Avviso Bonario Per Errori Quadro LM Forfettari: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

L’avviso bonario per errori nel Quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche è un tema di grande rilevanza per i contribuenti che applicano il regime forfettario. Questo regime, introdotto dalla legge 190/2014, consente a imprese individuali e professionisti di determinare l’imposta tramite coefficienti di redditività e di assoggettare il reddito a un’imposta sostitutiva.

Tuttavia la semplificazione comporta anche specifici obblighi dichiarativi: i ricavi conseguiti devono essere correttamente riportati nel Quadro LM del modello Redditi e occorre rispettare soglie di ricavi e spese, nonché barrando apposite colonne per attestare la presenza o l’assenza dei requisiti e delle cause ostative.

Nel modello Redditi 2025, ad esempio, il quadro LM raccoglie i redditi conseguiti nel 2024 da persone fisiche in regime forfettario ; le istruzioni ricordano che il quadro può interagire con altri quadri del modello per adempiere agli obblighi contributivi o informativi . L’articolo 1, comma 54 della legge 190/2014 stabilisce che l’accesso al regime è consentito se, nell’anno precedente, i ricavi o compensi non superano 85 000 euro e se non sono state sostenute spese per lavoro dipendente superiori a 20 000 euro . La mancata osservanza di tali condizioni può determinare l’uscita immediata dal regime e la ricostruzione del reddito in regime ordinario, con conseguente emissione di avvisi bonari.

Gli errori frequenti nella compilazione del quadro LM riguardano l’omesso aggiornamento del codice ATECO, l’errata indicazione dei ricavi percepiti, la mancata distinzione dei componenti positivi che non rilevano ai fini del limite di 85 000 / 100 000 euro (ad esempio indennità di maternità) e l’omesso barramento delle caselle relative ai requisiti e alle cause ostative . Un’altra criticità recente è l’introduzione di colonne dedicate al Concordato preventivo biennale (CPB); se la casella di cessazione non viene compilata quando dovuta, il contribuente perde il CPB e l’Agenzia provvede ad applicare la tassazione ordinaria con avviso bonario. Inoltre, l’avvio della precompilata per i forfettari a partire dal 2025 – con dati derivanti dalle fatture elettroniche – aumenta il rischio che l’Agenzia rilevi discordanze tra i ricavi indicati e quelli risultanti dai flussi telematici.

Quando l’Agenzia delle Entrate riscontra incongruenze tramite i controlli automatizzati o formali, invia al contribuente un avviso bonario. Questo atto non è un accertamento definitivo ma una comunicazione con cui si invitano i contribuenti a regolarizzare gli errori in via bonaria, beneficiando di sanzioni ridotte. Sottovalutare l’avviso bonario è pericoloso: in assenza di pagamento o di osservazioni tempestive, l’importo viene iscritto a ruolo e si riceve una cartella esattoriale, con sanzioni più elevate e potenziale avvio di azioni esecutive.

In questo contesto, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza specializzata:

  • L’avv. Monardo è avvocato cassazionista, quindi abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori. È anche Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team di avvocati tributaristi e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario.
  • Lo studio analizza il contenuto dell’avviso bonario, verifica la presenza di errori o vizi formali, predispone istanze di annullamento o rettifica, redige ricorsi alle Corti di Giustizia tributaria e propone sospensioni, piani di rateazione o transazioni fiscali. È possibile ottenere soluzioni giudiziali e stragiudiziali, come la definizione agevolata dei debiti o l’accesso a procedure di sovraindebitamento.

Se hai ricevuto un avviso bonario relativo al quadro LM, contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: una tempestiva consulenza può prevenire l’emissione della cartella e limitare l’entità delle sanzioni.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il regime forfettario e il quadro LM

Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014 (commi 54‑89 dell’art. 1) e ha subito numerose modifiche con le leggi di bilancio successive. Esso prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul reddito determinato forfettariamente: il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi percepiti per un coefficiente di redditività stabilito in base al codice ATECO. Per i contribuenti in regime forfettario:

  • I ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente non devono superare 85 000 euro (soglia innalzata dalla legge di bilancio 2023 e confermata per il 2026) . Se i ricavi superano 85 000 ma non oltrepassano 100 000 euro, il contribuente resta nel regime fino alla fine dell’anno e ne esce dal 1º gennaio dell’anno successivo. Il superamento di 100 000 euro comporta l’uscita immediata dal regime e l’applicazione dell’IVA ordinaria fin dal mese successivo.
  • Le spese per personale dipendente o collaboratori non possono superare 20 000 euro annui .
  • Per la permanenza nel regime occorre non incorrere nelle cause ostative previste dal comma 57 (ad esempio partecipazioni in società, cessione di immobili strumentali entro i tre anni, esercizio contemporaneo di attività in regime ordinario). Il quadro LM richiede di barrare la colonna 2 del rigo LM21 per dichiarare l’assenza di cause ostative .
  • È necessario barrare la colonna 1 del rigo LM21 per attestare il possesso dei requisiti e la colonna 3 per fruire dell’aliquota ridotta del 5% nei primi cinque anni di attività .
  • A partire dal modello Redditi 2025 (redditi 2024), è stata introdotta la colonna 7 nei righi LM22‑LM27: serve a indicare i componenti positivi che entrano nella base imponibile ma non rilevano ai fini del limite di 85 000 / 100 000 euro, come le indennità di maternità .

Il quadro LM si compone di diverse sezioni:

  1. Sezione I – per i contribuenti in regime di vantaggio (ormai residuale).
  2. Sezione II – per i contribuenti in regime forfettario: qui si indicano i ricavi/compensi, il coefficiente di redditività e il reddito imponibile. È inoltre presente la sezione per il Concordato Preventivo Biennale (CPB): i righi LM32 e LM33 consentono di indicare il reddito concordato, l’incremento di reddito e l’imposta sostitutiva .
  3. Sezione III – crediti d’imposta, deduzione dei contributi previdenziali e determinazione dell’imposta sostitutiva.

