:
- Mancanza di notifica al contribuente entro il termine. Se la comunicazione non viene inviata oppure non è recapitata all’indirizzo corretto, l’iscrizione a ruolo è nulla .
- Difetto di motivazione: l’avviso deve indicare i motivi della rettifica in modo chiaro; in caso contrario viola l’art. 7 della L. 212/2000 che impone la motivazione degli atti tributari.
- Ritardo nella comunicazione: il controllo automatizzato e formale deve essere eseguito entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione (per i controlli automatizzati) o del secondo anno successivo alla presentazione (per i formali). Comunicazioni tardive sono illegittime.
- Violazione del contraddittorio: se l’atto successivo (cartella o avviso di accertamento) deriva da una procedura che richiede il contraddittorio e tale fase è mancata, l’atto è nullo . Sebbene il contraddittorio non sia previsto per 36‑bis e 36‑ter, potrebbe diventarlo quando l’avviso si trasforma in un accertamento vero e proprio.
3.4 Opposizione al giudice tributario
Se l’Agenzia respinge le osservazioni o se si ritiene che l’avviso o la cartella siano infondati, si può presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) entro 60 giorni dalla notifica della cartella. La difesa può contestare:
- l’inesistenza o l’erroneità del presupposto d’imposta;
- l’errata applicazione delle sanzioni o la mancata applicazione del ravvedimento operoso;
- la prescrizione del diritto alla riscossione (in genere 5 anni per tributi erariali);
- la mancata notifica dell’avviso bonario (che rende il ruolo nullo) o l’errata notifica della cartella.
Lo Studio Monardo assiste i contribuenti in giudizio, redigendo ricorsi tecnicamente ineccepibili e richiedendo, se necessario, la sospensione cautelare dell’esecutività della cartella per evitare pignoramenti e fermi amministrativi.
3.5 Regolarizzazione spontanea e ravvedimento operoso prima dell’avviso
È sempre preferibile agire prima che l’Agenzia emetta la comunicazione. Se il contribuente si accorge di non aver dichiarato i dividendi o di non aver versato la ritenuta, può presentare una dichiarazione integrativa e usufruire del ravvedimento operoso. Come abbiamo visto, la sanzione può scendere fino al 3 % circa dell’imposta se ci si ravvede entro 30 giorni . Inoltre il versamento spontaneo evita l’avviso bonario e l’iscrizione a ruolo. Lo Studio Monardo può valutare se conviene presentare una integrativa, calcolando l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte.
3.6 Rateazione e strumenti alternativi di definizione
Oltre al pagamento in unica soluzione e alla rateazione prevista dall’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997, esistono altri strumenti per gestire i debiti da avvisi bonari:
- Definizione agevolata (rottamazione): periodicamente il legislatore introduce misure straordinarie che consentono di pagare le somme iscritte a ruolo senza sanzioni né interessi di mora. La rottamazione “quater” si è chiusa nel 2024; al momento (maggio 2026) non è attiva la “rottamazione quinquies”, quindi non è possibile ricorrervi. Occorre monitorare eventuali nuovi provvedimenti.
- Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione: imprese e professionisti in difficoltà possono chiedere la transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del Codice della crisi d’impresa. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi, assiste nella predisposizione di piani che prevedano anche la falcidia delle imposte.
- Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012): per consumatori, professionisti e imprese minori che non accedono alle procedure concorsuali. Si possono presentare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione del patrimonio. L’ammissione comporta il blocco delle azioni esecutive e la falcidia dei debiti fiscali. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, prepara le domande e assiste il cliente nella procedura presso l’OCC.
4. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Gestire un avviso bonario richiede attenzione e metodo. Ecco gli errori più frequenti e i consigli dell’Avv. Monardo per evitarli:
- Ignorare la comunicazione: molti credono che l’avviso bonario non sia vincolante e trascurano di rispondere. Questo comporta l’iscrizione a ruolo e l’applicazione di sanzioni piene. È sempre preferibile verificare la posizione e, se il debito è dovuto, pagare con le sanzioni ridotte o presentare osservazioni.
- Pagare senza controllare: può succedere che l’avviso contenga errori (duplicazione di importi, importi già pagati, ritenute trattenute). Pagare senza controllare significa perdere denaro e rinunciare a contestazioni legittime. È buona norma confrontare l’avviso con la dichiarazione e con la CU.
