Ravvedimento Operoso Per Errata Gestione Split Payment Pa: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

La scissione dei pagamenti (split payment) è un meccanismo IVA delicato: l’imposta versata da una Pubblica Amministrazione (PA) non passa materialmente al fornitore, ma – per legge – il fornitore rimane comunque debitore dell’IVA relativa all’operazione . Ciò significa che un banale errore (es. cliente sbagliato, fattura incompleta, annotazione mancante) può trasformarsi in un grave contenzioso fiscale: comunicazioni di irregolarità, avvisi di recupero, sanzioni e fino a vere e proprie cartelle esattoriali . La questione è di stretta attualità: in base alle fonti normative più recenti lo split payment vale ancora, per il 2026, fino al 30 giugno 2026 . Dal 1° luglio 2025, però, le società quotate FTSE MIB sono state escluse dal regime . Verificare la data e la sussistenza dello split payment diventa quindi una prima linea difensiva cruciale.

In concreto, per il contribuente/debitore la regola non è “pagare subito e chiudere”, ma analizzare prima i fatti, poi decidere. Occorre accertare con precisione se l’operazione rientrava nello split payment (verificando la presenza del cliente negli elenchi PA aggiornati al periodo, la data dell’operazione, l’effettivo versamento IVA da parte della PA, ecc.) . L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che la scissione dei pagamenti non muta la posizione di soggetto passivo del fornitore: cioè il cedente/prestatore è e resta il debitore d’imposta . Questa peculiarità rende fondamentale un’assistenza tecnica specializzata: l’aiuto di un professionista esperto consente di evitare l’errore classico di chi paga prima e contesta dopo, oppure di impugnare un atto senza una strategia corretta.

Proprio per questo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti – è pronto a intervenire per assistere chi si trova in questa situazione.

L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021).

Con la sua esperienza, il professionista e il suo staff possono analizzare l’atto notificato, ricostruire i flussi IVA, valutare il ravvedimento più conveniente o la difesa da opporre, richiedere sospensioni e rateizzazioni, gestire trattative con Agenzia Entrate e Riscossione, e – se necessario – impostare difese giudiziali e soluzioni stragiudiziali integrate .

In sintesi, non tutto è perduto se si riceve un avviso o una cartella per un errore in fattura con split payment. L’obiettivo di questo articolo – aggiornato a maggio 2026 – è fornire una guida legale, pratica e difensiva per il contribuente: illustreremo le norme realmente applicabili, spiegheremo quando è ancora possibile ravvedersi, come calcolare i versamenti (IVA, interessi, sanzioni), quali ragioni di diritto utilizzare per contestare l’atto, e quando invece conviene cercare soluzioni alternative (piani di rientro, accordi, procedure concorsuali). In chiusura troverai una serie di FAQ pratiche con risposte chiare.

Infine, 📩 contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata della tua posizione: lui e il suo staff valuteranno la tua situazione e individueranno la strategia difensiva più efficace.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Lo split payment è disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di stabilità 2015. In base a questa norma, il fornitore fattura normalmente l’IVA, ma la PA (o altro ente pubblico obbligato) versa l’imposta direttamente all’Erario al posto del cedente. Le autorità hanno costantemente confermato che lo split payment resta in vigore: l’ultima Decisione del Consiglio UE n.1552/2023 ha prorogato questo regime fino al 30 giugno 2026 . Gli elenchi dei soggetti passivi tenuti alla scissione vengono pubblicati annualmente dal MEF; da gennaio 2026, l’Italia ha ancora l’autorizzazione UE per applicare lo split payment, salvo future proroghe. È però cambiata l’incidenza soggettiva: il D.L. 84/2025 (convertito in L. 108/2025) ha escluso dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB . In altre parole, a partire da tale data le operazioni con quei clienti non rientrano più nel regime; pertanto, eventuali pretese recuperatorie su fatture emesse dopo il 30/6/25 nei confronti di FTSE MIB vanno contestate come infondate. Invece, per cessioni verso PA, enti del consolidato pubblico o controllate statali ancora soggette (per il 2026) il problema si riduce a come è stata fatturata l’operazione (scorporo IVA corretto, annotazioni formali, note di variazione eventuali, ecc.).

