Avviso Bonario Per Redditi Non Dichiarati: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Ricevere un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate per redditi non dichiarati o per irregolarità emerse a seguito di controlli automatizzati può trasformarsi in una corsa contro il tempo. Si tratta di una comunicazione che segnala differenze tra quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e quanto risulta all’Amministrazione fiscale. Ignorare o sottovalutare questo atto espone a sanzioni, interessi e, nei casi più gravi, ad azioni esecutive come il pignoramento o l’ipoteca. Al contrario, rispondere con tempestività consente di sanare la posizione beneficiando di riduzioni significative delle sanzioni e di evitare l’iscrizione a ruolo del debito .

In questa guida analizziamo il quadro normativo aggiornato al 21 maggio 2026, le procedure, i termini e le strategie difensive che il contribuente può attivare per affrontare un avviso bonario. Verranno esaminate le novità introdotte dalla riforma fiscale (D.Lgs. 108/2024 e D.Lgs. 87/2024), le pronunce più recenti della Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria, nonché gli strumenti alternativi per definire i debiti (rateizzazione, definizioni agevolate, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione).

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo nasce dalla sinergia tra professionisti con competenze specialistiche in materia bancaria, tributaria e di crisi d’impresa. L’avvocato Monardo è cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto tributario e bancario. È inoltre:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a questa struttura, lo Studio offre un supporto completo:

  • Analisi degli atti: verifica tecnica dell’avviso bonario, individuazione di vizi formali o di merito e assistenza nella formulazione delle controdeduzioni.
  • Ricorsi e opposizioni: redazione di ricorsi alla Corte di giustizia tributaria contro avvisi bonari, cartelle di pagamento o atti esecutivi, con particolare attenzione ai termini decadenziali.
  • Sospensioni e rateizzazioni: presentazione di istanze di rateizzazione, sospensione giudiziale o in autotutela e riammissione ai piani di pagamento.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali nell’ambito della crisi da sovraindebitamento.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: tutela del contribuente per bloccare o evitare procedure esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

Se hai ricevuto un avviso bonario o temi di essere decaduto da un piano di rateizzazione, agisci subito. La tempestività è determinante per ridurre sanzioni e interessi, prevenire l’iscrizione a ruolo ed evitare misure cautelari. L’Avv. Monardo e il suo team offrono consulenze personalizzate e possono assisterti in tutte le fasi, dall’analisi dell’atto alle trattative con l’Agenzia.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cos’è l’avviso bonario e quali controlli lo generano

L’avviso bonario è un atto di natura amministrativa con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito dei controlli eseguiti sulla sua dichiarazione dei redditi (o sul modello IVA). Esistono tre tipologie di controlli:

  1. Controllo automatico (art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA): avviene mediante elaborazioni informatiche che verificano la correttezza delle operazioni aritmetiche, il corretto riporto dei dati e la corrispondenza tra tributi dichiarati e versati. Se emergono errori, il sistema riduce o cancella detrazioni e crediti o richiede il pagamento delle imposte non versate . L’esito è comunicato al contribuente affinché possa correggere gli errori e pagare le somme dovute.
  2. Controllo formale (art. 36‑ter del D.P.R. 600/1973) : l’Ufficio effettua un esame più approfondito dei dati indicati nella dichiarazione, controllando la documentazione e rideterminando deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta . Il contribuente viene invitato a fornire chiarimenti e documenti e riceve una comunicazione motivata dei risultati .
  3. Liquidazione delle imposte a tassazione separata (art. 1, comma 412, L. 311/2004): riguarda redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio indennità di fine rapporto) e prevede termini e modalità diverse.

Funzione dell’avviso bonario

L’avviso bonario non è una pretesa definitiva ma un invito al pagamento. Serve a:

  • Evitare la reiterazione di errori: il legislatore ha previsto che l’Agenzia comunichi gli esiti del controllo affinché il contribuente possa correggere eventuali irregolarità . In mancanza di questa comunicazione, i successivi atti (cartella di pagamento) sono annullabili.
  • Consentire il pagamento spontaneo con riduzione delle sanzioni: se il contribuente paga entro il termine previsto (60 giorni, o 90 giorni per i soggetti che ricevono la comunicazione tramite intermediario Entratel) le sanzioni sono ridotte a un terzo nel controllo automatico e a due terzi nel controllo formale .
  • Garantire la conoscenza degli atti: lo statuto del contribuente (L. 212/2000) all’articolo 6, comma 5, stabilisce che prima di iscrivere a ruolo le imposte derivanti dalla liquidazione, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti quando sussistono incertezze; gli atti emanati in violazione di tale obbligo sono annullabili .

1.2 Disciplina legale aggiornata: DPR 600/1973, D.Lgs. 462/1997 e Statuto del contribuente

Controllo automatico (art. 36‑bis, D.P.R. 600/1973)

La norma prevede che, tramite procedimenti automatizzati, l’Agenzia delle Entrate controlli le dichiarazioni e corregga gli errori materiali, calcoli le imposte dovute, elimini o riduca deduzioni e crediti inesistenti e verifichi la correttezza dei pagamenti . Il risultato è comunicato al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo: l’avviso deve specificare gli importi dovuti, le somme già versate, l’eventuale eccedenza d’imposta e le modalità di pagamento . Il contribuente può fornire chiarimenti entro 60 giorni, termine che dal 1° gennaio 2025 è stato esteso da 30 a 60 giorni per effetto del D.Lgs. 108/2024 . Ove la comunicazione sia inviata all’intermediario telematico, il termine è di 90 giorni .

