Introduzione
Gli avvisi bonari sono comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente quando dai controlli automatici o formali sulle dichiarazioni emergono differenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato.
Questi atti, previsti dagli articoli 36‑bis del D.P.R. 600/1973 e 54‑bis del D.P.R. 633/1972, rappresentano una fase preliminare e “bonaria” del controllo. Il contribuente riceve una segnalazione delle irregolarità rilevate e può regolarizzare la posizione entro determinati termini pagando le somme dovute con sanzioni ridotte o fornendo chiarimenti che dimostrino l’inesistenza del debito. In particolare, dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 108/2024, chi riceve un avviso bonario ha sessanta giorni per presentare osservazioni e chiarimenti o per regolarizzare il pagamento .
Negli ultimi anni il tema degli avvisi bonari legati ai fringe benefit ha assunto un peso crescente. Per fringe benefit si intendono i beni e servizi erogati dall’azienda ai dipendenti in natura o come rimborsi (ad esempio auto aziendali, buoni acquisto, polizze, rimborsi per utenze domestiche, affitti e interessi del mutuo).
L’art. 51, comma 3 del TUIR prevede che tali somme non concorrono al reddito di lavoro dipendente fino ad un limite annuale ordinario di 258,23 €, ma stabilisce che, in caso di superamento del limite, l’intero valore dei fringe benefit diventa imponibile . Per il triennio 2025‑2027 la Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha elevato la soglia di esenzione a 1 000 € per tutti i lavoratori dipendenti e a 2 000 € per chi ha figli a carico e ha esteso l’esenzione anche ai rimborsi di utenze domestiche, canoni di locazione e interessi sul mutuo . Se l’azienda non dichiara correttamente questi fringe benefit o non trattiene le imposte dovute oltre il limite di esenzione, il contribuente può trovarsi destinatario di un avviso bonario per “fringe benefit non dichiarati”.
Ricevere un avviso bonario per fringe benefit in un momento di difficoltà economica può generare ansia. Spesso i contribuenti ignorano le irregolarità o pagano senza verificare la correttezza della pretesa, accumulando debiti e sanzioni. Le conseguenze di una gestione superficiale possono essere gravi: notifiche di cartelle esattoriali, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e fermi amministrativi. Al contrario, affrontare tempestivamente l’avviso con l’assistenza di professionisti consente di tutelare i propri diritti, contestare gli errori dell’amministrazione, ridurre le sanzioni e, se necessario, accedere a strumenti di definizione agevolata, rateizzazione o procedure di sovraindebitamento.
Lo Studio legale Monardo offre una difesa integrata per imprenditori, liberi professionisti e privati. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi, commercialisti e consulenti del lavoro specializzati nel diritto tributario e bancario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio è in grado di:
- analizzare con precisione l’atto e la documentazione aziendale;
- individuare eventuali vizi dell’avviso o errori nel calcolo dei fringe benefit;
- predisporre osservazioni e istanze di autotutela per evitare l’iscrizione a ruolo;
- gestire ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate rateizzazioni, sospensioni o definizioni agevolate;
- assistere nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito o procedure di esdebitazione nell’ambito della legge sul sovraindebitamento;
- supportare imprenditori e società nella negoziazione della crisi d’impresa.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere la portata degli avvisi bonari legati ai fringe benefit è necessario analizzare la normativa, le prassi dell’Agenzia delle Entrate e le più recenti sentenze. In questa sezione esamineremo le disposizioni del TUIR, le modifiche introdotte dalle Leggi di bilancio 2023‑2025, i decreti legislativi che disciplinano l’avviso bonario e gli orientamenti della giurisprudenza.
Fringe benefit e reddito di lavoro dipendente
Art. 51, comma 3 TUIR e limiti di esenzione
L’art. 51, co. 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che «non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se complessivamente di ammontare non superiore a 258,23 € nel periodo d’imposta». In altre parole, l’azienda può riconoscere al dipendente beni e servizi senza tassazione fino a tale importo. Se il valore dei fringe benefit supera il limite, l’intero importo diventa imponibile. Le somme devono essere valorizzate al valore normale e non possono essere convertite in denaro. Queste regole sono ribadite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016 che distingue i “documenti di legittimazione” (voucher) non convertibili in denaro, utilizzabili per singoli beni o più beni purché il valore totale non superi la soglia .
Elevazione del limite per il triennio 2025‑2027
La Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto un’agevolazione temporanea per i fringe benefit. L’art. 1, commi 390 e 391 stabilisce che, in deroga all’art. 51, comma 3, TUIR, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- i beni e servizi fino a 1 000 € per ciascun periodo d’imposta;
- fino a 2 000 € per i lavoratori con figli a carico;
- i rimborsi documentati delle spese per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, dei canoni di locazione dell’abitazione principale e degli interessi sul mutuo .
La norma chiarisce che, se la somma dei fringe benefit e dei rimborsi supera il nuovo limite, l’intero importo diventa imponibile . L’azienda deve informare i lavoratori dei rimborsi e comunicarli ai sindacati.