Sempre sul piano normativo, ricordiamo che il ravvedimento operoso – l’istituto che consente di sanare “spontaneamente” omissioni e errori – è regolato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Questo comma prevede che il contribuente, rimuovendo la violazione tributaria e versando imposta, interessi e sanzione ridotta entro i termini stabiliti, ottenga la riduzione del pagamento sanzionatorio. La Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha esteso il ravvedimento introducendo, per i tributi dell’Agenzia delle Entrate (quindi anche l’IVA), l’ipotesi del ravvedimento dopo l’avvio dei controlli: ora è possibile ravvedersi anche se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, purché non siano notificati atti di liquidazione o di accertamento . In definitiva, il ravvedimento operoso può far scattare sanzioni progressivamente ridotte a seconda della rapidità del pagamento (sanzione un decimo del minimo entro 30 giorni, un nono entro 90 giorni, ecc. – v. tabella in calce ). Tuttavia, attenzione: la Cassazione ha ribadito (Cass. 3346/2026) che il contribuente che si ravvede volontariamente riconosce la violazione; ciò significa che la sanzione versata non potrà essere richiesta a rimborso . Si potrà invece chiedere la restituzione della sola imposta eventualmente non dovuta, qualora sia accertata.

Sul versante giurisprudenziale, oltre alla citata Cass. 3346/2026 (che ha confermato la natura “irrevocabile” del ravvedimento e distinto la sorte di imposta e sanzione ), va osservato che i giudici tributari italiani si sono occupati solo marginalmente di split payment stesso. In pratica, ogni eventuale controversia sarà impostata sui principi generali del diritto tributario: errori di competenza, errori di fatto nell’identificazione del soggetto passivo, vizi di notifica dell’atto, incongruenze nelle basi imponibili, ecc. Ciò non toglie che il contribuente potrà appellarsi a precedenti generali e a circolari Agenzia, ma non esistono massime di Cassazione note specifiche sul meccanismo. È invece utile ricordare in questa sede che anche nei casi di ravvedimento IVA le sanzioni si riducono: ad esempio Cassazione ha chiarito che il ravvedimento mensile prevede la sanzione pari a 1/10 del minimo (pari al 3% dell’imposta) , e il ravvedimento “breve” entro 90 giorni prevede 1/9 (≈3,33%) . Questi parametri costituiscono il punto di partenza per il calcolo concreto della sanzione nell’eventuale regolarizzazione.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

1. Comunicazione di irregolarità (avviso bonario): in genere, l’Agenzia delle Entrate invia un “invito” o comunicazione che segnala errori nei registri o nei versamenti. Il contribuente ha 30 giorni per regolarizzare volontariamente la posizione pagando il tributo dovuto, gli interessi legali (calcolati dallo 0,5% annuo dal 2015) e una sanzione ridotta. In pratica si attua un ravvedimento operoso “in via semplificata”, ottenendo la sanzione più bassa possibile. Se si aderisce, non viene avviato contenzioso. Chi ritiene ingiustificata la comunicazione può invece presentare istanza di riesame o contraddittorio, chiedendo chiarimenti all’Ufficio. In ogni caso, decorso infruttuosamente il termine, l’Agenzia può emettere un avviso di liquidazione o accertamento formale.

2. Avviso di liquidazione/accertamento: ricevuto questo atto formale, il contribuente ha 60 giorni di tempo (D.Lgs. 546/1992) per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Nel ricorso va esposta la difesa: ad esempio si può contestare l’avviso per vizi formali, per illegittima applicazione dello split payment (es. PA errata, ente non soggetto, operazione fuori periodo) o per abusi di potere. Se l’accertamento riguarda tributi erariali, si applicano le regole ordinarie di opposizione. È importante agire entro il termine, perché decorsi 60 giorni scatta automaticamente il titolo esecutivo.