Controllo formale (art. 36‑ter, D.P.R. 600/1973)

L’Ufficio può escludere deduzioni o detrazioni, correggere imponibili e determinare le imposte dovute. Deve invitare il contribuente a fornire documenti e spiegazioni e comunicare i risultati con motivazione entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione . Anche in questo caso, il termine per fornire chiarimenti e pagare è stato portato da 30 a 60 giorni (90 giorni se la comunicazione è inviata all’intermediario) .

Obbligo di previo invito (art. 6, comma 5, L. 212/2000)

Lo Statuto del contribuente tutela il diritto di conoscenza degli atti fiscali. L’art. 6, comma 5, stabilisce che prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti in caso di incertezze sulla dichiarazione e concedergli un termine non inferiore a 30 giorni. Gli atti emessi in violazione di tale obbligo sono annullabili .

Rateizzazione e termini di pagamento (D.Lgs. 462/1997)

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462 disciplina la riscossione delle somme dovute a seguito degli esiti dei controlli. Le principali regole, aggiornate dalla riforma fiscale 2024, sono:

NormaContenuto essenzialeAggiornamenti
Art. 2, comma 2Per i controlli automatici, l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente paga le somme dovute entro 60 giorni (prima 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione .Modifica operativa dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 108/2024).
Art. 3, comma 1Per i controlli formali, il termine per pagare le somme dovute, comprensive di imposte, interessi e sanzioni ridotte, è stato esteso da 30 a 60 giorni .In vigore dal 1° gennaio 2025.
Art. 3‑bisLe somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso; le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre . Sulle rate successive sono dovuti gli interessi .La modifica da 30 a 60 giorni per la prima rata decorre dal 1° gennaio 2025 .
Art. 1, comma 412 L. 311/2004Per i redditi soggetti a tassazione separata, la prima rata resta da versare entro 30 giorni (termine invariato) .Nessuna modifica.
Art. 3, comma 2In caso di rateizzazione, il mancato pagamento della prima rata entro il nuovo termine di 60 giorni o di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme residue .Rimane in vigore la decadenza anche con il nuovo termine.
Art. 2‑bis, comma 3, D.L. 203/2005Quando la comunicazione è inviata via telematica all’intermediario, il termine per pagare è esteso a 90 giorni .Confermato dalla riforma 2024.
Art. 7‑quater, comma 17, D.L. 193/2016Durante il periodo feriale (1 agosto – 4 settembre) i termini di pagamento degli avvisi bonari sono sospesi .Dopo la riforma, la sospensione resta ma si applica sui nuovi termini.

Sanzioni e interessi

La riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) ha ridotto le sanzioni per omesso versamento. A partire dal 1° settembre 2024, la sanzione base passa dal 30 % al 25 %, mentre per i ritardi inferiori a 90 giorni la sanzione passa dal 15 % al 12,5 % . Le sanzioni da applicare in caso di avviso bonario, tuttavia, rimangono ridotte: un terzo per il controllo automatico e due terzi per quello formale, come previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/1997 .

1.3 Termini di iscrizione a ruolo e decadenza

Una volta scaduti i termini per pagare l’avviso bonario o le rate, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo il debito residuo e affida la riscossione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER). Conoscere i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento è fondamentale perché la cartella notificata oltre tali termini è nulla. Ecco i principali termini:

FattispecieTermine per la notifica della cartellaFonte
Controlli automatici (art. 36‑bis)Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.Art. 25, comma 1, D.P.R. 602/1973
Controlli formali (art. 36‑ter)Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione.Art. 25, comma 1, D.P.R. 602/1973
Decadenza da rateizzazioneSe il contribuente non paga una rata, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata .Art. 3‑bis, comma 5, D.Lgs. 462/1997
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)In caso di rateizzazione dell’adesione, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla scadenza della rata non pagata .Art. 15‑ter D.P.R. 602/1973

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24766/2025, ha precisato che il termine biennale per notificare la cartella dopo la decadenza dal piano di rateizzazione decorre dalla scadenza della rata non pagata e non dal periodo d’imposta . La stessa Corte, con l’ordinanza n. 7663/2025, ha chiarito che la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione e che il termine per la notifica della cartella, in caso di inadempimento, resta quello biennale previsto dall’art. 3‑bis .