Fringe benefit e trattamento di fine rapporto (TFR)
Un aspetto poco noto riguarda il riflesso dei fringe benefit sul TFR. Secondo l’art. 2120 c.c., il TFR è calcolato su tutte le somme corrisposte al dipendente a titolo di retribuzione, anche in natura. La Cassazione ha riconosciuto che i fringe benefit costituiscono “retribuzione in natura” e devono essere inclusi nel calcolo del TFR. Nella ordinanza n. 20938/2024 la Suprema Corte ha stabilito che la concessione di un’autovettura aziendale configura un fringe benefit avente natura retributiva e, se prevista dal contratto, il suo valore deve essere computato ai fini del TFR. Il giudice ha richiamato le precedenti sentenze 16129/2002 e 16636/2012, affermando che l’auto aziendale soddisfa un “interesse proprio del lavoratore” e produce un risparmio di spesa che costituisce retribuzione . La Corte ha respinto l’argomento secondo cui l’auto non sarebbe retribuzione e ha ribadito che tutti i benefici riconosciuti in maniera non occasionale concorrono al TFR .
Altre pronunce confermano la natura retributiva dei fringe benefit: la Corte di Cassazione n. 11644/2004 ha ritenuto che i benefit non occasionali rientrano nel calcolo del TFR, mentre la Commissione tributaria regionale Toscana (massimario 2018) ha affermato che i benefit (es. sconti energia elettrica) sono redditi da lavoro e devono essere tassati .
Avviso bonario e controlli automatici (art. 36‑bis e 54‑bis)
Procedura e termini
L’avviso bonario scaturisce dal controllo automatico delle dichiarazioni. L’art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 stabilisce che quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’Agenzia deve comunicare l’esito al contribuente o al sostituto d’imposta. La comunicazione consente di correggere errori formali e di evitare la reiterazione degli errori nelle dichiarazioni successive. A seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 108/2024, il contribuente può fornire i chiarimenti necessari entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione . La stessa previsione è stata inserita nell’art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972 in materia di IVA .
Il comma 3 dell’art. 36‑bis afferma che, se il contribuente non paga o non fornisce chiarimenti nei termini, l’esito della liquidazione è iscritto a ruolo e costituisce titolo per la riscossione coattiva. Tuttavia, la comunicazione dell’avviso bonario è un atto essenziale: la sua omissione determina la nullità della cartella di pagamento, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione (sent. 6248/2024) e dalla giurisprudenza che valorizza il diritto al contraddittorio .
L’avviso bonario ha natura invitatoria e non vincolante. La Cassazione, con ordinanza n. 7226/2026, ha chiarito che l’impugnazione dell’avviso non è obbligatoria: è un rimedio facoltativo che consente al contribuente di far valere le proprie difese in modo anticipato, ma l’atto impugnabile “necessario” rimane la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 . Ciò significa che, anche se il contribuente non presenta ricorso contro l’avviso bonario, potrà contestare la cartella quando sarà notificata. Questa interpretazione è fondamentale per valutare se convenga reagire subito o attendere il ruolo.
Diritti del contribuente e Statuto del contribuente
La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) ha introdotto principi a tutela del contribuente. L’art. 6, comma 5 prevede che l’Amministrazione deve comunicare al contribuente l’esito della liquidazione prima dell’iscrizione a ruolo e invitarlo a fornire chiarimenti. Il mancato rispetto di questa garanzia rende nullo l’atto, poiché impedisce al contribuente di esercitare il diritto al contraddittorio .
Il D.Lgs. 219/2023, attuativo della riforma fiscale, ha rafforzato tali garanzie modificando gli articoli 6 e 7 dello Statuto. L’art. 6 precisa che l’amministrazione deve assicurare la piena conoscenza degli atti e invitare il contribuente a fornire elementi prima dell’iscrizione a ruolo; l’omissione rende l’atto annullabile . L’art. 6‑bis introduce il principio del contraddittorio obbligatorio, imponendo che gli atti soggetti a impugnazione siano preceduti da un contraddittorio effettivo con almeno 60 giorni per replicare, salvo eccezioni per atti derivanti da controlli automatici (art. 36‑bis) o situazioni di pericolo per la riscossione . L’art. 7 rafforza l’obbligo di motivazione degli atti, imponendo di indicare presupposti, prove, norme applicate e di allegare i documenti citati; la mancanza di tali elementi comporta l’annullabilità .
Questi principi sono strumenti difensivi cruciali: il contribuente può eccepire la nullità della cartella se l’avviso bonario non è stato inviato, se l’amministrazione non ha concesso un termine adeguato per replicare o se l’atto non è adeguatamente motivato.
Sanzioni e definizione agevolata
In presenza di avviso bonario, il contribuente può regolarizzare pagando le somme richieste entro i termini beneficiando di sanzioni ridotte. Le sanzioni ordinarie per le irregolarità rilevate dai controlli automatici ammontano al 10% delle imposte dovute (ridotte a 8,33% per violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024) nei controlli automatici e al 20% nei controlli formali (16,67% dopo il 1° settembre 2024). Tuttavia, se il contribuente paga entro 30 giorni (60 giorni per gli avvisi notificati dal 2025 a seguito del D.Lgs. 108/2024) può beneficiare del pagamento ridotto .