1.2 Controllo automatizzato e avviso bonario

Il principale fondamento normativo dell’avviso bonario è l’art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973. Questa disposizione consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare automaticamente le imposte sulla base dei dati dichiarati, verificando la regolarità dei versamenti e correggendo errori materiali . La norma autorizza l’ufficio a ridurre le detrazioni, le deduzioni e le perdite portate in compensazione quando riscontra errori od omissioni . La procedura di liquidazione comporta la seguente sequenza:

  1. L’ufficio esegue la liquidazione informatica dei dati dichiarati (quadri, righi e codici tributo). Se emergono differenze tra le imposte dovute e quelle versate, vengono calcolati i maggiori tributi, le sanzioni e gli interessi.
  2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 36‑bis, prima di iscrivere a ruolo le somme dovute, l’Agenzia deve comunicare l’esito al contribuente affinché possa correggere gli errori o fornire chiarimenti . La comunicazione, denominata avviso bonario o comunicazione di irregolarità, deve indicare puntualmente le violazioni e concede 60 giorni di tempo per pagare o per fornire osservazioni . Dal 1º gennaio 2025, il decreto legislativo 108/2024 ha esteso da 30 a 60 giorni il termine per rispondere; se la comunicazione è trasmessa per il tramite di un intermediario (es. commercialista), il termine è di 90 giorni. Le sospensioni feriali (1‑31 agosto) e la sospensione natalizia (1‑31 dicembre) si applicano anche a tali termini.
  3. In caso di errori meramente formali, la sanzione è ridotta al 10% della maggiore imposta (un terzo della sanzione ordinaria del 30%) ; se si tratta di controllo formale ex art. 36‑ter, la sanzione è ridotta al 20% . Per le somme soggette a tassazione separata (es. TFR), non sono dovute sanzioni se si paga entro 30 giorni .
  4. Se il contribuente non paga né presenta osservazioni, l’ufficio iscrive le somme a ruolo e affida la riscossione all’Agente della riscossione, che notificherà la cartella. La cartella deve contenere la motivazione e indicare l’atto presupposto; in mancanza, è annullabile .

Il mancato invio dell’avviso bonario può rendere nulla la cartella o comportare la riduzione delle sanzioni. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’avviso bonario è un atto propedeutico necessario per la liquidazione automatica: la Corte di Cassazione, ordinanza 6248/2024, ha chiarito che l’assenza di avviso bonario non determina l’illegittimità della pretesa tributaria, ma consente al giudice di ridurre la sanzione dal 30% al 10% . In altre sentenze (Cass. 7226/2026; Cass. 3466/2021; Cass. 24390/2022) la Suprema Corte ha ribadito che l’avviso bonario è autonomamente impugnabile anche se non rientra tra gli atti elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992; la sua impugnazione è facoltativa, e la mancata impugnazione non preclude la contestazione della cartella .

1.3 Controllo formale e motivazione degli atti

L’art. 36‑ter del D.P.R. 600/1973 disciplina il controllo formale delle dichiarazioni: l’Agenzia verifica la documentazione e le spese detraibili o deducibili (ad esempio spese mediche o contributi). Anche in questo caso l’esito del controllo deve essere comunicato al contribuente prima di emettere la cartella, e il contribuente ha 60 giorni per replicare .

A tutela del contribuente interviene l’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente): gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; devono inoltre specificare l’ufficio responsabile e indicare gli interessi applicati . La mancanza di motivazione comporta la nullità dell’atto. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con decisione del 2026 richiamata dalla dottrina, ha annullato una cartella priva di indicazione del quadro e della riga dove era stato rilevato l’errore .

1.4 Rateizzazione e strumenti deflattivi

Il D.Lgs. 462/1997, agli articoli 2 e 3‑bis, prevede che le somme dovute a seguito di liquidazioni automatizzate o controlli formali possano essere pagate in forma rateale. La modifica introdotta dal decreto legislativo 108/2024 ha esteso da 30 a 60 giorni il termine per effettuare il primo pagamento o per chiedere la rateazione. L’art. 3‑bis consente di versare il debito fino a 20 rate trimestrali; il contribuente deve versare la prima rata entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione e pagare interessi sulle rate successive . Per debiti inferiori a 5 000 euro il piano può prevedere un numero massimo di 8 rate .

Le norme sul ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) consentono al contribuente di correggere spontaneamente gli errori prima di ricevere l’avviso bonario, beneficiando di una riduzione ulteriore delle sanzioni. Il decreto legislativo 87/2024, entrato in vigore il 1º settembre 2024, ha ridotto molte sanzioni: ad esempio la sanzione per omesso versamento passa dal 30% al 25% (12,5% se il pagamento avviene entro 90 giorni) . In presenza di comunicazione bonaria, le sanzioni sono ulteriormente ridotte al 10% o 20% a seconda del tipo di controllo.

1.5 Giurisprudenza recente

La giurisprudenza ha consolidato alcuni principi fondamentali per la difesa contro gli avvisi bonari e gli atti successivi:

  • Impugnabilità facoltativa dell’avviso bonario: l’ordinanza 7226/2026 della Cassazione ha confermato che l’avviso bonario non rientra tra gli atti elencati all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 ma è impugnabile in via facoltativa; la mancata impugnazione non preclude la contestazione della cartella .
  • Necessità della comunicazione: Cass. 16163/2025 ha stabilito che l’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale rende nulla la cartella .
  • Riduzione delle sanzioni: Cass. 6248/2024 ha riconosciuto che l’assenza di avviso bonario consente al giudice di ridurre la sanzione dal 30% al 10% .
  • Motivazione specifica: una sentenza della Cassazione n. 28785/2025 e una decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma del 2026 hanno dichiarato nulle le cartelle prive di specifica indicazione del quadro e del rigo in cui è stato riscontrato l’errore .
  • Rateazione e sospensione: la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l’istituto della rateazione previsto dal D.Lgs. 462/1997, confermando che il contribuente ha diritto a chiedere un piano di rientro e che l’Agente della riscossione non può rifiutarlo se sussistono i requisiti.