1.4 Obbligo di comunicazione e nullità degli atti successivi

Il mancato invio dell’avviso bonario quando previsto dalla legge può portare alla nullità della cartella di pagamento. La Cassazione lo ha ribadito in diverse pronunce:

  • Cass., Sez. Trib., sentenza n. 6248/2024: la Corte ha affermato che l’avviso bonario costituisce una fase essenziale del procedimento di riscossione; l’assenza della comunicazione non rende inesistente la pretesa, ma comporta il diritto a ottenere la riduzione delle sanzioni e a far valere l’eventuale nullità della cartella . La Corte richiama l’obbligo di comunicare gli esiti del controllo e di concedere il termine per il pagamento ridotto .
  • Cass., ord. n. 7226/2026: la Suprema Corte ha precisato che il contribuente non è obbligato a impugnare l’avviso bonario; il ricorso può essere proposto direttamente contro la cartella. L’avviso bonario è un atto impugnabile facoltativamente, ma il mancato ricorso non preclude la difesa contro la cartella . La Corte conferma la natura strumentale della comunicazione.
  • Cass., ord. n. 2092/2025 e successive ordinanze 19049/2024 e 24683/2024: è stato ribadito che il ricorso avverso un avviso bonario non impedisce la notifica della cartella e che, se viene impugnata la cartella, viene meno l’interesse a ottenere una decisione sul ricorso contro l’avviso . In sostanza, il giudizio principale è quello contro la cartella di pagamento.
  • Cass., ord. n. 24766/2025: oltre alla questione dei termini, la Corte ha evidenziato che il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal piano e che la cartella può essere notificata entro due anni dalla scadenza della rata .

1.5 Altre norme rilevanti

  • Art. 15‑ter D.P.R. 602/1973: disciplina la decadenza dalla rateizzazione e stabilisce che in caso di lievi inadempimenti (ritardo non superiore a 7 giorni per la prima rata o versamento insufficiente entro il 3 % del dovuto e massimo 10.000 €), il contribuente non perde il beneficio . Questa tolleranza è estesa ai versamenti in unica soluzione e ai piani di rateizzazione concessi nell’accertamento con adesione.
  • Art. 3‑bis, comma 2-bis: consente il pagamento rateale anche prima di ricevere la comunicazione, versando almeno un ventesimo per ciascun trimestre .
  • Art. 6, comma 5‑bis, L. 212/2000: introduce la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di informare i contribuenti, con modalità semplificate (SMS, email, app), sul risultato negativo dei controlli; tale comunicazione non è comunque sostitutiva dell’avviso bonario .
  • D.Lgs. 159/2015 e D.Lgs. 83/2022: riformano la disciplina della crisi da sovraindebitamento, introducendo strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e l’esdebitazione; questi strumenti consentono di bloccare la riscossione e ristrutturare i debiti, inclusi quelli fiscali.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’avviso

Affrontare un avviso bonario richiede metodo. Di seguito una guida sequenziale che aiuta a comprendere le fasi, i termini e i diritti del contribuente.

2.1 Ricezione dell’avviso

L’avviso bonario può essere trasmesso tramite:

  • Raccomandata A/R o posta ordinaria all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale.
  • PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato al Registro imprese o al domicilio digitale.
  • Entratel: l’avviso è messo a disposizione del professionista intermediario (commercialista o consulente) che trasmette le dichiarazioni. In questo caso, il termine per il pagamento è di 90 giorni .

Attenzione: la data di consegna o di avvenuta notifica determina il decorso dei termini. È consigliabile conservare la busta o il messaggio PEC per provare la data di ricezione.

2.2 Verifica dei contenuti

Una volta ricevuto l’avviso, occorre verificare:

  1. Tipologia di controllo (36‑bis o 36‑ter) e tipo di imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali). Questo influenza la misura delle sanzioni e i termini di pagamento.
  2. Eventuali errori di calcolo: controllare gli importi dovuti, le detrazioni o i crediti recuperati, i versamenti effettuati e compensati. È frequente riscontrare prelievi duplicati, errate trasmissioni o pagamenti non abbinati.
  3. Presenza di vizi formali: mancanza dell’invito ai sensi dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000 , comunicazione generica o incompleta, mancata indicazione degli estremi della dichiarazione o degli allegati. In questi casi l’atto può essere contestato.
  4. Termine di pagamento: verificare la decorrenza (data di consegna) e se l’avviso rientra nella sospensione feriale (1 agosto – 4 settembre) .

2.3 Risposta del contribuente: opzioni operative

Il contribuente può:

  1. Pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro 60 giorni (o 90 giorni per gli avvisi telematici). In tal caso beneficia della riduzione delle sanzioni (1/3 o 2/3) e non subisce l’iscrizione a ruolo .
  2. Rateizzare: presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate (anche tramite il portale Fisconline/Entratel). Il piano può prevedere fino a 20 rate trimestrali di pari importo ; la prima rata deve essere pagata entro 60 giorni . Interessi e condizioni sono previsti dal D.Lgs. 462/1997. È possibile pagare anche spontaneamente, versando almeno un ventesimo prima di ricevere l’avviso .
  3. Proporre chiarimenti o documenti: se la comunicazione contiene errori o se esistono documenti che possono giustificare la discordanza, si può rispondere con osservazioni e allegati. La risposta deve essere inviata entro 60 giorni dalla ricezione (o 90 giorni per gli avvisi telematici) .
  4. Impugnare l’avviso: se si ritiene che l’avviso sia illegittimo o privo di motivazione, si può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Tuttavia, la giurisprudenza considera l’avviso un atto facoltativamente impugnabile; il mancato ricorso non preclude l’opposizione alla successiva cartella .