Un’ulteriore agevolazione è stata introdotta dalla Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per i periodi d’imposta 2019‑2021. L’art. 1, commi 153 e ss. della legge e la circolare AE n. 1/E/2023 prevedono la definizione agevolata degli avvisi bonari: le imposte, i contributi e gli interessi restano dovuti per intero, ma le sanzioni si riducono dal 10% al 3%. Possono essere definiti gli avvisi relativi ai periodi 2019‑2021 il cui termine di pagamento non era scaduto al 1° gennaio 2023 o che siano stati notificati dopo tale data . È consentito dilazionare gli importi fino a 20 rate trimestrali, a prescindere dall’ammontare del debito . La definizione agevolata si applica anche agli avvisi con rateazioni in corso; in tal caso si ricalcola la sanzione al 3% sulla somma residua .
Attenzione: la definizione agevolata per i periodi 2019‑2021 non è uno strumento “automatico”. È necessario presentare apposita istanza e versare le somme (o la prima rata) entro i termini indicati nella comunicazione definitiva. Superati tali termini, l’agevolazione decade e si applicano le sanzioni ordinarie.
Giurisprudenza significativa sugli avvisi bonari
La giurisprudenza ha precisato diversi aspetti rilevanti per la difesa. Riassumiamo le pronunce più recenti:
- Facoltatività dell’impugnazione: l’ordinanza Cass. n. 7226/2026 ha ribadito che l’avviso bonario è impugnabile ma non obbligatorio. Il contribuente può decidere se contestare l’avviso (per far valere in anticipo le sue ragioni) oppure attendere la cartella .
- Necessità del contraddittorio: la Cassazione (sent. 6248/2024) ha dichiarato nulla la cartella di pagamento emessa senza l’invio dell’avviso bonario, perché l’ufficio non aveva consentito al contribuente di correggere gli errori o fornire chiarimenti .
- Fringe benefit come reddito da lavoro: la Cassazione (ord. 20938/2024) ha stabilito che la disponibilità dell’auto aziendale, prevista nel contratto, costituisce un benefit che concorre al TFR . La Commissione tributaria Toscana ha incluso nel reddito i fringe benefit sotto forma di sconti sulle bollette , confermando il principio di omnicomprensività del reddito.
- Integrazione della dichiarazione: diverse sentenze (tra cui Cass. 15063/2002) riconoscono che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori che comportano minori imposte anche dopo l’arrivo di un avviso bonario. La preclusione riguarda solo l’utilizzo del ravvedimento operoso; l’integrativa resta possibile .
- Contribuzione previdenziale: l’INPS, con messaggio del 2023, ha precisato che se il totale dei fringe benefit supera il limite di esenzione, i contributi previdenziali sono dovuti sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente .
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso bonario
Quando un contribuente riceve un avviso bonario per fringe benefit non dichiarati deve adottare una strategia tempestiva e accurata. Di seguito descriviamo i passaggi da seguire.
1. Verifica formale dell’atto
- Controllare la data di notifica. L’avviso viene inviato via posta o PEC e la data di ricezione è essenziale per calcolare i termini (60 giorni per fornire chiarimenti; 30 o 60 giorni per pagare con sanzioni ridotte).
- Verificare i dati identificativi: devono essere indicati l’ufficio che ha emesso l’atto, il responsabile del procedimento, la motivazione, le imposte contestate, i riferimenti normativi e le modalità di ricorso o definizione . La mancanza di uno di questi elementi può costituire motivo di annullabilità.
- Esaminare la documentazione allegata. L’amministrazione deve allegare gli estratti conto e gli elementi su cui si fonda la pretesa; la mancata allegazione può essere eccepita in giudizio.
2. Analisi del merito
- Verificare la corretta valorizzazione dei fringe benefit. Occorre controllare se il datore di lavoro ha attribuito al dipendente beni e servizi (auto aziendale, buoni carburante, polizze, utenze, affitto) e se tali valori sono stati correttamente calcolati secondo i criteri di valore normale e se i rimborsi di utenze sono documentati.
- Confrontare l’importo con il limite di esenzione. Per il 2025‑2027 la soglia è di 1 000 € o 2 000 € a seconda della presenza di figli ; l’importo superiore è integralmente imponibile . Per i periodi precedenti il limite ordinario è 258,23 € . È necessario confrontare il valore dei benefit con la soglia applicabile al periodo d’imposta oggetto dell’avviso.
- Controllare la competenza dell’imposta. Spesso l’avviso bonario riguarda periodi d’imposta prescritti o errori di competenza (benefit riferiti a periodi successivi). Occorre verificare l’anno cui si riferisce l’avviso e la decorrenza della prescrizione (10 anni per la riscossione secondo la Corte costituzionale, sent. 85/2026).
3. Scelta della strategia: chiarimenti, pagamento o ricorso
A. Fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate
Se l’avviso contiene errori materiali (importi già versati, benefit non dovuti, documentazione non considerata), il contribuente può presentare osservazioni e documenti entro 60 giorni dalla notifica . È consigliabile:
- redigere un’istanza circostanziata evidenziando i dati corretti e allegando documentazione (buste paga, estratti conto, contratti);
- richiedere l’annullamento o la rideterminazione dell’avviso in autotutela;
- se l’ufficio accoglie l’istanza, l’avviso è annullato o modificato; in caso contrario, si può valutare il ricorso.