2. Procedura dopo la notifica dell’avviso bonario

2.1 Ricezione dell’avviso e analisi preliminare

Quando il contribuente riceve l’avviso bonario per errori nel quadro LM, deve innanzitutto verificare i dati indicati:

  1. Controllo del rigo e della colonna indicata: l’avviso deve indicare la sezione del quadro LM e il rigo in cui è stato rilevato l’errore (ad esempio rigo LM22 o LM33), specificando la cifra contestata. Se questa indicazione manca o non è chiara, si può invocare la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente .
  2. Confronto con la dichiarazione presentata: verificare se l’errore riguarda un componente positivo non indicato (es. compensi da fatture PA rifiutate, indennità di maternità), un importo erroneo o una mancata indicazione di contributi versati. È opportuno rivedere il quadro LM compilato e le fatture elettroniche emesse, nonché confrontare i dati con il cassetto fiscale.
  3. Verifica del limite di 85 000 / 100 000 euro: se l’avviso riguarda il superamento di tali soglie, occorre accertare se si è sommato correttamente il volume d’affari; eventuali ricavi percepiti per errore o rimborsi di spese potrebbero non essere rilevanti ai fini del limite. Le istruzioni al quadro LM precisano che alcuni componenti positivi (come indennità di maternità) non concorrono al calcolo del limite .
  4. Verifica della sezione CPB: se è stato aderito al Concordato Preventivo Biennale, controllare i righi LM32 e LM33 e le relative caselle di cessazione/decadenza .

2.2 Scadenze e termini

L’avviso bonario indica la data di elaborazione e il termine entro cui occorre rispondere o pagare. Dal 1º gennaio 2025, i termini sono:

  • 60 giorni per pagare o inviare osservazioni nel caso in cui l’avviso sia notificato direttamente al contribuente .
  • 90 giorni se l’avviso è inviato tramite un intermediario (commercialista) .
  • Il termine è sospeso dal 1º al 31 agosto e dal 1º al 31 dicembre (sospensione natalizia) come previsto dalle leggi generali sui termini tributari .

Allo scadere del termine, se non è avvenuto il pagamento o non sono state fornite giustificazioni, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella.

2.3 Risposta all’avviso: errori materiali e disconoscimento

Se l’avviso contiene errori evidenti (es. pagamento già effettuato, codice tributo errato, doppia imposizione), il contribuente deve:

  1. Richiedere la rettifica tramite il servizio telematico CIVIS, inviando la documentazione che prova l’errore (quietanze di pagamento, F24, ecc.). È possibile inviare la richiesta anche via PEC o presentarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia .
  2. Se l’Agenzia riconosce l’errore, emette un annullamento o rettifica dell’avviso; se ridetermina l’importo, concede ulteriori 60 giorni per il pagamento .
  3. Se l’Agenzia respinge l’istanza, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notificazione del diniego. È consigliabile impugnare l’avviso bonario soprattutto quando presenta vizi formali (mancanza di motivazione, errata identificazione del quadro) o quando la contestazione riguarda l’inquadramento nel regime forfettario (eccesso di ricavi o cause ostative contestate). La giurisprudenza conferma che l’avviso bonario è impugnabile facoltativamente e che la sua impugnazione anticipa la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione .

2.4 Pagamento dell’avviso bonario e rateazione

Se il contribuente riconosce la correttezza dell’avviso, può procedere al pagamento. Le principali modalità sono:

  • Pagamento in un’unica soluzione mediante modello F24 (teleatico per titolari di partita IVA o cartaceo per soggetti senza partita IVA). Il modello F24 deve essere compilato indicando il codice tributo corretto e l’anno di riferimento .
  • Rateizzazione: ai sensi dell’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997, le somme dovute possono essere pagate in massimo 8 rate trimestrali se l’importo non supera 5 000 euro o in massimo 20 rate trimestrali per importi maggiori . La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla data dell’avviso; l’omesso pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo con sanzione piena .
  • Ravvedimento operoso: se l’avviso non è stato ancora notificato ma il contribuente si accorge dell’errore nella dichiarazione, può correggerlo presentando una dichiarazione integrativa e versando spontaneamente la maggiore imposta con sanzioni ridotte. L’istituto del ravvedimento consente di pagare sanzioni molto inferiori rispetto a quelle previste in caso di avviso bonario o cartella.

2.5 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Quando l’avviso bonario presenta errori sostanziali o profili di illegittimità, il contribuente può presentare ricorso. La procedura prevede:

  1. Termine: il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso o del diniego alla richiesta di rettifica.
  2. Contenuto: il ricorso deve indicare l’autorità adita, l’atto impugnato, le motivazioni di fatto e di diritto, la prova del versamento del contributo unificato e la procura alle liti. È possibile chiedere la sospensione della riscossione.
  3. Prova: occorre allegare la dichiarazione presentata, l’avviso bonario, la documentazione comprovante le somme effettivamente percepite e gli eventuali versamenti già effettuati.
  4. Decisione: la Corte può accogliere il ricorso (annullando l’avviso o riducendo le sanzioni), respingerlo o accogliere parzialmente la domanda. Se l’avviso è annullato, l’Agenzia deve rimborsare eventuali somme versate. Se il ricorso è respinto, il contribuente può comunque impugnare la successiva cartella se emergono ulteriori vizi.

2.6 Passaggi successivi: cartella e intimazione

Se l’avviso bonario non è contestato o non è pagato, l’Agenzia emette una cartella di pagamento. La cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti per ogni imposta e deve contenere la motivazione e l’indicazione delle norme violate . Se la cartella non specifica i presupposti di fatto (quadro e rigo della dichiarazione) o non indica le norme applicate, può essere impugnata per violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente .

Dopo la cartella, l’Agente della riscossione deve attendere almeno 60 giorni prima di iniziare l’esecuzione forzata. Se entro un anno dall’iscrizione a ruolo non ha avviato l’esecuzione, deve notificare una intimazione di pagamento (art. 50 del D.P.R. 602/1973). L’intimazione intima al contribuente di pagare entro cinque giorni, altrimenti il concessionario potrà procedere con pignoramenti, ipoteche e fermi . La giurisprudenza più recente qualifica l’intimazione come un atto autonomo impugnabile; la sua omissione di motivazione o la mancata indicazione dell’atto presupposto la rendono annullabile .

3. Difese e strategie legali

La gestione dell’avviso bonario richiede un approccio strategico che bilanci l’opportunità di regolarizzare rapidamente l’errore e la necessità di difendersi da pretese non dovute. Di seguito alcune strategie legali che l’avv. Monardo e il suo team utilizzano per tutelare i contribuenti:

3.1 Valutazione della legittimità dell’avviso

  1. Verifica formale: controllare che l’avviso indichi il quadro e il rigo della dichiarazione in cui l’errore è stato rilevato, la normativa violata e l’importo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi. In mancanza di questi elementi, l’avviso può essere considerato nullo per violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente. Le pronunce del 2026 hanno ribadito l’obbligo di motivazione puntuale .
  2. Contraddittorio preventivo: l’avviso bonario deve essere preceduto da un contraddittorio effettivo, consentendo al contribuente di fornire chiarimenti. La Corte costituzionale (sentenza 132/2020) ha precisato che l’assenza di contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo può ledere il diritto di difesa; anche se il contraddittorio non è previsto dalla legge per tutti i casi di controllo automatizzato, la prassi dell’Agenzia deve rispettare i principi dello Statuto del contribuente.
  3. Errore materiale o di calcolo: se l’errore riguarda un calcolo matematico (ad esempio un importo digitato erroneamente) è possibile chiederne la correzione in autotutela; la giurisprudenza ammette l’istanza di autotutela anche dopo la scadenza dei termini, se l’errore è evidente.
  4. Vizi dell’atto presupposto: se l’avviso fa riferimento a un atto precedente (es. comunicazione di irregolarità per un anno diverso) occorre verificarne la legittimità; eventuali vizi dell’atto presupposto possono essere fatti valere nell’impugnazione dell’avviso.

3.2 Impugnazione dell’avviso

  1. Istanza di annullamento in autotutela: prima di presentare ricorso, è possibile depositare un’istanza presso l’ufficio che ha emesso l’avviso, richiedendo l’annullamento per vizi evidenti (mancanza di motivazione, identità dell’atto, omissione del quadro). Anche se l’amministrazione non è obbligata a rispondere, spesso un’istanza ben motivata può evitare il contenzioso.
  2. Ricorso: come anticipato, l’avviso bonario è impugnabile facoltativamente. L’avv. Monardo esamina i presupposti e valuta se impugnare subito l’avviso per evitare la riscossione o attendere la cartella. La scelta dipende dalla strategia: impugnare l’avviso consente di sollevare eccezioni immediatamente, chiedere la sospensione e evitare gli interessi di mora.
  3. Sospensione della riscossione: con il ricorso è possibile chiedere la sospensione giudiziale dell’avviso; la Corte può concederla se ritiene sussistenti gravi motivi. In alternativa è possibile chiedere la sospensione amministrativa all’Agente della riscossione.

3.3 Contestazione della decadenza dal regime forfettario

Un avviso bonario può contestare la permanenza del contribuente nel regime forfettario, ad esempio perché:

  • sono stati superati i limiti di ricavi; occorre verificare se alcuni incassi sono stati percepiti per errore o sono stati restituiti; la Corte di Cassazione ha riconosciuto che i compensi percepiti per errore possono essere esclusi dal computo se restituiti tempestivamente (Cass. 2024, n. 25761).
  • il contribuente ha superato la soglia di 100 000 euro e quindi deve uscire immediatamente dal regime. In tal caso l’Agenzia applica l’IVA ordinaria dal mese successivo e recupera l’imposta dovuta con sanzioni; tuttavia, la giurisprudenza consente di contestare l’applicazione retroattiva dell’IVA se l’uscita non è stata comunicata tempestivamente.
  • sono state omesse le caselle del rigo LM21: barrando erroneamente la colonna 1 o la colonna 2, l’Agenzia può ritenere che non siano stati dichiarati i requisiti o che sussistano cause ostative. È possibile dimostrare che l’omissione è un errore formale e richiederne la correzione.

Nel predisporre la difesa, l’avvocato analizza la documentazione contabile (fatture, estratti conto, certificazioni uniche) e, se necessario, ricorre a consulenti tecnici per ricostruire il volume d’affari e dimostrare l’insussistenza delle contestazioni.

3.4 Strategie processuali e deflattive

Oltre all’impugnazione giudiziale, sono disponibili vari strumenti per definire bonariamente la contestazione:

  • Definizione agevolata delle somme dovute tramite rottamazione quater o altre definizioni agevolate previste dalla legge di bilancio 2023. Alla data del 21 maggio 2026 la rottamazione quater prevede ancora il pagamento rateale delle somme dovute; i contribuenti che hanno aderito devono pagare la rata in scadenza il 31 maggio 2026. La rottamazione quinquies non è più attiva per nuove adesioni poiché il termine di presentazione delle domande (30 aprile 2026) è scaduto.
  • Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione: per contribuenti con debiti rilevanti e difficoltà finanziarie è possibile proporre una transazione con l’Agenzia nella procedura di composizione della crisi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) consente di accedere a piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordati minori: strumenti che permettono di ridurre o rateizzare i debiti tributari con l’intervento del giudice.
  • Esdebitazione: al termine delle procedure di composizione, il giudice può concedere l’esdebitazione ai debitori meritevoli, liberandoli dai debiti residui. Questa soluzione è particolarmente utile per imprenditori e professionisti in crisi irreversibile.