2.4 Compilazione e pagamento

Pagamento in unica soluzione

Per pagare l’avviso senza rateizzazione occorre utilizzare il modello F24 (codici tributo indicati nella comunicazione) o il bollettino PagoPA allegato. Il pagamento deve avvenire entro il termine per usufruire della riduzione delle sanzioni. Dopo l’avvenuto pagamento, conservare la ricevuta e, se il pagamento è stato effettuato in ritardo, valutare se rientra nel lieve inadempimento (ritardo di 7 giorni) in modo da non perdere la riduzione .

Istanza di rateizzazione

L’istanza può essere presentata:

  • Online, tramite il servizio presente nell’area riservata del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione (necessari SPID, CIE o CNS) o tramite l’area pubblica compilando il form e allegando il documento di identità.
  • Presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, utilizzando il modello predisposto.

La rateizzazione prevede interessi sul residuo al tasso legale aumentato di un punto percentuale; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni . In caso di decadenza (mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva nei termini), l’intero importo residuo viene iscritto a ruolo e le sanzioni tornano ad essere piene.

2.5 Risposta dell’Agenzia e successive comunicazioni

Una volta pagato o inviati i chiarimenti, l’Agenzia verifica la posizione. Gli esiti possono essere:

  1. Accoglimento parziale o totale dei chiarimenti: l’Agenzia corregge l’avviso, riduce o annulla le somme e notifica un nuovo esito (comunicazione definitiva). Il contribuente dovrà versare quanto eventualmente residuo entro 60 giorni.
  2. Rigetto dei chiarimenti: l’avviso resta valido e il contribuente dovrà pagare l’intero importo o impugnare l’atto.
  3. Inattività del contribuente: se non si paga né si risponde, l’Agenzia iscrive a ruolo il debito e l’AdER notificherà la cartella nei termini di legge (2 o 3 anni). Sulle somme si applicano sanzioni piene e interessi moratori.

2.6 Ricezione della cartella di pagamento

La cartella di pagamento è l’atto mediante il quale l’AdER richiede il pagamento delle imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo. Il contribuente può:

  1. Pagare l’intero importo o richiedere la rateizzazione (fino a 72 rate mensili) presso l’AdER.
  2. Impugnare la cartella entro 60 giorni dalla notifica. È questa l’impugnazione principale. La giurisprudenza, con l’ordinanza 2092/2025 e con la sentenza 7226/2026, ha stabilito che l’avviso bonario è impugnabile facoltativamente e che l’unico ricorso effettivo è quello contro la cartella .

2.7 Esempio numerico

Esempio: un contribuente ha omesso di dichiarare 10.000 € di redditi. La liquidazione automatica determina un’imposta dovuta di 2.000 €. La sanzione ordinaria per omesso versamento (30 %) è pari a 600 €; con il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024 la sanzione base è 25 % (500 €) . L’avviso bonario riduce la sanzione a un terzo (circa 166 €). Se il contribuente paga entro 60 giorni, versa 2.000 € + 166 € + interessi legali (circa 20 €) = 2.186 €. Se non paga o paga in ritardo oltre i limiti della lieve inadempienza, l’iscrizione a ruolo comporta la sanzione piena (500 €), interessi moratori più elevati e l’aggiunta dell’aggio dell’Agente della riscossione (3 %). Pagare tempestivamente riduce quindi il costo del 25–30 %.

2.8 Quando conviene impugnare l’avviso

Pur essendo un atto facoltativamente impugnabile, ci sono casi in cui contestare l’avviso può essere conveniente:

  • Violazione dell’obbligo di invito: se l’Agenzia non ha invitato il contribuente a fornire chiarimenti in presenza di incertezze rilevanti (art. 6, comma 5, L. 212/2000) .
  • Mancanza o insufficienza della motivazione: l’avviso deve riportare gli elementi che giustificano le rettifiche e l’ammontare dovuto. La Cassazione ha annullato avvisi generici o privi di motivazione.
  • Termini illegittimi: se l’avviso è notificato oltre il termine previsto (30 settembre dell’anno successivo alla dichiarazione) .
  • Calcoli errati o indebita esclusione di deduzioni/detrazioni: errori materiali o normative applicate in modo errato.

In presenza di questi vizi, l’impugnazione dell’avviso consente di far valere l’illegittimità prima che il debito sia iscritto a ruolo, evitando sanzioni ulteriori e interessi.

3. Difese e strategie legali: come contestare, sospendere o definire il debito

Una buona strategia difensiva deve essere costruita su misura in base alla posizione del contribuente, al tipo di controllo e agli importi in gioco. Di seguito le principali linee di difesa.

3.1 Difesa preventiva: riscontro e autotutela

Prima di arrivare al contenzioso, conviene sempre cercare una soluzione amministrativa:

  1. Richiesta di autotutela: il contribuente può inviare un’istanza di annullamento o revoca dell’avviso (autotutela) nel caso in cui emergano errori evidenti (es. duplicazione di un pagamento). L’Agenzia delle Entrate può annullare o modificare l’avviso in qualsiasi fase del procedimento. Questa istanza non sospende i termini per il ricorso, quindi è opportuno presentarla contestualmente alla richiesta di sospensione o al ricorso cautelare.
  2. Chiarimenti e documenti: rispondere nei 60 giorni fornendo documenti e spiegazioni può evitare il contenzioso. Se l’Agenzia accoglie le osservazioni, riliquida l’imposta e non iscrive a ruolo.
  3. Eccezione di nullità: se l’avviso è stato notificato senza il previo invito al contribuente o oltre il termine, è possibile eccepire la nullità nei confronti dell’Agenzia, richiamando la giurisprudenza (Cass. 6248/2024) .