B. Pagare con sanzioni ridotte
Se le irregolarità sono fondate e il contribuente non intende contestare l’avviso, può regolarizzare pagando le somme dovute con riduzione delle sanzioni. Dal 1° gennaio 2025 il contribuente ha 60 giorni per pagare a sanzione ridotta . Fino al 31 dicembre 2024 il termine è di 30 giorni (90 giorni per gli avvisi telematici). Le sanzioni si riducono al 10% (o al 20% nei controlli formali); per le violazioni commesse tra il 2019 e il 2021, in presenza di definizione agevolata, si riducono al 3% .
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in rate. A regime, l’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 prevede la possibilità di rateizzare le somme fino a 20 rate trimestrali indipendentemente dall’importo . In caso di definizione agevolata 2019‑2021, le rate devono essere versate secondo il calendario indicato nella comunicazione, altrimenti l’agevolazione decade .
C. Presentare ricorso o attendere la cartella
Come chiarito dalla Cassazione, l’avviso bonario è impugnabile ma non obbligatorio . Il contribuente può scegliere di:
- Ricorrere contro l’avviso bonario per far valere immediatamente le proprie difese (ad esempio, contestare la determinazione del valore dei benefit, l’applicazione del limite o l’erronea qualificazione di determinate somme). Presentare ricorso tempestivamente può sospendere gli effetti dell’avviso e consentire di evitare l’iscrizione a ruolo. Tuttavia, l’impugnazione richiede il pagamento del contributo unificato e un’analisi delle possibilità di successo.
- Attendere la cartella di pagamento e impugnare quella. Il contribuente può decidere di non ricorrere contro l’avviso e di fornire eventuali chiarimenti, riservandosi di contestare la cartella. Questa scelta può essere opportuna quando gli importi sono modesti o quando si confida nel buon esito dell’istanza di autotutela.
In entrambi i casi è fondamentale analizzare con un professionista le circostanze del caso e valutare costi, benefici e termini.
4. Conseguenze in caso di mancata risposta o pagamento
Se il contribuente non paga né fornisce chiarimenti entro i termini, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo e affida il carico all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione). Verrà notificata una cartella di pagamento contenente imposta, interessi e sanzioni. Successivamente, in caso di mancato pagamento, l’Agente può attivare azioni esecutive: fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e, in ultima istanza, espropriazioni. Per evitare tali misure è necessario reagire tempestivamente all’avviso bonario, cercando di chiudere la posizione o di avviare strumenti di composizione.
Difese e strategie legali
1. Contestazione del calcolo dei fringe benefit
Una delle principali difese consiste nel contestare la corretta quantificazione del fringe benefit e la sua inclusione nel reddito. Spesso l’ufficio utilizza parametri standardizzati (ad esempio le tabelle ACI per le auto aziendali) che non rispecchiano la realtà del caso. In altri casi, l’amministrazione ritiene che determinati rimborsi (es. spese per telefono aziendale, uso promiscuo dell’auto) siano fringe benefit imponibili, mentre in realtà sono spese di servizio. Occorre allora:
- ricostruire analiticamente il valore del benefit e dimostrare che rientra nei limiti di esenzione (258,23 € o 1 000/2 000 € a seconda del periodo);
- dimostrare che l’utilizzo dell’auto aziendale o dell’alloggio è strumentale all’attività lavorativa e che non genera un vantaggio personale per il dipendente;
- evidenziare che i rimborsi di utenze e affitti sono coperti dalla disciplina speciale prevista per il triennio 2025‑2027 ;
- richiamare la giurisprudenza: la Cassazione ha affermato che solo i benefit effettivamente previsti dal contratto e che comportano un risparmio per il lavoratore sono inclusi nel TFR .
2. Vizi formali dell’avviso bonario
L’avviso bonario è un atto amministrativo e deve rispettare precise forme e contenuti. I principali vizi da far valere sono:
- Mancata motivazione: l’atto deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, allegare i documenti e specificare la norma violata . In assenza di motivazione, l’avviso è nullo.
- Omissione dell’avviso bonario: se l’ufficio non invia l’avviso e procede direttamente alla cartella, quest’ultima è nulla .
- Mancanza di contraddittorio: l’amministrazione deve concedere almeno 60 giorni per fornire chiarimenti. Se emette la cartella prima che scada il termine o senza permettere la replica, l’atto è annullabile .
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento: l’art. 7 Statuto del contribuente richiede che l’atto indichi il funzionario responsabile e la forma di ricorso .
Sollevare questi vizi può portare all’annullamento dell’avviso o della cartella. La giurisprudenza è severa nei confronti dell’amministrazione che non rispetta le garanzie procedurali.
3. Utilizzo della dichiarazione integrativa e della rettifica
Come affermato dalla Cassazione e dalla circolare AE 24/E/2020, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore anche dopo aver ricevuto l’avviso bonario, al fine di correggere errori materiali che comportano minori imposte. Tale integrazione non è preclusa dall’avviso; la preclusione riguarda solo l’uso del ravvedimento operoso, che non è più consentito dopo l’arrivo dell’avviso . Presentando l’integrativa e dimostrando un’imposta inferiore, si può ottenere una riduzione o l’annullamento del debito.
4. Difese in sede contenziosa
Se l’ufficio non accoglie l’istanza di autotutela o se l’avviso contiene questioni giuridiche controverse (ad esempio la qualificazione del benefit), è possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o della cartella (se si decide di attendere). Nel ricorso:
- si sollevano i vizi formali (motivazione, contraddittorio);
- si contesta la quantificazione dei benefit e l’applicazione della soglia di esenzione;
- si chiede la disapplicazione delle sanzioni per buona fede o per mancanza di dolo;
- si chiede, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni al minimo.