- Trascurare i termini: scaduto il termine di 60 giorni (o 90 per gli intermediari) si perde il beneficio della riduzione. Per rispettare i termini bisogna considerare le sospensioni feriali (agosto e dicembre) .
- Non chiedere la rateazione: molti contribuenti rinunciano a pagare perché non dispongono dell’intera somma. La rateazione fino a 20 rate consente di dilazionare il debito e, se pagata regolarmente, evita l’iscrizione a ruolo .
- Confondere la tassazione: i dividendi soggetti a ritenuta del 26 % non vanno indicati nella dichiarazione, mentre quelli da partecipazioni qualificate devono essere riportati in misura del 58,14 %. È consigliabile farsi assistere da un commercialista esperto per compilare correttamente il quadro RL.
- Non comunicare con la società: se la contestazione riguarda la mancata ritenuta, è necessario contattare il sostituto d’imposta per ottenere certificazioni e dimostrare che l’imposta è stata trattenuta.
- Inoltrare documenti incompleti: quando si risponde all’avviso occorre allegare tutta la documentazione pertinente. Una risposta lacunosa può portare al rigetto e all’emissione della cartella. Lo Studio Monardo assiste nella predisposizione degli allegati e nella redazione dell’istanza.
- Non tutelarsi contro eventuali pignoramenti: se si prevede di non poter pagare le somme iscritte a ruolo, è opportuno rivolgersi a un legale per presentare istanza di sospensione o accedere a procedure di sovraindebitamento che impediscano pignoramenti e fermi.
5. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, proponiamo alcune tabelle sintetiche delle norme, dei termini e degli strumenti difensivi.
5.1 Aliquote di ritenuta sui dividendi
| Tipologia di percettore | Normativa | Aliquota di ritenuta |
|---|---|---|
| Persone fisiche residenti, partecipazioni non qualificate | Art. 27, co. 1 DPR 600/1973 | 26 % a titolo d’imposta |
| Persone fisiche residenti, partecipazioni qualificate | Art. 27, co. 1 DPR 600/1973; art. 47 TUIR | Tassazione ordinaria su 58,14 % dell’utile; ritenuta del 26 % se opta per l’applicazione in via sostitutiva |
| Soggetti non residenti | Art. 27, co. 3 DPR 600/1973 | 27 % (riducibile per convenzioni o per fondi pensione all’11 %) |
| Società/enti UE o SEE white list | Art. 27, co. 3‑ter DPR 600/1973 | 1,20 % |
5.2 Termini e sanzioni dell’avviso bonario
| Fase/strumento | Termine | Sanzione base | Sanzione ridotta |
|---|---|---|---|
| Controllo automatizzato (36‑bis) | Pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione (90 per intermediari) | 25 % (dal 1/9/2024, era 30 %) | 8,33 % (1/3 della base) |
| Controllo formale (36‑ter) | Pagamento entro 60 giorni | 25 % | 16,67 % (2/3 della base) |
| Rateazione art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 | Fino a 20 rate trimestrali, prima rata entro 60 giorni | Sanzione base come sopra | La sanzione resta ridotta; si applicano interessi sulle rate |
| Ravvedimento operoso | Variabile (30 giorni, 90 giorni, entro l’anno ecc.) | Sanzione ordinaria (90 % – 180 % o 30 %) | Dal 10 % al 3 % circa, a seconda del momento del ravvedimento |
5.3 Strumenti difensivi
| Strumento | Descrizione |
|---|---|
| Istanza di annullamento/autotutela | Presentare osservazioni e documenti all’Agenzia entro 60 giorni per ottenere l’annullamento della comunicazione |
| Ricorso alla CGT | Impugnare la cartella entro 60 giorni contestando merito e vizi formali |
| Rateazione | Richiedere dilazione fino a 20 rate trimestrali con interessi |
| Dichiarazione integrativa e ravvedimento | Correggere spontaneamente la dichiarazione, pagando imposte e sanzioni ridotte |
| Procedure di composizione della crisi (Legge 3/2012) | Presentare piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione per bloccare le azioni esecutive |
| Transazione fiscale/accordi di ristrutturazione | Per le imprese in crisi, negoziare il pagamento parziale dei debiti tributari |
6. FAQ – Domande frequenti
Di seguito una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni relativi all’avviso bonario per dividendi non dichiarati.