3.2 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se la soluzione amministrativa non sortisce effetto, il contribuente può proporre ricorso. Termine: 60 giorni dalla notifica dell’avviso o della cartella. Competenza: Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) del luogo in cui ha sede l’Ufficio che ha emesso l’atto.

Nel ricorso è possibile sollevare diverse eccezioni:

  • Omessa comunicazione dell’avviso bonario: la cartella di pagamento emessa senza l’avviso bonario è annullabile .
  • Violazione del contraddittorio: mancata osservanza dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000 .
  • Vizi di motivazione: l’avviso o la cartella non indicano le ragioni o i presupposti della pretesa.
  • Prescrizione e decadenza: verifica dei termini di notifica della cartella o dell’avviso.
  • Errore di calcolo o errata applicazione delle norme.

Il giudice può sospendere l’esecutività dell’atto su richiesta del contribuente se sussistono gravi motivi (art. 47, D.Lgs. 546/1992). In caso di rigetto, si può proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

3.3 Sospensione e riammissione ai piani di rateizzazione

Il contribuente che non riesce a pagare le rate o l’intero importo può chiedere:

  • Sospensione giudiziale: in pendenza di giudizio, il giudice tributario può sospendere l’esecuzione della cartella per gravi motivi.
  • Sospensione amministrativa: l’AdER può concedere una sospensione se il contribuente presenta documenti attestanti l’errore dell’ente creditore (es. pagamento già effettuato o sentenza favorevole).
  • Riammissione alla rateizzazione: se il contribuente decade dal piano per cause indipendenti dalla sua volontà (ad es. gravi difficoltà finanziarie), può chiedere la riammissione dimostrando il venir meno della causa di decadenza. L’AdER valuta caso per caso.

3.4 Eccezioni frequenti basate sulla giurisprudenza

  1. Impunibilità facoltativa dell’avviso: la giurisprudenza riconosce da tempo che l’avviso bonario è impugnabile ma non obbligatorio. L’ordinanza 2092/2025 e le sentenze 19049/2024 e 24683/2024 hanno stabilito che il ricorso contro l’avviso non impedisce la notifica della cartella e che, se si impugna la cartella, l’interesse al ricorso sull’avviso viene meno .
  2. Nullità per violazione del contraddittorio: la Corte di Cassazione (sent. 6248/2024) ha ribadito che l’avviso bonario è fase obbligatoria del procedimento; l’omissione comporta la nullità della cartella .
  3. Decadenza dalla rateizzazione: l’ordinanza 24766/2025 ha chiarito che la cartella deve essere notificata entro due anni dalla scadenza della rata non pagata . Eventuali notifiche oltre il termine sono nulle per decadenza.
  4. Omologazione dei piani del consumatore: l’ordinanza 12324/2026 ha stabilito che, quando un debito fiscale è inserito in un piano o in un accordo di ristrutturazione omologato, l’Agenzia non può procedere alla riscossione sino alla risoluzione del piano . Questa tutela è particolarmente rilevante per chi ricorre agli strumenti della crisi da sovraindebitamento.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione

4.1 Definizioni agevolate (rottamazioni)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate delle cartelle di pagamento. Tali misure permettono di estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese di riscossione, senza sanzioni né interessi. Ecco un riepilogo delle principali “rottamazioni” e del loro stato al 21 maggio 2026:

RottamazioneRiferimento normativoPeriodo di riferimento e stato al 21 maggio 2026
Rottamazione‑quaterL. 197/2022 (art. 1, commi 231‑252).Ha consentito di definire i carichi affidati all’AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. L’adesione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023. Al 2026, i contribuenti che hanno aderito stanno proseguendo nei pagamenti (rate fino al 2028). Non sono più possibili nuove adesioni.
Riammissione alla rottamazione‑quaterD.L. 34/2023, convertito con L. 56/2023.Ha riaperto i termini per chi era decaduto dalla rottamazione‑quater entro il 30 settembre 2025. Termine di presentazione: 31 ottobre 2025. Pagamenti in corso.
Rottamazione‑quinquiesLegge di bilancio 2026 (L. 199/2025).Consente di definire i carichi affidati all’AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2026 . Al 21 maggio 2026 la finestra di adesione è chiusa; chi ha presentato domanda riceverà la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 e dovrà pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035 . Pertanto, non è possibile aderire ex novo.
Saldo e stralcioL. 145/2018 (art. 1, commi 184‑199).Consentiva ai contribuenti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica di estinguere i debiti versando una percentuale del capitale. Termine scaduto al 2021.

Nel redigere un piano di rientro conviene verificare se il carico rientra tra quelli definibili e se si è in regola con i pagamenti delle precedenti rottamazioni. Al 21 maggio 2026 non esistono rottamazioni aperte, salvo proseguire i piani già avviati. Tuttavia, il legislatore potrebbe introdurre nuove definizioni: è dunque utile restare informati.