In caso di soccombenza in primo grado, si può appellare la sentenza alla Commissione tributaria regionale e successivamente in Cassazione.
5. Sospensione e rateizzazione in via amministrativa
Prima dell’iscrizione a ruolo, il contribuente può richiedere la sospensione del pagamento in attesa della decisione sul ricorso o dell’autotutela. L’istanza va motivata indicando il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione.
Una volta iscritta a ruolo la somma, è possibile ottenere la rateizzazione del carico presso l’Agente della riscossione (art. 19 D.P.R. 602/1973). Per debiti fino a 120 000 € è concessa la rateazione automatica fino a 72 rate mensili; per importi superiori la rateazione è subordinata a verifica della situazione economica. Il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza.
Strumenti alternativi: definizioni agevolate e procedure di composizione della crisi
1. Definizione agevolata degli avvisi bonari 2019‑2021
Come evidenziato, la definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023 consente di regolarizzare gli avvisi relativi alle dichiarazioni 2019‑2021 con sanzioni ridotte al 3% . Per accedere occorre:
- ricevere o aver ricevuto una comunicazione di irregolarità ex artt. 36‑bis/54‑bis il cui termine di pagamento non sia scaduto al 1° gennaio 2023 o che sia stata notificata successivamente;
- presentare istanza di adesione e pagare le imposte, contributi e interessi, con sanzioni al 3%, in unica soluzione entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) o in rate trimestrali (massimo 20 rate) ;
- assicurarsi che, in caso di rateizzazione in corso, non sia intervenuta decadenza; in tal caso, la definizione non produce effetti .
Questa opportunità, se ancora aperta al momento della notifica dell’avviso, può consentire di ridurre significativamente le sanzioni. È necessario verificare la scadenza dei termini e l’ambito temporale (periodi 2019‑2021).
2. Definizioni e rottamazioni precedenti e successive
Negli anni passati sono state varate diverse “rottamazioni” delle cartelle (ad esempio la rottamazione-quater 2023). Tali definizioni riguardano carichi iscritti a ruolo e consentono di cancellare sanzioni e interessi moratori pagando solo capitale e aggio. L’adesione permette la sospensione delle procedure esecutive e la rateizzazione. Poiché queste misure hanno termini precisi e non sempre sono attive, è necessario verificare di volta in volta se il legislatore ha riaperto i termini. Alla data del 21 maggio 2026, le ultime definizioni agevolate (rottamazione-quater) sono concluse; eventuali nuove rottamazioni future dovranno essere valutate con attenzione e con l’assistenza di un professionista.
Attenzione: non trattiamo qui la rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, poiché alla data del 21 maggio 2026 la finestra per presentare domanda è già scaduta. Pertanto, chi non ha aderito non può più beneficiare di questa misura; chi ha aderito deve rispettare i piani di pagamento, altrimenti decadrà.
3. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Per i debitori che non riescono a far fronte ai debiti tributari e ad altri debiti (mutui, prestiti, fornitori), la Legge 3/2012 offre tre procedure:
- Accordo di composizione della crisi: rivolto a imprenditori non fallibili e consumatori. Prevede un accordo con i creditori omologato dal tribunale, con falcidia dei debiti e piano di rientro.
- Piano del consumatore: dedicato ai consumatori (persone fisiche non imprenditori). Consente di proporre un piano di pagamento delle obbligazioni con eventuali riduzioni, da approvare dal giudice senza voto dei creditori.
- Liquidazione controllata: simile al fallimento, consente di liquidare il patrimonio e ottenere l’esdebitazione al termine.
Queste procedure sono gestite da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con l’assistenza di un Gestore della crisi. L’avv. Monardo, iscritto negli elenchi dei gestori e fiduciario di un OCC, può seguire il cliente dalla predisposizione della domanda fino all’omologazione del piano, negoziando con l’Agenzia delle Entrate la riduzione e la falcidia dei debiti tributari. In molti casi, l’omologazione blocca procedure esecutive e ipoteche, consentendo al contribuente di ripartire.
4. Negoziazione assistita e Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese in crisi, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. È una procedura volontaria per l’imprenditore che si trova in squilibrio patrimoniale o economico ma con prospettive di risanamento. L’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore, avvia trattative con creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate) per ristrutturare i debiti. L’avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore, può guidare l’azienda nella redazione del piano, nella negoziazione con i creditori e nell’accesso a misure premiali (ad esempio, sospensione di contratti onerosi e protezione dalle azioni esecutive). Questa procedura permette di definire transazioni fiscali, rimodulare i debiti tributari e salvare l’attività.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare l’avviso bonario: molti contribuenti non comprendono l’importanza dell’avviso e lo accantonano. Trascorsi i termini, l’ufficio iscrive a ruolo il debito con sanzioni e interessi, rendendo la situazione più onerosa.
- Pagare senza verificare: pagare immediatamente per paura di sanzioni può essere un errore se l’avviso contiene inesattezze. È sempre opportuno verificare i conteggi, la legittimità della pretesa e l’applicazione del limite di esenzione. In caso di dubbio, rivolgersi a un professionista.