3.5 Tutela davanti alla Corte di Cassazione

Per questioni di diritto, l’ultimo grado di giudizio è la Corte di Cassazione. L’avv. Monardo, in qualità di cassazionista, può assistere i contribuenti anche dinanzi alla Suprema Corte. Le questioni più frequenti riguardano:

  • la legittimità dell’avviso bonario senza preventiva comunicazione;
  • la possibilità di impugnare atti non elencati all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992;
  • l’obbligo di motivazione specifica e il diritto al contraddittorio;
  • l’applicazione delle sanzioni ridotte e l’efficacia delle rateazioni.

La Cassazione ha mostrato un orientamento favorevole alla tutela dei contribuenti, valorizzando l’obbligo dell’amministrazione di comunicare l’esito dei controlli e consentire la regolarizzazione. Gli avvocati dello studio monitorano costantemente le pronunce di legittimità per aggiornare la strategia difensiva.

4. Strumenti alternativi per regolarizzare il debito

Oltre al pagamento o al ricorso, i contribuenti forfettari possono utilizzare strumenti che consentono di chiudere la posizione debitoria in maniera agevolata o di gestire situazioni di crisi.

4.1 Rottamazione quater e definizioni agevolate

La rottamazione quater è stata introdotta dalla legge 197/2022 e consente di definire i debiti iscritti a ruolo dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza pagare sanzioni e interessi di mora. I contribuenti che hanno aderito devono rispettare il piano di pagamento; alla data del 21 maggio 2026 sono in scadenza la terza o quarta rata. In caso di mancato pagamento di una rata si decade dal beneficio e tornano dovute sanzioni e interessi.

La legge di bilancio 2026 non ha previsto una riapertura della rottamazione quater, né ha prorogato la rottamazione quinquies oltre il 30 aprile 2026. Pertanto non è possibile aderire a nuove definizioni agevolate se non specificatamente riaperte dal legislatore.

4.2 Ravvedimento operoso e sanatoria degli errori formali

Il ravvedimento operoso consente di correggere gli errori prima di essere destinatari di controlli. In presenza di errori nel quadro LM, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e versare la maggiore imposta con sanzioni ridotte (1/9 se il versamento avviene entro 90 giorni, 1/8 se entro un anno). Per gli errori formali è possibile aderire alla sanatoria degli errori formali (art. 1, commi 166‑173 della legge 197/2022) versando una somma forfettaria per regolarizzare omissioni o irregolarità che non incidono sulla base imponibile.

4.3 Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi

Quando il debito derivante dall’avviso bonario è elevato e il contribuente non è in grado di pagare, lo studio legale valuta l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede:

  • Piano del consumatore (art. 67), riservato alle persone fisiche consumatrici: consente di proporre al giudice un piano di rientro delle proprie obbligazioni, con falcidie e dilazioni; la procedura prevede la nomina di un OCC e l’attestazione della fattibilità.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 74), applicabile anche a imprenditori minori; permette di concordare con i creditori (incluso l’Erario) una riduzione e dilazione dei debiti con l’approvazione della maggioranza dei creditori.
  • Concordato minore (art. 80), rivolto a imprenditori sotto soglia; consente di proporre un piano di risanamento con il supporto di un OCC e l’eventuale cessione di beni.

L’avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, affianca i debitori nella predisposizione delle domande e nella trattativa con l’amministrazione finanziaria.

5. Errori comuni e consigli pratici

Compilare correttamente il quadro LM richiede attenzione. Gli errori più frequenti che generano avvisi bonari sono:

Errore frequenteDescrizioneRimedio
Mancata indicazione del codice ATECO aggiornatoNel modello Redditi 2025 è richiesto di indicare il codice ATECO 2025 nella colonna 4 del rigo LM21; la base imponibile resta ancorata ai coefficienti basati sull’ATECO 2017 . L’indicazione errata del codice può far emergere incongruenze con i coefficienti di redditività.Verificare la corrispondenza tra vecchio e nuovo codice e indicare correttamente l’ATECO nel quadro LM .
Omissione della colonna 7I componenti positivi che non concorrono al limite di 85 000 / 100 000 euro vanno indicati in colonna 7 con il codice “1” (es. indennità di maternità) .Indicare tali componenti in un rigo separato; ometterli può portare al superamento apparente del limite e alla decadenza dal regime.
Errore nel barramento delle caselle LM21Non barrare la colonna 1 (requisiti) o la colonna 2 (assenza di cause ostative) fa presumere il difetto dei requisiti .Compilare con attenzione le caselle; se l’omissione è un errore formale, presentare una dichiarazione correttiva e chiedere l’annullamento dell’avviso.
Ricavi percepiti per erroreTalvolta vengono incassati importi non spettanti (es. acconti da restituire, rimborsi). Se inclusi nel volume d’affari determinano il superamento della soglia.Restituire tempestivamente gli importi e conservare la documentazione; in caso di avviso bonario, dimostrare che si trattava di somme restituite e non pertinenti.
Compensazioni indebite di creditiCompensare crediti non spettanti (es. bonus indebito) o per importi superiori porta al recupero della maggiore imposta .Verificare la spettanza dei crediti e applicare la compensazione entro i limiti; se errata, usare il ravvedimento operoso.
Errori di trascrizioneScorretta trascrizione dei ricavi o dei dati anagrafici nel quadro LM.Conservare copia della dichiarazione e dei registri; in caso di errore evidente, richiedere la rettifica in autotutela.
Mancata osservanza del limite dei contributiI contributi previdenziali obbligatori sono gli unici costi deducibili ; dedurre contributi volontari o fondi integrativi genera irregolarità.Indicare solo i contributi obbligatori; eventuali contributi volontari sono deducibili dal reddito complessivo e non dal forfettario.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali applicabili agli avvisi bonari