4.2 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Oltre alle rottamazioni, il contribuente può definire le imposte dovute mediante:

  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): permette di definire l’imposta e le sanzioni mediante un accordo con l’Ufficio. La sanzione è ridotta a un terzo. L’adesione può essere richiesta anche dopo la notifica della cartella. È ammessa la rateizzazione (fino a 8 rate trimestrali per debiti fino a 5.000 € o 12 rate per debiti superiori).
  • Conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. 546/1992): durante il giudizio tributario le parti possono concludere un accordo che preveda la riduzione delle sanzioni al 40 % del minimo o al 50 % in appello. La conciliazione estingue la controversia.

4.3 Strumenti della crisi da sovraindebitamento

Per chi si trova in una situazione di grave crisi finanziaria, la legge sulla crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e il successivo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) offrono strumenti per ristrutturare i debiti fiscali e bloccare le azioni esecutive:

  1. Piano del consumatore: riservato ai debitori che non svolgono attività d’impresa. Consente di proporre un piano di pagamenti ai creditori sotto il controllo del giudice, senza necessità di approvazione dei creditori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9549/2025, ha chiarito che la moratoria annuale per i creditori privilegiati prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 è un termine iniziale per cominciare a pagare, non un termine finale; il pagamento può quindi protrarsi oltre un anno . La stessa decisione evidenzia che non occorre il voto dei creditori privilegiati per l’approvazione del piano .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: è un accordo con i creditori che richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti. Una volta omologato dal tribunale, vincola tutti i creditori; la giurisprudenza (Cass. 12324/2026) ha stabilito che finché l’accordo non è risolto, l’AdER non può notificare cartelle .
  3. Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): consente al debitore di liquidare tutti i beni e liberarsi dei debiti; alla fine può ottenere l’esdebitazione se è meritevole. Questo strumento si applica sia ai consumatori sia alle microimprese.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal Codice della Crisi, permette a chi non ha beni né redditi sufficienti di liberarsi dai debiti residui dopo un periodo di controllo.

L’Avv. Monardo, come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, assiste i debitori nella predisposizione dei piani del consumatore o degli accordi di ristrutturazione, garantendo il rispetto delle normative e la tutela dei beni essenziali.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso bonario: sperare che il tempo risolva la situazione è un errore. Dopo la scadenza dei termini, l’AdER iscrive a ruolo il debito con sanzioni piene e interessi elevati. Inoltre, la cartella può essere notificata entro due o tre anni .
  2. Pagare senza verificare: prima di procedere al pagamento, è fondamentale controllare l’esattezza degli importi. Errori di calcolo o duplicazioni sono frequenti. Una semplice comunicazione all’Agenzia può evitare il pagamento di somme non dovute.
  3. Non richiedere la rateizzazione: molti contribuenti rinunciano alla rateizzazione pensando che sia complicata. Invece, il D.Lgs. 462/1997 consente fino a 20 rate trimestrali , ed è possibile presentare l’istanza online in pochi minuti.
  4. Tralasciare la prova della notifica: se l’avviso arriva via posta ordinaria, non è possibile dimostrare la data di consegna; è consigliabile recarsi in posta per ritirare la raccomandata o attivare una PEC. La prova della ricezione è fondamentale per calcolare i termini.
  5. Impugnare l’avviso quando non necessario: secondo la giurisprudenza, il ricorso contro l’avviso non impedisce l’emissione della cartella . Occorre valutare se conviene contestare l’avviso o attendere la cartella, salvo che vi siano vizi evidenti da far valere immediatamente.
  6. Perdere le scadenze della rateizzazione: mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva comporta la decadenza . È consigliabile predisporre un calendario dei pagamenti o attivare l’addebito automatico.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è un avviso bonario?

L’avviso bonario è una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnala irregolarità emerse a seguito di controlli automatici (art. 36‑bis) o formali (art. 36‑ter) della dichiarazione. Consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni pagando le imposte dovute con sanzioni ridotte .

  1. Qual è il termine per pagare un avviso bonario?

Dal 1° gennaio 2025 i contribuenti devono pagare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se la comunicazione è trasmessa tramite intermediario telematico, il termine è di 90 giorni . Per i redditi a tassazione separata resta il termine di 30 giorni.

  1. Posso rateizzare l’avviso bonario?

Sì. L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 consente di rateizzare in un massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata va versata entro 60 giorni e le successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre . Sono dovuti interessi sulle rate successive.

  1. Cosa succede se non pago la prima rata entro 60 giorni?

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine comporta la decadenza dal piano e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute con sanzioni piene . Anche il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva determina la decadenza.

  1. La richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione?

Sì. L’ordinanza n. 7663/2025 ha chiarito che la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione e che, in caso di mancato pagamento, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla scadenza della rata .

  1. È obbligatorio impugnare l’avviso bonario?

No. La giurisprudenza (Cass. 2092/2025, 7226/2026) ritiene che l’avviso bonario sia un atto facoltativamente impugnabile. Il ricorso principale è contro la cartella di pagamento . Tuttavia, impugnare l’avviso può essere utile per far valere vizi evidenti prima dell’iscrizione a ruolo.