- Cos’è un avviso bonario?
L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità inviata dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato (art. 36‑bis) o formale (art. 36‑ter) della dichiarazione. Non è un avviso di accertamento ma un invito a pagare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte. - È obbligatorio impugnare l’avviso bonario?
No. La Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario è impugnabile ma non è necessario farlo: se il contribuente non ricorre, potrà comunque contestare la successiva cartella . In molti casi conviene attendere la cartella per concentrare la difesa su un solo atto. - Quanto tempo ho per pagare l’avviso bonario?
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 il termine è 60 giorni (90 se la comunicazione è inviata tramite un intermediario) . Per le comunicazioni precedenti era 30 giorni. I termini sono sospesi nel mese di agosto e nel mese di dicembre . - Posso rateizzare l’importo?
Sì. L’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 consente di pagare fino a 20 rate trimestrali, con interessi legali sulle rate successive . La richiesta si presenta con il modello allegato alla comunicazione. - Come calcolo la sanzione ridotta?
La sanzione base per i controlli automatizzati e formali è pari al 25 % delle imposte dovute (dal 1/9/2024). La sanzione ridotta è 1/3 (8,33 %) per il controllo automatizzato e 2/3 (16,67 %) per il controllo formale . Gli interessi si calcolano al tasso legale dal giorno successivo alla scadenza del versamento. - Se pago l’avviso bonario posso recuperare la sanzione?
Una volta pagata la sanzione ridotta non è possibile chiederne la restituzione, salvo che l’avviso sia stato emesso illegittimamente (ad esempio per errore nei dati). In questo caso occorre presentare istanza di rimborso. - Cosa succede se non pago né rispondo?
L’Agenzia iscrive le somme a ruolo ed emette la cartella di pagamento. La sanzione sarà quella piena (25 % o 30 %, a seconda del periodo) e si aggiungeranno l’aggio di riscossione e le spese. La cartella è impugnabile entro 60 giorni. - Posso usufruire del ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso?
No. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) si applica solo finché l’ufficio non ha notificato l’atto di liquidazione o di accertamento. Dopo la comunicazione di irregolarità è possibile pagare con sanzioni ridotte ma non con le aliquote del ravvedimento . - Se la società non ha applicato la ritenuta, sono responsabile?
In linea di principio la responsabilità per l’omessa ritenuta ricade sul sostituto d’imposta (la società). Tuttavia, l’Agenzia può pretendere l’imposta anche dal socio beneficiario. In tal caso occorre dimostrare che la ritenuta avrebbe dovuto essere applicata e chiedere l’annullamento della comunicazione. - Come si può contestare la presunzione di utili distribuiti?
È necessario dimostrare che gli utili sono rimasti nella società. Ciò si prova con bilanci, delibere, estratti bancari e altre evidenze contabili. La Cassazione ha precisato che la presunzione può essere superata con prova contraria . - È vero che l’avviso bonario non interrompe la prescrizione?
La notifica dell’avviso non interrompe la prescrizione del credito tributario. Tuttavia l’iscrizione a ruolo sì. Pertanto contestare l’avviso non comporta la decadenza del termine per l’ufficio; è la cartella che incide sui termini di riscossione. - Posso compensare il debito con crediti d’imposta?
In linea generale l’importo dovuto a seguito di avviso bonario può essere compensato con crediti disponibili nel modello F24. Tuttavia non è ammessa la compensazione con somme iscritte a ruolo o con crediti di imposta inesistenti. È consigliabile chiedere al proprio commercialista. - La sanzione ridotta è deducibile?
Le sanzioni amministrative tributarie non sono deducibili dal reddito. Pertanto gli importi pagati a titolo di sanzione ridotta non possono essere portati in deduzione né in detrazione. - Cosa succede se la società è in liquidazione?
Se la società è in fase di liquidazione o scioglimento e non ha applicato le ritenute sui dividendi, l’Amministrazione può rivalersi sul liquidatore e sui soci. In questi casi è opportuno valutare la responsabilità del liquidatore e la possibilità di far valere l’esdebitazione nella procedura concorsuale. - Le procedure di sovraindebitamento possono estinguere i debiti da avviso bonario?