3. Cartella esattoriale: qualora il debito venga iscritto a ruolo (es. in seguito a mancato pagamento o al rigetto del ricorso), l’agente della riscossione notifica la cartella. Anche la cartella può essere impugnata, sempre entro 40 giorni (Tribunale Regionale). Il contribuente può anche chiedere opposizione al decreto ingiuntivo (art. 5 D.Lgs. 472/97) se precedentemente gli era stata inviata l’opposizione agli atti (D.P.R. 602/1973). Inoltre, è possibile richiedere (nei limiti di legge) la rateazione del debito con l’agente della riscossione.

4. Termini e diritti del contribuente: ad ogni fase spettano diritti precisi: ad esempio, sul “bonifico virtuale” del ravvedimento operoso si applicano codici tributo specifici (cfr. tabella FAQ). In caso di atto impositivo, il contribuente ha diritto di accesso agli atti e di chirografazione, nonché di chiedere la sospensione dell’atto in caso di pagamenti parziali o istanze. La tempestività è cruciale: come sottolinea la normativa, il ravvedimento non può avvenire se gli atti definitivi sono già notificati . In pratica, una volta ricevuto un avviso o una cartella, il contribuente deve immediatamente valutare se conviene correggere il prima possibile (se è ancora possibile ravvedersi) o se impugnare: in caso di ravvedimento tardivo dopo 90 giorni, la sanzione può essere già aumentata notevolmente. La consulenza tecnica decide quale strada intraprendere, perché una difesa efficace dipende dal momento di intervento.

Ravvedimento operoso: come funziona

L’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di sanare spontaneamente errori e omissioni tributarie con sanzioni ridotte. Per attivarlo, il contribuente deve: (i) rimuovere la violazione (es. emettere nota di credito o fattura integrativa, correggere i registri, ecc.); (ii) versare il tributo dovuto (IVA o sua differenza) oltre agli interessi legali; (iii) versare la sanzione ridotta calcolata sui parametri di cui sopra. È importante ricordare che anche con split payment l’IVA rimane dovuta dal cedente, quindi occorre pagare al fisco l’imposta spettante (solitamente con codice tributo 6001 o 6099 per ravvedimento IVA, v. FAQ). Gli interessi vanno computati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino alla data di versamento.

Le sanzioni sono ridotte in modo “graduale”: ad esempio, se il tributo è versato entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento mensile), la sanzione è di un decimo del minimo (pari al 3% dell’imposta dovuta). Se si versa entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo (≈3,33%). Oltre i 90 giorni fino a un anno dalla scadenza si applica 1/8 (3,75%), da 1 a 2 anni 1/7 (4,29%), oltre i 2 anni 1/6 (5%)*. La tabella seguente riepiloga questi valori:

Termine di regolarizzazioneRiduzione Sanzione IVA (art.13, D.Lgs.472/97)
Entro 30 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (3%)
Entro 90 giorni dalla scadenza1/9 del minimo (≈3,33%)
Entro 1 anno dalla scadenza1/8 del minimo (3,75%)*
Oltre 1 anno fino a 2 anni dalla scadenza1/7 del minimo (4,29%)*
Oltre 2 anni fino al termine della dichiarazione successiva1/6 del minimo (5%)*

*Valori riferiti alla normativa previgente (leggi in vigore fino al 2024). In ogni caso, per la violazione di split payment si utilizza la sanzione prevista per omesso versamento IVA (minimo 30%), ridotta come sopra.

In sede di ravvedimento l’imposta va versata con il normale codice tributo (ad es. 6001 o 6099 per l’IVA), mentre la sanzione si paga solitamente con il codice tributo 8904 . Gli interessi legali (0,5% annuo dal 2015) si versano con il codice tributo 1991 .

È fondamentale osservare il divieto imposto dalla legge: non è possibile ravvedersi dopo che il tributo è stato liquidato o accertato. Nelle parole della prassi (e della Cassazione), “per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di ravvedersi si blocca con la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento” . Ciò include avvisi di accertamento, liquidazione o anche le comunicazioni di irregolarità formali. Superato quel limite temporale, resta solo la strada del contenzioso fiscale.