  1. Se non ricevo l’avviso bonario, la cartella è nulla?

Il mancato invio dell’avviso non rende automaticamente nulla la cartella, ma consente al contribuente di far valere la violazione del contraddittorio e di ottenere la riduzione delle sanzioni . L’art. 6, comma 5, L. 212/2000 impone l’invito a fornire chiarimenti in caso di incertezze .

  1. Posso compensare i debiti dell’avviso bonario con crediti fiscali?

In linea generale è possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta disponibili tramite modello F24. Tuttavia, è necessario verificare la natura del credito e rispettare i limiti previsti (art. 17 D.Lgs. 241/1997). La compensazione non è ammessa se l’importo dovuto deriva da imposte sostitutive o se il credito è sospeso per controlli.

  1. In caso di errori, come faccio a correggerli?

È possibile rispondere all’avviso fornendo chiarimenti e documenti entro 60 giorni . In alternativa, si può presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’avviso.

  1. Quali sono le sanzioni applicate agli avvisi bonari?

Per i controlli automatici la sanzione ridotta è un terzo della sanzione ordinaria; per i controlli formali è due terzi . Dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso versamento è stata ridotta dal 30 % al 25 % , quindi la sanzione ridotta sarà proporzionalmente più bassa.

  1. Esiste una sospensione dei termini durante l’estate?

Sì. Dal 1° agosto al 4 settembre i termini per pagare gli avvisi bonari sono sospesi . Inoltre, per le definizioni agevolate la sospensione può essere estesa anche al periodo natalizio in base a normative speciali.

  1. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies nel 2026?

No. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha fissato il termine di adesione al 30 aprile 2026 . Al 21 maggio 2026 non è possibile aderire; chi ha presentato la domanda attende la comunicazione delle somme da pagare entro il 30 giugno 2026 e dovrà versare la prima scadenza entro il 31 luglio 2026 .

  1. Cosa succede se pago in ritardo di pochi giorni?

Se il pagamento avviene con un ritardo non superiore a 7 giorni sulla prima rata o a 7 giorni sulle successive, l’inadempimento è considerato lieve e non comporta la decadenza . È comunque dovuta una minima sanzione e gli interessi.

  1. Come faccio a sapere se il mio debito rientra nella definizione agevolata?

È possibile accedere all’area riservata del sito dell’AdER tramite SPID o CIE; il sistema mostra automaticamente i carichi definibili e calcola il risparmio. In alternativa, rivolgersi a un professionista per verificare i requisiti e valutare se conviene aderire.

  1. Quali sono gli strumenti per le persone fisiche in grave difficoltà economica?

La legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e il Codice della Crisi prevedono strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata, che permettono di bloccare la riscossione e ristrutturare i debiti con l’intervento del tribunale. L’ordinanza 12324/2026 impedisce all’Agenzia di notificare cartelle per debiti inclusi in un accordo di ristrutturazione finché l’accordo è in vigore .

  1. Cosa succede se ho aderito a una precedente rottamazione e ho perso le rate?

Se sei decaduto da una rottamazione (quater o quater‑riammissione) prima del 30 settembre 2025, potevi aderire alla rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026 . Se la decadenza è successiva o se non hai presentato domanda, non puoi più aderire; potrai solo rateizzare o valutare strumenti di crisi.

  1. È vero che le sanzioni possono essere annullate completamente?

L’annullamento integrale delle sanzioni è possibile solo in alcuni casi (es. annullamento dell’atto per vizio formale, definizioni agevolate, transazione fiscale in ambito concorsuale). Negli avvisi bonari la sanzione è sempre ridotta, ma non azzerata.

  1. Posso chiedere un piano del consumatore se ho anche debiti d’impresa?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Se possiedi una ditta individuale o hai debiti professionali, puoi ricorrere all’accordo di ristrutturazione o alla liquidazione controllata con eventuale transazione fiscale. È consigliabile una consulenza per individuare lo strumento più idoneo.

  1. La procedura di composizione negoziata della crisi può bloccare l’avviso bonario?

La composizione negoziata (D.L. 118/2021) si applica alle imprese in difficoltà. Consente di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto, ma non sospende automaticamente la riscossione dei debiti fiscali. Tuttavia, durante la trattativa è possibile richiedere misure protettive al tribunale.

  1. Quali documenti servono per preparare la difesa?

È necessario avere copia della dichiarazione dei redditi e degli F24, l’avviso bonario ricevuto, eventuali comunicazioni precedenti, documentazione di spese deducibili o detraibili, certificazioni uniche e ogni documento che giustifichi le detrazioni contestate. In caso di ricorso, occorre anche la copia della cartella (se notificata) e del fascicolo processuale. È consigliabile predisporre un fascicolo ordinato per agevolare la verifica del professionista.

7. Simulazioni pratiche e casi reali

7.1 Simulazione di rateizzazione

Supponiamo che un contribuente riceva un avviso bonario con un debito totale (imposta + sanzione ridotta + interessi) di 6.000 €. Decide di rateizzare in 20 rate trimestrali.