Sì. Le procedure previste dalla Legge 3/2012 consentono la falcidia e la ristrutturazione dei debiti fiscali, inclusi quelli derivanti da avvisi bonari e cartelle. Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione prevedono il pagamento parziale dei tributi e possono condurre all’esdebitazione residua. L’accesso richiede il rispetto di specifici requisiti e il ricorso all’OCC. - È possibile chiedere la sospensione della cartella in attesa dell’esito del ricorso?
Sì. Presentando ricorso alla CGT è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività della cartella ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Occorre dimostrare il fumus boni iuris (fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave ed irreparabile). - Chi paga le spese del giudizio se vinco il ricorso?
In caso di accoglimento del ricorso le spese sono poste a carico dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia il giudice può compensare le spese in casi particolari. È importante predisporre un’adeguata difesa per evitare la compensazione. - Posso utilizzare la definizione agevolata per gli avvisi bonari?
La definizione agevolata (rottamazione) riguarda le somme già iscritte a ruolo. Gli avvisi bonari non ancora iscritti a ruolo non rientrano direttamente, ma possono entrare nel ruolo se non pagati e poi essere oggetto di rottamazione in caso di nuovi provvedimenti legislativi. Attualmente (maggio 2026) non esistono definizioni agevolate in vigore. - Se ricevo un avviso bonario per più annualità posso presentare una sola istanza?
È consigliabile predisporre una singola risposta che tratti tutte le comunicazioni, allegando per ognuna la documentazione pertinente. Nel modello F24 di pagamento si dovranno indicare separatamente i codici tributo e gli anni di riferimento. - Come posso ottenere assistenza qualificata?
Puoi rivolgerti allo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che offre consulenza su tutto il territorio italiano e si avvale di professionisti esperti in diritto tributario e bancario. Lo studio analizza la comunicazione di irregolarità e propone la strategia migliore per risolvere il problema.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto di un avviso bonario sui dividendi non dichiarati, proponiamo alcune simulazioni. I dati sono esemplificativi e non sostituiscono il calcolo specifico che va effettuato in base alla situazione reale.
7.1 Caso 1 – Dividendi da partecipazione non qualificata con ritenuta non versata
Scenario: Il socio A percepisce nel 2025 dividendi per €15.000 da una società italiana. La società, per errore, non applica la ritenuta del 26 %. Il socio non inserisce i dividendi nella dichiarazione perché ritiene che siano già tassati.
Conseguenze:
- La società è responsabile per l’omessa ritenuta. L’Agenzia può irrogare una sanzione pari al 30 % delle ritenute non versate (art. 13 D.Lgs. 471/1997) nei confronti della società, oltre agli interessi.
- Al socio può essere chiesto il pagamento dell’imposta non trattenuta. Nel 2026 riceve un avviso bonario con la richiesta di versare €3.900 (26 % di €15.000) più sanzioni ridotte (8,33 % cioè €324,87) e interessi per €50, per un totale di €4.274,87.
- Il socio può opporsi, dimostrando che la responsabilità è della società e chiedendo che l’avviso sia annullato. Se invece decide di pagare, può utilizzare la rateazione.
Strategia difensiva: richiedere alla società la CU che attesti i dividendi percepiti e le ritenute dovute; comunicare all’Agenzia che l’omessa ritenuta è imputabile al sostituto. In alternativa, chiedere alla società di versare l’imposta e rivalersi sui soci mediante restituzione.
7.2 Caso 2 – Dividendi da partecipazione qualificata non dichiarati
Scenario: Il socio B detiene il 30 % di una SRL. Nel 2024 la società distribuisce utili per €50.000. Secondo la disciplina, B deve dichiarare nel 2025 il 58,14 % degli utili (€29.070) e assoggettare questa quota a IRPEF (ipotizziamo un’aliquota media del 35 %). Per errore B dimentica di indicare i dividendi nel quadro RL.
Controllo automatizzato: Nel 2026 l’Agenzia rileva la certificazione trasmessa dalla società e invia ad A un avviso bonario, calcolando:
- imposta dovuta: 35 % di €29.070 = €10.174,50;
- sanzione ridotta: 8,33 % se automatizzato = €847,53;
- interessi: €200;
- totale: €11.222,03.