Difese e strategie legali

In caso di contestazioni per errata gestione del split payment, il contribuente dispone di più strumenti di difesa. Innanzitutto, se non è scaduto il tempo per ravvedersi (cioè non è stato notificato alcun atto formale), conviene valutare il ravvedimento operoso menzionato sopra: regolarizzare pagando imposta, interessi e sanzione minima può essere più economico dell’attesa di un accertamento. Come ha chiarito la Cassazione, dopo il ravvedimento l’IVA può essere chiesta a rimborso se non era dovuta, mentre la sanzione versata non è ripetibile .

Se invece l’atto è già notificato, le opzioni principali sono:

  • Ricorso tributario: entro 60 giorni dall’avviso di accertamento/liquidazione occorre depositare ricorso in Commissione Tributaria. In esso si possono sviluppare difese giuridiche concrete. Ad esempio, si potrebbe sostenere che l’operazione non rientrava nello split payment (ad es. perché il cliente, alla data dell’operazione, non era soggetto obbligato o perché era già stato escluso dal regime), oppure che la PA in realtà non doveva versare l’IVA per errori non imputabili al contribuente. Anche vizi formali di notifica o calcolo irregolare dell’istanza possono costituire motivo di ricorso.
  • Opposizione a cartella: se il debito è posto a ruolo, si può proporre opposizione entro 40 giorni (Tribunale/Ct region. ora).
  • Istanza di autotutela: in casi particolari è possibile chiedere all’Agenzia l’annullamento d’ufficio dell’atto (art. 21-nonies L.241/90) se emergono errori formali chiaramente evidenti.
  • Accordo con l’Amministrazione: in alcune circostanze si possono avviare trattative (art. 5 D.Lgs. 218/97) per conciliare la controversia prima o durante il giudizio.

In qualsiasi caso, è utile argomentare sempre la posizione del contribuente. Ad esempio: “Se la fattura era già pagata in un periodo in cui lo split payment non si applicava, allora l’IVA versata dalla PA non può essere richiesta al fornitore”. Oppure: “Il cedente ha emesso nota di credito entro termine utile, sanando l’errore prima dell’accertamento”. Ogni voce di prova (es. estratti conto PA, elenchi MEF, corrispondenza con cliente) può fare la differenza.

Altre strategie possono includere:

  • Richiedere la rateizzazione: se si decide di pagare e poi contestare, si può chiedere all’agente della riscossione di rateizzare il debito (ad es. in 72 rate mensili) per non perdere la dilazione.
  • Definizioni agevolate o adesione spontanea: in passato erano disponibili rottamazioni/definizioni agevolate per debiti IVA. Oggi (2026) non ci sono condoni attivi, ma chi ha ricevuto l’avviso negli anni scorsi potrebbe verificare se ha potuto aderire a definizioni semplificate (da L.147/2013 a DL 193/2016).
  • Strumenti concorsuali e da sovraindebitamento: se il contribuente è in crisi finanziaria, può considerare i rimedi della legge 3/2012 (piano del consumatore con esdebitazione finale) o, se impresa, le procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione ex DLgs. 14/2019 o concordato preventivo). Tali strumenti permettono di includere i debiti tributari (compresa l’IVA) nel piano di rientro complessivo. In questi casi l’Avv. Monardo – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi – potrà assistere anche nella formulazione di un accordo che porti a una riduzione o cancellazione del debito IVA residuo.

In sintesi, il contribuente non è senza difese.

L’Avv. Monardo e il suo team sanno come orientare il cliente sia verso la sanatoria fiscale (ravvedimento operoso e pagamento) sia verso il contenzioso (ricorso tributario e opposizione), valutando caso per caso. Grazie alla combinazione di competenze tributarie e concorsuali, possono anche valutare soluzioni ibride: ad esempio rateizzare il tributo e contemporaneamente impugnare la parte sanzionatoria, oppure inserire il debito IVA in una richiesta di composizione negoziata con l’Agenzia. Qualsiasi scelta venga fatta, sarà supportata da una ricostruzione accurata della posizione dell’impresa o del professionista e da un calcolo esatto degli importi da pagare (vedi tabella seguente).