- Non presentare documentazione: se il contribuente dispone di documenti che dimostrano l’infondatezza dell’avviso (es. contratti di fringe benefit, rimborsi regolarmente documentati), deve esibirli entro 60 giorni. Omessi i chiarimenti, il diritto all’autotutela si riduce.
- Perdere i termini: i termini per pagare o ricorrere sono perentori. 60 giorni per fornire chiarimenti, 30/60 giorni per il pagamento a sanzione ridotta, 60 giorni per il ricorso. Annotare le scadenze e agire tempestivamente.
- Confondere ravvedimento operoso e definizione agevolata: dopo la ricezione dell’avviso bonario non è più possibile ricorrere al ravvedimento operoso (che avrebbe consentito sanzioni ridotte). Solo la definizione agevolata, se ancora vigente, permette di pagare con sanzione ridotta. È importante distinguere i due istituti .
- Trascurare le opportunità di rateizzare: sia il pagamento dell’avviso bonario sia le somme iscritte a ruolo possono essere rateizzate. Per evitare la decadenza occorre rispettare le scadenze e versare tempestivamente le rate.
- Non considerare la prescrizione: la riscossione dei tributi da dichiarazione è soggetta a prescrizione decennale (come stabilito dalla Corte costituzionale 85/2026). Verificare se il tributo è prescritto può portare all’annullamento del debito.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Limiti di esenzione dei fringe benefit
| Periodo d’imposta | Limite ordinario di esenzione | Agevolazione temporanea (L. 207/2024) | Note |
|---|---|---|---|
| Fino al 2024 | 258,23 € | — | Superato il limite, l’intero valore è imponibile. |
| 2024 (Legge 213/2023) | 1 000 € (2 000 € con figli) | Inclusione dei rimborsi per utenze domestiche | Applicabile solo all’anno 2024. |
| 2025‑2027 | 1 000 € (2 000 € con figli) | Estensione ai rimborsi di utenze, canoni di affitto e interessi sul mutuo | Per importi superiori, l’intero benefit diventa imponibile . |
Tabella 2 – Termini e sanzioni per gli avvisi bonari
| Tipo di controllo | Termini per fornire chiarimenti (dal 2025) | Sanzione ridotta con pagamento entro i termini | Sanzione ordinaria |
|---|---|---|---|
| Controllo automatico (art. 36‑bis) | 60 giorni | 10% (8,33% dopo 1/9/2024) | 30% ridotto a 10% in sede di avviso bonario |
| Controllo formale (art. 36‑ter) | 60 giorni (se applicabile) | 20% (16,67% dopo 1/9/2024) | 30% ridotto a 20% |
| Definizione agevolata 2019‑2021 | 30 giorni (90 giorni per avvisi telematici) | Sanzione al 3% | Applicabile solo agli anni 2019‑2021 |
Tabella 3 – Vizi dell’avviso bonario e rimedi
| Vizio riscontrato | Riferimento normativo | Rimedio |
|---|---|---|
| Mancata motivazione o mancanza di documenti | Art. 7 Statuto del contribuente | Eccepire l’annullabilità dell’avviso o della cartella in sede di ricorso. |
| Omissione dell’avviso bonario | Art. 36‑bis; Cassazione 6248/2024 | Contestare la cartella perché l’ufficio non ha invitato il contribuente a correggere gli errori. |
| Mancanza di contraddittorio o termini insufficienti | Art. 6 e 6‑bis Statuto | Chiedere l’annullamento dell’atto; impugnare per violazione del diritto di difesa. |
| Errata quantificazione dei fringe benefit o superamento del limite | Art. 51 TUIR ; L. 207/2024 | Fornire documentazione, presentare istanza di autotutela o ricorso; richiedere valutazione corretta. |
Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos’è un avviso bonario?
L’avviso bonario è una comunicazione “amichevole” con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di irregolarità riscontrate nella dichiarazione. Viene inviato prima dell’iscrizione a ruolo e consente al contribuente di pagare con sanzioni ridotte o fornire chiarimenti.
2. È obbligatorio impugnare l’avviso bonario?
No. La Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario è impugnabile ma non obbligatorio . Il contribuente può scegliere se contestarlo subito o attendere la cartella di pagamento. Tuttavia, presentare ricorso immediatamente può evitare l’iscrizione a ruolo.
3. Qual è il limite di esenzione per i fringe benefit nel 2026?
Per il 2026 si applica la disciplina della Legge di bilancio 2025: fino a 1 000 € (2 000 € con figli a carico) per beni e servizi e rimborsi per utenze domestiche, affitti e interessi del mutuo . L’importo eccedente è completamente imponibile .
4. Cosa succede se supero la soglia di esenzione?
Se la somma dei fringe benefit supera la soglia applicabile, l’intero valore (e non solo la parte eccedente) concorre al reddito di lavoro dipendente e deve essere tassato . L’azienda deve trattenere le imposte e calcolare i contributi su tutto l’importo, come precisato dall’INPS .
5. Quali fringe benefit rientrano nell’esenzione?
Sono inclusi beni e servizi come buoni acquisto, polizze assicurative, auto ad uso promiscuo, rimborsi per spese domestiche (acqua, luce, gas), canone di locazione dell’abitazione principale e interessi sul mutuo se previsti dalla L. 207/2024 . I buoni devono essere documenti non convertibili in denaro .