NormaContenutoCitazione
Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973Consente all’Agenzia di liquidare automaticamente le imposte sulla base dei dati dichiarati; l’ufficio può correggere errori materiali e ridurre detrazioni; deve comunicare l’esito al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo con avviso bonario .
Art. 36‑ter D.P.R. 600/1973Disciplina il controllo formale della dichiarazione; l’Agenzia deve comunicare l’esito prima della cartella; sanzione ridotta al 20% .
Art. 7 legge 212/2000Impone la motivazione degli atti della riscossione; gli atti devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; la mancanza rende l’atto nullo .
Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997Permette la rateizzazione delle somme dovute a seguito di liquidazioni automatizzate e controlli formali fino a 20 rate trimestrali, con versamento della prima rata entro 60 giorni .
Art. 1, commi 54‑59 legge 190/2014Definisce i requisiti del regime forfettario: ricavi non superiori a 85 000 euro, spese per dipendenti inferiori a 20 000 euro, determinazione forfettaria del reddito .
D.Lgs. 108/2024Estende da 30 a 60 giorni (90 se inviato all’intermediario) il termine per rispondere all’avviso bonario; modifica l’art. 36‑bis e l’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 .
D.Lgs. 87/2024 (decreto sanzioni)Riduce le sanzioni per omesso versamento dal 30% al 25% (12,5% per ritardi inferiori a 90 giorni) e rimodula le sanzioni per comunicazioni bonarie .

6.2 Termini e sanzioni in sintesi

Tipologia di controlloSanzione ridottaTermine di pagamento/ripostaNormativa
Controllo automatizzato (art. 36‑bis)10 % della maggiore imposta (1/3 della sanzione ordinaria)60 giorni (90 se trasmesso tramite intermediario)Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973; D.Lgs. 108/2024
Controllo formale (art. 36‑ter)20 % della maggiore imposta60 giorniArt. 36‑ter D.P.R. 600/1973
Tassazione separata (TFR, arretrati)Nessuna sanzione se si paga entro 30 giorni30 giorniArtt. 36‑bis e 36‑ter
Rateizzazione (avvisi bonari)Importi fino a 5 000 euro: massimo 8 rate; importi superiori a 5 000 euro: massimo 20 rateLa prima rata va versata entro 60 giorni; decadenza in caso di salto di una rataArt. 3‑bis D.Lgs. 462/1997

6.3 Limiti e requisiti del regime forfettario

Requisito o limiteDescrizione
Ricavi/compensiNon devono superare 85 000 euro annui; se compresi tra 85 000 e 100 000 euro, si resta nel regime fino al 31 dicembre e si esce l’anno successivo; oltre 100 000 euro si esce immediatamente.
Spese per lavoro dipendenteMassimo 20 000 euro lordi annui .
Cause ostativePossesso di partecipazioni in società, esercizio contemporaneo di attività in regime ordinario, cessione di immobili strumentali nei tre anni precedenti, etc. (comma 57 legge 190/2014).
Aliquota dell’imposta sostitutiva15 % sul reddito forfettario; 5 % per i primi cinque anni di attività (nuove iniziative).
Indennità non rilevanti ai fini del limiteComponenti positivi come indennità di maternità vanno indicati in colonna 7 e non concorrono alla verifica del limite .

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 Ho ricevuto un avviso bonario per errori nel quadro LM: devo impugnarlo?

L’avviso bonario non rientra tra gli atti elencati all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che è impugnabile facoltativamente . Non sei obbligato a ricorrere: puoi decidere di pagare entro 60 giorni o di presentare osservazioni. Tuttavia, impugnare l’avviso ti consente di far valere subito i vizi dell’atto e di chiedere la sospensione della riscossione.

7.2 Qual è il termine per pagare l’avviso bonario?

Per le comunicazioni emesse dal 1º gennaio 2025 hai 60 giorni di tempo per pagare o presentare osservazioni; il termine sale a 90 giorni se la comunicazione è trasmessa tramite un intermediario . Per gli avvisi emessi prima del 2025 il termine era di 30 giorni.

7.3 Come posso chiedere la rateizzazione?

Devi presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla comunicazione. Se l’importo è inferiore a 5 000 euro, puoi optare per un massimo di 8 rate trimestrali; se supera 5 000 euro, fino a 20 rate trimestrali . La richiesta può essere inviata tramite CIVIS o consegnata agli uffici territoriali. Ricorda che se non paghi una rata decadi dalla rateazione e il debito viene iscritto a ruolo con sanzione piena .

7.4 Che differenza c’è tra controllo automatizzato e controllo formale?

Il controllo automatizzato (art. 36‑bis) verifica i dati delle dichiarazioni tramite procedure informatiche e segnala errori di calcolo, omissioni di versamenti, utilizzo scorretto di crediti ; la sanzione è ridotta al 10%. Il controllo formale (art. 36‑ter) richiede la presentazione di documenti a supporto di spese detraibili; la sanzione è del 20%. In entrambi i casi, l’Agenzia deve comunicare l’esito prima della cartella .

7.5 Se non pago l’avviso bonario cosa succede?

Se non paghi o non presenti osservazioni entro i termini, l’Agenzia iscrive l’importo a ruolo e riceverai una cartella di pagamento. La sanzione aumenterà dal 10% o 20% al 30% e saranno dovuti gli interessi di mora . Dopo la cartella, l’Agente della riscossione può avviare azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) se non paghi entro 60 giorni.

7.6 Posso correggere l’errore prima di ricevere l’avviso?

Sì. Con il ravvedimento operoso puoi presentare una dichiarazione integrativa e versare la maggiore imposta con sanzioni ridotte, prima di ricevere l’avviso. Questo ti consente di evitare l’avviso bonario e beneficiare di sanzioni molto inferiori a quelle previste in caso di controllo .

7.7 Che cosa significa colonna 7 nel quadro LM?

La colonna 7 dei righi LM22–LM27 serve a indicare i componenti positivi che non rilevano ai fini del limite di ricavi di 85 000 / 100 000 euro (ad esempio indennità di maternità). Bisogna inserire il codice “1” e indicare l’importo in un rigo distinto . Omettere questa colonna può generare avvisi bonari per superamento della soglia.