Strumento difensivoRiferimenti normativiNote principali
Ravvedimento operosoArt.13 D.Lgs.472/1997Consente la sanatoria con versamento di IVA + interessi + sanzione ridotta . Ammesso fino a notifica di atto formale (avviso di accertamento/liquidazione) . Sanzioni come in tabella sopra .
Impugnazione amministrativaD.Lgs. 546/1992Ricorso in Commissione tributaria entro 60 giorni dall’avviso di liquidazione. Si contestano errori di fatto e di diritto dell’Ufficio.
Opposizione a cartellaD.P.R. 602/1973Impugnazione in tribunale regionale entro 40 giorni dalla cartella.
Istanza di autotutelaArt.21-nonies L.241/1990Richiesta motivata di annullamento d’ufficio se l’atto presenta vizi formali evidenti (es. importi sbagliati, pagamento già effettuato).
Definizione agevolataDL 50/2017 (ex L.147/2013)(Strumento ormai scaduto) prevedeva regolarizzazione pagando solo tributo e sanzione fissa. Nelle ipotesi residue, non applicabile al 2026.
Rateizzazione straordinariaArt.19 D.Lgs.472/1997Dilazione in più rate (fino a 72 mensili) per i debiti tributari. Richiesta all’Agente riscossore.
Piani di pagamento/ristoroLegge 3/2012 (piano consum.)<br>DLgs 14/2019 (acc. ristr.)Soluzioni per risanare l’insolvenza: nel piano del consumatore i debiti tributari (es. IVA non versata) possono essere rateizzati o parzialmente condonati (esdebitazione). Gli accordi di ristrutturazione o concordati possono riorganizzare il debito IVA dell’impresa.

Strumenti alternativi

Oltre alle difese dirette, è opportuno ricordare altri strumenti di compliance che il contribuente può utilizzare in via generale (anche se non specifici per lo split payment). Ad esempio, esistono attualmente forme di rateizzazione straordinaria del debito: l’art.19 del D.Lgs.472/97 consente di dilazionare in 72 rate mensili i versamenti dovuti con il ravvedimento, garantendo in tal modo un respiro finanziario. Chi ha molti debiti accumulati (non solo IVA ma anche ritenute, tributi locali, ecc.) può valutare di accedere ad un piano del consumatore ex L.3/2012. Questo strumento, pensato per soggetti in sovraindebitamento non fallibili, ammette anche l’inclusione dei debiti tributari e consente l’esdebitazione finale (cancellazione dei residui non pagabili). In ambito imprenditoriale, analogamente, i piani di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo (artt. 160-186bis L.F.) permettono di gestire complessivamente i debiti IVA; l’Avv. Monardo, come professionista abilitato e fiduciario OCC, può assistere nella predisposizione di tali piani o nella negoziazione con banche e creditori.

Si segnala infine che a oggi non vi sono più “condoni” fiscali in vigore: la rottamazione-ter/quater (DL 119/2018 e succ.) e la definizione agevolata (DL 193/2016) sono ormai scadute. Perciò, diversamente dal passato, non si può più sanare lo split payment dimenticato richiedendo un condono totale delle sanzioni. Rimangono quindi strumenti ordinari (ravvedimento, contenzioso, piani di pagamento) e quelli eccezionali da crisi (piani di consumatore o accordi aziendali).