6. Quali sono i termini per rispondere all’avviso bonario?
Dal 1° gennaio 2025, il contribuente ha 60 giorni per presentare chiarimenti . Per pagare con sanzione ridotta il termine è 60 giorni (30 giorni fino al 31 dicembre 2024) .
7. Posso presentare una dichiarazione integrativa dopo l’avviso bonario?
Sì. È possibile correggere la dichiarazione con un’integrativa che comporti minori imposte anche dopo aver ricevuto l’avviso bonario. La preclusione riguarda solo il ravvedimento operoso .
8. Come si calcola la sanzione ridotta?
La sanzione ordinaria sugli avvisi derivanti da controlli automatici è pari al 30% dell’imposta; essa si riduce al 10% (8,33% dopo il 1/9/2024) se il contribuente paga entro il termine. In caso di definizione agevolata 2019‑2021, la sanzione si riduce al 3% .
9. Che cosa succede se non pago entro il termine?
Se non si paga né si presentano chiarimenti entro i termini, l’Agenzia iscrive il debito a ruolo e notifica la cartella. A quel punto, le sanzioni sono calcolate per intero e decorrono interessi. Sarà comunque possibile rateizzare, ma non ottenere riduzioni.
10. L’avviso bonario interrompe la prescrizione?
Sì. La notifica dell’avviso interrompe la prescrizione decennale della riscossione. Tuttavia, se l’atto è nullo (es. per mancanza di motivazione o contraddittorio), la notifica potrebbe essere inefficace. La prescrizione ordinaria per la riscossione delle imposte derivanti da dichiarazione è di 10 anni (Constituzionale n. 85/2026).
11. Quali documenti devo allegare ai chiarimenti?
È opportuno allegare buste paga, CU, contratti aziendali o accordi che prevedono i fringe benefit, fatture o ricevute per i rimborsi di utenze, contratti di locazione, attestazioni della presenza di figli a carico. Questi documenti servono a dimostrare che il benefit è escluso o che il valore è inferiore a quanto richiesto.
12. Cosa posso fare se l’INPS richiede contributi su fringe benefit?
Se il valore dei fringe benefit supera il limite di esenzione, l’INPS richiede contributi sull’intero importo . Il datore deve versare i contributi e il dipendente può verificare se l’imposizione è corretta. In caso di errori, si può chiedere la rettifica.
13. Posso rateizzare l’avviso bonario?
Sì. Il pagamento delle somme dovute può essere dilazionato fino a 20 rate trimestrali . In caso di avvisi telematici la prima rata deve essere pagata entro 90 giorni; per i restanti avvisi, entro 30 o 60 giorni a seconda della normativa vigente.
14. Cosa succede se non rispetto le rate?
Il mancato pagamento di una rata (oltre i limiti del lieve inadempimento) comporta la decadenza dalla rateazione e il recupero integrale del debito . Conviene pianificare attentamente le scadenze e considerare la rateazione solo se si è certi di poter pagare.
15. Quali soluzioni offre la legge sul sovraindebitamento?
La legge 3/2012 consente di accedere a procedure di accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione controllata per ridurre i debiti e ottenere l’esdebitazione. Con l’assistenza di un professionista e di un gestore della crisi è possibile includere i debiti tributari e pignoramenti nel piano, ottenere sospensioni e ripartire.
16. Che ruolo ha l’avv. Monardo in queste procedure?
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno studio multidisciplinare. In qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, è autorizzato a predisporre piani di ristrutturazione, a negoziare con l’Agenzia delle Entrate e a rappresentare il cliente dinanzi alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione. Come Esperto negoziatore, assiste anche le imprese nella composizione negoziata della crisi d’impresa.
17. Cosa fare se ricevo un avviso bonario e non ho liquidità?
È fondamentale non ignorare l’atto. Si può:
- richiedere la rateizzazione del pagamento;
- aderire alla definizione agevolata se rientra nei periodi 2019‑2021;
- valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa per ridurre l’imposta;
- avviare, se necessario, una procedura di sovraindebitamento per ristrutturare tutti i debiti.
Affidarsi a un professionista consente di individuare la strategia più adatta.
18. Gli avvisi bonari si applicano anche agli autonomi?
Gli avvisi bonari riguardano sia i titolari di reddito di lavoro dipendente sia i lavoratori autonomi quando presentano una dichiarazione dei redditi (ad esempio, il modello REDDITI PF) o IVA. Per i lavoratori autonomi, però, non si parla di fringe benefit ma di irregolarità nei versamenti o nei dati dichiarati. Le regole procedurali restano le stesse (60 giorni per chiarimenti, sanzioni ridotte, facoltatività dell’impugnazione).
19. Cosa succede se l’azienda non comunica i fringe benefit?
Il datore di lavoro che non indica i fringe benefit nel cedolino o non calcola correttamente le ritenute potrebbe essere oggetto di accertamento fiscale e contributivo. Il lavoratore può ricevere un avviso bonario per imposte dovute, mentre l’INPS può richiedere i contributi. È consigliabile segnalare tempestivamente all’azienda eventuali omissioni.
20. Come posso contattare lo Studio Monardo?
Per ottenere una consulenza personalizzata è sufficiente compilare il modulo di contatto sul sito dello studio o chiamare il numero indicato. Lo studio fornisce analisi dell’avviso e propone soluzioni su misura.