7.8 Cosa succede se supero il limite di 85 000 euro?

Se i ricavi superano 85 000 euro ma non oltrepassano 100 000 euro, resti nel regime forfettario solo per l’anno in corso e ne esci l’anno successivo. Se superi 100 000 euro, perdi immediatamente il regime e devi applicare l’IVA e il regime ordinario dal mese successivo; l’Agenzia recupera l’imposta dovuta con avviso bonario o avviso di accertamento.

7.9 Quali sono le cause ostative che impediscono di applicare il regime forfettario?

Le cause ostative sono elencate al comma 57 dell’art. 1 della legge 190/2014 e includono: partecipazioni in società di persone o Srl trasparenti, esercizio di attività in regime ordinario, cessione di quote di immobili strumentali nei tre anni precedenti, erogazione di redditi da lavoro dipendente superiori a 20 000 euro, percezione di redditi di lavoro dipendente o pensione superiore a 35 000 euro (per alcune categorie). Bisogna dichiarare l’assenza di cause ostative barrando la colonna 2 del rigo LM21 .

7.10 Posso compensare le somme dovute con crediti fiscali?

Sì, è possibile utilizzare crediti fiscali per pagare l’avviso bonario tramite il modello F24. Tuttavia bisogna verificare la capienza del credito e utilizzare i codici tributo corretti. L’utilizzo indebito di crediti può determinare la nullità del pagamento e generare nuove sanzioni .

7.11 Cosa devo fare se l’avviso bonario riguarda l’omessa indicazione di contributi previdenziali?

Nel regime forfettario i contributi previdenziali obbligatori versati sono l’unico costo deducibile . Se hai dimenticato di indicare i contributi nella dichiarazione, puoi presentare una dichiarazione correttiva nei termini (se l’omissione è rilevata prima della scadenza) o una dichiarazione integrativa; se l’Agenzia invia l’avviso bonario, puoi fornire la prova del pagamento e chiedere lo scomputo.

7.12 È possibile annullare l’avviso bonario per mancanza di motivazione?

Sì. L’art. 7 della legge 212/2000 impone che gli atti della riscossione siano motivati. Se l’avviso non indica l’errore contestato, la normativa violata o gli elementi di fatto, può essere impugnato e annullato . Le pronunce del 2026 hanno confermato la nullità di avvisi privi di indicazione del quadro e del rigo .

7.13 Se ricevo l’avviso bonario tramite il commercialista, il termine di 60 giorni vale anche per me?

No. Il D.Lgs. 108/2024 prevede che se la comunicazione è trasmessa tramite l’intermediario, il termine è di 90 giorni . Questa regola tiene conto del tempo necessario affinché l’intermediario informi il cliente.

7.14 Posso ancora accedere alla rottamazione quinquies?

No. Alla data del 21 maggio 2026 non è più possibile aderire alla rottamazione quinquies, poiché il termine per presentare la domanda è scaduto il 30 aprile 2026. È ancora possibile pagare le rate se si è aderito entro i termini; chi non ha aderito può utilizzare altre definizioni agevolate se saranno introdotte in futuro.

7.15 Cosa succede se l’avviso riguarda un anno per il quale il termine di prescrizione è decorso?

Le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in dieci anni dal momento in cui il ruolo diventa definitivo. Se l’avviso si riferisce a un periodo per il quale è decorso il termine di decadenza o di prescrizione, puoi eccepire la prescrizione. La Cassazione ha stabilito che la prescrizione può essere eccepita anche nell’atto successivo (cartella o intimazione) se non è stata sollevata in precedenza .

7.16 Qual è la differenza tra avviso bonario e compliance letter?

La compliance letter è un invito dell’Agenzia delle Entrate a regolarizzare spontaneamente situazioni anomale (ad esempio discordanze tra fatture elettroniche e dati dichiarati, omessa compilazione di quadri come RW, RS, LM). Non prevede sanzioni immediate e non comporta la liquidazione di imposte. L’avviso bonario, invece, è la comunicazione dell’esito di un controllo automatizzato o formale e contiene già il calcolo delle maggiori imposte e delle sanzioni ridotte; se non si regolarizza si procede con la cartella.

7.17 Posso chiedere la sospensione della cartella se presento ricorso contro l’avviso?

Sì. Quando presenti ricorso contro l’avviso bonario puoi chiedere la sospensione giudiziale dell’atto; tuttavia la sospensione non blocca automaticamente la successiva cartella se il ricorso è respinto. È consigliabile chiedere contestualmente la sospensione della riscossione anche all’Agente della riscossione.

7.18 Che differenza c’è tra quadro LM e quadro RE?

Il quadro LM è riservato ai contribuenti in regime forfettario o di vantaggio e riporta i ricavi e il reddito determinato forfettariamente. Il quadro RE è destinato ai professionisti e agli artisti in contabilità ordinaria; qui si indicano costi e ricavi analitici. Errori nel quadro RE possono generare un avviso bonario simile, come descritto in un articolo correlato: l’algoritmo controlla la correttezza dei costi e delle compensazioni .

7.19 Cosa devo fare se l’avviso bonario riporta una data errata di notifica?

Se l’avviso riporta una data di notifica errata o un importo non corrispondente alla dichiarazione, puoi chiedere la rettifica tramite CIVIS o presentare ricorso per errore di persona. È importante conservare la busta o la ricevuta di consegna PEC per provare la data reale di notifica.

7.20 Devo preoccuparmi se l’avviso bonario riguarda pochi euro?

Anche se l’importo contestato è minimo, conviene verificare la correttezza dell’avviso. Omettere di rispondere può portare all’iscrizione a ruolo con sanzioni maggiori. In alcuni casi l’importo può essere dovuto a un arrotondamento errato o a un credito non considerato; segnalare l’errore evita successive cartelle.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Simulazione: errore nel calcolo dei ricavi e componente non indicata

Scenario: Marco, consulente informatico in regime forfettario (coefficiente di redditività 67%), nel 2025 incassa 60 000 euro di ricavi e 2 500 euro di indennità di maternità per la moglie, percepita come lavoratore autonomo. Nel quadro LM 2026 (redditi 2025) ha erroneamente incluso i 2 500 euro nei ricavi senza utilizzare la colonna 7.