B può decidere di pagare entro 60 giorni e chiudere la partita oppure presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso se l’avviso non è ancora stato notificato. Tuttavia, essendo stato già emesso l’avviso, B non può più ravvedersi e dovrà pagare con la sanzione ridotta. Se ritiene che l’aliquota IRPEF calcolata non sia corretta (ad esempio perché ha altri oneri deducibili), può chiedere la rideterminazione.
7.3 Caso 3 – Presunzione di utili occulti nella società a ristretta base
Scenario: La società C, composta da tre soci, è sottoposta a verifica per il 2022. L’Agenzia rileva prelevamenti di denaro non giustificati dal conto corrente della società e li considera utili distribuiti ai soci. Nei confronti del socio D viene emesso nel 2026 un avviso bonario per dividendi non dichiarati di €20.000. La sanzione ridotta è calcolata al 16,67 % perché si tratta di controllo formale (la contestazione deriva da documenti richiesti). Il totale da pagare ammonta a €4.000 (imposta su €20.000 al 35 % = €7.000; sanzione ridotta 16,67 % di €7.000 = €1.166,90; interessi €100).
Difesa: D contesta la presunzione di distribuzione dimostrando che la somma prelevata è stata utilizzata per pagare fornitori e che non esistono movimenti verso i conti personali dei soci. Presenta bilanci, verbali e prove bancarie. L’Agenzia annulla la comunicazione.
7.4 Caso 4 – Rateazione del debito
Scenario: Il socio E riceve un avviso bonario con imposta dovuta €8.000 e sanzione ridotta €666 (8,33 %) più interessi €100. E non dispone dell’intera somma.
Soluzione: E sceglie la rateazione. Chiede 8 rate trimestrali. La prima rata, pari a €8.766/8 = €1.095,75, va pagata entro 60 giorni. Le rate successive saranno di €1.095,75 più interessi legali (supponiamo 2 %). Se E paga regolarmente tutte le rate, evita la cartella e la sanzione resta quella ridotta.
7.5 Caso 5 – Procedura di sovraindebitamento
Scenario: Il socio F è un imprenditore in crisi che ha accumulato debiti fiscali, compresi avvisi bonari per dividendi non dichiarati per €30.000. Ha già ricevuto alcune cartelle e rischia il pignoramento della casa.
Soluzione: L’Avv. Monardo propone la presentazione di un piano del consumatore. Viene predisposto un budget mensile che consente di offrire all’Erario €12.000 in tre anni. Il Tribunale approva il piano; l’Agenzia accetta la falcidia. Le cartelle vengono sospese e F, pagando €12.000, ottiene l’esdebitazione del resto (€18.000). In questo modo evita l’esecuzione e riprende a respirare.
8. Conclusione: l’importanza di agire tempestivamente con un professionista
Gli avvisi bonari sono strumenti che consentono all’Agenzia delle Entrate di recuperare rapidamente le imposte dovute e al contribuente di correggere errori con sanzioni ridotte.
Nel caso dei dividendi non dichiarati, l’attenzione deve essere massima: la disciplina delle ritenute, delle presunzioni di distribuzione e delle quote imponibili è complessa e spesso fonte di errori involontari. Inoltre la giurisprudenza sul tema è articolata: se da un lato l’avviso bonario è facoltativamente impugnabile e non pregiudica la successiva difesa , dall’altro la presunzione di utili nelle società a ristretta base può esporre i soci a recuperi significativi se non si dimostra la mancata distribuzione .
In questo contesto agire per tempo è fondamentale. Non ignorare la comunicazione, verifica sempre la correttezza degli addebiti e valuta se pagare con la sanzione ridotta o contestare l’atto. In caso di dubbi rivolgiti a professionisti qualificati: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono una consulenza completa. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di:
- analizzare l’atto e la documentazione contabile;
- individuare eventuali vizi di notifica o di motivazione;
- predisporre istanze di autotutela e ricorsi efficaci;
- negoziare rateazioni e piani di rientro sostenibili;
- assistere nelle procedure di sovraindebitamento o negli accordi di ristrutturazione;
- proteggere i beni del contribuente da pignoramenti, ipoteche e fermi.
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