Simulazioni pratiche
Per comprendere concretamente come funziona l’avviso bonario per fringe benefit non dichiarati, presentiamo alcune simulazioni numeriche. Si tratta di esempi ipotetici che non sostituiscono la consulenza professionale.
Esempio 1 – Fringe benefit oltre il limite ordinario nel 2024
Scenario: Un dipendente riceve nel 2024 un benefit consistente in buoni acquisto per un valore complessivo di 800 € e l’azienda non versa le imposte. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate invia un avviso bonario riferito al 2024.
Calcoli:
- Limite ordinario 2024: 258,23 € .
- Valore totale benefit: 800 €.
- Poiché il limite è superato, l’intero importo di 800 € è tassabile. L’azienda avrebbe dovuto trattenere le imposte e i contributi su 800 €. L’avviso richiede imposta non trattenuta (ad esempio 23% IRPEF), contributi INPS e sanzione del 10% sull’imposta dovuta.
- Se il dipendente paga entro 30 giorni dall’avviso (o 60 se l’avviso arriva nel 2025), la sanzione si riduce al 10% (8,33% dopo 1/9/2024) .
Strategia:
- Verificare la corretta determinazione del valore (i buoni possono essere documenti di legittimazione non convertibili). Se il benefit risulta inferiore o rientra in un accordo aziendale non retributivo, contestare l’avviso.
- In mancanza di errori, aderire alla definizione agevolata se il periodo rientra nel triennio 2019‑2021; qui non è possibile, quindi pagare o rateizzare.
Esempio 2 – Fringe benefit nel 2026 con rimborsi di utenze
Scenario: Nel 2026 un’azienda rimborsa al dipendente spese di energia elettrica e canone di locazione per 1 500 € e concede buoni spesa per 800 €. Il lavoratore ha due figli a carico.
Calcoli:
- Limite di esenzione 2026: 2 000 € per i lavoratori con figli .
- Valore totale rimborsi + benefit: 1 500 € + 800 € = 2 300 €.
- Poiché il valore supera la soglia, l’intero importo di 2 300 € diventa imponibile .
- Imposte e contributi su 2 300 € dovranno essere versati; l’avviso richiede il pagamento dell’imposta, interessi e sanzione del 10%.
Strategia:
- Verificare se alcuni rimborsi non sono connessi al lavoro (es. spese per locali non destinati ad abitazione principale) e rideterminare l’importo.
- Se l’azienda non ha comunicato il superamento della soglia ai sindacati o non ha certificato i rimborsi, invocare l’invalidità dell’avviso.
- Valutare il pagamento con sanzione ridotta e rateizzazione.
Esempio 3 – Definizione agevolata 2019
Scenario: Un professionista riceve nel 2023 un avviso bonario per l’anno d’imposta 2019 con imposta non versata di 5 000 €. Il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023.
Calcoli:
- Imposta: 5 000 €.
- Sanzione ordinaria al 10%: 500 €.
- Con definizione agevolata la sanzione scende al 3%, cioè 150 € .
- L’importo totale dovuto è 5 150 € più interessi.
- È possibile pagare in 20 rate trimestrali (257,50 € circa a trimestre) .
Strategia:
- Verificare se il diritto alla definizione è ancora aperto. Se sì, aderire per ridurre la sanzione.
- Pianificare le rate e monitorare scadenze, poiché l’omesso versamento di una rata comporta la decadenza .
Conclusione
Affrontare un avviso bonario per fringe benefit non dichiarati richiede conoscenza delle norme fiscali e consapevolezza dei propri diritti. La normativa in tema di fringe benefit è complessa: prevede limiti di esenzione diversi nel tempo, regole specifiche per i rimborsi di utenze, affitti e interessi sul mutuo, obblighi contributivi e riflessi sul TFR. L’avviso bonario è uno strumento con il quale l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione. Grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024 e al rafforzamento dello Statuto del contribuente, il contribuente ha 60 giorni per fornire chiarimenti e beneficiare di sanzioni ridotte . La Cassazione ha confermato che l’impugnazione dell’avviso è facoltativa ; tuttavia, reagire prontamente permette di correggere errori, evitare la riscossione coattiva e sfruttare le agevolazioni.
Lo Studio legale Monardo offre una guida completa in questo percorso: dall’analisi dell’avviso e dei fringe benefit alla predisposizione di istanze, ricorsi, piani di definizione e procedure di sovraindebitamento.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi e negoziatore della crisi d’impresa, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, assiste il contribuente in ogni fase. Grazie alla sua esperienza e alla collaborazione con un Organismo di Composizione della Crisi, lo studio può proporre soluzioni personalizzate: sospensioni e rateizzazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e, quando necessario, ricorsi in sede tributaria.
È fondamentale agire tempestivamente. Ignorare l’avviso o affidarsi a soluzioni improvvisate può portare a cartelle esattoriali, pignoramenti e ipoteche. Un’analisi professionale consente invece di individuare i vizi dell’atto, contestare la pretesa, ridurre le sanzioni e pianificare un percorso di rientro sostenibile.
📞 Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, individuare la strategia difensiva più efficace e difenderti concretamente con interventi tempestivi, sia in sede amministrativa che giudiziale. Non lasciare che un avviso bonario diventi un macigno insormontabile: agisci oggi e tutela i tuoi diritti.