Errori comuni e consigli pratici

  • Errata identificazione del cliente: ricordarsi che si applica lo split payment solo verso soggetti pubblici e controllate (vedi FAQ). Assicurarsi di usare sempre la partita IVA corretta e di verificare gli elenchi PA aggiornati.
  • Fatturazione elettronica e annotazioni: con lo split payment la fattura deve riportare la causale “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. Se si emette fattura elettronica allo SDI, il sistema verifica che il cliente sia effettivamente pubblico; in caso di invio cartaceo è necessario dichiarare espressamente nella fattura il regime. Molti contribuenti dimenticano questo passaggio formale: in caso di errori è possibile emettere una nota di credito entro l’anno, ma una annotazione tardiva obbliga comunque al ravvedimento sui termini residui.
  • Termini di versamento: la Pubblica Amministrazione deve versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione. La tardività del pagamento produce sanzioni a carico della PA (non del fornitore), ma anche il cedente può trovarsi in difficoltà se non registra correttamente il versamento. Conservare le ricevute di pagamento SDI/PA e i bonifici della PA per dimostrare che l’IVA è stata effettivamente versata.
  • Calcolo di ravvedimento: non dimenticare che oltre all’IVA vanno pagati gli interessi legali (codice tributo 1991) e la sanzione (codice 8904) . I codici tributo vanno indicati correttamente sull’F24 per ravvedimento.
  • Accesso alle soluzioni di crisi: se i debiti IVA diventano troppo onerosi, non ignorare la possibilità di accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) o a strumenti concorsuali. A volte il miglior modo di difendersi è avviare una procedura formale di soluzione della crisi: ciò permette di ottenere la rateizzazione automatica del debito e spesso anche la riduzione parziale con l’esdebitazione finale.

FAQ (Domande frequenti)