  • Importo dovuto: 6.000 €.
  • Numero di rate: 20 rate trimestrali (5 anni). Ciascuna rata (quota capitale) sarà pari a 300 € (6.000 €/20).
  • Interessi: supponendo un tasso legale del 3 % annuo, calcolato dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione .
  • Prima rata: dovrà essere versata entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso (scadenza anticipata). Sarà composta da 300 € di quota capitale. Gli interessi maturano solo sulle rate successive.
  • Rate successive: scadranno l’ultimo giorno di ciascun trimestre (es. 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre). Ogni rata sarà composta da 300 € di quota capitale più gli interessi sul debito residuo. Supponendo un debito residuo medio di 3.000 €, l’interesse trimestrale (3 % annuo) sarà di circa 22,50 €. La rata finale sarà quindi di circa 322,50 €.
  • Decadenza: se il contribuente non paga la prima rata entro la scadenza o una rata successiva entro il termine della rata successiva, decade dalla rateizzazione .

7.2 Caso reale: cartella notificata senza avviso bonario

Una società riceve una cartella di pagamento per 50.000 €, riferita a una differenza IRAP e IRES per l’anno 2022. L’atto non è preceduto da alcun avviso bonario. La società propone ricorso eccependo la violazione degli artt. 36‑bis e 36‑ter. Il giudice di primo grado accoglie parzialmente il ricorso e riduce le sanzioni al 10 %. L’Agenzia impugna e la controversia arriva in Cassazione. Con la sentenza n. 6248/2024, la Corte afferma che l’omissione dell’avviso bonario non determina la nullità della cartella, ma consente al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni secondo l’art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 . La Corte ribadisce che l’emissione dell’avviso è obbligatoria e che la sua assenza costituisce vizio, ma le sanzioni devono essere ridotte d’ufficio. Il debito viene pertanto riliquidato applicando la sanzione ridotta.

7.3 Caso reale: contestazione dell’avviso e successiva cartella

Un contribuente impugna un avviso bonario contestando l’omessa deduzione di spese sanitarie. Nel frattempo, l’AdER notifica la cartella per l’intero importo. Il ricorso contro l’avviso e quello contro la cartella vengono riuniti. La Corte di giustizia tributaria dichiara improcedibile il ricorso contro l’avviso in quanto sopravvenuta la cartella; valuta, invece, il merito sul ricorso contro la cartella. L’ordinanza 2092/2025 della Cassazione conferma che l’impugnazione dell’avviso non impedisce la notifica della cartella e che, una volta impugnata la cartella, non vi è più interesse a proseguire sul ricorso contro l’avviso . Il contribuente quindi ottiene ragione solo sulla cartella, con eventuale riduzione delle sanzioni.

7.4 Caso reale: piano del consumatore e sospensione della riscossione

Una famiglia sovraindebitata presenta un piano del consumatore ai sensi della L. 3/2012, inserendo anche debiti tributari per 70.000 € derivanti da avvisi bonari e cartelle. Il tribunale omologa il piano con moratoria per i creditori privilegiati. L’Agenzia delle Entrate notifica una cartella per lo stesso periodo d’imposta. Il legale deposita ricorso per sospensione. La Cassazione, con l’ordinanza 12324/2026, stabilisce che l’Agenzia non può notificare cartelle per crediti inclusi in un accordo di ristrutturazione o in un piano del consumatore prima che il piano sia risolto . Il procedimento esecutivo è sospeso e il debito viene gestito all’interno del piano.

8. Conclusione

L’avviso bonario rappresenta un passaggio chiave nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. È l’occasione per correggere errori e sanare irregolarità con costi ridotti, ma anche il momento in cui occorre fare le scelte giuste per evitare la spirale del contenzioso e della riscossione. Le novità normative introdotte dal 2024 hanno esteso i termini di pagamento a 60 giorni, ridotto le sanzioni e rafforzato i diritti del contribuente. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’avviso bonario è impugnabile facoltativamente, che la sua omissione comporta la riduzione delle sanzioni e che i termini di notifica delle cartelle decorrono dalla scadenza delle rate non pagate .

Per difendersi in modo efficace è indispensabile:

  1. Agire tempestivamente: verificare la data di ricezione, rispettare i termini di 60 o 90 giorni e, se necessario, richiedere la rateizzazione o presentare chiarimenti.
  2. Controllare gli importi e i vizi formali: errori di calcolo o violazioni dell’obbligo di contraddittorio possono annullare o ridurre la pretesa.
  3. Valutare le opzioni difensive: dalla richiesta di autotutela al ricorso giudiziale, passando per strumenti di composizione della crisi e definizioni agevolate.
  4. Affidarsi a professionisti qualificati: la materia tributaria è complessa e in continua evoluzione; un supporto legale specializzato consente di individuare la strategia più adatta e di dialogare con l’Amministrazione in modo efficace.

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  • Analizzare l’avviso bonario, individuare i vizi e formulare controdeduzioni.
  • Assistere nella presentazione di istanze di rateizzazione o di sospensione.
  • Redigere ricorsi e rappresentare il contribuente davanti alle Corti di giustizia tributaria.
  • Predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali per bloccare la riscossione e ristrutturare i debiti.
  • Difendere il contribuente da misure cautelari come ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti.

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