  • Dichiarazione corretta: i ricavi rilevanti ai fini del limite di 85 000 euro sono 60 000 euro; l’indennità non concorre al limite e va indicata in colonna 7 con codice “1” .
  • Errore: Marco dichiara 62 500 euro di ricavi in LM22 e non usa la colonna 7. L’algoritmo del controllo automatizzato segnala che i ricavi superano la soglia di 60 000 × 67% = 40 200 euro di base imponibile; calcola la maggiore imposta sostitutiva pari al 15% di 1 675 euro (differenza fra reddito dichiarato e reddito corretto) = 251,25 euro; applica inoltre la sanzione ridotta al 10% (25,13 euro) e gli interessi legali.
  • Avviso bonario: l’avviso indica il rigo LM22 e la colonna 7 omessa, concedendo 60 giorni per pagare. Marco può:
  • richiedere la rettifica fornendo la prova che l’indennità di maternità non concorre al limite; se l’ufficio accetta, l’avviso viene annullato;
  • pagare 276,38 euro (imposta + sanzione + interessi) usufruendo della sanzione ridotta;
  • presentare ricorso per contestare la qualificazione se ritiene che l’indennità sia stata correttamente esclusa.

Esito: Marco decide di presentare osservazioni tramite CIVIS e l’Agenzia annulla l’avviso; se non avesse agito, avrebbe ricevuto la cartella con sanzione del 30%.

8.2 Simulazione: superamento del limite e uscita dal regime

Scenario: Anna, grafica freelance in regime forfettario con coefficiente 78%, nel 2025 percepisce 98 000 euro di ricavi (compensi per lavori, rimborsi spese, anticipazioni). Non segnala che 10 000 euro sono stati incassati per errore e restituiti l’anno successivo. Compila il quadro LM dichiarando l’intero importo. Nel 2026 riceve un avviso bonario che contesta la decadenza immediata dal regime per superamento della soglia di 100 000 euro e richiede il versamento dell’IVA dovuta dal mese successivo al superamento, con sanzione del 20%.

  • Errore: non avere scorporato le somme incassate per errore e restituite. Le istruzioni al quadro LM prevedono che solo i ricavi effettivamente percepiti concorrono al limite; rimborsi o somme restituite non devono essere considerati. Inoltre Anna non ha presentato una dichiarazione correttiva.
  • Conseguenze: l’avviso calcola l’imposta sostitutiva sul reddito forfettario sino a settembre e l’IVA dovuta per i mesi successivi, con sanzione ridotta. Se Anna non interviene, l’Agenzia iscriverà a ruolo anche l’IVA ordinaria.
  • Strategia: L’avv. Monardo consiglia di presentare una dichiarazione integrativa per correggere i ricavi, dimostrando che i 10 000 euro sono stati restituiti. Contestualmente si propone ricorso contro l’avviso, eccependo la mancanza di motivazione (non era indicata la prova del superamento effettivo della soglia). L’ufficio accoglie in parte le osservazioni, riconoscendo che il limite non è stato superato; l’avviso viene annullato.

8.3 Simulazione: contestazione di cause ostative

Scenario: Luigi, consulente in regime forfettario, è socio al 25% in una Srl che si occupa di consulenza IT. Nel quadro LM non segnala la causa ostativa (participazione societaria) e barrando la colonna 2 dichiara di non avere cause. L’Agenzia, tramite incrocio dei dati del Registro Imprese, rileva la partecipazione e invia un avviso bonario contestando la decadenza dal regime con recupero dell’IVA ordinaria su tutte le operazioni.

  • Errore: l’omessa indicazione della causa ostativa e la errata dichiarazione nella colonna 2; l’accesso a partecipazioni in società di persone o Srl in regime trasparente costituisce causa ostativa al forfettario.
  • Conseguenze: l’avviso richiede l’applicazione dell’IVA ordinaria per l’intero anno, con sanzioni per dichiarazione infedele.
  • Strategia: il contribuente può:
  • dimostrare che la partecipazione è stata ceduta prima dell’inizio dell’anno e che la banca dati dell’Agenzia non era aggiornata;
  • presentare ricorso per contestare l’applicazione retroattiva delle imposte;
  • richiedere la definizione agevolata se la posizione è confermata, optando per la rottamazione quater.

9. Conclusione

Gli avvisi bonari per errori nel quadro LM rappresentano un passaggio cruciale nella gestione fiscale dei contribuenti in regime forfettario. La corretta compilazione del quadro e la tempestiva risposta all’avviso consentono di evitare sanzioni elevate, iscrizioni a ruolo e procedimenti esecutivi.

Abbiamo visto che la normativa – in particolare l’art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 – richiede che l’Agenzia delle Entrate comunichi le irregolarità prima di procedere alla riscossione ; questa comunicazione deve essere motivata e concede ora 60 giorni (90 se trasmessa tramite intermediario) per regolarizzare . Le sanzioni sono ridotte (10% o 20%) se si paga tempestivamente , ma salgono al 30% in caso di cartella. La giurisprudenza recente ha confermato l’impugnabilità dell’avviso bonario e l’obbligo di motivazione, offrendo ulteriori strumenti di difesa .

Ricorda che ogni caso è diverso: gli errori possono riguardare importi, codici ATECO, limiti, cause ostative o omissioni di componenti positivi. Una consulenza qualificata permette di analizzare l’atto, valutare le opzioni (rettifica, pagamento, ricorso), predisporre istanze di autotutela o ricorsi e attivare strumenti alternativi (rateazioni, transazioni fiscali, procedure di sovraindebitamento).

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