  • 1. Cos’è lo split payment? È un particolare regime IVA per le forniture verso la Pubblica Amministrazione: il fornitore fattura l’IVA come al solito, ma è la PA a versare direttamente quell’IVA all’Erario . In pratica, il pagamento del corrispettivo viene “scisso” dal pagamento dell’imposta. Il meccanismo è disciplinato dall’art.17-ter del DPR 633/72 .
  • 2. Chi è obbligato allo split payment? Sono obbligate alla scissione tutte le Amministrazioni Pubbliche e gli enti del conto economico consolidato (Stato, regioni, enti locali, ASL, ecc.), nonché le società (di diritto o di fatto) controllate dallo Stato o da enti pubblici. Fino al 30 giugno 2025 rientravano anche alcune società quotate in Borsa; dal 1° luglio 2025 le società del FTSE MIB sono state escluse (per il 2026 invece restano escluse). In soldoni, se vendi beni/servizi a un ente pubblico o a una sua controllata, in linea di massima devi applicare lo split payment.
  • 3. Come funziona esattamente in fattura? Sul documento va scritto l’ammontare dell’IVA come sempre, ma con l’indicazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. Nei dati SDI va indicata la causale “N6” (split payment). Il cliente PA, eseguendo il pagamento, deve trattenere l’IVA per versarla all’erario (e paga al fornitore solo l’imponibile). Un errore comune è emettere fattura normale (senza split) verso una PA: in tal caso l’IVA addebitata viene incassata dal cedente anziché dalla PA, e si configura comunque un debito tributario a carico del cedente (che dovrà poi versarla a fronte dei controlli).
  • 4. Cosa succede se pago l’IVA al fornitore anziché al fisco? Se la fattura ha ricevuto pagamento completo da parte della PA (imponibile+IVA), la PA ha ottemperato al corrispettivo ma non ha versato all’erario l’IVA. In questo caso l’IVA resta “sospesa”: il fornitore è comunque debitore d’imposta e, ricevuto l’avviso, dovrà versarla con ravvedimento. L’importo già percepito dal fornitore (comprensivo di IVA) non viene ripagato dal fisco, poiché si considerano comunque adempiuti gli obblighi su corrispettivo. L’unico modo per evitare la doppia esposizione è imputare correttamente la violazione fiscale (cosa che avvocati esperti sapranno fare).
  • 5. Cosa devo fare se ricevo una comunicazione di irregolarità? Innanzitutto, leggere con cura l’atto: viene data la possibilità di correggere l’errore entro 30 giorni. Se sei effettivamente in errore, valuta di sanare subito con il ravvedimento (vedi sopra) pagandoti IVA+interessi+sanzione ridotta; in alternativa puoi chiedere chiarimenti all’Ufficio o proporre una istanza di chiarimento, avviando un contraddittorio. Se invece ritieni di non dover nulla (ad es. lo split non si applicava), puoi preparare una prima difesa scritta e farla pervenire all’Agenzia. In ogni caso, non ignorare l’atto: il mancato riscontro nei 30 giorni può comportare l’emissione di un avviso di accertamento più grave.
  • 6. Posso ancora ravvedermi se ho ricevuto un avviso di accertamento? No, a norma di legge il ravvedimento è ammesso soltanto se non sono stati notificati avvisi di liquidazione o accertamento . Se hai ricevuto un avviso formale, in generale il ravvedimento non può più sanare quella violazione – è già iniziato il contenzioso formale. In questo caso devi decidere se aderire implicitamente pagando quanto richiesto e poi contestare in sede di ricorso, oppure impugnare subito l’avviso (ricorso in 60 giorni).
  • 7. Come calcolo gli interessi e le sanzioni nel ravvedimento? Gli interessi legali si calcolano allo 0,5% annuo (dal 2015 in poi) sulla base imponibile residua, dal giorno seguente alla scadenza ordinaria fino alla data di versamento (codice tributo 1991) . La sanzione ridotta si ottiene applicando la percentuale di cui alla tabella sopra sull’imposta dovuta: ad esempio, per ravvedimento entro 30 giorni la sanzione è 3% del tributo . Sui versamenti in F24 vanno indicati i codici 8904 per la sanzione e 1991 per gli interessi .
  • 8. Posso chiederne lo sconto o la rateizzazione? Non esistono più condoni “automatici” per il 2026, ma puoi richiedere la rateizzazione del debito residuo (fino a 72 mesi) presentando domanda all’agente della riscossione. In pratica paghi in più anni IVA, interessi e sanzioni secondo il piano approvato. Questa opzione può dare liquidità anche in contenzioso. Attenzione: se paghi ratealmente parte della cartella, il contribuente può contestare solo la parte rimanente.
  • 9. Gli enti locali applicano lo split payment? Dipende: lo split payment riguarda tutte le Pubbliche Amministrazioni “centrali” e “territoriali” che sono soggette a Iva. Ad esempio, regioni, comuni, ASL, università, ecc. Per il 2026 anche le aziende sanitarie, gli enti previdenziali, le società da essa controllate e analoghi rientrano nello split payment. Gli enti locali minori (come gli enti dotati di autonomia contabile limitata) sono già di norma compresi nel consolidato PA. In ogni caso, se hai dubbi sullo status del tuo cliente pubblico, va verificato nella lista ufficiale del MEF o con un controllo specifico presso il commercialista.
  • 10. Cosa comporta l’esclusione delle società FTSE MIB dal 2025? Dal 1° luglio 2025, l’Italia non applica più lo split payment alle forniture rese alle società quotate del FTSE MIB (Legge di conversione DL 84/2025). In pratica queste società non trattengono più l’IVA né la versano; il fornitore fatturerà la normale IVA e l’incasserà. Se a valle del 30/6/25 un Ufficio richiede comunque l’IVA come se fosse split payment nei confronti di una FTSE MIB, quella richiesta è illegittima e va contestata. Questa esclusione vale solo per il periodo 1/7/25-30/6/26 (fino alla prossima proroga UE).
  • 11. Il mancato pagamento dell’IVA da parte della PA pesa sul fornitore? Sì: se la PA non versa l’IVA dovuta, il fornitore rimane comunque tenuto a pagare l’imposta (ciò emerge dalla posizione di Agenzia e, implicitamente, da quanto riferito dalla Cassazione su ravvedimento): egli si troverà a versare l’IVA di tasca propria tramite il ravvedimento, come se non avesse mai incassato quell’imposta . Il fornitore può poi eventualmente agire contro la PA per ottenere il rimborso della somma pagata all’Erario.
  • 12. Posso usare il “ravvedimento sprint” (entro 30 giorni)? Sì, se entro 30 giorni dal termine di versamento effettui il pagamento integrale di IVA+interessi, pagherai la sanzione minima (1/10 del minimo, pari al 3% dell’imposta) . Ciò può ridurre molto i costi rispetto a ulteriori ritardi. In ogni caso, ricordati che il termine parte dalla scadenza ordinaria di pagamento, non da quello del ricevimento dell’avviso.
  • 13. E se ho già versato l’IVA col ravvedimento, posso chiedere indietro la sanzione? No: la Cassazione (sent. 3346/2026) ha stabilito che la sanzione versata non è ripetibile . Hai però diritto al rimborso del tributo e degli interessi, se risulta che l’IVA non era effettivamente dovuta. In pratica, paghi la sanzione come “costo di chiusura del contenzioso” e non te la ridanno indietro.
  • 14. Come difendermi se sono insolvente? Se non puoi pagare il dovuto, valuta subito strumenti di composizione della crisi: la Legge 3/2012 permette di proporre un piano del consumatore a fronte di sovraindebitamento, che può includere anche i debiti IVA. Una volta approvato un piano omologato, residua un debito sanabile tramite esdebitazione. In alternativa, per imprese più grandi, il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione potranno dilazionare e talvolta ridurre l’esposizione. Questi percorsi vanno guidati da professionisti specializzati (come l’Avv. Monardo) per evitare di perdere eventuali termini.
  • 15. Cosa succede se impugno l’atto e poi vinco? Se la Commissione Tributaria o il giudice dà ragione al contribuente (ad es. annulla l’avviso), l’Agenzia deve restituire quanto indebitamente pagato (IVA e interessi), mentre la sanzione in caso di ravvedimento non era stata trattenuta. Se invece il giudice accoglie l’Agenzia solo in parte, è possibile richiedere un rimborso (o sconto) parziale. In ogni caso, l’impugnazione tempestiva è l’unico modo per evitare che il debito diventi definitivo.
  • 16. Lo studio dell’Avv. Monardo è attrezzato per questo contenzioso? Sì: l’Avv. Giuseppe Monardo è specializzato in diritto tributario e bancario ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Il suo team multidisciplinare include esperti in pianificazione fiscale e gestioni debitorie, in grado di elaborare soluzioni concrete. Contattando lo studio potrai ottenere un’analisi dettagliata dell’atto ricevuto e delle possibili strade di difesa, sia in sede amministrativa che giudiziale.

Conclusione

In conclusione, la gestione errata dello split payment verso la PA può sembrare un problema complesso, ma non bisogna arrendersi.

Le alternative (ravvedimento, contenzioso, piani di pagamento, procedure concorsuali) offrono soluzioni concrete per sanare l’IVA non versata o per ridurre l’impatto delle sanzioni. Chi agisce prontamente – con l’ausilio di un professionista – può evitare gli errori tipici di chi paga troppo o impugna all’ultimo momento. Ribadiamo che l’elemento tempo è fondamentale: il ravvedimento operoso è ammesso solo fino alla notifica degli atti formali , e il primo interlocutore dell’atto deve essere lo studio legale incaricato. L’Avv. Monardo e il suo team hanno l’esperienza e gli strumenti per bloccare in tempo cartelle esattoriali, pignoramenti o ipoteche legati a questi debiti. Con un’analisi mirata, potranno individuare l’errore (temporalmente o soggettivamente), calcolare esattamente quanto va versato oggi e pianificare le mosse successive (ricorso, accordo, piano di rientro, ecc.).

📞 Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione attuale e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare l’atto esecutivo: agisci ora per tutelare i tuoi interessi.

Fonti istituzionali aggiornate (sentenze e atti ufficiali): Cass. 22 marzo 2026, n.3346 (ravvedimento operoso), DPR 633/1972 art.17-ter (split payment), D.Lgs.472/1997 art.13 (ravvedimento), Decisione UE 2023/1552 (proroga split payment 2026) ; FAQ Agenzia Entrate 27/06/2025 (esclusione FTSE MIB) ; Circolari e prassi Ae (interpelli, risposte fiscali).

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO